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Decisione

32.2021.133

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14 aprile 2022Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343

consid. 3.5).

La

revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile

modifica importante del grado d'invalidità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità,

è stato stabilito un termine al momento della fissazione della rendita,

dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza (art. 87

cpv. 1 lett. a OAI); o allorché si conoscono fatti o si ordinano

provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado

d'invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di

assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità (art. 87 cpv. 1 lett. b

OAI).

Invece, se è fatta

domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado

d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o

di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il

diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI). Infine, qualora la

rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano

stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata

riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo

esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2

(art. 87 cpv. 3 OAI).

Se la capacità al

guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI).

Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF

8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa

St.; RCC 1984 pag. 137).

L'art. 88a cpv. 2

OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Infine, una diversa

valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer

1/06, pag. 64-65).

Quanto agli effetti

della revisione di una rendita, per l'art. 88bis cpv. 2 OAI la riduzione o la

soppressione della rendita è messa in atto, al più presto, il primo giorno del

secondo mese che segue la notifica della decisione (lett. a).

Essa può però

intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la

modificazione determinante, se l'erogazione illecita è causa dell'ottenimento

indebito di una prestazione per l'assicurato oppure se quest'ultimo ha violato

l'obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall'art. 77 (lett. b).

L'art. 88bis OAI è

applicabile non solo in caso di revisione, ma anche in caso di modifica del

diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung des

Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen Voraussetzungen

der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).

Condizione

necessaria per l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che l'errore giustificante

una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell'AI. La riduzione o

soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di

principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro,

eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato ha violato il suo obbligo di

informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis

cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA ha pure stabilito

che l'inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va

stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111

V 197).

2.5. Nel

caso in esame l’insorgente ha postulato – tra l’altro – l’accoglimento del

gravame con retrocessione degli atti all’amministrazione per il completamento

dell’istruttoria ai sensi dell’impugnativa (doc. I, petitum, p.to 1.).

A

tal proposito, con la risposta di causa anche l’UAI, dopo aver sottoposto la

nuova documentazione medica dell’insorgente al vaglio del medico SMR, ha ritenuto

necessario procedere ad un ulteriore approfondimento medico, invitando questa

Corte a retrocedergli gli atti per procedere in tal senso (doc. VI+1, p.to 4). Con

osservazioni del 1. febbraio 2022 la ricorrente, oltre a convenire con la richiesta

di retrocessione degli atti formulata dall’UAI, ha precisato che i prospettati

accertamenti medici dovranno includere, oltre alla problematica legata all’anca,

anche una rivalutazione psichiatrica e ORL (cfr. supra consid. 1.7.). Questo

aspetto non è stato oggetto di contestazione da parte dell’UAI nelle successive

osservazioni del 15 febbraio 2022 (cfr. supra consid. 1.8.).

In

effetti, già nel rapporto peritale del 14 maggio 2021 il dr. __________ aveva

indicato, tra le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa, una “persistent

postural-perceptional dizziness” (PPPD) (vertigine fobica e/o psicogena),

invitando il collega perito dr. __________ ad approfondire la stessa (doc. 170,

pagg. 931-933 incarto AI). Dalla perizia psichiatrica non risulta che il dr. __________

abbia dato seguito alla richiesta del dr. __________ (cfr. doc. 170, pag. 887 e

segg. in carto AI), né dagli atti emerge alcunché in tal senso. Inoltre, dagli

atti emerge che l’assicurata è stata (nuovamente) ricoverata (dal 21 luglio al

27 agosto 2021) a seguito di un peggioramento della condizione depressiva

cronica (rapporto osservativo infermieristico del 30 novembre 2021 sub

doc. A), circostanza che mal si concilia con l’indicazione del perito

psichiatra che indicava che “La prognosi a medio lungo termine appare

stabilizzata” (doc. 170, pag. 904 incarto AI). Già questi elementi

risultano sufficienti, giacché mai oggetto di approfondimento e/o contestazione

da parte dell’UAI, a porre in dubbio le risultanze peritali in ambito

psichiatrico. Ad essi vanno computate altresì le asserite contraddizioni del

dr. __________ rilevate dalla ricorrente nell’allegato ricorsuale: a titolo

esemplificativo, al quesito peritale “Secondo i periti è possibile

migliorare ancora in misura rilevante la capacità lavorativa mediante

l’attuazione di provvedimenti sanitari?” il perito ha risposto “Risulta

utile una terapia psichiatrica integrata (farmacoterapia, valutando anche

l’introduzione di un antidepressivo […]”, ignorando il fatto che

l’assicurata assume antidepressivi da quasi un decennio (cfr. doc. 170, pag.

906 incarto AI e doc. I, p.to 3.5.). Conseguentemente, in casu si impone un

complemento peritale in ambito psichiatrico che includa un confronto attivo con

ogni precipua contestazione formulata dalla ricorrente e una precisa disamina

della refertazione medica.

Quo alla

perizia in ambito ORL, ritenuto che contrariamente all’indicazione del dr. __________

il disturbo PPPD non è stato oggetto di un approfondimento da parte del collega

Considerandi

dr. __________ e che esso, secondo le asserzioni della convenuta (rimaste

incontestate), può ripercuotersi sull’accertamento della capacità lavorativa, già

per questo motivo si rende necessario un complemento peritale anche in ambito

ORL (cfr. anche doc. VIII, p.to 4.1. e segg.).

Nell’evenienza

concreta, vagliata la documentazione agli atti e ritenuto che nulla osta, sul

piano giuridico o fattuale, a procedere come da richiesta delle parti, (ossia

accogliendo il ricorso e retrocedendo gli atti per una rivalutazione medica

globale che comprenda, oltre alla problematica all’anca, l’accertamento della

situazione psichiatrica e ORL), questa Corte non rileva alcun elemento che osti

all’accoglimento del gravame.

2.6

Due

rimangono le questioni controverse: quella sollevata dalla ricorrente relativa

all’annullamento della decisione impugnata con ripristino dell’effetto

sospensivo e quella sollevata dall’autorità intimata relativa agli oneri processuali.

2.6.1

Per

quanto attiene alla prima questione, la ricorrente ha invocato l’annullamento

della decisione impugnata, così da “ripristinare la ½ rendita di spettanza

[…] dal 01.01.2022” (doc. VIII, p.to 1).

Ora, sia nel

progetto che nella decisione medesima l’assicurata era stata resa attenta sul

fatto che all’eventuale impugnativa sarebbe stato negato l’effetto sospensivo

(cfr. supra consid. 1.4.).

Secondo la

giurisprudenza, se ad un ricorso diretto contro una decisione di revisione che

sopprime o riduce una rendita viene negato l’effetto sospensivo, tale

situazione perdura, nel caso di retrocessione degli atti all’amministrazione

per completamento istruttorio, per tutta l’istruttoria fino alla notifica del

nuovo provvedimento, ciò che rende la decisione oggetto d’impugnativa

immediatamente esecutiva a meno che il ricorrente faccia domanda di ripristino

dell’effetto sospensivo (cfr. DTF 129 V 370, consid. 2.2, 3.2 e 4.3., 106 V 18,

consid. 3 e segg., STF 9C_1016/2008 del 2 febbraio 2009, consid. 1.3.2; cfr.

anche Dormann, Aufschiebende Wirkung des Rechtsmittels in

sozialversicherungsrechtlichen Verfahren, in: SZS 2019 p. 250, 251, 254 e 257).

In effetti, secondo il Tribunale federale la tutela giuridica dell’assicurato

viene garantita dalla possibilità di impugnare la decisione di togliere

l’effetto sospensivo (cfr. pro multis la già citata DTF 129 V 370, consid.

4.3

).

Pertanto,

avendo l’UAI lecitamente tolto l’effetto sospensivo al presente gravame

rendendo la decisione impugnata immediatamente esecutiva e non avendo la

ricorrente presentato un’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo, rendendosi

in casu necessario il rinvio degli atti all’amministrazione per il

completamento dell’istruttoria (cfr. supra consid. 2.4.) gli effetti della

decisione dell’8 novembre 2021 perdurano fino alla notifica della nuova

decisione. La decisione impugnata non può dunque essere annullata in questa

sede.

A titolo

abbondanziale, si rileva che nella misura in cui la richiesta di ripristino

della mezza rendita formulata dalla ricorrente sia stata fatta valere (anche)

quale domanda di ripristino dell’effetto sospensivo, la stessa non adduce motivi

o elementi che permettano di considerare preponderante l’interesse dell’assicurata

alla non immediata esecuzione di una decisione a lei sfavorevole rispetto a

quello generale dell’amministrazione per cui l’esecuzione di una decisione non

venga impedita o ostacolata pendente ricorso evitando in particolare il

versamento di prestazioni indebite, ritenuto che, di principio, l'interesse

dell'amministrazione è predominante quando il rischio di non poter recuperare

le prestazioni versate pendente causa è concreto e che tale rischio è

prioritario rispetto all'interesse dell'assicurata di poter beneficiare delle

prestazioni assicurative pendente lite, al fine di non dover far capo

all'assistenza (SVR 1994 IV nr. 31; ZAK 1990 p. 152; cfr. anche Zünd/Pfiffner

Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, §

17.

n. 33, p. 188).

2.6.2

Per

quanto concerne l’accollo di tasse, spese e ripetibili, giova riassumere le

posizioni delle parti.

L’UAI ha

rilevato che le osservazioni del dr. __________ del 13 luglio 2021 (doc. 178

incarto AI) al progetto di decisione indicavano possibili ricoveri ed interventi

chirurgici che avrebbero dovuto aver luogo durante tutta la fase di audizione

protrattasi fino al momento dell’emanazione della decisione impugnata (8

novembre 2021). Non avendo la ricorrente presentato tempestivamente i referti

medici in tal senso (in particolare quelli relativi all’intervento all’anca del

settembre 2021), ella ha disatteso l’obbligo di collaborare che incombe ad ogni

assicurato. Detto altrimenti, l’UAI rimprovera alla ricorrente di non aver presentato

tempestivamente la refertazione medica relativa alla problematica all’anca; se lo

avesse fatto, la presente procedura non si sarebbe resa necessaria, poiché

l’amministrazione si sarebbe confrontata con tale refertazione in sede

d’istruttoria. Conseguentemente, soggiunge l’UAI, le tasse, spese e ripetibili

sono da accollare alla ricorrente (doc. VI+1, p.to 5).

La

ricorrente, da parte sua, ritiene che la necessità di esperire ulteriori

accertamenti medici non sia esclusivamente riconducibile al citato scritto del

dr. __________ circa l’intervento chirurgico all’anca, ma altresì a tutte le

lacune evidenziate nell’allegato ricorsuale e che per queste ultime la

documentazione era già a disposizione dell’UAI (doc. VIII, p.to 2. e segg.).

Va qui ricordato che se da una parte la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto

che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di

prove (DTF 117 V 261 consid. 3b con riferimenti).

Nell’evenienza

concreta la ricorrente ha sollevato, sia nel ricorso che nelle successive

osservazioni, molteplici contestazioni che esulano dalla problematica all’anca

e che invece pertengono alla perizia medesima, in particolare l’aspetto

psichiatrico e ORL. A tal proposito, l’UAI non si è confrontato, né

nell’allegato responsivo, né nelle successive osservazioni con tali contestazioni.

Queste ultime fanno peraltro riferimento a documentazione medica già agli atti

dell’UAI al momento dell’emanazione della decisione impugnata.

Prescindendo

da tale confronto, l’UAI non ha fugato il dubbio, insinuatosi a seguito delle

contestazioni della ricorrente, circa l’esaustività – e quindi correttezza –

della perizia pluridisciplinare. Pertanto, il TCA ritiene dimostrato con il

grado di verosimiglianza preponderante, valido nell’ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 138 V 218 consid. 6,

126.

V 360), che le contestazioni della ricorrente relative all’ambito

psichiatrico e ORL sarebbero in ogni caso state suscettibili di causare un

approfondimento medico, a prescindere dalla problematica all’anca (cfr.

supra consid. 2.5.).

Stando così

le cose, la richiesta di porre a carico della ricorrente gli oneri processuali risulta

infondata e, di riflesso, le tasse, spese e ripetibili vanno accollate all’UAI.

Visto

tutto quanto precede, in casu si giustifica la retrocessione degli atti

all’amministrazione affinché proceda ad un approfondimento medico. Tale

approfondimento dovrà includere sia una valutazione della problematica

all’anca, sia una valutazione del quadro psichiatrico e ORL alla luce delle

contestazioni formulate dalla ricorrente. Le risultanze dovranno includere la

valutazione della capacità lavorativa residua. Successivamente, l’UAI si

determinerà sull’eventuale diritto alla rendita dell’assicurata mediante

l’emanazione di una nuova decisione, debitamente preavvisata.

2.7

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in

concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in

combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in

vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito del ricorso, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Vincente (il

rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: cfr. STF 8C_859/2018 del 26

novembre 2018, consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210, consid. 7.1 con riferimento)

e patrocinata in causa, la ricorrente ha diritto ad un’indennità per ripetibili

che appare equo stabilire in fr. 2'000 (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1

Lptca), ciò che rende priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio

formulata nel ricorso e completata nelle more ricorsuali (cfr. pro multis DTF

124.

V 309, consid. 6 e STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014, consid. 5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda

conformemente ai considerandi.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla

ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di

oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti