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Decisione

32.2021.133

Ricorso contro decisione – in via di revisione – di soppressione di rendita. Ricorso accolto (quasi adesione): legittimamente tolto l’effetto sospensivo al gravame (nessun istanza di ripristino) e nessuna violazione del dovere di collaborare

14 aprile 2022Italiano25 min

modifica importante del grado d'invalidità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.133

jv/RG/gm

Lugano

14 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente del

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 8 novembre 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI

1, nata nel 1972 e da ultimo attiva quale cameriera, il 24 settembre/2 ottobre

2013 ha presentato una domanda di prestazioni AI adducendo problemi

psichiatrici (docc. 4, 5, 9 e 12 incarto AI).

1.2. Sulla

scorta degli accertamenti medici ed amministrativi esperiti, inclusa una

perizia psichiatrica (doc. 56 incarto AI), con progetto di decisione del 7

gennaio 2015 l’amministrazione ha rilevato i seguenti periodi di incapacità

lavorativa:

% IL

(in ogni attività)

Periodi

100

30 settembre 2011 – 31 maggio 2012

50

1. giugno 2012 – 5 settembre 2012

100

6 settembre 2012 – 25 ottobre 2012

50

26 ottobre 2012 – 13 ottobre 2014

0

14 ottobre 2014 (data perizia) – continua

Quo al

diritto a prestazioni, l’UAI ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera

con grado AI dell’87% dal 1. settembre 2012, ad una mezza rendita dal 1.

febbraio 2013 al 31 gennaio 2015 (tre mesi dopo il miglioramento ex art. 88a

cpv. 1 OAI). Il versamento della stessa era stato fissato al 1. aprile 2014,

ossia sei mesi dall’inoltro della domanda di prestazioni conformemente all’art.

29 LAI (doc. 60 incarto AI).

Con

osservazioni del 30 gennaio 2015 l’assicurata ha contestato le conclusioni

dell’UAI e, allegando vari rapporti medici, ha chiesto “di rivalutare tutta

la […] documentazione” (doc. 62 incarto AI).

In

considerazione delle osservazioni dell’assicurata e della refertazione medica

acquisita, l’amministrazione ha ritenuto opportuno procedere con una perizia

pluridisciplinare conferendo mandato in tal senso al __________ (docc. 68, 74,

75, 83, 89 e 90 incarto AI).

1.3. La

perizia pluridisciplinare è confluita nel rapporto peritale del __________ del

29 febbraio 2016 (doc. 103 incarto AI), fatto proprio dal medico SMR (doc. 104

incarto AI). Su tali basi l’UAI ha emanato la decisione del 3 giugno 2016 riconoscendo

all’assicurata il diritto alla rendita intera (grado AI 100%) dal 1. settembre

2012 e a mezza rendita (grado AI 55%) dal 1. febbraio 2013 (doc. 115, pag. 612

e doc. 119 incarto AI).

L’assicurata

ha presentato due richieste di revisione della decisione soppracitata, entrambe

confluite in due decisioni di non entrata in materia del 19 aprile,

rispettivamente 6 novembre 2018 (docc. 128 e 134 incarto AI).

1.4. L’assicurata,

lamentando un peggioramento della sua situazione valetudinaria, ha presentato

nell’ottobre 2019 una nuova domanda di revisione (doc. 141 incarto AI). Il

medico SMR, dopo aver ritenuto giustificata l’entrata in materia (doc. 137,

incarto AI), ha ritenuto opportuno procedere ad una nuova valutazione medica (docc.

146-148 incarto AI), ragione per cui l’amministrazione ha conferito mandato al __________

di esperire una perizia pluridisciplinare di decorso nelle persone della dr.ssa

__________ (internista), dr. __________ (neurologia), dr. __________

(psichiatria e psicoterapia), dr. __________ (reumatologia), del signor __________

(test psicodiagnostici) e del dr. __________ (ORL), quest’ultimo coinvolto a

seguito della necessità di accertamenti specialistici in tal senso (doc. 154 e

doc. 170, pag. 834 incarti AI).

Dal referto

peritale del 14 maggio 2021 emerge che i periti hanno accertato una capacità

lavorativa del 70% (da intendersi quale riduzione del rendimento per la sola

patologia psichiatrica) in attività adeguata (doc. 170, pag. 847 e seg. incarto

AI), indicando dunque un miglioramento della situazione valetudinaria. Tale

conclusione è stata fatta propria dal medico SMR nel rapporto finale del 18

maggio 2021 (doc. 172, pag. 981 incarto AI) ed il consulente in integrazione

non ha ritenuto necessario proporre dei provvedimenti professionali (doc. 173,

pag. 988 incarto AI).

A fronte

delle risultanze peritali e di un grado AI calcolato dall’amministrazine al 37%,

con progetto di decisione del 16 giugno 2021 (doc. 174 incarto AI) l’UAI ha

prospettato la soppressione della rendita a far tempo dalla fine del mese che

segue l’intimazione della decisione formale, togliendo l’effetto sospensivo ad

un eventuale ricorso (docc. 174 e 185 incarto AI).

Quali

osservazioni al progetto di decisione, l’assicurata ha presentato il rapporto

del medico curante dr. __________ (psichiatra e psicoterapeuta) del 13 luglio

2021 con il quale quest’ultimo esprimeva il proprio dissenso circa le

conclusioni peritali (doc. 178 incarto AI). Vagliato il citato rapporto del

curante, il medico SMR, dopo aver ottenuto la presa di posizione dei periti, lo

ha ritenuto ininfluente (docc. 181 e 183 incarto AI).

Conseguentemente,

l’UAI ha emanato la decisione dell’8 novembre 2021, confermando il progetto

(doc. 185 incarto AI).

1.5. L’assicurata,

rappresentata dalla RA 1, ha interposto il presente tempestivo ricorso contro

la decisione dell’8 novembre 2021, postulandone l’annullamento, la

retrocessione degli atti all’UAI per il completamento dell’istruttoria e la

concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

La

ricorrente contesta la valutazione medica, in particolare asseriti manifesti

errori inerenti all’aspetto psichiatrico e ORL della perizia pluridisciplinare

del 14 maggio 2021 che non la renderebbero utilizzabile per la determinazione

del suo stato valetudinario (doc. I, p.to 3.1 e segg.).

Dietro

richiesta del TCA (doc. IV), con complemento ricorsuale del 13 dicembre 2021

l’insorgente ha presentato il certificato per l’ammissione all’assistenza

giudiziaria (doc. V).

1.6. Con

risposta di causa del 14 gennaio 2022, avendo rilevato come con l’impugnativa

l’insorgente ha prodotto della “nuova documentazione medica” e considerato

che il medico SMR ha ritenuto necessario procedere ad una rivalutazione globale

dello stato di salute previo aggiornamento degli atti (cfr. doc. VI 1: “In

considerazione dell’avvenuto intervento chirurgico subito dall’A. all’anca

destra il 10.09.2021 e del prossimo intervento chirurgico già programmato per

il 25.01.2022, emerge la necessità di una globale rivalutazione dello stato di

salute dell’A., previo l’aggiornamento completo degli atti, comprendente anche

la documentazione medica del intervento chirurgico del 25.01.2022, nonché del

rapporto della prima visita chirurgica post-operatoria”), l’UAI ha invitato

il TCA a procedere con la retrocessione degli atti per un ulteriore

approfondimento medico (doc. VI+1, p.to 3 e seg.).

L’UAI,

rilevando come la “nuova documentazione medica” fosse stata a

disposizione dell’assicurata da diverso tempo e che ella ha omesso di

presentarla prima dell’emanazione della decisione impugnata e, pertanto,

prevalendosi di un’asserita violazione del dovere di collaborare, ha formulato

protesta di tasse, spese e ripetibili (doc. VI+1, p.to 5).

1.7. Con

osservazioni del 1. febbraio 2022 la ricorrente ha comunicato di aderire alla

richiesta di retrocessione degli atti formulata dall’UAI, precisando che i

prospettati accertamenti medici dovranno comprendere non solo la problematica

legata alle anche ma altresì quelle psichiatriche ed ORL (doc. VIII, p.to 1).

Inoltre, stante il silenzio dell’amministrazione sul punto, la ricorrente ha

chiesto all’UAI di confermare l’annullamento della decisione impugnata e, di

riflesso, “ripristinare la ½ rendita di spettanza all’assicurata a far capo

dal 01.01.2022.” (doc. VIII, p.to 1).

Quo alla

ripartizione delle tasse, spese e ripetibili, la ricorrente asserisce che la

necessità di esperire un ulteriore accertamento medico non sia da ricondurre

esclusivamente alla documentazione medica allestita dopo l’emanazione della

decisione impugnata, bensì anche a vari errori dell’amministrazione nel

vagliare la documentazione medica già agli atti al momento della decisione

(doc. VIII, p.to 2 e segg.). Pertanto, l’insorgente ribadisce la propria

posizione sul punto.

1.8. Con

osservazioni del 15 febbraio 2022, l’UAI, oltre a confermare la propria posizione,

ha rilevato che con decisione dell’8 novembre 2021 esso aveva negato ad

un’eventuale impugnativa l’effetto sospensivo. Non avendo la ricorrente

presentato un’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo, esso perdura,

conformemente alla giurisprudenza federale, durante tutta la procedura

istruttoria fino alla notifica del nuovo provvedimento (doc. X).

1.9. Con

scritto del 18 febbraio 2022 il TCA ha notificato per conoscenza le

osservazioni dell’UAI alla ricorrente.

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in

particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF

9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se è a giusta ragione che l’UAI ha soppresso il diritto

alla rendita dell’assicurata dopo aver accertato un miglioramento della sua

situazione valedutinaria e aver calcolato un grado d’invalidità non

pensionabile.

Va

rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della decisione

impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI

che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre

tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità

eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole

generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le

disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che

deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF

130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

In

concreto al ricorso contro la decisione emanata l’8 novembre 2021 – data che,

di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel

momento.

Per

cui ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione

contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art.

28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.4. Se

il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole

modifica, che incide quindi in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa

sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,

d'ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento

importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d'invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l'art. 17

LPGA.

Fatti

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343

consid. 3.5).

La

revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile

modifica importante del grado d'invalidità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità,

è stato stabilito un termine al momento della fissazione della rendita,

dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza (art. 87

cpv. 1 lett. a OAI); o allorché si conoscono fatti o si ordinano

provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado

d'invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di

assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità (art. 87 cpv. 1 lett. b

OAI).

Invece, se è fatta

domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado

d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o

di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il

diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI). Infine, qualora la

rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano

stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata

riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo

esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2

(art. 87 cpv. 3 OAI).

Se la capacità al

guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI).

Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF

8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa

St.; RCC 1984 pag. 137).

L'art. 88a cpv. 2

OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Infine, una diversa

valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer

1/06, pag. 64-65).

Quanto agli effetti

della revisione di una rendita, per l'art. 88bis cpv. 2 OAI la riduzione o la

soppressione della rendita è messa in atto, al più presto, il primo giorno del

secondo mese che segue la notifica della decisione (lett. a).

Essa può però

intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la

modificazione determinante, se l'erogazione illecita è causa dell'ottenimento

indebito di una prestazione per l'assicurato oppure se quest'ultimo ha violato

l'obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall'art. 77 (lett. b).

L'art. 88bis OAI è

applicabile non solo in caso di revisione, ma anche in caso di modifica del

diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung des

Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen Voraussetzungen

der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).

Condizione

necessaria per l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che l'errore giustificante

una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell'AI. La riduzione o

soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di

principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro,

eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato ha violato il suo obbligo di

informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis

cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA ha pure stabilito

che l'inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va

stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111

V 197).

2.5. Nel

caso in esame l’insorgente ha postulato – tra l’altro – l’accoglimento del

gravame con retrocessione degli atti all’amministrazione per il completamento

dell’istruttoria ai sensi dell’impugnativa (doc. I, petitum, p.to 1.).

A

tal proposito, con la risposta di causa anche l’UAI, dopo aver sottoposto la

nuova documentazione medica dell’insorgente al vaglio del medico SMR, ha ritenuto

necessario procedere ad un ulteriore approfondimento medico, invitando questa

Corte a retrocedergli gli atti per procedere in tal senso (doc. VI+1, p.to 4). Con

osservazioni del 1. febbraio 2022 la ricorrente, oltre a convenire con la richiesta

di retrocessione degli atti formulata dall’UAI, ha precisato che i prospettati

accertamenti medici dovranno includere, oltre alla problematica legata all’anca,

anche una rivalutazione psichiatrica e ORL (cfr. supra consid. 1.7.). Questo

aspetto non è stato oggetto di contestazione da parte dell’UAI nelle successive

osservazioni del 15 febbraio 2022 (cfr. supra consid. 1.8.).

In

effetti, già nel rapporto peritale del 14 maggio 2021 il dr. __________ aveva

indicato, tra le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa, una “persistent

postural-perceptional dizziness” (PPPD) (vertigine fobica e/o psicogena),

invitando il collega perito dr. __________ ad approfondire la stessa (doc. 170,

pagg. 931-933 incarto AI). Dalla perizia psichiatrica non risulta che il dr. __________

abbia dato seguito alla richiesta del dr. __________ (cfr. doc. 170, pag. 887 e

segg. in carto AI), né dagli atti emerge alcunché in tal senso. Inoltre, dagli

atti emerge che l’assicurata è stata (nuovamente) ricoverata (dal 21 luglio al

27 agosto 2021) a seguito di un peggioramento della condizione depressiva

cronica (rapporto osservativo infermieristico del 30 novembre 2021 sub

doc. A), circostanza che mal si concilia con l’indicazione del perito

psichiatra che indicava che “La prognosi a medio lungo termine appare

stabilizzata” (doc. 170, pag. 904 incarto AI). Già questi elementi

risultano sufficienti, giacché mai oggetto di approfondimento e/o contestazione

da parte dell’UAI, a porre in dubbio le risultanze peritali in ambito

psichiatrico. Ad essi vanno computate altresì le asserite contraddizioni del

dr. __________ rilevate dalla ricorrente nell’allegato ricorsuale: a titolo

esemplificativo, al quesito peritale “Secondo i periti è possibile

migliorare ancora in misura rilevante la capacità lavorativa mediante

l’attuazione di provvedimenti sanitari?” il perito ha risposto “Risulta

utile una terapia psichiatrica integrata (farmacoterapia, valutando anche

l’introduzione di un antidepressivo […]”, ignorando il fatto che

l’assicurata assume antidepressivi da quasi un decennio (cfr. doc. 170, pag.

906 incarto AI e doc. I, p.to 3.5.). Conseguentemente, in casu si impone un

complemento peritale in ambito psichiatrico che includa un confronto attivo con

ogni precipua contestazione formulata dalla ricorrente e una precisa disamina

della refertazione medica.

Quo alla

perizia in ambito ORL, ritenuto che contrariamente all’indicazione del dr. __________

il disturbo PPPD non è stato oggetto di un approfondimento da parte del collega

Considerandi

dr. __________ e che esso, secondo le asserzioni della convenuta (rimaste

incontestate), può ripercuotersi sull’accertamento della capacità lavorativa, già

per questo motivo si rende necessario un complemento peritale anche in ambito

ORL (cfr. anche doc. VIII, p.to 4.1. e segg.).

Nell’evenienza

concreta, vagliata la documentazione agli atti e ritenuto che nulla osta, sul

piano giuridico o fattuale, a procedere come da richiesta delle parti, (ossia

accogliendo il ricorso e retrocedendo gli atti per una rivalutazione medica

globale che comprenda, oltre alla problematica all’anca, l’accertamento della

situazione psichiatrica e ORL), questa Corte non rileva alcun elemento che osti

all’accoglimento del gravame.

2.6

Due

rimangono le questioni controverse: quella sollevata dalla ricorrente relativa

all’annullamento della decisione impugnata con ripristino dell’effetto

sospensivo e quella sollevata dall’autorità intimata relativa agli oneri processuali.

2.6.1

Per

quanto attiene alla prima questione, la ricorrente ha invocato l’annullamento

della decisione impugnata, così da “ripristinare la ½ rendita di spettanza

[…] dal 01.01.2022” (doc. VIII, p.to 1).

Ora, sia nel

progetto che nella decisione medesima l’assicurata era stata resa attenta sul

fatto che all’eventuale impugnativa sarebbe stato negato l’effetto sospensivo

(cfr. supra consid. 1.4.).

Secondo la

giurisprudenza, se ad un ricorso diretto contro una decisione di revisione che

sopprime o riduce una rendita viene negato l’effetto sospensivo, tale

situazione perdura, nel caso di retrocessione degli atti all’amministrazione

per completamento istruttorio, per tutta l’istruttoria fino alla notifica del

nuovo provvedimento, ciò che rende la decisione oggetto d’impugnativa

immediatamente esecutiva a meno che il ricorrente faccia domanda di ripristino

dell’effetto sospensivo (cfr. DTF 129 V 370, consid. 2.2, 3.2 e 4.3., 106 V 18,

consid. 3 e segg., STF 9C_1016/2008 del 2 febbraio 2009, consid. 1.3.2; cfr.

anche Dormann, Aufschiebende Wirkung des Rechtsmittels in

sozialversicherungsrechtlichen Verfahren, in: SZS 2019 p. 250, 251, 254 e 257).

In effetti, secondo il Tribunale federale la tutela giuridica dell’assicurato

viene garantita dalla possibilità di impugnare la decisione di togliere

l’effetto sospensivo (cfr. pro multis la già citata DTF 129 V 370, consid.

4.3.).

Pertanto,

avendo l’UAI lecitamente tolto l’effetto sospensivo al presente gravame

rendendo la decisione impugnata immediatamente esecutiva e non avendo la

ricorrente presentato un’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo, rendendosi

in casu necessario il rinvio degli atti all’amministrazione per il

completamento dell’istruttoria (cfr. supra consid. 2.4.) gli effetti della

decisione dell’8 novembre 2021 perdurano fino alla notifica della nuova

decisione. La decisione impugnata non può dunque essere annullata in questa

sede.

A titolo

abbondanziale, si rileva che nella misura in cui la richiesta di ripristino

della mezza rendita formulata dalla ricorrente sia stata fatta valere (anche)

quale domanda di ripristino dell’effetto sospensivo, la stessa non adduce motivi

o elementi che permettano di considerare preponderante l’interesse dell’assicurata

alla non immediata esecuzione di una decisione a lei sfavorevole rispetto a

quello generale dell’amministrazione per cui l’esecuzione di una decisione non

venga impedita o ostacolata pendente ricorso evitando in particolare il

versamento di prestazioni indebite, ritenuto che, di principio, l'interesse

dell'amministrazione è predominante quando il rischio di non poter recuperare

le prestazioni versate pendente causa è concreto e che tale rischio è

prioritario rispetto all'interesse dell'assicurata di poter beneficiare delle

prestazioni assicurative pendente lite, al fine di non dover far capo

all'assistenza (SVR 1994 IV nr. 31; ZAK 1990 p. 152; cfr. anche Zünd/Pfiffner

Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, §

17.

n. 33, p. 188).

2.6.2

Per

quanto concerne l’accollo di tasse, spese e ripetibili, giova riassumere le

posizioni delle parti.

L’UAI ha

rilevato che le osservazioni del dr. __________ del 13 luglio 2021 (doc. 178

incarto AI) al progetto di decisione indicavano possibili ricoveri ed interventi

chirurgici che avrebbero dovuto aver luogo durante tutta la fase di audizione

protrattasi fino al momento dell’emanazione della decisione impugnata (8

novembre 2021). Non avendo la ricorrente presentato tempestivamente i referti

medici in tal senso (in particolare quelli relativi all’intervento all’anca del

settembre 2021), ella ha disatteso l’obbligo di collaborare che incombe ad ogni

assicurato. Detto altrimenti, l’UAI rimprovera alla ricorrente di non aver presentato

tempestivamente la refertazione medica relativa alla problematica all’anca; se lo

avesse fatto, la presente procedura non si sarebbe resa necessaria, poiché

l’amministrazione si sarebbe confrontata con tale refertazione in sede

d’istruttoria. Conseguentemente, soggiunge l’UAI, le tasse, spese e ripetibili

sono da accollare alla ricorrente (doc. VI+1, p.to 5).

La

ricorrente, da parte sua, ritiene che la necessità di esperire ulteriori

accertamenti medici non sia esclusivamente riconducibile al citato scritto del

dr. __________ circa l’intervento chirurgico all’anca, ma altresì a tutte le

lacune evidenziate nell’allegato ricorsuale e che per queste ultime la

documentazione era già a disposizione dell’UAI (doc. VIII, p.to 2. e segg.).

Va qui ricordato che se da una parte la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto

che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di

prove (DTF 117 V 261 consid. 3b con riferimenti).

Nell’evenienza

concreta la ricorrente ha sollevato, sia nel ricorso che nelle successive

osservazioni, molteplici contestazioni che esulano dalla problematica all’anca

e che invece pertengono alla perizia medesima, in particolare l’aspetto

psichiatrico e ORL. A tal proposito, l’UAI non si è confrontato, né

nell’allegato responsivo, né nelle successive osservazioni con tali contestazioni.

Queste ultime fanno peraltro riferimento a documentazione medica già agli atti

dell’UAI al momento dell’emanazione della decisione impugnata.

Prescindendo

da tale confronto, l’UAI non ha fugato il dubbio, insinuatosi a seguito delle

contestazioni della ricorrente, circa l’esaustività – e quindi correttezza –

della perizia pluridisciplinare. Pertanto, il TCA ritiene dimostrato con il

grado di verosimiglianza preponderante, valido nell’ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 138 V 218 consid. 6,

126.

V 360), che le contestazioni della ricorrente relative all’ambito

psichiatrico e ORL sarebbero in ogni caso state suscettibili di causare un

approfondimento medico, a prescindere dalla problematica all’anca (cfr.

supra consid. 2.5.).

Stando così

le cose, la richiesta di porre a carico della ricorrente gli oneri processuali risulta

infondata e, di riflesso, le tasse, spese e ripetibili vanno accollate all’UAI.

Visto

tutto quanto precede, in casu si giustifica la retrocessione degli atti

all’amministrazione affinché proceda ad un approfondimento medico. Tale

approfondimento dovrà includere sia una valutazione della problematica

all’anca, sia una valutazione del quadro psichiatrico e ORL alla luce delle

contestazioni formulate dalla ricorrente. Le risultanze dovranno includere la

valutazione della capacità lavorativa residua. Successivamente, l’UAI si

determinerà sull’eventuale diritto alla rendita dell’assicurata mediante

l’emanazione di una nuova decisione, debitamente preavvisata.

2.7

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in

concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in

combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in

vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito del ricorso, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Vincente (il

rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: cfr. STF 8C_859/2018 del 26

novembre 2018, consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210, consid. 7.1 con riferimento)

e patrocinata in causa, la ricorrente ha diritto ad un’indennità per ripetibili

che appare equo stabilire in fr. 2'000 (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1

Lptca), ciò che rende priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio

formulata nel ricorso e completata nelle more ricorsuali (cfr. pro multis DTF

124.

V 309, consid. 6 e STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014, consid. 5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda

conformemente ai considerandi.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla

ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di

oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti