32.2021.133
Ricorso contro decisione – in via di revisione – di soppressione di rendita. Ricorso accolto (quasi adesione): legittimamente tolto l’effetto sospensivo al gravame (nessun istanza di ripristino) e nessuna violazione del dovere di collaborare
14 aprile 2022Italiano25 min
modifica importante del grado d'invalidità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.133
jv/RG/gm
Lugano
14 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente del
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 8 novembre 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI
1, nata nel 1972 e da ultimo attiva quale cameriera, il 24 settembre/2 ottobre
2013 ha presentato una domanda di prestazioni AI adducendo problemi
psichiatrici (docc. 4, 5, 9 e 12 incarto AI).
1.2. Sulla
scorta degli accertamenti medici ed amministrativi esperiti, inclusa una
perizia psichiatrica (doc. 56 incarto AI), con progetto di decisione del 7
gennaio 2015 l’amministrazione ha rilevato i seguenti periodi di incapacità
lavorativa:
% IL
(in ogni attività)
Periodi
100
30 settembre 2011 – 31 maggio 2012
50
1. giugno 2012 – 5 settembre 2012
100
6 settembre 2012 – 25 ottobre 2012
50
26 ottobre 2012 – 13 ottobre 2014
0
14 ottobre 2014 (data perizia) – continua
Quo al
diritto a prestazioni, l’UAI ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera
con grado AI dell’87% dal 1. settembre 2012, ad una mezza rendita dal 1.
febbraio 2013 al 31 gennaio 2015 (tre mesi dopo il miglioramento ex art. 88a
cpv. 1 OAI). Il versamento della stessa era stato fissato al 1. aprile 2014,
ossia sei mesi dall’inoltro della domanda di prestazioni conformemente all’art.
29 LAI (doc. 60 incarto AI).
Con
osservazioni del 30 gennaio 2015 l’assicurata ha contestato le conclusioni
dell’UAI e, allegando vari rapporti medici, ha chiesto “di rivalutare tutta
la […] documentazione” (doc. 62 incarto AI).
In
considerazione delle osservazioni dell’assicurata e della refertazione medica
acquisita, l’amministrazione ha ritenuto opportuno procedere con una perizia
pluridisciplinare conferendo mandato in tal senso al __________ (docc. 68, 74,
75, 83, 89 e 90 incarto AI).
1.3. La
perizia pluridisciplinare è confluita nel rapporto peritale del __________ del
29 febbraio 2016 (doc. 103 incarto AI), fatto proprio dal medico SMR (doc. 104
incarto AI). Su tali basi l’UAI ha emanato la decisione del 3 giugno 2016 riconoscendo
all’assicurata il diritto alla rendita intera (grado AI 100%) dal 1. settembre
2012 e a mezza rendita (grado AI 55%) dal 1. febbraio 2013 (doc. 115, pag. 612
e doc. 119 incarto AI).
L’assicurata
ha presentato due richieste di revisione della decisione soppracitata, entrambe
confluite in due decisioni di non entrata in materia del 19 aprile,
rispettivamente 6 novembre 2018 (docc. 128 e 134 incarto AI).
1.4. L’assicurata,
lamentando un peggioramento della sua situazione valetudinaria, ha presentato
nell’ottobre 2019 una nuova domanda di revisione (doc. 141 incarto AI). Il
medico SMR, dopo aver ritenuto giustificata l’entrata in materia (doc. 137,
incarto AI), ha ritenuto opportuno procedere ad una nuova valutazione medica (docc.
146-148 incarto AI), ragione per cui l’amministrazione ha conferito mandato al __________
di esperire una perizia pluridisciplinare di decorso nelle persone della dr.ssa
__________ (internista), dr. __________ (neurologia), dr. __________
(psichiatria e psicoterapia), dr. __________ (reumatologia), del signor __________
(test psicodiagnostici) e del dr. __________ (ORL), quest’ultimo coinvolto a
seguito della necessità di accertamenti specialistici in tal senso (doc. 154 e
doc. 170, pag. 834 incarti AI).
Dal referto
peritale del 14 maggio 2021 emerge che i periti hanno accertato una capacità
lavorativa del 70% (da intendersi quale riduzione del rendimento per la sola
patologia psichiatrica) in attività adeguata (doc. 170, pag. 847 e seg. incarto
AI), indicando dunque un miglioramento della situazione valetudinaria. Tale
conclusione è stata fatta propria dal medico SMR nel rapporto finale del 18
maggio 2021 (doc. 172, pag. 981 incarto AI) ed il consulente in integrazione
non ha ritenuto necessario proporre dei provvedimenti professionali (doc. 173,
pag. 988 incarto AI).
A fronte
delle risultanze peritali e di un grado AI calcolato dall’amministrazine al 37%,
con progetto di decisione del 16 giugno 2021 (doc. 174 incarto AI) l’UAI ha
prospettato la soppressione della rendita a far tempo dalla fine del mese che
segue l’intimazione della decisione formale, togliendo l’effetto sospensivo ad
un eventuale ricorso (docc. 174 e 185 incarto AI).
Quali
osservazioni al progetto di decisione, l’assicurata ha presentato il rapporto
del medico curante dr. __________ (psichiatra e psicoterapeuta) del 13 luglio
2021 con il quale quest’ultimo esprimeva il proprio dissenso circa le
conclusioni peritali (doc. 178 incarto AI). Vagliato il citato rapporto del
curante, il medico SMR, dopo aver ottenuto la presa di posizione dei periti, lo
ha ritenuto ininfluente (docc. 181 e 183 incarto AI).
Conseguentemente,
l’UAI ha emanato la decisione dell’8 novembre 2021, confermando il progetto
(doc. 185 incarto AI).
1.5. L’assicurata,
rappresentata dalla RA 1, ha interposto il presente tempestivo ricorso contro
la decisione dell’8 novembre 2021, postulandone l’annullamento, la
retrocessione degli atti all’UAI per il completamento dell’istruttoria e la
concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
La
ricorrente contesta la valutazione medica, in particolare asseriti manifesti
errori inerenti all’aspetto psichiatrico e ORL della perizia pluridisciplinare
del 14 maggio 2021 che non la renderebbero utilizzabile per la determinazione
del suo stato valetudinario (doc. I, p.to 3.1 e segg.).
Dietro
richiesta del TCA (doc. IV), con complemento ricorsuale del 13 dicembre 2021
l’insorgente ha presentato il certificato per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria (doc. V).
1.6. Con
risposta di causa del 14 gennaio 2022, avendo rilevato come con l’impugnativa
l’insorgente ha prodotto della “nuova documentazione medica” e considerato
che il medico SMR ha ritenuto necessario procedere ad una rivalutazione globale
dello stato di salute previo aggiornamento degli atti (cfr. doc. VI 1: “In
considerazione dell’avvenuto intervento chirurgico subito dall’A. all’anca
destra il 10.09.2021 e del prossimo intervento chirurgico già programmato per
il 25.01.2022, emerge la necessità di una globale rivalutazione dello stato di
salute dell’A., previo l’aggiornamento completo degli atti, comprendente anche
la documentazione medica del intervento chirurgico del 25.01.2022, nonché del
rapporto della prima visita chirurgica post-operatoria”), l’UAI ha invitato
il TCA a procedere con la retrocessione degli atti per un ulteriore
approfondimento medico (doc. VI+1, p.to 3 e seg.).
L’UAI,
rilevando come la “nuova documentazione medica” fosse stata a
disposizione dell’assicurata da diverso tempo e che ella ha omesso di
presentarla prima dell’emanazione della decisione impugnata e, pertanto,
prevalendosi di un’asserita violazione del dovere di collaborare, ha formulato
protesta di tasse, spese e ripetibili (doc. VI+1, p.to 5).
1.7. Con
osservazioni del 1. febbraio 2022 la ricorrente ha comunicato di aderire alla
richiesta di retrocessione degli atti formulata dall’UAI, precisando che i
prospettati accertamenti medici dovranno comprendere non solo la problematica
legata alle anche ma altresì quelle psichiatriche ed ORL (doc. VIII, p.to 1).
Inoltre, stante il silenzio dell’amministrazione sul punto, la ricorrente ha
chiesto all’UAI di confermare l’annullamento della decisione impugnata e, di
riflesso, “ripristinare la ½ rendita di spettanza all’assicurata a far capo
dal 01.01.2022.” (doc. VIII, p.to 1).
Quo alla
ripartizione delle tasse, spese e ripetibili, la ricorrente asserisce che la
necessità di esperire un ulteriore accertamento medico non sia da ricondurre
esclusivamente alla documentazione medica allestita dopo l’emanazione della
decisione impugnata, bensì anche a vari errori dell’amministrazione nel
vagliare la documentazione medica già agli atti al momento della decisione
(doc. VIII, p.to 2 e segg.). Pertanto, l’insorgente ribadisce la propria
posizione sul punto.
1.8. Con
osservazioni del 15 febbraio 2022, l’UAI, oltre a confermare la propria posizione,
ha rilevato che con decisione dell’8 novembre 2021 esso aveva negato ad
un’eventuale impugnativa l’effetto sospensivo. Non avendo la ricorrente
presentato un’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo, esso perdura,
conformemente alla giurisprudenza federale, durante tutta la procedura
istruttoria fino alla notifica del nuovo provvedimento (doc. X).
1.9. Con
scritto del 18 febbraio 2022 il TCA ha notificato per conoscenza le
osservazioni dell’UAI alla ricorrente.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in
particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se è a giusta ragione che l’UAI ha soppresso il diritto
alla rendita dell’assicurata dopo aver accertato un miglioramento della sua
situazione valedutinaria e aver calcolato un grado d’invalidità non
pensionabile.
Va
rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della decisione
impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI
che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre
tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità
eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole
generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le
disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che
deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In
concreto al ricorso contro la decisione emanata l’8 novembre 2021 – data che,
di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel
momento.
Per
cui ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione
contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.4. Se
il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole
modifica, che incide quindi in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa
sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d'ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento
importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d'invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l'art. 17
LPGA.
Fatti
I principi
giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime
del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343
consid. 3.5).
La
revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
modifica importante del grado d'invalidità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità,
è stato stabilito un termine al momento della fissazione della rendita,
dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza (art. 87
cpv. 1 lett. a OAI); o allorché si conoscono fatti o si ordinano
provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado
d'invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di
assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità (art. 87 cpv. 1 lett. b
OAI).
Invece, se è fatta
domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado
d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o
di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il
diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI). Infine, qualora la
rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano
stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata
riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo
esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2
(art. 87 cpv. 3 OAI).
Se la capacità al
guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI).
Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF
8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa
St.; RCC 1984 pag. 137).
L'art. 88a cpv. 2
OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il
diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una
rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Infine, una diversa
valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso
di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer
1/06, pag. 64-65).
Quanto agli effetti
della revisione di una rendita, per l'art. 88bis cpv. 2 OAI la riduzione o la
soppressione della rendita è messa in atto, al più presto, il primo giorno del
secondo mese che segue la notifica della decisione (lett. a).
Essa può però
intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la
modificazione determinante, se l'erogazione illecita è causa dell'ottenimento
indebito di una prestazione per l'assicurato oppure se quest'ultimo ha violato
l'obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall'art. 77 (lett. b).
L'art. 88bis OAI è
applicabile non solo in caso di revisione, ma anche in caso di modifica del
diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung des
Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen Voraussetzungen
der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).
Condizione
necessaria per l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che l'errore giustificante
una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell'AI. La riduzione o
soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di
principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro,
eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato ha violato il suo obbligo di
informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis
cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA ha pure stabilito
che l'inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va
stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111
V 197).
2.5. Nel
caso in esame l’insorgente ha postulato – tra l’altro – l’accoglimento del
gravame con retrocessione degli atti all’amministrazione per il completamento
dell’istruttoria ai sensi dell’impugnativa (doc. I, petitum, p.to 1.).
A
tal proposito, con la risposta di causa anche l’UAI, dopo aver sottoposto la
nuova documentazione medica dell’insorgente al vaglio del medico SMR, ha ritenuto
necessario procedere ad un ulteriore approfondimento medico, invitando questa
Corte a retrocedergli gli atti per procedere in tal senso (doc. VI+1, p.to 4). Con
osservazioni del 1. febbraio 2022 la ricorrente, oltre a convenire con la richiesta
di retrocessione degli atti formulata dall’UAI, ha precisato che i prospettati
accertamenti medici dovranno includere, oltre alla problematica legata all’anca,
anche una rivalutazione psichiatrica e ORL (cfr. supra consid. 1.7.). Questo
aspetto non è stato oggetto di contestazione da parte dell’UAI nelle successive
osservazioni del 15 febbraio 2022 (cfr. supra consid. 1.8.).
In
effetti, già nel rapporto peritale del 14 maggio 2021 il dr. __________ aveva
indicato, tra le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa, una “persistent
postural-perceptional dizziness” (PPPD) (vertigine fobica e/o psicogena),
invitando il collega perito dr. __________ ad approfondire la stessa (doc. 170,
pagg. 931-933 incarto AI). Dalla perizia psichiatrica non risulta che il dr. __________
abbia dato seguito alla richiesta del dr. __________ (cfr. doc. 170, pag. 887 e
segg. in carto AI), né dagli atti emerge alcunché in tal senso. Inoltre, dagli
atti emerge che l’assicurata è stata (nuovamente) ricoverata (dal 21 luglio al
27 agosto 2021) a seguito di un peggioramento della condizione depressiva
cronica (rapporto osservativo infermieristico del 30 novembre 2021 sub
doc. A), circostanza che mal si concilia con l’indicazione del perito
psichiatra che indicava che “La prognosi a medio lungo termine appare
stabilizzata” (doc. 170, pag. 904 incarto AI). Già questi elementi
risultano sufficienti, giacché mai oggetto di approfondimento e/o contestazione
da parte dell’UAI, a porre in dubbio le risultanze peritali in ambito
psichiatrico. Ad essi vanno computate altresì le asserite contraddizioni del
dr. __________ rilevate dalla ricorrente nell’allegato ricorsuale: a titolo
esemplificativo, al quesito peritale “Secondo i periti è possibile
migliorare ancora in misura rilevante la capacità lavorativa mediante
l’attuazione di provvedimenti sanitari?” il perito ha risposto “Risulta
utile una terapia psichiatrica integrata (farmacoterapia, valutando anche
l’introduzione di un antidepressivo […]”, ignorando il fatto che
l’assicurata assume antidepressivi da quasi un decennio (cfr. doc. 170, pag.
906 incarto AI e doc. I, p.to 3.5.). Conseguentemente, in casu si impone un
complemento peritale in ambito psichiatrico che includa un confronto attivo con
ogni precipua contestazione formulata dalla ricorrente e una precisa disamina
della refertazione medica.
Quo alla
perizia in ambito ORL, ritenuto che contrariamente all’indicazione del dr. __________
il disturbo PPPD non è stato oggetto di un approfondimento da parte del collega
Considerandi
dr. __________ e che esso, secondo le asserzioni della convenuta (rimaste
incontestate), può ripercuotersi sull’accertamento della capacità lavorativa, già
per questo motivo si rende necessario un complemento peritale anche in ambito
ORL (cfr. anche doc. VIII, p.to 4.1. e segg.).
Nell’evenienza
concreta, vagliata la documentazione agli atti e ritenuto che nulla osta, sul
piano giuridico o fattuale, a procedere come da richiesta delle parti, (ossia
accogliendo il ricorso e retrocedendo gli atti per una rivalutazione medica
globale che comprenda, oltre alla problematica all’anca, l’accertamento della
situazione psichiatrica e ORL), questa Corte non rileva alcun elemento che osti
all’accoglimento del gravame.
2.6
Due
rimangono le questioni controverse: quella sollevata dalla ricorrente relativa
all’annullamento della decisione impugnata con ripristino dell’effetto
sospensivo e quella sollevata dall’autorità intimata relativa agli oneri processuali.
2.6.1
Per
quanto attiene alla prima questione, la ricorrente ha invocato l’annullamento
della decisione impugnata, così da “ripristinare la ½ rendita di spettanza
[…] dal 01.01.2022” (doc. VIII, p.to 1).
Ora, sia nel
progetto che nella decisione medesima l’assicurata era stata resa attenta sul
fatto che all’eventuale impugnativa sarebbe stato negato l’effetto sospensivo
(cfr. supra consid. 1.4.).
Secondo la
giurisprudenza, se ad un ricorso diretto contro una decisione di revisione che
sopprime o riduce una rendita viene negato l’effetto sospensivo, tale
situazione perdura, nel caso di retrocessione degli atti all’amministrazione
per completamento istruttorio, per tutta l’istruttoria fino alla notifica del
nuovo provvedimento, ciò che rende la decisione oggetto d’impugnativa
immediatamente esecutiva a meno che il ricorrente faccia domanda di ripristino
dell’effetto sospensivo (cfr. DTF 129 V 370, consid. 2.2, 3.2 e 4.3., 106 V 18,
consid. 3 e segg., STF 9C_1016/2008 del 2 febbraio 2009, consid. 1.3.2; cfr.
anche Dormann, Aufschiebende Wirkung des Rechtsmittels in
sozialversicherungsrechtlichen Verfahren, in: SZS 2019 p. 250, 251, 254 e 257).
In effetti, secondo il Tribunale federale la tutela giuridica dell’assicurato
viene garantita dalla possibilità di impugnare la decisione di togliere
l’effetto sospensivo (cfr. pro multis la già citata DTF 129 V 370, consid.
4.3.).
Pertanto,
avendo l’UAI lecitamente tolto l’effetto sospensivo al presente gravame
rendendo la decisione impugnata immediatamente esecutiva e non avendo la
ricorrente presentato un’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo, rendendosi
in casu necessario il rinvio degli atti all’amministrazione per il
completamento dell’istruttoria (cfr. supra consid. 2.4.) gli effetti della
decisione dell’8 novembre 2021 perdurano fino alla notifica della nuova
decisione. La decisione impugnata non può dunque essere annullata in questa
sede.
A titolo
abbondanziale, si rileva che nella misura in cui la richiesta di ripristino
della mezza rendita formulata dalla ricorrente sia stata fatta valere (anche)
quale domanda di ripristino dell’effetto sospensivo, la stessa non adduce motivi
o elementi che permettano di considerare preponderante l’interesse dell’assicurata
alla non immediata esecuzione di una decisione a lei sfavorevole rispetto a
quello generale dell’amministrazione per cui l’esecuzione di una decisione non
venga impedita o ostacolata pendente ricorso evitando in particolare il
versamento di prestazioni indebite, ritenuto che, di principio, l'interesse
dell'amministrazione è predominante quando il rischio di non poter recuperare
le prestazioni versate pendente causa è concreto e che tale rischio è
prioritario rispetto all'interesse dell'assicurata di poter beneficiare delle
prestazioni assicurative pendente lite, al fine di non dover far capo
all'assistenza (SVR 1994 IV nr. 31; ZAK 1990 p. 152; cfr. anche Zünd/Pfiffner
Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, §
17.
n. 33, p. 188).
2.6.2
Per
quanto concerne l’accollo di tasse, spese e ripetibili, giova riassumere le
posizioni delle parti.
L’UAI ha
rilevato che le osservazioni del dr. __________ del 13 luglio 2021 (doc. 178
incarto AI) al progetto di decisione indicavano possibili ricoveri ed interventi
chirurgici che avrebbero dovuto aver luogo durante tutta la fase di audizione
protrattasi fino al momento dell’emanazione della decisione impugnata (8
novembre 2021). Non avendo la ricorrente presentato tempestivamente i referti
medici in tal senso (in particolare quelli relativi all’intervento all’anca del
settembre 2021), ella ha disatteso l’obbligo di collaborare che incombe ad ogni
assicurato. Detto altrimenti, l’UAI rimprovera alla ricorrente di non aver presentato
tempestivamente la refertazione medica relativa alla problematica all’anca; se lo
avesse fatto, la presente procedura non si sarebbe resa necessaria, poiché
l’amministrazione si sarebbe confrontata con tale refertazione in sede
d’istruttoria. Conseguentemente, soggiunge l’UAI, le tasse, spese e ripetibili
sono da accollare alla ricorrente (doc. VI+1, p.to 5).
La
ricorrente, da parte sua, ritiene che la necessità di esperire ulteriori
accertamenti medici non sia esclusivamente riconducibile al citato scritto del
dr. __________ circa l’intervento chirurgico all’anca, ma altresì a tutte le
lacune evidenziate nell’allegato ricorsuale e che per queste ultime la
documentazione era già a disposizione dell’UAI (doc. VIII, p.to 2. e segg.).
Va qui ricordato che se da una parte la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo
delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto
che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di
prove (DTF 117 V 261 consid. 3b con riferimenti).
Nell’evenienza
concreta la ricorrente ha sollevato, sia nel ricorso che nelle successive
osservazioni, molteplici contestazioni che esulano dalla problematica all’anca
e che invece pertengono alla perizia medesima, in particolare l’aspetto
psichiatrico e ORL. A tal proposito, l’UAI non si è confrontato, né
nell’allegato responsivo, né nelle successive osservazioni con tali contestazioni.
Queste ultime fanno peraltro riferimento a documentazione medica già agli atti
dell’UAI al momento dell’emanazione della decisione impugnata.
Prescindendo
da tale confronto, l’UAI non ha fugato il dubbio, insinuatosi a seguito delle
contestazioni della ricorrente, circa l’esaustività – e quindi correttezza –
della perizia pluridisciplinare. Pertanto, il TCA ritiene dimostrato con il
grado di verosimiglianza preponderante, valido nell’ambito delle assicurazioni
sociali (DTF 138 V 218 consid. 6,
126.
V 360), che le contestazioni della ricorrente relative all’ambito
psichiatrico e ORL sarebbero in ogni caso state suscettibili di causare un
approfondimento medico, a prescindere dalla problematica all’anca (cfr.
supra consid. 2.5.).
Stando così
le cose, la richiesta di porre a carico della ricorrente gli oneri processuali risulta
infondata e, di riflesso, le tasse, spese e ripetibili vanno accollate all’UAI.
Visto
tutto quanto precede, in casu si giustifica la retrocessione degli atti
all’amministrazione affinché proceda ad un approfondimento medico. Tale
approfondimento dovrà includere sia una valutazione della problematica
all’anca, sia una valutazione del quadro psichiatrico e ORL alla luce delle
contestazioni formulate dalla ricorrente. Le risultanze dovranno includere la
valutazione della capacità lavorativa residua. Successivamente, l’UAI si
determinerà sull’eventuale diritto alla rendita dell’assicurata mediante
l’emanazione di una nuova decisione, debitamente preavvisata.
2.7
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in
concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in
combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in
vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito del ricorso, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico
dell'Ufficio AI.
Vincente (il
rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: cfr. STF 8C_859/2018 del 26
novembre 2018, consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210, consid. 7.1 con riferimento)
e patrocinata in causa, la ricorrente ha diritto ad un’indennità per ripetibili
che appare equo stabilire in fr. 2'000 (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1
Lptca), ciò che rende priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio
formulata nel ricorso e completata nelle more ricorsuali (cfr. pro multis DTF
124.
V 309, consid. 6 e STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014, consid. 5).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda
conformemente ai considerandi.
2. Le
spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla
ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di
oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti