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Decisione

32.2021.134

Nessuna denegata rispettivamente ritardata giustizia in relazione all’esecuzione del decreto 32.2020.146 dell’11 gennaio 2021

31 gennaio 2022Italiano33 min

impartire a quest'ultimi istruzioni generali e istruzioni riguardanti singoli casi

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.134

PC/sc

Lugano

31 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 6

dicembre 2021 di

RI 1

contro

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato il __________ 1972

- a carico della pubblica assistenza dal 1° marzo 2017, da ultimo attivo quale

"giardiniere - tuttofare" presso __________ di __________ dal mese di

aprile 2017, in malattia dal 20 agosto 2019 - in data 13/26 novembre 2019 ha

inoltrato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti,

indicando di essere affetto dal “20.08.2019” da “cefalea cronica,

sindrome lombovertebrale, meniscopatia ginocchio sinistro, urolitiasi, cisti

renali” (pag. 13-23, 25, 159 e 248 incarto AI).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio assicurazione

invalidità (di seguito: UAI) con decisione del 5 ottobre 2020 (preavvisata il 7

agosto 2020; pag. 200-203 incarto AI) ha rifiutato all'assicurato il diritto a

prestazioni AI, in assenza di una perdita di guadagno, nonostante il danno alla

salute (pag. 207-210 incarto AI).

1.2. Con decreto 32.2020.146 dell’11

gennaio 2021 (pag. 233-235 incarto AI), il TCA ha stralciato la causa “dai

ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti e consistente

nell'annullamento della decisione impugnata del 5 ottobre 2020, nel rinvio

degli atti all'Ufficio assicurazione invalidità al fine di espletare i

necessari accertamenti, e all'emissione di una successiva nuova decisione, che

viene omologata” (pag. 235 incarto AI). In particolare, gli atti sono stati

rinviati all’UAI per l’allestimento, previo aggiorna-mento degli atti medici,

di una perizia pluridisciplinare (in ambito neurologico, reumatologico,

psichiatrico ed eventualmente urologico), prima di emettere una nuova decisione

relativa al diritto alla rendita del ricorrente (cfr. pag. 233 incarto AI).

Questa decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.

1.3. Ritornati gli atti, l’UAI, dopo

avere predisposto l’aggiornamento degli atti medici, in data 12 ottobre 2021 ha

informato l’assicurato della necessità di procedere all’esperimento di una

perizia pluridisciplinare (pag. 334-335 incarto AI).

1.4. In data 21 ottobre 2021 (pag.

343 incarto AI) e 10 novembre 2021 (pag. 345 incarto AI), RI 1, si è opposto

all’esperimento di una perizia pluridisciplinare, perché non è disposto ad

attendere mesi (se non addirittura anni) per ottenerne il risultato, essendo affetto

da oltre dieci patologie, a causa delle quali risulterebbe totalmente inabile

in qualsiasi attività da oltre due anni; ha, quindi, chiesto all’UAI

l’emissione in tempi brevi, sulla base dei dati e degli accertamenti in suo

possesso, una decisione formale sul suo stato d'infermità.

1.5. In data 28 ottobre 2021 (pag.

344 incarto AI) e 2 dicembre 2021 (pag. 346 incarto AI) l’amministrazione ha

ribadito la necessità di procedere all’esperimento di una perizia pluridisciplinare.

1.6. Con istanza del 6 dicembre

2021, l’assicurato, personalmente, ha inoltrato al TCA un ricorso per ritardata/denegata

giustizia, chiedendo a questa Corte:

" -In via

principale

1. il decreto emanato il 11 gennaio 2021 è decaduto.

2. All'Ufficio dell'assicurazione

invalidità del Cantone Ticino è ordinato di emanare una decisione sulla base

degli accertamenti nell'arco degli ultimi 12 mesi.

3. Spese e ripetibili a carico dell'Ufficio dell'assicurazione di invalidità

del Cantone Ticino.

-In via secondaria

1. il decreto emanato il 11 gennaio 2021 è decaduto.

2. all'ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino viene concesso

un ulteriore periodo di 3 mesi per espletare i nuovi accertamenti medici in

modo da emanare entro il 30 aprile 2022 una nuova decisione.

3. Spese e ripetibili a carico dell'Ufficio dell'assicurazione di invalidità

del Cantone Ticino.” (doc. I, pag. 4)

RI 1 rileva di essersi

opposto in data 21 ottobre 2021 all’esperimento della perizia medica pluridisciplinare,

a causa dei tempi lunghi che si prospettavano per eseguirla, puntualizzando

segnatamente quanto segue:

" (…) Al

riguardo, mi permetto di osservare che quando il 31.12.2020, ho dichiarato di

essere d'accordo per nuovi accertamenti, non pensavo potessero durare per anni,

visto che solo in data 21 ottobre 2021, a distanza di 10 mesi dal decreto di

codesto lodevole Tribunale, è stato chiesto il mio accordo per una perizia

medico pluridisciplinare che si prevede venga espletata nell'arco di diversi mesi

in modo che nel migliore dei casi, una decisione finale Al possa essere emanata

solo alla fine del prossimo anno.

Tutto ciò premesso, considerato che la mia richiesta di prestazioni Al risale

ad oltre 2 anni fa, e che necessito di ricevere con la massima urgenza una

decisione di primo grado attestante la mia perdurante inabilità lavorativa. (…).”

(doc. I, pag. 2)

1.7. Nella risposta del 5 gennaio

2022, l’UAI ha versato agli atti l’incarto completo, postulando la reiezione

del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi

di diritto (doc. IV).

1.8. Il 21 gennaio 2022 RI 1 ha ribadito

le proprie conclusioni e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).

in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00

del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29

gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto litigioso è la questione

di sapere se il comportamento dell’UAI configura o meno diniego di giustizia

rispettivamente ritardata giustizia in relazione all’esecuzione del decreto

32.2020.146 dell’11 gennaio 2021 (consid. 1.2).

Preliminarmente il TCA rileva che la richiesta dell’assicurato di dichiarare “decaduto”

il decreto dell’11 gennaio 2021 (cresciuto, incontestato, in giudicato) è irricevibile.

2.3. Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA,

il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda

dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

Secondo l’Alta Corte, vi è

diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si

occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V

147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Il ritardo ingiustificato

a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29

cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo

ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria

competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto

dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme

delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid.

1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il

grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come

pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (STF

9C_448/2014 del 4 settembre 2014; DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid.

2a). A questo proposito, spetta, da una parte, all’interessato intraprendere

determinati passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare

sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo

ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non possano essere

rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura, essa non è

legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico

strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti

allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai

cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole (STF

9C_448/2014 del 4 settembre 2014; DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi

menzionati).

Il principio secondo cui

la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere

semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA), è espressione di un

principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò,

anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b;

cfr., pure, Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

Dottrina e giurisprudenza

hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto

allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un

affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio

dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata

di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può

essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi

abusivamente (cfr. Meyer, Das

Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti

alla giurisprudenza federale).

Nell’ambito di una

procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una

valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento

del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica

soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il

proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di

un esame sommario dell’incarto, con l’obiettivo di stabilire se l’aver ordinato

un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo

(cfr. STF U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI

1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1; STCA

32.2016.151 del 16 gennaio 2017, consid. 2.3).

Giova qui pure ricordare

che a norma dell'art. 29 cpv. 1 Cost. in procedimenti dinanzi ad autorità

giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di

trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. Una

procedura ha una durata eccessiva ed è contraria al precetto costituzionale,

quando un'autorità dilunga in maniera inopportuna l'adozione di una decisione,

tenuto conto della natura della controversia e di tutte le altre circostanze

del caso. Decisiva non è solo la durata del processo dinanzi al singolo grado

di giudizio, ma anche il periodo dell'intera procedura (STF 8C_633/2014 dell'11

dicembre 2014 consid. 3.1 con riferimenti). Certo, il principio della celerità

(art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA) è un caposaldo della procedura delle

assicurazioni sociali, ma in linea di principio non ha una portata così forte

da mettere in secondo piano il principio inquisitorio e l'obbligo di chiarire i

fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018, consid. 5.1).

2.4. In una sentenza I 841/02 del

25 giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il TF ha ammesso

l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della

Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una

procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata

presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza

impugnata).

Nella DTF 125 V 188ss., il

TF ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un

assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui

l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare

la decisione di sua competenza.

Nella RAMI 1997 U 286, p.

339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un

tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una

causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia

a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

In quella stessa

pronunzia, il TF ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a

decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

" Das

Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine

besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten

(unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder

22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als

Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12. Oktober 1995 erachtete es eine

Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine

unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits

hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40

Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

In seguito, l’Alta Corte

ha riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un

tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello

scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi

al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso

cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione

contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011), oppure quando è

trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e

l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in

una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e

in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non

presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Per

contro, un periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello scambio degli

allegati davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata

giustizia inoltrato al Tribunale federale, non è stato qualificato quale

ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un

minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009

del 28 settembre 2009).

In una sentenza

9C_448/2014 del 4 settembre 2014 l'Alta Corte ha negato che l'Ufficio AI abbia

compiuto un diniego di giustizia, ritenendo che l’amministrazione, come del

resto richiesto anche dall’assicurata, abbia attivamente svolto tutti gli atti

istruttori necessari al fine di disporre di un incarto completo, verificando in

particolare, in maniera approfondita, quale fosse lo stato di salute globale

dell’interessata. Il TF ha infatti rilevato che:

" (…)

7.

L'attitude de la recourante est contradictoire. Elle se plaint du fait que

l'intimé aurait retardé sa prise de décision en instruisant inutilement le

volet oncologique, alors qu'elle lui avait elle-même demandé, le 6 mars 2012,

qu'il fût procédé à une nouvelle appréciation globale de son état de santé, à

teneur du jugement du 18 avril 2011, en réactualisant ses données médicales de

façon à ce que les atteintes à la santé psychique et somatique fussent prises

en considération.

Par ailleurs, il sied de rappeler que l'assureur examine les demandes, prend

d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements

dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA). Si l'assuré peut certes refuser de se

soumettre à des examens médicaux ou techniques qui ne sont pas nécessaires ou

qui ne peuvent raisonnablement être exigés (art. 43 al. 2 LPGA), il ne saurait

en revanche dicter à l'administration la façon dont elle doit instruire le cas,

c'est-à-dire lui indiquer les actes d'instruction qu'elle doit accomplir ou

ceux dont elle doit s'abstenir.

Dans le cas d'espèce, les investigations mises en oeuvre par l'intimé

n'apparaissaient pas superflues au point de constituer un déni de justice,

d'autant que l'intimé a finalement pu rendre une décision en toute connaissance

de cause. De plus, l'intimé a activement mené son instruction, ainsi que cela

ressort des rapports médicaux régulièrement versés au dossier jusqu'au dépôt du

recours pour déni de justice. Le grief de retard injustifié est

infondé."

In una sentenza

C-1653/2014 del 23 luglio 2014, il Tribunale amministrativo federale ha accolto

il ricorso per denegata/ritardata giustizia in una procedura in tema di rendita

di invalidità per assicurati residenti all’estero, riconoscendo che

all’amministrazione - alla quale incombeva, secondo una sentenza di rinvio,

l’onere di realizzare una perizia pluridisciplinare al fine di stabilire se lo

stato di salute dell’assicurata fosse effettivamente migliorato tanto da

sopprimerle il diritto ad una rendita intera della quale beneficiava, oppure no

- doveva essere imputato un ritardo ingiustificato nel non essere stata in

grado di predisporre una perizia pluridisciplinare in applicazione del metodo

aleatorio, nonostante i quasi 17 mesi trascorsi dalla richiesta di autorizzazione

a trasmettere l’incarto dell’interessata agli esperti per lo svolgimento di una

perizia e il ricorso per denegata giustizia (cfr. STCA 32.2016.151 del 16

gennaio 2017, consid. 2.4).

In una sentenza

C-1000/2018 del 28 febbraio 2018, il Tribunale amministrativo federale ha

respinto il ricorso per denegata/ritardata giustizia in una procedura in tema

di rendita di invalidità per assicurati residenti all’estero, riconoscendo che

all’amministrazione - alla quale incombeva, secondo una sentenza di rinvio,

l’onere di realizzare una perizia pluridisciplinare - non poteva essere

imputato un ritardo ingiustificato nel non essere stata in grado di predisporre

una perizia pluridisciplinare in applicazione del metodo aleatorio, nonostante

Fatti

i 7 mesi trascorsi dalla data in cui il mandato per la perizia

pluridisciplinare fosse stato registrato nella piattaforma “SuisseMED@P” e i 12

mesi di durata della nuova procedura dopo la sentenza di rinvio del TAF,

puntualizzando, al consid. 3.6, quanto segue:

" (…) In

virtù dell'art. 72bis cpv. 1 OAI, le perizie mediche che interessano tre o più

discipline mediche, devono essere eseguite da un centro peritale con cui

l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha concluso una convenzione.

Questa norma fa riferimento ai centri d'osservazione medica e professionale di

cui all'art. 59 cpv. 3 LAI. I mandati sono attribuiti con metodo aleatorio

mediante la piattaforma elettronica "SuisseMED@P" (art. 72bis cpv. 2

OAI; DTF 139 V 349 consid. 2.2 e 5.2.1). Il Tribunale federale ha già avuto

modo di pronunciarsi, nella sentenza 9C_547/2015 del 22 aprile 2016, in merito

ai ritardi che potrebbero verificarsi al momento dell'attuazione del sistema di

attribuzione dei mandati peritali con metodo aleatorio mediante la piattaforma

elettronica "SuisseMED@P". In particolare, il Tribunale federale ha

stabilito che, durante la fase di svolgimento delle perizie pluridisciplinari

tendenti a valutare l'invalidità di un assicurato, il funzionamento della

menzionata piattaforma elettronica rientra nei compiti degli Uffici AI (art. 57

lett. f LAI). Non compete dunque ad un'autorità giudiziaria esprimersi, dal

profilo del diniego di giustizia, sulle difficoltà ed i ritardi che si sono

verificati nell'ambito dell'esecuzione di una decisione cresciuta in giudicato,

essendo piuttosto compito dell'Ufficio federale delle assicurazioni controllare

l'adempimento da parte degli Uffici AI dei loro compiti (art. 57 LAI) ed

impartire a quest'ultimi istruzioni generali e istruzioni riguardanti singoli casi

(art. 64a cpv. 1 lett. a e b LAI). Il Tribunale federale ha comunque ritenuto

che l'autorità giudiziaria deve esaminare gli effetti del ritardo

nell'esecuzione di una decisione tendente allo svolgimento di una perizia nel

contesto dell'intera procedura e determinare se, a causa del tempo trascorso,

l'assenza di una decisione finale è da considerarsi siccome un diniego di

giustizia (sentenza del TF 9C_547/2015 del 22 aprile 2016 consid. 5). (…)”

In una sentenza

C-2665/2020 del 10 febbraio 2021, il Tribunale amministrativo federale

nell’ambito di un ricorso per denegata/ritardata giustizia in una procedura in

tema di rendita di invalidità per assicurati residenti all’estero, ha ritenuto

che all’amministrazione - alla quale incombeva, secondo una sentenza di rinvio,

l’onere di realizzare una perizia pluridisciplinare - non fosse imputabile un

ritardo ingiustificato, considerato che erano trascorsi 9 mesi tra la sentenza

di rinvio del 4 luglio 2018 (passata in giudicato il 10 settembre 2018) e il 14

aprile 2019 (data della perizia reumatologica) rispettivamente altri 13 mesi

tra il 14 aprile 2019 e il 20 maggio 2020 (data di deposito del ricorso per

denegata giustizia), nel non essere stata in grado di organizzare la

discussione plenaria tra i periti, la cui organizzazione, per difficoltà di

coordinazione tra le parti, era stata demandata al __________. Nella medesima

occasione il TAF ha pure rilevato che “Dalla primavera 2020 la procedura è

infine stata verosimilmente (secondo il principio della generale esperienza

della vita) rallentata, se non bloccata, dagli effetti della pandemia provocata

dal virus Covid 19.” (cfr. consid. 7.2.2.2 in fine della STAF in

questione).

2.5.

2.5.1. Nella concreta evenienza, ritornati

gli atti, l’UAI ha richiesto al patrocinatore dell’assicurato il nominativo dei

suoi medici curanti (pag. 240 incarto AI), comunicati - dopo i solleciti del 5

maggio, 15 giugno, 5 luglio 2021 (cfr. pag. 243, 247 e 250 incarto AI) - con

messaggio di posta elettronica del 15 luglio 2021 (cfr. pag. 251 e 252 incarto

AI). Posto che l’assicurato risultava in cura preso dieci medici, il 21 luglio

2021 l’UAI ha chiesto al medico SMR quali referti occorreva acquisire agli atti

(pag. 263 incarto AI). Ottenuta la risposta del 22 luglio 2021 del medico SMR

(pag. 264 incarto AI), l'UAI ha quindi proceduto all'invio dei questionari ai

medici indicati, ricevendo in seguito il rapporto del dr. med. __________

(urologo; pag. 272-284 incarto AI), il rapporto del 3 agosto 2021 del dr. med. __________

(ortopedico; pag. 287-302). Il 13 agosto 2021 l’UAI ha sollecitato il dr. med. __________

(angiologo) a ritornare il questionario trasmessogli il 23 luglio 2021 (pag.

304 incarto AI).

In seguito ha ricevuto il rapporto del 14 settembre 2021 del dr. med. __________

(pag. 313-331 incarto AI). Nel frattempo, l’assicurato si è sottoposto il 7

maggio 2021 ad un intervento di “Exzision der Fremdkörperknoten mit

Rekonstruktion der Penisschafthaut, Infiltration mit kenakortder narbigen

Verhärtungen. Peniswurzelblock mit Naropin” (pag. 255 e 256 incarto AI) e

il 20 maggio 2021 ad un intervento di “artroscopia del ginocchio sinistro

con resezione parziale del menisco mediale; condroplastica tipo AMIC in tecnica

“mini open” piatto tibiale posteriore mediale, sinovialectomia parziale;

artroscopia dell’anca sinistra, resezione parziale del labbro anteriore

superiore, sinovialectomia totale.” (pag. 290 incarto AI).

Aggiornati gli atti dal

profilo medico, il 17 settembre 2021 l’UAI ha sottoposto l’incarto al proprio

Servizio medico regionale (SMR; pagina 312 incarto AI) e, in data 20 settembre

2021, il dr. med. __________ ha predisposto l'allestimento di una perizia

pluridisciplinare, con avallo del medico SMR dr. med. __________, l’esperimento

di una perizia pluridisciplinare in ambito neurologico, reumatologico e

psichiatrico (pag. 332 e 333 incarto AI).

In data 12 ottobre 2021

l’UAI ha, quindi, informato l'assicurato che:

" (…) per

chiarire il suo diritto alle prestazioni, riteniamo necessario che lei si

sottoponga a una serie di esami medici completi (internistico, neurologico,

reumatologico, psichiatrico).

Senza opposizione scritta da parte sua entro il giorno 26.10.2021,

incaricheremo un centro peritale di eseguire gli esami in questione. Il centro

peritale sarà designato su base aleatoria (art. 72 bis dell'Ordinanza

sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)). Non appena ci saranno noti, sarà

informato a riguardo del luogo, delle date degli appuntamenti, così come dei

nomi delle/degli specialiste/i che si occuperanno di lei.

Dato l'alto numero di assicurati in attesa di valutazione e le frequenti

interruzioni degli accertamenti già in corso a seguito dell'emergenza COVID-19,

l'organizzazione della perizia potrebbe richiedere diversi mesi.

In allegato troverà la lista di domande che sottoporremo al centro peritale.

Se, da parte sua, desidera aggiungere altre domande, la preghiamo di

trasmetterle all'Ufficio Al entro il termine sopra indicato. (…)” (pag. 334-335

incarto AI)

2.5.2. Il 21 ottobre 2021 RI 1 ha

comunicato all’UAI quanto segue:

" (…)

L'opposizione viene introdotta entro il termine del 26.10.21, è pertanto in

ordine e perfettamente ricevibile.

L'opposizione viene presentata in quanto per la predetta perizia medico

pluridisciplinare si prospettano tempi lunghi che prevedono una decisione

formale da parte dell'Al soltanto alla fine del prossimo anno.

Il sottoscritto dichiara però di poter essere d'accordo sulla predetta perizia,

ma a condizione che l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino

gli assicuri una formale decisione entro 6 mesi, in caso contrario chiede che

la decisione Al avvenga al più presto sulla base di tutta la documentazione da

lui prodotta dalla sua domanda di prestazioni 25 novembre 2019. (…).” (pag. 341

incarto AI)

Il 28 ottobre 2021 l’UAI

ha comunicato all'assicurato quanto segue:

" (…) in

riferimento alla sua opposizione datata 21.10.2021 le comunichiamo che siamo

spiacenti dei tempi di attesa che sono purtroppo attualmente inevitabili. La

perizia pluridisciplinare è stata stabilita con il decreto del Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni (TCA) dell'11.01.2021.

In seguito ad una sentenza del Tribunale federale, che ha comportato una

modifica dell'ordinanza sull'assicurazione invalidità, le perizie mediche

pluridisciplinari devono esser attribuite dagli uffici Ai ai centri peritali

secondo il principio di casualità.

Per questo motivo i dati del suo assistito saranno registrati in una

piattaforma informatica chiamata SuisseMED@P che attribuisce le perizie

pluridisciplinari secondo il metodo aleatorio, allo scadere dei termini

(lettera del 12.10.2021).

Dato l'alto numero di assicurati in attesa di valutazione e le frequenti

interruzioni degli accertamenti già in corso a seguito dell'emergenza COVID-19,

il tempo di attesa è di alcuni mesi. Non ci è per contro possibile modificare

questo procedere. (…)” (pag. 344 incarto AI)

Il 10 novembre 2021 RI 1

ha comunicato all’UAI quanto segue:

" (…) dando

seguito all'odierno colloquio telefonico intercorso con il suo Ufficio confermo

quanto segue:

Considerato che la domanda di prestazioni da me presentata risale ad oltre 2

anni fa e che sino ad oggi ho fatto pervenire tutta la documentazione relativa

agii interventi subiti ed agli accertamenti clinici effettuati.

Considerato che essendo affetto da oltre 10 gravi patologie da oltre 2 anni

risulto totalmente inabile a qualsiasi attività.

Considerato infine che per il risultato di una perizia pluridisciplinare, dal

momento in cui dovesse iniziare sono previsti parecchi mesi, se non anni e che

conseguentemente il suo Ufficio non può impegnarsi che la predetta perizia

possa terminare entro il periodo di sei mesi, come da me richiesto.

Tutto ciò premesso chiedo che sulla base dei dati e degli accertamenti in

possesso del Suo Ufficio venga emanata in tempi brevi, una decisione formale

sul mio stato d'infermità in modo che qualora non fossi d'accordo sulla

predetta decisione possa porre in essere debito ricorso presso il Tribunale cantonale

delle Assicurazioni.” (pag. 345 incarto AI)

Il 2 dicembre 2021 l’UAI

ha comunicato all'assicurato quanto segue:

" (…) in

riferimento alla sua opposizione datata 10.11.2021, si ribadisce quanto

indicato nella nostra raccomandata 28.10.2021. L'accertamento peritale è stato

decretato dal Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (TCA), l'Ufficio Al (UAI)

non può modificare tale procedere.

Non è inoltre possibile garantire tempistiche brevi come da lei richiesto.

Pertanto, l'UAI è disposto ad attendere entro e non oltre il 15.12.2021 per

ricevere il suo avallo sul procedere.

È informato fin da ora che, qualora volesse nuovamente opporsi alla situazione

fin qui esposta, l'UAI procederà con l'invio di un progetto di mancata

collaborazione al quale avrà facoltà di presentare osservazioni o eventualmente

un nuovo ricorso al TCA nel momento in cui la decisione prenderà forma.” (pag.

Considerandi

346.

incarto AI)

Il 6 dicembre 2021

l’assicurato ha inoltrato ricorso per ritardata/ denegata giustizia, chiedendo

al TCA di ordinare all’UAI di “emanare una decisione sulla base degli

accertamenti nell'arco degli ultimi 12 mesi” (in via principale) rispettivamente

di concedere all’amministrazione “un ulteriore periodo di 3 mesi per

espletare i nuovi accertamenti medici in modo da emanare entro il 30 aprile

2022.

una nuova decisione” (in via subordinata; cfr. doc. I, pag. 4).

In sede di risposta del 5

gennaio 2022 (cfr. doc. IV), l’UAI ha innanzitutto informato il TCA di avere

prudenzialmente inserito il 28 ottobre 2021 il nominativo dell’assicurato nella

piattaforma SuisseMED@P, in quanto “Attendere il termine di eventuali

contenziosi per registrare il dossier nel suindicato portale avrebbe infatti

prolungato ulteriormente l'istruttoria, mentre levare lo stesso dalla lista di

attesa non è un'operazione complessa (seppur definitiva).” (cfr. doc. IV,

pag. 3). Nella medesima occasione l’amministrazione ha precisato pure quanto

segue:

" (…) Ora,

l'UAI tiene innanzitutto a ribadire di non essere in grado di emettere una

decisione sul merito della pratica. Ciò in ragione del fatto che sono da

appurare con precisione sia i limiti funzionali derivati dalle numerose

patologie di cui soffre l'assicurato (in gran parte, soprattutto per le

patologie di ordine internistico, a loro stanti, in genere, non comportanti

un'inabilità lavorativa pensionabile in attività adeguate) che il modo in cui

gli stessi influenzano la capacità lavorativa residua. Valutazione che solo una

discussione globale tra periti specialisti (in casu, un neurologo, un

reumatologo, uno psichiatra e un medico internista; cfr. nota marg. 3094 della

Circolare sulla procedura nell'assicurazione per l'invalidità) permetterà di

stabilire. In tema, giova rammentare che per l'Assicurazione invalidità non è

importante la diagnosi, ma le conseguenze dei danni alla salute sulla capacità

lavorativa (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_49/2012, consid. 6).

Inoltre, rilevato che l'assicurato soffre di una patologia di natura

difficilmente oggettivabile (ovvero la cefalea) ed ha richiesto alla prima ora

un esame psichiatrico, una procedura probatoria strutturata si impone (…). Per

i suindicati motivi, l'UAI ritiene che non sono insorti dei fatti nuovi idonei

ad intaccare la bontà dell'accorto omologato da questo lodevole Tribunale nel

giudizio dell'11 gennaio 2021.

(…).

L'UAI tiene per di più a comunicare di non ravvedere motivi determinanti una

ritardata/denegata giustizia giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA, avendo sempre agito

nell'ambito delle proprie competenze in maniera tempestiva rispetto alle

necessità procedurali istruttorie, senza prolungare la procedura e dando

puntuale seguito alle richieste espresse dall'interessato.

Di tutta evidenza, il ritardo dovuto a forza maggiore - nell'attribuzione da

parte della piattaforma SuisseMED@P non può essere imputato all'UAI, che non ha

mai peraltro modo di influenzare il sorteggio dei casi e/o di sollecitare

l'assegnazione della pratica (cfr., per più dettagli, le spiegazioni presenti

nel sito www.suissemedap.ch).

Da ultimo, l'UAI tiene rinviare alla sentenza nr. 32.2021.126 del 13 dicembre

2021.

di questo lodevole Tribunale, in cui non è stata riconosciuta una denegata

giustizia nonostante tra la sentenza di rinvio e il ricorso per denegata

giustizia per l'assenza di organizzazione della perizia pluridisciplinare siano

trascorsi circa 16 mesi. (…).” (doc. IV, pag. 3 e 4)

Il 21 gennaio 2022 RI 1 ha

comunicato al TCA quanto segue:

" (…). Mi

permetto di ripetere che a seguito della richiesta di rinvio degli atti da

parte di UAI, in data 31.12.2021, vi ho aderito per velocizzare la relativa

decisione Al e a seguito del mio accordo, con sentenza 11.01.2021, codesto

lodevole Tribunale ha omologato la transazione, stralciando la causa dai ruoli.

Da quella data UAI non ha fatto nulla per promuovere la richiesta perizia

pluridisciplinare, ma si è solo informata sugli interventi effettuati e sui

nominativi degli specialisti che mi hanno avuto in cura.

Solo in data 12 ottobre 2021, UAI mi ha comunicato che la perizia

pluridisciplinare avrebbe potuto aver luogo con il mio consenso e che

l'assegnazione al Centro peritale che sarebbe stato incaricato, avrebbe avuto

comunque tempi lunghi e che una decisione finale avrebbe potuto con molta

probabilità, aver luogo solo alla fine del corrente anno.

A questo punto, il ricorrente, visto che per oltre 9 mesi dallo stralcio della

causa dai ruoli la perizia pluridisciplinare non solo non era stata ancora

iniziata, ma che occorrevano altri mesi solo per l'assegnazione al Centro

peritale, con la conseguenza che la conclusione di detta perizia avrebbe potuto

aver luogo solo nell'autunno 2022, con una conseguente decisione Al solo alla

fine del corrente anno, il ricorrente ha chiesto prima a UAI di emettere entro

il corrente mese di gennaio 2022 una decisione sulla base degli elementi in suo

possesso e non ottenendola ha inoltrato a codesto lodevole Tribunale ricorso

per denegata, ritardata giustizia e di nuovo messa a ruolo della richiesta di

prestazione.

Essendo ormai chiaro che a distanza di oltre un anno dallo stralcio della causa

dai ruoli per omologazione dell'avvenuta transazione, nulla è stato

concretamente intrapreso dall'Al e che nelle previsioni occorrerà almeno un

anno per ottenere una decisione UAI nei confronti della quale poter

eventualmente far ricorso. (…).” (doc. VI)

2.6

Con il ricorso per

ritardata/denegata giustizia del 6 dicembre 2021 in disamina, l’assicurato

sostanzialmente, per un verso, rimprovera all’amministrazione di volere

ordinare un determinato provvedimento probatorio che ritiene manifestamente

superfluo e, per altro verso, critica l’operato dell’UAI per essere stato, a

suo dire, inattivo dal mese di gennaio al mese di ottobre 2021 prima di

ordinare l’esperimento della perizia pluridisciplinare.

2.6.1

Chiamato ora a pronunciarsi, il

TCA, per quanto concerne il primo aspetto, condivide l’operato

dell’amministrazione, avendo già “sottolineato che dagli atti dell'incarto

emerge effettivamente la necessità di una rivalutazione della situazione

dell’assicurato (cfr. Doc. B, A2, B2 e VI/1)” (cfr. pag. 234 incarto AI)

nel decreto 32.2020.146 dell’11 gennaio 2021 (pag. 233-235 incarto AI),

cresciuto incontestato in giudicato (cfr. consid. 1.2). Del resto

la necessità di esperire una perizia pluridisciplinare (in ambito internistico,

neurologico, reumatologico e psichiatrico), volta a determinare con esattezza i

limiti funzionali derivanti dalle plurime patologie di cui soffre l'assicurato rispettivamente

la sua capacità lavorativa residua emerge pure dall’aggiornamento degli atti

medici effettuato dall’UAI nel corso del 2021 (cfr., in particolare, i rapporti

dai medici specialisti curanti a pag. 272-284, 287-302, 313-331, 255 e 256, 290

incarto AI e dai rapporti operatori del 7 e 20 maggio 2021 a pag. 255, 256 e 290

incarto AI).

Per quel che riguarda in

particolare l’aspetto psichiatrico, il TCA sottolinea che la capacità

lavorativa dell’assicurato deve essere effettivamente valutata nell’ambito di

una procedura probatoria oggettiva fondata su indicatori e illustrata nella DTF

141.

V 281 (cfr., su questo tema, la STCA 32.2018.107 del 2 agosto 2019, al

consid. 2.7.3). Per costante giurisprudenza, l’esame degli indicatori deve

infatti essere effettuato innanzitutto dal perito psichiatra (cfr. STF

9C_401/2018 del 6 novembre 2018, pubblicata in SVR 4-5/2019 IV nr. 28; STCA

32.2020.92

del 18 gennaio 2021, consid. 2.10 e rinvii ivi citati).

Deve poi essere effettuata una discussione globale tra gli specialisti (internista,

neurologo, reumatologo e psichiatra) in questione. A fronte di una questione

squisitamente medica, infatti, secondo la giurisprudenza federale, per

determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre (come

nel caso di specie) di diverse patologie non si devono semplicemente sommare le

singole valutazioni, bensì si deve far capo al giudizio globale che scaturisce

dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati e,

pertanto, la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possono

sommare, e se del caso in quale misura, è una problematica squisitamente

medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr., sul tema,

D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 246

e ss.; cfr., fra le tante, la STF 9C_590/2020 del 19 ottobre 2021 che ha

confermato la STCA 32.2020.6 del 18 agosto 2020).

Va inoltre ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, per

l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze

sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012

consid. 6 con riferimenti) e che non è possibile trarre delle conclusioni sulla

capacità lavorativa solo sulla base delle diagnosi poste (cfr. STCA 32.2017.210

del 12 settembre 2018, consid. 2.9.3 e rinvii ivi citati).

Stante quanto precede, il provvedimento probatorio ordinato dall’UAI è necessario,

anche alla luce dell’aggiornamento degli atti medici avvenuto nel corso del

2021.

In tale contesto va difatti qui evidenziato che un accertamento insufficiente

della fattispecie giuridicamente rilevante costituisce una violazione del

principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle

assicurazioni (cfr. STCA 35.2016.84 del 18 luglio 2017, consid. 2.4 e STCA

35.2017.76

del 4 ottobre 2018, consid. 2.1; STCA 32.2020.63 del 23 novembre

2020, consid. 2.10 e STCA 32.2020.92 del 18 gennaio 2021, consid. 2.10).

2.6.2

Per quanto concerne il secondo

aspetto, il TCA constata che tra il decreto 32.2020.146 dell’11 gennaio 2021

(cresciuto, incontestato, in giudicato) per l’esecuzione di ulteriori

approfondimenti peritali e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia (il 6

dicembre 2021), sono trascorsi quasi 11 mesi.

Durante questo lasso di tempo, l’UAI ha proceduto come indicato al consid. 2.5.1.

Dalle tavole processuali emerge, dunque, che l’amministrazione ha sempre

adottato le misure necessarie per fare avanzare il processo e ha sempre

provveduto a intraprendere tutte le misure atte a realizzare quanto imposto dal

decreto di rinvio del TCA. In siffatte circostanze - alla luce pure della

giurisprudenza federale citata al consid. 2.4 (in particolare, con riferimento

ai ritardi che possono verificarsi al momento dell'attuazione del sistema di

attribuzione dei mandati peritali con metodo aleatorio mediante la piattaforma

elettronica "SuisseMED@P") come anche dai ritardi provocati

notoriamente dalla pandemia provocata dal virus Covid-19 e alla complessità del

caso - questo Tribunale ritiene che, al momento in cui è stato inoltrato il

ricorso per denegata giustizia (dicembre 2021), all’UAI non potesse ancora

essere imputata una denegata/ritardata giustizia per il fatto di non essere

ancora riuscito a comunicare all’assicurata presso quale Centro (e quando) si

sarebbe svolto il mandato peritale (cfr., per un caso analogo, in cui però

erano trascorsi 16 mesi, cfr. la STCA 32.2021.126 del 13 dicembre 2021, consid.

2.5).

2.7

In queste condizioni, il

ricorso per denegata/ritardata giustizia presentato da RI 1 deve essere

respinto.

2.8

L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo

grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si

applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

stato inoltrato il 16 novembre 2021 e pertanto si applica il nuovo diritto.

Nell’ambito della

procedura AI, il TF, a proposito dell’art. 69 cpv. 1 bis LAI nel tenore in

vigore fino al 31 dicembre 2020, ha già avuto modo di stabilire che non si è in

presenza di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI, in caso di vertenze circa l’ammontare delle ripetibili nell’ambito

dell’assistenza giudiziaria, di pagamento di prestazioni a terzi o di condono

della restituzione di prestazioni (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, 4a edizione,

n. 70 ad art. 61, p. 1101 e i riferimenti ivi menzionati).

In concreto, l’oggetto

della lite sottoposta all’esame del TCA è una questione di natura procedurale,

ossia quella di sapere se l’UAI si sia reso colpevole di un ritardo o di una

denegata giustizia per avere ordinato l’esperimento di una perizia

pluridisciplinare rispettivamente per il fatto di non essere ancora riuscito a comunicare

all’assicurato al 12 ottobre 2021 presso quale Centro (e quando) si sarebbe

svolto il mandato peritale.

Visto la particolarità

della vertenza, si prescinde dal prelievo delle spese di procedura (cfr., a

titolo generale, STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui è

ricevibile, il ricorso per ritardata/denegata giustizia del 6 dicembre 2021 è respinto.

2. Non si prelevano spese

giudiziarie.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti