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Decisione

32.2021.135

Ricorso irricevibile perchè tardivo. Nessun motivo giustificante la restituzione del termine

27 gennaio 2022Italiano7 min

32.2021.135

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

Fatti

32.2021.135

rg/sc

Lugano

27 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 dicembre 2021 di

RI 1

contro

la decisione del 2 novembre 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - per decisione 2 novembre 2021

l'Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentata da RI 1 nel

febbraio 2020;

- con ricorso datato 6 dicembre 2021 e

consegnato alla posta il medesimo giorno (cfr. busta d'impostazione agli atti),

l'assicurata personalmente è insorta al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(TCA) contestando il provvedimento suddetto;

- con la risposta di causa

l’amministrazione ha eccepito la tardività del ricorso, presentato il 6

dicembre 2021 contro la decisione notificata il 3 novembre 2021, confermando in

ogni caso nel merito la fondatezza della propria decisione;

- con osservazioni 28 dicembre 2021 l’insorgente ha in particolare

precisato come effettivamente l’invio raccomandato contenente la decisione

impugnata le sia stato recapitato in data 3 dicembre 2021 e non in data 4

dicembre 2021 come sostenuto nel gravame;

- in deroga agli artt. 52 e 58 LPGA,

giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le decisioni degli uffici AI cantonali sono

impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del luogo

dell’ufficio AI. A norma dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere

interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. Il termine di

ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60

cpv. 2 LPGA);

- un invio raccomandato è reputato

notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il

destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato

nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, l’invio raccomandato

è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non

avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l’invio

si considera notificato allo scadere di questo periodo (STF K 125/00 del 13

settembre 2000; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali

della Posta "Servizi postali", cifra 2.3.7. dell'edizione dell’aprile

2008);

- il termine di ricorso decorre il

giorno che segue la notifica della decisione. Se l'ultimo giorno del termine è

un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o

sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale

seguente. I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi

non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno

successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18

dicembre al 2 gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 38

LPGA; DTF 119 V p. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a);

- gli atti scritti devono essere

consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio postale

svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi

Considerandi

l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). Una decisione è considerata

notificata non al momento in cui l’interessato – rispettivamente il suo

rappresentante – ne prende conoscenza, ma il giorno in cui essa entra nella sua

sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1; DTF 115 Ia 12; DTF 113 Ib 297 consid.

2a; RAMI 1997 UV p. 444);

- se il termine di ricorso è spirato,

il giudice non entra nel merito di un gravame tardivo, per cui la decisione

contestata cresce in giudicato (DTF

110.

V 37 consid. 2; Locher,

Grundriss des Sozialverischerungsrechts, § 73 nr. 9, p. 479);

- nel caso in esame la decisione

impugnata, spedita con invio raccomandato il 2 novembre 2021, è stata

notificata (ritirata allo sportello dell’ufficio postale) il 3 novembre 2021

(cfr. tracciamento degli invii in www. service.post.ch, invio n. __________,

doc. AI 44). Il termine di ricorso di 30 giorni veniva quindi a scadere il

giorno di venerdì 3 dicembre 2021. Consegnato all’ufficio postale lunedì 6

dicembre 2021 (cfr. busta d’impostazione agli atti), il ricorso risulta

tardivo;

- nulla

ha per il resto addotto l’insorgente in merito ad eventuali impedimenti

giustificanti una restituzione in intero del termine di ricorso giusta l'art.

41.

LPGA – applicabile alla procedura di ricorso in virtù del rinvio di cui

all'art. 60 cpv. 2 LPGA – giusta il quale se il richiedente o il suo

rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine

stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi

adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia

l’atto omesso. La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave

malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta

quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un

impedimento non colposo, non bastando tuttavia che l'interessato sia stato

impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò

essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti

di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86; DTF 112 V 255;

cfr. pure STF K 34/03 del 2 luglio 2003). Non costituiscono, per contro, motivi

scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente

l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (STF C 366/99

del 18 gennaio 2000; DTF 110 V 339; DTF 110 V 210);

- nulla muta all’esito del presente

giudizio il fatto – evocato dalla ricorrente ma giustamente non invocato quale

motivo di giustificazione ai sensi del menzionato art. 41 LPGA – che l’interessata,

come emerge dalle sue osservazioni del 28 dicembre 2021 (cfr. VIII), abbia

incaricato il marito di ritirare presso l’ufficio postale l’invio raccomandato contenente

la decisione e che il marito abbia asseritamente sostenuto di averlo ritirato

il 4 dicembre 2021 (cfr. osservazioni citate), essendo invece – come visto –

appurato che egli l’ha ritirato il 3 novembre 2021 (cfr. doc. AI 44);

- il gravame deve pertanto essere

dichiarato irricevibile in quan-to tardivo;

- giusta l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett.

a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura

di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di

controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

Visto l’esito della vertenza,

all’insorgente vanno accollate spe-se di procedura per fr. 200.

Per

questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è irricevibile.

2.- Le spese di procedura

di fr. 200 sono poste a carico della ricorrente.

3.- Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti