32.2021.135
Ricorso irricevibile perchè tardivo. Nessun motivo giustificante la restituzione del termine
27 gennaio 2022Italiano7 min
32.2021.135
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
32.2021.135
rg/sc
Lugano
27 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 dicembre 2021 di
RI 1
contro
la decisione del 2 novembre 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 2 novembre 2021
l'Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentata da RI 1 nel
febbraio 2020;
- con ricorso datato 6 dicembre 2021 e
consegnato alla posta il medesimo giorno (cfr. busta d'impostazione agli atti),
l'assicurata personalmente è insorta al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(TCA) contestando il provvedimento suddetto;
- con la risposta di causa
l’amministrazione ha eccepito la tardività del ricorso, presentato il 6
dicembre 2021 contro la decisione notificata il 3 novembre 2021, confermando in
ogni caso nel merito la fondatezza della propria decisione;
- con osservazioni 28 dicembre 2021 l’insorgente ha in particolare
precisato come effettivamente l’invio raccomandato contenente la decisione
impugnata le sia stato recapitato in data 3 dicembre 2021 e non in data 4
dicembre 2021 come sostenuto nel gravame;
- in deroga agli artt. 52 e 58 LPGA,
giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le decisioni degli uffici AI cantonali sono
impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del luogo
dell’ufficio AI. A norma dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere
interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. Il termine di
ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60
cpv. 2 LPGA);
- un invio raccomandato è reputato
notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il
destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato
nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, l’invio raccomandato
è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non
avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l’invio
si considera notificato allo scadere di questo periodo (STF K 125/00 del 13
settembre 2000; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali
della Posta "Servizi postali", cifra 2.3.7. dell'edizione dell’aprile
2008);
- il termine di ricorso decorre il
giorno che segue la notifica della decisione. Se l'ultimo giorno del termine è
un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o
sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale
seguente. I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi
non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno
successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18
dicembre al 2 gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 38
LPGA; DTF 119 V p. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a);
- gli atti scritti devono essere
consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio postale
svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi
Considerandi
l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). Una decisione è considerata
notificata non al momento in cui l’interessato – rispettivamente il suo
rappresentante – ne prende conoscenza, ma il giorno in cui essa entra nella sua
sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1; DTF 115 Ia 12; DTF 113 Ib 297 consid.
2a; RAMI 1997 UV p. 444);
- se il termine di ricorso è spirato,
il giudice non entra nel merito di un gravame tardivo, per cui la decisione
contestata cresce in giudicato (DTF
110.
V 37 consid. 2; Locher,
Grundriss des Sozialverischerungsrechts, § 73 nr. 9, p. 479);
- nel caso in esame la decisione
impugnata, spedita con invio raccomandato il 2 novembre 2021, è stata
notificata (ritirata allo sportello dell’ufficio postale) il 3 novembre 2021
(cfr. tracciamento degli invii in www. service.post.ch, invio n. __________,
doc. AI 44). Il termine di ricorso di 30 giorni veniva quindi a scadere il
giorno di venerdì 3 dicembre 2021. Consegnato all’ufficio postale lunedì 6
dicembre 2021 (cfr. busta d’impostazione agli atti), il ricorso risulta
tardivo;
- nulla
ha per il resto addotto l’insorgente in merito ad eventuali impedimenti
giustificanti una restituzione in intero del termine di ricorso giusta l'art.
41.
LPGA – applicabile alla procedura di ricorso in virtù del rinvio di cui
all'art. 60 cpv. 2 LPGA – giusta il quale se il richiedente o il suo
rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine
stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi
adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia
l’atto omesso. La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave
malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta
quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un
impedimento non colposo, non bastando tuttavia che l'interessato sia stato
impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò
essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti
di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86; DTF 112 V 255;
cfr. pure STF K 34/03 del 2 luglio 2003). Non costituiscono, per contro, motivi
scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente
l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (STF C 366/99
del 18 gennaio 2000; DTF 110 V 339; DTF 110 V 210);
- nulla muta all’esito del presente
giudizio il fatto – evocato dalla ricorrente ma giustamente non invocato quale
motivo di giustificazione ai sensi del menzionato art. 41 LPGA – che l’interessata,
come emerge dalle sue osservazioni del 28 dicembre 2021 (cfr. VIII), abbia
incaricato il marito di ritirare presso l’ufficio postale l’invio raccomandato contenente
la decisione e che il marito abbia asseritamente sostenuto di averlo ritirato
il 4 dicembre 2021 (cfr. osservazioni citate), essendo invece – come visto –
appurato che egli l’ha ritirato il 3 novembre 2021 (cfr. doc. AI 44);
- il gravame deve pertanto essere
dichiarato irricevibile in quan-to tardivo;
- giusta l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la
disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett.
a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura
di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di
controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
Visto l’esito della vertenza,
all’insorgente vanno accollate spe-se di procedura per fr. 200.
Per
questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è irricevibile.
2.- Le spese di procedura
di fr. 200 sono poste a carico della ricorrente.
3.- Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti