32.2021.14
Compensazione tra rendite e importo derivante da risarcimento danni ai sensi dell'art. 52 LAVS. Rinvio degli atti all'amministrazione per calcolare il minimo vitale della persona assicurata nel periodo durante il quale non ha percepito l'assistenza sociale e gli AFI
14 giugno 2021Italiano22 min
rendita possono essere compensati in ogni caso con questa (art. 16 cpv. 2 LAVS).
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.14
cs
Lugano
14 giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2021 di
RI 1
contro
le decisioni del 31 dicembre 2020 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con 4 distinte decisioni del
31 dicembre 2020 l’Ufficio AI ha posto RI 1, nata nel 1976, al beneficio di una
rendita AI intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1° gennaio 2019 al 31
gennaio 2019, di una mezza rendita (grado d’invalidità del 50%), dal 1°
febbraio 2019 al 31 marzo 2019 e dal 1° aprile 2019 al 29 febbraio 2020 e di
una rendita intera (grado d’invalidità del 70%) dal 1° marzo 2020.
Contestualmente gli
arretrati delle rendite sono stati compensati, per complessivi fr. 39'495.60,
con crediti della Cassa __________ derivanti da una decisione su opposizione
del 3 settembre 2020 per un risarcimento danni ai sensi dell’art. 52 LAVS per
contributi sociali rimasti impagati. L’Ufficio AI ha inoltre proceduto ad
ulteriori compensazioni con indennità contro la disoccupazione e prestazioni d’assistenza
sociale percepite dall’assicurata nel 2020 (cfr. plico doc. A2).
1.2. RI 1 è insorta al TCA contro
la predetta decisione, chiedendo il rimborso di fr. 39'495.60 con effetto
immediato. La ricorrente ha aggiunto che “per le questioni legali in merito
alla decisione del 03.09.2020 mi rivolgerò, appena trovato, ad un avvocato e
nel frattempo chiedo un pagamento rateale di CHF 300.00 mensili, come dilazione
concessa a Signor __________” (doc. I). Dopo aver riassunto il suo iter formativo,
l’insorgente evidenzia che con decisione del 12 agosto 2020, confermata dalla
decisione su opposizione del 3 settembre 2020, la Cassa __________ ha chiesto a
lei e ad __________ il risarcimento del danno pari a fr. 39'495.60 in seguito
al mancato pagamento degli oneri sociali derivanti dal fallimento della __________.
Ella afferma che __________, il quale deve complessivamente fr. 56'791.85 (cfr.
doc. A7) “mi ha rassicurato nell’accettare interamente il debito e per
lettera raccomandata scrive all’ufficio interessato dichiarando l’accettazione
dell’intero debito e il relativo pagamento che gli viene concesso per iscritto
con un pagamento rateale di CHF 500.00 mensili (…). Ingenuamente mi sono fidata
del fatto che concedendogli il pagamento rateale e accettando il totale debito
a nome di Signor __________ il tutto sia concluso.” La ricorrente afferma
poi che “tutte le indennità retroattive AI sono state rimborsate ai vari
enti che giustamente mi hanno anticipato le prestazioni sociali e di
disoccupazione, ma non trovo giusto che non mi venga data la possibilità di
saldare anche i miei debiti privati di cassa malati, prestazioni mediche,
affitti scoperti e aiuti finanziari ricevuti per sopravvivere durante gli
ultimi anni (…) pari a CHF 29'468.62 che sono assolutamente necessari onde
poter non finire sfrattata, poter continuare le cure indispensabili per la mia
salute (…) e il benessere dei miei figli che attualmente sono agli studi senza
alcuna prestazione se non AI”.
1.3. Il 3 febbraio 2021 il TCA ha
chiesto alla ricorrente se il ricorso è pure da intendere quale impugnativa
contro la decisione su opposizione del 3 settembre 2020, come prodotta sub doc.
9, emessa dalla Cassa __________ (risarcimento danni ex art. 52 LAVS; doc. IV).
In risposta la ricorrente ha prodotto copia del ricorso inoltrato direttamente
alla Cassa __________ il 29 gennaio 2021 contro le decisioni del 31 dicembre
2020 (doc. V).
1.4. Con risposta del 26 febbraio
2021 l’amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni
che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VII).
1.5. In data 2 aprile 2021 il TCA
ha interpellato l’UAI (doc. IX), che dopo aver chiesto (doc. X), ed ottenuto
(doc. XI), una proroga, si è espresso, tramite la Cassa __________, il 3 maggio
2021 (doc. XII).
1.6. Chiamata, in data 5 maggio
2021, a presentare osservazioni in merito allo scritto del 2 aprile 2021 del
TCA ed alla risposta del 3 maggio 2021 dell’UAI, l’insorgente ha preso posizione
con scritto del 19 maggio 2021 (doc. XIV), trasmesso all’amministrazione con
facoltà di eventualmente esprimersi entro il 7 giugno 2021 (doc. XV).
in diritto
in ordine
2.1. In concreto, la ricorrente
censura la compensazione tra le rendite a lei riconosciute dal 1° gennaio 2019
al 31 dicembre 2020 con l’importo di fr. 39'495.60 per contributi sociali
richiestile nell’ambito di un risarcimento danni ai sensi dell’art. 52 LAVS.
Non sono invece contestate le altre compensazioni effettuate con la Cassa di
disoccupazione __________ e con l’assistenza sociale.
Non è neppure oggetto del
ricorso la decisione su opposizione del 3 settembre 2020 con la quale la Cassa __________
ha condannato l’insorgente al pagamento dell’importo di fr. 39'495.60 quale
risarcimento danni ai sensi dell’art. 52 LAVS. Infatti, interpellata in merito
dal TCA ella si è limitata a ritrasmettere il ricorso inoltrato in copia
all’amministrazione contro le 4 decisioni del 31 dicembre 2020 (cfr. doc. IV e
V e consid. 1.4).
Ne segue che, nella misura
in cui l’insorgente sostiene che __________ si sarebbe assunto le
responsabilità per l’intero danno, limitatamente all’importo di fr. 39'495.60, per
il quale essi sono solidalmente responsabili, le sue censure sono irricevibili
poiché non sono oggetto della decisione impugnata.
Infatti, per costante
giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed
il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005
AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Ne
segue che oggetto della procedura è unicamente la questione di sapere se l’UAI
poteva compensare l’importo di fr. 39'495.60 dovuto per i contributi sociali
richiestile nell’ambito del risarcimento danni ai sensi dell’art. 52 LAVS con
le rendite a lei riconosciute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.
Nel
merito
2.2. Oltre all’art. 20 cpv. 2 LPGA
relativo al divieto di compensazione in caso di versamento di prestazioni a
terzi (con l’eccezione dell’art. 20 cpv. 2, seconda frase LPGA, secondo cui è
eccettuata la compensazione in caso di versamento retroattivo di prestazioni ai
sensi dell’articolo 22 capoverso 2), la LPGA non contiene norme generali sulla
compensazione (sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid. 3.1).
Questo modo di estinzione
del credito è conseguentemente retto dalle disposizioni delle leggi speciali delle
assicurazioni sociali (sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid. 3.1,
con riferimento alla DTF 138 V 402, consid. 4.2).
In concreto, secondo
l’art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art.
50 cpv. 2 LAI, possono essere compensati con prestazioni scadute i crediti
derivanti dalla LAVS, dalla LAI, dalla legge sulle indennità di perdita di
guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile e dalla legge
sugli assegni familiari nell’agricoltura.
La compensazione non deve
tuttavia intaccare il minimo vitale della persona assicurata. Questa regola
vale per tutte le assicurazioni sociali (sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre
2018, consid. 3.1 con riferimento alle DTF 138 V 402, DTF 138 V 235, consid.
7.2, DTF 136 V 286 consid. 6.1, DTF 131 V 249, consid. 1.2.
Questa esigenza è da
mettere in relazione con l’art. 125 cifra 2 CO, per il quale non possono
estinguersi mediante compensazione contro la volontà del creditore le
obbligazioni che per la particolare loro natura devono essere effettivamente
soddisfatte al creditore, come per esempio quelle per alimenti e salari
assolutamente necessari al mantenimento del creditore e della sua famiglia.
In caso di versamento
retroattivo di prestazioni periodiche, il limite della compensazione relativo
al minimo vitale deve essere esaminato per il medesimo periodo, ossia per il
lasso di tempo al quale è destinato il versamento retroattivo delle prestazioni
(sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid. 3.1 con riferimento alla DTF
138 V 402 e alla sentenza 9C_1015/2010 del 12 aprile 2011, consid. 3.3).
2.3. Per il marginale 10901 delle
direttive sulle rendite (di seguito: DR) se il beneficiario di una prestazione
è debitore di una cassa di compensazione e non salda il suo debito con un pagamento,
Fatti
i crediti della cassa devono essere compensati con le rendite o gli assegni per
grandi invalidi scaduti, a condizione che questi crediti siano compensabili.
Ai sensi del marginale
10903 DR sono compensabili con prestazioni scadute i crediti che soddisfano le
condizioni menzionate qui di seguito:
Il credito deve
appartenere a una cassa di compensazione. È irrilevante se si tratta della
stessa cassa che versa le rendite o di un’altra. Il credito della cassa A può
essere compensato con prestazioni versate dalla cassa B (marginale 10904 DR).
Il credito deve poter
essere fatto valere personalmente nei confronti dell’avente diritto alla
prestazione oppure essere strettamente connesso alla rendita o all’assegno per
grandi invalidi dal punto di vista del diritto assicurativo. In tal modo, i
contributi e le rendite da restituire che il beneficiario deve ancora versare
personalmente o in seguito all’apertura della successione possono essere
compensati con la sua rendita (marg. 10905 DR).
Secondo il marginale 10909
DR il credito dev’essere esigibile e non prescritto. I crediti contributivi che
non sono ancora stati estinti al momento del riconoscimento del diritto alla
rendita possono essere compensati in ogni caso con questa (art. 16 cpv. 2 LAVS).
Per il marginale 10910 il
credito deve riguardare: i contributi di ogni genere dell’AVS, dell’AI, delle
IPG, dell’AD o degli AF (contributi correnti, arretrati, irrecuperabili,
contributi alle spese di amministrazione, interessi di mora; marg. 10911 DR);
prestazioni dell’AVS, dell’AI e delle IPG che devono essere restituite, a meno
che non siano state condonate (marg. 10912 DR); prestazioni complementari
secondo la LPC, che devono essere restituite (marg. 10913 DR); rendite e
indennità giornaliere da restituire dell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni, dell'assicurazione militare, dell’assicurazione contro la
disoccupazione e delle casse malati riconosciute dalla Confederazione (marg.
10914 DR); contributi e prestazioni arretrate secondo la legge federale sugli
assegni familiari nell’agricoltura (marg. 10915 DR); tasse d’ingiunzione, spese
d’imposizione, spese d’esecuzione e multe d’ordine (marg. 10916 DR); risarcimento
dei danni causati alle casse di compensazione (art. 52 LAVS, mag. 10917
DR).
Il marginale 10919 DR
prevede che per principio la compensazione di una rendita o di un assegno per
grandi invalidi è ammissibile solo a condizione che il minimo vitale della
persona tenuta alla restituzione secondo il diritto dell’esecuzione non sia
intaccato (cfr. a questo proposito DTF 115 V 343 consid. 2c, DTF 111 V 103
consid. 3b).
Per la determinazione del
minimo vitale (fabbisogno vitale) il marginale 10920 rinvia al marginale 3033
delle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone
senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (DIN).
Ai sensi del marginale
10921 DR in caso di pagamento retroattivo di prestazioni e di compensazione di
crediti in restituzione di prestazioni, non va tenuto conto del minimo vitale
ai sensi del diritto d’esecuzione, se la rendita assegnata a titolo retroattivo
sostituisce semplicemente una rendita riconosciuta per un periodo precedente e
le due prestazioni si escludono vicendevolmente (p. es. compensazione di una
rendita completiva dell’AVS con una rendita d’invalidità, DTF 138 V 402; cfr.
consid. 4.3: “[…] In BGE 136 V 286 (E. 7 f.) wurde sodann die Verrechnung von
Rentennachzahlungen mit Schadenersatzforderungen nach Art. 52 Abs. 2 AHVG
zugelassen, weil die Sozialbehörde für den Zeitraum, für den die Renten
nachbezahlt wurden, Vorschussleistungen erbracht hatte. Könnte sich die
versicherte Person in einem solchen Fall auf das Existenzminimum berufen und
die Auszahlung der Rentennachzahlung an sich selbst verlangen, käme sie zweimal
in den Genuss von Leistungen, was nicht angehe (E. 8.1).
Damit ergibt sich aus beiden Urteilen,
dass das Verrechnungsverbot dann nicht gilt, wenn das Existenzminimum während
der fraglichen Zeitspanne durch Leistungen der Sozialhilfe gewährleistet war,
und dass die Beachtung der Verrechnungsschranke bei Nachzahlungen vor allem
sicherstellen soll, dass es nicht zufolge zeitlicher Verschiebungen von
Zahlungen zu ungerechtfertigten Nachteilen für den Versicherten kommt.”).
Per
il marginale 10922 DR di conseguenza, per quanto concerne invece la
sostituzione con effetto retroattivo di una rendita con un’altra, la
compensazione è di regola ammissibile per l’intero importo del credito.
In una sentenza pubblicata
in DTF 136 V 286, ai consid. 7 e 8, il Tribunale federale ha stabilito che se
l'autorità competente in materia di aiuto sociale ha versato alla persona
assicurata prestazioni anticipate per il periodo corrispondente a quello delle
rendite arretrate, il minimo vitale del diritto esecutivo non costituisce un
limite alla compensazione (cfr. anche DTF 121 V 126; STFA I 255/91 del 18
maggio 1992, consid. 2b; STCA del 18 giugno 2003, 32.2002.140; STCA del 23
febbraio 2011, 32.2010.188).
2.4. In concreto con decisione su
opposizione del 3 settembre 2020, cresciuta in giudicato, la Cassa __________
ha condannato la ricorrente a versare un importo di fr. 39'495.60 a titolo di
risarcimento danni ai sensi dell’art. 52 LAVS per contributi sociali rimasti
impagati.
Il 31 dicembre 2020 l’UAI
ha emesso quattro distinte decisioni con le quali ha compensato il suddetto
credito, oltre ad indennità contro la disoccupazione e prestazioni d’assistenza,
con le rendite riconosciute retroattivamente.
Con la prima decisione ha
compensato l’importo di fr. 2'894 dovuto nel gennaio 2019, con un credito di
medesimo importo della Cassa __________ derivante dal risarcimento danni ai
sensi dell’art. 52 LAVS (doc. A2).
Con la seconda decisione
ha compensato l’importo di fr. 2’896 dovuto nel febbraio e marzo 2019 con un
credito di medesimo importo della Cassa __________ derivante dal risarcimento
danni ai sensi dell’art. 52 LAVS (doc. A2).
Con la terza decisione ha
compensato l’importo di fr. 15'928 dovuto per il periodo dal 1° aprile 2019 al
29 febbraio 2020 con un credito di medesimo importo della Cassa __________
derivante dal risarcimento danni ai sensi dell’art. 52 LAVS (doc. A2).
Con la quarta decisione ha
compensato l’importo di fr. 28'940 dovuto per il periodo dal 1° marzo 2020 al
31 dicembre 2020 con un credito di fr. 17'777.60 della Cassa __________
derivante dal risarcimento danni ai sensi dell’art. 52 LAVS, con un credito di
fr. 7’882.10 dell’USSI e con un credito di fr. 3'280.30 della Cassa
disoccupazione __________ (doc. A2).
Va ancora rilevato che
dalla documentazione prodotta si evince che la ricorrente ha percepito
prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione nel periodo dal gennaio
2019 al maggio 2019 e nel novembre 2019 (complessivi fr. 3'280.30; cfr. doc. 37
- 8/11 e 37 – 9/11), prestazioni dell’assistenza sociale dal 1° gennaio 2020 al
31 dicembre 2020 (doc. da 45 a 48) e assegni di famiglia (AFI) dal 1° gennaio
2019 al 30 aprile 2019 e dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020 (doc. 51-5/5).
La ricorrente contesta la
compensazione delle rendite con l’importo complessivo di fr. 39'495.60 a titolo
di risarcimento danni ai sensi dell’art. 52 LAVS, sostenendo di aver necessità
di riavere tale somma per poter pagare, tra l’altro, l’assicurazione malattie,
prestazioni mediche, gli affitti, ecc. Ella fa in sostanza valere di non avere
mezzi sufficienti per poter rimborsare il debito.
2.5. Pendente causa il TCA ha
interpellato l’UAI, affermando:
" (…) il
nostro Tribunale è chiamato a statuire nel merito del ricorso inoltrato da RI 1
contro le vostre decisioni del 31 dicembre 2020 con le quali avete compensato
le rendite cui ha diritto l’insorgente con un debito derivante da una richiesta
di risarcimento danni ai sensi dell’art. 52 LAVS e con alcune prestazioni
(assistenza sociale e indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione), e
questo per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.
Dagli atti si evince che la ricorrente ha beneficiato
dell’assistenza sociale dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (cfr. pag.
47-48 del vostro incarto) e degli assegni di famiglia dal 1° gennaio 2019 al 30
Considerandi
aprile 2019 e dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020 (pag. 51/5 del vostro
incarto).
Dalla lettura del vostro incarto emerge che, apparentemente, non è
stato effettuato un calcolo del minimo vitale, segnatamente per il periodo
durante il quale la ricorrente non ha percepito né l’assistenza sociale né gli
assegni di famiglia (1° maggio 2019 – 31 dicembre 2019).
Ora, con riferimento in particolare alla DTF 136 V 286, consid. 7
e 8 (cfr. anche DTF 138 V 402), dove il Tribunale federale ha stabilito che se
l'autorità competente in materia di aiuto sociale ha versato alla persona
assicurata prestazioni anticipate per il periodo corrispondente a quello
delle rendite arretrate, il minimo vitale del diritto esecutivo non
costituisce un limite alla compensazione e al marginale 10921 DR per il quale
in caso di pagamento retroattivo di prestazioni e di compensazione di crediti
in restituzione di prestazioni, non va tenuto conto del minimo vitale ai sensi
del diritto d’esecuzione, se la rendita assegnata a titolo retroattivo
sostituisce semplicemente una rendita riconosciuta per un periodo precedente e
le due prestazioni si escludono vicendevolmente, vi chiediamo di voler
precisare le ragioni per le quali, apparentemente, non è stato effettuato il
calcolo del minimo vitale neppure in relazione al periodo dal 1° maggio 2019 al
31.
dicembre 2019. (…)” (doc. IX)
Il 3 maggio 2021 l’UAI ha
affermato:
" (…) La
ricorrente è stata convenuta in un’azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS
che è, infine, sfociata nella decisione su opposizione del 3 settembre 2020,
che è passata in giudicato in assenza di contestazione ed è così divenuta
esecutiva per l’ammontare di CHF 39'465.60.
Nonostante la diffida di pagamento, tale importo non è stato
versato.
In base agli artt. 15 cpv. 1 LAVS, 20 cpv. 2 lett. a LAVS e 71
cpv. 2 OAVS l’incasso dei contributi scoperti e in particolare dei crediti
derivanti da danni causati alle casse di compensazione a norma dell’art. 52
LAVS può avvenire tramite compensazione (cfr. anche le vincolanti istruzioni
dell’UFAS e meglio le Direttive sulle rendite dell’assicurazione federale per
la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e le Direttive sulla riscossione dei
contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG).
Nel caso di specie, a fronte di arretrati di rendita per l’importo
di CHF 57'695, l’Ufficio cantonale dell’Assicurazione Invalidità – tramite la
Cassa __________ – ha compensato l’intero importo di CHF 39'465.60, considerato
che dal mese di maggio 2019 sino al mese di ottobre 2019 la signora RI 1 ha
svolto un’attività lavorativa senza più chiedere alcuna prestazione sociale e
da novembre 2019 ha nuovamente beneficiato della disoccupazione.
La Cassa ha quindi ritenuto che il minimo vitale fosse così
garantito per tutto il periodo.” (doc. XII)
2.6
In concreto alla luce della
giurisprudenza federale, questo TCA deve innanzitutto confermare la
compensazione tra le rendite dovute alla ricorrente e il credito nei confronti
della Cassa di compensazione ai sensi dell’art. 52 LAVS per il periodo dal 1°
gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 quando ha percepito, ogni mese, prestazioni
dell’assistenza sociale, ossia quando le autorità già avevano tenuto conto del
minimo vitale (cfr. DTF 136 V 286, consid. 6 e seguenti e DTF 138 V 402; cfr.
consid. 4.3: “[…] In BGE 136 V 286 (E. 7 f.) wurde sodann die Verrechnung von
Rentennachzahlungen mit Schadenersatzforderungen nach Art. 52 Abs. 2 AHVG
zugelassen, weil die Sozialbehörde für den Zeitraum, für den die Renten
nachbezahlt wurden, Vorschussleistungen erbracht hatte. Könnte sich die
versicherte Person in einem solchen Fall auf das Existenzminimum berufen und
die Auszahlung der Rentennachzahlung an sich selbst verlangen, käme sie zweimal
in den Genuss von Leistungen, was nicht angehe (E. 8.1).
Damit ergibt sich aus beiden Urteilen,
dass das Verrechnungsverbot dann nicht gilt, wenn das Existenzminimum
während der fraglichen Zeitspanne durch Leistungen der Sozialhilfe
gewährleistet war, und dass die Beachtung der Verrechnungsschranke bei
Nachzahlungen vor allem sicherstellen soll, dass es nicht zufolge zeitlicher
Verschiebungen von Zahlungen zu ungerechtfertigten Nachteilen für den
Versicherten kommt”, sottolineatura del redattore).
Ciò vale anche per il
periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019 quando l’interessata ha
beneficiato degli assegni integrativi (AFI).
Infatti,
come già stabilito da questo Tribunale con sentenza 32.2018.53 del 18 febbraio
2019.
al consid. 2.8, con il pagamento degli assegni integrativi è stata
garantita la copertura del minimo esistenziale della ricorrente e non occorre
pertanto procedere con il calcolo del minimo vitale LEF.
Diverso
è invece l’esito per quanto concerne il periodo dal 1° maggio 2019 al 31
dicembre 2019.
Infatti
in DTF 138 V 402 il Tribunale federale ha in sostanza rammentato che se viene
effettuata una compensazione tra rendite riconosciute retroattivamente e
contributi sociali rimasti impagati, di principio occorre stabilire se il minimo
vitale della persona assicurata è garantito nel periodo determinate durante il
quale la prestazione avrebbe dovuto essere versata (consid. 4.4. “Die Frage der Verrechnung kann sich stellen gegenüber
Beitragsforderungen, Leistungen und Leistungsrückforderungen (vgl. E. 4.1
hievor). Im Hinblick auf die Verrechnung von Nachzahlungen ist von Bedeutung,
ob diese mit offenen Beitragsforderungen oder mit Leistungsrückforderungen erfolgen
soll. Im ersten Fall entstand die Verrechnungsforderung, weil der Versicherte
seine Verpflichtungen gegenüber dem Sozialversicherer nicht erfüllte; im
zweiten Fall, weil ein Sozialversicherer Leistungen erbrachte, deren
Rechtsgrund nachträglich entfiel.
Die Frage der Wahrung des betreibungsrechtlichen
Existenzminimums kann sich nur in ersterem Fall stellen. Entsprechend ging es
auch in den Urteilen 9C_1015/2010 und I 141/05 darum, dass Rentennachzahlungen
mit ausstehenden Beiträgen verrechnet werden sollten. Da im
relevanten Zeitraum, für welchen die Nachzahlung erfolgen sollte, keine anderen
Leistungen geflossen waren, war in diesen Fällen zu prüfen, ob das
Nicht-Erreichen des Existenzminimums der Verrechnung entgegengehalten werden
kann.”, sottolineatura del
redattore).
La sentenza 9C_1015/2010
del 12 aprile 2011, citata nella DTF 138 V 402, concerneva un assicurato che
con decisione del 19 marzo 2009 era stato posto al beneficio di ½ rendita AI
dal 1° agosto 2005. Con decisione del 12 maggio 2009 l’UAI aveva compensato
l’importo di fr. 37'046 con indennità giornaliere AI e con contributi personali
e contributi paritetici per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2007. Né
la cassa di compensazione, né il Tribunale avevano esaminato se alla persona
assicurata, nel periodo determinante, era garantito il minimo vitale.
Il
Tribunale federale ha rammentato che la compensazione può concernere sia
rendite correnti che rendite retroattive, ma non deve intaccare il minimo
vitale. Nel caso di versamento di prestazioni retroattive occorre esaminare se il
minimo vitale è garantito nel periodo durante il quale le prestazioni avrebbero
dovuto essere versate. L’Alta Corte ha rilevato che tale giurisprudenza trova
la sua parziale motivazione nella circostanza che altrimenti l’amministrazione
potrebbe attendere con l’emissione della decisione di compensazione.
Nel
caso giudicato dal TF, dal 1° agosto 2005 (inizio della compensazione) l’interessato
non aveva percepito prestazioni dell’assistenza e non era stato effettuato
alcun calcolo del minimo vitale, cosicché l’Alta Corte ha rinviato gli atti
all’autorità precedente per il calcolo ed una nuova decisione sulla
compensazione.
Analogamente,
nel caso di specie, occorre pertanto rinviare gli atti all’amministrazione
affinché esamini se nel periodo dal 1° maggio 2019 (cfr. tuttavia doc. XIV/7,
dove l’interessata sembra indicare di aver ricevuto degli AFI in maggio,
aspetto che dovrà essere verificato dalla cassa) al 31 dicembre 2019, durante
il quale l’interessata non aveva beneficiato dell’assistenza sociale, ma
lavorava, rispettivamente era in disoccupazione o non aveva alcuna attività, raggiungeva
il minimo vitale.
Contestualmente
la Cassa accerterà se nel frattempo, con il pagamento rateale mensile di fr.
500.
concesso al debitore solidale __________ con decisione del 26 ottobre 2020
(cfr. allegato 7) e con l’asserito (da __________) versamento di una somma di
circa fr. 27'000 derivante dalla vendita di attivi della società da parte
dell’UEF (cfr. allegato 7, lettera del 25 gennaio 2021) per il parziale
pagamento del suo debito di fr. 56'791.85 (cfr. doc. A7), anche la parte di
quanto dovuto solidalmente dalla ricorrente si è ridotta e, in caso di risposta
positiva, riduca la compensazione per il periodo oggetto di annullamento.
2.7
In
queste condizioni, il ricorso è parzialmente accolto.
Le
decisioni impugnate, nella misura in cui concernono la compensazione per il
periodo dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019 sono annullate e l’incarto rinviato
alla Cassa per il calcolo del minimo vitale nel periodo litigioso,
l’accertamento dell’ammontare del debito residuo e l’emissione di una nuova
decisione.
Per
il resto il ricorso è respinto.
2.8
Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis
LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr.
anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli
art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la
procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso
di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In concreto, visto l’esito
del ricorso, le spese, di fr. 500, sono a carico dell’UAI nella misura di fr.
200.-- e della ricorrente nella misura di fr. 300.--.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso,
nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto.
§ Le
decisioni impugnate, nella misura in cui concernono la compensazione per il
periodo dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019 sono annullate e l’incarto
rinviato alla Cassa per il calcolo del minimo vitale nel periodo litigioso,
l’accertamento dell’ammontare del debito residuo e l’emissione di una nuova
decisione.
Per
il resto il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI nella misura di fr. 200.-- e
della ricorrente nella misura di fr. 300.--.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti