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Decisione

32.2021.14

Compensazione tra rendite e importo derivante da risarcimento danni ai sensi dell'art. 52 LAVS. Rinvio degli atti all'amministrazione per calcolare il minimo vitale della persona assicurata nel periodo durante il quale non ha percepito l'assistenza sociale e gli AFI

14 giugno 2021Italiano22 min

rendita possono essere compensati in ogni caso con questa (art. 16 cpv. 2 LAVS).

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.14

cs

Lugano

14 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2021 di

RI 1

contro

le decisioni del 31 dicembre 2020 emanate da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. Con 4 distinte decisioni del

31 dicembre 2020 l’Ufficio AI ha posto RI 1, nata nel 1976, al beneficio di una

rendita AI intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1° gennaio 2019 al 31

gennaio 2019, di una mezza rendita (grado d’invalidità del 50%), dal 1°

febbraio 2019 al 31 marzo 2019 e dal 1° aprile 2019 al 29 febbraio 2020 e di

una rendita intera (grado d’invalidità del 70%) dal 1° marzo 2020.

Contestualmente gli

arretrati delle rendite sono stati compensati, per complessivi fr. 39'495.60,

con crediti della Cassa __________ derivanti da una decisione su opposizione

del 3 settembre 2020 per un risarcimento danni ai sensi dell’art. 52 LAVS per

contributi sociali rimasti impagati. L’Ufficio AI ha inoltre proceduto ad

ulteriori compensazioni con indennità contro la disoccupazione e prestazioni d’assistenza

sociale percepite dall’assicurata nel 2020 (cfr. plico doc. A2).

1.2. RI 1 è insorta al TCA contro

la predetta decisione, chiedendo il rimborso di fr. 39'495.60 con effetto

immediato. La ricorrente ha aggiunto che “per le questioni legali in merito

alla decisione del 03.09.2020 mi rivolgerò, appena trovato, ad un avvocato e

nel frattempo chiedo un pagamento rateale di CHF 300.00 mensili, come dilazione

concessa a Signor __________” (doc. I). Dopo aver riassunto il suo iter formativo,

l’insorgente evidenzia che con decisione del 12 agosto 2020, confermata dalla

decisione su opposizione del 3 settembre 2020, la Cassa __________ ha chiesto a

lei e ad __________ il risarcimento del danno pari a fr. 39'495.60 in seguito

al mancato pagamento degli oneri sociali derivanti dal fallimento della __________.

Ella afferma che __________, il quale deve complessivamente fr. 56'791.85 (cfr.

doc. A7) “mi ha rassicurato nell’accettare interamente il debito e per

lettera raccomandata scrive all’ufficio interessato dichiarando l’accettazione

dell’intero debito e il relativo pagamento che gli viene concesso per iscritto

con un pagamento rateale di CHF 500.00 mensili (…). Ingenuamente mi sono fidata

del fatto che concedendogli il pagamento rateale e accettando il totale debito

a nome di Signor __________ il tutto sia concluso.” La ricorrente afferma

poi che “tutte le indennità retroattive AI sono state rimborsate ai vari

enti che giustamente mi hanno anticipato le prestazioni sociali e di

disoccupazione, ma non trovo giusto che non mi venga data la possibilità di

saldare anche i miei debiti privati di cassa malati, prestazioni mediche,

affitti scoperti e aiuti finanziari ricevuti per sopravvivere durante gli

ultimi anni (…) pari a CHF 29'468.62 che sono assolutamente necessari onde

poter non finire sfrattata, poter continuare le cure indispensabili per la mia

salute (…) e il benessere dei miei figli che attualmente sono agli studi senza

alcuna prestazione se non AI”.

1.3. Il 3 febbraio 2021 il TCA ha

chiesto alla ricorrente se il ricorso è pure da intendere quale impugnativa

contro la decisione su opposizione del 3 settembre 2020, come prodotta sub doc.

9, emessa dalla Cassa __________ (risarcimento danni ex art. 52 LAVS; doc. IV).

In risposta la ricorrente ha prodotto copia del ricorso inoltrato direttamente

alla Cassa __________ il 29 gennaio 2021 contro le decisioni del 31 dicembre

2020 (doc. V).

1.4. Con risposta del 26 febbraio

2021 l’amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni

che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VII).

1.5. In data 2 aprile 2021 il TCA

ha interpellato l’UAI (doc. IX), che dopo aver chiesto (doc. X), ed ottenuto

(doc. XI), una proroga, si è espresso, tramite la Cassa __________, il 3 maggio

2021 (doc. XII).

1.6. Chiamata, in data 5 maggio

2021, a presentare osservazioni in merito allo scritto del 2 aprile 2021 del

TCA ed alla risposta del 3 maggio 2021 dell’UAI, l’insorgente ha preso posizione

con scritto del 19 maggio 2021 (doc. XIV), trasmesso all’amministrazione con

facoltà di eventualmente esprimersi entro il 7 giugno 2021 (doc. XV).

in diritto

in ordine

2.1. In concreto, la ricorrente

censura la compensazione tra le rendite a lei riconosciute dal 1° gennaio 2019

al 31 dicembre 2020 con l’importo di fr. 39'495.60 per contributi sociali

richiestile nell’ambito di un risarcimento danni ai sensi dell’art. 52 LAVS.

Non sono invece contestate le altre compensazioni effettuate con la Cassa di

disoccupazione __________ e con l’assistenza sociale.

Non è neppure oggetto del

ricorso la decisione su opposizione del 3 settembre 2020 con la quale la Cassa __________

ha condannato l’insorgente al pagamento dell’importo di fr. 39'495.60 quale

risarcimento danni ai sensi dell’art. 52 LAVS. Infatti, interpellata in merito

dal TCA ella si è limitata a ritrasmettere il ricorso inoltrato in copia

all’amministrazione contro le 4 decisioni del 31 dicembre 2020 (cfr. doc. IV e

V e consid. 1.4).

Ne segue che, nella misura

in cui l’insorgente sostiene che __________ si sarebbe assunto le

responsabilità per l’intero danno, limitatamente all’importo di fr. 39'495.60, per

il quale essi sono solidalmente responsabili, le sue censure sono irricevibili

poiché non sono oggetto della decisione impugnata.

Infatti, per costante

giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed

il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005

AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e

giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Ne

segue che oggetto della procedura è unicamente la questione di sapere se l’UAI

poteva compensare l’importo di fr. 39'495.60 dovuto per i contributi sociali

richiestile nell’ambito del risarcimento danni ai sensi dell’art. 52 LAVS con

le rendite a lei riconosciute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.

Nel

merito

2.2. Oltre all’art. 20 cpv. 2 LPGA

relativo al divieto di compensazione in caso di versamento di prestazioni a

terzi (con l’eccezione dell’art. 20 cpv. 2, seconda frase LPGA, secondo cui è

eccettuata la compensazione in caso di versamento retroattivo di prestazioni ai

sensi dell’articolo 22 capoverso 2), la LPGA non contiene norme generali sulla

compensazione (sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid. 3.1).

Questo modo di estinzione

del credito è conseguentemente retto dalle disposizioni delle leggi speciali delle

assicurazioni sociali (sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid. 3.1,

con riferimento alla DTF 138 V 402, consid. 4.2).

In concreto, secondo

l’art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art.

50 cpv. 2 LAI, possono essere compensati con prestazioni scadute i crediti

derivanti dalla LAVS, dalla LAI, dalla legge sulle indennità di perdita di

guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile e dalla legge

sugli assegni familiari nell’agricoltura.

La compensazione non deve

tuttavia intaccare il minimo vitale della persona assicurata. Questa regola

vale per tutte le assicurazioni sociali (sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre

2018, consid. 3.1 con riferimento alle DTF 138 V 402, DTF 138 V 235, consid.

7.2, DTF 136 V 286 consid. 6.1, DTF 131 V 249, consid. 1.2.

Questa esigenza è da

mettere in relazione con l’art. 125 cifra 2 CO, per il quale non possono

estinguersi mediante compensazione contro la volontà del creditore le

obbligazioni che per la particolare loro natura devono essere effettivamente

soddisfatte al creditore, come per esempio quelle per alimenti e salari

assolutamente necessari al mantenimento del creditore e della sua famiglia.

In caso di versamento

retroattivo di prestazioni periodiche, il limite della compensazione relativo

al minimo vitale deve essere esaminato per il medesimo periodo, ossia per il

lasso di tempo al quale è destinato il versamento retroattivo delle prestazioni

(sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid. 3.1 con riferimento alla DTF

138 V 402 e alla sentenza 9C_1015/2010 del 12 aprile 2011, consid. 3.3).

2.3. Per il marginale 10901 delle

direttive sulle rendite (di seguito: DR) se il beneficiario di una prestazione

è debitore di una cassa di compensazione e non salda il suo debito con un pagamento,

Fatti

i crediti della cassa devono essere compensati con le rendite o gli assegni per

grandi invalidi scaduti, a condizione che questi crediti siano compensabili.

Ai sensi del marginale

10903 DR sono compensabili con prestazioni scadute i crediti che soddisfano le

condizioni menzionate qui di seguito:

Il credito deve

appartenere a una cassa di compensazione. È irrilevante se si tratta della

stessa cassa che versa le rendite o di un’altra. Il credito della cassa A può

essere compensato con prestazioni versate dalla cassa B (marginale 10904 DR).

Il credito deve poter

essere fatto valere personalmente nei confronti dell’avente diritto alla

prestazione oppure essere strettamente connesso alla rendita o all’assegno per

grandi invalidi dal punto di vista del diritto assicurativo. In tal modo, i

contributi e le rendite da restituire che il beneficiario deve ancora versare

personalmente o in seguito all’apertura della successione possono essere

compensati con la sua rendita (marg. 10905 DR).

Secondo il marginale 10909

DR il credito dev’essere esigibile e non prescritto. I crediti contributivi che

non sono ancora stati estinti al momento del riconoscimento del diritto alla

rendita possono essere compensati in ogni caso con questa (art. 16 cpv. 2 LAVS).

Per il marginale 10910 il

credito deve riguardare: i contributi di ogni genere dell’AVS, dell’AI, delle

IPG, dell’AD o degli AF (contributi correnti, arretrati, irrecuperabili,

contributi alle spese di amministrazione, interessi di mora; marg. 10911 DR);

prestazioni dell’AVS, dell’AI e delle IPG che devono essere restituite, a meno

che non siano state condonate (marg. 10912 DR); prestazioni complementari

secondo la LPC, che devono essere restituite (marg. 10913 DR); rendite e

indennità giornaliere da restituire dell'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni, dell'assicurazione militare, dell’assicurazione contro la

disoccupazione e delle casse malati riconosciute dalla Confederazione (marg.

10914 DR); contributi e prestazioni arretrate secondo la legge federale sugli

assegni familiari nell’agricoltura (marg. 10915 DR); tasse d’ingiunzione, spese

d’imposizione, spese d’esecuzione e multe d’ordine (marg. 10916 DR); risarcimento

dei danni causati alle casse di compensazione (art. 52 LAVS, mag. 10917

DR).

Il marginale 10919 DR

prevede che per principio la compensazione di una rendita o di un assegno per

grandi invalidi è ammissibile solo a condizione che il minimo vitale della

persona tenuta alla restituzione secondo il diritto dell’esecuzione non sia

intaccato (cfr. a questo proposito DTF 115 V 343 consid. 2c, DTF 111 V 103

consid. 3b).

Per la determinazione del

minimo vitale (fabbisogno vitale) il marginale 10920 rinvia al marginale 3033

delle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone

senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (DIN).

Ai sensi del marginale

10921 DR in caso di pagamento retroattivo di prestazioni e di compensazione di

crediti in restituzione di prestazioni, non va tenuto conto del minimo vitale

ai sensi del diritto d’esecuzione, se la rendita assegnata a titolo retroattivo

sostituisce semplicemente una rendita riconosciuta per un periodo precedente e

le due prestazioni si escludono vicendevolmente (p. es. compensazione di una

rendita completiva dell’AVS con una rendita d’invalidità, DTF 138 V 402; cfr.

consid. 4.3: “[…] In BGE 136 V 286 (E. 7 f.) wurde sodann die Verrechnung von

Rentennachzahlungen mit Schadenersatzforderungen nach Art. 52 Abs. 2 AHVG

zugelassen, weil die Sozialbehörde für den Zeitraum, für den die Renten

nachbezahlt wurden, Vorschussleistungen erbracht hatte. Könnte sich die

versicherte Person in einem solchen Fall auf das Existenzminimum berufen und

die Auszahlung der Rentennachzahlung an sich selbst verlangen, käme sie zweimal

in den Genuss von Leistungen, was nicht angehe (E. 8.1).

Damit ergibt sich aus beiden Urteilen,

dass das Verrechnungsverbot dann nicht gilt, wenn das Existenzminimum während

der fraglichen Zeitspanne durch Leistungen der Sozialhilfe gewährleistet war,

und dass die Beachtung der Verrechnungsschranke bei Nachzahlungen vor allem

sicherstellen soll, dass es nicht zufolge zeitlicher Verschiebungen von

Zahlungen zu ungerechtfertigten Nachteilen für den Versicherten kommt.”).

Per

il marginale 10922 DR di conseguenza, per quanto concerne invece la

sostituzione con effetto retroattivo di una rendita con un’altra, la

compensazione è di regola ammissibile per l’intero importo del credito.

In una sentenza pubblicata

in DTF 136 V 286, ai consid. 7 e 8, il Tribunale federale ha stabilito che se

l'autorità competente in materia di aiuto sociale ha versato alla persona

assicurata prestazioni anticipate per il periodo corrispondente a quello delle

rendite arretrate, il minimo vitale del diritto esecutivo non costituisce un

limite alla compensazione (cfr. anche DTF 121 V 126; STFA I 255/91 del 18

maggio 1992, consid. 2b; STCA del 18 giugno 2003, 32.2002.140; STCA del 23

febbraio 2011, 32.2010.188).

2.4. In concreto con decisione su

opposizione del 3 settembre 2020, cresciuta in giudicato, la Cassa __________

ha condannato la ricorrente a versare un importo di fr. 39'495.60 a titolo di

risarcimento danni ai sensi dell’art. 52 LAVS per contributi sociali rimasti

impagati.

Il 31 dicembre 2020 l’UAI

ha emesso quattro distinte decisioni con le quali ha compensato il suddetto

credito, oltre ad indennità contro la disoccupazione e prestazioni d’assistenza,

con le rendite riconosciute retroattivamente.

Con la prima decisione ha

compensato l’importo di fr. 2'894 dovuto nel gennaio 2019, con un credito di

medesimo importo della Cassa __________ derivante dal risarcimento danni ai

sensi dell’art. 52 LAVS (doc. A2).

Con la seconda decisione

ha compensato l’importo di fr. 2’896 dovuto nel febbraio e marzo 2019 con un

credito di medesimo importo della Cassa __________ derivante dal risarcimento

danni ai sensi dell’art. 52 LAVS (doc. A2).

Con la terza decisione ha

compensato l’importo di fr. 15'928 dovuto per il periodo dal 1° aprile 2019 al

29 febbraio 2020 con un credito di medesimo importo della Cassa __________

derivante dal risarcimento danni ai sensi dell’art. 52 LAVS (doc. A2).

Con la quarta decisione ha

compensato l’importo di fr. 28'940 dovuto per il periodo dal 1° marzo 2020 al

31 dicembre 2020 con un credito di fr. 17'777.60 della Cassa __________

derivante dal risarcimento danni ai sensi dell’art. 52 LAVS, con un credito di

fr. 7’882.10 dell’USSI e con un credito di fr. 3'280.30 della Cassa

disoccupazione __________ (doc. A2).

Va ancora rilevato che

dalla documentazione prodotta si evince che la ricorrente ha percepito

prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione nel periodo dal gennaio

2019 al maggio 2019 e nel novembre 2019 (complessivi fr. 3'280.30; cfr. doc. 37

- 8/11 e 37 – 9/11), prestazioni dell’assistenza sociale dal 1° gennaio 2020 al

31 dicembre 2020 (doc. da 45 a 48) e assegni di famiglia (AFI) dal 1° gennaio

2019 al 30 aprile 2019 e dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020 (doc. 51-5/5).

La ricorrente contesta la

compensazione delle rendite con l’importo complessivo di fr. 39'495.60 a titolo

di risarcimento danni ai sensi dell’art. 52 LAVS, sostenendo di aver necessità

di riavere tale somma per poter pagare, tra l’altro, l’assicurazione malattie,

prestazioni mediche, gli affitti, ecc. Ella fa in sostanza valere di non avere

mezzi sufficienti per poter rimborsare il debito.

2.5. Pendente causa il TCA ha

interpellato l’UAI, affermando:

" (…) il

nostro Tribunale è chiamato a statuire nel merito del ricorso inoltrato da RI 1

contro le vostre decisioni del 31 dicembre 2020 con le quali avete compensato

le rendite cui ha diritto l’insorgente con un debito derivante da una richiesta

di risarcimento danni ai sensi dell’art. 52 LAVS e con alcune prestazioni

(assistenza sociale e indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione), e

questo per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.

Dagli atti si evince che la ricorrente ha beneficiato

dell’assistenza sociale dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (cfr. pag.

47-48 del vostro incarto) e degli assegni di famiglia dal 1° gennaio 2019 al 30

Considerandi

aprile 2019 e dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020 (pag. 51/5 del vostro

incarto).

Dalla lettura del vostro incarto emerge che, apparentemente, non è

stato effettuato un calcolo del minimo vitale, segnatamente per il periodo

durante il quale la ricorrente non ha percepito né l’assistenza sociale né gli

assegni di famiglia (1° maggio 2019 – 31 dicembre 2019).

Ora, con riferimento in particolare alla DTF 136 V 286, consid. 7

e 8 (cfr. anche DTF 138 V 402), dove il Tribunale federale ha stabilito che se

l'autorità competente in materia di aiuto sociale ha versato alla persona

assicurata prestazioni anticipate per il periodo corrispondente a quello

delle rendite arretrate, il minimo vitale del diritto esecutivo non

costituisce un limite alla compensazione e al marginale 10921 DR per il quale

in caso di pagamento retroattivo di prestazioni e di compensazione di crediti

in restituzione di prestazioni, non va tenuto conto del minimo vitale ai sensi

del diritto d’esecuzione, se la rendita assegnata a titolo retroattivo

sostituisce semplicemente una rendita riconosciuta per un periodo precedente e

le due prestazioni si escludono vicendevolmente, vi chiediamo di voler

precisare le ragioni per le quali, apparentemente, non è stato effettuato il

calcolo del minimo vitale neppure in relazione al periodo dal 1° maggio 2019 al

31.

dicembre 2019. (…)” (doc. IX)

Il 3 maggio 2021 l’UAI ha

affermato:

" (…) La

ricorrente è stata convenuta in un’azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS

che è, infine, sfociata nella decisione su opposizione del 3 settembre 2020,

che è passata in giudicato in assenza di contestazione ed è così divenuta

esecutiva per l’ammontare di CHF 39'465.60.

Nonostante la diffida di pagamento, tale importo non è stato

versato.

In base agli artt. 15 cpv. 1 LAVS, 20 cpv. 2 lett. a LAVS e 71

cpv. 2 OAVS l’incasso dei contributi scoperti e in particolare dei crediti

derivanti da danni causati alle casse di compensazione a norma dell’art. 52

LAVS può avvenire tramite compensazione (cfr. anche le vincolanti istruzioni

dell’UFAS e meglio le Direttive sulle rendite dell’assicurazione federale per

la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e le Direttive sulla riscossione dei

contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG).

Nel caso di specie, a fronte di arretrati di rendita per l’importo

di CHF 57'695, l’Ufficio cantonale dell’Assicurazione Invalidità – tramite la

Cassa __________ – ha compensato l’intero importo di CHF 39'465.60, considerato

che dal mese di maggio 2019 sino al mese di ottobre 2019 la signora RI 1 ha

svolto un’attività lavorativa senza più chiedere alcuna prestazione sociale e

da novembre 2019 ha nuovamente beneficiato della disoccupazione.

La Cassa ha quindi ritenuto che il minimo vitale fosse così

garantito per tutto il periodo.” (doc. XII)

2.6

In concreto alla luce della

giurisprudenza federale, questo TCA deve innanzitutto confermare la

compensazione tra le rendite dovute alla ricorrente e il credito nei confronti

della Cassa di compensazione ai sensi dell’art. 52 LAVS per il periodo dal 1°

gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 quando ha percepito, ogni mese, prestazioni

dell’assistenza sociale, ossia quando le autorità già avevano tenuto conto del

minimo vitale (cfr. DTF 136 V 286, consid. 6 e seguenti e DTF 138 V 402; cfr.

consid. 4.3: “[…] In BGE 136 V 286 (E. 7 f.) wurde sodann die Verrechnung von

Rentennachzahlungen mit Schadenersatzforderungen nach Art. 52 Abs. 2 AHVG

zugelassen, weil die Sozialbehörde für den Zeitraum, für den die Renten

nachbezahlt wurden, Vorschussleistungen erbracht hatte. Könnte sich die

versicherte Person in einem solchen Fall auf das Existenzminimum berufen und

die Auszahlung der Rentennachzahlung an sich selbst verlangen, käme sie zweimal

in den Genuss von Leistungen, was nicht angehe (E. 8.1).

Damit ergibt sich aus beiden Urteilen,

dass das Verrechnungsverbot dann nicht gilt, wenn das Existenzminimum

während der fraglichen Zeitspanne durch Leistungen der Sozialhilfe

gewährleistet war, und dass die Beachtung der Verrechnungsschranke bei

Nachzahlungen vor allem sicherstellen soll, dass es nicht zufolge zeitlicher

Verschiebungen von Zahlungen zu ungerechtfertigten Nachteilen für den

Versicherten kommt”, sottolineatura del redattore).

Ciò vale anche per il

periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019 quando l’interessata ha

beneficiato degli assegni integrativi (AFI).

Infatti,

come già stabilito da questo Tribunale con sentenza 32.2018.53 del 18 febbraio

2019.

al consid. 2.8, con il pagamento degli assegni integrativi è stata

garantita la copertura del minimo esistenziale della ricorrente e non occorre

pertanto procedere con il calcolo del minimo vitale LEF.

Diverso

è invece l’esito per quanto concerne il periodo dal 1° maggio 2019 al 31

dicembre 2019.

Infatti

in DTF 138 V 402 il Tribunale federale ha in sostanza rammentato che se viene

effettuata una compensazione tra rendite riconosciute retroattivamente e

contributi sociali rimasti impagati, di principio occorre stabilire se il minimo

vitale della persona assicurata è garantito nel periodo determinate durante il

quale la prestazione avrebbe dovuto essere versata (consid. 4.4. “Die Frage der Verrechnung kann sich stellen gegenüber

Beitragsforderungen, Leistungen und Leistungsrückforderungen (vgl. E. 4.1

hievor). Im Hinblick auf die Verrechnung von Nachzahlungen ist von Bedeutung,

ob diese mit offenen Beitragsforderungen oder mit Leistungsrückforderungen erfolgen

soll. Im ersten Fall entstand die Verrechnungsforderung, weil der Versicherte

seine Verpflichtungen gegenüber dem Sozialversicherer nicht erfüllte; im

zweiten Fall, weil ein Sozialversicherer Leistungen erbrachte, deren

Rechtsgrund nachträglich entfiel.

Die Frage der Wahrung des betreibungsrechtlichen

Existenzminimums kann sich nur in ersterem Fall stellen. Entsprechend ging es

auch in den Urteilen 9C_1015/2010 und I 141/05 darum, dass Rentennachzahlungen

mit ausstehenden Beiträgen verrechnet werden sollten. Da im

relevanten Zeitraum, für welchen die Nachzahlung erfolgen sollte, keine anderen

Leistungen geflossen waren, war in diesen Fällen zu prüfen, ob das

Nicht-Erreichen des Existenzminimums der Verrechnung entgegengehalten werden

kann.”, sottolineatura del

redattore).

La sentenza 9C_1015/2010

del 12 aprile 2011, citata nella DTF 138 V 402, concerneva un assicurato che

con decisione del 19 marzo 2009 era stato posto al beneficio di ½ rendita AI

dal 1° agosto 2005. Con decisione del 12 maggio 2009 l’UAI aveva compensato

l’importo di fr. 37'046 con indennità giornaliere AI e con contributi personali

e contributi paritetici per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2007. Né

la cassa di compensazione, né il Tribunale avevano esaminato se alla persona

assicurata, nel periodo determinante, era garantito il minimo vitale.

Il

Tribunale federale ha rammentato che la compensazione può concernere sia

rendite correnti che rendite retroattive, ma non deve intaccare il minimo

vitale. Nel caso di versamento di prestazioni retroattive occorre esaminare se il

minimo vitale è garantito nel periodo durante il quale le prestazioni avrebbero

dovuto essere versate. L’Alta Corte ha rilevato che tale giurisprudenza trova

la sua parziale motivazione nella circostanza che altrimenti l’amministrazione

potrebbe attendere con l’emissione della decisione di compensazione.

Nel

caso giudicato dal TF, dal 1° agosto 2005 (inizio della compensazione) l’interessato

non aveva percepito prestazioni dell’assistenza e non era stato effettuato

alcun calcolo del minimo vitale, cosicché l’Alta Corte ha rinviato gli atti

all’autorità precedente per il calcolo ed una nuova decisione sulla

compensazione.

Analogamente,

nel caso di specie, occorre pertanto rinviare gli atti all’amministrazione

affinché esamini se nel periodo dal 1° maggio 2019 (cfr. tuttavia doc. XIV/7,

dove l’interessata sembra indicare di aver ricevuto degli AFI in maggio,

aspetto che dovrà essere verificato dalla cassa) al 31 dicembre 2019, durante

il quale l’interessata non aveva beneficiato dell’assistenza sociale, ma

lavorava, rispettivamente era in disoccupazione o non aveva alcuna attività, raggiungeva

il minimo vitale.

Contestualmente

la Cassa accerterà se nel frattempo, con il pagamento rateale mensile di fr.

500.

concesso al debitore solidale __________ con decisione del 26 ottobre 2020

(cfr. allegato 7) e con l’asserito (da __________) versamento di una somma di

circa fr. 27'000 derivante dalla vendita di attivi della società da parte

dell’UEF (cfr. allegato 7, lettera del 25 gennaio 2021) per il parziale

pagamento del suo debito di fr. 56'791.85 (cfr. doc. A7), anche la parte di

quanto dovuto solidalmente dalla ricorrente si è ridotta e, in caso di risposta

positiva, riduca la compensazione per il periodo oggetto di annullamento.

2.7

In

queste condizioni, il ricorso è parzialmente accolto.

Le

decisioni impugnate, nella misura in cui concernono la compensazione per il

periodo dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019 sono annullate e l’incarto rinviato

alla Cassa per il calcolo del minimo vitale nel periodo litigioso,

l’accertamento dell’ammontare del debito residuo e l’emissione di una nuova

decisione.

Per

il resto il ricorso è respinto.

2.8

Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis

LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr.

anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli

art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la

procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito

del ricorso, le spese, di fr. 500, sono a carico dell’UAI nella misura di fr.

200.-- e della ricorrente nella misura di fr. 300.--.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto.

§ Le

decisioni impugnate, nella misura in cui concernono la compensazione per il

periodo dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019 sono annullate e l’incarto

rinviato alla Cassa per il calcolo del minimo vitale nel periodo litigioso,

l’accertamento dell’ammontare del debito residuo e l’emissione di una nuova

decisione.

Per

il resto il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI nella misura di fr. 200.-- e

della ricorrente nella misura di fr. 300.--.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti