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Decisione

32.2021.15

Nuova domanda di prestazioni AI respinta. Conferma della valutazione del SMR

16 marzo 2021Italiano16 min

343 consid. 3.5; STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3; STF I 734/05 dell'8 marzo 2006), modificato, ma di identico tenore,

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Incarto

n.

32.2021.15

BS

Lugano

16 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione dell’11 gennaio 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1, classe 1972 e da ultimo

attivo quale pizzaiolo, nel giugno 2015 ha inoltrato una richiesta di

prestazioni AI per adulti.

Sulla base degli

accertamenti medici eseguiti [perizia pluridisciplinare del __________ (__________)

del 2 settembre 2016 e successivo complemento peritale del 30 agosto 2017,

nonché rapporto finale SMR del 23 settembre 2016], con decisione 9 novembre 2017,

debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni

(doc. 67; se non diversamente specificato, la documentazione indicata si

riferisce al dossier dell’Ufficio AI prodotto con la risposta di causa).

Contro la succitata decisione

l’assicurato, per il tramite dell’avv. __________, ha inoltrato tempestivo

ricorso, chiedendo il riconoscimento di una rendita intera.

In accoglimento del ricorso,

con sentenza 32.2017.218 del 12 marzo 2018 il TCA ha annullato la decisione

impugnata e rinviato gli atti all’amministrazione per l’esecuzione di una

perizia di decorso.

1.2. Ritornati gli atti, eseguita

una perizia bidisciplinare __________ di decorso (cfr. rapporto 24 agosto 2018

in doc. 102), confermata dal SMR con rapporto finale 28 agosto 2018 (doc. 103

inc. AI), con decisione del 12 ottobre 2018, preavvisata il 29 agosto 2018,

l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la richiesta di prestazioni, non

presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile.

L’assicurato, sempre tramite

l’avv. __________, ha inoltrato tempestivo ricorso, postulando l’assegnazione

di una rendita intera.

Con sentenza 14 ottobre 2019

il TCA ha respinto il ricorso, confermando la perizia bidisciplinare (tra cui

quella psichiatrica) e, di conseguenza, la decisione contestata (inc. 32.2018.199).

1.3. Nel novembre 2020 l'assicurato,

sempre per il tramite dell’avv. __________, ha formulato una nuova domanda di

prestazioni (doc. 132).

Esaminata

la documentazione medica prodotta (cfr. rapporto 3 novembre 2020 del SMR, doc.

130), con decisione dell’11 gennaio 2021 (doc. 137), debitamente preavvisata (cfr.

doc. 133), l’amministrazione non è entrata nel merito della nuova domanda non

avendo l’assicurato dimostrato una rilevante modifica del suo stato

valetudinario (doc. 137).

1.4. Rappresentato

da RA 1, l’assicurato ha inoltrato il presente ricorso contro la succitata

decisione, postulandone l’annullamento ed il rinvio degli atti all’Ufficio AI

per una nuova valutazione. Con riferimento alla documentazione medica prodotta

in sede amministrativa, nuovamente allegata al gravame, l’assicurato ritiene

comprovato un peggioramento delle condizioni psichiche che giustifica l’entrata

in materia sulla nuova domanda di prestazioni.

1.5. Con

la risposta di causa, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la

conferma della decisione contestata. Sostiene che con la documentazione medica prodotta

il ricorrente non ha reso plausibile un peggioramento delle condizioni di

salute con conseguente riduzione della capacità lavorativa.

1.6. Il

ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. V).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1 La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv.

2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;

STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel

merito

2.2. In

lite è la questione a sapere se a ragione l'Ufficio AI non è entrato nel merito

della nuova domanda di prestazioni presentata nel novembre 2020.

2.3. Qualora

una domanda di rendita sia stata respinta perché il grado di invalidità era

insufficiente, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se (art. 87 cpv. 3

OAI) l'assicurato dimostra che il grado d'invalidità è cambiato in misura

rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI).

L'allora Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), chiamato nella DTF 133

V 263 a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l'assegnazione

retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria

giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve

rispettare i requisiti posti dall'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (dal 1° gennaio 2012:

art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Scopo di questo requisito è quello di impedire che

l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non

motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una

precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio

2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se

tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della

domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile

una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita

l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V

64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR

2002 IV Nr. 10; Müller, Die

materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,

Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86). Se

l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la

fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la

modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è

effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per

analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1

LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als

Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffhauser/

Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung,

Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der

Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).

Se l'assicurato

interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice

esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in

materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il

giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina

materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato

è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116

V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

Va ancora rilevato che

per quanto concerne gli attuali art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, è sufficiente

rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della

verosimiglianza preponderante valida nell'ambito delle assicurazioni sociali.

Non è necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è

subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in

giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una

simile modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri

che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23

aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/ 2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3;

STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; STF I 55/07 del 26 novembre

2007; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa). Più la precedente decisione è distante

nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza del rilevante

cambiamento giusta l'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (STFA I 619/04 del 10

febbraio 2005, consid. 3).

In particolare, la

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994

in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a,

109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una

rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche

dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di

guadagno.

D'altra parte la modifica deve essere

notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione

con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile

unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la

situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una

situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso

(RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STF del 29 aprile 1991 nella causa

G.C., consid. 4).

In DTF 130 V 64, il TF ha precisato che

nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento,

il principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita

(rispettivamente domanda di revisione) l'assicurato non rende verosimile la

rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova,

segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione,

quest'ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di

prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel

merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5).

La giurisprudenza sopra

menzionata va applicata anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio

Fatti

2003 e il nuovo tenore dell'art. 87 OAI, valido dal 1° marzo 2004 (DTF 130 V

343 consid. 3.5; STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3; STF I 734/05 dell'8 marzo 2006), modificato, ma di identico tenore,

dal 1° gennaio 2012.

2.4. Nella fattispecie in esame, con

decisione del 12 ottobre 2018, dopo la STCA di rinvio del 12 marzo 2018 (inc.

32.2017.218), l'Ufficio AI aveva nuovamente respinto la domanda di prestazioni

del giugno 2015 non presentando l’assicurato un grado d’invalidità

pensionabile. La decisione è stata confermata da questa Corte con sentenza del 14

ottobre 2019 (inc. 32.2018.199) (cfr. consid. 1.2).

Per quel che concerne la

valutazione medico-teorica, il TCA aveva aderito alla perizia bidisciplinare di

decorso del 26 giugno 2018 eseguita dal __________ (doc. 101), ritenendo il

ricorrente inabile in attività adeguate al 70% da febbraio 2013 ed al 60% da

gennaio 2017 essenzialmente per motivi psichiatrici (cfr. STCA 32.2018.199

consid. 2.6.3). Questa Corte aveva di conseguenza confermato un grado

d’invalidità non pensionabile (cfr. STCA 32.2018.199 consid. 2.7).

A seguito della nuova domanda di

rendita del novembre 2020, l’assicurato ha prodotto la seguente documentazione:

- due

certificati datati 31 agosto e 30 settembre 2020 del medico curante in cui è

stata attestata un’inabilità lavorativa del 100% continua per malattia (pagg.

631 e 632).

- il

rapporto di dimissioni 3 giugno 2020 della Clinica __________ relativo alla

degenza dal 21 febbraio al 3 aprile 2020. Posta la diagnosi di disturbo

depressivo ricorrente, episodio di media gravità in atto (ICD10 F33.1), riportate

le informazioni anamnestiche, gli specialisti in psichiatria e psicoterapia

della clinica hanno rilevato che l’assicurato:

“ È stato

ricoverato in Reparto Aperto per acutizzazione della sintomatologia depressiva,

reattiva a difficoltà lavorative e recenti provvedimenti sanzionatori.

L'osservazione clinica ha documentato deflessione del tono dell'umore, ansia, riduzione

dell'energia e decremento dell'attività, con compromissione del somìo, della

capacità di provare piacere, dell'interesse e della concentrazione. La raccolta

anamnestica ha permesso inoltre di riscontrare pregressi episodi di esacerbazione

di sintomatologia sovrapponibile all'attuale, tali per cui può essere

diagnosticato un episodio depressivo di media gravità nel contesto di un

disturbo ricorrente. Il paziente si è mantenuto adeguato sul piano

comportamentale, rispettoso del regolamento della struttura e della relazione

con il personale curante e gli altri degenti, compliance verso le proposte

terapeutiche.

In accordo con la psichiatra curante, a fini

antidepressivi si è attuato con beneficio uno switch farmacologico da Valdoxan

50 mg a Daparox 20 mg. Relaxane è stato impostato per garantire il recupero del

sonno.

Il paziente ha partecipato a gruppi di ginnastica

dolce. Sono state prescritte misure fisiorilassanti a scopo distensivo.

Ha partecipato a sedute di ergoterapia finalizzate al

ripristino dell'autonomia nelle attività della vita quotidiana.

Al fine di contenere la sintomatologia mialgica

polidistrettuale, acutizzata verosimilmente dallo sforzo fisico, il paziente ha

assunto Paracetamolo 1g in riserva e applicato a livello topico Voltaren

Emulgel. Pur avendo il paziente riferito in anamnesi reazioni allergiche a

Voltaren assunto per os, ha negato pregressi disturbi all'applicazione della

formulazione topica di Dìclofetìar., motivo per cui si è acconsentito alla

prescrizione, senza peraltro riscontrare collateralità.

Al termine del ricovero si è potuto osservare una

risoluzione della sintomatologia depressiva, con umore in asse, contenimento

delle quote d'ansia, maggiore spinta vitale e progettualità, ripristino del

profilo ipnico. Considerata la stabilità

del quadro clinico, il paziente è stato dimesso per il domicilio.

Il paziente viene inviato all'attenzione dei curanti

(sottolineatura del redattore).”

(doc. 131)

Esaminata la suddetta documentazione, con

riferimento al rapporto di dimissioni del 3 giugno 2020, con annotazioni 3

novembre 2020 il dr. med. __________ del SMR ha concluso che “dall’attuale

documentazione risulta intercorrente peggioramento reattivo (vedi degenza __________).

Considerandi

Alla dimissione la diagnosi risulta invariata rispetto alla valutazione

peritale __________, quindi non vi sono gli estremi per una entrata in materia”

(doc. 130).

Con il ricorso l’assicurato ha prodotto

la medesima documentazione medica già prodotta in sede amministrativa. Egli

rileva come da anni soffra di una patologia psichiatrica invalidante caratterizzata

da diversi ricoveri ospedalieri, l’ultimo in ordine di tempo quello del 2020

presso la Clinica __________. Con riferimento alla lettera d’uscita 3 giugno

2020, come pure ai rapporti della psichiatra curante (dr.ssa med. __________) prodotti

nella precedente procedura giudiziaria, l’assicurato sostiene invece un

peggioramento della patologia psichiatrica meritevole di essere approfondita.

Orbene,

esaminata attentamente la documentazione medica questa Corte non può concludere

che rispetto alla STCA 32.2018.199 del 12 ottobre 2019, cresciuta incontestata

in giudicato, l’assicurato abbia reso verosimile una modifica della sua

situazione valetudinaria tale da incidere sulla capacità lavorativa in altre

attività.

Senza

voler minimizzare “l’esacerbazione per acutizzazione della

sintomatologia depressiva, reattiva a difficoltà lavorative e recenti

provvedimenti sanzionatori”, con conseguente ricovero presso la Clinica __________,

questo Tribunale non ha tuttavia motivo di distanziarsi dall'apprezzamento 3

novembre 2020 del medico SMR. Il dr. med. __________, infatti, rettamente

rileva che al momento delle dimissioni la situazione psichiatrica è rimasta

immutata rispetto alla perizia bidisciplinare del 24 agosto 2018, posto a fondamento

della decisione 12 ottobre 2018 e confermata con la STCA 32.2018.199. In

effetti, in ambito psichiatrico nel rapporto 24 luglio 2018 la dr.ssa med. __________

aveva fra l’altro posto la diagnosi di disturbo depressivo ricorrente, in

episodio di media gravità (ICD-10: F.33) che corrisponde alla diagnosi

formulata dalla Clinica __________ (pag. 468 inc. AI). Inoltre, come attestato

dai sanitari della Clinica __________, al termine del ricovero “si è potuto

osservare una risoluzione della sintomatologia depressiva, con umore in asse,

contenimento delle quote d'ansia, maggiore spinta vitale e progettualità,

ripristino del profilo ipnico.”

Il

ricorrente non ha prodotto documentazione medica specialistica atta a

dimostrare che dopo le dimissioni dalla Clinica __________ vi sia stato un

(rilevante) e durevole peggioramento della patologia psichiatrica. Non lo sono

di certo i due certificati del medico curante, i quali attestano unicamente

un’incapacità al 100% per malattia senza alcuna motivazione.

Anche

il riferimento fatto dal ricorrente alla refertazione della psichiatra curante

dr.ssa __________, prodotta durante la precedente procedura giudiziaria, non apporta

una sostanziale modifica, essendo già stata valutata nell’ambito della STCA

32.2018.199

Visto

quanto sopra, alla valutazione 3 novembre 2020 del SMR va prestata adesione e

conferito valore probatorio pieno.

A

proposito del medico SMR, giova del resto qui ricordare che per l’art.

59.

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Concludendo, non essendo stata resa verosimile una notevole

modifica delle condizioni di salute dell’assicurato, giustamente l’Ufficio AI

non è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni.

Ne

consegue che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto.

2.5

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in

combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008

del 24 settembre 2008).

Visto l'esito

della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti