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Decisione

32.2021.16

Compensazione della rendita AI principale e di quelle per figli retrattive con indennità perdita di guadagno per malattia

20 aprile 2021Italiano17 min

compensazione delle indennità giornaliere con le rendite per figli retroattive (pagg.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

Fatti

32.2021.16

BS

Lugano

20 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2020 di

RI 1

contro

la decisione del 13 novembre 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. Con decisione del 13 novembre

2020, debitamente preavvisata, RI 1, classe 1957, è stato posto al beneficio di

una rendita intera (grado d’invalidità del 72%) di fr. 1'736 e di due rendite

per i figli __________ ed __________ di fr. 695 ciascuna al mese (doc. 42 inc.

AI). Le prestazioni retroattive dovute dal 1° luglio al 30 novembre 2020,

determinate in complessivi fr. 15'630 (corrispondenti alla somma della rendita

principale di fr. 1'736 ed alle due rendite per figli di 3'475, moltiplicati

per 5 mesi), sono state compensate con le indennità giornaliere perdita di

guadagno in caso di malattia versate da __________ (in seguito: __________) per

lo stesso periodo.

1.2. Con scritto 9 dicembre 2020

all’Ufficio AI l’assicurato ha sollevato “opposizione” contro la decisione

formale. Facendo riferimento a precedenti e-mail, ha contestato la

compensazione delle indennità giornaliere con le rendite per figli retroattive (pagg.

118 e 119 inc. AI). Informato dall’amministrazione che contro una decisione in

ambito AI è dato unicamente il rimedio del ricorso al TCA (cfr. lettera 15

dicembre 2020, pag. 122 inc. AI), con scritto 13 gennaio 2021 l’assicurato ha

confermato la volontà di ricorrere (pag. 123 inc. AI). Di conseguenza l’Ufficio

AI ha trasmesso al TCA lo scritto 9 dicembre 2020 per competenza decisionale

(I).

1.3. Con la risposta di causa,

allegando la presa di posizione della Cassa cantonale di compensazione (in

seguito: Cassa) e l’intero incarto, l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del

ricorso. Rileva che non avendo i figli (maggiorenni) dell’assicurato

rivendicato il versamento diretto delle rispettive rendite per figli, la compensazione

eseguita con le indennità giornaliere è di conseguenza corretta.

1.4. Con scritto 22 marzo 2021

l’assicurato ribadisce la sua posizione ricorsuale, rilevando come dal mese di dicembre

2020 l’assicuratore malattia compensi le indennità giornaliere unicamente con

la sua rendita AI. Chiede inoltre che non vengano compensate integralmente le

rendite arretrate ma solo al 70% pari al grado d’invalidità riconosciuto (IX).

Il 23 marzo 2021 il

ricorrente ha inoltrato della documentazione (XI).

1.5. Con osservazioni 1° aprile 2021

l’Ufficio AI ha confermato la compensazione effettuata, evidenziando che la

stessa va fatta sull’intero importo della rendita e non in base al grado

d’invalidità del 70%, percentuale che conferisce il diritto ad una rendita

intera (XIII).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI ha correttamente

compensato le due rendite per figli arretrate (dal 1° luglio al 30

novembre 2020) spettanti

all’assicurato con le indennità perdita di guadagno per malattia erogate da __________

per lo stesso periodo. Incontestata è la compensazione con la rendita

principale dell’assicurato.

2.3. Secondo l'art. 22 cpv. 1 LPGA,

il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno.

Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.

Per l'art. 22 cpv. 2 LPGA, i

versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono

tuttavia essere ceduti: a. al datore di lavoro o all'assistenza pubblica o

privata, se questi versano anticipi; b. a un'assicurazione che fornisce

prestazioni anticipate.

L'art. 85bis OAI, che regola

il versamento dell’arretrato di una rendita a terzi che hanno effettuato

anticipi, precisa in proposito che:

"

1 I datori di lavoro, gli istituti di previdenza

professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza

pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in

Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione

invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro

l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro

anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli

organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per

mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita

e, al più tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI.

Considerandi

2.

Sono considerati anticipi le prestazioni:

a. liberamente

consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e

abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha

concesso l'anticipo;

b. versate

contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in

caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal

contratto o dalla legge.

3.

Gli arretrati di rendita possono essere versati

all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e

per il periodo nel quale sono stati forniti."

Va qui evidenziato che

affinché si possa parlare di un diritto al rimborso senza equivoco nei

confronti dell’AI (art. 85bis cpv. 2 b OAI), il diritto deve riferirsi

direttamente ad una norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con

riferimenti; sentenza 8C_215/2019 del 24 ottobre 2019, consid. 3.2).

La citata disposizione di

legge non è stata modificata dall'art. 22 cpv. 2 LPGA (SVR 2007 IV Nr. 14 pag.

52) e nemmeno dalla 5a revisione dell'AI, entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

Secondo la nota marginale 10065 delle Direttive concernenti le rendite (DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità, edite dall'UFAS, sono considerati anticipi

che possono essere direttamente rimborsati a terzi che li hanno concessi:

- le

prestazioni concesse facoltativamente nell’attesa del versamento di una rendita

che l’assicurato ha ottenuto con riserva del rimborso approvando per iscritto

la restituzione diretta al terzo che le ha concesse (marginale 10066 DR);

- le

prestazioni concesse per contratto o per legge se dal contratto o dalla legge risulta

esplicitamente il diritto al rimborso in caso di pagamento retroattivo della

rendita (in questo senso, non è sufficiente che un contratto o la legge preveda

semplicemente una clausola di divieto di sovrassicurazione) (marginale 10067

DR).

La nota

marginale 10068 DR prevede che sono considerate prestazioni concesse per

contratto quelle che sono state versate sulla base delle condizioni

assicurative generali di un’assicurazione collettiva dell’indennità

giornaliera, sono state erogate come assicurazione contro gli infortuni in

campo sovraobbligatorio o sulla base di statuti di una cassa pensioni. Nel caso

di prestazioni erogate in base ad una regolamentazione di legge, vanno

menzionate soprattutto quelle dell’aiuto sociale pubblico.

Per la nota marginale

10068.1

DR nel caso della prestazione di un terzo, si può valutare se si tratti

di un anticipo solo nel momento in cui si hanno a disposizione tutte le

richieste di versamento a terzi. Se si constata che il terzo in questione

avrebbe dovuto effettuare un pagamento del medesimo importo anche nel caso in

cui la rendita fosse stata versata dall’inizio del diritto, non si tratta di un

anticipo.

Secondo la

marginale 10068.2 DR se ad esempio l’assicurazione d’indennità giornaliera in

caso di malattia è tenuta per contratto a pagare dall’inizio del diritto alla

rendita AI solo la differenza tra la rendita e l’indennità giornaliera

convenuta e l’importo del versamento retroattivo copre soltanto il pagamento

delle prestazioni dell’assicurazione, le spese non coperte assunte dall’aiuto

sociale nello stesso periodo non sono considerate un anticipo (Bollettino AVS

n. 241 [d/f]).

Ai sensi della

marginale 10069 DR l’accordo sottoscritto è necessario in tutti i casi in cui

dal contratto o dalla legge non risulta esservi un diritto esplicito e diretto

di esigere il rimborso nei confronti dell’AVS o dell’AI.

Per il marg.

10070.

DR il terzo che ha concesso anticipi e che ne rivendica il rimborso deve

presentare la sua richiesta per iscritto alla cassa di compensazione competente

in ogni caso prima dell’emanazione della decisione d’attribuzione di una

rendita. A questo scopo è preferibile utilizzare il modulo 318.183 (VSI 1993

pag. 89).

Secondo il

marg. 10071 DR si può tener conto delle richieste di versamento retroattivo

presentate da terzi che hanno concesso anticipi solo a condizione che gli

organi esecutivi di altre assicurazioni sociali non facciano valere pretese nei

confronti di questo pagamento.

Ai sensi del

marg. 10072 DR non appena la cassa di compensazione è a conoscenza dell’importo

e della durata del diritto retroattivo alla rendita, ma ancora prima di emanare

la relativa decisione, invita il terzo che ha concesso anticipi a comunicarle

entro 20 giorni l’importo degli anticipi, giustificando il suo diritto di

richiedere il rimborso o allegando l’autorizzazione scritta dell’assicurato. A

tal fine, la cassa di compensazione può utilizzare il modulo 318.183.

Il marg. 10073

DR prevede che le richieste di versamento retroattivo inoltrate da terzi che

hanno concesso anticipi possono essere ammesse solo nella misura in cui le

condizioni formali poste per questo pagamento sono adempite senza eccezione.

Bisogna verificare in particolare se si tratta effettivamente di anticipi e se

questi sono stati concessi per lo stesso periodo in cui la rendita può essere

pagata retroattivamente. La rendita relativa al mese in cui è emanata la

decisione non può essere compensata.

Per

il marg. 10074 DR per principio, è possibile compensare con l’anticipo anche il

pagamento retroattivo di rendite completive dell’AVS o rendite per figli in

caso di versamento ad un terzo che ha concesso anticipi. Se invece sono

adempite le condizioni per il versamento separato delle rendite per figli o

delle rendite completive dell’AVS (v. rispettivamente N. 10006 segg. e 10016

segg.), queste ultime non verranno compensate.

Infine,

la nota marginale 10075 prevede che se più terzi che hanno effettuato anticipi

inoltrano una richiesta di versamento retroattivo e ognuno di esse adempie le

condizioni formali poste per questo pagamento, il versamento retroattivo sarà

ripartito tra loro proporzionalmente agli importi concessi quali anticipi.

Restano riservati i N. 10068.1 e 10068.2.

2.4

Nel caso in esame l’Ufficio AI

ha posto in compensazione il versamento retroattivo della rendita AI e delle

due rendite per figli dovute dal 1° luglio al 30 novembre 2020 per complessivi

fr. 15'630 con le indennità giornaliere per malattia versate da __________ per

lo stesso periodo.

Nel formulario “Compensazione

di pagamenti retroattivi dell'AVS/AI” l’Ufficio AI ha elencato in dettaglio

le prestazioni di cui l’assicurato ha diritto dal 1° luglio 2020 al 30 novembre

2020.

per complessivi fr. 15'630 e risulta che Axa ha chiesto la compensazione

di fr. 15’630 per indennità giornaliere erogate nel medesimo periodo. Allegato

al formulario vi è la dichiarazione di consenso firmata il 13 gennaio 2020

dall’assicurato in cui, fra l’altro, acconsente “alla compensazione delle

rendite o indennità giornaliere AI versate a posteriori con le indennità

giornaliere già corrisposte da __________. Accetto che il relativo rimborso

venga effettuato dalla cassa di compensazione direttamente a favore di __________”

(pagg. 4 – 7 del doc. 22 inc. Cassa).

Con scritto del 9 novembre 2020,

il succitato assicuratore, con riferimento all’art. E9 cpv. 1 delle Condizioni

Generali d’Assicurazione (CGA) riportato integralmente, ha informato l’assicurato

che chiederà “all’istituto delle assicurazioni sociali, conformemente al

contratto assicurativo, di dedurre dalla rendita alla quale lei ha diritto,

l’importo di fr. 15'630.- e di girarlo a nostro favore” e che dal 1°

dicembre 2020 “le dedurremo dall’indennità giornaliera CHF 1'736.- di

rendita dell’Assicurazione Invalidità”. Dallo stesso risulta inoltre che

dal 1° luglio 2020 al 30 novembre 2020 __________ ha versato all’assicurato indennità

perdita di guadagno per fr. 21'127,75 (pagg. 2-3 in doc. 29 inc. Cassa).

L’art. E9 cpv. 1 delle CGA

prevede che se, durante lo stesso periodo, l’assicurato ha diritto a

prestazioni in denaro dell’assicurazione per l’invalidità (LAI),

dell’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), dell’assicurazione militare

(LAM), dell’assicurazione contro la disoccupazione, della previdenza

professionale, di analoghe assicurazioni estere oppure da parte di un terzo

civilmente responsabile, __________ integra dette prestazioni – entro i limiti

del proprio obbligo di prestazione – fino a concorrenza dell’ammontare

dell’indennità assicurata. Nel caso di rendite di vecchiaia o per superstiti

versate dall’AVS non viene effettuato alcun computo.

2.5

Occorre

in primo luogo esaminare se le rendite per figli sono compensabili con le

indennità giornaliere in caso di perdita di guadagno per malattia versate da __________

dal 1° luglio 2020 al 30 novembre 2020.

Ai

sensi dell’art. 35 cpv. 1 LAI le persone legittimate alla rendita d’invalidità

hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse

fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell’assicurazione per

la vecchiaia e i superstiti.

L’art.

35.

cpv. 4 LAI prevede che la rendita completiva per i figli è versata come la

rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato

della rendita (art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In

deroga all’articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il

pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie sposate o

divorziate.

Per

l’art. 82 cpv. 1 OAI gli articoli 71, 71ter, 72, 73 e 75 OAVS si applicano per

analogia al pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi per gli

assicurati maggiorenni.

Secondo

l’art. 71ter cpv. 1 OAVS se i genitori non sono o non sono più sposati o se

vivono separati, la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che

non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell’autorità

parentale sul figlio e viva con quest’ultimo. Sono salve disposizioni diverse

imposte dal giudice civile o dall’autorità tutoria.

Ai

sensi dell’art. 71ter cpv. 2 OAVS il capoverso 1 è pure applicabile per il

pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto

alla rendita ha adempiuto l’obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto

al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti.

Per

l’art. 71ter cpv. 3 OAVS il raggiungimento della maggiore età del figlio non

modifica le modalità di versamento applicate fino a quel momento, a meno che il

figlio maggiorenne non chieda che la rendita per i figli sia versata a lui

personalmente. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o

dall’autorità tutoria.

In

applicazione dell’art. 71ter cpv. 3 OAVS, con scritto

raccomandato 5 ottobre 2020 la Cassa (competente, fra l’altro, per il

versamento delle rendite come prescritto dall’art. 60 cpv. 1 lett. c LAI) ha

informato i figli dell’assicurato, entrambi maggiorenni, della possibilità di

ottenere direttamente il versamento delle rendite per figli, assegnando loro un

termine per una risposta (doc. 15 e 16 inc. AI). La Cassa ha rettamente

interpretato il mancato riscontro da parte dei figli dell’assicurato quale

tacito assenso al versamento delle rendite completive direttamente al loro

padre.

Non

essendo date le condizioni per il versamento diretto ai figli delle rendite in

questione, secondo il marg. 10074 DR (cfr. consid. 2.3) le stesse possono

essere compensate con le indennità giornaliere. Per quanto concerne la liceità

di compensazione dell’indennità giornaliere in caso di perdita di guadagno per malattie

con le rendite per figli va fatto riferimento alla STCA 36.2011.80 del 18

maggio 2012 consid. 6.2.

L’assicurato

rileva che nel citato scritto 9 novembre 2020 __________ lo ha informato che a

partire dal 1° dicembre 2020 dall’indennità giornaliere verranno dedotti fr.

1'736 della rendita (principale) AI. Tale circostanza non è rilevante ai fini

della presente procedura poiché non si tratta di una compensazione con rendite

arretrate e non è oggetto della decisione impugnata. Determinate è che per i

motivi indicati sopra l’assicuratore era legittimato a richiedere la

compensazione anche delle rendite per figli arretrate. Quanto deciso da __________

a partire dal 1° dicembre 2020 è una questione che riguarda il rapporto

contrattuale di quest’ultima con il ricorrente e che dovrà se del caso essere risolta

in altra sede giudiziaria.

2.6

Premesso

quanto sopra, trattandosi incontestatamente di prestazioni anticipate secondo

la LCA, occorre esaminare se il versamento fatto dall’Ufficio AI ad __________

è stato eseguito in conformità dell’art. 85bis OAI (cfr. a tal riguardo STF

9C_938/2008 del 26 novembre 2009 consid. 5.1 con riferimento

giurisprudenziale).

Con

riferimento all’art. E9 cpv. 1 CGA il diritto di rimborso a favore di __________

non può essere "dedotto senza equivoco" ai sensi dell'art.

85bis cpv. 2 lett. b OAI, trattandosi, come riportato sopra, del diritto

dell’assicurato di ricevere da __________, nei limiti del proprio obbligo di

prestazione, la differenza tra le prestazioni delle assicurazioni sociali

elencate (o di analoghe assicurazioni estere o di un terzo responsabile) e

l'indennità assicurata. A tal riguardo va fatto riferimento alla STF

9C_938/2008 concernente un’analoga causa in cui l’allora __________, ora __________,

quale assicuratore collettivo d’indennità giornaliera LCA, aveva chiesto ed

ottenuto dall’Ufficio AI un rimborso diretto ex art. 85bis OAI per le indennità

giornaliere anticipate. In quell’occasione l’Alta Corte aveva fra l’altro

ritenuto che l’art. 4.1 CGA allora in vigore, corrispondente in sostanza

all’attuale art. E9 cpv.1 CGA, non fosse sufficiente per fondare il diritto al

succitato pagamento (cfr. consid. 6.2 della stessa STF).

Nella

medesima vertenza, contrariamente a quanto aveva stabilito il TCA, il TF aveva

tuttavia ritenuto quale valido assenso dato dall’assicurato al diretto

versamento ad __________, la sottoscrizione da lui fatta del formulario

“compensazione di pagamenti retroattivi dell’AVS/AI” in cui l’assicuratore

collettivo indennità giornaliera aveva chiesto all’Ufficio AI il rimborso delle

prestazioni anticipate (cfr. consid. 6.3 STF citata).

Nel

caso in esame, nonostante che dall’art. E9 cpv. 1 CGA il diritto di rimborso a

favore di __________ non può essere "dedotto senza equivoco”,

va ricordato il 13 gennaio 2020 l’assicurato ha firmato la “dichiarazione di

consenso” (cfr. consid. 2.4), dando di conseguenza il suo assenso alla

compensazione delle rendite AI arretrate con le indennità giornaliere.

Va

poi ricordato che per la chiesta compensazione la Cassa ha correttamente utilizzato

il formulario ufficiale “Compensazione di pagamenti retroattivi dell’AVS/AI” e che

dal 1° luglio 2020 al 30 novembre 2020 __________ ha versato fr. 21'127,75

d’indennità giornaliere da compensare con le rendite arretrate AI di fr. 15'630

versate durante lo stesso periodo.

In

queste circostanze, trattandosi di prestazioni anticipate secondo la LCA, accertata

la corrispondenza temporale tra gli arretrati di rendita AI ed il versamento delle

indennità giornaliere, visto l’assenso dell’assicurato, la compensazione va

confermata.

Infine,

alla richiesta dell’assicurato di non compensare integralmente le rendite

arretrate ma solo al 70% pari al grado d’invalidità riconosciuto non può essere

accolta. Va al proposito rilevato che secondo l’art. 28 cpv. 2 LAI il grado

d’invalidità del 70% conferisce all’assicurato il diritto ad una rendita intera.

Per questo motivo nelle osservazioni del 1° aprile 2021 l’amministrazione ha

evidenziato che la compensazione va fatto sull’importo della rendita intera,

non su una frazione della stessa (XIII).

Visto

quanto sopra, la decisione impugnata è da confermare, mentre il ricorso va

respinto.

2.7

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI - in vigore sino al 31 dicembre 2020

ed applicabile al caso in esame (cfr. art. 83 Disp. trans. LPGA) -, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 vanno poste a carico

dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500 sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti