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Decisione

32.2021.17

Calcolo della rendita d'invalidità in base al corretto numero degli anni di contribuzione e della relativa scala applicabile

11 maggio 2021Italiano17 min

di compensazione AVS __________ di __________, comunico che non intendo formulare

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.17

FS

Lugano

11 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 febbraio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

le decisioni del 8 gennaio 2021 emanate da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI

1, classe 1962, da ultimo attiva quale cameriera ai piani presso l’Hotel __________

di __________ (doc. AI 12/44-56), il 23 agosto 2019 ha inoltrato una domanda di

prestazioni AI (doc. AI 4/17-28).

1.2. L’Ufficio

AI, con decisioni dell’8 gennaio 2021, preavvisate il 7 ottobre 2020 (doc. AI

55/206-210) – sulla base, in particolare, della perizia psichiatrica 9

settembre 2020 del Centro __________ (doc. AI 51/164-197), del rapporto finale

SMR del 21 settembre 2020 (doc. AI 53/199-201) e della valutazione 6 ottobre

2020 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 54/202-205) –,

ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera (grado

d’invalidità 80%), di fr. 682.--, dal 1. febbraio 2020 (dopo l’anno di attesa

ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) e ad una rendita di tre quarti (grado

d’invalidità 60%), di fr. 512.-- aggiornati con il 2021 a fr. 516.--, dal 1.

giugno 2020 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute ex art. 88a

cpv. 1 OAI) (doc. AI 59/220-223 e 60/224-227).

1.3. Contro

le suddette decisioni, tramite l’avv. RA 1, l’assicurata ha inoltrato il

presente ricorso con il quale ha contestato l’importo delle rendite adducendo

che “(…) il calcolo della rendita AI effettuato dalla cassa di compensazione

AVS __________ (in seguito: __________), si basa soltanto sui primi numeri AVS

(AVS __________ e AVS __________) e non tiene conto del numero AVS che dovrebbe

corrispondere agli anni contributivi in cui la ricorrente era sotto i nomi di __________

(nome da nubile) e __________ (nome avuto dal matrimonio contratto il 22

ottobre 1979) (doc. G). Ne consegue che, il calcolo effettuato dall’__________

riportato nelle decisioni, oggetto del presente gravame, non è corretto in

quanto non sono stati tenuti conto diversi anni che la ricorrente ha

lavorato e versato i dovuti contributi sotto i nomi di __________ e __________.

Da entrambe le decisioni, si evince infatti che sono stati ritenuti soltanto 13

anni e 9 mesi di contribuzione ed è quindi stata applicata la scala di rendita

16. (…)” (I, punto 4, pag. 4).

1.4. Con

la risposta di causa (IV con allegato, trasmessi alla ricorrente per conoscenza

con possibilità di presentare osservazioni scritte; V) l’Ufficio AI ha rinviato

integralmente alla presa di posizione 18 febbraio 2021 nella quale la Cassa di

compensazione AVS __________ si è così espressa: “(…) Il 3 febbraio 2021, in

seguito ad un colloquio telefonico con l’avvocata RA 1, le abbiamo mandato una

mail, informandola che effettivamente, non eravamo al corrente del numero AVS __________.

Le abbiamo comunicato che la nostra cassa procederà alla correzione del calcolo

d’invalidità e che notificheremo, al più presto, nuove decisioni che

annulleranno automaticamente le decisioni dell’8 gennaio 2021. (…)” (IV/1).

1.5. Con

scritto 4 marzo 2021 l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA le “(…) due “nuove”

decisioni datate 1° marzo 2021 emesse dalla Cassa di compensazione AVS __________

di __________. (…)” (VI e allegati VI/1-2 trasmessi per osservazioni alla

ricorrente; VII).

1.6. Con

scritto 9 marzo 2021 – che si è incrociato con l’ordinanza dello stesso

giorno con cui il TCA le ha assegnato un termine per formulare le proprie

osservazioni al succitato scritto del 4 marzo 2021 dell’Ufficio AI (VII) –

l’avv. RA 1 ha rilevato che “(…) in data 3 marzo 2021 è stata notificata

allo scrivente legale l’allegato di risposta dell’Ufficio AI dell’assicurazione

invalidità del 25 febbraio 2021. Allo stesso tempo alla sottoscritta è stato

assegnato un termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni (doc.

K). Caso vuole che, il medesimo gior-no, la Cassa cantonale di compensazione

AVS ci ha informati che in realtà la signora RI 1 dispone di ben quattro

numeri AVS differenti (doc. L). Alla lista dei vari numeri attribuiti alla

signora RA 1, deve pertanto essere aggiunto il numero AVS __________,

corrispondente al nome di __________. Inoltre, il 4 marzo 2021 sono state

notificate allo scrivente legale le nuove decisioni AI del 1. marzo 2021, in

sostituzione di quelle dell’8 gennaio 2021 (doc. M). Nel frattempo la signora RI

1 ha già proceduto ad inoltrare all’istituto delle assicurazioni sociali la

richiesta dell’estratto conto in relazione al (nuovo ed appena scoperto) numero

AVS 287.62.651.159 (doc. N). Pertanto, in virtù di tutto quanto precede,

purtroppo, le nuove decisioni AI del 1. marzo 2021 dell’Ufficio

dell’assicurazione invalidità devono essere nuovamente annullate e gli atti

nuovamente rinviati allo stesso affinché vengano ricalcolate le rendite AI in

favore della signora RI 1 sulla base di tutti i redditi conseguiti dalla

ricorrente e registrati nei conti individuali AVS. (…)” (VIII).

Con

ulteriore scritto 10 marzo 2021 l’avv. RA 1 si è confermata nelle succitate “(…)

osservazioni datate 9 marzo 2021 (…)” (IX).

Fatti

I

suddetti scritti con gli allegati doc. K-N sono stati trasmessi all’Ufficio AI

per osservazioni (X).

1.7. Con

osservazioni 24 marzo 2021 l’Ufficio AI ha comunicato al TCA che la Cassa di

compensazione AVS __________ di __________ – a cui sono stati sottoposti

gli scritti del 9 e 10 marzo 2021 (VIII con allegato doc. K-N e IX) della

ricorrente –, nella presa di posizione del 23 marzo 2021 (XI/1), ha

rilevato che “(…) “(…) In data del 1

marzo 2021 delle nuove decisioni sono state notificate all’avvocato RA 1.

L’importo della rendita AI è stato aumentato. Infatti, la informiamo che nel

nostro nuovo calcolo della rendita d’invalidità, si è tenuto conto del

numero AVS __________. (…)” (…)” (XI).

1.8. Le

succitate osservazioni 24 marzo 2021 dell’Ufficio AI (XI e allegato XI/1) sono

state notificate alla ricorrente (XII) che, con scritto del 12 aprile 2012, ha

comunicato al TCA che “(…) considerando la lettera 23 marzo 2021 della Cassa

di compensazione AVS __________ di __________, comunico che non intendo formulare

ulteriori osservazioni. (…)” (XIII, trasmesso per conoscenza all’Ufficio

AI; XIV).

considerato in

diritto

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011)

2.2. A

norma dell'art. 6 cpv. 1 Lptca l'autorità amministrativa può, fino all'invio

della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica

immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art.

6 cpv. 2 Lptca). Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non

sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione. Se la stessa si

fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice

delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione

(art. 6 cpv. 3 Lptca). Questa norma ricalca sostanzialmente l’art. 53 cpv. 3

LPGA che prevede che “l’assicuratore può riconsiderare una decisione o una

decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio

del suo preavviso all’autorità di ricorso”.

Secondo

dottrina e giurisprudenza, una decisione pendente lite mette fine alla vertenza

(e costituisce quindi la base per lo stralcio dai ruoli della procedura

ricorsuale; sul punto cfr. Bosshardt/Kölz/Röhl,

Kommentar zum Verwaltungsrechtspflge-gesetz des Kantons Zürich, 1999, pag. 737)

solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio

sussiste quindi nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le

questioni nei sensi voluti dall'insorgente; in tal caso l’autorità di ricorso

deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, senza che l'insorgente

debba impugnare il nuovo atto amministrativo (DTF 127 V 233

consid. 2.b/bb/, 113 V 237; RCC 1992 pag. 123 consid. 5c;

Kieser, ATSG Kommentar, 2020, ad. Art. 53 n. 90 pag. 988). Infatti la nuova

decisione è considerata impugnata (“mit angefochten”) unitamente a

quella contestata con il ricorso. Il giudice non può entrare nel merito di un

ricorso nel frattempo inoltrato (a titolo cautelativo) contro la nuova

decisione, ma deve considerarlo come proposta di giudizio (Pfleiderer in: Waldmann/Weissenberger

(Hrsg.), VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,

2009, ad art. 58 n. 46, pag. 1172 con riferimenti dottrinali e

giurisprudenziali; Schlauri, Die

Neuverfügung lite pendente in der Rechtsprechung des EVG, in:

Schaffauser/Schlauri (Hrsg.), Aktuelle Rechtsfragen der

Sozialversicherungspraxis, Schriftenreihe IRP-HSG, 2001, pagg. 193 e 210).

Rimangono tuttavia riservate le situazioni soggette alla protezione della buona

fede (in argomento: cfr. STF 9C_809/2013 del 31 gennaio 2013). Infine, nel caso

di incertezze o insicurezze a sapere se le richieste ricorsuali corrispondano

pienamente alla nuova decisione in modo tale da rendere priva di oggetto la

procedura di ricorso, alle parti – ai fini del loro di diritto di essere

sentito – va concesso uno scambio di allegati (Pfleiderer, op. cit., ad art. 58

n. 48, pag. 1172 con riferimenti).

L'amministrazione

non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la

risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo

termine assume unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice,

affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (Pratique VSI 1994 pag.

281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a,

RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des assurances

sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).

Nella

fattispecie concreta, le decisioni 1. marzo 2021 (VI/1 e VI/2 = doc. M) sono

state rese dopo la risposta di causa e pertanto, conformemente alla legge e ai

sensi della succitata giurisprudenza, devono essere trattate da questo

Tribunale come proposta di giudizio.

2.3. Questo

Giudice – rilevato come l’insorgente “(…) contesta le decisioni

dell’8 gennaio 2021 limitatamente al calcolo delle rendite effettuato dalla

Cassa di compensazione AVS (…)” (I, punto 7, pag. 5) – è chiamato a

stabilire se nelle decisioni impugnate gli importi di fr. 682.--, per la

rendita intera, rispettivamente di fr. 512.-- aggiornati con il 2021 a fr. 516.--,

per la rendita di tre quarti (cfr. consid. 1.2), sono stati stabiliti dall’amministrazione

in modo corretto.

2.4. Ai

sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli

assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta,

hanno pagato i contributi per almeno tre anni. Il capoverso 2 prevede che le

disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo

delle rendite ordinarie.

A seconda che l'assicurato

abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo

periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad

una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire

ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una

scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).

Il calcolo della rendita è

determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa

nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio

successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31

dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1

LAVS).

I periodi di contribuzione

tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere

del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di

contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati

durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo

della rendita (art. 52c OAVS).

Il periodo di contribuzione

è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione

degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).

Secondo l’art. 29 ter cpv. 2

LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

- una persona ha pagato i

contributi (lett. a);

- il suo coniuge, secondo

l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo

(lett. b);

- possono essere computati

accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).

Inoltre, la rendita è

calcolata in base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato (art. 29 quater

LAVS).

Esso si compone:

- dei redditi risultanti da

un’attività lucrativa (lett. a);

- degli accrediti per

compiti educativi (lett. b);

- degli accrediti per

compiti assistenziali (lett. c).

La somma dei redditi

dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui

all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

Il reddito annuo medio è

determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti

per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di

contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

Sono presi in considerazione

unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i

contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

I contributi delle persone

che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e

in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5

capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29

quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo l’art. 29 quinquies

cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili

di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

- entrambi i coniugi hanno

diritto alla rendita (lett. a);

- una persona vedova ha

diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

- il matrimonio è stato

sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia sottostanno alla

ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

- tra il 1° gennaio che

segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede

l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo

diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

- in periodi durante i

quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l’assicurazione svizzera

per la vecchiaia e i superstiti (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

Secondo l’art. 29 sexies

cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati

per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più

figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).

Generalmente l’anno di

inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio e cessa con il

compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio.

Tuttavia nessun accredito è

attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno

in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare dell’accredito

corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al

momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).

L’accredito assegnato alle

persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito

per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

2.5. L’insorgente,

come accennato (cfr. consid. 1.3 e 1.6), rileva che nelle decisioni impugnate la

Cassa di compensazione AVS __________ di __________ non ha tenuto conto di tutti

i numeri AVS afferenti all’insorgente –

“(…) la Cassa cantonale di

compensazione AVS ci ha informati che in realtà la signora RI 1 dispone di ben quattro

numeri AVS differenti (doc. L) (…)” (VIII) – e pertanto, essendo

basate su un periodo contributivo totale di 13 anni e 9 mesi, “(…) entrambe

le rendite invalidità, una di CHF 682.00 e l’altra di CHF 512.00, sono errate

(…)” (I, punto 6, pag. 5).

Dalla

documentazione dell’“Incarto Cassa” risulta che effettivamente per il

calcolo della rendita, in un primo tempo, la Cassa di compensazione AVS __________

ha considerato solo i numeri AVS __________ RI 1 e __________ __________. Così

facendo, il periodo contributivo considerato è risultato essere di 13 anni e 9

mesi, la scala applicabile la 16, il reddito annuo medio determinante (RAM)

pari a fr. 48'348 e su questi dati le rendite d’invalidità sono state fissate

in fr. 682.-- quella intera rispettivamente in fr. 512.-- (fr. 516.-- dal

01.2021) quella di tre quarti.

Nell’ambito

delle decisioni datate 1° marzo 2021 (cfr. consid. 1.4) – lo si

ribadisce da trattare alla stregua di una proposta di giudizio

(cfr. consid. 2.2) – la Cassa di compensazione AVS __________ ha

considerato (oltre ai numeri AVS __________ RI 1 e __________ __________) anche

i numeri AVS __________ e __________ __________ (XI/1, vedi anche consid. 1.7).

Conseguentemente

il periodo contributivo è risultato essere di 16 anni e 5 mesi, la scala

applicabile la 20 e il reddito annuo medio determinante (RAM) pari a fr. 52'614.--

(XI/1). Le nuove rendite d’invalidità sono pertanto aumentate a fr. 879.--

quella intera rispettivamente a fr. 660.-- (fr. 665.-- dal 01.2021) quella di

tre quarti (XI/1).

Questo

Giudice, considerato come il nuovo calcolo effettuato dalla Cassa di

compensazione AVS __________ risulta conforme alle norme di legge in concreto

applicabili (cfr. consid. 2.4) –come richiesto tutti i conti AVS sono

stati infatti considerati – non ha alcun motivo per scostarsi dallo stesso

e deve pertanto riformare le decisioni impugnate nel senso che a RI 1 va

riconosciuto il diritto ad una rendita d’invalidità intera di fr. 879.-- dal

1.02.2020 al 31.05.2020 e ad una rendita di tre quarti di fr. 660.-- dal

01.06.2020 al 31.12.2020 e di fr. 665.-- dal 01.01.2021.

2.6. Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 138 V 122;

133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Stante

la soccombenza dell’Ufficio AI le spese di procedura di fr. 500 sono poste a

suo carico.

Patrocinata in causa da un avvocato, la ricorrente ha diritto ad

un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che

appare equo fissare in fr. 1'800.--.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ Le decisioni dell’8 gennaio 2021 sono riformate nel senso che RI 1

ha diritto ad una rendita d’invalidità intera di fr. 879.-- dal 1.02.2020 al

31.05.2020 e ad una rendita di tre quarti di fr. 660.-- dal 01.06.2020 al

31.12.2020 e di fr. 665.-- dal 01.01.2021.

Considerandi

2.

Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI,

che rifonderà alla ricorrente fr. 1'800.-- per ripetibili (IVA inclusa se

dovuta).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti