32.2021.17
Calcolo della rendita d'invalidità in base al corretto numero degli anni di contribuzione e della relativa scala applicabile
11 maggio 2021Italiano17 min
di compensazione AVS __________ di __________, comunico che non intendo formulare
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.17
FS
Lugano
11 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 febbraio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 8 gennaio 2021 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1962, da ultimo attiva quale cameriera ai piani presso l’Hotel __________
di __________ (doc. AI 12/44-56), il 23 agosto 2019 ha inoltrato una domanda di
prestazioni AI (doc. AI 4/17-28).
1.2. L’Ufficio
AI, con decisioni dell’8 gennaio 2021, preavvisate il 7 ottobre 2020 (doc. AI
55/206-210) – sulla base, in particolare, della perizia psichiatrica 9
settembre 2020 del Centro __________ (doc. AI 51/164-197), del rapporto finale
SMR del 21 settembre 2020 (doc. AI 53/199-201) e della valutazione 6 ottobre
2020 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 54/202-205) –,
ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera (grado
d’invalidità 80%), di fr. 682.--, dal 1. febbraio 2020 (dopo l’anno di attesa
ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) e ad una rendita di tre quarti (grado
d’invalidità 60%), di fr. 512.-- aggiornati con il 2021 a fr. 516.--, dal 1.
giugno 2020 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute ex art. 88a
cpv. 1 OAI) (doc. AI 59/220-223 e 60/224-227).
1.3. Contro
le suddette decisioni, tramite l’avv. RA 1, l’assicurata ha inoltrato il
presente ricorso con il quale ha contestato l’importo delle rendite adducendo
che “(…) il calcolo della rendita AI effettuato dalla cassa di compensazione
AVS __________ (in seguito: __________), si basa soltanto sui primi numeri AVS
(AVS __________ e AVS __________) e non tiene conto del numero AVS che dovrebbe
corrispondere agli anni contributivi in cui la ricorrente era sotto i nomi di __________
(nome da nubile) e __________ (nome avuto dal matrimonio contratto il 22
ottobre 1979) (doc. G). Ne consegue che, il calcolo effettuato dall’__________
riportato nelle decisioni, oggetto del presente gravame, non è corretto in
quanto non sono stati tenuti conto diversi anni che la ricorrente ha
lavorato e versato i dovuti contributi sotto i nomi di __________ e __________.
Da entrambe le decisioni, si evince infatti che sono stati ritenuti soltanto 13
anni e 9 mesi di contribuzione ed è quindi stata applicata la scala di rendita
16. (…)” (I, punto 4, pag. 4).
1.4. Con
la risposta di causa (IV con allegato, trasmessi alla ricorrente per conoscenza
con possibilità di presentare osservazioni scritte; V) l’Ufficio AI ha rinviato
integralmente alla presa di posizione 18 febbraio 2021 nella quale la Cassa di
compensazione AVS __________ si è così espressa: “(…) Il 3 febbraio 2021, in
seguito ad un colloquio telefonico con l’avvocata RA 1, le abbiamo mandato una
mail, informandola che effettivamente, non eravamo al corrente del numero AVS __________.
Le abbiamo comunicato che la nostra cassa procederà alla correzione del calcolo
d’invalidità e che notificheremo, al più presto, nuove decisioni che
annulleranno automaticamente le decisioni dell’8 gennaio 2021. (…)” (IV/1).
1.5. Con
scritto 4 marzo 2021 l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA le “(…) due “nuove”
decisioni datate 1° marzo 2021 emesse dalla Cassa di compensazione AVS __________
di __________. (…)” (VI e allegati VI/1-2 trasmessi per osservazioni alla
ricorrente; VII).
1.6. Con
scritto 9 marzo 2021 – che si è incrociato con l’ordinanza dello stesso
giorno con cui il TCA le ha assegnato un termine per formulare le proprie
osservazioni al succitato scritto del 4 marzo 2021 dell’Ufficio AI (VII) –
l’avv. RA 1 ha rilevato che “(…) in data 3 marzo 2021 è stata notificata
allo scrivente legale l’allegato di risposta dell’Ufficio AI dell’assicurazione
invalidità del 25 febbraio 2021. Allo stesso tempo alla sottoscritta è stato
assegnato un termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni (doc.
K). Caso vuole che, il medesimo gior-no, la Cassa cantonale di compensazione
AVS ci ha informati che in realtà la signora RI 1 dispone di ben quattro
numeri AVS differenti (doc. L). Alla lista dei vari numeri attribuiti alla
signora RA 1, deve pertanto essere aggiunto il numero AVS __________,
corrispondente al nome di __________. Inoltre, il 4 marzo 2021 sono state
notificate allo scrivente legale le nuove decisioni AI del 1. marzo 2021, in
sostituzione di quelle dell’8 gennaio 2021 (doc. M). Nel frattempo la signora RI
1 ha già proceduto ad inoltrare all’istituto delle assicurazioni sociali la
richiesta dell’estratto conto in relazione al (nuovo ed appena scoperto) numero
AVS 287.62.651.159 (doc. N). Pertanto, in virtù di tutto quanto precede,
purtroppo, le nuove decisioni AI del 1. marzo 2021 dell’Ufficio
dell’assicurazione invalidità devono essere nuovamente annullate e gli atti
nuovamente rinviati allo stesso affinché vengano ricalcolate le rendite AI in
favore della signora RI 1 sulla base di tutti i redditi conseguiti dalla
ricorrente e registrati nei conti individuali AVS. (…)” (VIII).
Con
ulteriore scritto 10 marzo 2021 l’avv. RA 1 si è confermata nelle succitate “(…)
osservazioni datate 9 marzo 2021 (…)” (IX).
Fatti
I
suddetti scritti con gli allegati doc. K-N sono stati trasmessi all’Ufficio AI
per osservazioni (X).
1.7. Con
osservazioni 24 marzo 2021 l’Ufficio AI ha comunicato al TCA che la Cassa di
compensazione AVS __________ di __________ – a cui sono stati sottoposti
gli scritti del 9 e 10 marzo 2021 (VIII con allegato doc. K-N e IX) della
ricorrente –, nella presa di posizione del 23 marzo 2021 (XI/1), ha
rilevato che “(…) “(…) In data del 1
marzo 2021 delle nuove decisioni sono state notificate all’avvocato RA 1.
L’importo della rendita AI è stato aumentato. Infatti, la informiamo che nel
nostro nuovo calcolo della rendita d’invalidità, si è tenuto conto del
numero AVS __________. (…)” (…)” (XI).
1.8. Le
succitate osservazioni 24 marzo 2021 dell’Ufficio AI (XI e allegato XI/1) sono
state notificate alla ricorrente (XII) che, con scritto del 12 aprile 2012, ha
comunicato al TCA che “(…) considerando la lettera 23 marzo 2021 della Cassa
di compensazione AVS __________ di __________, comunico che non intendo formulare
ulteriori osservazioni. (…)” (XIII, trasmesso per conoscenza all’Ufficio
AI; XIV).
considerato in
diritto
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011)
2.2. A
norma dell'art. 6 cpv. 1 Lptca l'autorità amministrativa può, fino all'invio
della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica
immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art.
6 cpv. 2 Lptca). Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non
sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione. Se la stessa si
fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice
delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione
(art. 6 cpv. 3 Lptca). Questa norma ricalca sostanzialmente l’art. 53 cpv. 3
LPGA che prevede che “l’assicuratore può riconsiderare una decisione o una
decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio
del suo preavviso all’autorità di ricorso”.
Secondo
dottrina e giurisprudenza, una decisione pendente lite mette fine alla vertenza
(e costituisce quindi la base per lo stralcio dai ruoli della procedura
ricorsuale; sul punto cfr. Bosshardt/Kölz/Röhl,
Kommentar zum Verwaltungsrechtspflge-gesetz des Kantons Zürich, 1999, pag. 737)
solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio
sussiste quindi nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le
questioni nei sensi voluti dall'insorgente; in tal caso l’autorità di ricorso
deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, senza che l'insorgente
debba impugnare il nuovo atto amministrativo (DTF 127 V 233
consid. 2.b/bb/, 113 V 237; RCC 1992 pag. 123 consid. 5c;
Kieser, ATSG Kommentar, 2020, ad. Art. 53 n. 90 pag. 988). Infatti la nuova
decisione è considerata impugnata (“mit angefochten”) unitamente a
quella contestata con il ricorso. Il giudice non può entrare nel merito di un
ricorso nel frattempo inoltrato (a titolo cautelativo) contro la nuova
decisione, ma deve considerarlo come proposta di giudizio (Pfleiderer in: Waldmann/Weissenberger
(Hrsg.), VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
2009, ad art. 58 n. 46, pag. 1172 con riferimenti dottrinali e
giurisprudenziali; Schlauri, Die
Neuverfügung lite pendente in der Rechtsprechung des EVG, in:
Schaffauser/Schlauri (Hrsg.), Aktuelle Rechtsfragen der
Sozialversicherungspraxis, Schriftenreihe IRP-HSG, 2001, pagg. 193 e 210).
Rimangono tuttavia riservate le situazioni soggette alla protezione della buona
fede (in argomento: cfr. STF 9C_809/2013 del 31 gennaio 2013). Infine, nel caso
di incertezze o insicurezze a sapere se le richieste ricorsuali corrispondano
pienamente alla nuova decisione in modo tale da rendere priva di oggetto la
procedura di ricorso, alle parti – ai fini del loro di diritto di essere
sentito – va concesso uno scambio di allegati (Pfleiderer, op. cit., ad art. 58
n. 48, pag. 1172 con riferimenti).
L'amministrazione
non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la
risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo
termine assume unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice,
affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (Pratique VSI 1994 pag.
281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a,
RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des assurances
sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).
Nella
fattispecie concreta, le decisioni 1. marzo 2021 (VI/1 e VI/2 = doc. M) sono
state rese dopo la risposta di causa e pertanto, conformemente alla legge e ai
sensi della succitata giurisprudenza, devono essere trattate da questo
Tribunale come proposta di giudizio.
2.3. Questo
Giudice – rilevato come l’insorgente “(…) contesta le decisioni
dell’8 gennaio 2021 limitatamente al calcolo delle rendite effettuato dalla
Cassa di compensazione AVS (…)” (I, punto 7, pag. 5) – è chiamato a
stabilire se nelle decisioni impugnate gli importi di fr. 682.--, per la
rendita intera, rispettivamente di fr. 512.-- aggiornati con il 2021 a fr. 516.--,
per la rendita di tre quarti (cfr. consid. 1.2), sono stati stabiliti dall’amministrazione
in modo corretto.
2.4. Ai
sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli
assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta,
hanno pagato i contributi per almeno tre anni. Il capoverso 2 prevede che le
disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo
delle rendite ordinarie.
A seconda che l'assicurato
abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo
periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad
una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire
ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una
scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).
Il calcolo della rendita è
determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa
nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio
successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31
dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1
LAVS).
I periodi di contribuzione
tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere
del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di
contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati
durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo
della rendita (art. 52c OAVS).
Il periodo di contribuzione
è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione
degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo l’art. 29 ter cpv. 2
LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
- una persona ha pagato i
contributi (lett. a);
- il suo coniuge, secondo
l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo
(lett. b);
- possono essere computati
accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).
Inoltre, la rendita è
calcolata in base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato (art. 29 quater
LAVS).
Esso si compone:
- dei redditi risultanti da
un’attività lucrativa (lett. a);
- degli accrediti per
compiti educativi (lett. b);
- degli accrediti per
compiti assistenziali (lett. c).
La somma dei redditi
dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui
all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il reddito annuo medio è
determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti
per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di
contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Sono presi in considerazione
unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i
contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I contributi delle persone
che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e
in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5
capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29
quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo l’art. 29 quinquies
cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili
di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:
- entrambi i coniugi hanno
diritto alla rendita (lett. a);
- una persona vedova ha
diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);
- il matrimonio è stato
sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia sottostanno alla
ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
- tra il 1° gennaio che
segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede
l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo
diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
- in periodi durante i
quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l’assicurazione svizzera
per la vecchiaia e i superstiti (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo l’art. 29 sexies
cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati
per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più
figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente l’anno di
inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio e cessa con il
compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio.
Tuttavia nessun accredito è
attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno
in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare dell’accredito
corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al
momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).
L’accredito assegnato alle
persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito
per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
2.5. L’insorgente,
come accennato (cfr. consid. 1.3 e 1.6), rileva che nelle decisioni impugnate la
Cassa di compensazione AVS __________ di __________ non ha tenuto conto di tutti
i numeri AVS afferenti all’insorgente –
“(…) la Cassa cantonale di
compensazione AVS ci ha informati che in realtà la signora RI 1 dispone di ben quattro
numeri AVS differenti (doc. L) (…)” (VIII) – e pertanto, essendo
basate su un periodo contributivo totale di 13 anni e 9 mesi, “(…) entrambe
le rendite invalidità, una di CHF 682.00 e l’altra di CHF 512.00, sono errate
(…)” (I, punto 6, pag. 5).
Dalla
documentazione dell’“Incarto Cassa” risulta che effettivamente per il
calcolo della rendita, in un primo tempo, la Cassa di compensazione AVS __________
ha considerato solo i numeri AVS __________ RI 1 e __________ __________. Così
facendo, il periodo contributivo considerato è risultato essere di 13 anni e 9
mesi, la scala applicabile la 16, il reddito annuo medio determinante (RAM)
pari a fr. 48'348 e su questi dati le rendite d’invalidità sono state fissate
in fr. 682.-- quella intera rispettivamente in fr. 512.-- (fr. 516.-- dal
01.2021) quella di tre quarti.
Nell’ambito
delle decisioni datate 1° marzo 2021 (cfr. consid. 1.4) – lo si
ribadisce da trattare alla stregua di una proposta di giudizio
(cfr. consid. 2.2) – la Cassa di compensazione AVS __________ ha
considerato (oltre ai numeri AVS __________ RI 1 e __________ __________) anche
i numeri AVS __________ e __________ __________ (XI/1, vedi anche consid. 1.7).
Conseguentemente
il periodo contributivo è risultato essere di 16 anni e 5 mesi, la scala
applicabile la 20 e il reddito annuo medio determinante (RAM) pari a fr. 52'614.--
(XI/1). Le nuove rendite d’invalidità sono pertanto aumentate a fr. 879.--
quella intera rispettivamente a fr. 660.-- (fr. 665.-- dal 01.2021) quella di
tre quarti (XI/1).
Questo
Giudice, considerato come il nuovo calcolo effettuato dalla Cassa di
compensazione AVS __________ risulta conforme alle norme di legge in concreto
applicabili (cfr. consid. 2.4) –come richiesto tutti i conti AVS sono
stati infatti considerati – non ha alcun motivo per scostarsi dallo stesso
e deve pertanto riformare le decisioni impugnate nel senso che a RI 1 va
riconosciuto il diritto ad una rendita d’invalidità intera di fr. 879.-- dal
1.02.2020 al 31.05.2020 e ad una rendita di tre quarti di fr. 660.-- dal
01.06.2020 al 31.12.2020 e di fr. 665.-- dal 01.01.2021.
2.6. Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 138 V 122;
133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Stante
la soccombenza dell’Ufficio AI le spese di procedura di fr. 500 sono poste a
suo carico.
Patrocinata in causa da un avvocato, la ricorrente ha diritto ad
un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che
appare equo fissare in fr. 1'800.--.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ Le decisioni dell’8 gennaio 2021 sono riformate nel senso che RI 1
ha diritto ad una rendita d’invalidità intera di fr. 879.-- dal 1.02.2020 al
31.05.2020 e ad una rendita di tre quarti di fr. 660.-- dal 01.06.2020 al
31.12.2020 e di fr. 665.-- dal 01.01.2021.
Considerandi
2.
Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI,
che rifonderà alla ricorrente fr. 1'800.-- per ripetibili (IVA inclusa se
dovuta).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti