32.2021.18
Soppressione della rendita AI e richiesta di restituzione delle rendite percepite indebitamente per non avere segnalato la costituzione di una società di cui l'assicurato detiene metà del capitale sociale e per la quale lavora. Tempestività della richiesta. No buona fede
19 aprile 2021Italiano40 min
nel 1966, è stato posto al beneficio di una rendita intera dal 1° ottobre 2003 al
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.18
cs
Lugano
19 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 febbraio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 13 gennaio 2021 e del 26 gennaio 2021
emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1966,
macchinista presso una ditta di pavimentazione stradale, il 28 luglio 2003 ha
inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI. In data 23 giugno 2005 l’Ufficio
AI gli ha assegnato una rendita intera dal 1° ottobre 2003 al 30 aprile 2004 ed
¼ di rendita dal 1° maggio 2004.
1.2. Il diritto ad ¼ di rendita è
stato confermato anche in seguito alle revisioni esperite dall’Ufficio AI, con
comunicazioni del 5 settembre 2008, del 7 ottobre 2011 e del 9 ottobre 2014.
1.3. Nel corso del mese di ottobre
2019 è stata avviata un’ulteriore revisione d’ufficio, in seguito alla quale l’amministrazione
è venuta a conoscenza della costituzione della __________ da parte
dell’assicurato e di sua moglie, che detengono, in ragione di metà ciascuno, il
capitale sociale. Con decisione del 13 gennaio 2021, preavvisata dal progetto
del 10 giugno 2020, accertato un grado d’invalidità, nel 2018 e nel 2019, inferiore
al 40%, l’Ufficio AI ha soppresso la rendita con effetto retroattivo dal 1°
gennaio 2018 ed ha chiesto la restituzione delle prestazioni ottenute, compresa
la rendita per figli. Con decisione del 26 gennaio 2021 l’UAI ha fissato in fr.
30'392 l’importo complessivo da restituire.
1.4. RI 1, rappresentato dall’avv.
RA 1, è insorto al TCA contro entrambi i provvedimenti, chiedendone
l’annullamento (doc. I). Il ricorrente contesta la valutazione economica
relativa alla sua qualifica come lavoratore indipendente (e meglio l’attribuzione
della metà degli utili della __________, di cui detiene il 50% del capitale
sociale [fr. 10’000]), la presenza di un motivo di revisione, la fissazione di
un reddito con invalidità statistico (nel 2019), la tempestività della
richiesta di restituzione e la violazione dell’obbligo di informare e fa valere
di essere in buona fede.
Egli rammenta che in
seguito al danno alla salute si è parzialmente reintegrato nel mondo del lavoro,
svolgendo l’attività di custode presso uno stabile e percependo, dal 1.5.2004,
oltre ad un salario, anche ¼ di rendita.
Per l’insorgente le
limitazioni funzionali attuali corrispondono a quelle stabilite nel rapporto
finale del 3 maggio 2005 e sottolinea di aver subito un infortunio, in data 14
gennaio 2020, che ha causato la distorsione del braccio destro ed una completa
inabilità lavorativa dal 29 luglio 2020 al 21 agosto 2020.
L’assicurato afferma che nel
formulario relativo allo stato di salute compilato e ritornato il 24 ottobre
2019, aveva segnalato di essere dipendente della __________ ed il 14 novembre
2019 aveva precisato che la società era divenuta operativa nel 2018.
Secondo il ricorrente, nel
calcolo del reddito da invalido, l’UAI avrebbe arbitrariamente aggiunto al
salario annuo conseguito nel 2018 lavorando per la citata società e pari a fr.
36'000, metà dell’utile di bilancio della medesima società (fr. 14'802) per
complessivi fr. 50'802.
Per il ricorrente la
quantificazione della capacità di reddito del 2018 non può dipendere dall’utile
realizzato da una società “pur di sua pertinenza per il 50%”, della
quale è dipendente e dalla quale non ha percepito alcuna retribuzione
supplementare rispetto allo stipendio. Nemmeno vi è identità economica, essendo
proprietario unicamente di dieci delle venti quote sociali che compongono il
capitale sociale della società. Egli sostiene pertanto che il suo reddito con
invalidità ammonti a fr. 36'000 ed il grado d’invalidità sia pari al 50.23%.
Per l’anno 2019 il salario è aumentato a fr. 42'000 e dunque il grado
d’invalidità sarebbe pari al 42.24%.
Contestati sono pure i
dati statistici utilizzati dall’UAI per il calcolo del grado d’invalidità del
2019, non applicabili in concreto, poiché l’amministrazione dispone del reddito
effettivo.
Il ricorrente sostiene
inoltre che non vi era la necessità di segnalare all’amministrazione dei
cambiamenti significativi della sua situazione, poiché il salario conseguito
con la nuova società è simile a quello percepito in precedenza. Secondo l’insorgente,
l’UAI non può di conseguenza sopprimere con effetto retroattivo la rendita, non
avendo mancato alcun dovere di collaborazione. Inoltre, secondo l’assicurato,
occorre tenere in considerazione che al 1° gennaio 2018 non aveva ancora
conseguito alcun utile e che solo l’anno successivo sarebbe stato possibile
conoscerne l’entità. Per cui gli art. 31 LPGA e 77 OAI sarebbero inapplicabili.
Infine, l’interessato fa
valere la sua assoluta buona fede, avendo sempre collaborato con l’UAI, nonché la
tardività della richiesta di restituzione poiché nel mese di ottobre 2019 aveva
informato l’amministrazione circa la nuova attività.
1.5. Con risposta del 19 febbraio
2021 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se a giusta ragione l'Ufficio assicurazione invalidità ha soppresso,
retroattivamente dal 1° gennaio 2018, il diritto ad ¼ di rendita di invalidità
dell’assicurato, in seguito alla mancata segnalazione dell’inizio di
un’attività lavorativa presso la __________, di cui detiene la metà del
capitale sociale, e se ha chiesto tempestivamente la restituzione delle prestazioni
versate in quel periodo.
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto
guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p.
1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una
modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,
per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o
su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento
importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA.
La rendita può essere oggetto
di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di
salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr.
anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della
modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per
grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o
la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in
atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b
OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per
grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la
modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento
indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato
l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
L'art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma
anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame
(riconsiderazione) (Meyer,
Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17
ATSG), pag. 395; Müller, Die
materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
2003, pag. 95).
Condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che
l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico
dell'AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di
riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett.
a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato
ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex
tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA
ha pure stabilito che l'inizio della soppressione con effetto ex nunc
della rendita va stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis cpv. 2
lett. a OAI (DTF 111 V 197).
Fatti
2.4. A proposito
della notevole modifica del grado d'invalidità quale condizione di revisione
prevista dall'art. 17 cpv. 1 LPGA, nella DTF 133 V 545 la nostra Massima
Istanza ha precisato che per le rendite dell'assicurazione invalidità, anche
una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante può dare luogo a
una revisione se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per
difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6).
La revisione si occupa di modifiche nella situazione
personale della persona assicurata (stato di salute, fattore economico).
Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una
revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche
il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).
Nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha
rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le
circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il
diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (DTF 130 V 343
cons. 3.5).
Secondo il principio dell'onere probatorio materiale, la
situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della
fattispecie non è dimostrabile con il grado della verosimiglianza preponderante
(SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza
9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).
Inoltre, con STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013, l'Alta Corte ha
ricordato che a differenza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le
altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla
revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di
fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità. Questa modifica
può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia in una modifica
della componente lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012 consid. 3.1; DTF
133 V 545 consid. 6.1-6.3).
Nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha
stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono
modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello
stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve
essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e
completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198
consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF
9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre
2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di
salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro
clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e
6).
2.5. In concreto l'insorgente, nato
nel 1966, è stato posto al beneficio di una rendita intera dal 1° ottobre 2003 al
30 aprile 2004 e di ¼ di rendita dal 1° maggio 2004.
Il diritto ad ¼ di rendita
è stato confermato anche in seguito alle revisioni esperite dall’Ufficio AI,
con comunicazioni del 5 settembre 2008, del 7 ottobre 2011 e del 9 ottobre
2014.
Nel corso del mese di
ottobre 2019 è stata avviata un’ulteriore revisione d’ufficio, in seguito alla
quale l’amministrazione è venuta a sapere che l’interessato dal gennaio 2018 ha
iniziato un’attività lavorativa presso la __________ (iscritta a registro di
commercio il __________), di cui è socio nella misura del 50% ed in seguito
alla quale nel 2018 ha percepito un salario complessivo di fr. 36'000.
Raccolta la documentazione economica relativa anche a questa attività,
l’UAI ha effettuato l’abituale raffronto dei redditi tra il salario da valido
che l’insorgente avrebbe potuto conseguire presso il precedente datore di
lavoro (fr. 71'676) ed il salario da invalido percepito nel 2018, pari
all’importo di fr. 36'000 cui ha aggiunto la metà dell’utile (fr. 29'605: 2 = fr.
14'802.50) conseguito dalla società nel 2018, per complessivi fr. 50'802.
Accertato un grado d’invalidità del 29%, l’amministrazione ha
soppresso la rendita.
Anche per il 2019, l’UAI, raffrontato il salario da valido di fr.
72'711.60 con quello da invalido costituito da salario (fr. 42'000) e metà dell’utile
(fr. 10'635 : 2 = fr. 5'317.50) della sua società del 2019, per complessivi fr.
47'317, ha confermato che il ricorrente non può più essere posto al beneficio
di una rendita AI, ritenuto come il grado d’invalidità raggiunge solo il 35%
(cfr. pag. 343 incarto AI).
Accertato quindi un aumento del reddito lavorativo conseguito
dall'assicurato con il danno alla salute l'amministrazione ha soppresso la
rendita di invalidità.
Va ancora evidenziato che l’insorgente dal 1° gennaio 2005 al 30
aprile 2015 è stato attivo quale custode presso l’amministrazione __________ e
dal 1° maggio 2015 è stato alle dipendenze della ditta individuale della moglie
(__________ di __________; informazione ottenuta in occasione di un incontro
tenutosi l’11 maggio 2016 [cfr. pag. 290 incarto AI]).
2.6. Il ricorrente contesta di
svolgere un'attività indipendente, sostenendo di essere salariato della __________,
pur detenendo il 50% del capitale sociale.
Di conseguenza, per l'insorgente è arbitrario sommare lo stipendio
percepito per la sua attività di dipendente ed il 50% degli utili realizzati dalla
società.
Dal profilo economico,
dalle tavole processuali e meglio dalla valutazione del servizio ispettorato
dell’AI dell’11 marzo 2020 (doc. 115 incarto AI), emerge che l’insorgente è
comproprietario, in ragione di metà, insieme alla moglie, della __________, iscritta
a registro di commercio dal __________. La società, che ha un capitale sociale
di fr. 20'000 e di cui il ricorrente, socio e gerente con diritto di firma
individuale, ne detiene la metà, nel 2018, ha presentato un utile di fr.
29'605. L’insorgente lavora 6 ore al giorno, di cui almeno 2 in ufficio (pag.
287 incarto AI).
Il 22 dicembre 2020 il servizio ispettorato ha preso posizione sui
rilievi presentati in sede di osservazioni al progetto di decisione e con
riferimento al marginale 3028.2 della circolare sull’invalidità e la grande
invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), ha confermato la sua
valutazione, ritenendo che l’assicurato, nel caso di specie, ha un’influenza
decisiva sulla ripartizione tra salario ed utile, essendo detentore di metà del
capitale sociale ed ha aggiornato i dati all’anno 2019, quando l’utile è stato
di fr. 10'635 ed il salario è aumentato a fr. 42'000 (doc. G).
Scopo della ditta,
iscritta a RC il __________, è __________. Socia e presidente della gerenza con
diritto di firma individuale è la moglie. Il ricorrente è socio e gerente con
diritto di firma individuale.
Dalla documentazione, e
meglio dal colloquio tenutosi il 19 agosto 2020 nell’ambito di una richiesta di
prestazioni LAINF in seguito alla segnalazione di un infortunio occorso il 14
gennaio 2020 ( “mentre ho passato il secchio con l’acqua a un collega per
pulire i vetri ho sentito un forte dolore a livello dell’avambraccio”, pag.
395 incarto AI) emerge ancora che l’interessato lavora al 60% presso la sua
ditta: “la gestione amministrativa viene sempre svolta dalla moglie che
risulta come direttrice della ditta, che oltre a noi due, conta altri tre
dipendenti su chiamata. L’impresa di pulizia svolge soprattutto lavori di
portineria (manutenzione e pulizia stabili). La sera o il sabato bisogna pulire
gli uffici e questi compiti vengono affidati ai tre dipendenti. In caso di
lavori impegnativi è possibile contattare delle agenzie di prestito di
personale. Io mi occupo della gestione della clientela. Generalmente esco per
controllare che i lavori vengano svolti in maniera corretta. In questi casi mi
capita di aiutare i dipendenti nei lavori di pulizia oppure nel trasportare del
materiale di pulizia. Mi sposto con la vettura della ditta” (pag. 418 incarto
AI).
2.7. Alla luce di quanto sopra esposto,
occorre concludere con l’UAI che il ricorrente, socio e gerente con diritto di firma
individuale e proprietario del 50% del capitale sociale dell’azienda per la
quale lavora, assume una posizione di controllo della società, ciò che del
resto in sede di ricorso non è stato contestato, motivo per cui
l’amministrazione lo ha rettamente considerato quale indipendente.
Va infatti qui ricordato che, secondo la giurisprudenza,
generalmente amministratori o direttori impiegati, che di fatto sono azionisti
unici o parziali di una società anonima e che hanno una determinante influenza
sulla gestione della società, sono formalmente considerati salariati. Tuttavia, in analogia al principio valido nell'AVS secondo cui per la
distinzione tra attività dipendente e indipendente sono determinanti le
condizioni economiche e non giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3a con
riferimenti), sono considerati indipendenti gli assicurati che dal punto di
vista economico e della politica aziendale hanno una rilevante posizione in
seno alla società; ciò è segnatamente il caso di ditte individuali che si
trasformano in società anonime di stampo familiare con partecipazione del
coniuge, del figlio o di parenti stretti (STFA I 185/02 del 29 gennaio 2003
consid. 3.1 confermata in STF 9C_453/2014 del 17 febbraio 2014 consid. 4.1 e
8C_928/2015 del 19 aprile 2016 consid. 2.3.4). Lo stesso discorso vale anche
nel caso in cui un socio gerente, formalmente salariato, detiene la maggior
parte del capitale societario, motivo per cui viene considerato quale
indipendente (STF 9C_472/2009 del 28 luglio 2010; cfr., tra le tante, STCA
32.2016.113 del 19 giugno 2017, consid. 2.5).
Secondo il marginale 3028.1 della Circolare sull’invalidità e la
grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2018, “per stabilire se una persona sia da considerare
come dipendente o indipendente non ci si deve basare sul rapporto contrattuale
tra le parti. L’elemento determinante è la posizione economica dell’assicurato,
vale a dire se quest’ultimo esercita un’influenza notevole sulla politica e lo
sviluppo dell’attività. Per rispondere a questa domanda si possono esaminare la
partecipazione finanziaria, la composizione della direzione della società e
aspetti simili (9C_453/2014)”.
Per
il marginale 3028.2 CIGI, valido dal 1° gennaio 2018 (fino al 31 dicembre 2017
= marginale 3028.1), “l’amministratore di una società anonima e il gerente
di una società a garanzia limitata devono essere considerati in linea di
principio salariati. Tuttavia, se una persona che dirige una tale società ha
un’influenza determinante su quest’ultima (ad es. perché è l’unica ad avere il diritto
di firma), è giustificato calcolare il grado d’invalidità con il metodo
utilizzato per i lavoratori indipendenti (ad es. tenendo conto della media dei
redditi di più anni o procedendo a un paragone ponderato dei campi d’attività;
v. 8C_898/2010). In particolare un assicurato impiegato da una società anonima
è considerato indipendente se, in qualità di azionista unico, esercita una
notevole influenza sulla ditta. Per fissare il grado d’invalidità non ci si può
basare soltanto sulle iscrizioni nel CI, in quanto in qualità di azionista
unico egli ha un’influenza decisiva sulla ripartizione tra salario e utile
(8C_346/2012)”.
In queste circostanze è
pertanto lecito concludere che il ricorrente, socio, gerente e comproprietario
insieme alla moglie della società, di cui detiene metà del capitale sociale,
con diritto di firma individuale, determina la volontà societaria, ciò che del
resto non viene contestato in sede di ricorso, motivo per cui, con riferimento
alla succitata giurisprudenza, correttamente è stato ritenuto, ai fini della
valutazione dell’invalidità, come una persona con attività indipendente (cfr.
sentenza 32.2016.89 del 15 maggio 2017, consid. 2.6). Egli del resto in sede
ricorsuale ha affermato che se “avesse voluto “fare il furbo” certo non
avrebbe indicato di essere socio della __________ al 50% e certo, nell’anno
2019, non avrebbe beneficiato di un aumento di stipendio che avrebbe potuto
tranquillamente “dirottare” sulla moglie” (doc. I, pag. 7). Ciò a maggior
comprova dell’influenza dell’insorgente nella società.
Per
quel che concerne la determinazione del grado d’invalidità, l’UAI - in presenza
di dati affidabili - ha pertanto rettamente proceduto al raffronto dei redditi.
In
particolare, per quel che concerne il reddito da invalido, partendo dal salario
percepito nel 2018 pari a fr. 36'000, l’amministrazione ha aggiunto metà degli
utili societari.
Questo metodo di calcolo
(salario + partecipazione agli utili societari) è stato utilizzato dall’Ufficio
AI e confermato da questo Tribunale in numerose sentenze (cfr. fra le tante
STCA 32.2019.119 del 27 aprile 2020; 32.2016.89 del 15 maggio 2017; STCA
32.2012.95 del 4 febbraio 2013; cfr. anche STCA 32.2016.1 del 30 novembre 2016
e 32.2014.143 del 24 agosto 2015).
Per il 2018, raffrontando il salario da valido, non contestato, di
fr. 71'676, con quello da invalido di fr. 50'802, si ottiene un grado d’invalidità
del 29% che non dà diritto ad alcuna rendita.
Nel 2019, raffrontando il reddito da valido, non contestato, di
fr. 72'711.60, con quello da invalido di fr. 47'317, si ottiene un grado
d’invalidità del 35% che non dà diritto ad alcuna rendita.
Ritenuto che già solo sulla base di tale calcolo la rendita va
soppressa, non è di rilievo la contestazione del ricorrente circa il calcolo
alternativo effettuato dall’UAI per il 2019 che in luogo del reddito
effettivamente conseguito da invalido ha preso in considerazione il reddito
statistico calcolato in base alle tabelle RSS 2018, aggiornate al 2019,
giungendo ad un grado d’invalidità del 29%.
Non presentando
l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile, rettamente l’Ufficio AI ha
soppresso la rendita.
Visto quanto sopra, è da
ritenere accertato, con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218
consid. 5.3), che nonostante il danno alla salute, rimasto invariato nel
2018 e nel 2019, l’assicurato è riuscito ad incrementare i suoi redditi,
migliorando di conseguenza la sua capacità al guadagno in modo tale da non avere
più diritto ad una rendita, ciò che è un motivo di revisione.
L’insorgente
– conformemente al principio dell’obbligo di ridurre il danno, che stabilisce
che l’assicurato è tenuto ad intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, p. 61) – può pertanto intraprendere diverse ragionevoli misure per
ovviare agli impedimenti dovuti alla sua invalidità.
A
questo proposito va ricordato che con sentenza 32.2016.89 del 15 maggio 2017 il
TCA ha confermato la soppressione della mezza rendita ad un assicurato, attivo
presso una società di cui era socio e gerente unitamente alla moglie e che
aveva un’incapacità lavorativa invariata rispetto al passato, del 50% in
qualsiasi attività (consid. 2.4), poiché, in seguito all’inchiesta economica
per indipendenti, era emerso che malgrado il danno alla salute era riuscito ad
incrementare i suoi redditi.
In
una sentenza 32.2012.95 del 5 febbraio 2013 il TCA ha respinto il ricorso di un
assicurato, socio e gerente di una società, unitamente alla moglie, abile al
lavoro al 55% in qualsiasi attività, come in precedenza, a cui è stata
soppressa la rendita, poiché, malgrado il danno alla salute fosse rimasto
invariato, dall’inchiesta economica per indipendenti era risultato che era
riuscito ad aumentare il reddito, migliorando di conseguenza la sua capacità al
guadagno in modo tale da non avere più diritto ad una rendita.
Ne
segue che l’assicurato, dal gennaio 2018, ha saputo concretamente adattarsi al
danno alla salute ed ha dimostrato di possedere importanti risorse spendibili
nel mercato del lavoro in attività adeguate senza che sia stato necessario
adottare misure di ordine professionale. L’insorgente, infatti, si è
autonomamente inserito nel mondo del lavoro, conseguendo un reddito che non gli
Considerandi
dà più diritto al percepimento di una rendita d’invalidità. Ciò esclude la
necessità di effettuare una prova di lavoro o altri accertamenti professionali
per testare/rafforzare il suo rendimento (cfr. i marginali 5020.2 e 5020.3 CIGI
e in argomento cfr. DTF 145 V 209, consid. 5.1 e seguenti).
A
giusta ragione l’UAI ha pertanto soppresso la rendita dell’assicurato.
2.8
L’insorgente
evidenzia tuttavia di essere stato vittima di un infortunio il 14 gennaio 2020
(cfr. notifica all’assicuratore contro gli infortuni, pag. 395
incarto AI: “mentre ho passato il secchio con l’acqua a un collega per
pulire i vetri ho sentito un forte dolore a livello dell’avambraccio”), e
di essere stato completamente incapace al lavoro per un mese a causa del danno
alla salute.
A questo proposito nella
decisione impugnata del 13 gennaio 2021 l’UAI ha affermato che:
" (…) Abbiamo
ricevuto le sue osservazioni dell’8.07.2020 sollevate avverso la nostra
proposta decisionale del 10.06.2020. Agli [ndr: atti] abbiano [recte: abbiamo]
altresì un certificato medico generico del Dr. __________ del 29.07.2020 e un
rapporto medico redatto dal Dr. __________ il 21.08.2020.
Le refertazioni mediche inoltrate in fase di audizione sono state
poste al vaglio del nostro Servizio Medico Regionale (SMR) il quale, dopo
attenta valutazione, indica che le certificazioni sopracitate non apportano
alcun nuovo elemento medico con influsso sulla sua capacità lavorativa residua che
non sia già stato ampiamente valutato in precedenza” (doc. A, pag. 4)
Sennonché, in data 17 dicembre 2020, il medico SMR, dr.ssa med. __________,
ha in realtà affermato:
" (…)
__________:
L’assicurato si occupa della gestione della clientela e controlla
che i lavori vengano svolti in maniera corretta. Capita di aiutare i dipendenti
nei lavori di pulizia o di trasportare del materiale.
30.9.2020
rifiuto __________ perché i disturbi al gomito destro
non soddisfano i requisiti d’una lesione corporale parificabile ai postumi
d’infortunio.
Valutazione
Trattasi di regola di un disturbo temporaneo con un’ottima
risposta a delle misure conservative.
Dal momento dell’infortunio in data 14.01.2020 l’assicurato ha
dovuto evitare il carico del braccio destro; un fatto che si aggiunge al limite
funzionale già in atto di dover osservare le regole ergonomiche di
comportamento per la colonna lombare.
L’inabilità lavorativa 100% risulta certificata dal 29.07. –
21.08.2020
Inoltre per il periodo dal 14.01.2020 fino a circa fine settembre
2020.
si può presumere una diminuzione del rendimento del circa 50% per la sola
parte del lavoro fisicamente impegnativo dove all’assicurato capita ad esempio
di dover aiutare i tre propri dipendenti o di dover trasportare del materiale”
(pag. 340 incarto AI)
In un referto del 3 luglio 2020 della dr.ssa med. __________
figura che “trattasi di un paziente in buona salute, proprietario di una
ditta di pulizie a conduzione famigliare, con attività in parte di tipo manuale
e in parte di tipo amministrativo, che in febbraio – sollevando un secchio
pesante – ha riportato una distorsione del gomito destro” (pag. 400 incarto
AI). Circa la descrizione dell’infortunio, l’insorgente ha affermato che “ero
in un condominio e stavo aiutando un collega a pulire le vetrate. Avevamo
montato un trabatello di circa un paio di metri, sul quale si trovava il
dipendente (…) Io stavo passando i secchi contenenti l’acqua a questo collega
(…)” (pag. 419 incarto AI). Egli ha inoltre aggiunto di non ricordarsi di
aver lamentato disturbi o subito infortuni al gomito di particolare rilevanza o
all’avambraccio destro in precedenza, anche se gli viene fatto notare un evento
del 1997, di cui non ricorda gli estremi, ed ha affermato che “a causa di
disturbi alla schiena (ernia in zona lombare) ero stato considerato invalido
nella misura del 40% e mi era stato riconosciuto un quarto di rendita da parte
dell’Assicurazione Invalidità” ed ha aggiunto che “non accusavo alcun
fastidio al gomito o all’avambraccio destro e non avevo formicolii prima di
quanto successo in data 14 gennaio 2020” (pag. 420 incarto AI; cfr. rapporto
SMR 28.12.2004, pag. 73 AI).
In concreto, l’incapacità al lavoro al 50%, rispettivamente al
100%, dal 14 gennaio 2020 a fine settembre 2020, non modifica l’esito della
procedura. Infatti, considerato che la patologia che ha causato la nuova
incapacità al lavoro non ha la medesima origine di quella che aveva generato il
precedente diritto alla rendita e che l’incapacità al lavoro è durata meno di
un anno, un eventuale nuovo diritto ad una prestazione non sarebbe comunque
sorto (cfr. art. 29bis OAI e art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).
2.9
Va ancora esaminato se l’UAI
può chiedere la restituzione della rendita versata dal 1° gennaio 2018 a causa
della violazione del suo obbligo di informare.
Il ricorrente sostiene che
non riteneva di dover dichiarare la nuova attività, giacché l’importo
conseguito corrispondeva più o meno a quello percepito nell’attività precedente
di cui l’UAI era al corrente. Egli ritiene pertanto di essere in buona fede,
anche perché ha sempre collaborato e risposto alle richieste
dell’amministrazione.
Va ricordato che per quanto concerne l'effetto della soppressione
della rendita, l'art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che tale misura è messa
in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione
determinante se il beneficiario ha ottenuto indebitamente la prestazione o ha
violato l'obbligo di informare impostogli ragionevolmente dall'articolo 77 OAI.
L'art. 77 OAI concerne l'obbligo di informare e dispone che l'avente
diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la
prestazione devono comunicare immediatamente all'Ufficio AI ogni cambiamento
rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare
ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro
e delle condizioni personali ed eventualmente economiche dell'assicurato.
Questo TCA osserva che, come ha rettamente rilevato
l'Ufficio AI, alla base della retroattività della soppressione del diritto alla
rendita v'è la (mancata) comunicazione da parte dell'assicurato, nel gennaio
2018, della costituzione della società a garanzia limitata di cui l’insorgente
è socio e gerente con diritto di firma individuale e detentore di metà del
capitale sociale e per la quale lavora con un salario annuo di fr. 36'000 nel
2018.
e fr. 42'000 nel 2019.
La scrivente Corte osserva che nella comunicazione
del 9 ottobre 2014, con cui è stato segnalato al ricorrente che la rendita
sarebbe rimasta immutata (pag. 216 incarto AI) figura che "Ogni modifica delle condizioni personali ed economiche che può
influenzare il diritto alla prestazione, deve essere comunicata all'Ufficio
Invalidità tempestivamente", con l’aggiunta che
ciò è necessario in particolare nei seguenti casi: “cambiamento delle
entrate o delle condizioni patrimoniali, p. es. inizio o cessazione di un’attività
lucrativa”.
Inoltre, nell’ambito di una procedura avviata in
seguito ad una segnalazione anonima secondo la quale l’interessato avrebbe
svolto attività non dichiarate e da cui era emerso che aveva cessato la
precedente attività di custode e giardiniere per l’amministrazione __________
ed aveva iniziato un’attività per la ditta individuale di sua moglie (__________),
l’insorgente, l’11 maggio 2016, ha firmato una scheda di assessment, in cui era
nuovamente indicato il suo obbligo di informare, tra l’altro, in caso di
cambiamento delle entrate o delle condizioni patrimoniali, per esempio inizio o
cessazione di un’attività lucrativa (pag. 240 incarto AI).
È stato pure precisato che in caso di mancato
adempimento dell'obbligo di informare, le prestazioni possono essere ridotte o
rifiutate e può essere richiesta la loro restituzione (cfr. anche la decisione
di attribuzione della rendita per figli del 23 agosto 2018, pag. 252 e seguenti
incarto AI).
Da quanto precede discende che l'assicurato era obbligato
a notificare immediatamente all'amministrazione la mutazione delle condizioni
che danno diritto alla rendita di invalidità. Spettava poi all'Ufficio AI
stabilire se queste modifiche avevano influsso o no sulla sua capacità di
guadagno.
Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie
laddove l’insorgente non ha “solo” cambiato datore di lavoro, ma ha pure
costituito, insieme alla moglie, una società, di cui è divenuto socio con firma
individuale e detentore di metà del capitale sociale.
La circostanza che il salario, il primo anno, fosse
simile, a suo dire, a quello percepito precedentemente e che al momento della
costituzione della società non era possibile prevedere l’utile della medesima, non
è un criterio per non annunciare tale importante modifica delle condizioni
lavorative, ritenuto che è comunque compito dell’UAI determinare se i
cambiamenti possano incidere sul suo diritto alla rendita.
L'Ufficio AI non era a conoscenza di questo
importante cambiamento della situazione economica e lavorativa dell'assicurato,
ma l'ha scoperto soltanto nel mese di ottobre 2019, ossia oltre un anno e mezzo
dopo, in seguito all’avvio di una revisione d’ufficio (pag. 258 incarto AI).
Ne segue che l’amministrazione, a giusta ragione, ha
chiesto la restituzione delle prestazioni versate indebitamente dal 1° gennaio
2018.
2.10
Il ricorrente
sostiene tuttavia che la richiesta sia tardiva.
Per
l’art. 25 cpv. 2 LPGA nel tenore fino al 31 dicembre 2020 il diritto di esigere
la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui
l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi
cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un
atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione
più lungo, quest’ultimo è determinante.
Secondo
l’art. 25 cpv. 2 LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 il diritto di esigere la
restituzione si estingue tre anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha
avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento
della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il
diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è
determinante.
Come rammentato dal TF con
sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.1 (cfr. anche DTF 146 V
217; sentenza 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 e sentenza 9C_663/2014 del 23
aprile 2015) il termine annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere
nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa
ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto
rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 146 V 217; DTF 119
V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione
dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza
risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una
determinata persona (DTF 146 V 217; DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Il termine
annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti
emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni
(8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; sentenza 8C_799/2017dell’11
marzo 2019, consid. 5.4; sentenza 9C_454/2012 del 18 marzo 2013, consid. 4 non
pubblicato in DTF 139 V 106; consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in
SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4
maggio 2009 consid. 4.1.1).
Se per l'assegnazione (e
il pagamento: cfr. sentenza 9C_276/2012 del 14 dicembre 2012 consid. 5.1 = DTF
139.
V 6) della prestazione o per l'esame del diritto alla restituzione è
necessaria la collaborazione tra più unità amministrative incaricate
dell'attuazione dell'assicurazione, la (sopra definita) conoscenza anche di una
sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 119 V 431 consid. 3a
pag. 433; 112 V 180 consid. 4c pag. 182 seg.; RCC 1989 pag. 558).
In caso di errore
dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non
decorre però dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui
l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione
di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti
atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto
dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (sentenza
8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 146 V 217; DTF 124 V 380
consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid.
2.1). Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza del
fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso
illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di
prestazioni versate a torto per colpa propria (sentenza 8C_405/2020 del 3
febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 124 V 380 consid. 1
in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]). Nel concretizzare questi
principi, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha tra l'altro stabilito
che se più unità amministrative sono coinvolte nella procedura di emanazione
della decisione originaria e che se una di esse commette uno sbaglio,
quest'ultimo va qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza
suesposta. Il secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di
perenzione non si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra
una copia della decisione originaria ma soltanto quando in un momento
successivo subentra un motivo per riesaminare il fascicolo (sentenza I 308/03
del 22 settembre 2003 consid. 3.2.2).
2.11
In virtù di
quanto precede, il TCA evidenzia che dal momento in cui
l'amministrazione ha saputo che il ricorrente ha costituito la nuova società
(ottobre 2019; cfr. pag. 258 e seguenti incarto AI) a quando è stato notificato
il progetto di decisione del 10 giugno 2020 di soppressione della rendita
d’invalidità con effetto retroattivo a decorrere dal 01.01.2018 e restituzione
delle rendite d’invalidità percepite indebitamente dal 01.01.2018 è trascorso
meno di un anno. Per cui la richiesta di restituzione è tempestiva (DTF 146 V
217, consid. 3.4; cfr. anche sentenza 9C_663/2014 del 23 aprile 2015 consid.
4.3
in fine: “[…] Quanto
al fatto che l'emissione del preavviso, ossia il progetto di decisione di
restituzione, sia sufficiente per la salvaguardia del termine annuo di
perenzione, si rinvia alla copiosa giurisprudenza in merito (DTF 119 V 432 consid.
3b pag. 435; cfr. ugualmente sentenza 9C_870/2013 del 29 aprile 2014; cfr.
consid. 5.3) […]”; cfr.
Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a edizione, 2020, n. 95 ad art. 25, pag. 534; cfr.
sentenza 9C_148/2020 del 2 luglio 2020, consid. 4.6.2; sentenza 8C_594/2019 del
28.
maggio 2020, consid. 4.3; sentenza 9C_241/2018 del 2 aprile 2019, consid.
2.1; sentenza 9C_34/2018 del 4 dicembre 2018 consid. 1.1).
Ciò vale anche se la
quantificazione esatta è avvenuta più tardi, in concreto solo il 26 gennaio
2021.
(cfr. sentenza 8C_699/2010 dell’8 febbraio 2011, consid. 5.1, pubblicata
in SVR 2011, IV Nr. 52 {“[…] Vorliegend wäre der IV-Stelle die Bezifferung
der Rückforderung ohne weiteres möglich und zumutbar gewesen. Es ist indessen
Folgendes zu beachten: Wird einer versicherten Person eine Rente zugesprochen
und beantragt sie beschwerdeweise die Zusprechung einer höheren Rente, z. B.
anstelle einer zugesprochenen Viertelsrente eine ganze Rente, genügt es - auch
vor Bundesgericht -, wenn sie die Zusprechung dieser höheren Rente beantragt,
auch wenn es ihr ohne weiteres möglich wäre, die höhere Rente zu beziffern. Indem hier sowohl im
Vorbescheid als auch in der Verfügung vom 19. Januar 2010 festgehalten wurde,
dass die von Dezember 2004 bis Dezember 2008 zu viel bezogenen Invalidenrenten
zurückzubezahlen sind, wobei aus der Verfügungsbegründung klar ersichtlich war,
dass die bezogenen Renten vollumfänglich zurückgefordert wurden, hat die
Verwaltung die Rückforderung ausreichend präzis umschrieben […]”}).
Infatti, già nel
progetto di decisione del 10 giugno 2020 di restituzione delle rendite
d’invalidità percepite indebitamente dal 01.01.2018 l’Ufficio AI ha indicato
che “la mezza rendita d’invalidità del 52% (recte: il ¼ di rendita AI [cfr.
pag. 113 incarto AI]) accordata tramite decisione del 23.06.2005 sarà soppressa
con effetto retroattivo dal 01.01.2018. Le rendite ricevute ingiustamente a far
tempo dal 01.01.2018 dovranno essere restituite. A tal proposito riceverà una
decisione di ordine di restituzione separata con il relativo ammontare soggetto
a rimborso” (pag. 300 incarto AI).
Ne segue che la
richiesta di restituzione delle rendite, il cui importo è stato quantificato il
26.
gennaio 2021 in fr. 30'392, è tempestiva.
2.12
Infine, l’insorgente fa valere la sua buona fede atta ad
escludere la restituzione delle rendite percepite, facendo valere la piena
collaborazione fornita all’UAI nell’ambito della quarta revisione e l’aumento
di stipendio del 2019 in conseguenza alla migliore situazione economica della
società.
Circa la buona fede, va
rammentato che secondo la giurisprudenza un’informazione sbagliata o una
decisione erronea possono obbligare l’amministrazione a concedere a un
amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta
in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità
ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere
agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto
immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo
affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non
reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è
intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag.
636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).
Questi principi si
applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c)
dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha
avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era
talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza
8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009
consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).
2.13
In concreto gli estremi per
riconoscere la buona fede non sono manifestamente dati ritenuto come la Cassa
non ha fornito alcuna informazione errata, né ha omesso di fornire un’informazione
al ricorrente.
Va comunque qui evidenziato che la sopra citata buona fede
non va confusa con quella insita nell’art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA e che
andrà esaminata, insieme all’onere troppo grave, nell’ambito dell’eventuale
richiesta di condono (cfr. art. 4 OPGA) non appena la decisione di restituzione
sarà cresciuta in giudicato (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF
8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009; STCA
30.2016.9
del 27 aprile 2016).
2.14
Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis
LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr.
anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli
art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura
di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di
controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti