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Decisione

32.2021.19

Attribuzione di una rendita limitata nel tempo.Analizzata la folta documentazione raccolta dall'Ufficio AI,il TCA conferma la bontà delle conclusioni tratte dall'SMR in ambito somatico e psichico basandosi sulle perizie esperite per conto degli assicuratori infortuni e perdita di guadagno.No perizia

14 giugno 2021Italiano66 min

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento

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Incarto

n.

32.2021.19

TB

Lugano

14 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione dell'8 gennaio 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. A seguito dell'incidente

della circolazione stradale occorsogli il 3 novembre 2018 che gli ha procurato

la frattura di quattro costole e un'inabilità lavorativa totale e poi del 50%

dal 21 gennaio 2019 come addetto alla logistica presso __________, il 1° aprile

2019 (doc. 2) RI 1, 1962, ha presentato una domanda di prestazioni all'assicurazione

invalidità. L'Ufficio assicurazione invalidità ha richiamato la documentazione

medica raccolta dall'assicuratore infortuni e dall'assicuratore malattia per

perdita di guadagno che si è assunto il caso dal 14 ottobre 2019.

1.2. Il 10 settembre 2020 (doc.

37) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha allestito un

rapporto finale con cui ha in particolare ritenuto l'assicurato abile al 50%

dal 13 dicembre 2019 in qualsiasi attività e al 100% dal 30 maggio 2020 in

attività adeguate. Sentito il consulente in integrazione professionale (doc.

39), con progetto di decisione del 29 settembre 2020 (doc. 42) l'Ufficio AI ha

attribuito all'assicurato una rendita temporanea di invalidità di tre quarti

dal 1° novembre 2019 (grado AI 63%) e mezza rendita (grado AI 50%) dal 1°

gennaio al 30 maggio 2020.

1.3. Il dr. med. __________ si è

pronunciato il 24 dicembre 2020 (doc. 60) sui nuovi referti dei dr. med. __________

(doc. E), __________ (doc. 55) e __________ (doc. F) consultati dall'assicurato

e con decisione dell'8 gennaio 2021 (doc. A) l'Ufficio assicurazione invalidità

ha confermato l'attribuzione di una rendita d'invalidità temporanea dal 1°

novembre 2019 al 30 maggio 2020.

1.4. Il 12 febbraio 2021 (doc. I) RI

1, patrocinato dall'avv. RA 1, si è rivolto al Tribunale chiedendo di annullare

la decisione dell'Ufficio AI e di attribuirgli il diritto a una mezza rendita

con grado AI del 50% dal 30 maggio 2020.

Il ricorrente ha ricordato di avere lavorato al 50% in attività

adatta al suo stato di salute presso il medesimo datore di lavoro dal 21

gennaio 2019 e che quest'ultimo gli ha poi imposto di riprendere a tempo pieno

l'attività, sempre adeguata ai suoi limiti funzionali, dal 30 giugno 2020 (doc.

D), ciò che ha fatto. Come certificato il 28 settembre 2020 (doc. E) dal dr.

med. __________, il 9 settembre 2020 egli ha però dovuto interromperla essendo

divenuta troppo pesante e ciò l'ha portato a un crollo depressivo che ha

prolungato la sua totale inabilità lavorativa (doc. F).

L'assicurato ha evidenziato di avere lavorato al 100% dal 30

giugno al 9 settembre 2020, dopodiché né fisicamente né psichicamente è stato

in grado di continuare con quel ritmo. Dal 9 settembre al 4 ottobre 2020 e dal

1° dicembre 2020 al 13 gennaio 2021 è stato totalmente inabile al lavoro,

mentre dal 5 ottobre al 30 novembre 2020 e dal 14 gennaio 2021 in poi ha

lavorato al 50% in attività adeguata con l'accordo del datore di lavoro che

l'ha riconosciuto inabile al lavoro 50% (docc. G, H, I).

Pertanto, non è corretto affermare che le sue condizioni di salute

siano stabili e che sia abile al 100%. Se per contro si dovesse ritenere che il

suo stato di salute sia stabile, allora gli deve essere riconosciuto un grado

di invalidità del 50%.

Infine, il ricorrente ha rilevato che nulla è stato detto in

merito al parere del dr. med. __________ del 17 dicembre 2020 e che a breve

egli si sarebbe sottoposto a una risonanza magnetica.

1.5. Nella risposta del 10 marzo

2021 (doc. VI) l'Ufficio assicurazione invalidità ha chiesto al Tribunale di

respingere il ricorso.

L'amministrazione ha ricordato di avere raccolto le perizie

reumatologica e psichiatrica fatte esperire dall'assicuratore per perdita di

guadagno, sulle quali si è pronunciato il dr. med. __________ del Servizio

Medico Regionale come pure sul referto della risonanza magnetica appena

effettuata (doc. L) trasmesso il 23 febbraio 2021 (doc. IV) dal ricorrente al

TCA a comprova del peggioramento dei suoi problemi lombari. L'Ufficio AI ha

osservato che non ha presentato elementi oggettivi a sostegno delle proprie

allegazioni, avendo l'assicurato manifestato soltanto un dissenso puramente

soggettivo nei confronti della valutazione da esso operata. Pertanto, i

documenti medici raccolti non permettono di ritenere in maniera convincente ed

oggettivabile che l'incapacità lavorativa del ricorrente fosse superiore a

quella accertata e che quindi giustificasse di effettuare ulteriori

accertamenti medici.

1.6. A conferma della

contestazione delle conclusioni tratte dal dottor __________, che ha ritenuto

non vi fosse stato un peggioramento, il 25 marzo 2021 (doc. VIII) il ricorrente

ha prodotto il parere del dr. med. __________ che l'ha visitato due giorni

prima (doc. M). Inoltre, egli ha ribadito che il referto del dr. __________ è

stato ignorato, non essendo stato citato dalla dr.ssa __________ che l'ha

valutato il 10 dicembre 2020 per conto dell'assicuratore perdita di guadagno.

1.7. Nelle osservazioni del 31

marzo 2021 (doc. X) l'Ufficio AI ha riportato le annotazioni di pari data (doc.

X/1) del Sevizio Medico Regionale e ha ricordato che il referto dello

psichiatra curante è stato debitamente vagliato dall'SMR il 24 dicembre 2020 e,

non essendo stato ritenuto determinante, non è stato necessario sottoporlo alla

dr.ssa med. __________, la quale era comunque a conoscenza che l'assicurato era

appena stato preso a carico dal dottor __________.

1.8. Il 12 aprile 2021 (doc. XII)

l'insorgente ha contestato che il rapporto del dr. med. __________ non sia atto

a modificare la valutazione medica e quindi anche le affermazioni dell'SMR al

riguardo. Infatti, il chirurgo ortopedico interpellato ha ritenuto che

l'assicurato fosse abile al lavoro unicamente in ragione del 50% e nel rispetto

dei suoi limiti funzionali.

Il ricorrente ha altresì criticato la conclusione secondo cui il

rapporto del 17 dicembre 2020 del dottor __________ non conterrebbe elementi di

rilievo, visto che lo specialista ne aveva individuati diversi (umore deflesso,

ansia, disturbi del sonno, della memoria, della concentrazione, diminuzione

della libido, dell'appetito, mancanza di progettualità, persistente ideazione

suicidale), che facevano emergere una situazione preoccupante che però non è

stata riscontrata dalla dr.ssa __________, che l'ha visitato una settimana

prima e che non è stata informata del peggioramento.

1.9. Il 27 aprile 2021 (doc. XIV)

l'amministrazione ha osservato che il dr. med. __________ non ha specificato se

riteneva il ricorrente abile al 50% in attività abituale o adeguate, ma ha solo

rilevato che i disturbi insorgevano in caso di attività inergonomica e pesante;

egli ha perciò espresso una diversa valutazione di uno stato di fatto

sostanzialmente invariato rispetto alla valutazione peritale.

L'Ufficio AI ha rilevato che dopo il 17 dicembre 2020 lo

psichiatra non si è più pronunciato, perciò le contestazioni soggettive del

ricorrente non sono atte a modificare la valutazione del Servizio Medico

Regionale, che si è basato sulle complete e concludenti perizie realizzate su

mandato dell'assicuratore per perdita di guadagno. Ha inoltre evidenziato che

la dr.ssa med. __________ ha visto l'assicurato nel maggio 2020 e poi il 10

dicembre 2020, ossia una settimana prima della stesura del rapporto del

collega, che aveva in cura l'assicurato soltanto da inizio mese.

1.10. Il 18 maggio 2021 (doc. XVI) l'insorgente

ha prodotto il referto dell'11 maggio 2021 (doc. N) del dr. med. __________ che

conferma una capacità residua del 50% e l'Ufficio AI, sentito il dr. med. __________

dell'SMR che si è pronunciato al riguardo il 31 maggio 2021 (doc. XVIII/1), ha

ribadito il 2 giugno 2021 (doc. XVIII) che la valutazione della capacità

lavorativa in attività adeguate posta dal curante costituisce una diversa

valutazione in presenza di un medesimo stato di fatto riscontrato dai medici e

periti.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se, correttamente, l'Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito

all'assicurato una rendita temporanea di invalidità solo per il periodo

intercorrente dal 1° novembre 2019 al 30 maggio 2020 o se, come richiesto dal

ricorrente, anche dopo il 30 maggio 2020 egli abbia diritto a una mezza rendita

di invalidità con grado AI del 50%.

2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno

1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al

lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al

guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività

lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il

reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro

che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione

di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non

tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC

1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,

op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,

d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità

di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale

dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al

guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado

dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è

possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle

circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la

Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta

a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente

formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non

riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata con

STFA U 156/05 del 14 luglio 2006,

consid. 5).

2.3. Trattandosi dell'attribuzione

di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando l'amministrazione

con un'unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e,

contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono

essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni

amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006

IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio

2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L'art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d'invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su

richiesta.

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in

merito all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi

senza interruzione notevole. L'art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a

cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L'art. 88a cpv. 2 OAI

è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l'art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa

impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto

invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un

caso di revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005

pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

2.4. Per

costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare

in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure

nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori

siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125

V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133

consid. 2 pag. 134; 114 V 310

consid. 3c pag. 314; 105 V 156

consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito

al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie,

valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico,

determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno

studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore

di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto

(DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un

organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI

1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).

Nella DTF 125 V

351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che

essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique

VSI 2001 pag. 108 segg.).

Il Tribunale federale ha poi precisato

nella DTF 135 V 465 che il giudice delle assicurazioni

sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici

interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione

che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle

conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 9C_168/2020

consid. 5.1; STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta

Corte, dal principio della parità delle armi che la

Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità

dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni

(DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Ancora recentemente (STF

9C_168/2020 del 17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio

2021, consid. 4.1), l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici)

rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità

e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame

medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura

amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni

deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei

fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità

della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351 consid.

3b/bb pag. 353; DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,

DTF 104 V 212; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg.

329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

Tali perizie non possono essere

messe in dubbio soltanto perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse

dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un

complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione

opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere aspetti importanti e non

solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre

ricordare la natura differente del mandato di cura e di perito (fra tante

sentenze 8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27

settembre 2017 consid. 5.3).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24 agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR

nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di

divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio

necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta

Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration

et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par

le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité

de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.

(…)".

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la

giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi

dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a

disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un

punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non

fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni

contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti

validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti

citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio

2003).

In merito ai rapporti del medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/ 2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, a suo favore (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre,

il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, trattandosi delle divergenze di

opinione tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal

giudice, ha precisato quanto segue:

" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et

médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en

oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur

reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au

vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration

ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.5. Va ancora rilevato che affinché

un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve

adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D.

Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti

dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la

nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo,

“Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista

in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V

49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,

Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS

1999 pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e

deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.

L'esperto deve inoltre esprimersi sull'aspetto

psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve

ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori

descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui

descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti

divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti

dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto

insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente

psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

Inoltre, per quanto riguarda in particolare l'invalidità

cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo

al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere

dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del

lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298

consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321,

324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre

1998 consid. 3b; Locher/Gächter,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30

giugno 2004 al consid. 3.2 l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:

" (…) Tra i

danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie

mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non

sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non

costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni

della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di

buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere

apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in

quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute

mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,

tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere

quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza

di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è

quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF

127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".

Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro

per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre

1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid.

2a con riferimenti).

Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che "(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica

presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in

psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza

del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid.

4). (…)".

Con DTF 130 V 352 la nostra Massima Istanza ha precisato i criteri

per potere concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4)

provoca un'incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, Le perizie nelle

assicurazioni sociali, op. cit., pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V

49, il Tribunale federale, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto

invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa

della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si

devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza

dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività

risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un

danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione.

Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra

i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato

afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago;

l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti

dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,

nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich

zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische

Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio

approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre

affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull'ipersonnia, nella quale l'Alta

Corte si è così pronunciata:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)".

Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V

281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi

(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di

lavoro deve essere valutata nell'ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso

particolare e senza risultati predefiniti.

In particolare, la presunzione secondo cui

questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di

volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

In due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e DTF 143 V

418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura

probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti,

secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona

interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere applicata

non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF 143 V 409), ma anche per tutte le

malattie psichiche (DTF 143 V 418).

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra

le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9

marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre

2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti

potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza

alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI.

Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto

non vale più in maniera assoluta. Ora, invece, come nelle altre malattie

psichiche, la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a

presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di

un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,

in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi

deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento

delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata

(cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

2.6. Il 1° aprile 2019

l'assicurato ha inoltrato una domanda di prestazioni a causa delle conseguenze

dell'incidente della circolazione stradale avvenuto il 3 novembre 2018, che

l'ha reso inizialmente totalmente inabile al lavoro di addetto alla logistica e

poi del 50% dal 21 gennaio 2019. L'Ufficio AI ha richiamato dall'assicuratore infortuni

prima e dall'assicuratore malattia per perdita di guadagno poi - quest'ultimo si

è assunto il caso dal 14 ottobre 2019 (doc. 133) e ha versato le indennità

giornaliere -, i referti medici e radiologici raccolti.

In particolare, il 15 novembre 2019 il dr. med. __________, FMH

reumatologia, ha peritato l'assicurato su mandato dell'assicuratore per perdita

di guadagno. Nel rapporto del 17 novembre 2019 (doc. 142) l'esperto ha posto la

diagnosi con conseguenze sulla capacità lavorativa di sindrome panvertebrale

con componente spondilogena, prevalentemente lombare, cronica bilaterale, in

minime alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide lombare (stenosi

del neuroforame L4-L5 a destra su base degenerativa con modesta riduzione di

ampiezza del canale spinale, bulging discale ad ampio raggio L5/S1) e anomalia

di transizione lombosacrale (sacralizzazione di L5). Quale diagnosi senza

influsso sulla capacità lavorativa il reumatologo ha posto i disturbi statici

del rachide (protrazione del capo, appiattimento della colonna dorsale, della

colonna lombare, minima scoliosi sinistroconvessa dorsale); esiti da fratture

composte dell'arco anteriore della III, IV, V, VI costa a sinistra dopo

incidente della circolazione il 3 novembre 2018; decondizionamento e sbilancio

muscolare; obesità (87,2 kg/ 175,5 cm); tendenza alla cronicizzazione dei

dolori.

L'esperto ha riassunto tutta la documentazione messa a sua

disposizione, l'anamnesi personale, recente, sistematica, sociale, gli esiti

dell'esame reumatologico della colonna vertebrale, delle articolazioni

periferiche, l'esame neurologico cursorio e le sue osservazioni al riguardo.

Nella sua valutazione, il reumatologo ha rilevato che già in età

giovanile l'assicurato ha iniziato a lamentare dolori cervicali dalle due

parti, cervicalgie tuttora presenti bilaterali.

Effettuata la visita personale, lo specialista ha evidenziato che

i disturbi accusati dall'assicurato, i deficit funzionali riferiti, non

risultanti durante la visita, difficilmente si spiegavano solamente con le

alterazioni strutturali documentate fino a quel momento, in alterazioni

degenerative minime al rachide lombare; i dolori lombari avevano

caratteristiche meccaniche, ma le proiezioni algiche al rachide evocavano

piuttosto un'origine muscolare in un assicurato decondizionato e sbilanciato

muscolarmente.

L'interessato ha riferito una sindrome ansiosa presente già dagli

anni 90 e per il perito la cronicizzazione dei dolori lamentati, scarsamente

rispondenti alle cure farmacologiche-fisiatriche intraprese fino ad allora,

avrebbe potuto essere facilitata dalla comorbidità psichiatrica descritta

dall'assicurato.

Per il reumatologo era sicuramente auspicabile un calo ponderale

per ridurre il carico sul passaggio lombosacrale rispettivamente sulle

articolazioni delle estremità inferiori, facilitando così l'avvio di una

riabilitazione muscolare regolare, a lungo termine, in grado di ricondizionare

il corsetto muscolare lomboaddominale per ottenere una maggiore stabilità del

rachide lombare, al fine di aumentare nell'assicurato la resistenza agli sforzi

fisici sia durante l'attività lavorativa sia durante il tempo libero. Queste

misure terapeutiche erano attuabili anche a margine delle ore lavorative.

Inoltre, tenuto conto del decorso dimostrato alle cure fisioterapiche attuate

che, secondo l'assicurato, erano unicamente passive, per intensificare il

trattamento, anche tenendo conto della cronicizzazione dei dolori, il

reumatologo ha proposto di indirizzarlo verso una riabilitazione stazionaria

con approccio multimodale del dolore (per esempio presso la Clinica di

riabilitazione di __________). Andava inoltre sin da subito ridiscussa la farmacoterapia

analgesica in atto, che doveva portare a un aumento della soglia del dolore

incidendo soprattutto sulla centralizzazione del dolore, ciò che poteva essere

ottenuto con psicofarmaci, a dipendenza anche delle necessità terapeutiche

dettate dalla comorbidità psichiatrica che avrebbe potuto beneficiare di un

approccio terapeutico specialistico. Le misure terapeutiche attuabili non erano

dunque da considerarsi esaurite, perciò v'era un potenziale di miglioramento

dello stato di salute dell'assicurato e quindi delle sue risorse fisiche che

dovranno essere ridefinite in ambito specialistico peritale reumatologico,

eventualmente psichiatrico, a conclusione della riabilitazione stazionaria

suggerita.

2.7. Su consiglio dell'8 maggio

2020 (doc. 149) del dr. med. __________, che ha saputo che l'interessato non si

era ancora sottoposto a una riabilitazione stazionaria, l'assicuratore per

perdita di guadagno ha predisposto una valutazione psichiatrica e a una nuova

rivalutazione reumatologica presso lo stesso specialista.

Il 19 maggio 2020 la dr.ssa med. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia, ha avuto un colloquio con l'assicurato e basandosi anche sui

certificati del medico curante dr. __________, sulla perizia reumatologica del

dr. __________, sull'apprezzamento medico del chirurgo ortopedico che ha

valutato l'interessato per conto dell'assicuratore infortuni e sul verbale del

colloquio del 7 febbraio 2020 avuto tra l'assicurato, il suo datore di lavoro e

l'assicuratore perdita di guadagno, il 25 maggio 2020 (doc. 151) la psichiatra

ha allestito il suo parere.

Esposta l'anamnesi sociale e lavorativa, medica, psichiatrica,

l'affezione attuale, la terapia attuale (Dexilant per l'ernia iatale,

Mephadolor per i dolori, Temesta per le ansie), i disturbi attuali (dolori alla

schiena in zona lombare e cervicale, ansia e attacchi di panico, morale a

terra, nervosismo) e le sue constatazioni (non c'erano segni di sintomi

psicotici, il pensiero era corretto nella forma e nei contenuti, l'attenzione e

la concentrazione mantenute per tutta la durata del colloquio, l'umore

eutimico, c'era una certa agitazione, l'assicurato ha ripetuto più volte che

più del 50% non riusciva a lavorare, mostrava una delusione per il posto di

lavoro che negli anni era cambiato in peggio, l'energia vitale era conservata).

La diagnosi era di sindrome da disadattamento con reazione

prevalentemente ansiosa (ICD-10: F43.2).

Nella sua valutazione la psichiatra ha ritenuto che l'assicurato

presentava una personalità con tratti ansiosi, che nel corso della vita ha

tenuto sotto controllo. A causa di un'insoddisfazione lavorativa che ormai

durava da alcuni anni e del mancato riconoscimento da parte assicurativa delle

conseguenze dell'infortunio, il disturbo ansioso era scompensato. I disturbi alla

schiena sembravano avere un correlato organico, visto anche il referto del

dottor __________ secondo cui l'assicurato manifestava un quadro algico

lombosacrale senz'altro spiegabile con le alterazioni degenerative riscontrate

nella risonanza magnetica.

Lo stato psichico attuale non giustificava alcuna incapacità

lavorativa e quindi dal profilo psichiatrico l'assicurato era abile totalmente

in qualsiasi attività lavorativa esigibile dal lato fisico.

Queste conclusioni sono state discusse con l'assicurato, che si è

dichiarato d'accordo.

Il dottor __________ ha rivisto l'assicurato il 29 maggio 2020, il

cui rapporto completo non è tuttavia agli atti.

Negli scritti che l'assicuratore perdita di guadagno ha inviato il

10 giugno 2020 (doc. 33) al datore di lavoro dell'interessato e per conoscenza

all'Ufficio AI rispettivamente il 22 giugno 2020 (doc. 152) all'assicurato in

merito all'esito delle due valutazioni a cui è stato sottoposto, è esposto un

estratto relativo alle risorse fisiche che il reumatologo ha individuato.

A dire di quest'ultimo, l'assicurato poteva molto spesso sollevare

e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 5-10 kg,

di rado pesi tra 10-15 kg, talvolta sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza

del petto, mai pesi oltrepassanti 5 kg sopra l'altezza del petto, poteva molto

spesso maneggiare attrezzi di precisione, attrezzi molto leggeri e leggeri, mai

maneggiare attrezzi pesanti, la rotazione manuale era normale, poteva di rado

effettuare lavori al di sopra della testa, mai effettuare la rotazione del

tronco, spesso assumere la posizione seduta e inclinata in avanti, di rado la

posizione in piedi e inclinata in avanti, talvolta la posizione inginocchiata,

molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia, di rado assumere la

posizione accovacciata, spesso la posizione seduta di lunga durata, talvolta la

posizione in piedi di lunga durata, dovendo tuttavia avere la possibilità di

alternare le posizioni corporee al bisogno. Inoltre poteva camminare molto

spesso per lunghi tragitti, talvolta su terreno accidentato, poteva spesso

salire le scale, di rado su quelle a pioli. Lo specialista ha precisato che

Considerandi

tali limiti funzionali e di carico erano applicabili sia durante le ore

lavorative sia durante il tempo libero. V'erano quindi le risorse fisiche che

permettevano una reintegrazione professionale.

In un lavoro adatto allo stato di salute che teneva pienamente

conto di tutti i limiti funzionali e di carico indicati, il reumatologo ha

giudicato l'assicurato abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa

normale di 8-9 ore con rendimento massimo del 100% dal 30 maggio 2020, giorno

successivo alla sua rivalutazione.

Tenendo conto del mansionario lavorativo redatto dal datore di

lavoro il 23 ottobre 2019, lo specialista ha indicato che l'attività andava

ritenuta inadatta, inergonomica e troppo pesante, per cui non risultava

scontato che l'assicurato a medio lungo termine potesse riprendere il suo

lavoro con rendimento superiore all'attuale 50%. Lo svolgimento di mansioni

inergonomiche rispettivamente troppo pesanti avrebbe potuto portare a una

ulteriore diminuzione della sua capacità lavorativa, per cui andava avviato a

un'altra attività che tenesse pienamente conto di tutti i limiti funzionali e

di carico indicati e che avrebbe portato a una capacità lavorativa piena.

2.8

Nel rapporto finale del

Servizio Medico Regionale del 10 settembre 2020 (doc. 37) il dr. med. __________

si è basato sulle due perizie rese dal dottor __________ e sulla perizia della

dr.ssa __________, le cui valutazioni di un'esigibilità lavorativa apparivano

plausibili. Miglioramenti ulteriori significativi allo stato attuale non erano

da prevedere, considerate le fisioterapie ambulatoriali in atto da tempo

prescritte dal curante dr. __________.

Le diagnosi, con e senza influsso sulla capacità lavorativa, erano

quelle poste dai due periti intervenuti a richiesta dell'assicuratore per

perdita di guadagno.

Come addetto alla logistica presso __________ e in qualsiasi altra

attività l'assicurato risultava dunque totalmente inabile al lavoro dal 3

novembre 2018, al 50% dal 21 gennaio 2019, nuovamente al 100% dal 14 ottobre

2019.

e al 50% dal 13 dicembre 2019. Basandosi sulla seconda valutazione del

dottor __________, l'SMR ha ritenuto che l'incapacità lavorativa del 50% come

addetto alla logistica fosse definitiva, mentre dal 30 maggio 2020

l'interessato risultava totalmente abile in attività adatte che prevedessero un

carico non superiore a 10 kg, alternanza della postura al bisogno (già

inclusa), limitazione nel sollevare pesi regolarmente oltre l'orizzontale. Non

erano necessarie pause supplementari.

2.9

Dopo il progetto di decisione

del 29 settembre 2020 (doc. 42) di attribuzione di una rendita temporanea di

invalidità, l'assicurato ha trasmesso all'Ufficio AI il rapporto del 28

settembre 2020 (doc. E) del dr. med. __________, specialista in anestesiologia

e rianimazione, che ha consultato il 21 settembre 2020. Egli l'aveva già visitato

nel novembre 2019 per una sindrome lombo-vertebrogena cronica esacerbatasi dopo

l'incidente stradale di un anno prima.

Il medico ha osservato che il quadro clinico era in seguito

rimasto grosso modo invariato, non erano intercorsi eventi traumatici o

internistici di rilievo e l'interessato ha continuato a risentire dolori

ricorrenti ad ampia distribuzione lombare e cervicale senza indizi evolutivi

specifici. Avendo ripreso dal 30 giugno 2020 l'attività lavorativa a tempo

pieno in attività adeguate alle sue capacità limitate come indicato dal dr.

med. __________, le condizioni dell'assicurato si erano gradualmente

deteriorate in conseguenza a una intensificazione dei dolori, che erano

diventati continui e si estendevano a quel momento dal segmento lombare al

dorso e da quello cervicale all'area pettorale e incidevano sull'umore generale

dell'interessato. Gli orari di lavoro sembravano inoltre avere imposto la

sospensione della fisioterapia, che aveva a suo tempo contribuito a contenere i

disturbi.

Lo specialista ha segnalato che il paziente non risentiva un

sovraccarico immediato della schiena né contestava un mancato rispetto delle

limitazioni convenute, ma riferiva di non riuscire a sostenere la durata

completa dei turni di 8 ore 5/7; ha affermato di avere resistito all'attività

richiesta dal 30 giugno al 9 settembre 2020, ma di non avere potuto continuare

oltre alle stesse condizioni.

All'esame clinico l'anestesiologo ha rilevato una mobilità spinale

completamente conservata, dolori traenti lungo il dorso alla mobilizzazione in

tutte le direzioni con irradiazioni al versante anteriore della coscia destra,

dolenzia palpatoria paravertebrale diffusa con estensione bilaterale a livello

del trapezio e delle spalle come pure in sede pettorale, non invece agli arti

inferiori.

Dal punto di vista medico lo specialista non ha rilevato reperti

evolutivi specifici rispetto alla valutazione del 2019. Ha ribadito la diagnosi

di sindrome lombospondilogena e cervicovertebrogena, alla quale si associavano

il decondizionamento muscolare e un'importante flessione dell'umore, per la

quale era al beneficio di un sostegno specifico. Alla prova dei fatti, l'impegno

lavorativo con presenza al 100% non risultava adeguato alle capacità fisiche e

avrebbe dovuto essere riadeguato a una presenza di 4 ore al giorno per

permettere un sufficiente tempo di recupero. Dal profilo farmacologico non

v'erano misure che permettevano con certezza di migliorare la resistenza. La

fisioterapia andava continuata a lungo termine mirando a una regolare

ginnastica del dorso. Non erano indicate altre misure infiltrative spinali.

Su questo referto si è espresso il 12 ottobre 2020 (doc. 47) il

dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, rilevando che non permetteva

di modificare quanto già riportato nel suo rapporto finale in cui evocava uno

stato cronicizzato praticamente sovrapponibile a livello funzionale con quanto

già rilevato dal reumatologo dr. med. __________ nella sua perizia.

Il 17 novembre 2020 il dr. med. __________, specialista FMH in

reumatologia, ha visitato l'assicurato su invito del medico curante dr. med. __________,

FMH specialista interna. Nel referto del 26 novembre 2020 (doc. 55) egli ha

diagnosticato una sindrome panvertebrale cronica con componente spondilogena su

iniziale artrosi con stenosi neuroforame L4-L5 destra e moderata riduzione

ampiezza canale spinale, bulging discale ad ampio raggio L4-L5, sacralizzazione

di L5, alterazioni della statica con scoliosi sinistroconvessa dorsale e

riduzione della cifosi dorsale e della lordosi lombare, squilibrio muscolare

con miogelosi e decondizionamento muscolare, periartropatia della anche,

miogelosi periscapolare, muscolo trapezio e paracervicale, bandiere gialle per

cronicizzazione del dolore.

Nell'anamnesi l'assicurato ha indicato che da tre settimane aveva

ripreso l'attività lavorativa al 50% in un lavoro adattato dal datore di lavoro

per 4 ore al giorno.

Nella discussione il reumatologo ha osservato che le alterazioni

statiche e degenerative erano state messe in evidenza nella risonanza magnetica

dell'ottobre 2019 e nel suo esame clinico. La mobilità assiale era ancora

abbastanza conservata anche se molto dolorosa in un paziente che presentava uno

squilibrio muscolare con una miogelosi della muscolatura paralombare, ma anche

un decondizionamento della muscolatura assiale e del corsetto addominale.

Tenuto conto delle bandiere gialle per la cronicizzazione del dolore e di una

certa discrepanza tra i reperti oggettivi messi in evidenza e la clinica

soggettiva iperalgica del paziente, egli ha ritenuto che vi fosse anche una

componente psicosomatica che aumentava l'intensità riferita del dolore.

Dal punto di vista terapeutico lo specialista ha indicato che

poteva essere effettuata una riabilitazione stazionaria come già proposto in

una clinica con un approccio multimodale del dolore (clinica di __________ o a __________)

o, se non fosse stato possibile, una riabilitazione in ambito semintensivo

(clinica di __________).

Per quanto concerne l'aspetto lavorativo, il reumatologo ha

indicato che, tenuto conto di un carico di lavoro poco significativo e già

adattato da parte del datore di lavoro, risultava difficile giustificare

un'inabilità lavorativa sul lungo termine tenendo conto solo delle limitazioni

funzionali articolari dell'interessato.

A suo dire, comunque, il dolore cronico e i disturbi della timia

potevano giustificare una riduzione del rendimento che poteva giustificare una

seppur parziale diminuzione dell'abilità lavorativa, motivo per cui gli ha

consigliato di rivolgersi a uno psichiatra per valutare se c'erano margini di

miglioramento clinico e un'eventuale indicazione a ridurre il carico

lavorativo.

2.10

Il 1° dicembre 2020 (doc. 155)

il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha certificato che da

quel giorno l'assicurato risultava inabile al lavoro al 100% per un mese.

Il 17 dicembre 2020 (doc. F) lo psichiatra curante ha compilato il

rapporto medico inviatogli dall'Ufficio AI, ribadendo l'inabilità lavorativa

totale dal 1°dicembre 2020 per qualsiasi attività. Egli ha segnalato che

l'umore era deflesso, v'erano ansia, disturbi del sonno, della memoria e della

concentrazione, diminuzione della libido e dell'appetito, mancanza di

progettualità, persistente ideazione suicidale.

La diagnosi posta era di ICD-10: F32.1-2 (episodio depressivo di

media gravità rispettivamente episodio depressivo grave senza sintomi

psicotici), con prognosi sfavorevole per la capacità lavorativa.

L'assicurato non era in grado di svolgere alcuna attività

lavorativa, non disponendo di risorse tali per essere integrato. Nessuna

attività era dunque esigibile.

Con certificato del 18 dicembre 2020 (doc. 156) lo psichiatra ha

attestato un'inabilità lavorativa totale dal 2 al 31 gennaio 2021.

2.11

Il Servizio Medico Regionale

ha preso posizione il 24 dicembre 2020 (doc. 60) sugli ultimi referti medici,

affermando che essi oggettivavano dal lato somatico uno stato stabilizzato con

possibile tendenza alla cronicizzazione del dolore (cfr. rapporti dei dr. __________

e __________).

Anche a livello psichico non v'erano novità rispetto al passato,

con praticamente analoga situazione come ben descritto dalla dr.ssa med. __________

nel maggio 2020. Il dr. med. __________ ha segnalato che l'assicurato ha

ripreso il trattamento specialistico il 1° dicembre 2020 dal dr. __________

che, come avviene in questi casi a inizio del trattamento, ha certificato

un'inabilità lavorativa totale per ogni tipo di attività, senza però motivare o

allegare status funzionali discrepanti rispetto a quanto già noto con la

perizia del maggio 2020.

Il medico SMR ha perciò proposto di mantenere le esigibilità

residuali riportate nel suo rapporto finale del 10 settembre 2020.

Un rientro in materia in futuro sarebbe stato possibile se fosse

stato obiettivato un peggioramento e con una documentazione clinico funzionale

appropriata.

2.12

Nel rapporto del 28 dicembre

2020.

(doc. 158) la dr.ssa med. __________ ha riferito della visita del 10

dicembre 2020, resasi necessaria dopo la presa a carico del collega dr. __________.

Riassunti i rapporti medici successivi alla sua prima valutazione,

nell'anamnesi ha riportato la situazione lavorativa passata e attuale dell'assicurato,

il cui stato di salute, dopo avere ripreso l'attività al 100%, è peggiorato e,

dopo avere cessato l'attività, il 1° ottobre 2020 ha ripreso al 50%. Indicati i

disturbi attuali, nelle sue constatazioni la psichiatra ha annotato che non

c'erano segni di sintomi psicotici, il pensiero era corretto e incentrato sul

trattamento ingiusto che stava subendo dal datore di lavoro, l'attenzione e la

concentrazione erano mantenute per tutta la durata del colloquio, l'umore era a

tratti leggermente deflesso, ma non statico, l'affettività ben modulata.

L'assicurato era molto amareggiato a causa dei cambiamenti in

peggio subentrati sul posto di lavoro nel corso degli anni, era ferito per il

ventilato licenziamento e arrabbiato per il mancato riconoscimento della sua

sofferenza e dei suoi limiti dovuti all'infortunio.

La diagnosi era di disturbi dell'adattamento (ICD-10: F43.2).

Valutata l'intera situazione alla luce dei pareri dei medici e

delle affermazioni dell'interessato stesso, la psichiatra ha concluso che

poteva confermare la diagnosi di disturbo dell'adattamento espressa in

occasione della sua prima visita. Rispetto alla visita precedente, come fattore

stressante e destabilizzante si era aggiunta la ventilata possibilità di essere

licenziato dopo quarant'anni di lavoro. Tuttavia, la sintomatologia non era di

entità tale da giustificare una diagnosi di un disturbo affettivo maggiore.

Nemmeno v'erano i presupposti per diagnosticare un disturbo somatoforme.

Malgrado l'inabilità lavorativa totale attestata dallo psichiatra

curante dal 1° dicembre 2020, a dire della perita dal lato psichiatrico non

sussisteva un disturbo affettivo di entità media o grave che potesse

giustificare un'inabilità lavorativa. Comprendendo però la problematica

situazione sul posto di lavoro si poteva giustificare, per ragioni di

opportunità e per facilitarne il rientro lavorativo, un'inabilità lavorativa di

un mese.

Pertanto, l'assicurato era da considerarsi di nuovo totalmente

abile al lavoro dal 1° gennaio 2021.

L'8 gennaio 2021 l'Ufficio AI ha ritenuto l'assicurato abile al

100% dal 30 maggio 2020 in attività adatta dal datore di lavoro.

2.13

Sul referto del 15 febbraio

2021.

(doc. L) relativo alla risonanza magnetica della colonna lombare

dell'assicurato si è pronunciato il 1° marzo 2021 (doc. VI/1) il dr. __________.

Egli ha riportato il referto radiologico e ha osservato che rispetto all'esame

del 2019 appariva presente una faccettopatia che obiettivava la sintomatologia

algica correlata senza che la componente spondilogena non era per contro

avanzata rispetto al 2019, compreso la compressione in L4 già descritta dal dr.

__________.

Il medico SMR ha inoltre ricordato che l'assicurato era stato

valutato anche dal reumatologo dr. med. __________ il 26 novembre 2020 su invio

del medico curante dr. med. __________ e che aveva confermato quanto già

evidenziato dal collega __________ con esame clinico funzionale paragonabile a

quello del reumatologo del 26 (recte: 15) novembre 2019.

Peraltro, il dr. med. __________ riportava una funzionalità del

rachide praticamente simile confrontandola alla visita del novembre 2019 del reumatologo

dr. __________ potendosi esprimere su difficoltà nel giustificare una

limitazione parziale durevole in attività adeguate come quella ultimamente svolta

dall'assicurato.

Ciò stante, secondo il dottor __________ appariva ragionevole non

considerare intercorso un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato

con incidenza sulla capacità lavorativa in attività adeguate.

Il 23 marzo 2021 (doc. M) il dr. med. __________, specialista in

neurochirurgia e chirurgia vertebrale, è stato consultato dall'assicurato per

dolore lombare meccanico ingravescente, senza irradiazione sostanziale agli

arti inferiori né limitazioni nella marcia, ma con disturbo nel mantenimento di

posizioni statiche prolungate o con il sollevamento di oggetti pesanti, con

conseguente impossibilità di mantenere l'impiego per 8 ore al giorno, mentre

con 4 ore riusciva a gestire molto meglio il dolore con antidolorifici assunti

occasionalmente e con regolare trattamento fisioterapico.

Nell'esame obiettivo lo specialista ha descritto gli esiti della

risonanza magnetica lombosacrale e ha quindi fatto eseguire una radiografia e

una TAC del rachide lombosacrale, che confermavano l'instabilità del segmento

L4-L5 (spondilolistesi) con evidente artropatia destra e documentavano

mobilità, seppure ridotta, anche del segmento L5-S1.

Egli ha posto la diagnosi di spondilolistesi di L4 I grado con

stenosi severa associata (grado C secondo Schizas).

A suo dire, i disturbi lamentati dall'assicurato erano ampiamente

giustificati dal riscontro di instabilità segmentaria L4-L5 con associata

stenosi severa contestuale.

Il neurochirurgo gli ha spiegato che detti disturbi potevano

ancora essere gestiti conservativamente mediante trattamento fisioterapico

prolungato, attività fisica regolare e controllo dei carichi da lavoro. Egli ha

perciò ritenuto ampiamente giustificato un impiego non oltre il 50%, che

l'assicurato riusciva a svolgere seppure con fastidio soprattutto verso la fine

dell'orario lavorativo. Qualora i sintomi fossero peggiorati e avessero reso la

qualità di vita e le attività ancora più difficoltose, sarebbe stato da

considerare un trattamento chirurgico di risoluzione della instabilità lombare

(artrodesi).

Il 31 marzo 2021 (doc. X/1) il dr. __________ dell'SMR ha

affermato:

" Non vi

sono discordanze tra quanto riferito dal neurochirurgo dr. __________ nel suo

rapporto di visita del 23.3.2021 e quanto già noto agli atti e riportato già

nel RAF del 10.9.2020 nel quale già si considerava una esigibilità del 50%

nella sua attività pesante ed inergonomica (come riferito anche ora dal

neurochirurgo dr. __________).

Anche gli esami obiettivi riportati e la diagnosi è praticamente

analoga a quanto noto dalle perizie ed esami reumatologici agli atti ad oggi.

In definitiva questa nuova documentazione non è atta a

modificare la valutazione medica operata in precedenza.".

Da ultimo, l'11 maggio 2021 (doc. N) il dr. __________ ha ribadito

che i disturbi spinali, che erano riassumibili in spondilolistesi di L4 I grado

con stenosi severa associata, rendevano ragione per un impiego al massimo del

50% e in una modalità adeguata alle sue condizioni di salute. Attività pesanti

ed inergonomiche apparivano improponibili e si sarebbero tradotte in un'assenza

prolungata dal posto di lavoro per una impossibilità di svolgere tali mansioni.

Su questa attestazione il dr. med. __________ dell'SMR ha riferito

il 31 maggio 2021 (doc. XVIII/1) che non adduceva nuovi elementi tali da

modificare la valutazione medica già riportata nel rapporto finale SMR,

ricordando anche la valutazione reumatologica effettuata dal dr. med. __________

a fine novembre 2020.

2.14

Questo Tribunale, chiamato a

verificare se l'Ufficio AI abbia accuratamente vagliato le condizioni di salute

dell'assicurato prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo attenta

analisi di tutta la documentazione medica agli atti conferma l'operato dell'amministrazione.

In concreto, le conclusioni tratte dal Servizio Medico Regionale

il 10 settembre 2020, ribadite espressamente nelle annotazioni del 12 ottobre

2020, del 24 dicembre 2020, del 1° e del 31 marzo 2021 e infine del 31 maggio

2021, danno un quadro chiaro, completo e non contraddittorio delle condizioni

di salute del ricorrente. Il dr. __________ si è pronunciato in tal senso dopo

avere esaminato le valutazioni peritali del 17 novembre 2019 e del 29 maggio

2020.

del reumatologo dr. med. __________ per l'aspetto somatico e del 25 maggio

2020.

e del 28 dicembre 2020 della dr.ssa med. __________ per la questione

psichica, oltre ai referti dei medici curanti prodotti sia prima sia dopo il

progetto di decisione quale osservazioni, come pure i più recenti certificati medici

degli specialisti dr. med. __________, __________, __________ e __________.

In effetti, l'SMR ha avuto modo di analizzare la documentazione

medica trasmessa dall'assicuratore per perdita di guadagno come pure le

indicazioni date dal dr. med. __________ appositamente interpellato, che ha

segnalato il 22 luglio 2019 (doc. 12) una incapacità lavorativa del 100% dal 3

novembre 2018 e del 50% dal 21 gennaio 2019 a causa di dolori all'emitorace e

schiena lombare, che impedivano all'assicurato di alzare le cassette di più di

10.

kg e di lavorare oltre mezza giornata.

2.15

Dal profilo somatico, le

perizie del dr. __________ del 15 novembre 2019 e del 29 maggio 2020, rese su

mandato dell'assicuratore per perdita di guadagno, hanno dato un quadro chiaro,

completo della situazione e non contraddittorio. Anzi, lo stato di salute

valutato dal reumatologo è stato altresì individuato dal collega dr. med. __________

un anno dopo, che ha posto un'analoga diagnosi.

Inoltre, anche il reumatologo consultato dal ricorrente su invio

del medico curate dr. __________ ha riscontrato uno squilibrio muscolare e un

decondizionamento della muscolatura assiale e del corsetto addominale, tanto da

ritenere opportuna, come il dr. med. __________, una riabilitazione stazionaria

con un approccio multimodale del dolore in una clinica specializzata.

Per di più, se il primo reumatologo interpellato ha individuato

una tendenza alla cronicizzazione dei dolori, il secondo specialista, a un anno

di distanza, ha addirittura riscontrato una certa discrepanza tra i reperti

oggettivi emersi al suo esame clinico e la clinica soggettiva iperalgica

dell'assicurato, tanto da ritenere che vi fosse anche una componente

psicosomatica che aumentava l'intensità riferita del dolore.

Per quanto concerne la determinazione della capacità lavorativa,

il dr. med. __________ ha giudicato che un'inabilità lavorativa a lungo termine

non era giustificata visto anche il poco significativo carico di lavoro che

l'interessato doveva sopportare dopo che era stato adattato dal datore di

lavoro su consiglio del dr. med. __________. Egli ha ritenuto che il dolore

cronico e i disturbi della timia potevano giustificare una riduzione del

rendimento che a sua volta motivava una parziale diminuzione dell'abilità

lavorativa, che però non ha quantificato. In tale contesto il reumatologo ha

consigliato all'assicurato di rivolgersi a uno psichiatra per valutare se su

tale aspetto v'erano margini di miglioramento clinico e un'eventuale

indicazione a ridurre il carico lavorativo.

Va al riguardo ricordato che il dr. __________ aveva anch'egli

ritenuto che il lavoro di addetto alla logistica, secondo il mansionario

descritto dal datore di lavoro, era troppo pesante, non adatto e non

ergonomico, perciò la continuazione di un tale lavoro avrebbe addirittura

potuto portare a un'ulteriore diminuzione della capacità lavorativa

dell'interessato.

Occorreva perciò indirizzarlo a un'attività che tenesse conto di

tutti i limiti di carico e funzionali che aveva individuato. In tal caso,

l'assicurato era abile al lavoro per tutto il giorno con rendimento pieno dal

giorno seguente la sua valutazione, ossia dal 30 maggio 2020.

Non solo il dr. __________ e il collega __________ avevano

ritenuto fondamentale che il ricorrente continuasse con delle misure

terapeutiche per aumentare la sua resistenza agli sforzi fisici. Tuttavia,

considerato che la fisioterapia prescritta dal curante e in atto da diverso

tempo aveva dato risultati non propriamente incoraggianti, entrambi i reumatologi

avevano consigliato, tenuto conto anche della cronicizzazione dei dolori, una

riabilitazione stazionaria. Ciononostante, per una serie di circostanze - per

un rifiuto iniziale della Cassa malati, per una indisponibilità della struttura

scelta causa COVID-19 e poi da parte dell'interessato stesso -, non risulta

essere mai stata effettuata. Ciò che andava unicamente a discapito delle

condizioni di salute dell'insorgente.

Il TCA segnala che anche lo specialista che ha recentemente

visitato il ricorrente ha giudicato che i disturbi attuali potevano essere

ancora gestiti conservativamente con un trattamento fisioterapico prolungato,

una regolare attività fisica e il controllo dei carichi di lavoro. Il dottor __________

ha infatti affermato che un intervento chirurgico di artrodesi sarebbe stato

preso in considerazione soltanto qualora i sintomi fossero peggiorati e

avessero reso la qualità di vita e le attività ancora più difficoltose.

Sulla determinazione della capacità lavorativa, occorre rilevare che

nell'anamnesi il neurochirurgo ha indicato che l'assicurato aveva difficoltà

nel sollevare oggetti pesanti e quindi che era stato impossibilitato a

mantenere il suo impiego per 8 ore al giorno, mentre lavorando 4 ore riusciva a

gestire il dolore molto meglio grazie agli antidolorifici occasionalmente e con

regolare trattamento fisioterapico. Per questo motivo, egli ha ritenuto che

fosse ampiamente giustificato un impiego non oltre il 50%, che l'assicurato

riusciva a svolgere con un fastidio che emergeva soprattutto a fine turno di

lavoro. Attività pesanti e non ergonomiche apparivano improponibili, perché

altrimenti avrebbero comportato un'assenza prolungata dal posto di lavoro per

un'impossibilità nello svolgere tali mansioni.

Su questi pareri il dr. __________ si è pronunciato in due

occasioni, sottolineando che gli stessi non si scostavano da quanto egli aveva

già riportato nel suo rapporto finale del 10 settembre 2020, in cui aveva

considerato un'esigibilità del 50% nell'attività pesante e non ergonomica di

addetto alla logistica. Inoltre, sia gli esiti degli esami obiettivi effettuati

sia la diagnosi posta dal neurochirurgo erano analoghi alla diagnosi stabilita

dagli specialisti reumatologi che hanno visitato l'assicurato e agli esami da

essi esperiti.

In tali circostanze, per quanto riguarda la questione somatica si

deve concludere che il ricorrente non ha dunque dimostrato una situazione

peggiore di quella riscontrata dal Servizio Medico Regionale prima

dell'emanazione della decisione impugnata.

Inoltre, il dr. med. __________ ha preso regolarmente posizione di

volta in volta su tutti i referti medici che l'assicurato ha trasmesso

all'Ufficio AI durante la procedura amministrativa e quindi era ben a

conoscenza del caso e non ha tralasciato di valutare ogni parere, acquisendo

soprattutto tramite l'assicuratore per perdita di guadagno le valutazioni

specialistiche effettuate.

Non va poi dimenticato di evidenziare che tanto il dr. med. __________

quanto il dr. med. __________, entrambi consultati direttamente dal ricorrente,

sono sostanzialmente giunti alle medesime conclusioni del dr. med. __________,

a sua volta riprese e fatte proprie dall'SMR.

Come visto, le valutazioni delle condizioni di salute equivalgono

a quelle rese dal perito reumatologo nominato dall'assicuratore malattia per

perdita di guadagno. L'apparente divergenza nella determinazione della capacità

lavorativa dell'assicurato rimane tale, dovendo semplicemente essere

contestualizzata.

Si deve quindi concludere che, a buon diritto, l'attività pesante

e non ergonomica precedentemente esercitata lo poteva essere ancora in ragione

del 50%, ciò che comunque non era assolutamente auspicabile, perché avrebbe

portato a un'ulteriore diminuzione della capacità lavorativa.

Per contro, in un'attività rispettosa dei limiti funzionali e di

carico previsti dal dr. med. __________, che sostanzialmente prevedevano la

possibilità di sollevare carichi fino a 5 kg all'altezza dei fianchi, mentre

solo talvolta tra i 5 e i 10 kg fino ai fianchi e fino a 5 kg sopra l'altezza

del petto, come pure evitare la rotazione del tronco, di rado assumere la

posizione in piedi e inclinata in avanti, accovacciata, lavorare al di sopra

della testa e salire su scale a pioli, il ricorrente era stato giudicato abile

a tempo pieno con rendimento del 100%.

Considerato che il Servizio Medico Regionale ha attentamente

valutato tutti i referti agli atti, neutrali e di parte, la scrivente Corte non

ha motivo di scostarsi dalle conclusioni che il dr. __________ ha tratto. Esse

risultano lineari, non contraddittorie, chiare, complete e fondate su più

pareri medici.

2.16

Anche dal punto di vista

psichico le condizioni di salute del ricorrente sono state ampiamente

vagliate da una specialista in materia e l'SMR si è attenuto alle sue

conclusioni, ritenendole valide anche alla luce dei pareri dei reumatologi dr. __________

e __________, che avevano intravvisto una componente psicosomatica che

aumentava l'intensità riferita del dolore.

La dr.ssa med. __________, che in ben due occasioni ha peritato

l'interessato tenendo presenti le conclusioni a cui era giunto il reumatologo

dr. med. __________, ma anche i verbali dei colloqui che l'assicurato ha avuto

con il suo datore di lavoro, l'assicuratore per perdita di guadagno e l'Ufficio

AI, è giunta ogni volta alla medesima conclusione.

Infatti, sia dai colloqui personali avuti con l'interessato in

maggio sia in dicembre 2020, la psichiatra ha individuato una sindrome da

disadattamento (ICD-10: F43.2), tuttavia non avente influsso sulla sua capacità

lavorativa. Essa ha ben spiegato che rispetto alla prima visita personale, in

cui la diagnosi era la stessa, poi ha potuto individuare come fattore

scatenante e destabilizzante la ventilata possibilità di essere licenziato dopo

quasi 40 anni.

Il rancore e la rabbia manifestati in continuazione nei confronti

del datore di lavoro che ha introdotto numerosi cambiamenti, in peggio, sul

posto di lavoro e che non intendeva riconoscere la sua sofferenza e i suoi

limiti legati all'attività svolta, hanno portato l'insorgente a un disagio

catalogato come disturbo dell'adattamento. Tutto ciò, però, era ininfluente

sulla capacità lavorativa, non sussistendo un disturbo affettivo di entità

media o grave che potesse giustificare un impedimento a lavorare.

La specialista ha altresì spiegato che la sintomatologia

riscontrata non era di entità tale da giustificare una diagnosi di disturbo

affettivo maggiore, né di disturbo somatoforme. L'umore era a tratti

leggermente deflesso, ma modulato, erano presenti sentimenti di amarezza e

rabbia verso i cambiamenti intervenuti sul posto di lavoro nel corso degli

anni, l'atteggiamento era rivendicativo, il pensiero incentrato sul trattamento

ingiusto ricevuto dal datore di lavoro e sul peggioramento generale delle

condizioni di lavoro.

Tutto ciò contrasta però con la breve descrizione delle condizioni

di salute individuate dal dr. med. __________, psichiatra che il ricorrente ha

consultato il 1° e il 17 dicembre 2020, attestando un'incapacità lavorativa totale

per qualsiasi attività.

Nel rapporto medico compilato il 17 dicembre 2020 a richiesta

dell'Ufficio AI, lo specialista ha indicato "umore deflesso, ansia, disturbi del sonno, della memoria e della

concentrazione, diminuzione della libido e dell'appetito, mancanza di

progettualità, persistente ideazione suicidale.". Queste

sintomatologie divergono evidentemente con quelle riscontrate dalla collega

solo una settimana prima, il 10 dicembre 2020, soprattutto laddove si afferma

un'intenzione costante di passare all'atto del suicidio.

A tale proposito, il TCA osserva che in nessun certificato medico

né nei verbali dei colloqui avuti con il datore di lavoro e i rappresentanti

delle assicurazioni coinvolte si è mai anche solo accennato a tale intenzione.

L'ansia e gli attacchi di panico di cui egli ha dichiarato alla perita di

soffrire non vogliono certo ancora significare che era presente una persistente

ideazione suicidale.

D'altronde, il 10 dicembre 2020 l'insorgente ha dichiarato alla

dr.ssa __________ che avrebbe voluto lavorare al 50% per due-tre anni e poi

effettuare una nuova valutazione e, se del caso, se ne sarebbe andato

volontariamente dal posto di lavoro, senza bisogno di farsi licenziare. Nessuna

idea suicidale, quindi.

È vero, l'incidente gli ha creato numerosi problemi, sia di

salute, sia finanziari e sia sul posto di lavoro, traendo a sé tanti pensieri.

Tuttavia, le constatazioni della perita, avvenute soltanto una

settimana prima del dr. med. __________, non presentano un quadro così grave

come quello esposto dallo psichiatra curante, che ha diagnosticato un episodio

depressivo di media gravità (ICD-10: F32.1) rispettivamente un episodio

depressivo grave senza sintomi psicotici (ICD-10: F32.2), con prognosi

sfavorevole per la capacità lavorativa.

Il TCA osserva che di fronte a un tale quadro evidenziato dallo

psichiatra curante, la presa a carico specialistica avrebbe dovuto essere

frequente e intensa. Ciò nonostante, ad oggi, nessun rapporto specialistico è

giunto al Tribunale attestante una tale situazione, motivo per cui non è

possibile, senza elementi clinici validi e concreti, dare seguito a quanto succintamente

riportato dal dr. med. __________ a metà dicembre 2020.

Agli atti v'è infatti unicamente il breve rapporto del 17 novembre

2020, che non è però sufficiente, da solo, a suffragare uno stato di salute

psichico tale da mettere validamente in dubbio quello descritto in ben due

occasioni dalla dr.ssa __________.

In effetti, considerato che nel mese di maggio 2020 l'assicurato

era già stato valutato da quest'ultima, la quale non aveva individuato un

impedimento a continuare a lavorare, seppure avesse appena assunto l'incarico

di seguire il ricorrente, il dr. med. __________ avrebbe però potuto

confrontarsi in modo più approfondito - se non subito, almeno nei mesi seguenti

- con la valutazione peritale della collega.

Questo, a maggior ragione, dopo che l'interessato è stato valutato

una seconda volta dalla dr.ssa med. __________ soltanto sette giorni prima della

stesura del rapporto medico all'indirizzo dell'Ufficio AI.

Tutto ciò non ha però avuto luogo.

In tali circostanze, non è possibile basarsi sulle poche e non

motivate informazioni fornite dal dottor __________ il 17 dicembre 2020 per

trarre delle convincenti conclusioni sullo stato di salute psichico del

ricorrente.

A nulla valgono inoltre le rimostranze di quest'ultimo di non

avere preso in considerazione l'opinione del suo psichiatra, giacché il dr.

med. __________ l'ha esaminato nelle sue annotazioni del 24 dicembre 2020

ritenendolo non sufficientemente motivato per contrastare le conclusioni

peritali del maggio 2020.

Come detto, poi, al di là di tale referto al Tribunale non ne sono

pervenuti di più recenti e, soprattutto, di più completi e che mettevano

validamente in discussione tanto la valutazione di maggio quanto quella di

dicembre 2020 della dr.ssa __________.

Di conseguenza, al rapporto dello psichiatra curante non può

essere attribuito un particolare valore probatorio, motivo per cui non è tale

da mettere in dubbio le conclusioni tratte nelle due valutazioni peritali

citate.

2.17

Al riguardo occorre

evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al

Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato

nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una

mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli

elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie

argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria

rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di

salute dell'assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando

dei referti medici - magari addirittura in possesso dell'interessato medesimo

-, quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni

di carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo

stato di salute (fra le ultime STCA 32.2020.51 del 29 ottobre 2020; STCA

32.2020.31

del 15 ottobre 2020).

Tutto ben considerato, dunque, non vi sono elementi oggettivi tali

per scostarsi dalle considerazioni e dalle conclusioni che il Servizio Medico

Regionale ha tratto il 10 settembre 2020 sulle condizioni di salute

dell'assicurato e che ha avallato in altre occasioni anche dopo avere esaminato

i referti specialistici dei curanti. Essendo convincenti e non essendo state

contestate sufficientemente dal ricorrente, che non ha suffragato la sua tesi

con dei validi certificati medici che attestano una situazione clinica

peggiore, le considerazioni del dr. med. __________ vanno fatte proprie dal

Tribunale.

In presenza delle chiare e dettagliante spiegazioni fornite da

quest'ultimo, il TCA si allinea con serenità alle conclusioni tratte dal medico

del Servizio Medico Regionale, il quale ha dunque esaminato attentamente le

condizioni di salute dell'assicurato dal profilo somatico e psichico, tenendo

conto dei riscontri oggettivi emersi dalla documentazione medica raccolta

comprendente anche i più recenti pareri dei medici curanti agli atti.

Di conseguenza, una nuova valutazione dello stato di salute del

ricorrente, così come da esso implicitamente richiesta non ritenendo completi

gli accertamenti esperiti dall'Ufficio AI, non è affatto necessaria. Infatti,

si deve ritenere che la documentazione a disposizione del Tribunale è già

completa, sufficientemente dettagliata e chiara per definire lo stato

psico-somatico del ricorrente, senza che sia quindi utile l'esperimento di

ulteriori accertamenti.

La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da esperti.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V

344.

consid. 3c).

Sulla scorta di queste considerazioni, e in assenza di indizi tali

da sovvertire le chiare conclusioni tratte dal Servizio Medico Regionale nelle

sue prese di posizione, non si vede per quale motivo le condizioni di salute

del ricorrente dovrebbero essere indagate ulteriormente. Infatti, gli stessi

medici curanti specialisti in materia hanno già fornito sufficienti elementi

per trarre delle conclusioni e quindi tali da escludere uno stato di salute peggiore

dell'interessato che si riflette sulla sua capacità lavorativa residua.

Peraltro, l'insorgente nemmeno ha chiaramente indicato in quali

ambiti dovrebbe essere valutato, limitandosi a sostenere che gli accertamenti

effettuati dall'Ufficio AI sono incompleti; egli non è comunque stato in grado

di contestarli nel dettaglio e di fare emergere delle lacune.

2.18

Alla luce delle considerazioni

esposte, la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto.

Per l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed

applicabile in concreto (in virtù della disposizione transitoria dell'art. 83

LPGA a contrario in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA, anch'essi

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021), la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.- vanno poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti