32.2021.19
Attribuzione di una rendita limitata nel tempo.Analizzata la folta documentazione raccolta dall'Ufficio AI,il TCA conferma la bontà delle conclusioni tratte dall'SMR in ambito somatico e psichico basandosi sulle perizie esperite per conto degli assicuratori infortuni e perdita di guadagno.No perizia
14 giugno 2021Italiano66 min
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.19
TB
Lugano
14 giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell'8 gennaio 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. A seguito dell'incidente
della circolazione stradale occorsogli il 3 novembre 2018 che gli ha procurato
la frattura di quattro costole e un'inabilità lavorativa totale e poi del 50%
dal 21 gennaio 2019 come addetto alla logistica presso __________, il 1° aprile
2019 (doc. 2) RI 1, 1962, ha presentato una domanda di prestazioni all'assicurazione
invalidità. L'Ufficio assicurazione invalidità ha richiamato la documentazione
medica raccolta dall'assicuratore infortuni e dall'assicuratore malattia per
perdita di guadagno che si è assunto il caso dal 14 ottobre 2019.
1.2. Il 10 settembre 2020 (doc.
37) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha allestito un
rapporto finale con cui ha in particolare ritenuto l'assicurato abile al 50%
dal 13 dicembre 2019 in qualsiasi attività e al 100% dal 30 maggio 2020 in
attività adeguate. Sentito il consulente in integrazione professionale (doc.
39), con progetto di decisione del 29 settembre 2020 (doc. 42) l'Ufficio AI ha
attribuito all'assicurato una rendita temporanea di invalidità di tre quarti
dal 1° novembre 2019 (grado AI 63%) e mezza rendita (grado AI 50%) dal 1°
gennaio al 30 maggio 2020.
1.3. Il dr. med. __________ si è
pronunciato il 24 dicembre 2020 (doc. 60) sui nuovi referti dei dr. med. __________
(doc. E), __________ (doc. 55) e __________ (doc. F) consultati dall'assicurato
e con decisione dell'8 gennaio 2021 (doc. A) l'Ufficio assicurazione invalidità
ha confermato l'attribuzione di una rendita d'invalidità temporanea dal 1°
novembre 2019 al 30 maggio 2020.
1.4. Il 12 febbraio 2021 (doc. I) RI
1, patrocinato dall'avv. RA 1, si è rivolto al Tribunale chiedendo di annullare
la decisione dell'Ufficio AI e di attribuirgli il diritto a una mezza rendita
con grado AI del 50% dal 30 maggio 2020.
Il ricorrente ha ricordato di avere lavorato al 50% in attività
adatta al suo stato di salute presso il medesimo datore di lavoro dal 21
gennaio 2019 e che quest'ultimo gli ha poi imposto di riprendere a tempo pieno
l'attività, sempre adeguata ai suoi limiti funzionali, dal 30 giugno 2020 (doc.
D), ciò che ha fatto. Come certificato il 28 settembre 2020 (doc. E) dal dr.
med. __________, il 9 settembre 2020 egli ha però dovuto interromperla essendo
divenuta troppo pesante e ciò l'ha portato a un crollo depressivo che ha
prolungato la sua totale inabilità lavorativa (doc. F).
L'assicurato ha evidenziato di avere lavorato al 100% dal 30
giugno al 9 settembre 2020, dopodiché né fisicamente né psichicamente è stato
in grado di continuare con quel ritmo. Dal 9 settembre al 4 ottobre 2020 e dal
1° dicembre 2020 al 13 gennaio 2021 è stato totalmente inabile al lavoro,
mentre dal 5 ottobre al 30 novembre 2020 e dal 14 gennaio 2021 in poi ha
lavorato al 50% in attività adeguata con l'accordo del datore di lavoro che
l'ha riconosciuto inabile al lavoro 50% (docc. G, H, I).
Pertanto, non è corretto affermare che le sue condizioni di salute
siano stabili e che sia abile al 100%. Se per contro si dovesse ritenere che il
suo stato di salute sia stabile, allora gli deve essere riconosciuto un grado
di invalidità del 50%.
Infine, il ricorrente ha rilevato che nulla è stato detto in
merito al parere del dr. med. __________ del 17 dicembre 2020 e che a breve
egli si sarebbe sottoposto a una risonanza magnetica.
1.5. Nella risposta del 10 marzo
2021 (doc. VI) l'Ufficio assicurazione invalidità ha chiesto al Tribunale di
respingere il ricorso.
L'amministrazione ha ricordato di avere raccolto le perizie
reumatologica e psichiatrica fatte esperire dall'assicuratore per perdita di
guadagno, sulle quali si è pronunciato il dr. med. __________ del Servizio
Medico Regionale come pure sul referto della risonanza magnetica appena
effettuata (doc. L) trasmesso il 23 febbraio 2021 (doc. IV) dal ricorrente al
TCA a comprova del peggioramento dei suoi problemi lombari. L'Ufficio AI ha
osservato che non ha presentato elementi oggettivi a sostegno delle proprie
allegazioni, avendo l'assicurato manifestato soltanto un dissenso puramente
soggettivo nei confronti della valutazione da esso operata. Pertanto, i
documenti medici raccolti non permettono di ritenere in maniera convincente ed
oggettivabile che l'incapacità lavorativa del ricorrente fosse superiore a
quella accertata e che quindi giustificasse di effettuare ulteriori
accertamenti medici.
1.6. A conferma della
contestazione delle conclusioni tratte dal dottor __________, che ha ritenuto
non vi fosse stato un peggioramento, il 25 marzo 2021 (doc. VIII) il ricorrente
ha prodotto il parere del dr. med. __________ che l'ha visitato due giorni
prima (doc. M). Inoltre, egli ha ribadito che il referto del dr. __________ è
stato ignorato, non essendo stato citato dalla dr.ssa __________ che l'ha
valutato il 10 dicembre 2020 per conto dell'assicuratore perdita di guadagno.
1.7. Nelle osservazioni del 31
marzo 2021 (doc. X) l'Ufficio AI ha riportato le annotazioni di pari data (doc.
X/1) del Sevizio Medico Regionale e ha ricordato che il referto dello
psichiatra curante è stato debitamente vagliato dall'SMR il 24 dicembre 2020 e,
non essendo stato ritenuto determinante, non è stato necessario sottoporlo alla
dr.ssa med. __________, la quale era comunque a conoscenza che l'assicurato era
appena stato preso a carico dal dottor __________.
1.8. Il 12 aprile 2021 (doc. XII)
l'insorgente ha contestato che il rapporto del dr. med. __________ non sia atto
a modificare la valutazione medica e quindi anche le affermazioni dell'SMR al
riguardo. Infatti, il chirurgo ortopedico interpellato ha ritenuto che
l'assicurato fosse abile al lavoro unicamente in ragione del 50% e nel rispetto
dei suoi limiti funzionali.
Il ricorrente ha altresì criticato la conclusione secondo cui il
rapporto del 17 dicembre 2020 del dottor __________ non conterrebbe elementi di
rilievo, visto che lo specialista ne aveva individuati diversi (umore deflesso,
ansia, disturbi del sonno, della memoria, della concentrazione, diminuzione
della libido, dell'appetito, mancanza di progettualità, persistente ideazione
suicidale), che facevano emergere una situazione preoccupante che però non è
stata riscontrata dalla dr.ssa __________, che l'ha visitato una settimana
prima e che non è stata informata del peggioramento.
1.9. Il 27 aprile 2021 (doc. XIV)
l'amministrazione ha osservato che il dr. med. __________ non ha specificato se
riteneva il ricorrente abile al 50% in attività abituale o adeguate, ma ha solo
rilevato che i disturbi insorgevano in caso di attività inergonomica e pesante;
egli ha perciò espresso una diversa valutazione di uno stato di fatto
sostanzialmente invariato rispetto alla valutazione peritale.
L'Ufficio AI ha rilevato che dopo il 17 dicembre 2020 lo
psichiatra non si è più pronunciato, perciò le contestazioni soggettive del
ricorrente non sono atte a modificare la valutazione del Servizio Medico
Regionale, che si è basato sulle complete e concludenti perizie realizzate su
mandato dell'assicuratore per perdita di guadagno. Ha inoltre evidenziato che
la dr.ssa med. __________ ha visto l'assicurato nel maggio 2020 e poi il 10
dicembre 2020, ossia una settimana prima della stesura del rapporto del
collega, che aveva in cura l'assicurato soltanto da inizio mese.
1.10. Il 18 maggio 2021 (doc. XVI) l'insorgente
ha prodotto il referto dell'11 maggio 2021 (doc. N) del dr. med. __________ che
conferma una capacità residua del 50% e l'Ufficio AI, sentito il dr. med. __________
dell'SMR che si è pronunciato al riguardo il 31 maggio 2021 (doc. XVIII/1), ha
ribadito il 2 giugno 2021 (doc. XVIII) che la valutazione della capacità
lavorativa in attività adeguate posta dal curante costituisce una diversa
valutazione in presenza di un medesimo stato di fatto riscontrato dai medici e
periti.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se, correttamente, l'Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito
all'assicurato una rendita temporanea di invalidità solo per il periodo
intercorrente dal 1° novembre 2019 al 30 maggio 2020 o se, come richiesto dal
ricorrente, anche dopo il 30 maggio 2020 egli abbia diritto a una mezza rendita
di invalidità con grado AI del 50%.
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno
1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al
guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività
lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il
reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro
che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione
di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,
op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,
d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità
di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata con
STFA U 156/05 del 14 luglio 2006,
consid. 5).
2.3. Trattandosi dell'attribuzione
di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando l'amministrazione
con un'unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e,
contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono
essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni
amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006
IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio
2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L'art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su
richiesta.
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in
merito all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi
senza interruzione notevole. L'art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a
cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e
STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L'art. 88a cpv. 2 OAI
è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il
diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una
rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l'art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa
dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato, nel susseguente
periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di
far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa
origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa
impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto
invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un
caso di revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005
pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).
2.4. Per
costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare
in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure
nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125
V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133
consid. 2 pag. 134; 114 V 310
consid. 3c pag. 314; 105 V 156
consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito
al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie,
valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico,
determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno
studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore
di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del
25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352
consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto
(DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un
organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI
1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).
Nella DTF 125 V
351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che
essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri
di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique
VSI 2001 pag. 108 segg.).
Il Tribunale federale ha poi precisato
nella DTF 135 V 465 che il giudice delle assicurazioni
sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici
interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione
che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle
conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 9C_168/2020
consid. 5.1; STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta
Corte, dal principio della parità delle armi che la
Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità
dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni
(DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Ancora recentemente (STF
9C_168/2020 del 17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio
2021, consid. 4.1), l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici)
rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità
e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame
medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura
amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni
deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei
fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità
della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351 consid.
3b/bb pag. 353; DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,
DTF 104 V 212; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg.
329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).
Tali perizie non possono essere
messe in dubbio soltanto perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse
dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un
complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione
opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere aspetti importanti e non
solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre
ricordare la natura differente del mandato di cura e di perito (fra tante
sentenze 8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27
settembre 2017 consid. 5.3).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del
24 agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR
nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di
divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio
necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta
Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la
jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration
et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par
le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès
lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique
pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,
du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité
de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.
(…)".
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la
giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi
dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un
punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non
fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni
contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti
validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti
citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio
2003).
In merito ai rapporti del medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/ 2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, a suo favore (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre,
il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, trattandosi delle divergenze di
opinione tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal
giudice, ha precisato quanto segue:
" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et
médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au
vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration
ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. Va ancora rilevato che affinché
un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve
adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D.
Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti
dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la
nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo,
“Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista
in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione
riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V
49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,
Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS
1999 pag. 105 segg.).
Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e
deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.
L'esperto deve inoltre esprimersi sull'aspetto
psicosociale della persona esaminata.
Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve
ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori
descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui
descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti
divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti
dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto
insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente
psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
Inoltre, per quanto riguarda in particolare l'invalidità
cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo
al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321,
324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre
1998 consid. 3b; Locher/Gächter,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30
giugno 2004 al consid. 3.2 l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:
" (…) Tra i
danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie
mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non
sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non
costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni
della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di
buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere
apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in
quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute
mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,
tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere
quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza
di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è
quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF
127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".
Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro
per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid.
2a con riferimenti).
Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che "(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica
presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in
psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione
riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid.
4). (…)".
Con DTF 130 V 352 la nostra Massima Istanza ha precisato i criteri
per potere concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4)
provoca un'incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, Le perizie nelle
assicurazioni sociali, op. cit., pagg. 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V
49, il Tribunale federale, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto
invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa
della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si
devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza
dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività
risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un
danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione.
Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra
i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato
afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago;
l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti
dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,
nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich
zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische
Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio
approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre
affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull'ipersonnia, nella quale l'Alta
Corte si è così pronunciata:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)".
Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V
281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi
(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di
lavoro deve essere valutata nell'ambito di una procedura in cui i fatti sono
stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso
particolare e senza risultati predefiniti.
In particolare, la presunzione secondo cui
questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di
volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
In due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e DTF 143 V
418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura
probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti,
secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona
interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere applicata
non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF 143 V 409), ma anche per tutte le
malattie psichiche (DTF 143 V 418).
Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale
riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra
le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9
marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre
2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti
potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza
alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI.
Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto
non vale più in maniera assoluta. Ora, invece, come nelle altre malattie
psichiche, la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a
presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di
un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,
in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi
deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento
delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata
(cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
2.6. Il 1° aprile 2019
l'assicurato ha inoltrato una domanda di prestazioni a causa delle conseguenze
dell'incidente della circolazione stradale avvenuto il 3 novembre 2018, che
l'ha reso inizialmente totalmente inabile al lavoro di addetto alla logistica e
poi del 50% dal 21 gennaio 2019. L'Ufficio AI ha richiamato dall'assicuratore infortuni
prima e dall'assicuratore malattia per perdita di guadagno poi - quest'ultimo si
è assunto il caso dal 14 ottobre 2019 (doc. 133) e ha versato le indennità
giornaliere -, i referti medici e radiologici raccolti.
In particolare, il 15 novembre 2019 il dr. med. __________, FMH
reumatologia, ha peritato l'assicurato su mandato dell'assicuratore per perdita
di guadagno. Nel rapporto del 17 novembre 2019 (doc. 142) l'esperto ha posto la
diagnosi con conseguenze sulla capacità lavorativa di sindrome panvertebrale
con componente spondilogena, prevalentemente lombare, cronica bilaterale, in
minime alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide lombare (stenosi
del neuroforame L4-L5 a destra su base degenerativa con modesta riduzione di
ampiezza del canale spinale, bulging discale ad ampio raggio L5/S1) e anomalia
di transizione lombosacrale (sacralizzazione di L5). Quale diagnosi senza
influsso sulla capacità lavorativa il reumatologo ha posto i disturbi statici
del rachide (protrazione del capo, appiattimento della colonna dorsale, della
colonna lombare, minima scoliosi sinistroconvessa dorsale); esiti da fratture
composte dell'arco anteriore della III, IV, V, VI costa a sinistra dopo
incidente della circolazione il 3 novembre 2018; decondizionamento e sbilancio
muscolare; obesità (87,2 kg/ 175,5 cm); tendenza alla cronicizzazione dei
dolori.
L'esperto ha riassunto tutta la documentazione messa a sua
disposizione, l'anamnesi personale, recente, sistematica, sociale, gli esiti
dell'esame reumatologico della colonna vertebrale, delle articolazioni
periferiche, l'esame neurologico cursorio e le sue osservazioni al riguardo.
Nella sua valutazione, il reumatologo ha rilevato che già in età
giovanile l'assicurato ha iniziato a lamentare dolori cervicali dalle due
parti, cervicalgie tuttora presenti bilaterali.
Effettuata la visita personale, lo specialista ha evidenziato che
i disturbi accusati dall'assicurato, i deficit funzionali riferiti, non
risultanti durante la visita, difficilmente si spiegavano solamente con le
alterazioni strutturali documentate fino a quel momento, in alterazioni
degenerative minime al rachide lombare; i dolori lombari avevano
caratteristiche meccaniche, ma le proiezioni algiche al rachide evocavano
piuttosto un'origine muscolare in un assicurato decondizionato e sbilanciato
muscolarmente.
L'interessato ha riferito una sindrome ansiosa presente già dagli
anni 90 e per il perito la cronicizzazione dei dolori lamentati, scarsamente
rispondenti alle cure farmacologiche-fisiatriche intraprese fino ad allora,
avrebbe potuto essere facilitata dalla comorbidità psichiatrica descritta
dall'assicurato.
Per il reumatologo era sicuramente auspicabile un calo ponderale
per ridurre il carico sul passaggio lombosacrale rispettivamente sulle
articolazioni delle estremità inferiori, facilitando così l'avvio di una
riabilitazione muscolare regolare, a lungo termine, in grado di ricondizionare
il corsetto muscolare lomboaddominale per ottenere una maggiore stabilità del
rachide lombare, al fine di aumentare nell'assicurato la resistenza agli sforzi
fisici sia durante l'attività lavorativa sia durante il tempo libero. Queste
misure terapeutiche erano attuabili anche a margine delle ore lavorative.
Inoltre, tenuto conto del decorso dimostrato alle cure fisioterapiche attuate
che, secondo l'assicurato, erano unicamente passive, per intensificare il
trattamento, anche tenendo conto della cronicizzazione dei dolori, il
reumatologo ha proposto di indirizzarlo verso una riabilitazione stazionaria
con approccio multimodale del dolore (per esempio presso la Clinica di
riabilitazione di __________). Andava inoltre sin da subito ridiscussa la farmacoterapia
analgesica in atto, che doveva portare a un aumento della soglia del dolore
incidendo soprattutto sulla centralizzazione del dolore, ciò che poteva essere
ottenuto con psicofarmaci, a dipendenza anche delle necessità terapeutiche
dettate dalla comorbidità psichiatrica che avrebbe potuto beneficiare di un
approccio terapeutico specialistico. Le misure terapeutiche attuabili non erano
dunque da considerarsi esaurite, perciò v'era un potenziale di miglioramento
dello stato di salute dell'assicurato e quindi delle sue risorse fisiche che
dovranno essere ridefinite in ambito specialistico peritale reumatologico,
eventualmente psichiatrico, a conclusione della riabilitazione stazionaria
suggerita.
2.7. Su consiglio dell'8 maggio
2020 (doc. 149) del dr. med. __________, che ha saputo che l'interessato non si
era ancora sottoposto a una riabilitazione stazionaria, l'assicuratore per
perdita di guadagno ha predisposto una valutazione psichiatrica e a una nuova
rivalutazione reumatologica presso lo stesso specialista.
Il 19 maggio 2020 la dr.ssa med. __________, FMH in psichiatria e
psicoterapia, ha avuto un colloquio con l'assicurato e basandosi anche sui
certificati del medico curante dr. __________, sulla perizia reumatologica del
dr. __________, sull'apprezzamento medico del chirurgo ortopedico che ha
valutato l'interessato per conto dell'assicuratore infortuni e sul verbale del
colloquio del 7 febbraio 2020 avuto tra l'assicurato, il suo datore di lavoro e
l'assicuratore perdita di guadagno, il 25 maggio 2020 (doc. 151) la psichiatra
ha allestito il suo parere.
Esposta l'anamnesi sociale e lavorativa, medica, psichiatrica,
l'affezione attuale, la terapia attuale (Dexilant per l'ernia iatale,
Mephadolor per i dolori, Temesta per le ansie), i disturbi attuali (dolori alla
schiena in zona lombare e cervicale, ansia e attacchi di panico, morale a
terra, nervosismo) e le sue constatazioni (non c'erano segni di sintomi
psicotici, il pensiero era corretto nella forma e nei contenuti, l'attenzione e
la concentrazione mantenute per tutta la durata del colloquio, l'umore
eutimico, c'era una certa agitazione, l'assicurato ha ripetuto più volte che
più del 50% non riusciva a lavorare, mostrava una delusione per il posto di
lavoro che negli anni era cambiato in peggio, l'energia vitale era conservata).
La diagnosi era di sindrome da disadattamento con reazione
prevalentemente ansiosa (ICD-10: F43.2).
Nella sua valutazione la psichiatra ha ritenuto che l'assicurato
presentava una personalità con tratti ansiosi, che nel corso della vita ha
tenuto sotto controllo. A causa di un'insoddisfazione lavorativa che ormai
durava da alcuni anni e del mancato riconoscimento da parte assicurativa delle
conseguenze dell'infortunio, il disturbo ansioso era scompensato. I disturbi alla
schiena sembravano avere un correlato organico, visto anche il referto del
dottor __________ secondo cui l'assicurato manifestava un quadro algico
lombosacrale senz'altro spiegabile con le alterazioni degenerative riscontrate
nella risonanza magnetica.
Lo stato psichico attuale non giustificava alcuna incapacità
lavorativa e quindi dal profilo psichiatrico l'assicurato era abile totalmente
in qualsiasi attività lavorativa esigibile dal lato fisico.
Queste conclusioni sono state discusse con l'assicurato, che si è
dichiarato d'accordo.
Il dottor __________ ha rivisto l'assicurato il 29 maggio 2020, il
cui rapporto completo non è tuttavia agli atti.
Negli scritti che l'assicuratore perdita di guadagno ha inviato il
10 giugno 2020 (doc. 33) al datore di lavoro dell'interessato e per conoscenza
all'Ufficio AI rispettivamente il 22 giugno 2020 (doc. 152) all'assicurato in
merito all'esito delle due valutazioni a cui è stato sottoposto, è esposto un
estratto relativo alle risorse fisiche che il reumatologo ha individuato.
A dire di quest'ultimo, l'assicurato poteva molto spesso sollevare
e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 5-10 kg,
di rado pesi tra 10-15 kg, talvolta sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza
del petto, mai pesi oltrepassanti 5 kg sopra l'altezza del petto, poteva molto
spesso maneggiare attrezzi di precisione, attrezzi molto leggeri e leggeri, mai
maneggiare attrezzi pesanti, la rotazione manuale era normale, poteva di rado
effettuare lavori al di sopra della testa, mai effettuare la rotazione del
tronco, spesso assumere la posizione seduta e inclinata in avanti, di rado la
posizione in piedi e inclinata in avanti, talvolta la posizione inginocchiata,
molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia, di rado assumere la
posizione accovacciata, spesso la posizione seduta di lunga durata, talvolta la
posizione in piedi di lunga durata, dovendo tuttavia avere la possibilità di
alternare le posizioni corporee al bisogno. Inoltre poteva camminare molto
spesso per lunghi tragitti, talvolta su terreno accidentato, poteva spesso
salire le scale, di rado su quelle a pioli. Lo specialista ha precisato che
Considerandi
tali limiti funzionali e di carico erano applicabili sia durante le ore
lavorative sia durante il tempo libero. V'erano quindi le risorse fisiche che
permettevano una reintegrazione professionale.
In un lavoro adatto allo stato di salute che teneva pienamente
conto di tutti i limiti funzionali e di carico indicati, il reumatologo ha
giudicato l'assicurato abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa
normale di 8-9 ore con rendimento massimo del 100% dal 30 maggio 2020, giorno
successivo alla sua rivalutazione.
Tenendo conto del mansionario lavorativo redatto dal datore di
lavoro il 23 ottobre 2019, lo specialista ha indicato che l'attività andava
ritenuta inadatta, inergonomica e troppo pesante, per cui non risultava
scontato che l'assicurato a medio lungo termine potesse riprendere il suo
lavoro con rendimento superiore all'attuale 50%. Lo svolgimento di mansioni
inergonomiche rispettivamente troppo pesanti avrebbe potuto portare a una
ulteriore diminuzione della sua capacità lavorativa, per cui andava avviato a
un'altra attività che tenesse pienamente conto di tutti i limiti funzionali e
di carico indicati e che avrebbe portato a una capacità lavorativa piena.
2.8
Nel rapporto finale del
Servizio Medico Regionale del 10 settembre 2020 (doc. 37) il dr. med. __________
si è basato sulle due perizie rese dal dottor __________ e sulla perizia della
dr.ssa __________, le cui valutazioni di un'esigibilità lavorativa apparivano
plausibili. Miglioramenti ulteriori significativi allo stato attuale non erano
da prevedere, considerate le fisioterapie ambulatoriali in atto da tempo
prescritte dal curante dr. __________.
Le diagnosi, con e senza influsso sulla capacità lavorativa, erano
quelle poste dai due periti intervenuti a richiesta dell'assicuratore per
perdita di guadagno.
Come addetto alla logistica presso __________ e in qualsiasi altra
attività l'assicurato risultava dunque totalmente inabile al lavoro dal 3
novembre 2018, al 50% dal 21 gennaio 2019, nuovamente al 100% dal 14 ottobre
2019.
e al 50% dal 13 dicembre 2019. Basandosi sulla seconda valutazione del
dottor __________, l'SMR ha ritenuto che l'incapacità lavorativa del 50% come
addetto alla logistica fosse definitiva, mentre dal 30 maggio 2020
l'interessato risultava totalmente abile in attività adatte che prevedessero un
carico non superiore a 10 kg, alternanza della postura al bisogno (già
inclusa), limitazione nel sollevare pesi regolarmente oltre l'orizzontale. Non
erano necessarie pause supplementari.
2.9
Dopo il progetto di decisione
del 29 settembre 2020 (doc. 42) di attribuzione di una rendita temporanea di
invalidità, l'assicurato ha trasmesso all'Ufficio AI il rapporto del 28
settembre 2020 (doc. E) del dr. med. __________, specialista in anestesiologia
e rianimazione, che ha consultato il 21 settembre 2020. Egli l'aveva già visitato
nel novembre 2019 per una sindrome lombo-vertebrogena cronica esacerbatasi dopo
l'incidente stradale di un anno prima.
Il medico ha osservato che il quadro clinico era in seguito
rimasto grosso modo invariato, non erano intercorsi eventi traumatici o
internistici di rilievo e l'interessato ha continuato a risentire dolori
ricorrenti ad ampia distribuzione lombare e cervicale senza indizi evolutivi
specifici. Avendo ripreso dal 30 giugno 2020 l'attività lavorativa a tempo
pieno in attività adeguate alle sue capacità limitate come indicato dal dr.
med. __________, le condizioni dell'assicurato si erano gradualmente
deteriorate in conseguenza a una intensificazione dei dolori, che erano
diventati continui e si estendevano a quel momento dal segmento lombare al
dorso e da quello cervicale all'area pettorale e incidevano sull'umore generale
dell'interessato. Gli orari di lavoro sembravano inoltre avere imposto la
sospensione della fisioterapia, che aveva a suo tempo contribuito a contenere i
disturbi.
Lo specialista ha segnalato che il paziente non risentiva un
sovraccarico immediato della schiena né contestava un mancato rispetto delle
limitazioni convenute, ma riferiva di non riuscire a sostenere la durata
completa dei turni di 8 ore 5/7; ha affermato di avere resistito all'attività
richiesta dal 30 giugno al 9 settembre 2020, ma di non avere potuto continuare
oltre alle stesse condizioni.
All'esame clinico l'anestesiologo ha rilevato una mobilità spinale
completamente conservata, dolori traenti lungo il dorso alla mobilizzazione in
tutte le direzioni con irradiazioni al versante anteriore della coscia destra,
dolenzia palpatoria paravertebrale diffusa con estensione bilaterale a livello
del trapezio e delle spalle come pure in sede pettorale, non invece agli arti
inferiori.
Dal punto di vista medico lo specialista non ha rilevato reperti
evolutivi specifici rispetto alla valutazione del 2019. Ha ribadito la diagnosi
di sindrome lombospondilogena e cervicovertebrogena, alla quale si associavano
il decondizionamento muscolare e un'importante flessione dell'umore, per la
quale era al beneficio di un sostegno specifico. Alla prova dei fatti, l'impegno
lavorativo con presenza al 100% non risultava adeguato alle capacità fisiche e
avrebbe dovuto essere riadeguato a una presenza di 4 ore al giorno per
permettere un sufficiente tempo di recupero. Dal profilo farmacologico non
v'erano misure che permettevano con certezza di migliorare la resistenza. La
fisioterapia andava continuata a lungo termine mirando a una regolare
ginnastica del dorso. Non erano indicate altre misure infiltrative spinali.
Su questo referto si è espresso il 12 ottobre 2020 (doc. 47) il
dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, rilevando che non permetteva
di modificare quanto già riportato nel suo rapporto finale in cui evocava uno
stato cronicizzato praticamente sovrapponibile a livello funzionale con quanto
già rilevato dal reumatologo dr. med. __________ nella sua perizia.
Il 17 novembre 2020 il dr. med. __________, specialista FMH in
reumatologia, ha visitato l'assicurato su invito del medico curante dr. med. __________,
FMH specialista interna. Nel referto del 26 novembre 2020 (doc. 55) egli ha
diagnosticato una sindrome panvertebrale cronica con componente spondilogena su
iniziale artrosi con stenosi neuroforame L4-L5 destra e moderata riduzione
ampiezza canale spinale, bulging discale ad ampio raggio L4-L5, sacralizzazione
di L5, alterazioni della statica con scoliosi sinistroconvessa dorsale e
riduzione della cifosi dorsale e della lordosi lombare, squilibrio muscolare
con miogelosi e decondizionamento muscolare, periartropatia della anche,
miogelosi periscapolare, muscolo trapezio e paracervicale, bandiere gialle per
cronicizzazione del dolore.
Nell'anamnesi l'assicurato ha indicato che da tre settimane aveva
ripreso l'attività lavorativa al 50% in un lavoro adattato dal datore di lavoro
per 4 ore al giorno.
Nella discussione il reumatologo ha osservato che le alterazioni
statiche e degenerative erano state messe in evidenza nella risonanza magnetica
dell'ottobre 2019 e nel suo esame clinico. La mobilità assiale era ancora
abbastanza conservata anche se molto dolorosa in un paziente che presentava uno
squilibrio muscolare con una miogelosi della muscolatura paralombare, ma anche
un decondizionamento della muscolatura assiale e del corsetto addominale.
Tenuto conto delle bandiere gialle per la cronicizzazione del dolore e di una
certa discrepanza tra i reperti oggettivi messi in evidenza e la clinica
soggettiva iperalgica del paziente, egli ha ritenuto che vi fosse anche una
componente psicosomatica che aumentava l'intensità riferita del dolore.
Dal punto di vista terapeutico lo specialista ha indicato che
poteva essere effettuata una riabilitazione stazionaria come già proposto in
una clinica con un approccio multimodale del dolore (clinica di __________ o a __________)
o, se non fosse stato possibile, una riabilitazione in ambito semintensivo
(clinica di __________).
Per quanto concerne l'aspetto lavorativo, il reumatologo ha
indicato che, tenuto conto di un carico di lavoro poco significativo e già
adattato da parte del datore di lavoro, risultava difficile giustificare
un'inabilità lavorativa sul lungo termine tenendo conto solo delle limitazioni
funzionali articolari dell'interessato.
A suo dire, comunque, il dolore cronico e i disturbi della timia
potevano giustificare una riduzione del rendimento che poteva giustificare una
seppur parziale diminuzione dell'abilità lavorativa, motivo per cui gli ha
consigliato di rivolgersi a uno psichiatra per valutare se c'erano margini di
miglioramento clinico e un'eventuale indicazione a ridurre il carico
lavorativo.
2.10
Il 1° dicembre 2020 (doc. 155)
il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha certificato che da
quel giorno l'assicurato risultava inabile al lavoro al 100% per un mese.
Il 17 dicembre 2020 (doc. F) lo psichiatra curante ha compilato il
rapporto medico inviatogli dall'Ufficio AI, ribadendo l'inabilità lavorativa
totale dal 1°dicembre 2020 per qualsiasi attività. Egli ha segnalato che
l'umore era deflesso, v'erano ansia, disturbi del sonno, della memoria e della
concentrazione, diminuzione della libido e dell'appetito, mancanza di
progettualità, persistente ideazione suicidale.
La diagnosi posta era di ICD-10: F32.1-2 (episodio depressivo di
media gravità rispettivamente episodio depressivo grave senza sintomi
psicotici), con prognosi sfavorevole per la capacità lavorativa.
L'assicurato non era in grado di svolgere alcuna attività
lavorativa, non disponendo di risorse tali per essere integrato. Nessuna
attività era dunque esigibile.
Con certificato del 18 dicembre 2020 (doc. 156) lo psichiatra ha
attestato un'inabilità lavorativa totale dal 2 al 31 gennaio 2021.
2.11
Il Servizio Medico Regionale
ha preso posizione il 24 dicembre 2020 (doc. 60) sugli ultimi referti medici,
affermando che essi oggettivavano dal lato somatico uno stato stabilizzato con
possibile tendenza alla cronicizzazione del dolore (cfr. rapporti dei dr. __________
e __________).
Anche a livello psichico non v'erano novità rispetto al passato,
con praticamente analoga situazione come ben descritto dalla dr.ssa med. __________
nel maggio 2020. Il dr. med. __________ ha segnalato che l'assicurato ha
ripreso il trattamento specialistico il 1° dicembre 2020 dal dr. __________
che, come avviene in questi casi a inizio del trattamento, ha certificato
un'inabilità lavorativa totale per ogni tipo di attività, senza però motivare o
allegare status funzionali discrepanti rispetto a quanto già noto con la
perizia del maggio 2020.
Il medico SMR ha perciò proposto di mantenere le esigibilità
residuali riportate nel suo rapporto finale del 10 settembre 2020.
Un rientro in materia in futuro sarebbe stato possibile se fosse
stato obiettivato un peggioramento e con una documentazione clinico funzionale
appropriata.
2.12
Nel rapporto del 28 dicembre
2020.
(doc. 158) la dr.ssa med. __________ ha riferito della visita del 10
dicembre 2020, resasi necessaria dopo la presa a carico del collega dr. __________.
Riassunti i rapporti medici successivi alla sua prima valutazione,
nell'anamnesi ha riportato la situazione lavorativa passata e attuale dell'assicurato,
il cui stato di salute, dopo avere ripreso l'attività al 100%, è peggiorato e,
dopo avere cessato l'attività, il 1° ottobre 2020 ha ripreso al 50%. Indicati i
disturbi attuali, nelle sue constatazioni la psichiatra ha annotato che non
c'erano segni di sintomi psicotici, il pensiero era corretto e incentrato sul
trattamento ingiusto che stava subendo dal datore di lavoro, l'attenzione e la
concentrazione erano mantenute per tutta la durata del colloquio, l'umore era a
tratti leggermente deflesso, ma non statico, l'affettività ben modulata.
L'assicurato era molto amareggiato a causa dei cambiamenti in
peggio subentrati sul posto di lavoro nel corso degli anni, era ferito per il
ventilato licenziamento e arrabbiato per il mancato riconoscimento della sua
sofferenza e dei suoi limiti dovuti all'infortunio.
La diagnosi era di disturbi dell'adattamento (ICD-10: F43.2).
Valutata l'intera situazione alla luce dei pareri dei medici e
delle affermazioni dell'interessato stesso, la psichiatra ha concluso che
poteva confermare la diagnosi di disturbo dell'adattamento espressa in
occasione della sua prima visita. Rispetto alla visita precedente, come fattore
stressante e destabilizzante si era aggiunta la ventilata possibilità di essere
licenziato dopo quarant'anni di lavoro. Tuttavia, la sintomatologia non era di
entità tale da giustificare una diagnosi di un disturbo affettivo maggiore.
Nemmeno v'erano i presupposti per diagnosticare un disturbo somatoforme.
Malgrado l'inabilità lavorativa totale attestata dallo psichiatra
curante dal 1° dicembre 2020, a dire della perita dal lato psichiatrico non
sussisteva un disturbo affettivo di entità media o grave che potesse
giustificare un'inabilità lavorativa. Comprendendo però la problematica
situazione sul posto di lavoro si poteva giustificare, per ragioni di
opportunità e per facilitarne il rientro lavorativo, un'inabilità lavorativa di
un mese.
Pertanto, l'assicurato era da considerarsi di nuovo totalmente
abile al lavoro dal 1° gennaio 2021.
L'8 gennaio 2021 l'Ufficio AI ha ritenuto l'assicurato abile al
100% dal 30 maggio 2020 in attività adatta dal datore di lavoro.
2.13
Sul referto del 15 febbraio
2021.
(doc. L) relativo alla risonanza magnetica della colonna lombare
dell'assicurato si è pronunciato il 1° marzo 2021 (doc. VI/1) il dr. __________.
Egli ha riportato il referto radiologico e ha osservato che rispetto all'esame
del 2019 appariva presente una faccettopatia che obiettivava la sintomatologia
algica correlata senza che la componente spondilogena non era per contro
avanzata rispetto al 2019, compreso la compressione in L4 già descritta dal dr.
__________.
Il medico SMR ha inoltre ricordato che l'assicurato era stato
valutato anche dal reumatologo dr. med. __________ il 26 novembre 2020 su invio
del medico curante dr. med. __________ e che aveva confermato quanto già
evidenziato dal collega __________ con esame clinico funzionale paragonabile a
quello del reumatologo del 26 (recte: 15) novembre 2019.
Peraltro, il dr. med. __________ riportava una funzionalità del
rachide praticamente simile confrontandola alla visita del novembre 2019 del reumatologo
dr. __________ potendosi esprimere su difficoltà nel giustificare una
limitazione parziale durevole in attività adeguate come quella ultimamente svolta
dall'assicurato.
Ciò stante, secondo il dottor __________ appariva ragionevole non
considerare intercorso un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato
con incidenza sulla capacità lavorativa in attività adeguate.
Il 23 marzo 2021 (doc. M) il dr. med. __________, specialista in
neurochirurgia e chirurgia vertebrale, è stato consultato dall'assicurato per
dolore lombare meccanico ingravescente, senza irradiazione sostanziale agli
arti inferiori né limitazioni nella marcia, ma con disturbo nel mantenimento di
posizioni statiche prolungate o con il sollevamento di oggetti pesanti, con
conseguente impossibilità di mantenere l'impiego per 8 ore al giorno, mentre
con 4 ore riusciva a gestire molto meglio il dolore con antidolorifici assunti
occasionalmente e con regolare trattamento fisioterapico.
Nell'esame obiettivo lo specialista ha descritto gli esiti della
risonanza magnetica lombosacrale e ha quindi fatto eseguire una radiografia e
una TAC del rachide lombosacrale, che confermavano l'instabilità del segmento
L4-L5 (spondilolistesi) con evidente artropatia destra e documentavano
mobilità, seppure ridotta, anche del segmento L5-S1.
Egli ha posto la diagnosi di spondilolistesi di L4 I grado con
stenosi severa associata (grado C secondo Schizas).
A suo dire, i disturbi lamentati dall'assicurato erano ampiamente
giustificati dal riscontro di instabilità segmentaria L4-L5 con associata
stenosi severa contestuale.
Il neurochirurgo gli ha spiegato che detti disturbi potevano
ancora essere gestiti conservativamente mediante trattamento fisioterapico
prolungato, attività fisica regolare e controllo dei carichi da lavoro. Egli ha
perciò ritenuto ampiamente giustificato un impiego non oltre il 50%, che
l'assicurato riusciva a svolgere seppure con fastidio soprattutto verso la fine
dell'orario lavorativo. Qualora i sintomi fossero peggiorati e avessero reso la
qualità di vita e le attività ancora più difficoltose, sarebbe stato da
considerare un trattamento chirurgico di risoluzione della instabilità lombare
(artrodesi).
Il 31 marzo 2021 (doc. X/1) il dr. __________ dell'SMR ha
affermato:
" Non vi
sono discordanze tra quanto riferito dal neurochirurgo dr. __________ nel suo
rapporto di visita del 23.3.2021 e quanto già noto agli atti e riportato già
nel RAF del 10.9.2020 nel quale già si considerava una esigibilità del 50%
nella sua attività pesante ed inergonomica (come riferito anche ora dal
neurochirurgo dr. __________).
Anche gli esami obiettivi riportati e la diagnosi è praticamente
analoga a quanto noto dalle perizie ed esami reumatologici agli atti ad oggi.
In definitiva questa nuova documentazione non è atta a
modificare la valutazione medica operata in precedenza.".
Da ultimo, l'11 maggio 2021 (doc. N) il dr. __________ ha ribadito
che i disturbi spinali, che erano riassumibili in spondilolistesi di L4 I grado
con stenosi severa associata, rendevano ragione per un impiego al massimo del
50% e in una modalità adeguata alle sue condizioni di salute. Attività pesanti
ed inergonomiche apparivano improponibili e si sarebbero tradotte in un'assenza
prolungata dal posto di lavoro per una impossibilità di svolgere tali mansioni.
Su questa attestazione il dr. med. __________ dell'SMR ha riferito
il 31 maggio 2021 (doc. XVIII/1) che non adduceva nuovi elementi tali da
modificare la valutazione medica già riportata nel rapporto finale SMR,
ricordando anche la valutazione reumatologica effettuata dal dr. med. __________
a fine novembre 2020.
2.14
Questo Tribunale, chiamato a
verificare se l'Ufficio AI abbia accuratamente vagliato le condizioni di salute
dell'assicurato prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo attenta
analisi di tutta la documentazione medica agli atti conferma l'operato dell'amministrazione.
In concreto, le conclusioni tratte dal Servizio Medico Regionale
il 10 settembre 2020, ribadite espressamente nelle annotazioni del 12 ottobre
2020, del 24 dicembre 2020, del 1° e del 31 marzo 2021 e infine del 31 maggio
2021, danno un quadro chiaro, completo e non contraddittorio delle condizioni
di salute del ricorrente. Il dr. __________ si è pronunciato in tal senso dopo
avere esaminato le valutazioni peritali del 17 novembre 2019 e del 29 maggio
2020.
del reumatologo dr. med. __________ per l'aspetto somatico e del 25 maggio
2020.
e del 28 dicembre 2020 della dr.ssa med. __________ per la questione
psichica, oltre ai referti dei medici curanti prodotti sia prima sia dopo il
progetto di decisione quale osservazioni, come pure i più recenti certificati medici
degli specialisti dr. med. __________, __________, __________ e __________.
In effetti, l'SMR ha avuto modo di analizzare la documentazione
medica trasmessa dall'assicuratore per perdita di guadagno come pure le
indicazioni date dal dr. med. __________ appositamente interpellato, che ha
segnalato il 22 luglio 2019 (doc. 12) una incapacità lavorativa del 100% dal 3
novembre 2018 e del 50% dal 21 gennaio 2019 a causa di dolori all'emitorace e
schiena lombare, che impedivano all'assicurato di alzare le cassette di più di
10.
kg e di lavorare oltre mezza giornata.
2.15
Dal profilo somatico, le
perizie del dr. __________ del 15 novembre 2019 e del 29 maggio 2020, rese su
mandato dell'assicuratore per perdita di guadagno, hanno dato un quadro chiaro,
completo della situazione e non contraddittorio. Anzi, lo stato di salute
valutato dal reumatologo è stato altresì individuato dal collega dr. med. __________
un anno dopo, che ha posto un'analoga diagnosi.
Inoltre, anche il reumatologo consultato dal ricorrente su invio
del medico curate dr. __________ ha riscontrato uno squilibrio muscolare e un
decondizionamento della muscolatura assiale e del corsetto addominale, tanto da
ritenere opportuna, come il dr. med. __________, una riabilitazione stazionaria
con un approccio multimodale del dolore in una clinica specializzata.
Per di più, se il primo reumatologo interpellato ha individuato
una tendenza alla cronicizzazione dei dolori, il secondo specialista, a un anno
di distanza, ha addirittura riscontrato una certa discrepanza tra i reperti
oggettivi emersi al suo esame clinico e la clinica soggettiva iperalgica
dell'assicurato, tanto da ritenere che vi fosse anche una componente
psicosomatica che aumentava l'intensità riferita del dolore.
Per quanto concerne la determinazione della capacità lavorativa,
il dr. med. __________ ha giudicato che un'inabilità lavorativa a lungo termine
non era giustificata visto anche il poco significativo carico di lavoro che
l'interessato doveva sopportare dopo che era stato adattato dal datore di
lavoro su consiglio del dr. med. __________. Egli ha ritenuto che il dolore
cronico e i disturbi della timia potevano giustificare una riduzione del
rendimento che a sua volta motivava una parziale diminuzione dell'abilità
lavorativa, che però non ha quantificato. In tale contesto il reumatologo ha
consigliato all'assicurato di rivolgersi a uno psichiatra per valutare se su
tale aspetto v'erano margini di miglioramento clinico e un'eventuale
indicazione a ridurre il carico lavorativo.
Va al riguardo ricordato che il dr. __________ aveva anch'egli
ritenuto che il lavoro di addetto alla logistica, secondo il mansionario
descritto dal datore di lavoro, era troppo pesante, non adatto e non
ergonomico, perciò la continuazione di un tale lavoro avrebbe addirittura
potuto portare a un'ulteriore diminuzione della capacità lavorativa
dell'interessato.
Occorreva perciò indirizzarlo a un'attività che tenesse conto di
tutti i limiti di carico e funzionali che aveva individuato. In tal caso,
l'assicurato era abile al lavoro per tutto il giorno con rendimento pieno dal
giorno seguente la sua valutazione, ossia dal 30 maggio 2020.
Non solo il dr. __________ e il collega __________ avevano
ritenuto fondamentale che il ricorrente continuasse con delle misure
terapeutiche per aumentare la sua resistenza agli sforzi fisici. Tuttavia,
considerato che la fisioterapia prescritta dal curante e in atto da diverso
tempo aveva dato risultati non propriamente incoraggianti, entrambi i reumatologi
avevano consigliato, tenuto conto anche della cronicizzazione dei dolori, una
riabilitazione stazionaria. Ciononostante, per una serie di circostanze - per
un rifiuto iniziale della Cassa malati, per una indisponibilità della struttura
scelta causa COVID-19 e poi da parte dell'interessato stesso -, non risulta
essere mai stata effettuata. Ciò che andava unicamente a discapito delle
condizioni di salute dell'insorgente.
Il TCA segnala che anche lo specialista che ha recentemente
visitato il ricorrente ha giudicato che i disturbi attuali potevano essere
ancora gestiti conservativamente con un trattamento fisioterapico prolungato,
una regolare attività fisica e il controllo dei carichi di lavoro. Il dottor __________
ha infatti affermato che un intervento chirurgico di artrodesi sarebbe stato
preso in considerazione soltanto qualora i sintomi fossero peggiorati e
avessero reso la qualità di vita e le attività ancora più difficoltose.
Sulla determinazione della capacità lavorativa, occorre rilevare che
nell'anamnesi il neurochirurgo ha indicato che l'assicurato aveva difficoltà
nel sollevare oggetti pesanti e quindi che era stato impossibilitato a
mantenere il suo impiego per 8 ore al giorno, mentre lavorando 4 ore riusciva a
gestire il dolore molto meglio grazie agli antidolorifici occasionalmente e con
regolare trattamento fisioterapico. Per questo motivo, egli ha ritenuto che
fosse ampiamente giustificato un impiego non oltre il 50%, che l'assicurato
riusciva a svolgere con un fastidio che emergeva soprattutto a fine turno di
lavoro. Attività pesanti e non ergonomiche apparivano improponibili, perché
altrimenti avrebbero comportato un'assenza prolungata dal posto di lavoro per
un'impossibilità nello svolgere tali mansioni.
Su questi pareri il dr. __________ si è pronunciato in due
occasioni, sottolineando che gli stessi non si scostavano da quanto egli aveva
già riportato nel suo rapporto finale del 10 settembre 2020, in cui aveva
considerato un'esigibilità del 50% nell'attività pesante e non ergonomica di
addetto alla logistica. Inoltre, sia gli esiti degli esami obiettivi effettuati
sia la diagnosi posta dal neurochirurgo erano analoghi alla diagnosi stabilita
dagli specialisti reumatologi che hanno visitato l'assicurato e agli esami da
essi esperiti.
In tali circostanze, per quanto riguarda la questione somatica si
deve concludere che il ricorrente non ha dunque dimostrato una situazione
peggiore di quella riscontrata dal Servizio Medico Regionale prima
dell'emanazione della decisione impugnata.
Inoltre, il dr. med. __________ ha preso regolarmente posizione di
volta in volta su tutti i referti medici che l'assicurato ha trasmesso
all'Ufficio AI durante la procedura amministrativa e quindi era ben a
conoscenza del caso e non ha tralasciato di valutare ogni parere, acquisendo
soprattutto tramite l'assicuratore per perdita di guadagno le valutazioni
specialistiche effettuate.
Non va poi dimenticato di evidenziare che tanto il dr. med. __________
quanto il dr. med. __________, entrambi consultati direttamente dal ricorrente,
sono sostanzialmente giunti alle medesime conclusioni del dr. med. __________,
a sua volta riprese e fatte proprie dall'SMR.
Come visto, le valutazioni delle condizioni di salute equivalgono
a quelle rese dal perito reumatologo nominato dall'assicuratore malattia per
perdita di guadagno. L'apparente divergenza nella determinazione della capacità
lavorativa dell'assicurato rimane tale, dovendo semplicemente essere
contestualizzata.
Si deve quindi concludere che, a buon diritto, l'attività pesante
e non ergonomica precedentemente esercitata lo poteva essere ancora in ragione
del 50%, ciò che comunque non era assolutamente auspicabile, perché avrebbe
portato a un'ulteriore diminuzione della capacità lavorativa.
Per contro, in un'attività rispettosa dei limiti funzionali e di
carico previsti dal dr. med. __________, che sostanzialmente prevedevano la
possibilità di sollevare carichi fino a 5 kg all'altezza dei fianchi, mentre
solo talvolta tra i 5 e i 10 kg fino ai fianchi e fino a 5 kg sopra l'altezza
del petto, come pure evitare la rotazione del tronco, di rado assumere la
posizione in piedi e inclinata in avanti, accovacciata, lavorare al di sopra
della testa e salire su scale a pioli, il ricorrente era stato giudicato abile
a tempo pieno con rendimento del 100%.
Considerato che il Servizio Medico Regionale ha attentamente
valutato tutti i referti agli atti, neutrali e di parte, la scrivente Corte non
ha motivo di scostarsi dalle conclusioni che il dr. __________ ha tratto. Esse
risultano lineari, non contraddittorie, chiare, complete e fondate su più
pareri medici.
2.16
Anche dal punto di vista
psichico le condizioni di salute del ricorrente sono state ampiamente
vagliate da una specialista in materia e l'SMR si è attenuto alle sue
conclusioni, ritenendole valide anche alla luce dei pareri dei reumatologi dr. __________
e __________, che avevano intravvisto una componente psicosomatica che
aumentava l'intensità riferita del dolore.
La dr.ssa med. __________, che in ben due occasioni ha peritato
l'interessato tenendo presenti le conclusioni a cui era giunto il reumatologo
dr. med. __________, ma anche i verbali dei colloqui che l'assicurato ha avuto
con il suo datore di lavoro, l'assicuratore per perdita di guadagno e l'Ufficio
AI, è giunta ogni volta alla medesima conclusione.
Infatti, sia dai colloqui personali avuti con l'interessato in
maggio sia in dicembre 2020, la psichiatra ha individuato una sindrome da
disadattamento (ICD-10: F43.2), tuttavia non avente influsso sulla sua capacità
lavorativa. Essa ha ben spiegato che rispetto alla prima visita personale, in
cui la diagnosi era la stessa, poi ha potuto individuare come fattore
scatenante e destabilizzante la ventilata possibilità di essere licenziato dopo
quasi 40 anni.
Il rancore e la rabbia manifestati in continuazione nei confronti
del datore di lavoro che ha introdotto numerosi cambiamenti, in peggio, sul
posto di lavoro e che non intendeva riconoscere la sua sofferenza e i suoi
limiti legati all'attività svolta, hanno portato l'insorgente a un disagio
catalogato come disturbo dell'adattamento. Tutto ciò, però, era ininfluente
sulla capacità lavorativa, non sussistendo un disturbo affettivo di entità
media o grave che potesse giustificare un impedimento a lavorare.
La specialista ha altresì spiegato che la sintomatologia
riscontrata non era di entità tale da giustificare una diagnosi di disturbo
affettivo maggiore, né di disturbo somatoforme. L'umore era a tratti
leggermente deflesso, ma modulato, erano presenti sentimenti di amarezza e
rabbia verso i cambiamenti intervenuti sul posto di lavoro nel corso degli
anni, l'atteggiamento era rivendicativo, il pensiero incentrato sul trattamento
ingiusto ricevuto dal datore di lavoro e sul peggioramento generale delle
condizioni di lavoro.
Tutto ciò contrasta però con la breve descrizione delle condizioni
di salute individuate dal dr. med. __________, psichiatra che il ricorrente ha
consultato il 1° e il 17 dicembre 2020, attestando un'incapacità lavorativa totale
per qualsiasi attività.
Nel rapporto medico compilato il 17 dicembre 2020 a richiesta
dell'Ufficio AI, lo specialista ha indicato "umore deflesso, ansia, disturbi del sonno, della memoria e della
concentrazione, diminuzione della libido e dell'appetito, mancanza di
progettualità, persistente ideazione suicidale.". Queste
sintomatologie divergono evidentemente con quelle riscontrate dalla collega
solo una settimana prima, il 10 dicembre 2020, soprattutto laddove si afferma
un'intenzione costante di passare all'atto del suicidio.
A tale proposito, il TCA osserva che in nessun certificato medico
né nei verbali dei colloqui avuti con il datore di lavoro e i rappresentanti
delle assicurazioni coinvolte si è mai anche solo accennato a tale intenzione.
L'ansia e gli attacchi di panico di cui egli ha dichiarato alla perita di
soffrire non vogliono certo ancora significare che era presente una persistente
ideazione suicidale.
D'altronde, il 10 dicembre 2020 l'insorgente ha dichiarato alla
dr.ssa __________ che avrebbe voluto lavorare al 50% per due-tre anni e poi
effettuare una nuova valutazione e, se del caso, se ne sarebbe andato
volontariamente dal posto di lavoro, senza bisogno di farsi licenziare. Nessuna
idea suicidale, quindi.
È vero, l'incidente gli ha creato numerosi problemi, sia di
salute, sia finanziari e sia sul posto di lavoro, traendo a sé tanti pensieri.
Tuttavia, le constatazioni della perita, avvenute soltanto una
settimana prima del dr. med. __________, non presentano un quadro così grave
come quello esposto dallo psichiatra curante, che ha diagnosticato un episodio
depressivo di media gravità (ICD-10: F32.1) rispettivamente un episodio
depressivo grave senza sintomi psicotici (ICD-10: F32.2), con prognosi
sfavorevole per la capacità lavorativa.
Il TCA osserva che di fronte a un tale quadro evidenziato dallo
psichiatra curante, la presa a carico specialistica avrebbe dovuto essere
frequente e intensa. Ciò nonostante, ad oggi, nessun rapporto specialistico è
giunto al Tribunale attestante una tale situazione, motivo per cui non è
possibile, senza elementi clinici validi e concreti, dare seguito a quanto succintamente
riportato dal dr. med. __________ a metà dicembre 2020.
Agli atti v'è infatti unicamente il breve rapporto del 17 novembre
2020, che non è però sufficiente, da solo, a suffragare uno stato di salute
psichico tale da mettere validamente in dubbio quello descritto in ben due
occasioni dalla dr.ssa __________.
In effetti, considerato che nel mese di maggio 2020 l'assicurato
era già stato valutato da quest'ultima, la quale non aveva individuato un
impedimento a continuare a lavorare, seppure avesse appena assunto l'incarico
di seguire il ricorrente, il dr. med. __________ avrebbe però potuto
confrontarsi in modo più approfondito - se non subito, almeno nei mesi seguenti
- con la valutazione peritale della collega.
Questo, a maggior ragione, dopo che l'interessato è stato valutato
una seconda volta dalla dr.ssa med. __________ soltanto sette giorni prima della
stesura del rapporto medico all'indirizzo dell'Ufficio AI.
Tutto ciò non ha però avuto luogo.
In tali circostanze, non è possibile basarsi sulle poche e non
motivate informazioni fornite dal dottor __________ il 17 dicembre 2020 per
trarre delle convincenti conclusioni sullo stato di salute psichico del
ricorrente.
A nulla valgono inoltre le rimostranze di quest'ultimo di non
avere preso in considerazione l'opinione del suo psichiatra, giacché il dr.
med. __________ l'ha esaminato nelle sue annotazioni del 24 dicembre 2020
ritenendolo non sufficientemente motivato per contrastare le conclusioni
peritali del maggio 2020.
Come detto, poi, al di là di tale referto al Tribunale non ne sono
pervenuti di più recenti e, soprattutto, di più completi e che mettevano
validamente in discussione tanto la valutazione di maggio quanto quella di
dicembre 2020 della dr.ssa __________.
Di conseguenza, al rapporto dello psichiatra curante non può
essere attribuito un particolare valore probatorio, motivo per cui non è tale
da mettere in dubbio le conclusioni tratte nelle due valutazioni peritali
citate.
2.17
Al riguardo occorre
evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al
Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato
nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una
mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli
elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie
argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria
rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di
salute dell'assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando
dei referti medici - magari addirittura in possesso dell'interessato medesimo
-, quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni
di carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo
stato di salute (fra le ultime STCA 32.2020.51 del 29 ottobre 2020; STCA
32.2020.31
del 15 ottobre 2020).
Tutto ben considerato, dunque, non vi sono elementi oggettivi tali
per scostarsi dalle considerazioni e dalle conclusioni che il Servizio Medico
Regionale ha tratto il 10 settembre 2020 sulle condizioni di salute
dell'assicurato e che ha avallato in altre occasioni anche dopo avere esaminato
i referti specialistici dei curanti. Essendo convincenti e non essendo state
contestate sufficientemente dal ricorrente, che non ha suffragato la sua tesi
con dei validi certificati medici che attestano una situazione clinica
peggiore, le considerazioni del dr. med. __________ vanno fatte proprie dal
Tribunale.
In presenza delle chiare e dettagliante spiegazioni fornite da
quest'ultimo, il TCA si allinea con serenità alle conclusioni tratte dal medico
del Servizio Medico Regionale, il quale ha dunque esaminato attentamente le
condizioni di salute dell'assicurato dal profilo somatico e psichico, tenendo
conto dei riscontri oggettivi emersi dalla documentazione medica raccolta
comprendente anche i più recenti pareri dei medici curanti agli atti.
Di conseguenza, una nuova valutazione dello stato di salute del
ricorrente, così come da esso implicitamente richiesta non ritenendo completi
gli accertamenti esperiti dall'Ufficio AI, non è affatto necessaria. Infatti,
si deve ritenere che la documentazione a disposizione del Tribunale è già
completa, sufficientemente dettagliata e chiara per definire lo stato
psico-somatico del ricorrente, senza che sia quindi utile l'esperimento di
ulteriori accertamenti.
La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da esperti.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120
Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere
non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V
344.
consid. 3c).
Sulla scorta di queste considerazioni, e in assenza di indizi tali
da sovvertire le chiare conclusioni tratte dal Servizio Medico Regionale nelle
sue prese di posizione, non si vede per quale motivo le condizioni di salute
del ricorrente dovrebbero essere indagate ulteriormente. Infatti, gli stessi
medici curanti specialisti in materia hanno già fornito sufficienti elementi
per trarre delle conclusioni e quindi tali da escludere uno stato di salute peggiore
dell'interessato che si riflette sulla sua capacità lavorativa residua.
Peraltro, l'insorgente nemmeno ha chiaramente indicato in quali
ambiti dovrebbe essere valutato, limitandosi a sostenere che gli accertamenti
effettuati dall'Ufficio AI sono incompleti; egli non è comunque stato in grado
di contestarli nel dettaglio e di fare emergere delle lacune.
2.18
Alla luce delle considerazioni
esposte, la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto.
Per l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed
applicabile in concreto (in virtù della disposizione transitoria dell'art. 83
LPGA a contrario in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA, anch'essi
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021), la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi Fr. 500.- vanno poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti