32.2021.2
Soppressione della rendita AI non confermata poiché il ricorrente beneficia della prestazione da oltre 15 anni e ha già compiuto 55 anni. L'UAI deve prima esaminare il diritto a provvedimenti integrativi fino a quando il potenziale dalla CL medico-teorica è effettivamente realizzato
15 marzo 2021Italiano67 min
probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.2
cs
Lugano
15 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 gennaio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 novembre 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1964, da
ultimo imbianchino, il 6 dicembre 1995 ha inoltrato una domanda di prestazioni
dell’AI.
1.2. Con decisione del 26 maggio
2000 l’Ufficio AI del Canton __________ ha posto RI 1 al beneficio di una
rendita AI intera (grado del 100%) dal 1° febbraio 1999.
1.3. Con comunicazioni del 20
marzo 2001, del 31 maggio 2006 e del 12 agosto 2011, l’Ufficio AI del Canton __________,
rispettivamente del Canton Ticino, hanno confermato il diritto alla rendita
intera. Il 13 agosto 2015 anche l’Ufficio AI __________ ha confermato la
prestazione.
1.4. In seguito alla presa di
domicilio dell’assicurato nel nostro Cantone, l’Ufficio AI del Canton Ticino
nel corso del mese di dicembre 2016 ha avviato una nuova revisione d’ufficio.
Ordinata una perizia
bidisciplinare ad opera del Centro __________, allestita dal dr. med. __________
(medico specialista in psichiatria e psicoterapia) e dal dr. med. __________
(medico specialista in ortopedia), il medico SMR, dr. med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia, con valutazione dell’11 marzo 2020, ha ritenuto un
miglioramento dello stato di salute dell’assicurato almeno dal 1° settembre
2012. Dopo aver sottoposto la fattispecie al Servizio d’integrazione
professionale dell’AI che ha preso posizione in data 11 agosto 2020, con
decisione del 25 novembre 2020, preavvisata dal progetto del 10 settembre 2020,
l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita con la fine del mese che
segue l’intimazione della decisione, essendo il grado d’invalidità pari al 35%.
1.5. RI 1, rappresentato dall’avv.
RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via
principale l’annullamento della decisione ed il ripristino della rendita intera
ed in via subordinata l’accertamento di un grado d’invalidità del 63% con
beneficio dei necessari provvedimenti professionali, segnatamente prova di
lavoro in attività adeguata e eventuale relativa formazione (doc. I).
Contestualmente chiede di essere posto a parziale beneficio dell’assistenza
giudiziaria nella forma della dispensa dall’obbligo di anticipare le spese
giudiziarie. L’insorgente contesta sia l’aspetto medico, allegando un
certificato del dr. med. __________ del 29 dicembre 2020, sia il calcolo del
grado dell’invalidità.
1.6. Con risposta del 5 febbraio
2021 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).
1.7. In data 19 febbraio 2021
l’insorgente ha prodotto una breve replica (doc. VIII). All’UAI è stato
assegnato un termine scadente il 1° marzo 2021 per presentare eventuali
osservazioni scritte in merito (doc. IX).
in diritto
2.1. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi
da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.2. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una
modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,
per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o
su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento
importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA.
La rendita può essere oggetto
di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di
salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr.
anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
La revisione avviene d'ufficio quando, in
previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità o della
grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di
aiuto dovuto all'invalidità, è stato stabilito un termine al momento
della fissazione della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza (art. 87 cpv. 1 lett. a OAI);
o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare
una notevole modifica del grado d'invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità (art. 87 cpv. 1 lett. b OAI).
Invece, se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve
dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il
bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato
in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI).
Infine, qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il
contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era
insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché
il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza,
una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni
previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2
OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e
STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
L'art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità
che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre
2012, consid. 5.3).
Giusta l'art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa
dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato, nel susseguente
periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di
far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa
origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa
impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto
invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un
caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STF I 8/04 del 12 ottobre
2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
Quanto agli effetti della revisione di una rendita, per l'art.
88bis cpv. 2 OAI la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto,
al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (lett. a).
Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data
in cui avvenne la modificazione determinante, se il beneficiario ha ottenuto indebitamente
la prestazione o ha violato l’obbligo di informare impostogli ragionevolmente
dall’articolo 77, indipendentemente dal fatto che la prestazione abbia
continuato a essere versata a causa dell’ottenimento indebito della medesima o
della violazione dell’obbligo di informare (lett. b).
L'art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma
anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame
(riconsiderazione) (Meyer,
Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17
ATSG), pag. 395; Müller, Die
materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
2003, pag. 95).
Condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che
l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico
dell'AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di
riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett.
a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato
ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex
tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA
ha pure stabilito che l'inizio della soppressione con effetto ex nunc
della rendita va stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis cpv. 2
lett. a OAI (DTF 111 V 197).
2.3. La costante giurisprudenza ha
stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di
modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività
lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue
conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subìto un cambiamento importante
(DTF 130 V 349 consid. 3.5; DTF 113 V 275 consid. 1a; DTF 112 V 372 consid. 2b e
390 consid. 1b; DTF 109 V 116; DTF 105 V 30; RCC 1989 p. 323).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque
necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano
subìto una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 130 V 351;
DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione,
da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti
al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell'istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF
133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109
V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
A proposito della notevole modifica del grado d'invalidità
quale condizione di revisione prevista dall'art. 17 cpv. 1 LPGA, nella DTF 133
V 545 la nostra Massima Istanza ha precisato che per le rendite dell'assicurazione
invalidità, anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante
può dare luogo a una revisione se tale modifica determina un superamento (per
eccesso o per difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6).
La revisione si occupa di modifiche nella situazione
personale della persona assicurata (stato di salute, fattore economico).
Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una
revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche
il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).
Nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha
rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le
circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il
diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (DTF 130 V 343
consid. 3.5).
Secondo il principio dell'onere probatorio materiale, la
situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della
fattispecie non è dimostrabile con il grado della verosimiglianza preponderante
(SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza
9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).
Inoltre, nella successiva STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013,
l'Alta Corte ha ricordato che a differenza di quanto prescritto dall'art. 17
cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige
in relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole
dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità.
Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia
in una modifica della componente lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012
consid. 3.1; DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3).
Nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha
stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono
modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello
stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve
essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e
completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198
consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF
9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre
2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di
salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro
clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e
6).
2.4. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la
DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.5. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale
federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità
tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua
capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607;
STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta
Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.
254-257).
Nella STF I 770/03 del 16
dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato
che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme
richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri
summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a
sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale
federale ha quindi modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a
una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche
oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141
V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi
casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una
procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo
potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando
da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un
altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione
complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra
l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una
terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il
reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura
della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza
delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.
comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Inoltre, in due sentenze
del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V
409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza
sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità
lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce
di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione
necessaria per la concessione di una rendita AI non
vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale
federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla
conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti
Fatti
i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia
in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.
Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di
principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Soltanto da tale elemento
non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona
toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve
essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in
presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi
probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione
dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti
dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento
probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto.
La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità
probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere
essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame
complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa
in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare
conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della
capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della
persona toccata.
Secondo
la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio
gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo
se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il
cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera
assoluta.
Ora
invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la
persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione
oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La
possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi
fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente
nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia
conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre
2017).
Con
sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie
8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha
ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non
perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel
contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche
caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi
esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione
impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio
2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è
stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in
DTF 144 V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e
3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del
2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
Infine, in DTF 145 V 215
il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le
malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una
procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
2.6. In concreto, con decisione
del 26 maggio 2000 (pag. 193 e seguenti incarto AI), all’insorgente è stata
attribuita una rendita intera dal 1° febbraio 1999, sulla base della perizia
psichiatrica allestita il 22 novembre 1999 dal dr. med. __________ di __________,
specialista in psichiatria e psicoterapia (pag. 137 e seguenti incarto AI), il
quale ha posto la diagnosi di “Andauernde Persönlichkeitsänderung nach
Extrembelastung (ICD F 62.0)” e “Lumbospondylogenes Syndrom bei
Diskushernie L5/S1 und L4/L5” (cfr. pag. 143 incarto AI) ed ha attestato
una completa incapacità lavorativa (pag. 145 incarto AI).
In seguito la prestazione è stata confermata quattro volte, dai
rispettivi Uffici AI competenti, tramite semplice comunicazione (20 marzo 2001
[pag. 195 incarto AI], 31 maggio 2006 [pag. 719 incarto AI], 12 agosto 2011 [pag.
758 incarto AI] e 13 agosto 2015 [pag. 776 incarto AI]).
Nel corso del mese di dicembre 2016 l’UAI ha avviato un’ulteriore
procedura di revisione (pag. 795 incarto AI) ed ha deciso di far allestire una
perizia bidisciplinare dal Centro __________, effettuata dal dr. med. __________
(medico specialista in psichiatria e psicoterapia) e dal dr. med. __________
(medico specialista in ortopedia).
La perizia ortopedica è
stata redatta il 22 novembre 2019 (pag. 893 incarto AI) con la diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa di “Lumbovertebralsyndrom bei leichter
Spondylarthrose L2 bis 4 sowie L5/S1 und mässiger Spondylarthrose mit
Diskusbulging L4/5 ohne neurale Kompression” e senza influenza sulla capacità
lavorativa di “Gonalgie bei reduziertem Valgusalignement und leichter
femoropatellärer Inkongruenz rechts” e “Spreizfüsse” (pag. 902
incarto AI).
Il perito ha accertato un’incapacità
lavorativa del 30% nella precedente attività e una capacità lavorativa totale
in attività adatta con le limitazioni ivi descritte, indicando non essere
possibile stabilire retrospettivamente le modifiche della capacità lavorativa
in assenza di documentazione precisa su questi punti (pag. 904 incarto AI).
La perizia psichiatrica è
stata redatta il 25 novembre 2019 (pag. 924 incarto AI) e pone la diagnosi di “Andauernde
Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung mit paranoiden Symptomen (ICD F
62.0)” (pag. 942 incarto AI).
Il perito ha accertato
un’incapacità lavorativa del 50% nella precedente attività e del 30% in
attività leggere (pag. 950-951 incarto AI). Anch’egli ha precisato che non è
possibile stabilire retrospettivamente le modifiche della capacità lavorativa
in assenza di documentazione precisa su questi punti (pag. 951 incarto AI).
Nell’ambito della
valutazione globale effettuata il 29 novembre 2019, i due periti hanno confermato
le citate diagnosi (pag. 913 incarto AI) ed hanno stabilito che l’assicurato è
inabile al lavoro al 50% nella precedente attività ed al 30% in attività
adeguate, dal momento della perizia (pag. 919 incarto AI; cfr. anche pag. 914
incarto AI).
L’11 marzo 2020 il medico
SMR, dr. med. __________, ha confermato l’esito della perizia, ossia incapacità
lavorativa del 50% nella precedente attività e del 30% in attività adatte,
entrambe da intendere come riduzione del rendimento, ha posto le diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa di sindrome lombovertebrale con lieve
spondiloartrosi L2-L4 e L5-S1 e spondiloartrosi massiva con “bulging”
disco intervertebrale L4-L5 senza compressione neurale e modificazione duratura
della personalità con sintomi paranoidi (pag. 961 e seguenti incarto AI).
Il medico SMR ha stabilito
che lo stato di salute è migliorato dal mese di settembre 2012.
Circa le limitazioni, il
dr. med. __________ ha indicato che si deve trattare di attività leggere in
aree temperate, con alternanza seduto in piedi, senza movimenti di pesante
inclinazione e rotazione, in un ambiente piccolo, poco stressante, senza contatti
con eventuali clienti, non deve essere un lavoro in gruppo e vi deve essere la possibilità
di effettuare pause (pag. 963 incarto AI). Il carico massimo è stato fissato in
15 kg.
Circa l’evoluzione dello stato
di salute il medico ha affermato che “malgrado la presenza della
modificazione duratura della personalità e delle difficoltà comportamentali,
all’assicurato è stato possibile seguire una formazione a distanza che
rispecchia l’autonomia secondo i suoi concetti e che, di riflesso, necessita
meno capacità di adeguamento o contatti sociali. Tuttavia, l’assicurato ha
frequentato due anni di liceo dal 2012 al 2014 mentre era ufficialmente
residente in __________. Questo dimostra ulteriormente la presenza di risorse
residue da anni sia per la capacità di frequenza scolastica insieme
verosimilmente a studenti di circa 30 anni più giovani di lui sia per la
capacità di riadeguarsi ad un Paese da cui era fuggito negli anni ’80, pur
considerando condizioni politiche e sociali diverse dopo circa 20 anni e forse
per lui maggiormente favorevoli. Tali risorse intellettive e di relativa
resistenza allo stress sono dunque verosimili già al momento in cui
l’assicurato intraprende il liceo in settembre 2012” (pag. 964 incarto AI).
Il dr. med. __________ ha concluso affermando che in assenza di documentazione
oggettiva, non è possibile descrivere, con verosimiglianza, l’evoluzione dello
stato di salute fino al momento in cui l’assicurato ha intrapreso gli studi
liceali e relativo riscontro di status, diagnostico e prognostico.
L’11 agosto 2020 il
Servizio integrazione dell’AI ha allestito un rapporto dettagliato (pag.
990-997 incarto AI).
Il consulente dell’AI ha
affermato che “riassumendo
quanto riportato in sede peritale emerge
chiaramente come nel corso degli anni l’A. abbia saputo reagire autonomamente
ad una situazione di fragilità e sconforto arrivando finanche a terminare degli
studi superiori di Filosofia, spostandosi con regolarità in __________. Il SIP
non può non considerare, a livello squisitamente pratico, come questi fattori
non collimino con una inabilità totale del 100%. Vi sono sicuramente sul
mercato del lavoro delle attività semplici e ripetitive che richiedono uno
sforzo notevolmente inferiore rispetto a quello profuso da parte dell’A. nel
portare a termine una formazione universitaria, considerando oltretutto il
superamento degli esami, che generalmente generano un carico di stress
ingestibile per una persona inabile in misura completa” (pag. 994 incarto AI).
Il funzionario
dell’AI ha poi elencato una serie di attività esigibili, descrivendole nel
dettaglio (aiuto custode e pulizie semplici e leggere; addetto alla qualità
estetica e non dimensionale nel settore industriale orologiero; addetto alla
qualità/conformità confezioni nel settore farmaceutico; addetto alla
qualità/conformità nel settore componentistica industriale di prodotti
plastici; addetto all’imballaggio e confezionamento nell’area logistica nei
settori orologiero e farmaceutico; addetto alla logistica e gestione magazzino
nel settore food).
Il consulente ha in
seguito affermato che in riferimento alla marginale 2020.2 (recte: 5020.2) della
CIGI è prassi confermare un miglioramento dello stato di salute tramite una prova
lavorativa per assicurati che hanno compiuto i 55 anni o percepiscono la
prestazione da oltre 15 anni. In particolare, viene sottolineato che non è
possibile prendere in considerazione un miglioramento dello stato di salute
medico teorico senza permettere all’assicurato di beneficiare di provvedimenti
professionali, qualora all’incarto risulti chiaramente che l’assicurato non
possa valorizzare il suo potenziale rendimento unicamente con sforzi autonomi. “Viene
però anche considerato che non si può parlare di diritto acquisito in caso di
revisione o riconsiderazione. Va altresì precisato, a scanso di equivoci, che
la seguente valutazione prende in considerazione una ritrovata abilità
lavorativa precedente alle linee guida dettate dalla marginale sopra citata (…)”.
Il consulente evidenzia
che il SMR, secondo il grado di verosimiglianza preponderante in essere nella
presente procedura, ha fatto risalire detto miglioramento all’inizio degli
studi, ovvero al 1.09.2012 (quando l’assicurato aveva 48 anni e la rendita da
13 anni). “La presa di posizione del SMR è considerata corretta,” in
applicazione della giurisprudenza (cfr. STF 9C_158/2012 consid. 5.2).
Nel caso in esame il
consulente ha ritenuto che vi siano sufficienti elementi relativi a competenze
personali e relazionali, che potrebbero essere messe, con il dovuto rispetto
del dovere di ridurre il danno alla salute, a beneficio di una reintegrazione
professionale e immediata dell’assicurato (pag. 997 incarto AI).
In sede di ricorso
l’insorgente ha prodotto un referto del dr. med. __________, diplomato alla
facoltà di medicina di __________, qualificato in medicina generale, già attivo
presso il __________ di __________, che ha attestato come il ricorrente è
seguito da lui a __________ dal 2017 “pour des lombalgies chroniques, il est
traité par des thérapeutiques locales par patch et par des anti-inflammatoires
au long cours par voie générale. Néanmoins au vu de
l’âge et des plaintes un travail de chantier ne me semble pas adapté” (doc. A3).
2.7. Preliminarmente va ribadito
che per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un
punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell'istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da
questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione
di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, 2010, p. 379).
Nel caso di
specie va pertanto paragonato lo stato di salute del ricorrente al 26 maggio
2000 con lo stato valetudinario al momento della decisione impugnata. Le varie
comunicazioni susseguenti alle numerose procedure di revisione che hanno
confermato la prima decisione non sono invece rilevanti.
2.8. Questo Tribunale, chiamato a
verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato
dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo
attento esame della documentazione medica agli atti deve confermare l’operato
dell’UAI e non vede ragioni per scostarsi dalla perizia bidisciplinare del
Centro __________, allestita dal dr. med. __________ (medico specialista in
psichiatria e psicoterapia) e dal dr. med. __________ (medico specialista in
ortopedia).
La perizia ortopedica, del
22 novembre 2019 e quella psichiatrica del 25 novembre 2019, unitamente alla
valutazione globale del 29 novembre 2019, sono da considerare dettagliate,
approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali ricordati ai
considerandi precedenti. I periti si sono espressi su tutte le patologie
lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la
documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità
lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite
effettuate presso di loro.
Gli
specialisti hanno esaminato approfonditamente l’evolversi dello stato di salute
del ricorrente prendendo in considerazione tutta la documentazione medica
prodotta dall’insorgente ed acquisita dall’UAI.
Ai
referti va attribuita piena forza probante.
Nelle
loro perizie ortopedica (di 16 pagine) e psichiatrica (di 36 pagine) e nella
valutazione globale (13 pagine), gli specialisti, dopo aver descritto gli atti,
l’anamnesi, i reperti, gli esami effettuati ed aver approfonditamente risposto
alle domande poste dall’UAI, hanno stabilito che l’insorgente nell’ambito della
precedente attività di imbianchino è ancora abile al lavoro nella misura del
50%, mentre con le limitazioni ivi descritte può svolgere un’attività leggera e
confacente al suo stato di salute nella misura del 70%. Entrambi i periti hanno
inoltre evidenziato come nel tempo lo stato di salute del ricorrente, rispetto alla
precedente valutazione, sia migliorato, nel senso che ora, perlomeno in maniera
parziale, può svolgere un’attività lucrativa.
Per
quanto concerne più particolarmente la patologia psichiatrica, il dr. med. __________
ha stabilito che lo stato di salute, malgrado la medesima diagnosi di
modificazione duratura della personalità (ICD F62.0) in condizione di stress
estremo con sintomi paranoidi, si è modificato giacché è subentrato un
miglioramento delle precedenti difficoltà comportamentali e conseguentemente
delle condizioni cliniche. Lo psichiatra afferma che non vi sono indizi per
deficit intellettivi e che al contrario le capacità intellettuali sono
superiori alla media. Tant’è che malgrado la sua patologia è riuscito a seguire
una formazione a distanza che rispecchia l’autonomia secondo i suoi concetti e
che di riflesso necessita meno capacità di adeguamento o contatti sociali. Il
perito ha poi rilevato che il disturbo psichiatrico è chiaramente stato
originato da un severo trauma nell’età giovanile con conseguente sviluppo della
modificazione duratura della personalità in condizione di stress estremo e le
aspettative irrealistiche nei confronti di alcune istituzioni svizzere hanno
condotto a un’estrema sfiducia con elaborazione paranoica del vissuto con
difficoltà comportamentali. Tuttavia, avendo concluso positivamente lo studio,
la difficoltà comportamentale ha comportato un miglioramento. L’assicurato si
prodiga per meglio adeguarsi alla situazione e per sfruttare le sue conoscenze
e questo influisce positivamente sull’esercizio di un’attività adeguata. Per il
perito i fattori influenti positivamente sul miglioramento della salute
psichica sono di natura lavorativa e ambientale nel senso che l’interessato può
sviluppare e mettere liberamente a frutto le sue capacità intellettuali e la
formazione secondo la sua concezione. Secondo lo specialista quali attività adeguate
vi sono quelle senza carico emotivo maggiore, senza stress, senza contatti
frequenti con clienti, senza lavoro in team e senza pressione continua. Egli
dovrebbe mettere a frutto la sua formazione senza condizioni troppo strette,
per esempio riprendendo l’attività tramite telelavoro o altre attività
scientifiche. Dal test Mini-ICF-APP emerge inoltre che l’insorgente è in grado
di organizzarsi bene, di annotarsi e pianificare gli appuntamenti, è
affidabile, comprende le regole e riesce discretamente ad attenersi. È in grado
di pianificare e strutturare la giornata.
Circa
l’aspetto reumatologico, il perito ha evidenziato come l’interessato, malgrado
una modifica della diagnosi (sindrome lombovertebrale con lieve spondiloartrosi
L2-L4 e L5-S1 e spondiloartrosi massiva con “bulging” disco
intervertebrale L4-L5 senza compressione neurale), in attività leggere e con le
limitazioni ivi indicate, sia completamente abile al lavoro.
L’assicurato
non ha prodotto alcuna documentazione medica specialistica atta a sovvertire,
tramite elementi medici oggettivi, le motivate e convincenti conclusioni dei
periti.
Egli
si è infatti limitato a produrre un certificato di poche righe, del medico
curante, dr. med. __________, del 29 dicembre 2020, che si esaurisce nell’indicazione
che per l’insorgente, in sua cura dal 2017, in ragione della sua età e delle
sue lamentele, a causa delle lombalgie croniche un’attività di cantiere non
sembra adatta (doc. A3).
Ciò
manifestamente non è sufficiente per inficiare il valore probatorio della
perizia bidisciplinare, il cui esito è stato confermato dal medico SMR, dr.
med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il quale ha inoltre
correttamente stabilito, alla luce della documentazione agli atti, che il
miglioramento dello stato di salute e meglio della capacità lavorativa è
avvenuto perlomeno dal mese di settembre 2012 quando l’insorgente è tornato in __________,
suo Paese d’origine dal quale era fuggito negli anni ’80 per frequentare gli
ultimi due anni di liceo. Il medico SMR evidenzia come “malgrado la presenza
della modificazione duratura della personalità e delle difficoltà
comportamentali, all’assicurato è stato possibile seguire una formazione a
distanza che rispecchia l’autonomia secondo i suoi concetti e che, di riflesso,
necessita meno capacità di adeguamento o contatti sociali. Tuttavia,
l’assicurato ha frequentato due anni di liceo dal 2012 al 2014 mentre era
ufficialmente residente in __________. Questo dimostra ulteriormente la
presenza di risorse residue da anni sia per la capacità di frequenza scolastica
insieme verosimilmente a studenti di circa 30 anni più giovani di lui sia per
la capacità di riadeguarsi ad un Paese da cui era fuggito negli anni ’80, pur
considerando condizioni politiche e sociali diverse dopo circa 20 anni e forse
per lui maggiormente favorevoli. Tali risorse intellettive e di relativa
resistenza allo stress sono dunque verosimili già al momento in cui
l’assicurato intraprende il liceo in settembre 2012” (pag. 964 incarto AI).
Va
qui rammentato, a proposito del medico SMR, che per l’art. 59
cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI
per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono
la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo
l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le
mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti
per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto
come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di
fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto
alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29
settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.
56 pag. 174, con riferimenti).
In conclusione, stante
quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
mediche agli atti, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle
conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute, è da
ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante
abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218
consid. 6 con riferimenti), che l’assicurato nella precedente attività è abile
al lavoro al 50%, mentre in attività adatte e confacenti al suo stato di
salute, e con le limitazioni descritte nella perizia bidisciplinare, è abile al
lavoro al 70%. Ciò dal mese di settembre 2012.
Va
ora esaminato se il grado d’invalidità è stato calcolato correttamente.
2.9. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire
quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di
verosimiglianza preponderante, quale persona sana (sentenza 9C_297/2018 del 9
agosto 2018, consid. 3.2; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con
riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente
possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona
assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al
rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid.
4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un
posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso
in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito
ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si
farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).
Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di
indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata
avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato
l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag.
381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va
senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso
una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96
V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione
d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione
sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi
ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Un salario di punta può
essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC
1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno
in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di
lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
In
concreto, considerato che l’insorgente non lavora più da numerosi anni, l’UAI
ha correttamente fatto capo ai dati evinti dalla tabella edita dall'Ufficio
federale di statistica, più
precisamente dalla tabella TA1 2018 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2018;
salario mensile lordo), del settore 41-43 (costruzioni), livello di qualifica 1
(attività di tipo semplice e manuale), per un reddito, nel 2018 di fr.
69'656.58 (5'622 x 12 mesi : 40 ore x 41.3 ore), aggiornato al 2019 a fr. 70'353.15
(+1%; cfr. Tabella T1.1.15; indice dei salari nominali, uomini, 2016-2019).
Contrariamente
a quanto ritiene il ricorrente, non va invece presa in considerazione la laurea
in filosofia conseguita nel 2019, giacché essa è stata ottenuta decenni dopo
l’insorgere del danno alla salute che lo ha reso incapace al lavoro
nell’attività precedentemente svolta di imbianchino e semmai andrebbe tenuta in
considerazione nel reddito da invalido, ciò che tuttavia sarebbe a lui
sfavorevole.
2.10. Circa
il reddito da invalido, lo stesso è
determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se
Considerandi
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2018 (cfr., a proposito del 2012, la
sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in
particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2018
tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2018; salario mensile lordo [valore centrale]
secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il
2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V
178), emerge che il salario lordo
mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in
DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40
ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347
segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 65’004.- (Fr. 5'417 X 12 mesi).
Questi dati si
riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando
queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore
computabili nel 2018 (cfr. per questo aspetto, STF I 203/03 del 21 luglio 2003,
consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée
normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il
salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 67'766.67
(fr. 65’004: 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già
compresa (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Adattando
all'evoluzione dei salari nominali questo dato al 2019, con orario di
lavoro costante, si ottiene un salario di fr. 68’367.56 (fr. 67'766.67 : 101.5
x 102.4; cfr. Tabella T1.1.15, Indice dei salari nominali, Uomini, 2015-2019,
pubblicata dall'Ufficio federale di statistica; cfr. la sentenza 8C_671/2013
del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).
Secondo la giurisprudenza federale, per
gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o
professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto
la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono
di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata
una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In
concreto l’UAI ha applicato una riduzione del 5% per attività leggere.
Il
ricorrente chiede una riduzione del 25%, tenuto conto segnatamente del fatto
che precedentemente svolgeva un’attività pesante, che è un migrante, sino allo
scorso anno privo di una formazione scolastica o empirica e che ha lavorato
come manovale fino al 1994 (doc. I, pag. 11).
Questo
Tribunale, che, di massima, non può, senza motivi pertinenti, sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid.
5.2) non ha alcun motivo per modificare la riduzione applicata dall’UAI.
In particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione,
l’amministrazione abbia tenuto debitamente conto degli effetti legati
al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato.
Quest’ultimo,
in attività adatte e confacenti al suo stato di salute, è capace al lavoro al 70%.
Poiché l’incapacità lavorativa va intesa quale riduzione del rendimento (cfr.
pag. 962 incarto AI), non può essere presa in considerazione un’ulteriore
riduzione per questo fattore.
Infatti,
a proposito della riduzione del rendimento, con sentenza 9C_149/2015 del 22
marzo 2016 il TF al consid. 4.1 ha ribadito che:
"
Nel caso concreto
l'autorità giudiziaria precedente, sulla base dei dati peritali, ha ritenuto la
capacità lavorativa di A. dell'80% (che si traduce nella presenza durante tutto
il giorno con rendimento ridotto) in un'attività rispettosa dei limiti
funzionali. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale in caso di
presenza lavorativa durante tutto il giorno ma con limitazioni, in concreto del
20%, non vi è più spazio per alcuna riduzione riconducibile all'impossibilità
di svolgere un'attività a tempo pieno (cfr. fra tante: sentenze 9C_710/2011 del
20.
marzo 2012 consid. 5; 9C_980/2008 del 4 marzo 2009 consid. 3.1.2 e
9C_344/2008 del 5 giugno 2008 consid. 4). Detto altrimenti, il fatto che
l'opponente non possa svolgere un'attività adeguata al 100% ma unicamente nella
misura dell'80% è già stato considerato dall'amministrazione allorquando ha
ridotto il reddito da invalido del 20% per il minor rendimento e non vi è più
spazio per ulteriori riduzioni di sorta.”
Neppure
un’ulteriore riduzione dovuta agli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute può trovare accoglimento. Nella valutazione se ne è già tenuto
conto (cfr. pag. 964 incarto AI).
Alcuna
riduzione supplementare può essere concessa in ragione del fatto che
l’insorgente sia un migrante. Egli infatti è giunto in Svizzera nel lontano
1986.
dove ha lavorato fino a metà degli anni ’90 (pag. 866 incarto AI) ed è nel
frattempo divenuto cittadino svizzero, attinente di __________. Ciò implica una
riuscita integrazione nel tessuto sociale del nostro Paese e non permette di
ottenere alcuna riduzione in ragione delle sue origini.
Quanto
alla sua formazione, non va dimenticato che è stato capace di concludere il
liceo in età avanzata nel 2014 e di poi ottenere una laurea in filosofia nel
2019.
presso l’università di __________ in __________, pur svolgendo i corsi a
distanza e recandosi in facoltà unicamente per svolgere gli esami. Nessuna riduzione
è pertanto giustificata.
Infine,
al momento dell’emissione della decisione impugnata non aveva raggiunto da un
punto di vista oggettivo l’età a partire dalla quale la giurisprudenza
considera generalmente che non sussistono possibilità per valorizzare la
capacità di guadagno residua (cfr. STF I 359/06 del 22 giugno 2007, consid.
4.2).
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto non vi è alcun motivo, nel preciso caso di
specie, per scostarsi dalla riduzione del 5% effettuata dall’UAI.
Raffrontando
il reddito da valido di fr. 70'353.15
con il reddito da invalido di fr. 68’367.56, ridotto del 30% (incapacità lavorativa) a fr. 47'857.30 e del
5% (riduzione sociale) a fr. 45'464.40, si ottiene un grado d’invalidità del
35.37%, arrotondato conformemente alla giurisprudenza (DTF 130 V 121) al 35%, che non dà diritto ad
alcuna rendita AI.
Per
cui, di principio, a ragione l’UAI ha soppresso il diritto alla rendita
dell’insorgente.
Quest’ultimo,
tuttavia, chiede di essere posto al beneficio di una prova di lavoro, seguita
da una riqualifica e rileva che avendo beneficiato di una rendita da oltre 15
anni, di aver lavorato solo 10 anni e di avere più di 55 anni avrebbe diritto
al mantenimento della prestazione.
2.11
Conformemente alla
giurisprudenza, prima di procedere alla diminuzione o soppressione di una
rendita di invalidità a seguito di revisione occorre accertare se esiste un
bisogno di reintegrazione, valutando se l’assicurato sia concretamente in
misura di mettere a profitto la sua capacità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato (cfr. gli art. 7 e 16 LPGA; cfr. STF 9C_163/2009 del 10 settembre
2010). Nel caso di una revisione (e in analogia di una riconsiderazione; cfr.
STF 9C_152/2013 del 3 settembre 2013 consid. 3.2.3) di una rendita di
invalidità versata da numerosi anni, il Tribunale federale ha sottolineato che di
regola la (completa o parziale) capacità lavorativa attestata a livello medico
– e che è alla base della riduzione del grado di invalidità e, quindi, della
riduzione o soppressione della rendita – può venir (nuovamente) concretamente
sfruttata dall’assicurato mediante un’adeguata autointegrazione sul mercato del
lavoro equilibrato traducendosi così in un grado di invalidità inferiore (cfr.
art. 7 cpv. 1 in relazione con l’art. 16 LPGA; STF 9C_412/2014 del 20 ottobre
2014, 8C_18/2013 del 23 aprile 2013 consid. 10). Questo è segnatamente il caso
laddove l’assicurato ha sempre conservato una parziale capacità lavorativa residua
cosicché l’aumento della capacità lavorativa non necessita un accresciuto
bisogno di integrazione, specie se la ritrovata idoneità professionale può
essere utilizzata in un’attività lavorativa già svolta dall’assicurato o che
può svolgere immediatamente.
In casi eccezionali invece
l’amministrazione in sede di revisione della rendita deve esaminare la
questione integrativa e, quindi, accertarsi se la ritrovata capacità lavorativa
attestata medicalmente si traduce effettivamente in un grado di invalidità
inferiore oppure se, eccezionalmente, occorra procedere ad un esame personale
dell’effettiva idoneità lavorativa (con riferimento all’idoneità, alla capacità
di carico, ecc.) e/o all’esecuzione di provvedimenti integrativi. In tali casi
la rendita di invalidità deve continuare ad essere versata fintanto che il
potenziale di capacità lavorativa riesce ad essere effettivamente realizzato
grazie all’introduzione di misure medico-riabilitative e/o provvedimenti di
integrazione professionale (STF 9C_412/2014 del 20 ottobre 2014, 8C_18/2013 del
23.
aprile 2013 consid. 10, 9 C_848/2012 del 14 febbraio 2013, 9C_831/2010, 9C_768/2009
del 10 settembre 2010; SVR 2010 IV nr. 9 p. 27, 9C_141/2009; vedi
anche la STF 9C-998/2010 del 8 marzo 2011, 9C_163/2009 del 10 settembre 2010).
In una successiva sentenza la Corte Federale ha ulteriormente precisato la sua
giurisprudenza nel senso che un caso eccezionale in questo senso, necessitante
cioè del preventivo esame circa la necessità dell’introduzione di provvedimenti
integrativi malgrado la capacità lavorativa attestata medicalmente, va ammesso
quando la revisione concerne un assicurato maggiore di 55 anni o titolare di
una rendita di invalidità da oltre 15 anni (STF 9C_412/2014 del 20 ottobre
2014, 9C_128/2013 del 4 novembre 2013, 9C_152/2013 del 3 settembre 2013,
9C_11/2012 del 28 febbraio 2012 consid. 2.2.2; 9C_367/2011 del 10 agosto 2011;
9C_228/2010 del 26 aprile 2011, pubblicata in SVR 2011 IVG nr. 73, e
riferimenti). Nella STF 9C_412/2014 del 20 ottobre 2014 il TF ha confermato questa
giurisprudenza sottolineando che tali casi eccezionali possono essere
riconosciuti segnatamente laddove l’assicurato è stato lontano dal lavoro per
numerosi anni, dispone di un carente profilo conoscitivo e/o intellettuale o
difetta di esperienza professionale (cfr. anche STF 9C_152/2013 del 3 settembre
2013.
e riferimenti).
In
DTF 141 V 5 il Tribunale federale ha affermato che per stabilire la soglia dell'integrazione autonoma esigibile di una persona
assicurata dopo aver raggiunto 15 anni di erogazione della rendita o il 55°
anno di età, è determinante il momento della decisione di soppressione della
rendita o quando diviene effettiva la revoca della rendita (consid. 4).
In
una recente sentenza del 28 gennaio 2019 pubblicata in DTF 145 V 1, il Tribunale
federale ha stabilito, in relazione agli art. 7 cpv. 2 lett. e LAI e 8a cpv. 1
e 2 LAI, che una persona beneficiaria di una rendita che dispone di possibilità
di reintegrazione, indipendentemente dall’esistenza di un motivo di revisione
secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, non solo ha il diritto, ma anche il dovere, di
partecipare a misure di reintegrazione esigibili per l’assicurato. La
possibilità soggettiva all’integrazione di una persona beneficiaria di una
rendita non costituisce un motivo per lo svolgimento di tali misure.
In
DTF 145 V 209, il Tribunale federale, circa l’esigibilità dell’integrazione
autonoma in caso di assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo,
ha stabilito che in caso di riduzione o soppressione della rendita d’invalidità
di un assicurato con più di 55 anni occorre in linea di principio eseguire
provvedimenti d’integrazione, anche nel caso in cui si decida sulla limitazione
e/o sulla graduazione contemporaneamente alla concessione della rendita.
L’Alta
Corte ha rammentato i principi al consid. 5.1., laddove ha affermato che per le
persone che beneficiano della rendita da almeno 15 anni o che hanno già 55 anni
e la cui rendita viene ridotta o soppressa in via di revisione, la rendita di
invalidità deve continuare ad essere versata fintanto che il potenziale di
capacità lavorativa riesce ad essere effettivamente realizzato grazie
all’introduzione di misure medico-riabilitative e/o provvedimenti di
integrazione professionale (“Bei Personen, deren Rente revisionsweise herabgesetzt oder
aufgehoben werden soll, sind nach mindestens fünfzehn Jahren Bezugsdauer oder
wenn sie das 55. Altersjahr zurückgelegt haben, praxisgemäss in der Regel
vorgängig Massnahmen zur Eingliederung durchzuführen, bis sie in der Lage sind,
das medizinisch-theoretisch (wieder) ausgewiesene Leistungspotenzial mittels
Eigenanstrengung auszuschöpfen und erwerblich zu verwerten (SVR 2015 IV Nr. 41
S. 139, 9C_183/2015 E. 5; SVR 2011 IV Nr. 73 S. 220, 9C_228/2010 E. 3; SVR 2011
IV Nr. 30 S. 86, 9C_163/2009 E. 4.2.2; Urteile 8C_582/2017 vom 22. März 2018 E. 6.3; 8C_394/2017 vom 8. August 2017
E. 4.2; 9C_412/2014 vom 20. Oktober 2014 E. 3.1; 8C_855/2013 vom 30. April 2014 E. 2.2; 9C_367/2011 vom 10. August 2011 E. 3.2;
je mit Hinweisen)”).
Eccezioni alla
presunzione dell’incapacità dell’integrazione autonoma sono date laddove
l’assenza prolungata dal mercato del lavoro è dovuta a motivi estranei
all’invalidità, quando la persona assicurata è particolarmente capace, agile e
integrata nella vita sociale o quando dispone di esperienze lavorative o di
un’ampia formazione (“Ausnahmen von der
diesfalls grundsätzlich ("vermutungsweise") anzunehmenden
Unzumutbarkeit einer Selbsteingliederung liegen namentlich dann vor, wenn die
langjährige Absenz vom Arbeitsmarkt auf invaliditätsfremde Gründe
zurückzuführen ist (Urteil 9C_819/2014 vom 19. Juni 2015 E. 4 mit Hinweisen),
wenn die versicherte Person besonders agil, gewandt und im gesellschaftlichen
Leben integriert ist (Urteil 9C_68/2011 vom 16. Mai 2011 E. 3.3) oder wenn sie
über besonders breite Ausbildungen und Berufserfahrungen verfügt (Urteil
8C_39/2012 vom 24. April 2012 E. 5.2).”).
Sono sempre richiesti
elementi concreti, che permettono di concludere che la persona assicurata
malgrado l’età avanzata e/o il lungo beneficio della rendita, può, senza alcun
aiuto, integrarsi nuovamente nel mondo del lavoro (“Verlangt sind immer
konkrete Anhaltspunkte, die den Schluss zulassen, die versicherte Person könne
sich trotz ihres fortgeschrittenen Alters und/oder der langen Rentenbezugsdauer
mit entsprechender Absenz vom Arbeitsmarkt ohne Hilfestellungen wieder in das
Erwerbsleben integrieren (SVR 2015 IV Nr. 41 S. 139, 9C_183/2015 E. 5).”).
Spetta all’Ufficio
AI comprovare che, contrariamente alla prassi, la persona assicurata è in grado
di sfruttare il potenziale medico-teorico tramite l’integrazione autonoma (“Die
IV-Stelle trägt die Beweislast dafür, dass entgegen der Regel die versicherte
Person in der Lage ist, das medizinisch-theoretisch (wieder) ausgewiesene
Leistungspotenzial auf dem Weg der Selbsteingliederung erwerblich zu verwerten
(Urteile 8C_394/2017 vom 8. August
2017.
E. 4.2; 9C_87/2016
vom 23. November 2016 E. 5.2.1; vgl. zuletzt Urteil
9C_707/2018 vom 26. März 2019 E. 4.1
und 5.1).”).
L’Alta Corte,
nella DTF 145 V 209, ha esteso tale giurisprudenza anche ai casi in cui la
rendita AI con un unico atto viene assegnata retroattivamente e poi soppressa o
ridotta (consid. 5.4). Il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se in
tal caso per stabilire la soglia dell'integrazione
autonoma esigibile di una persona assicurata dopo aver raggiunto 15 anni di
erogazione della rendita o il 55° anno di età, è determinante il momento della
decisione di soppressione della rendita o quando diviene effettiva la revoca
della rendita (DTF 141 V 5) oppure quella in
cui è stato accertato che l’esercizio di un’attività lucrativa (parziale) è
ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico (DTF 138 V 457). Infatti in
entrambe le costellazioni, nel caso giudicato dall’Alta Corte, la persona
assicurata aveva superato i 55 anni. Il TF ha pertanto rinviato gli atti all’UAI
per ulteriori accertamenti (“Die
Schlussfolgerung einer zumutbaren Selbsteingliederung rechtfertigte sich nur
bei Vorliegen hinreichender konkreter Anhaltspunkte dafür, dass sich der
Beschwerdeführer ohne Hilfestellungen wieder in das Erwerbsleben integrieren
könne (vgl. oben E. 5.1). Gegen eine Unzumutbarkeit sprächen insbesondere eine
Absenz vom Arbeitsmarkt aus invaliditätsfremden Gründen, eine besondere
Agilität, Gewandtheit und Integration im gesellschaftlichen Leben sowie eine
breite Ausbildung und Berufserfahrung (oben E. 5.1). Wie es sich hier damit verhält, liess sich ohne weitere Abklärungen durch
die IV-Stelle nicht zuverlässig beurteilen. Die strittige Rentenaufhebung ab 1.
August 2015 hält aus diesem Grund vor Bundesrecht nicht stand. Dafür ist die
Sache an die Verwaltung zurückzuweisen.”).
2.12
Nella fattispecie concreta, sia
al momento dell’emissione della decisione contestata (25 novembre 2020), sia al
momento in cui è stato accertato il miglioramento dello stato di salute con la
perizia bidisciplinare del mese di novembre 2019, l’assicurato era al beneficio
di una rendita AI da ben oltre 15 anni. Egli inoltre, essendo nato il __________
1964, aveva già compiuto 55 anni.
Sono pertanto date entrambe
le condizioni alternative previste dalla giurisprudenza per beneficiare, di
regola, del diritto a provvedimenti integrativi fino a quando il potenziale
della capacità lavorativa medico-teorica è effettivamente realizzato.
L’Ufficio AI sostiene
tuttavia che al caso di specie tale prassi non si applica poiché l’interessato
può sfruttare il potenziale medico-teorico tramite
l’integrazione autonoma.
Occorre
stabilire se l’amministrazione è riuscita a comprovare la sua tesi (DTF 145 V
209.
consid. 5).
2.13
In concreto il consulente in integrazione, nell’analisi della
reintegrabilità e del diritto a provvedimenti professionali di reintegrazione,
ha dapprima citato il marginale 1006 CPIP secondo il quale i provvedimenti
professionali sono accordati unicamente se sono conformi alle capacità e
possibilmente alle attitudini dell’assicurato e che perseguono l’obiettivo di
integrazione in maniera semplice ed adeguata. Deve esserci inoltre un rapporto
ragionevole fra la durata e i costi del provvedimento, da un lato, e il
risultato economico, dall’altro (pag. 996 incarto AI).
Ha
poi aggiunto che da un punto di vista medico-teorico l’assicurato è
abile nella misura del 70% in un’attività adeguata e rispettosa delle
limitazioni funzionali e nel corso degli anni l’insorgente ha saputo
organizzare, frequentare e portare a termine degli studi universitari in
completa autonomia, viaggiando dalla Svizzera alla __________.
Il consulente ha inoltre
ha citato il marginale 5020.3 CIGI per il quale se da anni si può
ragionevolmente esigere che l’assicurato valorizzi la sua capacità lavorativa
residua e da allora la sua integrazione professionale non è avvenuta soltanto
per motivi estranei all’invalidità, prima della soppressione della rendita
l’assicurato non ha diritto a provvedimenti d’integrazione professionale o
all’accertamento di questi ultimi (8C_393/2016, 9C_231/2015, 8C_807/2013,
9C_752/2013).
In
seguito il consulente ha esaminato l’opportunità di una prova lavorativa che
comprovi la reintegrabilità ed ha rammentato che per il marginale 2020.2
(recte: 5020.2) CIGI, in vigore dal 2013, di regola, secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, se un certificato medico attesta un miglioramento della
capacità lavorativa, l’assicurato deve valorizzarla con sforzi d’integrazione
autonomi. Eccezionalmente, se l’assicurato ha beneficiato di una rendita per
numerosi anni, le esigenze del mercato del lavoro possono escludere la presa in
considerazione di una capacità di rendimento attestata sul piano medico e di un
suo miglioramento ritenuto possibile dal punto di vista medico, se dall’incarto
risulta chiaramente che l’assicurato non può valorizzare il suo potenziale di
rendimento unicamente con sforzi autonomi, vale a dire senza aver dapprima
beneficiato di provvedimenti appropriati. Di regola questa giurisprudenza deve
applicarsi solo ai casi in cui in seguito a revisione sia stata soppressa la
rendita d’invalidità di assicurati che hanno compiuto i 55 anni o percepiscono
la prestazione da oltre 15 anni. Il diritto a provvedimenti d’integrazione
professionale presuppone che l’assicurato risulti idoneo all’integrazione,
oggettivamente e soggettivamente, con probabilità preponderante (9C_726/2011,
consid. 5.1).
In
concreto il consulente dell’AI ha ritenuto l’insorgente reintegrabile senza
alcun misura particolare poiché vi sono sufficienti elementi relativi a
competenze personali e relazionali che potrebbero essere messe a beneficio di
una reintegrazione professionale immediata ed autonoma visto che è stato in
grado di affrontare diversi viaggi internazionali nel Paese d’origine negli
ultimi anni, è stato in grado di gestire diversi traslochi in Svizzera con
relative e nuove fasi d’adattamento anche linguistiche, è stato in grado di
risiedere in __________ dal 2011 al 2015, di portare a termine studi liceali
fra il 2012 e il 2014 e un percorso universitario in __________ (pag. 997
incarto AI).
Secondo
il funzionario, la sua valutazione mette in evidenza come vi siano, sul mercato
del lavoro, molteplici opportunità professionali direttamente accessibili e
percorribili seguendo i normali canali di ricerca lavoro e/o collocamento.
Per
il consulente del servizio di integrazione dell’AI, l’interessato potrebbe ad
esempio svolgere l’attività di aiuto custode stabili.
“Il
custode della manutenzione degli immobili residenziali, commerciali e pubblici”
è responsabile “per la pulizia, la manutenzione e la riparazione degli
stabili e i lavori ambientali Essendo l’A. qualificato come “aiuto” non avrebbe
delle responsabilità eccessive. Maggiormente indicati stabili commerciali, con
la necessità di pulire i piazzali con l’ausilio di un mezzo a motore
(spazzatrice industriale e/o idro-pulitrice) e svuotare i cestini” (pag.
995.
incarto AI). Egli potrebbe inoltre lavorare nel ramo industriale come
addetto alla qualità estetica (e non dimensionale) nel settore industriale
orologiero “professione da svolgersi prevalentemente in posizione seduta,
80%, e per il restante 20% in piedi o in movimento. Tale mansionario comprende:
il controllo qualitativo estetico di componentistica e semilavorati, lucidati,
satinati, “revidati” (révidage), sabbiati, con operazioni di gravaggio o di
rodiatura. Una volta effettuato il controllo l’addetto deve occuparsi di
redigere il foglio di controllo qualitativo e quantitativo e deve consegnare
l’ordine, comprensivo di tutti i riferimenti interni ed esterni (cliente),
all’area logistica. Le/i componenti/semilavorati sono di piccole dimensioni e i
pacchi non superano i 5 kg di peso e comunque vengono portati in logistica
tramite l’ausilio di appositi carrelli per una questione di sicurezza”.
Professioni analoghe sono quelle di addetto alla qualità/conformità confezioni
nel settore farmaceutico, addetto alla qualità/conformità nel settore
componentistica industriale di prodotti plastici e addetto all’imballaggio e
confezionamento nell’area logistica e nei settori orologiero e farmaceutico (“il
mansionario prevede l’imballaggio e il confezionamento che comprendono le
misure protettive, la preparazione “kits”, la messa in scatola, la compilazione
del protocollo di controllo, il controllo di confezioni e etichettatura e la
preparazione per la spedizione. Le componenti sono di piccole dimensioni e non
superano solitamente i 5 kg. di peso, per i pacchi grandi nel settore
farmaceutico possibilità di utilizzo di carrelli elevatori appositi del reparto”).
Egli
potrebbe pure lavorare quale addetto alla logistica e gestione magazzino nel
settore food (“Addetto al controllo e alla verifica delle merci,
magazziniere, etichettatura e prezzi, addetto all’insieme delle operazioni di
smistamento interne”).
Nella
decisione impugnata figura che “considerata l’anamnesi professionale, così
come l’età” del ricorrente “l’attuazione di provvedimenti di ordine
professionale (come ad esempio una riqualifica) non viene ritenuta opportuna”
(doc A1).
2.14
Secondo questo Tribunale,
adempiuti i presupposti per la revisione della decisione del 26 maggio 2000 e
la soppressione, di principio della rendita, tenuto conto della durata
dell’erogazione della prestazione (oltre 21 anni) e dell’età dell’assicurato
(oltre 55 anni), del lungo periodo di inattività lavorativa (dal 1996), l’Ufficio
AI, nel preciso caso di specie, conformemente alla giurisprudenza federale, prima
di sopprimere la rendita, avrebbe dovuto svolgere un esame approfondito circa
la reale sfruttabilità della capacità lavorativa residua dell’assicurato (cfr.
anche sentenza 32.2014.53 del 15 dicembre 2014).
A maggior ragione ove si
considera che l’assicurato dispone di un’unica formazione professionale, come imbianchino
e che da quando è giunto in Svizzera nel 1986, ha lavorato solo una decina
d’anni sull’arco della vita intera.
Egli non sembra quindi
disporre di un’esperienza professionale immediatamente sfruttabile secondo gli
attuali rapporti nel mondo del lavoro e in base alla quale si possa ritenere
che egli potrebbe immediatamente auto integrarsi da sé (STF 9C_128/2013 del 4
novembre 2013; cfr. invece STF 8C_39/2012 del 24 aprile 2012 con riferimento ad
un assicurato provvisto di tre formazioni professionali e ampia esperienza
professionale e, quindi, non necessitante di un’ulteriore riformazione
professionale ai fini autointegrativi). Senza un siffatto esame non è infatti
possibile concludere, con la dovuta tranquillità e conformemente alla citata
giurisprudenza federale, – “(…)
Dennoch hat die Rechtsprechung in ganz besonderen
Ausnahmefällen nach langjährigem Rentenbezug trotz medizinisch (wieder)
ausgewiesener Leistungsfähigkeit vorderhand weiterhin eine Rente zugesprochen,
bis mit Hilfe medizinisch-rehabilitativer und/oder beruflich-erwerblicher
Massnahmen das theoretische Leistungspotential ausgeschöpft werden kann (so das
schon erwähnte Urteil 9C_720/2007 [SZS 2009 S. 147]). An dieser Ausnahme ist
ebenfalls festzuhalten, weil in jedem Einzelfall feststehen muss, dass die
(wiedergewonnene) Erwerbsfähigkeit auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt (erneut)
verwertbar ist (Art. 7 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 16 ATSG). Es können im
Einzelfall Erfordernisse des Arbeitsmarktes der Anrechnung einer medizinisch
vorhandenen Leistungsfähigkeit und medizinisch möglichen Leistungsentfaltung
entgegenstehen, wenn aus den Akten einwandfrei hervorgeht, dass die Verwertung
eines bestimmten Leistungspotentials ohne vorgängige Durchführung befähigender
Massnahmen allein vermittels Eigenanstrengung der versicherten Person nicht
möglich ist (SVR 2010 IV Nr. 9 S. 27, 9C_141/2009; in diesem Sinne auch das
Obiter dictum im Urteil 9C_617/2009 E. 3.3, wonach es nicht rechtswidrig ist,
wenn die Verwaltung nach langjähriger Absenz vom Arbeitsmarkt zunächst mit
Aufenthalt in einer beruflichen Abklärungsstelle [BEFAS] und Arbeitstraining
die erwerbliche Verwertbarkeit des wiedergewonnenen funktionellen
Leistungsvermögens abklärt). (…)“ (STF 9C_768/2009 del 10 settembre 2010, consid. 4.1.2; vedi anche la
STF 9C_163/2009 del 10 settembre 2010) –, per un’adeguata sfruttabilità
della capacità lavorativa residua.
Va osservato
che la necessità di una preventiva valutazione dell’opportunità di misure
d’ordine professionale va in casu ammessa, malgrado conformemente agli
accertamenti medici effettuati sembrerebbe che l’assicurato abbia riacquisito
una parziale capacità lavorativa in attività idonee dal settembre 2012, considerato che i vari uffici AI che hanno svolto numerose revisioni
della rendita, da ultimo il 13 agosto 2015, hanno confermato la completa
incapacità lavorativa e, quindi, non si sarebbe potuto pretendere che
l’assicurato sfruttasse la (non attestata) residua capacità lavorativa (cfr. in
proposito SVR 2011 IV n. 30 p. 86, STF 9C_103/2004 consid. E 4.1 e STF 9C_128/2013
del 4 novembre 2013 consid. 4; cfr. la già citata STCA 32.2014.53 del 15
dicembre 2014).
Quanto alla
circostanza che l’interessato dal 2012 al 2014 ha terminato il liceo in __________,
dove è stato domiciliato ed ha poi ottenuto una laurea di filosofia presso
l’università di __________, non va dimenticato che gran parte di tali attività,
tranne segnatamente per quanto concerne gli esami, sono state svolte a distanza
e che neppure il servizio di integrazione ha ritenuto la laurea quale risorsa
spendibile nel mercato del lavoro. Del resto, dalla perizia psichiatrica
risulta che a causa della patologia di cui è affetto, l’insorgente è fortemente
limitato nelle relazioni interpersonali, sociali e lavorative e che sarebbe
auspicabile piuttosto un’attività senza troppi contatti con altre persone,
senza stress emotivi, che non comportino termini di lavoro troppo stretti,
quali raccolta dati in home office o attività scientifiche (cfr. pag. 917
incarto AI), che tuttavia il consulente AI non ha proposto.
Inoltre
anche il perito psichiatra, dopo aver affermato che fino ad oggi non sono stati
intrapresi provvedimenti integrativi e che a causa della patologia essi
appaiono poco promettenti, d’altra parte ha sostenuto che non vi sono motivi
medici per escluderli (pag. 948 incarto AI: “Berufliche
Eingliederungsmaasnahmen wurden bisher nicht durchgeführt und erscheinen auf
Grund der andauernden Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung mit
paranoider Symptomatik begrenzt aussichtsreich. Trotzdem stehen aus
psychiatrischer Sicht einer sofortiger beruflichen Eingliederung auf Grund der
Verhaltensauffälligkeiten mit paranoider Erlebnisverarbeitung keine
medizinische Hinderungsgründe entgegen. Dabei sollte er die Möglichkeit haben,
seine Autonomie und Vorstellungen entsprechend seiner intellektuellen
Fähigkeiten und inzwischen erreichten Ausbildung umzusetzen”).
Va infine qui
ancora rammentato che l’assicurato è tenuto a sottoporsi ai provvedimenti che
l’UAI metterà in atto. In caso contrario, applicate le necessarie misure
procedurali, l’amministrazione sarà tenuta a sopprimere la rendita (DTF 145 V
1).
Ne consegue che, annullata
la decisione impugnata, gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI perché proceda
all’esame dell’autointegrazione rispettivamente dell’effettiva idoneità
lavorativa e, quindi, dell’eventuale necessità di introdurre provvedimenti
integrativi, ai sensi della succitata giurisprudenza. In esito alle nuove
risultanze, si pronuncerà nuovamente sul diritto a prestazioni (per casi simili
cfr. STCA 32.2014.53 del 15 dicembre 2014; STCA 32.2012.142 del 14 dicembre
2012.
e 32.2010. 222 del 12 ottobre 2010).
2.15
Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis
LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr.
anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli
art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la
procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso
di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell’UAI che verserà al
ricorrente, patrocinato da un avvocato, le ripetibili.
La richiesta dell’insorgente di
esonerarlo dall’anticipo delle spese diventa priva di oggetto, poiché il TCA non
ha domandato il versamento di un anticipo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’UAI affinché proceda
come ai considerandi.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà fr. 2'500.-- (IVA
inclusa) al ricorrente a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti