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Decisione

32.2021.2

Soppressione della rendita AI non confermata poiché il ricorrente beneficia della prestazione da oltre 15 anni e ha già compiuto 55 anni. L'UAI deve prima esaminare il diritto a provvedimenti integrativi fino a quando il potenziale dalla CL medico-teorica è effettivamente realizzato

15 marzo 2021Italiano67 min

probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.2

cs

Lugano

15 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 gennaio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 25 novembre 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1964, da

ultimo imbianchino, il 6 dicembre 1995 ha inoltrato una domanda di prestazioni

dell’AI.

1.2. Con decisione del 26 maggio

2000 l’Ufficio AI del Canton __________ ha posto RI 1 al beneficio di una

rendita AI intera (grado del 100%) dal 1° febbraio 1999.

1.3. Con comunicazioni del 20

marzo 2001, del 31 maggio 2006 e del 12 agosto 2011, l’Ufficio AI del Canton __________,

rispettivamente del Canton Ticino, hanno confermato il diritto alla rendita

intera. Il 13 agosto 2015 anche l’Ufficio AI __________ ha confermato la

prestazione.

1.4. In seguito alla presa di

domicilio dell’assicurato nel nostro Cantone, l’Ufficio AI del Canton Ticino

nel corso del mese di dicembre 2016 ha avviato una nuova revisione d’ufficio.

Ordinata una perizia

bidisciplinare ad opera del Centro __________, allestita dal dr. med. __________

(medico specialista in psichiatria e psicoterapia) e dal dr. med. __________

(medico specialista in ortopedia), il medico SMR, dr. med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, con valutazione dell’11 marzo 2020, ha ritenuto un

miglioramento dello stato di salute dell’assicurato almeno dal 1° settembre

2012. Dopo aver sottoposto la fattispecie al Servizio d’integrazione

professionale dell’AI che ha preso posizione in data 11 agosto 2020, con

decisione del 25 novembre 2020, preavvisata dal progetto del 10 settembre 2020,

l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita con la fine del mese che

segue l’intimazione della decisione, essendo il grado d’invalidità pari al 35%.

1.5. RI 1, rappresentato dall’avv.

RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via

principale l’annullamento della decisione ed il ripristino della rendita intera

ed in via subordinata l’accertamento di un grado d’invalidità del 63% con

beneficio dei necessari provvedimenti professionali, segnatamente prova di

lavoro in attività adeguata e eventuale relativa formazione (doc. I).

Contestualmente chiede di essere posto a parziale beneficio dell’assistenza

giudiziaria nella forma della dispensa dall’obbligo di anticipare le spese

giudiziarie. L’insorgente contesta sia l’aspetto medico, allegando un

certificato del dr. med. __________ del 29 dicembre 2020, sia il calcolo del

grado dell’invalidità.

1.6. Con risposta del 5 febbraio

2021 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove

necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).

1.7. In data 19 febbraio 2021

l’insorgente ha prodotto una breve replica (doc. VIII). All’UAI è stato

assegnato un termine scadente il 1° marzo 2021 per presentare eventuali

osservazioni scritte in merito (doc. IX).

in diritto

2.1. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi

da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.2. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una

modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,

per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o

su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento

importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA.

La rendita può essere oggetto

di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di

salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una

modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr.

anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una

situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).

Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

La revisione avviene d'ufficio quando, in

previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità o della

grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di

aiuto dovuto all'invalidità, è stato stabilito un termine al momento

della fissazione della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza (art. 87 cpv. 1 lett. a OAI);

o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare

una notevole modifica del grado d'invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità (art. 87 cpv. 1 lett. b OAI).

Invece, se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve

dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il

bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato

in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI).

Infine, qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il

contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era

insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché

il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza,

una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni

previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2

OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

L'art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità

che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre

2012, consid. 5.3).

Giusta l'art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa

impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto

invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un

caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STF I 8/04 del 12 ottobre

2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

Quanto agli effetti della revisione di una rendita, per l'art.

88bis cpv. 2 OAI la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto,

al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della

decisione (lett. a).

Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data

in cui avvenne la modificazione determinante, se il beneficiario ha ottenuto indebitamente

la prestazione o ha violato l’obbligo di informare impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77, indipendentemente dal fatto che la prestazione abbia

continuato a essere versata a causa dell’ottenimento indebito della medesima o

della violazione dell’obbligo di informare (lett. b).

L'art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma

anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame

(riconsiderazione) (Meyer,

Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17

ATSG), pag. 395; Müller, Die

materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,

2003, pag. 95).

Condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che

l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico

dell'AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di

riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett.

a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato

ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex

tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA

ha pure stabilito che l'inizio della soppressione con effetto ex nunc

della rendita va stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis cpv. 2

lett. a OAI (DTF 111 V 197).

2.3. La costante giurisprudenza ha

stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di

modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività

lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue

conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subìto un cambiamento importante

(DTF 130 V 349 consid. 3.5; DTF 113 V 275 consid. 1a; DTF 112 V 372 consid. 2b e

390 consid. 1b; DTF 109 V 116; DTF 105 V 30; RCC 1989 p. 323).

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque

necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano

subìto una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 130 V 351;

DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione,

da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti

al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell'istante della

pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF

133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109

V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

A proposito della notevole modifica del grado d'invalidità

quale condizione di revisione prevista dall'art. 17 cpv. 1 LPGA, nella DTF 133

V 545 la nostra Massima Istanza ha precisato che per le rendite dell'assicurazione

invalidità, anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante

può dare luogo a una revisione se tale modifica determina un superamento (per

eccesso o per difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6).

La revisione si occupa di modifiche nella situazione

personale della persona assicurata (stato di salute, fattore economico).

Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una

revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche

il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).

Nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha

rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le

circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il

diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (DTF 130 V 343

consid. 3.5).

Secondo il principio dell'onere probatorio materiale, la

situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della

fattispecie non è dimostrabile con il grado della verosimiglianza preponderante

(SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza

9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).

Inoltre, nella successiva STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013,

l'Alta Corte ha ricordato che a differenza di quanto prescritto dall'art. 17

cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige

in relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole

dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità.

Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia

in una modifica della componente lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012

consid. 3.1; DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3).

Nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha

stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono

modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello

stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve

essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198

consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF

9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre

2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di

salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro

clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e

6).

2.4. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.5. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale

federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità

tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua

capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607;

STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta

Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Nella STF I 770/03 del 16

dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale

federale ha quindi modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a

una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche

oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141

V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi

casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una

procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo

potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando

da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un

altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione

complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra

l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Inoltre, in due sentenze

del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V

409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza

sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità

lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce

di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non

vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla

conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti

Fatti

i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia

in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.

Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di

principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Soltanto da tale elemento

non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona

toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve

essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in

presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi

probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione

dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti

dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento

probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto.

La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità

probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere

essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame

complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa

in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare

conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della

capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della

persona toccata.

Secondo

la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio

gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo

se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il

cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera

assoluta.

Ora

invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la

persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione

oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La

possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi

fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente

nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia

conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre

2017).

Con

sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha

ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio

2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è

stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in

DTF 144 V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e

3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del

2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

Infine, in DTF 145 V 215

il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le

malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una

procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.6. In concreto, con decisione

del 26 maggio 2000 (pag. 193 e seguenti incarto AI), all’insorgente è stata

attribuita una rendita intera dal 1° febbraio 1999, sulla base della perizia

psichiatrica allestita il 22 novembre 1999 dal dr. med. __________ di __________,

specialista in psichiatria e psicoterapia (pag. 137 e seguenti incarto AI), il

quale ha posto la diagnosi di “Andauernde Persönlichkeitsänderung nach

Extrembelastung (ICD F 62.0)” e “Lumbospondylogenes Syndrom bei

Diskushernie L5/S1 und L4/L5” (cfr. pag. 143 incarto AI) ed ha attestato

una completa incapacità lavorativa (pag. 145 incarto AI).

In seguito la prestazione è stata confermata quattro volte, dai

rispettivi Uffici AI competenti, tramite semplice comunicazione (20 marzo 2001

[pag. 195 incarto AI], 31 maggio 2006 [pag. 719 incarto AI], 12 agosto 2011 [pag.

758 incarto AI] e 13 agosto 2015 [pag. 776 incarto AI]).

Nel corso del mese di dicembre 2016 l’UAI ha avviato un’ulteriore

procedura di revisione (pag. 795 incarto AI) ed ha deciso di far allestire una

perizia bidisciplinare dal Centro __________, effettuata dal dr. med. __________

(medico specialista in psichiatria e psicoterapia) e dal dr. med. __________

(medico specialista in ortopedia).

La perizia ortopedica è

stata redatta il 22 novembre 2019 (pag. 893 incarto AI) con la diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa di “Lumbovertebralsyndrom bei leichter

Spondylarthrose L2 bis 4 sowie L5/S1 und mässiger Spondylarthrose mit

Diskusbulging L4/5 ohne neurale Kompression” e senza influenza sulla capacità

lavorativa di “Gonalgie bei reduziertem Valgusalignement und leichter

femoropatellärer Inkongruenz rechts” e “Spreizfüsse” (pag. 902

incarto AI).

Il perito ha accertato un’incapacità

lavorativa del 30% nella precedente attività e una capacità lavorativa totale

in attività adatta con le limitazioni ivi descritte, indicando non essere

possibile stabilire retrospettivamente le modifiche della capacità lavorativa

in assenza di documentazione precisa su questi punti (pag. 904 incarto AI).

La perizia psichiatrica è

stata redatta il 25 novembre 2019 (pag. 924 incarto AI) e pone la diagnosi di “Andauernde

Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung mit paranoiden Symptomen (ICD F

62.0)” (pag. 942 incarto AI).

Il perito ha accertato

un’incapacità lavorativa del 50% nella precedente attività e del 30% in

attività leggere (pag. 950-951 incarto AI). Anch’egli ha precisato che non è

possibile stabilire retrospettivamente le modifiche della capacità lavorativa

in assenza di documentazione precisa su questi punti (pag. 951 incarto AI).

Nell’ambito della

valutazione globale effettuata il 29 novembre 2019, i due periti hanno confermato

le citate diagnosi (pag. 913 incarto AI) ed hanno stabilito che l’assicurato è

inabile al lavoro al 50% nella precedente attività ed al 30% in attività

adeguate, dal momento della perizia (pag. 919 incarto AI; cfr. anche pag. 914

incarto AI).

L’11 marzo 2020 il medico

SMR, dr. med. __________, ha confermato l’esito della perizia, ossia incapacità

lavorativa del 50% nella precedente attività e del 30% in attività adatte,

entrambe da intendere come riduzione del rendimento, ha posto le diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa di sindrome lombovertebrale con lieve

spondiloartrosi L2-L4 e L5-S1 e spondiloartrosi massiva con “bulging”

disco intervertebrale L4-L5 senza compressione neurale e modificazione duratura

della personalità con sintomi paranoidi (pag. 961 e seguenti incarto AI).

Il medico SMR ha stabilito

che lo stato di salute è migliorato dal mese di settembre 2012.

Circa le limitazioni, il

dr. med. __________ ha indicato che si deve trattare di attività leggere in

aree temperate, con alternanza seduto in piedi, senza movimenti di pesante

inclinazione e rotazione, in un ambiente piccolo, poco stressante, senza contatti

con eventuali clienti, non deve essere un lavoro in gruppo e vi deve essere la possibilità

di effettuare pause (pag. 963 incarto AI). Il carico massimo è stato fissato in

15 kg.

Circa l’evoluzione dello stato

di salute il medico ha affermato che “malgrado la presenza della

modificazione duratura della personalità e delle difficoltà comportamentali,

all’assicurato è stato possibile seguire una formazione a distanza che

rispecchia l’autonomia secondo i suoi concetti e che, di riflesso, necessita

meno capacità di adeguamento o contatti sociali. Tuttavia, l’assicurato ha

frequentato due anni di liceo dal 2012 al 2014 mentre era ufficialmente

residente in __________. Questo dimostra ulteriormente la presenza di risorse

residue da anni sia per la capacità di frequenza scolastica insieme

verosimilmente a studenti di circa 30 anni più giovani di lui sia per la

capacità di riadeguarsi ad un Paese da cui era fuggito negli anni ’80, pur

considerando condizioni politiche e sociali diverse dopo circa 20 anni e forse

per lui maggiormente favorevoli. Tali risorse intellettive e di relativa

resistenza allo stress sono dunque verosimili già al momento in cui

l’assicurato intraprende il liceo in settembre 2012” (pag. 964 incarto AI).

Il dr. med. __________ ha concluso affermando che in assenza di documentazione

oggettiva, non è possibile descrivere, con verosimiglianza, l’evoluzione dello

stato di salute fino al momento in cui l’assicurato ha intrapreso gli studi

liceali e relativo riscontro di status, diagnostico e prognostico.

L’11 agosto 2020 il

Servizio integrazione dell’AI ha allestito un rapporto dettagliato (pag.

990-997 incarto AI).

Il consulente dell’AI ha

affermato che “riassumendo

quanto riportato in sede peritale emerge

chiaramente come nel corso degli anni l’A. abbia saputo reagire autonomamente

ad una situazione di fragilità e sconforto arrivando finanche a terminare degli

studi superiori di Filosofia, spostandosi con regolarità in __________. Il SIP

non può non considerare, a livello squisitamente pratico, come questi fattori

non collimino con una inabilità totale del 100%. Vi sono sicuramente sul

mercato del lavoro delle attività semplici e ripetitive che richiedono uno

sforzo notevolmente inferiore rispetto a quello profuso da parte dell’A. nel

portare a termine una formazione universitaria, considerando oltretutto il

superamento degli esami, che generalmente generano un carico di stress

ingestibile per una persona inabile in misura completa” (pag. 994 incarto AI).

Il funzionario

dell’AI ha poi elencato una serie di attività esigibili, descrivendole nel

dettaglio (aiuto custode e pulizie semplici e leggere; addetto alla qualità

estetica e non dimensionale nel settore industriale orologiero; addetto alla

qualità/conformità confezioni nel settore farmaceutico; addetto alla

qualità/conformità nel settore componentistica industriale di prodotti

plastici; addetto all’imballaggio e confezionamento nell’area logistica nei

settori orologiero e farmaceutico; addetto alla logistica e gestione magazzino

nel settore food).

Il consulente ha in

seguito affermato che in riferimento alla marginale 2020.2 (recte: 5020.2) della

CIGI è prassi confermare un miglioramento dello stato di salute tramite una prova

lavorativa per assicurati che hanno compiuto i 55 anni o percepiscono la

prestazione da oltre 15 anni. In particolare, viene sottolineato che non è

possibile prendere in considerazione un miglioramento dello stato di salute

medico teorico senza permettere all’assicurato di beneficiare di provvedimenti

professionali, qualora all’incarto risulti chiaramente che l’assicurato non

possa valorizzare il suo potenziale rendimento unicamente con sforzi autonomi. “Viene

però anche considerato che non si può parlare di diritto acquisito in caso di

revisione o riconsiderazione. Va altresì precisato, a scanso di equivoci, che

la seguente valutazione prende in considerazione una ritrovata abilità

lavorativa precedente alle linee guida dettate dalla marginale sopra citata (…)”.

Il consulente evidenzia

che il SMR, secondo il grado di verosimiglianza preponderante in essere nella

presente procedura, ha fatto risalire detto miglioramento all’inizio degli

studi, ovvero al 1.09.2012 (quando l’assicurato aveva 48 anni e la rendita da

13 anni). “La presa di posizione del SMR è considerata corretta,” in

applicazione della giurisprudenza (cfr. STF 9C_158/2012 consid. 5.2).

Nel caso in esame il

consulente ha ritenuto che vi siano sufficienti elementi relativi a competenze

personali e relazionali, che potrebbero essere messe, con il dovuto rispetto

del dovere di ridurre il danno alla salute, a beneficio di una reintegrazione

professionale e immediata dell’assicurato (pag. 997 incarto AI).

In sede di ricorso

l’insorgente ha prodotto un referto del dr. med. __________, diplomato alla

facoltà di medicina di __________, qualificato in medicina generale, già attivo

presso il __________ di __________, che ha attestato come il ricorrente è

seguito da lui a __________ dal 2017 “pour des lombalgies chroniques, il est

traité par des thérapeutiques locales par patch et par des anti-inflammatoires

au long cours par voie générale. Néanmoins au vu de

l’âge et des plaintes un travail de chantier ne me semble pas adapté” (doc. A3).

2.7. Preliminarmente va ribadito

che per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un

punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento

della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell'istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da

questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione

di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, 2010, p. 379).

Nel caso di

specie va pertanto paragonato lo stato di salute del ricorrente al 26 maggio

2000 con lo stato valetudinario al momento della decisione impugnata. Le varie

comunicazioni susseguenti alle numerose procedure di revisione che hanno

confermato la prima decisione non sono invece rilevanti.

2.8. Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato

dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo

attento esame della documentazione medica agli atti deve confermare l’operato

dell’UAI e non vede ragioni per scostarsi dalla perizia bidisciplinare del

Centro __________, allestita dal dr. med. __________ (medico specialista in

psichiatria e psicoterapia) e dal dr. med. __________ (medico specialista in

ortopedia).

La perizia ortopedica, del

22 novembre 2019 e quella psichiatrica del 25 novembre 2019, unitamente alla

valutazione globale del 29 novembre 2019, sono da considerare dettagliate,

approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali ricordati ai

considerandi precedenti. I periti si sono espressi su tutte le patologie

lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la

documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità

lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite

effettuate presso di loro.

Gli

specialisti hanno esaminato approfonditamente l’evolversi dello stato di salute

del ricorrente prendendo in considerazione tutta la documentazione medica

prodotta dall’insorgente ed acquisita dall’UAI.

Ai

referti va attribuita piena forza probante.

Nelle

loro perizie ortopedica (di 16 pagine) e psichiatrica (di 36 pagine) e nella

valutazione globale (13 pagine), gli specialisti, dopo aver descritto gli atti,

l’anamnesi, i reperti, gli esami effettuati ed aver approfonditamente risposto

alle domande poste dall’UAI, hanno stabilito che l’insorgente nell’ambito della

precedente attività di imbianchino è ancora abile al lavoro nella misura del

50%, mentre con le limitazioni ivi descritte può svolgere un’attività leggera e

confacente al suo stato di salute nella misura del 70%. Entrambi i periti hanno

inoltre evidenziato come nel tempo lo stato di salute del ricorrente, rispetto alla

precedente valutazione, sia migliorato, nel senso che ora, perlomeno in maniera

parziale, può svolgere un’attività lucrativa.

Per

quanto concerne più particolarmente la patologia psichiatrica, il dr. med. __________

ha stabilito che lo stato di salute, malgrado la medesima diagnosi di

modificazione duratura della personalità (ICD F62.0) in condizione di stress

estremo con sintomi paranoidi, si è modificato giacché è subentrato un

miglioramento delle precedenti difficoltà comportamentali e conseguentemente

delle condizioni cliniche. Lo psichiatra afferma che non vi sono indizi per

deficit intellettivi e che al contrario le capacità intellettuali sono

superiori alla media. Tant’è che malgrado la sua patologia è riuscito a seguire

una formazione a distanza che rispecchia l’autonomia secondo i suoi concetti e

che di riflesso necessita meno capacità di adeguamento o contatti sociali. Il

perito ha poi rilevato che il disturbo psichiatrico è chiaramente stato

originato da un severo trauma nell’età giovanile con conseguente sviluppo della

modificazione duratura della personalità in condizione di stress estremo e le

aspettative irrealistiche nei confronti di alcune istituzioni svizzere hanno

condotto a un’estrema sfiducia con elaborazione paranoica del vissuto con

difficoltà comportamentali. Tuttavia, avendo concluso positivamente lo studio,

la difficoltà comportamentale ha comportato un miglioramento. L’assicurato si

prodiga per meglio adeguarsi alla situazione e per sfruttare le sue conoscenze

e questo influisce positivamente sull’esercizio di un’attività adeguata. Per il

perito i fattori influenti positivamente sul miglioramento della salute

psichica sono di natura lavorativa e ambientale nel senso che l’interessato può

sviluppare e mettere liberamente a frutto le sue capacità intellettuali e la

formazione secondo la sua concezione. Secondo lo specialista quali attività adeguate

vi sono quelle senza carico emotivo maggiore, senza stress, senza contatti

frequenti con clienti, senza lavoro in team e senza pressione continua. Egli

dovrebbe mettere a frutto la sua formazione senza condizioni troppo strette,

per esempio riprendendo l’attività tramite telelavoro o altre attività

scientifiche. Dal test Mini-ICF-APP emerge inoltre che l’insorgente è in grado

di organizzarsi bene, di annotarsi e pianificare gli appuntamenti, è

affidabile, comprende le regole e riesce discretamente ad attenersi. È in grado

di pianificare e strutturare la giornata.

Circa

l’aspetto reumatologico, il perito ha evidenziato come l’interessato, malgrado

una modifica della diagnosi (sindrome lombovertebrale con lieve spondiloartrosi

L2-L4 e L5-S1 e spondiloartrosi massiva con “bulging” disco

intervertebrale L4-L5 senza compressione neurale), in attività leggere e con le

limitazioni ivi indicate, sia completamente abile al lavoro.

L’assicurato

non ha prodotto alcuna documentazione medica specialistica atta a sovvertire,

tramite elementi medici oggettivi, le motivate e convincenti conclusioni dei

periti.

Egli

si è infatti limitato a produrre un certificato di poche righe, del medico

curante, dr. med. __________, del 29 dicembre 2020, che si esaurisce nell’indicazione

che per l’insorgente, in sua cura dal 2017, in ragione della sua età e delle

sue lamentele, a causa delle lombalgie croniche un’attività di cantiere non

sembra adatta (doc. A3).

Ciò

manifestamente non è sufficiente per inficiare il valore probatorio della

perizia bidisciplinare, il cui esito è stato confermato dal medico SMR, dr.

med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il quale ha inoltre

correttamente stabilito, alla luce della documentazione agli atti, che il

miglioramento dello stato di salute e meglio della capacità lavorativa è

avvenuto perlomeno dal mese di settembre 2012 quando l’insorgente è tornato in __________,

suo Paese d’origine dal quale era fuggito negli anni ’80 per frequentare gli

ultimi due anni di liceo. Il medico SMR evidenzia come “malgrado la presenza

della modificazione duratura della personalità e delle difficoltà

comportamentali, all’assicurato è stato possibile seguire una formazione a

distanza che rispecchia l’autonomia secondo i suoi concetti e che, di riflesso,

necessita meno capacità di adeguamento o contatti sociali. Tuttavia,

l’assicurato ha frequentato due anni di liceo dal 2012 al 2014 mentre era

ufficialmente residente in __________. Questo dimostra ulteriormente la

presenza di risorse residue da anni sia per la capacità di frequenza scolastica

insieme verosimilmente a studenti di circa 30 anni più giovani di lui sia per

la capacità di riadeguarsi ad un Paese da cui era fuggito negli anni ’80, pur

considerando condizioni politiche e sociali diverse dopo circa 20 anni e forse

per lui maggiormente favorevoli. Tali risorse intellettive e di relativa

resistenza allo stress sono dunque verosimili già al momento in cui

l’assicurato intraprende il liceo in settembre 2012” (pag. 964 incarto AI).

Va

qui rammentato, a proposito del medico SMR, che per l’art. 59

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto

come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di

fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto

alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56 pag. 174, con riferimenti).

In conclusione, stante

quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

mediche agli atti, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute, è da

ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante

abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218

consid. 6 con riferimenti), che l’assicurato nella precedente attività è abile

al lavoro al 50%, mentre in attività adatte e confacenti al suo stato di

salute, e con le limitazioni descritte nella perizia bidisciplinare, è abile al

lavoro al 70%. Ciò dal mese di settembre 2012.

Va

ora esaminato se il grado d’invalidità è stato calcolato correttamente.

2.9. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire

quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di

verosimiglianza preponderante, quale persona sana (sentenza 9C_297/2018 del 9

agosto 2018, consid. 3.2; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con

riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente

possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona

assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al

rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid.

4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un

posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso

in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito

ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si

farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).

Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di

indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata

avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato

l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag.

381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va

senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso

una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96

V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione

d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione

sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi

ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un salario di punta può

essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC

1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno

in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di

lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

In

concreto, considerato che l’insorgente non lavora più da numerosi anni, l’UAI

ha correttamente fatto capo ai dati evinti dalla tabella edita dall'Ufficio

federale di statistica, più

precisamente dalla tabella TA1 2018 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2018;

salario mensile lordo), del settore 41-43 (costruzioni), livello di qualifica 1

(attività di tipo semplice e manuale), per un reddito, nel 2018 di fr.

69'656.58 (5'622 x 12 mesi : 40 ore x 41.3 ore), aggiornato al 2019 a fr. 70'353.15

(+1%; cfr. Tabella T1.1.15; indice dei salari nominali, uomini, 2016-2019).

Contrariamente

a quanto ritiene il ricorrente, non va invece presa in considerazione la laurea

in filosofia conseguita nel 2019, giacché essa è stata ottenuta decenni dopo

l’insorgere del danno alla salute che lo ha reso incapace al lavoro

nell’attività precedentemente svolta di imbianchino e semmai andrebbe tenuta in

considerazione nel reddito da invalido, ciò che tuttavia sarebbe a lui

sfavorevole.

2.10. Circa

il reddito da invalido, lo stesso è

determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se

Considerandi

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2018 (cfr., a proposito del 2012, la

sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in

particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2018

tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2018; salario mensile lordo [valore centrale]

secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il

2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V

178), emerge che il salario lordo

mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in

DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40

ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347

segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 65’004.- (Fr. 5'417 X 12 mesi).

Questi dati si

riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando

queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore

computabili nel 2018 (cfr. per questo aspetto, STF I 203/03 del 21 luglio 2003,

consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée

normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il

salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 67'766.67

(fr. 65’004: 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già

compresa (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Adattando

all'evoluzione dei salari nominali questo dato al 2019, con orario di

lavoro costante, si ottiene un salario di fr. 68’367.56 (fr. 67'766.67 : 101.5

x 102.4; cfr. Tabella T1.1.15, Indice dei salari nominali, Uomini, 2015-2019,

pubblicata dall'Ufficio federale di statistica; cfr. la sentenza 8C_671/2013

del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

Secondo la giurisprudenza federale, per

gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto

la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono

di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In

concreto l’UAI ha applicato una riduzione del 5% per attività leggere.

Il

ricorrente chiede una riduzione del 25%, tenuto conto segnatamente del fatto

che precedentemente svolgeva un’attività pesante, che è un migrante, sino allo

scorso anno privo di una formazione scolastica o empirica e che ha lavorato

come manovale fino al 1994 (doc. I, pag. 11).

Questo

Tribunale, che, di massima, non può, senza motivi pertinenti, sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid.

5.2) non ha alcun motivo per modificare la riduzione applicata dall’UAI.

In particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione,

l’amministrazione abbia tenuto debitamente conto degli effetti legati

al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato.

Quest’ultimo,

in attività adatte e confacenti al suo stato di salute, è capace al lavoro al 70%.

Poiché l’incapacità lavorativa va intesa quale riduzione del rendimento (cfr.

pag. 962 incarto AI), non può essere presa in considerazione un’ulteriore

riduzione per questo fattore.

Infatti,

a proposito della riduzione del rendimento, con sentenza 9C_149/2015 del 22

marzo 2016 il TF al consid. 4.1 ha ribadito che:

"

Nel caso concreto

l'autorità giudiziaria precedente, sulla base dei dati peritali, ha ritenuto la

capacità lavorativa di A. dell'80% (che si traduce nella presenza durante tutto

il giorno con rendimento ridotto) in un'attività rispettosa dei limiti

funzionali. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale in caso di

presenza lavorativa durante tutto il giorno ma con limitazioni, in concreto del

20%, non vi è più spazio per alcuna riduzione riconducibile all'impossibilità

di svolgere un'attività a tempo pieno (cfr. fra tante: sentenze 9C_710/2011 del

20.

marzo 2012 consid. 5; 9C_980/2008 del 4 marzo 2009 consid. 3.1.2 e

9C_344/2008 del 5 giugno 2008 consid. 4). Detto altrimenti, il fatto che

l'opponente non possa svolgere un'attività adeguata al 100% ma unicamente nella

misura dell'80% è già stato considerato dall'amministrazione allorquando ha

ridotto il reddito da invalido del 20% per il minor rendimento e non vi è più

spazio per ulteriori riduzioni di sorta.”

Neppure

un’ulteriore riduzione dovuta agli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute può trovare accoglimento. Nella valutazione se ne è già tenuto

conto (cfr. pag. 964 incarto AI).

Alcuna

riduzione supplementare può essere concessa in ragione del fatto che

l’insorgente sia un migrante. Egli infatti è giunto in Svizzera nel lontano

1986.

dove ha lavorato fino a metà degli anni ’90 (pag. 866 incarto AI) ed è nel

frattempo divenuto cittadino svizzero, attinente di __________. Ciò implica una

riuscita integrazione nel tessuto sociale del nostro Paese e non permette di

ottenere alcuna riduzione in ragione delle sue origini.

Quanto

alla sua formazione, non va dimenticato che è stato capace di concludere il

liceo in età avanzata nel 2014 e di poi ottenere una laurea in filosofia nel

2019.

presso l’università di __________ in __________, pur svolgendo i corsi a

distanza e recandosi in facoltà unicamente per svolgere gli esami. Nessuna riduzione

è pertanto giustificata.

Infine,

al momento dell’emissione della decisione impugnata non aveva raggiunto da un

punto di vista oggettivo l’età a partire dalla quale la giurisprudenza

considera generalmente che non sussistono possibilità per valorizzare la

capacità di guadagno residua (cfr. STF I 359/06 del 22 giugno 2007, consid.

4.2).

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto non vi è alcun motivo, nel preciso caso di

specie, per scostarsi dalla riduzione del 5% effettuata dall’UAI.

Raffrontando

il reddito da valido di fr. 70'353.15

con il reddito da invalido di fr. 68’367.56, ridotto del 30% (incapacità lavorativa) a fr. 47'857.30 e del

5% (riduzione sociale) a fr. 45'464.40, si ottiene un grado d’invalidità del

35.37%, arrotondato conformemente alla giurisprudenza (DTF 130 V 121) al 35%, che non dà diritto ad

alcuna rendita AI.

Per

cui, di principio, a ragione l’UAI ha soppresso il diritto alla rendita

dell’insorgente.

Quest’ultimo,

tuttavia, chiede di essere posto al beneficio di una prova di lavoro, seguita

da una riqualifica e rileva che avendo beneficiato di una rendita da oltre 15

anni, di aver lavorato solo 10 anni e di avere più di 55 anni avrebbe diritto

al mantenimento della prestazione.

2.11

Conformemente alla

giurisprudenza, prima di procedere alla diminuzione o soppressione di una

rendita di invalidità a seguito di revisione occorre accertare se esiste un

bisogno di reintegrazione, valutando se l’assicurato sia concretamente in

misura di mettere a profitto la sua capacità di guadagno sul mercato del lavoro

equilibrato (cfr. gli art. 7 e 16 LPGA; cfr. STF 9C_163/2009 del 10 settembre

2010). Nel caso di una revisione (e in analogia di una riconsiderazione; cfr.

STF 9C_152/2013 del 3 settembre 2013 consid. 3.2.3) di una rendita di

invalidità versata da numerosi anni, il Tribunale federale ha sottolineato che di

regola la (completa o parziale) capacità lavorativa attestata a livello medico

– e che è alla base della riduzione del grado di invalidità e, quindi, della

riduzione o soppressione della rendita – può venir (nuovamente) concretamente

sfruttata dall’assicurato mediante un’adeguata autointegrazione sul mercato del

lavoro equilibrato traducendosi così in un grado di invalidità inferiore (cfr.

art. 7 cpv. 1 in relazione con l’art. 16 LPGA; STF 9C_412/2014 del 20 ottobre

2014, 8C_18/2013 del 23 aprile 2013 consid. 10). Questo è segnatamente il caso

laddove l’assicurato ha sempre conservato una parziale capacità lavorativa residua

cosicché l’aumento della capacità lavorativa non necessita un accresciuto

bisogno di integrazione, specie se la ritrovata idoneità professionale può

essere utilizzata in un’attività lavorativa già svolta dall’assicurato o che

può svolgere immediatamente.

In casi eccezionali invece

l’amministrazione in sede di revisione della rendita deve esaminare la

questione integrativa e, quindi, accertarsi se la ritrovata capacità lavorativa

attestata medicalmente si traduce effettivamente in un grado di invalidità

inferiore oppure se, eccezionalmente, occorra procedere ad un esame personale

dell’effettiva idoneità lavorativa (con riferimento all’idoneità, alla capacità

di carico, ecc.) e/o all’esecuzione di provvedimenti integrativi. In tali casi

la rendita di invalidità deve continuare ad essere versata fintanto che il

potenziale di capacità lavorativa riesce ad essere effettivamente realizzato

grazie all’introduzione di misure medico-riabilitative e/o provvedimenti di

integrazione professionale (STF 9C_412/2014 del 20 ottobre 2014, 8C_18/2013 del

23.

aprile 2013 consid. 10, 9 C_848/2012 del 14 febbraio 2013, 9C_831/2010, 9C_768/2009

del 10 settembre 2010; SVR 2010 IV nr. 9 p. 27, 9C_141/2009; vedi

anche la STF 9C-998/2010 del 8 marzo 2011, 9C_163/2009 del 10 settembre 2010).

In una successiva sentenza la Corte Federale ha ulteriormente precisato la sua

giurisprudenza nel senso che un caso eccezionale in questo senso, necessitante

cioè del preventivo esame circa la necessità dell’introduzione di provvedimenti

integrativi malgrado la capacità lavorativa attestata medicalmente, va ammesso

quando la revisione concerne un assicurato maggiore di 55 anni o titolare di

una rendita di invalidità da oltre 15 anni (STF 9C_412/2014 del 20 ottobre

2014, 9C_128/2013 del 4 novembre 2013, 9C_152/2013 del 3 settembre 2013,

9C_11/2012 del 28 febbraio 2012 consid. 2.2.2; 9C_367/2011 del 10 agosto 2011;

9C_228/2010 del 26 aprile 2011, pubblicata in SVR 2011 IVG nr. 73, e

riferimenti). Nella STF 9C_412/2014 del 20 ottobre 2014 il TF ha confermato questa

giurisprudenza sottolineando che tali casi eccezionali possono essere

riconosciuti segnatamente laddove l’assicurato è stato lontano dal lavoro per

numerosi anni, dispone di un carente profilo conoscitivo e/o intellettuale o

difetta di esperienza professionale (cfr. anche STF 9C_152/2013 del 3 settembre

2013.

e riferimenti).

In

DTF 141 V 5 il Tribunale federale ha affermato che per stabilire la soglia dell'integrazione autonoma esigibile di una persona

assicurata dopo aver raggiunto 15 anni di erogazione della rendita o il 55°

anno di età, è determinante il momento della decisione di soppressione della

rendita o quando diviene effettiva la revoca della rendita (consid. 4).

In

una recente sentenza del 28 gennaio 2019 pubblicata in DTF 145 V 1, il Tribunale

federale ha stabilito, in relazione agli art. 7 cpv. 2 lett. e LAI e 8a cpv. 1

e 2 LAI, che una persona beneficiaria di una rendita che dispone di possibilità

di reintegrazione, indipendentemente dall’esistenza di un motivo di revisione

secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, non solo ha il diritto, ma anche il dovere, di

partecipare a misure di reintegrazione esigibili per l’assicurato. La

possibilità soggettiva all’integrazione di una persona beneficiaria di una

rendita non costituisce un motivo per lo svolgimento di tali misure.

In

DTF 145 V 209, il Tribunale federale, circa l’esigibilità dell’integrazione

autonoma in caso di assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo,

ha stabilito che in caso di riduzione o soppressione della rendita d’invalidità

di un assicurato con più di 55 anni occorre in linea di principio eseguire

provvedimenti d’integrazione, anche nel caso in cui si decida sulla limitazione

e/o sulla graduazione contemporaneamente alla concessione della rendita.

L’Alta

Corte ha rammentato i principi al consid. 5.1., laddove ha affermato che per le

persone che beneficiano della rendita da almeno 15 anni o che hanno già 55 anni

e la cui rendita viene ridotta o soppressa in via di revisione, la rendita di

invalidità deve continuare ad essere versata fintanto che il potenziale di

capacità lavorativa riesce ad essere effettivamente realizzato grazie

all’introduzione di misure medico-riabilitative e/o provvedimenti di

integrazione professionale (“Bei Personen, deren Rente revisionsweise herabgesetzt oder

aufgehoben werden soll, sind nach mindestens fünfzehn Jahren Bezugsdauer oder

wenn sie das 55. Altersjahr zurückgelegt haben, praxisgemäss in der Regel

vorgängig Massnahmen zur Eingliederung durchzuführen, bis sie in der Lage sind,

das medizinisch-theoretisch (wieder) ausgewiesene Leistungspotenzial mittels

Eigenanstrengung auszuschöpfen und erwerblich zu verwerten (SVR 2015 IV Nr. 41

S. 139, 9C_183/2015 E. 5; SVR 2011 IV Nr. 73 S. 220, 9C_228/2010 E. 3; SVR 2011

IV Nr. 30 S. 86, 9C_163/2009 E. 4.2.2; Urteile 8C_582/2017 vom 22. März 2018 E. 6.3; 8C_394/2017 vom 8. August 2017

E. 4.2; 9C_412/2014 vom 20. Oktober 2014 E. 3.1; 8C_855/2013 vom 30. April 2014 E. 2.2; 9C_367/2011 vom 10. August 2011 E. 3.2;

je mit Hinweisen)”).

Eccezioni alla

presunzione dell’incapacità dell’integrazione autonoma sono date laddove

l’assenza prolungata dal mercato del lavoro è dovuta a motivi estranei

all’invalidità, quando la persona assicurata è particolarmente capace, agile e

integrata nella vita sociale o quando dispone di esperienze lavorative o di

un’ampia formazione (“Ausnahmen von der

diesfalls grundsätzlich ("vermutungsweise") anzunehmenden

Unzumutbarkeit einer Selbsteingliederung liegen namentlich dann vor, wenn die

langjährige Absenz vom Arbeitsmarkt auf invaliditätsfremde Gründe

zurückzuführen ist (Urteil 9C_819/2014 vom 19. Juni 2015 E. 4 mit Hinweisen),

wenn die versicherte Person besonders agil, gewandt und im gesellschaftlichen

Leben integriert ist (Urteil 9C_68/2011 vom 16. Mai 2011 E. 3.3) oder wenn sie

über besonders breite Ausbildungen und Berufserfahrungen verfügt (Urteil

8C_39/2012 vom 24. April 2012 E. 5.2).”).

Sono sempre richiesti

elementi concreti, che permettono di concludere che la persona assicurata

malgrado l’età avanzata e/o il lungo beneficio della rendita, può, senza alcun

aiuto, integrarsi nuovamente nel mondo del lavoro (“Verlangt sind immer

konkrete Anhaltspunkte, die den Schluss zulassen, die versicherte Person könne

sich trotz ihres fortgeschrittenen Alters und/oder der langen Rentenbezugsdauer

mit entsprechender Absenz vom Arbeitsmarkt ohne Hilfestellungen wieder in das

Erwerbsleben integrieren (SVR 2015 IV Nr. 41 S. 139, 9C_183/2015 E. 5).”).

Spetta all’Ufficio

AI comprovare che, contrariamente alla prassi, la persona assicurata è in grado

di sfruttare il potenziale medico-teorico tramite l’integrazione autonoma (“Die

IV-Stelle trägt die Beweislast dafür, dass entgegen der Regel die versicherte

Person in der Lage ist, das medizinisch-theoretisch (wieder) ausgewiesene

Leistungspotenzial auf dem Weg der Selbsteingliederung erwerblich zu verwerten

(Urteile 8C_394/2017 vom 8. August

2017.

E. 4.2; 9C_87/2016

vom 23. November 2016 E. 5.2.1; vgl. zuletzt Urteil

9C_707/2018 vom 26. März 2019 E. 4.1

und 5.1).”).

L’Alta Corte,

nella DTF 145 V 209, ha esteso tale giurisprudenza anche ai casi in cui la

rendita AI con un unico atto viene assegnata retroattivamente e poi soppressa o

ridotta (consid. 5.4). Il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se in

tal caso per stabilire la soglia dell'integrazione

autonoma esigibile di una persona assicurata dopo aver raggiunto 15 anni di

erogazione della rendita o il 55° anno di età, è determinante il momento della

decisione di soppressione della rendita o quando diviene effettiva la revoca

della rendita (DTF 141 V 5) oppure quella in

cui è stato accertato che l’esercizio di un’attività lucrativa (parziale) è

ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico (DTF 138 V 457). Infatti in

entrambe le costellazioni, nel caso giudicato dall’Alta Corte, la persona

assicurata aveva superato i 55 anni. Il TF ha pertanto rinviato gli atti all’UAI

per ulteriori accertamenti (“Die

Schlussfolgerung einer zumutbaren Selbsteingliederung rechtfertigte sich nur

bei Vorliegen hinreichender konkreter Anhaltspunkte dafür, dass sich der

Beschwerdeführer ohne Hilfestellungen wieder in das Erwerbsleben integrieren

könne (vgl. oben E. 5.1). Gegen eine Unzumutbarkeit sprächen insbesondere eine

Absenz vom Arbeitsmarkt aus invaliditätsfremden Gründen, eine besondere

Agilität, Gewandtheit und Integration im gesellschaftlichen Leben sowie eine

breite Ausbildung und Berufserfahrung (oben E. 5.1). Wie es sich hier damit verhält, liess sich ohne weitere Abklärungen durch

die IV-Stelle nicht zuverlässig beurteilen. Die strittige Rentenaufhebung ab 1.

August 2015 hält aus diesem Grund vor Bundesrecht nicht stand. Dafür ist die

Sache an die Verwaltung zurückzuweisen.”).

2.12

Nella fattispecie concreta, sia

al momento dell’emissione della decisione contestata (25 novembre 2020), sia al

momento in cui è stato accertato il miglioramento dello stato di salute con la

perizia bidisciplinare del mese di novembre 2019, l’assicurato era al beneficio

di una rendita AI da ben oltre 15 anni. Egli inoltre, essendo nato il __________

1964, aveva già compiuto 55 anni.

Sono pertanto date entrambe

le condizioni alternative previste dalla giurisprudenza per beneficiare, di

regola, del diritto a provvedimenti integrativi fino a quando il potenziale

della capacità lavorativa medico-teorica è effettivamente realizzato.

L’Ufficio AI sostiene

tuttavia che al caso di specie tale prassi non si applica poiché l’interessato

può sfruttare il potenziale medico-teorico tramite

l’integrazione autonoma.

Occorre

stabilire se l’amministrazione è riuscita a comprovare la sua tesi (DTF 145 V

209.

consid. 5).

2.13

In concreto il consulente in integrazione, nell’analisi della

reintegrabilità e del diritto a provvedimenti professionali di reintegrazione,

ha dapprima citato il marginale 1006 CPIP secondo il quale i provvedimenti

professionali sono accordati unicamente se sono conformi alle capacità e

possibilmente alle attitudini dell’assicurato e che perseguono l’obiettivo di

integrazione in maniera semplice ed adeguata. Deve esserci inoltre un rapporto

ragionevole fra la durata e i costi del provvedimento, da un lato, e il

risultato economico, dall’altro (pag. 996 incarto AI).

Ha

poi aggiunto che da un punto di vista medico-teorico l’assicurato è

abile nella misura del 70% in un’attività adeguata e rispettosa delle

limitazioni funzionali e nel corso degli anni l’insorgente ha saputo

organizzare, frequentare e portare a termine degli studi universitari in

completa autonomia, viaggiando dalla Svizzera alla __________.

Il consulente ha inoltre

ha citato il marginale 5020.3 CIGI per il quale se da anni si può

ragionevolmente esigere che l’assicurato valorizzi la sua capacità lavorativa

residua e da allora la sua integrazione professionale non è avvenuta soltanto

per motivi estranei all’invalidità, prima della soppressione della rendita

l’assicurato non ha diritto a provvedimenti d’integrazione professionale o

all’accertamento di questi ultimi (8C_393/2016, 9C_231/2015, 8C_807/2013,

9C_752/2013).

In

seguito il consulente ha esaminato l’opportunità di una prova lavorativa che

comprovi la reintegrabilità ed ha rammentato che per il marginale 2020.2

(recte: 5020.2) CIGI, in vigore dal 2013, di regola, secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, se un certificato medico attesta un miglioramento della

capacità lavorativa, l’assicurato deve valorizzarla con sforzi d’integrazione

autonomi. Eccezionalmente, se l’assicurato ha beneficiato di una rendita per

numerosi anni, le esigenze del mercato del lavoro possono escludere la presa in

considerazione di una capacità di rendimento attestata sul piano medico e di un

suo miglioramento ritenuto possibile dal punto di vista medico, se dall’incarto

risulta chiaramente che l’assicurato non può valorizzare il suo potenziale di

rendimento unicamente con sforzi autonomi, vale a dire senza aver dapprima

beneficiato di provvedimenti appropriati. Di regola questa giurisprudenza deve

applicarsi solo ai casi in cui in seguito a revisione sia stata soppressa la

rendita d’invalidità di assicurati che hanno compiuto i 55 anni o percepiscono

la prestazione da oltre 15 anni. Il diritto a provvedimenti d’integrazione

professionale presuppone che l’assicurato risulti idoneo all’integrazione,

oggettivamente e soggettivamente, con probabilità preponderante (9C_726/2011,

consid. 5.1).

In

concreto il consulente dell’AI ha ritenuto l’insorgente reintegrabile senza

alcun misura particolare poiché vi sono sufficienti elementi relativi a

competenze personali e relazionali che potrebbero essere messe a beneficio di

una reintegrazione professionale immediata ed autonoma visto che è stato in

grado di affrontare diversi viaggi internazionali nel Paese d’origine negli

ultimi anni, è stato in grado di gestire diversi traslochi in Svizzera con

relative e nuove fasi d’adattamento anche linguistiche, è stato in grado di

risiedere in __________ dal 2011 al 2015, di portare a termine studi liceali

fra il 2012 e il 2014 e un percorso universitario in __________ (pag. 997

incarto AI).

Secondo

il funzionario, la sua valutazione mette in evidenza come vi siano, sul mercato

del lavoro, molteplici opportunità professionali direttamente accessibili e

percorribili seguendo i normali canali di ricerca lavoro e/o collocamento.

Per

il consulente del servizio di integrazione dell’AI, l’interessato potrebbe ad

esempio svolgere l’attività di aiuto custode stabili.

“Il

custode della manutenzione degli immobili residenziali, commerciali e pubblici”

è responsabile “per la pulizia, la manutenzione e la riparazione degli

stabili e i lavori ambientali Essendo l’A. qualificato come “aiuto” non avrebbe

delle responsabilità eccessive. Maggiormente indicati stabili commerciali, con

la necessità di pulire i piazzali con l’ausilio di un mezzo a motore

(spazzatrice industriale e/o idro-pulitrice) e svuotare i cestini” (pag.

995.

incarto AI). Egli potrebbe inoltre lavorare nel ramo industriale come

addetto alla qualità estetica (e non dimensionale) nel settore industriale

orologiero “professione da svolgersi prevalentemente in posizione seduta,

80%, e per il restante 20% in piedi o in movimento. Tale mansionario comprende:

il controllo qualitativo estetico di componentistica e semilavorati, lucidati,

satinati, “revidati” (révidage), sabbiati, con operazioni di gravaggio o di

rodiatura. Una volta effettuato il controllo l’addetto deve occuparsi di

redigere il foglio di controllo qualitativo e quantitativo e deve consegnare

l’ordine, comprensivo di tutti i riferimenti interni ed esterni (cliente),

all’area logistica. Le/i componenti/semilavorati sono di piccole dimensioni e i

pacchi non superano i 5 kg di peso e comunque vengono portati in logistica

tramite l’ausilio di appositi carrelli per una questione di sicurezza”.

Professioni analoghe sono quelle di addetto alla qualità/conformità confezioni

nel settore farmaceutico, addetto alla qualità/conformità nel settore

componentistica industriale di prodotti plastici e addetto all’imballaggio e

confezionamento nell’area logistica e nei settori orologiero e farmaceutico (“il

mansionario prevede l’imballaggio e il confezionamento che comprendono le

misure protettive, la preparazione “kits”, la messa in scatola, la compilazione

del protocollo di controllo, il controllo di confezioni e etichettatura e la

preparazione per la spedizione. Le componenti sono di piccole dimensioni e non

superano solitamente i 5 kg. di peso, per i pacchi grandi nel settore

farmaceutico possibilità di utilizzo di carrelli elevatori appositi del reparto”).

Egli

potrebbe pure lavorare quale addetto alla logistica e gestione magazzino nel

settore food (“Addetto al controllo e alla verifica delle merci,

magazziniere, etichettatura e prezzi, addetto all’insieme delle operazioni di

smistamento interne”).

Nella

decisione impugnata figura che “considerata l’anamnesi professionale, così

come l’età” del ricorrente “l’attuazione di provvedimenti di ordine

professionale (come ad esempio una riqualifica) non viene ritenuta opportuna”

(doc A1).

2.14

Secondo questo Tribunale,

adempiuti i presupposti per la revisione della decisione del 26 maggio 2000 e

la soppressione, di principio della rendita, tenuto conto della durata

dell’erogazione della prestazione (oltre 21 anni) e dell’età dell’assicurato

(oltre 55 anni), del lungo periodo di inattività lavorativa (dal 1996), l’Ufficio

AI, nel preciso caso di specie, conformemente alla giurisprudenza federale, prima

di sopprimere la rendita, avrebbe dovuto svolgere un esame approfondito circa

la reale sfruttabilità della capacità lavorativa residua dell’assicurato (cfr.

anche sentenza 32.2014.53 del 15 dicembre 2014).

A maggior ragione ove si

considera che l’assicurato dispone di un’unica formazione professionale, come imbianchino

e che da quando è giunto in Svizzera nel 1986, ha lavorato solo una decina

d’anni sull’arco della vita intera.

Egli non sembra quindi

disporre di un’esperienza professionale immediatamente sfruttabile secondo gli

attuali rapporti nel mondo del lavoro e in base alla quale si possa ritenere

che egli potrebbe immediatamente auto integrarsi da sé (STF 9C_128/2013 del 4

novembre 2013; cfr. invece STF 8C_39/2012 del 24 aprile 2012 con riferimento ad

un assicurato provvisto di tre formazioni professionali e ampia esperienza

professionale e, quindi, non necessitante di un’ulteriore riformazione

professionale ai fini autointegrativi). Senza un siffatto esame non è infatti

possibile concludere, con la dovuta tranquillità e conformemente alla citata

giurisprudenza federale, – “(…)

Dennoch hat die Rechtsprechung in ganz besonderen

Ausnahmefällen nach langjährigem Rentenbezug trotz medizinisch (wieder)

ausgewiesener Leistungsfähigkeit vorderhand weiterhin eine Rente zugesprochen,

bis mit Hilfe medizinisch-rehabilitativer und/oder beruflich-erwerblicher

Massnahmen das theoretische Leistungspotential ausgeschöpft werden kann (so das

schon erwähnte Urteil 9C_720/2007 [SZS 2009 S. 147]). An dieser Ausnahme ist

ebenfalls festzuhalten, weil in jedem Einzelfall feststehen muss, dass die

(wiedergewonnene) Erwerbsfähigkeit auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt (erneut)

verwertbar ist (Art. 7 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 16 ATSG). Es können im

Einzelfall Erfordernisse des Arbeitsmarktes der Anrechnung einer medizinisch

vorhandenen Leistungsfähigkeit und medizinisch möglichen Leistungsentfaltung

entgegenstehen, wenn aus den Akten einwandfrei hervorgeht, dass die Verwertung

eines bestimmten Leistungspotentials ohne vorgängige Durchführung befähigender

Massnahmen allein vermittels Eigenanstrengung der versicherten Person nicht

möglich ist (SVR 2010 IV Nr. 9 S. 27, 9C_141/2009; in diesem Sinne auch das

Obiter dictum im Urteil 9C_617/2009 E. 3.3, wonach es nicht rechtswidrig ist,

wenn die Verwaltung nach langjähriger Absenz vom Arbeitsmarkt zunächst mit

Aufenthalt in einer beruflichen Abklärungsstelle [BEFAS] und Arbeitstraining

die erwerbliche Verwertbarkeit des wiedergewonnenen funktionellen

Leistungsvermögens abklärt). (…)“ (STF 9C_768/2009 del 10 settembre 2010, consid. 4.1.2; vedi anche la

STF 9C_163/2009 del 10 settembre 2010) –, per un’adeguata sfruttabilità

della capacità lavorativa residua.

Va osservato

che la necessità di una preventiva valutazione dell’opportunità di misure

d’ordine professionale va in casu ammessa, malgrado conformemente agli

accertamenti medici effettuati sembrerebbe che l’assicurato abbia riacquisito

una parziale capacità lavorativa in attività idonee dal settembre 2012, considerato che i vari uffici AI che hanno svolto numerose revisioni

della rendita, da ultimo il 13 agosto 2015, hanno confermato la completa

incapacità lavorativa e, quindi, non si sarebbe potuto pretendere che

l’assicurato sfruttasse la (non attestata) residua capacità lavorativa (cfr. in

proposito SVR 2011 IV n. 30 p. 86, STF 9C_103/2004 consid. E 4.1 e STF 9C_128/2013

del 4 novembre 2013 consid. 4; cfr. la già citata STCA 32.2014.53 del 15

dicembre 2014).

Quanto alla

circostanza che l’interessato dal 2012 al 2014 ha terminato il liceo in __________,

dove è stato domiciliato ed ha poi ottenuto una laurea di filosofia presso

l’università di __________, non va dimenticato che gran parte di tali attività,

tranne segnatamente per quanto concerne gli esami, sono state svolte a distanza

e che neppure il servizio di integrazione ha ritenuto la laurea quale risorsa

spendibile nel mercato del lavoro. Del resto, dalla perizia psichiatrica

risulta che a causa della patologia di cui è affetto, l’insorgente è fortemente

limitato nelle relazioni interpersonali, sociali e lavorative e che sarebbe

auspicabile piuttosto un’attività senza troppi contatti con altre persone,

senza stress emotivi, che non comportino termini di lavoro troppo stretti,

quali raccolta dati in home office o attività scientifiche (cfr. pag. 917

incarto AI), che tuttavia il consulente AI non ha proposto.

Inoltre

anche il perito psichiatra, dopo aver affermato che fino ad oggi non sono stati

intrapresi provvedimenti integrativi e che a causa della patologia essi

appaiono poco promettenti, d’altra parte ha sostenuto che non vi sono motivi

medici per escluderli (pag. 948 incarto AI: “Berufliche

Eingliederungsmaasnahmen wurden bisher nicht durchgeführt und erscheinen auf

Grund der andauernden Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung mit

paranoider Symptomatik begrenzt aussichtsreich. Trotzdem stehen aus

psychiatrischer Sicht einer sofortiger beruflichen Eingliederung auf Grund der

Verhaltensauffälligkeiten mit paranoider Erlebnisverarbeitung keine

medizinische Hinderungsgründe entgegen. Dabei sollte er die Möglichkeit haben,

seine Autonomie und Vorstellungen entsprechend seiner intellektuellen

Fähigkeiten und inzwischen erreichten Ausbildung umzusetzen”).

Va infine qui

ancora rammentato che l’assicurato è tenuto a sottoporsi ai provvedimenti che

l’UAI metterà in atto. In caso contrario, applicate le necessarie misure

procedurali, l’amministrazione sarà tenuta a sopprimere la rendita (DTF 145 V

1).

Ne consegue che, annullata

la decisione impugnata, gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI perché proceda

all’esame dell’autointegrazione rispettivamente dell’effettiva idoneità

lavorativa e, quindi, dell’eventuale necessità di introdurre provvedimenti

integrativi, ai sensi della succitata giurisprudenza. In esito alle nuove

risultanze, si pronuncerà nuovamente sul diritto a prestazioni (per casi simili

cfr. STCA 32.2014.53 del 15 dicembre 2014; STCA 32.2012.142 del 14 dicembre

2012.

e 32.2010. 222 del 12 ottobre 2010).

2.15

Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis

LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr.

anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli

art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la

procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell’UAI che verserà al

ricorrente, patrocinato da un avvocato, le ripetibili.

La richiesta dell’insorgente di

esonerarlo dall’anticipo delle spese diventa priva di oggetto, poiché il TCA non

ha domandato il versamento di un anticipo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’UAI affinché proceda

come ai considerandi.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà fr. 2'500.-- (IVA

inclusa) al ricorrente a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti