32.2021.20
Non entrata in materia su terza domanda di assegno per grandi invalidi.Rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato in cui nel 2018 SMR ha valutato lo stato di salute dell'assicurata non è stato reso verosimile nel 2020 un notevole peggioramento delle condizioni di salute
26 aprile 2021Italiano31 min
direttamente all'assicurata che il referto del suo medico curante è stato valutato
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.20
TB
Lugano
26 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 gennaio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 novembre 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Dal 1995 (docc. 16, 19 e 21) RI
1, 1958, beneficia di una rendita di invalidità per disturbi psichici e il 13
settembre 2016 (doc. 87) ha richiesto un assegno per grandi invalidi per
difficoltà ad alzarsi/sedersi/coricarsi e spostarsi a causa di un'ernia a
livello L4-L5 e L5-S1. Sentito il Servizio Medico Regionale che sulla base
degli atti medici raccolti non ha ritenuto giustificata la necessità di terzi
per compiere gli atti ordinari della vita (doc. 90), con decisione del 28
novembre 2016 (doc. 92) l'Ufficio assicurazione invalidità ha rifiutato all'assicurata
l'AGI.
1.2. Una seconda domanda per un
assegno per grandi invalidi è stata presentata dall'assicurata il 12 luglio
2017 (doc. 96) corredata da un rapporto del dr. med. __________ (doc. 95),
indicando le difficoltà a vestirsi/svestirsi nel senso di mettere/ allacciare
le scarpe, nella cura del corpo nel non riuscire a lavarsi nella parte
sottostante il ginocchio come tagliarsi le unghie e nell'organizzazione della
realtà quotidiana dovendo fare capo a un aiuto domiciliare, mentre all'aiuto di
terzi per il disbrigo di attività fuori casa quali le spese pesanti (casse d'acqua).
L'SMR non ha ritenuto il 14 luglio 2017 (doc. 97) che la
situazione clinica descritta dal medico curante giustificasse le necessità
sostenute, perciò ha riconfermato la sua posizione del 10 ottobre 2016.
La decisione del 4 luglio 2018 (doc. 104) ha confermato il rifiuto
dell'assegnazione di un assegno per grandi invalidi dopo avere preso atto del
dettagliato esame che il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha
reso il 27 giugno 2018 (doc. 103) sui diversi certificati medici prodotti con
le osservazioni (doc. A1) al progetto di decisione dell'8 maggio 2018 (doc. 98).
1.3. Il 2 ottobre 2020 (doc. 108)
l'assicurata ha presentato una terza richiesta di AGI lamentando la necessità
di un aiuto esterno per ognuno degli atti ordinari della vita figuranti sul
formulario, eccetto per alzarsi/sedersi/coricarsi.
L'interessata ha indicato che necessitava di terzi da settembre
2016 per vestirsi/svestirsi (per allacciare/slacciare bottoni/ cerniere la
aiutava il marito, faticava ad indossare i pantaloni ed era il marito ad
aiutarla, non riusciva ad indossare le scarpe con i lacci e le stringhe e per
tutte le azioni che implicavano sforzo e mobilità fine l'interessata
necessitava di aiuto diretto), dal 2018 per mangiare (per aprire
scatole/bottiglie/barattoli, per tagliare cibi duri, non riusciva a sollevare
bottiglie pesanti per versare poi il liquido in un bicchiere), dal 2016 per la
cura del corpo (aveva bisogno dell'aiuto diretto per lavarsi i capelli, faceva
fatica a lavarsi i piedi e la schiena e necessitava di aiuto per rivestirsi
dopo l'atto), dal 2018 per fare i propri bisogni (difficoltà a riordinare i
vestiti dopo essere andata al gabinetto) e dal 2019 per spostarsi (faceva
fatica a camminare per lunghi tratti e non riusciva a camminare su terreni
sconnessi).
Dal marzo 2020 un'infermiera la raggiungeva a casa due volte alla
settimana per un controllo e per la preparazione della terapia settimanale.
L'assicurata disponeva inoltre di uno sgabello per la doccia e di
un tappetino antiscivolo come mezzi ausiliari.
Essa ha pure segnalato di necessitare di un accompagnamento nella
realtà quotidiana a causa delle limitazioni imposte dal danno alla salute e che
era il marito a sostenerla in tutte quelle attività per le quali non poteva
provvedere autonomamente, necessitando inoltre di un aiuto per recarsi agli
appuntamenti medici.
1.4. Con progetto di decisione del
15 ottobre 2020 (doc. 110) l'Ufficio assicurazione invalidità non è entrato nel
merito della nuova richiesta di prestazioni, rilevando che poteva essere
esaminata unicamente se la situazione medica si fosse modificata in modo
importante rispetto alla decisione di rifiuto dell'AGI del 4 luglio 2018, ma
che non era stato allegato nessun nuovo atto medico alla richiesta.
La dr.ssa med. __________ ha trasmesso all'Ufficio AI un suo rapporto
del 30 ottobre 2020 (doc. A5), in cui ha rilevato un peggioramento delle
condizioni di salute dell'assicurata dal 2018.
Preso atto del parere del 4 novembre 2020 (doc. 113) del dr. med. __________
del Servizio Medico Regionale che si è pronunciato al riguardo, con decisione
del 23 novembre 2020 (doc. A6) l'amministrazione ha confermato la non entrata
in materia stante l'assenza di una sostanziale modifica dello stato di salute.
1.5. Il 7 gennaio 2021 (doc. I) la
dr.ssa med. __________ si è rivolta all'Ufficio AI chiedendo di rivalutare la
richiesta di AGI dell'assicurata esponendo il quadro clinico della paziente e
se del caso di sottoporla a una visita da parte dell'SMR.
Sentito il 12 gennaio 2021 (doc. 121) il dr. med. __________ su
questo certificato medico, il quale ha ritenuto non giustificata l'entrata in
materia, il 13 gennaio 2021 (doc. A8) l'amministrazione ha informato l'assicurata
della presa di posizione del Servizio Medico Regionale trascrivendola nel suo
scritto e concludendo per la conferma della decisione del 23 novembre 2020.
1.6. Con ricorso del 15 febbraio
2021 (doc. II) RI 1, patrocinata pro bono dall'avv. RA 1, si è rivolta al TCA contestando
in primo luogo la decisione del 23 novembre 2020 contro cui la dr.ssa med. __________
ha interposto ricorso il 7 gennaio 2021, poiché l'amministrazione non l'ha trasmesso
al Tribunale, ma l'ha evaso il 13 gennaio 2021 con una "decisione su ricorso" che è stata
impugnata con un ricorso formale, mentre il "vero ricorso" da esaminare sarebbe quello del 7 gennaio
2021.
Nel merito, la ricorrente ha evidenziato come non sia possibile
che dal 2016, da quando ha chiesto per la prima volta l'assegno per grandi
invalidi, la sua situazione sia sempre rimasta la stessa, avendo invece vissuto
un lento e inesorabile declino della sua salute con la comparsa graduale di ulteriori
patologie debilitanti, come comprovato dai referti allegati (docc. A2-A5).
A suo dire, andrebbe preso come punto di partenza il giorno della
concessione della rendita di invalidità. "In
sostanza alla prima decisione negativa l'Ufficio ha preso sì quale punto di
partenza per la sua decisione il giorno di inizio dell'AI, rapportandolo al
2016, ma poi ha deciso nel 2017 guardando la fetta del salame che andava dal
2016 al 2017 considerando che non c'era un sostanziale peggioramento.
Altrettanto ha poi fatto nel 2020, prendendo la fetta del salame che andava dal
Fatti
2017 al 2020. Ma l'Ufficio non poteva prendere di volta in volta le fette del
salame. Doveva prendere l'intero salame e vedere se tra la data di concessione
dell'AI e la data della decisione (dunque con dentro tutte le fette che aveva
già tagliato) vi era o meno questo sostanziale peggioramento.".
L'insorgente ha perciò ritenuto di essere vittima di un'ingiustizia, dovendo la
sua situazione essere valutata in maniera oggettiva alla data della concessione
della rendita AI e raffrontata a quella odierna, suffragata da diversi pareri
medici.
La decisione va quindi annullata, con obbligo per l'Ufficio AI di
allestire una perizia pluridisciplinare per accertare il grado del
peggioramento delle sue condizioni di salute dalla data della concessione della
rendita AI ad oggi.
1.7. Nella risposta del 16 marzo
2021 (doc. V) l'Ufficio assicurazione invalidità ha proposto al Tribunale di
respingere il ricorso.
Ricordate le precedenti domande per un assegno per grandi invalidi
presentate dall'assicurata, per l'aspetto procedurale l'amministrazione ha
rilevato che il ricorso del 7 gennaio 2021 non è stato erroneamente trasmesso
al TCA.
Sul merito della questione, essa ha esposto il tenore dell'art. 9
LPGA sulla grande invalidità e dell'art. 87 cpv. 2 e 3 OAI relativo alla
domanda di revisione, evidenziando che il 28 novembre 2016 e il 4 luglio 2018
aveva respinto le domande di AGI della ricorrente e che i presupposti per
entrare nel merito della nuova domanda per un assegno per grandi invalidi non
sono ritenuti adempiuti. Né il 4 novembre 2020 né il 12 gennaio 2021 l'SMR ha
rilevato a livello medico elementi clinici giustificanti l'entrata in materia
sulla domanda del 2020 e con i referti medici prodotti con il ricorso non sono
stati sollevati elementi clinici non noti.
1.8. La ricorrente non ha prodotto
nuovi mezzi di prova (doc. VI).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La decisione del 23 novembre
2020 con cui l'amministrazione, dopo avere interpellato il Servizio Medico
Regionale, non è entrata nel merito della domanda di assegno per grandi
invalidi, è stata oggetto di impugnazione il 7 gennaio 2021 da parte della
dr.ssa med. __________. Il 13 gennaio 2021 l'Ufficio AI ha comunicato
direttamente all'assicurata che il referto del suo medico curante è stato valutato
dall'SMR, il quale non ha ritenuto giustificato entrare in materia sulla sua
richiesta di AGI. Pertanto, l'Ufficio AI ha confermato la decisione del 23
novembre 2020 e contro questo scritto l'assicurata ha interposto ricorso al TCA
il 15 febbraio 2021.
2.2. Per quel che concerne l'assicurazione
federale per l'invalidità (LAI; RS 831.20), l'art. 1 cpv. 1 LAI prevede che le disposizioni della legge federale del 6
ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
(LPGA) sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a–26bis e
28–70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
In virtù dell'art. 57 cpv. 1 lett. g LAI, gli uffici AI hanno
quale compito di emanare le decisioni sulle prestazioni dell'assicurazione per
l'invalidità.
Secondo l'art. 57a cpv. 1 LAI nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2020, l'ufficio AI comunica all'assicurato, per mezzo di un preavviso,
la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione
o riduzione della prestazione già assegnata. L'assicurato ha il diritto di
essere sentito conformemente all'articolo 42 LPGA.
A norma dell'art. 73ter cpv. 1 OAI, le parti possono presentare all'ufficio
AI le loro obiezioni sul preavviso entro 30 giorni.
L'assicurato può presentare le sue obiezioni all'ufficio AI per
scritto oppure oralmente. Se le obiezioni sono presentate oralmente, l'ufficio
AI redige un verbale sommario che deve essere firmato dall'assicurato (art.
73ter cpv. 2 OAI).
Per l'art. 74 cpv. 1 OAI, terminata l'istruttoria, l'ufficio AI si
pronuncia sulla richiesta di prestazioni e la motivazione della deliberazione
tiene conto delle obiezioni formulate dalle parti sul preavviso, in quanto
siano rilevanti per la deliberazione (cpv. 2).
Giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI, in deroga agli articoli 52 e
58 LPGA, le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente
dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell'ufficio AI.
Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa (art. 60 cpv. 1 LPGA)
Per l'art. 39 cpv. 2 LPGA, se la parte si rivolge in tempo utile a
un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato.
L'art. 30 LPGA prevede infine che se la parte si rivolge in tempo
utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato
rispettato.
2.3. Nel caso di specie, l'Ufficio
AI ha emesso la decisione formale di non entrata in materia il 23 novembre 2020
e contro la stessa la dr.ssa med. __________, per conto dell'assicurata, si è
rivolta all'amministrazione il 7 gennaio 2021 (doc. A7) con uno scritto
intitolato "Ricorso in merito alla
decisione del 23.11. u.s.".
Non v'è dubbio alcuno che la contestazione del medico curante dell'assicurata
debba essere considerata come un ricorso contro la decisione formale del 23
novembre 2020 e che l'Ufficio AI, essendo incompetente a pronunciarsi sulle
censure ivi sollevate, doveva trasmetterlo a questo Tribunale in virtù dell'art.
30 LPGA.
L'amministrazione non era quindi legittimata ad inviare all'assicurata
lo scritto del 13 gennaio 2021 con cui, anche dopo avere sentito nuovamente il
Servizio Medico Regionale, ha ribadito la sua posizione.
Di conseguenza, il ricorso formulato dall'avv. RA 1 il 15 febbraio
2021 (doc. II) deve essere considerato come un complemento al memoriale
ricorsuale del 7 gennaio 2021 con cui l'assicurata ha validamente contestato la
decisione del 23 novembre 2020, l'unica impugnabile e che è oggetto del ricorso.
nel merito
2.4. Oggetto del ricorso è la
questione a sapere se a ragione l'Ufficio assicurazione invalidità non è
entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni presentata nell'ottobre 2020.
2.5. Qualora una domanda di
rendita sia stata respinta perché il grado di invalidità era insufficiente, una
nuova richiesta è riesaminata soltanto se (art. 87 cpv. 3 OAI) l'assicurato
dimostra che il grado d'invalidità è cambiato in misura rilevante per il
diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI).
L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio
2007: Tribunale federale), chiamato nella DTF 133 V 263
a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l'assegnazione
retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria
giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve
rispettare i requisiti posti dall'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (dal 1° gennaio 2012:
art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione
debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la
prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione
cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68
consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è
soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una
decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica
suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è
obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen
der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg
Schweiz, 2003, pag. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della
nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in
particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI
1999 pag. 8; Rüedi, Die
Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffhauser/ Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198).
Se l'assicurato interpone ricorso contro la
decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto
l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha
accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla
questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica
delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta
(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC
1991 pag. 269 consid. 1a).
Va ancora rilevato che per quanto concerne gli attuali
art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, è sufficiente rendere verosimile un rilevante
cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante
valida nell'ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la
prova piena per convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante
cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia
sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se
permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri che questo
cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015
consid. 4.2; STF 8C_716/ 2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; STF I 55/07 del 26 novembre 2007; SVR
2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa). Più la precedente decisione è distante nel tempo,
meno esigenze sono poste alla verosimiglianza del rilevante cambiamento giusta
l'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
In particolare, la costante giurisprudenza ha
stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di
modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività
lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue
conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante
(STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323,
consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che
le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un
punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In
ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente
alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è
effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta
sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38
consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid.
4).
In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato
non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio,
secondo cui i fatti rilevanti per
il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere
applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di
revisione) l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo
tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora
prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato
un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in
caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata
anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore
dell'art. 87 OAI, valido dal 1° marzo 2004 (DTF 130 V 343 consid. 3.5; STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3; STFA I 734/05 dell'8 marzo 2006), modificato, ma di identico tenore, dal 1° gennaio 2012.
2.6. Nella fattispecie in esame, con
decisione del 25 luglio 1996 l'Ufficio AI ha riconosciuto che dal settembre
1995 l'assicurata aveva diritto a una rendita intera di invalidità con grado AI
del 70% per disturbi psichici.
Il 14 settembre 2016 l'interessata ha inoltrato una domanda per un
assegno per grandi invalidi per un'ernia, che l'Ufficio AI ha respinto il 28
novembre 2016 dopo avere sentito il parere del dottor __________ dell'SMR.
Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
Una nuova domanda AGI è stata riproposta il 12 luglio 2017 per
difficoltà a vestirsi e a lavarsi per la parte sottostante il ginocchio, ma non
ritenendo che la situazione descritta dal medico curante fosse in grado di
giustificare la necessità dell'aiuto di terzi per questi due atti ordinari
della vita, il dr. med. __________ si è riconfermato nella sua precedente presa
di posizione del 10 ottobre 2016.
Il progetto di decisione dell'8 maggio 2018 di rifiuto
dell'assegno per grandi invalidi è stato oggetto di osservazioni accompagnate
da documentazione medica, che è stata attentamente esaminata dallo stesso dr. __________
il 27 giugno 2018. Sulla base del suo parere, con decisione del 4 luglio 2018 l'Ufficio
AI ha confermato il rifiuto dell'AGI e anche questa decisione non è stata impugnata
ulteriormente dall'interessata.
La terza richiesta formulata dalla ricorrente il 2 ottobre 2020
per un assegno per grandi invalidi non era accompagnata da nuova documentazione
medica, perciò l'amministrazione ha emanato subito un progetto di decisione di
non entrata in materia.
Nel termine entro cui formulare le proprie osservazioni al
progetto di decisione, la dr.ssa med. __________ ha sostanziato lo stato di
salute dell'assicurata trasmettendo all'Ufficio AI il referto del 30 ottobre
2020 (doc. A5) che espone una lunga lista di diagnosi prettamente in ambito
cardiologico, ortopedico/reumatologico e polmonare.
La curante si è infine così espressa al riguardo:
" Vi prego
di voler rivalutare la richiesta per assegno di grandi invalidi della
sopramenzionata paziente che presenta un peggioramento dello stato di salute
dal 2018. La paziente ha una malattia coronarica monovasale in stato dopo
trattamento cardiochirurgico e presenta inoltre una sindrome panvertebrale che
Considerandi
con documentate protusioni erniarie a plurimi livelli che pregiudicano una
postura eretta e/o supina per lungo tempo, imponendo alla paziente trattamenti
antalgici perorari e fisioterapia. La paziente inoltre presenta una BPCO
asmatiforme con un enfisema polmonare e recentemente è stato diagnosticato un
nodulo polmonare in fase di studio. Dal mio punto di vista la paziente presenta
plurime motivazioni per richiedere un assegno grandi invalidi non potendo
effettuare multiple attività quotidiane per le patologie che la affliggono. La
paziente è limitata fortemente nei movimenti e presenta forti dolori resistenti
alla terapia farmacologica.".
La dottoressa ha infine indicato la terapia farmacologica in atto
(Aerius, Aspirine Cardio, Plavix, Inegy, Pantozol, Maltofer, Temesta Expidet,
Dymista Spray nasal, Relvar Ellipta).
Questo referto è stato sottoposto al Servizio Medico Regionale e
il 4 novembre 2020 il dr. med. __________ si è pronunciato come segue:
" La
malattia coronarica monovasale trattata con PTCA/3 stent ha risolto la
condizione di ischemia miocardica già sospettata con la prova da sforzo
effettuata a Maggio 2020. L'FE dell'assicurata è adesso del 59% - valore
praticamente normale - e pertanto non determina alcuno scadimento
dell'autonomia nelle ADL.
Per quello che riguarda la situazione ortopedica, non vi sono
elementi semeiologici obiettivi che dimostrano il sostenuto peggioramento sugli
aspetti funzionali e dell'autonomia dell'assicurata rispetto a quanto valutato
in precedenza dal Dr. med. __________.
Ancora, la BPCO con l'associato enfisema polmonare necessita di
una stadiazione e di una valutazione cicloergospirometrica atta a definirne
entità e ripercussioni funzionali.
Infine, il nodulo polmonare in fase di studio non costituisce
entità nosologica codificata e al momento non può essere preso in
considerazione come patologia avente influsso sull'autonomia dell'assicurata.
Entrata in materia per AGI non giustificata.".
Con il ricorso formulato il 15 febbraio 2021 l'assicurata ha
prodotto alcuni certificati medici.
La lettera d'uscita del 15 settembre 2020 (doc. A3) riferiva della
degenza di due giorni presso la __________ per l'esecuzione di una
coronarografia, che ha mostrato la presenza di malattia coronarica monovasale
con presenza di stenosi 70-90% sulla coronaria destra prossimale e media,
trattata con impianto di tre stent medicati senza complicazioni.
Il certificato del 18 settembre 2020 (doc. A4) della dr.ssa med. __________
segnalava una Tenosinovialite di de Quervain importante più a destra che a
sinistra con disturbi residuali di una sindrome del tunnel carpale bilaterale; una
importante sindrome lombospondilogena cronica su importanti discopatie con
protusioni erniarie a più livelli, soprattutto L4-L5 e L5-S1, con un conflitto
con la radice L5 destra che condizionava frequenti blocchi lombari e
conseguenti difficoltà motorie; una sindrome spondilogena cronica con una lieve
discopatia C2-C6 senza protusioni che provocava però dolore e a volte bloccava
il livello cervicale; BPCO e malattia coronarica monovasale.
Questo quadro clinico complesso era compatibile, secondo il medico
curante, con la necessità di un aiuto domestico per le faccende quotidiane
multiple.
Infine, il referto dell'8 ottobre 2020 (doc. A2) steso dal dr.
med. __________, specialista in allergologia, immunologia clinica e medicina
interna, concerneva i test allergologici cutanei effettuati per capire
l'origine della rinocongiuntivite stagionale lamentata dall'assicurata,
provocata dai pollini di graminacee.
Il ricorso stesso del 7 gennaio 2021 (docc. A7 e I) della dr.ssa __________
si pronuncia sullo stato di salute dell'assicurata, ricordando la presenza di
una BPCO asmatiforme con riscontro nel luglio 2020 di un enfisema polmonare di
tipo parasettale e di un incremento della densità polmonare in sede subpleurica
ai lobi inferiori; un disturbo posturale valutato nel luglio 2020 che
documentava una disfunzione segmentaria L5-S1 e L4-L5 e marcata insufficienza
di sostegno su note discopatie con protrusioni erniarie a plurimi livelli
lombari.
Quest'ultima patologia comportava all'interessata dei dolori
cronici a livello lombare che poi si ripercuotevano anche a livello cervicale e
con difficoltà nelle attività quotidiane come sollevare dei pesi, sollevare gli
arti e quindi la limitavano in maniera significativa nelle proprie attività
giornaliere. La coronarografia di settembre 2020 ha infine rilevato una
malattia coronarica monovasale trattata.
La dottoressa ha concluso il suo ricorso rilevando che
l'assicurata era quindi molto fragile e che con queste difficoltà e patologie
non ha una qualità di vita decente.
Il 12 gennaio 2021 il dr. __________ si è pronunciato sul rapporto
di cinque giorni prima della collega __________, rilevando che esso non
apportava novità diagnostiche e di decorso tali da giustificare una
rivalutazione del caso. Pertanto, egli ha rinviato alla sua precedente presa di
posizione del 2 luglio 2018.
Per quanto concerneva la disfunzione segmentaria L4-L5 e L5-S1 e
marcata insufficienza di sostegno su note discopatie con protrusioni erniarie a
plurimi livelli lombari non rendeva conto di limitazioni dell'autonomia nelle
attività domestiche. Oltretutto, per il medico SMR, non si evinceva alcuna presa
a carico neurochirurgica o da parte di un centro di terapia del dolore che
avrebbe potuto offrire elementi clinici nuovi meritevoli di rivalutazione.
L'entrata in materia non era perciò giustificata.
2.7
Con sentenza
8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita nella STF 8C_901/2013 del 27 febbraio
2014.
consid. 2) il Tribunale federale ha confermato che, nell'ambito di una
nuova domanda di prestazioni, l'assicurato già nella nuova richiesta deve
rendere verosimile che il grado d'invalidità è modificato in misura rilevante
per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora
prodotti o da richiedere dall'amministrazione atti a rendere verosimile l'asserita
modifica. In questo secondo caso l'amministrazione deve impartire all'interessato
un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in
caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2).
Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da
considerare nell'ambito di una nuova domanda (cfr. consid. 3.2).
Nel caso giudicato dall'Alta Corte si trattava di un'assicurata
alla quale - dopo che con sentenze del 28 ottobre 2005 e del 4 febbraio 2009 il
Tribunale cantonale aveva confermato le rispettive decisioni amministrative con
le quali le domande di prestazioni erano state respinte per assenza di grado d'invalidità
pensionabile e l'Ufficio AI, con decisione 5 maggio 2010, cresciuta incontestata
in giudicato, non era entrato nel merito della nuova domanda del 22 febbraio
2010.
-, con decisione del 27 ottobre 2011 era stato confermato il diniego di
prestazioni non entrando nel merito della quarta domanda di prestazioni del 20
maggio 2011. Il TF ha giudicato corretto l'agire del Tribunale cantonale che
non aveva preso in considerazione la nuova documentazione medica prodotta per
la prima volta nella procedura ricorsuale, che andava considerata nell'ambito
di una nuova domanda nel caso in cui con la stessa fosse stata sufficientemente
comprovata una modifica delle circostanze di fatto.
Nella STF I 734/05 dell'8 marzo 2006 (citata nella
STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010), il Tribunale federale
aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un
Tribunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico
prodotto solo in sede di ricorso. L'Alta Corte ha rammentato che se nella nuova
domanda non viene reso verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in
misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi
all'obbligo per l'amministrazione di fissare un termine all'assicurato per
rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l'assicurato
non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazioni, ma
rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende
trasmettere in un secondo tempo o che chiede all'amministrazione di acquisire d'ufficio.
Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova
supplementari, l'amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli
atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui all'art. 87 cpv. 3 OAI
(attuale art. 87 cpv. 2 OAI), mezzi di prova che datano successivamente alla
decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell'ambito
di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione.
2.8
Il certificato
medico del 30 ottobre 2020 della dottoressa __________ trasmesso correttamente
all'amministrazione, anche se non direttamente con la nuova richiesta di
prestazioni, ma con le osservazioni al progetto di decisione di non entrata in
materia proprio per assenza di documentazione medica attestante il peggioramento,
ha riferito delle condizioni di salute della ricorrente esponendo una serie di
patologie pregresse e attuali di carattere somatico presenti in vari ambiti.
Il dr. med. __________ si è espresso sulle patologie
maggiori riassunte nella valutazione della collega.
Egli ha in particolare analizzato la problematica
cardiologica ritenendola risolta dopo l'impianto di 3 stent, visto che la
frazione di eiezione era tornata a un valore normale e quindi non era atta a
limitare la ricorrente nell'esecuzione degli atti ordinari della vita.
Per quanto concerne la questione ortopedica
obiettivata dalla curante con la sindrome lombospondilogena cronica, la
sindrome cervicospondilogena cronica e la tenosinovialite de Quervain, il
medico SMR ha rilevato che non v'erano elementi semeiologici obiettivi che
dimostravano che c'era stato un peggioramento degli aspetti funzionali e
dell'autonomia dell'assicurata rispetto a quanto già valutato dal dr. med. __________
tre anni prima.
Al riguardo il TCA osserva che in occasione della
seconda domanda per un assegno per grandi invalidi, l'interessata aveva
prodotto diversa documentazione medica che era stata valutata nel dettaglio dal
dottor __________ il 27 giugno 2018 (doc. 103). Egli aveva attentamente
esaminato i referti del dr. med. __________ del 2016 e del 2017, rilevando che
l'esame clinico effettuato dallo specialista aveva riscontrato che la mobilità
coxo-femorale nell'insieme era conservata, le articolazioni coxo-femorali erano
libere e indolenti e non era presente alcun disturbo alla sollecitazione delle
sincondrosi sacro-iliache. Grazie all'infiltrazione, l'irradiazione algica
lungo l'arto inferiore sinistro era praticamente scomparsa nel marzo 2017, non
v'era alcuna contrattura muscolare di rilievo e la distanza dita-suolo era di 0
cm; l'assicurata era in grado di camminare per 5 km al giorno. V'era quindi stata
una buona regressione della sintomatologia algica lamentata e gli esami
strumentali eseguiti a fine giugno 2017 avevano rilevato una iniziale
ipercifosi del rachide dorsale con minima sofferenza degenerativa dei dischi al
fulcro.
Sulla scorta di queste considerazioni, il dr. __________
ha concluso che se la distanza dita-suolo era di 0 cm e la mobilità delle anche
era libera e indolente, allora l'assicurata era perfettamente in grado di
piegarsi per allacciare le scarpe così come di provvedere alla propria igiene
personale dal ginocchio in giù, atti ordinari della vita che nella sua domanda
del 2017 essa aveva lamentato di non riuscire più a compiere. Non erano inoltre
stati riscontrati deficit motori di alcun genere, alcuna diminuzione della
forza e della resistenza muscolare, né il sospetto clinico di una patologia
infiammatoria o degenerativa del nevrasse.
Le diagnosi di sindrome lombospondilogena cronica su
discopatie con protrusioni erniarie a livello L4-L5 e L5-S1 e conflitto con la
radice L5 a destra, disfunzione segmentaria L5-S1 in EDD L4-L5 e L5-S1
associata ad alterazioni posturali e marcata insufficienza di sostegno, esiti
da infiltrazione in corrispondenza della radice L5 e di sindrome
cervicospondilogena cronica su discopatia lieve C2-C6, non protrusioni,
artropatia degenerativa ipertrofica e infiammatoria delle faccette C7-D1
sinistra in esiti da infiltrazione selettiva della faccetta C7-D1 a sinistra, non
sono dunque state ritenute dall'SMR come indicanti un quadro peggiorativo
rispetto a quello appena descritto e che è determinante per verificare la non
corretta entrata in materia da parte dell'amministrazione.
Va qui infatti ricordato all'assicurata che,
contrariamente a quanto sostenuto nel suo complemento ricorsuale del 15
febbraio 2021, qualora una domanda di rendita sia stata respinta perché
il grado di invalidità era insufficiente, una nuova richiesta è riesaminata
soltanto se (art. 87 cpv. 3 OAI) l'assicurato dimostra che il grado d'invalidità
è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2
OAI). Una nuova domanda deve pertanto rispettare i requisiti posti dall'art. 87
cpv. 2 e 3 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che
l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non
motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una
precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio
2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti)
A tal fine, è sufficiente rendere verosimile
un cambiamento rilevante rispetto all'ultima decisione cresciuta in
giudicato e quindi che vi siano indizi per una simile modifica, anche se
permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri che questo
cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/ 2014 del 23 aprile 2015
consid. 4.2).
Sulla base delle considerazioni espresse dal dottor __________,
che risultano chiare e non contraddittorie, paragonando lo stato di salute
dell'insorgente certificata dai medici curanti e dall'SMR il 27 giugno 2018 con
le patologie diagnosticate il 30 ottobre 2020 dalla dr.ssa med. __________ e valutate
dal Servizio Medico Regionale il 4 novembre 2020, non è possibile constatare un
notevole peggioramento delle condizioni di salute dell'assicurata.
Infatti, la sostanza delle cose non è notevolmente
mutata, se non addirittura migliorata, come l'aspetto cardiologico.
Anche la questione della BPCO asmatiforme ed
enfisema polmonare diagnosticata dalla curante è stata analizzata dal dr. med. __________,
secondo cui le informazioni al riguardo erano scarne e per capirne l'entità e
le ripercussioni funzionali erano necessarie una stadiazione e una valutazione
cicloergo-spirometrica, di cui non v'è traccia di una loro esecuzione.
Quanto al nodulo polmonare recentemente diagnosticato,
proprio perché era in fase di studio l'SMR ha osservato che come tale non
poteva essere considerato come una patologia avente influsso sull'autonomia
dell'assicurata nei lavori domestici.
Anche il certificato del 7 gennaio 2021 non ha
modificato il quadro complessivo, visto che non ha diagnosticato ulteriori
patologie né ha segnalato modifiche sul decorso delle stesse tali da
giustificare la necessità di rivalutare la situazione. Come ha evidenziato
sempre il dottor __________ nel suo recente parere del 12 gennaio 2021, i
disturbi al rachide non hanno segnalato delle limitazioni dell'autonomia
dell'assicurata nello svolgimento degli atti ordinari della vita, ma unicamente
il manifestarsi di dolori cronici a livello lombare che si ripercuotevano a
livello cervicale e che poi, essi, rendevano difficoltose le attività
quotidiane come sollevare gli arti e i pesi. Non sono inoltre state effettuate delle
visite da parte di un neurochirurgo o di un centro di terapia del dolore che
potrebbero suffragare la teoria che la situazione era a tal punto grave da
dovere richiedere l'aiuto regolare e notevole di terzi per gli atti ordinari
della vita indicati dalla ricorrente.
2.9
In conclusione,
non è stato reso verosimile che la situazione che è stata clinicamente accertata
nell'ottobre 2020 al momento di inoltrare l'attuale domanda è notevolmente
peggiorata rispetto al quadro clinico rilevato a metà 2018 in occasione della seconda
richiesta di un AGI, che ha portato al rifiuto della prestazione con decisione
del 4 luglio 2018 cresciuta in giudicato.
La tesi ricorsuale di paragonare lo stato di salute
accertato in occasione dell'ultima domanda con quello esistente al momento
della prima richiesta del 2016, vanificherebbe lo scopo della revisione di cui
all'art. 87 OAI. Non è infatti possibile rivedere ogni volta l'intera
situazione sin dall'inizio, perché altrimenti ci si continuerebbe a pronunciare
sulle medesime questioni risolte in precedenza e ormai cresciute in giudicato. Occorre
perciò fare astrazione di quanto occorso in passato e verificare l'evolversi
della situazione dall'ultima decisione cresciuta in giudicato.
Solo in presenza di un peggioramento in misura
rilevante degli elementi clinici accertati nel 2018 è possibile chinarsi sulla
nuova domanda, circostanza che però, in specie, il Servizio Medico Regionale,
dopo un'attenta, chiara e convincente valutazione degli atti medici resi nel
2020, non ha ritenuto essere data.
È pertanto a giusta ragione che l'amministrazione
non è entrata nel merito della nuova richiesta di prestazioni dell'assicurata.
2.10
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (in virtù della
disposizione transitoria dell'art. 83 LPGA a contrario in combinazione con gli
art. 61 lett. a e fbis LPGA, anch'essi nel tenore in vigore dal 1° gennaio
2021), la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta
a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi Fr. 500.- vanno poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono
a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti