32.2021.21
Non entrata nel merito su una domanda di revisione. TCA conferma
4 maggio 2021Italiano28 min
l’annullamento del provvedimento e l’entrata nel merito della richiesta di revisione.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.21
FC
Lugano
4 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 febbraio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 gennaio 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1 Per decisione 19 febbraio 2008 (resa
dopo l’annullamento da parte del Tribunale cantonale delle assicurazioni di due
precedenti provvedimenti amministrativi e rinvio all’amministrazione per
ulteriori accertamenti) l’Ufficio AI del Canton __________, dove era
domiciliata l’assicurata, acquisita agli atti varia documentazione medica,
comprensiva anche di valutazioni peritali, ha accolto la richiesta di
prestazioni presentata nel marzo 2003 da RI 1, nata nel 1967 e già attiva come telefonista
e impiegata d’ufficio, riconosciuta come salariata a tempo pieno, attribuendole
una mezza rendita (inabilità lavorativa del 50% e un conseguente grado
d’invalidità del 52%) dal 1. agosto 2005.
1.2 La prestazione è in seguito
stata confermata mediante comunicazioni del 25 agosto 2010 e 25 agosto 2016, al
termine di revisioni avviate nel marzo 2010 e gennaio 2016.
Con scritti dell’8 e 23 settembre
2020 l’assicurata ha presentato una richiesta di revisione della prestazione
lamentando un peggioramento delle sue condizioni, sulla base di documentazione
medica.
1.3 Con decisione del 18 gennaio
2021, preavvisata con progetto del 23 novembre 2020, l’amministrazione non è
entrata in materia sulla domanda di revisione, evidenziando come l’assicurata
non avesse apportato fatti nuovi o modificazioni di fatti noti che conducano a
sostanziali cambiamenti dello stato di salute e funzionale.
Fatti
1.4 Avverso la suddetta decisione
insorge dinanzi al TCA l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, postulando
l’annullamento del provvedimento e l’entrata nel merito della richiesta di revisione.
Sostiene che il suo stato di salute sia peggiorato e rimprovera in sostanza
l’Ufficio AI di non aver tenuto conto di quanto allegato dai curanti (doc. I).
1.5 Con la risposta di causa
l’amministrazione ha chiesto di confermare la decisione impugnata, evidenziando
che con la domanda di revisione l’assicurata non ha reso plausibile che la sua
capacità lavorativa si sia ridotta in modo da modificare in misura rilevante il
grado di invalidità e il diritto a prestazioni.__________
considerato in diritto
2.1 La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA
può dunque deci-dere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art.
49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11
luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2 Nel caso in
esame, avendo l’Ufficio AI emanato una decisione di non entrata in materia,
questo giudice è unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha
correttamente oppure no rifiutato di esaminare il merito della nuova domanda di
revisione. Infatti, se l'assicurato interpone ricorso
contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a
buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece –
ciò che non corrisponde al caso in esame – essa ha accettato di esaminare la
nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in
materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa
attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10
consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269
consid. 1a).
2.3 Giusta l’art.
87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare
che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o
di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto
alle prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il
contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era
insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché
il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per
l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le
condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).
Se una richiesta di prestazioni è stata
rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se
l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto
tale da influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n.
1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a). Scopo di
questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi
su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata
rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011
del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con
riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra
nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è
resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto
alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V
108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute
è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994
in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109
V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque
necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano
subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione
della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della
decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non
basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia
giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29
aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
In DTF 130 V 64, il TFA ha
precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante
cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti
rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non
risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita l'assicurato non
rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi
di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere
dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine
per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso
contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5).
Va ancora
rilevato che per quanto concerne gli art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, è
sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è
necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è
subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in
giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile
modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri
che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23
aprile 2015 consid. 4.2; 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).
2.4 Con sentenza
8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita nella STF 8C_901/2013 del 27 febbraio
2014 consid. 2) il Tribunale federale ha confermato che, nell'ambito di una
nuova domanda di prestazioni, l'assicurato già nella nuova richiesta deve
rendere verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente
rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione atti
a rendere verosimile l'asserita modifica. In questo secondo caso – come
accennato (cfr. consid. 2.3) – l'amministrazione deve impartire all'interessato
un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in
caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2).
Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da
considerare nell'ambito di una nuova domanda (cfr. consid. 3.2).
2.5 Nell’ambito dell’esame della
prima domanda di prestazioni presentata dall’assicurata nel marzo 2003, con la
quale l’assicurata lamentava in particolare affezioni ad entrambi i polsi, Ufficio
AI del Canton __________, a seguito del rinvio degli atti per ulteriori
accertamenti sancito dal Tribunale cantonale delle assicurazioni mediante pronuncia
del 30 gennaio 2004 (doc. AI 24), aveva predisposto l’esecuzione di una perizia
a cura del dr. __________, chirurgo della mano. Quest’ultimo, nel referto del 1.
luglio 2004, ricordato come l’assicurata fosse stata operata il 23 aprile e 5
novembre 2002 al tunnel carpale del braccio destro, e come la medesima
lamentasse dolori anche al braccio sinistro, poste le diagnosi di “Status
nach Operation eines Karpaltunnelsyndroms rechts mit postoperativer Sudeck-Dystrophie,
Status nach Exzision eines dorsalen Handgelenkganglions rechts, Neurom im
Bereiche des Ramus palmaris des Nervus medianus, Nicht operiertem Karpaltunnelsyndrom
links», aveva concluso ritenendo l’assicurata inabile nella professione
precedentemente esercitata, ma abile totalmente in un’attività leggera adeguata
e al 50% nello svolgimento delle faccende domestiche (doc. AI 29). A seguito di
un nuovo rinvio pronunciato dal Tribunale cantonale delle assicurazioni
(pronuncia del 10 aprile 2006) in annullamento della decisione del 15 luglio
2004 dell’Ufficio AI (doc. AI 31 e 54), l’amministrazione ha fatto esperire una
nuova perizia sempre a cura del dr. __________. Con referto del 18 luglio 2006,
osservato come rispetto al 2004 la situazione fosse peggiorata interessando ora
in misura rilevante anche il braccio sinistro con sintomi e dolori come al
braccio destro e mobilità molto limitata, e rilevato come l’assicurata non
volesse tuttavia farsi operare, ha confermato le diagnosi poste nella
precedente valutazione aggiungendo quella di “Chronifiziertes Schmerzsyndrom”
ad entrambe le braccia (doc. AI 58). Una valutazione peritale è pure stata
eseguita dal dr. __________, neurologo, il quale, nel referto del 20 febbraio
2007, attestati i dolori ad entrambe le braccia e le mani, ha negato la
presenza di un danno neurologico invalidante (doc. AI 65). Con decisione del 19
febbraio 2008 l’amministrazione, considerata l’assicurata salariata al 100% e
ritenuta un’inabilità lavorativa in attività adeguate del 50%, con un
conseguente grado di invalidità del 52%, le ha attribuito una mezza rendita dal
1. agosto 2005 (doc. AI 83). La decisione è cresciuta incontestata in
giudicato.
La prestazione è in seguito
stata nuovamente confermata con comunicazione del 25 agosto 2010 (doc. AI 108) dopo
una revisione avviata nel marzo 2010, nel corso della quale la situazione
valetudinaria dell’assicurata è stata giudicata invariata, e meglio sulla base del
rapporto del curante dr. __________ del 26 aprile 2010 (doc. AI pag. 410), di
una visita neurologica a cura del dr. __________ del 22 febbraio 2010 (che ha
posto le diagnosi di “malesseri legati ad una tendenza ad iperventilazione,
associati a delle vertigini parossistiche da posizione, asma allergica,
emicrania, stato da algodistrofia dopo intervento al canale carpale destro con
persistenti disestesie locali, possibile neuroma cicatriziale”, doc. AI pag.
411), di una valutazione del dr. __________, dermatologo, del 23 luglio 2009
(che ha diagnosticato un’”asma bronchiale subclinica con marcata
iperreattività bronchiale su base di terreno atopico”, doc. AI pag. 415) e
delle Annotazioni del dr. __________ del SMR del 24 agosto 2010 (doc. AI 107,
108).
Nel corso della nuova
revisione avviata nel gennaio 2016 l’assicurata ha fatto pervenire la
documentazione relativa all’intervento di artroscopia diagnostica subito al
polso sinistro il 6 giugno 2013 e alle infiltrazioni di corticosteroidi il 4
dicembre 2013 sempre al polso sinistro, ad opera del dr. __________. Nel
rapporto di visita ambulatoriale del 23 gennaio 2015 il dr. __________ ha posto
le diagnosi di “Sospetta instabilità medio carpica con: - probabile sindrome
da impatto ulna carpico polso sinistro, - esiti dopo artroscopia diagnostica
radio carpica con debridement disco triangolare, sinovectomia in sede radio
carpica il 6.6.2013, - esiti dopo infiltrazione di corticosteroidi in sede ulno
carpica il 4.12.2013, - esiti dopo artroscopia diagnostica radio carpica e
medio carpica con debridement del disco triangolare, sinovectomia in sede radio
carpica e debridement del legamento scafo lunare con shrinking il 16.10.2014, e
Borsite olecranica gomito bilaterale”, oltre alle diagnosi “collaterali”
di “Morbo di De Quervain polso sinistro traumatizzato esiti dopo infiltrazione
di corticosteroidi il 27.03.2013, esiti dopo decompressione a ciclo aperto del
nervo mediano all'altezza del canale carpale destro (04.2002) su reazione alga
distrofica mano destra con persistenti disestesie locali (AI del 52%), escissione
ganglio articolare dorsale (11.2002), stato dopo isterectomia vaginale, dopo
colecistectomia, dopo taglio cesareo, dopo appendicectomia, conosciuti disturbi
dispeptici funzionali, asma bronchiale di tipo allergico, emicrania”. Lo
specialista, dopo aver precisato che malgrado l’ergoterapia in corso
l’assicurata lamentava comunque sempre dei “dolori in particolare in sede di
ulno carpica e in maniera marcata sul dorso del polso in sede radio carpica”,
ha espresso la sua valutazione come segue:
" (…) II quadro clinico è invariato rispetto a quanto già
riportato durante le ultime visite. La situazione si è pressoché stabilizzata.
Si confermano due zone di dolore e cioè all'altezza dell'articolazione radio ulnare
distale e in sede radio carpica rispettivamente medio carpica.
Questo è
già stato anche constatato durante i due interventi in artroscopia. Come già accennato
durante l'ultima visita ho proposto alla paziente una seconda opinione a
livello universitario e ho consigliato il Dr. __________ presso l'Ospedale
Universitario di __________. La paziente è d'accordo. (…).
Per
quanto riguarda la borsite, ora bilaterale ho consigliato di mettere una
gomitiera elastica e di prendere dei FANS. Viene seguita dall'ergoterapista per
dei trattamenti combinati sia al polso smista-o che ad entrambi i gomiti.”
(doc. AI pag. 448)
Nella certificazione del 22
febbraio 2016, il curante dr. __________, internista, ha posto le diagnosi con
ripercussione sulla capacità lavorativa di “Sospetta reazione algodistrofica
(sindrome del dolore regionale complesso, SDRC) mano dx, su st.d. intervento
per tunnel carpale dx (04.2002), st.d. escissione di ganglio articolare dorsale
(11.2002), st.d. algodistrofia dopo intervento al canale carpale dx con
persistenti disestesie locali, possibile neuroma cicatriziale (valutazione Dr. __________
02.2010)”, ritenendo l’assicurata impossibilitata a riprendere il suo
lavoro come segretaria (doc. AI 116).
Nell’Annotazione del 22
agosto 2016 il dr. __________ del SMR ha concluso che l’esame della documentazione
prodotta permetteva di concludere che lo stato di salute era invariato quanto
alle limitazioni già indicate nel passato (doc. AI 123). Di conseguenza, con comunicazione
del 25 agosto 2016 la mezza rendita è stata confermata (doc. AI 124).
2.6 Con scritto dell’8 settembre
2020 l’assicurata ha fatto valere un peggioramento delle sue condizioni.
Sottolineati i problemi ad entrambe le mani e l’impossibilità di svolgere molte
attività casalinghe, ragione per cui aveva fatto capo anche all’aiuto
domiciliare, oltre alla presenza di una sindrome lombovertebrale e cervicale,
ha chiesto una revisione della sua prestazione (doc. AI 125). Nel complemento
del 23 settembre 2020 l’assicurata ha precisato che il peggioramento della sua
salute era da situare al 2015, per quanto riguardava le affezioni somatiche, e
nel 2018 per quelle psicologiche. Ribadito che “non intendo in nessun modo
espormi ad un’eventuale operazione alla mano sx.”, ha affermato che “nel
2003 con l'aiuto della piscoanalisi durata 5 anni, ho fatto fatica ad accettare
la mia invalidità, per questa ragione nel 2016, quando mi avete mandato la
domanda di revisione, ho preferito illudermi che tutto andasse bene. Oggi a 53
anni è sempre dura da accettare, ma so di aver bisogno di terze persone che mi
aiutino nelle mansioni quotidiane, e che la mia invalidità non è più solo del
52%. Dal mio quadro clinico per quanto riguarda la mano dx già con conferma di
invalidità del 52% è chiara ed indiscutibile. La revisione della percentuale di
grado invalidante che espongo, è il quadro clinico della mano sx, che prima
usavo d'aiuto alla destra, ma che ora a distanza di anni e varie problematiche
insorte, è invalidante quanto, se non di più della dx.” (doc. AI 12).
Ha quindi prodotto uno
scritto del 29 luglio 2019 del dr. __________, allestito alo scopo di postulare
il riconoscimento dell’aiuto domiciliare, che attestava un peggioramento delle
condizioni dal 2014 (doc. AI pag. 496) e una certificazione del 23 settembre
2020 del medesimo curante, il quale, dopo aver attestato che la paziente aveva
Considerandi
dei disturbi alle mani invalidanti, oltre dei dolori lombari cronici “su
alterazioni degenerative diffuse che peggiorano il quadro clinico”, ha
posto le diagnosi seguenti:
“Diagnosi permanente
- Sospetta reazione
algodistrofica (sindrome del dolore regionale complesso, SDRC) mano dx su st.d. intervento per tunnel carpale dx (04.2002), st.d.
escissione di ganglio articolare dorsale (11.2002), st.d. algodistrofia dopo
intervento al canale carpale dx con persistenti disestesie locali, possibile
neuroma cicatriziale (valutazione dr. __________ 02.2010)
- Emicrania
- Asma bronchiale allergico (valutazione Dr. __________
2009)
- Sindrome
lombovertebrale - RM lombare (26.1.2018): piccola
protrusione discale e fissurazione L4-5 mediana-paramediana, non conflitti radicolari,
piccola protrusione discale mediana-paramediana L5-S1 senza conflitti radicolari
- Disturbi
dispeptici funzionali: gastroscopia
(07.12.2012): lieve ins. iatale senza esofagite erosiva (biopsie normali), ecografia addominale (21.12.2012): normale, test resp. intolleranza al lattosio neg. (3.2014),
celiachia esclusa (Ac neg 2.2014)
Diagnosi secondaria
Diagnosi collaterali:
- dexa (23.7.2019): normale
- st.d settoplastica funzionate e
turbinoplastìca bilat., fronto-sfenoetmoidectomia
bilat.(26.2.2018)
- st.d. isterectomia vaginale in
laparoscopia conservativa degli annessi (10.2011) e
asportazione IUD per
menometrorragie/ipermenorrea
- st.d. colecistectomia (2007)
- st.d. artroscopia
diagnostica radiocarpica e mediocarpica polso sx con debridement disco triangolare,
sinovectomia e debridement leg. scafo-lunare e shrinking (16.10.2014)
- st.d. artroscopia
diagnostica radiocarpica polso sx con debridement disco triangolare (TFCC), sinovectomia In sede radio carpica (6.6.2013)
- st.d. taglio
cesareo (2001), appendicectomia (1983), intervento al piede dx, trombosi anale.”
(doc. AI 128)
Ha versato agli atti documenti
già all’inserto e rapporti di visite al Pronto soccorso dell’Ospedale __________
di __________ il 19 giugno 2019, 2 ottobre 2018, 12 maggio 2018 e dell’Ospedale
__________ di __________ il 16 giugno 2017 (doc. AI pag. 511, 512, 516 e 519) oltre
ad un referto radiologico del 29 gennaio 2018 di una RM alla colonna lombare
nativa, con indicazione a RM per “lombosciatalgia destra in territorio
L5-S1” (doc. AI pag. 518).
Con annotazione 21 novembre
2020.
il dr. __________del SMR ha osservato:
" La nuova documentazione non permette per il momento un
rientro in materia. Come anche descritto dalla paziente la situazione è da
ritenersi come cronica ed agli atti inviati non vi è obiettività per un
ulteriore deterioramento convalidato da visite/trattamenti specialistici negli
ultimi anni.” (doc. AI 130)
Con progetto di decisione
del 23 novembre 2020 e, quindi, dopo evasione delle osservazioni del 9 dicembre
2020.
dell’assicurata (con la quale la medesima ha ribadito l’intervento di un
peggioramento delle sue condizioni, specie per quanto riguardava la mano
sinistra, doc. AI 132), con decisione del 16 gennaio 2021, l’amministrazione
non è entrata nel merito della nuova domanda sulla base di queste motivazioni:
"
(…) con la richiesta di revisione del 14.09.2020, lei ha richiesto un
aumento della rendita Al. Le disposizioni legali che le competono si trovano in
allegato. La nostra decisione si basa su questi presupposti.
Decidiamo pertanto
Non si entra nel merito della richiesta
di prestazioni.
Considerazioni
Con decisione del 16.05.2008 l’Ufficio AI
del Canton __________ le ha attribuito una mezza rendita con grado d’invalidità
del 52%.
Il 14.09.2020 e successivamente il
25.09.2020
abbiamo ricevuto uno scritto da parte sua rispettivamente
documentazione medica atta a richiedere una revisione della rendita. Tale documentazione è stata sottoposta al vaglio del nostro
Servizio medico regionale. Quest'ultimo
conclude dicendo che essa non apporta nuovi elementi che permettono l'entrata in materia.
Audizione
Abbiamo ricevuto il suo scritto datato
09.12.2020
In assenza di nuova documentazione
medica, oltre a quella che è già stata valutata dal Servizio medico regionale,
non possiamo che confermare il nostro progetto di decisione del 23.11.2020.” (doc. AI 133)
2.7
In concreto l’insorgente
non ha reso verosimile una modifica della sua situazione valetudinaria
rilevante, ossia tale da incidere sulla capacità lavorativa, rispetto alla decisione
formale del 19 febbraio 2008.
In effetti, la domanda di
revisione si basa sostanzialmente su documentazione attestante i noti problemi
ad entrambe le mani. La ricorrente sostiene in definitiva che mentre in
occasione dell’attribuzione della mezza rendita ella era affetta dai problemi invalidanti
solo alla mano destra, dal 2008 a tali problematiche si sarebbero sommate
quelle alla mano sinistra, ancor più invalidanti, che le impedirebbero di
svolgere molte attività casalinghe. A sostegno della sua domanda ella ha prodotto
la certificazione del 23 settembre 2020 del dr. __________, il quale ha attestato
che la paziente “ha dei disturbi alle mani invalidanti, vi è una mancanza di
forza soggettiva, impossibilità a eseguire del movimenti di pro- e supinazione,
e una mancanza di sensibilità che non le permettono di svolgere semplici
mansioni quotidiane (per esempio pettinarsi, sollevare una pentola piena
d'acqua, passare l'aspirapolvere, guidare un'automobile con il cambio
manuale,...)” (doc. AI pag. 524).
Ora, la documentazione
medica prodotta dalla ricorrente fa stato in sostanza delle medesime affezioni e
diagnosi già evidenziate e indagate nell’ambito della prima domanda e le cui
conclusioni mediche sono state fatte proprie nella decisione formale del 19
febbraio 2008, cresciuta incontestata in giudicato e per questo vincolante. Le
medesime conclusioni sono state pure confermate al termine delle revisioni
della prestazione eseguite nel marzo 2010 e gennaio 2016, ritenuto come le
relative comunicazioni di conferma della prestazione, del 25 agosto 2010 rispettivamente
25.
agosto 2016, non sono state contestate dall’assicurata.
Il curante non espone in
effetti in che misura e in che modo le patologie elencate influirebbero sulla
capacità lavorativa dell’assicurata rispettivamente in che misura lo farebbero
in maniera e in misura diverse da quanto diffusamente valutato nell’ambito
della decisione del 2008 e delle successive revisioni.
Sia in effetti ricordato che
già in occasione dell’attribuzione della rendita, all’assicurata erano state
riconosciute svariate diagnosi e limitazioni, che segnatamente interessavano
entrambi i polsi, non solo quello destro (che era stato operato per tunnel
carpale il 23 aprile 2002). In particolare nelle sue valutazioni peritali del 1.
luglio 2004 e 18 luglio 2006 il dr. __________, chirurgo della mano, aveva
riferito dei dolori ad entrambe le mani lamentati dall’assicurata, e aveva
posto le diagnosi di “Status nach Operation eines Karpaltunnelsyndroms
rechts mit postoperativer Sudeck-Dystrophie, Status nach Exzision eines
dorsalen Handgelenkganglions rechts, Neurom im Bereiche des Ramus palmaris des
Nervus medianus, Nicht operiertem Karpaltunnelsyndrom links», rispettivamente
anche di “Chronifiziertes Schmerzsyndrom” da entrambe le parti (doc. AI
29). Secondo il perito nel periodo tra la prima e la seconda perizia da lui
eseguita la situazione era peggiorata con interessamento di entrambe le mani con
sintomi e dolori sia a sinistra che a destra e mobilità molto limitata e,
quindi, sviluppo di una sindrome del dolore cronico ad entrambe le estremità
superiori.
Sulla base di questa perizia
l’amministrazione, con la decisione del 19 febbraio 2008, aveva ammesso
un’inabilità lavorativa completa nell’attività esercitata e del 50% in un’attività
adeguata e nelle faccende domestiche (doc. AI 29). La presenza di importanti
dolori ad entrambe le braccia era pure stata confermata dal dr. __________, neurologo,
nel referto del 20 febbraio 2007 (doc. AI 65, 83). La decisione è cresciuta
incontestata in giudicato.
Detta prestazione è stata confermata
dopo una revisione avviata nel marzo 2010 (doc. AI 107, 108) e anche a seguito
della successiva revisione del gennaio 2016, nella cui sede l’assicurata aveva
presentato la documentazione - nuovamente prodotta con la richiesta di
revisione dell’8 settembre 2020 - relativa agli interventi eseguiti dal dr. __________
al polso sinistro, e meglio un’artroscopia diagnostica il 6 giugno 2013 e infiltrazioni
di corticosteroidi il 4 dicembre 2013. Nella sua certificazione il dr. __________
aveva evidenziato la presenza delle problematiche ad entrambi i polsi, su esiti
dei citati interventi, con “Sospetta instabilità medio carpica (…), Borsite
olecranica gomito bilaterale” oltre alle diagnosi “collaterali” di “Morbo
di De Quervain polso sinistro traumatizzato esiti dopo infiltrazione di
corticosteroidi il 27.03.2013, esiti dopo decompressione a ciclo aperto del
nervo mediano all'altezza del canale carpale destro (04.2002) su reazione alga
distrofica mano destra con persistenti disestesie locali (AI del 52%),
Escissione ganglio articolare dorsale (11.2002) (…), Asma bronchiale di tipo
allergico, Emicrania”), e precisato che malgrado l’ergoterapia in corso
l’assicurata lamentava comunque sempre dolori (doc. AI pag. 448; cfr. al consid.
2.5
in esteso). Il sospetto di una “reazione algodistrofica (sindrome del
dolore regionale complesso, SDRC)” era stata del resto anche sottolineata
dal dr. __________ nel certificato del 22 febbraio 2016 (doc. AI 116).
Alla luce di queste certificazioni,
sentito il medico SMR - per il quale “la problematica principale limitante è
di tipo locomotorio ai due polsi (destro in stato dopo Sudek e sinistro con
sospetta instabilità medio carpica anche qui indagata esaustivamente)”,
ragione per cui lo stato di salute andava considerato invariato; annotazione
del 22 agosto 2016 (doc. AI 123) - mediante la comunicazione del 25 agosto 2016
la mezza rendita era stata confermata (doc. AI 124). Come detto, a tale
comunicazione l‘assicurata non si era opposta, segnatamente postulando la resa
di una decisione formale soggetta a ricorso.
Contrariamente a quanto
sostenuto dalla ricorrente quindi, già in occasione dell’attribuzione della
mezza rendita e delle successive conferme dopo revisione, l’inabilità lavorativa
che giustificava la conseguente invalidità e che è stata oggetto di
approfondito esame, era da ricondurre alle problematiche, inclusa la sindrome del
dolore cronico, ad entrambi i polsi.
Quanto alle ulteriori
diagnosi citate dal dr. __________ nella certificazione del 23 settembre 2020,
quelle di emicrania e asma bronchiale allergica erano già presenti nelle
precedenti valutazioni (cfr. segnatamente le certificazioni del dr. __________
del 26 aprile 2010, del dr. __________ del 22 febbraio 2010 e del dr. __________
del 23 luglio 2009, doc. AI pag. 410-415; cfr. anche il rapporto dr. __________
del 23 gennaio 2015, doc. AI pag. 447) e del resto non vi sono elementi per
ritenere che dalle stesse possa essere dedotta un’inabilità lavorativa.
Né, infine, il fatto che il
dr. __________ segnali la presenza di “dolori lombari cronici su alterazioni
degenerative diffuse” tali da peggiorare il quadro clinico, con la diagnosi
di “sindrome lombovertebrale (RM lombare (26.1.2018): piccola protrusione discale
e fissurazione L4-5 medianaparamediana, non conflitti radicolari, piccola
protrusione discale mediana-paramediana L5-S1 senza conflitti radicolari”,
permette, in assenza di documentazione medica specialistica al riguardo, di
concludere per un aumento rilevante dell’inabilità lavorativa dell’assicurata.
Manifestamente non
permettono inoltre di ipotizzare un peggioramento delle condizioni rilevante e
duraturo i rapporti di visite al pronto soccorso a motivo di “dolore al IV
dito mano sinistra su piccolo distacco della testa del falange mediale
(verosimile trauma nel sonno” (del 19 giugno 2019, doc. AI pag. 511), “crisi
di iperventilazione con fastidio epigastrico contestuale” (del 2 ottobre
2018, doc. AI pag. 512) “cervicalgia su contrattura muscolare” (del 12
maggio 2018, doc. AI pag. 516) e “toracalgia sottomammaria sx di probabile
origine osto-muscolare, ipokallemia lieve” (del 16 giugno 2017, doc. AI
519). In effetti, a prescindere che in nessuno di questi rapporti viene
attestata un’inabilità lavorativa, tutte queste visite si sono concluse con una
dimissione “in condizioni generali buone”. Anche il referto radiologico
di RM alla colonna lombare nativa, con indicazione a RM per “lombosciatalgia
destra in territorio L5-S1” conclude per una situazione tutto sommato
benigna, con assenza di ernie e conflitti radicolari, a parte minime
alterazioni, che in ogni modo non comportano alcuna attestazione di inabilità
lavorativa espressa da uno specialista in materia (doc. AI pag. 518).
Quanto infine all’accenno a
problematiche psichiatriche, l’assicurata non ha prodotto alcuna certificazione
che attesti una presa a carico psichiatrica rispettivamente un influsso sulla
capacità lavorativa di affezioni extra somatiche.
Se ne deve concludere quindi
che in particolare il dr. __________ ha in sostanza ripreso le affezioni e le
diagnosi già evidenziate e indagate nell’ambito della prima domanda - evasa con
la decisione formale del 19 febbraio 2008, cresciuta incontestata in giudicato
e per questo vincolante - e delle successive revisioni. Il curante non espone
tuttavia in che misura e in che modo le patologie elencate influirebbero sulla
capacità lavorativa rispettivamente se ed eventualmente in che misura lo
farebbero in maniera e in misura diverse.
Alla luce di quanto precede,
a ragione il medico SMR, nella sua annotazione 21 novembre 2020, ha ritenuto che
la nuova documentazione non rendeva verosimile un rilevante peggioramento delle
condizioni, la situazione dovendosi ritenere cronica, come del resto affermato
dall’assicurata medesima (doc. AI 130).
Questo giudice -
attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti - non ha
quindi motivo di distanziarsi dall'apprezzamento del medico SMR per il quale la
documentazione prodotta dall’assicurata non permette dunque nemmeno di
ipotizzare l’intervento di una sostanziale e rilevante modifica del suo stato
di salute.
Giova del resto ricordare
che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a
disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto
alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato -
determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività
lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI
risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici
per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi
ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi
chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo
modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e
assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così
decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece
no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009
consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Non va del resto neppure
dimenticato un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima
Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche
se specialista (cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno
un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega
al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del
23.
aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid.
3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.). In ragione
della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di
perizia) in caso di lite non ci si può quindi di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio
2008; STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
In
conclusione, non essendo stata resa verosimile una notevole modifica
nelle condizioni di salute nell’ambito della procedura amministrativa e,
quindi, prima della resa del querelato provvedimento, secondo questo giudice
giustamente l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova richiesta di
prestazioni.
La decisione impugnata va pertanto
confermata e il ricorso respinto.
2.8
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la
disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett.
a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura
di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di
controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico della
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura di fr.
500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti