32.2021.22
Nuova domanda. Visto che l'insorgente non ha reso verosimile una modifica della sua situazione valetudinaria tale da incidere sulla capacità lavorativa e ritenuto che le prove addotte con il ricorso sono tardive, a ragione l'Ufficio AI non è entrato nel merito. Diritto di essere sentito
2 novembre 2021Italiano24 min
i motivi per i quali non le ammette o non può prenderle in considerazione (Meyer/Reichmuth,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.22
FS
Lugano
2 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 febbraio 2021 di
RI 1
contro
la decisione del 15 gennaio 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Per
decisione 29 settembre 2010 l’Ufficio AI – acquisita agli atti la
necessaria documentazione medica, viste le valutazioni del consulente in
integrazione (doc. AI 16/58-59, 58/127-128, 65/138-139 e 72/147-48) e
considerate quelle del medico SMR (doc. AI 14/56, 18/61, 22/65,48/111,
51/114-116, 59/129, 60/130 e 84/169 – ha accolto la richiesta di
prestazioni presentata nell’aprile 2008 da RI 1, nato nel 1988 e affetto da un
osteoma osteoide al femore sinistro (tumore benigno) operato nel maggio 2009, accordandogli
una rendita intera dal 1. novembre 2008 (trascorso l’anno d’attesa ex art. 28
cpv. 1 lett. b LAI) fino al 28 febbraio 2010 (tre mesi dopo il miglioramento ex
art. 88a cpv. 1 OAI) (doc. AI 92/181-183 e le motivazioni sub doc. AI
85/170-173).
1.2. Il
ricorso interposto contro la decisione dell’Ufficio AI del 18 agosto 2011 –
decisione con la quale l’amministrazione, visto il rifiuto di collaborare dell’assicurato,
non è entrata nel merito della nuova domanda di prestazioni del gennaio 2011
(doc. AI 105/244-245) – è sfociato nella STCA 10 novembre 2011 con cui
il vicepresidente del TCA ha stralciato la causa dai ruoli (doc. AI
118/276-278).
1.3. Nell’ambito
di una nuova domanda di prestazioni dell’ottobre 2011 (doc. AI 115/268-273) –
assunti i costi di una prima formazione professionale in qualità di
elettricista di montaggio AFC dal 1. settembre 2011 al 31 agosto 2013 (doc. AI
127/342-343 e 128/344-345) e visto il rapporto di fine sorveglianza del 28
febbraio 2014 del consulente in integrazione (doc. AI 151/389-390) –,
con comunicazione del 3 marzo 2014 (doc. AI 152/391-392), ritenuto i
provvedimenti professionali ultimati con successo, l’Ufficio AI ha stabilito
che l’assicurato “(…) è pertanto integrato, senza diritto ad una rendita.
(…)” (doc. AI 152/391).
1.4. Con
decisione del 28 marzo 2018 –
cresciuta incontestata in giudicato, preavvisata il 22 gennaio 2018 (doc. AI
164/419-422) e ritenuta l’“Annotazione per/da SMR” del 26 marzo 2018
nella quale, avuto riguardo alla documentazione medica prodotta con le
osservazioni del 22 febbraio 2018 (doc. AI 166/424-452), il dr __________ ha
concluso che “(…) dalla documentazione medica presentata non risulta patologia
con influsso prolungato sulla CL. (…)” (doc. AI 168/454) – l’Ufficio AI non è entrato nel merito
della nuova domanda di prestazioni del gennaio 2018 (doc. AI 169/455-458).
1.5. Con
decisione 15 gennaio 2021 (doc. AI 179/495-501) – preavvisata il 25
novembre 2020 (doc. AI 170/459-464) e oggetto della presente vertenza –
l’Ufficio AI non è entrato nel merito dell’ulteriore domanda di prestazioni del
23 novembre 2020 (doc. AI 175/476-487).
1.6. Contro
la suddetta decisione è insorto l’assicurato contestando, con argomentazioni di
cui si dirà se necessario in seguito, la non entrata nel merito da parte
dell’Ufficio AI.
1.7. Con
la risposta di causa l’amministrazione ha chiesto di confermare la decisione
impugnata ribadendo come l’assicurato non abbia reso plausibile, durante la
procedura amministrativa, che la sua capacità lavorativa si era ridotta in modo
rilevante ai fini del diritto a prestazioni (IV; trasmesso al ricorrente con
facoltà di presentare eventuali altri mezzi di prova, sub V).
considerato in
diritto
in ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. Nella
misura in cui l’insorgente – dopo
aver rilevato che alla domanda di prestazioni ha allegato diversa
documentazione medica e non, che contestualmente ha chiesto un appuntamento con
l’Ufficio AI e con il medico cantonale per discutere della sua situazione e che
con scritto del 5 gennaio 2021 ha nuovamente chiesto un appuntamento con
l’Ufficio AI –, adducendo che “(…)
ho dato per scontato, in buona fede, che il loro ufficio avrebbe effettuato
degli accertamenti o comunque avrebbe acconsentito a darmi udienza e la
possibilità di esprimermi prima della resa di una decisione sfavorevole nei
miei confronti. Ho chiesto quindi di rivedere la decisione e ho inviato la
documentazione medica in mio possesso all'UAI. Il 15 febbraio 2021, sono stato
contattato da un funzionario dell'UAI il quale mi riferisce che, per legge, non
possono darmi un appuntamento, né contattare i miei medici per un accertamento.
(…)” (I), volesse fare valere una violazione del diritto di essere sentito
va rilevato quanto segue.
Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite.
Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima,
indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento
del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid.
5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di
essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato
comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una
decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,
segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli
ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti
rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi
esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla
decisione. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla
procedura comprende tutte le facoltà, che devono essere concesse a una parte,
in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua
tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di
essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla
procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è
possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende
questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11
consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3
pag. 282; 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Il
diritto di essere sentito comprende l'obbligo per l'autorità di motivare le
proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona
interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della
decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo
impugnare con cognizione di causa, e dall'altro, di permettere all'autorità di
ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa
che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su
tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze
rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del
24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In
questo senso, nell’ambito della procedura di preavviso ai sensi dell’art. 57a
cpv. 1 LAI, l’Ufficio AI non può limitarsi a prendere conoscenza delle
obiezioni sollevate da un assicurato nell’ambito della procedura di audizione
preliminare ed esaminarle: esso deve nella sua decisione di reiezione indicare
Fatti
i motivi per i quali non le ammette o non può prenderle in considerazione (Meyer/Reichmuth,
Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 57a, Nr. 7, pag. 556).
Va
rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se
l'interessato ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso
che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279
consid. 2.6.1; 124 V 180 consid. 4a). Ciò è il caso laddove l'assicurato ha potuto comprendere la portata della decisione formale e impugnare la
successiva decisione su opposizione, confrontarsi con il suo contenuto e
proporre le sue censure, facendo valere le sue ragioni innanzi ad
un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (DTF
133 I 201 consid. 2.2). Il TCA dispone in effetti di un
pieno potere di esame in tal senso (STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid.
2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che
ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Come riproposto ancora nella STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018
consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di
essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata
ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta
liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un
tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento)
dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag.
437). La prassi ha stabilito anche che si può prescindere da un rinvio della
causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto
di essere sentito: una tale eventualità si realizza se la cassazione della
decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale
soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili
con l'(equivalente) interesse della parte onerata di essere sentita nell'ambito
di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid.
2.8.1; 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1
con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art.
52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni
sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere
sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF
8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013
consid. 3.2.1 con riferimenti).
Nel
caso in esame – avuto riguardo
allo scritto dell’assicurato ricevuto il 5 gennaio 2021 del seguente tenore: “(…)
ho preso atto della vostra raccomandata del 25 novembre 2021 [ndr.:
trattasi del “Progetto di decisione” sub doc. AI 170/459-464]. Nella
mia richiesta del 24.11.2020 [ndr.: trattasi della “Richiesta per
adulti: Integrazione professionale/rendita” sub doc. AI 175/476-487] vi
ho chiesto di contattare il Dr. __________, __________, per avere una
panoramica del mio stato di salute, e un appuntamento con voi e con il
medico cantonale per valutare insieme la mia situazione. Purtroppo non ho
ricevuto nessun appuntamento da parte vostra. Vi rinnovo tali richieste (…)”
(doc. AI 177/489) –, nella
decisione impugnata l’Ufficio AI ha fatto presente che “(…) in data
05.01.2021 abbiamo ricevuto il suo scritto, lo stesso ci porta a considerare
quanto segue: innanzi tutto la rendiamo attenta sul fatto che la sua si tratta
di una domanda ulteriore, quindi conformemente all’art. 87 cpv. 2 OAI che cita
quanto segue: ... Se è fatta domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di
grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è
cambiato in misura rilevante per il diritto a prestazioni … Pertanto, in
fase di revisione su domanda o di domanda ulteriore come nel suo caso, spetta
all’assicurato e non allo scrivente Ufficio, comprovare l’onere del
peggioramento del proprio stato di salute, inviandoci tutta la documentazione
medica necessaria per la rivalutazione. (…)” (doc. AI 179/496).
Già
nel “Progetto di decisione” del 25 novembre 2020 (doc. AI 170/459-464)
l’amministrazione aveva segnalato che “(…) in data 24.11.2020 abbiamo
ricevuto il formulario per la richiesta ufficiale di prestazioni, alla stessa è
stata allegata documentazione medica redatta dal Dr. __________, dal Dr. __________
e dal Dr. __________. Dopo attenta valutazione si evince che la suindicata
documentazione non permette di oggettivare o rendere verosimile una modifica
del suo stato di salute rispetto alla valutazione effettuata precedentemente
dallo scrivente ufficio. Le comunichiamo che alla nuova richiesta deve essere
allegata la necessaria documentazione che attesti una modifica della
situazione. (…)” (doc. AI 170/460).
Inoltre,
come accennato (cfr. consid. 1.4), con decisione del 28 marzo 2018 l’Ufficio AI
non era entrato nel merito della domanda di prestazioni del gennaio 2018 e,
viste le osservazioni del 22 febbraio 2018 (doc. AI 166/424-452) al “Progetto
di decisione” del 22 gennaio 2018 (doc. AI 164/419-422), aveva già evidenziato
che “(…) alle stesse [ndr. si riferisce alle osservazioni 22 febbraio
2018 sub AI 166/424-452] è stata allegata documentazione medica redatta dal
Dr. __________, dal Dr. __________, dal Dr. __________ e dal Dr. __________
dell’Istituto __________. Abbiamo inoltrato quanto giunto in fase di audizione al
vaglio del Servizio Medico Regionale (SMR); dopo attenta valutazione, il SMR
indica che la suindicata documentazione non apporta nuovi elementi medici
oggettivanti un peggioramento del suo stato di salute, così come non attesta
nuove patologie con influsso prolungato sulla capacità lavorativa. (…)”
(doc. AI 169/456).
Alla
luce di quanto precede, ne discende che al ricorrente non poteva in nessun modo
sfuggire che ad una nuova domanda di prestazioni egli avrebbe dovuto produrre
la pertinente e necessaria documentazione medica, pena la non entrata nel
merito da parte dell’amministrazione. Egli ha dunque potuto comprendere i
motivi alla base decisione di non entrata in materia nella nuova domanda di
prestazioni del novembre 2020, tant’è che l’ha contestata tanto in sede
amministrativa, con il succitato scritto pervenuto all’Ufficio AI il 5 gennaio
2021, quanto in quella giudiziaria, con il presente ricorso, davanti a questo
Tribunale che dispone di pieno potere cognitivo.
In
particolare, quanto alla censura secondo la quale “(…) ho dato per scontato,
in buona fede, che il loro ufficio avrebbe effettuato degli accertamenti o
comunque avrebbe acconsentito a darmi udienza (…)” (I), va osservato che il
Tribunale federale, nella STF 9C_694/2008
del 7 ottobre 2009, ha rilevato che “(…) l'art. 29 cpv. 2 Cost. non
conferisce il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia
alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non
preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni C 128/04 de 20 settembre 2005, in: SVR 2006 AIV
no. 5 pag. 15, consid. 1.2 con riferimenti). Ora, né l'art. 42 LPGA, né la PA,
né tanto meno la LAVS prescrivono espressamente un simile diritto (cfr. del
resto sentenza citata C 128/04, ibidem). (…)” (STF 9C_694/2008
del 7 ottobre 2009, consid. 3.3) (in argomento vedi anche la STF 9C_647/2010
del 6 dicembre 2010 al consid. 2.2 e la STCA 32.2017.209 del 10 settembre 2018
dove questo Tribunale si è pronunciato in un caso in cui il ricorrente aveva
criticato l’agire dell’amministrazione che, senza previamente concedere
all’interessato il diritto ad un incontro con i responsabili del dossier
conformemente ad una facoltà peraltro espressamente indicata nel progetto di
decisione, ha proceduto all’emanazione della decisione impugnata).
Stante
tutto quanto precede questo Tribunale deve concludere che l’amministrazione non
ha leso in alcun modo il diritto di essere sentito dell’insorgente.
nel
merito
2.3. L’oggetto
del contendere deve essere limitato alla questione a sapere se a ragione
l'Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni.
Infatti, se l'assicurato interpone ricorso contro la
decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto
l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece – ciò che non
corrisponde al caso in esame – essa ha accettato di esaminare la nuova
richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia,
ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile
dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
Nel
caso in esame, avendo l’Ufficio AI emanato una decisione di non entrata in
materia, richiamata la suesposta giurisprudenza, questo giudice è
unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente oppure no
rifiutato di esaminare il merito della richiesta.
2.4. Giusta l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione,
nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande
invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è
cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni. Qualora la
rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano
stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata
riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo
esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2
Considerandi
(art. 87 cpv. 3 OAI).
Il
Tribunale federale, nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di
nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita
limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in
una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art.
87.
cpv. 3 e 4 OAI (si tratta dell’attuale art. 87 cpv. 2 e 3 OAI in vigore dal
1.
gennaio 2012).
Se
una richiesta di prestazioni è stata rifiutata, una nuova domanda potrà essere
esaminata nel merito solo se l'assicurato rende verosimile una modifica
rilevante della situazione di fatto tale da influire sul diritto a prestazioni
(DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, 1999, n. 1006 pag. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109
V 108 consid. 3a). Scopo di questo requisito è impedire che l'amministrazione
debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la
prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione
cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68
consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è
soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una
decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica
suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è
obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10;
Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der
Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le
rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante
dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche
quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla
capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349
consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390
consid. 1b). Affinché sia possibile la revisione è dunque necessario che le
condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica,
tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione della rendita è
possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione
iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece
che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo
diverso (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
In
DTF 130 V 64, il TF ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso
verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio
dal giudice, non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita
l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia
riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti
o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF
130.
V 64 consid. 5.2.5).
Va
ancora rilevato che per quanto concerne gli art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, è
sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è
necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è
subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in
giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile
modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri
che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23
aprile 2015 consid. 4.2; 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa). Più
la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla
verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento (“(…)
Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a.
zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere
Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder
weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b
und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen) (…)”, riportato
nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3). In questo
senso nella succitata STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 il TF ha, in
particolare, rilevato che “(…) adita con una nuova
domanda, l'amministrazione deve cosi cominciare con l'esaminare se le
allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non è
il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di
entrata in materia. A tal proposito occorre precisare che quanto più breve è il
lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente
l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato.
Su questo aspetto, essa dispone di un certo potere di apprezzamento che il
giudice è di principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 108 consid. 2b pag. 114;
cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2). (…).” (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012, consid. 2.3).
2.5
Con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita nella STF
8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 2) il Tribunale federale ha confermato
che, nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni, l'assicurato già nella
nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d'invalidità è modificato
in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno fare
riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti
o da richiedere dall'amministrazione atti a rendere verosimile l'asserita
modifica. In questo secondo caso – come accennato (cfr. consid. 2.4) –
l'amministrazione deve impartire all'interessato un termine per produrre il
mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà
nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2.5). Atti prodotti in sede di
ricorso sono invece, di massima, tardivi (cfr. STF 8C_65/2018 del 14
febbraio 2018, consid. 4,1; 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid. 3.1; 8C_196
2008.
del 5 giugno 2008 e I 734/05 dell’8 marzo 2006) e da
considerare nell'ambito di una nuova domanda.
2.6
Nel
caso in esame, come accennato (cfr. consid. 1.1), con decisione 29 settembre
2010.
(cresciuta incontestata in giudicato) l’Ufficio AI ha riconosciuto il
diritto ad una rendita intera dal 1. novembre 2008 al 28 febbraio 2010.
In
quell’ambito, nel rapporto medico del 13 gennaio 2010 (doc. AI 51/114-116) –
viste le risultanze della visita dello stesso giorno da parte del dr. __________
che (ritenuto l’intervento avvenuto in data 27 maggio 2009 presso il Centro __________,
riassunto il controllo TC del 2 settembre 2009, quanto riferito dall’assicurato
e l’obiettività odierna) ha concluso che “(…) clinicamente e
radiologicamente l’osteoma noto si può definire completamente risolto. In
attività abituale di elettricista: IL 100% dal 25.11.2007 al 01.09.2009 (6 mesi
dall’intervento) poi IL 50% fino al 31.12.2009. Dal 01.01.2010 IL 0%. In
attività adeguate allo stato di salute: IL 100% dal 25.11.2007 al 01.09.2009
poi IL 0%. (…)” (doc. AI 51/116) –, il medico SMR dr. __________ si
è così espresso: “(…) concordo con la valutazione reumatologica SMR odierna
del dr. __________ (…)” (doc. AI 51/115).
Sempre
il dr. __________, nell’“Annotazione del medico” del 30 marzo 2010 ha
ribadito che “(…) gli esiti di ablazione dell’osteoma documentato non
permettono di giustificare limiti funzionali che possano determinare IL in
abituale attività coma elettricista. (…)” (doc. AI 60/130) e – viste
le osservazioni 26 agosto 2010 sub doc. AI 80/161 a cui qui si rinvia –
in quella del 7 settembre 2010 ha stabilito che “(…) bisogna modificare la
data della durata IL: al posto del 01.09.2009 bisogna mettere 28.11.2009.
Questo vale per la durata della IL 100% sia per l’attività abituale che per le
attività adatte. In seguito: - per attività adatte: IL 0% (CL normale) – per attività
abituale ancora IL 50% (= CL 50%) fino al 31.12.2009, dal 01.01.2010 IL 0% (=
CL normale) (…)” (doc. AI 84/169).
In
seguito, come accennato (cfr. consid. 1.3 e 1.4), con comunicazione del 3 marzo
2014.
l’Ufficio AI ha ritenuto l’assicurato “(…) integrato, senza diritto ad
una rendita. (…)” (doc. AI 152/391) e con decisione del 28 marzo 2018 –
vista l’“Annotazione per/da SMR” del 26 marzo 2018 nella quale il dr __________
ha concluso che “(…) dalla documentazione medica presentata non risulta
patologia con influsso prolungato sulla CL. (…)” (doc. AI 168/454) –
non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni del gennaio 2018.
2.7
Con
la domanda del 23 novembre 2020 (doc. AI 175/476-484; oggetto della presente
vertenza) all’Ufficio AI è pervenuta la seguente documentazione medica: il
certificato medico 25 settembre 2015 nel quale il dr. __________ attesta una
inabilità al lavoro del 100% dal 16 al 27 settembre 2015 (doc. AI 174/474), i
certificati 21 marzo e 28 novembre 2017 nei quali il dr. __________ attesta una
incapacità lavorativa per malattia del 100% dal 21 marzo 2017 al 31 gennaio
2018.
(doc. AI 174/475 e 174/472) e i certificati 21 aprile e 16 giugno 2020 nei
quali il dr. __________ attesta una incapacità lavorativa per malattia del 100%
dal 1. gennaio al 30 giugno 2020 (doc. AI 175/485 e 174/473).
Questo
Tribunale, vista la stringatezza dei succitati certificati medici, non ha alcun
motivo per scostarsi e deve fare propria la conclusione del medico SMR dr. __________
che, nell’“Annotazione per/da SMR” del 24 novembre 2020, si è così
espresso: “(…) alla domanda sono allegati unicamente certificati medici
generici attestanti IL 100%. Valutazione: - La documentazione medica presentata
non permette di oggettivare o rendere verosimile una modifica dello stato di
salute rispetto allo stato di salute in occasione delle decisioni precedenti.
(…)” (doc. AI 171/465).
Quanto
alla documentazione medica allegata allo scritto del 10 febbraio 2021
indirizzato all’Ufficio AI (doc. AI 180/502-565), quindi dopo la decisione
impugnata del 15 gennaio 2021 (doc. AI 179/495-501), va qui ribadito che secondo
la giurisprudenza, nell’ambito di una procedura giudiziaria di non entrata in
materia le prove addotte solo in sede di ricorso non possono essere prese in
considerazione in quanto tardive (STF 8C_175/2019 del 30 luglio 2019, consid.
consid. 1.1; 8C_65/2018 del 14 febbraio 2018, consid. 4,1; 8C_457/2012 del 9
luglio 2012, consid. 3.1; 8C_196 2008 del 5 giugno 2008 e I 734/05 dell’8 marzo
2006).
In conclusione l’insorgente, chiamato a dimostrare che rispetto
all’ultima decisione formale del 28 marzo 2018 (cfr. consid. 1.4) vi è stato un
peggioramento del suo stato di salute, non ha reso verosimile una modifica
della sua situazione valetudinaria tale da incidere sulla capacità lavorativa.
La
decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.
2.8
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in
combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso
(DTF 138 V 122; 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del
24.
settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti