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Decisione

32.2021.22

Nuova domanda. Visto che l'insorgente non ha reso verosimile una modifica della sua situazione valetudinaria tale da incidere sulla capacità lavorativa e ritenuto che le prove addotte con il ricorso sono tardive, a ragione l'Ufficio AI non è entrato nel merito. Diritto di essere sentito

2 novembre 2021Italiano24 min

i motivi per i quali non le ammette o non può prenderle in considerazione (Meyer/Reichmuth,

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.22

FS

Lugano

2 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 febbraio 2021 di

RI 1

contro

la decisione del 15 gennaio 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. Per

decisione 29 settembre 2010 l’Ufficio AI – acquisita agli atti la

necessaria documentazione medica, viste le valutazioni del consulente in

integrazione (doc. AI 16/58-59, 58/127-128, 65/138-139 e 72/147-48) e

considerate quelle del medico SMR (doc. AI 14/56, 18/61, 22/65,48/111,

51/114-116, 59/129, 60/130 e 84/169 – ha accolto la richiesta di

prestazioni presentata nell’aprile 2008 da RI 1, nato nel 1988 e affetto da un

osteoma osteoide al femore sinistro (tumore benigno) operato nel maggio 2009, accordandogli

una rendita intera dal 1. novembre 2008 (trascorso l’anno d’attesa ex art. 28

cpv. 1 lett. b LAI) fino al 28 febbraio 2010 (tre mesi dopo il miglioramento ex

art. 88a cpv. 1 OAI) (doc. AI 92/181-183 e le motivazioni sub doc. AI

85/170-173).

1.2. Il

ricorso interposto contro la decisione dell’Ufficio AI del 18 agosto 2011 –

decisione con la quale l’amministrazione, visto il rifiuto di collaborare dell’assicurato,

non è entrata nel merito della nuova domanda di prestazioni del gennaio 2011

(doc. AI 105/244-245) – è sfociato nella STCA 10 novembre 2011 con cui

il vicepresidente del TCA ha stralciato la causa dai ruoli (doc. AI

118/276-278).

1.3. Nell’ambito

di una nuova domanda di prestazioni dell’ottobre 2011 (doc. AI 115/268-273) –

assunti i costi di una prima formazione professionale in qualità di

elettricista di montaggio AFC dal 1. settembre 2011 al 31 agosto 2013 (doc. AI

127/342-343 e 128/344-345) e visto il rapporto di fine sorveglianza del 28

febbraio 2014 del consulente in integrazione (doc. AI 151/389-390) –,

con comunicazione del 3 marzo 2014 (doc. AI 152/391-392), ritenuto i

provvedimenti professionali ultimati con successo, l’Ufficio AI ha stabilito

che l’assicurato “(…) è pertanto integrato, senza diritto ad una rendita.

(…)” (doc. AI 152/391).

1.4. Con

decisione del 28 marzo 2018 –

cresciuta incontestata in giudicato, preavvisata il 22 gennaio 2018 (doc. AI

164/419-422) e ritenuta l’“Annotazione per/da SMR” del 26 marzo 2018

nella quale, avuto riguardo alla documentazione medica prodotta con le

osservazioni del 22 febbraio 2018 (doc. AI 166/424-452), il dr __________ ha

concluso che “(…) dalla documentazione medica presentata non risulta patologia

con influsso prolungato sulla CL. (…)” (doc. AI 168/454) – l’Ufficio AI non è entrato nel merito

della nuova domanda di prestazioni del gennaio 2018 (doc. AI 169/455-458).

1.5. Con

decisione 15 gennaio 2021 (doc. AI 179/495-501) – preavvisata il 25

novembre 2020 (doc. AI 170/459-464) e oggetto della presente vertenza –

l’Ufficio AI non è entrato nel merito dell’ulteriore domanda di prestazioni del

23 novembre 2020 (doc. AI 175/476-487).

1.6. Contro

la suddetta decisione è insorto l’assicurato contestando, con argomentazioni di

cui si dirà se necessario in seguito, la non entrata nel merito da parte

dell’Ufficio AI.

1.7. Con

la risposta di causa l’amministrazione ha chiesto di confermare la decisione

impugnata ribadendo come l’assicurato non abbia reso plausibile, durante la

procedura amministrativa, che la sua capacità lavorativa si era ridotta in modo

rilevante ai fini del diritto a prestazioni (IV; trasmesso al ricorrente con

facoltà di presentare eventuali altri mezzi di prova, sub V).

considerato in

diritto

in ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2. Nella

misura in cui l’insorgente – dopo

aver rilevato che alla domanda di prestazioni ha allegato diversa

documentazione medica e non, che contestualmente ha chiesto un appuntamento con

l’Ufficio AI e con il medico cantonale per discutere della sua situazione e che

con scritto del 5 gennaio 2021 ha nuovamente chiesto un appuntamento con

l’Ufficio AI –, adducendo che “(…)

ho dato per scontato, in buona fede, che il loro ufficio avrebbe effettuato

degli accertamenti o comunque avrebbe acconsentito a darmi udienza e la

possibilità di esprimermi prima della resa di una decisione sfavorevole nei

miei confronti. Ho chiesto quindi di rivedere la decisione e ho inviato la

documentazione medica in mio possesso all'UAI. Il 15 febbraio 2021, sono stato

contattato da un funzionario dell'UAI il quale mi riferisce che, per legge, non

possono darmi un appuntamento, né contattare i miei medici per un accertamento.

(…)” (I), volesse fare valere una violazione del diritto di essere sentito

va rilevato quanto segue.

Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite.

Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima,

indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento

del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid.

5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di

essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato

comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una

decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,

segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli

ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti

rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi

esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla

decisione. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla

procedura comprende tutte le facoltà, che devono essere concesse a una parte,

in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua

tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di

essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla

procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è

possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende

questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11

consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3

pag. 282; 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

Il

diritto di essere sentito comprende l'obbligo per l'autorità di motivare le

proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona

interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della

decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo

impugnare con cognizione di causa, e dall'altro, di permettere all'autorità di

ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa

che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su

tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze

rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del

24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

In

questo senso, nell’ambito della procedura di preavviso ai sensi dell’art. 57a

cpv. 1 LAI, l’Ufficio AI non può limitarsi a prendere conoscenza delle

obiezioni sollevate da un assicurato nell’ambito della procedura di audizione

preliminare ed esaminarle: esso deve nella sua decisione di reiezione indicare

Fatti

i motivi per i quali non le ammette o non può prenderle in considerazione (Meyer/Reichmuth,

Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 57a, Nr. 7, pag. 556).

Va

rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se

l'interessato ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso

che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279

consid. 2.6.1; 124 V 180 consid. 4a). Ciò è il caso laddove l'assicurato ha potuto comprendere la portata della decisione formale e impugnare la

successiva decisione su opposizione, confrontarsi con il suo contenuto e

proporre le sue censure, facendo valere le sue ragioni innanzi ad

un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (DTF

133 I 201 consid. 2.2). Il TCA dispone in effetti di un

pieno potere di esame in tal senso (STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid.

2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che

ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

Come riproposto ancora nella STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018

consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di

essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata

ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta

liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un

tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento)

dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag.

437). La prassi ha stabilito anche che si può prescindere da un rinvio della

causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto

di essere sentito: una tale eventualità si realizza se la cassazione della

decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale

soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili

con l'(equivalente) interesse della parte onerata di essere sentita nell'ambito

di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid.

2.8.1; 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1

con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art.

52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni

sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere

sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF

8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013

consid. 3.2.1 con riferimenti).

Nel

caso in esame – avuto riguardo

allo scritto dell’assicurato ricevuto il 5 gennaio 2021 del seguente tenore: “(…)

ho preso atto della vostra raccomandata del 25 novembre 2021 [ndr.:

trattasi del “Progetto di decisione” sub doc. AI 170/459-464]. Nella

mia richiesta del 24.11.2020 [ndr.: trattasi della “Richiesta per

adulti: Integrazione professionale/rendita” sub doc. AI 175/476-487] vi

ho chiesto di contattare il Dr. __________, __________, per avere una

panoramica del mio stato di salute, e un appuntamento con voi e con il

medico cantonale per valutare insieme la mia situazione. Purtroppo non ho

ricevuto nessun appuntamento da parte vostra. Vi rinnovo tali richieste (…)”

(doc. AI 177/489) –, nella

decisione impugnata l’Ufficio AI ha fatto presente che “(…) in data

05.01.2021 abbiamo ricevuto il suo scritto, lo stesso ci porta a considerare

quanto segue: innanzi tutto la rendiamo attenta sul fatto che la sua si tratta

di una domanda ulteriore, quindi conformemente all’art. 87 cpv. 2 OAI che cita

quanto segue: ... Se è fatta domanda di

revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di

grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è

cambiato in misura rilevante per il diritto a prestazioni … Pertanto, in

fase di revisione su domanda o di domanda ulteriore come nel suo caso, spetta

all’assicurato e non allo scrivente Ufficio, comprovare l’onere del

peggioramento del proprio stato di salute, inviandoci tutta la documentazione

medica necessaria per la rivalutazione. (…)” (doc. AI 179/496).

Già

nel “Progetto di decisione” del 25 novembre 2020 (doc. AI 170/459-464)

l’amministrazione aveva segnalato che “(…) in data 24.11.2020 abbiamo

ricevuto il formulario per la richiesta ufficiale di prestazioni, alla stessa è

stata allegata documentazione medica redatta dal Dr. __________, dal Dr. __________

e dal Dr. __________. Dopo attenta valutazione si evince che la suindicata

documentazione non permette di oggettivare o rendere verosimile una modifica

del suo stato di salute rispetto alla valutazione effettuata precedentemente

dallo scrivente ufficio. Le comunichiamo che alla nuova richiesta deve essere

allegata la necessaria documentazione che attesti una modifica della

situazione. (…)” (doc. AI 170/460).

Inoltre,

come accennato (cfr. consid. 1.4), con decisione del 28 marzo 2018 l’Ufficio AI

non era entrato nel merito della domanda di prestazioni del gennaio 2018 e,

viste le osservazioni del 22 febbraio 2018 (doc. AI 166/424-452) al “Progetto

di decisione” del 22 gennaio 2018 (doc. AI 164/419-422), aveva già evidenziato

che “(…) alle stesse [ndr. si riferisce alle osservazioni 22 febbraio

2018 sub AI 166/424-452] è stata allegata documentazione medica redatta dal

Dr. __________, dal Dr. __________, dal Dr. __________ e dal Dr. __________

dell’Istituto __________. Abbiamo inoltrato quanto giunto in fase di audizione al

vaglio del Servizio Medico Regionale (SMR); dopo attenta valutazione, il SMR

indica che la suindicata documentazione non apporta nuovi elementi medici

oggettivanti un peggioramento del suo stato di salute, così come non attesta

nuove patologie con influsso prolungato sulla capacità lavorativa. (…)”

(doc. AI 169/456).

Alla

luce di quanto precede, ne discende che al ricorrente non poteva in nessun modo

sfuggire che ad una nuova domanda di prestazioni egli avrebbe dovuto produrre

la pertinente e necessaria documentazione medica, pena la non entrata nel

merito da parte dell’amministrazione. Egli ha dunque potuto comprendere i

motivi alla base decisione di non entrata in materia nella nuova domanda di

prestazioni del novembre 2020, tant’è che l’ha contestata tanto in sede

amministrativa, con il succitato scritto pervenuto all’Ufficio AI il 5 gennaio

2021, quanto in quella giudiziaria, con il presente ricorso, davanti a questo

Tribunale che dispone di pieno potere cognitivo.

In

particolare, quanto alla censura secondo la quale “(…) ho dato per scontato,

in buona fede, che il loro ufficio avrebbe effettuato degli accertamenti o

comunque avrebbe acconsentito a darmi udienza (…)” (I), va osservato che il

Tribunale federale, nella STF 9C_694/2008

del 7 ottobre 2009, ha rilevato che “(…) l'art. 29 cpv. 2 Cost. non

conferisce il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia

alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non

preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni C 128/04 de 20 settembre 2005, in: SVR 2006 AIV

no. 5 pag. 15, consid. 1.2 con riferimenti). Ora, né l'art. 42 LPGA, né la PA,

né tanto meno la LAVS prescrivono espressamente un simile diritto (cfr. del

resto sentenza citata C 128/04, ibidem). (…)” (STF 9C_694/2008

del 7 ottobre 2009, consid. 3.3) (in argomento vedi anche la STF 9C_647/2010

del 6 dicembre 2010 al consid. 2.2 e la STCA 32.2017.209 del 10 settembre 2018

dove questo Tribunale si è pronunciato in un caso in cui il ricorrente aveva

criticato l’agire dell’amministrazione che, senza previamente concedere

all’interessato il diritto ad un incontro con i responsabili del dossier

conformemente ad una facoltà peraltro espressamente indicata nel progetto di

decisione, ha proceduto all’emanazione della decisione impugnata).

Stante

tutto quanto precede questo Tribunale deve concludere che l’amministrazione non

ha leso in alcun modo il diritto di essere sentito dell’insorgente.

nel

merito

2.3. L’oggetto

del contendere deve essere limitato alla questione a sapere se a ragione

l'Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni.

Infatti, se l'assicurato interpone ricorso contro la

decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto

l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece – ciò che non

corrisponde al caso in esame – essa ha accettato di esaminare la nuova

richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia,

ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile

dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

Nel

caso in esame, avendo l’Ufficio AI emanato una decisione di non entrata in

materia, richiamata la suesposta giurisprudenza, questo giudice è

unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente oppure no

rifiutato di esaminare il merito della richiesta.

2.4. Giusta l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione,

nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande

invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è

cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni. Qualora la

rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano

stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata

riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo

esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2

Considerandi

(art. 87 cpv. 3 OAI).

Il

Tribunale federale, nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di

nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita

limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in

una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art.

87.

cpv. 3 e 4 OAI (si tratta dell’attuale art. 87 cpv. 2 e 3 OAI in vigore dal

1.

gennaio 2012).

Se

una richiesta di prestazioni è stata rifiutata, una nuova domanda potrà essere

esaminata nel merito solo se l'assicurato rende verosimile una modifica

rilevante della situazione di fatto tale da influire sul diritto a prestazioni

(DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, 1999, n. 1006 pag. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109

V 108 consid. 3a). Scopo di questo requisito è impedire che l'amministrazione

debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la

prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione

cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68

consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è

soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una

decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica

suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è

obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10;

Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der

Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86).

La costante giurisprudenza ha stabilito che le

rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante

dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche

quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla

capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349

consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390

consid. 1b). Affinché sia possibile la revisione è dunque necessario che le

condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica,

tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione della rendita è

possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione

iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece

che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo

diverso (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

In

DTF 130 V 64, il TF ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso

verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio

dal giudice, non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita

l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia

riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti

o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire

all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con

l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF

130.

V 64 consid. 5.2.5).

Va

ancora rilevato che per quanto concerne gli art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, è

sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è

necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è

subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in

giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile

modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri

che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23

aprile 2015 consid. 4.2; 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa). Più

la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla

verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento (“(…)

Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a.

zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere

Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder

weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b

und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen) (…)”, riportato

nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3). In questo

senso nella succitata STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 il TF ha, in

particolare, rilevato che “(…) adita con una nuova

domanda, l'amministrazione deve cosi cominciare con l'esaminare se le

allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non è

il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di

entrata in materia. A tal proposito occorre precisare che quanto più breve è il

lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente

l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato.

Su questo aspetto, essa dispone di un certo potere di apprezzamento che il

giudice è di principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 108 consid. 2b pag. 114;

cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2). (…).” (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012, consid. 2.3).

2.5

Con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita nella STF

8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 2) il Tribunale federale ha confermato

che, nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni, l'assicurato già nella

nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d'invalidità è modificato

in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno fare

riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti

o da richiedere dall'amministrazione atti a rendere verosimile l'asserita

modifica. In questo secondo caso – come accennato (cfr. consid. 2.4) –

l'amministrazione deve impartire all'interessato un termine per produrre il

mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà

nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2.5). Atti prodotti in sede di

ricorso sono invece, di massima, tardivi (cfr. STF 8C_65/2018 del 14

febbraio 2018, consid. 4,1; 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid. 3.1; 8C_196

2008.

del 5 giugno 2008 e I 734/05 dell’8 marzo 2006) e da

considerare nell'ambito di una nuova domanda.

2.6

Nel

caso in esame, come accennato (cfr. consid. 1.1), con decisione 29 settembre

2010.

(cresciuta incontestata in giudicato) l’Ufficio AI ha riconosciuto il

diritto ad una rendita intera dal 1. novembre 2008 al 28 febbraio 2010.

In

quell’ambito, nel rapporto medico del 13 gennaio 2010 (doc. AI 51/114-116) –

viste le risultanze della visita dello stesso giorno da parte del dr. __________

che (ritenuto l’intervento avvenuto in data 27 maggio 2009 presso il Centro __________,

riassunto il controllo TC del 2 settembre 2009, quanto riferito dall’assicurato

e l’obiettività odierna) ha concluso che “(…) clinicamente e

radiologicamente l’osteoma noto si può definire completamente risolto. In

attività abituale di elettricista: IL 100% dal 25.11.2007 al 01.09.2009 (6 mesi

dall’intervento) poi IL 50% fino al 31.12.2009. Dal 01.01.2010 IL 0%. In

attività adeguate allo stato di salute: IL 100% dal 25.11.2007 al 01.09.2009

poi IL 0%. (…)” (doc. AI 51/116) –, il medico SMR dr. __________ si

è così espresso: “(…) concordo con la valutazione reumatologica SMR odierna

del dr. __________ (…)” (doc. AI 51/115).

Sempre

il dr. __________, nell’“Annotazione del medico” del 30 marzo 2010 ha

ribadito che “(…) gli esiti di ablazione dell’osteoma documentato non

permettono di giustificare limiti funzionali che possano determinare IL in

abituale attività coma elettricista. (…)” (doc. AI 60/130) e – viste

le osservazioni 26 agosto 2010 sub doc. AI 80/161 a cui qui si rinvia –

in quella del 7 settembre 2010 ha stabilito che “(…) bisogna modificare la

data della durata IL: al posto del 01.09.2009 bisogna mettere 28.11.2009.

Questo vale per la durata della IL 100% sia per l’attività abituale che per le

attività adatte. In seguito: - per attività adatte: IL 0% (CL normale) – per attività

abituale ancora IL 50% (= CL 50%) fino al 31.12.2009, dal 01.01.2010 IL 0% (=

CL normale) (…)” (doc. AI 84/169).

In

seguito, come accennato (cfr. consid. 1.3 e 1.4), con comunicazione del 3 marzo

2014.

l’Ufficio AI ha ritenuto l’assicurato “(…) integrato, senza diritto ad

una rendita. (…)” (doc. AI 152/391) e con decisione del 28 marzo 2018 –

vista l’“Annotazione per/da SMR” del 26 marzo 2018 nella quale il dr __________

ha concluso che “(…) dalla documentazione medica presentata non risulta

patologia con influsso prolungato sulla CL. (…)” (doc. AI 168/454) –

non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni del gennaio 2018.

2.7

Con

la domanda del 23 novembre 2020 (doc. AI 175/476-484; oggetto della presente

vertenza) all’Ufficio AI è pervenuta la seguente documentazione medica: il

certificato medico 25 settembre 2015 nel quale il dr. __________ attesta una

inabilità al lavoro del 100% dal 16 al 27 settembre 2015 (doc. AI 174/474), i

certificati 21 marzo e 28 novembre 2017 nei quali il dr. __________ attesta una

incapacità lavorativa per malattia del 100% dal 21 marzo 2017 al 31 gennaio

2018.

(doc. AI 174/475 e 174/472) e i certificati 21 aprile e 16 giugno 2020 nei

quali il dr. __________ attesta una incapacità lavorativa per malattia del 100%

dal 1. gennaio al 30 giugno 2020 (doc. AI 175/485 e 174/473).

Questo

Tribunale, vista la stringatezza dei succitati certificati medici, non ha alcun

motivo per scostarsi e deve fare propria la conclusione del medico SMR dr. __________

che, nell’“Annotazione per/da SMR” del 24 novembre 2020, si è così

espresso: “(…) alla domanda sono allegati unicamente certificati medici

generici attestanti IL 100%. Valutazione: - La documentazione medica presentata

non permette di oggettivare o rendere verosimile una modifica dello stato di

salute rispetto allo stato di salute in occasione delle decisioni precedenti.

(…)” (doc. AI 171/465).

Quanto

alla documentazione medica allegata allo scritto del 10 febbraio 2021

indirizzato all’Ufficio AI (doc. AI 180/502-565), quindi dopo la decisione

impugnata del 15 gennaio 2021 (doc. AI 179/495-501), va qui ribadito che secondo

la giurisprudenza, nell’ambito di una procedura giudiziaria di non entrata in

materia le prove addotte solo in sede di ricorso non possono essere prese in

considerazione in quanto tardive (STF 8C_175/2019 del 30 luglio 2019, consid.

consid. 1.1; 8C_65/2018 del 14 febbraio 2018, consid. 4,1; 8C_457/2012 del 9

luglio 2012, consid. 3.1; 8C_196 2008 del 5 giugno 2008 e I 734/05 dell’8 marzo

2006).

In conclusione l’insorgente, chiamato a dimostrare che rispetto

all’ultima decisione formale del 28 marzo 2018 (cfr. consid. 1.4) vi è stato un

peggioramento del suo stato di salute, non ha reso verosimile una modifica

della sua situazione valetudinaria tale da incidere sulla capacità lavorativa.

La

decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

2.8

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in

combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso

(DTF 138 V 122; 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del

24.

settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti