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Decisione

32.2021.23

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 agosto 2021Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

I periti hanno tenuto a

precisare che “le limitazioni psichiatriche e reumatologiche si vanno ad

integrare, in quanto la patologia affettiva è insorta a seguito dei problemi di

salute dal punto di vista somatico, essa comporta una discontinuità ed una

riduzione del rendimento” (doc. 125 pag. 499).

Esprimendosi riguardo specificatamente agli aspetti legati alla

revisione, i periti hanno fornito le seguenti indicazioni:

" Rispetto

alla situazione documentata negli atti alla base della summenzionata decisione determinante,

si è verificato un cambiamento dello stato di salute? Quali cambiamenti

emergono dai reperti e dalle diagnosi pertinenti?

Dal punto di vista reumatologico non vi è stata una modificazione

dello stato di salute, vi è stata invece una modificazione per quanto riguarda

lo stato di salute dal punto di vista psichiatrico, con insorgenza di un quadro

affettivo, avente influsso sulla capacità lavorativa e lo sviluppo di un

episodio depressivo di grado medio, con necessità di una presa a carico

regolare, a partire dall’aprile 2019.” (Doc. 125 pag. 500)

Infine, chiamati a pronunciarsi in merito al rapporto

sull’accertamento nell’economia domestica, i periti hanno rilevato che “sia dal

punto di vista psichiatrico, sia dal punto di vista reumatologico, si conferma

il grado di invalidità del 42,5% stimato in corso di inchiesta casalinghe del

2018” (doc. 125 pag. 501).

Le conclusioni alle quali

sono pervenuti la dr.ssa __________ e il dr. __________ in sede peritale sono

state fatte proprie dal dr. __________ del SMR con rapporto del 31 luglio 2020

(doc. 127).

L’assicurata ha contestato

le risultanze peritali, basando le proprie obiezioni sulle considerazioni espresse

dalla dr.ssa __________ nel referto del 6 ottobre 2020, nel quale la specialista

curante ha considerato che il progetto di decisione con il quale

l’amministrazione ha ridotto da intera a mezza la rendita di invalidità

spettante all’interessata appaia “incompréhensible au vu du fait que je ne

constate pas d’amélioration de l’état clinique qui justifierait un tel

changement” (cfr. doc. 141).

Con complemento peritale

21 dicembre 2020 la dr.ssa __________ e il dr. __________, esprimendosi

riguardo alle critiche sviluppate dalla specialista curante dell’interessata,

prodotte in sede di audizione, hanno confermato la correttezza delle

conclusioni peritali, ritenendo che “la nuova documentazione agli atti non è in

grado di modificare le conclusioni peritali __________ del 29 luglio 2020”.

Essi hanno così

giustificato il loro apprezzamento:

" Presa di

posizione del dr. __________:

“Vi ringrazio per il vostro messaggio elettronico del 4.11.2020,

con il quale mi allegate ulteriore documentazione ricevuta dall’Ufficio AI in

data 15.10.2020.

Rammento di avere valutato questa vostra sopraindicata assicurata

in ambito peritale reumatologico specialistico, su vostra richiesta, il

10.2.2020, ponendo le diagnosi con conseguenze sulla capacità lavorativa di

artrite reumatoide (diagnosi: 2002) con lieve attività infiammatoria residua,

fattore reumatoide-, anticorpi anti CCP-, anticorpi antinucleari positivi,

decorso articolare erosivo; la signora presentava anche le diagnosi

reumatologiche senza conseguenze sulla capacità lavorativa di sindrome

panvertebrale cronica recidivante in disturbi statici della colonna vertebrale

(iperlordosi lombare, scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa

lombare), decondizionamento e sbilancio muscolare, tendenza allo sviluppo di un

reumatismo delle parti molli con 6 su 18 punti fibromialgici positivi;

l’assicurata a quel momento beneficiava di una terapia di fondo con infusioni

di Mabthera, da ultimo attuate il 29.11.2019, il 13.12.2019; constatavo il

10.2.2020, come si evince a pag. 15 dello scritto peritale: “vi è dunque, come

già al momento della precedente valutazione peritale reumatologica del dr. __________

a __________ del 7.3.2017, una lieve attività articolare infiammatoria residua”.

L’assicurata stessa segnalava (vedasi pag. 8 dello scritto peritale citato) che

i dolori accusati non erano sempre presenti, rispettivamente non sempre della

stessa intensità. Al momento della valutazione peritale del 10.2.2020 non

riconoscevo cambiamenti rilevanti dello stato di salute dell’assicurata

rispetto alla valutazione peritale antecedente espletata dal dr. __________ di __________

il 7.3.2017; analogamente al perito reumatologo dr. __________, ritenevo

l’assicurata inabile nella misura di 1/3, da intendersi come diminuzione del

rendimento sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, per un

lavoro adatto allo stato di salute, a partire dal 7.3.2017, mentre ritenevo

giustificata l’inabilità lavorativa totale per l’ultima professione svolta di

ausiliaria di cure in casa per anziani, a decorrere dal 22.3.2016, trattandosi

di un’attività relativamente pesante; come casalinga giudicavo l’assicurata, a

seguito dei limiti funzionali e di carico da me profilati, a pag. 17 dello

scritto peritale, nel capitolo “valutazione di capacità, risorse e problemi”,

abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa abituale, rispettivamente

durante le ore dedicate a questo tipo di lavoro, con una diminuzione del

rendimento del 30%, sempre a partire dal 7.3.2017.

Mi è stata trasmessa in allegato l’inchiesta economica per le

persone che si occupano dell’economia domestica redatta l’8.9.2020 che giunge

alla conclusione che, per il totale delle attività, vi è una percentuale di

invalidità del 34.54%, giudizio che risulta simile a quello medico teorico del

sottoscritto, inerente all’attività di casalinga.

La signora RI 1 è stata rivalutata dal suo reumatologo curante

dr.ssa __________ presso il servizio di reumatologia dell’Ospedale

universitario di __________ il 25.9.2020; la collega di specialità giungeva

alle diagnosi reumatologiche riportate dal sottoscritto nel rapporto peritale

del 15.2.2020, indicando che alla visita del settembre 2020 vi era una

persistenza delle artralgie e delle artriti, a quel momento soprattutto al

polso destro; la reumatologa nella discussione menzionava una situazione

stabile con persistenza di una certa attività infiammatoria della malattia

malgrado il trattamento con Mabthera e Metotressato; la sua paziente accusava

artralgie alle grandi e piccole articolazioni, presentando una sinovite

unicamente al polso; malgrado questo decorso, la signora RI 1 indicava alla

reumatologa di volere diminuire il dosaggio del Mabthera, tenendo anche conto

della situazione di pandemia da Coronavirus, a 500 mg ogni 6 mesi; la collega

descrive anche dolori al rachide di insorgenza recente, parlava pure di una

scoliosi, patologie, come menzionato sopra, riportate nella diagnosi peritale

reumatologica.

In sintesi, la documentazione medica prodotta successivamente alla

valutazione peritale reumatologica del sottoscritto del 10.2.2020, non apporta,

dal lato strettamente reumatologico, elementi oggettivi nuovi rilevanti, in

grado di modificare la valutazione delle risorse fisiche dell’assicurata e

quindi della sua capacità lavorativa. Va comunque osservato che la decisione

della reumatologa curante di volere ridurre il dosaggio del Mabthera ad

un’applicazione da 500 mg in infusione una volta ogni 6 mesi, su desiderio

dell’assicurata, vista anche la pandemia in corso, sapendo che la posologia

standard per la cura della malattia è di 2x1000 mg a distanza di 2 settimane

ogni 6 mesi, porterà molto probabilmente, a corto medio termine, ad una

riattivazione della malattia articolare infiammatoria con conseguente inabilità

lavorativa totale, per ogni tipo di lavoro, per cui attendo con interesse gli

esiti della visita di decorso del 6.11.2020 presso il servizio di reumatologia

del __________.”

Presa di posizione della dr.ssa __________:

“nelle osservazioni al progetto di assegnazione di rendita del

11.9.2020, __________ contesta l’inizio dell’incapacità lavorativa psichiatrica

al 50% dall’aprile 2019, ritenendo che essa dovesse partire dal 30.1.2020, data

della prima visita peritale e che si dovesse invece tenere in considerazione

un’incapacità lavorativa completa come attestato dal medico curante dr. __________

nel suo rapporto del 28.9.2019.

Tengo a precisare che nel suo rapporto del 28.8.2019 il dr. __________

segnalava la presenza di un’incapacità lavorativa del 100% da anni nonostante

una presa a carico avvenuta dall’aprile 2019.

La mia decisione di aver stabilito l’inizio dell’incapacità

lavorativa al 50% dall’inizio della presa a carico psichiatrica e non dal

momento della perizia si basa sulla valutazione del quadro clinico, del

trattamento farmacologico impostato, oltre che la raccolta anamnestica

descritta in perizia, che non hanno evidenziato limitazioni tali da considerare

una perdita completa della capacità lavorativa esclusivamente per questioni

psichiatriche.

Per quanto riguarda l’inchiesta economica per le persone che si

occupano dell’economia domestica dell’8.9.2020, vedo che nei paragrafi “pasti”

si cita una discontinuità rispetto alla problematica reumatologica (non è

chiaro se è stata considerata anche la limitazione psichiatrica), nella

“pulizia e ordine dell’alloggio” è stata considerata la patologia psichiatrica

così anche negli “acquisti e altre commissioni”, mentre non è chiaro se la

discontinuità nel “bucato e cura vestiti”, dato che si parla genericamente di

“giorni positivi”.

Nella “cura e assistenza ai figli e/o familiari” si tengono in

considerazione la mancanza di mantenere l’attenzione e la concentrazione, ma

non viene citata se la discontinuità dettata dalla patologia psichiatrica possa

o meno influire ulteriormente nell’accudimento e nel sostegno della figlia.

Per tali motivi non posso prendere posizione riguardo

all’inchiesta casalinga.” (Doc. 150 pagg. 5-8)

Stanti tali considerazioni

da parte dei periti, il dr. __________ del SMR, con annotazione del 24 dicembre

2020, ha confermato la correttezza del precedente rapporto SMR del 31 luglio

2020 (doc. 151).

2.9. Con il ricorso, l’assicurata

ha ancora una volta criticato la decisione presa dall’amministrazione di

riduzione della rendita in corso, escludendo categoricamente che possa essere

subentrato un miglioramento della propria patologia artritica.

A comprova di ciò, ella ha

prodotto un nuovo referto della specialista reumatologa curante, datato 9

febbraio 2021, nel quale la dr.ssa __________, dopo avere esposto l’evoluzione

della malattia infiammatoria, ha concluso che, contrariamente a quanto sostenuto

dall’Ufficio AI, non vi è stato, nonostante un cambiamento di terapia, alcun tipo

di miglioramento dello stato di salute dell’interessata, ma, anzi, un

peggioramento dello stesso. Alla luce di tali evidenze, la specialista curante

ha, quindi, chiesto all’Ufficio AI di volere rivedere la decisione di riduzione

della rendita di invalidità, a suo avviso inappropriata, per le seguenti ragioni:

" Madame RI 1 m’a fait parvenir la lettre contenant la décision de

l’AI concernant sa rente. Notamment, la rente a été diminuée d’une rente

complète à une demi rente sur la base d’une notion d’amélioration de l’état de

santé de la patiente à partir du mois d’avril 2019.

Toutefois, selon les informations qui se

retrouvent dans mes rapports de consultation, ci-annexés, il n’y a pas

d’amélioration de l’état de santé de Madame RI 1, ce malgré un changement de

traitement, avec persistance des douleurs polyarticulaires dû à la polyarthrite

rhumatoïde, ainsi que l’apparition de nouvelles plaintes, comme par exemple au

niveau du genou gauche et au niveau du rachis. Comme mentionné dans ma lettre

du 2.4.2019, la patiente présentait à ce moment des arthrites de plusieurs MCP,

IPP et des chevilles. Un ultrason du pied gauche du 11.6.2019 a montré

notamment des arthrites des MTP 2-4.

Madame RI 1 a développé également des douleurs

articulaires persistantes, s’aggravant suite aux mouvements, surtout au niveau

du genou gauche et du poignet gauche, MCP ddc, ainsi que parfois des douleurs

de l’épaule droite, malgré le traitement de MabThera et méthotrexate. De temps

en temps, la patiente nécessite égalemen la prise de Prednisone, plus rarement

des injections i. m. de Diprophos.

Également, Mme RI 1 a

développé des rachialgies dans le courant de l’année 2020, en aggravation, avec

une investigation par le médicin traitant par une radiographie et presciption

de physiothérapie.

On ne peut donc en aucun cas parler d’une

amélioration, mais devant l’évidence, il faut parler d’une péjoration de l’état

de santé de Madame RI 1.

De ce fait, je vous prie donc de bien vouloir

réévaluer votre décision de diminution de rente, inappropriée dans ce cas.” (Doc.

A2).

L’assicurata ha pure

trasmesso, a supporto delle proprie pretese, un referto dell’11 febbraio 2021

del suo medico curante, dr. __________, FMH medicina generale e medicina

manuale.

Quest’ultimo ha, in

particolare, rilevato quanto segue:

" (…)

Conclusione

La signora RI 1 segue una regolare fisioterapia ma senza alcun

beneficio. Nell’ultimo anno ha dovuto recarsi a varie riprese al PS dell’__________

per artralgie e mialgie a livello della colonna toraco-lombare.

Non vedo alcun documento dove viene certificato il miglioramento

del suo stato di salute oltre nelle perizie dell’AI. La mia affermazione viene

confermata anche da parte degli specialisti del __________ di __________ che

hanno sicuramente una maggiore esperienza nella presa a carico dei pazienti

affetti da malattie reumatologiche e di conseguenza nella valutazione di una

capacità lavorativa a lungo termine. Infatti come ho già scritto prima, la sua

reumatologa curante dr.ssa __________ ha affermato che la signora RI 1 è

inabile al lavoro nella misura completa.

Da prendere in considerazione anche la sfera psichica della

paziente. Nella documentazione non ho trovato nulla a riguardo, ella è seguita

regolarmente dal Servizio psichiatrico. I dolori costanti, sovraccarico

familiare, impossibilità di svolgere le faccende quotidiane, hanno peggiorato

il suo stato psichico.” (Doc. A3)

In corso di causa, l’assicurata

ha, poi, prodotto il certificato del 22 febbraio 2021 redatto dal suo psichiatra

curante, dr. __________.

Quest’ultimo ha

sottolineato come l’analisi globale delle patologie dell’interessata e l’evoluzione

delle stesse porti a concludere come vi sia stato un peggioramento dello stato

di salute.

In particolare, il dr. __________

ha così giustificato il proprio apprezzamento:

" (…) La

paziente viene da anni seguita dalla dr.ssa __________, medico aggiunto del

prestigioso ospedale __________ di __________, che ha visitato negli anni a più

riprese la paziente, quindi con una conoscenza clinica pluriennale concernente

anche l’evoluzione del quadro clinico che come già citato dal dr. __________ ha

un “andamento altalenante” (vedere il paziente in diverse occasioni e per lungo

periodo dona a livello clinico una conoscenza longitudinale e più completa,

rispetto a una visita di 75 minuti in un solo incontro…).

Sulla base di queste considerazioni di natura clinica,

sull’osservazione e la cura della paziente, sulla base della lettura degli atti

clinici, ritengo che lo stato di salute della paziente sia, a partire

dall’aprile 2019 peggiorato e pertanto l’inabilità lavorativa è totale.

Solo per lavori che tengono conto sia delle limitazioni fisiche

che psichiche, la paziente potrebbe essere impiegata 1 o 2 ore al dì, ma data

la natura “altalenante” e “ricorrente” delle due malattie (artrite reumatoide e

depressione) dubito che si possa trovare un’attività professionale confacente,

per un reintegro lavorativo parziale della stessa.” (Doc. B)

Chiamati dall’Ufficio AI a prendere posizione riguardo alla

documentazione medica prodotta dalla ricorrente, con complemento peritale del

1° aprile 2021, il dr. __________ e la dr.ssa __________ hanno sviluppato le

seguenti considerazioni:

" Presa di

posizione della dr.ssa __________:

“nel certificato medico del dr. __________, psichiatria e

psicoterapia, membro FMH 22.02.2021 non vengono riportati nuovi elementi

psicopatologici e di decorso che possano modificare la mia perizia. Non entro

in linea di merito rispetto alle osservazioni sull’andamento della CL in ambito

reumatologico che lascio discutere al collega dr. __________.

Ho letto la presa di posizione del sig. __________ del 14.1.2021,

nella quale viene ulteriormente spiegato che aveva considerato le limitazioni

dettate da una discontinuità elle attività varie come casalinga che sono

compatibili non solo con la problematica reumatologica ma anche psichiatrica

anche nella cura della minore.

Sul piano psichiatrico non vi sono nuovi elementi che modifichino

la valutazione peritale, che esula dal calcolo economico misto.”.

Presa di posizione del dr. __________:

“(…)

Sulla scorta della nuova documentazione giunta, il servizio medico

regionale dell’Ufficio AI del Canton Ticino, per mano del dr. __________, il

4.3.2021 scriveva al servizio di accertamento medico richiedendo una

precisazione a riguardo dell’andamento dello stato di salute dell’assicurata, rispettivamente

l’altalenante risposta terapeutica della stessa alle terapie somministratele,

con conseguenza di periodi di inabilità lavorativa totale; il dr. __________

chiedeva inoltre se nel periodo che intercorreva tra la perizia del dr. __________

del 7.3.2017 e le perizie richieste dal servizio di accertamento medico, in

particolare quella reumatologica del 15.2.2020, non vi fosse stato un periodo

nel quale l’artrite reumatoide era in una fase attiva ed invalidante tale da

rendere l’assicurata inabile al lavoro al 100% in qualsiasi attività.

In merito va osservato che già al momento della valutazione

peritale reumatologica antecedente espletata dal dr. __________ di __________

il 7.3.2017, su incarico di __________, il perito osservava che l’evoluzione nel

corso degli anni era stata altalenante con modifiche della farmacoterapia,

resesi necessarie in parte per gli effetti collaterali ed in parte per

inefficacia delle cure, ciò che si traduceva nella necessità di assumere

corticosteroidi perorali e di beneficiare di iniezioni intraarticolari con

corticosteroidi; successivamente a questa visita peritale reumatologica del

7.3.2017 l’andamento dello stato di salute inerente alle patologie di stretta

competenza reumatologica, con implicazioni sulla capacità lavorativa, è rimasto

altalenante; di conseguenza non posso escludere che l’assicurata, nel periodo

citato, abbia potuto presentare periodi di inabilità lavorativa del 100% in

qualsiasi attività. Il 10.2.2020 riscontravo un quadro clinico oggettivo

analogo a quello riscontrato dal collega di specialità dr. __________ di __________

il 7.3.2017, confermando una lieve attività articolare infiammatoria; di

conseguenza non ho potuto giungere a conclusioni sostanzialmente differenti da

quelle tratte dal dr. __________; ho comunque riconosciuto l’assicurata, per

l’ultima attività lavorativa di ausiliaria di cure in una casa per anziani,

inabile al lavoro al 100% dal 22.3.2016, trattandosi di un’attività

relativamente pesante; analogamente al perito reumatologo dr. __________ ho

giudicato l’assicurata inabile al lavoro nella misura di 1/3, da intendersi

come diminuzione del rendimento sull’arco di una giornata lavorativa normale di

8-9 ore, per un’attività adatta allo stato di salute, tenendo pienamente conto

anche del fatto che la malattia articolare infiammatoria non risultava

completamente silente; come casalinga giudicavo l’assicurata, a seguito dei

limiti funzionali e di carico profilati, abile al lavoro sull’arco di una giornata

lavorativa abituale, rispettivamente durante le ore dedicate a questo tipo di

lavoro, ma con una diminuzione del rendimento del 30%, calo del rendimento che

teneva appunto anche conto dell’attività articolare infiammatoria residua; ad

una simile valutazione era poi giunta anche l’inchiesta per le persone che si

occupano dell’economia domestica, redatta l’8.9.2020.”.

In conclusione, la patologia reumatologica ha presentato un

andamento di decorso che è rimasto altalenante con ripercussione anche sulla

capacità lavorativa; di conseguenza, il perito reumatologo non può escludere

che l’assicurata, nel periodo citato, abbia potuto presentare periodi di

inabilità lavorativa del 100% in qualsiasi attività.” (Doc. VIII/3).

Con annotazione del 6 aprile 2021, il dr. __________ del SMR ha

ritenuto che, viste le considerazioni del dr. __________, l’assicurata abbia

presentato, successivamente alla perizia del dr. __________ del 7 marzo 2017,

un periodo di totale inabilità lavorativa in qualsiasi attività dal mese di

giugno 2017 al mese di aprile 2019, dopodiché, come indicato nell’annotazione

SMR del 26 marzo 2021, “l’attività artritica è rientrata relativamente sotto

controllo terapeutico dopo l’introduzione nel 2019 della terapia di Mabthera in

combinazione con Metotrexato”.

Per tale ragione, il dr. __________ ha quindi confermato il

rapporto medico SMR del 31.7.2020 (cfr. doc. VIII/2).

L’assicurata ha criticato anche questa presa di posizione del SMR,

così come le considerazioni espresse nel complemento peritale del 1° aprile

2021 dal dr. __________, trasmettendo al TCA un ulteriore referto della dr.ssa __________,

datato 22 aprile 2021, del seguente tenore:

" Je prends position par rapport à la réponse de l'AI, qui fait suite

au recours du 15 février 2021 de Madame RI 1 contre leur décision du 18 janvier

2021. J'aimerais préciser que, même si je n'ai plus établi des certificats

d'incapacité de travail, puisque la patiente n'avait plus de travail, je peux

toutefois attester qu'entre le 7 mars 2017 et le 15 février 2020 la patiente

pr.entait régulièrement des incapacités totales de travail dans son activité

habituelle, comme dans toutes autres activités, à cause de sa maladie très

active.

En ce qui concerne mon rapport du 6 octobre 2020

dans lequel j'affirme que la patiente a une capacité de travail qui se situe

entre 20 et 30% dans une activité adaptée, je précise qu'il s'agissait d'une

période légèrement plus calme de la maladie, mais, globalement, Madame RI 1

garde une incapacité complète pour tout travail, au vu du fait que les périodes

plus calmes de la maladie sont très rares.

Dans ce contexte, je soutiens l'avis que chez

Madame RI 1 on ne peut pas constater une amélioration durable qui lui

permettrait une quelconque reprise de travail, même adaptée.” (Doc.

XII/1)

Con annotazione del 3 maggio 2021, il dr. __________ del SMR ha

ancora una volta confermato la correttezza del rapporto medico SMR del 31

luglio 2020 e le successive annotazioni SMR del 26 marzo 2021 e del 6 aprile

2021, rilevando che il referto del 22 aprile 2021 della dr.ssa __________

“conferma quanto da noi attestato, rispettivamente che la malattia artritica

presenta momenti di remissione parziale nella quale l’assicurata 45enne

presenta una residua capacità lavorativa in attività adeguata molto leggera”

(doc. XIV/1).

In un ulteriore referto del 18 maggio 2021, la dr.ssa __________

ha indicato che la visita dell’assicurata è stata fissata per il 24 settembre

2021 (doc. XVIII/2).

Con annotazione del 28 maggio 2021 il dr. __________ del SMR ha

riconfermato quanto indicato nel rapporto medico SMR del 31 luglio 2020 e

successive annotazioni SMR (doc. XVIII/1).

2.10. Per costante giurisprudenza (cfr.

STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di

documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo

fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.11. Chiamato a pronunciarsi, dopo

attenta disamina della documentazione medica all’incarto e alla luce delle

molteplici, approfondite e dettagliate spiegazioni fornite dalla dr.ssa __________

- specialista proprio nella materia d’interesse e che segue regolarmente da

anni l’interessata in qualità di reumatologa curante presso l’Ospedale __________

di __________ - questo Tribunale non concorda con la valutazione dei periti (e

in particolar modo il dr. __________), poi condivisa dal medico del SMR, di un

preteso miglioramento delle condizioni di salute dell’interessata che sarebbe subentrato,

dal profilo reumatologico, rispetto al passato.

Il TCA ritiene, a tale

riguardo, pienamente convincenti le motivazioni esposte, a più riprese e in

maniera articolata, dalla specialista curante, per dimostrare come, al

contrario, nonostante quanto constatato dal perito reumatologo dr. __________,

in realtà, nel caso di specie, non si sia verificato alcun miglioramento della

patologia reumatologica che affligge da lungo tempo l’assicurata.

La

dr.ssa __________, difatti, ha rilevato come l’artrite reumatoide

dell’interessata abbia un andamento altalenante, con solo alcuni momenti nei

quali la malattia risulta relativamente più calma - ciò che astrattamente

consentirebbe una minima capacità lavorativa – ma, di fatto, talmente rari da

impedire qualsiasi sfruttabilità sul mercato del lavoro, neppure in un’attività

adatta (cfr. in particolare il doc. XII/1).

Il TCA reputa tali

considerazioni affidabili e convincenti.

Le stesse, inoltre, appaiono

tanto più fondate, ritenuto come già il dr. __________, nel referto peritale

del 7 marzo 2017, avesse ritenuto incerta la prognosi, proprio alla luce

dell’evoluzione altalenante e imprevedibile della patologia dell’assicurata, tendenzialmente

progrediente, non potendo escludere nel prosieguo maggiori ripercussioni sulla

capacità lavorativa rispetto a quanto da egli constatato al momento dell’esame

peritale (cfr. doc. 186).

Cosa che, poi, si era

immediatamente realizzata, tanto è vero che lo stesso Ufficio AI, con

annotazione del 12 giugno 2018, distanziandosi dalla valutazione del dr. __________,

aveva riconosciuto come a partire dal mese di giungo 2017 l’assicurata fosse da

considerare totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività, tenuto conto

della persistenza della patologia attestata dalla reumatologa curante, dr.ssa __________

(cfr. doc. 79).

Quanto sostenuto dalla

dr.ssa __________ a proposito del carattere altalenante della patologia

dell’interessata è stato, del resto, pure condiviso dal dr. __________ nel

complemento peritale del 1° aprile 2021.

In tale occasione,

difatti, il perito reumatologo, chiamato dal medico del SMR ad esprimersi

dettagliatamente a proposito dell’evoluzione della patologia reumatoide

dell’assicurata dopo la visita peritale del dr. __________ e fino al momento

della propria valutazione, ha confermato che “successivamente a questa visita

peritale reumatologica del 7.3.2017 l’andamento dello stato di salute inerente

alle patologie di stretta competenza reumatologica, con implicazioni sulla

capacità lavorativa, è rimasto altalenante; di conseguenza non posso escludere

che l’assicurata, nel periodo citato, abbia potuto presentare periodi di

inabilità lavorativa del 100% in qualsiasi attività” (cfr. doc. VIII/3).

Anche alla luce di questo complemento peritale del dr. __________,

il TCA reputa che la valutazione della capacità lavorativa residua

dell’assicurata in attività adatte posta dal dr. __________ nel referto

peritale del 29 luglio 2020 (a sua volta alla base della decisione di riduzione

a metà della rendita intera di invalidità in corso) non possa rappresentare,

diversamente da quanto preteso dall’amministrazione, un miglioramento duraturo,

ma semmai episodico, come credibilmente stabilito dalla dr.ssa __________.

Ciò è, del resto, come visto, quanto già verificatosi al momento

della precedente valutazione del dr. __________, subito superata, conformemente

alle indicazioni della specialista reumatologa curante, lasciando posto ad una

totale incapacità lavorativa in qualsiasi attività.

Pertanto, posto come tutti

gli elementi sopra analizzati convergano ed avvalorino la tesi strenuamente

sostenuta dalla reumatologa curante (il cui valore appare pienamente probante,

anche in virtù della lunga osservazione della paziente da parte della dr.ssa __________

su un arco di tempo prolungato (cfr. sul tema Pladoyer 3/09 p. 74 e STF

9C_468/2009 del 9 settembre 2009 e riferimenti, tuttora in vigore, come

ricordato ad es. in STF 8C_168/2019 del 9 settembre 2019, mettendo comunque in

rilievo anche la differenza esistente tra mandato di cura e mandato peritale; D. Cattaneo, in “Les

expertises en droit des assurances sociales, in Cahiers genevois et romands de

sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124)), il TCA non può concludere che, nel caso

di specie, lo stato di salute dell’assicurata abbia presentato un durevole

miglioramento della capacità lavorativa rispetto alla precedente decisione,

tale da potere giustificare la riduzione della rendita.

Per tali ragioni, l’assicurata

deve conseguentemente continuare ad essere ritenuta inabile al lavoro al 100%

in qualsiasi attività.

In tale contesto risulta

superfluo esaminare, quindi, l’incidenza della patologia psichiatrica sulla

capacità lavorativa, già nulla per ragioni somatiche.

Grado

d’invalidità quale casalinga

2.12. L'invalidità delle persone che

si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è

stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili al richiedente la

rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella

Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per

l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l'UFAS ha

previsto una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un

massimo – che nel caso concreto risultano essere stati rispettati –

attribuibile a ciascuna di esse.

In particolare la cifra 3087

CIGI prevede:

" Di regola,

si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica

comprendono le seguenti attività usuali:

Attività

Massimo %

1. Pasti (pulire/pelare/sbucciare, cucinare,

apparec-

chiare, effettuare la pulizia quotidiana della

cucina, gestire le scorte)

50

Considerandi

2.

Pulizia e ordine dell’alloggio

(riordinare, spol-

verare, passare l’aspirapolvere, lavare i pavi-

menti, pulire il bagno, cambiare le lenzuola,

effet-

tuare pulizie approfondite, curare le piante,

il

giardino e le aree adiacenti, eliminare i

rifiuti) e

cura di animali domestici

40.

3.

Acquisti (acquisti quotidiani e spesa

settimana-

le) e altre commissioni (posta,

assicurazioni,

uffici pubblici)

10.

4.

Bucato e cura dei vestiti

(lavare, stendere e ritirare il bucato, stirare,

ram-

mendare, pulire le scarpe

20.

5.

Cura e assistenza ai figli e/o ai familiari*

50.

* Nella cerchia

dei familiari rientrano il coniuge, il partner registrato o il convivente di

fatto (partner) dell’assicurato. Sono considerati familiari anche tutti i

parenti in linea retta con l’assicurato o il suo coniuge/partner e i minori

accolti nella famiglia a scopo di affiliazione. "

Le cifre 3088 e 3089 CIGI

dispongono:

" Di norma,

vanno applicati la ripartizione delle attività e i rispettivi limiti massimi di

cui al N. 3087. Devono sempre essere prese in considerazione tutte le attività

(ad eccezione del n. 5). Si può procedere a una ponderazione diversa soltanto

in caso di divergenze molto forti dallo schema (I 469/99; RCC 1986 pag. 244).

In ogni caso il totale delle attività dev'essere sempre del 100 per cento

(Pratique VSI 1997 pag. 298).

[…] (esposto un esempio)

Nell’ambito della determinazione delle limitazioni nelle mansioni

consuete a seguito del danno alla salute non si può tenere conto dei servizi

forniti all'assicurato nell'economia domestica da terzi (p. es. familiari,

vicini, personale ausiliario), gratuitamente o a pagamento, già prima

dell'insorgere del danno alla salute. Questi servizi non vanno dunque considerati

né nell’elenco delle attività, né per la ponderazione di queste ultime e

nemmeno per la determinazione delle limitazioni."

Infine,

la cifra 3090 CIGI prevede:

" In virtù

dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell’economia

domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la

propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione

di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). Un maggiore

dispendio di tempo può essere riconosciuto soltanto se l'assicurato non è in

grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di

lavoro e necessita dunque dell'aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5).

L'interessato deve inoltre ripartire il suo lavoro in funzione della nuova

situazione e ricorrere all'aiuto dei familiari. L'aiuto di questi ultimi va

oltre quello usuale che ci si potrebbe attendere da loro qualora l'assicurato

non avesse subito un danno alla salute (DTF 133 V 504, consid. 4.2). L'inadempienza

parziale o totale dell’obbligo di ridurre il danno da parte dell'assicurato ha

conseguenze per la determinazione delle limitazioni nelle varie attività."

Il

Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che – in linea di massima e

senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni

delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di

collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali

inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d;

RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STF I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia

chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STF I 681/02 dell’11 agosto 2003

consid. 2).

Il

TF, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1

della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha avuto modo di nuovamente

confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo

dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività

domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni

nelle circostanze concrete.

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les

prestations, 1985, pag. 211; RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144

consid. 5).

L’Alta

Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si

esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e

meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto

con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF

8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto

che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle

singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato

soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute

fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di

disturbi psichici (STF I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio

2003).

2.13

Nel caso concreto, l’amministrazione

ha proceduto ad una nuova inchiesta domiciliare concludente per un impedimento

del 34,54% per l’attività di casalinga (doc. 131), poi confermata con rapporto complementare

del 14 gennaio 2021, redatto dall’assistente sociale in sede di audizione, dopo

aver preso conoscenza delle osservazioni presentate nei confronti del progetto

di decisione dell’11 settembre 2020 (doc. 153).

Rispetto alla precedente

inchiesta del 13 aprile 2018 vi è stato un leggero miglioramento, visto che il

grado d’impedimento era stato definito allora nella misura del 42.5% (doc. 88).

L’assicurata ha contestato

la valutazione dell’assistente sociale, dettata, a suo parere, dall’erronea

considerazione che presso la sua abitazione non fosse più presente una

domestica (doc. I).

Tale obiezione non

necessita di essere ulteriormente approfondita, poiché ininfluente sull’esito

della vertenza.

Infatti, tenuto conto della

incontestata ripartizione tra attività salariata (60%) e mansioni casalinghe

(40%), alla luce di un grado d’invalidità parziale in attività lucrativa del

60% (60% di 100%) e di un grado d’invalidità parziale quale casalinga - sia del

13,81% (40% di 34,54%) come stabilito con la decisione contestata, sia del 17%

(40% di 42,50%) definito nella precedente pronunzia - in entrambi i casi il

grado d’invalidità globale supera la percentuale del 70%, la quale conferisce

il diritto ad una rendita intera di invalidità.

2.14

Da ultimo, l’assicurata ha chiesto

che le venga concesso un “aiuto domiciliare pagato dagli istituti sociali”.

Nella misura in cui, con

tale richiesta, essa chiede di poter beneficiare di un contributo per

l’assistenza ai sensi dell’art. 42 quater LAI (trattasi in sostanza di un

finanziamento volto a coprire i costi derivati dall’assunzione di personale

assistenziale), la questione non può essere esaminata dallo scrivente Tribunale

in quanto, nel merito, l’Ufficio AI non si è espresso mediante l’emissione di

una decisione formale soggetta a ricorso.

Secondo

costante giurisprudenza federale la decisione impugnata costituisce il

presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(fra le tante cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF

8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF

122.

V 36 consid. 2a).

Non

essendoci, quindi, sul tema, una decisione formale, su questo punto il ricorso

non è ricevibile. Spetterà all’amministrazione determinarsi in merito alla

succitata richiesta.

2.15

Visto quanto sopra, la rendita

intera va ripristinata con effetto dal 1° marzo 2021, ossia dal secondo giorno

successivo la decisione di riduzione della rendita (cfr. art. 88bis cpv. 2

lett. a OAI).

Ne consegue l’annullamento

della decisione contestata e l’accoglimento del ricorso.

2.16

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61

lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la

procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Vista la soccombenza

dell’Ufficio AI, le spese di fr. 500 sono poste a suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, è accolto.

§ La decisione del 18

gennaio 2021 è annullata.

§§ RI 1 ha

diritto ad una rendita intera di invalidità anche dal 1° marzo 2021.

2. Le spese di fr.

500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti