32.2021.23
Decisione con la quale è stata stabilita,in sede di revisione,la riduzione da intera a mezza della rendita di invalidità,in applicazione del metodo misto,non può essere confermata,visto che non vi è stato il preteso duraturo miglioramento dello stato di salute valutato in ambito peritale
30 agosto 2021Italiano55 min
alla situazione documentata negli atti alla base della summenzionata decisione determinante,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.23
CR/BS
Lugano
30 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 febbraio 2021 di
RI 1
contro
la decisione del 18 gennaio 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1976, attiva
quale assistente di cura, nel maggio 2010 ha inoltrato una richiesta di prestazioni
AI per adulti, indicando, quale danno alla salute, una poliartrite reumatoide
cronica (cfr. doc. 5).
Con decisione del 27
settembre 2010, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta dell’assicurata, ritenuto
che a partire dal 25 maggio 2010 la stessa ha potuto riprendere la sua abituale
professione, non subendo, di conseguenza, discapito economico alcuno (cfr. doc.
17).
1.2. A seguito di una nuova
domanda di prestazioni presentata dall’assicurata nel giugno 2016 (cfr. doc.
28) - tenuto conto della perizia reumatologica del 7 marzo 2017 del dr. __________
eseguita per conto dell’assicurazione perdita di guadagno per malattia (cfr.
doc. 55/1); del rapporto finale del 12 giugno 2018 con il quale il medico del
SMR, preso atto della persistenza dell’attività infiammatoria dal mese di
giugno 2017 attestata dalla reumatologa curante, dr.ssa __________, ha
considerato l’assicurata totalmente inabile al lavoro anche in attività adatte
dal mese di giugno 2017 (cfr. doc. 92), nonché dell’inchiesta economica per le
persone che si occupano dell’economia domestica del 30 aprile 2018 (cfr. doc.
88) - con decisione del 27 settembre 2018, debitamente preavvisata, l’Ufficio
AI ha riconosciuto all’interessata un quarto di rendita (grado AI del 46%) dal
1° marzo 2017, aumentata ad una rendita intera dal 1° settembre 2017. Il grado
di invalidità dell’assicurata è stato calcolato dall’amministrazione in
applicazione del metodo misto di calcolo (60% salariata e 40% casalinga) (cfr. doc.
95).
Tale decisione è
cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.3. Nell’ambito della revisione
della rendita, intrapresa d’ufficio nel 2019, l’assicurata ha segnalato un
peggioramento delle proprie condizioni di salute, anche a seguito dell’insorgenza
di una patologia psichiatrica (cfr. doc. 108).
Eseguiti gli accertamenti
medici ed economici del caso - in particolare una perizia bidisciplinare
(psichiatrica e reumatologica) (cfr. doc. 114) ed un’inchiesta economica per le
persone che si occupano dell’economia domestica (cfr. doc. 131) - l’Ufficio AI,
con progetto di decisione dell’11 settembre 2020 (cfr. doc. 135), poi confermato
con decisione del 18 gennaio 2021 (doc. 157), ha ridotto da intera a metà la rendita
di invalidità spettante all’interessata, alla luce di un grado AI del 51%, calcolato
sempre in applicazione del metodo misto (60% salariata e 40% casalinga).
1.4. Contro la suddetta decisione
l’assicurata è tempestivamente insorta al TCA, chiedendo l’annullamento della
decisione impugnata, il ripristino della rendita intera di invalidità percepita
in precedenza e, inoltre, che le venga concesso un “aiuto domiciliare pagato
dagli istituti sociali”.
Sostanzialmente ella ha contestato,
dal profilo medico, le conclusioni alle quali sono giunti i periti incaricati
dall’amministrazione, e, in particolare, il dr. __________, sottolineando come
il proprio stato di salute non sia affatto migliorato, così come attestato dal
suo medico curante (dr. Schmid) e dalla specialista reumatologa curante (dr.ssa
__________).
L’assicurata ha, pure,
criticato le risultanze dell’inchiesta economica, negando che rispetto alla precedente
decisione vi sia stato un miglioramento (doc. I).
1.5. Il 22 febbraio 2021 l’insorgente
ha trasmesso al TCA un rapporto dello psichiatra curante (cfr. doc. IV + B).
1.6. Dopo aver sottoposto la nuova
documentazione medica prodotta in sede ricorsuale al vaglio dei periti (cfr.
doc. VIII/1-3), con la risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato la reiezione
del ricorso, confermando sia la valutazione medico-teorica, sia quella
economica.
L’amministrazione ha ritenuto,
inoltre, di non dover entrare nel merito della richiesta di aiuto domiciliare, da
intendere quale contributo per l’assistenza, non essendo manifestamente date le
condizioni per assegnare tale contributo (cfr. doc. VIII).
1.7. Il 26 aprile 2021
l’assicurata, prendendo posizione in merito alla risposta di causa, ha prodotto
un altro rapporto della sua specialista reumatologa curante (cfr. doc. XII).
1.8. Con osservazioni 4 maggio
2021 l’Ufficio AI, facendo riferimento alle annotazioni del 3 maggio 2021 con
le quali il medico del SMR ha confermato la propria precedente valutazione, ha nuovamente
chiesto la reiezione del ricorso (cfr. doc. XIV).
1.9. Il 7 maggio 2021 la
ricorrente ha ribadito la propria posizione (cfr. doc. XVI).
1.10. Con osservazioni del 31 maggio
2021 l’Ufficio AI ha preso posizione riguardo all’ulteriore documentazione
medica pervenuta da parte della reumatologa curante dell’interessata,
confermando ancora una volta la correttezza della decisione di riduzione della
rendita di invalidità del 18 gennaio 2021 (doc. XVIII + 1-2).
1.11. In data 7 giugno 2021
l’assicurata ha ulteriormente contestato la valutazione medica posta alla base
della decisione impugnata, sottolineando come la sua specialista reumatologa
curante abbia in maniera chiara ed esaustiva spiegato le ragioni per le quali
non sia possibile concludere che vi sia stato un miglioramento dello stato di
salute (doc. XX).
Tali considerazioni sono state trasmesse all’Ufficio AI (cfr. doc.
XXI), per conoscenza.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se l’Ufficio AI ha correttamente ridotto da intera a mezza la rendita d’invalidità
di cui era al beneficio l’assicurata, oppure no.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STF I 600/01
del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STF I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.3. Se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento
importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA.
La rendita può essere oggetto
di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di
salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF
29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della
modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per
grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o
la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in
atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b
OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per
grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la
modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento
indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato
l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.4. Se, però, un assicurato
maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,
l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è
possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una
vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere
da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8
cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie
mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di
calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246
consid. 2b; DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art.
28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita
un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale
non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è
valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di
svolgere le mansioni consuete.
L’art. 27 cpv. 1 prima
frase OAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, precisa a sua volta che
per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell'economia domestica s'intendono in particolare s’intendono gli usuali
lavori domestici nonché la cura e l’assistenza ai familiari.
Secondo la prassi
amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili
a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni,
attività benevole gratuite, ecc.). L'invalidità viene così valutata sulla base
di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta
domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si
paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
1994, pag. 145).
Di regola si presume che
non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo
nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo
concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito
che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa
eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente
(RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa
dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione
professionale del congiunto e dalle circostanze locali.
Secondo la prassi
amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili
a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni,
attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo
libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità
(CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31
dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto
delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF
130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le
attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla
salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si
può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc,
Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che
non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo
nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo
concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito
che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa
eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire
personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che
si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla
situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si
distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o
altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge
collabora nell'impresa dell'altro.
Nel nuovo tenore in vigore
dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati
occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché
la cura e l'assistenza ai familiari.
Il nuovo
art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7
capoverso 2 LAI di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività
svolta nella comunità.
L’art. 27bis cpv. 3 OAI
prevede che il calcolo del grado d’invalidità lucrativa è disciplinato
dall’articolo 16 LPGA, secondo le modalità seguenti: il reddito che
l’assicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività lucrativa a tempo
parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato sulla base della stessa
attività lucrativa esercitata a tempo pieno (lett. a); la perdita di guadagno
percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato
avrebbe se non fosse divenuto invalido (lett. b).
Per l’art. 27bis cpv. 4
OAI per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete
viene determinata la quota percentuale che le limitazioni dell’assicurato
rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla sua
situazione se non fosse divenuto invalido. Questa quota viene ponderata in
funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al capoverso 3
lettera b e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno.
Con la
modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle
mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. Leuenberger – Maro, “Changements dans la
méthode mixte”, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).
Le nuove
norme dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità
e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale,
valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai
NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale
nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in
generale.
Va infine rilevato che
Inoltre con lettera circolare AI n. 372 l’UFAS ha rammentato che “per tutte
le prime richieste di prestazioni pendenti inoltrate prima del 1° luglio 2017,
il diritto alla rendita fino al 31 dicembre 2017 verrà valutato in base al
vecchio modello di calcolo e poi rivalutato in base al nuovo modello di calcolo
con effetto dal 1° gennaio 2018.”
In concreto la richiesta
di prestazioni è del dicembre 2016 e nessuna decisione formale dell’Ufficio AI
relativa a tale richiesta è finora cresciuta in giudicato.
Occorre pertanto applicare
il vecchio diritto per il calcolo delle prestazioni da agosto 2017 fino al 31
dicembre 2017, mentre le nuove norme vanno applicate per il periodo dal 1°
gennaio 2018 (per dei casi in cui questo Tribunale ha già proceduto in questo
senso vedi la STCA 32. 2018.56 del 25 febbraio 2019, 32.2018.29 del 7 febbraio
2019 e 32.2018.42 dell’8 ottobre 2018).
2.5. Nel caso
in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei
fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile
l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita
un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda
del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16
LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte
dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del
coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il
grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di
graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TF in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni
l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che
svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il
resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla
volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8
CEDU (cfr. STF I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Pladoyer
5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR
2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è
stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.
In una sentenza pubblicata
in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha
ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi
dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito
dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito
professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo
l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore
d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato che il metodo
misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che
oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai
sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al
31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione
esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga
consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del
metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è
applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Occorre altresì ricordare
che, quale conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti
dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera
(7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile alle
persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli
motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto
il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con
attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo
parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una
soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o di una riduzione
della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può
essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018
consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso
di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12
febbraio 2016 consid. 4.3).
2.6. Nel caso in esame, l’assicurata
è stata considerata salariata nella misura del 60% e senza attività lucrativa
per il restante 40%.
Il TCA non ha motivo per
scostarsi da tale ripartizione, rimasta peraltro incontestata, la cui
correttezza è stata, del resto, confermata dall’assicurata stessa nell’ambito
dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica
di cui al menzionato rapporto dell’8 settembre 2020, dal quale risulta
espressamente che “in assenza del danno alla salute avrebbe continuato la sua
ultima attività lavorativa al 60%” (cfr. doc. 131).
Grado d’invalidità
quale salariata
2.7. Occorre dapprima esaminare se,
per quel che concerne la parte salariata, vi è un motivo di revisione della
rendita intera fin lì percepita dall’assicurata, ossia se vi è stato un miglioramento
della sua situazione valetudinaria.
Secondo giurisprudenza,
per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell'istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da
questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione
di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, 2010, p. 379).
Nel caso di
specie va, pertanto, paragonato lo stato di salute dell’assicurata esistente al
momento della decisione del 27 ottobre 2018 – allorquando è stata valutata
un’incapacità lavorativa del 100% a partire dal maggio 2012 - con quello
esistente al momento della decisione impugnata.
Durante l’istruttoria che
ha portato alla decisione del 27 ottobre 2018, l’Ufficio AI aveva richiamato
dalla __________ la perizia reumatologica del 7 marzo 2017 eseguita dal dr.
med. __________, spec. FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione.
Quest’ultimo, poste le
diagnosi di “artrite reumatoide sieropositiva (ANA, fattore reumatoide e
anticorpi anti-CCP), secondo gli atti erosiva (mani); diagnosi del 2002 con
trattamento di fondo in corso dal 2003, dapprima con DMARD classico (MTX), dal
2004 con biologici, attualmente Actemra (inibitore IL-6) in combinazione a FANS
e corticosteroidi con attività clinica minima ma sintomatologia poliarticolare
persistente; Talessia minor; Poliallergia; esiti di asportazione di papilloma
intraduttale del seno sinistro e biopsia del seno destro per adenoma
(24.8.2016)”, aveva considerato che l’interessata presentasse una totale
inabilità lavorativa nell’abituale professione di assistente di cura, mentre
nello svolgimento di un’attività adeguata, rispettosa delle sue limitazioni
funzionali, la stessa fosse abile al lavoro “nella misura dei 2/3 (66.6%)
inteso per un impiego del 100% (misto tra riduzione del rendimento e della
presenza)” (cfr. doc. 186).
Quanto alla prognosi, il
dr. __________ aveva evidenziato come la stessa apparisse “incerta”, dato che
“l’affezione è di tipo cronico con un’evoluzione altalenante e imprevedibile;
ulteriori ripercussioni anche maggiori di quanto stabilito non sono escluse”
(cfr. doc. 186 pag. 10).
Tale valutazione era
stata, inizialmente, fatta propria dal dr. __________ del SMR (cfr. rapporto
finale del SMR del 7 aprile 2017, doc. 64), salvo poi essere rivista dallo
stesso medico del SMR alla luce delle ulteriori informazioni pervenute all’Ufficio
AI da parte della specialista reumatologa curante dell’interessata.
La dr.ssa __________,
medico associato del Servizio di reumatologia dell’Ospedale __________ di __________,
con scritto del 31 ottobre 2017 indirizzato all’UAI aveva, infatti, fornito una
valutazione dell’evoluzione delle patologie dell’interessata nell’arco dei 6
mesi precedenti, rilevando quanto segue:
" Lors de la dernière consultation du 22.09.2017, la patiente
susnommée m’a informé qu’elle était toujours en attente d’une réponse de votre
part, raison pour laquelle je voulais vous informer de l’évolution de la
maladie de la patiente durant les 6 derniers mois.
Je constate notamment une persistance de
l’activité de la maladie avec des synovites à plusieurs endroits, de manière
assez régulière au niveau des chevilles et des poignets, associée à des
ténosynovites de l’appareil tendineux des chevilles, ainsi que des synovites
aux autres articulations, petites et grandes. Cette activité de la maladie
persiste malgré un traitement de fond, actuellement par Actemra®. Un traitement d’Arava introduit au mois d’avril 2017 a été mal
toléré (nausées) sous un traitement de Sulfasalazine débuté en juin 2017 Madame
RI 1 a développé des effets secondaires (une coloration jaune des yeux), raison
pour laquelle j’ai débuté un traitement de Plaquenil à fin septembre 2017. En
ce qui concerne la capacité de travail, Madame RI 1 reste avec une incapacité
complète dans le domaine des soins et pour l’instant également pour toute
activités, en raison de sa polyarthrite qui n’est pas contrôlée et ceci de
manière chronique, sans période d’accalmie.” (Doc. 70)
Con annotazione del 12
giugno 2018 il dr. __________ del SMR ha fatto proprio il rapporto 31 ottobre
2017 della reumatologa curante, dr.ssa. med. __________ del Servizio di Reumatologia
del __________ di __________, valutando che a partire dal mese di giugno 2017
l’assicurata presentasse una totale inabilità lavorativa in attività adeguate (doc.
79).
2.8. Nell’ambito della revisione
d’ufficio del giugno 2019, come visto, l’Ufficio AI ha disposto una perizia
bidisciplinare a cura del __________, eseguita dalla dr.ssa __________, spec.
FMH in psichiatria e psicologia, per quel che concerne l’aspetto psichiatrico e
dal dr. __________, spec. FMH in reumatologia, con riferimento a quello
reumatologico.
Con referto peritale del
29 luglio 2020 la dr.ssa __________ e il dr. __________, dopo avere riassunto
gli atti medici presenti nel dossier e aver proceduto alla consueta anamnesi e
alle constatazioni obiettive, hanno posto le diagnosi con ripercussione sulla
capacità lavorativa di “1. artrite reumatoide (diagnosi 2002): lieve
attività articolare infiammatoria residua; fattore reumatoide-, anticorpi
anti-CCP-, anticorpi antinucleari positivi; decorso articolare erosivo; 2. episodio
depressivo di grado medio (ICD10 - F32.1), in DD con una sindrome depressiva
ricorrente, ultimo episodio di grado medio (ICD10 - F33.1)” e, quali
diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, quelle di “problematiche
familiari: problemi con il coniuge (ICD10 - Z.63.0) e scomparsa di un familiare
(ICD10 - Z63.4); sindrome panvertebrale cronica recidivante in disturbi statici
della colonna vertebrale (iperlordosi lombare, scoliosi sinistroconvessa
dorsale, destroconvessa), decondizionamento e sbilancio muscolare; tendenza
allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli (6 su 18 punti fibromialgici
positivi)” (doc. 125 pag. 497).
Passando quindi alla
valutazione della capacità lavorativa, gli specialisti incaricati hanno stabilito
che l’assicurata presenta una totale incapacità lavorativa nell’usuale
professione di ausiliaria di cure in una casa per anziani, a decorrere dal 22
marzo 2016, trattandosi sul piano reumatologico di un’attività relativamente
pesante.
Quanto, invece, alla
possibilità per l’interessata di poter svolgere un’attività adeguata, i periti
hanno indicato quanto segue:
" capacità
lavorativa in un’attività adeguata
in un’attività rispettosa dei limiti evidenziati, il perito
reumatologo concorda con la precedente valutazione peritale effettuata dal dr. __________,
__________, in data 7.3.2017 e giustifica un’inabilità lavorativa di 1/3,
intesa come riduzione del rendimento nell’arco di una giornata lavorativa
normale di 8-9 ore, a partire dal 7.3.2017; dall’aprile 2019, con l’insorgere
della problematica psichiatrica affettiva, con influsso sulla capacità
lavorativa, si valuta una capacità lavorativa, intesa come riduzione del
rendimento, pari al 50%.” (Doc. 125 pag. 499)
Fatti
I periti hanno tenuto a
precisare che “le limitazioni psichiatriche e reumatologiche si vanno ad
integrare, in quanto la patologia affettiva è insorta a seguito dei problemi di
salute dal punto di vista somatico, essa comporta una discontinuità ed una
riduzione del rendimento” (doc. 125 pag. 499).
Esprimendosi riguardo specificatamente agli aspetti legati alla
revisione, i periti hanno fornito le seguenti indicazioni:
" Rispetto
alla situazione documentata negli atti alla base della summenzionata decisione determinante,
si è verificato un cambiamento dello stato di salute? Quali cambiamenti
emergono dai reperti e dalle diagnosi pertinenti?
Dal punto di vista reumatologico non vi è stata una modificazione
dello stato di salute, vi è stata invece una modificazione per quanto riguarda
lo stato di salute dal punto di vista psichiatrico, con insorgenza di un quadro
affettivo, avente influsso sulla capacità lavorativa e lo sviluppo di un
episodio depressivo di grado medio, con necessità di una presa a carico
regolare, a partire dall’aprile 2019.” (Doc. 125 pag. 500)
Infine, chiamati a pronunciarsi in merito al rapporto
sull’accertamento nell’economia domestica, i periti hanno rilevato che “sia dal
punto di vista psichiatrico, sia dal punto di vista reumatologico, si conferma
il grado di invalidità del 42,5% stimato in corso di inchiesta casalinghe del
2018” (doc. 125 pag. 501).
Le conclusioni alle quali
sono pervenuti la dr.ssa __________ e il dr. __________ in sede peritale sono
state fatte proprie dal dr. __________ del SMR con rapporto del 31 luglio 2020
(doc. 127).
L’assicurata ha contestato
le risultanze peritali, basando le proprie obiezioni sulle considerazioni espresse
dalla dr.ssa __________ nel referto del 6 ottobre 2020, nel quale la specialista
curante ha considerato che il progetto di decisione con il quale
l’amministrazione ha ridotto da intera a mezza la rendita di invalidità
spettante all’interessata appaia “incompréhensible au vu du fait que je ne
constate pas d’amélioration de l’état clinique qui justifierait un tel
changement” (cfr. doc. 141).
Con complemento peritale
21 dicembre 2020 la dr.ssa __________ e il dr. __________, esprimendosi
riguardo alle critiche sviluppate dalla specialista curante dell’interessata,
prodotte in sede di audizione, hanno confermato la correttezza delle
conclusioni peritali, ritenendo che “la nuova documentazione agli atti non è in
grado di modificare le conclusioni peritali __________ del 29 luglio 2020”.
Essi hanno così
giustificato il loro apprezzamento:
" Presa di
posizione del dr. __________:
“Vi ringrazio per il vostro messaggio elettronico del 4.11.2020,
con il quale mi allegate ulteriore documentazione ricevuta dall’Ufficio AI in
data 15.10.2020.
Rammento di avere valutato questa vostra sopraindicata assicurata
in ambito peritale reumatologico specialistico, su vostra richiesta, il
10.2.2020, ponendo le diagnosi con conseguenze sulla capacità lavorativa di
artrite reumatoide (diagnosi: 2002) con lieve attività infiammatoria residua,
fattore reumatoide-, anticorpi anti CCP-, anticorpi antinucleari positivi,
decorso articolare erosivo; la signora presentava anche le diagnosi
reumatologiche senza conseguenze sulla capacità lavorativa di sindrome
panvertebrale cronica recidivante in disturbi statici della colonna vertebrale
(iperlordosi lombare, scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa
lombare), decondizionamento e sbilancio muscolare, tendenza allo sviluppo di un
reumatismo delle parti molli con 6 su 18 punti fibromialgici positivi;
l’assicurata a quel momento beneficiava di una terapia di fondo con infusioni
di Mabthera, da ultimo attuate il 29.11.2019, il 13.12.2019; constatavo il
10.2.2020, come si evince a pag. 15 dello scritto peritale: “vi è dunque, come
già al momento della precedente valutazione peritale reumatologica del dr. __________
a __________ del 7.3.2017, una lieve attività articolare infiammatoria residua”.
L’assicurata stessa segnalava (vedasi pag. 8 dello scritto peritale citato) che
i dolori accusati non erano sempre presenti, rispettivamente non sempre della
stessa intensità. Al momento della valutazione peritale del 10.2.2020 non
riconoscevo cambiamenti rilevanti dello stato di salute dell’assicurata
rispetto alla valutazione peritale antecedente espletata dal dr. __________ di __________
il 7.3.2017; analogamente al perito reumatologo dr. __________, ritenevo
l’assicurata inabile nella misura di 1/3, da intendersi come diminuzione del
rendimento sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, per un
lavoro adatto allo stato di salute, a partire dal 7.3.2017, mentre ritenevo
giustificata l’inabilità lavorativa totale per l’ultima professione svolta di
ausiliaria di cure in casa per anziani, a decorrere dal 22.3.2016, trattandosi
di un’attività relativamente pesante; come casalinga giudicavo l’assicurata, a
seguito dei limiti funzionali e di carico da me profilati, a pag. 17 dello
scritto peritale, nel capitolo “valutazione di capacità, risorse e problemi”,
abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa abituale, rispettivamente
durante le ore dedicate a questo tipo di lavoro, con una diminuzione del
rendimento del 30%, sempre a partire dal 7.3.2017.
Mi è stata trasmessa in allegato l’inchiesta economica per le
persone che si occupano dell’economia domestica redatta l’8.9.2020 che giunge
alla conclusione che, per il totale delle attività, vi è una percentuale di
invalidità del 34.54%, giudizio che risulta simile a quello medico teorico del
sottoscritto, inerente all’attività di casalinga.
La signora RI 1 è stata rivalutata dal suo reumatologo curante
dr.ssa __________ presso il servizio di reumatologia dell’Ospedale
universitario di __________ il 25.9.2020; la collega di specialità giungeva
alle diagnosi reumatologiche riportate dal sottoscritto nel rapporto peritale
del 15.2.2020, indicando che alla visita del settembre 2020 vi era una
persistenza delle artralgie e delle artriti, a quel momento soprattutto al
polso destro; la reumatologa nella discussione menzionava una situazione
stabile con persistenza di una certa attività infiammatoria della malattia
malgrado il trattamento con Mabthera e Metotressato; la sua paziente accusava
artralgie alle grandi e piccole articolazioni, presentando una sinovite
unicamente al polso; malgrado questo decorso, la signora RI 1 indicava alla
reumatologa di volere diminuire il dosaggio del Mabthera, tenendo anche conto
della situazione di pandemia da Coronavirus, a 500 mg ogni 6 mesi; la collega
descrive anche dolori al rachide di insorgenza recente, parlava pure di una
scoliosi, patologie, come menzionato sopra, riportate nella diagnosi peritale
reumatologica.
In sintesi, la documentazione medica prodotta successivamente alla
valutazione peritale reumatologica del sottoscritto del 10.2.2020, non apporta,
dal lato strettamente reumatologico, elementi oggettivi nuovi rilevanti, in
grado di modificare la valutazione delle risorse fisiche dell’assicurata e
quindi della sua capacità lavorativa. Va comunque osservato che la decisione
della reumatologa curante di volere ridurre il dosaggio del Mabthera ad
un’applicazione da 500 mg in infusione una volta ogni 6 mesi, su desiderio
dell’assicurata, vista anche la pandemia in corso, sapendo che la posologia
standard per la cura della malattia è di 2x1000 mg a distanza di 2 settimane
ogni 6 mesi, porterà molto probabilmente, a corto medio termine, ad una
riattivazione della malattia articolare infiammatoria con conseguente inabilità
lavorativa totale, per ogni tipo di lavoro, per cui attendo con interesse gli
esiti della visita di decorso del 6.11.2020 presso il servizio di reumatologia
del __________.”
Presa di posizione della dr.ssa __________:
“nelle osservazioni al progetto di assegnazione di rendita del
11.9.2020, __________ contesta l’inizio dell’incapacità lavorativa psichiatrica
al 50% dall’aprile 2019, ritenendo che essa dovesse partire dal 30.1.2020, data
della prima visita peritale e che si dovesse invece tenere in considerazione
un’incapacità lavorativa completa come attestato dal medico curante dr. __________
nel suo rapporto del 28.9.2019.
Tengo a precisare che nel suo rapporto del 28.8.2019 il dr. __________
segnalava la presenza di un’incapacità lavorativa del 100% da anni nonostante
una presa a carico avvenuta dall’aprile 2019.
La mia decisione di aver stabilito l’inizio dell’incapacità
lavorativa al 50% dall’inizio della presa a carico psichiatrica e non dal
momento della perizia si basa sulla valutazione del quadro clinico, del
trattamento farmacologico impostato, oltre che la raccolta anamnestica
descritta in perizia, che non hanno evidenziato limitazioni tali da considerare
una perdita completa della capacità lavorativa esclusivamente per questioni
psichiatriche.
Per quanto riguarda l’inchiesta economica per le persone che si
occupano dell’economia domestica dell’8.9.2020, vedo che nei paragrafi “pasti”
si cita una discontinuità rispetto alla problematica reumatologica (non è
chiaro se è stata considerata anche la limitazione psichiatrica), nella
“pulizia e ordine dell’alloggio” è stata considerata la patologia psichiatrica
così anche negli “acquisti e altre commissioni”, mentre non è chiaro se la
discontinuità nel “bucato e cura vestiti”, dato che si parla genericamente di
“giorni positivi”.
Nella “cura e assistenza ai figli e/o familiari” si tengono in
considerazione la mancanza di mantenere l’attenzione e la concentrazione, ma
non viene citata se la discontinuità dettata dalla patologia psichiatrica possa
o meno influire ulteriormente nell’accudimento e nel sostegno della figlia.
Per tali motivi non posso prendere posizione riguardo
all’inchiesta casalinga.” (Doc. 150 pagg. 5-8)
Stanti tali considerazioni
da parte dei periti, il dr. __________ del SMR, con annotazione del 24 dicembre
2020, ha confermato la correttezza del precedente rapporto SMR del 31 luglio
2020 (doc. 151).
2.9. Con il ricorso, l’assicurata
ha ancora una volta criticato la decisione presa dall’amministrazione di
riduzione della rendita in corso, escludendo categoricamente che possa essere
subentrato un miglioramento della propria patologia artritica.
A comprova di ciò, ella ha
prodotto un nuovo referto della specialista reumatologa curante, datato 9
febbraio 2021, nel quale la dr.ssa __________, dopo avere esposto l’evoluzione
della malattia infiammatoria, ha concluso che, contrariamente a quanto sostenuto
dall’Ufficio AI, non vi è stato, nonostante un cambiamento di terapia, alcun tipo
di miglioramento dello stato di salute dell’interessata, ma, anzi, un
peggioramento dello stesso. Alla luce di tali evidenze, la specialista curante
ha, quindi, chiesto all’Ufficio AI di volere rivedere la decisione di riduzione
della rendita di invalidità, a suo avviso inappropriata, per le seguenti ragioni:
" Madame RI 1 m’a fait parvenir la lettre contenant la décision de
l’AI concernant sa rente. Notamment, la rente a été diminuée d’une rente
complète à une demi rente sur la base d’une notion d’amélioration de l’état de
santé de la patiente à partir du mois d’avril 2019.
Toutefois, selon les informations qui se
retrouvent dans mes rapports de consultation, ci-annexés, il n’y a pas
d’amélioration de l’état de santé de Madame RI 1, ce malgré un changement de
traitement, avec persistance des douleurs polyarticulaires dû à la polyarthrite
rhumatoïde, ainsi que l’apparition de nouvelles plaintes, comme par exemple au
niveau du genou gauche et au niveau du rachis. Comme mentionné dans ma lettre
du 2.4.2019, la patiente présentait à ce moment des arthrites de plusieurs MCP,
IPP et des chevilles. Un ultrason du pied gauche du 11.6.2019 a montré
notamment des arthrites des MTP 2-4.
Madame RI 1 a développé également des douleurs
articulaires persistantes, s’aggravant suite aux mouvements, surtout au niveau
du genou gauche et du poignet gauche, MCP ddc, ainsi que parfois des douleurs
de l’épaule droite, malgré le traitement de MabThera et méthotrexate. De temps
en temps, la patiente nécessite égalemen la prise de Prednisone, plus rarement
des injections i. m. de Diprophos.
Également, Mme RI 1 a
développé des rachialgies dans le courant de l’année 2020, en aggravation, avec
une investigation par le médicin traitant par une radiographie et presciption
de physiothérapie.
On ne peut donc en aucun cas parler d’une
amélioration, mais devant l’évidence, il faut parler d’une péjoration de l’état
de santé de Madame RI 1.
De ce fait, je vous prie donc de bien vouloir
réévaluer votre décision de diminution de rente, inappropriée dans ce cas.” (Doc.
A2).
L’assicurata ha pure
trasmesso, a supporto delle proprie pretese, un referto dell’11 febbraio 2021
del suo medico curante, dr. __________, FMH medicina generale e medicina
manuale.
Quest’ultimo ha, in
particolare, rilevato quanto segue:
" (…)
Conclusione
La signora RI 1 segue una regolare fisioterapia ma senza alcun
beneficio. Nell’ultimo anno ha dovuto recarsi a varie riprese al PS dell’__________
per artralgie e mialgie a livello della colonna toraco-lombare.
Non vedo alcun documento dove viene certificato il miglioramento
del suo stato di salute oltre nelle perizie dell’AI. La mia affermazione viene
confermata anche da parte degli specialisti del __________ di __________ che
hanno sicuramente una maggiore esperienza nella presa a carico dei pazienti
affetti da malattie reumatologiche e di conseguenza nella valutazione di una
capacità lavorativa a lungo termine. Infatti come ho già scritto prima, la sua
reumatologa curante dr.ssa __________ ha affermato che la signora RI 1 è
inabile al lavoro nella misura completa.
Da prendere in considerazione anche la sfera psichica della
paziente. Nella documentazione non ho trovato nulla a riguardo, ella è seguita
regolarmente dal Servizio psichiatrico. I dolori costanti, sovraccarico
familiare, impossibilità di svolgere le faccende quotidiane, hanno peggiorato
il suo stato psichico.” (Doc. A3)
In corso di causa, l’assicurata
ha, poi, prodotto il certificato del 22 febbraio 2021 redatto dal suo psichiatra
curante, dr. __________.
Quest’ultimo ha
sottolineato come l’analisi globale delle patologie dell’interessata e l’evoluzione
delle stesse porti a concludere come vi sia stato un peggioramento dello stato
di salute.
In particolare, il dr. __________
ha così giustificato il proprio apprezzamento:
" (…) La
paziente viene da anni seguita dalla dr.ssa __________, medico aggiunto del
prestigioso ospedale __________ di __________, che ha visitato negli anni a più
riprese la paziente, quindi con una conoscenza clinica pluriennale concernente
anche l’evoluzione del quadro clinico che come già citato dal dr. __________ ha
un “andamento altalenante” (vedere il paziente in diverse occasioni e per lungo
periodo dona a livello clinico una conoscenza longitudinale e più completa,
rispetto a una visita di 75 minuti in un solo incontro…).
Sulla base di queste considerazioni di natura clinica,
sull’osservazione e la cura della paziente, sulla base della lettura degli atti
clinici, ritengo che lo stato di salute della paziente sia, a partire
dall’aprile 2019 peggiorato e pertanto l’inabilità lavorativa è totale.
Solo per lavori che tengono conto sia delle limitazioni fisiche
che psichiche, la paziente potrebbe essere impiegata 1 o 2 ore al dì, ma data
la natura “altalenante” e “ricorrente” delle due malattie (artrite reumatoide e
depressione) dubito che si possa trovare un’attività professionale confacente,
per un reintegro lavorativo parziale della stessa.” (Doc. B)
Chiamati dall’Ufficio AI a prendere posizione riguardo alla
documentazione medica prodotta dalla ricorrente, con complemento peritale del
1° aprile 2021, il dr. __________ e la dr.ssa __________ hanno sviluppato le
seguenti considerazioni:
" Presa di
posizione della dr.ssa __________:
“nel certificato medico del dr. __________, psichiatria e
psicoterapia, membro FMH 22.02.2021 non vengono riportati nuovi elementi
psicopatologici e di decorso che possano modificare la mia perizia. Non entro
in linea di merito rispetto alle osservazioni sull’andamento della CL in ambito
reumatologico che lascio discutere al collega dr. __________.
Ho letto la presa di posizione del sig. __________ del 14.1.2021,
nella quale viene ulteriormente spiegato che aveva considerato le limitazioni
dettate da una discontinuità elle attività varie come casalinga che sono
compatibili non solo con la problematica reumatologica ma anche psichiatrica
anche nella cura della minore.
Sul piano psichiatrico non vi sono nuovi elementi che modifichino
la valutazione peritale, che esula dal calcolo economico misto.”.
Presa di posizione del dr. __________:
“(…)
Sulla scorta della nuova documentazione giunta, il servizio medico
regionale dell’Ufficio AI del Canton Ticino, per mano del dr. __________, il
4.3.2021 scriveva al servizio di accertamento medico richiedendo una
precisazione a riguardo dell’andamento dello stato di salute dell’assicurata, rispettivamente
l’altalenante risposta terapeutica della stessa alle terapie somministratele,
con conseguenza di periodi di inabilità lavorativa totale; il dr. __________
chiedeva inoltre se nel periodo che intercorreva tra la perizia del dr. __________
del 7.3.2017 e le perizie richieste dal servizio di accertamento medico, in
particolare quella reumatologica del 15.2.2020, non vi fosse stato un periodo
nel quale l’artrite reumatoide era in una fase attiva ed invalidante tale da
rendere l’assicurata inabile al lavoro al 100% in qualsiasi attività.
In merito va osservato che già al momento della valutazione
peritale reumatologica antecedente espletata dal dr. __________ di __________
il 7.3.2017, su incarico di __________, il perito osservava che l’evoluzione nel
corso degli anni era stata altalenante con modifiche della farmacoterapia,
resesi necessarie in parte per gli effetti collaterali ed in parte per
inefficacia delle cure, ciò che si traduceva nella necessità di assumere
corticosteroidi perorali e di beneficiare di iniezioni intraarticolari con
corticosteroidi; successivamente a questa visita peritale reumatologica del
7.3.2017 l’andamento dello stato di salute inerente alle patologie di stretta
competenza reumatologica, con implicazioni sulla capacità lavorativa, è rimasto
altalenante; di conseguenza non posso escludere che l’assicurata, nel periodo
citato, abbia potuto presentare periodi di inabilità lavorativa del 100% in
qualsiasi attività. Il 10.2.2020 riscontravo un quadro clinico oggettivo
analogo a quello riscontrato dal collega di specialità dr. __________ di __________
il 7.3.2017, confermando una lieve attività articolare infiammatoria; di
conseguenza non ho potuto giungere a conclusioni sostanzialmente differenti da
quelle tratte dal dr. __________; ho comunque riconosciuto l’assicurata, per
l’ultima attività lavorativa di ausiliaria di cure in una casa per anziani,
inabile al lavoro al 100% dal 22.3.2016, trattandosi di un’attività
relativamente pesante; analogamente al perito reumatologo dr. __________ ho
giudicato l’assicurata inabile al lavoro nella misura di 1/3, da intendersi
come diminuzione del rendimento sull’arco di una giornata lavorativa normale di
8-9 ore, per un’attività adatta allo stato di salute, tenendo pienamente conto
anche del fatto che la malattia articolare infiammatoria non risultava
completamente silente; come casalinga giudicavo l’assicurata, a seguito dei
limiti funzionali e di carico profilati, abile al lavoro sull’arco di una giornata
lavorativa abituale, rispettivamente durante le ore dedicate a questo tipo di
lavoro, ma con una diminuzione del rendimento del 30%, calo del rendimento che
teneva appunto anche conto dell’attività articolare infiammatoria residua; ad
una simile valutazione era poi giunta anche l’inchiesta per le persone che si
occupano dell’economia domestica, redatta l’8.9.2020.”.
In conclusione, la patologia reumatologica ha presentato un
andamento di decorso che è rimasto altalenante con ripercussione anche sulla
capacità lavorativa; di conseguenza, il perito reumatologo non può escludere
che l’assicurata, nel periodo citato, abbia potuto presentare periodi di
inabilità lavorativa del 100% in qualsiasi attività.” (Doc. VIII/3).
Con annotazione del 6 aprile 2021, il dr. __________ del SMR ha
ritenuto che, viste le considerazioni del dr. __________, l’assicurata abbia
presentato, successivamente alla perizia del dr. __________ del 7 marzo 2017,
un periodo di totale inabilità lavorativa in qualsiasi attività dal mese di
giugno 2017 al mese di aprile 2019, dopodiché, come indicato nell’annotazione
SMR del 26 marzo 2021, “l’attività artritica è rientrata relativamente sotto
controllo terapeutico dopo l’introduzione nel 2019 della terapia di Mabthera in
combinazione con Metotrexato”.
Per tale ragione, il dr. __________ ha quindi confermato il
rapporto medico SMR del 31.7.2020 (cfr. doc. VIII/2).
L’assicurata ha criticato anche questa presa di posizione del SMR,
così come le considerazioni espresse nel complemento peritale del 1° aprile
2021 dal dr. __________, trasmettendo al TCA un ulteriore referto della dr.ssa __________,
datato 22 aprile 2021, del seguente tenore:
" Je prends position par rapport à la réponse de l'AI, qui fait suite
au recours du 15 février 2021 de Madame RI 1 contre leur décision du 18 janvier
2021. J'aimerais préciser que, même si je n'ai plus établi des certificats
d'incapacité de travail, puisque la patiente n'avait plus de travail, je peux
toutefois attester qu'entre le 7 mars 2017 et le 15 février 2020 la patiente
pr.entait régulièrement des incapacités totales de travail dans son activité
habituelle, comme dans toutes autres activités, à cause de sa maladie très
active.
En ce qui concerne mon rapport du 6 octobre 2020
dans lequel j'affirme que la patiente a une capacité de travail qui se situe
entre 20 et 30% dans une activité adaptée, je précise qu'il s'agissait d'une
période légèrement plus calme de la maladie, mais, globalement, Madame RI 1
garde une incapacité complète pour tout travail, au vu du fait que les périodes
plus calmes de la maladie sont très rares.
Dans ce contexte, je soutiens l'avis que chez
Madame RI 1 on ne peut pas constater une amélioration durable qui lui
permettrait une quelconque reprise de travail, même adaptée.” (Doc.
XII/1)
Con annotazione del 3 maggio 2021, il dr. __________ del SMR ha
ancora una volta confermato la correttezza del rapporto medico SMR del 31
luglio 2020 e le successive annotazioni SMR del 26 marzo 2021 e del 6 aprile
2021, rilevando che il referto del 22 aprile 2021 della dr.ssa __________
“conferma quanto da noi attestato, rispettivamente che la malattia artritica
presenta momenti di remissione parziale nella quale l’assicurata 45enne
presenta una residua capacità lavorativa in attività adeguata molto leggera”
(doc. XIV/1).
In un ulteriore referto del 18 maggio 2021, la dr.ssa __________
ha indicato che la visita dell’assicurata è stata fissata per il 24 settembre
2021 (doc. XVIII/2).
Con annotazione del 28 maggio 2021 il dr. __________ del SMR ha
riconfermato quanto indicato nel rapporto medico SMR del 31 luglio 2020 e
successive annotazioni SMR (doc. XVIII/1).
2.10. Per costante giurisprudenza (cfr.
STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di
documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo
stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo
fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.11. Chiamato a pronunciarsi, dopo
attenta disamina della documentazione medica all’incarto e alla luce delle
molteplici, approfondite e dettagliate spiegazioni fornite dalla dr.ssa __________
- specialista proprio nella materia d’interesse e che segue regolarmente da
anni l’interessata in qualità di reumatologa curante presso l’Ospedale __________
di __________ - questo Tribunale non concorda con la valutazione dei periti (e
in particolar modo il dr. __________), poi condivisa dal medico del SMR, di un
preteso miglioramento delle condizioni di salute dell’interessata che sarebbe subentrato,
dal profilo reumatologico, rispetto al passato.
Il TCA ritiene, a tale
riguardo, pienamente convincenti le motivazioni esposte, a più riprese e in
maniera articolata, dalla specialista curante, per dimostrare come, al
contrario, nonostante quanto constatato dal perito reumatologo dr. __________,
in realtà, nel caso di specie, non si sia verificato alcun miglioramento della
patologia reumatologica che affligge da lungo tempo l’assicurata.
La
dr.ssa __________, difatti, ha rilevato come l’artrite reumatoide
dell’interessata abbia un andamento altalenante, con solo alcuni momenti nei
quali la malattia risulta relativamente più calma - ciò che astrattamente
consentirebbe una minima capacità lavorativa – ma, di fatto, talmente rari da
impedire qualsiasi sfruttabilità sul mercato del lavoro, neppure in un’attività
adatta (cfr. in particolare il doc. XII/1).
Il TCA reputa tali
considerazioni affidabili e convincenti.
Le stesse, inoltre, appaiono
tanto più fondate, ritenuto come già il dr. __________, nel referto peritale
del 7 marzo 2017, avesse ritenuto incerta la prognosi, proprio alla luce
dell’evoluzione altalenante e imprevedibile della patologia dell’assicurata, tendenzialmente
progrediente, non potendo escludere nel prosieguo maggiori ripercussioni sulla
capacità lavorativa rispetto a quanto da egli constatato al momento dell’esame
peritale (cfr. doc. 186).
Cosa che, poi, si era
immediatamente realizzata, tanto è vero che lo stesso Ufficio AI, con
annotazione del 12 giugno 2018, distanziandosi dalla valutazione del dr. __________,
aveva riconosciuto come a partire dal mese di giungo 2017 l’assicurata fosse da
considerare totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività, tenuto conto
della persistenza della patologia attestata dalla reumatologa curante, dr.ssa __________
(cfr. doc. 79).
Quanto sostenuto dalla
dr.ssa __________ a proposito del carattere altalenante della patologia
dell’interessata è stato, del resto, pure condiviso dal dr. __________ nel
complemento peritale del 1° aprile 2021.
In tale occasione,
difatti, il perito reumatologo, chiamato dal medico del SMR ad esprimersi
dettagliatamente a proposito dell’evoluzione della patologia reumatoide
dell’assicurata dopo la visita peritale del dr. __________ e fino al momento
della propria valutazione, ha confermato che “successivamente a questa visita
peritale reumatologica del 7.3.2017 l’andamento dello stato di salute inerente
alle patologie di stretta competenza reumatologica, con implicazioni sulla
capacità lavorativa, è rimasto altalenante; di conseguenza non posso escludere
che l’assicurata, nel periodo citato, abbia potuto presentare periodi di
inabilità lavorativa del 100% in qualsiasi attività” (cfr. doc. VIII/3).
Anche alla luce di questo complemento peritale del dr. __________,
il TCA reputa che la valutazione della capacità lavorativa residua
dell’assicurata in attività adatte posta dal dr. __________ nel referto
peritale del 29 luglio 2020 (a sua volta alla base della decisione di riduzione
a metà della rendita intera di invalidità in corso) non possa rappresentare,
diversamente da quanto preteso dall’amministrazione, un miglioramento duraturo,
ma semmai episodico, come credibilmente stabilito dalla dr.ssa __________.
Ciò è, del resto, come visto, quanto già verificatosi al momento
della precedente valutazione del dr. __________, subito superata, conformemente
alle indicazioni della specialista reumatologa curante, lasciando posto ad una
totale incapacità lavorativa in qualsiasi attività.
Pertanto, posto come tutti
gli elementi sopra analizzati convergano ed avvalorino la tesi strenuamente
sostenuta dalla reumatologa curante (il cui valore appare pienamente probante,
anche in virtù della lunga osservazione della paziente da parte della dr.ssa __________
su un arco di tempo prolungato (cfr. sul tema Pladoyer 3/09 p. 74 e STF
9C_468/2009 del 9 settembre 2009 e riferimenti, tuttora in vigore, come
ricordato ad es. in STF 8C_168/2019 del 9 settembre 2019, mettendo comunque in
rilievo anche la differenza esistente tra mandato di cura e mandato peritale; D. Cattaneo, in “Les
expertises en droit des assurances sociales, in Cahiers genevois et romands de
sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124)), il TCA non può concludere che, nel caso
di specie, lo stato di salute dell’assicurata abbia presentato un durevole
miglioramento della capacità lavorativa rispetto alla precedente decisione,
tale da potere giustificare la riduzione della rendita.
Per tali ragioni, l’assicurata
deve conseguentemente continuare ad essere ritenuta inabile al lavoro al 100%
in qualsiasi attività.
In tale contesto risulta
superfluo esaminare, quindi, l’incidenza della patologia psichiatrica sulla
capacità lavorativa, già nulla per ragioni somatiche.
Grado
d’invalidità quale casalinga
2.12. L'invalidità delle persone che
si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è
stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili al richiedente la
rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella
Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per
l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l'UFAS ha
previsto una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un
massimo – che nel caso concreto risultano essere stati rispettati –
attribuibile a ciascuna di esse.
In particolare la cifra 3087
CIGI prevede:
" Di regola,
si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica
comprendono le seguenti attività usuali:
Attività
Massimo %
1. Pasti (pulire/pelare/sbucciare, cucinare,
apparec-
chiare, effettuare la pulizia quotidiana della
cucina, gestire le scorte)
50
Considerandi
2.
Pulizia e ordine dell’alloggio
(riordinare, spol-
verare, passare l’aspirapolvere, lavare i pavi-
menti, pulire il bagno, cambiare le lenzuola,
effet-
tuare pulizie approfondite, curare le piante,
il
giardino e le aree adiacenti, eliminare i
rifiuti) e
cura di animali domestici
40.
3.
Acquisti (acquisti quotidiani e spesa
settimana-
le) e altre commissioni (posta,
assicurazioni,
uffici pubblici)
10.
4.
Bucato e cura dei vestiti
(lavare, stendere e ritirare il bucato, stirare,
ram-
mendare, pulire le scarpe
20.
5.
Cura e assistenza ai figli e/o ai familiari*
50.
* Nella cerchia
dei familiari rientrano il coniuge, il partner registrato o il convivente di
fatto (partner) dell’assicurato. Sono considerati familiari anche tutti i
parenti in linea retta con l’assicurato o il suo coniuge/partner e i minori
accolti nella famiglia a scopo di affiliazione. "
Le cifre 3088 e 3089 CIGI
dispongono:
" Di norma,
vanno applicati la ripartizione delle attività e i rispettivi limiti massimi di
cui al N. 3087. Devono sempre essere prese in considerazione tutte le attività
(ad eccezione del n. 5). Si può procedere a una ponderazione diversa soltanto
in caso di divergenze molto forti dallo schema (I 469/99; RCC 1986 pag. 244).
In ogni caso il totale delle attività dev'essere sempre del 100 per cento
(Pratique VSI 1997 pag. 298).
[…] (esposto un esempio)
Nell’ambito della determinazione delle limitazioni nelle mansioni
consuete a seguito del danno alla salute non si può tenere conto dei servizi
forniti all'assicurato nell'economia domestica da terzi (p. es. familiari,
vicini, personale ausiliario), gratuitamente o a pagamento, già prima
dell'insorgere del danno alla salute. Questi servizi non vanno dunque considerati
né nell’elenco delle attività, né per la ponderazione di queste ultime e
nemmeno per la determinazione delle limitazioni."
Infine,
la cifra 3090 CIGI prevede:
" In virtù
dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell’economia
domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la
propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione
di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). Un maggiore
dispendio di tempo può essere riconosciuto soltanto se l'assicurato non è in
grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di
lavoro e necessita dunque dell'aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5).
L'interessato deve inoltre ripartire il suo lavoro in funzione della nuova
situazione e ricorrere all'aiuto dei familiari. L'aiuto di questi ultimi va
oltre quello usuale che ci si potrebbe attendere da loro qualora l'assicurato
non avesse subito un danno alla salute (DTF 133 V 504, consid. 4.2). L'inadempienza
parziale o totale dell’obbligo di ridurre il danno da parte dell'assicurato ha
conseguenze per la determinazione delle limitazioni nelle varie attività."
Il
Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che – in linea di massima e
senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni
delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di
collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali
inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d;
RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STF I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un
intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona
incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia
chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STF I 681/02 dell’11 agosto 2003
consid. 2).
Il
TF, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1
della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha avuto modo di nuovamente
confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo
dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività
domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni
nelle circostanze concrete.
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, 1985, pag. 211; RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144
consid. 5).
L’Alta
Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si
esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e
meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto
con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF
8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto
che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle
singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato
soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute
fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di
disturbi psichici (STF I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio
2003).
2.13
Nel caso concreto, l’amministrazione
ha proceduto ad una nuova inchiesta domiciliare concludente per un impedimento
del 34,54% per l’attività di casalinga (doc. 131), poi confermata con rapporto complementare
del 14 gennaio 2021, redatto dall’assistente sociale in sede di audizione, dopo
aver preso conoscenza delle osservazioni presentate nei confronti del progetto
di decisione dell’11 settembre 2020 (doc. 153).
Rispetto alla precedente
inchiesta del 13 aprile 2018 vi è stato un leggero miglioramento, visto che il
grado d’impedimento era stato definito allora nella misura del 42.5% (doc. 88).
L’assicurata ha contestato
la valutazione dell’assistente sociale, dettata, a suo parere, dall’erronea
considerazione che presso la sua abitazione non fosse più presente una
domestica (doc. I).
Tale obiezione non
necessita di essere ulteriormente approfondita, poiché ininfluente sull’esito
della vertenza.
Infatti, tenuto conto della
incontestata ripartizione tra attività salariata (60%) e mansioni casalinghe
(40%), alla luce di un grado d’invalidità parziale in attività lucrativa del
60% (60% di 100%) e di un grado d’invalidità parziale quale casalinga - sia del
13,81% (40% di 34,54%) come stabilito con la decisione contestata, sia del 17%
(40% di 42,50%) definito nella precedente pronunzia - in entrambi i casi il
grado d’invalidità globale supera la percentuale del 70%, la quale conferisce
il diritto ad una rendita intera di invalidità.
2.14
Da ultimo, l’assicurata ha chiesto
che le venga concesso un “aiuto domiciliare pagato dagli istituti sociali”.
Nella misura in cui, con
tale richiesta, essa chiede di poter beneficiare di un contributo per
l’assistenza ai sensi dell’art. 42 quater LAI (trattasi in sostanza di un
finanziamento volto a coprire i costi derivati dall’assunzione di personale
assistenziale), la questione non può essere esaminata dallo scrivente Tribunale
in quanto, nel merito, l’Ufficio AI non si è espresso mediante l’emissione di
una decisione formale soggetta a ricorso.
Secondo
costante giurisprudenza federale la decisione impugnata
costituisce il
presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(fra le tante cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF
8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF
122.
V 36 consid. 2a).
Non
essendoci, quindi, sul tema, una decisione formale, su questo punto il ricorso
non è ricevibile. Spetterà all’amministrazione determinarsi in merito alla
succitata richiesta.
2.15
Visto quanto sopra, la rendita
intera va ripristinata con effetto dal 1° marzo 2021, ossia dal secondo giorno
successivo la decisione di riduzione della rendita (cfr. art. 88bis cpv. 2
lett. a OAI).
Ne consegue l’annullamento
della decisione contestata e l’accoglimento del ricorso.
2.16
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la
disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61
lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la
procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso
di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Vista la soccombenza
dell’Ufficio AI, le spese di fr. 500 sono poste a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso,
nella misura in cui è ricevibile, è accolto.
§ La decisione del 18
gennaio 2021 è annullata.
§§ RI 1 ha
diritto ad una rendita intera di invalidità anche dal 1° marzo 2021.
2. Le spese di fr.
500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti