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Decisione

32.2021.23

Decisione con la quale è stata stabilita,in sede di revisione,la riduzione da intera a mezza della rendita di invalidità,in applicazione del metodo misto,non può essere confermata,visto che non vi è stato il preteso duraturo miglioramento dello stato di salute valutato in ambito peritale

30 agosto 2021Italiano55 min

alla situazione documentata negli atti alla base della summenzionata decisione determinante,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.23

CR/BS

Lugano

30 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 febbraio 2021 di

RI 1

contro

la decisione del 18 gennaio 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1976, attiva

quale assistente di cura, nel maggio 2010 ha inoltrato una richiesta di prestazioni

AI per adulti, indicando, quale danno alla salute, una poliartrite reumatoide

cronica (cfr. doc. 5).

Con decisione del 27

settembre 2010, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta dell’assicurata, ritenuto

che a partire dal 25 maggio 2010 la stessa ha potuto riprendere la sua abituale

professione, non subendo, di conseguenza, discapito economico alcuno (cfr. doc.

17).

1.2. A seguito di una nuova

domanda di prestazioni presentata dall’assicurata nel giugno 2016 (cfr. doc.

28) - tenuto conto della perizia reumatologica del 7 marzo 2017 del dr. __________

eseguita per conto dell’assicurazione perdita di guadagno per malattia (cfr.

doc. 55/1); del rapporto finale del 12 giugno 2018 con il quale il medico del

SMR, preso atto della persistenza dell’attività infiammatoria dal mese di

giugno 2017 attestata dalla reumatologa curante, dr.ssa __________, ha

considerato l’assicurata totalmente inabile al lavoro anche in attività adatte

dal mese di giugno 2017 (cfr. doc. 92), nonché dell’inchiesta economica per le

persone che si occupano dell’economia domestica del 30 aprile 2018 (cfr. doc.

88) - con decisione del 27 settembre 2018, debitamente preavvisata, l’Ufficio

AI ha riconosciuto all’interessata un quarto di rendita (grado AI del 46%) dal

1° marzo 2017, aumentata ad una rendita intera dal 1° settembre 2017. Il grado

di invalidità dell’assicurata è stato calcolato dall’amministrazione in

applicazione del metodo misto di calcolo (60% salariata e 40% casalinga) (cfr. doc.

95).

Tale decisione è

cresciuta, incontestata, in giudicato.

1.3. Nell’ambito della revisione

della rendita, intrapresa d’ufficio nel 2019, l’assicurata ha segnalato un

peggioramento delle proprie condizioni di salute, anche a seguito dell’insorgenza

di una patologia psichiatrica (cfr. doc. 108).

Eseguiti gli accertamenti

medici ed economici del caso - in particolare una perizia bidisciplinare

(psichiatrica e reumatologica) (cfr. doc. 114) ed un’inchiesta economica per le

persone che si occupano dell’economia domestica (cfr. doc. 131) - l’Ufficio AI,

con progetto di decisione dell’11 settembre 2020 (cfr. doc. 135), poi confermato

con decisione del 18 gennaio 2021 (doc. 157), ha ridotto da intera a metà la rendita

di invalidità spettante all’interessata, alla luce di un grado AI del 51%, calcolato

sempre in applicazione del metodo misto (60% salariata e 40% casalinga).

1.4. Contro la suddetta decisione

l’assicurata è tempestivamente insorta al TCA, chiedendo l’annullamento della

decisione impugnata, il ripristino della rendita intera di invalidità percepita

in precedenza e, inoltre, che le venga concesso un “aiuto domiciliare pagato

dagli istituti sociali”.

Sostanzialmente ella ha contestato,

dal profilo medico, le conclusioni alle quali sono giunti i periti incaricati

dall’amministrazione, e, in particolare, il dr. __________, sottolineando come

il proprio stato di salute non sia affatto migliorato, così come attestato dal

suo medico curante (dr. Schmid) e dalla specialista reumatologa curante (dr.ssa

__________).

L’assicurata ha, pure,

criticato le risultanze dell’inchiesta economica, negando che rispetto alla precedente

decisione vi sia stato un miglioramento (doc. I).

1.5. Il 22 febbraio 2021 l’insorgente

ha trasmesso al TCA un rapporto dello psichiatra curante (cfr. doc. IV + B).

1.6. Dopo aver sottoposto la nuova

documentazione medica prodotta in sede ricorsuale al vaglio dei periti (cfr.

doc. VIII/1-3), con la risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato la reiezione

del ricorso, confermando sia la valutazione medico-teorica, sia quella

economica.

L’amministrazione ha ritenuto,

inoltre, di non dover entrare nel merito della richiesta di aiuto domiciliare, da

intendere quale contributo per l’assistenza, non essendo manifestamente date le

condizioni per assegnare tale contributo (cfr. doc. VIII).

1.7. Il 26 aprile 2021

l’assicurata, prendendo posizione in merito alla risposta di causa, ha prodotto

un altro rapporto della sua specialista reumatologa curante (cfr. doc. XII).

1.8. Con osservazioni 4 maggio

2021 l’Ufficio AI, facendo riferimento alle annotazioni del 3 maggio 2021 con

le quali il medico del SMR ha confermato la propria precedente valutazione, ha nuovamente

chiesto la reiezione del ricorso (cfr. doc. XIV).

1.9. Il 7 maggio 2021 la

ricorrente ha ribadito la propria posizione (cfr. doc. XVI).

1.10. Con osservazioni del 31 maggio

2021 l’Ufficio AI ha preso posizione riguardo all’ulteriore documentazione

medica pervenuta da parte della reumatologa curante dell’interessata,

confermando ancora una volta la correttezza della decisione di riduzione della

rendita di invalidità del 18 gennaio 2021 (doc. XVIII + 1-2).

1.11. In data 7 giugno 2021

l’assicurata ha ulteriormente contestato la valutazione medica posta alla base

della decisione impugnata, sottolineando come la sua specialista reumatologa

curante abbia in maniera chiara ed esaustiva spiegato le ragioni per le quali

non sia possibile concludere che vi sia stato un miglioramento dello stato di

salute (doc. XX).

Tali considerazioni sono state trasmesse all’Ufficio AI (cfr. doc.

XXI), per conoscenza.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se l’Ufficio AI ha correttamente ridotto da intera a mezza la rendita d’invalidità

di cui era al beneficio l’assicurata, oppure no.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta l'art. 28 cpv. 1

LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16

LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito

del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e

dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al proposito va precisato

che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,

dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e

suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STF I 600/01

del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STF I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.3. Se il grado d'invalidità del

beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante

sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento

importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA.

La rendita può essere oggetto

di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di

salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una

modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi

pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una

situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).

Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF

29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli effetti della

modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per

grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o

la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in

atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b

OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per

grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la

modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento

indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato

l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

2.4. Se, però, un assicurato

maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,

l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è

possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una

vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere

da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8

cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie

mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di

calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246

consid. 2b; DTF 104 V 136).

In questo senso, l'art.

28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita

un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale

non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è

valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di

svolgere le mansioni consuete.

L’art. 27 cpv. 1 prima

frase OAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, precisa a sua volta che

per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata

nell'economia domestica s'intendono in particolare s’intendono gli usuali

lavori domestici nonché la cura e l’assistenza ai familiari.

Secondo la prassi

amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili

a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni,

attività benevole gratuite, ecc.). L'invalidità viene così valutata sulla base

di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta

domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si

paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

1994, pag. 145).

Di regola si presume che

non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo

nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo

concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito

che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa

eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente

(RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa

dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione

professionale del congiunto e dalle circostanze locali.

Secondo la prassi

amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili

a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni,

attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo

libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità

(CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31

dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto

delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF

130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le

attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla

salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si

può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc,

Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).

Di regola si presume che

non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo

nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo

concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito

che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa

eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire

personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che

si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla

situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si

distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o

altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge

collabora nell'impresa dell'altro.

Nel nuovo tenore in vigore

dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati

occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché

la cura e l'assistenza ai familiari.

Il nuovo

art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7

capoverso 2 LAI di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività

svolta nella comunità.

L’art. 27bis cpv. 3 OAI

prevede che il calcolo del grado d’invalidità lucrativa è disciplinato

dall’articolo 16 LPGA, secondo le modalità seguenti: il reddito che

l’assicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività lucrativa a tempo

parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato sulla base della stessa

attività lucrativa esercitata a tempo pieno (lett. a); la perdita di guadagno

percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato

avrebbe se non fosse divenuto invalido (lett. b).

Per l’art. 27bis cpv. 4

OAI per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete

viene determinata la quota percentuale che le limitazioni dell’assicurato

rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla sua

situazione se non fosse divenuto invalido. Questa quota viene ponderata in

funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al capoverso 3

lettera b e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno.

Con la

modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle

mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. Leuenberger – Maro, “Changements dans la

méthode mixte”, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).

Le nuove

norme dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità

e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale,

valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai

NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale

nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in

generale.

Va infine rilevato che

Inoltre con lettera circolare AI n. 372 l’UFAS ha rammentato che “per tutte

le prime richieste di prestazioni pendenti inoltrate prima del 1° luglio 2017,

il diritto alla rendita fino al 31 dicembre 2017 verrà valutato in base al

vecchio modello di calcolo e poi rivalutato in base al nuovo modello di calcolo

con effetto dal 1° gennaio 2018.”

In concreto la richiesta

di prestazioni è del dicembre 2016 e nessuna decisione formale dell’Ufficio AI

relativa a tale richiesta è finora cresciuta in giudicato.

Occorre pertanto applicare

il vecchio diritto per il calcolo delle prestazioni da agosto 2017 fino al 31

dicembre 2017, mentre le nuove norme vanno applicate per il periodo dal 1°

gennaio 2018 (per dei casi in cui questo Tribunale ha già proceduto in questo

senso vedi la STCA 32. 2018.56 del 25 febbraio 2019, 32.2018.29 del 7 febbraio

2019 e 32.2018.42 dell’8 ottobre 2018).

2.5. Nel caso

in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei

fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile

l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita

un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda

del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16

LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è

determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte

dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del

coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il

grado d'invalidità nei due ambiti.

Questo metodo di

graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato

ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TF in DTF 125 V 146.

Anche in altre occasioni

l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che

svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il

resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla

volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8

CEDU (cfr. STF I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Pladoyer

5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR

2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

Questa giurisprudenza è

stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.

In una sentenza pubblicata

in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha

ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi

dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito

dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito

professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo

l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore

d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

Ricordato che il metodo

misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che

oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai

sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al

31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione

esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga

consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del

metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è

applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).

Occorre altresì ricordare

che, quale conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti

dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera

(7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile alle

persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli

motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto

il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con

attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo

parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una

soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o di una riduzione

della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può

essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018

consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso

di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12

febbraio 2016 consid. 4.3).

2.6. Nel caso in esame, l’assicurata

è stata considerata salariata nella misura del 60% e senza attività lucrativa

per il restante 40%.

Il TCA non ha motivo per

scostarsi da tale ripartizione, rimasta peraltro incontestata, la cui

correttezza è stata, del resto, confermata dall’assicurata stessa nell’ambito

dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica

di cui al menzionato rapporto dell’8 settembre 2020, dal quale risulta

espressamente che “in assenza del danno alla salute avrebbe continuato la sua

ultima attività lavorativa al 60%” (cfr. doc. 131).

Grado d’invalidità

quale salariata

2.7. Occorre dapprima esaminare se,

per quel che concerne la parte salariata, vi è un motivo di revisione della

rendita intera fin lì percepita dall’assicurata, ossia se vi è stato un miglioramento

della sua situazione valetudinaria.

Secondo giurisprudenza,

per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto

di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento

della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell'istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da

questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione

di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, 2010, p. 379).

Nel caso di

specie va, pertanto, paragonato lo stato di salute dell’assicurata esistente al

momento della decisione del 27 ottobre 2018 – allorquando è stata valutata

un’incapacità lavorativa del 100% a partire dal maggio 2012 - con quello

esistente al momento della decisione impugnata.

Durante l’istruttoria che

ha portato alla decisione del 27 ottobre 2018, l’Ufficio AI aveva richiamato

dalla __________ la perizia reumatologica del 7 marzo 2017 eseguita dal dr.

med. __________, spec. FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione.

Quest’ultimo, poste le

diagnosi di “artrite reumatoide sieropositiva (ANA, fattore reumatoide e

anticorpi anti-CCP), secondo gli atti erosiva (mani); diagnosi del 2002 con

trattamento di fondo in corso dal 2003, dapprima con DMARD classico (MTX), dal

2004 con biologici, attualmente Actemra (inibitore IL-6) in combinazione a FANS

e corticosteroidi con attività clinica minima ma sintomatologia poliarticolare

persistente; Talessia minor; Poliallergia; esiti di asportazione di papilloma

intraduttale del seno sinistro e biopsia del seno destro per adenoma

(24.8.2016)”, aveva considerato che l’interessata presentasse una totale

inabilità lavorativa nell’abituale professione di assistente di cura, mentre

nello svolgimento di un’attività adeguata, rispettosa delle sue limitazioni

funzionali, la stessa fosse abile al lavoro “nella misura dei 2/3 (66.6%)

inteso per un impiego del 100% (misto tra riduzione del rendimento e della

presenza)” (cfr. doc. 186).

Quanto alla prognosi, il

dr. __________ aveva evidenziato come la stessa apparisse “incerta”, dato che

“l’affezione è di tipo cronico con un’evoluzione altalenante e imprevedibile;

ulteriori ripercussioni anche maggiori di quanto stabilito non sono escluse”

(cfr. doc. 186 pag. 10).

Tale valutazione era

stata, inizialmente, fatta propria dal dr. __________ del SMR (cfr. rapporto

finale del SMR del 7 aprile 2017, doc. 64), salvo poi essere rivista dallo

stesso medico del SMR alla luce delle ulteriori informazioni pervenute all’Ufficio

AI da parte della specialista reumatologa curante dell’interessata.

La dr.ssa __________,

medico associato del Servizio di reumatologia dell’Ospedale __________ di __________,

con scritto del 31 ottobre 2017 indirizzato all’UAI aveva, infatti, fornito una

valutazione dell’evoluzione delle patologie dell’interessata nell’arco dei 6

mesi precedenti, rilevando quanto segue:

" Lors de la dernière consultation du 22.09.2017, la patiente

susnommée m’a informé qu’elle était toujours en attente d’une réponse de votre

part, raison pour laquelle je voulais vous informer de l’évolution de la

maladie de la patiente durant les 6 derniers mois.

Je constate notamment une persistance de

l’activité de la maladie avec des synovites à plusieurs endroits, de manière

assez régulière au niveau des chevilles et des poignets, associée à des

ténosynovites de l’appareil tendineux des chevilles, ainsi que des synovites

aux autres articulations, petites et grandes. Cette activité de la maladie

persiste malgré un traitement de fond, actuellement par Actemra®. Un traitement d’Arava introduit au mois d’avril 2017 a été mal

toléré (nausées) sous un traitement de Sulfasalazine débuté en juin 2017 Madame

RI 1 a développé des effets secondaires (une coloration jaune des yeux), raison

pour laquelle j’ai débuté un traitement de Plaquenil à fin septembre 2017. En

ce qui concerne la capacité de travail, Madame RI 1 reste avec une incapacité

complète dans le domaine des soins et pour l’instant également pour toute

activités, en raison de sa polyarthrite qui n’est pas contrôlée et ceci de

manière chronique, sans période d’accalmie.” (Doc. 70)

Con annotazione del 12

giugno 2018 il dr. __________ del SMR ha fatto proprio il rapporto 31 ottobre

2017 della reumatologa curante, dr.ssa. med. __________ del Servizio di Reumatologia

del __________ di __________, valutando che a partire dal mese di giugno 2017

l’assicurata presentasse una totale inabilità lavorativa in attività adeguate (doc.

79).

2.8. Nell’ambito della revisione

d’ufficio del giugno 2019, come visto, l’Ufficio AI ha disposto una perizia

bidisciplinare a cura del __________, eseguita dalla dr.ssa __________, spec.

FMH in psichiatria e psicologia, per quel che concerne l’aspetto psichiatrico e

dal dr. __________, spec. FMH in reumatologia, con riferimento a quello

reumatologico.

Con referto peritale del

29 luglio 2020 la dr.ssa __________ e il dr. __________, dopo avere riassunto

gli atti medici presenti nel dossier e aver proceduto alla consueta anamnesi e

alle constatazioni obiettive, hanno posto le diagnosi con ripercussione sulla

capacità lavorativa di “1. artrite reumatoide (diagnosi 2002): lieve

attività articolare infiammatoria residua; fattore reumatoide-, anticorpi

anti-CCP-, anticorpi antinucleari positivi; decorso articolare erosivo; 2. episodio

depressivo di grado medio (ICD10 - F32.1), in DD con una sindrome depressiva

ricorrente, ultimo episodio di grado medio (ICD10 - F33.1)” e, quali

diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, quelle di “problematiche

familiari: problemi con il coniuge (ICD10 - Z.63.0) e scomparsa di un familiare

(ICD10 - Z63.4); sindrome panvertebrale cronica recidivante in disturbi statici

della colonna vertebrale (iperlordosi lombare, scoliosi sinistroconvessa

dorsale, destroconvessa), decondizionamento e sbilancio muscolare; tendenza

allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli (6 su 18 punti fibromialgici

positivi)” (doc. 125 pag. 497).

Passando quindi alla

valutazione della capacità lavorativa, gli specialisti incaricati hanno stabilito

che l’assicurata presenta una totale incapacità lavorativa nell’usuale

professione di ausiliaria di cure in una casa per anziani, a decorrere dal 22

marzo 2016, trattandosi sul piano reumatologico di un’attività relativamente

pesante.

Quanto, invece, alla

possibilità per l’interessata di poter svolgere un’attività adeguata, i periti

hanno indicato quanto segue:

" capacità

lavorativa in un’attività adeguata

in un’attività rispettosa dei limiti evidenziati, il perito

reumatologo concorda con la precedente valutazione peritale effettuata dal dr. __________,

__________, in data 7.3.2017 e giustifica un’inabilità lavorativa di 1/3,

intesa come riduzione del rendimento nell’arco di una giornata lavorativa

normale di 8-9 ore, a partire dal 7.3.2017; dall’aprile 2019, con l’insorgere

della problematica psichiatrica affettiva, con influsso sulla capacità

lavorativa, si valuta una capacità lavorativa, intesa come riduzione del

rendimento, pari al 50%.” (Doc. 125 pag. 499)

Fatti

I periti hanno tenuto a

precisare che “le limitazioni psichiatriche e reumatologiche si vanno ad

integrare, in quanto la patologia affettiva è insorta a seguito dei problemi di

salute dal punto di vista somatico, essa comporta una discontinuità ed una

riduzione del rendimento” (doc. 125 pag. 499).

Esprimendosi riguardo specificatamente agli aspetti legati alla

revisione, i periti hanno fornito le seguenti indicazioni:

" Rispetto

alla situazione documentata negli atti alla base della summenzionata decisione determinante,

si è verificato un cambiamento dello stato di salute? Quali cambiamenti

emergono dai reperti e dalle diagnosi pertinenti?

Dal punto di vista reumatologico non vi è stata una modificazione

dello stato di salute, vi è stata invece una modificazione per quanto riguarda

lo stato di salute dal punto di vista psichiatrico, con insorgenza di un quadro

affettivo, avente influsso sulla capacità lavorativa e lo sviluppo di un

episodio depressivo di grado medio, con necessità di una presa a carico

regolare, a partire dall’aprile 2019.” (Doc. 125 pag. 500)

Infine, chiamati a pronunciarsi in merito al rapporto

sull’accertamento nell’economia domestica, i periti hanno rilevato che “sia dal

punto di vista psichiatrico, sia dal punto di vista reumatologico, si conferma

il grado di invalidità del 42,5% stimato in corso di inchiesta casalinghe del

2018” (doc. 125 pag. 501).

Le conclusioni alle quali

sono pervenuti la dr.ssa __________ e il dr. __________ in sede peritale sono

state fatte proprie dal dr. __________ del SMR con rapporto del 31 luglio 2020

(doc. 127).

L’assicurata ha contestato

le risultanze peritali, basando le proprie obiezioni sulle considerazioni espresse

dalla dr.ssa __________ nel referto del 6 ottobre 2020, nel quale la specialista

curante ha considerato che il progetto di decisione con il quale

l’amministrazione ha ridotto da intera a mezza la rendita di invalidità

spettante all’interessata appaia “incompréhensible au vu du fait que je ne

constate pas d’amélioration de l’état clinique qui justifierait un tel

changement” (cfr. doc. 141).

Con complemento peritale

21 dicembre 2020 la dr.ssa __________ e il dr. __________, esprimendosi

riguardo alle critiche sviluppate dalla specialista curante dell’interessata,

prodotte in sede di audizione, hanno confermato la correttezza delle

conclusioni peritali, ritenendo che “la nuova documentazione agli atti non è in

grado di modificare le conclusioni peritali __________ del 29 luglio 2020”.

Essi hanno così

giustificato il loro apprezzamento:

" Presa di

posizione del dr. __________:

“Vi ringrazio per il vostro messaggio elettronico del 4.11.2020,

con il quale mi allegate ulteriore documentazione ricevuta dall’Ufficio AI in

data 15.10.2020.

Rammento di avere valutato questa vostra sopraindicata assicurata

in ambito peritale reumatologico specialistico, su vostra richiesta, il

10.2.2020, ponendo le diagnosi con conseguenze sulla capacità lavorativa di

artrite reumatoide (diagnosi: 2002) con lieve attività infiammatoria residua,

fattore reumatoide-, anticorpi anti CCP-, anticorpi antinucleari positivi,

decorso articolare erosivo; la signora presentava anche le diagnosi

reumatologiche senza conseguenze sulla capacità lavorativa di sindrome

panvertebrale cronica recidivante in disturbi statici della colonna vertebrale

(iperlordosi lombare, scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa

lombare), decondizionamento e sbilancio muscolare, tendenza allo sviluppo di un

reumatismo delle parti molli con 6 su 18 punti fibromialgici positivi;

l’assicurata a quel momento beneficiava di una terapia di fondo con infusioni

di Mabthera, da ultimo attuate il 29.11.2019, il 13.12.2019; constatavo il

10.2.2020, come si evince a pag. 15 dello scritto peritale: “vi è dunque, come

già al momento della precedente valutazione peritale reumatologica del dr. __________

a __________ del 7.3.2017, una lieve attività articolare infiammatoria residua”.

L’assicurata stessa segnalava (vedasi pag. 8 dello scritto peritale citato) che

i dolori accusati non erano sempre presenti, rispettivamente non sempre della

stessa intensità. Al momento della valutazione peritale del 10.2.2020 non

riconoscevo cambiamenti rilevanti dello stato di salute dell’assicurata

rispetto alla valutazione peritale antecedente espletata dal dr. __________ di __________

il 7.3.2017; analogamente al perito reumatologo dr. __________, ritenevo

l’assicurata inabile nella misura di 1/3, da intendersi come diminuzione del

rendimento sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, per un

lavoro adatto allo stato di salute, a partire dal 7.3.2017, mentre ritenevo

giustificata l’inabilità lavorativa totale per l’ultima professione svolta di

ausiliaria di cure in casa per anziani, a decorrere dal 22.3.2016, trattandosi

di un’attività relativamente pesante; come casalinga giudicavo l’assicurata, a

seguito dei limiti funzionali e di carico da me profilati, a pag. 17 dello

scritto peritale, nel capitolo “valutazione di capacità, risorse e problemi”,

abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa abituale, rispettivamente

durante le ore dedicate a questo tipo di lavoro, con una diminuzione del

rendimento del 30%, sempre a partire dal 7.3.2017.

Mi è stata trasmessa in allegato l’inchiesta economica per le

persone che si occupano dell’economia domestica redatta l’8.9.2020 che giunge

alla conclusione che, per il totale delle attività, vi è una percentuale di

invalidità del 34.54%, giudizio che risulta simile a quello medico teorico del

sottoscritto, inerente all’attività di casalinga.

La signora RI 1 è stata rivalutata dal suo reumatologo curante

dr.ssa __________ presso il servizio di reumatologia dell’Ospedale

universitario di __________ il 25.9.2020; la collega di specialità giungeva

alle diagnosi reumatologiche riportate dal sottoscritto nel rapporto peritale

del 15.2.2020, indicando che alla visita del settembre 2020 vi era una

persistenza delle artralgie e delle artriti, a quel momento soprattutto al

polso destro; la reumatologa nella discussione menzionava una situazione

stabile con persistenza di una certa attività infiammatoria della malattia

malgrado il trattamento con Mabthera e Metotressato; la sua paziente accusava

artralgie alle grandi e piccole articolazioni, presentando una sinovite

unicamente al polso; malgrado questo decorso, la signora RI 1 indicava alla

reumatologa di volere diminuire il dosaggio del Mabthera, tenendo anche conto

della situazione di pandemia da Coronavirus, a 500 mg ogni 6 mesi; la collega

descrive anche dolori al rachide di insorgenza recente, parlava pure di una

scoliosi, patologie, come menzionato sopra, riportate nella diagnosi peritale

reumatologica.

In sintesi, la documentazione medica prodotta successivamente alla

valutazione peritale reumatologica del sottoscritto del 10.2.2020, non apporta,

dal lato strettamente reumatologico, elementi oggettivi nuovi rilevanti, in

grado di modificare la valutazione delle risorse fisiche dell’assicurata e

quindi della sua capacità lavorativa. Va comunque osservato che la decisione

della reumatologa curante di volere ridurre il dosaggio del Mabthera ad

un’applicazione da 500 mg in infusione una volta ogni 6 mesi, su desiderio

dell’assicurata, vista anche la pandemia in corso, sapendo che la posologia

standard per la cura della malattia è di 2x1000 mg a distanza di 2 settimane

ogni 6 mesi, porterà molto probabilmente, a corto medio termine, ad una

riattivazione della malattia articolare infiammatoria con conseguente inabilità

lavorativa totale, per ogni tipo di lavoro, per cui attendo con interesse gli

esiti della visita di decorso del 6.11.2020 presso il servizio di reumatologia

del __________.”

Presa di posizione della dr.ssa __________:

“nelle osservazioni al progetto di assegnazione di rendita del

11.9.2020, __________ contesta l’inizio dell’incapacità lavorativa psichiatrica

al 50% dall’aprile 2019, ritenendo che essa dovesse partire dal 30.1.2020, data

della prima visita peritale e che si dovesse invece tenere in considerazione

un’incapacità lavorativa completa come attestato dal medico curante dr. __________

nel suo rapporto del 28.9.2019.

Tengo a precisare che nel suo rapporto del 28.8.2019 il dr. __________

segnalava la presenza di un’incapacità lavorativa del 100% da anni nonostante

una presa a carico avvenuta dall’aprile 2019.

La mia decisione di aver stabilito l’inizio dell’incapacità

lavorativa al 50% dall’inizio della presa a carico psichiatrica e non dal

momento della perizia si basa sulla valutazione del quadro clinico, del

trattamento farmacologico impostato, oltre che la raccolta anamnestica

descritta in perizia, che non hanno evidenziato limitazioni tali da considerare

una perdita completa della capacità lavorativa esclusivamente per questioni

psichiatriche.

Per quanto riguarda l’inchiesta economica per le persone che si

occupano dell’economia domestica dell’8.9.2020, vedo che nei paragrafi “pasti”

si cita una discontinuità rispetto alla problematica reumatologica (non è

chiaro se è stata considerata anche la limitazione psichiatrica), nella

“pulizia e ordine dell’alloggio” è stata considerata la patologia psichiatrica

così anche negli “acquisti e altre commissioni”, mentre non è chiaro se la

discontinuità nel “bucato e cura vestiti”, dato che si parla genericamente di

“giorni positivi”.

Nella “cura e assistenza ai figli e/o familiari” si tengono in

considerazione la mancanza di mantenere l’attenzione e la concentrazione, ma

non viene citata se la discontinuità dettata dalla patologia psichiatrica possa

o meno influire ulteriormente nell’accudimento e nel sostegno della figlia.

Per tali motivi non posso prendere posizione riguardo

all’inchiesta casalinga.” (Doc. 150 pagg. 5-8)

Stanti tali considerazioni

da parte dei periti, il dr. __________ del SMR, con annotazione del 24 dicembre

2020, ha confermato la correttezza del precedente rapporto SMR del 31 luglio

2020 (doc. 151).

2.9. Con il ricorso, l’assicurata

ha ancora una volta criticato la decisione presa dall’amministrazione di

riduzione della rendita in corso, escludendo categoricamente che possa essere

subentrato un miglioramento della propria patologia artritica.

A comprova di ciò, ella ha

prodotto un nuovo referto della specialista reumatologa curante, datato 9

febbraio 2021, nel quale la dr.ssa __________, dopo avere esposto l’evoluzione

della malattia infiammatoria, ha concluso che, contrariamente a quanto sostenuto

dall’Ufficio AI, non vi è stato, nonostante un cambiamento di terapia, alcun tipo

di miglioramento dello stato di salute dell’interessata, ma, anzi, un

peggioramento dello stesso. Alla luce di tali evidenze, la specialista curante

ha, quindi, chiesto all’Ufficio AI di volere rivedere la decisione di riduzione

della rendita di invalidità, a suo avviso inappropriata, per le seguenti ragioni:

" Madame RI 1 m’a fait parvenir la lettre contenant la décision de

l’AI concernant sa rente. Notamment, la rente a été diminuée d’une rente

complète à une demi rente sur la base d’une notion d’amélioration de l’état de

santé de la patiente à partir du mois d’avril 2019.

Toutefois, selon les informations qui se

retrouvent dans mes rapports de consultation, ci-annexés, il n’y a pas

d’amélioration de l’état de santé de Madame RI 1, ce malgré un changement de

traitement, avec persistance des douleurs polyarticulaires dû à la polyarthrite

rhumatoïde, ainsi que l’apparition de nouvelles plaintes, comme par exemple au

niveau du genou gauche et au niveau du rachis. Comme mentionné dans ma lettre

du 2.4.2019, la patiente présentait à ce moment des arthrites de plusieurs MCP,

IPP et des chevilles. Un ultrason du pied gauche du 11.6.2019 a montré

notamment des arthrites des MTP 2-4.

Madame RI 1 a développé également des douleurs

articulaires persistantes, s’aggravant suite aux mouvements, surtout au niveau

du genou gauche et du poignet gauche, MCP ddc, ainsi que parfois des douleurs

de l’épaule droite, malgré le traitement de MabThera et méthotrexate. De temps

en temps, la patiente nécessite égalemen la prise de Prednisone, plus rarement

des injections i. m. de Diprophos.

Également, Mme RI 1 a

développé des rachialgies dans le courant de l’année 2020, en aggravation, avec

une investigation par le médicin traitant par une radiographie et presciption

de physiothérapie.

On ne peut donc en aucun cas parler d’une

amélioration, mais devant l’évidence, il faut parler d’une péjoration de l’état

de santé de Madame RI 1.

De ce fait, je vous prie donc de bien vouloir

réévaluer votre décision de diminution de rente, inappropriée dans ce cas.” (Doc.

A2).

L’assicurata ha pure

trasmesso, a supporto delle proprie pretese, un referto dell’11 febbraio 2021

del suo medico curante, dr. __________, FMH medicina generale e medicina

manuale.

Quest’ultimo ha, in

particolare, rilevato quanto segue:

" (…)

Conclusione

La signora RI 1 segue una regolare fisioterapia ma senza alcun

beneficio. Nell’ultimo anno ha dovuto recarsi a varie riprese al PS dell’__________

per artralgie e mialgie a livello della colonna toraco-lombare.

Non vedo alcun documento dove viene certificato il miglioramento

del suo stato di salute oltre nelle perizie dell’AI. La mia affermazione viene

confermata anche da parte degli specialisti del __________ di __________ che

hanno sicuramente una maggiore esperienza nella presa a carico dei pazienti

affetti da malattie reumatologiche e di conseguenza nella valutazione di una

capacità lavorativa a lungo termine. Infatti come ho già scritto prima, la sua

reumatologa curante dr.ssa __________ ha affermato che la signora RI 1 è

inabile al lavoro nella misura completa.

Da prendere in considerazione anche la sfera psichica della

paziente. Nella documentazione non ho trovato nulla a riguardo, ella è seguita

regolarmente dal Servizio psichiatrico. I dolori costanti, sovraccarico

familiare, impossibilità di svolgere le faccende quotidiane, hanno peggiorato

il suo stato psichico.” (Doc. A3)

In corso di causa, l’assicurata

ha, poi, prodotto il certificato del 22 febbraio 2021 redatto dal suo psichiatra

curante, dr. __________.

Quest’ultimo ha

sottolineato come l’analisi globale delle patologie dell’interessata e l’evoluzione

delle stesse porti a concludere come vi sia stato un peggioramento dello stato

di salute.

In particolare, il dr. __________

ha così giustificato il proprio apprezzamento:

" (…) La

paziente viene da anni seguita dalla dr.ssa __________, medico aggiunto del

prestigioso ospedale __________ di __________, che ha visitato negli anni a più

riprese la paziente, quindi con una conoscenza clinica pluriennale concernente

anche l’evoluzione del quadro clinico che come già citato dal dr. __________ ha

un “andamento altalenante” (vedere il paziente in diverse occasioni e per lungo

periodo dona a livello clinico una conoscenza longitudinale e più completa,

rispetto a una visita di 75 minuti in un solo incontro…).

Sulla base di queste considerazioni di natura clinica,

sull’osservazione e la cura della paziente, sulla base della lettura degli atti

clinici, ritengo che lo stato di salute della paziente sia, a partire

dall’aprile 2019 peggiorato e pertanto l’inabilità lavorativa è totale.

Solo per lavori che tengono conto sia delle limitazioni fisiche

che psichiche, la paziente potrebbe essere impiegata 1 o 2 ore al dì, ma data

la natura “altalenante” e “ricorrente” delle due malattie (artrite reumatoide e

depressione) dubito che si possa trovare un’attività professionale confacente,

per un reintegro lavorativo parziale della stessa.” (Doc. B)

Chiamati dall’Ufficio AI a prendere posizione riguardo alla

documentazione medica prodotta dalla ricorrente, con complemento peritale del

1° aprile 2021, il dr. __________ e la dr.ssa __________ hanno sviluppato le

seguenti considerazioni:

" Presa di

posizione della dr.ssa __________:

“nel certificato medico del dr. __________, psichiatria e

psicoterapia, membro FMH 22.02.2021 non vengono riportati nuovi elementi

psicopatologici e di decorso che possano modificare la mia perizia. Non entro

in linea di merito rispetto alle osservazioni sull’andamento della CL in ambito

reumatologico che lascio discutere al collega dr. __________.

Ho letto la presa di posizione del sig. __________ del 14.1.2021,

nella quale viene ulteriormente spiegato che aveva considerato le limitazioni

dettate da una discontinuità elle attività varie come casalinga che sono

compatibili non solo con la problematica reumatologica ma anche psichiatrica

anche nella cura della minore.

Sul piano psichiatrico non vi sono nuovi elementi che modifichino

la valutazione peritale, che esula dal calcolo economico misto.”.

Presa di posizione del dr. __________:

“(…)

Sulla scorta della nuova documentazione giunta, il servizio medico

regionale dell’Ufficio AI del Canton Ticino, per mano del dr. __________, il

4.3.2021 scriveva al servizio di accertamento medico richiedendo una

precisazione a riguardo dell’andamento dello stato di salute dell’assicurata, rispettivamente

l’altalenante risposta terapeutica della stessa alle terapie somministratele,

con conseguenza di periodi di inabilità lavorativa totale; il dr. __________

chiedeva inoltre se nel periodo che intercorreva tra la perizia del dr. __________

del 7.3.2017 e le perizie richieste dal servizio di accertamento medico, in

particolare quella reumatologica del 15.2.2020, non vi fosse stato un periodo

nel quale l’artrite reumatoide era in una fase attiva ed invalidante tale da

rendere l’assicurata inabile al lavoro al 100% in qualsiasi attività.

In merito va osservato che già al momento della valutazione

peritale reumatologica antecedente espletata dal dr. __________ di __________

il 7.3.2017, su incarico di __________, il perito osservava che l’evoluzione nel

corso degli anni era stata altalenante con modifiche della farmacoterapia,

resesi necessarie in parte per gli effetti collaterali ed in parte per

inefficacia delle cure, ciò che si traduceva nella necessità di assumere

corticosteroidi perorali e di beneficiare di iniezioni intraarticolari con

corticosteroidi; successivamente a questa visita peritale reumatologica del

7.3.2017 l’andamento dello stato di salute inerente alle patologie di stretta

competenza reumatologica, con implicazioni sulla capacità lavorativa, è rimasto

altalenante; di conseguenza non posso escludere che l’assicurata, nel periodo

citato, abbia potuto presentare periodi di inabilità lavorativa del 100% in

qualsiasi attività. Il 10.2.2020 riscontravo un quadro clinico oggettivo

analogo a quello riscontrato dal collega di specialità dr. __________ di __________

il 7.3.2017, confermando una lieve attività articolare infiammatoria; di

conseguenza non ho potuto giungere a conclusioni sostanzialmente differenti da

quelle tratte dal dr. __________; ho comunque riconosciuto l’assicurata, per

l’ultima attività lavorativa di ausiliaria di cure in una casa per anziani,

inabile al lavoro al 100% dal 22.3.2016, trattandosi di un’attività

relativamente pesante; analogamente al perito reumatologo dr. __________ ho

giudicato l’assicurata inabile al lavoro nella misura di 1/3, da intendersi

come diminuzione del rendimento sull’arco di una giornata lavorativa normale di

8-9 ore, per un’attività adatta allo stato di salute, tenendo pienamente conto

anche del fatto che la malattia articolare infiammatoria non risultava

completamente silente; come casalinga giudicavo l’assicurata, a seguito dei

limiti funzionali e di carico profilati, abile al lavoro sull’arco di una giornata

lavorativa abituale, rispettivamente durante le ore dedicate a questo tipo di

lavoro, ma con una diminuzione del rendimento del 30%, calo del rendimento che

teneva appunto anche conto dell’attività articolare infiammatoria residua; ad

una simile valutazione era poi giunta anche l’inchiesta per le persone che si

occupano dell’economia domestica, redatta l’8.9.2020.”.

In conclusione, la patologia reumatologica ha presentato un

andamento di decorso che è rimasto altalenante con ripercussione anche sulla

capacità lavorativa; di conseguenza, il perito reumatologo non può escludere

che l’assicurata, nel periodo citato, abbia potuto presentare periodi di

inabilità lavorativa del 100% in qualsiasi attività.” (Doc. VIII/3).

Con annotazione del 6 aprile 2021, il dr. __________ del SMR ha

ritenuto che, viste le considerazioni del dr. __________, l’assicurata abbia

presentato, successivamente alla perizia del dr. __________ del 7 marzo 2017,

un periodo di totale inabilità lavorativa in qualsiasi attività dal mese di

giugno 2017 al mese di aprile 2019, dopodiché, come indicato nell’annotazione

SMR del 26 marzo 2021, “l’attività artritica è rientrata relativamente sotto

controllo terapeutico dopo l’introduzione nel 2019 della terapia di Mabthera in

combinazione con Metotrexato”.

Per tale ragione, il dr. __________ ha quindi confermato il

rapporto medico SMR del 31.7.2020 (cfr. doc. VIII/2).

L’assicurata ha criticato anche questa presa di posizione del SMR,

così come le considerazioni espresse nel complemento peritale del 1° aprile

2021 dal dr. __________, trasmettendo al TCA un ulteriore referto della dr.ssa __________,

datato 22 aprile 2021, del seguente tenore:

" Je prends position par rapport à la réponse de l'AI, qui fait suite

au recours du 15 février 2021 de Madame RI 1 contre leur décision du 18 janvier

2021. J'aimerais préciser que, même si je n'ai plus établi des certificats

d'incapacité de travail, puisque la patiente n'avait plus de travail, je peux

toutefois attester qu'entre le 7 mars 2017 et le 15 février 2020 la patiente

pr.entait régulièrement des incapacités totales de travail dans son activité

habituelle, comme dans toutes autres activités, à cause de sa maladie très

active.

En ce qui concerne mon rapport du 6 octobre 2020

dans lequel j'affirme que la patiente a une capacité de travail qui se situe

entre 20 et 30% dans une activité adaptée, je précise qu'il s'agissait d'une

période légèrement plus calme de la maladie, mais, globalement, Madame RI 1

garde une incapacité complète pour tout travail, au vu du fait que les périodes

plus calmes de la maladie sont très rares.

Dans ce contexte, je soutiens l'avis que chez

Madame RI 1 on ne peut pas constater une amélioration durable qui lui

permettrait une quelconque reprise de travail, même adaptée.” (Doc.

XII/1)

Con annotazione del 3 maggio 2021, il dr. __________ del SMR ha

ancora una volta confermato la correttezza del rapporto medico SMR del 31

luglio 2020 e le successive annotazioni SMR del 26 marzo 2021 e del 6 aprile

2021, rilevando che il referto del 22 aprile 2021 della dr.ssa __________

“conferma quanto da noi attestato, rispettivamente che la malattia artritica

presenta momenti di remissione parziale nella quale l’assicurata 45enne

presenta una residua capacità lavorativa in attività adeguata molto leggera”

(doc. XIV/1).

In un ulteriore referto del 18 maggio 2021, la dr.ssa __________

ha indicato che la visita dell’assicurata è stata fissata per il 24 settembre

2021 (doc. XVIII/2).

Con annotazione del 28 maggio 2021 il dr. __________ del SMR ha

riconfermato quanto indicato nel rapporto medico SMR del 31 luglio 2020 e

successive annotazioni SMR (doc. XVIII/1).

2.10. Per costante giurisprudenza (cfr.

STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di

documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo

fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.11. Chiamato a pronunciarsi, dopo

attenta disamina della documentazione medica all’incarto e alla luce delle

molteplici, approfondite e dettagliate spiegazioni fornite dalla dr.ssa __________

- specialista proprio nella materia d’interesse e che segue regolarmente da

anni l’interessata in qualità di reumatologa curante presso l’Ospedale __________

di __________ - questo Tribunale non concorda con la valutazione dei periti (e

in particolar modo il dr. __________), poi condivisa dal medico del SMR, di un

preteso miglioramento delle condizioni di salute dell’interessata che sarebbe subentrato,

dal profilo reumatologico, rispetto al passato.

Il TCA ritiene, a tale

riguardo, pienamente convincenti le motivazioni esposte, a più riprese e in

maniera articolata, dalla specialista curante, per dimostrare come, al

contrario, nonostante quanto constatato dal perito reumatologo dr. __________,

in realtà, nel caso di specie, non si sia verificato alcun miglioramento della

patologia reumatologica che affligge da lungo tempo l’assicurata.

La

dr.ssa __________, difatti, ha rilevato come l’artrite reumatoide

dell’interessata abbia un andamento altalenante, con solo alcuni momenti nei

quali la malattia risulta relativamente più calma - ciò che astrattamente

consentirebbe una minima capacità lavorativa – ma, di fatto, talmente rari da

impedire qualsiasi sfruttabilità sul mercato del lavoro, neppure in un’attività

adatta (cfr. in particolare il doc. XII/1).

Il TCA reputa tali

considerazioni affidabili e convincenti.

Le stesse, inoltre, appaiono

tanto più fondate, ritenuto come già il dr. __________, nel referto peritale

del 7 marzo 2017, avesse ritenuto incerta la prognosi, proprio alla luce

dell’evoluzione altalenante e imprevedibile della patologia dell’assicurata, tendenzialmente

progrediente, non potendo escludere nel prosieguo maggiori ripercussioni sulla

capacità lavorativa rispetto a quanto da egli constatato al momento dell’esame

peritale (cfr. doc. 186).

Cosa che, poi, si era

immediatamente realizzata, tanto è vero che lo stesso Ufficio AI, con

annotazione del 12 giugno 2018, distanziandosi dalla valutazione del dr. __________,

aveva riconosciuto come a partire dal mese di giungo 2017 l’assicurata fosse da

considerare totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività, tenuto conto

della persistenza della patologia attestata dalla reumatologa curante, dr.ssa __________

(cfr. doc. 79).

Quanto sostenuto dalla

dr.ssa __________ a proposito del carattere altalenante della patologia

dell’interessata è stato, del resto, pure condiviso dal dr. __________ nel

complemento peritale del 1° aprile 2021.

In tale occasione,

difatti, il perito reumatologo, chiamato dal medico del SMR ad esprimersi

dettagliatamente a proposito dell’evoluzione della patologia reumatoide

dell’assicurata dopo la visita peritale del dr. __________ e fino al momento

della propria valutazione, ha confermato che “successivamente a questa visita

peritale reumatologica del 7.3.2017 l’andamento dello stato di salute inerente

alle patologie di stretta competenza reumatologica, con implicazioni sulla

capacità lavorativa, è rimasto altalenante; di conseguenza non posso escludere

che l’assicurata, nel periodo citato, abbia potuto presentare periodi di

inabilità lavorativa del 100% in qualsiasi attività” (cfr. doc. VIII/3).

Anche alla luce di questo complemento peritale del dr. __________,

il TCA reputa che la valutazione della capacità lavorativa residua

dell’assicurata in attività adatte posta dal dr. __________ nel referto

peritale del 29 luglio 2020 (a sua volta alla base della decisione di riduzione

a metà della rendita intera di invalidità in corso) non possa rappresentare,

diversamente da quanto preteso dall’amministrazione, un miglioramento duraturo,

ma semmai episodico, come credibilmente stabilito dalla dr.ssa __________.

Ciò è, del resto, come visto, quanto già verificatosi al momento

della precedente valutazione del dr. __________, subito superata, conformemente

alle indicazioni della specialista reumatologa curante, lasciando posto ad una

totale incapacità lavorativa in qualsiasi attività.

Pertanto, posto come tutti

gli elementi sopra analizzati convergano ed avvalorino la tesi strenuamente

sostenuta dalla reumatologa curante (il cui valore appare pienamente probante,

anche in virtù della lunga osservazione della paziente da parte della dr.ssa __________

su un arco di tempo prolungato (cfr. sul tema Pladoyer 3/09 p. 74 e STF

9C_468/2009 del 9 settembre 2009 e riferimenti, tuttora in vigore, come

ricordato ad es. in STF 8C_168/2019 del 9 settembre 2019, mettendo comunque in

rilievo anche la differenza esistente tra mandato di cura e mandato peritale; D. Cattaneo, in “Les

expertises en droit des assurances sociales, in Cahiers genevois et romands de

sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124)), il TCA non può concludere che, nel caso

di specie, lo stato di salute dell’assicurata abbia presentato un durevole

miglioramento della capacità lavorativa rispetto alla precedente decisione,

tale da potere giustificare la riduzione della rendita.

Per tali ragioni, l’assicurata

deve conseguentemente continuare ad essere ritenuta inabile al lavoro al 100%

in qualsiasi attività.

In tale contesto risulta

superfluo esaminare, quindi, l’incidenza della patologia psichiatrica sulla

capacità lavorativa, già nulla per ragioni somatiche.

Grado

d’invalidità quale casalinga

2.12. L'invalidità delle persone che

si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è

stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili al richiedente la

rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella

Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per

l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l'UFAS ha

previsto una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un

massimo – che nel caso concreto risultano essere stati rispettati –

attribuibile a ciascuna di esse.

In particolare la cifra 3087

CIGI prevede:

" Di regola,

si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica

comprendono le seguenti attività usuali:

Attività

Massimo %

1. Pasti (pulire/pelare/sbucciare, cucinare,

apparec-

chiare, effettuare la pulizia quotidiana della

cucina, gestire le scorte)

50

Considerandi

2.

Pulizia e ordine dell’alloggio

(riordinare, spol-

verare, passare l’aspirapolvere, lavare i pavi-

menti, pulire il bagno, cambiare le lenzuola,

effet-

tuare pulizie approfondite, curare le piante,

il

giardino e le aree adiacenti, eliminare i

rifiuti) e

cura di animali domestici

40.

3.

Acquisti (acquisti quotidiani e spesa

settimana-

le) e altre commissioni (posta,

assicurazioni,

uffici pubblici)

10.

4.

Bucato e cura dei vestiti

(lavare, stendere e ritirare il bucato, stirare,

ram-

mendare, pulire le scarpe

20.

5.

Cura e assistenza ai figli e/o ai familiari*

50.

* Nella cerchia

dei familiari rientrano il coniuge, il partner registrato o il convivente di

fatto (partner) dell’assicurato. Sono considerati familiari anche tutti i

parenti in linea retta con l’assicurato o il suo coniuge/partner e i minori

accolti nella famiglia a scopo di affiliazione. "

Le cifre 3088 e 3089 CIGI

dispongono:

" Di norma,

vanno applicati la ripartizione delle attività e i rispettivi limiti massimi di

cui al N. 3087. Devono sempre essere prese in considerazione tutte le attività

(ad eccezione del n. 5). Si può procedere a una ponderazione diversa soltanto

in caso di divergenze molto forti dallo schema (I 469/99; RCC 1986 pag. 244).

In ogni caso il totale delle attività dev'essere sempre del 100 per cento

(Pratique VSI 1997 pag. 298).

[…] (esposto un esempio)

Nell’ambito della determinazione delle limitazioni nelle mansioni

consuete a seguito del danno alla salute non si può tenere conto dei servizi

forniti all'assicurato nell'economia domestica da terzi (p. es. familiari,

vicini, personale ausiliario), gratuitamente o a pagamento, già prima

dell'insorgere del danno alla salute. Questi servizi non vanno dunque considerati

né nell’elenco delle attività, né per la ponderazione di queste ultime e

nemmeno per la determinazione delle limitazioni."

Infine,

la cifra 3090 CIGI prevede:

" In virtù

dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell’economia

domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la

propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione

di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). Un maggiore

dispendio di tempo può essere riconosciuto soltanto se l'assicurato non è in

grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di

lavoro e necessita dunque dell'aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5).

L'interessato deve inoltre ripartire il suo lavoro in funzione della nuova

situazione e ricorrere all'aiuto dei familiari. L'aiuto di questi ultimi va

oltre quello usuale che ci si potrebbe attendere da loro qualora l'assicurato

non avesse subito un danno alla salute (DTF 133 V 504, consid. 4.2). L'inadempienza

parziale o totale dell’obbligo di ridurre il danno da parte dell'assicurato ha

conseguenze per la determinazione delle limitazioni nelle varie attività."

Il

Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che – in linea di massima e

senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni

delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di

collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali

inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d;

RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STF I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia

chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STF I 681/02 dell’11 agosto 2003

consid. 2).

Il

TF, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1

della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha avuto modo di nuovamente

confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo

dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività

domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni

nelle circostanze concrete.

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les

prestations, 1985, pag. 211; RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144

consid. 5).

L’Alta

Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si

esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e

meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto

con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF

8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto

che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle

singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato

soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute

fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di

disturbi psichici (STF I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio

2003).

2.13

Nel caso concreto, l’amministrazione

ha proceduto ad una nuova inchiesta domiciliare concludente per un impedimento

del 34,54% per l’attività di casalinga (doc. 131), poi confermata con rapporto complementare

del 14 gennaio 2021, redatto dall’assistente sociale in sede di audizione, dopo

aver preso conoscenza delle osservazioni presentate nei confronti del progetto

di decisione dell’11 settembre 2020 (doc. 153).

Rispetto alla precedente

inchiesta del 13 aprile 2018 vi è stato un leggero miglioramento, visto che il

grado d’impedimento era stato definito allora nella misura del 42.5% (doc. 88).

L’assicurata ha contestato

la valutazione dell’assistente sociale, dettata, a suo parere, dall’erronea

considerazione che presso la sua abitazione non fosse più presente una

domestica (doc. I).

Tale obiezione non

necessita di essere ulteriormente approfondita, poiché ininfluente sull’esito

della vertenza.

Infatti, tenuto conto della

incontestata ripartizione tra attività salariata (60%) e mansioni casalinghe

(40%), alla luce di un grado d’invalidità parziale in attività lucrativa del

60% (60% di 100%) e di un grado d’invalidità parziale quale casalinga - sia del

13,81% (40% di 34,54%) come stabilito con la decisione contestata, sia del 17%

(40% di 42,50%) definito nella precedente pronunzia - in entrambi i casi il

grado d’invalidità globale supera la percentuale del 70%, la quale conferisce

il diritto ad una rendita intera di invalidità.

2.14

Da ultimo, l’assicurata ha chiesto

che le venga concesso un “aiuto domiciliare pagato dagli istituti sociali”.

Nella misura in cui, con

tale richiesta, essa chiede di poter beneficiare di un contributo per

l’assistenza ai sensi dell’art. 42 quater LAI (trattasi in sostanza di un

finanziamento volto a coprire i costi derivati dall’assunzione di personale

assistenziale), la questione non può essere esaminata dallo scrivente Tribunale

in quanto, nel merito, l’Ufficio AI non si è espresso mediante l’emissione di

una decisione formale soggetta a ricorso.

Secondo

costante giurisprudenza federale la decisione impugnata

costituisce il

presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(fra le tante cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF

8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF

122.

V 36 consid. 2a).

Non

essendoci, quindi, sul tema, una decisione formale, su questo punto il ricorso

non è ricevibile. Spetterà all’amministrazione determinarsi in merito alla

succitata richiesta.

2.15

Visto quanto sopra, la rendita

intera va ripristinata con effetto dal 1° marzo 2021, ossia dal secondo giorno

successivo la decisione di riduzione della rendita (cfr. art. 88bis cpv. 2

lett. a OAI).

Ne consegue l’annullamento

della decisione contestata e l’accoglimento del ricorso.

2.16

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61

lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la

procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Vista la soccombenza

dell’Ufficio AI, le spese di fr. 500 sono poste a suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, è accolto.

§ La decisione del 18

gennaio 2021 è annullata.

§§ RI 1 ha

diritto ad una rendita intera di invalidità anche dal 1° marzo 2021.

2. Le spese di fr.

500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti