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32.2021.24

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

31 maggio 2021Italiano63 min

Source ti.ch

Fatti

I osso metacarpale pur in assenza di deficit marcati alla opposizione attiva

del pollice, con scrosci articolari. Egli ha riferito che l'assicurato aveva di

recente subito una infiltrazione di acido ialuronico seguita da una prima

infiltrazione di PRP ecoguidata all'articolazione TMC alla mano destra. Quel

giorno gli ha somministrato la seconda infiltrazione di PRP.

Il chirurgo della mano ha precisato che solo in caso di fallimento

di tali terapie sarebbero state da prevedere misure chirurgiche più invasive,

ovvero l'intervento di trapeziectomia e artroplastica coi tessuti molli secondo

Brunelli, che abitualmente richiede un lungo tempo di ergoterapia postoperatoria,

perciò con il paziente stava percorrendo tutte le strade conservative

possibili.

Questo certificato è stato allegato dalla dr.ssa med. __________

al suo rapporto medico che ha compilato 15 novembre 2020 (doc. 140) su invito

dell'Ufficio AI, in cui ha ribadito che l'inabilità era del 50% dal 7 agosto

2018 come tecnico di impianti industriali, che la situazione era stabile, ma

anche senza miglioramento malgrado la diminuzione dell'attività abituale al

50%. La curante ha rilevato dolenzia e limitazione della mobilità e motricità a

livello dell'articolazione carpo-metacarpale pollice della mano destra e ha

diagnosticato una rizartrosi Eaton II/III.

Quando l'assicurato eseguiva per più di 2 ore l'attività di

saldare con la mano destra, il dolore si esacerbava, perdeva la forza e il

controllo sul movimento, ciò che era rischioso per la sicurezza. L'attività

abituale era dunque esigibile per 4 ore al giorno, mentre delle attività

adeguate potevano essere esigibili per 8-10 ore.

Il dr. med. __________ si è pronunciato il 20 novembre 2020 (doc.

142) sugli ultimi due referti dei curanti tenuto pure conto del rapporto del

consulente in integrazione professionale che ha ritenuto l'assicurato

reintegrabile al 100% in attività adeguate (doc. 139), confermando la validità

del suo rapporto finale del 24 aprile 2019 in assenza della modifica dello

stato di salute dell'assicurato.

Al progetto di decisione del 23 novembre 2020 (doc. 144) di

rifiuto di attribuzione di una rendita di invalidità l'assicurato ha inoltrato

delle osservazioni, chiedendo di sottoporlo a una perizia SMR per stabilire la

sua reale capacità lavorativa in attività adatta, non essendo possibile

considerare che essa corrisponda ancora al 100% dopo oltre un anno e mezzo dall'ultimo

rapporto medico agli atti (rapporto del dr. __________ del 15 maggio 2019),

necessitando un esame approfondito sul suo stato di salute stante un'eventuale

progressione della malattia.

Il 25 gennaio 2021 (doc. 152) il dottor __________ ha risposto che

il rapporto SMR si basava su documentazione medica aggiornata, in particolare sui

rapporti della curante e del dr. med. __________ di settembre 2020, che

confermavano una situazione stazionaria. Pertanto, egli ha confermato la

validità del rapporto finale basato sulla certificazione del curante e sull'accertamento

pratico del Servizio Integrazione Professionale e ha concluso che, in assenza

di questioni aperte, l'esecuzione di una perizia non risultava necessaria.

Con il ricorso inoltrato contro la decisione del 25 gennaio 2021 (doc.

B) di rifiuto di attribuzione di una rendita di invalidità l'assicurato non ha

prodotto nuovi certificati medici e il Servizio Medico Regionale non si è quindi

più pronunciato.

2.4. Questo Tribunale, chiamato a

verificare se l'Ufficio assicurazione invalidità abbia accuratamente vagliato

le condizioni di salute dell'assicurato prima dell'emanazione della decisione

impugnata, dopo attenta analisi di tutta la documentazione medica agli atti

conferma l'operato dell'amministrazione.

In concreto, le conclusioni tratte dal Servizio Medico Regionale

il 24 aprile 2019, ribadite espressamente nelle annotazioni del 18 luglio 2019,

del 20 novembre 2020 e del 25 gennaio 2021 dopo avere esaminato le valutazioni

della curante dr.ssa __________ e dello specialista dr. __________, come pure i

pareri del chirurgo ortopedico dr. __________ interpellato dall'assicuratore

infortuni e del dr. med. __________ su mandato dell'assicuratore malattia per

perdita di guadagno, danno un quadro chiaro, completo e non contraddittorio

delle condizioni di salute del ricorrente.

Tutti i medici intervenuti erano concordi nel ritenere l'assicurato

abile totalmente in altre attività adeguate al suo stato di salute, mentre

nella sua attività di tecnico di impianti industriali la sua capacità

lavorativa era ridotta, in quanto sul lungo periodo la forza gli veniva a

mancare nella mano destra e l'utilizzo di attrezzi pesanti e vibratili era non

solo difficoltoso, ma diventava anche pericoloso. Anche il sollevamento di

carichi pesanti era stato escluso a causa del danno al pollice destro.

Il dr. med. __________ già a fine novembre 2018 ha valutato che la

situazione si era stabilizzata e che era sopraggiunta una rizartrosi che, però,

era di origine morbosa e non più quindi infortunistica. Pertanto, egli ha

ritenuto che le conseguenze infortunistiche erano terminate. D'altronde, egli

ha affermato che anche il chirurgo della mano, dr. __________, aveva dichiarato

la situazione come stabilizzata e guarita per quanto concerneva le conseguenze

dell'infortunio.

Ciò stante, non è corretta la considerazione del ricorrente

secondo cui il medico SMR si è basato unicamente sull'aspetto infortunistico e

non ha ritenuto che, invece, alla base dei suoi continui dolori e problemi al

pollice destro v'era una rizartrosi.

Prova ne è che il dr. med. __________ ha citato la diagnosi di

rizartrosi nel suo rapporto finale del 24 aprile 2019 e che nella valutazione

della capacità lavorativa egli si è basato anche sul rapporto della dottoressa __________,

la quale aveva rinviato al parere del 13 novembre 2018 del dottor __________ proprio

per la diagnosi, che l'aveva chiaramente stabilita in rizartrosi Eaton II/III.

Su tali basi, ossia considerando che il ricorrente era affetto da rizartrosi,

la dr.ssa __________ ha stabilito i gradi di incapacità lavorativa del suo

paziente, tenendo dunque evidentemente in considerazione l'affezione in corso.

In ogni suo parere la dottoressa curante ha quindi valutato lo

stato di salute dell'assicurato sulla base della rizartrosi.

Lo stesso vale per il dr. med. __________ che, sulla base della

presenza di una rizartrosi Eaton II/III, ha giudicato auspicabile una

riqualifica professionale in un'attività che non prevedesse l'utilizzo di

strumenti vibratili e/o senza sollevamento di carichi importanti.

Ancora nel referto del 1° settembre 2020, l'ultimo agli atti, il

chirurgo della mano ha dichiarato l'insorgente affetto da rizartrosi Eaton

II/III alla mano destra, già documentata radiologicamente.

Pertanto, non è quindi possibile seguire l'assicurato laddove

sostiene che la valutazione dell'SMR non consideri i fattori

extrainfortunistici, visto che la rizartrosi è stata diagnosticata il 22 giugno

2018 (doc. 140) e tutti i medici che hanno in seguito preso posizione sullo stato

di salute dell'assicurato si sono sempre, e unicamente, basati su tale

affezione, sia che essa fosse peggiorata, come ha ipotizzato l'insorgente, sia

che essa fosse rimasta tale.

Ciò significa che la valutazione dei medici curanti del ricorrente

considerava evidentemente lo stato di salute oggettivato in quel momento e

hanno concluso che l'attività precedente non poteva più essere esercitata a

tempo pieno essendo troppo pesante per la mano destra e, addirittura, rischiosa

per il tipo di lavoro stesso.

La tesi ricorsuale secondo cui la rizartrosi è degenerativa e

quindi occorre valutare le conseguenze del danno alla salute al momento in cui

è stata emanata la decisione formale, per il TCA rimane quindi una mera ipotesi

di carattere soggettivo, che non va perciò indagata ulteriormente, peraltro

siccome nemmeno comprovata da un qualsiasi referto medico.

Anzi, il dr. med. __________ si è espresso più volte sulla

questione diagnosticando sempre e unicamente una rizartrosi Eaton II/III e

informando la curante di avere sottoposto l'assicurato a delle infiltrazioni

(di acido ialuronico e di PRP).

Quanto alla possibile operazione chirurgica a cui l'insorgente

dovrebbe sottoporsi, va qui rilevato che ancora il 1° settembre 2020 il

chirurgo della mano che lo segue da due anni ha indicato espressamente che

"Solo in caso di fallimento di tali

terapie saranno da prevedere misure chirurgiche più invasive, ovvero l'intervento

di trapeziectomia e artroplastica coi tessuti molli sec. Brunelli.".

Ad oggi, però, al Tribunale non è giunta alcuna comunicazione sull'esecuzione

di tale intervento, che rimane perciò una mera ipotesi.

Non è quindi possibile procedere a una nuova valutazione dello

stato di salute del ricorrente fondandosi su delle semplici ipotesi di un

possibile peggioramento delle condizioni dell'assicurato, siccome fino a questo

momento non oggettivate clinicamente.

Infatti, come ha correttamente evidenziato il Servizio Medico

Regionale, non sono stati presentati referti medici che indichino che la

situazione sia peggiorata, perciò non v'è motivo di indagare più

approfonditamente la situazione come preteso dall'assicurato.

2.5. Al riguardo occorre

evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al

Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato

nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una

mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli

elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie

argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria

rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di

salute dell'assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente

richiamando dei referti medici - magari addirittura in possesso dell'interessato

medesimo -, quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo)

affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto

peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime STCA 32.2021.10 del 22

marzo 2021; STCA 32.2020.51 del 29 ottobre 2020; STCA 32.2020.31 del 15 ottobre

2020).

Tutto ben considerato, dunque, non vi sono elementi oggettivi tali

per scostarsi dalle considerazioni e dalle conclusioni che il Servizio Medico

Regionale ha tratto il 24 aprile 2019 e nelle successive annotazioni sulle

condizioni di salute dell'assicurato e che ha avallato in altre occasioni anche

dopo avere esaminato i referti specialistici dei curanti. Essendo convincenti e

non essendo state contestate sufficientemente dal ricorrente, che non ha

suffragato la sua tesi con dei validi certificati medici che attestano una

situazione clinica peggiore, le considerazioni del dr. med. __________ vanno

fatte proprie dal Tribunale.

In presenza delle chiare spiegazioni fornite da quest'ultimo, il

TCA si allinea con serenità alle conclusioni tratte dal medico del Servizio

Medico Regionale, il quale ha dunque esaminato attentamente le condizioni di

salute del ricorrente dal profilo somatico, tenendo conto dei riscontri

oggettivi emersi dalla documentazione medica raccolta comprendente anche i più

recenti pareri dei medici curanti agli atti.

Di conseguenza, una nuova valutazione dello stato di salute del

ricorrente, così come da esso esplicitamente richiesta non ritenendo completi

gli accertamenti esperiti dall'Ufficio AI, non è affatto necessaria. Infatti,

si deve ritenere che la documentazione a disposizione del Tribunale è già

completa, sufficientemente dettagliata e chiara per definire lo stato del

ricorrente, senza che sia quindi utile l'esperimento di ulteriori accertamenti.

La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da esperti, per

di più curanti dell'assicurato.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art.

29 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c).

Sulla scorta di queste considerazioni, e in assenza di indizi tali

da sovvertire le chiare conclusioni tratte dal Servizio Medico Regionale nelle

sue prese di posizione, non si vede per quale motivo le condizioni di salute

del ricorrente dovrebbero essere indagate ulteriormente. Infatti, gli stessi

medici curanti, anche specialisti in materia, hanno già fornito sufficienti

elementi per trarre delle conclusioni e quindi tali da escludere uno stato di

salute peggiore dell'interessato che si riflette sulla sua capacità lavorativa

residua.

2.6. Da ultimo va evidenziato che

anche se il dr. med. __________ dell'SMR non ha visitato personalmente l'interessato,

ma si sia basato sugli atti per valutare le sue condizioni di salute, non è

qualificatamente censurabile.

Come ha rilevato il Tribunale federale nella STF 9C_787/2012 del

20 dicembre 2012 al considerando 4.2.1, il legislatore assegna agli organi

esecutivi della LAI il compito di stabilire i fatti giuridicamente determinanti

secondo il principio inquisitorio in modo tale da consentire l'emissione di una

decisione sulla prestazione richiesta. Per quanto concerne le conoscenze

mediche necessarie alla valutazione dell'invalidità (art. 16 LPGA e art. 28

segg. LAI), gli uffici AI possono avvalersi dei pareri dei servizi medici

regionali (art. 59 cpv. 2 e cpv. 2bis LAI), dei rapporti dei medici curanti

oppure di esperti medici esterni quali i centri d'osservazione medica e

professionale. I SMR sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni. Essi stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato, determinante per l'AI secondo l'art. 6 LPGA, di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi (art. 59 cpv. 2bis LAI; cfr.

inoltre le disposizioni esecutive di cui agli art. 47-49 OAI). I rapporti

interni del SMR ai sensi dell'art. 49 cpv. 3 LAI non

pongono autonomamente delle diagnosi, bensì apprezzano sotto l'aspetto medico i

reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare - a beneficio anche dell'amministrazione

e dei tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili

conoscenze specialistiche - la situazione medica.

Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga

visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene

necessario. Negli altri casi rende la propria valutazione sulla base della

documentazione esistente. L'assenza di propri esami diretti non costituisce

pertanto, per invalsa giurisprudenza, un motivo per mettere in dubbio la

validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura

probatoria generalmente riconosciute (SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009]

consid. 4.3.1 con riferimenti; cfr. pure sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio

2012 consid. 4.2; STCA 32.2020.21 del 20 agosto 2020).

Da quanto precede discende che la lamentela dell'assicurato di non

essere stato valutato di persona dal Servizio Medico Regionale va respinta e la

validità dei suoi rapporti deve essere confermata. Il dr. med. __________ ha

infatti esaminato nel dettaglio e compiutamente le condizioni di salute del

ricorrente sulla base di tutti gli atti medici e non ha ritenuto determinante

esaminarlo di persona, essendo la situazione già sufficientemente chiara.

2.7. Per quanto riguarda le

conseguenze economiche del danno alla salute, e quindi la determinazione

del grado di invalidità, l'Ufficio AI ha dato mandato al Servizio d'inchiesta

di effettuare un'inchiesta per l'attività professionale indipendente, che è

stata eseguita il 16 luglio 2019 e il giorno seguente (doc. 42) l'ispettrice ha

allestito il relativo rapporto.

Quest'ultima ha effettuato un confronto tra campi di attività per

la professione di vendita e installazione di forni per la panificazione con il

metodo misto di calcolo (cfr. allegato 1 al rapporto d'inchiesta), ritenendo

che in concreto la parte dell'attività amministrativa avesse una ponderazione

senza danno alla salute del 5%, l'installazione dei forni in tutti i Paesi

esteri esclusa __________ del 27% e l'assistenza e manutenzione di forni in __________

del 68%.

Per ognuno di questi campi l'ispettrice ha indicato il grado di

incapacità dell'assicurato, stabilendo lo 0%. Moltiplicando dunque il grado di

ponderazione senza danno di ogni singolo campo con il rispettivo grado di

incapacità, essa ha ottenuto un'incapacità al lavoro ponderata dello 0% per

ogni campo, per un totale dello 0%.

L'ispettrice ha poi esposto l'evoluzione dei redditi dell'impresa

(cfr. allegato 2) dal 2014 al 2018 sia sulla base del conto individuale AVS sia

del salario lordo che egli ha dichiarato avere percepito, importi che

combaciavano.

A tale proposito, l'esperta ha segnalato che l'assicurato ha

ammesso che per ogni anno ha beneficiato di indennità giornaliere dovute a vari

infortuni (nel 2014 ha fratturato la spalla ed è rimasto fermo quattro mesi a

cavallo tra il 2014 e il 2015, nel 2017 è caduto da una scala ed è rimasto

fermo per due mesi), perciò l'unico anno in cui l'interessato non ha subìto un

danno alla salute era il 2016.

Per valutare il reddito senza invalidità, l'ispettrice ha

fatto riferimento al dato del 2016, essendo pure l'anno più vicino all'insorgenza

del danno stesso. A tale proposito, essa ha osservato che, essendo una società

costituita recentemente, era importante considerare il dato più elevato.

Pertanto, il reddito da valido, comprensivo del salario lordo e

degli utili aziendali tassati nel 2016, risultava ammontare a Fr. 76'831.-.

Aggiornando questo dato al 2017 si ha Fr. 77'138.-.

Per quanto concerne il reddito con invalidità, l'ispettrice

ha precisato che non disponendo del dato del 2019, non era possibile procedere

con una valutazione della perdita nella attività abituale.

Tuttavia, considerato come dal lato medico è stata ritenuta una

piena capacità lavorativa in attività adatte e considerata l'età dell'assicurato,

essa ha proposto di fare prendere posizione al consulente in integrazione

professionale sulla perdita nell'attività abituale, fermo restando la

possibilità di provvedimenti professionali.

In effetti, durante il 2020 l'assicurato ha potuto partecipare al

progetto "second chance" che l'avrebbe introdotto nel settore

della ricezione d'albergo, ma a causa di problemi sul posto di lavoro egli ha deciso

di rinunciare a terminare la formazione poco prima del completamento e di non

sostenere gli esami.

L'assicurato è stato quindi ritenuto dal Servizio integrazione

professionale, il 21 ottobre 2020 (doc. 139), come preparato e formato quale

impiegato di ricezione (livello base). Ad ogni modo, l'assicurato avrebbe

potuto svolgere tutte le attività ritenute leggere, semplici e ripetitive nella

misura massima possibile rispettando i limiti funzionali stabiliti dall'SMR.

Pertanto, il SIP l'ha considerato reintegrabile al 100% in attività adeguata.

A ciò ha fatto seguito il 20 novembre 2020 (doc. 141) il calcolo

della perdita di guadagno del ricorrente sulla base del metodo ordinario,

laddove il reddito da valido di Fr. 76'831.- ritenuto dall'ispettrice è stato

aggiornato al 2019 in Fr. 78'216,71 e il reddito da invalido è stato calcolato

sulla base dei dati statistici del 2018, aggiornati al 2019, per un'attività

semplice e ripetitiva (Fr. 68'361,39) ed è stato ridotto del 20% (Fr. 54'689,11)

per tenere conto delle attività leggere (10%) e di altri fattori di riduzione

(10%). Dal confronto fra questi dati è risultato un grado di invalidità del

30,08%, insufficiente per avere diritto alla rendita.

Il ricorrente non è concorde con il metodo ordinario di calcolo

adottato dall'Ufficio AI e ha chiesto che sia applicato il metodo

straordinario, dovendo prima esperire una perizia economica sulle sue reali

condizioni trascorso l'anno di attesa (aprile 2019).

Considerandi

2.8

Va osservato che, per quanto

di sua competenza, l'ispettrice ha preso posizione più volte sulle osservazioni

dell'assicurato in merito all'applicabilità del metodo ordinario di calcolo in

luogo del metodo straordinario rispettivamente sulla modalità di determinazione

del reddito da valido e da invalido. Ciò è avvenuto sia durante la fase

istruttoria amministrativa, e meglio il 21 gennaio 2021 (doc. 148), sia quando

la causa era già pendente davanti allo scrivente Tribunale, ossia il 22

febbraio 2021 (doc. IV/1), il 25 marzo 2021 (doc. VIII/1) e il 22 aprile 2021

(doc. XII/1).

In primo luogo, l'ispettrice ha spiegato i motivi per cui l'assicurato

è stato ritenuto indipendente ai fini del calcolo del grado di invalidità

(proprietario dell'intero capitale sociale, socio e gerente con firma

individuale) e il ricorrente è concorde nel definirsi un indipendente per

questo aspetto.

In effetti, il ricorrente assume de facto una posizione di

totale controllo della __________, motivo per cui l'Ufficio AI l'ha rettamente

considerato quale indipendente (STF 8C_450/2020 del 15 settembre 2020, consid.

3.

; STCA 32.2019.58 del 27 aprile 2020 consid. 2.7; STCA 32.2019.36 dell'11

febbraio 2020 consid. 2.7; N. 3028.1 e N. 3028.2 CIGI).

Unitamente poi al fatto che occorre tenere conto dell'evoluzione

positiva della sua attività e quindi di un aumento del fatturato, l'interessato

ha preteso l'applicazione del metodo straordinario, motivo per cui, peraltro, a

suo dire non va ritenuto quale anno di confronto il 2016, ma il 2018, in cui la

cifra d'affari è aumentata.

In secondo luogo, l'ispettrice incaricata dall'Ufficio AI, che ha

effettuato l'inchiesta economica per l'attività professionale indipendente, ha spiegato

le ragioni alla base dell'utilizzo del metodo ordinario di calcolo e come è

giunta alla determinazione del reddito da valido. Essa ha quindi preso

posizione su ogni censura sollevata dal ricorrente.

La soluzione adottata dall'amministrazione è corretta e va condivisa,

così pure le motivazioni addotte a sostegno della stessa.

2.9

In un caso in cui questa Corte ha considerato corretta l'applicazione

del metodo straordinario da parte dell'Ufficio AI, non essendo possibile

estrapolare dati sufficientemente precisi per procedere ad un raffronto dei

redditi in virtù del metodo ordinario, nel suo giudizio del 25 gennaio 2013

(9C_903/2011) il Tribunale federale ha esposto al considerando 10.3.3 i

principi legali e giurisprudenziali nel caso di assicurati attivi, per i quali

il grado di invalidità deve essere determinato sulla base di un raffronto dei

redditi (art. 16 LPGA, art. 28a cpv. 1 LAI). L'Alta Corte ha precisato che a

tal fine si stabilisce il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro, e

il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato

invalido.

Per procedere al raffronto bisogna di regola esprimere il più

esattamente possibile in cifre questi redditi e confrontarli, la differenza tra

i due importi permettendo di calcolare il tasso d'invalidità. Nella misura in

cui i redditi non possono essere espressi con esattezza in cifre, si deve

stimarli sulla base degli elementi noti nel caso di specie e procedere al

confronto dei dati approssimativi ottenuti. Se non è possibile determinare o

graduare con sicurezza i due redditi di cui si tratta, si deve procedere,

ispirandosi dal metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti

attività lucrativa (art. 28a cpv. 2 LAI, art. 27 OAI), al confronto delle

attività e valutare il grado di invalidità ritenendo l'incidenza della

diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta.

La differenza fondamentale tra il metodo straordinario di

graduazione e il metodo specifico risiede nel fatto che l'invalidità non è

graduata direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta

dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo

successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla

capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di

rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito

economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza.

Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul

risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio

legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere

stabilita in base all'incapacità di guadagno (metodo straordinario di

graduazione; DTF 128 V 29 consid. 1

pag. 30; 104 V 135 consid. 2

pag. 136; sentenza I 83/97 del 16 ottobre 1997 in VSI 1998 pag. 121 consid. 1a

pag. 122; sentenza I 432/97 del 30 marzo 1998 in VSI 1998 pag. 255 consid. 2b

pag. 257).

Secondo giurisprudenza, il metodo straordinario si applica solo eccezionalmente

(RCC 1969 pag. 699) e soprattutto nel caso di lavoratori indipendenti, ove un

calcolo sufficientemente attendibile dei redditi da paragonare è escluso (STFA

I 782/03 del 24 maggio 2006, consid. 2.3) o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi

determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera

affidabile (STFA I 543/03 del 27

agosto 2004, consid. 4.3; STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001 consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gerichts zum IVG,

pag. 205).

Il metodo straordinario è quindi applicabile quando

i dati economici non sono lineari e costanti, quindi non affidabili (STCA

32.2020.130

dell'8 febbraio 2021 consid. 2.14).

2.10

Nell'evenienza

concreta, per la determinazione dell'incapacità al guadagno l'amministrazione

ha applicato il metodo ordinario, mettendo a confronto il reddito conseguito

dall'assicurato prima e dopo l'insorgere del danno alla salute.

Come visto, quale reddito da valido l'amministrazione si è basata

sul reddito conseguito nel 2016 come salariato della ditta __________ (Fr. 67'200.-)

a cui ha aggiunto gli utili del relativo esercizio contabile (Fr. 9'631.-),

giungendo all'importo di Fr. 76'831.- che ha poi aggiornato a Fr. 78'216,71 nel

2019, mentre come reddito da invalido ha considerato i dati statistici a

livello svizzero del 2018 per attività semplici di tipo fisico o manuale,

aggiornati al 2019 in Fr. 68'361,39.

2.11

Per determinare

il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla

salute (reddito da valido), come ricordato nella recente STF

9C_151/2020 del 5 maggio 2020 al considerando 6.1, decisivo non è il guadagno

realizzato nell'ultima attività svolta, bensì il reddito che la persona

assicurata conseguirebbe, secondo il grado della verosimiglianza preponderante,

se non fosse diventata invalida. Tale reddito deve essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonda sull'ultimo reddito che la

persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del

caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF 144 I 103

consid. 5.3; DTF 134 V 322 consid. 4.1), o comunque sul salario che potrebbe

essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile.

Questo perché normalmente, in base all'esperienza

comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in

assenza del danno alla salute (RAMI 2000 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto

la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli

indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario

più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168

pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto

sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi

concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (Pratique VSI 2002

pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).

Nella citata STF 9C_151/2020 il Tribunale federale

ha inoltre evidenziato che nel caso in cui non fosse possibile quantificare in

maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire senza l'invalidità, in circostanze particolari ci si può scostare da

questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dalla Rilevazione

svizzera della struttura dei salari (RSS) edita dall'Ufficio federale di

statistica. Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare

indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo

salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli

sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di

persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto

definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già

delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo

stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali

norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il

posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla

salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità

(STF 9C_329/2014 del 1° luglio 2014, consid. 5.2).

Dall'esame del conto individuale dell'assicurato e

del conto economico della __________, l'ispettrice ha estrapolato i dati che le

hanno permesso di determinare l'evoluzione dei redditi dell'impresa.

Nel caso di specie, poiché l'anno prima

dell'insorgenza del danno alla salute, ossia il 2017, contrariamente a quanto

sostenuto dall'insorgente, era viziato da un evento infortunistico che ha

portato a una sostituzione del salario con indennità giornaliere (cfr. conto

economico del 2017 (doc. 34), in cui v'è stato un "recupero salari"

di Fr. 5'644,35, motivo per cui l'ispettrice ha ritenuto un salario lordo di

Fr. 61'556.- e non di Fr. 67'200.-), essa ha fatto capo ai dati salariali

relativi all'anno precedente, ovvero al 2016, quale anno rappresentativo del

reddito conseguito dal ricorrente senza invalidità.

2.12

Nella recente STF 9C_622/2020

del 17 novembre 2020, nel caso di un macellaio-salumiere titolare della sua

macelleria, nato nel 1962, che nel dicembre 2017 ha chiesto di beneficiare di

prestazioni, il Servizio Medico Regionale ha ritenuto che l'assicurato non

poteva più esercitare la sua attività da quando l'ha interrotta il 15 ottobre

2017, ma che disponeva di una capacità di lavoro residua completa in

un'attività adatta. L'Ufficio AI gli ha attribuito un quarto di rendita AI dal

1° ottobre 2018.

Per determinare il reddito senza invalidità, il Tribunale

cantonale ha considerato la media dei due ultimi redditi annui realizzati

effettivamente dal ricorrente che, secondo l'autorità cantonale, era l'ipotesi

più favorevole e ha quindi fissato il reddito annuo lordo senza invalidità in

Fr. 110'600.-. Per il reddito da invalido, il Tribunale cantonale ha

considerato che l'Ufficio AI si era a giusto titolo riferito al salario medio,

livello 1 dell'Inchiesta svizzera sulla struttura dei salari, con una riduzione

del 10% per tenere conto delle limitazioni funzionali e quindi un reddito annuo

da invalido di Fr. 61'161,10 (cfr. consid. 3.1).

Il ricorrente ha contestato la fissazione dei redditi con e senza

invalidità, chiedendo di portare il suo reddito da valido a Fr. 121'246,87,

ossia un aumento del 12,5% del reddito del 2017 di Fr. 107'775.-, stante la

fine della fase di adattamento dopo la ristrutturazione della sua impresa nel

2016, l'acquisizione progressiva di una notorietà nell'ambito dei prodotti

nostrani con diversi premi vinti in carriera, la diminuzione progressiva della

sua capacità di lavoro, i diversi elementi contabili figuranti agli atti e il

rapporto d'inchiesta per indipendenti (cfr. consid. 3.2).

Ritenendo che l'aumento del 12,5% poggiasse su una semplice

affermazione del ricorrente e che egli non si era sufficientemente confrontato

con il giudizio impugnato, il Tribunale federale ha ritenuto di non doversi

scostare dal reddito annuo lordo senza invalidità di Fr. 110'600.- fissato dai

primi giudici (cfr. consid.4.2).

Sulla contestazione della riduzione del 10% per motivi personali

del reddito da invalido, che il ricorrente ha chiesto di portare al 22,5%, gli

elementi invocati non erano tali da aumentare il grado di riduzione per motivi

personali. L'Alta Corte ha evidenziato che per determinare il reddito da

invalido, l'autorità giudiziaria cantonale si è fondata sui dati economici

statistici, in particolare sul reddito al quale possono pretendere gli uomini

che svolgono delle "attività semplici di tipo fisico o manuale". Questo

valore statistico si applica a tutti gli assicurati che non possono più

svolgere la propria precedente attività perché è diventata fisicamente troppo

impegnativa per il loro stato di salute, ma che conservano comunque una

capacità di lavoro importante in lavori leggeri (STF 9C_603/2015 del 25 aprile

2016, consid. 8.1;9C_692/2015 del 23 febbraio 2016, consid.3.1).

Contrariamente a quanto creduto dal ricorrente, questo salario statistico non

si fonda inoltre sulla messa in atto di attività esclusivamente ripetitive

(cfr. consid. 4.3).

2.13

Il TCA si allinea alla soluzione

adottata dall'amministrazione per determinare il reddito da valido del

ricorrente.

In effetti, per certo non può essere tenuto conto dell'anno 2018

come preteso dall'assicurato, poiché è durante quell'anno che egli si è

infortunato, che ha interrotto la sua attività lavorativa rispettivamente l'ha

ripresa a tempo parziale e in sostituzione del mancato salario ha percepito

delle indennità giornaliere. Tale anno, perciò, non può assurgere, per

definizione, ad anno determinante da porre a confronto con il reddito da

invalido, non essendo rappresentativo del reddito conseguito senza invalidità.

Non è nemmeno corretto sostenere che il salario percepito nel 2018

sia stato di Fr. 67'200.- come risulta dall'allegato 2 (doc. 42) dell'inchiesta

economica dell'ispettrice.

Infatti, questo dato va di pari passo con la voce seguente del

"recupero salari" di Fr. 25'023.-, proprio perché, come per il 2017,

a causa dell'infortunio e della cessazione dell'attività lavorativa l'assicurato

ha beneficiato di indennità giornaliere per perdita di guadagno. Il reddito reale

ammontava perciò, come indicato, a Fr. 42'267.-.

È pertanto escluso che si tenga conto di un reddito da valido di

Fr. 80'732.- come preteso dall'insorgente, importo pari al salario annuo di Fr.

67'200.- aumentato dell'utile netto di Fr. 13'532.-.

Anche la pretesa di considerare che la redditività dell'impresa

fosse in aumento prima del verificarsi dell'incapacità lavorativa e che di

questo fatto si debba tenere conto nella quantificazione del reddito senza

invalidità deve essere evasa negativamente.

Vero è che la società è stata creata nel 2014 e che ogni anno ha

avuto un incremento del fatturato. Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto

dal ricorrente, dal conto economico 2018 (doc. 34) emerge chiaramente che il

fatturato nell'anno 2018 (Fr. 118'514,70) è inferiore a quello registrato nell'anno

precedente (Fr. 123'333,70). Tale circostanza si allinea al fatto che v'è stata

una perdita dovuta al danno alla salute che non ha permesso all'assicurato di

essere attivo al 100%, ma soltanto in ragione del 50% o, addirittura, per un

periodo, di non potere proprio lavorare.

Pure nel 2017 il fatturato è stato inferiore all'anno precedente, sia

a causa dell'insorgenza di un (altro) danno alla salute, sia per motivi legati

al rischio imprenditoriale stesso.

D'altronde, lo stesso assicurato ha dichiarato all'ispettrice che

"Gli capita talvolta di vendere un

forno, ma questo non accade regolarmente; "ci sono anni in cui ne vende più d'uno, mentre in altri nessuno,

pertanto questo genere di entrate si rivelano molto incerte" " (doc.

42.

punto 3.3).

Dai dati indicati, il trend positivo rilevato dal ricorrente non

può pertanto essere confermato, così come l'affermare di essere confrontati con

un aumento positivo annuo della cifra d'affari, in particolare nell'anno 2018.

Va fatto presente che la giurisprudenza ritiene

adeguato tenere conto della media dei redditi percepiti negli ultimi cinque

anni (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum Sozial-versicherungsrecht, Bundesgesetz über die Invaliden-versicherung

(IVG), 2a ed. 2010, pag. 306; STF 9C_886/2011 e 9C_899/2011 del 29.6.2012;

9C_361/2009 del 19 agosto 2009, consid. 4.2; RCC 1985 pag. 474; STCA 32.2012.67

del 17 ottobre 2012).

Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, nella

determinazione del reddito da valido la media degli utili conseguiti negli anni

precedenti l'insorgenza del danno alla salute va maggiorata dei contributi

sociali, e questo per tener conto che i dati statistici salariali raffrontati

come reddito da invalido tengono conto di tali oneri (STFA I 543/2003 del 27

agosto 2004, consid. 6.4).

Va qui rilevato che se, conformemente alla giurisprudenza, nel

caso in esame si fossero ritenuti anche i redditi conseguiti negli anni

precedenti dal ricorrente per rendere più rappresentativo il reddito da valido

calcolato usualmente su una media di tre-cinque anni, tale media sarebbe

diminuita e sarebbe andata a discapito dell'assicurato nell'ottica del calcolo

della perdita di guadagno giusta l'art. 16 LPGA.

Per contro, l'aver calcolato il reddito da valido soltanto sull'anno

che è stato l'anno in cui il salario lordo è stato maggiore rispetto agli anni

precedenti, ha dato luogo a una soluzione certamente più favorevole all'assicurato

e che il TCA fa propria.

Neppure la circostanza che la società era appena stata creata può

portare la scrivente Corte a dichiarare errato il metodo ordinario di calcolo

utilizzato dall'amministrazione. Infatti, il danno alla salute in questione è

sopraggiunto nell'aprile 2018 e la società è stata creata esattamente quattro

anni prima, nel 2014, quindi non la si può definire di recente costituzione nel

senso stretto del termine valido in questo ambito.

Sulla scorta delle considerazioni esposte e disponendo quindi di

dati economici certi e affidabili, non vi sono dunque i presupposti per fare

capo al metodo straordinario di calcolo come preteso dal ricorrente. Di

conseguenza, non v'è alcuna necessità di fare esperire una

perizia economica.

Il TCA concorda perciò con il modo di agire dell'Ufficio AI, dato

che l'ispettrice disponeva della documentazione economica necessaria. Anche per

i lavoratori indipendenti, infatti, il grado di invalidità va di principio

stabilito secondo il metodo del raffronto dei redditi, a meno che questi

non possano essere accertati in maniera attendibile oppure lo siano solo con un

dispendio eccessivo (STF 8C_308/2008 del 24 settembre 2008 consid. 2.2; STF 9C_886/2011,9C_899/2011 del 29 giugno 2012; STCA 32.2019.6

dell'11 febbraio 2020; STCA 32.2018.148 del 1° luglio 2019, consid. 2.5 e STCA 32.2018.160

del 26 agosto 2019, consid. 2.9). Tali condizioni non sussistono nel

caso di specie.

In tale evenienza, per determinare il grado di

invalidità si deve applicare il metodo ordinario di raffronto dei redditi,

essendo esigibile che in un mercato del lavoro equilibrato il ricorrente, che

dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali è un indipendente malgrado

formalmente sia un dipendente della Sagl (STF 8C_450/2020 del 15

settembre 2020, consid. 3.1), sfrutti la sua capacità lavorativa

residua in attività adatte come dipendente.

Occorre dunque partire da un reddito da valido di Fr. 76'831.- nel

2016.

che, aggiornato al 2019, dà un importo di Fr. 78'216,70.

Il Tribunale precisa comunque che il reddito da

valido è stato correttamente determinato sulla base del salario che lo stesso

assicurato aveva dichiarato all'assicurazione infortuni la quale, su tale base,

gli ha versato le indennità giornaliere. A questo ammontare è stato poi a

giusta ragione aggiunto l'utile societario.

2.14

Conformemente ad un principio

generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato

incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF

117.

V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi

citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht

zur Selbst-verantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572).

In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto

quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto

la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione

(DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è

quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado

di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid.

4a; RCC 1968 pag. 434).

Dovendo dare quindi seguito all'obbligo che gli incombe di

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute, nel caso

concreto risulta che il minor discapito economico, ossia la perdita di

guadagno, lo si ha in attività adeguate. Infatti, l'assicurato può intraprendere

a tempo pieno una nuova attività salariata che sia semplice e ripetitiva così

come riconosciuto medicalmente, mentre se continuasse a lavorare come tecnico

di impianti industriali in ragione del 50% al massimo, il suo reddito risulterebbe

inferiore a quello statistico conseguibile in una nuova attività adatta che sia

conforme ai limiti funzionali e di carico stabiliti dal Servizio Medico

Regionale.

Di conseguenza, il reddito da invalido in attività

adeguate va determinato sulla base dei dati statistici come operato dall'Ufficio

AI.

L'amministrazione ha calcolato per il 2019 un

reddito ipotetico da invalido di partenza di Fr. 68'361,39. Tenuto conto di una

riduzione del 20% per motivi personali, il calcolo effettuato dal consulente in

integrazione professionale ha stabilito una perdita di guadagno del 30% (doc. 141),

grado che porta a un rifiuto del diritto alla rendita.

2.15

L'insorgente ha

chiesto al Tribunale di considerare una riduzione del 25% sul reddito

statistico, dovendo tenere conto della carenza di competenze linguistiche che

incide negativamente sulla sua possibilità di impiego anche in attività semplici

e ripetitive, dell'attuale situazione economico-sociale legata alla pandemia da

COVID-19 e della sua età, che lo renderebbe poco attrattivo sul mercato del

lavoro.

Secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse

di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito

del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nel caso in esame, non occorre verificare più approfonditamente la

censura sollevata dal ricorrente, poiché quand'anche, per pura ipotesi di

lavoro, si applicasse una riduzione del 25% al reddito statistico ipotetico da

invalido stabilito dall'amministrazione, e non contestato dal ricorrente, come

rettamente indicato dall'Ufficio AI (doc. VIII), non si giungerebbe comunque a

un grado di invalidità pensionabile ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI.

2.16

Alla luce delle considerazioni

esposte, la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto.

Per l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed

applicabile in concreto (in virtù della disposizione transitoria dell'art. 83

LPGA a contrario in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA, anch'essi

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021), la procedura di ricorso dinanzi al

tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell'AI è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.- vanno poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti