32.2021.24
Tutti i medici sono concordi che ass. abile 100% in altre attività adeguate.Lamentele soggettive di un peggioramento non comprovate.SMR non valuta di persona l'ass.Titolare Sagl va ritenuto indipendente.Metodo straordinario si applica eccezionalmente se dati non affidabili né certi.Qui met.ordinario
31 maggio 2021Italiano63 min
Brunelli, che abitualmente richiede un lungo tempo di ergoterapia postoperatoria,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.24
TB
Lugano
31 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 gennaio 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. L'11 aprile 2018 RI 1, 1968,
si è infortunato al pollice destro, ciò che l'ha reso inizialmente inabile al
100% nell'attività di tecnico di impianti industriali presso la sua società __________,
poi al 50%, perciò il 18 settembre 2018 (doc. 1) ha chiesto di beneficiare
delle prestazioni dall'assicurazione invalidità.
1.2. L'Ufficio assicurazione
invalidità ha raccolto la documentazione medica dall'assicuratore infortuni,
che si è assunto il caso (doc. 155) e dalla dottoressa __________, medico
curante (doc. 30).
Su tali basi, con rapporto finale del 24 aprile 2019 (doc. 31) il
Servizio Medico Regionale ha ritenuto da ultimo l'assicurato inabile al lavoro
al 50% dal 1° agosto 2018 come tecnico di impianti industriali e in attività
adeguate, mentre dal 1° febbraio 2019 era abile al 100% in attività adeguate,
ma con limitazione di carico di 5 kg, di non eseguire lavori di forza con la
mano destra.
1.3. Esperita un'inchiesta
economica il 16 luglio 2019 (doc. 42), raccolti i referti del dr. med. __________
(docc. 44 e 140), sui quali si è pronunciato il dr. med. __________ dell'SMR il
18 luglio 2019 (doc. 45) e il 20 novembre 2020 (doc.142), come pure sul
rapporto della dr.ssa med. __________ (doc. 140) e sentito il consulente in
integrazione professionale il 21 ottobre 2020 (doc. 139), con progetto di
decisione del 23 novembre 2020 (doc. 144) l'Ufficio AI ha negato le prestazioni
all'assicurato, ritenendo un grado di invalidità del 30% data una piena
capacità lavorativa in attività adeguate dal 1° febbraio 2019.
1.4. A seguito delle osservazioni
del 7 dicembre 2020 (doc. 147), in cui l'assicurato ha chiesto una perizia SMR
per accertare il suo attuale stato di salute considerata la rizartrosi e una
perizia economica per determinare il suo reddito da valido utilizzando il
metodo straordinario siccome va considerato come indipendente quale socio unico
e gerente della __________, mentre per il reddito da invalido va tenuto conto
di una riduzione del 25%, l'ispettrice ha preso posizione il 21 gennaio 2021
(doc. 148) sulla questione economica e il dr. med. __________ il 25 gennaio
seguente su quella medica.
Il 25 gennaio 2021 (doc. B) l'Ufficio AI ha emesso la decisione
con cui si è espresso sulle contestazioni dell'assicurato, respingendole, e ha
quindi confermato il rifiuto dell'attribuzione di una rendita di invalidità
stante un grado AI del 30%.
1.5. Con ricorso del 16 febbraio
2021 (doc. I) RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto al Tribunale,
in via principale, di accordargli un grado AI del 40% e quindi un quarto di
rendita e, in via subordinata, di ritornare gli atti all'amministrazione per
approfondire l'aspetto medico con una perizia SMR e per effettuare una perizia
economica.
Il ricorrente ha sottolineato la necessità di esperire una perizia
SMR per accertare in modo definitivo la sua incapacità lavorativa nell'attività
abituale e l'eventuale capacità lavorativa residua in attività adeguate, dato
che la rizartrosi è una malattia degenerativa. Pertanto, la situazione clinica
non è più la stessa rispetto a quando si è verificato l'infortunio e quindi il
grado di incapacità lavorativa deve essere rivalutato prima di emettere una
decisione definitiva sul suo diritto a una rendita.
In merito all'aspetto economico, l'insorgente ha censurato l'applicazione
del metodo ordinario per determinare il reddito da valido, visto che l'Ufficio
AI ha preso in considerazione il reddito da attività dipendente per l'anno 2016
e gli utili della società, ma non ha applicato il metodo straordinario a motivo
che la sua ditta è una Sagl e non una ditta individuale. A suo dire, essendo
socio unico della __________ e sebbene percepisca un reddito da lavoro
dipendente, egli va considerato come un lavoratore indipendente. Non è corretto
che sia stato ritenuto il reddito del 2016 quale unico anno in cui non ha
presentato un'incapacità lavorativa, visto che anche nel 2017 non è stato
inabile al lavoro. Inoltre, malgrado il danno alla salute, nel 2018 egli ha
percepito un salario di Fr. 67'200.- oltre all'utile netto di Fr. 13'532.-,
perciò il suo reddito va ritenuto di Fr. 80'732.- in luogo di Fr. 76'831.-, ciò
a comprova del fatto che la redditività dell'impresa era in aumento prima dell'insorgenza
dell'incapacità lavorativa. Va poi tenuto conto che l'attività era in
espansione e quindi non ci si può basare unicamente sui dati del 2016, che sono
inferiori a quelli del 2018; vista la crescita dell'utile dal 2014 al 2018 era
verosimile che l'utile sarebbe aumentato ulteriormente se non fosse subentrato
il danno alla salute, così come il suo reddito.
Qualora si considerasse solo il reddito del 2018 di Fr. 80'700.-,
si giungerebbe a un grado di invalidità del 35%. Di conseguenza, occorre
applicare il metodo di calcolo straordinario esperendo una perizia economica
sulle reali condizioni del ricorrente alla scadenza dell'anno di attesa (aprile
2019).
Infine, il reddito da invalido va ridotto del 25% in luogo del
20%.
1.6. Nella risposta dell'8 marzo
2021 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha chiesto al Tribunale di
respingere il ricorso.
Per la questione medica, l'amministrazione ha ribadito la validità
del rapporto finale del 24 aprile 2019 del dr. med. __________, che ha
analizzato l'intera documentazione medica a disposizione e che ha stabilito che
l'assicurato è totalmente abile al lavoro in attività adeguate rispettose di
determinati limiti funzionali. A tale conclusione sono pure giunti la dr.ssa __________
e il dr. __________, che ha peritato l'interessato per conto dell'assicuratore
perdita di guadagno. Le dettagliate valutazioni dell'SMR non sono state
smentite da altri certificati attestanti una situazione clinica diversa o un
peggioramento duraturo delle sintomatologie. Non è quindi necessario effettuare
ulteriori accertamenti specialistici.
Sull'aspetto economico, l'Ufficio AI ha riportato degli estratti
della inchiesta economica per indipendenti del 17 luglio 2019 in risposta alle
censure ricorsuali, rilevando come tali conclusioni sono state ribadite dalla
medesima ispettrice, interpellata pendente causa (doc. IV/1). Ne discende che
correttamente l'Ufficio AI ha applicato il metodo ordinario di calcolo fissando
il reddito da valido in Fr. 76'831.- nel 2016 e in Fr. 78'216,70 nel 2019 e il
reddito statistico da invalido nel 2019 in Fr. 54'689,10, già dedotto il 20%
per motivi personali, che non può essere aumentato al 25% come richiesto dal
ricorrente.
Il raffronto dei redditi conferma un'incapacità al guadagno del
30%, che non permette di erogare una rendita di invalidità.
1.7. Il 22 marzo 2021 (doc. VI) l'insorgente
ha osservato che il medico SMR non l'ha mai visitato, ma che si è basato sui
documenti agli atti, certificati che però erano relativi soltanto all'infortunio
del 2018 e non consideravano quindi anche la probabile progressione della
rizartrosi. Pertanto, il rapporto SMR, datato, non va considerato completo ed
esaustivo, essendo probabile che vi sia stato un peggioramento dopo il 24
aprile 2019 che potrebbe avere influito sulla sua capacità lavorativa anche in
attività adeguate, visto che lo stesso dr. __________ ha prospettato la
possibile necessità di un intervento chirurgico. È perciò indubbio che si debba
esperire una perizia SMR.
Sulla determinazione del reddito da valido, il ricorrente ritiene
che debba essere considerata la situazione concreta e che perciò si applichi il
metodo straordinario. Non va infatti dimenticato che la sua società era di
recente costituzione al momento del danno, era in crescita e l'infortunio ha
bloccato il trend positivo. Il reddito di Fr. 76'831.- ritenuto dall'Ufficio AI
non è indicativo della sua reale situazione economica.
Per il reddito da invalido, l'insorgente ha ribadito la necessità,
visto anche il sopraggiungere della pandemia, di una riduzione del 25% per
motivi personali.
1.8. Il 6 aprile 2021 (doc. VIII)
l'amministrazione, in assenza di ulteriori mezzi di prova, si è riconfermata
nella decisione e nella risposta di causa.
Per l'aspetto medico, ha ribadito come sia emerso, anche da parte
dei medici curanti, che l'assicurato è abile al lavoro al 100% in attività
adatte, mentre per l'ambito economico si è rifatta alle valutazioni dell'ispettrice
che ha nuovamente interpellato (doc. VIII/1). Ha infine precisato che anche se
si ritenesse il 25% di riduzione sul reddito statistico da invalido, non si
giungerebbe comunque all'attribuzione di una rendita di invalidità.
1.9. Il 19 aprile 2021 (doc. X) il
ricorrente ha confermato le pretese.
Inoltre, egli ha contestato le considerazioni economiche della
ispettrice, precisando che le indennità LAINF che ha incassato nel 2018 danno
un'indicazione del reddito che avrebbe percepito senza l'infortunio e quindi
senza l'incapacità lavorativa. Visto che il reddito era maggiore nel 2018
rispetto al 2016, ciò è indicativo per ritenere che l'attività fosse in
crescita quando è sopraggiunto il danno alla salute, mentre considerando
unicamente l'anno 2016 tale dato non è indicativo dell'effettivo reddito da
valido. A suo dire, senza il danno alla salute nel 2018, il reddito da valido
del ricorrente nel 2019 sarebbe stato quasi certamente maggiore rispetto a
quello determinato dall'Ufficio AI. L'assicurato ha perciò chiesto l'applicazione
del metodo straordinario.
Infine, l'insorgente ha osservato che il 25% di riduzione del
reddito da invalido potrebbe cambiare la sua situazione se la perizia SMR
dovesse stabilire un'incapacità lavorativa maggiore o se con il metodo
straordinario dovesse emergere un reddito da valido superiore.
1.10. L'amministrazione ha riaffermato
il 28 aprile 2021 (doc. XII) che l'assicurato dal febbraio 2019 è risultato
abile al lavoro al 100% in attività adeguate, mentre per l'aspetto economico ha
rinviato a quanto osservato dall'ispettrice (doc. XII/1), che si è riconfermata
nelle sue precedenti prese di posizione, e ha ribadito la correttezza della
riduzione globale del 20% sul reddito statistico.
1.11. L'insorgente non ha formulato ulteriori
osservazioni (doc. XIII).
considerato in diritto
2.1. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno
1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI
prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al
guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività
lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il
reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,
op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,
d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità
di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato
è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata con
STFA U 156/05 del 14 luglio 2006,
consid. 5).
2.2. Per
costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare
in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure
nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125
V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133
consid. 2 pag. 134; 114 V 310
consid. 3c pag. 314; 105 V 156
consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito
al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie,
valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico,
determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno
studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore
di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del
25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352
consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un
organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI
1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).
Nella DTF 125 V
351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che
essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri
di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique
VSI 2001 pag. 108 segg.).
Il Tribunale federale ha poi precisato
nella DTF 135 V 465 che il giudice delle assicurazioni
sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici
interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione
che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle
conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 9C_168/2020
consid. 5.1; STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta
Corte, dal principio della parità delle armi che la
Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità
dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni
(DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Ancora recentemente (STF
9C_168/2020 del 17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio
2021, consid. 4.1), l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici)
rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio
sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia
sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della
procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti
esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento
dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità
della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125
V 351 consid. 3b/bb pag. 353; DTF 123 V 176;
DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb;
Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994,
pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto
perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti.
Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di
chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici
curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione
medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura
differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018
del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid.
5.3).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del
24 agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR
nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di
divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio
necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta
Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la
jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration
et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par
le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès
lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique
pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,
du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité
de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.
(…)".
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la
giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi
dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un
punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non
fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni
contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti
validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti
citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio
2003).
In merito ai rapporti del medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/ 2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, a suo favore (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre,
il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, trattandosi delle divergenze di
opinione tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal
giudice, ha precisato quanto segue:
" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et
médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au
vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration
ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.3. Il 18 settembre 2018 l'assicurato
ha inoltrato una domanda di prestazioni a causa delle conseguenze dell'infortunio
avvenuto l'11 aprile 2018 durante l'attività lavorativa.
Egli ha subito la torsione innaturale del pollice della mano
destra, che l'ha reso inizialmente totalmente inabile al lavoro di tecnico di
impianti industriali, poi al 50% dal 4 giugno 2018, nuovamente al 100% dal 24
luglio 2018 e al 50% dal 6 agosto 2018.
L'Ufficio AI ha richiamato dall'assicuratore infortuni prima - che
si è assunto il caso fino al 1° febbraio 2019 (doc. 216) - e dall'assicuratore
per perdita di guadagno poi (doc. 218), i referti medici e radiologici
raccolti. Inoltre, ha interpellato il medico curante dell'assicurato, la dr.ssa
med. __________.
In particolare, il 22 gennaio 2019 l'assicurato è stato sottoposto
a una visita medica da parte del dr. med. __________, FMH in ortopedia e
traumatologia, che ha valutato l'assicurato per conto dell'assicuratore
infortuni. Nel rapporto del 28 gennaio 2019 (doc. 215) lo specialista ha posto
la diagnosi infortunistica di stato dopo distorsione del I dito della mano
destra l'11 aprile 2018 con lesione muscolare dell'eminenza tenare con ematoma
spazio interdigitale 1-2 metacarpo destro e quale diagnosi extra-infortunistica
la rizartrosi alla mano destra secondo Eaton II/III.
Dal profilo soggettivo, l'assicurato aveva notato una riduzione
della forza e sentiva dolore quando eseguiva lavori pesanti e quando lavorava
con attrezzi quali trapano o macchine vibranti. Non aveva invece problemi con
la mobilità e la sensibilità delle estremità. All'esame oggettivo, il chirurgo
ha notato una distorsione del I dito guarita con tenar e buona funzionalità e
priva di dolore. Estensione e abduzione/adduzione conservate, libere e nella
norma. Invariata la rizartrosi preesistente secondo Eaton II/III alla mano
destra. Non erano previste altre terapie o proposte diagnostiche.
Nela sua valutazione il medico fiduciario ha osservato che per la
semplice distorsione con lesione parziale del tenar, che nel frattempo era
guarita con buona funzionalità e senza instabilità del I dito, si poteva
constatare uno status quo sine dopo l'infortunio. L'importante differenza della
forza nel test di Jamar in posizione 2 non era spiegabile rispetto alla
valutazione del dr. med. __________ del 13 novembre 2018, dove è stata mostrata
una forza migliore e maggiore di 38 kg. Le conseguenze dell'infortunio erano
guarite, perciò dal 1° febbraio 2019 l'assicurato è stato ritenuto pienamente
abile nel suo precedente lavoro per le conseguenze dell'infortunio.
Sulla scorta di tale valutazione ha fatto seguito lo scritto del
29 gennaio 2019 (doc. 216), con cui l'assicuratore infortuni ha comunicato all'interessato
che per i postumi dell'infortunio chiudeva il caso al 1° febbraio 2019.
In seguito, l'Ufficio ha raccolto il rapporto medico del 18 aprile
2019 (doc. 30) della dr.ssa med. __________, FMH medicina interna generale, che
ha confermato i gradi di inabilità lavorativa indicati dall'assicurato nella
sua domanda di prestazioni (da ultimo, inabile al 50% dal 7 agosto 2018) a
motivo che portare pesi elevati, effettuare manovre con attrezzi pesanti
taglienti e vibranti era potenzialmente a rischio di gravi ferite se
improvvisamente avesse perso il controllo. V'era persistenza di dolore e di
instabilità a livello dell'articolazione metacarpo-falangeale del I dito della mano
destra, per i quali ha prescritto un'ortesi, esercizi di ergoterapia e FANS al
bisogno. A suo dire, la prognosi sulla sua capacità lavorativa nel suo campo
era sfavorevole, tanto che la continuazione dell'attività attuale avrebbe
portato a un peggioramento della rizartrosi e c'era il rischio elevato di
incidenti al lavoro con la mano dominante lesa.
Per la diagnosi e i referti oggettivi la dottoressa ha rinviato al
rapporto dello specialista, dr. __________, del 13 novembre 2018.
Secondo la dr.ssa __________, l'assicurato poteva svolgere tutte
le attività, tranne quelle che prevedono l'utilizzo di attrezzi da lavoro
pesanti, a vibrazione e a spinta trasversale. Nell'attività abituale era abile
al massimo per 1-3 ore al giorno, mentre in attività adeguate al 100%.
Il 13 novembre 2018 (doc. 199) il dr. med. __________, specialista
FMH in chirurgia della mano, chirurgia ortopedica e traumatologia, ha rivisto l'assicurato,
affetto da rizartrosi Eaton II/III alla mano destra. Egli ha riferito di avere
eseguito una infiltrazione di acido ialuronico e due di PRP (30 agosto 2018,
doc. 198), con tuttavia persistenza delle difficoltà nell'attività lavorativa
manuale abituale e in particolare nella pinza pollice-indice contro resistenza.
Secondo il chirurgo, l'interessato presentava un miglioramento rispetto ai
reperti del giugno 2018 con un incremento dei valori di forza pari a quel
momento a 38 kg, pur in presenza di un importante deficit di forza di pinza con
7 kg (rispetto ai 9 kg) al contro-laterale.
Alla luce dei reperti clinici e delle terapie eseguite fino a quel
momento, lo specialista ha ribadito all'assicurato l'invito ad indirizzarsi a
una riqualifica professionale in attività senza l'uso di strumenti vibranti e/o
in attività senza sollevamento di carichi importanti. Nel frattempo gli ha
consigliato di mantenere il tutore tipo push diurno e di assumere AINS al
bisogno in caso di una notevole tumefazione. Era poi utile un controllo clinico
e radio-grafico a 1 anno per seguire l'evoluzione della malattia artrosica.
Solo in caso di cambiamento dell'attività lavorativa, che era
auspicabile, e/o di peggioramento clinico, sarebbe stato da prevedere l'intervento
di trapeziectomia e artroplastica con tessuti molli alla mano destra.
Basandosi su questa documentazione medica, specialistica e della
dottoressa curante, il 24 aprile 2019 (doc. 31) il dr. med. __________ del Servizio
Medico Regionale ha reso il rapporto finale con cui ha posto la diagnosi di
stato dopo distorsione del I dito della mano destra con lesione muscolare dell'eminenza
tenare con ematoma spazio interdigitale I-II metacarpo destro e, quale diagnosi
extrainfortunistica, di rizartrosi alla mano destra secondo Eaton II/III.
Il medico SMR ha ripreso i gradi di incapacità lavorativa
stabiliti dalla dr.ssa __________ come tecnico di impianti industriali, fra cui,
da ultimo, del 50% dal 1° agosto 2018 fino al 31 gennaio 2019 a causa dell'infortunio
e dal 1° febbraio 2019 come malattia. In attività adeguate, il dottor __________
ha ritenuto i medesimi gradi dall'11 aprile 2018 in poi, ma dal 1° febbraio
2019 ha stabilito che la capacità lavorativa era del 100%, con limitazione di 5
kg di peso, di non dovere utilizzare attrezzi pesanti e/o vibranti e di non
effettuare lavori di forza con la mano destra.
Il mese seguente, il dr. med. __________ ha rivisto l'assicurato e
il 15 maggio 2019 (doc. 44) ha segnalato che presentava un miglioramento
rispetto ai reperti del novembre 2018 con un incremento dei valori di forza
pari a quel momento a Jamar wrist 38 kg vs 38 kg. Tale miglioramento era in
parte legato alla sospensione delle attività più pesanti (saldatura) nei
processi lavorativi. Per il resto, il rapporto era identico al precedente del
novembre 2018.
Il 24 maggio 2019 il dr. med. __________, FMH in medicina interna,
ha visitato l'interessato per conto dell'assicuratore malattia per perdita di
guadagno.
Nel rapporto del 28 maggio seguente (doc. 226), il medico
fiduciario ha indicato che la limitazione nel maneggiare attrezzi pesanti o
vibranti con la mano destra perdurava, specialmente se i movimenti erano
ripetitivi e prolungati nella giornata. Inoltre, l'assicurato riusciva a
gestire parzialmente la sua attività altalenando ingaggi necessitanti una
manualità nell'arco dell'intera giornata per poi cessare l'attività nelle
mansioni inergonomiche per 1-2 giorni. Non faceva più ergoterapia.
Nell'esame clinico eseguito egli ha in particolare rilevato che il
gesto di pinzare contro resistenza era limitato rispetto alla controlaterale in
paziente destrimane.
La diagnosi era di rizartrosi della mano destra dominante sintomatica
dopo esacerbazione su trauma distorsivo dell'11 aprile 2018.
In conclusione, considerati anche gli atti messi a disposizione,
il medico fiduciario ha convalidato realisticamente una limitazione lavorativa
almeno parziale nella sua attività considerata inergonomica inadeguata nei
carichi. Ciò non toglieva però che considerava esigibile nella forma massima un'attività
adeguata ergonomicamente dal 1° giugno 2019.
Egli ha specificato che si doveva trattare di un'attività
prevalentemente leggera senza dovere sollevare/portare/ spostare pesi superiori
a 5 kg od oggetti di grosse dimensioni e maneggiare attrezzi
vibranti/pesanti/pericolosi con la mano destra dominante. L'annuncio all'assicurazione
invalidità per valutare provvedimenti professionali era giustificato.
Su questo referto ha preso posizione il 18 luglio 2019 (doc. 45)
il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, affermando che, su tale
base, non poteva che confermare la validità del rapporto SMR.
Il dr. med. __________ si è pronunciato nuovamente il 1° settembre
2020 (doc. 140), rilevando come fosse evidente la sublussazione della base del
Fatti
I osso metacarpale pur in assenza di deficit marcati alla opposizione attiva
del pollice, con scrosci articolari. Egli ha riferito che l'assicurato aveva di
recente subito una infiltrazione di acido ialuronico seguita da una prima
infiltrazione di PRP ecoguidata all'articolazione TMC alla mano destra. Quel
giorno gli ha somministrato la seconda infiltrazione di PRP.
Il chirurgo della mano ha precisato che solo in caso di fallimento
di tali terapie sarebbero state da prevedere misure chirurgiche più invasive,
ovvero l'intervento di trapeziectomia e artroplastica coi tessuti molli secondo
Brunelli, che abitualmente richiede un lungo tempo di ergoterapia postoperatoria,
perciò con il paziente stava percorrendo tutte le strade conservative
possibili.
Questo certificato è stato allegato dalla dr.ssa med. __________
al suo rapporto medico che ha compilato 15 novembre 2020 (doc. 140) su invito
dell'Ufficio AI, in cui ha ribadito che l'inabilità era del 50% dal 7 agosto
2018 come tecnico di impianti industriali, che la situazione era stabile, ma
anche senza miglioramento malgrado la diminuzione dell'attività abituale al
50%. La curante ha rilevato dolenzia e limitazione della mobilità e motricità a
livello dell'articolazione carpo-metacarpale pollice della mano destra e ha
diagnosticato una rizartrosi Eaton II/III.
Quando l'assicurato eseguiva per più di 2 ore l'attività di
saldare con la mano destra, il dolore si esacerbava, perdeva la forza e il
controllo sul movimento, ciò che era rischioso per la sicurezza. L'attività
abituale era dunque esigibile per 4 ore al giorno, mentre delle attività
adeguate potevano essere esigibili per 8-10 ore.
Il dr. med. __________ si è pronunciato il 20 novembre 2020 (doc.
142) sugli ultimi due referti dei curanti tenuto pure conto del rapporto del
consulente in integrazione professionale che ha ritenuto l'assicurato
reintegrabile al 100% in attività adeguate (doc. 139), confermando la validità
del suo rapporto finale del 24 aprile 2019 in assenza della modifica dello
stato di salute dell'assicurato.
Al progetto di decisione del 23 novembre 2020 (doc. 144) di
rifiuto di attribuzione di una rendita di invalidità l'assicurato ha inoltrato
delle osservazioni, chiedendo di sottoporlo a una perizia SMR per stabilire la
sua reale capacità lavorativa in attività adatta, non essendo possibile
considerare che essa corrisponda ancora al 100% dopo oltre un anno e mezzo dall'ultimo
rapporto medico agli atti (rapporto del dr. __________ del 15 maggio 2019),
necessitando un esame approfondito sul suo stato di salute stante un'eventuale
progressione della malattia.
Il 25 gennaio 2021 (doc. 152) il dottor __________ ha risposto che
il rapporto SMR si basava su documentazione medica aggiornata, in particolare sui
rapporti della curante e del dr. med. __________ di settembre 2020, che
confermavano una situazione stazionaria. Pertanto, egli ha confermato la
validità del rapporto finale basato sulla certificazione del curante e sull'accertamento
pratico del Servizio Integrazione Professionale e ha concluso che, in assenza
di questioni aperte, l'esecuzione di una perizia non risultava necessaria.
Con il ricorso inoltrato contro la decisione del 25 gennaio 2021 (doc.
B) di rifiuto di attribuzione di una rendita di invalidità l'assicurato non ha
prodotto nuovi certificati medici e il Servizio Medico Regionale non si è quindi
più pronunciato.
2.4. Questo Tribunale, chiamato a
verificare se l'Ufficio assicurazione invalidità abbia accuratamente vagliato
le condizioni di salute dell'assicurato prima dell'emanazione della decisione
impugnata, dopo attenta analisi di tutta la documentazione medica agli atti
conferma l'operato dell'amministrazione.
In concreto, le conclusioni tratte dal Servizio Medico Regionale
il 24 aprile 2019, ribadite espressamente nelle annotazioni del 18 luglio 2019,
del 20 novembre 2020 e del 25 gennaio 2021 dopo avere esaminato le valutazioni
della curante dr.ssa __________ e dello specialista dr. __________, come pure i
pareri del chirurgo ortopedico dr. __________ interpellato dall'assicuratore
infortuni e del dr. med. __________ su mandato dell'assicuratore malattia per
perdita di guadagno, danno un quadro chiaro, completo e non contraddittorio
delle condizioni di salute del ricorrente.
Tutti i medici intervenuti erano concordi nel ritenere l'assicurato
abile totalmente in altre attività adeguate al suo stato di salute, mentre
nella sua attività di tecnico di impianti industriali la sua capacità
lavorativa era ridotta, in quanto sul lungo periodo la forza gli veniva a
mancare nella mano destra e l'utilizzo di attrezzi pesanti e vibratili era non
solo difficoltoso, ma diventava anche pericoloso. Anche il sollevamento di
carichi pesanti era stato escluso a causa del danno al pollice destro.
Il dr. med. __________ già a fine novembre 2018 ha valutato che la
situazione si era stabilizzata e che era sopraggiunta una rizartrosi che, però,
era di origine morbosa e non più quindi infortunistica. Pertanto, egli ha
ritenuto che le conseguenze infortunistiche erano terminate. D'altronde, egli
ha affermato che anche il chirurgo della mano, dr. __________, aveva dichiarato
la situazione come stabilizzata e guarita per quanto concerneva le conseguenze
dell'infortunio.
Ciò stante, non è corretta la considerazione del ricorrente
secondo cui il medico SMR si è basato unicamente sull'aspetto infortunistico e
non ha ritenuto che, invece, alla base dei suoi continui dolori e problemi al
pollice destro v'era una rizartrosi.
Prova ne è che il dr. med. __________ ha citato la diagnosi di
rizartrosi nel suo rapporto finale del 24 aprile 2019 e che nella valutazione
della capacità lavorativa egli si è basato anche sul rapporto della dottoressa __________,
la quale aveva rinviato al parere del 13 novembre 2018 del dottor __________ proprio
per la diagnosi, che l'aveva chiaramente stabilita in rizartrosi Eaton II/III.
Su tali basi, ossia considerando che il ricorrente era affetto da rizartrosi,
la dr.ssa __________ ha stabilito i gradi di incapacità lavorativa del suo
paziente, tenendo dunque evidentemente in considerazione l'affezione in corso.
In ogni suo parere la dottoressa curante ha quindi valutato lo
stato di salute dell'assicurato sulla base della rizartrosi.
Lo stesso vale per il dr. med. __________ che, sulla base della
presenza di una rizartrosi Eaton II/III, ha giudicato auspicabile una
riqualifica professionale in un'attività che non prevedesse l'utilizzo di
strumenti vibratili e/o senza sollevamento di carichi importanti.
Ancora nel referto del 1° settembre 2020, l'ultimo agli atti, il
chirurgo della mano ha dichiarato l'insorgente affetto da rizartrosi Eaton
II/III alla mano destra, già documentata radiologicamente.
Pertanto, non è quindi possibile seguire l'assicurato laddove
sostiene che la valutazione dell'SMR non consideri i fattori
extrainfortunistici, visto che la rizartrosi è stata diagnosticata il 22 giugno
2018 (doc. 140) e tutti i medici che hanno in seguito preso posizione sullo stato
di salute dell'assicurato si sono sempre, e unicamente, basati su tale
affezione, sia che essa fosse peggiorata, come ha ipotizzato l'insorgente, sia
che essa fosse rimasta tale.
Ciò significa che la valutazione dei medici curanti del ricorrente
considerava evidentemente lo stato di salute oggettivato in quel momento e
hanno concluso che l'attività precedente non poteva più essere esercitata a
tempo pieno essendo troppo pesante per la mano destra e, addirittura, rischiosa
per il tipo di lavoro stesso.
La tesi ricorsuale secondo cui la rizartrosi è degenerativa e
quindi occorre valutare le conseguenze del danno alla salute al momento in cui
è stata emanata la decisione formale, per il TCA rimane quindi una mera ipotesi
di carattere soggettivo, che non va perciò indagata ulteriormente, peraltro
siccome nemmeno comprovata da un qualsiasi referto medico.
Anzi, il dr. med. __________ si è espresso più volte sulla
questione diagnosticando sempre e unicamente una rizartrosi Eaton II/III e
informando la curante di avere sottoposto l'assicurato a delle infiltrazioni
(di acido ialuronico e di PRP).
Quanto alla possibile operazione chirurgica a cui l'insorgente
dovrebbe sottoporsi, va qui rilevato che ancora il 1° settembre 2020 il
chirurgo della mano che lo segue da due anni ha indicato espressamente che
"Solo in caso di fallimento di tali
terapie saranno da prevedere misure chirurgiche più invasive, ovvero l'intervento
di trapeziectomia e artroplastica coi tessuti molli sec. Brunelli.".
Ad oggi, però, al Tribunale non è giunta alcuna comunicazione sull'esecuzione
di tale intervento, che rimane perciò una mera ipotesi.
Non è quindi possibile procedere a una nuova valutazione dello
stato di salute del ricorrente fondandosi su delle semplici ipotesi di un
possibile peggioramento delle condizioni dell'assicurato, siccome fino a questo
momento non oggettivate clinicamente.
Infatti, come ha correttamente evidenziato il Servizio Medico
Regionale, non sono stati presentati referti medici che indichino che la
situazione sia peggiorata, perciò non v'è motivo di indagare più
approfonditamente la situazione come preteso dall'assicurato.
2.5. Al riguardo occorre
evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al
Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato
nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una
mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli
elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie
argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria
rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di
salute dell'assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente
richiamando dei referti medici - magari addirittura in possesso dell'interessato
medesimo -, quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo)
affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto
peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime STCA 32.2021.10 del 22
marzo 2021; STCA 32.2020.51 del 29 ottobre 2020; STCA 32.2020.31 del 15 ottobre
2020).
Tutto ben considerato, dunque, non vi sono elementi oggettivi tali
per scostarsi dalle considerazioni e dalle conclusioni che il Servizio Medico
Regionale ha tratto il 24 aprile 2019 e nelle successive annotazioni sulle
condizioni di salute dell'assicurato e che ha avallato in altre occasioni anche
dopo avere esaminato i referti specialistici dei curanti. Essendo convincenti e
non essendo state contestate sufficientemente dal ricorrente, che non ha
suffragato la sua tesi con dei validi certificati medici che attestano una
situazione clinica peggiore, le considerazioni del dr. med. __________ vanno
fatte proprie dal Tribunale.
In presenza delle chiare spiegazioni fornite da quest'ultimo, il
TCA si allinea con serenità alle conclusioni tratte dal medico del Servizio
Medico Regionale, il quale ha dunque esaminato attentamente le condizioni di
salute del ricorrente dal profilo somatico, tenendo conto dei riscontri
oggettivi emersi dalla documentazione medica raccolta comprendente anche i più
recenti pareri dei medici curanti agli atti.
Di conseguenza, una nuova valutazione dello stato di salute del
ricorrente, così come da esso esplicitamente richiesta non ritenendo completi
gli accertamenti esperiti dall'Ufficio AI, non è affatto necessaria. Infatti,
si deve ritenere che la documentazione a disposizione del Tribunale è già
completa, sufficientemente dettagliata e chiara per definire lo stato del
ricorrente, senza che sia quindi utile l'esperimento di ulteriori accertamenti.
La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da esperti, per
di più curanti dell'assicurato.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120
Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere
non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art.
29 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c).
Sulla scorta di queste considerazioni, e in assenza di indizi tali
da sovvertire le chiare conclusioni tratte dal Servizio Medico Regionale nelle
sue prese di posizione, non si vede per quale motivo le condizioni di salute
del ricorrente dovrebbero essere indagate ulteriormente. Infatti, gli stessi
medici curanti, anche specialisti in materia, hanno già fornito sufficienti
elementi per trarre delle conclusioni e quindi tali da escludere uno stato di
salute peggiore dell'interessato che si riflette sulla sua capacità lavorativa
residua.
2.6. Da ultimo va evidenziato che
anche se il dr. med. __________ dell'SMR non ha visitato personalmente l'interessato,
ma si sia basato sugli atti per valutare le sue condizioni di salute, non è
qualificatamente censurabile.
Come ha rilevato il Tribunale federale nella STF 9C_787/2012 del
20 dicembre 2012 al considerando 4.2.1, il legislatore assegna agli organi
esecutivi della LAI il compito di stabilire i fatti giuridicamente determinanti
secondo il principio inquisitorio in modo tale da consentire l'emissione di una
decisione sulla prestazione richiesta. Per quanto concerne le conoscenze
mediche necessarie alla valutazione dell'invalidità (art. 16 LPGA e art. 28
segg. LAI), gli uffici AI possono avvalersi dei pareri dei servizi medici
regionali (art. 59 cpv. 2 e cpv. 2bis LAI), dei rapporti dei medici curanti
oppure di esperti medici esterni quali i centri d'osservazione medica e
professionale. I SMR sono a disposizione degli uffici AI per valutare le
condizioni mediche del diritto alle prestazioni. Essi stabiliscono la capacità
funzionale dell'assicurato, determinante per l'AI secondo l'art. 6 LPGA, di
esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi (art. 59 cpv. 2bis LAI; cfr.
inoltre le disposizioni esecutive di cui agli art. 47-49 OAI). I rapporti
interni del SMR ai sensi dell'art. 49 cpv. 3 LAI non
pongono autonomamente delle diagnosi, bensì apprezzano sotto l'aspetto medico i
reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare - a beneficio anche dell'amministrazione
e dei tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili
conoscenze specialistiche - la situazione medica.
Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga
visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene
necessario. Negli altri casi rende la propria valutazione sulla base della
documentazione esistente. L'assenza di propri esami diretti non costituisce
pertanto, per invalsa giurisprudenza, un motivo per mettere in dubbio la
validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura
probatoria generalmente riconosciute (SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009]
consid. 4.3.1 con riferimenti; cfr. pure sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio
2012 consid. 4.2; STCA 32.2020.21 del 20 agosto 2020).
Da quanto precede discende che la lamentela dell'assicurato di non
essere stato valutato di persona dal Servizio Medico Regionale va respinta e la
validità dei suoi rapporti deve essere confermata. Il dr. med. __________ ha
infatti esaminato nel dettaglio e compiutamente le condizioni di salute del
ricorrente sulla base di tutti gli atti medici e non ha ritenuto determinante
esaminarlo di persona, essendo la situazione già sufficientemente chiara.
2.7. Per quanto riguarda le
conseguenze economiche del danno alla salute, e quindi la determinazione
del grado di invalidità, l'Ufficio AI ha dato mandato al Servizio d'inchiesta
di effettuare un'inchiesta per l'attività professionale indipendente, che è
stata eseguita il 16 luglio 2019 e il giorno seguente (doc. 42) l'ispettrice ha
allestito il relativo rapporto.
Quest'ultima ha effettuato un confronto tra campi di attività per
la professione di vendita e installazione di forni per la panificazione con il
metodo misto di calcolo (cfr. allegato 1 al rapporto d'inchiesta), ritenendo
che in concreto la parte dell'attività amministrativa avesse una ponderazione
senza danno alla salute del 5%, l'installazione dei forni in tutti i Paesi
esteri esclusa __________ del 27% e l'assistenza e manutenzione di forni in __________
del 68%.
Per ognuno di questi campi l'ispettrice ha indicato il grado di
incapacità dell'assicurato, stabilendo lo 0%. Moltiplicando dunque il grado di
ponderazione senza danno di ogni singolo campo con il rispettivo grado di
incapacità, essa ha ottenuto un'incapacità al lavoro ponderata dello 0% per
ogni campo, per un totale dello 0%.
L'ispettrice ha poi esposto l'evoluzione dei redditi dell'impresa
(cfr. allegato 2) dal 2014 al 2018 sia sulla base del conto individuale AVS sia
del salario lordo che egli ha dichiarato avere percepito, importi che
combaciavano.
A tale proposito, l'esperta ha segnalato che l'assicurato ha
ammesso che per ogni anno ha beneficiato di indennità giornaliere dovute a vari
infortuni (nel 2014 ha fratturato la spalla ed è rimasto fermo quattro mesi a
cavallo tra il 2014 e il 2015, nel 2017 è caduto da una scala ed è rimasto
fermo per due mesi), perciò l'unico anno in cui l'interessato non ha subìto un
danno alla salute era il 2016.
Per valutare il reddito senza invalidità, l'ispettrice ha
fatto riferimento al dato del 2016, essendo pure l'anno più vicino all'insorgenza
del danno stesso. A tale proposito, essa ha osservato che, essendo una società
costituita recentemente, era importante considerare il dato più elevato.
Pertanto, il reddito da valido, comprensivo del salario lordo e
degli utili aziendali tassati nel 2016, risultava ammontare a Fr. 76'831.-.
Aggiornando questo dato al 2017 si ha Fr. 77'138.-.
Per quanto concerne il reddito con invalidità, l'ispettrice
ha precisato che non disponendo del dato del 2019, non era possibile procedere
con una valutazione della perdita nella attività abituale.
Tuttavia, considerato come dal lato medico è stata ritenuta una
piena capacità lavorativa in attività adatte e considerata l'età dell'assicurato,
essa ha proposto di fare prendere posizione al consulente in integrazione
professionale sulla perdita nell'attività abituale, fermo restando la
possibilità di provvedimenti professionali.
In effetti, durante il 2020 l'assicurato ha potuto partecipare al
progetto "second chance" che l'avrebbe introdotto nel settore
della ricezione d'albergo, ma a causa di problemi sul posto di lavoro egli ha deciso
di rinunciare a terminare la formazione poco prima del completamento e di non
sostenere gli esami.
L'assicurato è stato quindi ritenuto dal Servizio integrazione
professionale, il 21 ottobre 2020 (doc. 139), come preparato e formato quale
impiegato di ricezione (livello base). Ad ogni modo, l'assicurato avrebbe
potuto svolgere tutte le attività ritenute leggere, semplici e ripetitive nella
misura massima possibile rispettando i limiti funzionali stabiliti dall'SMR.
Pertanto, il SIP l'ha considerato reintegrabile al 100% in attività adeguata.
A ciò ha fatto seguito il 20 novembre 2020 (doc. 141) il calcolo
della perdita di guadagno del ricorrente sulla base del metodo ordinario,
laddove il reddito da valido di Fr. 76'831.- ritenuto dall'ispettrice è stato
aggiornato al 2019 in Fr. 78'216,71 e il reddito da invalido è stato calcolato
sulla base dei dati statistici del 2018, aggiornati al 2019, per un'attività
semplice e ripetitiva (Fr. 68'361,39) ed è stato ridotto del 20% (Fr. 54'689,11)
per tenere conto delle attività leggere (10%) e di altri fattori di riduzione
(10%). Dal confronto fra questi dati è risultato un grado di invalidità del
30,08%, insufficiente per avere diritto alla rendita.
Il ricorrente non è concorde con il metodo ordinario di calcolo
adottato dall'Ufficio AI e ha chiesto che sia applicato il metodo
straordinario, dovendo prima esperire una perizia economica sulle sue reali
condizioni trascorso l'anno di attesa (aprile 2019).
Considerandi
2.8
Va osservato che, per quanto
di sua competenza, l'ispettrice ha preso posizione più volte sulle osservazioni
dell'assicurato in merito all'applicabilità del metodo ordinario di calcolo in
luogo del metodo straordinario rispettivamente sulla modalità di determinazione
del reddito da valido e da invalido. Ciò è avvenuto sia durante la fase
istruttoria amministrativa, e meglio il 21 gennaio 2021 (doc. 148), sia quando
la causa era già pendente davanti allo scrivente Tribunale, ossia il 22
febbraio 2021 (doc. IV/1), il 25 marzo 2021 (doc. VIII/1) e il 22 aprile 2021
(doc. XII/1).
In primo luogo, l'ispettrice ha spiegato i motivi per cui l'assicurato
è stato ritenuto indipendente ai fini del calcolo del grado di invalidità
(proprietario dell'intero capitale sociale, socio e gerente con firma
individuale) e il ricorrente è concorde nel definirsi un indipendente per
questo aspetto.
In effetti, il ricorrente assume de facto una posizione di
totale controllo della __________, motivo per cui l'Ufficio AI l'ha rettamente
considerato quale indipendente (STF 8C_450/2020 del 15 settembre 2020, consid.
3.1; STCA 32.2019.58 del 27 aprile 2020 consid. 2.7; STCA 32.2019.36 dell'11
febbraio 2020 consid. 2.7; N. 3028.1 e N. 3028.2 CIGI).
Unitamente poi al fatto che occorre tenere conto dell'evoluzione
positiva della sua attività e quindi di un aumento del fatturato, l'interessato
ha preteso l'applicazione del metodo straordinario, motivo per cui, peraltro, a
suo dire non va ritenuto quale anno di confronto il 2016, ma il 2018, in cui la
cifra d'affari è aumentata.
In secondo luogo, l'ispettrice incaricata dall'Ufficio AI, che ha
effettuato l'inchiesta economica per l'attività professionale indipendente, ha spiegato
le ragioni alla base dell'utilizzo del metodo ordinario di calcolo e come è
giunta alla determinazione del reddito da valido. Essa ha quindi preso
posizione su ogni censura sollevata dal ricorrente.
La soluzione adottata dall'amministrazione è corretta e va condivisa,
così pure le motivazioni addotte a sostegno della stessa.
2.9
In un caso in cui questa Corte ha considerato corretta l'applicazione
del metodo straordinario da parte dell'Ufficio AI, non essendo possibile
estrapolare dati sufficientemente precisi per procedere ad un raffronto dei
redditi in virtù del metodo ordinario, nel suo giudizio del 25 gennaio 2013
(9C_903/2011) il Tribunale federale ha esposto al considerando 10.3.3 i
principi legali e giurisprudenziali nel caso di assicurati attivi, per i quali
il grado di invalidità deve essere determinato sulla base di un raffronto dei
redditi (art. 16 LPGA, art. 28a cpv. 1 LAI). L'Alta Corte ha precisato che a
tal fine si stabilisce il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro, e
il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido.
Per procedere al raffronto bisogna di regola esprimere il più
esattamente possibile in cifre questi redditi e confrontarli, la differenza tra
i due importi permettendo di calcolare il tasso d'invalidità. Nella misura in
cui i redditi non possono essere espressi con esattezza in cifre, si deve
stimarli sulla base degli elementi noti nel caso di specie e procedere al
confronto dei dati approssimativi ottenuti. Se non è possibile determinare o
graduare con sicurezza i due redditi di cui si tratta, si deve procedere,
ispirandosi dal metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti
attività lucrativa (art. 28a cpv. 2 LAI, art. 27 OAI), al confronto delle
attività e valutare il grado di invalidità ritenendo l'incidenza della
diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta.
La differenza fondamentale tra il metodo straordinario di
graduazione e il metodo specifico risiede nel fatto che l'invalidità non è
graduata direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta
dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo
successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla
capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di
rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito
economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza.
Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul
risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio
legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere
stabilita in base all'incapacità di guadagno (metodo straordinario di
graduazione; DTF 128 V 29 consid. 1
pag. 30; 104 V 135 consid. 2
pag. 136; sentenza I 83/97 del 16 ottobre 1997 in VSI 1998 pag. 121 consid. 1a
pag. 122; sentenza I 432/97 del 30 marzo 1998 in VSI 1998 pag. 255 consid. 2b
pag. 257).
Secondo giurisprudenza, il metodo straordinario si applica solo eccezionalmente
(RCC 1969 pag. 699) e soprattutto nel caso di lavoratori indipendenti, ove un
calcolo sufficientemente attendibile dei redditi da paragonare è escluso (STFA
I 782/03 del 24 maggio 2006, consid. 2.3) o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi
determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera
affidabile (STFA I 543/03 del 27
agosto 2004, consid. 4.3; STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001 consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gerichts zum IVG,
pag. 205).
Il metodo straordinario è quindi applicabile quando
i dati economici non sono lineari e costanti, quindi non affidabili (STCA
32.2020.130
dell'8 febbraio 2021 consid. 2.14).
2.10
Nell'evenienza
concreta, per la determinazione dell'incapacità al guadagno l'amministrazione
ha applicato il metodo ordinario, mettendo a confronto il reddito conseguito
dall'assicurato prima e dopo l'insorgere del danno alla salute.
Come visto, quale reddito da valido l'amministrazione si è basata
sul reddito conseguito nel 2016 come salariato della ditta __________ (Fr. 67'200.-)
a cui ha aggiunto gli utili del relativo esercizio contabile (Fr. 9'631.-),
giungendo all'importo di Fr. 76'831.- che ha poi aggiornato a Fr. 78'216,71 nel
2019, mentre come reddito da invalido ha considerato i dati statistici a
livello svizzero del 2018 per attività semplici di tipo fisico o manuale,
aggiornati al 2019 in Fr. 68'361,39.
2.11
Per determinare
il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla
salute (reddito da valido), come ricordato nella recente STF
9C_151/2020 del 5 maggio 2020 al considerando 6.1, decisivo non è il guadagno
realizzato nell'ultima attività svolta, bensì il reddito che la persona
assicurata conseguirebbe, secondo il grado della verosimiglianza preponderante,
se non fosse diventata invalida. Tale reddito deve essere determinato il più
concretamente possibile. Di regola ci si fonda sull'ultimo reddito che la
persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del
caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF 144 I 103
consid. 5.3; DTF 134 V 322 consid. 4.1), o comunque sul salario che potrebbe
essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda
simile.
Questo perché normalmente, in base all'esperienza
comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in
assenza del danno alla salute (RAMI 2000 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto
la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli
indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario
più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168
pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto
sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi
concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (Pratique VSI 2002
pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).
Nella citata STF 9C_151/2020 il Tribunale federale
ha inoltre evidenziato che nel caso in cui non fosse possibile quantificare in
maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire senza l'invalidità, in circostanze particolari ci si può scostare da
questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dalla Rilevazione
svizzera della struttura dei salari (RSS) edita dall'Ufficio federale di
statistica. Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare
indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo
salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli
sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di
persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto
definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già
delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo
stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali
norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il
posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla
salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità
(STF 9C_329/2014 del 1° luglio 2014, consid. 5.2).
Dall'esame del conto individuale dell'assicurato e
del conto economico della __________, l'ispettrice ha estrapolato i dati che le
hanno permesso di determinare l'evoluzione dei redditi dell'impresa.
Nel caso di specie, poiché l'anno prima
dell'insorgenza del danno alla salute, ossia il 2017, contrariamente a quanto
sostenuto dall'insorgente, era viziato da un evento infortunistico che ha
portato a una sostituzione del salario con indennità giornaliere (cfr. conto
economico del 2017 (doc. 34), in cui v'è stato un "recupero salari"
di Fr. 5'644,35, motivo per cui l'ispettrice ha ritenuto un salario lordo di
Fr. 61'556.- e non di Fr. 67'200.-), essa ha fatto capo ai dati salariali
relativi all'anno precedente, ovvero al 2016, quale anno rappresentativo del
reddito conseguito dal ricorrente senza invalidità.
2.12
Nella recente STF 9C_622/2020
del 17 novembre 2020, nel caso di un macellaio-salumiere titolare della sua
macelleria, nato nel 1962, che nel dicembre 2017 ha chiesto di beneficiare di
prestazioni, il Servizio Medico Regionale ha ritenuto che l'assicurato non
poteva più esercitare la sua attività da quando l'ha interrotta il 15 ottobre
2017, ma che disponeva di una capacità di lavoro residua completa in
un'attività adatta. L'Ufficio AI gli ha attribuito un quarto di rendita AI dal
1° ottobre 2018.
Per determinare il reddito senza invalidità, il Tribunale
cantonale ha considerato la media dei due ultimi redditi annui realizzati
effettivamente dal ricorrente che, secondo l'autorità cantonale, era l'ipotesi
più favorevole e ha quindi fissato il reddito annuo lordo senza invalidità in
Fr. 110'600.-. Per il reddito da invalido, il Tribunale cantonale ha
considerato che l'Ufficio AI si era a giusto titolo riferito al salario medio,
livello 1 dell'Inchiesta svizzera sulla struttura dei salari, con una riduzione
del 10% per tenere conto delle limitazioni funzionali e quindi un reddito annuo
da invalido di Fr. 61'161,10 (cfr. consid. 3.1).
Il ricorrente ha contestato la fissazione dei redditi con e senza
invalidità, chiedendo di portare il suo reddito da valido a Fr. 121'246,87,
ossia un aumento del 12,5% del reddito del 2017 di Fr. 107'775.-, stante la
fine della fase di adattamento dopo la ristrutturazione della sua impresa nel
2016, l'acquisizione progressiva di una notorietà nell'ambito dei prodotti
nostrani con diversi premi vinti in carriera, la diminuzione progressiva della
sua capacità di lavoro, i diversi elementi contabili figuranti agli atti e il
rapporto d'inchiesta per indipendenti (cfr. consid. 3.2).
Ritenendo che l'aumento del 12,5% poggiasse su una semplice
affermazione del ricorrente e che egli non si era sufficientemente confrontato
con il giudizio impugnato, il Tribunale federale ha ritenuto di non doversi
scostare dal reddito annuo lordo senza invalidità di Fr. 110'600.- fissato dai
primi giudici (cfr. consid.4.2).
Sulla contestazione della riduzione del 10% per motivi personali
del reddito da invalido, che il ricorrente ha chiesto di portare al 22,5%, gli
elementi invocati non erano tali da aumentare il grado di riduzione per motivi
personali. L'Alta Corte ha evidenziato che per determinare il reddito da
invalido, l'autorità giudiziaria cantonale si è fondata sui dati economici
statistici, in particolare sul reddito al quale possono pretendere gli uomini
che svolgono delle "attività semplici di tipo fisico o manuale". Questo
valore statistico si applica a tutti gli assicurati che non possono più
svolgere la propria precedente attività perché è diventata fisicamente troppo
impegnativa per il loro stato di salute, ma che conservano comunque una
capacità di lavoro importante in lavori leggeri (STF 9C_603/2015 del 25 aprile
2016, consid. 8.1; 9C_692/2015 del 23 febbraio 2016, consid.3.1).
Contrariamente a quanto creduto dal ricorrente, questo salario statistico non
si fonda inoltre sulla messa in atto di attività esclusivamente ripetitive
(cfr. consid. 4.3).
2.13
Il TCA si allinea alla soluzione
adottata dall'amministrazione per determinare il reddito da valido del
ricorrente.
In effetti, per certo non può essere tenuto conto dell'anno 2018
come preteso dall'assicurato, poiché è durante quell'anno che egli si è
infortunato, che ha interrotto la sua attività lavorativa rispettivamente l'ha
ripresa a tempo parziale e in sostituzione del mancato salario ha percepito
delle indennità giornaliere. Tale anno, perciò, non può assurgere, per
definizione, ad anno determinante da porre a confronto con il reddito da
invalido, non essendo rappresentativo del reddito conseguito senza invalidità.
Non è nemmeno corretto sostenere che il salario percepito nel 2018
sia stato di Fr. 67'200.- come risulta dall'allegato 2 (doc. 42) dell'inchiesta
economica dell'ispettrice.
Infatti, questo dato va di pari passo con la voce seguente del
"recupero salari" di Fr. 25'023.-, proprio perché, come per il 2017,
a causa dell'infortunio e della cessazione dell'attività lavorativa l'assicurato
ha beneficiato di indennità giornaliere per perdita di guadagno. Il reddito reale
ammontava perciò, come indicato, a Fr. 42'267.-.
È pertanto escluso che si tenga conto di un reddito da valido di
Fr. 80'732.- come preteso dall'insorgente, importo pari al salario annuo di Fr.
67'200.- aumentato dell'utile netto di Fr. 13'532.-.
Anche la pretesa di considerare che la redditività dell'impresa
fosse in aumento prima del verificarsi dell'incapacità lavorativa e che di
questo fatto si debba tenere conto nella quantificazione del reddito senza
invalidità deve essere evasa negativamente.
Vero è che la società è stata creata nel 2014 e che ogni anno ha
avuto un incremento del fatturato. Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto
dal ricorrente, dal conto economico 2018 (doc. 34) emerge chiaramente che il
fatturato nell'anno 2018 (Fr. 118'514,70) è inferiore a quello registrato nell'anno
precedente (Fr. 123'333,70). Tale circostanza si allinea al fatto che v'è stata
una perdita dovuta al danno alla salute che non ha permesso all'assicurato di
essere attivo al 100%, ma soltanto in ragione del 50% o, addirittura, per un
periodo, di non potere proprio lavorare.
Pure nel 2017 il fatturato è stato inferiore all'anno precedente, sia
a causa dell'insorgenza di un (altro) danno alla salute, sia per motivi legati
al rischio imprenditoriale stesso.
D'altronde, lo stesso assicurato ha dichiarato all'ispettrice che
"Gli capita talvolta di vendere un
forno, ma questo non accade regolarmente; "ci sono anni in cui ne vende più d'uno, mentre in altri nessuno,
pertanto questo genere di entrate si rivelano molto incerte" " (doc.
42.
punto 3.3).
Dai dati indicati, il trend positivo rilevato dal ricorrente non
può pertanto essere confermato, così come l'affermare di essere confrontati con
un aumento positivo annuo della cifra d'affari, in particolare nell'anno 2018.
Va fatto presente che la giurisprudenza ritiene
adeguato tenere conto della media dei redditi percepiti negli ultimi cinque
anni (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum Sozial-versicherungsrecht, Bundesgesetz über die Invaliden-versicherung
(IVG), 2a ed. 2010, pag. 306; STF 9C_886/2011 e 9C_899/2011 del 29.6.2012;
9C_361/2009 del 19 agosto 2009, consid. 4.2; RCC 1985 pag. 474; STCA 32.2012.67
del 17 ottobre 2012).
Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, nella
determinazione del reddito da valido la media degli utili conseguiti negli anni
precedenti l'insorgenza del danno alla salute va maggiorata dei contributi
sociali, e questo per tener conto che i dati statistici salariali raffrontati
come reddito da invalido tengono conto di tali oneri (STFA I 543/2003 del 27
agosto 2004, consid. 6.4).
Va qui rilevato che se, conformemente alla giurisprudenza, nel
caso in esame si fossero ritenuti anche i redditi conseguiti negli anni
precedenti dal ricorrente per rendere più rappresentativo il reddito da valido
calcolato usualmente su una media di tre-cinque anni, tale media sarebbe
diminuita e sarebbe andata a discapito dell'assicurato nell'ottica del calcolo
della perdita di guadagno giusta l'art. 16 LPGA.
Per contro, l'aver calcolato il reddito da valido soltanto sull'anno
che è stato l'anno in cui il salario lordo è stato maggiore rispetto agli anni
precedenti, ha dato luogo a una soluzione certamente più favorevole all'assicurato
e che il TCA fa propria.
Neppure la circostanza che la società era appena stata creata può
portare la scrivente Corte a dichiarare errato il metodo ordinario di calcolo
utilizzato dall'amministrazione. Infatti, il danno alla salute in questione è
sopraggiunto nell'aprile 2018 e la società è stata creata esattamente quattro
anni prima, nel 2014, quindi non la si può definire di recente costituzione nel
senso stretto del termine valido in questo ambito.
Sulla scorta delle considerazioni esposte e disponendo quindi di
dati economici certi e affidabili, non vi sono dunque i presupposti per fare
capo al metodo straordinario di calcolo come preteso dal ricorrente. Di
conseguenza, non v'è alcuna necessità di fare esperire una
perizia economica.
Il TCA concorda perciò con il modo di agire dell'Ufficio AI, dato
che l'ispettrice disponeva della documentazione economica necessaria. Anche per
i lavoratori indipendenti, infatti, il grado di invalidità va di principio
stabilito secondo il metodo del raffronto dei redditi, a meno che questi
non possano essere accertati in maniera attendibile oppure lo siano solo con un
dispendio eccessivo (STF 8C_308/2008 del 24 settembre 2008 consid. 2.2; STF 9C_886/2011, 9C_899/2011 del 29 giugno 2012; STCA 32.2019.6
dell'11 febbraio 2020; STCA 32.2018.148 del 1° luglio 2019, consid. 2.5 e STCA 32.2018.160
del 26 agosto 2019, consid. 2.9). Tali condizioni non sussistono nel
caso di specie.
In tale evenienza, per determinare il grado di
invalidità si deve applicare il metodo ordinario di raffronto dei redditi,
essendo esigibile che in un mercato del lavoro equilibrato il ricorrente, che
dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali è un indipendente malgrado
formalmente sia un dipendente della Sagl (STF 8C_450/2020 del 15
settembre 2020, consid. 3.1), sfrutti la sua capacità lavorativa
residua in attività adatte come dipendente.
Occorre dunque partire da un reddito da valido di Fr. 76'831.- nel
2016.
che, aggiornato al 2019, dà un importo di Fr. 78'216,70.
Il Tribunale precisa comunque che il reddito da
valido è stato correttamente determinato sulla base del salario che lo stesso
assicurato aveva dichiarato all'assicurazione infortuni la quale, su tale base,
gli ha versato le indennità giornaliere. A questo ammontare è stato poi a
giusta ragione aggiunto l'utile societario.
2.14
Conformemente ad un principio
generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato
incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF
117.
V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi
citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht
zur Selbst-verantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572).
In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto
la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione
(DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è
quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado
di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid.
4a; RCC 1968 pag. 434).
Dovendo dare quindi seguito all'obbligo che gli incombe di
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle
conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute, nel caso
concreto risulta che il minor discapito economico, ossia la perdita di
guadagno, lo si ha in attività adeguate. Infatti, l'assicurato può intraprendere
a tempo pieno una nuova attività salariata che sia semplice e ripetitiva così
come riconosciuto medicalmente, mentre se continuasse a lavorare come tecnico
di impianti industriali in ragione del 50% al massimo, il suo reddito risulterebbe
inferiore a quello statistico conseguibile in una nuova attività adatta che sia
conforme ai limiti funzionali e di carico stabiliti dal Servizio Medico
Regionale.
Di conseguenza, il reddito da invalido in attività
adeguate va determinato sulla base dei dati statistici come operato dall'Ufficio
AI.
L'amministrazione ha calcolato per il 2019 un
reddito ipotetico da invalido di partenza di Fr. 68'361,39. Tenuto conto di una
riduzione del 20% per motivi personali, il calcolo effettuato dal consulente in
integrazione professionale ha stabilito una perdita di guadagno del 30% (doc. 141),
grado che porta a un rifiuto del diritto alla rendita.
2.15
L'insorgente ha
chiesto al Tribunale di considerare una riduzione del 25% sul reddito
statistico, dovendo tenere conto della carenza di competenze linguistiche che
incide negativamente sulla sua possibilità di impiego anche in attività semplici
e ripetitive, dell'attuale situazione economico-sociale legata alla pandemia da
COVID-19 e della sua età, che lo renderebbe poco attrattivo sul mercato del
lavoro.
Secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico.
L'Alta Corte ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse
di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito
del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nel caso in esame, non occorre verificare più approfonditamente la
censura sollevata dal ricorrente, poiché quand'anche, per pura ipotesi di
lavoro, si applicasse una riduzione del 25% al reddito statistico ipotetico da
invalido stabilito dall'amministrazione, e non contestato dal ricorrente, come
rettamente indicato dall'Ufficio AI (doc. VIII), non si giungerebbe comunque a
un grado di invalidità pensionabile ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI.
2.16
Alla luce delle considerazioni
esposte, la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto.
Per l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed
applicabile in concreto (in virtù della disposizione transitoria dell'art. 83
LPGA a contrario in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA, anch'essi
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021), la procedura di ricorso dinanzi al
tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a
prestazioni dell'AI è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi Fr. 500.- vanno poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti