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Decisione

32.2021.24

Tutti i medici sono concordi che ass. abile 100% in altre attività adeguate.Lamentele soggettive di un peggioramento non comprovate.SMR non valuta di persona l'ass.Titolare Sagl va ritenuto indipendente.Metodo straordinario si applica eccezionalmente se dati non affidabili né certi.Qui met.ordinario

31 maggio 2021Italiano63 min

Brunelli, che abitualmente richiede un lungo tempo di ergoterapia postoperatoria,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.24

TB

Lugano

31 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 25 gennaio 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. L'11 aprile 2018 RI 1, 1968,

si è infortunato al pollice destro, ciò che l'ha reso inizialmente inabile al

100% nell'attività di tecnico di impianti industriali presso la sua società __________,

poi al 50%, perciò il 18 settembre 2018 (doc. 1) ha chiesto di beneficiare

delle prestazioni dall'assicurazione invalidità.

1.2. L'Ufficio assicurazione

invalidità ha raccolto la documentazione medica dall'assicuratore infortuni,

che si è assunto il caso (doc. 155) e dalla dottoressa __________, medico

curante (doc. 30).

Su tali basi, con rapporto finale del 24 aprile 2019 (doc. 31) il

Servizio Medico Regionale ha ritenuto da ultimo l'assicurato inabile al lavoro

al 50% dal 1° agosto 2018 come tecnico di impianti industriali e in attività

adeguate, mentre dal 1° febbraio 2019 era abile al 100% in attività adeguate,

ma con limitazione di carico di 5 kg, di non eseguire lavori di forza con la

mano destra.

1.3. Esperita un'inchiesta

economica il 16 luglio 2019 (doc. 42), raccolti i referti del dr. med. __________

(docc. 44 e 140), sui quali si è pronunciato il dr. med. __________ dell'SMR il

18 luglio 2019 (doc. 45) e il 20 novembre 2020 (doc.142), come pure sul

rapporto della dr.ssa med. __________ (doc. 140) e sentito il consulente in

integrazione professionale il 21 ottobre 2020 (doc. 139), con progetto di

decisione del 23 novembre 2020 (doc. 144) l'Ufficio AI ha negato le prestazioni

all'assicurato, ritenendo un grado di invalidità del 30% data una piena

capacità lavorativa in attività adeguate dal 1° febbraio 2019.

1.4. A seguito delle osservazioni

del 7 dicembre 2020 (doc. 147), in cui l'assicurato ha chiesto una perizia SMR

per accertare il suo attuale stato di salute considerata la rizartrosi e una

perizia economica per determinare il suo reddito da valido utilizzando il

metodo straordinario siccome va considerato come indipendente quale socio unico

e gerente della __________, mentre per il reddito da invalido va tenuto conto

di una riduzione del 25%, l'ispettrice ha preso posizione il 21 gennaio 2021

(doc. 148) sulla questione economica e il dr. med. __________ il 25 gennaio

seguente su quella medica.

Il 25 gennaio 2021 (doc. B) l'Ufficio AI ha emesso la decisione

con cui si è espresso sulle contestazioni dell'assicurato, respingendole, e ha

quindi confermato il rifiuto dell'attribuzione di una rendita di invalidità

stante un grado AI del 30%.

1.5. Con ricorso del 16 febbraio

2021 (doc. I) RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto al Tribunale,

in via principale, di accordargli un grado AI del 40% e quindi un quarto di

rendita e, in via subordinata, di ritornare gli atti all'amministrazione per

approfondire l'aspetto medico con una perizia SMR e per effettuare una perizia

economica.

Il ricorrente ha sottolineato la necessità di esperire una perizia

SMR per accertare in modo definitivo la sua incapacità lavorativa nell'attività

abituale e l'eventuale capacità lavorativa residua in attività adeguate, dato

che la rizartrosi è una malattia degenerativa. Pertanto, la situazione clinica

non è più la stessa rispetto a quando si è verificato l'infortunio e quindi il

grado di incapacità lavorativa deve essere rivalutato prima di emettere una

decisione definitiva sul suo diritto a una rendita.

In merito all'aspetto economico, l'insorgente ha censurato l'applicazione

del metodo ordinario per determinare il reddito da valido, visto che l'Ufficio

AI ha preso in considerazione il reddito da attività dipendente per l'anno 2016

e gli utili della società, ma non ha applicato il metodo straordinario a motivo

che la sua ditta è una Sagl e non una ditta individuale. A suo dire, essendo

socio unico della __________ e sebbene percepisca un reddito da lavoro

dipendente, egli va considerato come un lavoratore indipendente. Non è corretto

che sia stato ritenuto il reddito del 2016 quale unico anno in cui non ha

presentato un'incapacità lavorativa, visto che anche nel 2017 non è stato

inabile al lavoro. Inoltre, malgrado il danno alla salute, nel 2018 egli ha

percepito un salario di Fr. 67'200.- oltre all'utile netto di Fr. 13'532.-,

perciò il suo reddito va ritenuto di Fr. 80'732.- in luogo di Fr. 76'831.-, ciò

a comprova del fatto che la redditività dell'impresa era in aumento prima dell'insorgenza

dell'incapacità lavorativa. Va poi tenuto conto che l'attività era in

espansione e quindi non ci si può basare unicamente sui dati del 2016, che sono

inferiori a quelli del 2018; vista la crescita dell'utile dal 2014 al 2018 era

verosimile che l'utile sarebbe aumentato ulteriormente se non fosse subentrato

il danno alla salute, così come il suo reddito.

Qualora si considerasse solo il reddito del 2018 di Fr. 80'700.-,

si giungerebbe a un grado di invalidità del 35%. Di conseguenza, occorre

applicare il metodo di calcolo straordinario esperendo una perizia economica

sulle reali condizioni del ricorrente alla scadenza dell'anno di attesa (aprile

2019).

Infine, il reddito da invalido va ridotto del 25% in luogo del

20%.

1.6. Nella risposta dell'8 marzo

2021 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha chiesto al Tribunale di

respingere il ricorso.

Per la questione medica, l'amministrazione ha ribadito la validità

del rapporto finale del 24 aprile 2019 del dr. med. __________, che ha

analizzato l'intera documentazione medica a disposizione e che ha stabilito che

l'assicurato è totalmente abile al lavoro in attività adeguate rispettose di

determinati limiti funzionali. A tale conclusione sono pure giunti la dr.ssa __________

e il dr. __________, che ha peritato l'interessato per conto dell'assicuratore

perdita di guadagno. Le dettagliate valutazioni dell'SMR non sono state

smentite da altri certificati attestanti una situazione clinica diversa o un

peggioramento duraturo delle sintomatologie. Non è quindi necessario effettuare

ulteriori accertamenti specialistici.

Sull'aspetto economico, l'Ufficio AI ha riportato degli estratti

della inchiesta economica per indipendenti del 17 luglio 2019 in risposta alle

censure ricorsuali, rilevando come tali conclusioni sono state ribadite dalla

medesima ispettrice, interpellata pendente causa (doc. IV/1). Ne discende che

correttamente l'Ufficio AI ha applicato il metodo ordinario di calcolo fissando

il reddito da valido in Fr. 76'831.- nel 2016 e in Fr. 78'216,70 nel 2019 e il

reddito statistico da invalido nel 2019 in Fr. 54'689,10, già dedotto il 20%

per motivi personali, che non può essere aumentato al 25% come richiesto dal

ricorrente.

Il raffronto dei redditi conferma un'incapacità al guadagno del

30%, che non permette di erogare una rendita di invalidità.

1.7. Il 22 marzo 2021 (doc. VI) l'insorgente

ha osservato che il medico SMR non l'ha mai visitato, ma che si è basato sui

documenti agli atti, certificati che però erano relativi soltanto all'infortunio

del 2018 e non consideravano quindi anche la probabile progressione della

rizartrosi. Pertanto, il rapporto SMR, datato, non va considerato completo ed

esaustivo, essendo probabile che vi sia stato un peggioramento dopo il 24

aprile 2019 che potrebbe avere influito sulla sua capacità lavorativa anche in

attività adeguate, visto che lo stesso dr. __________ ha prospettato la

possibile necessità di un intervento chirurgico. È perciò indubbio che si debba

esperire una perizia SMR.

Sulla determinazione del reddito da valido, il ricorrente ritiene

che debba essere considerata la situazione concreta e che perciò si applichi il

metodo straordinario. Non va infatti dimenticato che la sua società era di

recente costituzione al momento del danno, era in crescita e l'infortunio ha

bloccato il trend positivo. Il reddito di Fr. 76'831.- ritenuto dall'Ufficio AI

non è indicativo della sua reale situazione economica.

Per il reddito da invalido, l'insorgente ha ribadito la necessità,

visto anche il sopraggiungere della pandemia, di una riduzione del 25% per

motivi personali.

1.8. Il 6 aprile 2021 (doc. VIII)

l'amministrazione, in assenza di ulteriori mezzi di prova, si è riconfermata

nella decisione e nella risposta di causa.

Per l'aspetto medico, ha ribadito come sia emerso, anche da parte

dei medici curanti, che l'assicurato è abile al lavoro al 100% in attività

adatte, mentre per l'ambito economico si è rifatta alle valutazioni dell'ispettrice

che ha nuovamente interpellato (doc. VIII/1). Ha infine precisato che anche se

si ritenesse il 25% di riduzione sul reddito statistico da invalido, non si

giungerebbe comunque all'attribuzione di una rendita di invalidità.

1.9. Il 19 aprile 2021 (doc. X) il

ricorrente ha confermato le pretese.

Inoltre, egli ha contestato le considerazioni economiche della

ispettrice, precisando che le indennità LAINF che ha incassato nel 2018 danno

un'indicazione del reddito che avrebbe percepito senza l'infortunio e quindi

senza l'incapacità lavorativa. Visto che il reddito era maggiore nel 2018

rispetto al 2016, ciò è indicativo per ritenere che l'attività fosse in

crescita quando è sopraggiunto il danno alla salute, mentre considerando

unicamente l'anno 2016 tale dato non è indicativo dell'effettivo reddito da

valido. A suo dire, senza il danno alla salute nel 2018, il reddito da valido

del ricorrente nel 2019 sarebbe stato quasi certamente maggiore rispetto a

quello determinato dall'Ufficio AI. L'assicurato ha perciò chiesto l'applicazione

del metodo straordinario.

Infine, l'insorgente ha osservato che il 25% di riduzione del

reddito da invalido potrebbe cambiare la sua situazione se la perizia SMR

dovesse stabilire un'incapacità lavorativa maggiore o se con il metodo

straordinario dovesse emergere un reddito da valido superiore.

1.10. L'amministrazione ha riaffermato

il 28 aprile 2021 (doc. XII) che l'assicurato dal febbraio 2019 è risultato

abile al lavoro al 100% in attività adeguate, mentre per l'aspetto economico ha

rinviato a quanto osservato dall'ispettrice (doc. XII/1), che si è riconfermata

nelle sue precedenti prese di posizione, e ha ribadito la correttezza della

riduzione globale del 20% sul reddito statistico.

1.11. L'insorgente non ha formulato ulteriori

osservazioni (doc. XIII).

considerato in diritto

2.1. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno

1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al

lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI

prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al

guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività

lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il

reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non

tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC

1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,

op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,

d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità

di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato

è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il

TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la

Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta

a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente

formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non

riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata con

STFA U 156/05 del 14 luglio 2006,

consid. 5).

2.2. Per

costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare

in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure

nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori

siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125

V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133

consid. 2 pag. 134; 114 V 310

consid. 3c pag. 314; 105 V 156

consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito

al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie,

valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico,

determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno

studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore

di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un

organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI

1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).

Nella DTF 125 V

351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che

essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique

VSI 2001 pag. 108 segg.).

Il Tribunale federale ha poi precisato

nella DTF 135 V 465 che il giudice delle assicurazioni

sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici

interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione

che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle

conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 9C_168/2020

consid. 5.1; STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta

Corte, dal principio della parità delle armi che la

Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità

dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni

(DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Ancora recentemente (STF

9C_168/2020 del 17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio

2021, consid. 4.1), l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici)

rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio

sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia

sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della

procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti

esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento

dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità

della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125

V 351 consid. 3b/bb pag. 353; DTF 123 V 176;

DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994,

pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto

perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti.

Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di

chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici

curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione

medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura

differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018

del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid.

5.3).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24 agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR

nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di

divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio

necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta

Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration

et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par

le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité

de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.

(…)".

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la

giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi

dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a

disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un

punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non

fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni

contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti

validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti

citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio

2003).

In merito ai rapporti del medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/ 2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, a suo favore (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre,

il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, trattandosi delle divergenze di

opinione tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal

giudice, ha precisato quanto segue:

" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et

médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en

oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur

reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au

vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration

ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.3. Il 18 settembre 2018 l'assicurato

ha inoltrato una domanda di prestazioni a causa delle conseguenze dell'infortunio

avvenuto l'11 aprile 2018 durante l'attività lavorativa.

Egli ha subito la torsione innaturale del pollice della mano

destra, che l'ha reso inizialmente totalmente inabile al lavoro di tecnico di

impianti industriali, poi al 50% dal 4 giugno 2018, nuovamente al 100% dal 24

luglio 2018 e al 50% dal 6 agosto 2018.

L'Ufficio AI ha richiamato dall'assicuratore infortuni prima - che

si è assunto il caso fino al 1° febbraio 2019 (doc. 216) - e dall'assicuratore

per perdita di guadagno poi (doc. 218), i referti medici e radiologici

raccolti. Inoltre, ha interpellato il medico curante dell'assicurato, la dr.ssa

med. __________.

In particolare, il 22 gennaio 2019 l'assicurato è stato sottoposto

a una visita medica da parte del dr. med. __________, FMH in ortopedia e

traumatologia, che ha valutato l'assicurato per conto dell'assicuratore

infortuni. Nel rapporto del 28 gennaio 2019 (doc. 215) lo specialista ha posto

la diagnosi infortunistica di stato dopo distorsione del I dito della mano

destra l'11 aprile 2018 con lesione muscolare dell'eminenza tenare con ematoma

spazio interdigitale 1-2 metacarpo destro e quale diagnosi extra-infortunistica

la rizartrosi alla mano destra secondo Eaton II/III.

Dal profilo soggettivo, l'assicurato aveva notato una riduzione

della forza e sentiva dolore quando eseguiva lavori pesanti e quando lavorava

con attrezzi quali trapano o macchine vibranti. Non aveva invece problemi con

la mobilità e la sensibilità delle estremità. All'esame oggettivo, il chirurgo

ha notato una distorsione del I dito guarita con tenar e buona funzionalità e

priva di dolore. Estensione e abduzione/adduzione conservate, libere e nella

norma. Invariata la rizartrosi preesistente secondo Eaton II/III alla mano

destra. Non erano previste altre terapie o proposte diagnostiche.

Nela sua valutazione il medico fiduciario ha osservato che per la

semplice distorsione con lesione parziale del tenar, che nel frattempo era

guarita con buona funzionalità e senza instabilità del I dito, si poteva

constatare uno status quo sine dopo l'infortunio. L'importante differenza della

forza nel test di Jamar in posizione 2 non era spiegabile rispetto alla

valutazione del dr. med. __________ del 13 novembre 2018, dove è stata mostrata

una forza migliore e maggiore di 38 kg. Le conseguenze dell'infortunio erano

guarite, perciò dal 1° febbraio 2019 l'assicurato è stato ritenuto pienamente

abile nel suo precedente lavoro per le conseguenze dell'infortunio.

Sulla scorta di tale valutazione ha fatto seguito lo scritto del

29 gennaio 2019 (doc. 216), con cui l'assicuratore infortuni ha comunicato all'interessato

che per i postumi dell'infortunio chiudeva il caso al 1° febbraio 2019.

In seguito, l'Ufficio ha raccolto il rapporto medico del 18 aprile

2019 (doc. 30) della dr.ssa med. __________, FMH medicina interna generale, che

ha confermato i gradi di inabilità lavorativa indicati dall'assicurato nella

sua domanda di prestazioni (da ultimo, inabile al 50% dal 7 agosto 2018) a

motivo che portare pesi elevati, effettuare manovre con attrezzi pesanti

taglienti e vibranti era potenzialmente a rischio di gravi ferite se

improvvisamente avesse perso il controllo. V'era persistenza di dolore e di

instabilità a livello dell'articolazione metacarpo-falangeale del I dito della mano

destra, per i quali ha prescritto un'ortesi, esercizi di ergoterapia e FANS al

bisogno. A suo dire, la prognosi sulla sua capacità lavorativa nel suo campo

era sfavorevole, tanto che la continuazione dell'attività attuale avrebbe

portato a un peggioramento della rizartrosi e c'era il rischio elevato di

incidenti al lavoro con la mano dominante lesa.

Per la diagnosi e i referti oggettivi la dottoressa ha rinviato al

rapporto dello specialista, dr. __________, del 13 novembre 2018.

Secondo la dr.ssa __________, l'assicurato poteva svolgere tutte

le attività, tranne quelle che prevedono l'utilizzo di attrezzi da lavoro

pesanti, a vibrazione e a spinta trasversale. Nell'attività abituale era abile

al massimo per 1-3 ore al giorno, mentre in attività adeguate al 100%.

Il 13 novembre 2018 (doc. 199) il dr. med. __________, specialista

FMH in chirurgia della mano, chirurgia ortopedica e traumatologia, ha rivisto l'assicurato,

affetto da rizartrosi Eaton II/III alla mano destra. Egli ha riferito di avere

eseguito una infiltrazione di acido ialuronico e due di PRP (30 agosto 2018,

doc. 198), con tuttavia persistenza delle difficoltà nell'attività lavorativa

manuale abituale e in particolare nella pinza pollice-indice contro resistenza.

Secondo il chirurgo, l'interessato presentava un miglioramento rispetto ai

reperti del giugno 2018 con un incremento dei valori di forza pari a quel

momento a 38 kg, pur in presenza di un importante deficit di forza di pinza con

7 kg (rispetto ai 9 kg) al contro-laterale.

Alla luce dei reperti clinici e delle terapie eseguite fino a quel

momento, lo specialista ha ribadito all'assicurato l'invito ad indirizzarsi a

una riqualifica professionale in attività senza l'uso di strumenti vibranti e/o

in attività senza sollevamento di carichi importanti. Nel frattempo gli ha

consigliato di mantenere il tutore tipo push diurno e di assumere AINS al

bisogno in caso di una notevole tumefazione. Era poi utile un controllo clinico

e radio-grafico a 1 anno per seguire l'evoluzione della malattia artrosica.

Solo in caso di cambiamento dell'attività lavorativa, che era

auspicabile, e/o di peggioramento clinico, sarebbe stato da prevedere l'intervento

di trapeziectomia e artroplastica con tessuti molli alla mano destra.

Basandosi su questa documentazione medica, specialistica e della

dottoressa curante, il 24 aprile 2019 (doc. 31) il dr. med. __________ del Servizio

Medico Regionale ha reso il rapporto finale con cui ha posto la diagnosi di

stato dopo distorsione del I dito della mano destra con lesione muscolare dell'eminenza

tenare con ematoma spazio interdigitale I-II metacarpo destro e, quale diagnosi

extrainfortunistica, di rizartrosi alla mano destra secondo Eaton II/III.

Il medico SMR ha ripreso i gradi di incapacità lavorativa

stabiliti dalla dr.ssa __________ come tecnico di impianti industriali, fra cui,

da ultimo, del 50% dal 1° agosto 2018 fino al 31 gennaio 2019 a causa dell'infortunio

e dal 1° febbraio 2019 come malattia. In attività adeguate, il dottor __________

ha ritenuto i medesimi gradi dall'11 aprile 2018 in poi, ma dal 1° febbraio

2019 ha stabilito che la capacità lavorativa era del 100%, con limitazione di 5

kg di peso, di non dovere utilizzare attrezzi pesanti e/o vibranti e di non

effettuare lavori di forza con la mano destra.

Il mese seguente, il dr. med. __________ ha rivisto l'assicurato e

il 15 maggio 2019 (doc. 44) ha segnalato che presentava un miglioramento

rispetto ai reperti del novembre 2018 con un incremento dei valori di forza

pari a quel momento a Jamar wrist 38 kg vs 38 kg. Tale miglioramento era in

parte legato alla sospensione delle attività più pesanti (saldatura) nei

processi lavorativi. Per il resto, il rapporto era identico al precedente del

novembre 2018.

Il 24 maggio 2019 il dr. med. __________, FMH in medicina interna,

ha visitato l'interessato per conto dell'assicuratore malattia per perdita di

guadagno.

Nel rapporto del 28 maggio seguente (doc. 226), il medico

fiduciario ha indicato che la limitazione nel maneggiare attrezzi pesanti o

vibranti con la mano destra perdurava, specialmente se i movimenti erano

ripetitivi e prolungati nella giornata. Inoltre, l'assicurato riusciva a

gestire parzialmente la sua attività altalenando ingaggi necessitanti una

manualità nell'arco dell'intera giornata per poi cessare l'attività nelle

mansioni inergonomiche per 1-2 giorni. Non faceva più ergoterapia.

Nell'esame clinico eseguito egli ha in particolare rilevato che il

gesto di pinzare contro resistenza era limitato rispetto alla controlaterale in

paziente destrimane.

La diagnosi era di rizartrosi della mano destra dominante sintomatica

dopo esacerbazione su trauma distorsivo dell'11 aprile 2018.

In conclusione, considerati anche gli atti messi a disposizione,

il medico fiduciario ha convalidato realisticamente una limitazione lavorativa

almeno parziale nella sua attività considerata inergonomica inadeguata nei

carichi. Ciò non toglieva però che considerava esigibile nella forma massima un'attività

adeguata ergonomicamente dal 1° giugno 2019.

Egli ha specificato che si doveva trattare di un'attività

prevalentemente leggera senza dovere sollevare/portare/ spostare pesi superiori

a 5 kg od oggetti di grosse dimensioni e maneggiare attrezzi

vibranti/pesanti/pericolosi con la mano destra dominante. L'annuncio all'assicurazione

invalidità per valutare provvedimenti professionali era giustificato.

Su questo referto ha preso posizione il 18 luglio 2019 (doc. 45)

il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, affermando che, su tale

base, non poteva che confermare la validità del rapporto SMR.

Il dr. med. __________ si è pronunciato nuovamente il 1° settembre

2020 (doc. 140), rilevando come fosse evidente la sublussazione della base del

Fatti

I osso metacarpale pur in assenza di deficit marcati alla opposizione attiva

del pollice, con scrosci articolari. Egli ha riferito che l'assicurato aveva di

recente subito una infiltrazione di acido ialuronico seguita da una prima

infiltrazione di PRP ecoguidata all'articolazione TMC alla mano destra. Quel

giorno gli ha somministrato la seconda infiltrazione di PRP.

Il chirurgo della mano ha precisato che solo in caso di fallimento

di tali terapie sarebbero state da prevedere misure chirurgiche più invasive,

ovvero l'intervento di trapeziectomia e artroplastica coi tessuti molli secondo

Brunelli, che abitualmente richiede un lungo tempo di ergoterapia postoperatoria,

perciò con il paziente stava percorrendo tutte le strade conservative

possibili.

Questo certificato è stato allegato dalla dr.ssa med. __________

al suo rapporto medico che ha compilato 15 novembre 2020 (doc. 140) su invito

dell'Ufficio AI, in cui ha ribadito che l'inabilità era del 50% dal 7 agosto

2018 come tecnico di impianti industriali, che la situazione era stabile, ma

anche senza miglioramento malgrado la diminuzione dell'attività abituale al

50%. La curante ha rilevato dolenzia e limitazione della mobilità e motricità a

livello dell'articolazione carpo-metacarpale pollice della mano destra e ha

diagnosticato una rizartrosi Eaton II/III.

Quando l'assicurato eseguiva per più di 2 ore l'attività di

saldare con la mano destra, il dolore si esacerbava, perdeva la forza e il

controllo sul movimento, ciò che era rischioso per la sicurezza. L'attività

abituale era dunque esigibile per 4 ore al giorno, mentre delle attività

adeguate potevano essere esigibili per 8-10 ore.

Il dr. med. __________ si è pronunciato il 20 novembre 2020 (doc.

142) sugli ultimi due referti dei curanti tenuto pure conto del rapporto del

consulente in integrazione professionale che ha ritenuto l'assicurato

reintegrabile al 100% in attività adeguate (doc. 139), confermando la validità

del suo rapporto finale del 24 aprile 2019 in assenza della modifica dello

stato di salute dell'assicurato.

Al progetto di decisione del 23 novembre 2020 (doc. 144) di

rifiuto di attribuzione di una rendita di invalidità l'assicurato ha inoltrato

delle osservazioni, chiedendo di sottoporlo a una perizia SMR per stabilire la

sua reale capacità lavorativa in attività adatta, non essendo possibile

considerare che essa corrisponda ancora al 100% dopo oltre un anno e mezzo dall'ultimo

rapporto medico agli atti (rapporto del dr. __________ del 15 maggio 2019),

necessitando un esame approfondito sul suo stato di salute stante un'eventuale

progressione della malattia.

Il 25 gennaio 2021 (doc. 152) il dottor __________ ha risposto che

il rapporto SMR si basava su documentazione medica aggiornata, in particolare sui

rapporti della curante e del dr. med. __________ di settembre 2020, che

confermavano una situazione stazionaria. Pertanto, egli ha confermato la

validità del rapporto finale basato sulla certificazione del curante e sull'accertamento

pratico del Servizio Integrazione Professionale e ha concluso che, in assenza

di questioni aperte, l'esecuzione di una perizia non risultava necessaria.

Con il ricorso inoltrato contro la decisione del 25 gennaio 2021 (doc.

B) di rifiuto di attribuzione di una rendita di invalidità l'assicurato non ha

prodotto nuovi certificati medici e il Servizio Medico Regionale non si è quindi

più pronunciato.

2.4. Questo Tribunale, chiamato a

verificare se l'Ufficio assicurazione invalidità abbia accuratamente vagliato

le condizioni di salute dell'assicurato prima dell'emanazione della decisione

impugnata, dopo attenta analisi di tutta la documentazione medica agli atti

conferma l'operato dell'amministrazione.

In concreto, le conclusioni tratte dal Servizio Medico Regionale

il 24 aprile 2019, ribadite espressamente nelle annotazioni del 18 luglio 2019,

del 20 novembre 2020 e del 25 gennaio 2021 dopo avere esaminato le valutazioni

della curante dr.ssa __________ e dello specialista dr. __________, come pure i

pareri del chirurgo ortopedico dr. __________ interpellato dall'assicuratore

infortuni e del dr. med. __________ su mandato dell'assicuratore malattia per

perdita di guadagno, danno un quadro chiaro, completo e non contraddittorio

delle condizioni di salute del ricorrente.

Tutti i medici intervenuti erano concordi nel ritenere l'assicurato

abile totalmente in altre attività adeguate al suo stato di salute, mentre

nella sua attività di tecnico di impianti industriali la sua capacità

lavorativa era ridotta, in quanto sul lungo periodo la forza gli veniva a

mancare nella mano destra e l'utilizzo di attrezzi pesanti e vibratili era non

solo difficoltoso, ma diventava anche pericoloso. Anche il sollevamento di

carichi pesanti era stato escluso a causa del danno al pollice destro.

Il dr. med. __________ già a fine novembre 2018 ha valutato che la

situazione si era stabilizzata e che era sopraggiunta una rizartrosi che, però,

era di origine morbosa e non più quindi infortunistica. Pertanto, egli ha

ritenuto che le conseguenze infortunistiche erano terminate. D'altronde, egli

ha affermato che anche il chirurgo della mano, dr. __________, aveva dichiarato

la situazione come stabilizzata e guarita per quanto concerneva le conseguenze

dell'infortunio.

Ciò stante, non è corretta la considerazione del ricorrente

secondo cui il medico SMR si è basato unicamente sull'aspetto infortunistico e

non ha ritenuto che, invece, alla base dei suoi continui dolori e problemi al

pollice destro v'era una rizartrosi.

Prova ne è che il dr. med. __________ ha citato la diagnosi di

rizartrosi nel suo rapporto finale del 24 aprile 2019 e che nella valutazione

della capacità lavorativa egli si è basato anche sul rapporto della dottoressa __________,

la quale aveva rinviato al parere del 13 novembre 2018 del dottor __________ proprio

per la diagnosi, che l'aveva chiaramente stabilita in rizartrosi Eaton II/III.

Su tali basi, ossia considerando che il ricorrente era affetto da rizartrosi,

la dr.ssa __________ ha stabilito i gradi di incapacità lavorativa del suo

paziente, tenendo dunque evidentemente in considerazione l'affezione in corso.

In ogni suo parere la dottoressa curante ha quindi valutato lo

stato di salute dell'assicurato sulla base della rizartrosi.

Lo stesso vale per il dr. med. __________ che, sulla base della

presenza di una rizartrosi Eaton II/III, ha giudicato auspicabile una

riqualifica professionale in un'attività che non prevedesse l'utilizzo di

strumenti vibratili e/o senza sollevamento di carichi importanti.

Ancora nel referto del 1° settembre 2020, l'ultimo agli atti, il

chirurgo della mano ha dichiarato l'insorgente affetto da rizartrosi Eaton

II/III alla mano destra, già documentata radiologicamente.

Pertanto, non è quindi possibile seguire l'assicurato laddove

sostiene che la valutazione dell'SMR non consideri i fattori

extrainfortunistici, visto che la rizartrosi è stata diagnosticata il 22 giugno

2018 (doc. 140) e tutti i medici che hanno in seguito preso posizione sullo stato

di salute dell'assicurato si sono sempre, e unicamente, basati su tale

affezione, sia che essa fosse peggiorata, come ha ipotizzato l'insorgente, sia

che essa fosse rimasta tale.

Ciò significa che la valutazione dei medici curanti del ricorrente

considerava evidentemente lo stato di salute oggettivato in quel momento e

hanno concluso che l'attività precedente non poteva più essere esercitata a

tempo pieno essendo troppo pesante per la mano destra e, addirittura, rischiosa

per il tipo di lavoro stesso.

La tesi ricorsuale secondo cui la rizartrosi è degenerativa e

quindi occorre valutare le conseguenze del danno alla salute al momento in cui

è stata emanata la decisione formale, per il TCA rimane quindi una mera ipotesi

di carattere soggettivo, che non va perciò indagata ulteriormente, peraltro

siccome nemmeno comprovata da un qualsiasi referto medico.

Anzi, il dr. med. __________ si è espresso più volte sulla

questione diagnosticando sempre e unicamente una rizartrosi Eaton II/III e

informando la curante di avere sottoposto l'assicurato a delle infiltrazioni

(di acido ialuronico e di PRP).

Quanto alla possibile operazione chirurgica a cui l'insorgente

dovrebbe sottoporsi, va qui rilevato che ancora il 1° settembre 2020 il

chirurgo della mano che lo segue da due anni ha indicato espressamente che

"Solo in caso di fallimento di tali

terapie saranno da prevedere misure chirurgiche più invasive, ovvero l'intervento

di trapeziectomia e artroplastica coi tessuti molli sec. Brunelli.".

Ad oggi, però, al Tribunale non è giunta alcuna comunicazione sull'esecuzione

di tale intervento, che rimane perciò una mera ipotesi.

Non è quindi possibile procedere a una nuova valutazione dello

stato di salute del ricorrente fondandosi su delle semplici ipotesi di un

possibile peggioramento delle condizioni dell'assicurato, siccome fino a questo

momento non oggettivate clinicamente.

Infatti, come ha correttamente evidenziato il Servizio Medico

Regionale, non sono stati presentati referti medici che indichino che la

situazione sia peggiorata, perciò non v'è motivo di indagare più

approfonditamente la situazione come preteso dall'assicurato.

2.5. Al riguardo occorre

evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al

Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato

nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una

mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli

elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie

argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria

rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di

salute dell'assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente

richiamando dei referti medici - magari addirittura in possesso dell'interessato

medesimo -, quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo)

affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto

peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime STCA 32.2021.10 del 22

marzo 2021; STCA 32.2020.51 del 29 ottobre 2020; STCA 32.2020.31 del 15 ottobre

2020).

Tutto ben considerato, dunque, non vi sono elementi oggettivi tali

per scostarsi dalle considerazioni e dalle conclusioni che il Servizio Medico

Regionale ha tratto il 24 aprile 2019 e nelle successive annotazioni sulle

condizioni di salute dell'assicurato e che ha avallato in altre occasioni anche

dopo avere esaminato i referti specialistici dei curanti. Essendo convincenti e

non essendo state contestate sufficientemente dal ricorrente, che non ha

suffragato la sua tesi con dei validi certificati medici che attestano una

situazione clinica peggiore, le considerazioni del dr. med. __________ vanno

fatte proprie dal Tribunale.

In presenza delle chiare spiegazioni fornite da quest'ultimo, il

TCA si allinea con serenità alle conclusioni tratte dal medico del Servizio

Medico Regionale, il quale ha dunque esaminato attentamente le condizioni di

salute del ricorrente dal profilo somatico, tenendo conto dei riscontri

oggettivi emersi dalla documentazione medica raccolta comprendente anche i più

recenti pareri dei medici curanti agli atti.

Di conseguenza, una nuova valutazione dello stato di salute del

ricorrente, così come da esso esplicitamente richiesta non ritenendo completi

gli accertamenti esperiti dall'Ufficio AI, non è affatto necessaria. Infatti,

si deve ritenere che la documentazione a disposizione del Tribunale è già

completa, sufficientemente dettagliata e chiara per definire lo stato del

ricorrente, senza che sia quindi utile l'esperimento di ulteriori accertamenti.

La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da esperti, per

di più curanti dell'assicurato.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art.

29 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c).

Sulla scorta di queste considerazioni, e in assenza di indizi tali

da sovvertire le chiare conclusioni tratte dal Servizio Medico Regionale nelle

sue prese di posizione, non si vede per quale motivo le condizioni di salute

del ricorrente dovrebbero essere indagate ulteriormente. Infatti, gli stessi

medici curanti, anche specialisti in materia, hanno già fornito sufficienti

elementi per trarre delle conclusioni e quindi tali da escludere uno stato di

salute peggiore dell'interessato che si riflette sulla sua capacità lavorativa

residua.

2.6. Da ultimo va evidenziato che

anche se il dr. med. __________ dell'SMR non ha visitato personalmente l'interessato,

ma si sia basato sugli atti per valutare le sue condizioni di salute, non è

qualificatamente censurabile.

Come ha rilevato il Tribunale federale nella STF 9C_787/2012 del

20 dicembre 2012 al considerando 4.2.1, il legislatore assegna agli organi

esecutivi della LAI il compito di stabilire i fatti giuridicamente determinanti

secondo il principio inquisitorio in modo tale da consentire l'emissione di una

decisione sulla prestazione richiesta. Per quanto concerne le conoscenze

mediche necessarie alla valutazione dell'invalidità (art. 16 LPGA e art. 28

segg. LAI), gli uffici AI possono avvalersi dei pareri dei servizi medici

regionali (art. 59 cpv. 2 e cpv. 2bis LAI), dei rapporti dei medici curanti

oppure di esperti medici esterni quali i centri d'osservazione medica e

professionale. I SMR sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni. Essi stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato, determinante per l'AI secondo l'art. 6 LPGA, di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi (art. 59 cpv. 2bis LAI; cfr.

inoltre le disposizioni esecutive di cui agli art. 47-49 OAI). I rapporti

interni del SMR ai sensi dell'art. 49 cpv. 3 LAI non

pongono autonomamente delle diagnosi, bensì apprezzano sotto l'aspetto medico i

reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare - a beneficio anche dell'amministrazione

e dei tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili

conoscenze specialistiche - la situazione medica.

Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga

visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene

necessario. Negli altri casi rende la propria valutazione sulla base della

documentazione esistente. L'assenza di propri esami diretti non costituisce

pertanto, per invalsa giurisprudenza, un motivo per mettere in dubbio la

validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura

probatoria generalmente riconosciute (SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009]

consid. 4.3.1 con riferimenti; cfr. pure sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio

2012 consid. 4.2; STCA 32.2020.21 del 20 agosto 2020).

Da quanto precede discende che la lamentela dell'assicurato di non

essere stato valutato di persona dal Servizio Medico Regionale va respinta e la

validità dei suoi rapporti deve essere confermata. Il dr. med. __________ ha

infatti esaminato nel dettaglio e compiutamente le condizioni di salute del

ricorrente sulla base di tutti gli atti medici e non ha ritenuto determinante

esaminarlo di persona, essendo la situazione già sufficientemente chiara.

2.7. Per quanto riguarda le

conseguenze economiche del danno alla salute, e quindi la determinazione

del grado di invalidità, l'Ufficio AI ha dato mandato al Servizio d'inchiesta

di effettuare un'inchiesta per l'attività professionale indipendente, che è

stata eseguita il 16 luglio 2019 e il giorno seguente (doc. 42) l'ispettrice ha

allestito il relativo rapporto.

Quest'ultima ha effettuato un confronto tra campi di attività per

la professione di vendita e installazione di forni per la panificazione con il

metodo misto di calcolo (cfr. allegato 1 al rapporto d'inchiesta), ritenendo

che in concreto la parte dell'attività amministrativa avesse una ponderazione

senza danno alla salute del 5%, l'installazione dei forni in tutti i Paesi

esteri esclusa __________ del 27% e l'assistenza e manutenzione di forni in __________

del 68%.

Per ognuno di questi campi l'ispettrice ha indicato il grado di

incapacità dell'assicurato, stabilendo lo 0%. Moltiplicando dunque il grado di

ponderazione senza danno di ogni singolo campo con il rispettivo grado di

incapacità, essa ha ottenuto un'incapacità al lavoro ponderata dello 0% per

ogni campo, per un totale dello 0%.

L'ispettrice ha poi esposto l'evoluzione dei redditi dell'impresa

(cfr. allegato 2) dal 2014 al 2018 sia sulla base del conto individuale AVS sia

del salario lordo che egli ha dichiarato avere percepito, importi che

combaciavano.

A tale proposito, l'esperta ha segnalato che l'assicurato ha

ammesso che per ogni anno ha beneficiato di indennità giornaliere dovute a vari

infortuni (nel 2014 ha fratturato la spalla ed è rimasto fermo quattro mesi a

cavallo tra il 2014 e il 2015, nel 2017 è caduto da una scala ed è rimasto

fermo per due mesi), perciò l'unico anno in cui l'interessato non ha subìto un

danno alla salute era il 2016.

Per valutare il reddito senza invalidità, l'ispettrice ha

fatto riferimento al dato del 2016, essendo pure l'anno più vicino all'insorgenza

del danno stesso. A tale proposito, essa ha osservato che, essendo una società

costituita recentemente, era importante considerare il dato più elevato.

Pertanto, il reddito da valido, comprensivo del salario lordo e

degli utili aziendali tassati nel 2016, risultava ammontare a Fr. 76'831.-.

Aggiornando questo dato al 2017 si ha Fr. 77'138.-.

Per quanto concerne il reddito con invalidità, l'ispettrice

ha precisato che non disponendo del dato del 2019, non era possibile procedere

con una valutazione della perdita nella attività abituale.

Tuttavia, considerato come dal lato medico è stata ritenuta una

piena capacità lavorativa in attività adatte e considerata l'età dell'assicurato,

essa ha proposto di fare prendere posizione al consulente in integrazione

professionale sulla perdita nell'attività abituale, fermo restando la

possibilità di provvedimenti professionali.

In effetti, durante il 2020 l'assicurato ha potuto partecipare al

progetto "second chance" che l'avrebbe introdotto nel settore

della ricezione d'albergo, ma a causa di problemi sul posto di lavoro egli ha deciso

di rinunciare a terminare la formazione poco prima del completamento e di non

sostenere gli esami.

L'assicurato è stato quindi ritenuto dal Servizio integrazione

professionale, il 21 ottobre 2020 (doc. 139), come preparato e formato quale

impiegato di ricezione (livello base). Ad ogni modo, l'assicurato avrebbe

potuto svolgere tutte le attività ritenute leggere, semplici e ripetitive nella

misura massima possibile rispettando i limiti funzionali stabiliti dall'SMR.

Pertanto, il SIP l'ha considerato reintegrabile al 100% in attività adeguata.

A ciò ha fatto seguito il 20 novembre 2020 (doc. 141) il calcolo

della perdita di guadagno del ricorrente sulla base del metodo ordinario,

laddove il reddito da valido di Fr. 76'831.- ritenuto dall'ispettrice è stato

aggiornato al 2019 in Fr. 78'216,71 e il reddito da invalido è stato calcolato

sulla base dei dati statistici del 2018, aggiornati al 2019, per un'attività

semplice e ripetitiva (Fr. 68'361,39) ed è stato ridotto del 20% (Fr. 54'689,11)

per tenere conto delle attività leggere (10%) e di altri fattori di riduzione

(10%). Dal confronto fra questi dati è risultato un grado di invalidità del

30,08%, insufficiente per avere diritto alla rendita.

Il ricorrente non è concorde con il metodo ordinario di calcolo

adottato dall'Ufficio AI e ha chiesto che sia applicato il metodo

straordinario, dovendo prima esperire una perizia economica sulle sue reali

condizioni trascorso l'anno di attesa (aprile 2019).

Considerandi

2.8

Va osservato che, per quanto

di sua competenza, l'ispettrice ha preso posizione più volte sulle osservazioni

dell'assicurato in merito all'applicabilità del metodo ordinario di calcolo in

luogo del metodo straordinario rispettivamente sulla modalità di determinazione

del reddito da valido e da invalido. Ciò è avvenuto sia durante la fase

istruttoria amministrativa, e meglio il 21 gennaio 2021 (doc. 148), sia quando

la causa era già pendente davanti allo scrivente Tribunale, ossia il 22

febbraio 2021 (doc. IV/1), il 25 marzo 2021 (doc. VIII/1) e il 22 aprile 2021

(doc. XII/1).

In primo luogo, l'ispettrice ha spiegato i motivi per cui l'assicurato

è stato ritenuto indipendente ai fini del calcolo del grado di invalidità

(proprietario dell'intero capitale sociale, socio e gerente con firma

individuale) e il ricorrente è concorde nel definirsi un indipendente per

questo aspetto.

In effetti, il ricorrente assume de facto una posizione di

totale controllo della __________, motivo per cui l'Ufficio AI l'ha rettamente

considerato quale indipendente (STF 8C_450/2020 del 15 settembre 2020, consid.

3.1; STCA 32.2019.58 del 27 aprile 2020 consid. 2.7; STCA 32.2019.36 dell'11

febbraio 2020 consid. 2.7; N. 3028.1 e N. 3028.2 CIGI).

Unitamente poi al fatto che occorre tenere conto dell'evoluzione

positiva della sua attività e quindi di un aumento del fatturato, l'interessato

ha preteso l'applicazione del metodo straordinario, motivo per cui, peraltro, a

suo dire non va ritenuto quale anno di confronto il 2016, ma il 2018, in cui la

cifra d'affari è aumentata.

In secondo luogo, l'ispettrice incaricata dall'Ufficio AI, che ha

effettuato l'inchiesta economica per l'attività professionale indipendente, ha spiegato

le ragioni alla base dell'utilizzo del metodo ordinario di calcolo e come è

giunta alla determinazione del reddito da valido. Essa ha quindi preso

posizione su ogni censura sollevata dal ricorrente.

La soluzione adottata dall'amministrazione è corretta e va condivisa,

così pure le motivazioni addotte a sostegno della stessa.

2.9

In un caso in cui questa Corte ha considerato corretta l'applicazione

del metodo straordinario da parte dell'Ufficio AI, non essendo possibile

estrapolare dati sufficientemente precisi per procedere ad un raffronto dei

redditi in virtù del metodo ordinario, nel suo giudizio del 25 gennaio 2013

(9C_903/2011) il Tribunale federale ha esposto al considerando 10.3.3 i

principi legali e giurisprudenziali nel caso di assicurati attivi, per i quali

il grado di invalidità deve essere determinato sulla base di un raffronto dei

redditi (art. 16 LPGA, art. 28a cpv. 1 LAI). L'Alta Corte ha precisato che a

tal fine si stabilisce il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro, e

il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato

invalido.

Per procedere al raffronto bisogna di regola esprimere il più

esattamente possibile in cifre questi redditi e confrontarli, la differenza tra

i due importi permettendo di calcolare il tasso d'invalidità. Nella misura in

cui i redditi non possono essere espressi con esattezza in cifre, si deve

stimarli sulla base degli elementi noti nel caso di specie e procedere al

confronto dei dati approssimativi ottenuti. Se non è possibile determinare o

graduare con sicurezza i due redditi di cui si tratta, si deve procedere,

ispirandosi dal metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti

attività lucrativa (art. 28a cpv. 2 LAI, art. 27 OAI), al confronto delle

attività e valutare il grado di invalidità ritenendo l'incidenza della

diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta.

La differenza fondamentale tra il metodo straordinario di

graduazione e il metodo specifico risiede nel fatto che l'invalidità non è

graduata direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta

dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo

successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla

capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di

rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito

economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza.

Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul

risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio

legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere

stabilita in base all'incapacità di guadagno (metodo straordinario di

graduazione; DTF 128 V 29 consid. 1

pag. 30; 104 V 135 consid. 2

pag. 136; sentenza I 83/97 del 16 ottobre 1997 in VSI 1998 pag. 121 consid. 1a

pag. 122; sentenza I 432/97 del 30 marzo 1998 in VSI 1998 pag. 255 consid. 2b

pag. 257).

Secondo giurisprudenza, il metodo straordinario si applica solo eccezionalmente

(RCC 1969 pag. 699) e soprattutto nel caso di lavoratori indipendenti, ove un

calcolo sufficientemente attendibile dei redditi da paragonare è escluso (STFA

I 782/03 del 24 maggio 2006, consid. 2.3) o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi

determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera

affidabile (STFA I 543/03 del 27

agosto 2004, consid. 4.3; STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001 consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gerichts zum IVG,

pag. 205).

Il metodo straordinario è quindi applicabile quando

i dati economici non sono lineari e costanti, quindi non affidabili (STCA

32.2020.130

dell'8 febbraio 2021 consid. 2.14).

2.10

Nell'evenienza

concreta, per la determinazione dell'incapacità al guadagno l'amministrazione

ha applicato il metodo ordinario, mettendo a confronto il reddito conseguito

dall'assicurato prima e dopo l'insorgere del danno alla salute.

Come visto, quale reddito da valido l'amministrazione si è basata

sul reddito conseguito nel 2016 come salariato della ditta __________ (Fr. 67'200.-)

a cui ha aggiunto gli utili del relativo esercizio contabile (Fr. 9'631.-),

giungendo all'importo di Fr. 76'831.- che ha poi aggiornato a Fr. 78'216,71 nel

2019, mentre come reddito da invalido ha considerato i dati statistici a

livello svizzero del 2018 per attività semplici di tipo fisico o manuale,

aggiornati al 2019 in Fr. 68'361,39.

2.11

Per determinare

il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla

salute (reddito da valido), come ricordato nella recente STF

9C_151/2020 del 5 maggio 2020 al considerando 6.1, decisivo non è il guadagno

realizzato nell'ultima attività svolta, bensì il reddito che la persona

assicurata conseguirebbe, secondo il grado della verosimiglianza preponderante,

se non fosse diventata invalida. Tale reddito deve essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonda sull'ultimo reddito che la

persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del

caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF 144 I 103

consid. 5.3; DTF 134 V 322 consid. 4.1), o comunque sul salario che potrebbe

essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile.

Questo perché normalmente, in base all'esperienza

comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in

assenza del danno alla salute (RAMI 2000 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto

la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli

indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario

più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168

pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto

sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi

concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (Pratique VSI 2002

pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).

Nella citata STF 9C_151/2020 il Tribunale federale

ha inoltre evidenziato che nel caso in cui non fosse possibile quantificare in

maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire senza l'invalidità, in circostanze particolari ci si può scostare da

questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dalla Rilevazione

svizzera della struttura dei salari (RSS) edita dall'Ufficio federale di

statistica. Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare

indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo

salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli

sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di

persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto

definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già

delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo

stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali

norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il

posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla

salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità

(STF 9C_329/2014 del 1° luglio 2014, consid. 5.2).

Dall'esame del conto individuale dell'assicurato e

del conto economico della __________, l'ispettrice ha estrapolato i dati che le

hanno permesso di determinare l'evoluzione dei redditi dell'impresa.

Nel caso di specie, poiché l'anno prima

dell'insorgenza del danno alla salute, ossia il 2017, contrariamente a quanto

sostenuto dall'insorgente, era viziato da un evento infortunistico che ha

portato a una sostituzione del salario con indennità giornaliere (cfr. conto

economico del 2017 (doc. 34), in cui v'è stato un "recupero salari"

di Fr. 5'644,35, motivo per cui l'ispettrice ha ritenuto un salario lordo di

Fr. 61'556.- e non di Fr. 67'200.-), essa ha fatto capo ai dati salariali

relativi all'anno precedente, ovvero al 2016, quale anno rappresentativo del

reddito conseguito dal ricorrente senza invalidità.

2.12

Nella recente STF 9C_622/2020

del 17 novembre 2020, nel caso di un macellaio-salumiere titolare della sua

macelleria, nato nel 1962, che nel dicembre 2017 ha chiesto di beneficiare di

prestazioni, il Servizio Medico Regionale ha ritenuto che l'assicurato non

poteva più esercitare la sua attività da quando l'ha interrotta il 15 ottobre

2017, ma che disponeva di una capacità di lavoro residua completa in

un'attività adatta. L'Ufficio AI gli ha attribuito un quarto di rendita AI dal

1° ottobre 2018.

Per determinare il reddito senza invalidità, il Tribunale

cantonale ha considerato la media dei due ultimi redditi annui realizzati

effettivamente dal ricorrente che, secondo l'autorità cantonale, era l'ipotesi

più favorevole e ha quindi fissato il reddito annuo lordo senza invalidità in

Fr. 110'600.-. Per il reddito da invalido, il Tribunale cantonale ha

considerato che l'Ufficio AI si era a giusto titolo riferito al salario medio,

livello 1 dell'Inchiesta svizzera sulla struttura dei salari, con una riduzione

del 10% per tenere conto delle limitazioni funzionali e quindi un reddito annuo

da invalido di Fr. 61'161,10 (cfr. consid. 3.1).

Il ricorrente ha contestato la fissazione dei redditi con e senza

invalidità, chiedendo di portare il suo reddito da valido a Fr. 121'246,87,

ossia un aumento del 12,5% del reddito del 2017 di Fr. 107'775.-, stante la

fine della fase di adattamento dopo la ristrutturazione della sua impresa nel

2016, l'acquisizione progressiva di una notorietà nell'ambito dei prodotti

nostrani con diversi premi vinti in carriera, la diminuzione progressiva della

sua capacità di lavoro, i diversi elementi contabili figuranti agli atti e il

rapporto d'inchiesta per indipendenti (cfr. consid. 3.2).

Ritenendo che l'aumento del 12,5% poggiasse su una semplice

affermazione del ricorrente e che egli non si era sufficientemente confrontato

con il giudizio impugnato, il Tribunale federale ha ritenuto di non doversi

scostare dal reddito annuo lordo senza invalidità di Fr. 110'600.- fissato dai

primi giudici (cfr. consid.4.2).

Sulla contestazione della riduzione del 10% per motivi personali

del reddito da invalido, che il ricorrente ha chiesto di portare al 22,5%, gli

elementi invocati non erano tali da aumentare il grado di riduzione per motivi

personali. L'Alta Corte ha evidenziato che per determinare il reddito da

invalido, l'autorità giudiziaria cantonale si è fondata sui dati economici

statistici, in particolare sul reddito al quale possono pretendere gli uomini

che svolgono delle "attività semplici di tipo fisico o manuale". Questo

valore statistico si applica a tutti gli assicurati che non possono più

svolgere la propria precedente attività perché è diventata fisicamente troppo

impegnativa per il loro stato di salute, ma che conservano comunque una

capacità di lavoro importante in lavori leggeri (STF 9C_603/2015 del 25 aprile

2016, consid. 8.1; 9C_692/2015 del 23 febbraio 2016, consid.3.1).

Contrariamente a quanto creduto dal ricorrente, questo salario statistico non

si fonda inoltre sulla messa in atto di attività esclusivamente ripetitive

(cfr. consid. 4.3).

2.13

Il TCA si allinea alla soluzione

adottata dall'amministrazione per determinare il reddito da valido del

ricorrente.

In effetti, per certo non può essere tenuto conto dell'anno 2018

come preteso dall'assicurato, poiché è durante quell'anno che egli si è

infortunato, che ha interrotto la sua attività lavorativa rispettivamente l'ha

ripresa a tempo parziale e in sostituzione del mancato salario ha percepito

delle indennità giornaliere. Tale anno, perciò, non può assurgere, per

definizione, ad anno determinante da porre a confronto con il reddito da

invalido, non essendo rappresentativo del reddito conseguito senza invalidità.

Non è nemmeno corretto sostenere che il salario percepito nel 2018

sia stato di Fr. 67'200.- come risulta dall'allegato 2 (doc. 42) dell'inchiesta

economica dell'ispettrice.

Infatti, questo dato va di pari passo con la voce seguente del

"recupero salari" di Fr. 25'023.-, proprio perché, come per il 2017,

a causa dell'infortunio e della cessazione dell'attività lavorativa l'assicurato

ha beneficiato di indennità giornaliere per perdita di guadagno. Il reddito reale

ammontava perciò, come indicato, a Fr. 42'267.-.

È pertanto escluso che si tenga conto di un reddito da valido di

Fr. 80'732.- come preteso dall'insorgente, importo pari al salario annuo di Fr.

67'200.- aumentato dell'utile netto di Fr. 13'532.-.

Anche la pretesa di considerare che la redditività dell'impresa

fosse in aumento prima del verificarsi dell'incapacità lavorativa e che di

questo fatto si debba tenere conto nella quantificazione del reddito senza

invalidità deve essere evasa negativamente.

Vero è che la società è stata creata nel 2014 e che ogni anno ha

avuto un incremento del fatturato. Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto

dal ricorrente, dal conto economico 2018 (doc. 34) emerge chiaramente che il

fatturato nell'anno 2018 (Fr. 118'514,70) è inferiore a quello registrato nell'anno

precedente (Fr. 123'333,70). Tale circostanza si allinea al fatto che v'è stata

una perdita dovuta al danno alla salute che non ha permesso all'assicurato di

essere attivo al 100%, ma soltanto in ragione del 50% o, addirittura, per un

periodo, di non potere proprio lavorare.

Pure nel 2017 il fatturato è stato inferiore all'anno precedente, sia

a causa dell'insorgenza di un (altro) danno alla salute, sia per motivi legati

al rischio imprenditoriale stesso.

D'altronde, lo stesso assicurato ha dichiarato all'ispettrice che

"Gli capita talvolta di vendere un

forno, ma questo non accade regolarmente; "ci sono anni in cui ne vende più d'uno, mentre in altri nessuno,

pertanto questo genere di entrate si rivelano molto incerte" " (doc.

42.

punto 3.3).

Dai dati indicati, il trend positivo rilevato dal ricorrente non

può pertanto essere confermato, così come l'affermare di essere confrontati con

un aumento positivo annuo della cifra d'affari, in particolare nell'anno 2018.

Va fatto presente che la giurisprudenza ritiene

adeguato tenere conto della media dei redditi percepiti negli ultimi cinque

anni (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum Sozial-versicherungsrecht, Bundesgesetz über die Invaliden-versicherung

(IVG), 2a ed. 2010, pag. 306; STF 9C_886/2011 e 9C_899/2011 del 29.6.2012;

9C_361/2009 del 19 agosto 2009, consid. 4.2; RCC 1985 pag. 474; STCA 32.2012.67

del 17 ottobre 2012).

Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, nella

determinazione del reddito da valido la media degli utili conseguiti negli anni

precedenti l'insorgenza del danno alla salute va maggiorata dei contributi

sociali, e questo per tener conto che i dati statistici salariali raffrontati

come reddito da invalido tengono conto di tali oneri (STFA I 543/2003 del 27

agosto 2004, consid. 6.4).

Va qui rilevato che se, conformemente alla giurisprudenza, nel

caso in esame si fossero ritenuti anche i redditi conseguiti negli anni

precedenti dal ricorrente per rendere più rappresentativo il reddito da valido

calcolato usualmente su una media di tre-cinque anni, tale media sarebbe

diminuita e sarebbe andata a discapito dell'assicurato nell'ottica del calcolo

della perdita di guadagno giusta l'art. 16 LPGA.

Per contro, l'aver calcolato il reddito da valido soltanto sull'anno

che è stato l'anno in cui il salario lordo è stato maggiore rispetto agli anni

precedenti, ha dato luogo a una soluzione certamente più favorevole all'assicurato

e che il TCA fa propria.

Neppure la circostanza che la società era appena stata creata può

portare la scrivente Corte a dichiarare errato il metodo ordinario di calcolo

utilizzato dall'amministrazione. Infatti, il danno alla salute in questione è

sopraggiunto nell'aprile 2018 e la società è stata creata esattamente quattro

anni prima, nel 2014, quindi non la si può definire di recente costituzione nel

senso stretto del termine valido in questo ambito.

Sulla scorta delle considerazioni esposte e disponendo quindi di

dati economici certi e affidabili, non vi sono dunque i presupposti per fare

capo al metodo straordinario di calcolo come preteso dal ricorrente. Di

conseguenza, non v'è alcuna necessità di fare esperire una

perizia economica.

Il TCA concorda perciò con il modo di agire dell'Ufficio AI, dato

che l'ispettrice disponeva della documentazione economica necessaria. Anche per

i lavoratori indipendenti, infatti, il grado di invalidità va di principio

stabilito secondo il metodo del raffronto dei redditi, a meno che questi

non possano essere accertati in maniera attendibile oppure lo siano solo con un

dispendio eccessivo (STF 8C_308/2008 del 24 settembre 2008 consid. 2.2; STF 9C_886/2011, 9C_899/2011 del 29 giugno 2012; STCA 32.2019.6

dell'11 febbraio 2020; STCA 32.2018.148 del 1° luglio 2019, consid. 2.5 e STCA 32.2018.160

del 26 agosto 2019, consid. 2.9). Tali condizioni non sussistono nel

caso di specie.

In tale evenienza, per determinare il grado di

invalidità si deve applicare il metodo ordinario di raffronto dei redditi,

essendo esigibile che in un mercato del lavoro equilibrato il ricorrente, che

dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali è un indipendente malgrado

formalmente sia un dipendente della Sagl (STF 8C_450/2020 del 15

settembre 2020, consid. 3.1), sfrutti la sua capacità lavorativa

residua in attività adatte come dipendente.

Occorre dunque partire da un reddito da valido di Fr. 76'831.- nel

2016.

che, aggiornato al 2019, dà un importo di Fr. 78'216,70.

Il Tribunale precisa comunque che il reddito da

valido è stato correttamente determinato sulla base del salario che lo stesso

assicurato aveva dichiarato all'assicurazione infortuni la quale, su tale base,

gli ha versato le indennità giornaliere. A questo ammontare è stato poi a

giusta ragione aggiunto l'utile societario.

2.14

Conformemente ad un principio

generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato

incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF

117.

V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi

citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht

zur Selbst-verantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572).

In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto

quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto

la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione

(DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è

quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado

di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid.

4a; RCC 1968 pag. 434).

Dovendo dare quindi seguito all'obbligo che gli incombe di

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute, nel caso

concreto risulta che il minor discapito economico, ossia la perdita di

guadagno, lo si ha in attività adeguate. Infatti, l'assicurato può intraprendere

a tempo pieno una nuova attività salariata che sia semplice e ripetitiva così

come riconosciuto medicalmente, mentre se continuasse a lavorare come tecnico

di impianti industriali in ragione del 50% al massimo, il suo reddito risulterebbe

inferiore a quello statistico conseguibile in una nuova attività adatta che sia

conforme ai limiti funzionali e di carico stabiliti dal Servizio Medico

Regionale.

Di conseguenza, il reddito da invalido in attività

adeguate va determinato sulla base dei dati statistici come operato dall'Ufficio

AI.

L'amministrazione ha calcolato per il 2019 un

reddito ipotetico da invalido di partenza di Fr. 68'361,39. Tenuto conto di una

riduzione del 20% per motivi personali, il calcolo effettuato dal consulente in

integrazione professionale ha stabilito una perdita di guadagno del 30% (doc. 141),

grado che porta a un rifiuto del diritto alla rendita.

2.15

L'insorgente ha

chiesto al Tribunale di considerare una riduzione del 25% sul reddito

statistico, dovendo tenere conto della carenza di competenze linguistiche che

incide negativamente sulla sua possibilità di impiego anche in attività semplici

e ripetitive, dell'attuale situazione economico-sociale legata alla pandemia da

COVID-19 e della sua età, che lo renderebbe poco attrattivo sul mercato del

lavoro.

Secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse

di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito

del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nel caso in esame, non occorre verificare più approfonditamente la

censura sollevata dal ricorrente, poiché quand'anche, per pura ipotesi di

lavoro, si applicasse una riduzione del 25% al reddito statistico ipotetico da

invalido stabilito dall'amministrazione, e non contestato dal ricorrente, come

rettamente indicato dall'Ufficio AI (doc. VIII), non si giungerebbe comunque a

un grado di invalidità pensionabile ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI.

2.16

Alla luce delle considerazioni

esposte, la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto.

Per l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed

applicabile in concreto (in virtù della disposizione transitoria dell'art. 83

LPGA a contrario in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA, anch'essi

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021), la procedura di ricorso dinanzi al

tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell'AI è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.- vanno poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti