32.2021.25
Assicurato contesta la decisione che gli attribuisce una rendita limitata nel tempo. Ricorso accolto con rinvio atti per ulteriori accertamenti medici
26 maggio 2021Italiano9 min
di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.25
rg/sc
Lugano
26 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 gennaio 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che
1.1 Per
decisione 15 gennaio 2021 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una
rendita intera dal 1. settembre 2014 con versamento, causa la tardività della
domanda, dal 1. gennaio 2015 e sino al 31 ottobre 2016. Dal 1. aprile 2018 ha
riconosciuto nuovamente il diritto ad una rendita intera sino al 30 giugno
2019.
1.2 Contro
la suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurato rappresentato dall’avv. RA
1. Istando per la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio, postula l’assegnazione di una rendita intera “anche
successivamente al 1° luglio 2016 e precisamente dal luglio 2016 ad aprile 2018
e dal 1° aprile 2019”;
1.3
Con la risposta di causa l’Ufficio AI propone la retrocessione degli atti per
ulteriori accertamenti medici e ciò sulla base della presa di posizione 13
aprile 2021 del medico SMR il quale ha annotato:
"
La nuova documentazione medica
pervenuta agli atti, con particolare riferimento a quella relativa
all’intervento eseguito al ginocchio destro in data 11.03.2021, dimostra un
peggioramento dello stato clinico generale che, con verosimiglianza preponderante,
è insorto in epoca precedente, indicativamente già a dicembre 2020/gennaio
2021. Inoltre, dalla stessa documentazione emerge l’indicazione ad un ulteriore
intervento ortopedico al ginocchio controlaterale a distanza di 6-8 settimane
dal primo.
La situazione attuale comporta, quindi, una prognosi di
almeno sei mesi rendendo impossibile la definizione del caso dal punto di vista
funzionale.
Necessario aggiornamento di tutta la documentazione
medica a Settembre 2021.” (doc. X-1)
1.4 Richiesto
dal Tribunale a voler prendere posizione, l’insorgente ha comunicato tramite la
sua patrocinatrice di aderire alla proposta dell’amministrazione, subordinando tuttavia
la propria adesione all’esperimento, in sede di rinvio, di accertamenti in
relazione anche alla problematica alla spalla sinistra e al cumulo con le
problematiche psichiatriche (cfr. XII).
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2 Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno pre-sunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un dan-no alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
con-genita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'in-validità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità con-genita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia ca-gionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo
l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto
un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è
invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié
pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in
cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all’art. 29 cpv. 1 LPGA.
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88
a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STFA 29 aggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 p. 137).
2.3 Nel
caso concreto, sulla base della documentazione medica agli atti v’è
effettivamente da ritenere che la causa necessiti – come osservato dal medico
SMR – di essere ulteriormente istruita dal punto di vista medico con
riferimento all’affezione alle ginocchia (cfr. X-1), la quale dovrà essere
valutata unitamente alle problematiche riscontrate alle spalle e tenuto conto
anche della situazione psichica (cfr. doc. AI 231-241) e ciò al fine di
giungere ad un affidabile giudizio circa lo stato complessivo di salute
dell’assicurato,
il quale a detta del medico SMR presenta un “peggioramento
dello stato clinico generale” da dicembre 2020 (cfr. X-1), ossia da un
momento antecedente l’emanazione del querelato provvedimento. A dipendenza
dell’esito dei nuovi accertamenti di natura medica, dovranno essere rivalutati,
dandosene il caso, anche gli aspetti economici (cfr. doc. AI 244-246).
2.4 In
STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr. STCA 32. 2011.107 del 27
ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti
dall’amministrazione (“Eine Rück-weisung an die IV-Stelle bleibt hingegen
möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del
27 ottobre 2011).
Nel
caso in esame, stante la necessità di completare gli accertamenti eseguiti
dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti ad essa affinché
proceda come indicato sopra. In esito ai nuovi
accertamenti, effettuate, come detto, eventuali nuove valutazioni economiche e
ogni altra che si rendesse necessaria, dovrà essere emessa, nel rispetto dei
dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione impugnabile ai
sensi degli artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito l’assicurato
potrà far valere rispettivamente riproporre ogni (pertinente) censura di fatto
e di diritto.
2.5 Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico
dell'Ufficio AI.
Patrocinato in causa da un avvocato, l’insorgente ha diritto ad un’indennità
per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo
quantificare in fr. 1'800, ciò che rende priva d’oggetto la domanda
d’assistenza giudiziaria presentata dall’insorgente.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto.
§
La decisione del 15 gennaio 2021 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura
Fatti
di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr.
1'800 per ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d’oggetto la domanda di
assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
Considerandi
L'atto di ricorso, in
3.
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti