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Decisione

32.2021.25

Assicurato contesta la decisione che gli attribuisce una rendita limitata nel tempo. Ricorso accolto con rinvio atti per ulteriori accertamenti medici

26 maggio 2021Italiano9 min

di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr.

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.25

rg/sc

Lugano

26 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 15 gennaio 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in

fatto e in diritto

che

1.1 Per

decisione 15 gennaio 2021 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una

rendita intera dal 1. settembre 2014 con versamento, causa la tardività della

domanda, dal 1. gennaio 2015 e sino al 31 ottobre 2016. Dal 1. aprile 2018 ha

riconosciuto nuovamente il diritto ad una rendita intera sino al 30 giugno

2019.

1.2 Contro

la suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurato rappresentato dall’avv. RA

1. Istando per la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio, postula l’assegnazione di una rendita intera “anche

successivamente al 1° luglio 2016 e precisamente dal luglio 2016 ad aprile 2018

e dal 1° aprile 2019”;

1.3

Con la risposta di causa l’Ufficio AI propone la retrocessione degli atti per

ulteriori accertamenti medici e ciò sulla base della presa di posizione 13

aprile 2021 del medico SMR il quale ha annotato:

"

La nuova documentazione medica

pervenuta agli atti, con particolare riferimento a quella relativa

all’intervento eseguito al ginocchio destro in data 11.03.2021, dimostra un

peggioramento dello stato clinico generale che, con verosimiglianza preponderante,

è insorto in epoca precedente, indicativamente già a dicembre 2020/gennaio

2021. Inoltre, dalla stessa documentazione emerge l’indicazione ad un ulteriore

intervento ortopedico al ginocchio controlaterale a distanza di 6-8 settimane

dal primo.

La situazione attuale comporta, quindi, una prognosi di

almeno sei mesi rendendo impossibile la definizione del caso dal punto di vista

funzionale.

Necessario aggiornamento di tutta la documentazione

medica a Settembre 2021.” (doc. X-1)

1.4 Richiesto

dal Tribunale a voler prendere posizione, l’insorgente ha comunicato tramite la

sua patrocinatrice di aderire alla proposta dell’amministrazione, subordinando tuttavia

la propria adesione all’esperimento, in sede di rinvio, di accertamenti in

relazione anche alla problematica alla spalla sinistra e al cumulo con le

problematiche psichiatriche (cfr. XII).

2.1 La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2 Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno pre-sunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un dan-no alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

con-genita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'in-validità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità con-genita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia ca-gionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht,

Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo

l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto

un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno

senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è

invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28

LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié

pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del

lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale

del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in

cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente

all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88

a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STFA 29 aggio 1991 nella causa St.; RCC

1984 p. 137).

2.3 Nel

caso concreto, sulla base della documentazione medica agli atti v’è

effettivamente da ritenere che la causa necessiti – come osservato dal medico

SMR – di essere ulteriormente istruita dal punto di vista medico con

riferimento all’affezione alle ginocchia (cfr. X-1), la quale dovrà essere

valutata unitamente alle problematiche riscontrate alle spalle e tenuto conto

anche della situazione psichica (cfr. doc. AI 231-241) e ciò al fine di

giungere ad un affidabile giudizio circa lo stato complessivo di salute

dell’assicurato,

il quale a detta del medico SMR presenta un “peggioramento

dello stato clinico generale” da dicembre 2020 (cfr. X-1), ossia da un

momento antecedente l’emanazione del querelato provvedimento. A dipendenza

dell’esito dei nuovi accertamenti di natura medica, dovranno essere rivalutati,

dandosene il caso, anche gli aspetti economici (cfr. doc. AI 244-246).

2.4 In

STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr. STCA 32. 2011.107 del 27

ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti

dall’amministrazione (“Eine Rück-weisung an die IV-Stelle bleibt hingegen

möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig

ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del

27 ottobre 2011).

Nel

caso in esame, stante la necessità di completare gli accertamenti eseguiti

dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti ad essa affinché

proceda come indicato sopra. In esito ai nuovi

accertamenti, effettuate, come detto, eventuali nuove valutazioni economiche e

ogni altra che si rendesse necessaria, dovrà essere emessa, nel rispetto dei

dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione impugnabile ai

sensi degli artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito l’assicurato

potrà far valere rispettivamente riproporre ogni (pertinente) censura di fatto

e di diritto.

2.5 Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Patrocinato in causa da un avvocato, l’insorgente ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo

quantificare in fr. 1'800, ciò che rende priva d’oggetto la domanda

d’assistenza giudiziaria presentata dall’insorgente.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso è accolto.

§

La decisione del 15 gennaio 2021 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura

Fatti

di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr.

1'800 per ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d’oggetto la domanda di

assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

3.- Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

Considerandi

L'atto di ricorso, in

3.

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Assicurato contesta la decisione che gli attribuisce una rendita limitata nel tempo. Ricorso accolto con rinvio atti per ulteriori accertamenti medici | Lexipedia