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Decisione

32.2021.27

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 giugno 2021Italiano72 min

Source ti.ch

Fatti

i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato

afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago;

l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti

dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,

nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich

zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische

Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio

approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre

affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull'ipersonnia, nella quale l'Alta

Corte si è così pronunciata:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)".

Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V

281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi

(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di

lavoro deve essere valutata nell'ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso

particolare e senza risultati predefiniti.

In particolare, la presunzione secondo cui

questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di

volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

In due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e DTF 143 V

418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura

probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti,

secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona

interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere

applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi

(DTF 143 V 409), ma anche per tutte

le malattie psichiche (DTF 143 V 418).

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra

le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9

marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre

2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti

potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza

alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI.

Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto

non vale più in maniera assoluta. Ora, invece, come nelle altre malattie

psichiche, la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a

presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di

un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,

in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi

deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento

delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata

(cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

2.5. Questo Tribunale, chiamato a

verificare se l'Ufficio AI abbia accuratamente vagliato le condizioni di salute

dell'assicurata prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo attenta

analisi di tutta la documentazione medica agli atti conferma l'operato

dell'amministrazione.

Va innanzitutto rilevato che appena terminata la raccolta degli atti

medici presso i curanti, il medico SMR ha intravisto la necessità di sottoporre

l'interessata a una perizia psichiatrica.

Il dr. med. __________ del __________ si è pronunciato sullo stato

di salute della ricorrente prendendo in esame i referti medici allestiti dai

curanti fino a quel momento, così come risulta dall'elenco degli atti messi a

sua disposizione dall'Ufficio assicurazione invalidità.

Egli ha valutato l'assicurata in occasione di due incontri

personali che hanno avuto luogo il 12 e il 14 ottobre 2020 e nell'esporre

l'anamnesi lavorativa ha da ultimo ritenuto che l'interessata lavorava al 50%

nell'ambito di programmi occupazionali attraverso l'assistenza e che si trovava

bene, finché l'ultimo programma era di sei mesi e a maggio 2019 non ha potuto

essere rinnovato per un ulteriore semestre, poiché cercavano una figura al

100%. Ciò ha demoralizzato la ricorrente e ha comportato un peggioramento del

timismo reattivo all'incapacità a trovare un lavoro, circostanza che ha portato

sia la dottoressa curante che la psichiatra curante a dichiararla inabile al

100%.

Il TCA osserva che la dr.ssa med. __________ ha certificato

un'inabilità lavorativa totale della ricorrente dal 21 maggio 2019 dopo che le

è stata rifiutata la possibilità di continuare a lavorare presso una mensa dove

si trovava bene, però durante la visita peritale l'assicurata medesima ha

comunicato allo psichiatra che sarebbe stata disponibile a riiniziare a

lavorare al 50%, ma che di più non ce la faceva. La ricorrente ha indicato che avrebbe

voluto un impiego anche perché a casa, non avendo particolari attività, non

avendo una vita sociale, non avendo parenti, viveva una vita ritirata,

trascorreva molto tempo a letto, guardando la televisione e, soprattutto, si

alimentava in modo scorretto abbuffandosi di notte e ciò ormai dalla

separazione dal marito.

Se, quindi, da un lato, la psichiatra curante ha giudicato che la

capacità lavorativa della ricorrente era nulla dal maggio 2019, tuttavia la

stessa assicurata, nell'ottobre 2020, si sentiva e, soprattutto, aveva voglia

di lavorare, proprio per togliersi da quella situazione di stallo in cui era

finita con la mancata conferma del posto di lavoro nel servizio in mensa. Il

perito ha accertato questa volontà in diverse occasioni durante le sue due

sedute, laddove socializzare risultava terapeutico per l'interessata. Il fatto

stesso, per esempio, di recarsi ogni 15 giorni al Servizio Psicosociale per

ritirare la terapia farmacologica le dava la possibilità di parlare con

l'infermiera che la seguiva, andare con lei a prendere un caffè e tutto ciò le

faceva piacere.

Il lavoro, in questo senso, rappresentava secondo l'assicurata una

possibilità di uscire di casa, di conoscere persone, di intrattenersi con

altri.

A questo proposito, la ricorrente ha comunicato al perito che la

psichiatra curante le aveva proposto una degenza stazionaria in ospedale per

favorire la socializzazione e cercare di ridurre i comportamenti alimentari

disregolati. Questo ricovero ha avuto luogo alcuni giorni dopo la visita peritale

e si è protratto per due settimane e, sebbene sia stato breve, le ha apportato

dei benefici dal punto di vista della sintomatologia depressiva, tanto che la

terapia psicofarmacologica non è stata modificata in modo sostanzioso dagli

specialisti, ma soltanto è stata potenziata la terapia ansiolitica con un

ipnoinducente.

In merito al ricovero, il dr. __________ ha rilevato che al suo

ingresso nella struttura non è stato rilevato un quadro clinico differente

rispetto alla sua valutazione di due giorni prima e che poteva anche dipendere

dalla comunicazione relativa agli esiti peritali. La psichiatra curante ha

affermato che causa del peggioramento delle condizioni psichiche della

ricorrente era stato il progetto di decisione. Al riguardo, l'esperto nominato

dall'Ufficio AI ha detto che comprendeva che il mancato riconoscimento di una

incapacità lavorativa totale poteva avere suscitato una reazione emotiva

negativa nell'assicurata, ma questo era differente da un peggioramento clinico

che nemmeno gli specialisti dell'Ospedale __________ hanno poi riscontrato

nella loro descrizione del quadro clinico solo pochi giorni dopo.

In effetti, la stessa dr.ssa med. __________, nell'elenco delle

diagnosi che si sono succedute dal giugno 2015 in poi, ha indicato che dal

luglio 2020 all'ottobre 2020, fino al ricovero ospedaliero, l'assicurata ha

presentato una sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità

media.

A proposito della divergenza di valutazione fra gli specialisti

sulla diagnosi da porre, ovvero tra sindrome depressiva ricorrente, attuale

episodio di gravità media (ICD-10: F32.1) (recte: 33.1) come

sempre sostenuto dalla psichiatra curante e tra episodio depressivo di media

gravità ad andamento cronico (ICD-10: F32.1) diagnosticato dal dr. __________,

il Tribunale rileva che nel suo ultimo parere del 12 aprile 2021 (doc. VIII/1)

il perito, alla luce dell'elenco delle diagnosi poste dalla curante dal giugno

2015 all'ottobre 2020, ha affermato che era possibile porre la diagnosi di

sindrome depressiva ricorrente, sebbene vi siano stati anche periodi in cui era

stata posta la diagnosi di episodio depressivo in remissione anche di durata

Considerandi

superiore ai tre mesi.

Ad ogni modo, al di là della diagnosi esatta da attribuire alla

ricorrente, va comunque ritenuto che nel momento (12 e 14 ottobre 2020) in cui

il perito ha valutato le condizioni di salute dell'assicurata, l'episodio

depressivo era di grado medio. Ciò risulta anche dall'elenco delle diagnosi

stilato dalla dr.ssa med. __________ e dalla lettera di uscita dal reparto di

psichiatria dell'Ospedale __________ di __________, che ha riferito della

degenza dal 16 al 30 ottobre 2020.

La discordanza fra gli psichiatri verte però sostanzialmente sulla

determinazione dell'incapacità lavorativa, laddove la curante l'ha sempre

stabilita nel 50%, ma dal 21 maggio 2019 l'ha fissata nel 100% e l'ha

considerata durevole e duratura nel tempo, mentre per il perito, fatto salvo il

periodo da giugno ad agosto 2015 in cui era totale, è sempre stata del 50%.

Come visto, il dottor __________ ha addirittura ritenuto

terapeutico per l'insorgente riprendere l'attività lavorativa, perché l'assenza

di attività lavorativa al 50% costituiva un rischio di peggioramento

dell'autostima, delle idee di inutilità e dell'assenza di un futuro e quindi

poteva essere un elemento tale da essere in grado di peggiorare il quadro dell'assicurata

nel medio periodo. Prova ne è che la mancata conferma del posto di lavoro in

mensa ha portato nel maggio 2019 alla minaccia di un peggioramento del suo

quadro clinico, ma non, a detta del perito, e a differenza della dr.ssa med. __________,

a un reale peggioramento.

La scrivente Corte è concorde nel ritenere che non vi sia stato un

duraturo peggioramento dal 21 maggio 2019, poiché quando il perito ha visitato

la ricorrente, nell'ottobre 2020, ha esaminato attentamente il suo stato

clinico e l'ha ritenuto sì depresso, ma di gravità media. Perfino la psichiatra

curante, nell'elencare i periodi di depressione, ha sottolineato che dal maggio

2019.

v'è stato un peggioramento della sindrome depressiva ricorrente, ma non ha

comunque modificato la codifica dell'attuale episodio di gravità media (ICD-10:

F33.1), che ha lasciato quindi tale, come a volere dire che il peggioramento

era stato temporaneo e non tale da comportare una modifica della codifica.

Lo stesso vale per il periodo da luglio ad ottobre 2020, dove la

dr.ssa __________ ha espressamente indicato che l'assicurata ha presentato una

sintomatologia più grave, ma che ha mantenuto nella stessa posizione

diagnostica.

Anche gli psichiatri di __________ hanno riscontrato una gravità

media, seppure in un contesto di depressione ricorrente, e un miglioramento della

sintomatologia depressiva, peraltro confermata anche dalla curante nei suoi

successivi referti.

D'avviso del TCA, occorre tenere conto che nell'ottobre 2020,

ossia quando la ricorrente è stata valutata dall'esperto nominato dall'Ufficio

AI, essa stessa ha più volte dichiarato che malgrado i disturbi fisici, in

particolare i dolori alla schiena spesso presenti, non riusciva a lavorare più

del 50%, ma che comunque era disposta a riprendere a lavorare al 50%. Tale era

la sua volontà, perché la vita a casa da sola non le permetteva di socializzare

e, soprattutto, la portava ad alimentarsi in modo esagerato, come sin dalla

separazione dal marito avvenuta nel 2012. Tornando a lavorare essa darebbe un

ritmo alla sua giornata e un senso alla sua vita. Se è vero che la mancata

conferma del posto di lavoro l'ha portata, nel maggio 2019, per sua stessa

ammissione, a un temporaneo peggioramento per la delusione di non avere potuto

continuare a lavorare in un posto dove si trovava bene, poi è tornata alle

fluttuazioni timiche che hanno sempre caratterizzato il suo quadro fin dalla

prima presa a carico e, verosimilmente, fin dall'esordio nel 2012 (cfr. punto

7.1

del rapporto peritale del 14 ottobre 2020).

Inoltre, lo stesso dr. med. __________ ha ritenuto che al di là

della terapia farmacologica adottata dalla psichiatra curante, che egli ha

ritenuto corretta e con dosaggi adeguati, non v'erano altre misure terapeutiche

in grado di migliorare il quadro. Per contro, le caratteristiche della ricorrente

la portavano ad ottenere più beneficio da esperienze pratiche che le

ridarebbero un ruolo sociale piuttosto che procedere con una psicoterapia

strutturata. A suo dire, era più attraverso un aiuto a cercare un posto di

lavoro che si sarebbe potuto ottenere un miglioramento del quadro e mantenere

almeno la capacità lavorativa del 50% individuata dal perito, che avrebbe

invece potuto peggiorare ulteriormente se non si fossero attivate le misure di

sostegno.

D'altronde, la stessa dr.ssa med. __________ ha osservato che il

luogo di lavoro ha spesso avuto, per la ricorrente, la funzione di luogo di

fuga dai suoi problemi. Se la specialista ha rilevato che tale difesa non ha

retto di fronte alla prospettiva di avere un tumore maligno (da maggio ad

ottobre 2019), tuttavia si può ritenere, anche alla luce delle summenzionate

affermazioni della assicurata stessa, che voleva tornare a lavorare al 50%, che

tale peggioramento sia stato temporaneo e sia poi rientrato, visto che un anno

dopo, quando il dr. __________ l'ha visitata, non ha rilevato una situazione di

gravità maggiore, ma di media gravità, come d'altronde è pure stato accertato

dalla stessa psichiatra curante e dai medici dell'Ospedale __________, seppure

nel contesto di una sindrome depressiva ricorrente.

La psichiatra curante ha da parte sua ritenuto che eventuali

misure di reinserimento aggraverebbero ulteriormente lo stato di salute

psichica della ricorrente, definito talmente fragile e instabile che porterebbe

al fallimento di tali misure. Tale stato sarebbe stato provocato dal progetto

di decisione del 2 novembre 2020, che non avrebbe dato seguito a quanto le era

stato prospettato dal perito, ovvero una capacità lavorativa parziale al fine

di ottenere un aiuto a reinserirsi nel mondo del lavoro con provvedimenti

specifici da parte dell'Ufficio AI.

Al riguardo il TCA rileva che il consulente in integrazione

professionale, il 2 novembre 2020 (doc. 37), basandosi sul parere del perito

che ha ritenuto l'interessata abile al 50% in qualsiasi attività e quindi anche

nelle attività lavorative svolte in precedenza (barista, aiuto cuoca, donna

delle pulizie, ecc.), ha espressamente affermato che "Come consigliato a livello medico l'A. necessita di un

sostegno al collocamento per aiutarla a reperire un'attività lavorativa al 50%.

L'A. stessa si dichiara disponibile alla ricerca di un'attività lavorativa."

(pag. 4).

Di conseguenza, conformemente a ciò, appena emessa la decisione

impugnata (25 gennaio 2021), il 28 gennaio 2021 (doc. 52) ha avuto luogo un

primo colloquio di aiuto al collocamento fra l'assicurata e una consulente

dell'Ufficio AI, in cui, con l'accordo dell'interessata, all'amministrazione è

stato attribuito un mandato di aiuto al collocamento. Tuttavia, proprio quel

giorno l'assicurata ha contattato telefonicamente la consulente per informarla

che, a causa di forti dolori, il medico le ha certificato un'inabilità

lavorativa del 100%. Il mandato di collocamento è stato perciò chiuso quel

giorno stesso, non essendo lo stato di salute dell'interessata tale da

permettere l'attuazione di misure concrete di collocamento.

Al di là di ciò, la possibilità di chiedere un aiuto al

collocamento resta sempre aperta per la ricorrente, non dovendo dimenticare

che, per sua stessa volontà, e come anche riscontrato dal dottor __________,

riprendere un'attività lavorativa le sarebbe molto utile per uscire

dall'isolamento sociale in cui ha vissuto dal maggio 2019, dopo che ha cessato

l'attività di aiuto cuoca, per incontrare altre persone, per aumentare la sua

autostima e migliorare la sua vita.

D'altronde, la stessa psichiatra curante ha affermato che il

peggioramento è avvenuto dopo il progetto di decisione del 2 novembre 2020 che

non le riconosceva misure di reinserimento, perciò un aiuto in tal senso

sembrerebbe proprio adeguato.

2.6

In conclusione, la scrivente

Corte si allinea alle risultanze peritali che sono state dettagliatamente

esposte e chiarite in più occasioni anche a seguito delle prese di posizione

della dr.ssa med. __________ sui vari complementi peritali.

Il Servizio Medico Regionale, per mano dello specialista dr. med. __________,

ha confermato l'8 gennaio 2021 che il primo complemento peritale del 23

dicembre 2020 ben si pronunciava sulle osservazioni della psichiatra curante e

che pertanto doveva essere confermata la valutazione peritale della capacità

lavorativa dell'insorgente, ossia un'inabilità lavorativa del 50% sia come

barista/cameriera sia in qualsiasi attività adeguata e ciò dal settembre 2015,

mentre da giugno 2015 l'inabilità era totale.

Gli ulteriori complementi peritali che sono seguiti pendente causa

davanti al Tribunale confermano sempre la prima posizione espressa il 14

ottobre 2020 dal dottor __________, confermata dall'SMR il 27 ottobre 2020 la

prima volta e pure in seguito. Non v'è perciò motivo, alla luce delle

argomentazioni dianzi esposte, di scostarvisi.

Il TCA ritiene pertanto che i referti peritali siano

sufficientemente dettagliati per l'evasione della causa e quindi per definire

lo stato di salute della ricorrente e i gradi di capacità lavorativa, ai quali

dunque ci si deve attenere, senza che sia necessario fare erigere una nuova

perizia così come da essa richiesto.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d,

119.

V 344 consid. 3c).

2.7

Per quanto concerne l'aspetto

economico, poiché esso non è stato contestato come tale dall'assicurata

(che si è limitata a chiedere genericamente la concessione di una rendita

intera sulla base di un'incapacità lavorativa totale diversamente da quella

stabilita dall'SMR, ma non ha rimesso in discussione i parametri di calcolo

utilizzati dall'amministrazione), ciò porta il Tribunale a non verificare oltre

il grado di invalidità del 48% ritenuto dall'Ufficio AI con il metodo di

raffronto dei redditi.

Va perciò confermato il diritto a un quarto di rendita così come

stabilito dall'Ufficio assicurazione invalidità il 25 gennaio 2021.

2.8

Alla luce delle

considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere confermata e il

ricorso respinto.

Per l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed

applicabile in concreto (in virtù della disposizione transitoria dell'art. 83

LPGA a contrario in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA, anch'essi

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021), la procedura di ricorso dinanzi al

tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell'AI è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.- vanno poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono poste

a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è

chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti