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Decisione

32.2021.27

La perizia psichiatrica è giunta a una capacità lavorativa del 50%,mentre per la psichiatra curante la sindrome depressiva ricorrente l'ha resa inabile al 100%.Considerato che per l'ass. lavorare era terapeutico e che essa stessa aveva la volontà di riprendere a lavorare al 50%, TCA conferma perizia

7 giugno 2021Italiano72 min

nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.27

TB

Lugano

7 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 febbraio 2021 di

RI 1

contro

la decisione del 25 gennaio 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Presenti il lupus che le

creava dolori in tutto il corpo e una sintomatologia depressiva apparsa a

seguito del divorzio del 2012, essendo da allora inabile al lavoro in misura

del 50%, RI 1, 1970, attiva come cameriera fino al 2010, il 27 marzo 2019 (doc.

8) ha inoltrato una richiesta di prestazioni.

1.2. L'Ufficio assicurazione

invalidità ha subito interpellato la dr.ssa med. __________, psichiatra curante

e la dr.ssa __________, medico curante e il 23 aprile 2020 (doc. 24) il

Servizio Medico Regionale ha ritenuto opportuno un accertamento peritale

psichiatrico.

1.3. Sulla scorta del rapporto del

__________ (doc. 31), il 27 ottobre 2020 (doc. 32) il dr. med. __________

dell'SMR ha emesso il suo rapporto finale SMR, in cui ha ritenuto l'assicurata

inabile in qualsiasi attività lucrativa al 100% dal giugno 2015, mentre dal

mese di settembre 2015 inabile al 50%.

Sentito il consulente in integrazione professionale (doc. 33), con

progetto di decisione del 2 novembre 2020 (doc. 36) l'Ufficio AI ha attribuito

all'assicurata una rendita di invalidità di un quarto (grado AI 48%) dal 1°

giugno 2016, con versamento dal 1° settembre 2019 stante la domanda tardiva.

1.4. Il dr. med. __________ per la

parte somatica (doc. 44) e il __________ per l'aspetto psichico (doc. 47) si

sono pronunciati sulla nuova documentazione medica prodotta dall'assicurata con

le sue osservazioni (doc. 38). Viste le considerazioni finali del dr. med. __________

del Servizio Medico Regionale (doc. 48), con decisione del 25 gennaio 2021

(doc. A) l'Ufficio AI ha confermato la concessione di una rendita di un quarto

dal 1° giugno 2016, non modificando gli atti medici le conclusioni del rapporto

finale SMR.

1.5. Con ricorso del 24 febbraio

2021 (doc. I) RI 1 ha chiesto al Tribunale di riconoscerle dal 15 maggio 2019

una inabilità lavorativa totale con diritto a una rendita intera di invalidità

così come attestato dai vari referti medici prodotti.

La ricorrente ha fatto presente come le molteplici patologie

psicosomatiche di cui soffre non le permettano più di continuare a esercitare

neppure parzialmente l'attività di barista-cameriera né un'altra attività

lavorativa, risultando dal 15 maggio 2019 totalmente inabile al lavoro in

qualsiasi attività.

1.6. Interpellati i periti del __________

per l'aspetto psichico (doc. IV/2) e il dr. med. __________ per le

problematiche somatiche (doc. IV/1), nella risposta del 17 marzo 2021 (doc. IV)

l'Ufficio assicurazione invalidità si è riconfermato nel rapporto finale del 27

ottobre 2020 del Servizio Medico Regionale, che adempie tutti i requisiti per

potere essere ritenuto valida base di giudizio senza che occorra indagare

ulteriormente lo stato di salute dell'assicurata.

La documentazione medica prodotta con le osservazioni al progetto

di decisione è stata sottoposta agli esperti e non è stata in grado di

attestare un peggioramento duraturo delle affezioni, così come la nuova

documentazione prodotta con il ricorso (docc. B, C ed E), oggetto delle prese

di posizione dell'SMR (dr. __________) rispettivamente del perito psichiatra

(dr. __________).

Dato inoltre l'obbligo di ridurre il danno, l'assicurata risulta

abile al lavoro al 50% dal settembre 2015 in qualsiasi attività lucrativa.

Quanto all'aspetto economico, non contestato, l'Ufficio AI ha

confermato integralmente il calcolo eseguito secondo cui il grado di invalidità

del 48% giustifica un quarto di rendita di invalidità.

1.7. Nelle osservazioni del 6

aprile 2021 (doc. VI) la ricorrente ha contestato le conclusioni

dell'amministrazione di essere abile al 50% in qualsiasi attività producendo il

referto del 2 aprile 2021 (doc. F) della dr.ssa med. __________, secondo cui la

sindrome depressiva ricorrente insorta nel luglio 2015 l'ha resa totalmente

inabile in qualsiasi attività dal maggio 2019. A suo dire, questa patologia,

siccome ininterrotta, durevole e duratura, deve ritenersi come permanente e, in

quanto tale, determinare il diritto a una rendita intera di invalidità, visto

che misure di reinserimento o di reintegrazione professionale non sono entrate

in considerazione da parte del consulente in integrazione professionale.

Qualora il TCA non ritenesse sufficiente questo nuovo rapporto

medico per annullare la decisione impugnata, la ricorrente ha chiesto di essere

sottoposta a perizia giudiziaria atta a stabilire il suo reale attuale stato di

salute.

L'insorgente ha infine evidenziato di non avere contestato

l'aspetto economico soltanto perché non lo riteneva utile, vista la sua totale

comprovata inabilità lavorativa permanente.

1.8. Il 20 aprile 2021 (doc. VIII)

l'amministrazione, sentito il __________ (doc. VIII/1) che ha preso posizione

sul parere della dr.ssa __________, ha ribadito la richiesta di respingere il

ricorso.

1.9. L'insorgente ha osservato, il

29 aprile 2021 (doc. X), che il dr. med. __________, pur ammettendo la sindrome

depressiva, non l'ha valutata come tale da impedirle qualsiasi attività

lavorativa al 50%. Secondo l'assicurata, il perito non ha tenuto conto del suo

stato psicologico estremamente depressivo, che le impedisce qualsiasi attività

lavorativa e che, nel caso di una forzata ripresa di un'attività, aggreverebbe

il suo già fragile stato di salute psichica. Di conseguenza, essa ha ribadito

la richiesta di tenere conto di una totale inabilità lavorativa che da tempo è

ininterrotta e durevole e che va quindi considerata come permanente, non

entrando in linea di conto misure di reinserimento. In caso di dubbio, dovrà

essere sottoposta a una perizia giudiziaria.

1.10. L'Ufficio AI non ha formulato

ulteriori osservazioni (doc. XI).

considerato in diritto

2.1. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno

1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al

lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività

lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il

reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non

tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC

1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,

op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,

d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità

di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale

dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al

guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado

dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è

possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle

circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la

Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta

a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente

formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non

riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata con

STFA U 156/05 del 14 luglio 2006,

consid. 5).

2.2. Nel mese di marzo 2019

l'assicurata ha inoltrato una domanda di prestazioni a causa di disturbi

psicosomatici presenti dal 2012 che la rendevano inabile al lavoro al 50% di

cameriera/barista.

L'Ufficio AI ha subito richiamato dai medici curanti dr.ssa med. __________,

FMH medicina generale, e __________, FMH psichiatria e psicoterapia, la documentazione

determinante e l'ha aggiornata poco dopo anche con i referti specialistici di

reumatologia, dermatologia, cardiologia, oncologia prodotti dalla dottoressa

curante generalista.

Sulla scorta di queste informazioni, il 17 ottobre 2019 (doc. 22)

il Servizio Medico Regionale si è espresso ritenendo che la completa inabilità

lavorativa attestata dalla dr.ssa __________ non era giustificata, poiché

l'ipertensione arteriosa non complicata e trattata non poteva avere alcuna

ripercussione sugli aspetti funzionali dell'assicurata, così come la malattia

linfoproliferativa per la quale non era in corso alcun procedere terapeutico

oncologico. Anche la sintomatologia algica non era importante, visto che il

farmaco prescritto veniva assunto solo al bisogno.

Inoltre, la patologia psichiatrica di sindrome depressiva era

stata catalogata dalla curante come non avente influsso sulla capacità

lavorativa, mentre la dr.ssa __________ la riteneva responsabile di una

incapacità lavorativa del 50%. Considerato che l'assicurata era seguita dal

Servizio Psicosociale dal 2015 e che dal formulario AI del 15 maggio 2019 la

psichiatra curante ha diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente, attuale

episodio di gravità media (ICD-10: F33.1) con inabilità lavorativa del 50%

unicamente imputabile alla problematica psichiatrica, il caso è stato

sottoposto al dr. med. __________, psichiatra presso il Servizio Medico

Regionale.

Quest'ultimo ha accertato telefonicamente il 5 febbraio 2020 (doc.

23) presso la specialista curante, che dal 21 maggio 2019 l'inabilità era del

100% sempre per una sindrome depressiva ricorrente, episodio di media gravità.

È stato così predisposto un accertamento peritale psichiatrico

volto a valutare la capacità lavorativa dell'assicurata (doc. 24), che è stato

affidato al __________.

Il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha avuto

due colloqui con l'assicurata il 12 e il 14 agosto 2020 per una durata di 1 ora

40 minuti rispettivamente di 30 minuti. Nel suo rapporto peritale del 14

ottobre 2020 (doc. 31) lo psichiatra ha riassunto gli atti dal 2005 al 23

luglio 2020 che ha considerato ai fini della valutazione estraendoli dalla

documentazione messa a sua disposizione dall'Ufficio AI, l'anamnesi (familiare,

socio-relazionale, lavorativa, somatica, psicopatologica pregressa e i disturbi

attuali), la descrizione della giornata e la terapia in atto.

Lo specialista ha riportato l'esito dell'esame clinico secondo

AMDP-System, della valutazione psicodiagnostica (Trail Making Test) a cui l'ha

sottoposta e della conversazione telefonica che ha avuto con la dr.ssa __________

quello stesso giorno, il 14 ottobre 2020, la quale ha affermato che la capacità

lavorativa era inferiore al 50% anche se in prospettiva pensava che potesse

ritornare al 50% se l'assicurata si fosse ripresa. Il ricovero in psichiatria

che ha programmato sarebbe servito a migliorare la condizione depressiva

attuale che la curante riteneva grave e quindi non era d'accordo nel

riconoscere un'esigibilità del 50%, anche perché il ritiro dell'assicurata pareva

maggiore nell'ultimo anno.

Nella discussione diagnostica il perito ha riassunto la storia

medica dell'assicurata, indicando che fino al 2012 non v'era stato alcun

problema psichico, fino a quando si è separata dal marito, che aveva una

relazione extra-coniugale. Per l'interessata il divorzio ha rappresentato un

evento particolarmente destabilizzante sul piano economico, ma anche sociale e

di salute. Fin da subito, chiuso il divorzio senza nulla pretendere sul piano

economico, ha iniziato a manifestare abbuffate compulsive non solo notturne,

con un incremento ponderale notevole. A ciò si sono aggiunte insonnia,

ideazione suicidale (mai agita), idee di inutilità, infuturazione negativa e

calo dell'autostima anche relativo alla modifica dell'aspetto corporeo, con

l'idea di essere poco accettata e conseguente ritiro sociale. L'assicurata ha

però continuato a partecipare attivamente ai programmi occupazionali con un

pensum lavorativo del 60% al massimo, si è rivolta al Servizio psicosociale

soltanto nel giugno 2015 stante la diagnosi di episodio depressivo medio grave,

responsabile di un'inabilità lavorativa del 50%. Malgrado un iniziale

miglioramento, essa non sarebbe più tornata a un livello di completo benessere

mantenendo sia i comportamenti di iperalimentazione con costante graduale

aumento ponderale fino all'attuale BMI di 31,6 kg/m2, sia permanendo il ritiro

sociale, le fluttuazioni del timismo, le idee di inutilità e rimuginii negativi

anche su eventi di vita passati con un'autostima profondamente minata. Tuttavia

il lavoro, a dire dell'assicurata, rappresentava un momento di socializzazione

e di incontro con altre persone.

Benché con fatica, riusciva a reggere il pensum del 50% che ha

mantenuto in tutti i posti di lavoro. Nel 2016 è comparsa in breve tempo una

diffusa vitiligine che non avrebbe risposto alle terapie e che ha minato la sua

immagine, da ciò un ulteriore ritiro e la sensazione che la sua immagine

corporea, così diversa da prima del divorzio, allontanasse in qualche modo gli

altri. Anche nel 2019, quando ha iniziato a marzo una serie di lunghi

accertamenti nel dubbio che anziché un ennesimo episodio di panniculite lupica

fosse una forma linfoematosa, poi smentita nel giugno 2019, l'assicurata ha

vissuto l'evento del mancato rinnovo semestrale presso una mensa dove si

trovava bene a lavorare - ma cercavano un dipendente a tempo pieno -, come

l'ennesima delusione. L'interessata stessa ha affermato che il decorso della

sintomatologia, mai andata incontro a completa remissione fin dall'esordio nel

2012 nonostante la costante presa in carico con grande fiducia nella terapeuta

e la buona compliance alla farmacoterapia, è stato caratterizzato da

fluttuazioni legate in parte a periodi di trattamento cortisonico ma,

soprattutto, al fatto che non riusciva, nonostante l'impegno profuso e i

giudizi positivi ottenuti, a strappare un contratto di lavoro stabile dove

veniva occupata in programmi organizzati dall'assistenza. Dopo la

certificazione di totale inabilità lavorativa del maggio 2019, l'assicurata ha

affermato di avere continuato a manifestare lievi fluttuazioni del timismo pur

permanendo umore sostanzialmente deflesso, riduzione dell'energia, bassa

autostima, sentimenti di inutilità, sensazione di rallentamento motorio (che

imputava all'aumento ponderale, ma che probabilmente aveva un'origine

depressiva), disturbi del sonno non sempre controllati dalla terapia con

risveglio precoce e iperalimentazione incontrollata che, essendo esordita dal

2012 in concomitanza alla reazione depressiva al divorzio, potrebbe essere

considerato come un sintomo biologico della depressione. Erano quindi

soddisfatti due sintomi del criterio B e 4 del criterio C per l'episodio

depressivo, che era quindi di grado medio. Non essendo identificabili episodi

depressivi discreti in anamnesi, ma trattandosi di un episodio con decorso

caratterizzato da fluttuazioni senza remissione completa dal 2012, non si

poteva parlare di sindrome depressiva ricorrente. Infine, l'assunzione di

alcool quando lavorava nei bar, che l'aveva portata ad abusarne senza mai

riferire segni o comportamenti di dipendenza, mentre né dopo la separazione né

attualmente erano presenti comportamenti di abuso, perciò il perito non ha

ritenuto che l'assunzione di alcol abbia contribuito allo sviluppo o al

mantenimento del disturbo depressivo che perdurava ormai dopo l'inizio del

trattamento in forma sostanzialmente invariata.

Il dr. med. __________ ha perciò posto la diagnosi con

ripercussione sulla capacità lavorativa di episodio depressivo di media gravità

ad andamento cronico (F32.1) e quale diagnosi senza influsso di

iperalimentazione associata ad altri disturbi psicologici (F50.4).

Nella valutazione psichiatrica l'esperto ha sintetizzato la storia

personale, professionale e sanitaria dell'assicurata rilevando che v'è stato un

netto cambiamento (tipico dei break depressivi) a partire dal divorzio avvenuto

nel 2012. Se prima l'assicurata aveva sempre lavorato non manifestando alcuna

sintomatologia psichiatrica, poi a causa della comparsa di una reazione

depressiva rapidamente tramutatasi in episodio depressivo maggiore, si è

modificata la forma e l'aspetto corporeo per le abbuffate, ha manifestato

ritiro sociale, è entrata in assistenza sociale e non è più riuscita, pur

dandosi da fare, a trovare un lavoro continuativo a tempo indeterminato non

sopportando un pensum superiore al 60% (e dopo il 2015 del 50%). L'assicurata

ha cercato comunque di lavorare seppure minata da altre patologie (incontinenza

mista, vitiligine, lupus eritematoso) e anche ora desidererebbe riprendere

l'attività anche per dare un ritmo alla giornata, ridurre le abbuffate e dare

un maggior senso alla propria vita. La volitività dimostrata dall'assicurata

nel partecipare a tutti i programmi occupazionali che lei stessa ha spesso

cercato deponeva contro un grave quadro di abulia e anergia depressive ed anche

allorquando è stata certificata inabile al 100% nel maggio 2019, l'assicurata

ha riferito un temporaneo peggioramento per la delusione di non avere potuto

continuare a lavorare in un posto dove, come nei precedenti, si era trovata

bene, per poi tornare alle fluttuazioni timiche che hanno caratterizzato il

quadro fin dalla prima presa in carico e, molto probabilmente, fin dall'esordio

del 2012.

Nella valutazione del percorso precedente di terapie il perito ha

fatto riferimento alla relazione terapeutica con la dr.ssa __________ e il

Servizio Psicosociale come pure alla farmacoterapia con Fluxoetina, che ha

ritenuto corretta e a dosaggi adeguati, anche se non ha mai condotto a una

completa remissione, anche perché l'origine del quadro era il lutto per la

separazione dal marito, mai completamente metabolizzato. A suo dire non v'erano

altre misure terapeutiche in grado di migliorare il quadro e l'assicurata, che

presentava più beneficio da esperienze pratiche che le ridarebbero un ruolo

sociale piuttosto che da auto riflessività ed insight, non sarebbe migliorata

significativamente nemmeno con una psicoterapia strutturata. Per lo psichiatra

era più attraverso un sostegno alla ricerca di un lavoro che si sarebbe potuto

ottenere un miglioramento del quadro e mantenere almeno l'attuale capacità

lavorativa che, nel breve medio periodo, avrebbe potuto invece peggiorare

ulteriormente qualora non si fossero messe in atto misure di sostegno.

L'esperto ha valutato la coerenza e la plausibilità, osservando

che si riscontrava un'effettiva sofferenza, senza segni di simulazione, ma

nemmeno di dissimulazione di malattia.

Nel descrivere le risorse e i deficit secondo lo schema Mini

ICF-APP, lo specialista ha valutato che il grado di disabilità era assente nel

rispetto delle regole, nel giudizio, nell'integrazione nel gruppo e nella

mobilità; era invece lieve nell'organizzazione dei compiti, nelle competenze,

nel contatto con gli altri e nella cura di sé; nella flessibilità, nella

persistenza, nell'assertività, e nelle attività spontanee era moderato, mentre

nelle relazioni intime era lieve-moderato.

Rispondendo infine ai quesiti peritali, il dottor __________ ha

ritenuto giustificate le certificazioni della psichiatra curante di inabilità

lavorativa del 100% dal giugno all'agosto 2015, mentre non aveva riscontrato

anamnesticamente un ulteriore periodo di completa inabilità lavorativa dal 1°

al 16 giugno 2017. Il perito ha ritenuto condivisibile invece che, dal

settembre 2015, in maniera continuativa, l'assicurata abbia presentato una

capacità lavorativa del 50%, quale diminuzione del tempo, nell'attività

abituale di aiuto cuoca. In attività adeguate la capacità lavorativa era la

medesima, mentre come casalinga era dell'85%.

Infine, l'esperto ha giudicato che non era possibile migliorare

ancora in misura rilevante la capacità lavorativa mediante l'attuazione di

provvedimenti sanitari. Dal maggio 2019, quando l'assicurata non si è visto

rinnovato il semestre di lavoro, il quadro non era tanto peggiorato sul piano

clinico valetudinario quando sul piano prognostico. L'assenza di un'occupazione

al 50%, pensum ancora esigibile, costituiva a suo dire un rischio di

peggioramento dell'autostima, delle idee di inutilità e della infuturazione e,

quindi, poteva rappresentare in sé uno stressor capace di peggiorare il quadro

nel medio periodo. Il perito ha quindi ritenuto che da maggio 2019 v'era la

minaccia di un peggioramento piuttosto che un reale peggioramento e, pertanto,

ha ritenuto che un sostegno attivo nella ricerca e nel reinserimento nel mondo

del lavoro da parte dell'Ufficio AI per il pensum del 50% esigibile fosse

fondamentale per limitare tale rischio prognostico.

Il rapporto finale del 27 ottobre 2020 del dr. med. __________,

attivo presso il Servizio Medico Regionale, ha riproposto la diagnosi psichica

con ripercussione sulla capacità lavorativa individuata dal perito di episodio

depressivo di media gravità ad andamento cronico (F32.1) e senza ripercussione

sulla capacità lavorativa di iperalimentazione associata ad altri disturbi

psicologici. A ciò l'SMR ha aggiunto le diagnosi di malattia linfoproliferativa

a moderato rate metabolico con interessamento cutaneo e nodale sovra e

sotto-diaframmatico (PET 9 aprile 2019) su sospetto linfoma T cutaneo

panniculitis-like alle scapole bilateralmente riscontrato alla biopsia cutanea

il 21 gennaio 2019. Alla PET eseguita di recente si era riscontrata una

malattia linfoproliferativa a moderato rate metabolico con interessamento

cutaneo e nodale sovra e sotto-diaframmatico ed osteomidollare. Biopsia

osteomidollare il 3 maggio 2019: mielocentesi, analisi immuno-fenotipica e

biopsia osteomidollare negative. In biologia molecolare persistenza TCR-gamma

clonale su sfondo policlonale; psoriasi a placche con probabile spondilartrite

assiale psoriasica debuttante; pannicolite lupica; marcata osteo-condrosi

C5/C6; ipertensione arteriosa di nuova insorgenza.

Il medico SMR non ha posto limitazioni di carico né altri

limitazioni funzionali e ha stabilito i gradi di inabilità lavorativa sia in

attività abituale sia adeguata del 100% dal giugno 2015 e del 50% dal settembre

2015 e come casalinga del 15%.

Al progetto di decisione del 2 novembre 2020 (doc. 36) di

attribuzione di una rendita di invalidità di un quarto dal 1° giugno 2016, con

versamento dal 1° settembre 2019, l'assicurata ha interposto una serie di

certificati della dr.ssa __________, secondo cui era inabile al 100% dal 14

maggio 2019 in poi e della psichiatra curante che, anch'essa, l'ha ritenuta totalmente

inabile al lavoro dal 21 maggio 2019.

A ciò si aggiungono le osservazioni della dr.ssa med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, sotto forma del certificato medico del 4

dicembre 2020 (doc. 41), in cui essa ha rilevato di avere conosciuto

l'interessata nel giugno 2015 presso il Servizio psicosociale quando era stata

posta la diagnosi di episodio depressivo medio-grave senza sintomi psicotici

(ICD-10: F32.2) e di iperalimentazione associata a disturbi psicologici di

altro tipo (ICD-10: F50.4). Il piano terapeutico aveva apportato un

miglioramento del quadro clinico, perciò l'assicurata aveva continuato a

cercare un'attività lavorativa anche tramite l'assistenza sociale per incarichi

al 50%, svolgendo varie esperienze, sempre fortemente ricercate e volute

dall'assicurata. In alcuni periodi si presentavano, in modo fluttuante, quote

ansiose e deflessioni dell'umore, sintomi più o meno associati anche alla

ripresa di abbuffate di cibo. Spesso i motivi scatenanti le ricadute depressive

riguardavano proprio l'ambito lavorativo nel quale essa da una parte aveva

riposto la speranza di trovare una conferma sul suo valore personale e

dall'altra ha sempre identificato il luogo che la faceva stare meglio.

Tuttavia, si sentiva proiettivamente bistrattata, non apprezzata come avrebbero

dovuto, gettandola in una profonda amarezza che poi portava alla ricaduta.

Pertanto, secondo la psichiatra curante, negli anni era risultata ampiamente

motivata la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente (ICD-10: F33.1), volendo

considerare l'esistenza di momenti di remissione, anche se non duraturi e

sempre sotto terapia. Per questa facilità di fluttuazione del quadro clinico e

per l'evidente difficoltà di sostenere il carico lavorativo, inteso soprattutto

nella sua componente relazionale, negli anni era perdurata un'inabilità

lavorativa del 50%.

Nel 2019 si è manifestata una neoformazione al dorso che ha

necessitato svariati mesi di indagini dermatologiche e oncologiche, con ipotesi

di una forma di linfoma. Durante questo periodo l'assicurata ha continuato a

lavorare, avendo il luogo di lavoro una funzione di "fuga dai suoi

problemi". A maggio 2019 è andata incontro a un rapido peggioramento delle

sue condizioni psichiche, l'aspetto depressivo è divenuto nuovamente prevalente

configurando l'esistenza di un nuovo episodio medio-grave, anche reattivo ai

gravi fatti di vita che si trovava ad affrontare (verosimile diagnosi di

malattia onco-ematologica). Da allora l'assicurata non è più riuscita a

lavorare, condizione che le ha portato da una parte un senso di vergogna per

l'inattività e dall'altra un desiderio di "risarcimento" e

"riconoscimento" rispetto alle difficili condizioni in cui da anni

riteneva di essersi trovata a lavorare per colpa altrui. Dal profilo

farmacologico ha necessitato di un incremento della terapia sedativa. Il

processo diagnostico si è poi concluso a ottobre 2019, grazie soprattutto alla

remissione completa della neoformazione, sebbene non sia stato del tutto

chiarito di cosa si sia trattato. Da quel momento, rientrata l'angoscia

derivante dal pensiero di essere affetta da una grave e potenzialmente mortale

patologia, la timia ha avuto un modico miglioramento, ma un episodio depressivo

di grado medio era comunque rimasto presente (ICD-10: F33.1). Era al contempo

cresciuta la necessità di essere riconosciuta nelle sue difficoltà e tutte le

procedure che hanno comportato un allontanarsi da questa evenienza sono state

colte con atteggiamento persecutorio e importante svalutazione di sé.

La psichiatra curante ha tenuto a precisare che l'assicurata non

ha più ripreso a lavorare, anche in attività a tempo parziale come in passato,

non perché non aveva trovato una posizione possibile, ma perché non era più

stata in grado di mettere in campo risorse che aumentassero la sua capacità

lavorativa.

A fine estate 2020 il quadro clinico era ulteriormente peggiorato,

le condotte di iperalimentazione erano aumentate, sostenute da un desiderio di

riempire un grande sentimento di vuoto interiore e di inutilità, l'umore era

nuovamente peggiorato, c'era un quadro di ritiro sociale, trascuratezza di sé,

apatia, abulia, insonnia, demotivazione, con ricomparsa di idee di morte

passiva. La terapia antidepressiva (Fluoxetina 50 mg/die) è stata aumentata ed

è stato organizzato un ricovero volontario presso l'Ospedale __________ di __________,

che è durato poco sia per un atteggiamento di difesa nei confronti dei curanti

sia per il Covid. Il ricovero ha consentito un miglioramento del quadro, sia

per la possibilità di socializzazione, togliendola dall'isolamento sociale in

cui si trovava e che pativa, sia per la possibilità di vedere prendere a carico

la sua sofferenza in un luogo di cura, ciò che in parte ha alleviato la

necessità di riconoscimento dei suoi bisogni. Gli specialisti hanno confermato

la diagnosi psichiatrica principale.

La psichiatra curante ha certificato una perdurante inabilità

lavorativa totale, ma ha precisato che occorreva riconoscere due periodi: da

maggio a ottobre 2019, in cui l'assicurata ha dovuto gestire una presunta

diagnosi di linfoma e da ottobre 2019, che perdura tuttora e con prospettiva di

continuazione duratura, in cui l'interessata ha dimostrato di non essere più

riuscita a dare fondo a risorse residue come in passato, inoltre l'attività

lavorativa ha cessato di essere il luogo di evitamento dove poteva illudersi di

trovare un funzionamento e un'identità maggiormente edificanti rispetto a

quelli poi esistenti in tutto il resto della sua giornata. Questa condizione

rischiava di cronicizzarsi e incistarsi portando l'assicurata a un completo

immobilismo evolutivo, con annullamento di ogni possibilità di miglioramento

dell'abilità lavorativa anche futura. L'assicurata era sempre stata molto

volenterosa e impegnata nelle varie mansioni lavorative svolte, ma il suo

profilo personologico, unito alla scarsa capacità di elaborazione

introspettiva, costituivano fattori prognostici negativi rispetto alla

riacquisizione di una capacità lavorativa se una tematica risarcitoria si

instaurava.

La curante ha precisato che queste riflessioni erano state

condivise con il perito dr. __________ che l'aveva interpellata e ha affermato

che non riconoscere il quadro di malattia e la relativa inabilità lavorativa

avrebbe probabilmente una ricaduta negativa sul funzionamento, portando a un

aggravamento del quadro clinico psichico, che rischiava di essere di difficile

trattamento.

Il 7 dicembre 2020 (doc. 42) la dr.ssa __________, FMH medicina

generale, nell'ambito delle osservazioni al progetto di decisione, ha elencato

tutte le problematiche fisiche e psichiche che da diversi anni, talune di

carattere cronico e recidivante, affliggevano l'assicurata, che perciò non era

in grado di lavorare neanche a tempo parziale e soprattutto non poteva

sostenere lavori fisici, in particolare in ambienti freddi e/o umidi, dovuti a

dolore cronico alla colonna vertebrale. Nella percezione del dolore giocava un

ruolo anche la presenza della sindrome depressiva, che da anni curava con

terapia farmacologica e psicoterapia.

Le 14 diagnosi attive poste erano: 1) Psoriasi a placche con

probabile spondilartrite asiale psoriasica debuttante con stato dopo

trattamento con iniezioni sottocutanee settimanali di Metotrexate; 2) Lupus

eritematoso sistemico con pannicolite lupica recidivante a livello scapolare

bilaterale DD panniculitis like T cell lymphoma - primo episodio di panniculite

nel 2006, secondo nel 2018 - PET 2019: malattia linfoproliferativa a moderato

rate metabolico con interessamento cutaneo e nodale sovra e sottodiaframmatico

ed osteomidollare - anticorpi anti-cardiolipina positivi - stato dopo 3 aborti

spontanei; 3) Marcata osteocondrosi C5/C6; 4) Vitiligine disseminata con stato

dopo trattamento con antagonisti della calcineurina e fototerapia UVB; 5)

Cardiopatia ipertensiva lieve con FRCV: familiarità, ITA, sovrappeso (BMI 28

kg/m2), tabagismo attivo, dislipidemia; 6) Dislipidemia in trattamento; 7)

Sindrome delle apnee notturne di tipo ostruttivo e di grado grave in

trattamento con C-PAP dal 25 febbraio 2020; 8) Fibrosi avanzata/iniziale

cirrosi epatica compensata ad eziologia prevalentemente etiltossica con

steatosi epatica; 10) Insufficienza ureterale e vescica iperattiva; 11)

Cicatrice sierologica di lues; 12) Mastopatia fibrocistica; 13) Utero

fibromatoso; 14) Ateromatosi carotidea precoce bilaterale.

Il 15 dicembre 2020 (doc. 44) il dr. __________ dell'SMR ha preso

posizione su ciascuna diagnosi posta dalla curante, concludendo che dal punto

di vista somatico non v'erano elementi per confermare una qualsivoglia

incapacità lavorativa.

Per l'aspetto psichiatrico, refertato dalla dr.ssa med. __________,

egli ha sottoposto il caso al dr. med. __________, psichiatra del Servizio

Medico Regionale, il quale il 18 dicembre 2020 (doc. 45) ha ritenuto indicato,

alla luce del parere della specialista curante e dell'allegato rapporto di

dimissione dell'assicurata riferito alla degenza dal 16 al 30 ottobre 2020,

interpellare i periti psichiatri.

Il 23 dicembre 2020 (doc. 47) il dr. med. __________ si è

pronunciato su questi due pareri specialistici, rilevando che il ricovero in

ospedale è avvenuto due giorni dopo la sua visita peritale e riportava la

presenza di un episodio depressivo maggiore di grado medio come da egli stesso

diagnosticato, sebbene all'interno di una sindrome depressiva ricorrente.

Peraltro, la modifica terapeutica apportata era consistita soltanto in un

incremento della terapia ipnoinducente e anche all'esame all'ingresso non era

stato rilevato un quadro differente rispetto alla sua valutazione di poco

precedente. Egli ha osservato che la psichiatra curante ha argomentato la

diagnosi di sindrome depressiva ricorrente parlando di periodi di remissione

sintomatologica, ma con "miglioramento

dell'umore, maggior controllo delle quote ansiose e recupero dell'energia

vitale", che tuttavia non venivano chiaramente definite come

remissioni complete dell'episodio depressivo iniziale, mentre venivano

sottolineate fluttuazioni in senso peggiorativo a fronte di delusioni esterne

rispetto alla ricerca di impiego giustificando per questo un'inabilità

lavorativa del 50%, che il perito ha confermato datando tale inabilità dal

2015. Egli ha quindi ribadito che in assenza di remissioni complete

dall'episodio depressivo iniziale non si potesse parlare di sindrome depressiva

ricorrente, anche se questo non aveva una grande rilevanza sulla determinazione

della capacità lavorativa residua. Certamente l'ansia e la preoccupazione per

la supposta malattia neoplastica nel corso del 2019 hanno avuto un influsso

sullo stato psichico, ma al momento della sua valutazione peritale in cui la

curante continuava a certificare l'assicurata inabile al 100%, egli ha

osservato un quadro depressivo di media gravità che influiva su assertività,

persistenza, flessibilità ed attività spontanee a un livello significativo, ma di

grado moderato, mentre la curante si era già espressa per un livello di

maggiore disfunzionamento nella telefonata avuta, in cui si evinceva una sua

differente valutazione. Il perito comprendeva che l'assicurata necessitasse di

essere riconosciuta nelle sue difficoltà e proprio per questo egli ha

sottolineato, circostanza evidenziata anche dalla curante, la tendenza di

cercare una conferma in merito al suo valore personale, che d'avviso

dell'esperto permaneva presente nel campo lavorativo seppure in misura ridotta,

ribadiva perciò l'importanza, per evitare un'ulteriore involuzione regressiva

del quadro, di misure professionali e di un sostegno attivo alla ricerca di

un'attività lavorativa. Il dr. __________ si è dispiaciuto del fatto che

l'Ufficio AI abbia ritenuto che non ne ricorressero le condizioni; nonostante

ciò, egli ha ribadito le sue conclusioni.

Peraltro, la stessa curante ha a più riprese ribadito che il

"primum movens" delle

ricadute depressive (che egli ha ritenuto essere delle fluttuazioni all'interno

dello stesso episodio cronicizzato) erano "quasi

sempre da rintracciare in screzi sul lavoro e spesso con i superiori, colpevoli

di non riconoscerla a sufficienza, con conseguente imponente frustrazione e un

vissuto al limite del persecutorio.". Il dr. med. __________ ha

confermato questi tratti personologici e ha perciò ancora di più ritenuto

importante che vi fosse un'attivazione dell'Ufficio AI per favorire un

reinserimento dell'assicurata in ambiente idoneo e accogliente, ciò che però

non cambiava la sua valutazione sulla capacità lavorativa esigibile dal momento

che i tratti personologici per definizione preesistevano all'inabilità

lavorativa.

Su questo complemento si è espresso l'8 gennaio 2021 (doc. 48) il

dr. med. __________, affermando che i periti hanno argomentato in modo

esaustivo la loro valutazione della capacità lavorativa dell'assicurata, che

doveva di conseguenza essere confermata, come descritto nel rapporto finale SMR

del 27 ottobre 2020.

Con il ricorso formulato contro la decisione del 25 gennaio 2021

(doc. B) con cui l'amministrazione ha confermato che la capacità lavorativa

residua del 50% dava luogo al diritto a una rendita di un quarto, l'assicurata

ha prodotto alcuni referti medici già agli atti (referto del 1° ottobre 2019 del

dr. med. __________, referto del 4 dicembre 2020 della dr.ssa __________,

rapporto del 7 dicembre 2020 della dr.ssa __________) e altri nuovi recenti.

Il dr. med. __________, specialista FMH dermatologia e

venereologia, ha diagnosticato il 17 febbraio 2021 (doc. C) una recidiva di

pannicolite lupica a livello scapolare bilaterale (DD Panniculitis like t cell

lymphoma) in paziente con/su stato dopo trattamento con iniezioni sottocutanee

settimanali di Metotressato; vitiligine disseminata con/su stato dopo

trattamento con antagonisti della calcineurina e fototerapia UVB.

Lo specialista ha ricordato che a seguito della pannicolite lupica

insorta nel 2006 l'assicurata era completamente guarita con trattamento con

corticosteroidi sistemici e antimalarici di sintesi, lasciando però importanti

cicatrici in particolare a livello delle braccia. Negli anni seguenti essa ha

poi sviluppato una psoriasi a placche e pure una vitiligine disseminata, per la

quale si era sottoposta a trattamento con laser ad eccimeri. Ad ottobre 2018 si

erano nuovamente sviluppate delle lesioni cutanee-sottocutanee a livello

scapolare bilateralmente, dove vaste indagini avevano permesso di escludere un

linfoma cutaneo.

Ciò aveva quindi portato a una diagnosi di pannicolite di

probabile origine lupica e al conseguente trattamento sistemico.

La dr.ssa med __________ ha riportato, il 19 febbraio 2021 (doc.

B), le medesime diagnosi già precedentemente elencate il 7 dicembre 2020,

aggiungendovi una recente "frozen shoulder" DD: capsulite reattiva

trattata con infiltrazioni intraarticolari di lidocaina in gennaio 2021.

Lo stesso giorno (doc. E), anche la dr.ssa med. __________ ha

preso posizione nuovamente sullo stato di salute della ricorrente, riproponendo

sostanzialmente il suo precedente rapporto del 4 dicembre 2020, modificandolo e

puntualizzandolo. In particolare, la psichiatra curante ha precisato che negli

anni la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente era ampiamente motivata, con

alternanza di episodi di gravità e durata differente. Vi sono anche stati

periodi di remissione dei sintomi, ma questi sono risultati non duraturi e

comunque supportati dalla terapia sia di sostegno medico-infermieristico che

farmacologica che non era mai stata interrotta. Per questa facilità di

fluttuazione del quadro clinico, che sottintendeva una evidente fragilità

psichica che sfociava in episodi depressivi clinicamente rilevanti, e per la

conseguente difficoltà di sostenere il carico lavorativo, d'avviso della

curante perdurava un'inabilità lavorativa del 50% negli anni.

Nel 2019 a questo quadro si è sovrapposto un evento di salute

grave. Per un periodo l'interessata ha continuato a lavorare, poiché il luogo

di lavoro ha avuto spesso funzione di luogo di "fuga dai suoi

problemi", ma questo atteggiamento corrispondeva a una difesa secondo un

modello di diniego-evitamento, che non ha retto per molto tempo di fronte alla

prospettiva di avere un tumore maligno. A maggio 2019 è andata incontro a un

rapido peggioramento delle sue condizioni psichiche con un nuovo episodio

depressivo medio-grave e da allora non è più riuscita a lavorare. Concluso a

ottobre 2019 il processo diagnostico con remissione completa della

neoformazione, la timia ha avuto un modico miglioramento, ma un episodio

depressivo di grado medio era comunque rimasto presente (ICD-10: F33.1). Da

allora l'assicurata non ha più lavorato, non essendo stata in grado di mettere

in campo risorse che aumentassero la sua capacità lavorativa.

A fine estate 2020 il quadro clinico si è ulteriormente aggravato

e quindi la psichiatra ha potenziato la terapia antidepressiva e in seguito ha

organizzato un ricovero volontario presso l'Ospedale __________, che ha portato

a un miglioramento della sintomatologia, tuttavia soltanto per un breve

periodo.

La dr.ssa __________ ha infatti precisato che il progetto di

decisione dell'Ufficio AI "ha spiazzato

la paziente e l'ha nuovamente rigettata in una ricaduta depressiva.".

Di fronte a una diversa evoluzione della sua domanda AI rispetto a quanto le

era stato prospettato in sede di perizia (mantenimento di un'abilità lavorativa

parziale, ma al fine di inserire aiuti quali provvedimenti di reinserimento nel

mercato del lavoro), v'è stato un nuovo crollo psichico e la comparsa di una

visione sfumatamente persecutoria nonché il vissuto di essere stata ingannata.

Tutto ciò ha contribuito a rafforzare le idee di autobiasimo, autosvalutazione,

indegnità che erano alla base dell'esperienza depressiva dell'assicurata.

Secondo la psichiatra, perdurava un'inabilità lavorativa completa,

da ritenersi duratura nel tempo. Non erano inoltre ipotizzabili attualmente

provvedimenti di reintegrazione professionale, in quanto a suo avviso

l'assicurata manteneva un quadro clinico talmente fragile e instabile che

porterebbe al fallimento di eventuali misure di reinserimento, ciò che

aggraverebbe ulteriormente il suo stato di salute psichica. Il riconoscimento

della condizione psicopatologica esistente e dell'inabilità completa da essa

discendente avrebbe potuto consentire di interrompere la cronicizzazione del

desiderio di riconoscimento e risarcimento dei "torti subiti",

consentendo forse in un futuro in qualche misura un recupero dell'abilità che,

se possibile, sarebbe in ogni modo favorito.

Il 3 marzo 2021 (doc. IV/2) il dr. med. __________ si è espresso

su quest'ultimo parere, che ha ribadito una differenza diagnostica relativa

alla presenza di un disturbo depressivo ricorrente rispetto a quella di

episodio singolo cronicizzato che egli ha posto, benché la stessa curante abbia

citato periodi di remissione che non ha definito se parziale o completa né ha

determinato la sua durata. Il perito ha confermato che se non intercorre un

periodo congruo di remissione completa non si può parlare di due episodi

differenti e pertanto egli non ha modificato la diagnosi che ha posto.

L'esperto ha rinviato al suo complemento peritale del 23 dicembre

2020 in cui si era chinato sul ricovero successivo alla sua valutazione. Egli

ha affermato che comprendeva che il mancato riconoscimento di una incapacità

lavorativa maggiore poteva avere suscitato una reazione emotiva negativa

nell'assicurata, ma questo era differente da un peggioramento clinico che

nemmeno i medici dell'ospedale hanno riscontrato nella loro descrizione del

quadro, visto che non avevano apportato modifiche alla farmacoterapia se non

ipnoinducente.

Lo psichiatra ha poi preso atto del fatto che la curante non ha

ritenuto più affrontabili misure di reinserimento professionale per la

fragilità e instabilità del quadro clinico, che sarebbe determinata anche dalla

decisione AI, ma non ha potuto che ribadire che vi fosse una "minaccia di un peggioramento piuttosto che un reale

peggioramento" e, pertanto, riteneva che "un sostegno attivo nella ricerca e nel reinserimento

nel mondo del lavoro da parte dell'UAI per il pensum del 50% esigibile",

fosse fondamentale per limitare tale rischio prognostico. Peraltro, aveva

giudicato che tale capacità lavorativa perdurasse ormai dal 2015.

In conclusione, dal parere della curante egli non ha riscontrato

alcun elemento che l'abbia indotto a rivedere la sua capacità lavorativa

stimata in sede peritale.

Il dr. med. __________ si è pronunciato il 1° marzo 2021 (doc.

IV/1) sulla lista di diagnosi della dr.ssa med. __________, rilevando che non

apportava alcuna novità clinica con un qualche impatto sugli aspetti funzionali

dell'assicurata e quindi non giustificava alcuna rivalutazione del caso.

Oltretutto, egli ha osservato che non v'era alcun esame fisico obiettivo che

descriveva limitazioni funzionali superiori a quelle già definite in ambito

SMR. In particolare:

" - La

marcata osteocondrosi C5/C6 è un reperto radiologico di comune

riscontro nella

popolazione sana e asintomatica a partire dalla IV decade di vita;

- La cardiopatia

ipertensiva lieve associata ai fattori di rischio cardiovascolare menzionati,

in assenza di complicanze quali infarto miocardico, insufficienza cardiaca,

stroke, non ha alcuna conseguenza sugli aspetti funzionali, specie se in

trattamento farmacologico;

- La sindrome

delle apnee ostruttive del sonno in trattamento con C-PAP permette una vita

assolutamente normale;

- Lo stesso

dicasi per la fibrosi epatica avanzata, ma compensata, quindi

ancora una volta in assenza di complicanze, come già specificato nella scorsa

presa di posizione, e con una funzionalità conservata;

- La mastopatia

fibrocistica è, anch'essa, reperto assai comune nelle donne che hanno

allattato;

- L'utero

fibromatoso, in assenza di complicanze dovute allo sviluppo di masse voluminose

con compressione di organi viciniori o sanguinamenti attivi non più

controllabili farmacologicamente (…), non ha alcuna ripercussione sugli aspetti

funzionali;

- L'ateromatosi

carotidea bilaterale non determinante un'ostruzione emodinamicamente

significativa con ridotto afflusso ematico ed in assenza di complicanze

(stroke), non ha alcun influsso sulla capacità lavorativa.".

Il medico SMR ha passato in rassegna la terapia farmacologica

assunta dall'assicurata e ha infine evidenziato che non esisteva al momento

alcun trattamento oncologico specifico.

Sul rapporto del dermatologo il dr. med. __________ ha osservato

che lo specialista ha affermato che le indagini hanno permesso di escludere un

linfoma cutaneo e sul referto del dr. __________ ha rilevato che lo stesso ha

attestato l'assenza di noduli sospetti o di linfoadenopatie periferiche, che i

valori di laboratorio rientravano nei limiti nella norma, che

l'immunofissazione non evidenziava componenti monoclonali e che quindi

l'interessata non presentava segni sospetti per una recidiva della panniculite

lupica né per un linfoma.

Alla luce di queste argomentazioni, l'SMR ha confermato le

conclusioni del suo rapporto finale del 27 ottobre 2020.

Da ultimo, il 2 aprile 2021 (doc. F) la dottoressa __________ ha

commentato la presa di posizione del collega __________, ribadendo l'esistenza

di una sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media

(ICD-10: F33.1), a motivo che i criteri diagnostici a sostegno dell'esistenza

di remissioni cliniche risultavano a suo dire ampiamente soddisfatti. Essa li

ha ripresi riproducendo degli estratti dei suoi precedenti rapporti medici e ha

segnalato le varie fasi di malattia per ogni periodo dal giugno 2015 in poi,

rilevando da ultimo che dal febbraio 2019 fino a quel momento v'era una

sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media (ICD-10:

F32.1) con aggravamento dei sintomi dal maggio 2019 (da quando era presente

un'inabilità del 100%), ma con la medesima codifica. Essa ha inoltre segnalato

che da luglio a ottobre 2020, ovvero fino al ricovero in reparto psichiatrico,

l'interessata ha presentato una sintomatologia più grave, ma ha mantenuto la

medesima posizione diagnostica.

Rispetto alla diagnosi posta dal perito, la curante ha segnalato

che anche se si volesse ipotizzare un unico "episodio singolo cronicizzato", la valutazione

dell'inabilità lavorativa non cambierebbe (50% fino ad aprile 2019 e 100% da

maggio 2019), poiché la clinica e gli impedimenti sul piano funzionale

discendenti non sarebbero mutati. A suo avviso, sarebbe addirittura più

negativa la prognosi per l'assicurata trattandosi a quel punto di un unico

evento cronicizzato perdurante ormai dal 2015, passibile di peggioramenti

psicopatologici, ma difficilmente di miglioramenti della sintomatologia.

Sul ricovero la psichiatra ha precisato che era entrato in esame

da luglio 2020 stante il peggioramento delle condizioni psichiche

dell'assicurata, che essa ha accettato a fine settembre 2020.

A causa della perizia la degenza ha però dovuto essere

posticipata, perciò va escluso che il peggioramento clinico che ha motivato il

ricovero specialistico sia sostenuto dalla reazione dovuta "gli esiti peritali".

La dottoressa __________ ha ricordato che ad aggravare i vissuti

di ingiustizia, inutilità personale, indegnità, centrali nella depressione

dell'assicurata, sia stato il progetto di decisione del 2 novembre 2020 e non

il colloquio avuto con il perito. Il peggioramento clinico era quindi da

intendersi a prescindere dagli esiti peritali comunicati e già in atto

all'epoca. L'aggravarsi del quadro clinico a luglio 2020 aveva già peraltro

richiesto un incremento della terapia antidepressiva (Fluoxetina 30 mg/die).

Il ricovero ha portato dei benefici dal punto di vista della

sintomatologia depressiva seppure sia stato interrotto in anticipo per il

timore di casi Covid nella struttura; la terapia farmacologica in essere

rispettava quella prevista in questa casistica diagnostica e teneva conto di un

bilancio rischi-benefici e di possibili effetti secondari di dosaggi più

elevati.

In merito alla reazione dell'assicurata al progetto di decisione,

a dire della curante esso non ha suscitato una reazione emotiva negativa, ma ha

confermato l'interessata in un vissuto di vergogna, indegnità, inutilità e

inadeguatezza, che erano i temi depressivi cardini della paziente, già presenti

in precedenza e perduranti.

Sebbene non abbia ricevuto copia della perizia malgrado l'abbia

richiesta, la specialista ha segnalato che prevedere come ulteriori esperienze

di mancato riconoscimento possano peggiorare il quadro clinico non costituisca

una "minaccia di un peggioramento

piuttosto che un reale peggioramento",

ma sia semplicemente una valutazione prognostica sulla inabilità lavorativa

dell'assicurata, a suo avviso non solo calzante, ma anche indispensabile valutazione

in questo contesto. Essa ha inoltre segnalato che nel suo referto del 15 maggio

2019 aveva osservato che l'evoluzione della problematica oncologica avrebbe

potuto avere conseguenze sullo stato clinico psichico e un aggravamento della

condizione psicopatologica e tale previsione si è poi verificata.

Infine, da maggio a ottobre 2019 l'assicurata ha sostenuto la

diagnosi di un probabile linfoma e dunque risultava inverosimile come potesse

conservare un'abilità lavorativa del 50%, avendo questa esperienza avuto un

impatto comunque peggiorativo sul suo status psichico ed ella non si sia più

ripresa sul piano del funzionamento globale e quindi anche lavorativo,

mantenendo un'incapacità lavorativa del 100%, che a suo dire era duratura,

costante nel tempo e in futuro a lungo termine.

Per tali motivi, non entravano in linea di conto misure di

reinserimento o reintegrazione professionale.

Il dr. med. __________ ha infine preso posizione il 12 aprile 2021

(doc. VIII/1), rilevando che fra le diagnosi che essa ha posto da giugno 2015 a

ottobre 2020 v'è stata anche la diagnosi di episodio depressivo in remissione

anche di durata congrua, cioè superiore a tre mesi. Il perito ha osservato che

benché la prima diagnosi di giugno 2015 dovesse essere di episodio depressivo e

non di episodio in sindrome depressiva ricorrente, era possibile porre, secondo

quanto riportato dalla curante, la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente. Poi,

nel periodo in cui è avvenuta la valutazione peritale, anche la collega ha

certificato un episodio depressivo di media gravità.

Considerato che la segnalazione per il ricovero è avvenuta a fine

settembre 2020, e quindi due settimane prima della sua valutazione, il perito

ha osservato che non si era probabilmente verificato un peggioramento legato

alla comunicazione dell'esito peritale ma, a maggior ragione, il quadro che

egli ha apprezzato, ossia di un episodio di media gravità, è stato confermato

nella degenza, dove l'unica differenza stava nel fatto che lo stesso fosse

stato inserito all'interno di una sindrome depressiva ricorrente. Peraltro, la

modifica terapeutica era consistita soltanto in un incremento della terapia

ipnoinducente.

Sulle conseguenze della problematica oncologica che potrebbe avere

certamente giocato un ruolo, almeno fino alla sua esclusione, su un incremento

della tensione e delle relative preoccupazioni, sulle quali la curante ha preso

nuovamente posizione, il perito ha osservato che al momento della sua

valutazione esse erano comunque minime e fisiologiche. Essa non si è invece

pronunciata, forse perché non ha letto la sua valutazione, sulle limitazioni

funzionali e le risorse al Mini ICF.

In conclusione, l'esperto ha osservato che "Sostanzialmente, pur potendo considerare come valida

la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente in base all'articolata

elencazione dei vari periodi di presa in carico, l'episodio in atto al momento

della valutazione peritale è definito come medio dal sottoscritto, dalla

curante e dai colleghi di __________. Quello che è differente invece è il

giudizio sulla incapacità lavorativa che deriva non solo dalla diagnosi

criteriologica posta, quanto dalla valutazione dei deficit dovuti al danno alla

salute e delle risorse ancora spendibili che ho espresso al punto 7.3 del mio

elaborato peritale del 14.10.2020, in cui sottolineavo che il quadro

psicopatologico influiva su assertività, persistenza, flessibilità ed attività

spontanee ad un livello moderato.

Su questo evidentemente siamo di

fronte ad una differente valutazione della curante e non riscontro nel suo

scritto elementi aggiuntivi che mi portino a modificare la mia presa di

posizione rispetto alla mia perizia del 14.10.2020.".

2.3. Per

costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare

in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure

nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori

siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125

V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133

consid. 2 pag. 134; 114 V 310

consid. 3c pag. 314; 105 V 156

consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito

al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie,

valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico,

determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno

studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore

di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un

organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI

1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).

Nella DTF 125 V

351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che

essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique

VSI 2001 pag. 108 segg.).

Il Tribunale federale ha poi precisato

nella DTF 135 V 465 che il giudice delle assicurazioni

sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici

interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione

che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle

conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 9C_168/2020 consid.

5.1; STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta

Corte, dal principio della parità delle armi che la

Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità

dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni

(DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Ancora recentemente (STF

9C_168/2020 del 17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio

2021, consid. 4.1), l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici)

rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio

sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia

sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della

procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti

esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento

dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità

della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351 consid.

3b/bb pag. 353; DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994,

pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto perché

esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono

riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di chiarire

alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti

lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica

puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura differente del

mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018 del 30 maggio

2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24 agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR

nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di

divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio

necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta

Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration

et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par

le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité

de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.

(…)".

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la

giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi

dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a

disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un

punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non

fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni

contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti

validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti

citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio

2003).

In merito ai rapporti del medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/ 2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, a suo favore (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre,

il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, trattandosi delle divergenze di

opinione tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal

giudice, ha precisato quanto segue:

" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et

médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en

oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur

reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au

vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration

ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.4. Va ancora rilevato che affinché

un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve

adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D.

Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti

dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la

nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo,

“Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista

in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V

49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,

Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS

1999 pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e

deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.

L'esperto deve inoltre esprimersi sull'aspetto

psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve

ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori

descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui

descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti

divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti

dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto

insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente

psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

Inoltre, per quanto riguarda in particolare l'invalidità

cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo

al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere

dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del

lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298

consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321,

324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre

1998 consid. 3b; Locher/Gächter,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30

giugno 2004 al consid. 3.2 l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:

" (…) Tra i

danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre

alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a

malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque

non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le

limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando

prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile

dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute

psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".

Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro

per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre

1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182

consid. 2a con riferimenti).

Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che "(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica

presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in

psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza

del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid.

4). (…)".

Con DTF 130 V 352 la nostra Massima Istanza ha precisato i criteri

per potere concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4)

provoca un'incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, Le perizie nelle

assicurazioni sociali, op. cit., pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V

49, il Tribunale federale, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto

invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa

della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si

devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza

dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività

risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un

danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione.

Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra

Fatti

i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato

afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago;

l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti

dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,

nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich

zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische

Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio

approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre

affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull'ipersonnia, nella quale l'Alta

Corte si è così pronunciata:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)".

Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V

281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi

(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di

lavoro deve essere valutata nell'ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso

particolare e senza risultati predefiniti.

In particolare, la presunzione secondo cui

questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di

volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

In due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e DTF 143 V

418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura

probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti,

secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona

interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere

applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi

(DTF 143 V 409), ma anche per tutte

le malattie psichiche (DTF 143 V 418).

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra

le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9

marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre

2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti

potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza

alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI.

Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto

non vale più in maniera assoluta. Ora, invece, come nelle altre malattie

psichiche, la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a

presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di

un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,

in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi

deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento

delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata

(cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

2.5. Questo Tribunale, chiamato a

verificare se l'Ufficio AI abbia accuratamente vagliato le condizioni di salute

dell'assicurata prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo attenta

analisi di tutta la documentazione medica agli atti conferma l'operato

dell'amministrazione.

Va innanzitutto rilevato che appena terminata la raccolta degli atti

medici presso i curanti, il medico SMR ha intravisto la necessità di sottoporre

l'interessata a una perizia psichiatrica.

Il dr. med. __________ del __________ si è pronunciato sullo stato

di salute della ricorrente prendendo in esame i referti medici allestiti dai

curanti fino a quel momento, così come risulta dall'elenco degli atti messi a

sua disposizione dall'Ufficio assicurazione invalidità.

Egli ha valutato l'assicurata in occasione di due incontri

personali che hanno avuto luogo il 12 e il 14 ottobre 2020 e nell'esporre

l'anamnesi lavorativa ha da ultimo ritenuto che l'interessata lavorava al 50%

nell'ambito di programmi occupazionali attraverso l'assistenza e che si trovava

bene, finché l'ultimo programma era di sei mesi e a maggio 2019 non ha potuto

essere rinnovato per un ulteriore semestre, poiché cercavano una figura al

100%. Ciò ha demoralizzato la ricorrente e ha comportato un peggioramento del

timismo reattivo all'incapacità a trovare un lavoro, circostanza che ha portato

sia la dottoressa curante che la psichiatra curante a dichiararla inabile al

100%.

Il TCA osserva che la dr.ssa med. __________ ha certificato

un'inabilità lavorativa totale della ricorrente dal 21 maggio 2019 dopo che le

è stata rifiutata la possibilità di continuare a lavorare presso una mensa dove

si trovava bene, però durante la visita peritale l'assicurata medesima ha

comunicato allo psichiatra che sarebbe stata disponibile a riiniziare a

lavorare al 50%, ma che di più non ce la faceva. La ricorrente ha indicato che avrebbe

voluto un impiego anche perché a casa, non avendo particolari attività, non

avendo una vita sociale, non avendo parenti, viveva una vita ritirata,

trascorreva molto tempo a letto, guardando la televisione e, soprattutto, si

alimentava in modo scorretto abbuffandosi di notte e ciò ormai dalla

separazione dal marito.

Se, quindi, da un lato, la psichiatra curante ha giudicato che la

capacità lavorativa della ricorrente era nulla dal maggio 2019, tuttavia la

stessa assicurata, nell'ottobre 2020, si sentiva e, soprattutto, aveva voglia

di lavorare, proprio per togliersi da quella situazione di stallo in cui era

finita con la mancata conferma del posto di lavoro nel servizio in mensa. Il

perito ha accertato questa volontà in diverse occasioni durante le sue due

sedute, laddove socializzare risultava terapeutico per l'interessata. Il fatto

stesso, per esempio, di recarsi ogni 15 giorni al Servizio Psicosociale per

ritirare la terapia farmacologica le dava la possibilità di parlare con

l'infermiera che la seguiva, andare con lei a prendere un caffè e tutto ciò le

faceva piacere.

Il lavoro, in questo senso, rappresentava secondo l'assicurata una

possibilità di uscire di casa, di conoscere persone, di intrattenersi con

altri.

A questo proposito, la ricorrente ha comunicato al perito che la

psichiatra curante le aveva proposto una degenza stazionaria in ospedale per

favorire la socializzazione e cercare di ridurre i comportamenti alimentari

disregolati. Questo ricovero ha avuto luogo alcuni giorni dopo la visita peritale

e si è protratto per due settimane e, sebbene sia stato breve, le ha apportato

dei benefici dal punto di vista della sintomatologia depressiva, tanto che la

terapia psicofarmacologica non è stata modificata in modo sostanzioso dagli

specialisti, ma soltanto è stata potenziata la terapia ansiolitica con un

ipnoinducente.

In merito al ricovero, il dr. __________ ha rilevato che al suo

ingresso nella struttura non è stato rilevato un quadro clinico differente

rispetto alla sua valutazione di due giorni prima e che poteva anche dipendere

dalla comunicazione relativa agli esiti peritali. La psichiatra curante ha

affermato che causa del peggioramento delle condizioni psichiche della

ricorrente era stato il progetto di decisione. Al riguardo, l'esperto nominato

dall'Ufficio AI ha detto che comprendeva che il mancato riconoscimento di una

incapacità lavorativa totale poteva avere suscitato una reazione emotiva

negativa nell'assicurata, ma questo era differente da un peggioramento clinico

che nemmeno gli specialisti dell'Ospedale __________ hanno poi riscontrato

nella loro descrizione del quadro clinico solo pochi giorni dopo.

In effetti, la stessa dr.ssa med. __________, nell'elenco delle

diagnosi che si sono succedute dal giugno 2015 in poi, ha indicato che dal

luglio 2020 all'ottobre 2020, fino al ricovero ospedaliero, l'assicurata ha

presentato una sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità

media.

A proposito della divergenza di valutazione fra gli specialisti

sulla diagnosi da porre, ovvero tra sindrome depressiva ricorrente, attuale

episodio di gravità media (ICD-10: F32.1) (recte: 33.1)

come

sempre sostenuto dalla psichiatra curante e tra episodio depressivo di media

gravità ad andamento cronico (ICD-10: F32.1) diagnosticato dal dr. __________,

il Tribunale rileva che nel suo ultimo parere del 12 aprile 2021 (doc. VIII/1)

il perito, alla luce dell'elenco delle diagnosi poste dalla curante dal giugno

2015 all'ottobre 2020, ha affermato che era possibile porre la diagnosi di

sindrome depressiva ricorrente, sebbene vi siano stati anche periodi in cui era

stata posta la diagnosi di episodio depressivo in remissione anche di durata

Considerandi

superiore ai tre mesi.

Ad ogni modo, al di là della diagnosi esatta da attribuire alla

ricorrente, va comunque ritenuto che nel momento (12 e 14 ottobre 2020) in cui

il perito ha valutato le condizioni di salute dell'assicurata, l'episodio

depressivo era di grado medio. Ciò risulta anche dall'elenco delle diagnosi

stilato dalla dr.ssa med. __________ e dalla lettera di uscita dal reparto di

psichiatria dell'Ospedale __________ di __________, che ha riferito della

degenza dal 16 al 30 ottobre 2020.

La discordanza fra gli psichiatri verte però sostanzialmente sulla

determinazione dell'incapacità lavorativa, laddove la curante l'ha sempre

stabilita nel 50%, ma dal 21 maggio 2019 l'ha fissata nel 100% e l'ha

considerata durevole e duratura nel tempo, mentre per il perito, fatto salvo il

periodo da giugno ad agosto 2015 in cui era totale, è sempre stata del 50%.

Come visto, il dottor __________ ha addirittura ritenuto

terapeutico per l'insorgente riprendere l'attività lavorativa, perché l'assenza

di attività lavorativa al 50% costituiva un rischio di peggioramento

dell'autostima, delle idee di inutilità e dell'assenza di un futuro e quindi

poteva essere un elemento tale da essere in grado di peggiorare il quadro dell'assicurata

nel medio periodo. Prova ne è che la mancata conferma del posto di lavoro in

mensa ha portato nel maggio 2019 alla minaccia di un peggioramento del suo

quadro clinico, ma non, a detta del perito, e a differenza della dr.ssa med. __________,

a un reale peggioramento.

La scrivente Corte è concorde nel ritenere che non vi sia stato un

duraturo peggioramento dal 21 maggio 2019, poiché quando il perito ha visitato

la ricorrente, nell'ottobre 2020, ha esaminato attentamente il suo stato

clinico e l'ha ritenuto sì depresso, ma di gravità media. Perfino la psichiatra

curante, nell'elencare i periodi di depressione, ha sottolineato che dal maggio

2019.

v'è stato un peggioramento della sindrome depressiva ricorrente, ma non ha

comunque modificato la codifica dell'attuale episodio di gravità media (ICD-10:

F33.1), che ha lasciato quindi tale, come a volere dire che il peggioramento

era stato temporaneo e non tale da comportare una modifica della codifica.

Lo stesso vale per il periodo da luglio ad ottobre 2020, dove la

dr.ssa __________ ha espressamente indicato che l'assicurata ha presentato una

sintomatologia più grave, ma che ha mantenuto nella stessa posizione

diagnostica.

Anche gli psichiatri di __________ hanno riscontrato una gravità

media, seppure in un contesto di depressione ricorrente, e un miglioramento della

sintomatologia depressiva, peraltro confermata anche dalla curante nei suoi

successivi referti.

D'avviso del TCA, occorre tenere conto che nell'ottobre 2020,

ossia quando la ricorrente è stata valutata dall'esperto nominato dall'Ufficio

AI, essa stessa ha più volte dichiarato che malgrado i disturbi fisici, in

particolare i dolori alla schiena spesso presenti, non riusciva a lavorare più

del 50%, ma che comunque era disposta a riprendere a lavorare al 50%. Tale era

la sua volontà, perché la vita a casa da sola non le permetteva di socializzare

e, soprattutto, la portava ad alimentarsi in modo esagerato, come sin dalla

separazione dal marito avvenuta nel 2012. Tornando a lavorare essa darebbe un

ritmo alla sua giornata e un senso alla sua vita. Se è vero che la mancata

conferma del posto di lavoro l'ha portata, nel maggio 2019, per sua stessa

ammissione, a un temporaneo peggioramento per la delusione di non avere potuto

continuare a lavorare in un posto dove si trovava bene, poi è tornata alle

fluttuazioni timiche che hanno sempre caratterizzato il suo quadro fin dalla

prima presa a carico e, verosimilmente, fin dall'esordio nel 2012 (cfr. punto

7.1

del rapporto peritale del 14 ottobre 2020).

Inoltre, lo stesso dr. med. __________ ha ritenuto che al di là

della terapia farmacologica adottata dalla psichiatra curante, che egli ha

ritenuto corretta e con dosaggi adeguati, non v'erano altre misure terapeutiche

in grado di migliorare il quadro. Per contro, le caratteristiche della ricorrente

la portavano ad ottenere più beneficio da esperienze pratiche che le

ridarebbero un ruolo sociale piuttosto che procedere con una psicoterapia

strutturata. A suo dire, era più attraverso un aiuto a cercare un posto di

lavoro che si sarebbe potuto ottenere un miglioramento del quadro e mantenere

almeno la capacità lavorativa del 50% individuata dal perito, che avrebbe

invece potuto peggiorare ulteriormente se non si fossero attivate le misure di

sostegno.

D'altronde, la stessa dr.ssa med. __________ ha osservato che il

luogo di lavoro ha spesso avuto, per la ricorrente, la funzione di luogo di

fuga dai suoi problemi. Se la specialista ha rilevato che tale difesa non ha

retto di fronte alla prospettiva di avere un tumore maligno (da maggio ad

ottobre 2019), tuttavia si può ritenere, anche alla luce delle summenzionate

affermazioni della assicurata stessa, che voleva tornare a lavorare al 50%, che

tale peggioramento sia stato temporaneo e sia poi rientrato, visto che un anno

dopo, quando il dr. __________ l'ha visitata, non ha rilevato una situazione di

gravità maggiore, ma di media gravità, come d'altronde è pure stato accertato

dalla stessa psichiatra curante e dai medici dell'Ospedale __________, seppure

nel contesto di una sindrome depressiva ricorrente.

La psichiatra curante ha da parte sua ritenuto che eventuali

misure di reinserimento aggraverebbero ulteriormente lo stato di salute

psichica della ricorrente, definito talmente fragile e instabile che porterebbe

al fallimento di tali misure. Tale stato sarebbe stato provocato dal progetto

di decisione del 2 novembre 2020, che non avrebbe dato seguito a quanto le era

stato prospettato dal perito, ovvero una capacità lavorativa parziale al fine

di ottenere un aiuto a reinserirsi nel mondo del lavoro con provvedimenti

specifici da parte dell'Ufficio AI.

Al riguardo il TCA rileva che il consulente in integrazione

professionale, il 2 novembre 2020 (doc. 37), basandosi sul parere del perito

che ha ritenuto l'interessata abile al 50% in qualsiasi attività e quindi anche

nelle attività lavorative svolte in precedenza (barista, aiuto cuoca, donna

delle pulizie, ecc.), ha espressamente affermato che "Come consigliato a livello medico l'A. necessita di un

sostegno al collocamento per aiutarla a reperire un'attività lavorativa al 50%.

L'A. stessa si dichiara disponibile alla ricerca di un'attività lavorativa."

(pag. 4).

Di conseguenza, conformemente a ciò, appena emessa la decisione

impugnata (25 gennaio 2021), il 28 gennaio 2021 (doc. 52) ha avuto luogo un

primo colloquio di aiuto al collocamento fra l'assicurata e una consulente

dell'Ufficio AI, in cui, con l'accordo dell'interessata, all'amministrazione è

stato attribuito un mandato di aiuto al collocamento. Tuttavia, proprio quel

giorno l'assicurata ha contattato telefonicamente la consulente per informarla

che, a causa di forti dolori, il medico le ha certificato un'inabilità

lavorativa del 100%. Il mandato di collocamento è stato perciò chiuso quel

giorno stesso, non essendo lo stato di salute dell'interessata tale da

permettere l'attuazione di misure concrete di collocamento.

Al di là di ciò, la possibilità di chiedere un aiuto al

collocamento resta sempre aperta per la ricorrente, non dovendo dimenticare

che, per sua stessa volontà, e come anche riscontrato dal dottor __________,

riprendere un'attività lavorativa le sarebbe molto utile per uscire

dall'isolamento sociale in cui ha vissuto dal maggio 2019, dopo che ha cessato

l'attività di aiuto cuoca, per incontrare altre persone, per aumentare la sua

autostima e migliorare la sua vita.

D'altronde, la stessa psichiatra curante ha affermato che il

peggioramento è avvenuto dopo il progetto di decisione del 2 novembre 2020 che

non le riconosceva misure di reinserimento, perciò un aiuto in tal senso

sembrerebbe proprio adeguato.

2.6

In conclusione, la scrivente

Corte si allinea alle risultanze peritali che sono state dettagliatamente

esposte e chiarite in più occasioni anche a seguito delle prese di posizione

della dr.ssa med. __________ sui vari complementi peritali.

Il Servizio Medico Regionale, per mano dello specialista dr. med. __________,

ha confermato l'8 gennaio 2021 che il primo complemento peritale del 23

dicembre 2020 ben si pronunciava sulle osservazioni della psichiatra curante e

che pertanto doveva essere confermata la valutazione peritale della capacità

lavorativa dell'insorgente, ossia un'inabilità lavorativa del 50% sia come

barista/cameriera sia in qualsiasi attività adeguata e ciò dal settembre 2015,

mentre da giugno 2015 l'inabilità era totale.

Gli ulteriori complementi peritali che sono seguiti pendente causa

davanti al Tribunale confermano sempre la prima posizione espressa il 14

ottobre 2020 dal dottor __________, confermata dall'SMR il 27 ottobre 2020 la

prima volta e pure in seguito. Non v'è perciò motivo, alla luce delle

argomentazioni dianzi esposte, di scostarvisi.

Il TCA ritiene pertanto che i referti peritali siano

sufficientemente dettagliati per l'evasione della causa e quindi per definire

lo stato di salute della ricorrente e i gradi di capacità lavorativa, ai quali

dunque ci si deve attenere, senza che sia necessario fare erigere una nuova

perizia così come da essa richiesto.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d,

119.

V 344 consid. 3c).

2.7

Per quanto concerne l'aspetto

economico, poiché esso non è stato contestato come tale dall'assicurata

(che si è limitata a chiedere genericamente la concessione di una rendita

intera sulla base di un'incapacità lavorativa totale diversamente da quella

stabilita dall'SMR, ma non ha rimesso in discussione i parametri di calcolo

utilizzati dall'amministrazione), ciò porta il Tribunale a non verificare oltre

il grado di invalidità del 48% ritenuto dall'Ufficio AI con il metodo di

raffronto dei redditi.

Va perciò confermato il diritto a un quarto di rendita così come

stabilito dall'Ufficio assicurazione invalidità il 25 gennaio 2021.

2.8

Alla luce delle

considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere confermata e il

ricorso respinto.

Per l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed

applicabile in concreto (in virtù della disposizione transitoria dell'art. 83

LPGA a contrario in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA, anch'essi

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021), la procedura di ricorso dinanzi al

tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell'AI è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.- vanno poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono poste

a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è

chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti