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Decisione

32.2021.28

Nuova domanda di prestazioni. Viste le risultamze mediche (confermata la perizia del SAM con complemento) e quelle economiche (grado d'invalidità nullo) a ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni

16 giugno 2021Italiano67 min

rapporto 16 settembre 2019 del medico SMR dr. __________ sub doc. AI 223/952-955],

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.28

FS

Lugano

16 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 febbraio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 8 febbraio 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1964, da ultimo

attivo in qualità di commerciante di automobili presso la __________ (doc. AI 7/16-21,

11/69-74 e 43/158-160, società nella quale egli ha rivestito la carica di socio

gerente, iscritta a RC il 25 maggio 1998 e radiata il 25 agosto 2008; cfr.

estratti RC sub doc. AI 5/13-14 e 194/767-768), nel mese di gennaio 2007 ha

inoltrato una domanda di prestazioni AI (doc. AI 2/2-9 e 4/11-12).

L’Ufficio AI, con

decisione dell’8/23 aprile 2010 – preavvisata

l’11 dicembre 2009 (doc. AI 52/197-200) e sulla base, in particolare, delle valutazioni

reumatologica e psichiatrica dei medici SMR dr. __________ e dr. __________ di

cui ai rapporti 3 marzo e 6 maggio 2009 (doc. AI 39/149-154 e 44/161-166) e

visto il rapporto finale 7 dicembre 2009 della consulente in integrazione

professionale (doc. AI 50/192-194) –,

ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera limitatamente

al periodo dal 1. settembre 2006 al 30 aprile 2009 (doc. AI 69/232-234 e 71/236

con le motivazioni sub doc. AI 61/216-219).

Questo Tribunale, in esito

al ricorso del 27 maggio 2010 (doc. AI 72/241-252) inoltrato contro la

succitata decisione dell’8/23 aprile 2010 tramite l’avv. __________, con STCA

del 25 ottobre 2010, cresciuta incontestata in giudicato, lo ha respinto

confermando il diritto al versamento di una rendita intera limitatamente al

periodo dal 1. settembre 2006 al 30 aprile 2009 (doc. AI 82/288-319).

1.2. Nel mese di novembre 2012

l’assicurato ha presentato una nuova domanda di prestazioni AI per adulti (doc.

AI 88/326-331).

L’amministrazione, vista

l’“Annotazione per/da SMR” del 6 febbraio 2013 del dr. __________ (doc.

AI 89/332), è entrata nel merito della nuova domanda.

Aggiornati gli atti medici

ed economici – vedi, in

particolare: i rapporti del 13 febbraio 2013 del dr. __________ (doc. AI 92/336),

del 15 marzo e del 28 novembre 2013 del dr. __________ con allegati (doc. AI

97/344-356 e 121/454-469) nonché gli scritti 17, 22 aprile e 9 luglio 2013

dell’avv. __________ (doc. AI 104/398-399, 106/401-402 e 112/442-444 con gli allegati

sub. doc. AI 102/364, 103/365-397 e 106/403-434) – e viste le “Annotazione per/da SMR” del 18 dicembre

2013 e del 25 marzo 2014 del dr. __________ (doc. AI 126/474 e 136/493), l’Ufficio

AI, con decisione del 2 aprile 2014, preavvisata il 24 gennaio 2014 (doc. AI

128/476-477), ha negato il diritto a prestazioni ritenuta una situazione

invariata (doc. AI 137/494-496).

Questo Tribunale, in esito

al ricorso del 22 maggio 2014 (doc. AI 142/508-521) inoltrato, sempre tramite

l’avv. __________, contro la suddetta decisione del 2 aprile 2014, con STCA del

22 aprile 2015, cresciuta incontestata in giudicato, lo ha accolto e rinviato

gli atti all’amministrazione affinché, esperiti i necessari accertamenti medici

e proceduto ad una valutazione economica, rendesse un nuovo provvedimento (doc.

AI 165/597-617).

Dando seguito alla

succitata STCA di rinvio del 22 aprile 2015 (a cui qui si rinvia per

l’istoriato dell’incarto) – visti,

per l’aspetto medico: le perizie reumatologica del 16 novembre 2015 del dr. __________

(doc. AI 178/638-649) e psichiatrica del 23 novembre 2015 del __________ (doc.

AI 181/655-675), le conclusioni peritali di cui al colloquio telefonico tra i

periti del 20 novembre 2015 (doc. AI 179/650) e il rapporto finale SMR 1.

dicembre 2015 del dr. __________ (doc. AI 180/652-654) e, per quello economico,

in particolare: le tabelle allestite il 23 agosto 2018 con le riduzioni al

reddito ipotetico da invalido (doc. AI 200/780-784 e 201/785) e la “Nota per

atti” del 24 agosto 2018 (doc. AI 202/786-788) –, con decisione dell’8 ottobre 2018, cresciuta incontestata

in giudicato e preavvisata il 27 agosto 2018 (doc. AI 203/789-794), l’Ufficio

AI ha negato il diritto a prestazioni (doc. AI 207/798-803).

1.3. Nel mese di marzo 2019

l’assicurato ha presentato una terza domanda di prestazioni AI per adulti (doc.

AI 208/804-848, 211/851 e 213/863-871).

Vista l’“Annotazione

per/da SMR” del 1. aprile 2019 nella quale il dr. __________ ha rilevato

che “(…) dall’ultima valutazione medica peritale del 2015 l’Ato è stato

operato alla spalla sin 17.05.2016 ed è in cura regolare psi. dr.ssa __________

(…)” (doc. AI 210/850), l’Ufficio AI è entrato nel merito della nuova

domanda.

L’amministrazione – aggiornati gli atti medici [vedi:

Fatti

i rapporti 12 luglio 2019 della dr.ssa __________ (doc. AI 218/883-890) e 27

luglio 2019 del dr. __________ con allegati (doc. AI 220/893-949) nonché il

rapporto 16 settembre 2019 del medico SMR dr. __________ sub doc. AI 223/952-955],

visti la corrispondenza intercorsa con il __________ (doc. AI 225/958-963,

227/965 e 228/966) e la “Richiesta perizia” del 3 ottobre 2019 (doc. AI

229/967-968 con il rapporto SMR dello stesso giorno sub doc. AI 230/969-972) – il 18 febbraio 2020 ha ordinato una

perizia pluridisciplinare di decorso al __________ (doc. AI 232/979-984,

235/987-988 e 253/1012-1013).

Con decisione dell’8

febbraio 2021 (oggetto della presente vertenza e preavvisata con “Progetto

di decisione” del 23 settembre 2020 sub doc AI 265/1162-1166) – viste le osservazioni al succitato “Progetto

di decisione” datate 26 settembre 2020 e completate con lo scritto dell’8

novembre 2020 (doc. AI 273/1180-1183, 275/1185-1189 e 284/1206-1207),

sottoposta la documentazione medica prodotta in quell’ambito ai periti (vedi doc.

AI 276/1190-1195, 278/1197-1198, 279/1199, 281/1201-1202, 282/1203,

283/1204-1205, 285/1208-1209, 286/1210-1211, 287/1212-1225, 288/1226-1227,

291/1231-1232 e 292/1233-1239) e ritenuto il complemento peritale del __________

del 3 febbraio 2021 (doc. AI 293/1240-1262) –

l’Ufficio AI, indicata l’evoluzione dell’incapacità lavorativa nel tempo: 40% dal

luglio 2012 e 100% dal 15 maggio 2016 (operazione alla spalla sinistra) in

qualsiasi attività e dal mese di aprile 2019 (nuova richiesta) 40% nell’attività

abituale e 20% in un’attività adeguata, ha negato il diritto a prestazioni

(doc. AI 295/1264-1269).

In particolare,

l’amministrazione ha puntualizzato che “(…) da una sommaria analisi del

caso, la situazione deporrebbe per la maturazione del diritto ad una rendita

intera temporanea, dato che alla scadenza dell'anno d'attesa (nel mese di

maggio 2017) vige una completa incapacità al lavoro. Il deposito tuttavia

tardivo della domanda, esclude a priori la corresponsione di prestazioni da

parte nostra, in quanto il versamento della rendita sarebbe dato unicamente a

decorrere dal 01.09.2019 (ovvero sei mesi dopo la rivendicazione del diritto

(28.03.2019), art. 29 cpv. 1 LAI), allorquando il danno alla salute non le

arreca già da mesi alcun discapito economico. (…)” (doc. AI 295/1265).

1.4. Contro la decisione dell’8

febbraio 2021 l’assicurato ha inoltrato il presente ricorso con il quale –

contestata la valutazione medica ed economica con argomentazioni di cui si

dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto: “(…) 1. La decisione

datata 08.02.2021 dell'Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone Ticino

è da considerarsi come non valida e non conforme alla legge. 2. Le perizie di

accertamento medico affidate tramite mandato al SAM sono menzognere e nulle. 3.

Lo scrivente RI 1 matura un diritto di rendita Al del 100% a partire almeno dal

28.09.2019 in virtù della sua inabilità totale di guadagno e di lavoro. 4. Lo

scrivente dovrà essere risarcito retroattivamente dall'Ufficio

dell'assicurazione dell'invalidità del Cantone Ticino per un periodo che varia

almeno dal 28.09.2019 al giorno della decisione. 5. Nei confronti dei periti

medici vengono intrapresi provvedimenti di ordine amministrativo in virtù

dell'inattendibilità del loro operato. 6. Protestate spese giudiziarie, tasse e

ripetibili. (…)” (I, pag. 9).

Con scritto del 26

febbraio 2021 (IV) l’insorgente ha postulato il beneficio dell’esenzione da

spese e, come richiesto (V), il 15 marzo 2021 ha fatto pervenire al TCA il “Certificato

per l’ammissione all’assistenza giudiziaria” corredato della relativa

documentazione (IX e IXbis).

1.5. Con lettere del 4 e 12 marzo

2021 l’avv. RA 1 ha, dapprima, comunicato al TCA di aver assunto il mandato di

patrocinio del signor RI 1 allegando la relativa procura (VI e VI/1 trasmessi all’Ufficio

AI per conoscenza; VII) e, in seguito, trasmesso il “Certificato per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria” così come ricevuto dal suo

assistito (VIII e VIII/1).

1.6. Con la risposta di causa

l’Ufficio AI ha chiesto al TCA di respingere il ricorso osservando, in

particolare, che “(…) nell'evenienza concreta, l'assicurato ha

manifestato un dissenso puramente soggettivo nei confronti della valutazione

operata dall'amministrazione senza tuttavia produrre - in sede di ricorso -

eventuali elementi oggettivi, segnatamente di natura medica, a sostegno delle

proprie argomentazioni. Pertanto, in assenza di prove atte ad inficiare la

valutazione del __________ e del SMR, la stessa deve essere considerata valida

base di giudizio. […] Per quanto riguarda l'aspetto economico,

si rimanda integralmente alle considerazioni espresse nella decisione

impugnata, basate sul calcolo della capacità di guadagno residua di cui ai doc.

267/268/269 incarto Al, che lo scrivente Ufficio ritiene corretto. (…)”

(X, pagg. 3 e 4).

1.7. Con “Replica” del 15

aprile 2021 (XIV; dopo aver chiesto ed ottenuto una proroga del termine; XII e

XIII) – eccepito che “(…) da

un'attenta lettura degli atti presenti all'incarto dell'ufficio invalidità e,

più particolarmente, della perizia pluridisciplinare __________ in parola, dei

rapporti medici della Dr.ssa __________ e in particolare di quello datato 22

ottobre 2020 e del rapporto medico del Dr. __________ del 16 novembre 2020 e

dei rapporti allegati, appare chiaramente come il caso del ricorrente sia stato

trattato dall'Ufficio invalidità e dai medici periti con parzialità e

conseguente trascuratezza nell'analisi e nelle conclusioni (cfr. rapporti

medici). (…)” (XIV, pag. 2), esposti la giurisprudenza e le

argomentazioni (vedi le pagine 2-6 della replica) stanti le quali “(…) nella

perizia __________ del 24 agosto 2020 le interazioni fra diverse patologie del

ricorrente non sono state indagate, di conseguenza il giudizio globale del __________

circa il grado d'inabilità lavorativa non è il risultato di una ponderata

discussione al fine di stabilire suddette interazioni. Tenuto conto di ciò i

risultanti degli esami pluridisciplinari non risultano sufficientemente

approfonditi e oggettivi, e, di conseguenza, non può essere concluso né

tantomeno dimostrato, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,

che nelle attività medio-leggere, come pure nella professione precedentemente

esercitata, l'assicurato presenti un'incapacità al guadagno unicamente del 20%.

Allorquando già solo per gli aspetti psichiatrici la Dr.ssa __________ attesta

di un'inabilità lavorativa dell'80% in qualsivoglia attività lavorativa. […]

Tra il mese di maggio e novembre 2020 diverse investigazioni specialistiche

hanno mostrato un quadro clinico del ricorrente ben più compromesso di quello

riferito dalla perizia __________ (cfr. rapporti medici allegati al rapporto

medico del Dr. __________ del 16 novembre 2020). (…)” (XIV, pag. 6) e fatto

valere che “(…) l'Ufficio invalidità dovrebbe ammettere una riduzione dal

reddito da invalido complessiva del 20%. Questa deduzione appare senz'altro

globalmente più corretta di quella fatta dall'Ufficio invalidità. La deduzione

unicamente del 10% effettuata in sede Al è di fatto inaccettabile, la stessa

misconoscendo sia le effettive difficoltà che il ricorrente incontra nella

ricerca di un'attività idonea al suo stato di salute nell'attuale mondo del

lavoro sia quelle che avrebbe a percepire un reddito in linea con quello

statistico. In effetti, le possibilità di reintegro professionale del

ricorrente appaiono in concreto estremamente ridotte. (…)” (XIV, pag. 7) – l’avv. RA 1 ha chiesto di giudicare: “(…)

In via principale: 1. ll ricorso è accolto. 2. La

decisione dell'Ufficio invalidità dell'8 febbraio 2021, è annullata e

modificata come segue: - è riconosciuta al ricorrente un'inabilità

lavorativa dell'80% in qualsivoglia attività lavorativa e una deduzione sociale

dal reddito da invalido del 20%; - è riconosciuta una rendita d'invalidità dal

1. maggio 2017 e continua. 3. Il signor RI 1 è ammesso all'assistenza

giudiziaria e gratuito patrocinio dello scrivente. 4. Protestate tasse, spese e

ripetibili. In subordine: 1. Il ricorso è accolto. 2. La decisione

dell'Ufficio invalidità dell'8 febbraio2021, è annullata. 3. È

predisposta una perizia medica pluridisciplinare giudiziaria al seguito della

quale l'Ufficio invalidità emanerà una nuova decisione. 4. Il signor RI 1 è ammesso

all'assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio dello scrivente. 5. Protestate

tasse, spese e ripetibili. (…)” (XIV, pag. 8).

1.8. L’Ufficio AI, così interpellato

(XV), con “Osservazioni” 28 aprile 2021 ha rilevato che “(…) la

documentazione medica presentata dal ricorrente è già stata vagliata dal __________

e dal SMR, i quali ne hanno debitamente tenuto conto per la loro valutazione.

Si rimanda pertanto alle precedenti prese di posizione in merito ed alla

risposta di causa 17.03.2021 dello scrivente Ufficio. L'unico nuovo documento

prodotto è costituito dalla ricetta medica del 09.02.2021, la quale tuttavia è

stata rilasciata posteriormente all'emanazione della decisione impugnata, che

delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice. Dal lato economico, il

ricorrente pretende una riduzione del 20% da applicare al reddito da invalido,

tuttavia la riduzione del 10% operata dall’UAI appare idonea e non vi sono

ulteriori fattori di riduzione che non siano già stati considerati. (…)”

(XVI, trasmesso per conoscenza al ricorrente; XVII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a

prestazioni (cfr. consid. 1.3).

Il ricorrente, tramite

l’avv. RA 1, postula l’annullamento della decisione impugnata e il

riconoscimento del diritto ad una rendita intera dal 1. maggio 2017,

subordinatamente che sia “(…) predisposta una perizia medica

pluridisciplinare giudiziaria al seguito della quale l'Ufficio invalidità

emanerà una nuova decisione (…)” (XIV, pag. 8; vedi pure il consid. 1.7).

Nella misura in cui

l’insorgente, chiedendo che “(…) nei confronti dei periti medici vengono

intrapresi provvedimenti di ordine amministrativo in virtù dell'inattendibilità

del loro operato. (…)” (I, pag. 9), volesse fare valere una forma di

risarcimento danni, va rilevato quanto segue.

Per l’art. 78 cpv. 1 LPGA

gli enti di diritto pubblico, gli organismi fondatori privati e gli

assicuratori rispondono in qualità di garanti dell’attività degli organi

d’esecuzione delle assicurazioni sociali per i danni causati illecitamente a un

assicurato o a terzi da parte degli organi d’esecuzione o dei loro funzionari.

Secondo l’art. 78 cpv. 2 LPGA l’autorità competente emette una decisione sulle

pretese di risarcimento, mentre per il cpv. 4 per le procedure di cui ai

capoversi 1 e 3 si applicano le disposizioni della LPGA. Non è svolta alcuna

procedura d’opposizione. Gli articoli 3-9, 11, 12, 20 capoverso 1, 21 e 23

della Legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità sono applicabili per

analogia. In materia AI, giusta l’art. 59a LAI la richiesta di risarcimento di

cui all’art. 78 LPGA deve essere fatta valere presso l’ufficio AI e

quest’ultimo statuisce mediante decisione. Per costante giurisprudenza

federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto

della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388, 122 V 36

consid. 2a; SVR 2005 AHV Nr. 19). Se non è stata emessa nessuna decisione, la

contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza

nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V

414 consid. 1, 119 Ib 36 consid. 1b).

Nel caso in esame, la

decisione impugnata dell’8 febbraio 2021 avendo per oggetto unicamente il

rifiuto del diritto a prestazioni (cfr. consid. 1.3), l’eventuale richiesta di risarcimento

formulata con il presente gravame dovrebbe essere dichiarata irricevibile, non

essendo stata emanata alcuna decisione impugnabile fondata sull’art. 78 LPGA.

2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,

n. 46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di

cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,

non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28

cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI

prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a

cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che

esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio

federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16

LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito

del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e

dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli

può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità

lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali

del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi

(metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136

consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.3. Qualora una prima richiesta

di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o

perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità

si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87

cpv. 2 e 3 OAI, fino al 31 dicembre 2011 cpv. 3 e 4 OAI). Il TFA, nella DTF 133

V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo

l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la

propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda

deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI Scopo di questo

requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente

chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è

già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130

V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione

non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando

una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante

modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione

è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10;

Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der

Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86).

Se

l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la

fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la

modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è

effettivamente realizzata (DTF 109 V 115, vedi anche STF 9C_80/2013 del 18

settembre 2013 consid. 3.2). In tal caso applicherà, per analogia, le

disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41

vLAI, art. 87segg. OAI; Pratique VSI 1999 pag. 84; Rüedi, Die

Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in

Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der

Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für

Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). La

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore

della LPGA il 1. gennaio 2003, il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1.

marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130

V 343 consid. 3.5) e l’entrata in vigore il 1. gennaio 2012 dei cpv. 2 e 3

dell’art. 87 OAI corrispondenti ai precedenti cpv. 3 e 4 dello stesso articolo.

L’art. 17 cpv. 1 LPGA

stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce

una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).

La rendita

può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile

dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla

capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato,

abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275

consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice

valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STF

I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

Per

stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto

di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento

della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della

pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133

V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V

30).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Al riguardo nella DTF 140

V 2 l’Alta Corte ha stabilito che se l'invalidità rinasce per motivi diversi da

quelli che avevano giustificato in passato l'erogazione di una rendita

temporanea (nel frattempo soppressa) ci si trova in presenza di un nuovo evento

assicurato. In tal caso il versamento della nuova rendita interviene al più

presto dopo sei mesi dal nuovo annuncio all'AI (art. 29 cpv. 1 LAI). L'art.

88bis cpv. 1 lett. a OAI non è applicabile, nemmeno per analogia.

L’art. 88a cpv. 2 OAI è

applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto

a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF

8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).

Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF

8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STF 29 maggio 1991 nella causa St.;

RCC 1984 pag. 137).

Va ancora rilevato che

nella STF 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 2015

IV Nr. 21, pag. 62, il TF ha stabilito che “(…) se i fatti determinanti per

il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una

notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il

grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti

accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni

dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21

ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa

ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della

capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico

esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6). (…)”

(regesto della DTF 141 V 9).

2.4. Nella fattispecie in esame

l’Ufficio AI – entrato nel merito della nuova domanda del marzo 2019 e

vista la richiesta di perizia 3 ottobre 2019 dei medici SMR dr. __________ e

dr. __________ (doc. AI 229/967-968) – ha ordinato una perizia

pluridisciplinare a cura del __________ (cfr. consid. 1.3).

Dalla perizia

pluridisciplinare del __________ del 24 agosto 2020 (doc. AI 263/1030-1156),

risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche

esterne, di natura neurologica (dr. __________), psichiatrica (dr. __________)

e reumatologica (dr. __________).

Posta la “Situazione

iniziale e aspetti formali” (doc. AI 263/1030-1032), elencati gli atti

(doc. AI 263/1033-1054), descritti l’anamnesi (famigliare, personale -

sociale, professionale, patologica e sistemica; i disturbi soggettivi con le

affezioni attuali e la descrizione della giornata) (doc. AI

263/1054-1067) e le constatazioni obiettive (doc. AI 263/1067-1069), i periti

non hanno ritenuto alcuna diagnosi internistica con influenza sulla capacità

lavorativa e hanno esposto la “Valutazione medica e medico-assicurativa”,

l’“Elenco dei quesiti peritali e relative risposte” e gli “Allegati”

(doc. AI 263/1070-1076).

Nella “Struttura della

valutazione consensuale per perizie pluridisciplinari” (doc. AI 263/1078-1091)

– premesso che “(…) le conclusioni peritali si fondano su

un’esauriente discussione tra i medici periti del __________. (…)”

(doc. AI 263/1078) –, i periti del __________ hanno esposto l’iter che

ha portato l’amministrazione a ordinare la presente perizia pluridisciplinare,

hanno confermato le valutazioni specialistiche di natura neurologica,

psichiatrica, reumatologica e internistica (cfr. doc. AI 263/1078-1085) e posto

le seguenti diagnosi:

"

(…)

B Diagnosi rilevanti con e senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa

B.1 Diagnosi rilevanti con

ripercussioni sulla capacità lavorativa.

Fibromialgia/sindrome da dolore cronico non

specifica/sindrome somatoforme

- inizio del dolore diffuso nel

1996,

- criteri ACR 2010 per fibromialgia

attualmente riempiti,

- 18/18 tender points.

Rottura totale del sovraspinato alla spalla ds.

(sonografia del 13.7.2020).

Stato dopo ricostruzione del sovraspinato alla spalla

sin., decompressione sottoacromiale e tenodesi del capolungo del bicipite

18.5.2016 (Dr. med. __________).

Calcaneodinia cronica bilaterale

- nota tendinopatia calcificata

del tendine d'Achille e fascite plantare cronica,

- diversi trattamenti con onde

d'urto con scollamenti cutanei (senza rilevanza clinica).

Sindrome lombospondilogena cronica

- note alterazioni degenerative

aspecifiche,

- lieve sindrome radicolare S1 a

ds. su ernia discale L5-S1 paramediana a ds. (MRI del 3.6.2020),

- in cura con infiltrazioni

presso il centro del dolore dell'Ospedale __________ di __________.

B.2 Diagnosi rilevanti senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa

Deficit personologico di tipo impulsivo (ben controllato

farmacologicamente).

Sindrome del tunnel carpale bilaterale di entità già

netta a sin., almeno moderata a ds.

Dolori al cingolo scapolare non spiegati da patologia

neurologica.

Sindrome lombovertebrale cronica con:

- lieve sindrome radicolare

algica S1 a ds. su ernia discale L5-S1 paramediana a ds. (MRI del 3.6.2020).

(…)" (doc. AI 263/1085-1086).

Ai punti da C a M i periti

hanno formulato le seguenti conclusioni:

"

(…)

C Ripercussioni funzionali dei

reperti / delle diagnosi

L'A. è limitato in particolare a causa della patologia

alla spalla ds. Deve evitare movimenti ripetitivi o di forza particolarmente

attorno e sopra l'altezza delle spalle stesse; per lavori leggeri non

ripetitivi non vi sono limitazioni rilevanti. Può sollevare e portare pesi di

rado sino all'altezza dei fianchi anche sopra i 25 kg, mai sopra l'altezza del

petto. Nel maneggio di attrezzi talvolta può svolgere un lavoro medio, di rado pesante.

Non può mai svolgere attività sopra l'altezza del capo (facciamo riferimento

alle risorse fisiche descritte dal nostro consulente in reumatologia).

D Discussioni di aspetti della

personalità eventualmente rilevanti

L'A. presenta dei tratti di personalità emotiva che lo

portano ad agire impulsivamente. Ha beneficiato di un aiuto terapeutico che ha

permesso all'A. di meglio controllarsi e di padroneggiare le situazioni.

E Discussione di fattori di

stress e risorse

L'A. presenta un'ipersensibilità emotiva che lo rende

particolarmente suscettibile e lo porta, come emerge chiaramente ai test

psicologici, ad esagerare la propria sintomatologia.

Come fattori di stress abbiamo la situazione economica

e famigliare.

F Verifica della coerenza

L'A. presenta un'amplificazione dei sintomi.

G Capacità lavorativa nell'attività

svolta finora

Nell'attività di commerciante di automobili l'A. presenta

una capacità lavorativa dell'80%.

Si tratta di un'attività da svolgere durante tutto il

giorno ma con rendimento ridotto del 20%.

H Capacità lavorativa in un'attività

adeguata

In un'attività rispettosa dei limiti funzionali (risorse

fisiche) descritti nei nostri precedenti punti (per esempio al punto C) I'A.

presenta una capacità lavorativa dell'80% (presenza durante tutto il giorno, ma

con rendimento ridotto). Deve trattarsi di un'attività che eviti lavori pesanti

a mediamente pesanti, lavori ripetitivi e di forza con la spalla ds., lavori sopra

l'altezza delle spalle ripetitivi.

Invece in un'attività mediamente pesante la capacità

lavorativa è del 40% ed in un'attività pesante l'A. presenta una capacità

lavorativa del 20% (si tratta sempre di presenza durante tutto il giorno, ma

con rendimento ridotto).

I Motivazione della capacità e

dell'incapacità lavorative complessive (le incapacità lavorative parziali sono

interamente o parzialmente addizionabili o non lo sono affatto)

La capacità lavorativa dell'A. è limitata dalla

patologia reumatologica.

Vi è

stato un miglioramento della patologia a livello psichiatrico (nessuna

limitazione della capacità lavorativa).

I.1 Descrivere l'evoluzione della

capacità lavorativa nel tempo nell'attività svolta

L'A. presenta una capacità lavorativa dell'80%

(presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) come commerciante

di automobili dall'aprile 2019 (nuova richiesta di prestazioni Al per adulti) e

continua.

I.2 Descrivere l'evoluzione della

capacità lavorativa nel tempo in un'attività adeguata

In un'attività rispettosa dei limiti funzionali

(risorse fisiche) descritte precedentemente, l'A. presenta una capacità

lavorativa dell'80% dall'aprile 2019 (nuova richiesta di prestazioni Al per

adulti) e continua.

L Provvedimenti sanitari e

terapie con ripercussioni sulla capacità lavorativa

È importante che l'A. continui la presa a carico

psichiatrica e psicologica in atto.

Sarà da discutere un intervento alla spalls ds. e per

la sindrome del tunnel carpale.

Per l'intervento alla spalla ds. è da prevedere

un'incapacità lavorativa del 100% durante 5 mesi e per l'intervento del tunnel carpale

di ca. 1 mese. Questi interventi non permetteranno di migliorare la capacità

lavorativa dell'A.

Dal punto di vista internistico è importante che I’A.

continui la terapia anti-ipertensiva.

Si consiglia una presa a carico dell'obesità,

dislipidemia ed iperglicemia (modifica dello stile di vita, misure dietetiche

ed eventualmente farmacologiche).

M Risposte a domande particolari

Non ce ne sono.

Facciamo notare che vi è stato un miglioramento a

livello psichico rispetto alla perizia del novembre 2015.

In un'attività mediamente pesante I'A. raggiunge una

capacità lavorativa del 40% (presenza durante tutto il giorno, ma con

rendimento ridotto) ed in un'attività pesante del 20% (presenza durante tutto

il giorno, ma con rendimento ridotto) dall'aprile 2019 e continua.

Informazioni sull'elaborazione della valutazione

consensuale con firma

Come sopra riportato, la valutazione consensuale è

avvenuta senza necessità di teleconferenza.

(…)" (doc. AI 263/1086-1088; le sottolineature

sono del redattore)

Il

medico SMR dr. __________, nel rapporto finale 8 settembre 2020 (doc. AI

264/1157-1161), si è allineato alle conclusioni a cui sono giunti i periti del __________

e ha confermato la seguente incapacità lavorativa con prognosi stazionaria:

"

(…)

ATTIVITÀ ABITUALE (riferita come attività al 100%)

Medio, leggera

40% dal 7.2012

100% dal 15.5.2016 (op. spalla sin)

40% dal 4.2019 (richiesta AI)

ATTIVITÀ ADEGUATA (riferita come attività al 100%)

Adeguata e leggera

40% dal 7.2012

100% dal 15.5.2016 (op. spalla sin)

20% dal 4.2019 (richiesta AI)

(…)" (doc. AI 264/559).

Le osservazioni

dell’assicurato del 26 settembre, completate l’8 novembre 2020, e la relativa

documentazione medica prodotta in quell’ambito –

il rapporto 22 ottobre 2020 della dr.ssa __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia, sub doc. AI 276/1190-1195; i rapporti 16 novembre e 25 maggio

2020 del medico curante dr. __________, FMH in medicina interna, sub doc. AI 287/1212-1214;

i referti radiologici del 2 novembre 2020 della dr.ssa __________, FMH in

radiologia, sub doc. AI 283/1204-1205; i rapporti 5 e 19 giugno, 30 ottobre, 10

novembre e 18 dicembre 2020 del dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologica, sub doc. AI 287/1215-1220 e 292/1233-1234; il rapporto 9 giugno

2020 del dr. __________, Spec. Ortopedia e Traumatologia, sub doc. 287/1223; il

rapporto 15 giugno 2020 del dr. __________, caposervizio dell’ambulatorio

terapia del dolore e agopuntura dell’Ospedale __________, sub doc. 287/1224 e

il rapporto 14 dicembre 2010 del dr. __________, FMH in neurologia, sub doc. AI

292/1235-1239 –, sono stati

sottoposti al __________ (cfr. consid. 1.3) che, nel complemento del 3 febbraio

2021 (doc. AI 293/1240-1262), descritti i succitati ulteriori atti medici messigli

a disposizione (doc. AI 293/1241-1243), hanno ripreso le prese di posizione dei

propri consulenti del seguente tenore:

"

(…)

A livello psichiatrico riportiamo le risposte del Dr.

med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, del 25.11.2020 e

dell'1.12.2020:

" ho preso visione della

documentazione acclusa alla lettera inviatami in data 18.11.2020 e in modo

particolare del rapporto medico del 22.10.2020 redatto dalla collega psichiatra

Dr.ssa __________ di __________.

Per quanto attiene alla parte strettamente

psichiatrica rilevo che la psichiatra curante segnala a proposito dei test

psicologici che l'A. non essendo di madre lingua italiana non avrebbe avuto la possibilità

di comprenderne appieno il contenuto mentre da parte mia ho potuto appurare nel

corso delle due visite peritali che egli ha dimostrato di possedere una buona

padronanza del mezzo linguistico come da me sottolineato al punto 4.2.

Per quanto riguarda i risultati dei

test effettuati dallo psicologo Corradi sono emersi in maniera chiara ed

inequivocabile degli indicatori sia nel senso di una esagerazione nel riportare

la portata della propria sintomatologia sia nel senso di una raggiunta capacità

da parte dell’A. di contenimento delle cariche emotive e degli agiti impulsivi

come palese esito della riuscita dei provvedimenti terapeutici messi in atto a

livello specialistico.

Da un punto di vista diagnostico la

Dr.ssa __________ dichiara che non ho tenuto conto della "seria

Considerandi

problematica della personalità" di cui ella ritiene che l'A. risulti

affetto mentre da parte mia ho rilevato nell'A. un deficit personologico di

tipo impulsivo che grazie ai provvedimenti terapeutici messi in atto dalla collega

hanno permesso di contenere la rilevanza clinica. Il rilievo posto dalla collega

a proposito della farmacoterapia in atto ("la farmacoterapia attualmente

necessaria testimonia che l'A. soffre di una condizione depressiva rilevante")

non mi sembra possa bastare a validare la tesi sostenuta dimostrando piuttosto

che la terapia psicofarmacologica adottata continui ad esercitare la sua

funzione per il contenimento delle cariche emotive.

Non mi sembra corretto che la Dr.ssa __________

possa sostenere che non ho rilevato nel mio rapporto la sofferenza e il discontrollo

emozionale dell’A. in quanto l'ho invece indentificato chiaramente nella

diagnosi posta denominandolo come deficit personologico di tipo impulsivo. Per

quanto attiene al "tema del disturbo della personalità" che come dice

la Dr.ssa __________ è stato oggetto di una approfondita supervisione di

esperti nel mese di dicembre dell'anno scorso non mi permetto certo di invalidarne

il valore di prova e rilevo invece che esso va sostanzialmente a confermare quanto

da me riportato nella diagnosi e ripreso nella valutazione del caso. Questo a

mio modo di vedere dimostra come la terapia psicofarmacologica messa in atto a

base di tranquillanti e stabilizzatori dell'umore sia stata posta in essere per

limitare la portata del deficit personologico di tipo impulsivo che gli esperti

a cui fa riferimento la Dr.ssa __________ hanno denominato, dicendo

sostanzialmente la stessa cosa, "stato limite rispetto alla classificazione

di Bergeret per gli aspetti di impulsività, discontrollo e rabbia agita".

La questione sollevata poi dalla Dr.ssa

__________ in merito al "tema del dolore e suo influsso sullo stato

psicologico" di cui non avrei tenuto conto per l'impatto che la

sintomatologia dolorosa eserciterebbe sullo stato psichico mi pare non

sostenibile specie alla luce dei test psicologici effettuati che hanno

evidenziato nell'A. una chiara tendenza a sovrastimare la portata dei suoi

disturbi, aspetto di cui l’A. probabilmente non si rende conto in quanto

identificato con la sua sofferenza.

Rispetto infine al rilievo postomi

dalla Dr. ssa __________ al non avere tenuto in sufficiente conto della

tematica del divorzio faccio notare che l'A. mi ha riferito di essersi separato

a causa di dissapori dalla moglie senza avere proceduto ad iniziare le pratiche

di divorzio e senza annettere a questo fatto delle particolari sofferenze o

perlomeno sentendole di molto alleviate grazie all'affetto dei suoi due figli

che sono sempre stati vicini e solidali nei suoi confronti.

Tenuto conto di queste repliche a

quanto sostenuto a sfavore della mia valutazione specialistica da parte della

Dr.ssa __________ ritengo di poter confermare integralmente quanto da me

riportato nella valutazione effettuata nell'ambito della perizia __________. […]."

"ho preso visione della

documentazione medica acclusa alla lettera inviatami in data 18.11.2020 e in

modo particolare del rapporto medico del 16.11. 2020 redatto dal Dr. __________

e dei rapporti medici del 19.06.2020 e del 10.11.2020 redatti dal Dr. __________.

L'esame di questi rapporti non cambia quanto da me riportato nella valutazione

specialistica effettuata nell'ambito della perizia __________."

A livello neurologico riportiamo le risposte del Dr.

med. __________, specialista in neurologia, del 20.11.2020, 16.12.2020 e

5.1.2021:

"In riferimento alla pratica di

questo Assicurato ho preso atto della documentazione ulteriormente pervenuta.

Ricordo che in occasione della

valutazione neurologica del 20 maggio 2020 giungevo alle diagnosi di: sindrome

del tunnel carpale bilaterale di entità già netta a sinistra, almeno moderata a

destra; dolori al cingolo scapolare non spiegati da patologia neurologica e

sindrome lombovertebrale cronica con lieve sindrome radicolare algica S1 a

destra su ernia discale L5/S1 paramediana a destra (RM del giugno 2020). I

reperti clinici erano molto discreti con solo una diminuzione del riflesso

achilleo destro, senza deficit motori (ricordo anche l'elettromiografia normale

alla gamba destra senza segni di denervazione sui territori L5 ed S1).

Abbiamo ora una RM cervicale del 02.11.2020

che ha mostrato alterazioni degenerative discali C3/4 e C4/5, con stenosi

pre-foraminale a sinistra: questo reperto non determina lesioni neurologiche,

il deficit sensitivo alle mani era spiegato dalla sindrome del tunnel carpale,

che avevo potuto documentare all'esame elettroneurografico.

Abbiamo anche due valutazioni del Dr. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, datate 30.10.2020 e

10.11.2020

Riporta le diagnosi di sindrome radicolare Sl (+L5) a destra su

ernia discale preforaminale a destra, borsite trocanterica a destra, cervicalgia,

sindrome miofasciale dei muscoli trapezi bilateralmente. Descrive il reperto

clinico con "minimo deficit dei muscoli flessori ed estensori dell'alluce

valgo (sic) 4+/5, a livello degli arti superiori descrive iposensibilità alle dita

della mano sinistra. Il Dr. __________ chiede una rivalutazione neurologica per

quel che riguarda l'iposensibilità alla mano sinistra: evidentemente non è a conoscenza

dell'esame elettroneurografico del maggio 2020 che aveva chiaramente documentato

un reperto indicativo di una sindrome del tunnel carpale particolarmente netta

a sinistra e che ben spiega i disturbi del paziente.

Entrambi i documenti non riportano

dunque nuovi elementi rispetto a quanto era già stato constatato in occasione

della valutazione neurologica del maggio 2020 né vi sono ulteriori elementi anche

anamnestici che facciano sospettare un peggioramento.

Abbiamo inoltre le lettere dell'A.

stesso datata 26.09.2020 che non contengono comunque nuovi elementi clinici.

Complessivamente dunque anche sulla

base della nuova documentazione penso di poter confermare la mia valutazione

del 20 maggio 2020."

"In riferimento alla pratica di

questo Assicurato ho preso atto della ulteriore documentazione pervenuta.

Abbiamo in particolare un rapporto del

Dott. __________ del 10.11.2020, che era già stato però preso in considerazione

in occasione della precedente presa di posizione del 20.11.2020.

Questo rapporto riprende inoltre in

pratica quanto già descritto in un altro documento del Dott. __________ del

19.08.2020

(o 19.06.2020, data non ben leggibile) aggiungendo alcuni elementi

concernenti i dolori cervicali senza riportare comunque deficit di nuova

insorgenza alle braccia. Ricordo che il disturbo di sensibilità alle mani era

stato preso in considerazione anche in occasione della mia valutazione del maggio

2020.

e riferito ad una sindrome del tunnel carpale bilaterale.

Infine il dott. __________ riferisce

che verrà prevista anche una valutazione neurologica dal Dott. __________, che

non è però ancora a disposizione.

Questi nuovi documenti non contengono

dunque nuovi elementi rispetto a quanto già discusso nelle precedenti valutazioni.

Posso così nuovamente confermare la mia valutazione del 20 maggio 2020."

"in riferimento alla pratica di

questo Assicurato ho preso atto della documentazione ulteriormente pervenuta.

In particolare si tratta di un rapporto

del dott. __________, specialista FMH Chirurgia Ortopedica, del 18.12. 2020

dove si riprendono le diagnosi già citate nei precedenti rapporti (in

particolare nel rapporto del 10.11.2020), che erano già stati discussi in

occasione delle precedenti prese di posizione.

All'esame clinico descrive una

ipoestesia posteriore laterale alla gamba destra, con una forza leggermente

diminuita dell'estensore dell'alluce senza altri deficit. Ha eseguito una

infiltrazione con Kenacort e Rapidocaina a livello del grande trocantere e

prevede una valutazione da parte del Dott. __________ del __________.

Abbiamo anche la valutazione

neurologica del Dott. __________, specialista FMH Neurologia, del 14.12.2020.

Il Dott. __________ descrive l'esame neurologico: riferisce che la forza

muscolare non è valutabile a causa di cedimenti istantanei, i riflessi

osteotendinei sono tutti ben evocabili e simmetrici, sia agli arti superiori che

inferiori, il Lasègue è negativo bilateralmente, la sensibilità superficiale

non è valutabile a causa di ipoestesie diffuse a macchia, senza distribuzione dermatogena,

il paziente riferisce apallestesia ai quattro arti ed anche un deficit della

sensibilità di posizione agli arti inferiori.

Descrive oscillazioni al test di

Romberg che migliorano con manovre di distrazione e la deambulazione spontanea

è nella norma, mentre in fase di esame è con piccoli passi e rallentata, il

paziente non riuscirebbe a camminare sulla punta dei piedi a causa dei dolori

ai polpacci.

Il dott. __________ ha eseguito un

esame elettroneurografico che ha mostrato un reperto indicativo di una sindrome

del tunnel carpale bilaterale, mentre l'esame elettromiografico nei muscoli

deltoide sinistro, estensore lungo dell'alluce destro, gemello laterale destro

e gemello mediale sinistro è risultato normale.

Nella valutazione il Dott. __________

riferisce che ha constatato una sindrome del tunnel carpale bilaterale più pronunciata

a sinistra che spiega le disestesie alle mani e propone un approccio

chirurgico: a questo proposito faccio notare che si tratta di un reperto

constatato anche in occasione della valutazione neurologica del 20.05.2020 e

che anche da parte mia avevo consigliato una valutazione chirurgica. D'altro

canto una sindrome del tunnel carpale non comporta una incapacità lavorativa a

lungo termine.

Altrimenti il Dott. __________

riferisce che non trova "una apparente causa neurologica dei sintomi accusati

dal paziente agli arti inferiori", sconsiglia interventi neurochirurgici a

livello lombare L5/S1, non essendovi chiari dolori radicolari alle gambe,

elettrofisiologicamente non ha potuto constatare una sofferenza neurogena sui

territori L5 o S1 a destra e neppure S1 a sinistra.

Da questo documento emergono

sicuramente ulteriori elementi a conferma della discrepanza tra i sintomi

soggettivi e i reperti oggettivi come già d'altronde era stato descritto nella

mia valutazione del maggio 2020.

Ricordo che allora la sensibilità

posturale era normale ed anche la pallestesia ai piedi era risultata normale

mentre ora all'esame del dott. __________ il paziente ha descritto una

pallestesia abolita ed anche la sensibilità posturale era riferita come

anomala.

Si tratta di reperti che, nel contesto

clinico oggettivo e visti i reperti elettroneurografici pure normali, non sono

spiegabili dal punto di vista organico ma che a questo punto fanno piuttosto

sospettare per una accentuazione dei sintomi da parte del paziente.

Anche il Dott. __________ descrive che

il paziente cammina normalmente ma che, al momento dell'esame, presenta invece

una più netta incertezza alla marcia, elemento che anche da parte sua non è

spiegabile dal punto di vista organico.

Anche l'esame del Dott. __________

conferma dunque l'assenza di reperti neurologici maggiori che spieghino i

disturbi del paziente agli arti inferiori, emergono ulteriori elementi

discrepanti in favore di una componente funzionale dei sintomi mentre si

conferma la diagnosi di sindrome del tunnel carpale bilaterale che necessita di

un trattamento chirurgico.

Anche questo nuovo documento dunque non

contiene nuovi elementi rispetto a quanto da me già descritto in maggio 2020,

conferma anzi l'assenza di deficit neurologici maggiori agli arti inferiori

rispettivamente di una spiegazione neurologica di gran parte dei sintomi del

paziente.

Sulla base di tutte queste

considerazioni ritengo di poter confermare anche questa volta la mia

valutazione del maggio 2020."

A livello reumatologico riportiamo le risposte del Dr.

med. __________, specialista in reumatologia e medicina interna generale, del

20.11.2020, 1.12.2020 e 7.1.2021:

" La ringrazio della sua lettera del

18.11.2020

con la quale riassume i nuovi atti dopo la perizia pluridisciplinare

di quest'anno con il mio consulto di reumatologia del 13.07.2020.

Riguardo i nuovi atti, la prima parte

riguarda una problematica psichiatrica. La Dr.ssa __________ ritiene infatti

che l'assicurato sia inabile al lavoro almeno nella misura del 80% solo per la patologia

psichiatrica.

Vi è poi un riassunto di referti

radiologici con una RM della colonna cervicale (alterazioni degenerative

aspecifiche). Nessuna influenza globale sulla capacità lavorativa reumatologica.

Dal mio punto di vista non vi sono

dunque cambiamenti rilevanti."

"Confermo che i nuovi atti a

disposizione non aggiungono nuove diagnosi definitive a quelle già prese in

considerazione nella nostra valutazione peritale."

"Ringrazio per l'invio dei nuovi

atti. Nel rapporto del Dr. __________ del 14.12. 2020 si parla di sintomi

ubiquitari (questo corrisponde alle alla nostra diagnosi di fibromialgia). Vi è

tuttavia all'ENG una sindrome del tunnel carpale bilaterale che spiega le

disestesie alle mani e sono a favore di un approccio chirurgico. Per quanto

riguarda gli arti inferiori l’ENG è perfettamente normale e clinicamente non vi

è sospetto di una sindrome radicolare.

Nel secondo rapporto a disposizione del

Dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia, si parla

di una sindrome radicolare S1 o L5 a destra su ernia discale preforaminale.

All'Ospedale __________ è stata eseguita un'infiltrazione S1 a sinistra senza

miglioramento. Si propone un'infiltrazione a livello del grande trocantere che

viene eseguita.

Da parte mia faccio notare la

discordanza tra l'assenza di una sindrome radicolare in occasione della mia

visita del 13.7.2020 e anche in occasione della visita del Dr. __________ del

14.12.2020

mentre per ragioni che non sono ricostruibili, nel rapporto del

18.12.2020

il Dr. __________ parla di una sindrome radicolare S1 a destra su

ernia discale pre-foraminale.

Questa discordanza è verosimilmente

dovuta al fatto che l'assicurato presenta dolori e parestesie in tutto il corpo

così che in alcuni casi parte di questi sintomi vengono di volta in volta

inquadrati nell'una o l'altra sindrome da compressione di strutture nervose. Vi

è comunque una discordanza tra l'assenza di una sindrome radicolare nella mia

valutazione e in quella del neurologo rispetto alla valutazione del chirurgo

ortopedico che invece ritiene questa sindrome radicolare S1 o L5 a destra.

Dal mio punto di vista l'unico elemento

francamente nuovo è la sindrome del tunnel carpale bilaterale che potrebbe

andare verso la chirurgia. In questo caso, se il tunnel carpale venisse

operato, l'assicurato sarebbe inabile al lavoro per qualunque attività 3 mesi

dopo l'intervento e in seguilo la capacità lavorativa corrisponderebbe a quella

da noi certificata.

(…)" (doc. AI 293/1243-1248)

I periti del __________ hanno

concluso che “(…) la documentazione inviataci non apporta elementi tali da

modificare la nostra valutazione espressa nella perizia __________ redatta il

24.8.2020: l'A. è abile al lavoro nella misura dell'80% come commerciante di

automobili e in attività lavorative rispettose dei limiti funzionali descritti,

abile nella misura del 40% in un'attività lavorativa mediamente pesante e abile

nella misura del 20% in un'attività lavorativa pesante. La sindrome del tunnel

carpale è ben accessibile a misure chirurgiche. In caso d'intervento si può

prevedere un'incapacità lavorativa di breve durata di ca. due mesi al massimo.

Successivamente l'A. presenterà nuovamente la capacità lavorativa descritta

nella nostra perizia __________. (…)” (doc. AI 293/1248).

Il dr. __________, nell’annotazione

del 5 febbraio 2011, si è allineato al suesposto complemento peritale 3

febbraio 2021 del __________ e ha confermato che “(…) quanto quindi inviato

da parte del dr. __________ nel periodo dopo il __________ non permette

di modificare le limitazioni già esposte in sede peritale e riportate nel RAF.

(…)” (doc. AI 294/1263).

2.5

Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG,

2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano

ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore

di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008; STF I 462/05 del 25 aprile 2007; STF U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio

2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132.

V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio

delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10

febbraio 2017 consid. 4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27

giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);

Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto

che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo

2012.

consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i

rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va poi rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pagg.

628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima

sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In

particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 segg), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche

valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il

carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita

27.

settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6

Nel 2015 il Tribunale

federale (TF) ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una

rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche

oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141

V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi

casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una

procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo

potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando

da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un

altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione

complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra

l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova

(cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

In due sentenze del 30

novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che

la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui

la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche.

Ciò significa, in

particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente

criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per

la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle succitate due

sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura

deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI

in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità

di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere

individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con

criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo

la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Nella DTF 145 V 215 il TF

ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le

malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una

procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.7

Nel caso concreto, questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente

vagliato, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.5 e 2.6),

non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni formulate dai periti del __________

fondate sulla perizia 20 agosto 2020 con complemento del 3 febbraio 2021 e

confermate dal medico SMR dr. __________ (cfr. consid. 2.4). Perizia, quella

del __________, che va considerata dettagliata, approfondita e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi

precedenti.

Non vi sono in effetti

ragioni per scostarsi dalle convincenti e approfondite considerazioni espresse

dai periti i quali hanno anche considerato tutta la documentazione medica

(specialistica e non) agli atti e l’insorgente non ha prodotto alcuna valida

documentazione specialistica atta a mettere in dubbio le conclusioni a cui è

giunto il __________.

Tali non possono essere

ritenuti gli scritti della dr.ssa __________ del 17 giugno e del 23 ottobre

2019.

(doc. C2 e C3 = doc. A/21; non menzionati nell’elenco atti del __________

sub doc. AI 163/1033-1054) e “Il piano farmacologico svizzero”

aggiornato al 9 febbraio 2021 con la “Ricetta” dello stesso giorno (doc.

C4 e C5 = doc. A/24).

Nei succitati scritti la

dr.ssa __________ non si è infatti espressa sulla capacità lavorativa – il

17.

giugno 2019 osservando che: “(…) LAVORO: non ne svolge alcuno (…)”

(doc. C2) e il 23 ottobre 2019 non formulando alcuna valutazione circa la

possibilità o meno di svolgere un’attività adeguata – indicando, il 17

giugno 2019, uno stato psichico con “(…) Umore a tratti disforico. Ansietà

persistente, ma gestibile. Dorme ben poco, risvegli. (…)” (doc. C2)

rispettivamente, il 23 ottobre 2019, con “(…) Umore oggi più tetro,

irritabile. Dorme poco, solo con le pastiglie di quetiapina. Pensa troppo e

tante rimuginazioni su temi familiari. (…)” (doc. C3).

Quanto alle critiche

sollevate dalla dr.ssa __________ nel rapporto 22 ottobre 2020 (doc. AI

276/1190-1195), il consulente dr. __________, nella presa di posizione del 25

novembre 2020 (doc. AI 293/1252-1253 riprodotto in esteso al consid. 2.4), ha

risposto in modo esaustivo e completo alle stesse.

In particolare, avuto

riguardo alla lingua, nella succitata presa di posizione, il dr. __________ ha

rilevato che “(…) da parte mia ho potuto appurare nel corso delle due visite

peritali che egli ha dimostrato di possedere una buona padronanza del mezzo

linguistico come da me sottolineato al punto 4.2. (…)” (doc. AI 293/1252).

Va qui evidenziato che già in occasione della prima perizia psichiatrica del 29

settembre 2008 (doc. AI 33/133-137) gli allora periti del __________, nello “Status”,

avevano osservato che l’assicurato “(…) si esprime con un linguaggio fluido,

spontaneo e senza particolari difficoltà linguistiche. (…)” (doc. AI

33/135) e che nemmeno, nella perizia del 23 novembre 2015 (cfr. doc. AI

181/655-672; dove l’assicurato è stato anche sottoposto al Trail Marking test),

i diversi periti del __________ hanno evidenziato difficoltà linguistiche.

Sempre il dr. __________,

nella presa di posizione del 25 novembre 2020, ha confermato che dai “(…)

test effettuati dallo psicologo Corradi sono emersi in maniera chiara ed

inequivocabile degli indicatori sia nel senso di una esagerazione nel riportare

la portata della propria sintomatologia sia nel senso di una raggiunta capacità

da parte dell’A. di contenimento delle cariche emotive e degli agiti impulsivi

come palese esito della riuscita dei provvedimenti terapeutici messi in atto a

livello specialistico. (…)” (doc. AI 293/1252; anche il consulente dr. __________,

nella presa di posizione 5 gennaio 2021 sub doc. AI 293/1258-1259, ha segnalato

la presenza di reperti che “[…] non sono spiegabili dal punto di vista

organico ma che a questo punto fanno piuttosto sospettare per una accentuazione

dei sintomi da parte del paziente. […]”).

Il dr. __________ ha pure esposto

in modo convincente le ragioni per le quali ha considerato il problema della

personalità inquadrandolo quale “(…) deficit personologico di tipo impulsivo

che grazie ai provvedimenti terapeutici messi in atto dalla collega hanno

permesso di contenere la rilevanza clinica. (…)” (doc. AI 293/1252)

evidenziando che “(…) la questione sollevata poi dalla Dr.ssa __________ in

merito al "tema del dolore e suo influsso sullo stato psicologico" di

cui non avrei tenuto conto per l'impatto che la sintomatologia dolorosa

eserciterebbe sullo stato psichico mi pare non sostenibile specie alla luce dei

test psicologici effettuati che hanno evidenziato nell'A. una chiara tendenza a

sovrastimare la portata dei suoi disturbi, aspetto di cui l’A. probabilmente

non si rende conto in quanto identificato con la sua sofferenza. (…)” (doc.

AI 293/1253).

L’insorgente, pur avendone

avuto la possibilità, dapprima con il ricorso e in seguito con la replica, non

ha del resto presentato alcuna documentazione medica atta a mettere in dubbio

la chiara presa di posizione del 25 novembre 2020 del dr. __________ (doc. AI

293/1252-1253), confermata anche dai periti del __________, e dalla quale

questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi.

Nemmeno sono ravvisabili validi

motivi per scostarsi dalle puntuali e precise considerazioni sviluppate dai

consulenti dr. __________ e dr. __________ (cfr. doc. AI 293/1255-1259 e

293/1260-1262) – rimaste del tutto incontestate e sopra riprodotte in

esteso (cfr. consid. 2.4) – confermate dai periti del __________ nel complemento

peritale del 3 febbraio 2021 (doc. AI 293/1240-1262). Giova qui ricordare che

il giudice si scosta dalle risultanze peritali solo in presenza di elementi

oggettivamente verificabili non presi in considerazione nell’ambito dell’esame

peritale e sufficientemente pertinenti per rimettere in causa le conclusioni

dell’esperto (STF 8C_55/2019 del 22 maggio 2019), ciò che non si avvera nel

caso di specie.

Riguardo alla censura

secondo la quale “(…) nella fattispecie, nella perizia __________ del 24

agosto 2020 le interazioni fra diverse patologie del ricorrente non sono state

indagate, di conseguenza il giudizio globale del __________ circa il grado

d'inabilità lavorativa non è il risultato di una ponderata discussione al fine

di stabilire suddette interazioni. (…)” (XIV, pag. 6), va rilevato che i

periti del __________ hanno concluso che “(…) la capacità lavorativa dell'A.

è limitata dalla patologia reumatologica. Vi è stato un miglioramento della

patologia a livello psichiatrico (nessuna limitazione della capacità

lavorativa). […] Facciamo notare che vi è stato un miglioramento a

livello psichico rispetto alla perizia del novembre 2015. (…)” (doc. AI 263/1087)

precisando quindi che “(…) la valutazione consensuale è avvenuta senza

necessità di teleconferenza. (…)” (doc. AI 263/1088).

In precedenza –

nell’ambito della domanda di prestazioni del novembre 2012 (cfr. consid. 1.3) e

in sede di colloquio telefonico del 20 novembre 2015 – i periti

coinvolti, dr. __________ e dr. __________, avevano dal canto loro concluso che

“(…) si conviene tra i periti che le percentuali di IL siano sovrapponibili

e non cumulabili. (…)” (doc. AI 179/650; la sottolineatura è del

redattore).

Visto tutto quanto sopra

esposto e conformemente alla giurisprudenza in materia di valore probatorio di

rapporti medici (cfr. consid. 2.5 e 2.6; va qui inoltre evidenziato che

il TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il

fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto

dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto

valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al

contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la

necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami

che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per

cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso

di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del

rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del

10.

febbraio 2017, consid. 4.2)), questo Tribunale ritiene che –

senza che sia necessario esperire ulteriori accertamenti (nella STF

9C_267/2013 del 27 maggio 2013 il TF ha rilevato che “(…) a tal riguardo

occorre ricordare che anche tenendo conto della più recente giurisprudenza

della Corte europea dei diritti dell'uomo, nelle procedure concernenti

l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali non

sussiste un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da

parte dell'ente assicuratore - e tanto meno a una perizia giudiziaria -, una

tale perizia dovendo unicamente (ma pur sempre) essere ordinata qualora

sussistano dubbi - anche solo minimi - riguardo all'attendibilità e alla

concludenza delle attestazioni mediche interne dell'assicurazione (DTF 135 V

465). (…)”)

– la suesposta (cfr. consid. 2.4) valutazione

della capacità lavorativa nel tempo (nell’attività abituale e in un’attività

adeguata), formulata dal medico SMR dr. __________ nel rapporto finale dell’8

settembre 2020 sulla base della perizia 24 agosto 2020 del __________, va

confermata.

In questo senso la domanda

subordinata formulata con la replica: “(…) È predisposta una perizia medica

pluridisciplinare giudiziaria al seguito della quale l'Ufficio invalidità

emanerà una nuova decisione. (…)” (XIV, pag. 8), va disattesa.

Al riguardo,

va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV Nr. 10 pag.

28.

consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.8

Quanto alla valutazione

economica determinante è l’anno 2019.

Infatti, da una parte,

oggetto del contendere è la nuova domanda del marzo 2019 (cfr. consid. 1.3) e

un eventuale diritto a una rendita sarebbe dato al più presto dal settembre

2019.

(art. 29 cpv. 1 LAI, vedi anche consid. 2.2 e 2.3). Dall’altra parte,

dall’“Annotazione per l’incarto” del 23 settembre 2020 risulta che “(…)

il CS __________ ritiene che non sia il caso, nonostante la totale inabilità

per tre anni emersa nel rapporto medico finale del 08.09.2020 di riconsiderare

la precedente decisione. Tale presa di posizione è stata confermata dal

servizio giuridico (avv. __________). (…)” (doc. AI 266/1167).

Va qui ricordato che l'amministrazione

può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario nel merito, ai sensi dell’art. 53 cpv. 2

LPGA, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza

rilevante (STF 8C_4/2017 del 13 marzo 2017 consid. 4.1;9C_862/2010 del 18 gennaio

2012; STF C 227/03 del 23 marzo 2004; C 349/00 del 12 febbraio 2004; C 19/03

del 17 dicembre 2003; C 307/01 del 28 novembre 2003; C 81/03 del 21 luglio

2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, pag. 15; 127 V 466, consid. 2c, pag.

469;126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N.

15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e

riferimenti). Per costante giurisprudenza l'amministrazione non può essere

obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una

riconsiderazione (DTF 133 V 50; 117 V 12; STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013;

9C_517/2011 del 12 settembre 2011 STF I 206/06 del 13 marzo 2007; STF U 17/05

del 27 ottobre 2006).

In concreto non può pertanto

essere seguito l’avv. RA 1 laddove con la replica – a differenza di

quanto chiesto personalmente dal ricorrente: “(…) Lo scrivente RI 1 matura

un diritto di rendita Al del 100% a partire almeno dal 28.09.2019 in virtù

della sua inabilità totale di guadagno e di lavoro. (…)” (I, pag. 9) –,

postulando il riconoscimento di “(…) una rendita d’invalidità dal 1 maggio

2017.

e continua. (…)” (XIV, pag. 8), pretendesse la riconsiderazione della

decisione dell’8 ottobre 2018, cresciuta incontestata in giudicato, con cui l’Ufficio

AI ha negato il diritto a prestazioni (doc. AI 207/798-803; vedi anche consid.

1.2).

2.8.1

Per quel che concerne il

reddito da valido – partendo da un reddito da valido fissato, vista la

tabella elaborata il 23 agosto 2018 (doc. AI 201/785) e la “Nota per atti”

del 24 agosto 2018 (doc. AI 202/786-788), in fr. 40'998.-- per il 2016 –

l’Ufficio AI ha aggiornato l’importo di fr. 40'998.-- ed è giunto ad un reddito

da valido per il 2018 pari a fr. 41'360.35 (doc. AI 267/1168).

Detto importo non è stato

contestato dall’insorgente e non vi è alcun motivo per cui questo Tribunale non

possa farlo proprio.

Il reddito da valido per

il 2019 si attesta quindi a fr. 41'732.59 (41'360.35 aumentati dello 0.9% pari

alla stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali).

2.8.2

Per quel che concerne il

reddito da invalido – ricordato che per l’applicazione dei dati

statistici l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(SVR 2007 UV nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006) – vale quanto

segue.

Utilizzando i dati forniti

dalla tabella TA1 2016 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il

salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività

semplice di tipo fisico o manuale (livello di qualifica 1) di 40 ore

settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR

2002.

UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 64'080.-- (5’340 x

12.

mesi), che, aggiornato al 2018 e adattato al tempo lavorativo di 41,7 ore,

dà un reddito di fr. 67'445.12 (64'080 : 104.1 x 105,1 : 40 x 41.7; cfr.

Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2018, pubblicata

dall'Ufficio federale di statistica; STF 8C_671/ 2013 del 20 febbraio 2014,

consid. 4.2).

Aggiornato al 2019 il

reddito da invalido si attesta a fr. 68'052.12 (67'445.12 aumentati dello 0.9%

pari alla stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali).

Quanto alla riduzione

sociale – secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione

ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua

nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere

il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione

percentuale sul salario teorico statistico: il TF ha precisato, al riguardo,

come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse

di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito

del lavoro e che chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc) – l’insorgente,

come accennato (cfr. consid. 1.7), ha contestato la riduzione del 10%

riconosciuta dall’Ufficio AI pretendendone una nella misura del 20%.

Tenuto conto di

un’incapacità lavorativa per motivi medici del 20% (cfr. consid. 2.4 e 2.7),

anche volendo applicare la pretesa riduzione sociale del 20%, il reddito da

invalido si attesterebbe a fr. 43'553,35 (68'052.12 x 80% ridotti del 20%) per

un grado d’invalidità nullo visto il reddito da valido di fr. 41'732.59 (cfr.

consid. 2.8.1).

In simili circostanze è

dunque a ragione che l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.

2.9

Visto tutto quanto precede la

decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.

2.10

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61

lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la

procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 138 V 122; 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo

considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

2.11

L’assicurato ha formulato

istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.7).

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia

sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in

vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso

doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza

giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del

diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar 4a ed., 2020, ad

art. 61, n. 183, pag. 1125).

A norma dell’art. 3 cpv. 1

della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (Lag), nel

tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende

all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e

spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al

vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 183 segg.) – sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il processo non è

palesemente privo di esito positivo e se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid 5b con

riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).

Nella presente fattispecie

non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono

così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI

1994.

pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame

forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza

appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di

esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, viste le conclusioni a cui sono giunti i periti del __________

nella perizia del 24 agosto 2020 con complemento del 3 febbraio 2021 (doc. AI

263/1030-1156 e 293/1240-1262) confermate dal medico SMR dr. __________ nel rapporto

finale dell’8 settembre 2020 (doc. AI 264/1157-1161) e nell’annotazione del 5

febbraio 2021 (doc. AI 292/1263), secondo cui, in un’attività adeguata

rispettosa dei limiti funzionali posti, la capacità lavorativa è dell’80% dal

mese di aprile 2019, all’assicurato, oltretutto patrocinato, non poteva

sfuggire che avrebbe dovuto debitamente documentare un eventuale peggioramento

della sua situazione valetudinaria dopo le ulteriori valutazioni espresse

dall’amministrazione.

Nemmeno in corso di

procedura ricorsuale (cfr. consid. 2.7) l’insorgente ha prodotto documentazione

medica idonea a validamente contestare le succitate valutazioni del medico SMR

dr. __________ fondate sulla perizia 24 agosto 2020 con complemento del 3

febbraio 2021 del __________ e/o a rendere verosimile una

rilevante modifica del suo stato di salute subentrata prima della decisione

impugnata dell’8 febbraio 2021.

Ne segue che la domanda di

assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese di fr. 500.-- sono

poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti