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Decisione di soppressione di rendita impugnata davanti al TCA. Ricorso accolto con rinvio atti per nuovi accertamenti. L'effetto sospensivo tolto al ricorso nella decisione impugnata esplica nel caso concreto i suo effetti anche nella procedura di rinvio
14 aprile 2021Italiano12 min
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.3
rg/sc
Lugano
14 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 dicembre 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che 1.1 Dal 1. dicembre 2007 RI 1
beneficia
di una rendita in-tera per un grado d’invalidità del 70% (doc. AI 26). Il
diritto alla rendita intera è stato confermato in esito ad una prima procedura
di revisione conclusasi l’8 marzo 2011 (doc. AI 47) come pure dopo ulteriore
revisione sfociata nella comunicazione 14 agosto 2013 (doc. AI 59). Il diritto
ad una rendita intera è stato successivamente ancora confermato dopo revisioni
avviate nel settembre 2014 rispettivamente nell’aprile 2017 e terminate con le
comunicazioni 17 marzo 2015 (doc. AI 74) rispettivamente 23 giugno 2017 (doc.
AI 82).
In esito agli accertamenti
medici ed economici esperiti nell’ambito dell’ultima procedura di revisione
iniziata nel febbraio 2020 (doc. AI 88), per decisione 2 dicembre 2020,
preavvisata il 12 ottobre 2020, l’amministrazione ha soppresso il diritto alla
rendita, l’assicurata presentando – dopo raffronto dei redditi – un grado
d’invalidità complessivo del 27.5% (doc. AI 123).
1.2 Contro la suddetta decisione
s’aggrava al TCA l’assicurata patrocinata dall’avvocata RA 1. Contesta – producendo
nuova refertazione medica (doc. C e D) – sia la valutazione medica posta alla
base del querelato provvedimento sia i dati economici utilizzati ai fini della
graduazione dell’invalidità, postulando, non senza censurare la mancata
riduzione del reddito da invalida a motivo delle esistenti limitazioni
funzionali e delle particolari circostanze, in via principale l’annullamento
della decisione di soppressione, in subordine la retrocessione degli atti per
nuovi accertamenti medici e nuova decisione.
1.3 Con la risposta di causa l’Ufficio
AI postula la retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti medici e ciò
sulla scorta del-la presa di posizione del medico SMR del 2 febbraio 2021 a-vente
il seguente tenore:
"
Presa nozione del rapporto Dr.ssa __________
dell’11.01.2021 e del rapporto Dr.ssa __________ dell’11.01.2021, si giustifica
la necessità di un approfondimento a livello psichiatrico mediante
l’allestimento di una perizia.” (doc. IV-1)
1.4 Con scritto 16 febbraio 2021 la
patrocinatrice dell’’insorgente, facendo rilevare come l’Ufficio AI abbia
aderito alla richiesta ricorsuale formulata in via subordinata, ha dichiarato
di aderire alla proposta dell’Ufficio AI.
2.1 La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2
LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011 e 9C_211/2010
del 18 febbraio 2011).
2.2 Giusta l’art. 17 cpv. 1 LPGA,
se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole
modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente
o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle
circostanze suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul
diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto im-mutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice
valutazione di-versa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sen-si
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è
intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di
fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con
quella vigen-te all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid.
3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pp. 379-380). L’Alta Corte ha precisato che il punto di riferimento temporale
per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di
invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è
costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in
giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133
V 108 e STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1). Se la capacità al
guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in ca-so di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2
OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della
rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione
limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa gli effetti della modifica del diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI
stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.3 Nel caso in
esame, contrariamente a quanto stabilito nel provvedimento impugnato, dagli
atti all’inserto (in specie dalle certi-ficazioni mediche prodotte con il
gravame; doc. C e D) emerge effettivamente la necessità – come richiesto in via
subordinata con il ricorso e come ammesso dall’autorità intimata nella risposta
di causa sulla scorta della valutazione SMR sopra ripor-tata (cfr. supra
consid. 1.3) – di ulteriori accertamenti volti a maggiormente chiarire la fattispecie,
segnatamente tramite l’e-sperimento di una perizia psichiatrica. Ciò al fine di
addivenire ad un chiaro ed affidabile giudizio circa l’eventuale modifica della
situazione invalidante sino al momento dell’emanazione del querelato
provvedimento, che per giurisprudenza (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1, 130
V 140 e 129 V 4) segna il limite tempo-rale del potere
cognitivo del giudice.
In STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze
ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che
vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di
un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA
32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli
accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer
bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem
kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne
Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115
del 27 ottobre 2011).
In concreto,
considerato come gli accertamenti eseguiti dal-l’amministrazione risultino
incompleti, si giustifica, in accoglimento del gravame e dopo annullamento dell’avversata
decisione, il rinvio degli atti affinché l’Ufficio AI proceda nel senso sopra
indicato, segnatamente istruendo la causa dal profilo medico-psichiatrico ed
eventualmente, se necessario, anche da quello economico. In esito all’istruttoria
dovrà essere emes-sa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova
decisio-ne soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA nel cui am-bito
l’assicurata potrà far valere rispettivamente riproporre ogni (pertinente) censura
di fatto e di diritto.
2.4 In DTF 106 V 18 – chiamata a
pronunciarsi riguardo al momen-to in cui si attua la riduzione o la
soppressione della rendita, se il giudice annulla la decisione di revisione e
ritorna gli atti al-l’amministrazione perché la stessa, dopo complemento istruttorio,
renda una nuova decisione – l’Alta Corte ha sviluppato la seguente
considerazione:
" (…) Gemäss
Beschluss des Gesamtgerichts, dem diese Frage unterbreitet worden ist,
erscheint es daher - unter Vorbehalt einer allfällig missbräuchlichen
Provozierung eines möglichst frühen Revisionszeitpunktes durch die Verwaltung -
als geboten, den mit der revisionsweise verfügten Herabsetzung oder Aufhebung
einer Rente oder Hilflosenentschädigung verbundenen Entzug der aufschiebenden
Wirkung der Beschwerde bei Rückweisung der Sache an die Verwaltung auch noch
für den Zeitraum dieses Abklärungsverfahrens bis zum Erlass der neuen
Verwaltungsverfügung andauern zu lassen. (…)." (DTF 106 V 18, consid. 3d, pag. 21)
Nella DTF 129 V 370 il Tribunale federale delle assicurazioni (dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale) si è confermato in questa giurisprudenza e
ha ribadito che se l'effetto sospensivo viene tolto a un ricorso diretto contro
una decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita o un assegno per
grandi in-validi, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti
all'amministrazione, anche durante tale procedura d'istruzione fino alla
notifica della nuova decisione (cfr. anche STF 9C_301/2010 del 21 gennaio 2011
consid. 3.2, 9C_288/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 4, 8C_528/2010 del 20 dicembre
2010 consid. 2 e 8C_451/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 4);
Atteso che dagli atti non è
possibile concludere che nel caso di specie l’amministrazione abbia in concreto
inteso anticipare in modo abusivo la decorrenza dell’effetto della revisione,
ai sensi della summenzionata giurisprudenza (DTF 106 V 18) l’effetto sospensivo
tolto al ricorso – e il cui ripristino non è stato per altro postulato in sede
ricorsuale – con la decisione impugnata esplica dunque i suoi effetti anche
durante la procedura di rinvio.
D’altronde,
facendo riferimento all’istituto dell’effetto sospensivo, non è in concreto possibile
stabilire quale sarà l'esito finale della vertenza. Nella ponderazione degli interessi in conflitto,
segnatamente quello dell’assicurato alla non immediata esecuzione di una
decisione a lui sfavorevole e quello generale dell’amministrazione per cui
l’esecuzione di una decisione non venga impedita o ostacolata pendente ricorso
evitando in particolare il versamento di prestazioni indebite (SVR 1994 IV Nr.
31; DTF 117 V 191), allorché non è possibile stabilire sin dall'inizio l'esito
finale della vertenza occorre ritenere che, per principio, l'interesse dell'amministrazione
è predominante quando il rischio di non poter recuperare le prestazioni versate
penden-te causa è concreto. Questo rischio è prioritario rispetto all'inte-resse
dell'assicurato di poter beneficiare delle prestazioni assi-curative pendente
lite, al fine di non dover far capo all'assi-stenza (SVR 1994 IV nr. 31; ZAK
1990 p. 152; cfr. anche Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 17 n. 33, p. 188).
L'interesse dell'assicurato prevale quindi su quello generale quando si può
ammettere con grande verosimiglianza che egli risulterà vincente (DTF 105 V
269) e meglio quando la decisione risulta palesemente errata (SVR 1994 IV nr.
31), ciò che non corrisponde al caso in esame, allo stadio attuale non essendo
infatti possibile ipotizzare che con ogni verosimiglianza, in esito ai nuovi
accertamenti la soppressione delle prestazioni non potrà essere confermata
rispettivamente ritenere che il provvedimento impugnato risulti manifestamente
errato.
2.5 Giusta
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in fun-zione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009, STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Vista la soccombenza
dell’Ufficio AI, le spese di fr. 500 sono poste a suo carico.
Patrocinata in
causa da un’avvocata, la ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili
(art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo fissare in fr.
1'800.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La
decisione del 2 dicembre 2020 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai
considerandi e si pronunci nuovamente, in via di revisione, sul
diritto di RI 1 alla rendita.
2.- Le spese di procedura di fr.
500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'800
(IVA inclusa se dovuta) per ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti