Lexipedia

Decisione

32.2021.3

Decisione di soppressione di rendita impugnata davanti al TCA. Ricorso accolto con rinvio atti per nuovi accertamenti. L'effetto sospensivo tolto al ricorso nella decisione impugnata esplica nel caso concreto i suo effetti anche nella procedura di rinvio

14 aprile 2021Italiano12 min

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.3

rg/sc

Lugano

14 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 2 dicembre 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che 1.1 Dal 1. dicembre 2007 RI 1

beneficia

di una rendita in-tera per un grado d’invalidità del 70% (doc. AI 26). Il

diritto alla rendita intera è stato confermato in esito ad una prima procedura

di revisione conclusasi l’8 marzo 2011 (doc. AI 47) come pure dopo ulteriore

revisione sfociata nella comunicazione 14 agosto 2013 (doc. AI 59). Il diritto

ad una rendita intera è stato successivamente ancora confermato dopo revisioni

avviate nel settembre 2014 rispettivamente nell’aprile 2017 e terminate con le

comunicazioni 17 marzo 2015 (doc. AI 74) rispettivamente 23 giugno 2017 (doc.

AI 82).

In esito agli accertamenti

medici ed economici esperiti nell’ambito dell’ultima procedura di revisione

iniziata nel febbraio 2020 (doc. AI 88), per decisione 2 dicembre 2020,

preavvisata il 12 ottobre 2020, l’amministrazione ha soppresso il diritto alla

rendita, l’assicurata presentando – dopo raffronto dei redditi – un grado

d’invalidità complessivo del 27.5% (doc. AI 123).

1.2 Contro la suddetta decisione

s’aggrava al TCA l’assicurata patrocinata dall’avvocata RA 1. Contesta – producendo

nuova refertazione medica (doc. C e D) – sia la valutazione medica posta alla

base del querelato provvedimento sia i dati economici utilizzati ai fini della

graduazione dell’invalidità, postulando, non senza censurare la mancata

riduzione del reddito da invalida a motivo delle esistenti limitazioni

funzionali e delle particolari circostanze, in via principale l’annullamento

della decisione di soppressione, in subordine la retrocessione degli atti per

nuovi accertamenti medici e nuova decisione.

1.3 Con la risposta di causa l’Ufficio

AI postula la retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti medici e ciò

sulla scorta del-la presa di posizione del medico SMR del 2 febbraio 2021 a-vente

il seguente tenore:

"

Presa nozione del rapporto Dr.ssa __________

dell’11.01.2021 e del rapporto Dr.ssa __________ dell’11.01.2021, si giustifica

la necessità di un approfondimento a livello psichiatrico mediante

l’allestimento di una perizia.” (doc. IV-1)

1.4 Con scritto 16 febbraio 2021 la

patrocinatrice dell’’insorgente, facendo rilevare come l’Ufficio AI abbia

aderito alla richiesta ricorsuale formulata in via subordinata, ha dichiarato

di aderire alla proposta dell’Ufficio AI.

2.1 La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2

LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011 e 9C_211/2010

del 18 febbraio 2011).

2.2 Giusta l’art. 17 cpv. 1 LPGA,

se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole

modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente

o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle

circostanze suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul

diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto im-mutato, abbiano

subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice

valutazione di-versa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sen-si

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è

intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di

fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con

quella vigen-te all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid.

3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz

über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pp. 379-380). L’Alta Corte ha precisato che il punto di riferimento temporale

per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di

invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è

costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in

giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133

V 108 e STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1). Se la capacità al

guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in ca-so di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2

OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della

rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione

limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

Circa gli effetti della modifica del diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI

stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno

del secondo mese che segue la notifica della decisione.

2.3 Nel caso in

esame, contrariamente a quanto stabilito nel provvedimento impugnato, dagli

atti all’inserto (in specie dalle certi-ficazioni mediche prodotte con il

gravame; doc. C e D) emerge effettivamente la necessità – come richiesto in via

subordinata con il ricorso e come ammesso dall’autorità intimata nella risposta

di causa sulla scorta della valutazione SMR sopra ripor-tata (cfr. supra

consid. 1.3) – di ulteriori accertamenti volti a maggiormente chiarire la fattispecie,

segnatamente tramite l’e-sperimento di una perizia psichiatrica. Ciò al fine di

addivenire ad un chiaro ed affidabile giudizio circa l’eventuale modifica della

situazione invalidante sino al momento dell’emanazione del querelato

provvedimento, che per giurisprudenza (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1, 130

V 140 e 129 V 4) segna il limite tempo-rale del potere

cognitivo del giudice.

In STF

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze

ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che

vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di

un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA

32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115

del 27 ottobre 2011).

In concreto,

considerato come gli accertamenti eseguiti dal-l’amministrazione risultino

incompleti, si giustifica, in accoglimento del gravame e dopo annullamento dell’avversata

decisione, il rinvio degli atti affinché l’Ufficio AI proceda nel senso sopra

indicato, segnatamente istruendo la causa dal profilo medico-psichiatrico ed

eventualmente, se necessario, anche da quello economico. In esito all’istruttoria

dovrà essere emes-sa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova

decisio-ne soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA nel cui am-bito

l’assicurata potrà far valere rispettivamente riproporre ogni (pertinente) censura

di fatto e di diritto.

2.4 In DTF 106 V 18 – chiamata a

pronunciarsi riguardo al momen-to in cui si attua la riduzione o la

soppressione della rendita, se il giudice annulla la decisione di revisione e

ritorna gli atti al-l’amministrazione perché la stessa, dopo complemento istruttorio,

renda una nuova decisione – l’Alta Corte ha sviluppato la seguente

considerazione:

" (…) Gemäss

Beschluss des Gesamtgerichts, dem diese Frage unterbreitet worden ist,

erscheint es daher - unter Vorbehalt einer allfällig missbräuchlichen

Provozierung eines möglichst frühen Revisionszeitpunktes durch die Verwaltung -

als geboten, den mit der revisionsweise verfügten Herabsetzung oder Aufhebung

einer Rente oder Hilflosenentschädigung verbundenen Entzug der aufschiebenden

Wirkung der Beschwerde bei Rückweisung der Sache an die Verwaltung auch noch

für den Zeitraum dieses Abklärungsverfahrens bis zum Erlass der neuen

Verwaltungsverfügung andauern zu lassen. (…)." (DTF 106 V 18, consid. 3d, pag. 21)

Nella DTF 129 V 370 il Tribunale federale delle assicurazioni (dal

1° gennaio 2007 Tribunale federale) si è confermato in questa giurisprudenza e

ha ribadito che se l'effetto sospensivo viene tolto a un ricorso diretto contro

una decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita o un assegno per

grandi in-validi, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti

all'amministrazione, anche durante tale procedura d'istruzione fino alla

notifica della nuova decisione (cfr. anche STF 9C_301/2010 del 21 gennaio 2011

consid. 3.2, 9C_288/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 4, 8C_528/2010 del 20 dicembre

2010 consid. 2 e 8C_451/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 4);

Atteso che dagli atti non è

possibile concludere che nel caso di specie l’amministrazione abbia in concreto

inteso anticipare in modo abusivo la decorrenza dell’effetto della revisione,

ai sensi della summenzionata giurisprudenza (DTF 106 V 18) l’effetto sospensivo

tolto al ricorso – e il cui ripristino non è stato per altro postulato in sede

ricorsuale – con la decisione impugnata esplica dunque i suoi effetti anche

durante la procedura di rinvio.

D’altronde,

facendo riferimento all’istituto dell’effetto sospensivo, non è in concreto possibile

stabilire quale sarà l'esito finale della vertenza. Nella ponderazione degli interessi in conflitto,

segnatamente quello dell’assicurato alla non immediata esecuzione di una

decisione a lui sfavorevole e quello generale dell’amministrazione per cui

l’esecuzione di una decisione non venga impedita o ostacolata pendente ricorso

evitando in particolare il versamento di prestazioni indebite (SVR 1994 IV Nr.

31; DTF 117 V 191), allorché non è possibile stabilire sin dall'inizio l'esito

finale della vertenza occorre ritenere che, per principio, l'interesse dell'amministrazione

è predominante quando il rischio di non poter recuperare le prestazioni versate

penden-te causa è concreto. Questo rischio è prioritario rispetto all'inte-resse

dell'assicurato di poter beneficiare delle prestazioni assi-curative pendente

lite, al fine di non dover far capo all'assi-stenza (SVR 1994 IV nr. 31; ZAK

1990 p. 152; cfr. anche Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das

Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 17 n. 33, p. 188).

L'interesse dell'assicurato prevale quindi su quello generale quando si può

ammettere con grande verosimiglianza che egli risulterà vincente (DTF 105 V

269) e meglio quando la decisione risulta palesemente errata (SVR 1994 IV nr.

31), ciò che non corrisponde al caso in esame, allo stadio attuale non essendo

infatti possibile ipotizzare che con ogni verosimiglianza, in esito ai nuovi

accertamenti la soppressione delle prestazioni non potrà essere confermata

rispettivamente ritenere che il provvedimento impugnato risulti manifestamente

errato.

2.5 Giusta

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in fun-zione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009, STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Vista la soccombenza

dell’Ufficio AI, le spese di fr. 500 sono poste a suo carico.

Patrocinata in

causa da un’avvocata, la ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili

(art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo fissare in fr.

1'800.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La

decisione del 2 dicembre 2020 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai

considerandi e si pronunci nuovamente, in via di revisione, sul

diritto di RI 1 alla rendita.

2.- Le spese di procedura di fr.

500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'800

(IVA inclusa se dovuta) per ripetibili.

3.- Comunicazione agli interessati

Fatti

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

Considerandi

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti