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Decisione

32.2021.30

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 agosto 2021Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I 222/04 del 5 settembre 2006).

Con sentenza del 7 aprile 2008

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando

il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è

inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il

reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L.

Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag.

326-327) (…)”.

Questo tema è stato

definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza 8C_44/2009

del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:

"

3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio

2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,

precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito

effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario

statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere

considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V

322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un

parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si

procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia

determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza

confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver

tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una

seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e

professionali." (…).

In seguito, nella STF

9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l'Alta Corte ha ribadito al considerando 4.2 che i

dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei

redditi soltanto se è comprovato che l'assicurato non intendeva accontentarsi

di un salario modesto. Inoltre, il TF ha ricordato che non vi è una presunzione

in tal senso.

2.7. Come indicato

dalla giurisprudenza, il reddito da invalida deve essere determinato il più

concretamente possibile e quindi occorre basarsi sulla situazione professionale concreta dell'interessata. Determinante è che

essa sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e

che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale. In caso contrario, ci si baserà sui dati

statistici ipotetici.

Nell'evenienza concreta, l'assicurata è stata

ritenuta inabile al lavoro al 50% dal dicembre 2011 e al 60% dal marzo 2018. Essa

è attiva dal 1° novembre 2017 presso __________ dapprima al 50%, poi dal marzo

2018 al 40% a causa del peggioramento delle condizioni di salute (doc. 12). Di

principio, quindi, occorre fare riferimento ai dati concreti e non a quelli

statistici, giacché la ricorrente sta sfruttando la sua capacità lavorativa

residua del 40% sul posto di lavoro attuale.

Tale soluzione va tuttavia confrontata con le altre

possibilità di determinare il reddito da invalida. In effetti, potrebbe capitare

che sì l'assicurata sfrutti al massimo la capacità lavorativa svolgendo una

determinata attività lucrativa, ma che non si possa concludere che la sfrutti

al meglio. In altre parole, è possibile che se impiegasse la sua capacità

lavorativa residua nell'esercizio di un'altra attività adatta l'assicurata

potrebbe ricevere un salario maggiore. In tal caso, un cambio di attività

adempierebbe all'obbligo di ridurre il danno (nella STCA 32.2021.24 del 31

maggio 2021, al considerando 2.14 il Tribunale è giunto alla conclusione che il

minor discapito economico, ossia la perdita di guadagno, lo si aveva in

attività adeguate. Infatti, l'assicurato poteva intraprendere a tempo pieno una

nuova attività salariata che fosse semplice e ripetitiva così come riconosciuto

medicalmente, mentre se avesse continuato a lavorare come tecnico di impianti

industriali in ragione del 50% al massimo, il suo reddito sarebbe risultato

inferiore a quello statistico conseguibile in una nuova attività adatta che

fosse conforme ai limiti funzionali e di carico stabiliti dal Servizio Medico

Regionale. In quel caso, il reddito da invalido in attività

adeguate è stato stabilito sulla base dei dati statistici come operato

dall'Ufficio AI).

Per questo motivo occorre quindi verificare, come

giustamente effettuato dall'Ufficio assicurazione invalidità, se lavorare al

40% presso il __________ sia più favorevole in termini economici, ovvero

nell'esercizio di quale attività deriva un minore discapito economico per

l'assicurata, che sottostà sempre all'obbligo di ridurre il danno (economico).

Nella decisione impugnata, e ancora meglio nella sua

risposta, l'Ufficio AI ha ben spiegato questo principio esponendo i tre

possibili redditi da valida partendo dal presupposto di una capacità lavorativa

residua medico-teorica del 40%.

Dapprima l'amministrazione ha calcolato il reddito

conseguibile nell'attività abituale dell'interessata, ovvero nel settore

amministrativo come se continuasse a lavorare come impiegata d'ufficio.

Partendo dai dati statistici di quel settore, corrispondenti al reddito da

valida di Fr. 62'294.- dianzi stabilito (cfr. consid. 2.5), ha ritenuto un

reddito da invalida al 40% di Fr. 24'917,60.

Poi ha verificato l'ipotesi in cui l'assicurata sia

abile al 40% in attività adatte e quindi si è fondata sempre sui dati

statistici, ma riferiti a un'attività semplice e ripetitiva, giungendo a un

salario ipotetico conseguibile di Fr. 19'822.-.

Infine, considerato che l'assicurata lavora a tutti

gli effetti al 40%, si è basata sul salario reale da essa percepito di Fr.

Considerandi

25'792.-.

Il minore discapito economico risulta con il salario

di Fr. 25'792.- e l'amministrazione ha dunque fatto proprio questo dato.

Pure lo scrivente Tribunale si allinea a questa

conclusione in virtù delle considerazioni sopra esposte, che portano a fare

riferimento al reddito effettivamente percepito dalla ricorrente che, paragonato

ai redditi teorici stabiliti secondo i dati statistici, corrisponde a un

salario maggiore conseguito sfruttando al massimo la capacità lavorativa

residua del 40%. In tale evenienza, l'assicurata dà seguito all'obbligo di

ridurre il danno.

2.8

Da quanto

precede discende che confrontando l'ammontare di Fr. 62'294.- corrispondente al reddito (ipotetico)

da valida che l'assicurata avrebbe potuto conseguire nell'anno 2018

come impiegata di ufficio al 100% senza il danno alla salute con il reddito

(reale) da invalida di Fr. 25'792.- conseguito nel 2018 dall'assicurata stante la ridotta capacità lavorativa esigibile al 40%,

risulta una perdita di guadagno del 58,60% ([Fr. 62'294 -

Fr. 25'792] : Fr. 62'294 x 100), che va arrotondata al 59%

(DTF 130 V 121).

Questo grado AI dà diritto a una mezza rendita di invalidità, come

ha stabilito l'Ufficio assicurazione invalidità con la decisione impugnata.

2.9

Una diversa soluzione in applicazione

del metodo di raffronto percentuale dei redditi (Prozentvergleich) anziché del metodo di raffronto dei redditi non può in specie

entrare in linea di conto, giacché l'assicurata è a tutti gli effetti

professionalmente attiva e quindi, diversamente da quanto sostenuto

dall'insorgente, si deve imperativamente tenere conto del reddito che essa incassa

realmente malgrado il danno alla salute (reddito da invalida).

Tale dato va poi considerato quale parametro da confrontare con il

reddito da valida applicando il metodo di confronto dei redditi.

La soluzione proposta dalla ricorrente di giungere a un grado di

invalidità del 60% adottando il metodo di raffronto percentuale dei redditi

poiché si è in presenza di un grado di invalidità lavorativa del 60% in

qualsiasi attività lucrativa non è dunque corretta e non può essere seguita.

La circostanza che per il periodo dal 1° dicembre 2012 al 28

febbraio 2018 l'amministrazione avrebbe applicato il metodo di confronto

percentuale per giungere al 50% del grado di invalidità stante un'inabilità

lavorativa del 50% è del tutto ininfluente.

Da un lato, la contestazione porta unicamente sul periodo da marzo

2018.

in poi e quindi la determinazione del grado di invalidità dal 2012 al 28

febbraio 2018 non è oggetto del ricorso e non va perciò verificata dal TCA.

D'altro lato, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale

federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita

si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione

dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve

essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198

consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF

9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre

2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di

salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro

clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e

6).

Ne discende che quand'anche l'Ufficio AI avesse adottato il metodo

di raffronto percentuale dei redditi per il primo periodo di diritto alla

rendita di invalidità, circostanza comunque negata dall'amministrazione, ad

ogni modo la determinazione del grado di invalidità per il secondo periodo,

decorrente da marzo 2018, deve essere effettuata senza tenere conto degli

elementi emersi ed utilizzati in precedenza. Ciò significa che si deve stabilire

il grado di invalidità senza attenersi ai parametri e al metodo di calcolo

adottato in passato, ma ce se ne può scostare.

In conclusione, la scrivente Corte tutela l'agire dell'Ufficio

assicurazione invalidità per la definizione del grado di invalidità della

ricorrente dal 1° marzo 2018, che va ribadito essere del 59% e che dà pertanto

diritto a una mezza rendita di invalidità.

2.10

Alla luce delle considerazioni

esposte, la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto.

2.11

Il 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA.

L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura

deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica.

Alla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis

LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura

è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Per l'art. 69 cpv. 1bis LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2021, la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta

a spese. L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.- vanno poste a carico della ricorrente.

2.12

L’assicurata ha chiesto al

Tribunale di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria presentando

domanda di esonero dalle spese e tasse di giustizia e del gratuito patrocinio

(doc. V).

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere

posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative

condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso

era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole.

Infatti, le motivazioni addotte

dall'amministrazione nella decisione impugnata per giustificare l'utilizzo del

metodo ordinario di raffronto dei redditi per determinare il grado di

invalidità dell'assicurata da marzo 2018 erano molto chiare e comprensibili. Alla

luce del fatto che il minore discapito economico, come ben spiegato nella

decisione, era dato facendo capo al salario realmente percepito

dall'assicurata, non v'erano motivi per modificare il metodo di calcolo

adottato dall'Ufficio AI e quindi la proposta di calcolo dell'insorgente era

errata.

Facendo quindi difetto uno dei tre presupposti cumulativi

necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, ovvero se l'istante si trova

nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e

se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid.

4a, 372 consid. 5b e riferimenti), non occorre verificare oltre l'adempimento

delle altre due condizioni.

L'istanza di assistenza giudiziaria deve essere così respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza di assistenza

giudiziaria è respinta.

3. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti