32.2021.30
Metodo di calcolo applicabile per determinare grado AI per ass. abile al 40% nella sua attività d'imp.d'ufficio e in altre adeguate.Confronto dei redditi, no confronto percentuale dei redditi.Determinare minor discapito economico in attività adeguate, nel settore specifico e nell'attività esercitata
25 agosto 2021Italiano35 min
procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.30
TB
Lugano
25 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 gennaio 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Nel maggio 2018 (doc. 2) RI 1,
1974, attiva dal 1° novembre 2017 come impiegata d'ufficio al 40%, ha chiesto
di beneficiare di prestazioni a causa di dolori cronici e depressioni che dal
1° marzo 2018 l'hanno resa inabile al 60%.
Esperiti i necessari accertamenti medici ed economici, preso atto
del rapporto finale SMR del 27 agosto 2020 (doc. 41) e dei rapporti del
consulente in integrazione professionale dell'11 febbraio 2020 (doc. 32) e del
1° ottobre 2020 (doc. 45), il 28 gennaio 2021 (doc. A2) l'Ufficio AI ha emesso
la sua decisione.
Confermando il progetto di decisione del 15 ottobre 2020 (doc. 51),
l'amministrazione ha attribuito all'assicurata mezza rendita di invalidità dal
1° dicembre 2012 con grado AI del 50%, poi dal 1° giugno 2018 del 59%, tuttavia
riconoscendo il versamento della rendita dal 1° novembre 2018 stante la tardiva
richiesta.
1.2. Con ricorso del 25 febbraio
2021 (doc. I) RI 1, rappresentata da RA 1, ha chiesto al Tribunale di
riconoscerle il diritto a tre quarti di rendita di invalidità dal 1° marzo
2018.
La ricorrente ha evidenziato di soffrire dal 1991 di un Morbo di
Crohn e da tempo anche di una sindrome fibromialgica. Dal 2011 si trova in
terapia psichiatrica per un disturbo depressivo ricorrente su sindrome
ansioso-depressiva cronica, patologie che dapprima non le permettevano di
lavorare oltre il 50% e dal marzo 2018 al massimo al 40%, come d'altronde
concluso il 27 agosto 2020 dal Servizio Medico Regionale. L'amministrazione le
ha quindi riconosciuto il diritto a una mezza rendita di invalidità applicando
per il periodo dal 1° dicembre 2012 al 28 febbraio 2018 il metodo di raffronto
percentuale (grado AI 50%), mentre dal 1° marzo 2018 ha fatto capo al metodo di
raffronto dei redditi per giungere a un grado AI del 59%. Essa è partita dal reddito
statistico per determinare il reddito da valida (Fr. 62'294.-, Tabella TA1
2016, divisione economica 77, 79-82 "Attività amministrative e di
supporto", conoscenze professionali e specializzate), mentre per il
reddito da invalida ha ritenuto il salario realmente percepito quale impiegata
d'ufficio al 40% presso il __________ (Fr. 25'792.-).
L'insorgente ha contestato questo metodo di calcolo applicato
dall'Ufficio AI dal 1° marzo 2018, che l'ha portato a un grado di invalidità
del 59% e quindi a una mezza rendita come per il periodo precedente.
L'assicurata ha osservato che essendo abile al 40% nella sua attività di
impiegata d'ufficio e in altre attività adeguate, si dovrebbe utilizzare il
metodo di confronto percentuale e quindi attribuirle tre quarti di rendita da
marzo 2018. Ciò, giacché la professione abituale può ancora essere esercitata e
le consente di sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa. Secondo la
ricorrente, la mancata applicazione del metodo di raffronto percentuale entra
in contraddizione con la sua situazione personale, poiché nel settore
amministrativo essa presenta il minore discapito economico, "come pure dove si trova attualmente impiegata al 40%.
Di conseguenza, riteniamo che all'incapacità lavorativa stabilita dalla stessa
decisione dell'Ufficio AI, ovvero del 60% in ogni attività lavorativa, debba
corrispondere il grado d'invalidità." (cfr. punto 3 pag. 5).
L'attuale impiego in qualità di segretaria rientra nella
professione abituale dell'interessata e quindi essa sta sfruttando al massimo
la sua capacità di guadagno residua. Pertanto, oltre a ridurre il danno, senza
il danno alla salute avrebbe potuto svolgere questa attività al 100%, come
attestato dall'attuale datore di lavoro (doc. A4). Non potendo quindi sfruttare
la sua capacità lavorativa oltre al 40% anche in attività in ambito
amministrativo dove raggiunge il minore discapito economico, l'insorgente
presenta perciò con il danno alla salute un grado AI del 60%.
Non è dunque corretto, a suo avviso, che si faccia capo al metodo
di confronto dei redditi in luogo del raffronto percentuale, ritenuto che
l'esercizio dell'attività precedente di impiegata d'ufficio è ancora possibile
al 60% ed è la professione dove potrebbe sfruttare al meglio la sua capacità
lavorativa residua.
La ricorrente ha evidenziato che per il periodo precedente di
inabilità lavorativa, ossia dal 1° dicembre 2012 al 28 febbraio 2018,
l'amministrazione ha invece applicato il metodo di confronto percentuale;
tuttavia, essa non ha spiegato il motivo per cui per il secondo periodo di
incapacità lavorativa abbia cambiato il metodo di calcolo. Inoltre, tra i due
periodi non sono intervenuti elementi suscettibili di rimettere in discussione
il fatto ritenuto inizialmente dalla stessa amministrazione, ovvero che
l'assicurata possa sfruttare al meglio la sua capacità di guadagno nella
professione abituale al 60%.
Posta dunque un'incapacità lavorativa del 60% in ogni attività,
sono date le condizioni per applicare il metodo di confronto percentuale e
quindi stabilire il grado di invalidità nel 60%.
1.3. Nella risposta del 25 marzo
2021 (doc. VI) l'Ufficio assicurazione invalidità ha proposto al Tribunale di
respingere il ricorso.
Ricordato l'obbligo dell'assicurata di ridurre il danno e quindi
il dovere dell'amministrazione di verificare se e come la residua capacità
lavorativa dell'assicurata possa essere sfruttata al meglio, essa ha definito
la perdita lucrativa dovuta all'incapacità lavorativa stabilita in base al
raffronto tra reddito da valida e da invalida.
Per determinare il reddito da valida si è fondata sul reddito
statistico in attività amministrative e di supporto (TA1, divisione economica
77, 79-82, conoscenze professionali e specializzate). Questo poiché, prima
dell'insorgenza del danno alla salute, certificato dal 2011, l'interessata ha
svolto diverse attività a tempo parziale, mentre senza il danno alla salute
essa avrebbe verosimilmente svolto la sua attività abituale a tempo pieno.
Peraltro, il reddito statistico che ha ritenuto è superiore a quanto percepito
dall'assicurata l'anno precedente il danno alla salute.
Dopo l'insorgenza del danno alla salute l'interessata ha lavorato
per diversi datori di lavoro a tempo parziale (doc. VI/1), mentre presso
l'attuale datore di lavoro essa lavora al 40% da marzo 2018, dopo che ha
iniziato a lavorarvi al 50% da novembre 2017.
L'Ufficio AI ha spiegato che dal 1° marzo 2018 ha stabilito la
perdita di guadagno raffrontando il reddito da valida statistico nel ramo
specifico di Fr. 62'294.- con il reddito da invalida percepito concretamene,
poiché il discapito economico (59%) risultava inferiore rispetto alle ipotesi
del reddito nella attività abituale definito su base statistica al 40% (grado
AI 60%) e del reddito in attività adeguate semplici e ripetitive (grado AI 68%).
Per il periodo precedente, ha stabilito la perdita lucrativa con
il raffronto dei redditi, determinando il minore discapito economico e grado AI
del 50% confrontando il reddito da valida statistico e quello da invalida
statistico al 50%. L'Ufficio AI ha effettivamente calcolato la perdita
lucrativa in attività semplici e ripetitive, determinando una perdita economica
del 60% (doc. VI/2).
Esso ha infine precisato che avrebbe potuto attuare il confronto
con il reddito effettivamente percepito dall'assicurata da novembre 2017 a
febbraio 2018, portando il grado AI al 40%.
In conclusione, l'Ufficio AI ha sempre verificato il minor
discapito economico applicando il raffronto dei redditi. Ad ogni modo, non v'è
alcun obbligo di attenersi alle precedenti valutazioni in caso di elementi
determinanti, perciò anche avendo proceduto con il raffronto percentuale dei
redditi per il periodo precedente risultava corretto, stante l'obbligo di
ridurre il danno, procedere per il periodo seguente con il raffronto dei
redditi.
Visto poi l'iter lavorativo dell'assicurata dall'insorgenza del
danno, non è verosimile ritenere che essa avrebbe seguito lo stesso percorso
giungendo all'attività presso __________. È pertanto giustificato il diritto
alla mezza rendita.
La dichiarazione resa da quest'ultimo datore di lavoro (doc. A4) non
porta a concludere che il reddito senza invalidità potesse essere determinato
sull'attuale salario riportato al 100%, visto che tale lavoro è sopraggiunto
dopo l'insorgenza del danno.
1.4. Nelle osservazioni del 21
aprile 2021 (doc. VIII) la ricorrente ha ribadito che il grado di invalidità
sarebbe dovuto essere calcolato applicando il metodo di confronto percentuale
dal 1° marzo 2018 e quindi dare luogo a una rendita di tre quarti. L'Ufficio AI
non ha espressamente contestato che le condizioni giurisprudenziali per
applicare tale metodo non sarebbero adempiute. Ricordando la sua capacità
medico-teorica del 60% sia nell'attività di impiegata d'ufficio sia in attività
adeguate, lavorando al __________ svolge quindi la propria professione abituale
e riduce il danno.
Dall'attività attuale risulta il minore discapito economico,
perciò appare contrario alla giurisprudenza procedere con un raffronto tra
redditi provenienti da un medesimo ambito di attività dove presenta
un'incapacità lavorativa comprovata del 60%. È quindi coerente concludere che
il grado di invalidità deve corrispondere all'incapacità lavorativa accertata
in qualsiasi attività, compresa quella abituale, ossia al 60%. Senza il danno
alla salute la ricorrente avrebbe potuto continuare a svolgere la sua abituale
attività di impiegata d'ufficio al 100% ma, a causa del danno alla salute, la
può svolgere soltanto in ragione del 40%.
La ricorrente ha poi contestato che nel raffronto dei redditi
l'amministrazione abbia considerato un reddito da valida statistico, mentre
quale reddito da invalida il salario conseguito effettivamente. Se già con il
danno alla salute essa è in grado di percepire un salario superiore a quello
statistico, a maggior ragione lo sarebbe anche senza danno alla salute. Anche
volendo applicare il metodo di confronto dei redditi, il salario da valida
corrisponderebbe a Fr. 64'480.- che, confrontato con il reddito da invalida di
Fr. 25'792.-, darebbe comunque un grado di invalidità del 60%.
1.5. L'Ufficio AI si è
riconfermato integralmente il 6 maggio 2021 (doc. X) nella decisione e nella
risposta di causa.
1.6. L'insorgente non ha formulato
ulteriori osservazioni (doc. XI).
considerato in diritto
2.1. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno
1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività
lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il
reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo la giurisprudenza, per il raffronto
dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul
diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata con
STFA U 156/05 del 14 luglio 2006, consid.
5).
2.2. A seguito della domanda di
prestazioni dell'assicurata del 2018, l'Ufficio AI ha richiamato gli atti
medici determinanti e, sulla base del rapporto finale dell'SMR del 27 agosto
2020, ha riscontrato dal profilo medico che dal 1° dicembre 2011 l'assicurata
era inabile al 50% nell'attività di impiegata d'ufficio e in attività adeguate
al suo stato di salute fermo restando alcuni limiti funzionali, mentre dal 1°
marzo 2018 era inabile al 60% come impiegata d'ufficio e in altre attività
adatte.
Questo stato di salute è stato confermato dal dr. med. __________
del Servizio Medico Regionale il 23 settembre 2020 (doc. 43).
L'amministrazione ha quindi proceduto al calcolo del grado di
invalidità stabilendo un grado AI del 50% per il periodo dal 1° dicembre 2012
al 28 febbraio 2018.
Dal 1° marzo 2018 essa ha verificato in quale ipotesi di calcolo l'assicurata
raggiungeva il minore discapito economico e ha così calcolato nel 59% il grado
di invalidità.
Per entrambi i periodi di inabilità lavorativa, l'interessata
avrebbe dunque diritto a una mezza rendita di invalidità.
La ricorrente ha unicamente contestato il metodo di calcolo
adottato dall'Ufficio assicurazione invalidità per il periodo in cui la
capacità lavorativa dell'assicurata si è ridotta al 40% in qualsiasi attività
rispettivamente il calcolo del grado di invalidità.
L'insorgente pretende infatti che si applichi, come per il periodo
precedente, il metodo di raffronto percentuale anziché il metodo di raffronto
dei redditi, visto che da marzo 2018 la capacità lavorativa è la stessa in
attività abituale e in attività adatta. Si avrebbe un grado di invalidità del
60% e tre quarti di rendita.
Con la risposta di causa l'amministrazione ha spiegato che la
verifica del minore discapito economico è sempre stata effettuata con il metodo
di raffronto dei redditi e non in applicazione del metodo di raffronto
percentuale.
Per quanto concerne il primo periodo decorrente dalla scadenza
dell'anno di attesa, ossia dal 1° dicembre 2012 al 28 febbraio 2018, nella
decisione essa ha precisato che "Visto e
considerato che in attività alternative non avrebbe meglio potuto sfruttare la
residua capacità di guadagno", ha stabilito la perdita lucrativa
nel 50%, confrontando il reddito da valido statistico con il reddito da
invalido statistico al 50%. L'Ufficio AI ha osservato di avere effettivamente
calcolato la perdita di guadagno con riferimento ad attività adeguate semplici
e ripetitive e paragonando un reddito da valida di Fr. 62'294.- con un reddito
da invalida di Fr. 24'778.- ha ottenuto un grado AI del 60% (doc. VI/2).
Per il secondo periodo, tenuto sempre conto dell'obbligo di
ridurre il danno e del fatto che l'assicurata aveva ripreso a lavorare dapprima
al 50% dal 1° novembre 2017 poi al 40% dal 1° marzo 2018, applicando il metodo
ordinario di raffronto dei redditi anche dal 1° marzo 2018 ha stabilito come
segue la perdita di guadagno:
- nel 68%, considerando un reddito da invalida statistico in
attività adeguate semplici e ripetitive di Fr. 19'822.- (doc. 45);
- nel 60%, se il reddito da invalida fosse stato ritenuto su base
statistica nel settore specifico in ragione del 40% (Fr. 24'917,60);
- nel 59%, considerando il reddito effettivamente percepito dall'assicurata
nell'attività di impiegata presso __________ lavorando al 40% (Fr. 25'792.-),
e ha verificato dove v'era il minore discapito economico.
2.3. L'obbligo
dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri
ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze
economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui
l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative
del danno alla salute.
In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto
è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua
residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V
22 consid. 4a pag. 28; Landolt,
Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi
Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una
rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da
escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere
pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze
oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa
residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione
professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro
equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22
consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità
è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica
ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda
di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si
dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue
residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il
diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà
essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una
forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale
o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità
occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF
8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009
consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e
1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).
Al riguardo, come è stato ricordato nella STF
8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già
ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di
attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi
(cfr. Tabella TA1 edita dall'Ufficio federale di statistica, livello di
esigenze 4, attuale livello di competenze 1) – un numero significativo di
queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la
posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in
posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui
realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del
mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC
1989 pag. 331 consid. 4a), in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il
cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato
costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere
soltanto l'esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua
formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed
intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003,
pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin,
Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag.
205 segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel
muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten
angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den
Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d'invalidité dans
l'assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances, in: SZS 1990, pag. 255 segg.).
In questo ordine d'idee, il TF ha stabilito che - trattandosi di
lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un'attività
manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di
manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin,
op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).
L'Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro
accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti
vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano
le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC
1991, p. 332 consid. 3b, STFA U 871/02 del 20 aprile 2004, consid. 3; STFA U 329/01
del 25 febbraio 2003, consid. 4.5).
Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro
per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni
di servizio.
Va infine rilevato che, per giurisprudenza, se è vero che vanno
indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al
giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli
accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di
invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha già ritenuto corretto il
rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/ 2007 del
23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01
del 25 febbraio 2003, consid 4.7).
Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il
risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione
professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta
infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta
quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare
un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli
elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4;
RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
2.4. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valida), come
ricordato nella STF 9C_151/2020 del 5 maggio 2020 al considerando 6.1, decisivo
non è il guadagno realizzato nell'ultima attività svolta, bensì il reddito che
la persona assicurata conseguirebbe, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante, se non fosse diventata invalida. Tale reddito deve essere
determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonda sull'ultimo
reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla
salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF
144 I 103 consid. 5.3; DTF 134 V 322 consid. 4.1), o comunque sul salario che
potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda
o in un'azienda simile.
Questo perché normalmente, in base all'esperienza
comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in
assenza del danno alla salute (RAMI 2000 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto
la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli
indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario
più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168
pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto
sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi
concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (Pratique VSI 2002
pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).
2.5. In concreto, l'amministrazione
ha calcolato il reddito da valida dell'assicurata sulla base del reddito
statistico rilevato dalla Tabella TA1 2016 skill_level riferito al settore
specifico "Attività amministrative e di supporto", divisione economica
77, 79-82, tenendo conto che l'interessata disponeva di conoscenze
professionali e specializzate in campo amministrativo come accertato presso il
consulente in integrazione professionale (doc. 47). Il reddito statistico è
stato quindi stabilito in Fr. 61'748,07 nel 2016 e aggiornato a Fr. 62'293,82
nel 2018 (doc. 45).
L'agire dell'Ufficio AI sfugge a critica poiché, prima
dell'insorgenza del danno alla salute, certificato medicalmente nel 2011,
risulta dall'estratto del conto individuale che la ricorrente ha svolto diverse
attività a tempo parziale (doc. VI/1). Considerato che se non fossero
sopraggiunti i problemi di salute l'assicurata avrebbe lavorato, come ha
affermato il 5 giugno 2020 (doc. 34), a tempo pieno, l'avere ritenuto il
reddito statistico nel settore amministrativo è addirittura favorevole
all'assicurata, perché l'ammontare di Fr. 62'294.- è superiore al reddito che
essa ha realmente percepito nell'anno che precede il danno alla salute (doc.
VI/1), riportato al 100% e aggiornato al 2018.
Non è invece possibile seguire la ricorrente laddove ritiene che
il suo reddito da valida debba corrispondere al salario attuale concretamente
percepito riportato sull'anno (Fr. 64'480.-), giacché lo stipendio che riceve è
in auge dal novembre 2017 e quindi quando il danno alla salute era già
presente.
Infatti, come visto, per determinare a quanto ammonta il reddito
da valida occorre porsi a prima dell'insorgenza del danno alla salute.
Di conseguenza, la dichiarazione dell'attuale datore di lavoro
presentata con il ricorso, secondo cui se fosse sana l'assicurata sarebbe stata
assunta a tempo pieno con un salario corrispondente a quello attuale riportato
al 100% (doc. A4), non le è dunque di alcun aiuto.
In conclusione, si deve dunque considerare un reddito da valida
statistico di Fr. 62'294.- per il 2018.
2.6. Per quanto concerne il reddito
da invalida, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn").
Qualora difettino indicazioni economiche effettive,
possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332
consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, in passato questo Tribunale
aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il
reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva
utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione
(TA13).
L'Alta Corte ha però successivamente
stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di
riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che
riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA
Fatti
I 222/04 del 5 settembre 2006).
Con sentenza del 7 aprile 2008
(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando
il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è
inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il
reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L.
Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag.
326-327) (…)”.
Questo tema è stato
definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza 8C_44/2009
del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:
"
3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio
2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,
precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito
effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario
statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere
considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V
322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un
parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si
procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia
determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza
confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver
tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una
seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e
professionali." (…).
In seguito, nella STF
9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l'Alta Corte ha ribadito al considerando 4.2 che i
dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei
redditi soltanto se è comprovato che l'assicurato non intendeva accontentarsi
di un salario modesto. Inoltre, il TF ha ricordato che non vi è una presunzione
in tal senso.
2.7. Come indicato
dalla giurisprudenza, il reddito da invalida deve essere determinato il più
concretamente possibile e quindi occorre basarsi sulla situazione professionale concreta dell'interessata. Determinante è che
essa sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e
che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale. In caso contrario, ci si baserà sui dati
statistici ipotetici.
Nell'evenienza concreta, l'assicurata è stata
ritenuta inabile al lavoro al 50% dal dicembre 2011 e al 60% dal marzo 2018. Essa
è attiva dal 1° novembre 2017 presso __________ dapprima al 50%, poi dal marzo
2018 al 40% a causa del peggioramento delle condizioni di salute (doc. 12). Di
principio, quindi, occorre fare riferimento ai dati concreti e non a quelli
statistici, giacché la ricorrente sta sfruttando la sua capacità lavorativa
residua del 40% sul posto di lavoro attuale.
Tale soluzione va tuttavia confrontata con le altre
possibilità di determinare il reddito da invalida. In effetti, potrebbe capitare
che sì l'assicurata sfrutti al massimo la capacità lavorativa svolgendo una
determinata attività lucrativa, ma che non si possa concludere che la sfrutti
al meglio. In altre parole, è possibile che se impiegasse la sua capacità
lavorativa residua nell'esercizio di un'altra attività adatta l'assicurata
potrebbe ricevere un salario maggiore. In tal caso, un cambio di attività
adempierebbe all'obbligo di ridurre il danno (nella STCA 32.2021.24 del 31
maggio 2021, al considerando 2.14 il Tribunale è giunto alla conclusione che il
minor discapito economico, ossia la perdita di guadagno, lo si aveva in
attività adeguate. Infatti, l'assicurato poteva intraprendere a tempo pieno una
nuova attività salariata che fosse semplice e ripetitiva così come riconosciuto
medicalmente, mentre se avesse continuato a lavorare come tecnico di impianti
industriali in ragione del 50% al massimo, il suo reddito sarebbe risultato
inferiore a quello statistico conseguibile in una nuova attività adatta che
fosse conforme ai limiti funzionali e di carico stabiliti dal Servizio Medico
Regionale. In quel caso, il reddito da invalido in attività
adeguate è stato stabilito sulla base dei dati statistici come operato
dall'Ufficio AI).
Per questo motivo occorre quindi verificare, come
giustamente effettuato dall'Ufficio assicurazione invalidità, se lavorare al
40% presso il __________ sia più favorevole in termini economici, ovvero
nell'esercizio di quale attività deriva un minore discapito economico per
l'assicurata, che sottostà sempre all'obbligo di ridurre il danno (economico).
Nella decisione impugnata, e ancora meglio nella sua
risposta, l'Ufficio AI ha ben spiegato questo principio esponendo i tre
possibili redditi da valida partendo dal presupposto di una capacità lavorativa
residua medico-teorica del 40%.
Dapprima l'amministrazione ha calcolato il reddito
conseguibile nell'attività abituale dell'interessata, ovvero nel settore
amministrativo come se continuasse a lavorare come impiegata d'ufficio.
Partendo dai dati statistici di quel settore, corrispondenti al reddito da
valida di Fr. 62'294.- dianzi stabilito (cfr. consid. 2.5), ha ritenuto un
reddito da invalida al 40% di Fr. 24'917,60.
Poi ha verificato l'ipotesi in cui l'assicurata sia
abile al 40% in attività adatte e quindi si è fondata sempre sui dati
statistici, ma riferiti a un'attività semplice e ripetitiva, giungendo a un
salario ipotetico conseguibile di Fr. 19'822.-.
Infine, considerato che l'assicurata lavora a tutti
gli effetti al 40%, si è basata sul salario reale da essa percepito di Fr.
Considerandi
25'792.-.
Il minore discapito economico risulta con il salario
di Fr. 25'792.- e l'amministrazione ha dunque fatto proprio questo dato.
Pure lo scrivente Tribunale si allinea a questa
conclusione in virtù delle considerazioni sopra esposte, che portano a fare
riferimento al reddito effettivamente percepito dalla ricorrente che, paragonato
ai redditi teorici stabiliti secondo i dati statistici, corrisponde a un
salario maggiore conseguito sfruttando al massimo la capacità lavorativa
residua del 40%. In tale evenienza, l'assicurata dà seguito all'obbligo di
ridurre il danno.
2.8
Da quanto
precede discende che confrontando l'ammontare di Fr. 62'294.- corrispondente al reddito (ipotetico)
da valida che l'assicurata avrebbe potuto conseguire nell'anno 2018
come impiegata di ufficio al 100% senza il danno alla salute con il reddito
(reale) da invalida di Fr. 25'792.- conseguito nel 2018 dall'assicurata stante la ridotta capacità lavorativa esigibile al 40%,
risulta una perdita di guadagno del 58,60% ([Fr. 62'294 -
Fr. 25'792] : Fr. 62'294 x 100), che va arrotondata al 59%
(DTF 130 V 121).
Questo grado AI dà diritto a una mezza rendita di invalidità, come
ha stabilito l'Ufficio assicurazione invalidità con la decisione impugnata.
2.9
Una diversa soluzione in applicazione
del metodo di raffronto percentuale dei redditi (Prozentvergleich) anziché del metodo di raffronto dei redditi non può in specie
entrare in linea di conto, giacché l'assicurata è a tutti gli effetti
professionalmente attiva e quindi, diversamente da quanto sostenuto
dall'insorgente, si deve imperativamente tenere conto del reddito che essa incassa
realmente malgrado il danno alla salute (reddito da invalida).
Tale dato va poi considerato quale parametro da confrontare con il
reddito da valida applicando il metodo di confronto dei redditi.
La soluzione proposta dalla ricorrente di giungere a un grado di
invalidità del 60% adottando il metodo di raffronto percentuale dei redditi
poiché si è in presenza di un grado di invalidità lavorativa del 60% in
qualsiasi attività lucrativa non è dunque corretta e non può essere seguita.
La circostanza che per il periodo dal 1° dicembre 2012 al 28
febbraio 2018 l'amministrazione avrebbe applicato il metodo di confronto
percentuale per giungere al 50% del grado di invalidità stante un'inabilità
lavorativa del 50% è del tutto ininfluente.
Da un lato, la contestazione porta unicamente sul periodo da marzo
2018.
in poi e quindi la determinazione del grado di invalidità dal 2012 al 28
febbraio 2018 non è oggetto del ricorso e non va perciò verificata dal TCA.
D'altro lato, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale
federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita
si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione
dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve
essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e
completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198
consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF
9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre
2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di
salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro
clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e
6).
Ne discende che quand'anche l'Ufficio AI avesse adottato il metodo
di raffronto percentuale dei redditi per il primo periodo di diritto alla
rendita di invalidità, circostanza comunque negata dall'amministrazione, ad
ogni modo la determinazione del grado di invalidità per il secondo periodo,
decorrente da marzo 2018, deve essere effettuata senza tenere conto degli
elementi emersi ed utilizzati in precedenza. Ciò significa che si deve stabilire
il grado di invalidità senza attenersi ai parametri e al metodo di calcolo
adottato in passato, ma ce se ne può scostare.
In conclusione, la scrivente Corte tutela l'agire dell'Ufficio
assicurazione invalidità per la definizione del grado di invalidità della
ricorrente dal 1° marzo 2018, che va ribadito essere del 59% e che dà pertanto
diritto a una mezza rendita di invalidità.
2.10
Alla luce delle considerazioni
esposte, la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto.
2.11
Il 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA.
L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura
deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica.
Alla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis
LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura
è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Per l'art. 69 cpv. 1bis LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio
2021, la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta
a spese. L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi Fr. 500.- vanno poste a carico della ricorrente.
2.12
L’assicurata ha chiesto al
Tribunale di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria presentando
domanda di esonero dalle spese e tasse di giustizia e del gratuito patrocinio
(doc. V).
Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere
posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative
condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso
era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole.
Infatti, le motivazioni addotte
dall'amministrazione nella decisione impugnata per giustificare l'utilizzo del
metodo ordinario di raffronto dei redditi per determinare il grado di
invalidità dell'assicurata da marzo 2018 erano molto chiare e comprensibili. Alla
luce del fatto che il minore discapito economico, come ben spiegato nella
decisione, era dato facendo capo al salario realmente percepito
dall'assicurata, non v'erano motivi per modificare il metodo di calcolo
adottato dall'Ufficio AI e quindi la proposta di calcolo dell'insorgente era
errata.
Facendo quindi difetto uno dei tre presupposti cumulativi
necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, ovvero se l'istante si trova
nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e
se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid.
4a, 372 consid. 5b e riferimenti), non occorre verificare oltre l'adempimento
delle altre due condizioni.
L'istanza di assistenza giudiziaria deve essere così respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza di assistenza
giudiziaria è respinta.
3. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti