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Decisione

32.2021.30

Metodo di calcolo applicabile per determinare grado AI per ass. abile al 40% nella sua attività d'imp.d'ufficio e in altre adeguate.Confronto dei redditi, no confronto percentuale dei redditi.Determinare minor discapito economico in attività adeguate, nel settore specifico e nell'attività esercitata

25 agosto 2021Italiano35 min

procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.30

TB

Lugano

25 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 28 gennaio 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Nel maggio 2018 (doc. 2) RI 1,

1974, attiva dal 1° novembre 2017 come impiegata d'ufficio al 40%, ha chiesto

di beneficiare di prestazioni a causa di dolori cronici e depressioni che dal

1° marzo 2018 l'hanno resa inabile al 60%.

Esperiti i necessari accertamenti medici ed economici, preso atto

del rapporto finale SMR del 27 agosto 2020 (doc. 41) e dei rapporti del

consulente in integrazione professionale dell'11 febbraio 2020 (doc. 32) e del

1° ottobre 2020 (doc. 45), il 28 gennaio 2021 (doc. A2) l'Ufficio AI ha emesso

la sua decisione.

Confermando il progetto di decisione del 15 ottobre 2020 (doc. 51),

l'amministrazione ha attribuito all'assicurata mezza rendita di invalidità dal

1° dicembre 2012 con grado AI del 50%, poi dal 1° giugno 2018 del 59%, tuttavia

riconoscendo il versamento della rendita dal 1° novembre 2018 stante la tardiva

richiesta.

1.2. Con ricorso del 25 febbraio

2021 (doc. I) RI 1, rappresentata da RA 1, ha chiesto al Tribunale di

riconoscerle il diritto a tre quarti di rendita di invalidità dal 1° marzo

2018.

La ricorrente ha evidenziato di soffrire dal 1991 di un Morbo di

Crohn e da tempo anche di una sindrome fibromialgica. Dal 2011 si trova in

terapia psichiatrica per un disturbo depressivo ricorrente su sindrome

ansioso-depressiva cronica, patologie che dapprima non le permettevano di

lavorare oltre il 50% e dal marzo 2018 al massimo al 40%, come d'altronde

concluso il 27 agosto 2020 dal Servizio Medico Regionale. L'amministrazione le

ha quindi riconosciuto il diritto a una mezza rendita di invalidità applicando

per il periodo dal 1° dicembre 2012 al 28 febbraio 2018 il metodo di raffronto

percentuale (grado AI 50%), mentre dal 1° marzo 2018 ha fatto capo al metodo di

raffronto dei redditi per giungere a un grado AI del 59%. Essa è partita dal reddito

statistico per determinare il reddito da valida (Fr. 62'294.-, Tabella TA1

2016, divisione economica 77, 79-82 "Attività amministrative e di

supporto", conoscenze professionali e specializzate), mentre per il

reddito da invalida ha ritenuto il salario realmente percepito quale impiegata

d'ufficio al 40% presso il __________ (Fr. 25'792.-).

L'insorgente ha contestato questo metodo di calcolo applicato

dall'Ufficio AI dal 1° marzo 2018, che l'ha portato a un grado di invalidità

del 59% e quindi a una mezza rendita come per il periodo precedente.

L'assicurata ha osservato che essendo abile al 40% nella sua attività di

impiegata d'ufficio e in altre attività adeguate, si dovrebbe utilizzare il

metodo di confronto percentuale e quindi attribuirle tre quarti di rendita da

marzo 2018. Ciò, giacché la professione abituale può ancora essere esercitata e

le consente di sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa. Secondo la

ricorrente, la mancata applicazione del metodo di raffronto percentuale entra

in contraddizione con la sua situazione personale, poiché nel settore

amministrativo essa presenta il minore discapito economico, "come pure dove si trova attualmente impiegata al 40%.

Di conseguenza, riteniamo che all'incapacità lavorativa stabilita dalla stessa

decisione dell'Ufficio AI, ovvero del 60% in ogni attività lavorativa, debba

corrispondere il grado d'invalidità." (cfr. punto 3 pag. 5).

L'attuale impiego in qualità di segretaria rientra nella

professione abituale dell'interessata e quindi essa sta sfruttando al massimo

la sua capacità di guadagno residua. Pertanto, oltre a ridurre il danno, senza

il danno alla salute avrebbe potuto svolgere questa attività al 100%, come

attestato dall'attuale datore di lavoro (doc. A4). Non potendo quindi sfruttare

la sua capacità lavorativa oltre al 40% anche in attività in ambito

amministrativo dove raggiunge il minore discapito economico, l'insorgente

presenta perciò con il danno alla salute un grado AI del 60%.

Non è dunque corretto, a suo avviso, che si faccia capo al metodo

di confronto dei redditi in luogo del raffronto percentuale, ritenuto che

l'esercizio dell'attività precedente di impiegata d'ufficio è ancora possibile

al 60% ed è la professione dove potrebbe sfruttare al meglio la sua capacità

lavorativa residua.

La ricorrente ha evidenziato che per il periodo precedente di

inabilità lavorativa, ossia dal 1° dicembre 2012 al 28 febbraio 2018,

l'amministrazione ha invece applicato il metodo di confronto percentuale;

tuttavia, essa non ha spiegato il motivo per cui per il secondo periodo di

incapacità lavorativa abbia cambiato il metodo di calcolo. Inoltre, tra i due

periodi non sono intervenuti elementi suscettibili di rimettere in discussione

il fatto ritenuto inizialmente dalla stessa amministrazione, ovvero che

l'assicurata possa sfruttare al meglio la sua capacità di guadagno nella

professione abituale al 60%.

Posta dunque un'incapacità lavorativa del 60% in ogni attività,

sono date le condizioni per applicare il metodo di confronto percentuale e

quindi stabilire il grado di invalidità nel 60%.

1.3. Nella risposta del 25 marzo

2021 (doc. VI) l'Ufficio assicurazione invalidità ha proposto al Tribunale di

respingere il ricorso.

Ricordato l'obbligo dell'assicurata di ridurre il danno e quindi

il dovere dell'amministrazione di verificare se e come la residua capacità

lavorativa dell'assicurata possa essere sfruttata al meglio, essa ha definito

la perdita lucrativa dovuta all'incapacità lavorativa stabilita in base al

raffronto tra reddito da valida e da invalida.

Per determinare il reddito da valida si è fondata sul reddito

statistico in attività amministrative e di supporto (TA1, divisione economica

77, 79-82, conoscenze professionali e specializzate). Questo poiché, prima

dell'insorgenza del danno alla salute, certificato dal 2011, l'interessata ha

svolto diverse attività a tempo parziale, mentre senza il danno alla salute

essa avrebbe verosimilmente svolto la sua attività abituale a tempo pieno.

Peraltro, il reddito statistico che ha ritenuto è superiore a quanto percepito

dall'assicurata l'anno precedente il danno alla salute.

Dopo l'insorgenza del danno alla salute l'interessata ha lavorato

per diversi datori di lavoro a tempo parziale (doc. VI/1), mentre presso

l'attuale datore di lavoro essa lavora al 40% da marzo 2018, dopo che ha

iniziato a lavorarvi al 50% da novembre 2017.

L'Ufficio AI ha spiegato che dal 1° marzo 2018 ha stabilito la

perdita di guadagno raffrontando il reddito da valida statistico nel ramo

specifico di Fr. 62'294.- con il reddito da invalida percepito concretamene,

poiché il discapito economico (59%) risultava inferiore rispetto alle ipotesi

del reddito nella attività abituale definito su base statistica al 40% (grado

AI 60%) e del reddito in attività adeguate semplici e ripetitive (grado AI 68%).

Per il periodo precedente, ha stabilito la perdita lucrativa con

il raffronto dei redditi, determinando il minore discapito economico e grado AI

del 50% confrontando il reddito da valida statistico e quello da invalida

statistico al 50%. L'Ufficio AI ha effettivamente calcolato la perdita

lucrativa in attività semplici e ripetitive, determinando una perdita economica

del 60% (doc. VI/2).

Esso ha infine precisato che avrebbe potuto attuare il confronto

con il reddito effettivamente percepito dall'assicurata da novembre 2017 a

febbraio 2018, portando il grado AI al 40%.

In conclusione, l'Ufficio AI ha sempre verificato il minor

discapito economico applicando il raffronto dei redditi. Ad ogni modo, non v'è

alcun obbligo di attenersi alle precedenti valutazioni in caso di elementi

determinanti, perciò anche avendo proceduto con il raffronto percentuale dei

redditi per il periodo precedente risultava corretto, stante l'obbligo di

ridurre il danno, procedere per il periodo seguente con il raffronto dei

redditi.

Visto poi l'iter lavorativo dell'assicurata dall'insorgenza del

danno, non è verosimile ritenere che essa avrebbe seguito lo stesso percorso

giungendo all'attività presso __________. È pertanto giustificato il diritto

alla mezza rendita.

La dichiarazione resa da quest'ultimo datore di lavoro (doc. A4) non

porta a concludere che il reddito senza invalidità potesse essere determinato

sull'attuale salario riportato al 100%, visto che tale lavoro è sopraggiunto

dopo l'insorgenza del danno.

1.4. Nelle osservazioni del 21

aprile 2021 (doc. VIII) la ricorrente ha ribadito che il grado di invalidità

sarebbe dovuto essere calcolato applicando il metodo di confronto percentuale

dal 1° marzo 2018 e quindi dare luogo a una rendita di tre quarti. L'Ufficio AI

non ha espressamente contestato che le condizioni giurisprudenziali per

applicare tale metodo non sarebbero adempiute. Ricordando la sua capacità

medico-teorica del 60% sia nell'attività di impiegata d'ufficio sia in attività

adeguate, lavorando al __________ svolge quindi la propria professione abituale

e riduce il danno.

Dall'attività attuale risulta il minore discapito economico,

perciò appare contrario alla giurisprudenza procedere con un raffronto tra

redditi provenienti da un medesimo ambito di attività dove presenta

un'incapacità lavorativa comprovata del 60%. È quindi coerente concludere che

il grado di invalidità deve corrispondere all'incapacità lavorativa accertata

in qualsiasi attività, compresa quella abituale, ossia al 60%. Senza il danno

alla salute la ricorrente avrebbe potuto continuare a svolgere la sua abituale

attività di impiegata d'ufficio al 100% ma, a causa del danno alla salute, la

può svolgere soltanto in ragione del 40%.

La ricorrente ha poi contestato che nel raffronto dei redditi

l'amministrazione abbia considerato un reddito da valida statistico, mentre

quale reddito da invalida il salario conseguito effettivamente. Se già con il

danno alla salute essa è in grado di percepire un salario superiore a quello

statistico, a maggior ragione lo sarebbe anche senza danno alla salute. Anche

volendo applicare il metodo di confronto dei redditi, il salario da valida

corrisponderebbe a Fr. 64'480.- che, confrontato con il reddito da invalida di

Fr. 25'792.-, darebbe comunque un grado di invalidità del 60%.

1.5. L'Ufficio AI si è

riconfermato integralmente il 6 maggio 2021 (doc. X) nella decisione e nella

risposta di causa.

1.6. L'insorgente non ha formulato

ulteriori osservazioni (doc. XI).

considerato in diritto

2.1. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno

1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al

lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività

lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il

reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Secondo la giurisprudenza, per il raffronto

dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da

invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul

diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la

Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta

a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente

formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non

riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata con

STFA U 156/05 del 14 luglio 2006, consid.

5).

2.2. A seguito della domanda di

prestazioni dell'assicurata del 2018, l'Ufficio AI ha richiamato gli atti

medici determinanti e, sulla base del rapporto finale dell'SMR del 27 agosto

2020, ha riscontrato dal profilo medico che dal 1° dicembre 2011 l'assicurata

era inabile al 50% nell'attività di impiegata d'ufficio e in attività adeguate

al suo stato di salute fermo restando alcuni limiti funzionali, mentre dal 1°

marzo 2018 era inabile al 60% come impiegata d'ufficio e in altre attività

adatte.

Questo stato di salute è stato confermato dal dr. med. __________

del Servizio Medico Regionale il 23 settembre 2020 (doc. 43).

L'amministrazione ha quindi proceduto al calcolo del grado di

invalidità stabilendo un grado AI del 50% per il periodo dal 1° dicembre 2012

al 28 febbraio 2018.

Dal 1° marzo 2018 essa ha verificato in quale ipotesi di calcolo l'assicurata

raggiungeva il minore discapito economico e ha così calcolato nel 59% il grado

di invalidità.

Per entrambi i periodi di inabilità lavorativa, l'interessata

avrebbe dunque diritto a una mezza rendita di invalidità.

La ricorrente ha unicamente contestato il metodo di calcolo

adottato dall'Ufficio assicurazione invalidità per il periodo in cui la

capacità lavorativa dell'assicurata si è ridotta al 40% in qualsiasi attività

rispettivamente il calcolo del grado di invalidità.

L'insorgente pretende infatti che si applichi, come per il periodo

precedente, il metodo di raffronto percentuale anziché il metodo di raffronto

dei redditi, visto che da marzo 2018 la capacità lavorativa è la stessa in

attività abituale e in attività adatta. Si avrebbe un grado di invalidità del

60% e tre quarti di rendita.

Con la risposta di causa l'amministrazione ha spiegato che la

verifica del minore discapito economico è sempre stata effettuata con il metodo

di raffronto dei redditi e non in applicazione del metodo di raffronto

percentuale.

Per quanto concerne il primo periodo decorrente dalla scadenza

dell'anno di attesa, ossia dal 1° dicembre 2012 al 28 febbraio 2018, nella

decisione essa ha precisato che "Visto e

considerato che in attività alternative non avrebbe meglio potuto sfruttare la

residua capacità di guadagno", ha stabilito la perdita lucrativa

nel 50%, confrontando il reddito da valido statistico con il reddito da

invalido statistico al 50%. L'Ufficio AI ha osservato di avere effettivamente

calcolato la perdita di guadagno con riferimento ad attività adeguate semplici

e ripetitive e paragonando un reddito da valida di Fr. 62'294.- con un reddito

da invalida di Fr. 24'778.- ha ottenuto un grado AI del 60% (doc. VI/2).

Per il secondo periodo, tenuto sempre conto dell'obbligo di

ridurre il danno e del fatto che l'assicurata aveva ripreso a lavorare dapprima

al 50% dal 1° novembre 2017 poi al 40% dal 1° marzo 2018, applicando il metodo

ordinario di raffronto dei redditi anche dal 1° marzo 2018 ha stabilito come

segue la perdita di guadagno:

- nel 68%, considerando un reddito da invalida statistico in

attività adeguate semplici e ripetitive di Fr. 19'822.- (doc. 45);

- nel 60%, se il reddito da invalida fosse stato ritenuto su base

statistica nel settore specifico in ragione del 40% (Fr. 24'917,60);

- nel 59%, considerando il reddito effettivamente percepito dall'assicurata

nell'attività di impiegata presso __________ lavorando al 40% (Fr. 25'792.-),

e ha verificato dove v'era il minore discapito economico.

2.3. L'obbligo

dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri

ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze

economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui

l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative

del danno alla salute.

In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto

è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua

residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V

22 consid. 4a pag. 28; Landolt,

Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi

Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una

rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da

escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere

pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa

residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione

professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro

equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22

consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità

è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica

ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda

di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si

dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue

residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il

diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà

essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una

forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale

o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità

occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF

8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009

consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e

1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).

Al riguardo, come è stato ricordato nella STF

8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già

ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di

attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi

(cfr. Tabella TA1 edita dall'Ufficio federale di statistica, livello di

esigenze 4, attuale livello di competenze 1) – un numero significativo di

queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la

posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in

posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui

realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del

mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC

1989 pag. 331 consid. 4a), in cui possono venir eseguite mansioni di

sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il

cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato

costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere

soltanto l'esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua

formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed

intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro

equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003,

pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin,

Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag.

205 segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel

muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten

angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den

Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d'invalidité dans

l'assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances, in: SZS 1990, pag. 255 segg.).

In questo ordine d'idee, il TF ha stabilito che - trattandosi di

lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un'attività

manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di

manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin,

op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).

L'Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro

accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti

vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano

le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC

1991, p. 332 consid. 3b, STFA U 871/02 del 20 aprile 2004, consid. 3; STFA U 329/01

del 25 febbraio 2003, consid. 4.5).

Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro

per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni

di servizio.

Va infine rilevato che, per giurisprudenza, se è vero che vanno

indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al

giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli

accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di

invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/ 2007 del

23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01

del 25 febbraio 2003, consid 4.7).

Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il

risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione

professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta

infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta

quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare

un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli

elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4;

RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

2.4. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valida), come

ricordato nella STF 9C_151/2020 del 5 maggio 2020 al considerando 6.1, decisivo

non è il guadagno realizzato nell'ultima attività svolta, bensì il reddito che

la persona assicurata conseguirebbe, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante, se non fosse diventata invalida. Tale reddito deve essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonda sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla

salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF

144 I 103 consid. 5.3; DTF 134 V 322 consid. 4.1), o comunque sul salario che

potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda

o in un'azienda simile.

Questo perché normalmente, in base all'esperienza

comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in

assenza del danno alla salute (RAMI 2000 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto

la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli

indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario

più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168

pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto

sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi

concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (Pratique VSI 2002

pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).

2.5. In concreto, l'amministrazione

ha calcolato il reddito da valida dell'assicurata sulla base del reddito

statistico rilevato dalla Tabella TA1 2016 skill_level riferito al settore

specifico "Attività amministrative e di supporto", divisione economica

77, 79-82, tenendo conto che l'interessata disponeva di conoscenze

professionali e specializzate in campo amministrativo come accertato presso il

consulente in integrazione professionale (doc. 47). Il reddito statistico è

stato quindi stabilito in Fr. 61'748,07 nel 2016 e aggiornato a Fr. 62'293,82

nel 2018 (doc. 45).

L'agire dell'Ufficio AI sfugge a critica poiché, prima

dell'insorgenza del danno alla salute, certificato medicalmente nel 2011,

risulta dall'estratto del conto individuale che la ricorrente ha svolto diverse

attività a tempo parziale (doc. VI/1). Considerato che se non fossero

sopraggiunti i problemi di salute l'assicurata avrebbe lavorato, come ha

affermato il 5 giugno 2020 (doc. 34), a tempo pieno, l'avere ritenuto il

reddito statistico nel settore amministrativo è addirittura favorevole

all'assicurata, perché l'ammontare di Fr. 62'294.- è superiore al reddito che

essa ha realmente percepito nell'anno che precede il danno alla salute (doc.

VI/1), riportato al 100% e aggiornato al 2018.

Non è invece possibile seguire la ricorrente laddove ritiene che

il suo reddito da valida debba corrispondere al salario attuale concretamente

percepito riportato sull'anno (Fr. 64'480.-), giacché lo stipendio che riceve è

in auge dal novembre 2017 e quindi quando il danno alla salute era già

presente.

Infatti, come visto, per determinare a quanto ammonta il reddito

da valida occorre porsi a prima dell'insorgenza del danno alla salute.

Di conseguenza, la dichiarazione dell'attuale datore di lavoro

presentata con il ricorso, secondo cui se fosse sana l'assicurata sarebbe stata

assunta a tempo pieno con un salario corrispondente a quello attuale riportato

al 100% (doc. A4), non le è dunque di alcun aiuto.

In conclusione, si deve dunque considerare un reddito da valida

statistico di Fr. 62'294.- per il 2018.

2.6. Per quanto concerne il reddito

da invalida, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni economiche effettive,

possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332

consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, in passato questo Tribunale

aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il

reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva

utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione

(TA13).

L'Alta Corte ha però successivamente

stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA

Fatti

I 222/04 del 5 settembre 2006).

Con sentenza del 7 aprile 2008

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando

il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è

inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il

reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L.

Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag.

326-327) (…)”.

Questo tema è stato

definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza 8C_44/2009

del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:

"

3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio

2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,

precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito

effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario

statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere

considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V

322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un

parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si

procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia

determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza

confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver

tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una

seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e

professionali." (…).

In seguito, nella STF

9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l'Alta Corte ha ribadito al considerando 4.2 che i

dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei

redditi soltanto se è comprovato che l'assicurato non intendeva accontentarsi

di un salario modesto. Inoltre, il TF ha ricordato che non vi è una presunzione

in tal senso.

2.7. Come indicato

dalla giurisprudenza, il reddito da invalida deve essere determinato il più

concretamente possibile e quindi occorre basarsi sulla situazione professionale concreta dell'interessata. Determinante è che

essa sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e

che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale. In caso contrario, ci si baserà sui dati

statistici ipotetici.

Nell'evenienza concreta, l'assicurata è stata

ritenuta inabile al lavoro al 50% dal dicembre 2011 e al 60% dal marzo 2018. Essa

è attiva dal 1° novembre 2017 presso __________ dapprima al 50%, poi dal marzo

2018 al 40% a causa del peggioramento delle condizioni di salute (doc. 12). Di

principio, quindi, occorre fare riferimento ai dati concreti e non a quelli

statistici, giacché la ricorrente sta sfruttando la sua capacità lavorativa

residua del 40% sul posto di lavoro attuale.

Tale soluzione va tuttavia confrontata con le altre

possibilità di determinare il reddito da invalida. In effetti, potrebbe capitare

che sì l'assicurata sfrutti al massimo la capacità lavorativa svolgendo una

determinata attività lucrativa, ma che non si possa concludere che la sfrutti

al meglio. In altre parole, è possibile che se impiegasse la sua capacità

lavorativa residua nell'esercizio di un'altra attività adatta l'assicurata

potrebbe ricevere un salario maggiore. In tal caso, un cambio di attività

adempierebbe all'obbligo di ridurre il danno (nella STCA 32.2021.24 del 31

maggio 2021, al considerando 2.14 il Tribunale è giunto alla conclusione che il

minor discapito economico, ossia la perdita di guadagno, lo si aveva in

attività adeguate. Infatti, l'assicurato poteva intraprendere a tempo pieno una

nuova attività salariata che fosse semplice e ripetitiva così come riconosciuto

medicalmente, mentre se avesse continuato a lavorare come tecnico di impianti

industriali in ragione del 50% al massimo, il suo reddito sarebbe risultato

inferiore a quello statistico conseguibile in una nuova attività adatta che

fosse conforme ai limiti funzionali e di carico stabiliti dal Servizio Medico

Regionale. In quel caso, il reddito da invalido in attività

adeguate è stato stabilito sulla base dei dati statistici come operato

dall'Ufficio AI).

Per questo motivo occorre quindi verificare, come

giustamente effettuato dall'Ufficio assicurazione invalidità, se lavorare al

40% presso il __________ sia più favorevole in termini economici, ovvero

nell'esercizio di quale attività deriva un minore discapito economico per

l'assicurata, che sottostà sempre all'obbligo di ridurre il danno (economico).

Nella decisione impugnata, e ancora meglio nella sua

risposta, l'Ufficio AI ha ben spiegato questo principio esponendo i tre

possibili redditi da valida partendo dal presupposto di una capacità lavorativa

residua medico-teorica del 40%.

Dapprima l'amministrazione ha calcolato il reddito

conseguibile nell'attività abituale dell'interessata, ovvero nel settore

amministrativo come se continuasse a lavorare come impiegata d'ufficio.

Partendo dai dati statistici di quel settore, corrispondenti al reddito da

valida di Fr. 62'294.- dianzi stabilito (cfr. consid. 2.5), ha ritenuto un

reddito da invalida al 40% di Fr. 24'917,60.

Poi ha verificato l'ipotesi in cui l'assicurata sia

abile al 40% in attività adatte e quindi si è fondata sempre sui dati

statistici, ma riferiti a un'attività semplice e ripetitiva, giungendo a un

salario ipotetico conseguibile di Fr. 19'822.-.

Infine, considerato che l'assicurata lavora a tutti

gli effetti al 40%, si è basata sul salario reale da essa percepito di Fr.

Considerandi

25'792.-.

Il minore discapito economico risulta con il salario

di Fr. 25'792.- e l'amministrazione ha dunque fatto proprio questo dato.

Pure lo scrivente Tribunale si allinea a questa

conclusione in virtù delle considerazioni sopra esposte, che portano a fare

riferimento al reddito effettivamente percepito dalla ricorrente che, paragonato

ai redditi teorici stabiliti secondo i dati statistici, corrisponde a un

salario maggiore conseguito sfruttando al massimo la capacità lavorativa

residua del 40%. In tale evenienza, l'assicurata dà seguito all'obbligo di

ridurre il danno.

2.8

Da quanto

precede discende che confrontando l'ammontare di Fr. 62'294.- corrispondente al reddito (ipotetico)

da valida che l'assicurata avrebbe potuto conseguire nell'anno 2018

come impiegata di ufficio al 100% senza il danno alla salute con il reddito

(reale) da invalida di Fr. 25'792.- conseguito nel 2018 dall'assicurata stante la ridotta capacità lavorativa esigibile al 40%,

risulta una perdita di guadagno del 58,60% ([Fr. 62'294 -

Fr. 25'792] : Fr. 62'294 x 100), che va arrotondata al 59%

(DTF 130 V 121).

Questo grado AI dà diritto a una mezza rendita di invalidità, come

ha stabilito l'Ufficio assicurazione invalidità con la decisione impugnata.

2.9

Una diversa soluzione in applicazione

del metodo di raffronto percentuale dei redditi (Prozentvergleich) anziché del metodo di raffronto dei redditi non può in specie

entrare in linea di conto, giacché l'assicurata è a tutti gli effetti

professionalmente attiva e quindi, diversamente da quanto sostenuto

dall'insorgente, si deve imperativamente tenere conto del reddito che essa incassa

realmente malgrado il danno alla salute (reddito da invalida).

Tale dato va poi considerato quale parametro da confrontare con il

reddito da valida applicando il metodo di confronto dei redditi.

La soluzione proposta dalla ricorrente di giungere a un grado di

invalidità del 60% adottando il metodo di raffronto percentuale dei redditi

poiché si è in presenza di un grado di invalidità lavorativa del 60% in

qualsiasi attività lucrativa non è dunque corretta e non può essere seguita.

La circostanza che per il periodo dal 1° dicembre 2012 al 28

febbraio 2018 l'amministrazione avrebbe applicato il metodo di confronto

percentuale per giungere al 50% del grado di invalidità stante un'inabilità

lavorativa del 50% è del tutto ininfluente.

Da un lato, la contestazione porta unicamente sul periodo da marzo

2018.

in poi e quindi la determinazione del grado di invalidità dal 2012 al 28

febbraio 2018 non è oggetto del ricorso e non va perciò verificata dal TCA.

D'altro lato, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale

federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita

si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione

dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve

essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198

consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF

9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre

2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di

salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro

clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e

6).

Ne discende che quand'anche l'Ufficio AI avesse adottato il metodo

di raffronto percentuale dei redditi per il primo periodo di diritto alla

rendita di invalidità, circostanza comunque negata dall'amministrazione, ad

ogni modo la determinazione del grado di invalidità per il secondo periodo,

decorrente da marzo 2018, deve essere effettuata senza tenere conto degli

elementi emersi ed utilizzati in precedenza. Ciò significa che si deve stabilire

il grado di invalidità senza attenersi ai parametri e al metodo di calcolo

adottato in passato, ma ce se ne può scostare.

In conclusione, la scrivente Corte tutela l'agire dell'Ufficio

assicurazione invalidità per la definizione del grado di invalidità della

ricorrente dal 1° marzo 2018, che va ribadito essere del 59% e che dà pertanto

diritto a una mezza rendita di invalidità.

2.10

Alla luce delle considerazioni

esposte, la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto.

2.11

Il 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA.

L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura

deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica.

Alla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis

LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura

è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Per l'art. 69 cpv. 1bis LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2021, la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta

a spese. L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.- vanno poste a carico della ricorrente.

2.12

L’assicurata ha chiesto al

Tribunale di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria presentando

domanda di esonero dalle spese e tasse di giustizia e del gratuito patrocinio

(doc. V).

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere

posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative

condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso

era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole.

Infatti, le motivazioni addotte

dall'amministrazione nella decisione impugnata per giustificare l'utilizzo del

metodo ordinario di raffronto dei redditi per determinare il grado di

invalidità dell'assicurata da marzo 2018 erano molto chiare e comprensibili. Alla

luce del fatto che il minore discapito economico, come ben spiegato nella

decisione, era dato facendo capo al salario realmente percepito

dall'assicurata, non v'erano motivi per modificare il metodo di calcolo

adottato dall'Ufficio AI e quindi la proposta di calcolo dell'insorgente era

errata.

Facendo quindi difetto uno dei tre presupposti cumulativi

necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, ovvero se l'istante si trova

nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e

se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid.

4a, 372 consid. 5b e riferimenti), non occorre verificare oltre l'adempimento

delle altre due condizioni.

L'istanza di assistenza giudiziaria deve essere così respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza di assistenza

giudiziaria è respinta.

3. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti