32.2021.31
Conferma della non entrata nel merito della nuova domanda di una rendita AI. Assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio negata
26 aprile 2021Italiano38 min
medicamenti e le cure prescritte per le varie patologie di cui è affetto l’insorgente,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.31
cs
Lugano
26 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 marzo 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 febbraio 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 26 marzo
2019 l’Ufficio AI ha respinto una domanda di prestazioni AI, inoltrata da RI 1,
nato nel 1964, poiché il grado d’invalidità (del 5%) non permetteva il
riconoscimento del diritto ad una rendita (pag. 467 e seguenti incarto AI). Il
successivo ricorso al TCA è stato stralciato dai ruoli in data 18 giugno 2019
in seguito al ritiro dell’impugnativa (inc. 32.2019.100).
1.2. Il 30 settembre 2020 RI 1 ha
inoltrato una nuova richiesta di prestazioni (pag. 539 e seguenti incarto AI).
1.3. Dopo aver sottoposto la nuova
documentazione al medico SMR, dr. med. __________, l’Ufficio AI, con decisione
del 4 febbraio 2021, preavvisata dal progetto del 12 ottobre 2020 (pag. 551 e
seguenti incarto AI), ha respinto la richiesta, non essendo giunta “documentazione
medica oggettivante nuove condizioni patologiche o evoluzioni di condizioni già
note con ripercussioni certe sugli aspetti clinico-funzionali dell’interessato”.
1.4. RI 1, rappresentato dall’avv.
RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone in via
principale l’annullamento e di essere posto al beneficio di una rendita intera
ed in via subordinata l’annullamento ed il rinvio dell’incarto all’Ufficio AI
per un riesame (doc. I). Contestualmente ha domandato di essere messo al
beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. Riassunta la fattispecie,
il ricorrente sostiene di essere completamente inabile al lavoro.
1.5. Con risposta del 31 marzo
2021, cui ha allegato l’intero incarto, l’UAI propone la reiezione del ricorso
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. VI).
1.6. Il 7 aprile 2021 il TCA ha
chiesto all’avv. RA 1 di produrre il referto del 18 novembre 2020 del dr. med. __________
citato nel ricorso (doc. VIII).
1.7. In data 9 aprile 2021 il
ricorrente ha preso posizione sulla risposta di causa, ribadendo che l’UAI si è
focalizzato unicamente sull’ernia, tralasciando la valutazione oggettiva delle
altre patologie invalidanti. L’interessato ha inoltre prodotto il documento
richiesto (doc. IX/B).
in diritto
in ordine
2.1. L’insorgente
fa valere una violazione del suo diritto di essere sentito poiché l’UAI non
avrebbe motivato il rifiuto di allestire una nuova perizia e non si sarebbe
chinato su tutte le patologie invalidanti, limitandosi a negare l’entrata in
materia perché non vi sarebbe stato un peggioramento della patologia legata
alla cervicale (doc. I).
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006
nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,
127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.
4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF
126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi
citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo
per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da
un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le
ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del
provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo
esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi
delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla
decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I
232 consid. 3.2).
In
concreto, l’UAI ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di non entrare
in materia sulla nuova domanda di prestazioni malgrado gli atti medici prodotti
(doc. A: “[…] tutta la documentazione acquisita a dossier in sede di
audizione è stata sottoposta per competenza al vaglio del nostro Servizio
Medico Regionale (SMR), il quale ha avuto così modo di riesaminare anche gli
atti dell’incarto precedentemente consultati. L’esito di tale giudizio ha
tuttavia messo in luce l’assenza di elementi particolari atti ad imporre
all’amministrazione una valutazione diversa rispetto alla situazione clinica
già apprezzata precedentemente in maniera approfondita […]”).
Il
ricorrente ha potuto comprendere le motivazioni alla base della reiezione della
nuova domanda, tant’è che le ha ampiamente contestate in sede giudiziaria con
un ricorso a questo Tribunale.
L’amministrazione
ha ulteriormente esplicitato le proprie argomentazioni con la risposta di causa
(doc. VI), sulla quale l’insorgente si è espresso con un’ulteriore, breve,
presa di posizione (doc. IX).
In
concreto non vi è pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentito.
Del
resto, una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se
l'interessato, come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a
un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul
diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).
Nel
caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche sentenza
8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio
inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento
della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Non
va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile
prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una simile
operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e
procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari
rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata
celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche
sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).
Il TCA può
pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel
merito
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una
modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,
per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o
su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento
importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto
di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di
salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione
notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr. anche 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere
che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del
diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento
costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è
durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà
a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento
dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante
il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza
interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non
soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con
effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991
nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della
modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per
grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o
la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in
atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b
OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per
grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la
modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento
indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato
l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.4. Qualora una domanda di
rendita sia stata respinta perché il grado di invalidità era insufficiente, una
nuova richiesta è riesaminata soltanto se (art. 87 cpv. 3 OAI) l'assicurato
dimostra che il grado d'invalidità è cambiato in misura rilevante per il
diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI).
L'allora Tribunale
federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale),
chiamato nella DTF 133 V 263 a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata
dopo l'assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato
la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova
domanda deve rispettare i requisiti posti dall'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (dal 1°
gennaio 2012: art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Scopo di questo requisito è quello di
impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande
identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata
da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5
gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con
riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra
nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è
resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto
alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b;
SVR 2002 IV Nr. 10; MÜLLER, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision
in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag.
84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; RÜEDI, Die
Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in
SCHAFFHAUSER/ SCHLAURI, Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse
an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).
In particolare, la
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P.
P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116
consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è
dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato
abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica
deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in
relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è
possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione
iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece
che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo
diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991
nella causa G.C., consid. 4).
In DTF 130 V 64, il TFA ha
precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante
cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere
applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di
revisione) l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo
tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora
prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr.
consid. 5.2.5).
Infine, se l'assicurato
interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice
esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in
materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il
giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina
materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato
è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid.
2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra
menzionata va applicata anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio
2003 e il nuovo tenore dell'art. 87 OAI, valido dal 1° marzo 2004 (DTF 130 V
343 consid. 3.5; STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3; STFA I 734/05
dell'8 marzo 2006), modificato, ma di identico tenore, dal 1° gennaio 2012.
Va ancora rilevato che per
quanto concerne gli art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (corrispondenti agli attuali art. 87
cpv. 2 e 3 OAI dal 1° gennaio 2012), è sufficiente rendere verosimile un
rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza
preponderante valida nell'ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario
portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è subentrato un
rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È
tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica,
anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri che questo
cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015
consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF
9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; STF I 55/07 del 26 novembre 2007; SVR 2002 IV
Nr. 10 consid 1c/aa). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno
esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del
rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die
Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder
schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung
höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b,
123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen) (…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3). In questo senso nella succitata STF 8C_716/2011
del 5 gennaio 2012 il TF ha, in particolare, rilevato che “(…) adita con una
nuova domanda, l'amministrazione deve cosi cominciare con l'esaminare se le
allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non è
il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di
entrata in materia. A tal proposito occorre precisare che quanto più breve è il
lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente
l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato.
Su questo aspetto, essa dispone di un certo potere di apprezzamento che il
giudice è di principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 108 consid. 2b pag. 114;
cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2). (…).” (STF 8C_716/2011
del 5 gennaio 2012, consid. 2.3; STCA 32.2018.175 del 20 agosto 2019,
consid.2.2 e STCA 32.2019.132 del 25 maggio 2020, consid.2.2).
2.5. Nel caso di specie oggetto
del contendere è pertanto unicamente la questione di sapere se a ragione l’Ufficio
AI ha rifiutato di entrare nel merito della domanda e meglio se lo stato di
salute del ricorrente, rispetto allo stato di fatto presente all’epoca
dell’emissione della decisione del 26 marzo 2019 (cfr. DTF 133 V 108; cfr. pag.
467 e seguenti incarto AI), ha subito un peggioramento tale da incidere sul
grado d’invalidità.
In concreto, con decisione
del 26 marzo 2019 l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita
dell’assicurato poiché il grado d’invalidità era del 5%.
L’amministrazione ha valutato
lo stato di salute del ricorrente sulla base della perizia pluridisciplinare
(psichiatrica: dr. med. __________; neurochirurgica: dr.ssa med. __________;
neurologica: dr. med. __________; pneumologica: dr. med. __________; urologica:
dr. med. __________), del __________ del 28 luglio 2017 (pag. 226-256 incarto
AI).
Fatti
I periti hanno posto la
diagnosi di mielopatia cervicale di origine incerta (DD di origine
infiammatoria o compressiva) con/su: pregressa discectomia cervicale anteriore
C4-C5, decompressione midollare, fusione intersomatica con cage e
stabilizzazione anteriore C4-C5 con placca, 14.3.2016 (pag. 242 incarto AI).
Gli specialisti hanno
inoltre posto la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di
pregresso intervento a causa di ernia discale L4-L5, L5-S1, 1991 con/su
sindrome lombospondilogena cronica e sciatalgia transitoria ricorrente; nozione
di sindrome delle apnee da sonno ostruttivo di grado moderato, 2016:
attualmente non confermata con esame poligrafico; nozione di sindrome delle
gambe senza riposo associata a sindrome delle apnee del sonno ostruttive, 2016;
iperplasia compensata della prostata; disfunzione erettile relativa;
dislipidemia; obesità (BMI ca. 35,7 kg/m2); tabagismo (pag. 242
incarto AI).
I periti hanno stabilito
che l’insorgente ha una capacità lavorativa dello 0% come cuoco (chef), del 60%
in compiti direzionali e di controllo in cucina e del 100% nella produzione di
video e nell’insegnamento culinario (pag. 247 incarto AI) ed hanno rilevato che
la riduzione della capacità lavorativa è dovuta alle sequele della mielopatia
cervicale (deficit sensitivi, motori e atassia).
Per gli specialisti
l’assicurato dal maggio 2016 è capace al lavoro al 100% in attività leggere e
confacenti al suo stato di salute, ossia dove non deve alzare pesi superiori ai
15 kg, in cui non deve muoversi velocemente; inoltre deve svolgere attività in
cui non sia necessaria una coordinazione veloce e precisa (pag. 249 incarto
AI).
Il 26 ottobre 2017 il
medico SMR, dr. med. __________, ha confermato l’esito della perizia (pag. 294
- 297 incarto AI) e con decisione del 26 marzo 2019 l’UAI ha negato il diritto
alla rendita.
2.6. Il 30 settembre 2020 il
ricorrente ha inoltrato una nuova domanda a cui ha allegato un certificato del
1° aprile 2020 della dr.ssa med. __________, specialista in neurologia, che
attesta una completa incapacità lavorativa, una valutazione neurologica del 24
giugno 2020 della medesima dr.ssa e un certificato del 18 luglio 2019 del dr.
med. __________, medico generico FMH (pag. 541-547 incarto AI).
Nel referto del 1° aprile
2020 la dr.ssa med. __________ ha posto la diagnosi principale di mielopatia
cervicale C4-C5 di origine indeterminata DD: origine infiammatoria su mielite
trasversa idiopatica il 06.11.2015 con RM cervico-dorsale con mdc del
07.11.2015 (…), PL del 07.11.2015 (…) e RM cervicale con Mdc del 27.02.2020:
esiti da pregresso intervento a livello C4-C5 con mielomalacia residua e
stabile a livello C4 rispetto all’esame precedente del 08.02.2016, spondilosi
posteriore con moderata obliterazione dello spazio subaracnoideo senza
compressione midollare anche a livello C5-C6; a livello C6-C7 ernia discale
mediana e paramediana con discreta obliterazione dello spazio subaracnoideo
senza compressioni midollari.
La specialista ha pure
diagnosticato una leucoencefalopatia microvascolare cronica di grado discreto
(RM cerebrale 07.02.2020 con minima accentuazione delle focalità gliotiche
nella sostanza bianca sovratentoriale, di significato non specifico,
comunemente associate a patologia dei piccoli vasi (Fazekas I rispetto
all’esame precedente del 07.11.2015), FRCVV: dislipidemia trattata, tabagismo
attivo, obesità, diabete mellito tipo II trattato, OSAS, esiti di intervento
per ernia discale L4-L5 e L5-S1 (Lecce 1991), ricorrenti dolori
lombosciatalgici intensi bilaterali soprattutto a destra, dislipidemia
trattata, diabete mellito tipo II trattato, OSAS con C-PAP mal tollerata.
Nella valutazione
neurologica ambulatoriale del 22 giugno 2020 la dr.ssa med. __________, oltre
alle note diagnosi, ha pure descritto il duplex-doppler del 4 dicembre 2019 con
esame neurosonologico normale per quanto riguarda gli assi carotidei e la
valutazione cardiologica con ETT del 6 giugno 2020 (“non elementi per
cardiopatia ipertensiva o per pregressi esiti di necrosi miocardica”). La
specialista ha riportato l’esito della valutazione neuropsicologica del 3
giugno 2020: “profilo cognitivo globalmente nella norma, adeguate capacità
di memoria, buone capacità attentive ed esecutive, buona fluenza verbale, nella
norma le abilità visuo-costruttive, da segnalare unicamente ridotta
flessibilità cognitiva” (pag. 544 incarto AI) ed ha affermato che “per
quanto riguarda il riferito disturbo cognitivo, la valutazione neuropsicologica
(…) conferma fortunatamente un profilo cognitivo globalmente nella norma (…)”.
Dopo aver indicato i
medicamenti e le cure prescritte per le varie patologie di cui è affetto l’insorgente,
la dr.ssa ha concluso che “da parte mia ritengo quindi dal punto di vista
neurologico il paziente inabile ad un’attività lavorativa al 100% in quanto
affetto come già precedentemente descritto da una mielopatia cervicale con
residua emisindrome sensitivo-motoria ed atassica-crurale sinistra che comporta
dei disturbi della propriocezione, della sensibilità sia superficiale che
profonda con implicazione sia a livello dell’equilibrio che della percezione e
dei gesti fini. Questo quadro clinico limita il paziente in qualsiasi attività
lavorativa dal punto di vista neurologico. Ritengo quindi indicato rivalutare
la decisione presa per ciò che concerne la pratica AI rifiutata in passato, per
lo meno prevedendo una nuova perizia medica per valutare la situazione attuale
del paziente”.
Il dr. med. __________,
medico generico FMH, nel certificato del 18 luglio 2019 ha elencato le note
diagnosi (pag. 547 incarto AI).
Il 5 ottobre 2020 il
medico SMR, dr med. __________, ha preso posizione sull’intera documentazione
ed ha affermato:
" (…) La RM
cervicale del 27.02.2020 dimostra esiti da pregresso intervento a livello C4-C5
con mielomalacia residua e stabile rispetto all’esame
precedente del 08.02.2016.
La valutazione neuropsicologica del
03.06.2020 evidenzia un profilo cognitivo globalmente nella norma,
adeguate capacità di memoria, buone capacità attentive ed esecutive, buona
fluenza verbale, nella norma le abilità visuo-costruttive.
Nella documentazione pervenuta agli atti
non vengono dimostrate nuove entità nosologiche codificate secondo ICD-10, non
note in precedenza, con sicuro impatto sugli aspetti funzionali.
L’attestazione di IL del 100% in
attività lavorativa non meglio specificata, riflette una diversa valutazione
della medesima fattispecie medica già valutata in ambito peritale __________.
Entrata in materia non giustificata.”
(pag. 550 incarto AI)
L’11 novembre 2020
l’insorgente ha prodotto delle osservazioni al progetto di decisione e la
dr.ssa med. __________ ha trasmesso un referto del 10 novembre 2020, in cui ha
ribadito la totale incapacità lavorativa del ricorrente in ambito neurologico e
su cui il medico SMR, dr. med. __________, si è espresso il 23 novembre 2020
(pag. 560-564). Quest’ultimo evidenzia che non viene descritto un nuovo esame
obiettivo neurologico che si contrapponga e confuti quello effettuato dal dr.
med. __________ nell’ambito della perizia del __________. La dr.ssa med. __________
“nei suoi rapporti del 01.04.2020 e del 10.11.2020, esprimendosi sullo stato
clinico dell’assicurato fa riferimento unicamente alla lesione già nota e non
ad altre condizioni sopravvenute nel frattempo in grado di determinare nuove ed
aggiuntive ripercussioni clinico-funzionali rispetto a quanto già noto e
valutato in ambito peritale” (pag. 563 incarto AI).
In data 16 dicembre 2020
l’insorgente ha prodotto una presa di posizione del 15 dicembre 2020 della
dr.ssa med. __________ che ha in sostanza ribadito le sue precedenti prese di
posizione (pag. 567-570 incarto AI).
Il 25 gennaio 2021
l’assicurato ha trasmesso una valutazione neurologica ambulatoriale del 21
gennaio 2021 della dr.ssa med. __________, datata 25 gennaio 2021, in cui la
curante, poste le note diagnosi, descrive la RM spinale completa con Mdc del 7
gennaio 2021 ed afferma che tale esame “ha permesso di escludere la presenza
di nuove lesioni. Resta comunque presente e stabile la lesione midollare
precedentemente nota a livello C4-C5, che come spiegato al paziente sarà
verosimilmente visibile alla RM a lungo termine; questa spiega la
sintomatologia sensitivo-motoria e dolorosa residua agli arti di sinistra.
Quanto da lui riferito evoca infatti un segno di Lhermitte positivo, indicativo
di una sintomatologia correlata alla lesione spinale, ed in parte un dolore a
carattere neuropatico secondario alla mielopatia. Abbiamo convenuto di
proseguire con la terapia di Saroten (…) ed ho sottolineato l’importanza di
controllare il peso, in quanto questo influisce sicuramente negativamente sulla
sua postura e a livello cervico-dorso-lombare” (pag. 574 incarto AI).
Il referto radiologico del
7 gennaio 2021, e meglio la RM colonna per midollo nativa e con mdc, con lo
scopo di confronto con gli esami precedenti dell’ottobre 2017 e del febbraio
2020, trae le seguenti conclusioni: “pregresso intervento C4-C5 con stabile
mielomalacia. Non altre alterazioni midollari” (pag. 576-577 incarto AI).
Il dr. med. __________, __________, nella descrizione del referto ha affermato:
" (…) A
livello cervicale quadro stabile. Nello specifico:
Livello C3-C4 stabile lieve spondilosi
posteriore a destra ed artrosi uncovertebrale all’origine di un lieve
restringimento dal forame destro senza segni compressivi. Marcata artrosi
faccettaria asimmetrica, prevalente a destra.
Livello C4-C5 placca introdotta
anteriormente. Stabile focale mielo malacia destra all’altezza di C4 senza
presa di contrasto.
Livello C5-C6 spazio ridotto. Spondilosi
posteriore con moderata obliterazione dello spazio subaracnoideo, senza
compressioni midollari.
Livello C6-C7 spazio lievemente ridotto.
Ernia discale mediana e paramediana con discreta obliterazione dello spazio
subaracnoideo senza compressioni midollari. Non alterazioni di segnale del
midollo.
A livello dorsale invariato l’avvallamento
della limitante superiore di D6 con piccola ernia intraspongiosa non
francamente edematosa. Sostanzialmente invariata la piccola protrusione discale
a livello D8-D9, mediana- paramediana destra. Non compressioni midollari o
conflitti radicolari. Regolare intensità di segnale del midollo spinale con
cono che termina regolarmente a livello D12-L1. Non stenosi del canale spinale.
Non chiari segni di mielomalacia” (pag. 576-577 incarto AI)
Il 27 gennaio 2021 il
medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:
" (…)
- La
RM spinale completa ha permesso di escludere la presenza di nuove
lesioni;
- La
nota lesione a livello C4-C5 è stabile;
- La
collega __________ ha sottolineato all’assicurato l’importanza di controllare
il peso poiché questo influisce negativamente sulla sua
postura e a livello cervico-dorso-lombare. A questo proposito, si ricorda che
l’assicurato ha l’obbligo di ridurre il danno.
Se ne conclude che non sono presenti nuovi elementi che
permettono di entrare nel merito della nuova domanda di prestazioni.” (pag. 579
incarto AI)
Pendente causa, su
Considerandi
richiesta del TCA, l’insorgente ha prodotto il referto del 18 novembre 2020 del
dr. med. __________, medico generico FMH (doc. IX/B), citato nel ricorso. Il
curante, ha descritto i sintomi di cui soffre il ricorrente: “la propriocezione,
la sensibilità con problemi di equilibrio e della percezione dei gesti fini a
cui si associa un limitante tremore nell’arto superiore sinistro e, raramente
di quella dell’arto superiore destro. Cito pure l’anosmia evidenziata durante
la visita rinologica”. Per il curante si tratta di disturbi molto
particolari che vanno a penalizzare proprio la professione esercitata
dall’assicurato, ossia il cuoco e lo chef di cucina. Egli ritiene che per un
assicurato nato nel 1964, dati i sintomi neurologici descritti, non sarebbe
possibile trovare un’altra attività. Il curante ritiene necessaria una
valutazione peritale.
2.7
In concreto, occorre
innanzitutto rammentare che, determinante per stabilire se vi è stato un
peggioramento dello stato di salute del ricorrente tale da incidere sulla sua
capacità lavorativa, è lo stato valetudinario presente al momento
dell’emissione della decisione del 26 marzo 2019.
A questo proposito va
inoltre tenuto conto del fatto che tra la nuova domanda del 30 settembre 2020 e
la citata decisione, è passato poco tempo e l’Alta Corte ha già avuto modo di
precisare che l’amministrazione deve prendere
in considerazione il tempo trascorso dall’ultima decisione, giacché più
l’ultimo provvedimento è recente, maggiori sono le esigenze da porre per
ritenere verosimile il peggioramento (sentenza I 619/06 del 10 febbraio 2005).
Nel caso di specie,
secondo questo Tribunale, l’Ufficio AI a ragione non è entrato nel merito della
domanda.
Infatti l’assicurato,
chiamato a dimostrare che rispetto all’ultima decisione del 26 marzo 2019, vi è
stato un peggioramento del suo stato di salute, non ha reso verosimile una
modifica della sua situazione valetudinaria con incidenza sulla sua capacità
lavorativa in attività adatta.
Se è vero che la curante,
dr.ssa med. __________, specialista in neurologia, nei suoi referti, insiste
nel sostenere che l’insorgente è completamente inabile al lavoro in qualsiasi
attività a causa della mielopatia e delle altre patologie, d’altra parte, come
rileva correttamente il medico SMR, dr. med. __________, dalla nuova
documentazione medica prodotta dall’insorgente emerge una stabilità dello stato
di salute rispetto a quanto stabilito nell’ambito della precedente procedura e
non è stato oggettivato un peggioramento della situazione valetudinaria del
ricorrente tale da incidere sulla sua capacità lavorativa.
La stessa dr.ssa med. __________
indica, con riferimento alla RM cervicale con Mdc del 27 febbraio 2020, uno
stato di salute stabile rispetto all’esame dell’8 febbraio 2016 (pag. 543
incarto AI: “esiti da pregresso intervento a livello C4-C5 con mielomalacia
residua e stabile a livello C4 rispetto all’esame precedente del 08.02.2016”),
antecedente alla perizia del __________ del 28 luglio 2017 (pag. 226 e seguenti
incarto AI) che è stata posta a fondamento della precedente decisione di
reiezione della domanda di prestazioni. Con riferimento alla valutazione
neuropsicologica del 3 giugno 2020 la stessa specialista conclude per un profilo
cognitivo globalmente nella norma, adeguate capacità di memoria, buone capacità
attentive ed esecutive, buona fluenza verbale, nella norma le abilità
visuo-costruttive e segnala unicamente una ridotta flessibilità cognitiva (pag.
544.
incarto AI).
Il successivo esame
radiologico del 7 gennaio 2021 che è stato confrontato con i precedenti esami
dell’ottobre 2017 e del febbraio 2020, ha anch’esso confermato la perfetta
stabilità dello stato di salute del ricorrente ed ha escluso la presenza di
nuove lesioni (pag. 576-577 incarto AI: “pregresso intervento con stabile
mielomalacia. Non altre alterazioni midollari”). Dalla RM della colonna per
midollo nativa e con MDC risulta un quadro stabile a livello cervicale (pag.
576.
incarto AI: “[…] A livello cervicale quadro stabile […] Livello C3-C4
stabile lieve spondilosi posteriore a destra […] livello C4-C5 […] stabile
focale mielo malacia destra all’altezza di C4 […]“) e a livello dorsale
invariato l’avvallamento della limitante superiore di D6, sostanzialmente
invariata la piccola protrusione discale e livello D8-D9 (pag. 576-577 incarto
AI).
Altre patologie citate
dalla dr.ssa med. __________ non risultano aver subito un peggioramento con
influenza sulla capacità lavorativa del ricorrente (cfr. consid. 2.6; cfr. ad
esempio il referto del 24 giugno 2020, pag. 543 e seguenti incarto AI).
Né può essere d’aiuto il
certificato del 18 luglio 2019 del dr. med. __________, medico generico FMH,
che si è limitato ad elencare le già note patologie di cui è affetto il
ricorrente (pag. 547 incarto AI).
Quanto al referto del 18
novembre 2020 del curante, il quale ha affermato che l’interessato presenta “propriocezione,
la sensibilità con problemi di equilibrio e della percezione dei gesti fini a
cui si associa un limitante tremore nell’arto superiore sinistro e, raramente
di quella dell’arto superiore destro. Cito pure l’anosmia evidenziata durante
la visita rinologica”, va rilevato come tali patologie erano già state
prese in considerazione nell’ambito della precedente procedura e non emerge un
loro peggioramento con incidenza sul suo stato di salute.
Infatti, il dr. med. __________,
specialista in neurologia FMH, nel suo consulto del 25 maggio 2017, aveva già
tenuto conto del fatto che l’assicurato riferiva di avere avuto “disturbi di
sensibilità al piede sinistro che si sono progressivamente estesi a tutta la
gamba e nel giro di due giorni fino alla regione pettorale e al braccio
sinistro, vi erano pure disturbi dell’equilibrio” e che in seguito ad un
intervento decompressivo cervicale nel 2016 i disturbi di sensibilità
all’emicorpo sinistro (braccio, tronco e gamba) hanno assunto caratteristiche
diverse: avverte soprattutto parestesie, vi è un disturbo della percezione
della temperatura e a volte una certa iperestesia con bruciori (pag. 270 – 275
incarto AI).
Nello stato
neurologico lo specialista aveva pure accertato un “olfatto oggettivamente
diminuito” (pag. 272 incarto AI).
In queste
condizioni, secondo il TCA, tramite i certificati medici prodotti nell’ambito
della nuova procedura, considerato inoltre il poco tempo trascorso rispetto
all’ultima decisione, l’interessato non ha reso verosimile che il grado di
invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni,
e meglio che è subentrato un rilevante cambiamento dello stato di salute rispetto
all’ultima decisione cresciuta in giudicato tale da influire sulla perdita di
guadagno.
Va poi ribadito che
neppure il medico SMR, dr. med. __________, chiamato a valutare i certificati
prodotti dal ricorrente, ha ritenuto sufficienti le affermazioni dei medici che
hanno avuto in cura l’assicurato.
A questo riguardo va
ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di
esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e
senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Alla luce di quanto sopra
questo Tribunale ritiene che non sia stato reso verosimile un peggioramento
dello stato di salute con influenza rilevante sulla capacità lavorativa del
ricorrente rispetto alla situazione esistente il 26 marzo 2019.
Ne segue che la richiesta
dell’allestimento di una “perizia globale neutra” (doc. I) va respinta.
Infatti, se l'assicurato interpone ricorso contro la
decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto
l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia Se invece – ciò che non
corrisponde al caso in esame – essa ha accettato di esaminare la nuova
richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia,
ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile
dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).
Va qui rammentato che
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove: DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
Infine, va ancora rilevato
che il presente giudizio non pregiudica eventuali diritti del ricorrente nei
confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data decisiva del
provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (sul potere cognitivo dal profilo temporale del giudice
delle assicurazioni sociali cfr. DTF 144 V 210 consid. 4.3.1 con riferimenti,
citata nella sentenza 8C_435/2020 del 23 ottobre 2020, consid. 4.4).
Il ricorrente ha, se del
caso, la facoltà di presentare un’ulteriore nuova domanda di prestazioni,
adducendo una rilevante modifica della situazione valetudinaria ed allegando la
pertinente documentazione medica, motivata, approfondita ed indicante precisamente
il grado d’incapacità lavorativa, relativa ad eventuali nuovi o maggiori
disturbi che potrebbero influire sul grado d’inabilità.
2.8
Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis
LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr.
anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli
art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio
2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V
402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.--vanno poste a carico dell'insorgente.
Quest’ultimo chiede
tuttavia di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio dell’avv. RA 1.
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione
dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,
mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale
(DTF 110 V 362).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto – sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF
125.
V 202 e 372 con riferimenti).
Il
diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal
pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in
cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.
Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta
quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di
condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26
settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità
di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è
infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente
meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si
debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i
propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005;
STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re
A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di
perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente
inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza
esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267
consid. 2b).
Nel caso concreto, visti i chiari principi che risultano
dalla giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta Ufficiale che nel sito web
della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, ritenuto
che, come spiegato in precedenza, il ricorrente non ha prodotto alcun
certificato medico atto a comprovare un peggioramento del suo stato di salute
con incidenza sul grado d’invalidità rispetto a quanto stabilito nella
precedente procedura e ritenuto al contrario come dalla documentazione medica allegata
emerge semmai una stabilità dello stato valetudinario del ricorrente, doveva
apparire evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente
maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il
requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.
Facendo
quindi difetto anche solo uno dei presupposti necessari per ottenere
l'assistenza giudiziaria, la richiesta va respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese, per complessivi
fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti