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Decisione

32.2021.31

Conferma della non entrata nel merito della nuova domanda di una rendita AI. Assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio negata

26 aprile 2021Italiano38 min

medicamenti e le cure prescritte per le varie patologie di cui è affetto l’insorgente,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.31

cs

Lugano

26 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 marzo 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 4 febbraio 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 26 marzo

2019 l’Ufficio AI ha respinto una domanda di prestazioni AI, inoltrata da RI 1,

nato nel 1964, poiché il grado d’invalidità (del 5%) non permetteva il

riconoscimento del diritto ad una rendita (pag. 467 e seguenti incarto AI). Il

successivo ricorso al TCA è stato stralciato dai ruoli in data 18 giugno 2019

in seguito al ritiro dell’impugnativa (inc. 32.2019.100).

1.2. Il 30 settembre 2020 RI 1 ha

inoltrato una nuova richiesta di prestazioni (pag. 539 e seguenti incarto AI).

1.3. Dopo aver sottoposto la nuova

documentazione al medico SMR, dr. med. __________, l’Ufficio AI, con decisione

del 4 febbraio 2021, preavvisata dal progetto del 12 ottobre 2020 (pag. 551 e

seguenti incarto AI), ha respinto la richiesta, non essendo giunta “documentazione

medica oggettivante nuove condizioni patologiche o evoluzioni di condizioni già

note con ripercussioni certe sugli aspetti clinico-funzionali dell’interessato”.

1.4. RI 1, rappresentato dall’avv.

RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone in via

principale l’annullamento e di essere posto al beneficio di una rendita intera

ed in via subordinata l’annullamento ed il rinvio dell’incarto all’Ufficio AI

per un riesame (doc. I). Contestualmente ha domandato di essere messo al

beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. Riassunta la fattispecie,

il ricorrente sostiene di essere completamente inabile al lavoro.

1.5. Con risposta del 31 marzo

2021, cui ha allegato l’intero incarto, l’UAI propone la reiezione del ricorso

con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di

motivazione (doc. VI).

1.6. Il 7 aprile 2021 il TCA ha

chiesto all’avv. RA 1 di produrre il referto del 18 novembre 2020 del dr. med. __________

citato nel ricorso (doc. VIII).

1.7. In data 9 aprile 2021 il

ricorrente ha preso posizione sulla risposta di causa, ribadendo che l’UAI si è

focalizzato unicamente sull’ernia, tralasciando la valutazione oggettiva delle

altre patologie invalidanti. L’interessato ha inoltre prodotto il documento

richiesto (doc. IX/B).

in diritto

in ordine

2.1. L’insorgente

fa valere una violazione del suo diritto di essere sentito poiché l’UAI non

avrebbe motivato il rifiuto di allestire una nuova perizia e non si sarebbe

chinato su tutte le patologie invalidanti, limitandosi a negare l’entrata in

materia perché non vi sarebbe stato un peggioramento della patologia legata

alla cervicale (doc. I).

Ai

sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare

essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di

una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i

fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere

visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di

prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006

nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,

127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.

4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF

126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi

citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo

per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da

un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le

ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del

provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di

permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione

medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo

esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi

delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla

decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I

232 consid. 3.2).

In

concreto, l’UAI ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di non entrare

in materia sulla nuova domanda di prestazioni malgrado gli atti medici prodotti

(doc. A: “[…] tutta la documentazione acquisita a dossier in sede di

audizione è stata sottoposta per competenza al vaglio del nostro Servizio

Medico Regionale (SMR), il quale ha avuto così modo di riesaminare anche gli

atti dell’incarto precedentemente consultati. L’esito di tale giudizio ha

tuttavia messo in luce l’assenza di elementi particolari atti ad imporre

all’amministrazione una valutazione diversa rispetto alla situazione clinica

già apprezzata precedentemente in maniera approfondita […]”).

Il

ricorrente ha potuto comprendere le motivazioni alla base della reiezione della

nuova domanda, tant’è che le ha ampiamente contestate in sede giudiziaria con

un ricorso a questo Tribunale.

L’amministrazione

ha ulteriormente esplicitato le proprie argomentazioni con la risposta di causa

(doc. VI), sulla quale l’insorgente si è espresso con un’ulteriore, breve,

presa di posizione (doc. IX).

In

concreto non vi è pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentito.

Del

resto, una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se

l'interessato, come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a

un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul

diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).

Nel

caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche sentenza

8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio

inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento

della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

Non

va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile

prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una simile

operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e

procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari

rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata

celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche

sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).

Il TCA può

pertanto entrare nel merito del ricorso.

nel

merito

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una

modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,

per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o

su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento

importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto

di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di

salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione

notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr. anche 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una

situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).

Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere

che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del

diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento

costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è

durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà

a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento

dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante

il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza

interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non

soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con

effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli effetti della

modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per

grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o

la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in

atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b

OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per

grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la

modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento

indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato

l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

2.4. Qualora una domanda di

rendita sia stata respinta perché il grado di invalidità era insufficiente, una

nuova richiesta è riesaminata soltanto se (art. 87 cpv. 3 OAI) l'assicurato

dimostra che il grado d'invalidità è cambiato in misura rilevante per il

diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI).

L'allora Tribunale

federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale),

chiamato nella DTF 133 V 263 a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata

dopo l'assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato

la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova

domanda deve rispettare i requisiti posti dall'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (dal 1°

gennaio 2012: art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Scopo di questo requisito è quello di

impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande

identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata

da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5

gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con

riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra

nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è

resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto

alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della

richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b;

SVR 2002 IV Nr. 10; MÜLLER, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision

in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag.

84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve

esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare

verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile

dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso

applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso

(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; RÜEDI, Die

Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in

SCHAFFHAUSER/ SCHLAURI, Die Revision von Dauerleistungen in der

Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse

an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).

In particolare, la

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P.

P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116

consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è

dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato

abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

D'altra parte la modifica

deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in

relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è

possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione

iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece

che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo

diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991

nella causa G.C., consid. 4).

In DTF 130 V 64, il TFA ha

precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante

cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il

giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere

applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di

revisione) l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo

tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora

prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire

all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con

l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr.

consid. 5.2.5).

Infine, se l'assicurato

interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice

esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in

materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il

giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina

materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato

è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid.

2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

La giurisprudenza sopra

menzionata va applicata anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio

2003 e il nuovo tenore dell'art. 87 OAI, valido dal 1° marzo 2004 (DTF 130 V

343 consid. 3.5; STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3; STFA I 734/05

dell'8 marzo 2006), modificato, ma di identico tenore, dal 1° gennaio 2012.

Va ancora rilevato che per

quanto concerne gli art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (corrispondenti agli attuali art. 87

cpv. 2 e 3 OAI dal 1° gennaio 2012), è sufficiente rendere verosimile un

rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza

preponderante valida nell'ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario

portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è subentrato un

rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È

tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica,

anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri che questo

cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015

consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF

9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; STF I 55/07 del 26 novembre 2007; SVR 2002 IV

Nr. 10 consid 1c/aa). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno

esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del

rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die

Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder

schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung

höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b,

123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen) (…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3). In questo senso nella succitata STF 8C_716/2011

del 5 gennaio 2012 il TF ha, in particolare, rilevato che “(…) adita con una

nuova domanda, l'amministrazione deve cosi cominciare con l'esaminare se le

allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non è

il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di

entrata in materia. A tal proposito occorre precisare che quanto più breve è il

lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente

l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato.

Su questo aspetto, essa dispone di un certo potere di apprezzamento che il

giudice è di principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 108 consid. 2b pag. 114;

cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2). (…).” (STF 8C_716/2011

del 5 gennaio 2012, consid. 2.3; STCA 32.2018.175 del 20 agosto 2019,

consid.2.2 e STCA 32.2019.132 del 25 maggio 2020, consid.2.2).

2.5. Nel caso di specie oggetto

del contendere è pertanto unicamente la questione di sapere se a ragione l’Ufficio

AI ha rifiutato di entrare nel merito della domanda e meglio se lo stato di

salute del ricorrente, rispetto allo stato di fatto presente all’epoca

dell’emissione della decisione del 26 marzo 2019 (cfr. DTF 133 V 108; cfr. pag.

467 e seguenti incarto AI), ha subito un peggioramento tale da incidere sul

grado d’invalidità.

In concreto, con decisione

del 26 marzo 2019 l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita

dell’assicurato poiché il grado d’invalidità era del 5%.

L’amministrazione ha valutato

lo stato di salute del ricorrente sulla base della perizia pluridisciplinare

(psichiatrica: dr. med. __________; neurochirurgica: dr.ssa med. __________;

neurologica: dr. med. __________; pneumologica: dr. med. __________; urologica:

dr. med. __________), del __________ del 28 luglio 2017 (pag. 226-256 incarto

AI).

Fatti

I periti hanno posto la

diagnosi di mielopatia cervicale di origine incerta (DD di origine

infiammatoria o compressiva) con/su: pregressa discectomia cervicale anteriore

C4-C5, decompressione midollare, fusione intersomatica con cage e

stabilizzazione anteriore C4-C5 con placca, 14.3.2016 (pag. 242 incarto AI).

Gli specialisti hanno

inoltre posto la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di

pregresso intervento a causa di ernia discale L4-L5, L5-S1, 1991 con/su

sindrome lombospondilogena cronica e sciatalgia transitoria ricorrente; nozione

di sindrome delle apnee da sonno ostruttivo di grado moderato, 2016:

attualmente non confermata con esame poligrafico; nozione di sindrome delle

gambe senza riposo associata a sindrome delle apnee del sonno ostruttive, 2016;

iperplasia compensata della prostata; disfunzione erettile relativa;

dislipidemia; obesità (BMI ca. 35,7 kg/m2); tabagismo (pag. 242

incarto AI).

I periti hanno stabilito

che l’insorgente ha una capacità lavorativa dello 0% come cuoco (chef), del 60%

in compiti direzionali e di controllo in cucina e del 100% nella produzione di

video e nell’insegnamento culinario (pag. 247 incarto AI) ed hanno rilevato che

la riduzione della capacità lavorativa è dovuta alle sequele della mielopatia

cervicale (deficit sensitivi, motori e atassia).

Per gli specialisti

l’assicurato dal maggio 2016 è capace al lavoro al 100% in attività leggere e

confacenti al suo stato di salute, ossia dove non deve alzare pesi superiori ai

15 kg, in cui non deve muoversi velocemente; inoltre deve svolgere attività in

cui non sia necessaria una coordinazione veloce e precisa (pag. 249 incarto

AI).

Il 26 ottobre 2017 il

medico SMR, dr. med. __________, ha confermato l’esito della perizia (pag. 294

- 297 incarto AI) e con decisione del 26 marzo 2019 l’UAI ha negato il diritto

alla rendita.

2.6. Il 30 settembre 2020 il

ricorrente ha inoltrato una nuova domanda a cui ha allegato un certificato del

1° aprile 2020 della dr.ssa med. __________, specialista in neurologia, che

attesta una completa incapacità lavorativa, una valutazione neurologica del 24

giugno 2020 della medesima dr.ssa e un certificato del 18 luglio 2019 del dr.

med. __________, medico generico FMH (pag. 541-547 incarto AI).

Nel referto del 1° aprile

2020 la dr.ssa med. __________ ha posto la diagnosi principale di mielopatia

cervicale C4-C5 di origine indeterminata DD: origine infiammatoria su mielite

trasversa idiopatica il 06.11.2015 con RM cervico-dorsale con mdc del

07.11.2015 (…), PL del 07.11.2015 (…) e RM cervicale con Mdc del 27.02.2020:

esiti da pregresso intervento a livello C4-C5 con mielomalacia residua e

stabile a livello C4 rispetto all’esame precedente del 08.02.2016, spondilosi

posteriore con moderata obliterazione dello spazio subaracnoideo senza

compressione midollare anche a livello C5-C6; a livello C6-C7 ernia discale

mediana e paramediana con discreta obliterazione dello spazio subaracnoideo

senza compressioni midollari.

La specialista ha pure

diagnosticato una leucoencefalopatia microvascolare cronica di grado discreto

(RM cerebrale 07.02.2020 con minima accentuazione delle focalità gliotiche

nella sostanza bianca sovratentoriale, di significato non specifico,

comunemente associate a patologia dei piccoli vasi (Fazekas I rispetto

all’esame precedente del 07.11.2015), FRCVV: dislipidemia trattata, tabagismo

attivo, obesità, diabete mellito tipo II trattato, OSAS, esiti di intervento

per ernia discale L4-L5 e L5-S1 (Lecce 1991), ricorrenti dolori

lombosciatalgici intensi bilaterali soprattutto a destra, dislipidemia

trattata, diabete mellito tipo II trattato, OSAS con C-PAP mal tollerata.

Nella valutazione

neurologica ambulatoriale del 22 giugno 2020 la dr.ssa med. __________, oltre

alle note diagnosi, ha pure descritto il duplex-doppler del 4 dicembre 2019 con

esame neurosonologico normale per quanto riguarda gli assi carotidei e la

valutazione cardiologica con ETT del 6 giugno 2020 (“non elementi per

cardiopatia ipertensiva o per pregressi esiti di necrosi miocardica”). La

specialista ha riportato l’esito della valutazione neuropsicologica del 3

giugno 2020: “profilo cognitivo globalmente nella norma, adeguate capacità

di memoria, buone capacità attentive ed esecutive, buona fluenza verbale, nella

norma le abilità visuo-costruttive, da segnalare unicamente ridotta

flessibilità cognitiva” (pag. 544 incarto AI) ed ha affermato che “per

quanto riguarda il riferito disturbo cognitivo, la valutazione neuropsicologica

(…) conferma fortunatamente un profilo cognitivo globalmente nella norma (…)”.

Dopo aver indicato i

medicamenti e le cure prescritte per le varie patologie di cui è affetto l’insorgente,

la dr.ssa ha concluso che “da parte mia ritengo quindi dal punto di vista

neurologico il paziente inabile ad un’attività lavorativa al 100% in quanto

affetto come già precedentemente descritto da una mielopatia cervicale con

residua emisindrome sensitivo-motoria ed atassica-crurale sinistra che comporta

dei disturbi della propriocezione, della sensibilità sia superficiale che

profonda con implicazione sia a livello dell’equilibrio che della percezione e

dei gesti fini. Questo quadro clinico limita il paziente in qualsiasi attività

lavorativa dal punto di vista neurologico. Ritengo quindi indicato rivalutare

la decisione presa per ciò che concerne la pratica AI rifiutata in passato, per

lo meno prevedendo una nuova perizia medica per valutare la situazione attuale

del paziente”.

Il dr. med. __________,

medico generico FMH, nel certificato del 18 luglio 2019 ha elencato le note

diagnosi (pag. 547 incarto AI).

Il 5 ottobre 2020 il

medico SMR, dr med. __________, ha preso posizione sull’intera documentazione

ed ha affermato:

" (…) La RM

cervicale del 27.02.2020 dimostra esiti da pregresso intervento a livello C4-C5

con mielomalacia residua e stabile rispetto all’esame

precedente del 08.02.2016.

La valutazione neuropsicologica del

03.06.2020 evidenzia un profilo cognitivo globalmente nella norma,

adeguate capacità di memoria, buone capacità attentive ed esecutive, buona

fluenza verbale, nella norma le abilità visuo-costruttive.

Nella documentazione pervenuta agli atti

non vengono dimostrate nuove entità nosologiche codificate secondo ICD-10, non

note in precedenza, con sicuro impatto sugli aspetti funzionali.

L’attestazione di IL del 100% in

attività lavorativa non meglio specificata, riflette una diversa valutazione

della medesima fattispecie medica già valutata in ambito peritale __________.

Entrata in materia non giustificata.”

(pag. 550 incarto AI)

L’11 novembre 2020

l’insorgente ha prodotto delle osservazioni al progetto di decisione e la

dr.ssa med. __________ ha trasmesso un referto del 10 novembre 2020, in cui ha

ribadito la totale incapacità lavorativa del ricorrente in ambito neurologico e

su cui il medico SMR, dr. med. __________, si è espresso il 23 novembre 2020

(pag. 560-564). Quest’ultimo evidenzia che non viene descritto un nuovo esame

obiettivo neurologico che si contrapponga e confuti quello effettuato dal dr.

med. __________ nell’ambito della perizia del __________. La dr.ssa med. __________

“nei suoi rapporti del 01.04.2020 e del 10.11.2020, esprimendosi sullo stato

clinico dell’assicurato fa riferimento unicamente alla lesione già nota e non

ad altre condizioni sopravvenute nel frattempo in grado di determinare nuove ed

aggiuntive ripercussioni clinico-funzionali rispetto a quanto già noto e

valutato in ambito peritale” (pag. 563 incarto AI).

In data 16 dicembre 2020

l’insorgente ha prodotto una presa di posizione del 15 dicembre 2020 della

dr.ssa med. __________ che ha in sostanza ribadito le sue precedenti prese di

posizione (pag. 567-570 incarto AI).

Il 25 gennaio 2021

l’assicurato ha trasmesso una valutazione neurologica ambulatoriale del 21

gennaio 2021 della dr.ssa med. __________, datata 25 gennaio 2021, in cui la

curante, poste le note diagnosi, descrive la RM spinale completa con Mdc del 7

gennaio 2021 ed afferma che tale esame “ha permesso di escludere la presenza

di nuove lesioni. Resta comunque presente e stabile la lesione midollare

precedentemente nota a livello C4-C5, che come spiegato al paziente sarà

verosimilmente visibile alla RM a lungo termine; questa spiega la

sintomatologia sensitivo-motoria e dolorosa residua agli arti di sinistra.

Quanto da lui riferito evoca infatti un segno di Lhermitte positivo, indicativo

di una sintomatologia correlata alla lesione spinale, ed in parte un dolore a

carattere neuropatico secondario alla mielopatia. Abbiamo convenuto di

proseguire con la terapia di Saroten (…) ed ho sottolineato l’importanza di

controllare il peso, in quanto questo influisce sicuramente negativamente sulla

sua postura e a livello cervico-dorso-lombare” (pag. 574 incarto AI).

Il referto radiologico del

7 gennaio 2021, e meglio la RM colonna per midollo nativa e con mdc, con lo

scopo di confronto con gli esami precedenti dell’ottobre 2017 e del febbraio

2020, trae le seguenti conclusioni: “pregresso intervento C4-C5 con stabile

mielomalacia. Non altre alterazioni midollari” (pag. 576-577 incarto AI).

Il dr. med. __________, __________, nella descrizione del referto ha affermato:

" (…) A

livello cervicale quadro stabile. Nello specifico:

Livello C3-C4 stabile lieve spondilosi

posteriore a destra ed artrosi uncovertebrale all’origine di un lieve

restringimento dal forame destro senza segni compressivi. Marcata artrosi

faccettaria asimmetrica, prevalente a destra.

Livello C4-C5 placca introdotta

anteriormente. Stabile focale mielo malacia destra all’altezza di C4 senza

presa di contrasto.

Livello C5-C6 spazio ridotto. Spondilosi

posteriore con moderata obliterazione dello spazio subaracnoideo, senza

compressioni midollari.

Livello C6-C7 spazio lievemente ridotto.

Ernia discale mediana e paramediana con discreta obliterazione dello spazio

subaracnoideo senza compressioni midollari. Non alterazioni di segnale del

midollo.

A livello dorsale invariato l’avvallamento

della limitante superiore di D6 con piccola ernia intraspongiosa non

francamente edematosa. Sostanzialmente invariata la piccola protrusione discale

a livello D8-D9, mediana- paramediana destra. Non compressioni midollari o

conflitti radicolari. Regolare intensità di segnale del midollo spinale con

cono che termina regolarmente a livello D12-L1. Non stenosi del canale spinale.

Non chiari segni di mielomalacia” (pag. 576-577 incarto AI)

Il 27 gennaio 2021 il

medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:

" (…)

- La

RM spinale completa ha permesso di escludere la presenza di nuove

lesioni;

- La

nota lesione a livello C4-C5 è stabile;

- La

collega __________ ha sottolineato all’assicurato l’importanza di controllare

il peso poiché questo influisce negativamente sulla sua

postura e a livello cervico-dorso-lombare. A questo proposito, si ricorda che

l’assicurato ha l’obbligo di ridurre il danno.

Se ne conclude che non sono presenti nuovi elementi che

permettono di entrare nel merito della nuova domanda di prestazioni.” (pag. 579

incarto AI)

Pendente causa, su

Considerandi

richiesta del TCA, l’insorgente ha prodotto il referto del 18 novembre 2020 del

dr. med. __________, medico generico FMH (doc. IX/B), citato nel ricorso. Il

curante, ha descritto i sintomi di cui soffre il ricorrente: “la propriocezione,

la sensibilità con problemi di equilibrio e della percezione dei gesti fini a

cui si associa un limitante tremore nell’arto superiore sinistro e, raramente

di quella dell’arto superiore destro. Cito pure l’anosmia evidenziata durante

la visita rinologica”. Per il curante si tratta di disturbi molto

particolari che vanno a penalizzare proprio la professione esercitata

dall’assicurato, ossia il cuoco e lo chef di cucina. Egli ritiene che per un

assicurato nato nel 1964, dati i sintomi neurologici descritti, non sarebbe

possibile trovare un’altra attività. Il curante ritiene necessaria una

valutazione peritale.

2.7

In concreto, occorre

innanzitutto rammentare che, determinante per stabilire se vi è stato un

peggioramento dello stato di salute del ricorrente tale da incidere sulla sua

capacità lavorativa, è lo stato valetudinario presente al momento

dell’emissione della decisione del 26 marzo 2019.

A questo proposito va

inoltre tenuto conto del fatto che tra la nuova domanda del 30 settembre 2020 e

la citata decisione, è passato poco tempo e l’Alta Corte ha già avuto modo di

precisare che l’amministrazione deve prendere

in considerazione il tempo trascorso dall’ultima decisione, giacché più

l’ultimo provvedimento è recente, maggiori sono le esigenze da porre per

ritenere verosimile il peggioramento (sentenza I 619/06 del 10 febbraio 2005).

Nel caso di specie,

secondo questo Tribunale, l’Ufficio AI a ragione non è entrato nel merito della

domanda.

Infatti l’assicurato,

chiamato a dimostrare che rispetto all’ultima decisione del 26 marzo 2019, vi è

stato un peggioramento del suo stato di salute, non ha reso verosimile una

modifica della sua situazione valetudinaria con incidenza sulla sua capacità

lavorativa in attività adatta.

Se è vero che la curante,

dr.ssa med. __________, specialista in neurologia, nei suoi referti, insiste

nel sostenere che l’insorgente è completamente inabile al lavoro in qualsiasi

attività a causa della mielopatia e delle altre patologie, d’altra parte, come

rileva correttamente il medico SMR, dr. med. __________, dalla nuova

documentazione medica prodotta dall’insorgente emerge una stabilità dello stato

di salute rispetto a quanto stabilito nell’ambito della precedente procedura e

non è stato oggettivato un peggioramento della situazione valetudinaria del

ricorrente tale da incidere sulla sua capacità lavorativa.

La stessa dr.ssa med. __________

indica, con riferimento alla RM cervicale con Mdc del 27 febbraio 2020, uno

stato di salute stabile rispetto all’esame dell’8 febbraio 2016 (pag. 543

incarto AI: “esiti da pregresso intervento a livello C4-C5 con mielomalacia

residua e stabile a livello C4 rispetto all’esame precedente del 08.02.2016”),

antecedente alla perizia del __________ del 28 luglio 2017 (pag. 226 e seguenti

incarto AI) che è stata posta a fondamento della precedente decisione di

reiezione della domanda di prestazioni. Con riferimento alla valutazione

neuropsicologica del 3 giugno 2020 la stessa specialista conclude per un profilo

cognitivo globalmente nella norma, adeguate capacità di memoria, buone capacità

attentive ed esecutive, buona fluenza verbale, nella norma le abilità

visuo-costruttive e segnala unicamente una ridotta flessibilità cognitiva (pag.

544.

incarto AI).

Il successivo esame

radiologico del 7 gennaio 2021 che è stato confrontato con i precedenti esami

dell’ottobre 2017 e del febbraio 2020, ha anch’esso confermato la perfetta

stabilità dello stato di salute del ricorrente ed ha escluso la presenza di

nuove lesioni (pag. 576-577 incarto AI: “pregresso intervento con stabile

mielomalacia. Non altre alterazioni midollari”). Dalla RM della colonna per

midollo nativa e con MDC risulta un quadro stabile a livello cervicale (pag.

576.

incarto AI: “[…] A livello cervicale quadro stabile […] Livello C3-C4

stabile lieve spondilosi posteriore a destra […] livello C4-C5 […] stabile

focale mielo malacia destra all’altezza di C4 […]“) e a livello dorsale

invariato l’avvallamento della limitante superiore di D6, sostanzialmente

invariata la piccola protrusione discale e livello D8-D9 (pag. 576-577 incarto

AI).

Altre patologie citate

dalla dr.ssa med. __________ non risultano aver subito un peggioramento con

influenza sulla capacità lavorativa del ricorrente (cfr. consid. 2.6; cfr. ad

esempio il referto del 24 giugno 2020, pag. 543 e seguenti incarto AI).

Né può essere d’aiuto il

certificato del 18 luglio 2019 del dr. med. __________, medico generico FMH,

che si è limitato ad elencare le già note patologie di cui è affetto il

ricorrente (pag. 547 incarto AI).

Quanto al referto del 18

novembre 2020 del curante, il quale ha affermato che l’interessato presenta “propriocezione,

la sensibilità con problemi di equilibrio e della percezione dei gesti fini a

cui si associa un limitante tremore nell’arto superiore sinistro e, raramente

di quella dell’arto superiore destro. Cito pure l’anosmia evidenziata durante

la visita rinologica”, va rilevato come tali patologie erano già state

prese in considerazione nell’ambito della precedente procedura e non emerge un

loro peggioramento con incidenza sul suo stato di salute.

Infatti, il dr. med. __________,

specialista in neurologia FMH, nel suo consulto del 25 maggio 2017, aveva già

tenuto conto del fatto che l’assicurato riferiva di avere avuto “disturbi di

sensibilità al piede sinistro che si sono progressivamente estesi a tutta la

gamba e nel giro di due giorni fino alla regione pettorale e al braccio

sinistro, vi erano pure disturbi dell’equilibrio” e che in seguito ad un

intervento decompressivo cervicale nel 2016 i disturbi di sensibilità

all’emicorpo sinistro (braccio, tronco e gamba) hanno assunto caratteristiche

diverse: avverte soprattutto parestesie, vi è un disturbo della percezione

della temperatura e a volte una certa iperestesia con bruciori (pag. 270 – 275

incarto AI).

Nello stato

neurologico lo specialista aveva pure accertato un “olfatto oggettivamente

diminuito” (pag. 272 incarto AI).

In queste

condizioni, secondo il TCA, tramite i certificati medici prodotti nell’ambito

della nuova procedura, considerato inoltre il poco tempo trascorso rispetto

all’ultima decisione, l’interessato non ha reso verosimile che il grado di

invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni,

e meglio che è subentrato un rilevante cambiamento dello stato di salute rispetto

all’ultima decisione cresciuta in giudicato tale da influire sulla perdita di

guadagno.

Va poi ribadito che

neppure il medico SMR, dr. med. __________, chiamato a valutare i certificati

prodotti dal ricorrente, ha ritenuto sufficienti le affermazioni dei medici che

hanno avuto in cura l’assicurato.

A questo riguardo va

ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Alla luce di quanto sopra

questo Tribunale ritiene che non sia stato reso verosimile un peggioramento

dello stato di salute con influenza rilevante sulla capacità lavorativa del

ricorrente rispetto alla situazione esistente il 26 marzo 2019.

Ne segue che la richiesta

dell’allestimento di una “perizia globale neutra” (doc. I) va respinta.

Infatti, se l'assicurato interpone ricorso contro la

decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto

l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia Se invece – ciò che non

corrisponde al caso in esame – essa ha accettato di esaminare la nuova

richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia,

ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile

dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).

Va qui rammentato che

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare

d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove: DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

Infine, va ancora rilevato

che il presente giudizio non pregiudica eventuali diritti del ricorrente nei

confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data decisiva del

provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (sul potere cognitivo dal profilo temporale del giudice

delle assicurazioni sociali cfr. DTF 144 V 210 consid. 4.3.1 con riferimenti,

citata nella sentenza 8C_435/2020 del 23 ottobre 2020, consid. 4.4).

Il ricorrente ha, se del

caso, la facoltà di presentare un’ulteriore nuova domanda di prestazioni,

adducendo una rilevante modifica della situazione valetudinaria ed allegando la

pertinente documentazione medica, motivata, approfondita ed indicante precisamente

il grado d’incapacità lavorativa, relativa ad eventuali nuovi o maggiori

disturbi che potrebbero influire sul grado d’inabilità.

2.8

Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis

LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr.

anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli

art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V

402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.--vanno poste a carico dell'insorgente.

Quest’ultimo chiede

tuttavia di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio dell’avv. RA 1.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale

(DTF 110 V 362).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto – sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 e 372 con riferimenti).

Il

diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal

pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in

cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.

Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta

quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di

condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26

settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità

di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si

debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i

propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005;

STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re

A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di

perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente

inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza

esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267

consid. 2b).

Nel caso concreto, visti i chiari principi che risultano

dalla giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta Ufficiale che nel sito web

della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, ritenuto

che, come spiegato in precedenza, il ricorrente non ha prodotto alcun

certificato medico atto a comprovare un peggioramento del suo stato di salute

con incidenza sul grado d’invalidità rispetto a quanto stabilito nella

precedente procedura e ritenuto al contrario come dalla documentazione medica allegata

emerge semmai una stabilità dello stato valetudinario del ricorrente, doveva

apparire evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente

maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il

requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.

Facendo

quindi difetto anche solo uno dei presupposti necessari per ottenere

l'assistenza giudiziaria, la richiesta va respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese, per complessivi

fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti