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Decisione

32.2021.32

Domanda rendita AI.Perizia pluridisciplinare.I referti prodotti pendente causa,valutati dai periti,non modificano le valutazioni mediche.Calcolo grado AI.Reddito da invalido statistico,no settore ristorazione.Riduzione 10% x motivi personali,no x età,no x solo AFC gessat,no x riduzione di rendimento

13 settembre 2021Italiano74 min

100% sia in attività da ultimo svolta che in altre attività) non dovevano essere

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.32

TB

Lugano

13 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 marzo 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione dell'8 febbraio 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Nel 2016 RI 1, 1965, attivo

come gessatore con la ditta __________ della quale era socio e gerente, è stato

vittima di un infortunio e nel novembre 2017 (doc. 14) ha fatto richiesta di

prestazioni dall'assicurazione invalidità per ernia discale a livello C5-C6 con

componente intraforaminale bilaterale.

L'Ufficio assicurazione invalidità ha raccolto la documentazione

medica ed economica necessaria e l'ha sottoposta al Servizio Medico Regionale,

il quale il 19 luglio 2019 (doc. 55) ha ritenuto opportuno fare esperire una

perizia pluridisciplinare.

1.2. Il rapporto peritale del 1°

ottobre 2020 (doc. 90) del Servizio Accertamento Medico è stato fatto proprio

dal dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale nel suo rapporto finale

del 5 ottobre 2020 (doc. 91) e, dopo avere sentito il consulente in

integrazione professionale (doc. 97) e il Servizio ispettorato (doc. 94), il 28

ottobre 2020 (doc. 99) l'Ufficio AI ha emesso un progetto di decisione di

attribuzione di una rendita.

Alle osservazioni del 27 novembre 2020 (doc. 104) formulate

dall'assicurato limitatamente contro la concessione di tre quarti di rendita

dal 1° settembre 2020 ha fatto seguito la decisione dell'8 febbraio 2021 (doc.

A2), con cui l'amministrazione ha confermato l'attribuzione di una mezza

rendita di invalidità dal 1° giugno 2017 (grado AI 50%), di una rendita intera

dal 1° ottobre 2019 (grado AI del 100%) e di tre quarti di rendita dal 1°

settembre 2020 (grado AI 69%).

1.3. Il 10 marzo 2021 (doc. I) RI

1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, si è rivolto al Tribunale chiedendo di

togliere l'effetto sospensivo al ricorso per potere beneficiare del versamento

della rendita di invalidità, visto che la sua contestazione è limitata al

diritto dal 1° settembre 2020, che il ricorrente ha chiesto di riconoscergli in

ragione di una rendita intera anziché di tre quarti.

L'assicurato ha evidenziato che a causa dell'infortunio sul lavoro

del 15 giugno 2016, le sue condizioni di salute sia dal profilo somatico sia

psichico sono tali da non potere più esercitare l'attività abituale di

gessatore, ma neppure l'impiego amministrativo che svolgeva parzialmente in

seno alla sua ditta, non avendo alcuna formazione specifica in quest'ultimo

ambito.

Secondo l'insorgente, il grado di invalidità del 69% valido dal 1°

settembre 2020 non è corretto e in particolare le limitazioni funzionali

indicate nel rapporto finale SMR del 5 ottobre 2020 sono in netto contrasto con

un'attività semplice e ripetitiva che consentirebbe di conseguire un salario

mensile ipotetico mediano di Fr. 5'466,39. Un'attività lavorativa negli ambiti indicati

nella decisione in cui sarebbe reintegrabile non è invece adeguata ai suoi

limiti funzionali.

Ripercorrendo la perizia SAM, il ricorrente ha rilevato che tanto

la sua psichiatra quanto il perito specialista erano concordi che le

problematiche somatiche e la consapevolezza dell'impossibilità di riprendere

l'attività lavorativa hanno ostacolato, e addirittura aggravato, il suo stato

psicopatologico.

Inoltre, la sindrome cervicovertebrale con componente

cervico-brachiale ha un notevole impatto sulla sua capacità lavorativa, tanto

che è totalmente inabile come gessatore.

Per l'assicurato, poi, non disponendo di alcuna formazione

specifica, un impiego dirigenziale e amministrativo come svolto nella sua

ditta, tuttavia fallita nel 2017 e cancellata nel 2020, è del tutto

improbabile.

Non vanno infatti inoltre dimenticate le numerose limitazioni

figuranti nel rapporto SMR del 5 ottobre 2020, che sono state evidenziate pure

dalla consulente in integrazione professionale.

Stante il solo attestato professionale AFC come gessatore e la sua

età (54 anni), egli è difficilmente reintegrabile nel mondo del lavoro, tanto

che l'Ufficio AI stesso non ha ritenuto possibile una riformazione

professionale. Il reddito mensile da invalido stabilito dall'amministrazione non

è dunque realizzabile, anche perché le attività lavorative indicate dalla

consulente non sono adeguate ai suoi limiti funzionali e sono contestate. A suo

dire, è per contro ipotizzabile un'attività meno pesante, come un'attività nel

servizio della ristorazione.

Anche la riduzione sociale del 10% operata dall'Ufficio AI non

tiene conto sufficientemente della sua situazione personale, avendo 56 anni e

non possedendo alcuna formazione specifica se non quella di gessatore, per la

quale è però inabile al 100%. Inoltre, le limitazioni alla capacità lavorativa

hanno un grande impatto, in particolare sul suo stato psichico in costante

declino che influenza negativamente la capacità lavorativa e quindi la

possibilità di trovare un nuovo lavoro.

Considerato un salario statistico nella ristorazione di Fr.

4'282.- mensili (Fr. 51'384.- annui) e una riduzione del 25%, con una capacità

lavorativa del 70% egli avrebbe diritto a una rendita intera. Ad ogni modo,

anche se si confermasse il reddito annuo ipotetico di Fr. 68'361,39, con la

riduzione del 25% si avrebbe un grado AI del 74% e quindi comunque diritto a

una rendita intera.

1.4. Nella risposta del 13 aprile

2021 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha proposto al TCA di

respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata.

Sulla richiesta ricorsuale di togliere l'effetto sospensivo al

ricorso l'amministrazione ha precisato che il provvedimento adottato era nei

fatti immediatamente esecutivo, nel senso che ha già versato all'assicurato le

rendite riconosciutegli e continuava a versargli tre quarti di rendita proprio

per evitargli difficoltà economiche.

Sull'aspetto medico l'Ufficio AI ha confermato le conclusioni

tratte dal Servizio Medico Regionale il 5 ottobre 2020 (capacità lavorativa del

70% in attività adeguate da giugno 2020), che si è fondato su una completa ed

esaustiva perizia pluridisciplinare e che serve validamente quale base di

giudizio, non essendo stata smentita in modo convincente da altri certificati

medici.

Per la questione economica, l'amministrazione ha osservato che

essendo esigibile che dal 1° giugno 2020 l'assicurato sfrutti la sua residua

capacità lavorativa del 70% in attività adeguate e stante il suo obbligo di

ridurre il danno, come rilevato dalla consulente in integrazione professionale il

20 ottobre 2020 all'assicurato può essere ragionevolmente chiesto di sfruttare

la sua residua capacità lavorativa in quei settori d'attività accessibili a

lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive che non

richiedono una preparazione professionale specifica. Sul mercato del lavoro

esistono delle attività che il ricorrente è in grado di esercitare al 70%

malgrado il danno alla salute. Vi sono attività di sorveglianza, fisicamente

leggere, che possono essere svolte sia in piedi sia da seduti e con la

possibilità di variare di frequente la postura, perciò le valutazioni della

consulente, che ha enumerato molteplici attività che egli potrebbe esercitare

tenuto conto delle limitazioni funzionali indicate, sono corrette.

In merito alla riduzione percentuale del reddito da invalido,

l'Ufficio AI ha ricordato che essa avviene con un esame globale (doc. 93) e che

trattandosi di una capacità lavorativa del 70% intesa come presenza durante

tutto il giorno, ma con una riduzione complessiva del rendimento del 30%, non

si può applicare un'ulteriore riduzione percentuale per tenere conto del fatto

che l'assicurato è in grado di lavorare a tempo parziale. Anche la nazionalità

svizzera e l'età di 54 anni al momento della definizione medica della capacità

lavorativa residua del 70% non permettono un'ulteriore deduzione del reddito

statistico. Neppure la circostanza di avere una formazione limitata giustifica

una riduzione, visto che le attività adeguate possibili non richiedono

un'esperienza professionale diversificata. La riduzione globale del 10% va

perciò confermata, così pure il calcolo della perdita di guadagno che giunge a

un grado AI del 69%.

1.5. Chiesta (doc. VI) e ottenuta

una proroga (doc. VII), con le osservazioni del 10 maggio 2021 (doc. VIII) il

ricorrente ha prodotto dei certificati medici (docc. A3 e A4), che comprovano

l'attuale incapacità lavorativa e la persistenza di notevoli limiti funzionali.

Dal 1° settembre 2020 egli ha perciò diritto a una rendita intera con un grado di

invalidità di almeno il 74%.

1.6. Il 27 maggio 2021 (doc. X)

l'Ufficio AI ha chiesto al TCA una proroga per potere sottoporre la nuova

documentazione medica ai periti del SAM (doc. X/1) e, non appena ha ottenuto il

loro parere (docc. XII/1-4), il 18 giugno 2021 (doc. XII) ha preso posizione

affermando che la stessa non apportava elementi tali da modificare le

conclusioni della perizia.

1.7. Il ricorrente ha informato il

24 giugno 2021 (doc. XIV) il TCA di non avere ulteriori osservazioni da

formulare e di riconfermarsi nelle proprie conclusioni.

1.8. L'amministrazione non ha più

preso posizione (doc. XV).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

verifica del diritto del ricorrente a una rendita di invalidità dal 1°

settembre 2020, che l'Ufficio assicurazione invalidità gli ha riconosciuto in

ragione di tre quarti con grado AI del 69%, ma che egli pretende intera con un

grado AI di almeno il 74%. L'assicurato ha infatti espressamente accettato il

diritto a una mezza rendita di invalidità con grado AI del 50% riconosciutagli

dal 1° giugno 2017 e il diritto a una rendita intera con grado AI del 100% dal

1° ottobre 2019.

La richiesta ricorsuale di togliere l'effetto sospensivo al

ricorso è diventata priva di oggetto con la risposta di causa.

2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno

1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella

professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di

lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili

in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività

lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il

reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Secondo la giurisprudenza, per il raffronto

dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da

invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul

diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la

Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta

a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente

formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non

riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata con

STFA U 156/05 del 14 luglio 2006,

consid. 5).

2.3. Nel mese di novembre 2017

l'assicurato ha inoltrato una domanda di prestazioni a causa di ernie discali

presenti dal 2016 che lo rendevano inabile al lavoro di gessatore dapprima al 100%

e poi al 50%.

L'Ufficio AI ha subito raccolto presso i medici curanti dr. med. __________,

FMH medicina interna generale, e __________, FMH psichiatria e psicoterapia, la

documentazione determinante e l'ha completata con i referti specialistici richiamati

dall'assicuratore infortuni che si era inizialmente assunto l'evento del 15

giugno 2016.

Sulla scorta di queste informazioni, il 19 luglio 2019 (doc. 55)

il Servizio Medico Regionale (dr. __________ e dr. __________) ha ritenuto

opportuno fare esperire una perizia pluridisciplinare in ambito reumatologico,

psichiatrico e internistico.

Nel rapporto peritale del 1° ottobre 2020 (doc. 90) il Servizio

Accertamento Medico, a cui è stato affidato tale compito, ha vagliato

attentamente lo stato di salute dell'assicurato fondandosi sia sulla

documentazione medica in possesso dell'Ufficio AI sia su esami radiologici e

neurologici eseguiti durante la valutazione peritale.

Esposta l'anamnesi (familiare, personale-sociale, professionale,

patologica, sistemica), i disturbi soggettivi e le affezioni attuali, la

descrizione della giornata e la constatazione obiettiva, il rapporto riporta le

conclusioni peritali che si fondano su un'esauriente discussione avvenuta il 29

settembre 2020 alle ore 11.45 in teleconferenza fra gli specialisti in

psichiatria e psicoterapia, in reumatologia, in neurologia e in medicina

interna generale.

La diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa era di

sindrome cervicovertebrale con componente cervicobrachiale soprattutto a

sinistra con possibile stato dopo sindrome irritativa radicolare C6 sinistra

per una discopatia con ernia discale C5-C6 e stato dopo intervento chirurgico

di fissazione intersomatica ACDF C5-C6 da sinistra il 12 luglio 2019;

periartropatia omero-scapolare tendinopatica residua alla spalla sinistra con

leggera sintomatologia d'impingement e interessamento soprattutto del tendine

del subscapolare in stato dopo intervento chirurgico di artroscopia diagnostica

della spalla sinistra, tenotomia del capolungo del bicipite e acromioplastica

il 13 febbraio 2020.

Oltre a queste diagnosi reumatologiche è stata indicata quale

diagnosi psichiatrica una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di

gravità media (ICD-10: F33.1).

Sono state inoltre rilevate delle diagnosi senza influsso sulla

capacità lavorativa dal profilo reumatologico, neurologico e internistico.

Evidenziate le ripercussioni funzionali di queste diagnosi e

discussi gli aspetti della personalità e i fattori di stress, i periti hanno

definito nel 50% la capacità lavorativa dell'assicurato in qualità di

direttore/proprietario di una ditta di gessatura per le attività di tipo

amministrativo intesa come riduzione del rendimento sull'arco di una giornata

lavorativa intera, mentre nello 0% per l'attività di gessatore.

In un'attività adeguata la capacità è stata stabilita nel 70%,

intesa come riduzione del rendimento sull'arco di una giornata.

Fatti

I periti hanno osservato che le incapacità lavorative descritte da

ciascuno (dal profilo psichiatrico, inabile al 50% nella sua attività di

responsabile di azienda, mentre in attività semplici, ben strutturate e senza

responsabilità decisionali, era abile al 70%; per il reumatologo l'assicurato

era totalmente inabile come gessatore dall'intervento chirurgico alla colonna

cervicale, mentre dalla visita peritale in un'attività di tipo amministrativo

come direttore e proprietario di una ditta di gessatura abile al 75%, così pure

in attività lavorativa adeguata che tenesse in considerazione le limitazioni

funzionali descritte; dal profilo neurologico non v'erano patologie

determinanti limitazioni funzionali e il grado di capacità lavorativa era del

100% sia in attività da ultimo svolta che in altre attività) non dovevano essere

sommate, integrandosi vicendevolmente con compensazioni reciproche, essendo

tutte all'origine di riduzione del rendimento con rallentamento d'esecuzione e

diminuita caricabilità.

Nel descrivere l'evoluzione nel tempo della capacità lavorativa,

gli esperti hanno in particolare indicato che da giugno 2020, ovvero quando è

stata eseguita la valutazione reumatologica, permaneva un'incapacità lavorativa

totale nell'attività di gessatore, mentre per le attività di tipo

amministrativo quale direttore/proprietario di una ditta di gessatura la

capacità lavorativa era del 50% e in attività adeguate era del 70%.

Preso atto della suesposta perizia pluridisciplinare, il 5 ottobre

2020 (doc. 91) il dr. __________ del Servizio Medico Regionale ha confermato le

diagnosi con e senza conseguenze sulla capacità lavorativa individuate dai

periti, come pure tutti i gradi di inabilità lavorativa certificati dai medici

curanti prima della valutazione peritale e dal 1° giugno 2020 dagli specialisti

come gessatore, direttore/proprietario di una ditta e in attività adeguate,

precisando trattarsi di riduzione del rendimento.

Riprendendo le limitazioni funzionali e di carico individuate

dallo specialista in reumatologia, il medico SMR ha indicato che l'assicurato

era limitato in attività lavorative pesanti e non ergonomiche per la colonna

vertebrale, nel mantenere posizioni statiche prolungate con la colonna

cervicale e nei movimenti ripetitivi di rotazione e flessione della colonna

cervicale, nel mantenere la posizione seduta per un tempo superiore a 30

minuti, la posizione in piedi cambiando appoggio non era particolarmente

limitata, mentre la posizione statica eretta soprattutto era ridotta a pochi

minuti soprattutto se la colonna cervicale era leggermente flessa in avanti.

Poteva alzare sino all'altezza del corpo carichi di 10 kg. Per i disturbi alla

spalla sinistra era limitato in attività lavorative ripetitive in particolar

modo sopra l'orizzontale di elevazione e abduzione del braccio e di rotazione. Soprattutto

la rotazione interna era dolorosa, poteva raramente alzare pesi sopra

l'orizzontale superiori a 3,5-5 kg, era limitato nel tenere oggetti alzati

sopra l'orizzontale e nello svolgere attività manuali che richiedono movimenti

ripetitivi di rotazione e di elevazione e abduzione del braccio sinistro.

Per gli aspetti psichici, l'SMR ha ricordato che il corteo

sintomatologico ascrivibile alle diagnosi descritte interferiva sulle

prestazioni lavorative, sulla capacità di sopportare lo stress e sui tempi di

recupero, sulla costanza degli obiettivi da perseguire e sulla capacità di

tradurre in atto i propri propositi con riduzione della caricabilità psichica e

della resistenza.

Tenuto conto dei limiti funzionali e di carico indicati dall'SMR,

nel rapporto finale del 20 ottobre 2020 (doc. 97) il Servizio Integrazione

Professionale ha elencato una serie di attività esigibili riconducibili alla

categoria delle statistiche svizzere in attività semplici e non specializzate

alle quali l'assicurato avrebbe potenzialmente accesso. Considerata poi la sua età

e che una riformazione professionale richiederebbe tre anni, la consulente non

ha ritenuto date le premesse per la concessione di provvedimenti di natura

professionale, ma restava a disposizione per un aiuto al collocamento vista la

necessità di cambiare attività.

Con il progetto di decisione del 28 ottobre 2020 (doc. 99)

l'Ufficio AI ha concesso all'assicurato una mezza rendita di invalidità dal 1°

giugno 2017, intera dal 1° ottobre 2019 e di tre quarti dal 1° settembre 2020.

Alla luce delle osservazioni dell'interessato a questo progetto

(doc. 104), il 3 dicembre 2020 (doc. 108) il dr. med. __________ ha evidenziato

che le stesse non contestavano le valutazioni clinico/funzionali espresse dai

periti né che è stata aggiornata la documentazione medica con nuove diagnosi o

relazioni che giustificassero un modificato stato clinico successivo alla

perizia.

La decisione dell'8 febbraio 2021 (doc. A2) dell'amministrazione ha

perciò confermato integralmente il progetto.

Con il ricorso al TCA l'assicurato non ha prodotto ulteriore

documentazione medica, che è invece stata trasmessa pendente causa con le

osservazioni alla risposta dell'Ufficio AI.

I certificati del 2 aprile 2020, del 13 maggio 2020 e del 7 luglio

2020 (doc. A4) si riferiscono al controllo clinico e radiologico post

intervento di artroscopia e alla successiva infiltrazione della spalla

sinistra, che non ha avuto alcun effetto e quindi i dolori nella estremità

superiore sinistra provenivano verosimilmente dall'irritazione della colonna

cervicale soprattutto tra C3 e C6, per cui è stato chiesto un consulto

neurochirurgico.

Il 28 settembre 2020 (doc. A4) la dr.ssa med. __________ ha

riferito all'esame neurologico una debolezza del braccio sinistro M4/5 di tutti

i muscoli. Eseguita una RX cervicale e una RM cervicale, il 26 novembre 2020

(doc. A4) la neurochirurga ha rivisto il paziente rilevando una buona fusione

ossea e una buona decompressione canalare sul livello C5-C6, ma le stenosi

foraminali bilaterali con conflitto delle radici C6 spiegavano la sua

sintomatologia persistente. Essendo i sintomi resistenti al trattamento

conservativo e infiltrativo, essa gli ha consigliato un intervento chirurgico,

sul quale l'interessato avrebbe riflettuto.

Il dr. med. __________, specialista in medicina interna generale,

ha riferito il 6 maggio 2021 (doc. A4) che dopo aprile 2020 la situazione

critica era discretamente peggiorata, visto che l'intervento ortopedico alla

spalla sinistra non era riuscito a risolvere completamente la problematica

dolorosa che si era accentuata in autunno e che era causata da restringimento

foraminale a livello cervicale bilateralmente. Le procedure infiltrative non

hanno permesso di migliorare la situazione, perciò l'unica alternativa

possibile era un intervento neurochirurgico di foraminectomia cervicale

bilateralmente a livello del restringimento che si situava a C5-C6. L'interessato

stava riflettendo sull'eventualità di farsi operare.

Il 4 maggio 2021 (doc. A3) la dr.ssa __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, ha certificato che l'assicurato seguiva un trattamento

psichiatrico/psicoterapeutico integrato dal 30 ottobre 2003 per un disturbo

affettivo ricorrente di notevole intensità (ICD-10: F33) e che negli ultimi sei

mesi le sue condizioni erano peggiorate ed era stata necessaria

l'intensificazione della farmacoterapia (psicostabilizzatori: gabapentin e sali

di litio).

L'interessato era inabile al lavoro al 100% in qualsiasi attività

e la prognosi lavorativa era negativa.

A richiesta dell'Ufficio AI (doc. X/1), i periti del Servizio

Accertamento Medico si sono pronunciati su questi referti.

Il reumatologo, dr. __________, ha osservato che la sintomatologia

dolorosa evocata era già presente alla sua valutazione peritale e che si è

protratta dopo la sua visita, portando l'ortopedico ad eseguire delle nuove

infiltrazioni sub-acromiali che egli aveva peraltro già postulato. Esse non

hanno comunque dato risultati soddisfacenti e il consulto neurochirurgico ha

riferito i disturbi prevalentemente a una problematica cervicale. Egli non ha

perciò riscontrato una modifica direzionale dei disturbi dell'assicurato e

delle patologie già evidenziate e valutate nel suo esame del 22 giugno 2020. Il

perito ha quindi considerato attuali le limitazioni funzionali e la capacità

lavorativa espresse in precedenza almeno fino a quando si deciderà di

intervenire chirurgicamente nuovamente alla colonna cervicale (doc. XII/2).

Il dr. med. __________, FMH in neurologia, ha ritenuto che i

certificati medici prodotti erano molto vaghi, ricordando che i dolori alla

spalla sinistra e la debolezza diffusa del braccio difficilmente potevano

essere spiegati da un problema neurogeno. L'assicurato presentava in primo

luogo una problematica algica di origine reumatologico-ortopedica con un

deficit diffuso di origine antalgica. Non sono pertanto emersi nuovi reperti

neurologici, non sono descritti deficit sensitivi né alterazioni di riflessi

osteotendinei e il vago reperto di debolezza di tutti i muscoli al braccio

sinistro parlava piuttosto in favore di una debolezza di origine antalgica e

non radicolare (doc. XII/3).

Nemmeno il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha

riscontrato elementi sufficienti per rivedere le conclusioni della sua

precedente valutazione (doc. XII/4).

Nel complemento peritale del 15 giugno 2021 (doc. XII/1) il

Servizio Accertamento Medico, alla luce dei singoli pareri che ha riportato per

esteso, ha pertanto concluso che la nuova documentazione non apportava elementi

tali da modificare le conclusioni della perizia pluridisciplinare del 1°

ottobre 2020.

2.4. Per costante giurisprudenza

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134;

114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico,

determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno

studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore

di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo

sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).

Nella DTF 125 V

351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività

e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 pag. 108 segg.).

Il Tribunale federale ha poi precisato

nella DTF 135 V 465 che il giudice delle assicurazioni

sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici

interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione

che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle

conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 9C_168/2020 consid.

5.1; STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta

Corte, dal principio della parità delle armi che la

Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità

dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni

(DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Ancora recentemente (STF

9C_168/2020 del 17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio

2021, consid. 4.1), l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici)

rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio

sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia

sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della

procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti

esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento

dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità

della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125

V 351 consid. 3b/bb pag. 353; DTF 123 V

176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994,

pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto perché

esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono

riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di chiarire

alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti

lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica

puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura differente del

mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018 del 30 maggio

2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24 agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR

nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di

divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio

necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la

seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration

et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par

le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité

de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.

(…)".

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la

giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi

dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a

disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un

punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non

fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni

contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti

validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti

citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio

2003).

In merito ai rapporti del medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/ 2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, a suo favore (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre,

il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, trattandosi delle divergenze di

opinione tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal

giudice, ha precisato quanto segue:

" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et

médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en

oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur

reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au

vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration

ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.5. Va ancora rilevato che affinché

un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve

adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D.

Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti

dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la

nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo,

“Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista

in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V

49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,

Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS

1999 pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e

deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.

L'esperto deve inoltre esprimersi sull'aspetto

psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve

ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori

descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui

descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti

divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti

dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto

insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente

psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

Inoltre, per quanto riguarda in particolare l'invalidità

cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo

al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere

dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del

lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid.

4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC

1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998

consid. 3b; Locher/Gächter,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30

giugno 2004 al consid. 3.2 l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:

" (…) Tra i

danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre

alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a

malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque

non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni

della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di

buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere

apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in

quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute

mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,

tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere

quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire

l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute

psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".

Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro

per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre

1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182

consid. 2a con riferimenti).

Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che "(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica

presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in

psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza

del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid.

4). (…)".

Con DTF 130 V 352 la nostra Massima Istanza ha precisato i criteri

per potere concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4)

provoca un'incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, Le perizie nelle

assicurazioni sociali, op. cit., pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V

49, il Tribunale federale, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto

invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa

della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si

devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza

dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività

risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un

danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione.

Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra

i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato

afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago;

l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti

dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,

nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich

zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische

Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio

approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre

affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull'ipersonnia, nella quale l'Alta

Corte si è così pronunciata:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)".

Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V

281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi

(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di

lavoro deve essere valutata nell'ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso

particolare e senza risultati predefiniti.

In particolare, la presunzione secondo cui

questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di

volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

In due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e DTF 143 V

418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura

probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti,

secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona

interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere

applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi

(DTF 143 V 409), ma anche per tutte

le malattie psichiche (DTF 143 V 418).

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra

le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9

marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre

2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti

potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza

alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI.

Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto

non vale più in maniera assoluta. Ora, invece, come nelle altre malattie

psichiche, la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a

presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di

un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,

in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi

deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento

delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata

(cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

2.6. Nella presente fattispecie, chiamato

a verificare se l'Ufficio AI abbia accuratamente vagliato le condizioni di

salute dell'assicurato prima dell'emanazione della decisione impugnata, questo

Tribunale conferma l'operato dell'amministrazione.

Raccolti gli atti presso i curanti e l'assicuratore infortuni, il

medico SMR ha ritenuto di sottoporre l'assicurato a una perizia pluridisciplinare

aleatoriamente affidata al Servizio Accertamento Medico.

Gli specialisti internista, reumatologo, neurologo e psichiatra

hanno personalmente visitato l'assicurato nel giugno 2020 e valutato le sue

condizioni di salute prendendo in considerazione i referti resi dai curanti che

li hanno preceduti ed effettuando esami laddove ritenuto necessario.

I rapporti che ciascun perito ha allestito sono stati integrati

nella perizia pluridisciplinare del 1° ottobre 2020, che analizza in modo

dettagliato e compiuto lo stato di salute del ricorrente, dalla anamnesi ai

disturbi soggettivi, dalle constatazioni oggettive alle diagnosi con e senza

influsso sulla capacità lavorativa, fino a rispondere alle domande peritali

sottoposte loro dall'Ufficio AI per definire la capacità di lavoro

dell'assicurato sia nell'attività abituale sia in attività adeguate.

I periti, dopo avere discusso insieme i risultati a cui sono

giunti, hanno concluso che le incapacità lavorative stabilite da ognuno non

dovevano essere sommate, integrandosi vicendevolmente con compensazioni

reciproche.

Essi hanno dunque spiegato chiaramente e nel dettaglio le loro

valutazioni e conclusioni e il rapporto finale che le riassume è convincente e

non contraddittorio.

Lo specialista in reumatologia ha tenuto conto degli interventi

chirurgici a cui l'assicurato si è sottoposto e delle patologie tuttora

presenti che lo limitano nell'esercizio di un'attività lavorativa, perciò egli valutato

le conseguenze che ne derivano ponendo dei limiti funzionali e di carico

nell'esigibilità di un'attività lavorativa adeguata al suo stato di salute.

Lo psichiatra ha ritenuto importante che l'assicurato potesse

usufruire di un percorso psicoterapico mirato all'accettazione dei suoi

problemi somatici, rilevando che le cure di cui ha beneficiato in passato gli

hanno consentito di contenere la sintomatologia più acuta.

I referti prodotti pendente causa, in parte già agli atti

dell'amministrazione e quindi già valutati dai periti, forniscono un quadro

Considerandi

sostanzialmente simile a quello analizzato dagli esperti nel giugno 2020 e

quindi non sono tali, secondo i periti stessi, di modificare le loro

valutazioni riportate nel rapporto del 1° ottobre 2020. In merito alla

ventilata possibilità, nel novembre 2020, di sottoporsi a un intervento con

approccio posteriore con foraminotomia posteriore bilaterale C5-C6 secondo

Frykholm e decompressione delle radici C6 bilaterali, il dr. med. __________ si

è espresso il 10 giugno 2021 osservando che fino a quando non si interverrà

chirurgicamente sulla colonna cervicale, le limitazioni funzionali che egli ha

individuato nel giugno 2020 e la capacità lavorativa allora espressa rimangono

tuttora valide. Nel caso in cui l'assicurato deciderà per l'operazione si dovrà

prevedere una temporanea inabilità lavorativa e rivalutare l'assicurato.

Nemmeno il dr. __________ ha ritenuto determinanti le informazioni

rese dalla dr.ssa __________ sullo stato psichico del ricorrente, che dal 2003

risulta affetto da un disturbo affettivo ricorrente di notevole intensità, le

cui condizioni sono peggiorate negli ultimi sei mesi, ma che il perito non ha

giudicato incidere sulla sua valutazione del mese di giugno 2020.

Sulla scorta di quanto precede, non sussistono gli estremi per

scostarsi dalle conclusioni peritali del SAM e, di conseguenza, pure da quelle

del dottor __________ del Servizio Medico Regionale, che le ha riprese nel suo rapporto

finale del 5 ottobre 2020 e che sono state ribadite nel complemento peritale

del 15 giugno 2021.

2.7

Quanto alle conseguenze

economiche del danno alla salute del ricorrente, l'amministrazione ha calcolato

la perdita di guadagno che si avrebbe con una capacità lavorativa residua del

70% in attività adeguate.

Il reddito da valido di Fr. 136'955.- annui stabilito dal Servizio

ispettorato (doc. 94) è stato paragonato al reddito da invalido di Fr.

68'361,39 determinato sulla base dei dati statistici del 2018 aggiornati al

2019.

per quanto concerne le attività semplici e ripetitive, considerato che per

la consulente in integrazione professionale l'assicurato era reintegrabile nel

mondo del lavoro in numerosi ambiti professionali che non richiedono una

particolare formazione (doc. 97). Preso poi al 70% e diminuito del 10% per

tenere conto della limitazione di svolgere attività leggere (5%) e per altri

fattori di riduzione (5%), dal reddito ipotetico da invalido risultante di Fr.

43'067,67 (doc. 93) è scaturito un grado AI del 69% ([Fr. 136'955 - Fr.

43'067,67] : Fr. 136'955 x 100).

L'insorgente ha contestato il reddito ipotetico da invalido e la

riduzione sociale del 10%, chiedendo che il primo valore sia riferito, semmai,

al settore della ristorazione che terrebbe maggiormente in considerazione i

limiti funzionali stabiliti dal perito e che quindi sia fissato in Fr. 51'384.-

(Fr. 4'282 x 12); la riduzione va poi in ogni caso ritenuta nella misura

massima del 25% stante la sua età avanzata e la scarsa formazione. Così

facendo, anche volendo ipotizzare il reddito statistico stabilito dall'Ufficio

AI in Fr. 68'361,39, si avrebbe comunque un grado AI di almeno il 74%.

2.8

L'obbligo

dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri

ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze

economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui

l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative

del danno alla salute.

In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto

quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua

residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V

22.

consid. 4a pag. 28; Landolt,

Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi

Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una

rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da

escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere

pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa

residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione

professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro

equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22

consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità

è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica

ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda

di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si

dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue

residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il

diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà

essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una

forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale

o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità

occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF

8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009

consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e

1989.

pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).

Al riguardo, come ricordato nella STF 8C_709/2008

del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha ripetutamente

stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici

e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. Tabella

TA1 edita dall'Ufficio federale di statistica, livello di esigenze 4 [attuale

livello di competenze 1]) – un numero significativo di queste attività sono

infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto

adatte al danno alla salute che impone di lavorare in posizione alternata -

esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità

lavorativa residua. Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per

personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in

cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non

comportano aggravi fisici e che consentono il frequente cambiamento di

posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato

costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere

soltanto l'esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua

formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed

intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro

equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin,

Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag.

205.

segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel

muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten

angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den

Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d'invalidité dans

l'assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances, in: SZS 1990, pag. 255 segg.).

In questo ordine d'idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di

lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un'attività

manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di

manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin,

op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).

L'Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro

accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti

vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano

le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC

1991, p. 332 consid. 3b, STFA U 871/02 del 20 aprile 2004, consid. 3; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.5).

Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro

per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni

di servizio.

Va infine rilevato che, per giurisprudenza, se è vero che vanno

indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al

giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli

accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di

invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/ 2007 del

23.

aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01

del 25 febbraio 2003, consid 4.7).

Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il

risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione

professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta

infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta

quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare

un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli

elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4;

RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

2.9

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), come

ricordato nella STF 9C_151/2020 del 5 maggio 2020 al considerando 6.1, decisivo

non è il guadagno realizzato nell'ultima attività svolta, bensì il reddito che

la persona assicurata conseguirebbe, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante, se non fosse diventata invalida. Tale reddito deve essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonda sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla

salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF

144.

I 103 consid. 5.3; DTF 134 V 322 consid. 4.1), o comunque sul salario che

potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda

o in un'azienda simile.

Questo perché normalmente, in base all'esperienza

comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in

assenza del danno alla salute (RAMI 2000 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto

la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli

indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario

più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168

pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto

sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi

concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (Pratique VSI 2002

pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).

In concreto, l'amministrazione ha dato mandato al Servizio

ispettorato di determinare il reddito da valido dell'assicurato (doc. 95) che,

sulla scorta dei dati economici risultanti dai conti e dai bilanci della Sagl

di cui era socio e presidente della gerenza, l'ha stabilito in Fr.

136'955.- lordi annui.

Questo importo non è stato contestato dall'insorgente e il TCA non

ha motivo di scostarsene.

2.10

Per quanto concerne il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni economiche effettive,

possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti

dalle statistiche salariali ufficiali,

edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi

medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.

3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, in passato questo Tribunale

aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il

reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva

utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione

(TA13).

L'Alta Corte ha però successivamente

stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA

I 222/04 del 5 settembre 2006).

Con sentenza del 7 aprile 2008

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando

il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è

inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il

reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L.

Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag.

326-327) (…)”.

Questo tema è stato

definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza 8C_44/2009

del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:

"

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio

2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,

precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito

effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario

statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere

considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V

322.

e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un

parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si

procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia

determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza

confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver

tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una

seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e

professionali." (…).

In seguito, nella STF

9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l'Alta Corte ha ribadito al considerando 4.2 che i

dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei

redditi soltanto se è comprovato che l'assicurato non intendeva accontentarsi

di un salario modesto. Inoltre, il TF ha ricordato che non vi è una presunzione

in tal senso.

2.11

Per il 2020,

anno di eventuale riduzione del diritto alla rendita (DTF 128 V 174 = RAMI 2002

U 467 pag. 511 segg.), in assenza di dati salariali concreti occorre basarsi

sui dati statistici nazionali e dall'inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari 2018, edita dall'Ufficio federale di

statistica, più precisamente dalla

tabella TA1 2018_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08) (denominata

Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello

di competenze e il sesso – Settore privato; DTF 142 V 178), si osserva che il salario lordo mediamente

percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; STF 9C_632/2015)

per 40 ore settimanali corrisponde a un importo di Fr. 65'004.- (Fr. 5'417 x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino a porsi al momento in cui l'assicurato dovrebbe

(continuare a) ricevere la rendita (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07

del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148 del 12 dicembre 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), per

l'indicizzazione dei salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico

da invalido si ha per gli uomini che partendo dal dato del 2018 il salario lordo

statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2020 a Fr. 66'055,44

(Fr. 65'004 : 105,1 x 106,8)

(cfr. Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2020, pubblicata

dall'Ufficio federale di statistica in: https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/ home/statistiche/lavoro-reddito/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/evoluzione-salari.assetdetail.255182.html;

STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

Questo dato si riferisce, però,

a un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando ora questa cifra su

un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel

2020.

(cfr. per questo

aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e

la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione

economica, in ore per settimana (T 03.02.03.01.04.01), pubblicata dall'Ufficio

federale di statistica, aggiornata al 2020: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/tedmps-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail.2967269.html), il salario lordo medio ipotetico nazionale da

invalido per un uomo è di Fr. 68'862,80 (Fr. 66'055,44 : 40 x

41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA

U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

2.12

L'insorgente non

si è detto d'accordo con il reddito mensile statistico ipotetico ottenuto da un

uomo in attività semplici e ripetitive stabilito dall'Ufficio AI, ritenendolo

eccessivo a causa delle sue limitazioni fisiche e i disturbi psichici, giacché

non gli avrebbero permesso di raggiungere un simile salario.

A suo dire, sarebbe piuttosto pensabile un'attività

meno pesante, come un'attività nel servizio della ristorazione che gli

permetterebbe di evitare il sollevamento di carichi pesanti, non vi sarebbe il

rischio di posizioni statiche prolungate come pure l'attribuzione di compiti in

aspetti organizzativi o amministrativi.

Le limitazioni stabilite dal perito il 22 giugno

2020.

concernono il carico massimo (fino a 10kg) e i lavori con le braccia. In

particolare, a causa della patologia alla spalla sinistra, l'assicurato poteva

sollevare pesi fino a 10 kg fino all'altezza del corpo, era limitato in

attività lavorative ripetitive in particolar modo sopra l'orizzontale di

elevazione e abduzione del braccio e di rotazione, la rotazione interna era

dolorosa. Era poi limitato nel tenere oggetti alzati sopra l'orizzontale e

nello svolgere attività manuali che richiedono movimenti ripetitivi di

rotazione e di elevazione e abduzione del braccio sinistro. L'assicurato doveva

inoltre cambiare la posizione da seduto (massimo 30 minuti), mentre quella in

piedi cambiando appoggio non era particolarmente limitata. Egli poteva invece

stare fermo in piedi soltanto pochi minuti.

Tenendo conto di questi limiti funzionali, il 20

ottobre 2020 (doc. 97) la consulente in integrazione

professionale ha stilato un elenco di attività semplici, non specializzate e

non necessitanti di alcuna formazione (addetto alla qualità nella

produzione di oggetti di peso inferiore ai 10 kg; addetto all'imballaggio di

prodotti finiti a cottimo, con adeguamento ergonomico della postazione e la

possibilità di pause supplementari e l'utilizzo di specifici carrelli o muletti

per lo spostamento della merce; operaio generico nell'industria alimentare,

nella produzione di bibite, nel centro di produzione che prevede il controllo

che i fluidi continuino a scorrere e l'avviso ai tecnici in caso di guasti;

operaio non qualificato nell'industria manifatturiera ad esempio piccole viti o

bulloni, con dotazione ergonomica; autista/fattorino per consegna a domicilio

di farmaci o fiori; addetto alla sorveglianza video di strutture amministrative

o industriali; aiuto in attività amministrative collaterali semplici quali

scansione di documenti, duplicatura, raccolta della posta e preparazione per la

spedizione).

All'assicurato va ricordato l'obbligo di ridurre il

danno appena esposto e quindi l'obbligo di mettere a frutto la sua residua

capacità lavorativa, medicalmente accertata nel 70%, in un'attività che gli

permetta di conseguire un reddito tale da escludere il diritto alla rendita di

invalidità.

Il Tribunale federale ha infatti ribadito in più

occasioni che vi sono numerose attività semplici e ripetitive nei settori della

produzione e dei servizi che sono di natura leggera, che permettono di

alternare la posizione e che perciò esiste un mercato del lavoro sufficiente in

cui gli assicurati con limitazioni fisiche, come il ricorrente, possono

lavorare ancora, per esempio in attività di sorveglianza e di controllo. Queste

mansioni, semplici e ripetitive, rientravano nel livello 4 di competenze

previsto dalla Tabella TA1 edita dall'Ufficio federale di statistica, in

seguito denominato livello 1 con l'introduzione della Tabella TA1 2012_tirage_

skill_level, che si riferisce ora alle attività semplici di tipo

fisico o manuale.

Di conseguenza, non v'è motivo per cui si debba

ritenere che il ricorrente sfrutterebbe al meglio la sua capacità lavorativa

residua esercitando un'attività nel campo del servizio della ristorazione - in

genere, si tratta di lavori fisicamente impegnativi e che richiedono anche

movimenti ripetitivi con le braccia che il medico SMR ha proprio escluso -, piuttosto

che in una delle attività previste dalla consulente in integrazione

professionale, anche di sorveglianza e controllo, che risulta certamente più

semplice, leggera e che non necessita di una specializzazione.

In effetti, alla luce delle condizioni di salute

dell'insorgente e meglio della sua capacità lavorativa residua del 70%,

l'elenco di dette attività esercitabili va considerato come sostenibile.

In altre parole, le succitate limitazioni funzionali

non sono di alcun ostacolo alla sua reintegrabilità nel mondo equilibrato del

lavoro dopo una breve istruzione interna all'azienda.

Ne discende che la richiesta del ricorrente di considerare

un'attività nella ristorazione non può quindi essere presa in considerazione e pertanto è corretto che l'Ufficio AI si sia riferito ai dati statistici

per le attività semplici di tipo fisico o manuale.

2.13

L'insorgente ha

inoltre contestato la riduzione del 10% per motivi personali dal reddito da invalido

(5% per attività leggere e 5% per altri fattori di riduzione), affermando che

si dovrebbe adottare una riduzione del 25%.

Infatti, l'Ufficio AI avrebbe dovuto considerare che

ha 56 anni e nessuna formazione ulteriore dopo l'attestato di capacità di

gessatore, attività che però non può più svolgere dopo tanti anni, perciò

difficilmente riuscirebbe a reinserirsi nel mondo del lavoro.

Secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della

riduzione del salario statistico tramite l'utilizzo di multipli di 5, il Tribunale

federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a

titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L'applicazione di tassi

più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria.

Nella STF 8C_80/2013 del 17

gennaio 2014 l'Alta Corte ha rammentato che non è necessario procedere con

deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le

limitazioni legate all'età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria

del permesso di soggiorno o il tasso d'occupazione.

Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell'insieme delle circostanze concrete. Non è dunque

possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli

fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto

di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF

9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).

Nelle STF 8C_730/2019, 8C_765/2019 e 8C_9/2020,

tutte del 10 giugno 2020 e concernenti casi ticinesi, ribadite da ultimo nella

STF 8C_59/2021 del 18 maggio 2021, il Tribunale federale ha riaffermato al

considerando 4.4.1 che se un reddito da invalido è stabilito in base ai dati

statistici, bisogna chiedere se tale ammontare non debba subire una riduzione.

L'influsso di tutti i fattori sul reddito (limitazioni relative al danno alla

salute, età, anni di servizio, nazionalità/tipo di permesso di residenza e

grado di occupazione) deve essere valutato nel suo insieme considerando tutte

le circostanze del caso concreto, facendo corretto uso del proprio potere di apprezzamento,

senza che occorra procedere a una quantificazione separata di ogni fattore di

riduzione. In ogni caso, la riduzione non deve superare il 25% (DTF 135 V 297 consid.

5.2

pag. 301; 134 V 322 consid. 5.2

pag. 327 seg.; 126 V 75 consid. 5b/bb

pag. 80).

Inoltre il TF (cfr. consid. 4.4.3), riferendosi all'art. 57 LPGA,

ha ricordato che il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza motivi

pertinenti, sostituire semplicemente il suo apprezzamento a quello dell'autorità

amministrativa; egli deve appoggiarsi sulle circostanze che sono di natura a

dimostrare il proprio apprezzamento come il più appropriato (DTF 137 V 71 consid.

5.2

pag. 73 con riferimento).

Soprattutto, l'Alta Corte ha osservato quanto segue:

" 4.4.4.

Una riduzione del reddito da invalido può essere applicata soltanto se nel caso

concreto sussistono elementi a sostegno della circostanza che la persona

assicurata a causa dell'uno o dell'altro criterio (o di più criteri) non può

sfruttare professionalmente in un mercato equilibrato del lavoro se non in

maniera inferiore alla media la sua restante e limitata capacità lavorativa (DTF

135.

V 297 consid. 5.2 pag. 301; sentenza 8C_82/2019 del 19 settembre 2019

consid. 6.2.2 con riferimento). Occorre ricordare che le limitazioni mediche

già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua non devono influire

ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da invalido e a un

conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato

siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse non giustifica

anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva

dovuta alle limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo 2017

consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con

riferimenti). Il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una

serie di attività leggere, che tengono conto di molte limitazioni. In altre

parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni

funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono

essere considerate come eccezionali (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019

consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid.

6.3.2).".

2.14

Nell'evenienza concreta, il ricorrente

non comprova né pretende in alcun modo che vi siano circostanze eccezionali in

un mercato equilibrato del lavoro che nella fattispecie permetterebbero di

affermare che subisca uno svantaggio tale da trovarsi in una situazione

inferiore alla media. Pertanto, l'aumento della deduzione dal reddito da

invalido, basato esclusivamente sulle limitazioni derivanti dal danno alla

salute, non può essere in concreto concessa (cfr. citate STF

8C_730/2019, 8C_765/2019 e 8C_9/2000, consid. 4).

Va inoltre osservato che il fatto di avere una limitata formazione

professionale non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le

attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 1, attività

semplici di tipo fisico o manuale - in precedenza denominato livello 4,

attività semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza professionale

diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr., tra le tante, la

STF 8C_603/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 6.2, 8C_122/2019 del 10 settembre 2019

consid. 4.3.2 e la 8C_46/2018 dell’11 gennaio 2019 consid. 4.4; cfr. in questo

senso anche la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b;

RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3).

La circostanza che egli dispone unicamente del titolo AFC di

gessatore e che non ha alcuna altra formazione, non dà quindi luogo a delle

limitazioni funzionali, poiché il ricorrente è in grado comunque di svolgere

delle attività semplici contemplate dai settori della produzione e dei servizi

previste nella Tabella TA1 edita dall'Ufficio federale di statistica, livello

di competenze 1, visto che un numero significativo di queste attività sono di

natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto adatte al

danno alla salute che impone di lavorare in posizione alternata; esse

permettono di eseguire mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano

aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione.

Per quanto concerne la lamentela legata all'età, occorre rilevare

che la giurisprudenza ha ammesso in maniera restrittiva come l'età, benché sia

un elemento estraneo all'invalidità, possa condurre – cumulata a circostanze

personali e professionali – a rendere inesigibile, ricordato che il concetto di

mercato equilibrato del lavoro è teorico e astratto (DTF 134 V 64 consid.

4.2.1), la ricerca di un nuovo impiego (STF 9C_318/2014 del 10 settembre 2014

consid 5.2; STF 9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.2).

Nella STF 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, in cui la ricorrente

era 56enne al momento dell'emanazione della decisione amministrativa, l'Alta

Corte ha affermato che l'età non solo non si ripercuote negativamente sul

reddito ipotetico da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso.

I lavoratori ausiliari, attivi in quei settori di attività

accessibili a lavoratori non qualificati, sono richiesti indipendentemente

dalla loro età in un mercato del lavoro equilibrato (cfr. anche la sentenza I 594/04 del 14 febbraio 2005).

Infatti, in un caso ticinese il Tribunale federale ha confermato

la conclusione dei giudici cantonali secondo cui la realizzazione della

capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato è stata

considerata, inoltre, ammissibile, malgrado l'assicurato avesse compiuto

sessant'anni (STF 9C_916/2009 del 30 agosto 2010 consid. 7.1; STF 9C_918/2008

del 28 maggio 2009 consid. 4.2.1 e 4.2.2).

Al riguardo va rilevato che sebbene l'età avanzata

venga considerata un fattore estraneo all'invalidità, la giurisprudenza

riconosce che essa, insieme ad altri fattori di carattere personale o

professionale, può ostare alla realizzazione della capacità lavorativa residua

sul mercato del lavoro equilibrato per mancanza di richiesta di tale forza

lavoro (sentenza citata 9C_918/2008 consid. 4.2.2, anche DTF 132 V 393 consid. 3.2). In che misura l'età influisca sulla possibilità di

realizzare la capacità lavorativa residua non si valuta alla luce di un

principio generale, bensì tenuto conto delle esigenze delle attività di

riferimento (sentenza citata 9C_918/2008 consid. 4.2.2).

L'Alta Corte ha infatti stabilito, nella DTF 138 V 457, che la

capacità lavorativa residua dipende dalle condizioni del singolo

caso. Determinanti possono essere la natura e lo stato dei danni della salute e

le sue conseguenze, il prevedibile dispendio per l'adattamento e l'introduzione

e in questo contesto anche la personalità, i talenti esistenti e le abilità, la

formazione, la carriera professionale o l'applicabilità dell'esperienza

professionale dal tradizionale campo lavorativo (cfr. consid. 3.1). Di

conseguenza, la reintegrabilità dipende non da ultimo dal periodo durante il

quale l'assicurato è ancora disponibile per

un'attività lavorativa e soprattutto anche per un eventuale cambiamento di

attività (cfr. consid. 3.2).

Inoltre, l'Alta Corte ha precisato che la questione della messa in

atto della capacità di lavoro rispettivamente della capacità residua di lavoro,

in caso di età avanzata, si esamina al momento in cui l'esigibilità medica di una

capacità di lavoro totale o parziale è constatata (cfr. consid. 3.3). In altre

parole, occorre basarsi sull'età dell'assicurato al momento in cui viene

valutata, dal profilo medico, la sua capacità lavorativa (STF 9C_88/2013 del 4

settembre 2013 consid. 4.3).

Nella STF 8C_910/2015 del 19 maggio 2016, pubblicata in SVR 2016

IV Nr. 58, il Tribunale federale si è pronunciato sul caso di un assicurato,

nato nel 1952, che nel maggio 2011 ha chiesto prestazioni dall'assicurazione

invalidità per problemi cardiaci. Sulla base dell'esito di una perizia medica

del 5 agosto 2013, con decisione del 12 settembre 2014 l'Ufficio AI ha negato

una rendita per assenza di un grado AI pensionabile.

Al considerando 4.2 l'Alta Corte ha esposto la nozione di mercato

equilibrato del lavoro, evidenziando che è caratterizzato da un certo

equilibrio tra domanda e offerta di forza lavoro. Non si può parlare di

un'opportunità di lavoro se l'attività esigibile è possibile in una forma

talmente limitata che praticamente non esiste sul mercato equilibrato del

lavoro (cfr. consid. 4.2.1).

Il Tribunale federale ha inoltre ricordato che l'età avanzata è

certamente un fattore estraneo all'invalidità, essa viene però presa in

considerazione allorquando si tratta di rispondere alla questione di sapere se

la capacità lavorativa residua può essere realisticamente sfruttata sul mercato

equilibrato del lavoro (cfr. consid. 4.2.2).

Infine, la Massima Istanza ha posto delle esigenze relativamente

alte per ammettere la non sfruttabilità della capacità di lavoro residua di

persone di età avanzata (cfr. consid. 4.3.4).

In un caso ticinese del 30 ottobre 2017 (STF 8C_428/2017), l'Alta

Corte ha ritenuto non dati i presupposti per l'eccezione giurisprudenziale che

considera l'età avanzata, di norma fattore estraneo all'invalidità, quale

possibile ostacolo alla realizzazione della capacità lavorativa residua sul

mercato del lavoro equilibrato, ritenuto che la giurisprudenza ha ammesso in

maniera restrittiva che l'età possa condurre a rendere inesigibile la ricerca

di un nuovo impiego. Nel caso esaminato, la ricorrente, attiva presso il datore

di lavoro dal 2008, aveva 52 anni al momento in cui il medico ha concluso per

la persistenza di una capacità lavorativa residua per lavori sedentari al

massimo del 50% ed era ad almeno 12 anni dall'età pensionabile AVS.

Nella sentenza pubblicata in SVR 2019 IV Nr. 7, il Tribunale

federale ha ricordato che l'età avanzata è un criterio che può incidere sullo sfruttamento

della capacità lavorativa residua (cfr. consid. 3.2). In quel caso, nonostante

l'età di 62 anni, l'accesso al mercato del lavoro nell'ambito di un'attività di

pianista (da bar) oppure di un'attività leggera sino a medio-pesante non

risultava di impedimento all'accesso al mercato del lavoro (cfr. consid. 5).

Nella DTF 146 V 16 (= SVR 2020 IV Nr. 34) il Tribunale federale ha

precisato che il fattore "età" deve parimenti essere valutato

prendendo in considerazione tutte le circostanze concrete. Ciò vale in

particolare nell'ambito dei lavori ausiliari sull'ipotetico mercato equilibrato

del lavoro, dove un'età avanzata non deve forzatamente agire quale fattore di

riduzione del salario (cfr. consid. 7.2.1).

Nel caso ticinese trattato nella recente STF 8C_59/2021 del 18

maggio 2021, l'assicurato aveva 51 anni e il Tribunale federale ha affermato

che questa età non giustifica in ogni caso una decurtazione a causa dell'età.

Alla luce dell'illustrata giurisprudenza (per una

maggiore esposizione di sentenze sul tema, cfr. STCA 32.2020.33 del 7 ottobre

2020), il TCA deve respingere la lamentela del ricorrente, poiché al momento

determinante, ossia quando la sua capacità lavorativa residua è stata valutata

medicalmente (DTF 138 V 457 consid. 3.3), nel giugno 2020 l'assicurato aveva 54

anni e mezzo e quindi l'età non gli era pregiudizievole nel mondo del lavoro.

Inoltre, nessuna deduzione è stata giustamente concessa per le

limitazioni funzionali, visto che la limitazione del rendimento determinato in

sede medica le tiene già in considerazione, poiché nel caso di specie la

capacità lavorativa del 70% è da intendere quale riduzione del rendimento del

30% nell'ambito di una presenza durante tutto il giorno (cfr. perizia

reumatologica).

Al riguardo, va evidenziato che alla luce di quanto sottolineato dall'Alta

Corte nella STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014, la riduzione del rendimento non

dà luogo ad un'ulteriore riduzione per motivi personali:

" 5.4. En ce qui concerne le taux d'abattement

sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est

capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement,

celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail

et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts

9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013

consid. 5.4 et les références).".

Anche nella STF 8C_163/2015 del 16 giugno 2015 il Tribunale

federale ha ricordato che non è possibile, nel momento in cui si valuta l'entità

della riduzione percentuale da applicare al reddito da invalido, tenere conto

nuovamente della riduzione di rendimento già constatata a livello medico e

inclusa nella valutazione della capacità lavorativa residua, onde evitare di

prendere in considerazione due volte lo stesso punto di vista (STCA 32.2019.118

del 27 aprile 2020; STCA 32.2018.65 del 13 marzo 2019; STCA 32.2018.51 dell'11

febbraio 2019; STCA 32.2018.31 del 4 febbraio 2019; STCA 32.2017.124 del 22

febbraio 2017; STCA 32.2017.42 del 5 ottobre 2017).

La nostra Massima Istanza ha espressamente indicato che:

"

(…)

3.2.2

Bestehen über das ärztlich

beschriebe Beschäftigungspensum hinaus zusätzliche Einschränkungen, wie

beispielsweise ein vermindertes Rendement pro Zeiteinheit wegen verlangsamter

Arbeitsweise oder ein Bedarf nach ausserordentlichen Pausen oder ist die

funktionelle Einschränkung ihrer besonderen Natur nach nicht ohne weiteres mit

den Anforderungen vereinbar, wie sie sich aus den gewöhnlichen betrieblichen

Abläufen ergeben, kann dies bei der Bemessung des leidensbedingten Abzugs vom

statistischen Tabellenlohn berücksichtigt werden (Urteil 8C_260/2011 vom 25.

Juli 2011 E. 5.5 mit Hinweisen). Allerdings ist zu beachten, dass allfällige

bereits in der Beurteilung der medizinischen Arbeitsfähigkeit enthaltene

gesundheitliche Einschränkungen nicht zusätzlich in die Bemessung des

leidensbedingten Abzuges einfliessen können, weil damit ein- und derselbe

Gesichtspunkt bei der Bestimmung des Invalideneinkommens doppelt angerechnet

Dispositivo

würde. Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass Dr. med. B. die

Arbeitsfähigkeit in der angestammten oder einer anderen adaptierten Erwerbstätigkeit

in der Bandbreite von 50 % - 70 % angab, wobei aus der (mehrfachen)

Unterstreichung des höheren Niveaus (70 %) zu schliessen war, dass die

Versicherte eher in diesem Umfang ohne Leistungseinschränkung arbeiten könnte.

Unter diesen Umständen hat das kantonale Gericht zu Recht erkannt, dass kein

triftiger Grund bestand, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen, zumal

auch sonst kein abzugsbegründendes Merkmal gemäss BGE 126 V 75 vorlag, welches

die Vorinstanz, auf deren Entscheid im Übrigen verwiesen wird, nicht

berücksichtigt hätte.".

Infine, lo svolgimento dell’attività di gessatore per decenni e l’assenza

di conoscenze in altri campi d’attività non sono di pregiudizio al ricorrente.

Si può ritenere, secondo il grado della verosimiglianza preponderante valido

nelle assicurazioni sociali (DTF 129 V 56 consid. 2.4; DTF 138 V 218 consid. 6),

che l’assicurato sia in grado di svolgere almeno delle attività leggere,

semplici e non specializzate come indicato dalla consulente in integrazione

professionale.

Infatti, questi lavori non contrastano né con le sue condizioni di

salute né tanto meno con la sua età (STCA 32.2020.33 del 7 ottobre 2020; STCA

32.2019.194 del 3 agosto 2020; STCA 32.2017.222 del 26 novembre 2018; STCA

32.2017.63 del 6 novembre 2017; STCA 32.2017.18 del 27 luglio 2017).

Attività di questo tipo non richiedono peraltro particolari

conoscenze professionali, potendo perciò l'assicurato essere subito attivo dopo

una breve introduzione teorica e concreta direttamente sul posto, e ciò anche

se simili attività lucrative esulano dal suo consueto ambito lavorativo ed egli

non ha acquisito una formazione post scuola obbligatoria.

2.15. In virtù delle considerazioni

esposte, tenuto conto che sì l'età avanzata viene presa in considerazione

quando si tratta di sapere se la capacità lavorativa residua può essere

realisticamente sfruttata sul mercato equilibrato del lavoro (SVR 2016 IV Nr.

58 consid. 4.2.2), ma che il Tribunale federale ha posto delle esigenze relativamente

alte per ammettere la non sfruttabilità della capacità di lavoro residua di

persone di età avanzata (SVR 2016 IV Nr. 58 consid. 4.3.4), va ritenuto che con

una capacità lavorativa residua del 70% il ricorrente, poco più che 54enne, è

reintegrabile in un mercato equilibrato del lavoro.

Alla luce di quanto precede, il tasso di riduzione del 10%

stabilito dall'Ufficio assicurazione invalidità è adeguato. Non v'è quindi

alcun motivo per modificare le conclusioni cui è pervenuta l'amministrazione nell'applicazione

della riduzione concessa, percentuale che si trova del resto entro i limiti

riconosciuti dalla giurisprudenza.

2.16. Da quanto

precede discende che il reddito statistico ipotetico da invalido

rivalutato ammontante nel 2020 a Fr. 68'862,80 va ritenuto nella misura del 70% stante

la ridotta capacità lavorativa

esigibile dell'assicurato (Fr. 68'862,80 x 70 : 100

= Fr. 48'203,96) e in seguito questo nuovo reddito va diminuito del 10% per tenere conto delle circostanze

personali, ottenendo così l'importo

di Fr. 43'383,56 (Fr.

48'203,96 - [Fr. 48'203,96 x 10 : 100]).

Confrontando questo

dato con l'ammontare di Fr.

136'955.- corrispondente al

reddito (ipotetico) da valido che l'assicurato avrebbe potuto conseguire

nell'anno 2020 come gessatore al 100% senza il danno alla salute,

risulta dunque una perdita di guadagno del 68,32% ([Fr. 136'955 -

Fr. 43'383,56] : Fr. 136'955 x 100), che va arrotondata al 68%

(DTF 130 V 121).

Questo grado di invalidità, che differisce leggermente da quello

stabilito dall'Ufficio AI (69%) poiché i dati sono stati aggiornati al 2020,

momento in cui lo stato di salute dell'assicurato è mutato, dà diritto a tre

quarti di rendita d'invalidità dal 1° settembre 2020.

2.17. Da quanto precede discende che

il ricorrente ha diritto a tre quarti di rendita dal 1° settembre

2020, giusta l'art. 88a cpv. 1 OAI, tenuto conto di una

capacità lavorativa residua del 70% in attività adeguate dal 1° giugno 2020.

Il ricorso deve quindi essere integralmente

respinto.

2.18. Il 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA.

L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura

deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica.

Alla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis

LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura

è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Per l'art. 69 cpv. 1bis LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2021, la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta

a spese. L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.- vanno poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti