32.2021.34
Richiesta di una rendita AI. Rinvio degli atti all'UAI per l'allestimento di una perizia psichiatrica ai sensi dell'art. 44 LPGA. In concreto il referto allestito nell'ambito di una procedura per indennità giornaliere per malattie retta dal diritto privato (LCA) non è sufficiente
26 maggio 2021Italiano41 min
con la minaccia delle conseguenze della guerra. L’impronta quindi di un disturbo
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2021.34
cs
Lugano
26 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 marzo 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 3 febbraio 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1961, da
ultimo ausiliaria di pulizie, ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI il
5 ottobre 2010 (pag. 12 incarto AI), respinta con decisione del 31 marzo 2011
(pag. 147 incarto AI).
1.2. Il 14 settembre 2019
l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni (pag. 172 incarto
AI). Con decisione del 24 ottobre 2019 l’UAI non è entrata in materia (pag. 183
incarto AI).
1.3. In data 4 febbraio 2020 l’interessata
ha inoltrato un’ulteriore domanda (pag. 198 incarto AI). Acquisiti gli atti
degli assicuratori contro la perdita di guadagno in caso di malattia (__________
e __________), e meglio i referti del dr. med. __________ del 9 luglio 2020 e
del dr. med. __________ del 12 maggio 2020, il rapporto finale del medico SMR e
la presa di posizione del servizio integrazione professionale, con decisione
del 3 febbraio 2021, preavvisata dal progetto del 3 dicembre 2020, l’UAI ha
respinto la richiesta poiché il grado d’invalidità raggiunge il grado, non
pensionabile, del 28%.
1.4. RI 1, rappresentata dalla RA
1, è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento ed
il rinvio degli atti all’UAI per l’allestimento di una perizia psichiatrica (doc.
I). Contestualmente domanda di essere posta al beneficio dell’assistenza
giudiziaria. L’insorgente contesta la forza probante del referto del dr. med. __________,
allestito nell’ambito della procedura volta ad ottenere indennità giornaliere
per malattie. Ella censura la modalità della visita effettuata in presenza
della figlia, a causa delle scarse conoscenze linguistiche in italiano, il
mancato approfondimento della problematica somatoforme e le conclusioni tratte
nel rapporto medico, che non terrebbe conto delle valutazioni dei medici
curanti.
1.5. Con risposta del 13 aprile
2021 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).
1.6. In data 29 aprile 2021
l’insorgente ha prodotto ulteriori osservazioni (doc. VIII), trasmesse all’UAI
il 3 maggio 2021 con facoltà di prendere posizione entro l’11 maggio 2021 (doc.
IX).
in diritto
2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.2. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una
modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,
per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento
importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA.
La rendita può essere oggetto
di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di
salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr.
anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione
con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio
1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della
modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per
grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o
la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in
atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b
OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per
grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la
modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento
indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato
l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.3. In concreto l’UAI, al fine di
stabilire la capacità lavorativa della ricorrente, ha acquisito gli incarti degli
assicuratori malattia che si sono succeduti nella procedura relativa alla
richiesta di indennità giornaliere in caso di malattia.
Dal lato somatico, con
referto del 12 maggio 2020, il dr. med. __________, FMH reumatologia, posta la
diagnosi di sindrome funzionale del dolore diffuso con probabile sindrome
somatoforme, lombalgie con discopatia L4/5, L5/S1, esiti di decompressione
foraminale dx e resezione di ernia discale L4/5 nel 2016, cervico-scapotalgie
con discopatia C4 a C7, periartropatia della spalla dx, scoliosi dorso-lombare
a S invertita con gibbosità dorsale dx, dolori alla mano dx con iniziale
artrosi di Herberden e tenosinovite di de Quervain, stato depressivo cronico,
ha stabilito che l’interessata non può più svolgere la precedente attività,
mentre può esercitare un’attività leggera in misura del 100% con le limitazioni
ivi indicate (pag. 425-431 incarto AI).
Con referto datato 9
luglio 2019 (recte: 2020 poiché facente seguito alla visita dell’8 luglio 2020),
il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, descritta l’anamnesi, i
certificati medici e lo status psichico, ha posto la diagnosi con influenza
sulla capacità lavorativa di sindrome somatoforme da dolore persistente ICD-10
F: 45.4.
Lo specialista ha
affermato:
"
(…) L’assicurata presenta una
conoscenza della lingua italiana appena sufficiente per gli scopi della
presente valutazione. Ho dovuto chiedere in alcune occasioni conferma alla
figlia che l’ha accompagnata e non ha partecipato attivamente al colloquio.
L’assicurata si è tuttavia sempre espressa in lingua italiana.
(…).
L’assicurata afferma che fino al 2019 non avrebbe
avuto disturbi particolari di interesse psichiatrico. (…).
Apparentemente non avrebbe sofferto di alcun disturbo
psichico almeno fino al 2019 quando si sarebbero verificati i tremori rispettivamente
le mioclonie descritti nei certificati medici. Per questo motivo vi sarebbe
stato l’intervento del neurologo dr. __________ rispettivamente visite presso
la clinica __________. L’assicurata nega che in precedenza vi sarebbero mai
stati problemi di questo tipo. Non sono pertanto in grado di confermare la
diagnosi di depressione ricorrente certificata dal dr. __________ tra l’altro
in base a due visite nel febbraio e marzo nel 2020 ed in assenza di alcun
elemento anamnestico che mi consenta di evidenziare un episodio depressivo
pregresso.
L’attuale situazione appare più l’espressione di un
disturbo somatoforme da dolore diffuso. L’assicurata si è soffermata infatti
costantemente sul “tutto fa male”, ha affermato di voler lavorare ma di non
esserne in grado, si è dichiarata inserita nel tessuto sociale ticinese
nonostante l’evidente scarsa conoscenza della lingua rispettivamente di un
inserimento soltanto all’interno della sua famiglia di origine.
È evidente che l’assicurata in Ticino ha sempre svolto
mansioni fisicamente impegnative sia in ambito agricolo che come addetta alle
pulizie.
Questo spiega come arrivata vicino ai 60 anni si sia
trovata in una situazione di difficoltà più per motivi fisici che psichici. Si
tratta di una condizione reattiva alle difficoltà fisiche più che una
psicopatologia maggiore che non sono in grado oggi di evidenziare.
Posso affermare che se l’assicurata non avesse
sofferto delle patologie somatiche già evidenziate dal dr. __________ e dr. __________,
verosimilmente in ambito psichiatrico non si sarebbe verificata alcuna IL né ve
ne sarebbe attualmente se non in modo limitato.
(…).
Tale diagnosi porta a riconoscere una riduzione di
capacità lavorativa generica in misura non superiore al 20%. Questo sulla base
di quanto osservato e sulla necessità verosimile di pause supplementari e sul
pensiero concreto costante sulla condizione somatica.
Tuttavia si è osservata una notevole discrepanza tra i
dolori descritti e il comportamento osservato; l’assicurata afferma di essere
afflitto da dolori intensi, ma li ha caratterizzati in modo vago; La compliance
al trattamento farmacologico è apparsa scarsa, la prescrizione è immodificata
dal 16.12.2019 su certificato della generalista Dr.ssa __________; i lamenti
dell’assicurata sembrano ostentati; l’assicurata sostiene di subire gravi
limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia
pressoché intatto almeno all’interno del gruppo familiare primario.
(…).
L’assicurata potrebbe beneficiare di una presa a
carico specialistica preferibilmente nella sua lingua madre alla luce della
conoscenza elementare mostrata in lingua italiana.” (pag. 394-400 incarto AI)
Il 4 agosto 2020 il medico
curante, Prof. dr. med. __________, ha contestato il contenuto del referto del
dr. med. __________, sostenendo che in passato l’assicurata ha già sofferto di
episodi depressivi, i quali tuttavia sono sempre stati tenuti nascosti ai
famigliari poiché considerava tale stato non assimilabile alla cultura locale
nella quale si è venuta a trovare dopo essere fuggita dalla __________ (pag.
437 incarto AI). Secondo il curante la diagnosi posta dal dr. med. __________ è
pertanto incompleta.
Nel precedente referto del
21 febbraio 2020 il curante aveva posto la diagnosi di sindrome depressiva
ricorrente senza sintomi psicotici (ICD-10 F 33.2) ed aveva affermato che lo
stato psicopatologico era peggiorato rispetto al primo incontro del 16 dicembre
2019 (pag. 212 incarto AI).
Da parte sua il dr. med. __________
il 7 agosto 2020 ha riconfermato la sua valutazione poiché il Prof. dr. med. __________
non avrebbe portato fatti medici oggettivi nuovi rispettivamente modificazioni
di fatti noti tali da modificare la precedente presa di posizione (pag. 436
incarto AI).
Il 23 novembre 2020 il
medico SMR, dr. med. __________, ha fatto proprie le valutazioni dei dr. med. __________
e __________ ed ha stabilito una totale incapacità lavorativa nella precedente
attività dal 5 settembre 2019 e una incapacità lavorativa del 20% in attività
adatte con le limitazioni ivi indicate dal 12 maggio 2020 (pag. 307-310 incarto
AI).
In sede di osservazioni
l’assicurata ha prodotto un rapporto psicodiagnostico del 27 gennaio 2021 del
lic. psic. __________, sottoscritto anche dal Prof. dr. med. __________, che
hanno affermato:
" (…) L’interruzione
del lavoro del 5 settembre 2019 è da ascrivere all’esaurimento delle energie
messe in campo, almeno a partire dal 2011, piuttosto che a un peggioramento
identificabile e improvviso.
Sostanzialmente la domanda di invalidità,
la prima volta, viene rifiutata poiché manca l’oggettivazione dei disturbi e le
volte successive il peggioramento non è stato sufficientemente oggettivato.
È difficile capire perché la foltissima documentazione
medica dei disturbi presentati dalla paziente e confermata nel corso degli
anni, non viene considerata o perlomeno discussa dall’AI.
Forse perché ripetutamente viene marcato
l’aspetto somatoforme dei disturbi o forse anche perché la paziente non ha
saputo farsi ascoltare e riconoscere nella sua sofferenza al momento delle
visite peritali.
Va tenuto conto che esprimersi spiegando le
difficoltà e una richiesta di aiuto non rientrano nelle modalità e nelle
caratteristiche della dinamica psicologica della paziente.
È condizionata da regole strette che la
vita impone senza concedersi libertà tantomeno quella di mostrare sofferenza;
la sua economia psichica non glielo concede.
Fatti
I disturbi vengono quindi correlati ad una
patologia somatoforme, ammesso che la diagnosi sia corretta, e inclusi in una
patologia di personalità di tipo perverso, simulante e manipolatore.
I referti psichiatrici del Prof. Dr. Med. __________
del 21.2.2020 e dell’8.10.2020 certificano che i disturbi psichici sono
riconducibili al processo depressivo di lunga data ed alle conseguenze dolorose
delle lesioni somatiche.
Malgrado le certificazioni il diritto
all’entrata in materia viene negato.
La signora RI 1 ha sempre voluto lavorare
anche quando le condizioni di salute obiettivamente non glielo permettevano
mostrando coraggio e resilienza.
Il peggioramento in atto da anni è la
conseguenza anche della mancanza di gratificazioni, di interessi, di
investimenti sociali di comunicazione, soprattutto all’interno della famiglia.
La storia della paziente è segnata da
vissuti di accettazione, di dovere, di obbligo, sia nella sfera
socio-professionale, sia in quella intima famigliare e dall’assenza di legami
emotivi, condivisioni e significati.
Dettata dalla scarsissima possibilità di
comunicare, di esprimersi, non solo per ragioni linguistiche, è difficile
immaginare quale siano le vere cause interne del disagio e, semmai individuare
le potenzialità e le condizioni per raggiungere un po` di benessere.
(…).
In occasione degli incontri con la paziente
e grazie alla documentazione a disposizione posso confermare si tratti di una
struttura di personalità semplice, dove il contenuto del pensiero, le risorse
psicologiche, mentali e affettive, nel senso degli investimenti, sono ridotte e
incapaci di poter produrre soluzioni interne per far fronte alle note
difficoltà alle quali si è trovata confrontata nella vita: “ho sempre dovuto
fare quello che c’è”.
La sua unica preoccupazione da quando è
arrivata in Svizzera è stata quella di lavorare, senza interruzioni, in certe
occasioni contro le indicazioni mediche, dimostrazione, mi sembra, in assenza
di scaltrezza o di sindrome assicurativa.
La signora RI 1 è sempre stata considerata
onesta e autentica da tutti, anche nella dichiarazione della sua sofferenza.
Sintomatologia attuale
Espressione di una persona psicologicamente
appiattita, svuotata dai contenuti vitali, dall’iniziativa, dai sogni, dai
progetti.
Marcata anedonia.
Sensazione di indifferenza anche nei
confronti della figlia; pensiero ridotto unicamente focalizzato, centrato sui
propri disturbi.
Sonno disturbato a causa dei dolori (non si
addormenta, si alza di notte).
Diagnosi
Appare in tutta evidenza una sintomatologia
connessa ad un nucleo depressivo sviluppatosi nel corso degli ultimi vent’anni
legato ad eventi traumatici riconducibili alla separazione forzata dai figli
con la minaccia delle conseguenze della guerra. L’impronta quindi di un disturbo
da stress post-traumatico non trattato e elaborato e relativi episodi
depressivi ricorrenti resta tangibile.
La polipatologia reumatologica la cui causa
può essere sicuramente riconducibile a ripetuti traumi fisici subiti, non fa
altro che aggravare il quadro clinico depressivo.
Prognosi valetudinaria
Rimane sfavorevole anche in considerazione dei
tentativi infruttuosi di una riconversione professionale (sempre a causa dei
dolori e di un’impossibilità di riadattamento per mancanza di mezzi).
Una forzatura alla quale la signora RI 1
potrebbe cedere rischierebbe di ricondurla, in caso di facile, presumibile fallimento,
a derive depressive irreversibili.” (pag. 334-337 incarto AI)
Il 2 febbraio 2021 il
medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:
"
Ho preso atto del dossier e della
documentazione medica. Ho preso visione dello scritto dell’assicurata in GED
01.02.2021 e del rapporto dello psicologo __________, firmato anche dal dr. med.
__________, FMH psichiatria e psicoterapia. Dal punto di vista medico
assicurativo evidenzio una diversa valutazione del medico e dello
psicoterapeuta curanti dello stesso stato di salute valutato dal Dr. med. __________
nella sua perizia effettuata per la __________ il 07.08.2019. Nel rapporto del
27.01.2021 del dr. med. __________ non è chiaramente formulata una diagnosi
secondo ICD10, le ipotesi diagnostiche formulate, afferenti allo spettro
depressivo e reattivo post-traumatico, non trovano validazione nella
sintomatologia descritta a carico dell’assicurata nello stesso rapporto medico
e non consentono di definire limitazioni funzionali differenti rispetto a
quanto valutato dall’Ufficio precedentemente. Le osservazioni dell’assicurata
rispetto alla sua condizione di vita trovano comprensione ma non consentono dal
punto di vista medico assicurativo di formulare conclusioni differenti rispetto
a quanto espresso nel rapporto finale SMR del 23.11.2020.” (pag. 345 incarto
AI)
2.4. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la
DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.5. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale
federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità
tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua
capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta
Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.
254-257).
Nella STF I 770/03 del 16
dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato
che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme
richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri
summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a
sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili
al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita
quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale
federale ha quindi modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a
una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche
oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141
V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi
casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una
procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo
potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando
da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un
altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione
complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra
l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una
terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il
reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura
della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza
delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.
comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Inoltre, in due sentenze
del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V
409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza
sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità
lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce
di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione
necessaria per la concessione di una rendita AI non
vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale
federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla
conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti
i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia
in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.
Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di
principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Soltanto da tale elemento
Considerandi
non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona
toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve
essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in
presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi
probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione
dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti
dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento
probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto.
La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità
probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere
essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame
complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa
in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare
conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della
capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della
persona toccata.
Secondo
la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio
gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo
se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il
cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera
assoluta.
Ora
invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la
persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione
oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La
possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi
fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente
nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia
conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre
2017).
Con
sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie
8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha
ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non
perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel
contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche
caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi
esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione
impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio
2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è
stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in
DTF 144 V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e
3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del
2.
agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
In DTF 145 V 215 il TF ha
stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie
psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura
probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
2.6
In concreto, come visto,
l’UAI ha fatto capo a referti allestiti da assicuratori contro le malattie
nell’ambito della richiesta di indennità giornaliere contro le malattie in
contratti retti dal diritto privato (LCA), e meglio i referti del dr. med. __________
del 9 luglio 2019 (recte: 2020) e del dr. med. __________ del 12 maggio 2020.
A questo proposito, in una
recente sentenza 9C_667/2020 del 29 dicembre 2020, citata dalla ricorrente, al
consid. 3.2 il Tribunale federale ha rammentato che al momento dell’inoltro di
una domanda di prestazioni, l’Ufficio AI non interviene come parte alla
procedura ma come organo amministrativo incaricato di applicare la legge.
Conformemente al principio del libero apprezzamento delle prove, applicabile in
virtù dell’art. 40 PC, in combinazione con gli art. 55 cpv. 1 LPGA e 19 PA, l’Ufficio
AI non è vincolato a regole formali, ma deve esaminare in maniera oggettiva
tutti i mezzi di prova, quale ne sia la provenienza e poi decidere se i
documenti a disposizione permettono di giungere ad un giudizio valido circa il
diritto litigioso (DTF 125 V consid. 3).
Il TF ha poi rilevato che,
di conseguenza, il codice di procedura civile, ed in particolare l’art. 168 CPC,
non regolamenta la maniera in cui l’Ufficio AI deve apprezzare le conclusioni
di un rapporto medico in una procedura concernente il diritto delle
assicurazioni sociali (sentenza 8C_240/2016 del 13 luglio 2016, consid. 5.2;
cfr. DTF 141 III 433, consid. 2.6).
Nel caso giudicato
dall’Alta Corte, l’amministrazione non ha fatto allestire alcuna perizia
esterna, né è intervenuta nella realizzazione del referto redatto dall’esperto
incaricato dall’assicuratore privato, ma lo ha acquisito agli atti. Il
Tribunale federale ha evidenziato che in tal caso i diritti procedurali
previsti dall’art. 44 LPGA non hanno trovato applicazione ed il referto del
medico incaricato dall’assicuratore privato non può essere qualificato come
perizia medica (esterna all’assicuratore sociale) ai sensi di questo disposto.
Tuttavia l’Alta Corte ha
rilevato che nel caso concreto la ricorrente ha avuto conoscenza del rapporto
medico, nei confronti del quale ha potuto far valere le sue critiche, e che ha del
resto contestato in sede di osservazioni al progetto di decisione. Ella avrebbe
pertanto già potuto sollevare in quella procedura le lacune evidenti (“lacunes
criardes”) di cui si è lamentata in sede federale.
Il Tribunale federale ha rammentato
che in ogni caso nell’ambito della procedura AI la valutazione dello psichiatra
incaricato dall’assicuratore privato è uno dei tanti documenti medici che sia
l’Ufficio AI che il Tribunale cantonale devono includere nel loro apprezzamento
delle prove.
Nella misura in cui la
ricorrente ha unicamente evidenziato gli effetti dei medicamenti sulla sua
capacità di lavoro, ella non ha sollevato dei minimi dubbi tali da mettere in
discussione la correttezza e la pertinenza delle conclusioni mediche del
referto allestito su incarico dell’assicuratore malattie, fatte proprie dal
Tribunale cantonale, ed in presenza dei quali sarebbe stato necessario
allestire una perizia ad opera di un medico esterno all’UAI (art. 44 LPGA, DTF
135.
V 465, consid. 4.4). In queste condizioni il Tribunale federale ha
stabilito che non vi era pertanto alcun motivo per scostarsi dalle costatazioni
del Tribunale cantonale.
2.7
Nel caso di specie la
ricorrente solleva numerose critiche contro il referto del dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, datato 9 luglio 2019 (recte: 2020), al quale,
conformemente alla citata giurisprudenza federale (sentenza 9C_667/2020 del 29
dicembre 2020) non può essere attribuito il valore di perizia.
L’interessata evidenzia in
particolare da una parte le sue difficoltà linguistiche, rilevate anche dallo
psichiatra, che hanno reso difficile l’allestimento del referto ed hanno
necessitato la presenza della figlia, ciò che non avrebbe permesso
all’insorgente di esprimersi liberamente e dall’altra l’assenza di una perizia
strutturata, come vuole la giurisprudenza, malgrado la problematica psichica e
segnatamente somatoforme. Ella evidenzia poi ulteriori incongruenze nel referto
del dr. med. __________.
Per quanto concerne la
questione linguistica, questo TCA rileva in effetti come il medesimo dr. med. __________,
in più passaggi, sottolinea la scarsa padronanza dell’italiano da parte della
ricorrente. Lo specialista afferma preliminarmente che “l’assicurata
presenta una conoscenza della lingua italiana appena sufficiente per gli scopi
della presente valutazione. Ho dovuto chiedere in alcune occasioni conferma
alla figlia che l’ha accompagnata e non ha partecipato attivamente al
colloquio. L’assicurata si è tuttavia sempre espressa in lingua italiana”.
Nello status psichico, figura: “conoscenza elementare della lingua italiana
appena sufficiente per l’attuale valutazione. Ha compreso tuttavia i motivi
della situazione peritale”.
Il dr. med. __________
conclude inoltre affermando che “l’assicurata potrebbe beneficiare di una
presa a carico specialistica preferibilmente nella sua lingua madre alla luce
della conoscenza elementare mostrata in lingua italiana”.
Le difficoltà linguistiche
sono state evidenziate anche dallo psicologo curante __________: “Dettata dalla
scarsissima possibilità di comunicare, di esprimersi, non solo per ragioni
linguistiche, è difficile immaginare quale siano le vere cause interne del
disagio (…)” (pag. 335 incarto AI).
Nella sentenza I 647/05
del 16 agosto 2006, citata dalla ricorrente, il TF, a questo proposito, al
consid. 3.3.2 ha evidenziato come secondo la giurisprudenza spetta di principio
alla persona peritata chiedere tempestivamente all’amministrazione od al
Giudice la presenza di un interprete. Tuttavia spetta al perito valutare la
necessità della presenza di un traduttore, segnatamente nell’ambito di una
perizia psichiatrica, laddove la comprensione tra il perito e la persona
assicurata riveste una notevole importanza. In tal caso, di norma, è necessaria
una reciproca ed approfondita conoscenza della lingua nella quale viene svolta
la perizia (“Das
Eidgenössische Versicherungsgericht hat in dem Sinne einen Anspruch auf
Durchführung medizinischer Abklärungsmassnahmen in der Muttersprache des
Exploranden oder der Explorandin im Verfahren der Invalidenversicherung bejaht,
als es Sache der versicherten Person ist, rechtzeitig einen entsprechenden
Antrag bei der Verwaltung oder allenfalls beim Richter zu stellen (nicht
veröffentlichte Urteile Y. vom 23. November 1999, I 541/99, S. vom 8. März
1999, I 222/98, und K. vom 5. Dezember 1994, I 66/94). Ob eine medizinische
Abklärung in der Muttersprache des Exploranden oder der Explorandin oder unter
Beizug eines Übersetzers im Einzelfall geboten ist, hat jedoch grundsätzlich
der Gutachter im Rahmen sorgfältiger Auftragserfüllung zu entscheiden.
Besonderes Gewicht kommt der bestmöglichen Verständigung zwischen Gutachter und
versicherter Person im Rahmen von psychiatrischen Abklärungen zu. Dort setzt
eine gute Exploration auf beiden Seiten vertiefte Sprachkenntnisse voraus. Ist
der Gutachter der Sprache des Exploranden nicht mächtig, erscheint es
medizinisch und sachlich geboten, dass er eine Übersetzungshilfe beizieht
(Urteil L. vom 25. Juli 2003, I 642/01, Erw. 3.1). Entscheidend dafür, wie der
sprachlichen Verständigung Rechnung getragen werden muss, ist die Bedeutung der
Abklärung als Entscheidungsgrundlage für die in Frage stehende Leistung (vgl.
AHI 2004 S. 143 [Urteil I. vom 30. Dezember 2003, I 245/00], Urteil D. vom 19.
Januar 2006, I 538/05)”).
In
DTF 140 V 260 il Tribunale federale ha stabilito che è di principio escluso
ricorrere ai familiari per la traduzione dell’anamnesi psichiatrica (cfr.
consid. 3.3.1 “Nach dem Gesagten schliessen
Rechtsprechung, Begutachtungsleitlinien und Lehre den Beizug Angehöriger zur
Übersetzung des psychiatrischen Begutachtungsgesprächs prinzipiell aus. Das
gilt freilich nicht absolut: So kann es bei einer mässig deutsch sprechenden
Person sachgerecht sein, dass der Sachverständige zunächst versucht, die
Untersuchung alleine durchzuführen, um sich ein (möglichst unverfälschtes) Bild
von ihrem Verhalten zu machen, dann aber zur Klärung von unklaren Fragen
Familienangehörige beizieht (HAUSOTTER, Begutachtungen bei
Migrationshintergrund, a.a.O., S. 113)”).
Ciò tuttavia non inficia automaticamente la perizia (consid. 3.3.3), ma occorre
valutare il caso di specie (cfr. consid. 3.4).
Su questo argomento la
circolare sulla procedura nell’assicurazione per l’invalidità (di seguito:
CPAI), al marginale 2121.2 prevede che gli uffici AI non sono tenuti a valutare
in modo specifico le conoscenze linguistiche dell’assicurato. Per principio è
il perito a decidere se in un determinato caso, per eseguire con diligenza
l’incarico, sia necessario un accertamento medico nella lingua madre
dell’assicurato o con l’intervento di un interprete. L’importanza dell’aspetto
linguistico e della possibilità di capirsi durante l’accertamento medico
dipende, di fatto, dal genere di prestazione che sarà eventualmente concessa all’assicurato.
Secondo il marginale
2121.3
CPAI nel caso degli accertamenti psichiatrici, è particolarmente
importante che il perito e l’assicurato riescano a capirsi nel migliore dei
modi. Per un’esplorazione accurata è necessario che le due parti dispongano di
ottime conoscenze linguistiche. Se il perito non padroneggia la lingua
dell’assicurato, è opportuno che faccia capo ad un interprete. Il perito può
invitare l’assicurato a farsi accompagnare da un interprete professionista,
eventualmente di sua scelta, per ovviare ad eventuali difficoltà di
comprensione (v. sentenza del TF del 26 maggio 2014, 9C_738/2013 = DTF 140 V
260).
Nel preciso caso concreto,
laddove, a differenza di quanto accade nella procedura di indennità giornaliere
per malattia, dove di norma vengono erogate indennità giornaliere per un
periodo limitato nel tempo (cfr. Häberli Christoph/Husmann David,
Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte, Berne 2015, pag.
169.
e seguenti), occorre valutare il diritto a prestazioni a lungo termine, la
circostanza, più volte sottolineata dal dr. med. __________, delle scarse
conoscenze linguistiche della ricorrente, “appena sufficiente per l’attuale
valutazione” ed il fatto di aver dovuto far capo, in alcune occasioni,
all’aiuto della figlia, pone un più che ragionevole dubbio circa il valore
probante del referto datato 9 luglio 2019.
Tanto più che lo stesso
medico ha rilevato che un’eventuale futura presa a carico specialistica
dovrebbe preferibilmente essere effettuata “nella sua lingua madre alla luce
della conoscenza elementare mostrata in lingua italiana”.
Rammentato inoltre che lo
psicologo curante ha sottolineato le difficoltà dell’insorgente ad esprimere
correttamente il suo vissuto (“è condizionata da regole strette che la vita
impone senza concedersi libertà tantomeno quella di mostrare sofferenza” e
“dettata dalla scarsissima possibilità di comunicare, di esprimersi, non
solo per ragioni linguistiche”), la necessità di far capo ad un interprete
appare indispensabile nel caso concreto per accertare l’incidenza che la
patologia psichica di cui soffre la ricorrente ha sulla sua capacità
lavorativa. A questo scopo non può certo supplire il fatto che nel corso della
visita dell’8 luglio 2020 lo specialista abbia coinvolto anche la figlia,
circostanza questa che semmai avrebbe potuto compromettere il buon esito della
valutazione, visto l’importante ruolo della famiglia per l’insorgente (“[…]
si è dichiarata inserita nel tessuto sociale ticinese nonostante l’evidente
scarsa conoscenza della lingua rispettivamente di un inserimento soltanto
all’interno della sua famiglia di origine”) e dunque la possibile reticenza
dell’interessata ad esprimersi liberamente in presenza di un familiare.
Certo, l’interessata non
aveva chiesto di essere accompagnata da un interprete nell’ambito della visita
presso il dr. med. __________. Tuttavia, come visto (cfr. anche sentenza
9C_667/220 del 29 dicembre 2020), il suo referto non è una perizia ai sensi
dell’art. 44 LPGA, ma una valutazione medica effettuata da uno specialista
incaricato direttamente da un assicuratore privato di redigere un rapporto
medico nella procedura tesa ad ottenere indennità giornaliere per perdita di
guadagno in caso di malattia.
La ricorrente del resto in
sede di osservazioni al progetto di decisione ha subito evidenziato che le
difficoltà linguistiche non avevano permesso al dr. med. __________ di valutare
correttamente il suo stato valetudinario (“[…] tengo a sottolineare che
l’aspetto linguistico è stato per me un grande impedimento durante la perizia.
Come ha indicato più volte il Dr. __________ stesso nel suo rapporto, le mie
competenze linguistiche sono molto scarse […]”), ha contestato puntualmente
il contenuto del referto allegando documentazione medica ed ha domandato
l’allestimento di una perizia neutra in presenza di un interprete (pag. 341-342
incarto AI).
Ne segue, già per questo
motivo, che è necessario allestire una perizia psichiatrica ai sensi dell’art.
44.
LPGA.
Del resto, si è già detto
che in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che, di
principio, per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura
probatoria fondata su indicatori. Eventualmente si dovrà, secondo la specifica
sindrome, nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni
adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà
prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse
inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve
essere valutata secondo la necessità probatoria concreta.
Nel caso di specie, alla
luce delle affermazioni del Prof. dr. med. __________ e dello psicologo __________
che giungono a conclusioni diametralmente opposte per quanto concerne la
capacità lavorativa della ricorrente rispetto a quanto stabilito dal dr. med. __________
nel suo rapporto e pongono una diagnosi completamente differente, sostenendo
che lo specialista incaricato dall’assicuratore malattie non avrebbe
sufficientemente esaminato l’evolversi dello stato di salute nel corso del
tempo ed in particolare non avrebbe tenuto conto di quanto accaduto prima del
2019, occorre allestire un referto peritale che risponda ai crismi di un
procedimento probatorio strutturato.
2.8
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve
allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare
gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente
Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto
all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti
dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von
gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o
perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).
Rilevato
come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.7., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso,
gli atti devono essere rinviati all’Ufficio AI per l’allestimento di una
perizia psichiatrica ai sensi dell’art. 44 LPGA che risponda ai crismi di un
procedimento probatorio strutturato.
Quindi
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si pronuncerà
nuovamente circa il diritto alla rendita dell’assicurata.
2.9
Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis
LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr.
anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli
art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio
2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V
402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In
concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 8C_859/2018
del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271
con riferimento), le spese per fr. 500.- vanno messe a carico dell’Ufficio
AI, il quale verserà pure le ripetibili alla ricorrente.
Ciò
rende priva di oggetto la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria
con concessione di gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le
tante, sentenze 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14
marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5; STCA 32.2017.99
dell'8 gennaio 2018).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’Ufficio AI per l’allestimento
di una perizia psichiatrica.
2. Le spese per fr. 500.--
sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente fr.
2'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti