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Decisione

32.2021.34

Richiesta di una rendita AI. Rinvio degli atti all'UAI per l'allestimento di una perizia psichiatrica ai sensi dell'art. 44 LPGA. In concreto il referto allestito nell'ambito di una procedura per indennità giornaliere per malattie retta dal diritto privato (LCA) non è sufficiente

26 maggio 2021Italiano41 min

con la minaccia delle conseguenze della guerra. L’impronta quindi di un disturbo

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2021.34

cs

Lugano

26 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 marzo 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 3 febbraio 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1961, da

ultimo ausiliaria di pulizie, ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI il

5 ottobre 2010 (pag. 12 incarto AI), respinta con decisione del 31 marzo 2011

(pag. 147 incarto AI).

1.2. Il 14 settembre 2019

l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni (pag. 172 incarto

AI). Con decisione del 24 ottobre 2019 l’UAI non è entrata in materia (pag. 183

incarto AI).

1.3. In data 4 febbraio 2020 l’interessata

ha inoltrato un’ulteriore domanda (pag. 198 incarto AI). Acquisiti gli atti

degli assicuratori contro la perdita di guadagno in caso di malattia (__________

e __________), e meglio i referti del dr. med. __________ del 9 luglio 2020 e

del dr. med. __________ del 12 maggio 2020, il rapporto finale del medico SMR e

la presa di posizione del servizio integrazione professionale, con decisione

del 3 febbraio 2021, preavvisata dal progetto del 3 dicembre 2020, l’UAI ha

respinto la richiesta poiché il grado d’invalidità raggiunge il grado, non

pensionabile, del 28%.

1.4. RI 1, rappresentata dalla RA

1, è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento ed

il rinvio degli atti all’UAI per l’allestimento di una perizia psichiatrica (doc.

I). Contestualmente domanda di essere posta al beneficio dell’assistenza

giudiziaria. L’insorgente contesta la forza probante del referto del dr. med. __________,

allestito nell’ambito della procedura volta ad ottenere indennità giornaliere

per malattie. Ella censura la modalità della visita effettuata in presenza

della figlia, a causa delle scarse conoscenze linguistiche in italiano, il

mancato approfondimento della problematica somatoforme e le conclusioni tratte

nel rapporto medico, che non terrebbe conto delle valutazioni dei medici

curanti.

1.5. Con risposta del 13 aprile

2021 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove

necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).

1.6. In data 29 aprile 2021

l’insorgente ha prodotto ulteriori osservazioni (doc. VIII), trasmesse all’UAI

il 3 maggio 2021 con facoltà di prendere posizione entro l’11 maggio 2021 (doc.

IX).

in diritto

2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.2. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una

modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,

per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento

importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA.

La rendita può essere oggetto

di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di

salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una

modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr.

anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una

situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).

Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione

con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio

1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli effetti della

modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per

grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o

la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in

atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b

OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per

grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la

modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento

indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato

l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

2.3. In concreto l’UAI, al fine di

stabilire la capacità lavorativa della ricorrente, ha acquisito gli incarti degli

assicuratori malattia che si sono succeduti nella procedura relativa alla

richiesta di indennità giornaliere in caso di malattia.

Dal lato somatico, con

referto del 12 maggio 2020, il dr. med. __________, FMH reumatologia, posta la

diagnosi di sindrome funzionale del dolore diffuso con probabile sindrome

somatoforme, lombalgie con discopatia L4/5, L5/S1, esiti di decompressione

foraminale dx e resezione di ernia discale L4/5 nel 2016, cervico-scapotalgie

con discopatia C4 a C7, periartropatia della spalla dx, scoliosi dorso-lombare

a S invertita con gibbosità dorsale dx, dolori alla mano dx con iniziale

artrosi di Herberden e tenosinovite di de Quervain, stato depressivo cronico,

ha stabilito che l’interessata non può più svolgere la precedente attività,

mentre può esercitare un’attività leggera in misura del 100% con le limitazioni

ivi indicate (pag. 425-431 incarto AI).

Con referto datato 9

luglio 2019 (recte: 2020 poiché facente seguito alla visita dell’8 luglio 2020),

il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, descritta l’anamnesi, i

certificati medici e lo status psichico, ha posto la diagnosi con influenza

sulla capacità lavorativa di sindrome somatoforme da dolore persistente ICD-10

F: 45.4.

Lo specialista ha

affermato:

"

(…) L’assicurata presenta una

conoscenza della lingua italiana appena sufficiente per gli scopi della

presente valutazione. Ho dovuto chiedere in alcune occasioni conferma alla

figlia che l’ha accompagnata e non ha partecipato attivamente al colloquio.

L’assicurata si è tuttavia sempre espressa in lingua italiana.

(…).

L’assicurata afferma che fino al 2019 non avrebbe

avuto disturbi particolari di interesse psichiatrico. (…).

Apparentemente non avrebbe sofferto di alcun disturbo

psichico almeno fino al 2019 quando si sarebbero verificati i tremori rispettivamente

le mioclonie descritti nei certificati medici. Per questo motivo vi sarebbe

stato l’intervento del neurologo dr. __________ rispettivamente visite presso

la clinica __________. L’assicurata nega che in precedenza vi sarebbero mai

stati problemi di questo tipo. Non sono pertanto in grado di confermare la

diagnosi di depressione ricorrente certificata dal dr. __________ tra l’altro

in base a due visite nel febbraio e marzo nel 2020 ed in assenza di alcun

elemento anamnestico che mi consenta di evidenziare un episodio depressivo

pregresso.

L’attuale situazione appare più l’espressione di un

disturbo somatoforme da dolore diffuso. L’assicurata si è soffermata infatti

costantemente sul “tutto fa male”, ha affermato di voler lavorare ma di non

esserne in grado, si è dichiarata inserita nel tessuto sociale ticinese

nonostante l’evidente scarsa conoscenza della lingua rispettivamente di un

inserimento soltanto all’interno della sua famiglia di origine.

È evidente che l’assicurata in Ticino ha sempre svolto

mansioni fisicamente impegnative sia in ambito agricolo che come addetta alle

pulizie.

Questo spiega come arrivata vicino ai 60 anni si sia

trovata in una situazione di difficoltà più per motivi fisici che psichici. Si

tratta di una condizione reattiva alle difficoltà fisiche più che una

psicopatologia maggiore che non sono in grado oggi di evidenziare.

Posso affermare che se l’assicurata non avesse

sofferto delle patologie somatiche già evidenziate dal dr. __________ e dr. __________,

verosimilmente in ambito psichiatrico non si sarebbe verificata alcuna IL né ve

ne sarebbe attualmente se non in modo limitato.

(…).

Tale diagnosi porta a riconoscere una riduzione di

capacità lavorativa generica in misura non superiore al 20%. Questo sulla base

di quanto osservato e sulla necessità verosimile di pause supplementari e sul

pensiero concreto costante sulla condizione somatica.

Tuttavia si è osservata una notevole discrepanza tra i

dolori descritti e il comportamento osservato; l’assicurata afferma di essere

afflitto da dolori intensi, ma li ha caratterizzati in modo vago; La compliance

al trattamento farmacologico è apparsa scarsa, la prescrizione è immodificata

dal 16.12.2019 su certificato della generalista Dr.ssa __________; i lamenti

dell’assicurata sembrano ostentati; l’assicurata sostiene di subire gravi

limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia

pressoché intatto almeno all’interno del gruppo familiare primario.

(…).

L’assicurata potrebbe beneficiare di una presa a

carico specialistica preferibilmente nella sua lingua madre alla luce della

conoscenza elementare mostrata in lingua italiana.” (pag. 394-400 incarto AI)

Il 4 agosto 2020 il medico

curante, Prof. dr. med. __________, ha contestato il contenuto del referto del

dr. med. __________, sostenendo che in passato l’assicurata ha già sofferto di

episodi depressivi, i quali tuttavia sono sempre stati tenuti nascosti ai

famigliari poiché considerava tale stato non assimilabile alla cultura locale

nella quale si è venuta a trovare dopo essere fuggita dalla __________ (pag.

437 incarto AI). Secondo il curante la diagnosi posta dal dr. med. __________ è

pertanto incompleta.

Nel precedente referto del

21 febbraio 2020 il curante aveva posto la diagnosi di sindrome depressiva

ricorrente senza sintomi psicotici (ICD-10 F 33.2) ed aveva affermato che lo

stato psicopatologico era peggiorato rispetto al primo incontro del 16 dicembre

2019 (pag. 212 incarto AI).

Da parte sua il dr. med. __________

il 7 agosto 2020 ha riconfermato la sua valutazione poiché il Prof. dr. med. __________

non avrebbe portato fatti medici oggettivi nuovi rispettivamente modificazioni

di fatti noti tali da modificare la precedente presa di posizione (pag. 436

incarto AI).

Il 23 novembre 2020 il

medico SMR, dr. med. __________, ha fatto proprie le valutazioni dei dr. med. __________

e __________ ed ha stabilito una totale incapacità lavorativa nella precedente

attività dal 5 settembre 2019 e una incapacità lavorativa del 20% in attività

adatte con le limitazioni ivi indicate dal 12 maggio 2020 (pag. 307-310 incarto

AI).

In sede di osservazioni

l’assicurata ha prodotto un rapporto psicodiagnostico del 27 gennaio 2021 del

lic. psic. __________, sottoscritto anche dal Prof. dr. med. __________, che

hanno affermato:

" (…) L’interruzione

del lavoro del 5 settembre 2019 è da ascrivere all’esaurimento delle energie

messe in campo, almeno a partire dal 2011, piuttosto che a un peggioramento

identificabile e improvviso.

Sostanzialmente la domanda di invalidità,

la prima volta, viene rifiutata poiché manca l’oggettivazione dei disturbi e le

volte successive il peggioramento non è stato sufficientemente oggettivato.

È difficile capire perché la foltissima documentazione

medica dei disturbi presentati dalla paziente e confermata nel corso degli

anni, non viene considerata o perlomeno discussa dall’AI.

Forse perché ripetutamente viene marcato

l’aspetto somatoforme dei disturbi o forse anche perché la paziente non ha

saputo farsi ascoltare e riconoscere nella sua sofferenza al momento delle

visite peritali.

Va tenuto conto che esprimersi spiegando le

difficoltà e una richiesta di aiuto non rientrano nelle modalità e nelle

caratteristiche della dinamica psicologica della paziente.

È condizionata da regole strette che la

vita impone senza concedersi libertà tantomeno quella di mostrare sofferenza;

la sua economia psichica non glielo concede.

Fatti

I disturbi vengono quindi correlati ad una

patologia somatoforme, ammesso che la diagnosi sia corretta, e inclusi in una

patologia di personalità di tipo perverso, simulante e manipolatore.

I referti psichiatrici del Prof. Dr. Med. __________

del 21.2.2020 e dell’8.10.2020 certificano che i disturbi psichici sono

riconducibili al processo depressivo di lunga data ed alle conseguenze dolorose

delle lesioni somatiche.

Malgrado le certificazioni il diritto

all’entrata in materia viene negato.

La signora RI 1 ha sempre voluto lavorare

anche quando le condizioni di salute obiettivamente non glielo permettevano

mostrando coraggio e resilienza.

Il peggioramento in atto da anni è la

conseguenza anche della mancanza di gratificazioni, di interessi, di

investimenti sociali di comunicazione, soprattutto all’interno della famiglia.

La storia della paziente è segnata da

vissuti di accettazione, di dovere, di obbligo, sia nella sfera

socio-professionale, sia in quella intima famigliare e dall’assenza di legami

emotivi, condivisioni e significati.

Dettata dalla scarsissima possibilità di

comunicare, di esprimersi, non solo per ragioni linguistiche, è difficile

immaginare quale siano le vere cause interne del disagio e, semmai individuare

le potenzialità e le condizioni per raggiungere un po` di benessere.

(…).

In occasione degli incontri con la paziente

e grazie alla documentazione a disposizione posso confermare si tratti di una

struttura di personalità semplice, dove il contenuto del pensiero, le risorse

psicologiche, mentali e affettive, nel senso degli investimenti, sono ridotte e

incapaci di poter produrre soluzioni interne per far fronte alle note

difficoltà alle quali si è trovata confrontata nella vita: “ho sempre dovuto

fare quello che c’è”.

La sua unica preoccupazione da quando è

arrivata in Svizzera è stata quella di lavorare, senza interruzioni, in certe

occasioni contro le indicazioni mediche, dimostrazione, mi sembra, in assenza

di scaltrezza o di sindrome assicurativa.

La signora RI 1 è sempre stata considerata

onesta e autentica da tutti, anche nella dichiarazione della sua sofferenza.

Sintomatologia attuale

Espressione di una persona psicologicamente

appiattita, svuotata dai contenuti vitali, dall’iniziativa, dai sogni, dai

progetti.

Marcata anedonia.

Sensazione di indifferenza anche nei

confronti della figlia; pensiero ridotto unicamente focalizzato, centrato sui

propri disturbi.

Sonno disturbato a causa dei dolori (non si

addormenta, si alza di notte).

Diagnosi

Appare in tutta evidenza una sintomatologia

connessa ad un nucleo depressivo sviluppatosi nel corso degli ultimi vent’anni

legato ad eventi traumatici riconducibili alla separazione forzata dai figli

con la minaccia delle conseguenze della guerra. L’impronta quindi di un disturbo

da stress post-traumatico non trattato e elaborato e relativi episodi

depressivi ricorrenti resta tangibile.

La polipatologia reumatologica la cui causa

può essere sicuramente riconducibile a ripetuti traumi fisici subiti, non fa

altro che aggravare il quadro clinico depressivo.

Prognosi valetudinaria

Rimane sfavorevole anche in considerazione dei

tentativi infruttuosi di una riconversione professionale (sempre a causa dei

dolori e di un’impossibilità di riadattamento per mancanza di mezzi).

Una forzatura alla quale la signora RI 1

potrebbe cedere rischierebbe di ricondurla, in caso di facile, presumibile fallimento,

a derive depressive irreversibili.” (pag. 334-337 incarto AI)

Il 2 febbraio 2021 il

medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:

"

Ho preso atto del dossier e della

documentazione medica. Ho preso visione dello scritto dell’assicurata in GED

01.02.2021 e del rapporto dello psicologo __________, firmato anche dal dr. med.

__________, FMH psichiatria e psicoterapia. Dal punto di vista medico

assicurativo evidenzio una diversa valutazione del medico e dello

psicoterapeuta curanti dello stesso stato di salute valutato dal Dr. med. __________

nella sua perizia effettuata per la __________ il 07.08.2019. Nel rapporto del

27.01.2021 del dr. med. __________ non è chiaramente formulata una diagnosi

secondo ICD10, le ipotesi diagnostiche formulate, afferenti allo spettro

depressivo e reattivo post-traumatico, non trovano validazione nella

sintomatologia descritta a carico dell’assicurata nello stesso rapporto medico

e non consentono di definire limitazioni funzionali differenti rispetto a

quanto valutato dall’Ufficio precedentemente. Le osservazioni dell’assicurata

rispetto alla sua condizione di vita trovano comprensione ma non consentono dal

punto di vista medico assicurativo di formulare conclusioni differenti rispetto

a quanto espresso nel rapporto finale SMR del 23.11.2020.” (pag. 345 incarto

AI)

2.4. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.5. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale

federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità

tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua

capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,

607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta

Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Nella STF I 770/03 del 16

dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili

al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita

quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale

federale ha quindi modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a

una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche

oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141

V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi

casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una

procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo

potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando

da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un

altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione

complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra

l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Inoltre, in due sentenze

del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V

409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza

sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità

lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce

di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non

vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla

conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti

i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia

in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.

Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di

principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Soltanto da tale elemento

Considerandi

non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona

toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve

essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in

presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi

probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione

dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti

dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento

probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto.

La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità

probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere

essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame

complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa

in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare

conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della

capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della

persona toccata.

Secondo

la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio

gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo

se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il

cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera

assoluta.

Ora

invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la

persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione

oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La

possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi

fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente

nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia

conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre

2017).

Con

sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha

ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio

2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è

stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in

DTF 144 V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e

3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del

2.

agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

In DTF 145 V 215 il TF ha

stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie

psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura

probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.6

In concreto, come visto,

l’UAI ha fatto capo a referti allestiti da assicuratori contro le malattie

nell’ambito della richiesta di indennità giornaliere contro le malattie in

contratti retti dal diritto privato (LCA), e meglio i referti del dr. med. __________

del 9 luglio 2019 (recte: 2020) e del dr. med. __________ del 12 maggio 2020.

A questo proposito, in una

recente sentenza 9C_667/2020 del 29 dicembre 2020, citata dalla ricorrente, al

consid. 3.2 il Tribunale federale ha rammentato che al momento dell’inoltro di

una domanda di prestazioni, l’Ufficio AI non interviene come parte alla

procedura ma come organo amministrativo incaricato di applicare la legge.

Conformemente al principio del libero apprezzamento delle prove, applicabile in

virtù dell’art. 40 PC, in combinazione con gli art. 55 cpv. 1 LPGA e 19 PA, l’Ufficio

AI non è vincolato a regole formali, ma deve esaminare in maniera oggettiva

tutti i mezzi di prova, quale ne sia la provenienza e poi decidere se i

documenti a disposizione permettono di giungere ad un giudizio valido circa il

diritto litigioso (DTF 125 V consid. 3).

Il TF ha poi rilevato che,

di conseguenza, il codice di procedura civile, ed in particolare l’art. 168 CPC,

non regolamenta la maniera in cui l’Ufficio AI deve apprezzare le conclusioni

di un rapporto medico in una procedura concernente il diritto delle

assicurazioni sociali (sentenza 8C_240/2016 del 13 luglio 2016, consid. 5.2;

cfr. DTF 141 III 433, consid. 2.6).

Nel caso giudicato

dall’Alta Corte, l’amministrazione non ha fatto allestire alcuna perizia

esterna, né è intervenuta nella realizzazione del referto redatto dall’esperto

incaricato dall’assicuratore privato, ma lo ha acquisito agli atti. Il

Tribunale federale ha evidenziato che in tal caso i diritti procedurali

previsti dall’art. 44 LPGA non hanno trovato applicazione ed il referto del

medico incaricato dall’assicuratore privato non può essere qualificato come

perizia medica (esterna all’assicuratore sociale) ai sensi di questo disposto.

Tuttavia l’Alta Corte ha

rilevato che nel caso concreto la ricorrente ha avuto conoscenza del rapporto

medico, nei confronti del quale ha potuto far valere le sue critiche, e che ha del

resto contestato in sede di osservazioni al progetto di decisione. Ella avrebbe

pertanto già potuto sollevare in quella procedura le lacune evidenti (“lacunes

criardes”) di cui si è lamentata in sede federale.

Il Tribunale federale ha rammentato

che in ogni caso nell’ambito della procedura AI la valutazione dello psichiatra

incaricato dall’assicuratore privato è uno dei tanti documenti medici che sia

l’Ufficio AI che il Tribunale cantonale devono includere nel loro apprezzamento

delle prove.

Nella misura in cui la

ricorrente ha unicamente evidenziato gli effetti dei medicamenti sulla sua

capacità di lavoro, ella non ha sollevato dei minimi dubbi tali da mettere in

discussione la correttezza e la pertinenza delle conclusioni mediche del

referto allestito su incarico dell’assicuratore malattie, fatte proprie dal

Tribunale cantonale, ed in presenza dei quali sarebbe stato necessario

allestire una perizia ad opera di un medico esterno all’UAI (art. 44 LPGA, DTF

135.

V 465, consid. 4.4). In queste condizioni il Tribunale federale ha

stabilito che non vi era pertanto alcun motivo per scostarsi dalle costatazioni

del Tribunale cantonale.

2.7

Nel caso di specie la

ricorrente solleva numerose critiche contro il referto del dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, datato 9 luglio 2019 (recte: 2020), al quale,

conformemente alla citata giurisprudenza federale (sentenza 9C_667/2020 del 29

dicembre 2020) non può essere attribuito il valore di perizia.

L’interessata evidenzia in

particolare da una parte le sue difficoltà linguistiche, rilevate anche dallo

psichiatra, che hanno reso difficile l’allestimento del referto ed hanno

necessitato la presenza della figlia, ciò che non avrebbe permesso

all’insorgente di esprimersi liberamente e dall’altra l’assenza di una perizia

strutturata, come vuole la giurisprudenza, malgrado la problematica psichica e

segnatamente somatoforme. Ella evidenzia poi ulteriori incongruenze nel referto

del dr. med. __________.

Per quanto concerne la

questione linguistica, questo TCA rileva in effetti come il medesimo dr. med. __________,

in più passaggi, sottolinea la scarsa padronanza dell’italiano da parte della

ricorrente. Lo specialista afferma preliminarmente che “l’assicurata

presenta una conoscenza della lingua italiana appena sufficiente per gli scopi

della presente valutazione. Ho dovuto chiedere in alcune occasioni conferma

alla figlia che l’ha accompagnata e non ha partecipato attivamente al

colloquio. L’assicurata si è tuttavia sempre espressa in lingua italiana”.

Nello status psichico, figura: “conoscenza elementare della lingua italiana

appena sufficiente per l’attuale valutazione. Ha compreso tuttavia i motivi

della situazione peritale”.

Il dr. med. __________

conclude inoltre affermando che “l’assicurata potrebbe beneficiare di una

presa a carico specialistica preferibilmente nella sua lingua madre alla luce

della conoscenza elementare mostrata in lingua italiana”.

Le difficoltà linguistiche

sono state evidenziate anche dallo psicologo curante __________: “Dettata dalla

scarsissima possibilità di comunicare, di esprimersi, non solo per ragioni

linguistiche, è difficile immaginare quale siano le vere cause interne del

disagio (…)” (pag. 335 incarto AI).

Nella sentenza I 647/05

del 16 agosto 2006, citata dalla ricorrente, il TF, a questo proposito, al

consid. 3.3.2 ha evidenziato come secondo la giurisprudenza spetta di principio

alla persona peritata chiedere tempestivamente all’amministrazione od al

Giudice la presenza di un interprete. Tuttavia spetta al perito valutare la

necessità della presenza di un traduttore, segnatamente nell’ambito di una

perizia psichiatrica, laddove la comprensione tra il perito e la persona

assicurata riveste una notevole importanza. In tal caso, di norma, è necessaria

una reciproca ed approfondita conoscenza della lingua nella quale viene svolta

la perizia (“Das

Eidgenössische Versicherungsgericht hat in dem Sinne einen Anspruch auf

Durchführung medizinischer Abklärungsmassnahmen in der Muttersprache des

Exploranden oder der Explorandin im Verfahren der Invalidenversicherung bejaht,

als es Sache der versicherten Person ist, rechtzeitig einen entsprechenden

Antrag bei der Verwaltung oder allenfalls beim Richter zu stellen (nicht

veröffentlichte Urteile Y. vom 23. November 1999, I 541/99, S. vom 8. März

1999, I 222/98, und K. vom 5. Dezember 1994, I 66/94). Ob eine medizinische

Abklärung in der Muttersprache des Exploranden oder der Explorandin oder unter

Beizug eines Übersetzers im Einzelfall geboten ist, hat jedoch grundsätzlich

der Gutachter im Rahmen sorgfältiger Auftragserfüllung zu entscheiden.

Besonderes Gewicht kommt der bestmöglichen Verständigung zwischen Gutachter und

versicherter Person im Rahmen von psychiatrischen Abklärungen zu. Dort setzt

eine gute Exploration auf beiden Seiten vertiefte Sprachkenntnisse voraus. Ist

der Gutachter der Sprache des Exploranden nicht mächtig, erscheint es

medizinisch und sachlich geboten, dass er eine Übersetzungshilfe beizieht

(Urteil L. vom 25. Juli 2003, I 642/01, Erw. 3.1). Entscheidend dafür, wie der

sprachlichen Verständigung Rechnung getragen werden muss, ist die Bedeutung der

Abklärung als Entscheidungsgrundlage für die in Frage stehende Leistung (vgl.

AHI 2004 S. 143 [Urteil I. vom 30. Dezember 2003, I 245/00], Urteil D. vom 19.

Januar 2006, I 538/05)”).

In

DTF 140 V 260 il Tribunale federale ha stabilito che è di principio escluso

ricorrere ai familiari per la traduzione dell’anamnesi psichiatrica (cfr.

consid. 3.3.1 “Nach dem Gesagten schliessen

Rechtsprechung, Begutachtungsleitlinien und Lehre den Beizug Angehöriger zur

Übersetzung des psychiatrischen Begutachtungsgesprächs prinzipiell aus. Das

gilt freilich nicht absolut: So kann es bei einer mässig deutsch sprechenden

Person sachgerecht sein, dass der Sachverständige zunächst versucht, die

Untersuchung alleine durchzuführen, um sich ein (möglichst unverfälschtes) Bild

von ihrem Verhalten zu machen, dann aber zur Klärung von unklaren Fragen

Familienangehörige beizieht (HAUSOTTER, Begutachtungen bei

Migrationshintergrund, a.a.O., S. 113)”).

Ciò tuttavia non inficia automaticamente la perizia (consid. 3.3.3), ma occorre

valutare il caso di specie (cfr. consid. 3.4).

Su questo argomento la

circolare sulla procedura nell’assicurazione per l’invalidità (di seguito:

CPAI), al marginale 2121.2 prevede che gli uffici AI non sono tenuti a valutare

in modo specifico le conoscenze linguistiche dell’assicurato. Per principio è

il perito a decidere se in un determinato caso, per eseguire con diligenza

l’incarico, sia necessario un accertamento medico nella lingua madre

dell’assicurato o con l’intervento di un interprete. L’importanza dell’aspetto

linguistico e della possibilità di capirsi durante l’accertamento medico

dipende, di fatto, dal genere di prestazione che sarà eventualmente concessa all’assicurato.

Secondo il marginale

2121.3

CPAI nel caso degli accertamenti psichiatrici, è particolarmente

importante che il perito e l’assicurato riescano a capirsi nel migliore dei

modi. Per un’esplorazione accurata è necessario che le due parti dispongano di

ottime conoscenze linguistiche. Se il perito non padroneggia la lingua

dell’assicurato, è opportuno che faccia capo ad un interprete. Il perito può

invitare l’assicurato a farsi accompagnare da un interprete professionista,

eventualmente di sua scelta, per ovviare ad eventuali difficoltà di

comprensione (v. sentenza del TF del 26 maggio 2014, 9C_738/2013 = DTF 140 V

260).

Nel preciso caso concreto,

laddove, a differenza di quanto accade nella procedura di indennità giornaliere

per malattia, dove di norma vengono erogate indennità giornaliere per un

periodo limitato nel tempo (cfr. Häberli Christoph/Husmann David,

Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte, Berne 2015, pag.

169.

e seguenti), occorre valutare il diritto a prestazioni a lungo termine, la

circostanza, più volte sottolineata dal dr. med. __________, delle scarse

conoscenze linguistiche della ricorrente, “appena sufficiente per l’attuale

valutazione” ed il fatto di aver dovuto far capo, in alcune occasioni,

all’aiuto della figlia, pone un più che ragionevole dubbio circa il valore

probante del referto datato 9 luglio 2019.

Tanto più che lo stesso

medico ha rilevato che un’eventuale futura presa a carico specialistica

dovrebbe preferibilmente essere effettuata “nella sua lingua madre alla luce

della conoscenza elementare mostrata in lingua italiana”.

Rammentato inoltre che lo

psicologo curante ha sottolineato le difficoltà dell’insorgente ad esprimere

correttamente il suo vissuto (“è condizionata da regole strette che la vita

impone senza concedersi libertà tantomeno quella di mostrare sofferenza” e

“dettata dalla scarsissima possibilità di comunicare, di esprimersi, non

solo per ragioni linguistiche”), la necessità di far capo ad un interprete

appare indispensabile nel caso concreto per accertare l’incidenza che la

patologia psichica di cui soffre la ricorrente ha sulla sua capacità

lavorativa. A questo scopo non può certo supplire il fatto che nel corso della

visita dell’8 luglio 2020 lo specialista abbia coinvolto anche la figlia,

circostanza questa che semmai avrebbe potuto compromettere il buon esito della

valutazione, visto l’importante ruolo della famiglia per l’insorgente (“[…]

si è dichiarata inserita nel tessuto sociale ticinese nonostante l’evidente

scarsa conoscenza della lingua rispettivamente di un inserimento soltanto

all’interno della sua famiglia di origine”) e dunque la possibile reticenza

dell’interessata ad esprimersi liberamente in presenza di un familiare.

Certo, l’interessata non

aveva chiesto di essere accompagnata da un interprete nell’ambito della visita

presso il dr. med. __________. Tuttavia, come visto (cfr. anche sentenza

9C_667/220 del 29 dicembre 2020), il suo referto non è una perizia ai sensi

dell’art. 44 LPGA, ma una valutazione medica effettuata da uno specialista

incaricato direttamente da un assicuratore privato di redigere un rapporto

medico nella procedura tesa ad ottenere indennità giornaliere per perdita di

guadagno in caso di malattia.

La ricorrente del resto in

sede di osservazioni al progetto di decisione ha subito evidenziato che le

difficoltà linguistiche non avevano permesso al dr. med. __________ di valutare

correttamente il suo stato valetudinario (“[…] tengo a sottolineare che

l’aspetto linguistico è stato per me un grande impedimento durante la perizia.

Come ha indicato più volte il Dr. __________ stesso nel suo rapporto, le mie

competenze linguistiche sono molto scarse […]”), ha contestato puntualmente

il contenuto del referto allegando documentazione medica ed ha domandato

l’allestimento di una perizia neutra in presenza di un interprete (pag. 341-342

incarto AI).

Ne segue, già per questo

motivo, che è necessario allestire una perizia psichiatrica ai sensi dell’art.

44.

LPGA.

Del resto, si è già detto

che in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che, di

principio, per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura

probatoria fondata su indicatori. Eventualmente si dovrà, secondo la specifica

sindrome, nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni

adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà

prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse

inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve

essere valutata secondo la necessità probatoria concreta.

Nel caso di specie, alla

luce delle affermazioni del Prof. dr. med. __________ e dello psicologo __________

che giungono a conclusioni diametralmente opposte per quanto concerne la

capacità lavorativa della ricorrente rispetto a quanto stabilito dal dr. med. __________

nel suo rapporto e pongono una diagnosi completamente differente, sostenendo

che lo specialista incaricato dall’assicuratore malattie non avrebbe

sufficientemente esaminato l’evolversi dello stato di salute nel corso del

tempo ed in particolare non avrebbe tenuto conto di quanto accaduto prima del

2019, occorre allestire un referto peritale che risponda ai crismi di un

procedimento probatorio strutturato.

2.8

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve

allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare

gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente

Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto

all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von

gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o

perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

Rilevato

come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.7., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso,

gli atti devono essere rinviati all’Ufficio AI per l’allestimento di una

perizia psichiatrica ai sensi dell’art. 44 LPGA che risponda ai crismi di un

procedimento probatorio strutturato.

Quindi

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si pronuncerà

nuovamente circa il diritto alla rendita dell’assicurata.

2.9

Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis

LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr.

anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli

art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V

402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In

concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 8C_859/2018

del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271

con riferimento), le spese per fr. 500.- vanno messe a carico dell’Ufficio

AI, il quale verserà pure le ripetibili alla ricorrente.

Ciò

rende priva di oggetto la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria

con concessione di gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le

tante, sentenze 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14

marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5; STCA 32.2017.99

dell'8 gennaio 2018).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’Ufficio AI per l’allestimento

di una perizia psichiatrica.

2. Le spese per fr. 500.--

sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente fr.

2'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti