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Decisione

32.2021.40

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 ottobre 2021Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

I 222/04 del 5 settembre 2006).

Con sentenza del 7 aprile 2008

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando

il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è

inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il

reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L.

Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag.

326-327) (…)”.

Questo tema è stato

definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza 8C_44/2009

del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:

"

3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio

2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,

precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito

effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario

statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere

considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V

322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un

parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si

procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la

soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa

sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali." (…).

In seguito, nella STF

9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l'Alta Corte ha ribadito al considerando 4.2 che i

dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei

redditi soltanto se è comprovato che l'assicurato non intendeva accontentarsi

di un salario modesto. Inoltre, il Tribunale federale ha ricordato che non vi è

una presunzione in tal senso.

2.11. Come indicato

dalla giurisprudenza, il reddito da invalida deve essere determinato il più

concretamente possibile e quindi occorre basarsi sulla situazione professionale concreta dell'interessata. Determinante è che

essa sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e

che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale. In caso contrario, ci si baserà sui dati

statistici ipotetici.

Nell'evenienza concreta, l'assicurata è stata

ritenuta inabile al lavoro all'80% dal luglio 2018 e sin da prima

dell'insorgenza del danno che le ha comportato un'incapacità lavorativa

accertata, ma anche dopo questo momento, essa è stata attiva come terapista

olistica nel suo studio privato. Come accertato dall'Ufficio AI, anche dopo il

mese di luglio 2018 la ricorrente ha infatti continuato a lavorare in maniera

Considerandi

ridotta, quantificando il suo impegno in un 20% a settimana. Di principio,

quindi, occorre fare riferimento ai dati concreti e non a quelli statistici,

giacché la ricorrente sta sfruttando la sua capacità lavorativa residua del 20%

sul posto di lavoro attuale. L'amministrazione ha infatti riconosciuto che nell'esercizio

di questa attività deriva un minore discapito economico per l'assicurata, che

sottostà sempre all'obbligo di ridurre il danno (economico).

Lo scrivente Tribunale si allinea a questa

conclusione, facendo a buon diritto stato il reddito effettivamente conseguito.

2.12

Da quanto

precede discende che confrontando l'ammontare di Fr. 3'960.- corrispondente al reddito (ipotetico)

da valida che l'assicurata avrebbe potuto conseguire come terapista

olistica al 100% senza il danno alla salute con il reddito (reale) da

invalida di Fr. 3'572.-

conseguito nel 2019 dall'assicurata stante la ridotta capacità lavorativa esigibile al 20%,

risulta una perdita di guadagno del 9,79% ([Fr. 3'960 -

Fr. 3'572] : Fr. 3'960 x 100), che va arrotondata al 10%

(DTF 130 V 121).

Questo grado AI non dà diritto ad alcuna rendita di invalidità,

come ha correttamente stabilito l'Ufficio assicurazione invalidità con la

decisione impugnata.

2.13

Una diversa soluzione in applicazione

del metodo di raffronto percentuale dei redditi (Prozentvergleich) anziché del metodo di raffronto dei redditi non può in specie

entrare in linea di conto, giacché l'assicurata è a tutti gli effetti

professionalmente attiva e quindi, diversamente da quanto sostenuto

dall'insorgente, si deve imperativamente tenere conto del reddito che essa

incassa realmente malgrado il danno alla salute (reddito da invalida).

Come effettuato al considerando che precede, tale dato va poi

considerato quale parametro da confrontare con il reddito da valida applicando

il metodo ordinario di confronto dei redditi.

La soluzione proposta dalla ricorrente di giungere a un grado di

invalidità dell'80% adottando il metodo di raffronto percentuale dei redditi

poiché si è in presenza di un grado di invalidità lavorativa dell'80% in

qualsiasi attività lucrativa non è dunque corretta e non può essere seguita.

2.14

In conclusione, la scrivente

Corte tutela l'agire dell'Ufficio assicurazione invalidità per la definizione

del grado di invalidità della ricorrente dal 1° luglio 2018, che va ribadito

essere del 10% e che quindi non dà diritto ad alcuna rendita di invalidità.

La decisione impugnata deve pertanto essere confermata e il

ricorso respinto.

2.15

Il 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a

LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica, ma non più anche gratuita per le parti.

Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis

LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura

è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Per l'art. 69 cpv. 1bis LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2021, la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta

a spese. L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.- vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti