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Decisione

32.2021.40

Contestazione metodo di calcolo.Inabilità lavorativa 80% (lavora 1g/sett).Reddito da valido:ultimo reddito conseguito prima del danno,cioè reddito netto medio fiscale ultimi 5 anni.No reddito statistico,disponendo di dati certi.Reddito da invalido:dati concreti,quindi No Prozentvergleich.GradoAI:10%

11 ottobre 2021Italiano41 min

concretamente possibile e quindi occorre basarsi sulla situazione professionale concreta dell'interessata. Determinante è che

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.40

TB

Lugano

11 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 marzo 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione dell'11 febbraio 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Nel gennaio 2020 (doc. 3) RI

1, 1970, ha presentato una richiesta per una rendita di invalidità lamentando

di essere da gennaio 2019 totalmente inabile al lavoro come terapista olistica

indipendente a causa di un disturbo bipolare.

Raccolta la documentazione medica presso la psichiatra curante, nel

rapporto finale del 23 settembre 2020 (doc. 20) il Servizio Medico Regionale ha

ritenuto che il disturbo affettivo bipolare e l'emicrania non specificata rendevano

l'assicurata inabile al 100% dal 1° luglio 2018 in qualsiasi attività

lucrativa.

Le ulteriori delucidazioni dell'allora rappresentante dell'assicurata

(docc. 24-26) hanno portato l'SMR l'11 novembre 2020 (doc. 28) a modificare nell'80%

il grado di inabilità lavorativa.

1.2. Esperita il 12 novembre 2020

(doc. 29) un'inchiesta economica per indipendenti sulla scorta della

documentazione prodotta dall'assicurata, con progetto di decisione del 13

novembre 2020 (doc. 30) l'Ufficio assicurazione invalidità ha rifiutato le

prestazioni, stante un insufficiente grado di invalidità del 10%.

Viste le osservazioni formulate il 26 gennaio 2021 (doc. 38) da un

altro rappresentante legale dell'interessata, che ha contestato sia il grado di

inabilità lavorativa dell'80% sulla scorta di un recente referto della

psichiatra curante sia il reddito da valida, sentiti nuovamente il dr. med. __________

del Servizio Medico Regionale (doc. 40) e l'ispettore (doc. 42), con decisione

formale dell'11 febbraio 2021 (doc. II/2) l'Ufficio assicurazione invalidità

non ha concesso delle prestazioni all'assicurata.

Non essendo stata oggettivata dalla dr.ssa med. __________ un'antecedente

patologia psichiatrica invalidante, l'Ufficio AI ha ribadito che l'inabilità

lavorativa era presente dal 1° luglio 2018.

Quanto all'aspetto economico, non avendo comprovato che dal 2009

l'interessata ha dovuto ripiegare sull'attività attuale a causa dei suoi

problemi di salute che non le hanno permesso di svolgere l'attività appresa a

livello universitario, riscontrato che negli anni precedenti all'insorgenza del

danno alla salute (2018) il reddito conseguito era simile a quello degli anni

seguenti essendo attiva da anni in uguale misura, per determinare il reddito da

valida l'amministrazione si è fondata sull'ultimo reddito che l'assicurata ha

conseguito prima dell'insorgenza del danno alla salute appoggiandosi ai dati

fiscali. Dal confronto dei redditi con invalidità è giunta al grado di

invalidità del 10%, con conseguente rifiuto del diritto alla rendita.

1.3. L'Ufficio AI, non avendo

motivo di rivedere la sua decisione anche dopo la presa di posizione dell'SMR

(doc. 49), il 18 marzo 2021 (doc. II) ha trasmesso al TCA, a valere quale

ricorso, lo scritto del 15 marzo 2021 (doc. I) di RI 1, rappresentata dalla RA

1.

L'assicurata ha prodotto della documentazione medica e delle

ricette per medicamenti antecedenti il 2018 per comprovare che i suoi disturbi

psichici erano ben presenti da diversi anni, ciò che avvalorerebbe la tesi

della dr.ssa med. __________, ossia che il suo stato di salute si è degradato

progressivamente necessitando vieppiù di terapie ansiolitiche e antidepressive.

Inoltre, è sopraggiunta un'inabilità lavorativa che dapprima ha

portato al cambio di professione e in seguito alla completa interruzione

dell'attività sostitutiva quale terapista olistica.

Di conseguenza, il reddito senza invalidità di Fr. 3'960.- che è

stato posto alla base del calcolo del grado di invalidità non è corretto,

poiché in assenza del danno alla salute la ricorrente avrebbe certamente

continuato a lavorare in ambito sanitario, visto che l'attività di terapista

indipendente è di ripiego. Occorre dunque fare capo al dato statistico della

categoria 86-88 con un livello di competenza elevato quale reddito da valida,

ciò che porta al riconoscimento di una rendita intera di invalidità.

1.4. Nella risposta del 26 aprile

2021 (doc. VI) l'Ufficio assicurazione invalidità ha proposto al Tribunale di

respingere il ricorso, rilevando che la documentazione medica prodotta

dall'assicurata il 15 marzo 2021 è stata verificata dal Servizio Medico

Regionale, il quale con annotazioni del 17 marzo 2021 (doc. 49) si è pronunciato

in merito all'assenza di incapacità lavorative precedenti al 2018. Non

essendovi elementi atti a modificare la propria decisione, l'amministrazione ha

pertanto confermato le motivazioni poste alla base della decisione di rifiuto.

1.5. Il 12 maggio 2021 (doc. VIII)

la ricorrente ha osservato di non contestare l'inizio dell'incapacità al lavoro

dal luglio 2018 stabilito dal dr. med. __________ dell'SMR, ma di non essere

d'accordo con il metodo di calcolo adottato e se del caso con il reddito senza

invalidità utilizzato per il calcolo del grado di invalidità.

L'insorgente ha rilevato come il Servizio Medico Regionale avrebbe

cambiato opinione sulla scorta della documentazione medica prodotta il 15 marzo

2021, visto che dapprima, il 5 febbraio 2021 (doc. 40), escludeva che vi fosse

della documentazione oggettiva a sostegno dell'esistenza di una patologia

psichiatrica invalidante prima del 2018. Poi, il 17 marzo 2021 (doc. 49), ha

riconosciuto che v'erano dei problemi gastro-intestinali di tipo funzionale, ma

che non era possibile stabilire che già allora, nel 2014, l'assicurata non

sarebbe stata in grado di lavorare. Secondo quest'ultima, la mancata prova di

essere stata inabile al lavoro prima del 2018 deriva dal suo statuto di

indipendente, nel senso che non ha mai dovuto giustificare la sua assenza dal

posto di lavoro e non ha mai stipulato una assicurazione per perdita di

guadagno. Pertanto, l'assenza di certificati medici attestanti la sua inabilità

lavorativa è irrilevante per valutare il suo reddito da valida, poiché ciò che

conta è la presenza di un danno alla salute che ha pregiudicato la sua capacità

di guadagno, circostanza riconosciuta dal dr. __________.

D'avviso dell'assicurata, il progressivo deterioramento dello

stato di salute e l'assunzione di psicofarmaci hanno sicuramente inficiato la

sua capacità di guadagno, anche se non vi sono referti medici attestanti

un'inabilità lavorativa presente da allora. Pertanto, l'amministrazione non ha completato

l'istruttoria, nel senso che dopo le conclusioni dell'SMR che ha riconosciuto

la presenza di un danno alla salute prima del 2018, non ha rivalutato il metodo

di calcolo del grado di invalidità e, se del caso, il reddito senza invalidità.

Sul metodo di calcolo del grado di invalidità l'assicurata ha rilevato

che, nel rispetto dell'obbligo di ridurre il danno, sta ancora svolgendo la sua

attività da indipendente che le consente di sfruttare al meglio la sua capacità

di guadagno. È perciò corretto procedere con un raffronto percentuale dei

redditi, con conseguente grado di invalidità dell'80% e diritto a una rendita

intera, e non con il metodo ordinario di raffronto dei redditi.

Qualora il TCA ritenesse di dovere applicare il metodo di calcolo

utilizzato dall'Ufficio AI, la ricorrente ha osservato che occorre tenere conto

che i problemi fisici che da anni l'affliggono hanno portato a un'incapacità

lavorativa dell'80% nel 2018 e di fatto hanno influenzato in modo negativo il

percorso lavorativo e la sua capacità di guadagno (doc. A6). Non è quindi possibile

stabilire con certezza che anche in assenza del danno alla salute l'assicurata

avrebbe comunque avuto un reddito così basso. Anzi, essa avrebbe concretamente

potuto svolgere un'attività lavorativa che le avrebbe permesso di percepire un

guadagno più elevato stante la sua formazione universitaria.

Inoltre, in luogo dei dati fiscali ritenuti dall'amministrazione, nel

caso concreto per determinare il reddito senza invalidità fa stato l'estratto

del conto individuale, poiché gli importi ritenuti dall'Ufficio AI sono viziati

dal danno alla salute. Non potendo quindi stabilire in modo attendibile il

reddito ipotetico, fanno stato i dati statistici, con i quali si giunge sempre

a un grado AI dell'80% e perciò essa ha diritto a una rendita intera dal 1°

luglio 2019, con versamento dal 1° luglio 2020.

1.6. Il 31 maggio 2021 (doc. X)

l'Ufficio AI ha rinviato alle valutazioni del Servizio Medico Regionale dell'11

novembre 2020, del 5 febbraio 2021 e del 17 marzo 2021 per quanto concerne

l'aspetto medico, non rilevando antecedenti problematiche invalidanti con

influsso sulla capacità al guadagno della ricorrente. Non essendovi elementi

determinanti una diversa valutazione del caso, ha quindi rinviato alla risposta

di causa.

1.7. L'insorgente non ha formulato

ulteriori osservazioni (doc. XI).

considerato in diritto

2.1. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno

1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al

lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività

lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il

reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Secondo la giurisprudenza, per il raffronto

dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da

invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul

diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la

Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta

a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente

formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non

riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata con

STFA U 156/05 del 14 luglio 2006,

consid. 5).

2.2. A seguito della domanda di

prestazioni dell'assicurata del 2020, l'Ufficio AI ha richiamato gli atti

medici determinanti e, sulla base del rapporto finale dell'SMR del 23 settembre

2020 (doc. 20), ha riscontrato dal profilo medico che dal 1° luglio 2018

l'assicurata era inabile al 100% nell'attività abituale di terapista olistica e

in altre attività adeguate al suo stato di salute.

Esperiti dall'ispettore gli accertamenti economici nell'ambito

dell'inchiesta per indipendenti (doc. 25), è emerso che le sue precarie

condizioni di salute hanno permesso all'assicurata di continuare a lavorare un

giorno alla settimana. Su tale base, il dr. med. __________ del Servizio Medico

Regionale ha modificato l'11 novembre 2020 (doc. 28) il suo rapporto finale,

stabilendo un grado di incapacità lavorativa dell'80% dal 1° luglio 2018.

L'amministrazione ha quindi proceduto al calcolo del grado di

invalidità utilizzando il metodo ordinario di raffronto dei redditi e ha

determinato un grado AI del 10%, con conseguente rifiuto del diritto a una

rendita di invalidità.

L'assicurata ha espressamente indicato di non mettere in

discussione l'inizio dell'incapacità al lavoro da luglio 2018 stabilita dal dr.

med. __________ del Servizio Medico Regionale (doc. VIII pag. 1). Essa ha

unicamente contestato il metodo di calcolo adottato dall'Ufficio assicurazione

invalidità, pretendendo che si applichi il metodo di raffronto percentuale

anziché il metodo ordinario di raffronto dei redditi, visto che da luglio 2018

la capacità lavorativa è la stessa in attività abituale e in attività adatta

(20%). Si avrebbe quindi un grado di invalidità dell'80% e il diritto a una rendita

intera.

Qualora il Tribunale decidesse comunque di confermare il metodo di

calcolo adottato dall'Ufficio AI, l'insorgente ha fatto presente che il suo

stato di salute è peggiorato negli anni fino ad arrivare al 2018 ad essere

inabile all'80%. Pertanto, ha chiesto che si tenga conto che l'attività

indipendente di terapista olistica è stata un lavoro di ripiego, non avendo

potuto, per motivi di salute, esercitare la professione appresa all'università.

In tal senso, i redditi guadagnati sono stati condizionati dal danno alla

salute e quindi, non potendo determinare con certezza il reddito da valida,

occorre fare capo ai dati statistici (categoria 86-88). Si otterrebbe sempre un

grado di invalidità dell'80%.

L'amministrazione ha spiegato che la documentazione medica

prodotta dalla ricorrente è stata verificata dall'SMR, che non ha ritenuto

esservi un'incapacità lavorativa precedente al 2018, perciò non v'era motivo di

rivalutare il caso.

2.3. Per quanto

concerne l'aspetto medico, in un primo momento il Servizio Medico Regionale si

è fondato sui rapporti della dr.ssa med. __________, dal 16 ottobre 2019 psichiatra

curante dell'assicurata, che interpellata in due occasioni dall'Ufficio AI

(docc. 13 e 19) ha valutato che l'interessata era inabile al lavoro al 100% in

qualsiasi attività dal luglio 2018, ovvero dalla presa a carico specialistica

da parte del dr. med. __________.

Inizialmente, a richiesta dell'amministrazione l'assicurata

ha precisato nel suo scritto del 24 giugno 2020 (doc. 16) che nel febbraio 2009

ha iniziato la sua attività come specialista olistica in cristallo e aroma

terapia, reiki, lavorando dalle ore 10 alle ore 18 ma che, con il subentrare

dei problemi di salute ad inizio anno 2018, ha ridotto gradualmente la sua

attività fino a sospenderla del tutto dal mese di luglio 2018.

In seguito, riscontrando l'ispettore che

dall'analisi dei dati fiscali risultava sia per il 2018 che per il 2019 che

l'interessata è stata tassata come gli anni precedenti al danno alla salute, il

25 settembre 2020 (doc. 21) le ha chiesto di giustificare le sue entrate di

questi due anni, e meglio da luglio 2018 a dicembre 2019.

Il 15 ottobre 2020 (doc. 22) l'assicurata ha personalmente

risposto che ha sospeso la sua attività, tenendo comunque aperta la possibilità

di un rientro lavorativo, tuttavia non avvenuto a causa dei suoi problemi di

salute.

Il 20 ottobre 2020 (doc. 24) il suo rappresentante

legale di allora ha confermato che dal 2 luglio 2018 e fino a quel momento

l'attività lavorativa dell'assicurata era stata in pratica sospesa, poiché le

precarie condizioni di salute che l'affliggevano da tempo non le permettevano

di lavorare che saltuariamente, per cui le sue entrate mensili erano minime, in

media Fr. 300.-/mese.

L'ispettore le ha ulteriormente chiesto il 26

ottobre 2020 (doc. 25) se durante il 2020 ha esercitato la sua attività

lavorativa e alcuni giorni dopo (doc. 26) il rappresentante dell'interessata ha

spiegato che "Sempre nel

2020, le sue precarie condizioni di salute, le hanno permesso di lavorare solo

in maniera ridotta, in pratica un giorno alla settimana (20%).".

Sulla scorta di quest'ultima affermazione, l'11

novembre 2020 (doc. 28) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha

reso un nuovo rapporto finale in cui, come nel precedente, ha diagnosticato un

disturbo affettivo bipolare, episodio misto (ICD-10: F31.4), avente influsso

sulla capacità lavorativa.

Inoltre, ha aggiornato l'attività lavorativa e ha

ritenuto che "di fatto

l'assicurata ha portato sempre avanti l'attività lavorativa al 20% (studio di

pranoterapia)" e, in considerazione di questo

fatto, "si stabilisce una

IL 80% (orario ridotto) da 7.2018.".

2.4. Il TCA osserva

che l'assicurata ha cambiato opinione più volte.

Dapprima, nella richiesta di prestazioni AI, datata

gennaio 2020, ha indicato di essere inabile al lavoro al 100% da gennaio 2019, mentre

la sua psichiatra ha attestato sia in febbraio sia in luglio 2020 che

l'incapacità lavorativa totale esisteva da luglio 2018.

Poi, nel giugno 2020 l'assicurata stessa ha

dichiarato di avere "sospeso

del tutto" l'attività indipendente da luglio 2018

e il 15 ottobre 2020 ha confermato questa circostanza.

Tuttavia, solo 5 giorni dopo, per il tramite del suo

precedente rappresentante legale, l'interessata si è espressa diversamente,

ovvero ha affermato di avere sospeso l'attività, ma di avere comunque lavorato

saltuariamente incassando circa Fr. 300.- al mese.

Dopo 10 giorni, ha sostenuto di avere sempre

lavorato negli anni 2018, 2019 e 2020, ma in maniera ridotta, in pratica un

giorno alla settimana.

Come visto, il Servizio Medico Regionale si è

fondato su questa ultima affermazione per stabilire nell'80% il suo grado di

inabilità lavorativa da luglio 2018 e la ricorrente ha espressamente accettato

questa conclusione, ovvero che l'inizio della sua incapacità lavorativa decorra

da quel mese (doc. VIII pag. 1), mentre ha implicitamente ammesso che essa si

assesti all'80%, visto che ha chiesto il riconoscimento di un grado di

invalidità dell'80% stabilito con il metodo di raffronto percentuale (pag. 4).

Tuttavia, disapprovando la determinazione del

reddito senza invalidità effettuata dall'amministrazione, che si è basata sui

redditi conseguiti come indipendente, l'insorgente ha di fatto - implicitamente

- contestato (anche) che la sua inabilità lavorativa decorra dal luglio 2018. Basandosi

sia sul parere del 22 gennaio 2021 (doc. 38) della dr.ssa med. __________ sia

sui referti medici e le ricette mediche prodotte con il ricorso (docc. A3-A5), essa

l'ha fatta in effetti risalire a ben prima.

Inoltre, a suo dire, l'assenza di certificati medici

passati che attestino una sua precedente incapacità lavorativa è irrilevante,

poiché ciò che conta è l'essere in presenza di un danno alla salute che ha

influito sulla sua capacità di guadagno e quindi sulla definizione del suo

reddito da valida.

2.5. Se è vero che

in un primo momento il Servizio Medico Regionale ha concluso il 5 febbraio 2021

(doc. 40) che non v'era della documentazione oggettiva che l'assicurata avesse

presentato una patologia psichiatrica invalidante prima del 2018, è altrettanto

vero che un mese dopo, il 17 marzo 2021 (doc. 49), dopo avere esaminato le

ricette e i referti medici di alcuni anni fa, poi prodotti anche con il

ricorso, il dr. med. __________ ha affermato:

" Dalla

documentazione risulta una particolare presenza di problematica

gastrointestinale di tipo funzionale, ossia disturbi senza riscontro di causa

somatica oggettivabile (vedi in particolare documentazione del dr. __________

del 2014).

Dalla documentazione non è però possibile stabilire

che l'assicurata già da allora non avrebbe potuto svolgere attività lavorativa

lucrativa."

Al riguardo occorre evidenziare che il principio inquisitorio che

regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è

incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di

collaborare. Quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della

presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi -

segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è

dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente

all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute

dell'assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei

referti medici - magari addirittura in possesso dell'interessato medesimo -,

quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di

carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato

di salute (fra le ultime STCA 32.2021.24 del 31 maggio 2021; STCA 32.2021.10

del 22 marzo 2021; STCA 32.2020.51 del 29 ottobre 2020; STCA 32.2020.31 del 15

ottobre 2020).

La scrivente Corte concorda con le conclusioni

tratte dall'SMR.

Gli atti medici prodotti indicano infatti soltanto

che da una decina d'anni l'assicurata manifestava dei problemi

gastrointestinali e che i numerosi esami effettuati da altrettanti specialisti

non sono giunti ad alcuna causa organica.

In effetti, il 25 febbraio 2014 (doc. A4) il dr.

med. __________ ha concluso che i dolori addominali che l'affliggevano erano

"verosimilmente di natura

funzionale. La paziente ammette che potrebbe beneficiare di un aiuto in questo

senso e mi sono permesso di darle il nome del Dr. __________, FMH psichiatria,

che la paziente ha detto di contattare nella prossima settimana.".

Orbene, agli atti non sono però presenti né referti

del dottor __________ né di altri psichiatri, ma soltanto diverse vecchie ricette

mediche specifiche per psicofarmaci, medicamenti che peraltro non sono stati

prescritti da psichiatri. Pertanto, nonostante l'esistenza di queste

prescrizioni, in assenza di certificati medici che comprovino che la ricorrente

è stata inabile al lavoro prima del luglio 2018 - a causa di problemi psichici

o di altri disturbi -, non è possibile considerare che un tale impedimento sia

esistito prima di allora. Seguire una terapia psicofarmacologica non vuol

infatti ancora significare che si sia poi anche inabili al lavoro.

La circostanza che alcuni dei curanti non siano più attivi e che

le relative cartelle cliniche siano state eliminate dopo un decennio non muta

la summenzionata conclusione, spettando invero all'assicurata l'onere di provare

una situazione diversa da quella a cui è giunto il Servizio Medico Regionale.

Nemmeno il fatto che, in qualità di indipendente, essa non

necessitava di un referto medico attestante la sua inabilità lavorativa le è ora

di aiuto, non potendo l'autorità giudiziaria sopperire a una mancanza di prove

spettante indubbiamente all'interessata.

Per gli stessi motivi, neppure può essere rimproverato all'amministrazione

di non avere compiutamente accertato che il danno alla salute era antecedente

il 2018 e che abbia portato al progressivo deterioramento dello stato di salute

dell'assicurata e all'assunzione di psicofarmaci, che hanno inficiato la sua

capacità di lavoro e, di riflesso, di guadagno. Se l'assicurata stessa non è

stata in grado di comprovare questa circostanza, difficilmente l'intervento

dell'Ufficio AI avrebbe avuto un diverso esito.

Il referto del 22 gennaio 2021 (doc. 38) della dr.ssa __________,

che ha in cura la ricorrente dal gennaio 2019, attesta una situazione passata

che le è stata riferita dall'assicurata e quindi, non essendo supportata da

validi elementi clinici, non può portare il Tribunale a concludere che è già

dal 2009 che l'interessata presentava dei disturbi tali da essere inabile al

lavoro.

Se, come sostenuto, da allora l'assicurata è stata in cura da

numerosi specialisti, appare oltremodo di difficile comprensione che, benché

lavoratrice indipendente, non sia in possesso di neanche un solo certificato di

inabilità lavorativa che possa corroborare le sue affermazioni per gli anni

antecedenti il 2018.

Tutto ben considerato, dunque, non vi sono elementi oggettivi tali

per scostarsi dalle considerazioni e dalle conclusioni che il Servizio Medico

Regionale ha tratto l'11 novembre 2020 e nelle successive annotazioni sulle

condizioni di salute dell'assicurata e che ha avallato in altre occasioni anche

dopo avere esaminato i passati referti specialistici dei curanti.

Essendo convincenti e non essendo state sufficientemente

contestate dalla ricorrente, che non ha suffragato la sua tesi con dei validi

certificati medici che attestano oggettivamente una precedente situazione

clinica peggiore tanto da giustificare un'inabilità lavorativa perdurante da un

decennio, le esposte considerazioni del dr. med. __________ vanno fatte proprie

dal Tribunale.

La scrivente Corte conferma dunque una comprovata

inabilità lavorativa dell'80% presente dal 1° luglio 2018.

2.6. L'obbligo

dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri

ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze

economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui

l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative

del danno alla salute.

In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto

quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua

residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V

22 consid. 4a pag. 28; Landolt,

Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi

Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una

rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da

escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere

pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa

residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione

professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro

equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22

consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità

è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica

ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda

di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si

dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue

residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il

diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà

essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una

forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale

o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità

occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF

8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009

consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e

1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).

Al riguardo, come è stato ricordato nella STF

8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già

ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di

attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi

(cfr. Tabella TA1 edita dall'Ufficio federale di statistica, livello di

esigenze 4, attuale livello di competenze 1) – un numero significativo di

queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la

posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in

posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui

realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del

mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC

1989 pag. 331 consid. 4a), in cui possono venir eseguite mansioni di

sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il

cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato

costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere

soltanto l'esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua

formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed

intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro

equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin,

Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag.

205 segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel

muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten

angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den

Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d'invalidité dans

l'assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances, in: SZS 1990, pag. 255 segg.).

In questo ordine d'idee, il TF ha stabilito che - trattandosi di

lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un'attività

manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di

manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin,

op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).

L'Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro

accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti

vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano

le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC

1991, p. 332 consid. 3b, STFA U 871/02 del 20 aprile 2004, consid. 3; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.5).

Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro

per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni

di servizio.

Va infine rilevato che, per giurisprudenza, se è vero che vanno

indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al

giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli

accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di

invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/ 2007 del

23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01

del 25 febbraio 2003, consid 4.7).

Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il

risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione

professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta

infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta

quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare

un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli

elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4;

RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

2.7. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valida), come

ricordato nella STF 9C_151/2020 del 5 maggio 2020 al considerando 6.1, decisivo

non è il guadagno realizzato nell'ultima attività svolta, bensì il reddito che

la persona assicurata conseguirebbe, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante, se non fosse diventata invalida. Tale reddito deve essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonda sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla

salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF

144 I 103 consid. 5.3; DTF 134 V 322 consid. 4.1), o comunque sul salario che

potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda

o in un'azienda simile.

Questo perché normalmente, in base all'esperienza

comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in

assenza del danno alla salute (RAMI 2000 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto

la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli

indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario

più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168

pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto

sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi

concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (Pratique VSI 2002

pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).

2.8. In concreto,

l'amministrazione ha determinato il reddito da valida dell'assicurata che,

sulla scorta dei dati economici risultanti dalle dichiarazioni fiscali e dalle

notifiche fiscali dell'interessata, il 12 novembre 2020 (doc. 29) l'ha

stabilito in Fr. 3'960.- lordi annui. Per definire il reddito

senza invalidità il consulente AI ha fatto riferimento alla media dei dati

fiscali lordi tra il 2015 e il 2017, ovvero fino all'anno precedente il

subentrare del danno alla salute.

Questo importo è stato contestato dall'insorgente, secondo cui il

progressivo deterioramento del suo stato di salute ha inficiato la sua capacità

di guadagno, come risulterebbe dall'estratto del conto individuale (doc. A6).

Senza il danno alla salute avrebbe potuto svolgere un'attività lavorativa più

remunerativa.

Pertanto, per la ricorrente tanto i dati fiscali quanto quelli che

figurano nell'estratto del conto individuale non possono essere in specie

utilizzati per determinare il reddito senza invalidità, perché gli importi

indicati sono condizionati dal danno alla salute.

Al riguardo, la dr.ssa med. __________ ha evidenziato il 22

gennaio 2021 (doc. 38) che "In relazione

al suo stato di salute precario ed alquanto instabile, la paziente ha cercato

nel 2009 di reinserirsi a livello lavorativo nell'attività in proprio di

terapista olistica, meno redditizia, ma più semplice, meno stressante ed

impegnativa a livello intellettivo, e con meno responsabilità, rispetto alle

attività che avrebbe potuto esercitare grazie alla sua formazione professionale

di studi universitari.".

Di conseguenza, in assenza di un reddito attendibile, occorre fare

capo ai valori statistici che essa, sulla base della formazione universitaria acquisita

in ostetricia e in stomatologia, avrebbe potuto conseguire nel settore sanitario,

categoria 86-88, con un livello di competenza elevato. A suo dire, quando l'Ufficio

AI ha stabilito il grado di invalidità del 10% era però già presente da diversi

anni un'incapacità lavorativa, che ha influito sui redditi che ha potuto

conseguire prima della resa della decisione.

2.9. La tesi dell'assicurata non

può essere condivisa.

Va ricordato che di regola ci si fonda sull'ultimo reddito

conseguito prima del danno alla salute (DTF 139 V 28 consid. 3.3.2; DTF 135

V 58 consid. 3.1) per stabilire il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido). In effetti, il

reddito conseguito prima dell'insorgere del danno alla salute è in linea

di principio il punto di riferimento, secondo l'esperienza empirica, per cui

l'attività svolta fino a quel momento sarebbe proseguita. Eccezioni a questo

principio devono essere previste secondo la verosimiglianza preponderante (per

un caso di applicazione dell’eccezione, cfr. STF 9C_887/2017 del 7 giugno 2018,

consid. 4.3.2; STF 9C_24/2009 del 6 marzo 2009, consid. 3.2; DTF 129 V 222 consid.

4.3.1 pag. 224;).

Nell'evenienza concreta, l'Ufficio assicurazione invalidità ha

fatto capo alle conclusioni del consulente per stabilire il reddito da valida,

il quale si è basato sui dati fiscali che, in concreto, sono lo specchio dei

proventi derivanti dall'attività lucrativa indipendente esercitata

dall'assicurata.

D'altronde, la stessa ricorrente ha dichiarato nei Questionari

complementari per indipendenti senza contabilità per gli anni dal 2013 al 2018

(docc. 7), che la cifra d'affari della sua attività di terapista olistica si

aggirava sui Fr. 21/22'000.- annui e che le spese sostenute per i contributi

AVS/AI/IPG, la pigione, i prodotti assommavano a circa Fr. 18'000.-. La

differenza fra le entrate e le uscite dà un importo di circa Fr. 3'500.- per

ogni anno, corrispondente ai redditi netti dell'attività lucrativa indipendente

indicati nei formulari per le tassazioni fiscali.

Inoltre, come ha accertato il consulente dell'Ufficio AI il 12

novembre 2020 (doc. 29), i redditi netti dichiarati dall'assicurata

corrispondono ai redditi per i quali essa è stata tassata fiscalmente per gli

anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

Per stabilire poi il reddito lordo fiscale, il consulente ha

aggiunto il contributo AVS/AI/IPG pagato dall'assicurata in quegli anni che,

come risulta dal dettagliato estratto conto del 26 febbraio 2020 (doc. 7),

corrispondeva al contributo minimo.

Infatti, come recita l'art. 8 cpv. 2 LAVS in essere in quel

periodo, se il reddito annuo di un'attività lucrativa indipendente è uguale o

inferiore a Fr. 9'300.-, l'assicurato deve pagare il contributo minimo di Fr.

392.- l'anno.

È per tale motivo che nell'estratto conto del 21 dicembre 2020

(doc. A6) prodotto dalla ricorrente risulta che per gli anni dal 2014 al 2018

compresi il reddito lordo annuo era di Fr. 9'333.-. Tuttavia, poiché questo

reddito, essendo teorico e utile ai fini meramente contributivi, non è stato

realmente conseguito dall'interessata, non può essere come tale utilizzato per

determinare il suo diritto a una rendita di invalidità.

Il TCA si allinea pertanto alla soluzione adottata dall'Ufficio AI

per determinare il reddito da valida della ricorrente prima

dell'insorgenza del danno alla salute.

Infatti, va fatto presente che la giurisprudenza

ritiene adeguato tener conto della media dei redditi percepiti negli ultimi

cinque anni (Meyer, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Invaliden-versicherung (IVG), 2a ed. 2010, pag. 306; STF 9C_886/2011 e 9C_899/2011

del 29.6.2012; 9C_361/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4.2; RCC 1985 pag. 474;

STCA 32.2018.31 del 4 febbrai 2019; STCA 32.2012.67 del 17 ottobre 2012).

Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, nella

determinazione del reddito da valido la media degli utili conseguiti negli anni

precedenti l'insorgenza del danno alla salute va maggiorata dei contributi

sociali, e questo per tener conto che i dati statistici salariali raffrontati

come reddito da invalido tengono conto di tali oneri (STFA I 543/2003 del 27

agosto 2004 consid. 6.4).

Va qui rilevato che se, conformemente alla giurisprudenza, per

rendere più rappresentativo il reddito da valida calcolato usualmente su una

media di tre-cinque anni, nel caso in esame si fossero ritenuti anche i redditi

netti del 2013 e del 2014 dichiarati dalla ricorrente in Fr. 3'850.- e in Fr.

3'680.-, tuttavia tale media sarebbe aumentata soltanto di pochi franchi e

quindi non avrebbe influito in alcun modo nel calcolo della perdita di guadagno

con il metodo di raffronto dei redditi giusta l'art. 16 LPGA.

Disponendo quindi di dati certi, non è possibile, in concreto,

fare capo ai dati statistici come preteso dall'insorgente.

Al riguardo, neppure può essere condivisa l'affermazione della

ricorrente secondo cui sono le sue condizioni di salute che l'hanno portata a

dovere scegliere un'attività più tranquilla, più semplice, meno impegnativa a

livello intellettivo e con meno responsabilità rispetto a quella che avrebbe

potuto esercitare grazie agli studi universitari e che quindi senza il danno

alla salute avrebbe potuto conseguire un reddito maggiore.

Non v'è infatti alcuna prova che sarebbe a causa dei suoi disturbi

di ordine ansioso depressivo non meglio definiti, già insorti in giovane età così

come indicato dalla dr.ssa med. __________ il 22 gennaio 2021, che l'insorgente

non ha potuto mettere in pratica le nozioni acquisite in campo medico a livello

universitario.

Come già analizzato in precedenza, non è dato di sapere né quando detti

disturbi sarebbero comparsi né se e in quale misura gli stessi l'avrebbero resa

effettivamente inabile al lavoro come medico tanto da dovere scegliere un

indirizzo di studi e professionale differente come terapista olistica.

Per di più, il TCA osserva che se da un lato agli atti vi sono dei

diplomi attestanti la laurea in stomatologia conseguita all'estero nel 1995,

dall'altro lato non vi sono però dei riconoscimenti di questo titolo accademico

nel nostro Paese. Ciò significa che l'assicurata, giunta in Svizzera nel 2004 per

unirsi in matrimonio (doc. 3), non ha chiesto, o comunque non ha ottenuto, dalla

preposta Commissione l'equipollenza del proprio titolo di studio e quindi non risulta

abilitata ad esercitare in Svizzera come medico (https://www.medregom.admin.ch).

Difficilmente si potrebbe quindi ora considerare quale reddito

senza invalidità il salario statistico riferito alla categoria della sanità e

assistenza sociale, che per il livello 4 di competenze, il più elevato, prevede

per le donne un reddito statistico mensile di Fr. 7'253.-.

2.10. Per quanto concerne il reddito

da invalida, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni economiche effettive,

possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti

dalle statistiche salariali ufficiali,

edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi

medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.

3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, in passato questo Tribunale

aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il

reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva

utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione

(TA13).

L'Alta Corte ha però successivamente

stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA

Fatti

I 222/04 del 5 settembre 2006).

Con sentenza del 7 aprile 2008

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando

il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è

inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il

reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L.

Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag.

326-327) (…)”.

Questo tema è stato

definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza 8C_44/2009

del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:

"

3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio

2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,

precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito

effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario

statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere

considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V

322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un

parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si

procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la

soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa

sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali." (…).

In seguito, nella STF

9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l'Alta Corte ha ribadito al considerando 4.2 che i

dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei

redditi soltanto se è comprovato che l'assicurato non intendeva accontentarsi

di un salario modesto. Inoltre, il Tribunale federale ha ricordato che non vi è

una presunzione in tal senso.

2.11. Come indicato

dalla giurisprudenza, il reddito da invalida deve essere determinato il più

concretamente possibile e quindi occorre basarsi sulla situazione professionale concreta dell'interessata. Determinante è che

essa sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e

che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale. In caso contrario, ci si baserà sui dati

statistici ipotetici.

Nell'evenienza concreta, l'assicurata è stata

ritenuta inabile al lavoro all'80% dal luglio 2018 e sin da prima

dell'insorgenza del danno che le ha comportato un'incapacità lavorativa

accertata, ma anche dopo questo momento, essa è stata attiva come terapista

olistica nel suo studio privato. Come accertato dall'Ufficio AI, anche dopo il

mese di luglio 2018 la ricorrente ha infatti continuato a lavorare in maniera

Considerandi

ridotta, quantificando il suo impegno in un 20% a settimana. Di principio,

quindi, occorre fare riferimento ai dati concreti e non a quelli statistici,

giacché la ricorrente sta sfruttando la sua capacità lavorativa residua del 20%

sul posto di lavoro attuale. L'amministrazione ha infatti riconosciuto che nell'esercizio

di questa attività deriva un minore discapito economico per l'assicurata, che

sottostà sempre all'obbligo di ridurre il danno (economico).

Lo scrivente Tribunale si allinea a questa

conclusione, facendo a buon diritto stato il reddito effettivamente conseguito.

2.12

Da quanto

precede discende che confrontando l'ammontare di Fr. 3'960.- corrispondente al reddito (ipotetico)

da valida che l'assicurata avrebbe potuto conseguire come terapista

olistica al 100% senza il danno alla salute con il reddito (reale) da

invalida di Fr. 3'572.-

conseguito nel 2019 dall'assicurata stante la ridotta capacità lavorativa esigibile al 20%,

risulta una perdita di guadagno del 9,79% ([Fr. 3'960 -

Fr. 3'572] : Fr. 3'960 x 100), che va arrotondata al 10%

(DTF 130 V 121).

Questo grado AI non dà diritto ad alcuna rendita di invalidità,

come ha correttamente stabilito l'Ufficio assicurazione invalidità con la

decisione impugnata.

2.13

Una diversa soluzione in applicazione

del metodo di raffronto percentuale dei redditi (Prozentvergleich) anziché del metodo di raffronto dei redditi non può in specie

entrare in linea di conto, giacché l'assicurata è a tutti gli effetti

professionalmente attiva e quindi, diversamente da quanto sostenuto

dall'insorgente, si deve imperativamente tenere conto del reddito che essa

incassa realmente malgrado il danno alla salute (reddito da invalida).

Come effettuato al considerando che precede, tale dato va poi

considerato quale parametro da confrontare con il reddito da valida applicando

il metodo ordinario di confronto dei redditi.

La soluzione proposta dalla ricorrente di giungere a un grado di

invalidità dell'80% adottando il metodo di raffronto percentuale dei redditi

poiché si è in presenza di un grado di invalidità lavorativa dell'80% in

qualsiasi attività lucrativa non è dunque corretta e non può essere seguita.

2.14

In conclusione, la scrivente

Corte tutela l'agire dell'Ufficio assicurazione invalidità per la definizione

del grado di invalidità della ricorrente dal 1° luglio 2018, che va ribadito

essere del 10% e che quindi non dà diritto ad alcuna rendita di invalidità.

La decisione impugnata deve pertanto essere confermata e il

ricorso respinto.

2.15

Il 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a

LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica, ma non più anche gratuita per le parti.

Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis

LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura

è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Per l'art. 69 cpv. 1bis LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2021, la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta

a spese. L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.- vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti