32.2021.40
Contestazione metodo di calcolo.Inabilità lavorativa 80% (lavora 1g/sett).Reddito da valido:ultimo reddito conseguito prima del danno,cioè reddito netto medio fiscale ultimi 5 anni.No reddito statistico,disponendo di dati certi.Reddito da invalido:dati concreti,quindi No Prozentvergleich.GradoAI:10%
11 ottobre 2021Italiano41 min
concretamente possibile e quindi occorre basarsi sulla situazione professionale concreta dell'interessata. Determinante è che
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.40
TB
Lugano
11 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 marzo 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell'11 febbraio 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Nel gennaio 2020 (doc. 3) RI
1, 1970, ha presentato una richiesta per una rendita di invalidità lamentando
di essere da gennaio 2019 totalmente inabile al lavoro come terapista olistica
indipendente a causa di un disturbo bipolare.
Raccolta la documentazione medica presso la psichiatra curante, nel
rapporto finale del 23 settembre 2020 (doc. 20) il Servizio Medico Regionale ha
ritenuto che il disturbo affettivo bipolare e l'emicrania non specificata rendevano
l'assicurata inabile al 100% dal 1° luglio 2018 in qualsiasi attività
lucrativa.
Le ulteriori delucidazioni dell'allora rappresentante dell'assicurata
(docc. 24-26) hanno portato l'SMR l'11 novembre 2020 (doc. 28) a modificare nell'80%
il grado di inabilità lavorativa.
1.2. Esperita il 12 novembre 2020
(doc. 29) un'inchiesta economica per indipendenti sulla scorta della
documentazione prodotta dall'assicurata, con progetto di decisione del 13
novembre 2020 (doc. 30) l'Ufficio assicurazione invalidità ha rifiutato le
prestazioni, stante un insufficiente grado di invalidità del 10%.
Viste le osservazioni formulate il 26 gennaio 2021 (doc. 38) da un
altro rappresentante legale dell'interessata, che ha contestato sia il grado di
inabilità lavorativa dell'80% sulla scorta di un recente referto della
psichiatra curante sia il reddito da valida, sentiti nuovamente il dr. med. __________
del Servizio Medico Regionale (doc. 40) e l'ispettore (doc. 42), con decisione
formale dell'11 febbraio 2021 (doc. II/2) l'Ufficio assicurazione invalidità
non ha concesso delle prestazioni all'assicurata.
Non essendo stata oggettivata dalla dr.ssa med. __________ un'antecedente
patologia psichiatrica invalidante, l'Ufficio AI ha ribadito che l'inabilità
lavorativa era presente dal 1° luglio 2018.
Quanto all'aspetto economico, non avendo comprovato che dal 2009
l'interessata ha dovuto ripiegare sull'attività attuale a causa dei suoi
problemi di salute che non le hanno permesso di svolgere l'attività appresa a
livello universitario, riscontrato che negli anni precedenti all'insorgenza del
danno alla salute (2018) il reddito conseguito era simile a quello degli anni
seguenti essendo attiva da anni in uguale misura, per determinare il reddito da
valida l'amministrazione si è fondata sull'ultimo reddito che l'assicurata ha
conseguito prima dell'insorgenza del danno alla salute appoggiandosi ai dati
fiscali. Dal confronto dei redditi con invalidità è giunta al grado di
invalidità del 10%, con conseguente rifiuto del diritto alla rendita.
1.3. L'Ufficio AI, non avendo
motivo di rivedere la sua decisione anche dopo la presa di posizione dell'SMR
(doc. 49), il 18 marzo 2021 (doc. II) ha trasmesso al TCA, a valere quale
ricorso, lo scritto del 15 marzo 2021 (doc. I) di RI 1, rappresentata dalla RA
1.
L'assicurata ha prodotto della documentazione medica e delle
ricette per medicamenti antecedenti il 2018 per comprovare che i suoi disturbi
psichici erano ben presenti da diversi anni, ciò che avvalorerebbe la tesi
della dr.ssa med. __________, ossia che il suo stato di salute si è degradato
progressivamente necessitando vieppiù di terapie ansiolitiche e antidepressive.
Inoltre, è sopraggiunta un'inabilità lavorativa che dapprima ha
portato al cambio di professione e in seguito alla completa interruzione
dell'attività sostitutiva quale terapista olistica.
Di conseguenza, il reddito senza invalidità di Fr. 3'960.- che è
stato posto alla base del calcolo del grado di invalidità non è corretto,
poiché in assenza del danno alla salute la ricorrente avrebbe certamente
continuato a lavorare in ambito sanitario, visto che l'attività di terapista
indipendente è di ripiego. Occorre dunque fare capo al dato statistico della
categoria 86-88 con un livello di competenza elevato quale reddito da valida,
ciò che porta al riconoscimento di una rendita intera di invalidità.
1.4. Nella risposta del 26 aprile
2021 (doc. VI) l'Ufficio assicurazione invalidità ha proposto al Tribunale di
respingere il ricorso, rilevando che la documentazione medica prodotta
dall'assicurata il 15 marzo 2021 è stata verificata dal Servizio Medico
Regionale, il quale con annotazioni del 17 marzo 2021 (doc. 49) si è pronunciato
in merito all'assenza di incapacità lavorative precedenti al 2018. Non
essendovi elementi atti a modificare la propria decisione, l'amministrazione ha
pertanto confermato le motivazioni poste alla base della decisione di rifiuto.
1.5. Il 12 maggio 2021 (doc. VIII)
la ricorrente ha osservato di non contestare l'inizio dell'incapacità al lavoro
dal luglio 2018 stabilito dal dr. med. __________ dell'SMR, ma di non essere
d'accordo con il metodo di calcolo adottato e se del caso con il reddito senza
invalidità utilizzato per il calcolo del grado di invalidità.
L'insorgente ha rilevato come il Servizio Medico Regionale avrebbe
cambiato opinione sulla scorta della documentazione medica prodotta il 15 marzo
2021, visto che dapprima, il 5 febbraio 2021 (doc. 40), escludeva che vi fosse
della documentazione oggettiva a sostegno dell'esistenza di una patologia
psichiatrica invalidante prima del 2018. Poi, il 17 marzo 2021 (doc. 49), ha
riconosciuto che v'erano dei problemi gastro-intestinali di tipo funzionale, ma
che non era possibile stabilire che già allora, nel 2014, l'assicurata non
sarebbe stata in grado di lavorare. Secondo quest'ultima, la mancata prova di
essere stata inabile al lavoro prima del 2018 deriva dal suo statuto di
indipendente, nel senso che non ha mai dovuto giustificare la sua assenza dal
posto di lavoro e non ha mai stipulato una assicurazione per perdita di
guadagno. Pertanto, l'assenza di certificati medici attestanti la sua inabilità
lavorativa è irrilevante per valutare il suo reddito da valida, poiché ciò che
conta è la presenza di un danno alla salute che ha pregiudicato la sua capacità
di guadagno, circostanza riconosciuta dal dr. __________.
D'avviso dell'assicurata, il progressivo deterioramento dello
stato di salute e l'assunzione di psicofarmaci hanno sicuramente inficiato la
sua capacità di guadagno, anche se non vi sono referti medici attestanti
un'inabilità lavorativa presente da allora. Pertanto, l'amministrazione non ha completato
l'istruttoria, nel senso che dopo le conclusioni dell'SMR che ha riconosciuto
la presenza di un danno alla salute prima del 2018, non ha rivalutato il metodo
di calcolo del grado di invalidità e, se del caso, il reddito senza invalidità.
Sul metodo di calcolo del grado di invalidità l'assicurata ha rilevato
che, nel rispetto dell'obbligo di ridurre il danno, sta ancora svolgendo la sua
attività da indipendente che le consente di sfruttare al meglio la sua capacità
di guadagno. È perciò corretto procedere con un raffronto percentuale dei
redditi, con conseguente grado di invalidità dell'80% e diritto a una rendita
intera, e non con il metodo ordinario di raffronto dei redditi.
Qualora il TCA ritenesse di dovere applicare il metodo di calcolo
utilizzato dall'Ufficio AI, la ricorrente ha osservato che occorre tenere conto
che i problemi fisici che da anni l'affliggono hanno portato a un'incapacità
lavorativa dell'80% nel 2018 e di fatto hanno influenzato in modo negativo il
percorso lavorativo e la sua capacità di guadagno (doc. A6). Non è quindi possibile
stabilire con certezza che anche in assenza del danno alla salute l'assicurata
avrebbe comunque avuto un reddito così basso. Anzi, essa avrebbe concretamente
potuto svolgere un'attività lavorativa che le avrebbe permesso di percepire un
guadagno più elevato stante la sua formazione universitaria.
Inoltre, in luogo dei dati fiscali ritenuti dall'amministrazione, nel
caso concreto per determinare il reddito senza invalidità fa stato l'estratto
del conto individuale, poiché gli importi ritenuti dall'Ufficio AI sono viziati
dal danno alla salute. Non potendo quindi stabilire in modo attendibile il
reddito ipotetico, fanno stato i dati statistici, con i quali si giunge sempre
a un grado AI dell'80% e perciò essa ha diritto a una rendita intera dal 1°
luglio 2019, con versamento dal 1° luglio 2020.
1.6. Il 31 maggio 2021 (doc. X)
l'Ufficio AI ha rinviato alle valutazioni del Servizio Medico Regionale dell'11
novembre 2020, del 5 febbraio 2021 e del 17 marzo 2021 per quanto concerne
l'aspetto medico, non rilevando antecedenti problematiche invalidanti con
influsso sulla capacità al guadagno della ricorrente. Non essendovi elementi
determinanti una diversa valutazione del caso, ha quindi rinviato alla risposta
di causa.
1.7. L'insorgente non ha formulato
ulteriori osservazioni (doc. XI).
considerato in diritto
2.1. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno
1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività
lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il
reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo la giurisprudenza, per il raffronto
dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul
diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata con
STFA U 156/05 del 14 luglio 2006,
consid. 5).
2.2. A seguito della domanda di
prestazioni dell'assicurata del 2020, l'Ufficio AI ha richiamato gli atti
medici determinanti e, sulla base del rapporto finale dell'SMR del 23 settembre
2020 (doc. 20), ha riscontrato dal profilo medico che dal 1° luglio 2018
l'assicurata era inabile al 100% nell'attività abituale di terapista olistica e
in altre attività adeguate al suo stato di salute.
Esperiti dall'ispettore gli accertamenti economici nell'ambito
dell'inchiesta per indipendenti (doc. 25), è emerso che le sue precarie
condizioni di salute hanno permesso all'assicurata di continuare a lavorare un
giorno alla settimana. Su tale base, il dr. med. __________ del Servizio Medico
Regionale ha modificato l'11 novembre 2020 (doc. 28) il suo rapporto finale,
stabilendo un grado di incapacità lavorativa dell'80% dal 1° luglio 2018.
L'amministrazione ha quindi proceduto al calcolo del grado di
invalidità utilizzando il metodo ordinario di raffronto dei redditi e ha
determinato un grado AI del 10%, con conseguente rifiuto del diritto a una
rendita di invalidità.
L'assicurata ha espressamente indicato di non mettere in
discussione l'inizio dell'incapacità al lavoro da luglio 2018 stabilita dal dr.
med. __________ del Servizio Medico Regionale (doc. VIII pag. 1). Essa ha
unicamente contestato il metodo di calcolo adottato dall'Ufficio assicurazione
invalidità, pretendendo che si applichi il metodo di raffronto percentuale
anziché il metodo ordinario di raffronto dei redditi, visto che da luglio 2018
la capacità lavorativa è la stessa in attività abituale e in attività adatta
(20%). Si avrebbe quindi un grado di invalidità dell'80% e il diritto a una rendita
intera.
Qualora il Tribunale decidesse comunque di confermare il metodo di
calcolo adottato dall'Ufficio AI, l'insorgente ha fatto presente che il suo
stato di salute è peggiorato negli anni fino ad arrivare al 2018 ad essere
inabile all'80%. Pertanto, ha chiesto che si tenga conto che l'attività
indipendente di terapista olistica è stata un lavoro di ripiego, non avendo
potuto, per motivi di salute, esercitare la professione appresa all'università.
In tal senso, i redditi guadagnati sono stati condizionati dal danno alla
salute e quindi, non potendo determinare con certezza il reddito da valida,
occorre fare capo ai dati statistici (categoria 86-88). Si otterrebbe sempre un
grado di invalidità dell'80%.
L'amministrazione ha spiegato che la documentazione medica
prodotta dalla ricorrente è stata verificata dall'SMR, che non ha ritenuto
esservi un'incapacità lavorativa precedente al 2018, perciò non v'era motivo di
rivalutare il caso.
2.3. Per quanto
concerne l'aspetto medico, in un primo momento il Servizio Medico Regionale si
è fondato sui rapporti della dr.ssa med. __________, dal 16 ottobre 2019 psichiatra
curante dell'assicurata, che interpellata in due occasioni dall'Ufficio AI
(docc. 13 e 19) ha valutato che l'interessata era inabile al lavoro al 100% in
qualsiasi attività dal luglio 2018, ovvero dalla presa a carico specialistica
da parte del dr. med. __________.
Inizialmente, a richiesta dell'amministrazione l'assicurata
ha precisato nel suo scritto del 24 giugno 2020 (doc. 16) che nel febbraio 2009
ha iniziato la sua attività come specialista olistica in cristallo e aroma
terapia, reiki, lavorando dalle ore 10 alle ore 18 ma che, con il subentrare
dei problemi di salute ad inizio anno 2018, ha ridotto gradualmente la sua
attività fino a sospenderla del tutto dal mese di luglio 2018.
In seguito, riscontrando l'ispettore che
dall'analisi dei dati fiscali risultava sia per il 2018 che per il 2019 che
l'interessata è stata tassata come gli anni precedenti al danno alla salute, il
25 settembre 2020 (doc. 21) le ha chiesto di giustificare le sue entrate di
questi due anni, e meglio da luglio 2018 a dicembre 2019.
Il 15 ottobre 2020 (doc. 22) l'assicurata ha personalmente
risposto che ha sospeso la sua attività, tenendo comunque aperta la possibilità
di un rientro lavorativo, tuttavia non avvenuto a causa dei suoi problemi di
salute.
Il 20 ottobre 2020 (doc. 24) il suo rappresentante
legale di allora ha confermato che dal 2 luglio 2018 e fino a quel momento
l'attività lavorativa dell'assicurata era stata in pratica sospesa, poiché le
precarie condizioni di salute che l'affliggevano da tempo non le permettevano
di lavorare che saltuariamente, per cui le sue entrate mensili erano minime, in
media Fr. 300.-/mese.
L'ispettore le ha ulteriormente chiesto il 26
ottobre 2020 (doc. 25) se durante il 2020 ha esercitato la sua attività
lavorativa e alcuni giorni dopo (doc. 26) il rappresentante dell'interessata ha
spiegato che "Sempre nel
2020, le sue precarie condizioni di salute, le hanno permesso di lavorare solo
in maniera ridotta, in pratica un giorno alla settimana (20%).".
Sulla scorta di quest'ultima affermazione, l'11
novembre 2020 (doc. 28) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha
reso un nuovo rapporto finale in cui, come nel precedente, ha diagnosticato un
disturbo affettivo bipolare, episodio misto (ICD-10: F31.4), avente influsso
sulla capacità lavorativa.
Inoltre, ha aggiornato l'attività lavorativa e ha
ritenuto che "di fatto
l'assicurata ha portato sempre avanti l'attività lavorativa al 20% (studio di
pranoterapia)" e, in considerazione di questo
fatto, "si stabilisce una
IL 80% (orario ridotto) da 7.2018.".
2.4. Il TCA osserva
che l'assicurata ha cambiato opinione più volte.
Dapprima, nella richiesta di prestazioni AI, datata
gennaio 2020, ha indicato di essere inabile al lavoro al 100% da gennaio 2019, mentre
la sua psichiatra ha attestato sia in febbraio sia in luglio 2020 che
l'incapacità lavorativa totale esisteva da luglio 2018.
Poi, nel giugno 2020 l'assicurata stessa ha
dichiarato di avere "sospeso
del tutto" l'attività indipendente da luglio 2018
e il 15 ottobre 2020 ha confermato questa circostanza.
Tuttavia, solo 5 giorni dopo, per il tramite del suo
precedente rappresentante legale, l'interessata si è espressa diversamente,
ovvero ha affermato di avere sospeso l'attività, ma di avere comunque lavorato
saltuariamente incassando circa Fr. 300.- al mese.
Dopo 10 giorni, ha sostenuto di avere sempre
lavorato negli anni 2018, 2019 e 2020, ma in maniera ridotta, in pratica un
giorno alla settimana.
Come visto, il Servizio Medico Regionale si è
fondato su questa ultima affermazione per stabilire nell'80% il suo grado di
inabilità lavorativa da luglio 2018 e la ricorrente ha espressamente accettato
questa conclusione, ovvero che l'inizio della sua incapacità lavorativa decorra
da quel mese (doc. VIII pag. 1), mentre ha implicitamente ammesso che essa si
assesti all'80%, visto che ha chiesto il riconoscimento di un grado di
invalidità dell'80% stabilito con il metodo di raffronto percentuale (pag. 4).
Tuttavia, disapprovando la determinazione del
reddito senza invalidità effettuata dall'amministrazione, che si è basata sui
redditi conseguiti come indipendente, l'insorgente ha di fatto - implicitamente
- contestato (anche) che la sua inabilità lavorativa decorra dal luglio 2018. Basandosi
sia sul parere del 22 gennaio 2021 (doc. 38) della dr.ssa med. __________ sia
sui referti medici e le ricette mediche prodotte con il ricorso (docc. A3-A5), essa
l'ha fatta in effetti risalire a ben prima.
Inoltre, a suo dire, l'assenza di certificati medici
passati che attestino una sua precedente incapacità lavorativa è irrilevante,
poiché ciò che conta è l'essere in presenza di un danno alla salute che ha
influito sulla sua capacità di guadagno e quindi sulla definizione del suo
reddito da valida.
2.5. Se è vero che
in un primo momento il Servizio Medico Regionale ha concluso il 5 febbraio 2021
(doc. 40) che non v'era della documentazione oggettiva che l'assicurata avesse
presentato una patologia psichiatrica invalidante prima del 2018, è altrettanto
vero che un mese dopo, il 17 marzo 2021 (doc. 49), dopo avere esaminato le
ricette e i referti medici di alcuni anni fa, poi prodotti anche con il
ricorso, il dr. med. __________ ha affermato:
" Dalla
documentazione risulta una particolare presenza di problematica
gastrointestinale di tipo funzionale, ossia disturbi senza riscontro di causa
somatica oggettivabile (vedi in particolare documentazione del dr. __________
del 2014).
Dalla documentazione non è però possibile stabilire
che l'assicurata già da allora non avrebbe potuto svolgere attività lavorativa
lucrativa."
Al riguardo occorre evidenziare che il principio inquisitorio che
regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è
incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di
collaborare. Quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della
presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi -
segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è
dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente
all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute
dell'assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei
referti medici - magari addirittura in possesso dell'interessato medesimo -,
quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di
carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato
di salute (fra le ultime STCA 32.2021.24 del 31 maggio 2021; STCA 32.2021.10
del 22 marzo 2021; STCA 32.2020.51 del 29 ottobre 2020; STCA 32.2020.31 del 15
ottobre 2020).
La scrivente Corte concorda con le conclusioni
tratte dall'SMR.
Gli atti medici prodotti indicano infatti soltanto
che da una decina d'anni l'assicurata manifestava dei problemi
gastrointestinali e che i numerosi esami effettuati da altrettanti specialisti
non sono giunti ad alcuna causa organica.
In effetti, il 25 febbraio 2014 (doc. A4) il dr.
med. __________ ha concluso che i dolori addominali che l'affliggevano erano
"verosimilmente di natura
funzionale. La paziente ammette che potrebbe beneficiare di un aiuto in questo
senso e mi sono permesso di darle il nome del Dr. __________, FMH psichiatria,
che la paziente ha detto di contattare nella prossima settimana.".
Orbene, agli atti non sono però presenti né referti
del dottor __________ né di altri psichiatri, ma soltanto diverse vecchie ricette
mediche specifiche per psicofarmaci, medicamenti che peraltro non sono stati
prescritti da psichiatri. Pertanto, nonostante l'esistenza di queste
prescrizioni, in assenza di certificati medici che comprovino che la ricorrente
è stata inabile al lavoro prima del luglio 2018 - a causa di problemi psichici
o di altri disturbi -, non è possibile considerare che un tale impedimento sia
esistito prima di allora. Seguire una terapia psicofarmacologica non vuol
infatti ancora significare che si sia poi anche inabili al lavoro.
La circostanza che alcuni dei curanti non siano più attivi e che
le relative cartelle cliniche siano state eliminate dopo un decennio non muta
la summenzionata conclusione, spettando invero all'assicurata l'onere di provare
una situazione diversa da quella a cui è giunto il Servizio Medico Regionale.
Nemmeno il fatto che, in qualità di indipendente, essa non
necessitava di un referto medico attestante la sua inabilità lavorativa le è ora
di aiuto, non potendo l'autorità giudiziaria sopperire a una mancanza di prove
spettante indubbiamente all'interessata.
Per gli stessi motivi, neppure può essere rimproverato all'amministrazione
di non avere compiutamente accertato che il danno alla salute era antecedente
il 2018 e che abbia portato al progressivo deterioramento dello stato di salute
dell'assicurata e all'assunzione di psicofarmaci, che hanno inficiato la sua
capacità di lavoro e, di riflesso, di guadagno. Se l'assicurata stessa non è
stata in grado di comprovare questa circostanza, difficilmente l'intervento
dell'Ufficio AI avrebbe avuto un diverso esito.
Il referto del 22 gennaio 2021 (doc. 38) della dr.ssa __________,
che ha in cura la ricorrente dal gennaio 2019, attesta una situazione passata
che le è stata riferita dall'assicurata e quindi, non essendo supportata da
validi elementi clinici, non può portare il Tribunale a concludere che è già
dal 2009 che l'interessata presentava dei disturbi tali da essere inabile al
lavoro.
Se, come sostenuto, da allora l'assicurata è stata in cura da
numerosi specialisti, appare oltremodo di difficile comprensione che, benché
lavoratrice indipendente, non sia in possesso di neanche un solo certificato di
inabilità lavorativa che possa corroborare le sue affermazioni per gli anni
antecedenti il 2018.
Tutto ben considerato, dunque, non vi sono elementi oggettivi tali
per scostarsi dalle considerazioni e dalle conclusioni che il Servizio Medico
Regionale ha tratto l'11 novembre 2020 e nelle successive annotazioni sulle
condizioni di salute dell'assicurata e che ha avallato in altre occasioni anche
dopo avere esaminato i passati referti specialistici dei curanti.
Essendo convincenti e non essendo state sufficientemente
contestate dalla ricorrente, che non ha suffragato la sua tesi con dei validi
certificati medici che attestano oggettivamente una precedente situazione
clinica peggiore tanto da giustificare un'inabilità lavorativa perdurante da un
decennio, le esposte considerazioni del dr. med. __________ vanno fatte proprie
dal Tribunale.
La scrivente Corte conferma dunque una comprovata
inabilità lavorativa dell'80% presente dal 1° luglio 2018.
2.6. L'obbligo
dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri
ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze
economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui
l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative
del danno alla salute.
In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua
residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V
22 consid. 4a pag. 28; Landolt,
Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi
Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una
rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da
escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere
pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze
oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa
residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione
professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro
equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22
consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità
è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica
ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda
di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si
dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue
residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il
diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà
essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una
forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale
o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità
occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF
8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009
consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e
1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).
Al riguardo, come è stato ricordato nella STF
8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già
ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di
attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi
(cfr. Tabella TA1 edita dall'Ufficio federale di statistica, livello di
esigenze 4, attuale livello di competenze 1) – un numero significativo di
queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la
posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in
posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui
realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del
mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC
1989 pag. 331 consid. 4a), in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il
cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato
costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere
soltanto l'esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua
formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed
intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin,
Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag.
205 segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel
muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten
angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den
Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d'invalidité dans
l'assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances, in: SZS 1990, pag. 255 segg.).
In questo ordine d'idee, il TF ha stabilito che - trattandosi di
lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un'attività
manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di
manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin,
op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).
L'Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro
accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti
vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano
le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC
1991, p. 332 consid. 3b, STFA U 871/02 del 20 aprile 2004, consid. 3; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.5).
Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro
per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni
di servizio.
Va infine rilevato che, per giurisprudenza, se è vero che vanno
indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al
giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli
accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di
invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha già ritenuto corretto il
rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/ 2007 del
23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01
del 25 febbraio 2003, consid 4.7).
Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il
risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione
professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta
infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta
quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare
un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli
elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4;
RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
2.7. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valida), come
ricordato nella STF 9C_151/2020 del 5 maggio 2020 al considerando 6.1, decisivo
non è il guadagno realizzato nell'ultima attività svolta, bensì il reddito che
la persona assicurata conseguirebbe, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante, se non fosse diventata invalida. Tale reddito deve essere
determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonda sull'ultimo
reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla
salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF
144 I 103 consid. 5.3; DTF 134 V 322 consid. 4.1), o comunque sul salario che
potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda
o in un'azienda simile.
Questo perché normalmente, in base all'esperienza
comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in
assenza del danno alla salute (RAMI 2000 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto
la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli
indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario
più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168
pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto
sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi
concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (Pratique VSI 2002
pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).
2.8. In concreto,
l'amministrazione ha determinato il reddito da valida dell'assicurata che,
sulla scorta dei dati economici risultanti dalle dichiarazioni fiscali e dalle
notifiche fiscali dell'interessata, il 12 novembre 2020 (doc. 29) l'ha
stabilito in Fr. 3'960.- lordi annui. Per definire il reddito
senza invalidità il consulente AI ha fatto riferimento alla media dei dati
fiscali lordi tra il 2015 e il 2017, ovvero fino all'anno precedente il
subentrare del danno alla salute.
Questo importo è stato contestato dall'insorgente, secondo cui il
progressivo deterioramento del suo stato di salute ha inficiato la sua capacità
di guadagno, come risulterebbe dall'estratto del conto individuale (doc. A6).
Senza il danno alla salute avrebbe potuto svolgere un'attività lavorativa più
remunerativa.
Pertanto, per la ricorrente tanto i dati fiscali quanto quelli che
figurano nell'estratto del conto individuale non possono essere in specie
utilizzati per determinare il reddito senza invalidità, perché gli importi
indicati sono condizionati dal danno alla salute.
Al riguardo, la dr.ssa med. __________ ha evidenziato il 22
gennaio 2021 (doc. 38) che "In relazione
al suo stato di salute precario ed alquanto instabile, la paziente ha cercato
nel 2009 di reinserirsi a livello lavorativo nell'attività in proprio di
terapista olistica, meno redditizia, ma più semplice, meno stressante ed
impegnativa a livello intellettivo, e con meno responsabilità, rispetto alle
attività che avrebbe potuto esercitare grazie alla sua formazione professionale
di studi universitari.".
Di conseguenza, in assenza di un reddito attendibile, occorre fare
capo ai valori statistici che essa, sulla base della formazione universitaria acquisita
in ostetricia e in stomatologia, avrebbe potuto conseguire nel settore sanitario,
categoria 86-88, con un livello di competenza elevato. A suo dire, quando l'Ufficio
AI ha stabilito il grado di invalidità del 10% era però già presente da diversi
anni un'incapacità lavorativa, che ha influito sui redditi che ha potuto
conseguire prima della resa della decisione.
2.9. La tesi dell'assicurata non
può essere condivisa.
Va ricordato che di regola ci si fonda sull'ultimo reddito
conseguito prima del danno alla salute (DTF 139 V 28 consid. 3.3.2; DTF 135
V 58 consid. 3.1) per stabilire il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido). In effetti, il
reddito conseguito prima dell'insorgere del danno alla salute è in linea
di principio il punto di riferimento, secondo l'esperienza empirica, per cui
l'attività svolta fino a quel momento sarebbe proseguita. Eccezioni a questo
principio devono essere previste secondo la verosimiglianza preponderante (per
un caso di applicazione dell’eccezione, cfr. STF 9C_887/2017 del 7 giugno 2018,
consid. 4.3.2; STF 9C_24/2009 del 6 marzo 2009, consid. 3.2; DTF 129 V 222 consid.
4.3.1 pag. 224;).
Nell'evenienza concreta, l'Ufficio assicurazione invalidità ha
fatto capo alle conclusioni del consulente per stabilire il reddito da valida,
il quale si è basato sui dati fiscali che, in concreto, sono lo specchio dei
proventi derivanti dall'attività lucrativa indipendente esercitata
dall'assicurata.
D'altronde, la stessa ricorrente ha dichiarato nei Questionari
complementari per indipendenti senza contabilità per gli anni dal 2013 al 2018
(docc. 7), che la cifra d'affari della sua attività di terapista olistica si
aggirava sui Fr. 21/22'000.- annui e che le spese sostenute per i contributi
AVS/AI/IPG, la pigione, i prodotti assommavano a circa Fr. 18'000.-. La
differenza fra le entrate e le uscite dà un importo di circa Fr. 3'500.- per
ogni anno, corrispondente ai redditi netti dell'attività lucrativa indipendente
indicati nei formulari per le tassazioni fiscali.
Inoltre, come ha accertato il consulente dell'Ufficio AI il 12
novembre 2020 (doc. 29), i redditi netti dichiarati dall'assicurata
corrispondono ai redditi per i quali essa è stata tassata fiscalmente per gli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018.
Per stabilire poi il reddito lordo fiscale, il consulente ha
aggiunto il contributo AVS/AI/IPG pagato dall'assicurata in quegli anni che,
come risulta dal dettagliato estratto conto del 26 febbraio 2020 (doc. 7),
corrispondeva al contributo minimo.
Infatti, come recita l'art. 8 cpv. 2 LAVS in essere in quel
periodo, se il reddito annuo di un'attività lucrativa indipendente è uguale o
inferiore a Fr. 9'300.-, l'assicurato deve pagare il contributo minimo di Fr.
392.- l'anno.
È per tale motivo che nell'estratto conto del 21 dicembre 2020
(doc. A6) prodotto dalla ricorrente risulta che per gli anni dal 2014 al 2018
compresi il reddito lordo annuo era di Fr. 9'333.-. Tuttavia, poiché questo
reddito, essendo teorico e utile ai fini meramente contributivi, non è stato
realmente conseguito dall'interessata, non può essere come tale utilizzato per
determinare il suo diritto a una rendita di invalidità.
Il TCA si allinea pertanto alla soluzione adottata dall'Ufficio AI
per determinare il reddito da valida della ricorrente prima
dell'insorgenza del danno alla salute.
Infatti, va fatto presente che la giurisprudenza
ritiene adeguato tener conto della media dei redditi percepiti negli ultimi
cinque anni (Meyer, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Invaliden-versicherung (IVG), 2a ed. 2010, pag. 306; STF 9C_886/2011 e 9C_899/2011
del 29.6.2012; 9C_361/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4.2; RCC 1985 pag. 474;
STCA 32.2018.31 del 4 febbrai 2019; STCA 32.2012.67 del 17 ottobre 2012).
Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, nella
determinazione del reddito da valido la media degli utili conseguiti negli anni
precedenti l'insorgenza del danno alla salute va maggiorata dei contributi
sociali, e questo per tener conto che i dati statistici salariali raffrontati
come reddito da invalido tengono conto di tali oneri (STFA I 543/2003 del 27
agosto 2004 consid. 6.4).
Va qui rilevato che se, conformemente alla giurisprudenza, per
rendere più rappresentativo il reddito da valida calcolato usualmente su una
media di tre-cinque anni, nel caso in esame si fossero ritenuti anche i redditi
netti del 2013 e del 2014 dichiarati dalla ricorrente in Fr. 3'850.- e in Fr.
3'680.-, tuttavia tale media sarebbe aumentata soltanto di pochi franchi e
quindi non avrebbe influito in alcun modo nel calcolo della perdita di guadagno
con il metodo di raffronto dei redditi giusta l'art. 16 LPGA.
Disponendo quindi di dati certi, non è possibile, in concreto,
fare capo ai dati statistici come preteso dall'insorgente.
Al riguardo, neppure può essere condivisa l'affermazione della
ricorrente secondo cui sono le sue condizioni di salute che l'hanno portata a
dovere scegliere un'attività più tranquilla, più semplice, meno impegnativa a
livello intellettivo e con meno responsabilità rispetto a quella che avrebbe
potuto esercitare grazie agli studi universitari e che quindi senza il danno
alla salute avrebbe potuto conseguire un reddito maggiore.
Non v'è infatti alcuna prova che sarebbe a causa dei suoi disturbi
di ordine ansioso depressivo non meglio definiti, già insorti in giovane età così
come indicato dalla dr.ssa med. __________ il 22 gennaio 2021, che l'insorgente
non ha potuto mettere in pratica le nozioni acquisite in campo medico a livello
universitario.
Come già analizzato in precedenza, non è dato di sapere né quando detti
disturbi sarebbero comparsi né se e in quale misura gli stessi l'avrebbero resa
effettivamente inabile al lavoro come medico tanto da dovere scegliere un
indirizzo di studi e professionale differente come terapista olistica.
Per di più, il TCA osserva che se da un lato agli atti vi sono dei
diplomi attestanti la laurea in stomatologia conseguita all'estero nel 1995,
dall'altro lato non vi sono però dei riconoscimenti di questo titolo accademico
nel nostro Paese. Ciò significa che l'assicurata, giunta in Svizzera nel 2004 per
unirsi in matrimonio (doc. 3), non ha chiesto, o comunque non ha ottenuto, dalla
preposta Commissione l'equipollenza del proprio titolo di studio e quindi non risulta
abilitata ad esercitare in Svizzera come medico (https://www.medregom.admin.ch).
Difficilmente si potrebbe quindi ora considerare quale reddito
senza invalidità il salario statistico riferito alla categoria della sanità e
assistenza sociale, che per il livello 4 di competenze, il più elevato, prevede
per le donne un reddito statistico mensile di Fr. 7'253.-.
2.10. Per quanto concerne il reddito
da invalida, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn").
Qualora difettino indicazioni economiche effettive,
possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
dalle statistiche salariali ufficiali,
edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi
medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.
3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, in passato questo Tribunale
aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il
reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva
utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione
(TA13).
L'Alta Corte ha però successivamente
stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di
riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che
riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA
Fatti
I 222/04 del 5 settembre 2006).
Con sentenza del 7 aprile 2008
(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando
il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è
inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il
reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L.
Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag.
326-327) (…)”.
Questo tema è stato
definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza 8C_44/2009
del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:
"
3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio
2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,
precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito
effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario
statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere
considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V
322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un
parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si
procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la
soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa
sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già
aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali." (…).
In seguito, nella STF
9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l'Alta Corte ha ribadito al considerando 4.2 che i
dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei
redditi soltanto se è comprovato che l'assicurato non intendeva accontentarsi
di un salario modesto. Inoltre, il Tribunale federale ha ricordato che non vi è
una presunzione in tal senso.
2.11. Come indicato
dalla giurisprudenza, il reddito da invalida deve essere determinato il più
concretamente possibile e quindi occorre basarsi sulla situazione professionale concreta dell'interessata. Determinante è che
essa sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e
che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale. In caso contrario, ci si baserà sui dati
statistici ipotetici.
Nell'evenienza concreta, l'assicurata è stata
ritenuta inabile al lavoro all'80% dal luglio 2018 e sin da prima
dell'insorgenza del danno che le ha comportato un'incapacità lavorativa
accertata, ma anche dopo questo momento, essa è stata attiva come terapista
olistica nel suo studio privato. Come accertato dall'Ufficio AI, anche dopo il
mese di luglio 2018 la ricorrente ha infatti continuato a lavorare in maniera
Considerandi
ridotta, quantificando il suo impegno in un 20% a settimana. Di principio,
quindi, occorre fare riferimento ai dati concreti e non a quelli statistici,
giacché la ricorrente sta sfruttando la sua capacità lavorativa residua del 20%
sul posto di lavoro attuale. L'amministrazione ha infatti riconosciuto che nell'esercizio
di questa attività deriva un minore discapito economico per l'assicurata, che
sottostà sempre all'obbligo di ridurre il danno (economico).
Lo scrivente Tribunale si allinea a questa
conclusione, facendo a buon diritto stato il reddito effettivamente conseguito.
2.12
Da quanto
precede discende che confrontando l'ammontare di Fr. 3'960.- corrispondente al reddito (ipotetico)
da valida che l'assicurata avrebbe potuto conseguire come terapista
olistica al 100% senza il danno alla salute con il reddito (reale) da
invalida di Fr. 3'572.-
conseguito nel 2019 dall'assicurata stante la ridotta capacità lavorativa esigibile al 20%,
risulta una perdita di guadagno del 9,79% ([Fr. 3'960 -
Fr. 3'572] : Fr. 3'960 x 100), che va arrotondata al 10%
(DTF 130 V 121).
Questo grado AI non dà diritto ad alcuna rendita di invalidità,
come ha correttamente stabilito l'Ufficio assicurazione invalidità con la
decisione impugnata.
2.13
Una diversa soluzione in applicazione
del metodo di raffronto percentuale dei redditi (Prozentvergleich) anziché del metodo di raffronto dei redditi non può in specie
entrare in linea di conto, giacché l'assicurata è a tutti gli effetti
professionalmente attiva e quindi, diversamente da quanto sostenuto
dall'insorgente, si deve imperativamente tenere conto del reddito che essa
incassa realmente malgrado il danno alla salute (reddito da invalida).
Come effettuato al considerando che precede, tale dato va poi
considerato quale parametro da confrontare con il reddito da valida applicando
il metodo ordinario di confronto dei redditi.
La soluzione proposta dalla ricorrente di giungere a un grado di
invalidità dell'80% adottando il metodo di raffronto percentuale dei redditi
poiché si è in presenza di un grado di invalidità lavorativa dell'80% in
qualsiasi attività lucrativa non è dunque corretta e non può essere seguita.
2.14
In conclusione, la scrivente
Corte tutela l'agire dell'Ufficio assicurazione invalidità per la definizione
del grado di invalidità della ricorrente dal 1° luglio 2018, che va ribadito
essere del 10% e che quindi non dà diritto ad alcuna rendita di invalidità.
La decisione impugnata deve pertanto essere confermata e il
ricorso respinto.
2.15
Il 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a
LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida, di
regola pubblica, ma non più anche gratuita per le parti.
Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis
LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura
è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Per l'art. 69 cpv. 1bis LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio
2021, la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta
a spese. L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi Fr. 500.- vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti