32.2021.41
Confermata la domanda di restituzione ritenuto che, non avendo l'assicurata comunicato l'attività indipendente intrapresa e considerato il grado d'invalidità non pensionabile ottenuto dal confronto dei redditi da valido e invalido, la rendita andava soppressa con effetto retroattivo
25 ottobre 2021Italiano52 min
(doc. AI 225/615-617), quanto in quella giudiziaria, con il presente ricorso e riproponendo
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.41
FS
Lugano
25 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 marzo 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 febbraio 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. L’Ufficio AI – a
seguito delle sequele degli infortuni subiti nel marzo 1995 e aprile 1998 –,
con decisioni del 24 novembre 1998 cresciute incontestate in giudicato, ha
riconosciuto a RI 1 (all’epoca __________) il diritto ad una mezza rendita dal
1. marzo al 31 ottobre 1996 (doc. AI 29/63-64), ad una rendita intera dal 1.
novembre 1996 al 31 dicembre 1997 (doc. AI 28/61-62 e 27/59-60) e ad una mezza rendita
dal 1. gennaio al 31 ottobre 1998 (doc. AI 26/57-58).
1.2. Nell’ambito della nuova
domanda di prestazioni dell’agosto 2000 (doc. AI 37/83-89) – dopo aver annullato la decisione del 13
settembre 2000 di non entrata nel merito (doc. AI 40/92-93 e 51/118-119), visto
il decreto di stralcio del 12 giugno 2001 (doc. AI 54/129) e sulla base della
perizia pluridisciplinare del __________ del 21 novembre 2001 (doc. AI
59/134-164) –, con decisione del
13 febbraio 2002 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 69/182-183 e le
motivazioni sub doc. AI 63/169-170), l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurata il diritto ad una mezza rendita dal 1. agosto 2000.
1.3. In esito alla revisione
d’ufficio intrapresa nel dicembre 2004 (doc. AI 79/200-202 e 80/203-205) –
vista la perizia pluridisciplinare del __________ del 31 gennaio 2007 (doc. AI
115/276-314) – l’Ufficio AI, con “Comunicazione” del 19 aprile
2007 (doc. AI 118/318-319), ha confermato il diritto alla mezza rendita.
1.4. Con decisione del 10 novembre
2009 – cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 138/354-356) e viste
le annotazioni 26 gennaio, 4 e 25 settembre 2009 dei medici SMR dr. __________
e dr. __________ (doc. AI 124/330, 132/344-345 e 133/346) –, l’Ufficio
AI ha negato all’assicurata l’aumento del grado d’invalidità.
1.5. In esito alla revisione
d’ufficio intrapresa nel dicembre 2013 (doc. AI 143/361-362 e 144/363-366) – visti il questionario per il datore di
lavoro del 23 gennaio 2014 (doc. AI 147/375-379), il rapporto finale SMR del 27
luglio 2014 (doc. AI 162/429-432), l’“Annotazione per l’incarto” del 1.
settembre 2014 (doc. AI 163/433) con il “Progetto di decisione” di
soppressione della rendita con effetto retroattivo dal 1. gennaio 2012 dello
stesso giorno (doc. AI 164/434-437), le osservazioni del 16 ottobre 2014
inoltrate tramite l’avv. __________ (doc. AI 171/446-448), gli scritti 9 giugno
2017 (quello indirizzato al patrocinatore sub. doc. AI 177/457) e 13 giugno
2017 (quello indirizzato all’assicurata sub doc. AI 178/458) con cui l’Ufficio
AI ha comunicato di aver annullato il progetto di soppressione della rendita
del 1. settembre 2014, la lettera 24 luglio 2017 dell’assicurata con allegati i
certificati di salario (doc. AI 182/470-478) e il rapporto finale SMR del 12
ottobre 2017 (doc. AI 191/541-544) –,
con “Comunicazione” del 16 marzo 2018 (doc. AI 193/547-548), l’Ufficio
AI ha confermato il diritto alla mezza rendita.
1.6. Nel mese di agosto 2019 –
dopo essere stato interpellato il 23 ottobre 2018 dal Procuratore pubblico in
merito al procedimento penale nei confronti di RI 1 di cui all’INC.__________
(doc. AI 233/686-687) – l’Ufficio AI ha intrapreso una nuova revisione
(doc. AI 195/549 e 197/551-554).
Con decisioni del 18
febbraio 2021, oggetto della presente vertenza e preavvisate il 23 ottobre 2020
(doc. AI 208/588-597) – dopo averle
posto, con scritto del 23 ottobre 2019 (doc. AI 199/556-557), delle domande a
cui l’assicurata ha risposto con e-mail del 26 novembre 2019 tramite il suo __________
(doc. AI 202/569-570), visti il “Rapporto d’inchiesta per l’attività
professionale indipendente” del 29 aprile 2020 (doc. AI 204/572-577) con il
“Riassunto dossier” del 3 agosto 2020 (doc. AI 205/579-584) e ritenuta l’“Annotazione
per/da SMR” del 23 settembre 2020 del dr. __________ (doc. AI 207/586-587) – l’Ufficio AI ha chiesto la restituzione
di complessivi fr. 56'660.-- per prestazioni ricevute indebitamente nel periodo
dal 1. gennaio 2016 al 30 aprile 2020 (doc. AI 228/629-630 e 229/631-632 e le
motivazioni sub doc. AI 227/619-628).
In sostanza
l’amministrazione – ritenuto,
dall’analisi degli atti compresa la documentazione penale, che l’assicurata non
ha segnalato, nonostante espressa richiesta, l’attività lucrativa (amministrativa
e dirigenziale) svolta a tempo pieno, almeno dal 1. gennaio 2016, gestendo
l’Associazione __________ come se fosse una ditta individuale; posto che dal
lato medico teorico vi è da ritenere una completa abilità lavorativa in
attività amministrative come quella da ultimo svolta e in applicazione del
metodo ordinario del confronto dei redditi invece di quello del confronto
percentuale (“Prozentvergleich”) finora applicato – ha concluso che dal 1. gennaio 2016 al 30
aprile 2020 (mese precedente l’entrata in AVS) il grado d’invalidità era nullo
e che pertanto il diritto alla rendita andava soppresso con effetto retroattivo
e le prestazioni versate indebitamente durante quel periodo (pari a fr.
56'660.--) restituite.
1.7. Contro le succitate decisioni
del 18 febbraio 2021 l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, è
tempestivamente insorta chiedendone l’annullamento.
In sostanza l’insorgente
contesta le conclusioni a cui è giunta l’amministrazione stante le quali ella
avrebbe sottaciuto il fatto di lavorare a tempo pieno gestendo l’attività
dell’Associazione __________ conseguendo un importante reddito da invalida.
Il legale ha, in
particolare, osservato che “(…) giova ricordare innanzitutto che come si
evince anche dal rapporto d'inchiesta per l'attività professionale indipendente
dell'AI la signora RI 1 percepiva dal suo precedente datore di lavoro (la __________
[…]) un salario mensile di CHF 4'361 franchi per un'attività al 50%. Attività
identica a quella che poi lei ha svolto per l'Associazione __________. […]
Ora, per stessa ammissione dell'UAI, l'esito degli accertamenti è basato
unicamente, sull’analisi della documentazione penale (e più precisamente sui
due verbali fatti dalla ricorrente). A mente dello scrivente legale da questa
analisi non emerge per nulla che la signora RI 1 avrebbe lavorato a tempo pieno
per l'Associazione. […] L'errata conclusione dell'UAI si basa, ed è
utile dirlo fin da subito, su un procedimento penale in corso, nel quale ci
sono stati unicamente due verbali alla signora RI 1, entrambi in polizia e
dunque la ricorrente non è neppure ancora stata sentita dal Procuratore
Pubblico. L'inchiesta non è assolutamente conclusa, e si basa soprattutto sul
fatto che vi sono stati problemi di gestione contabile. (…)” (I, punti 9,
10 e 11, pag. 3).
Lo stesso legale,
analizzati i due verbali d’interrogatorio della Polizia Cantonale del 28 marzo
e del 7 maggio 2018 (cfr. doc. D = doc. AI 249/818-827 e 244/758-773), ha
sostenuto che “(…) risulta, sulla base di queste dichiarazioni,
semplicemente impossibile ritenere che la signora RI 1 abbia lavorato a tempo
pieno. Per prima cosa lei non dice assolutamente di lavorare a tempo pieno, e
neppure i riscontri oggettivi lo indicano. Le sue dichiarazioni a verbale ci
descrivono una situazione che non può portare alle conclusioni cui giunge l'UAI.
Nulla ci dice dunque che dobbiamo discostarci da quello che la ricorrente
dichiara, ovvero che ha semplicemente svolto per l'Associazione “la stessa
attività” che faceva da dipendente della __________. (…)” (I, punto 17,
pag. 5) rilevando inoltre che “(…) oltre a determinare a torto che la
ricorrente avrebbe lavorato a tempo pieno, l'UAI ritiene che essa avrebbe
incamerato importanti benefici economici. Quali? Lo stesso ufficio premette che
“siamo nella difficoltà di stabilire, per
il momento, il guadagno reale conseguito”. E già questo è sintomatico
del tutto: dal momento che non si riesce neppure a quantificare quanto la
ricorrente avrebbe guadagnato. (…)” (I, punto, 23, pag. 6).
1.8. Con la risposta di causa l’Ufficio
AI – rilevato che “(…) l'insorgente
ha, in sostanza, negato l'esistenza di un motivo di revoca (poiché l'UAl non
avrebbe dimostrato che l'assicurata era in grado di lavorare a tempo pieno in
un'attività, completamente adatta, come quella svolta per la __________) e
affermato che le richieste di restituzione sono premature (posto che
l'inchiesta penale non è ancora conclusa). Ora, chi scrive tiene a rilevare che
quanto censurato in sede ricorsuale corrisponde al contenuto delle osservazioni
al progetto del 5 febbraio 2021 (cfr. il doc. 225 incarto AI). Critiche oggetto
di presa di posizione da parte dell’UAl nelle motivazioni allegate alle
decisioni di restituzione. In detto annesso si legge infatti in modo esauriente
che: "Il 04 febbraio 2021 ci sono
giunte le sue osservazioni. Nelle stesse è stato censurato che lo scrivente
Ufficio Al non avrebbe potuto fondarsi sugli esiti del procedimento penale (in
quanto non concluso), che l’assicurata (coadiuvata dalla sorella) effettuava
concretamente delle ore di lavoro irregolari (pur rimanendo sempre a
disposizione) e che non sono stati cifrati con esattezza i redditi conseguiti
per I’Associazione __________. Ora, a mente di chi scrive, quanto suindicato
non è idoneo ad inficiare il tenore del progetto di decisione in quanto: -
l’Ufficio Al è tenuto, se l'inchiesta non è conclusa, a valutare
pregiudizialmente anche la fattispecie penale (cfr. il consid. 7.2 del DTF 143
V 393 del 26 ottobre 2017); - le valutazioni alla base del progetto di
decisione sono state emesse in conformità al principio di verosimiglianza
preponderante in auge nella presente procedura e nel rispetto del termine
assoluto quinquennale per domandare la restituzione (cfr. art. 25 cpv. 2 LPGA);
- nel caso in disamina è stato ritenuto che l’assicurata, nel periodo oggetto di restituzione, avrebbe potuto
conseguire un reddito statistico nel settore terziario impiegatizio. Scelta che
non presta il fianco [ndr.: a] critiche anche alla luce del fatto che la
stessa già in passato ha incamerato dei redditi escludenti il diritto a
prestazioni (cfr., ad esempio, i guadagni conseguiti per la __________ negli
anni 2012-2014); - il ruolo marginale della sorella dell’assicurata è già stato
preso in conto nell’inchiesta del 29 aprile 2020 del Servizio ispettorato
dell’Al. Servizio che aveva a disposizione anche i verbali di interrogatorio
degli autisti della __________ (cfr. gli atti istruttori 71.1- 71.28 e 74.1 -
74.5 del Ministero pubblico). Documenti che testimoniano, pressoché
all’unisono, l’ampio ruolo dell’assicurata (assunzioni, pagamenti, ecc.) in
seno alla suindicata società." (…)” (IV, pag. 3) – ha chiesto di respingere il ricorso
puntualizzando che “(…) nell'ipotesi in cui la mancata presa di posizione in
merito a quanto sopra sia derivata da una svista dell'amministrazione
(consistente nel non aver allegato alle decisioni le motivazioni), lo scrivente
Ufficio è cortesemente a chiedere a questo lodevole Tribunale - in virtù del
suo pieno potere cognitivo - di sanare la lesione del diritto di essere sentita
dell'assicurata. (…)” (IV, pag. 4).
1.9. Con scritto del 29 aprile
2021 l’avv. RA 1 ha rilevato che “(…) lo stesso Ufficio, come d'altronde
sembra riconoscere, non ha inviato né allo scrivente legale né alla sua
assistita copia della motivazione della decisione. Si è evidentemente trattato
di una "svista dell'amministrazione"
come riporta controparte, ma questa svista non può evidentemente essere sanata
ora allegando la motivazione non ricevuta a sua tempo. (…)” (VI).
Con lettera del 25 maggio
2021 il TCA ha assegnato all’avv. RA 1 “(…) un termine di 10 giorni
per presentare ev. osservazioni alla luce delle motivazioni prodotte con la
risposta di causa. (…)” (IX).
Con scritto del 17 giugno
2021 (XII trasmesso all’Ufficio AI per osservazioni scritte; XIII) –
dopo la chiesta proroga del termine (X e XI) – il legale dell’assicurata
ha ribadito come “(…) il fatto di non aver inviato, da parte dell'Ufficio
invalidità, copia della motivazione scritta costituisca una svista insanabile
da parte dell'Ufficio AI, motivo per cui si torna a chiedere che ci sia una
nuova intimazione della decisione e dei nuovi termini di ricorso. (…)”
(XII, pag. 1) e, richiamata la giurisprudenza federale in merito, ha addotto
che “(…) nel caso specifico appare impossibile arrivare, sulla base
dell'attuale documentazione penale, a stabilire quanto l'Ufficio invalidità
sostiene per motivare la sua decisione di revoca. Dedurre che la ricorrente
abbia lavorato a tempo pieno per l'Associazione __________ sulla base delle
prove citate dall'Ufficio è impossibile. Il ricorrente ha ben chiaro che in
materia di assicurazioni sociali si applica il principio della verosimiglianza
preponderante, ma questo principio è nel caso di specie disatteso perché la
situazione probatoria non permette assolutamente di stabilire quanto ritenuto
dall'Ufficio AI. Le prove agli atti non permettono minimamente di arrivare al "degré de la vraisenblance prépondérante"
richiesta. Tanto più che anche la sentenza citata dall'Ufficio AI (la DTF 143 V
393) parla di una situazione di fatto con un'inchiesta perlomeno conclusa. Nel
caso in questione siamo ancora molto lontani da questa fase. (…)” (XII,
pag. 2).
Con osservazioni del 25
giugno 2021, oltre a confermarsi nelle proprie allegazioni e a chiedere la
reiezione del ricorso, l’Ufficio AI ha rilevato che “(…) l'inchiesta penale
è quasi terminata (mancando il rapporto di polizia di giudiziaria e
l'interrogatorio finale dell'assicurata). Prova di quanto qui indicato è l’importante
mole di atti istruttori già svolti (cfr. l’elenco atti figuranti nella sezione
LFA del dossier prodotto a questo lodevole Tribunale). Nella denegata ipotesi
in cui questo lodevole Tribunale avesse invece la necessità di attendere la
conclusione dell'inchiesta penale per pronunciarsi sulla presente disputa, lo
scrivente Ufficio coglie l'occasione per comunicare di non avere obiezioni da
presentare all'eventualità di una sospensione della causa ex artt. 31 Lptca e
76 cpv. 1 LPAmm. Al riguardo, non va infatti trascurato che pendente causa il
credito vantato dall'Ufficio Al non può essere escusso (cfr. l'art. 49 cpv. 5
LPGA) e che il sostentamento dell'assicurata è garantito dalle prestazioni AVS.
(…)” (XIV, trasmesso alla ricorrente per conoscenza; XV).
1.10. Il Procuratore Pubblico, con
scritto del 25 agosto 2021 e così interpellato (XVI), ha risposto al TCA che “(…)
vi confermo, come già comunicato all’Ufficio dell’assicurazione invalidità con
scritto del 15 febbraio 2021, di non avere ancora ricevuto il rapporto di
Polizia. (…)” (XVII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se correttamente l’Ufficio AI – soppresso, con effetto
retroattivo dal gennaio 2016 in avanti, il diritto alla mezza rendita essendo
il grado d’invalidità nullo – ha chiesto all’assicurata la restituzione
delle prestazioni percepite indebitamente dal 1. gennaio 2016 al 30 aprile 2020
(cfr. consid. 1.6).
La ricorrente, come
accennato (cfr. consid. 1.9), sostiene anche che il fatto di non averle
trasmesso copia della motivazione scritta costituisce “(…) una svista
insanabile da parte dell'Ufficio AI (…)” e pretende, pertanto, che, “(…)
ci sia una nuova intimazione della decisione e dei nuovi termini di ricorso.
(…)” (XII, pag. 1).
Diritto di essere
sentito.
2.2. Per l'art. 29
cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale
diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima,
indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento
del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid.
5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di
essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato
comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una
decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,
segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli
ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti
rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi
esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla
decisione. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla
procedura comprende tutte le facoltà, che devono essere concesse a una parte,
in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua
tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di
essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla
procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è
possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende
questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11
consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3
pag. 282; 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere
sentito comprende l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni.
Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle
condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di
rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con
cognizione di causa, e dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di
esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che
l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le
argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per
il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007
con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Va rammentato che una
violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato ha la
possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno
potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1; 124 V 180
consid. 4a). Ciò è il caso laddove l'assicurato ha potuto
comprendere la portata della decisione formale e impugnare la successiva
decisione su opposizione, confrontarsi con il suo contenuto e proporre le sue
censure, facendo valere le sue ragioni innanzi ad un'autorità
giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (DTF 133 I
201 consid. 2.2). Il TCA dispone in effetti di un pieno
potere di esame in tal senso (STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3)
e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che
ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Come riproposto ancora
nella STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una
violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere
eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi
dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata
dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare
liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione
del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito
anche che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente
persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale
eventualità si realizza se la cassazione della decisione viziata comporterebbe
un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi
superflui, i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse
della parte onerata di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione
della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; 133 I 201 consid. 2.2;
STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque
ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA),
caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale
da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire
Fatti
i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid.
5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).
2.3. Nell’evenienza concreta dagli
atti risulta che l’Ufficio AI – dopo l’emanazione del “Progetto di
decisione” del 23 ottobre 2020 (doc. AI 208/588-597) e così richiesto (doc.
AI 212/601, 215/604, 216/605, 220/609, 222/611 e 224/614) – ha trasmesso
all’avv. RA 1 la documentazione completa dell’incarto (doc. 213/602, 214/603)
concedendogli due proroghe del termine, da ultimo fino al 5 febbraio 2021, per
presentare osservazioni (doc. AI 217/606, 219/608 e 223/612-613).
Questo Tribunale rileva
che la “Motivazione” allegata alle due decisioni impugnate del 18
febbraio 2021 e prodotte con la risposta di causa (IV/1 e IV/2 = doc. AI
227/619-628) – fatti salvi i punti
concernenti la “Domanda di condono”, le “Osservazioni al
progetto”, i “Mezzi di diritto” e le “Disposizioni
legali competenti” (cfr. doc. AI 227/625-628) – è identica a
quanto già riprodotto nel succitato “Progetto di decisione” del 23
ottobre 2020 (doc. C = doc. AI 208/588-597).
La ricorrente ha dunque
potuto comprendere i motivi alla base della domanda di restituzione per
complessivi fr. 56'660.-- (pari alle prestazioni indebitamente percepite
durante il periodo dal 1. gennaio 2016 al 30 aprile 2020), tant’è che l’ha
contestata tanto in sede amministrativa, con lo scritto del 5 febbraio 2021
(doc. AI 225/615-617), quanto in quella giudiziaria, con il presente ricorso e riproponendo
le medesime censure (DTF 133 I 201 consid. 2.2), davanti a
questo Tribunale che dispone di pieno potere cognitivo.
In ogni caso, quanto alla “Motivazione”
completa allegata alle succitate decisioni del 18 febbraio 2021 (prodotte con
la risposta di causa sub IV/1 e IV/2), questo Tribunale ha assegnato un termine
all’insorgente che, con scritto del 17 giugno 2021 tramite il suo legale, ha
presentato le proprie osservazioni al riguardo (cfr. IX, XII e consid. 1.9).
Pertanto, un'eventuale
violazione del diritto di essere sentiti è comunque stata sanata in questa sede
(STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008 consid. 2.1 non pubblicato nella DTF 134 V
405; DTF 133 I 201 consid. 2.2; 127 V 431).
Il TCA può
pertanto entrare senza indugio nel merito del ricorso.
2.4. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,
n. 46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di
cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,
non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28
cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI
prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli
può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità
lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali
del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi
(metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136
consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo la giurisprudenza
per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al
momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido
e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul
diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.5. L’art. 17 cpv. 1 LPGA
stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce
una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
I principi
giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime
del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA
(DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).
La rendita
può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile
dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla
capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato,
abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275
consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice
valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STF
I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF
133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V
262, 105 V 30; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30/31, pagg. 430-433).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2
OAI).
Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF
8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STF 29 maggio 1991 nella causa St.;
RCC 1984 pag. 137).
Circa gli
effetti, l’art. 88bis cpv. 2 OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione
della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per
l’assistenza è messa in atto: il più presto, il primo giorno del secondo mese
che segue la notifica della decisione (lett. a); retroattivamente dalla data in
cui avvenne la modificazione determinante se il beneficiario ha ottenuto
indebitamente la prestazione o ha violato l’obbligo d’informare impostogli
ragionevolmente dall’articolo 77, indipendentemente dal fatto che la
prestazione abbia continuato a essere versata a causa dell’ottenimento indebito
della medesima o della violazione dell’obbligo di informare (lett. b).
L'art. 88bis OAI è
applicabile non solo in caso di revisione, ma anche in caso di modifica del
diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 30/31, pag. 452; Müller, Die
materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
2003, pag. 95).
Condizione necessaria per
l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una
riconsiderazione concerna un argomento specifico dell'AI. La riduzione o
soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di
principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro,
eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato ha violato il suo obbligo di
informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis
cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95
segg.). Il TFA ha pure stabilito che l'inizio della soppressione con effetto ex
nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis
cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).
2.6. A proposito
della notevole modifica del grado d'invalidità quale condizione di revisione
prevista dall'art. 17 cpv. 1 LPGA, nella DTF 133 V 545 la nostra Massima
Istanza ha precisato che per le rendite dell'assicurazione invalidità, anche
una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante può dare luogo a
una revisione se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per
difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6).
La revisione
si occupa di modifiche nella situazione personale della persona assicurata
(stato di salute, fattore economico).
Modifiche di
poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una revisione di una
rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche il valore soglia
viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).
Nella STF 9C_158/2012 del
5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una riduzione o
soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura
valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono
modificate in maniera considerevole (DTF 130 V 343 cons. 3.5).
Secondo il principio
dell'onere probatorio materiale, la situazione giuridica precedente deve
permanere se una modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il
grado della verosimiglianza preponderante (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF
9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013,
consid. 2).
Inoltre, con STF
9C_745/2012 del 30 aprile 2013, l'Alta Corte ha ricordato che a differenza di
quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli,
l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla revisione di una rendita
d'invalidità una modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una modifica
notevole del grado d'invalidità. Questa modifica può risiedere sia in un
cambiamento dello stato di salute sia in una modifica della componente
lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012 consid. 3.1; DTF 133 V 545
consid. 6.1-6.3).
Nella DTF 141 V 9 (SVR
2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti
per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire
una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione,
il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti
accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni
dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18
aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF
9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova
valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla
spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una
rendita (cfr. consid. 5 e 6).
2.7. In concreto l'insorgente, nata
nel 1956, nell’ambito della nuova domanda di prestazioni dell’agosto 2000 è
stata posta al beneficio del diritto ad una mezza rendita dal 1. agosto 2000
(cfr. consid. 1.2). Il diritto alla mezza rendita è stato in seguito confermato
con “Comunicazioni” del 19 aprile 2007 (cfr. consid. 1.3) e del 16 marzo
2018 (cfr. consid. 1.5).
Nel mese di agosto 2019 –
dopo essere stato interpellato il 23 ottobre 2018 dal Procuratore pubblico in
merito al procedimento penale nei confronti di RI 1 di cui all’INC.__________
(doc. AI 233/686-687) – l’Ufficio AI ha intrapreso una nuova revisione
(cfr. consid. 1.6) nell’ambito della quale, con lettera del 2 gennaio 2020, il
Procuratore pubblico gli ha concesso il libero accesso agli atti penali (cfr.
doc. AI 237/707 e 239/710).
La funzionaria incaricata,
nel “Rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente” del
29 aprile 2020 (doc. AI 204/572-577), circa la “Valutazione dell’invalidità”
si è così espressa:
"
(…)
Andamento finanziario dell'Associazione:
Per quanto appaia chiaramente dai verbali una
contabilizzazione che l'assicurata ha volutamente reso opaca e lacunosa,
l'associazione ha chiuso con utili di fr. 1'106 nel 2016 e fr. 33'555.-. Per
come è stata gestita - e questo appare chiaramente dai verbali di interrogatorio
-I'Associazione non può che chiudere in positivo, dato che ai
"volontari" verrebbero rimborsati solo i costi del chilometraggio
mentre la fatturazione all'utente sarebbe di circa il doppio e comunque
nettamente superiore.
Se guardiamo poi ai costi, vediamo che anch'essi sono
contenuti visto che la sede è presso il domicilio dell'assicurata e che
quest'ultima addebita all'associazione le spese dell'affitto, del cellulare,
dei rifiuti, eccetera.
Attività dell'assicurata:
Nei verbali di interrogatorio l’assicurata ammette di
essere disponibile per tutto il tempo in cui sono attivi i
"volontari"; in considerazione dell'orario dichiarato da
quest'ultimi, su sei giorni alla settimana, possiamo senza dubbio ritenere
trattarsi di un tempo pieno.
L'attività di gestione è svolta dall'assicurata
unilateralmente; la sorella - co-firmataria ma attiva in altra attività al 75%
- ha certamente […] avuto un ruolo marginale, sia a livello lavorativo che
decisionale - come appare peraltro dai verbali di interrogatorio.
La signora RI 1 ha descritto, inoltre, mansioni di
carattere amministrativo, ovvero contatti telefonici e diretti con utenti e "volontari",
organizzazione del lavoro di questi ultimi, contabilizzazione e fatturazione,
attività che evidentemente richiedono ampia disponibilità di tempo sull'arco
della giornata.
La sede dell'associazione, infine, è presso il suo
domicilio; di qui la versatilità dell'attività stessa, che le consentiva di
ottimizzare il tempo ma anche di assumere le posture più confacenti in un ambiente
adatto. Possiamo certamente affermare che l'assicurata si sia
"adattata" nell'ambito della professione svolta in seno
all'Associazione, con orari e sede di lavoro che le hanno consentito di
lavorare in misura piena.
Se da un lato dunque, è evidente che ha lavorato a
tempo pieno, siamo nella difficoltà di stabilire, per il momento, il guadagno
reale conseguito.
Gli utili dell'associazione negli esercizi 2016 e 2017
possono essere certamente considerati il frutto del suo impegno diretto, ma
dovremmo altresì computare anche tutti i benefici in natura - nei verbali ne
sono emersi alcuni, come l'affitto, spese mediche, spese per il cellulare,
eccetera - nonché I’"indennizzo" (vedi R55 del verbale del
03.04.2018), che ha ritenuto le spettasse per il lavoro svolto. Ha dichiarato
infatti di aver prelevato una sorta di stipendio di fr. 1'000.- mensili, cifra
che però è stata valutata diversamente nel Rapporto di segnalazione della
Polizia cantonale del 29 marzo 2018, dove a pag. 2 il profitto viene stimato in
fr. 3'200.- mensili. In questo caso si tratterebbe di "incassi per
prestazioni non elargite."
Si tratta di stime, appunto: l'assicurata stessa ha
ammesso, sempre alla Risposta 55 del verbale sopra citato, che l'ammontare
dell'indennizzo "dipendeva dalla liquidità dell'associazione".
In presenza di fatti così gravi e senza disporre,
perlomeno al momento attuale, di una contabilità più puntuale, ritengo si debba
attribuire un reddito statistico all'attività svolta dall'assicurata dal 2016 in
poi.
Trattandosi di un'attività prettamente amministrativa,
ma non contabile, e guardando alla Struttura svizzera dei salari tabella TA1
skill-level, vediamo come la posizione 77-82 "Attività amministrative e
servizi di supporto", livello 2, rappresenti l'attività svolta
dall'assicurata in seno all'Associazione. Se consideriamo il reddito di fr.
4'889.- lordi, ivi esposto, e lo rapportiamo alle re [ndr. recte: ore] di
settore, otteniamo un reddito mensile di fr. 5'121.-, annuale di fr. 61'454.-.
Possiamo ritenere, parimenti, che tale sarebbe stato
il guadagno che avrebbe percepito un collaboratore attivo a tempo pieno
nell'attività di gestione e organizzazione dell'associazione, e in questo senso
si tratta di un guadagno altamente verosimigliante.
In virtù pertanto, dell'attività svolta a tempo pieno
e del "valore" salariale dato a questa attività dal 2016 in poi,
ritengo che non vi siano più le condizioni per giustificare la prestazione sin
qui riconosciuta. (…)” (doc. AI 147/506)
Dal canto suo il dr. __________
– dando seguito al “Mandato per SMR” del 4 agosto 2020 (doc. AI
206/585) –, nell’“Annotazione per/da SMR” del 23 settembre 2020
(doc. AI 207/586-587), si è così espresso:
"
Considerandi
(…)
Impiegata d'ufficio con attività quindi amministrativa
di tipo leggero.
R 50% dal 2000 con ultima revisione d'ufficio dal
11.2013
che convalidava quanto già noto senza ulteriori peggioramenti
valetudinari (vedi RAF 12.10.2017)
Attuale Revisione dal 9.2019
Documentazione da parte del MC dr. __________
internista oncologo che si limita a convalidare uno stato globalmente stabile
senza particolarmente esporsi su limitazioni maggiori.
Obbiettività di controllo MRI lombare del 11.2.2019
che riconvalida quanto già noto a livello degenerativo con spondilartrosi e
lievi discopatie senza nuove significative compressioni radicolari.
L'assenza di atteggiamenti sia conservativi mirati che
attitudini chirurgiche invasive lo conferma.
Agli atti della cassa malati degli ultimi 4 anni anche
obbiettività di assenza di trattamenti sia farmacologici maggiori che
infiltrativi antalgici o trattamenti conservativi rachidei maggiori.
Posso così quindi esprimermi alle domande poste:
il mansionario descritto dell'assicurata (vedi mandato
SMR del 4.8.2020) è senza dubbio compatibile con i danni alla salute in stato
valetudinario da anni stabilizzato dopo l'invasività chirurgica del 2000 che
aveva dato adito ad una R parziale. La paziente ha d'altronde dimostrato
essersi adattata senza più necessità di trattamenti o farmacoterapia mirata e potendo
anche a livello lavorativo reintegrarsi favorevolmente (come da inchiesta indipendenti
a dossier).
Alla luce di quanto sopra da inizio 2016 (vedi incarto
cassa malati) si giustifica una esigibilità massimale nell'attività
amministrativa svolta. (…)” (doc. AI 207/586)
Stanti le suesposte
risultanze – soppresso, con effetto retroattivo dal gennaio 2016 in
avanti, il diritto alla mezza rendita essendo il grado d’invalidità nullo –
l’Ufficio AI, con le decisioni del 18 febbraio 2021 qui impugnate, ha chiesto
la restituzione di complessivi fr. 56'660.-- per prestazioni ricevute
indebitamente nel periodo dal 1. gennaio 2016 al 30 aprile 2020 (cfr. consid.
1.6).
2.8
La ricorrente, come accennato
(cfr. consid. 1.7), contesta le conclusioni a cui è giunto l’Ufficio AI secondo
cui ella avrebbe sottaciuto il fatto di lavorare a tempo pieno gestendo
l’attività dell’Associazione __________ e conseguendo un importante reddito da
invalida.
2.8.1
Dagli atti risulta che, nell’ambito
della revisione intrapresa nel dicembre 2013 (cfr. consid. 1.5), con “Progetto
di decisione” del 1. settembre 2014 (doc. AI 164/434-437) –
considerata la violazione dell’obbligo d’informare e posto che dal confronto
del reddito da valido di fr. 53'805 (calcolato secondo i dati statistici) con
quello da invalido di fr. 56'693 (reddito conseguito per l’attività al 50%
svolta per l’Associazione __________; cfr. doc. AI 147/375-379) il grado d’invalidità
risultava essere nullo –, l’Ufficio AI ha preavvisato la soppressione
del diritto alla mezza rendita con effetto retroattivo dal 1. gennaio 2012.
In quell’ambito, la __________,
così richiesta (doc. AI 176/456) – oltre a comunicare che “(…) il
nostro assicurato non percepisce più alcuna indennità LADI dal 05.11.2015. (…)”
(doc. AI 180/460) –, ha trasmesso all’Ufficio AI l’incarto completo
dell’assicurata dal quale risulta che l’attività a tempo parziale (50%) svolta
presso l’Associazione __________ (di seguito __________) è stata interrotta il
31.
luglio 2015 (cfr. doc. 268/1539-1542, 269/1543-1544 e 270/1545).
Invitata espressamente,
con lettera del 13 giugno 2017 (doc. AI 178/458 con cui si comunica pure
l’annullamento del “Progetto di decisione” del 1. settembre 2014), a
comunicare tutte le attività lucrative svolte dal gennaio 2012, l’assicurata,
con scritto del 24 luglio 2017, ha trasmesso all’Ufficio AI i certificati di
salario della __________ dal 2012 al 2015 (doc. AI 182/470-478).
L’Ufficio AI, con “Comunicazione”
del 16 marzo 2018 (doc. AI 193/547-548), ha confermato il diritto alla mezza
rendita e, al riguardo, nella risposta di causa ha precisato che “(…) il
diritto a ½ rendita dell'assicurata è poi stato confermato mediante
comunicazione del 16 marzo 2018 (emessa nel contesto della revisione d'ufficio
avviata nel mese di dicembre del 2013; cfr. i doc. 144 e 194 incarto AI).
Tale conferma era scaturita principalmente dal fatto che l'assicurata risultava
senza più alcun impiego, posto che l'attività presso la __________ era cessata
al 31 luglio 2015 (cfr. i doc. 268 e 270 incarto Al/Sezione/disoccupazione).
(…)” (IV, pag. 2).
Nel mese di agosto 2019,
come accennato (cfr. consid. 1.6), l’Ufficio AI ha intrapreso una nuova
revisione e l’assicurata, nel “Questionario: Revisione della rendita d’invalidità/Assegno
per grandi invalidi” del 25 settembre 2019 (doc. AI 197/551-554), ha segnalato
l’esercizio di un’attività indipendente per l’ACR dal 2016 in avanti (vedi, in
particolare, i punti 2.1, 2.4 e 2.5 del suddetto questionario).
Stante quanto precede
questo Tribunale deve innanzitutto concludere che l’insorgente –
nonostante la chiara segnalazione dell’“Obbligo d’informare” con
l’indicazione delle conseguenze possibili nel caso di mancato adempimento,
contenuta nella succitata “Comunicazione” del 16 marzo 2018 con cui ha
confermato il diritto alla mezza rendita e a cui qui si rinvia (cfr. doc. AI
194/547-548) – non comunicando tempestivamente all’amministrazione
l’attività intrapresa nel 2016 per l’__________ ha leso il proprio obbligo di
informare.
In questo senso a ragione
l’Ufficio AI ha addotto che “(…) vi è dunque stata un'attività lucrativa che
- nonostante espressa richiesta da parte dell'amministrazione (cfr. lo scambio
di corrispondenza del 13 giugno 2017 - 24 luglio 2017) - non è stata (alla
prima ora) segnalata. Solo nel questionario di revisione del 25 settembre 2019
l'assicurata ha infatti segnalato l'esercizio di un'attività indipendente (cfr.
i pt. 2.1 e 2.4). (…)” (doc. AI 227/622) e non può invece essere seguita l’insorgente
laddove contesta di aver sottaciuto l’attività intrapresa per l’__________.
2.8.2
Quanto al tempo di lavoro
gestendo l’attività dell’Associazione __________ e al reddito conseguito questo
Tribunale rileva quanto segue.
L’insorgente stessa –
a prescindere dalle critiche formulate riguardo alla conclusione dell’Ufficio
AI secondo cui dagli atti penali risulterebbe l’esercizio a tempo pieno di
un’attività amministrativa/dirigenziale e dal fatto che l’amministrazione
ammette che per il momento non è in grado di stabilire il guadagno reale
conseguito (cfr. consid. 1.7) – sostiene che l’attività presso l’__________
era identica a quella svolta al 50% per la __________ per la quale percepiva un
salario di fr. 4'361.-- per tredici mensilità, ovvero un reddito annuo pari a
fr. 56'693.-- (cfr. doc. AI 147/375-379). La ricorrente, in particolare, sostiene
infatti che “(…) giova ricordare innanzitutto che come si evince anche dal
rapporto d'inchiesta per l'attività professionale indipendente dell'AI la signora
RI 1 percepiva dal suo precedente datore di lavoro (la __________ […]) un
salario mensile di CHF 4'361 franchi per un'attività al 50%. Attività
identica a quella che poi lei ha svolto per l'Associazione __________. […]
Nulla ci dice dunque che dobbiamo discostarci da quello che la ricorrente
dichiara, ovvero che ha semplicemente svolto per l'Associazione “la stessa
attività” che faceva da dipendente della __________. (…)” (I, punti 9 e
17, pagg. 3 e 5; le sottolineature sono del redattore).
Anche il suo fiduciario,
circa l’iscrizione a registro di commercio quale firmataria unica
dell’Associazione __________ (cfr. doc. AI 199/556-557), nella e-mail del 26
novembre 2019 ha, tra l’altro, indicato che “(…) la signora RI 1 svolgeva
unicamente organizzazione e coordinamento dei viaggi […] telefonicamente, per
circa mezza giornata al giorno (…)” (doc. AI 202/569).
Ritenuto uno stato di
salute e valetudinario (incontestatamente) da anni stabilizzato (cfr. consid.
2.7
e l’“Annotazione per/da SMR” 23 settembre 2020 del dr. __________ ivi
riprodotta), vista la difficoltà di stabilire il guadagno reale conseguito e considerata
la nuova attività (asseritamente) identica a quella svolta per la __________, vi
è da concludere che (indipendentemente dalle risultanze penali) con il nuovo
lavoro presso la __________ il reddito annuo da invalido dal 2016 in avanti può
essere cifrato in almeno fr. 56'693.-- (ovvero il salario annuo di detto
importo per gli anni 2012 e 2013 indicato dalla __________ sub doc. AI 147/377
al punto 2.12; vedi anche i certificati salariali degli anni 2014 e 2015 sub
doc. AI 182/471-472 e 182/473-474 dai quali risulta che il salario mensile di
fr. 4'361 è aumentato).
A questo proposito va
ricordato che conformemente al principio generale applicabile anche nel diritto
delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il
danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e
riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo,
l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per
ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità
lavorativa, se necessario, adattando la sua attività alle limitazioni derivanti
dal problema alla salute, ove necessario anche in una nuova professione (DTF
113.
V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pagg. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se
la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da
escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Del resto –
ricordato ancora che la __________ ha comunicato che “(…) il nostro
assicurato non percepisce più alcuna indennità LADI dal 05.11.2015. (…)”
(doc. AI 180/460) –, in applicazione del principio della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (STF 8C_651/2018
del 1, febbraio 2019; 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1; 8C_738/2016 del
28.
marzo 2017 consid. 2; 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3; DTF 138 V
218.
consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag.
360.
e 125 V 193 consid. 2 pag. 195), è del tutto verosimile che
l’attività lucrativa intrapresa per la __________ nel 2016 fosse paragonabile a
quella precedentemente svolta per la __________ anche avuto riguardo agli
aspetti salariali.
2.8.3
Per quel che concerne il
reddito da valido – premesso che “(…)
prima dell'inoltro della domanda di prestazioni del 30 gennaio 1997 la sua
assistita ha svolto l'attività di responsabile amministrativa (cfr. il decreto
d'accusa del 26 agosto 1999 del Ministero pubblico) per l'__________ (società
di famiglia, poi fallita). Al riguardo, giova rimarcare che - a parte delle
brevi parentesi in cui ha intrapreso l'attività di venditrice (presso la __________
come risulta dal dossier della __________ e in un negozio di abbigliamento come
risulta dalla perizia del __________ del 31 gennaio 2007) - la sua storia
lavorativa è sempre stata contraddistinta da occupazioni nel settore
impiegatizio (ambito in cui si è peraltro formata). A ciò si aggiunge il fatto
che anche successivamente l'insorgere dei danni alla salute ella è stata attiva
in tale campo. Dal mese di giugno del 2000 al mese di dicembre 2004 ha infatti
lavorato presso la __________, dal mese di gennaio del 2012 al mese di luglio
del 2015 presso la __________ e dal mese di gennaio 2016 sino al 30 aprile 2020
(mese precedente l'entrata in AVS) per l'Associazione __________ (il cui ramo
di attività e mansioni sono peraltro del tutto equiparabili al precedente
impiego per la __________). (…)” (doc. AI 227/623) – l’Ufficio AI ha concluso che senza il
danno alla salute “(…) la signora RI 1 avrebbe esercitato delle professioni
nel settore terziario impiegatizio rientranti nelle categorie 77-82 (denominate
appunto "attività amministrative e servizi di supporto"), livello 2,
della Tabella TA1 dell'lnchiesta svizzera sulla struttura dei salari (RSS,
edita dall'Ufficio federale di statistica). Di riflesso, il suo salario annuo
da sana secondo le TA1 2016 e 2018 delle RSS, adeguato al rincaro per gli anni
2017.
e 2019 e alle 41.9 ore medie di categoria (fattori di ponderazione già comprensivi
della quota parte relativa alla tredicesima mensilità; cfr: ad esempio, la
sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 5 ottobre 2017,
consid. 2.9.2, inc. nr. 32.2017.48) ammonta dunque a: CHF 61'454.75 nel 2016;
CHF 61'700.25 nel 2017; CHF 59'958.90 nel 2018; CHF 60'505.55 dal 2019 ad oggi.
(…)” (doc. AI 227/624).
Detti importi non sono
stati contestati dall’insorgente e non vi è alcun motivo per cui questo
Tribunale non possa farli propri.
2.8.4
Confrontando i suddetti (cfr.
consid. 2.8.3) redditi da valido – nel 2016 di fr. 61'454.75, nel 2017
di fr. 61'700.25, nel 2018 di fr. 59'958.90 e dal 2019 in avanti di fr.
60'505.55 – con quello da invalido di fr. 56'693.-- (cfr. consid. 2.8.2;
ovvero a suo favore visto che detto importo corrisponde al reddito annuo
segnalato dalla __________ per gli anni 2012 e 2013 non aggiornato nel tempo),
non si ottiene mai un grado d’invalidità pensionabile.
Meglio, nel 2016 e nel
2017.
il grado d’invalidità ammonta all’8% ([61'454.75 - 56'693] x 100 :
61'454.75 = 7.74% e [61'700.25 - 56'693] x 100 : 61'700.25 = 8.11% arrotondati
all’8% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121); nel 2018 è
del 5% ([59'958.90 - 56'693] x 100 : 59'958.90 = 5.44%) e dal
2019.
in avanti è del 6% ([60'505.55 - 56'693] x 100 : 60'505.55 = 6.30%).
Di conseguenza è da
ritenere accertato – con il grado della verosimiglianza
preponderante (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3
pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360 e 125 V 193 consid. 2 pag. 195), nonostante il danno alla salute rimasto invariato e in applicazione corretta
del metodo ordinario del confronto dei redditi – che con l’inizio dell’attività
lucrativa intrapresa nel 2016 per l’__________ il grado d’invalidità è sceso sotto
la soglia pensionabile (cfr. consid. 2.4), ciò che è un motivo di revisione
(cfr. consid. 2.5 e 2.6).
2.9
Va esaminato se l’Ufficio AI
può sopprimere le rendite indebitamente percepite con effetto retroattivo dal
1.
gennaio 2016 a motivo della violazione dell’obbligo di informare spettante
all’assicurata.
Per quanto concerne
l'effetto della soppressione della rendita, l'art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI
prevede che tale misura è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne
la modificazione determinante se il beneficiario ha ottenuto indebitamente la
prestazione o ha violato l'obbligo di informare impostogli ragionevolmente
dall'articolo 77 OAI.
L’art. 77 OAI prescrive
che l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è
versata la prestazione devono comunicare immediatamente all’ufficio AI ogni
cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità
al guadagno o al lavoro, dello stato di grande invalidità, del bisogno di
assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità, del luogo di residenza
determinante per stabilire l’importo dell’assegno per grandi invalidi e del
contributo per l’assistenza e delle condizioni personali ed eventualmente
economiche dell’assicurato.
La norma relativa
all’obbligo di informare di cui all’art. 77 OAI è stata sostanzialmente ripresa
dall’art. 31 LPGA che regola la “Notificazione nel caso di cambiamento delle
condizioni”, senza peraltro che la norma dell’ordinanza venisse abrogata
(STF I 622/05 del 14 agosto 2006, consid. 2).
Il marg. 5024 della
Circolare sull’invalidità e grande invalidità (CIGI; valida dal 1° gennaio
2015, stato 1° luglio 2020), prevede:
"
L’assicurato, il suo
rappresentante legale, le autorità oppure terzi, ai quali spetta la prestazione
(RCC 1987 pag. 519, 1986 pag. 664), devono segnalare immediatamente all’ufficio
AI o alla cassa di compensazione ogni modifica determinante per il diritto alle
prestazioni (p. es. dello stato di salute, della capacità lavorativa e della
capacità al guadagno, della capacità di svolgere le mansioni consuete, delle
condizioni personali o economiche; obbligo d’informare, art. 31 LPGA e art. 77
OAI; 9C_245/2012). (…)”
Inoltre va evidenziato che
“se l’assicurato non adempie l’obbligo d’informare, deve restituire le
prestazioni dell’AI indebitamente percepite (v. art. 7b cpv. 2 lett. b e c LAI
in combinato disposto con l’art. 25 cpv. 1 LPGA e art. 7b cpv. 3 LAI).
L’ufficio AI ordina la restituzione dell’importo indebitamente percepito (art.
3.
OPGA)” (cfr. marg. 5026 CIGI).
Nel caso concreto
giustamente l’Ufficio AI ha fondato la retroattività della soppressione del
diritto alla rendita facendo riferimento al fatto che l’interessata non ha
tempestivamente notificato all’amministrazione l’attività lucrativa intrapresa
nel 2016 per l’__________ (cfr. consid. 2.8.1), ma solo con il formulario di
revisione della rendita compilato il 25 settembre 2019 (doc. AI 197). Questo
nonostante che nella comunicazione di conferma della rendita datata 16 marzo
2018.
(doc. AI 194/547-548) vi è esplicitamente indicato l’obbligo di informare,
tra cui in caso di “(…) cambiamento delle entrate o delle condizioni
patrimoniali, p. es. inizio o cessazione di un’attività lucrativa (…)”
(doc. AI 194/547).
Da quanto
precede discende che l'assicurata era obbligata a notificare immediatamente
all'amministrazione l’attività lucrativa intrapresa nel 2016 per l’__________. Questo vale a maggiore ragione visto che precedentemente già
era stato emesso il “Progetto di decisione” del 1. settembre 2014 (a quel momento ancora valido) con cui l’Ufficio AI aveva
preavvisato la soppressione del diritto alla mezza rendita con effetto
retroattivo dal 1. gennaio 2012 (cfr. consid. 2.8.1). Spettava
poi all'Ufficio AI stabilire se questa modifica economica aveva influsso o no
sulla sua capacità di guadagno.
Ne consegue che, avendo
l’assicurata violato l’obbligo d’informare, rettamente l’Ufficio AI ha
soppresso con effetto retroattivo la rendita dal 1. gennaio 2016 al 30 aprile
2020.
(mese precedente l’entrata in AVS).
Restituzione.
2.10
L’art. 25 cpv. 1 LPGA –
applicabile in forza del combinato disposto degli articoli 2 LPGA e 1 LAI –
stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche l’art. 4 OPGA che regola il
condono).
Per l’art. 25 cpv. 2 LPGA
nel tenore fino al 31 dicembre 2020 il diritto di esigere la restituzione si
estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto
d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo
il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per
il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo,
quest’ultimo è determinante.
Secondo l’art. 25 cpv. 2
LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 il diritto di esigere la restituzione si
estingue tre anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha avuto
conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della
prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto
penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è
determinante.
Come rammentato dal TF con
sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.1 (cfr. anche DTF 146 V
217; sentenza 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 e sentenza 9C_663/2014 del 23
aprile 2015) il termine annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere
nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa
ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto
rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 146 V 217; 119 V
431.
consid. 3a pag. 433 e 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione
dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza
risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata
persona (DTF 146 V 217 e 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Il termine annuo di
perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge
direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (STF 8C_405/2020
del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; 8C_799/2017 dell’11 marzo 2019, consid.
5.4; 9C_454/2012 del 18 marzo 2013, consid. 4 non pubblicato in DTF 139 V 106; 9C_1057/2008
del 4 maggio 2009, consid. 4.1.1 e K 70/06 del 30 luglio 2007, consid. 5.1 non
pubblicato in DTF 133 V 579 ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11).
Se per l'assegnazione (e
il pagamento: cfr. STF 9C_276/2012 del 14 dicembre 2012 consid. 5.1 = DTF 139 V
6) della prestazione o per l'esame del diritto alla restituzione è necessaria
la collaborazione tra più unità amministrative incaricate dell'attuazione
dell'assicurazione, la (sopra definita) conoscenza anche di una sola di esse è
sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 112
V 180 consid. 4c pag. 182 seg.; RCC 1989 pag. 558).
In caso di errore
dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non
decorre però dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui
l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione
di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti
atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto
dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (STF
8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 146 V 217; 124 V 380
consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid.
2.1). Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza del
fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso
illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di
prestazioni versate a torto per colpa propria (STF 8C_405/2020 del 3 febbraio
2021, consid. 3.2.2; DTF 124 V 380 consid. 1
in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]). Nel concretizzare questi
principi, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha tra l'altro stabilito
che se più unità amministrative sono coinvolte nella procedura di emanazione
della decisione originaria e che se una di esse commette uno sbaglio, quest'ultimo
va qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza suesposta. Il
secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di perenzione non
si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra una copia
della decisione originaria ma soltanto quando in un momento successivo subentra
un motivo per riesaminare il fascicolo (STF I 308/03 del 22 settembre 2003
consid. 3.2.2).
2.11
Nella fattispecie concreta, ottenuto
l’accesso agli atti penali nel gennaio 2020, l’amministrazione ha proceduto ad
un’inchiesta professionale il 29 aprile 2020, ha riassunto il dossier il 3
agosto 2020 ed operato una valutazione medica il 23 settembre 2020 (cfr.
consid. 2.7).
Questo Tribunale evidenzia
che dal momento in cui l’ufficio AI ha avuto accesso agli atti penali (gennaio
2020) sino a quando è stato notificato il “Progetto di decisione” del 23
ottobre 2020 – progetto con cui veniva preavvisata la soppressione della
rendita con effetto retroattivo e restituzione delle rendite d’invalidità
percepite indebitamente dal 1. gennaio 2016 al 30 aprile 2020 per un importo
complessivo di fr. 56'660 (doc. AI 208/588-597) – è trascorso meno di un
anno. Per cui la richiesta di restituzione è tempestiva (DTF 146 V 217, consid.
3.4; vedi anche STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.3 in fine: “[…]
Quanto al fatto che l'emissione del preavviso, ossia il progetto di decisione
di restituzione, sia sufficiente per la salvaguardia del termine annuo di
perenzione, si rinvia alla copiosa giurisprudenza in merito (DTF 119 V 432
consid. 3b pag. 435; cfr. ugualmente sentenza 9C_870/2013 del 29 aprile 2014;
cfr. consid. 5.3) […]”; cfr. Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a edizione, 2020, n. 95
ad art. 25, pag. 534; vedi inoltre STF 9C_148/2020 del 2 luglio 2020, consid.
4.6.2; 8C_594/2019 del 28 maggio 2020, consid. 4.3; 9C_241/2018 del 2 aprile
2019, consid. 2.1 e 9C_34/2018 del 4 dicembre 2018 consid. 1.1).
Non è dunque necessario esaminare
in concreto quale termine relativo (quello di un anno dell’art. 25 cpv. 2 prima
frase LPGA in vigore fino al 31 dicembre 2020 o quello di 3 anni dell’art. 25
cpv. 2 prima frase LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021), vada applicato.
Il “Progetto di
decisione” del 23 ottobre 2020 ossequia anche il termine assoluto
quinquennale per domandare la restituzione ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 LPGA.
2.12
Visto tutto quanto precede le
decisioni impugnate vanno dunque confermate e il ricorso respinto.
2.13
Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis
LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr.
anche la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli
art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio
2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza, le spese di fr. 500.- vanno poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500.-- sono
poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti