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Decisione

32.2021.41

Confermata la domanda di restituzione ritenuto che, non avendo l'assicurata comunicato l'attività indipendente intrapresa e considerato il grado d'invalidità non pensionabile ottenuto dal confronto dei redditi da valido e invalido, la rendita andava soppressa con effetto retroattivo

25 ottobre 2021Italiano52 min

(doc. AI 225/615-617), quanto in quella giudiziaria, con il presente ricorso e riproponendo

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.41

FS

Lugano

25 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 marzo 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 18 febbraio 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. L’Ufficio AI – a

seguito delle sequele degli infortuni subiti nel marzo 1995 e aprile 1998 –,

con decisioni del 24 novembre 1998 cresciute incontestate in giudicato, ha

riconosciuto a RI 1 (all’epoca __________) il diritto ad una mezza rendita dal

1. marzo al 31 ottobre 1996 (doc. AI 29/63-64), ad una rendita intera dal 1.

novembre 1996 al 31 dicembre 1997 (doc. AI 28/61-62 e 27/59-60) e ad una mezza rendita

dal 1. gennaio al 31 ottobre 1998 (doc. AI 26/57-58).

1.2. Nell’ambito della nuova

domanda di prestazioni dell’agosto 2000 (doc. AI 37/83-89) – dopo aver annullato la decisione del 13

settembre 2000 di non entrata nel merito (doc. AI 40/92-93 e 51/118-119), visto

il decreto di stralcio del 12 giugno 2001 (doc. AI 54/129) e sulla base della

perizia pluridisciplinare del __________ del 21 novembre 2001 (doc. AI

59/134-164) –, con decisione del

13 febbraio 2002 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 69/182-183 e le

motivazioni sub doc. AI 63/169-170), l’Ufficio AI ha riconosciuto

all’assicurata il diritto ad una mezza rendita dal 1. agosto 2000.

1.3. In esito alla revisione

d’ufficio intrapresa nel dicembre 2004 (doc. AI 79/200-202 e 80/203-205) –

vista la perizia pluridisciplinare del __________ del 31 gennaio 2007 (doc. AI

115/276-314) – l’Ufficio AI, con “Comunicazione” del 19 aprile

2007 (doc. AI 118/318-319), ha confermato il diritto alla mezza rendita.

1.4. Con decisione del 10 novembre

2009 – cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 138/354-356) e viste

le annotazioni 26 gennaio, 4 e 25 settembre 2009 dei medici SMR dr. __________

e dr. __________ (doc. AI 124/330, 132/344-345 e 133/346) –, l’Ufficio

AI ha negato all’assicurata l’aumento del grado d’invalidità.

1.5. In esito alla revisione

d’ufficio intrapresa nel dicembre 2013 (doc. AI 143/361-362 e 144/363-366) – visti il questionario per il datore di

lavoro del 23 gennaio 2014 (doc. AI 147/375-379), il rapporto finale SMR del 27

luglio 2014 (doc. AI 162/429-432), l’“Annotazione per l’incarto” del 1.

settembre 2014 (doc. AI 163/433) con il “Progetto di decisione” di

soppressione della rendita con effetto retroattivo dal 1. gennaio 2012 dello

stesso giorno (doc. AI 164/434-437), le osservazioni del 16 ottobre 2014

inoltrate tramite l’avv. __________ (doc. AI 171/446-448), gli scritti 9 giugno

2017 (quello indirizzato al patrocinatore sub. doc. AI 177/457) e 13 giugno

2017 (quello indirizzato all’assicurata sub doc. AI 178/458) con cui l’Ufficio

AI ha comunicato di aver annullato il progetto di soppressione della rendita

del 1. settembre 2014, la lettera 24 luglio 2017 dell’assicurata con allegati i

certificati di salario (doc. AI 182/470-478) e il rapporto finale SMR del 12

ottobre 2017 (doc. AI 191/541-544) –,

con “Comunicazione” del 16 marzo 2018 (doc. AI 193/547-548), l’Ufficio

AI ha confermato il diritto alla mezza rendita.

1.6. Nel mese di agosto 2019 –

dopo essere stato interpellato il 23 ottobre 2018 dal Procuratore pubblico in

merito al procedimento penale nei confronti di RI 1 di cui all’INC.__________

(doc. AI 233/686-687) – l’Ufficio AI ha intrapreso una nuova revisione

(doc. AI 195/549 e 197/551-554).

Con decisioni del 18

febbraio 2021, oggetto della presente vertenza e preavvisate il 23 ottobre 2020

(doc. AI 208/588-597) – dopo averle

posto, con scritto del 23 ottobre 2019 (doc. AI 199/556-557), delle domande a

cui l’assicurata ha risposto con e-mail del 26 novembre 2019 tramite il suo __________

(doc. AI 202/569-570), visti il “Rapporto d’inchiesta per l’attività

professionale indipendente” del 29 aprile 2020 (doc. AI 204/572-577) con il

“Riassunto dossier” del 3 agosto 2020 (doc. AI 205/579-584) e ritenuta l’“Annotazione

per/da SMR” del 23 settembre 2020 del dr. __________ (doc. AI 207/586-587) – l’Ufficio AI ha chiesto la restituzione

di complessivi fr. 56'660.-- per prestazioni ricevute indebitamente nel periodo

dal 1. gennaio 2016 al 30 aprile 2020 (doc. AI 228/629-630 e 229/631-632 e le

motivazioni sub doc. AI 227/619-628).

In sostanza

l’amministrazione – ritenuto,

dall’analisi degli atti compresa la documentazione penale, che l’assicurata non

ha segnalato, nonostante espressa richiesta, l’attività lucrativa (amministrativa

e dirigenziale) svolta a tempo pieno, almeno dal 1. gennaio 2016, gestendo

l’Associazione __________ come se fosse una ditta individuale; posto che dal

lato medico teorico vi è da ritenere una completa abilità lavorativa in

attività amministrative come quella da ultimo svolta e in applicazione del

metodo ordinario del confronto dei redditi invece di quello del confronto

percentuale (“Prozentvergleich”) finora applicato – ha concluso che dal 1. gennaio 2016 al 30

aprile 2020 (mese precedente l’entrata in AVS) il grado d’invalidità era nullo

e che pertanto il diritto alla rendita andava soppresso con effetto retroattivo

e le prestazioni versate indebitamente durante quel periodo (pari a fr.

56'660.--) restituite.

1.7. Contro le succitate decisioni

del 18 febbraio 2021 l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, è

tempestivamente insorta chiedendone l’annullamento.

In sostanza l’insorgente

contesta le conclusioni a cui è giunta l’amministrazione stante le quali ella

avrebbe sottaciuto il fatto di lavorare a tempo pieno gestendo l’attività

dell’Associazione __________ conseguendo un importante reddito da invalida.

Il legale ha, in

particolare, osservato che “(…) giova ricordare innanzitutto che come si

evince anche dal rapporto d'inchiesta per l'attività professionale indipendente

dell'AI la signora RI 1 percepiva dal suo precedente datore di lavoro (la __________

[…]) un salario mensile di CHF 4'361 franchi per un'attività al 50%. Attività

identica a quella che poi lei ha svolto per l'Associazione __________. […]

Ora, per stessa ammissione dell'UAI, l'esito degli accertamenti è basato

unicamente, sull’analisi della documentazione penale (e più precisamente sui

due verbali fatti dalla ricorrente). A mente dello scrivente legale da questa

analisi non emerge per nulla che la signora RI 1 avrebbe lavorato a tempo pieno

per l'Associazione. […] L'errata conclusione dell'UAI si basa, ed è

utile dirlo fin da subito, su un procedimento penale in corso, nel quale ci

sono stati unicamente due verbali alla signora RI 1, entrambi in polizia e

dunque la ricorrente non è neppure ancora stata sentita dal Procuratore

Pubblico. L'inchiesta non è assolutamente conclusa, e si basa soprattutto sul

fatto che vi sono stati problemi di gestione contabile. (…)” (I, punti 9,

10 e 11, pag. 3).

Lo stesso legale,

analizzati i due verbali d’interrogatorio della Polizia Cantonale del 28 marzo

e del 7 maggio 2018 (cfr. doc. D = doc. AI 249/818-827 e 244/758-773), ha

sostenuto che “(…) risulta, sulla base di queste dichiarazioni,

semplicemente impossibile ritenere che la signora RI 1 abbia lavorato a tempo

pieno. Per prima cosa lei non dice assolutamente di lavorare a tempo pieno, e

neppure i riscontri oggettivi lo indicano. Le sue dichiarazioni a verbale ci

descrivono una situazione che non può portare alle conclusioni cui giunge l'UAI.

Nulla ci dice dunque che dobbiamo discostarci da quello che la ricorrente

dichiara, ovvero che ha semplicemente svolto per l'Associazione “la stessa

attività” che faceva da dipendente della __________. (…)” (I, punto 17,

pag. 5) rilevando inoltre che “(…) oltre a determinare a torto che la

ricorrente avrebbe lavorato a tempo pieno, l'UAI ritiene che essa avrebbe

incamerato importanti benefici economici. Quali? Lo stesso ufficio premette che

“siamo nella difficoltà di stabilire, per

il momento, il guadagno reale conseguito”. E già questo è sintomatico

del tutto: dal momento che non si riesce neppure a quantificare quanto la

ricorrente avrebbe guadagnato. (…)” (I, punto, 23, pag. 6).

1.8. Con la risposta di causa l’Ufficio

AI – rilevato che “(…) l'insorgente

ha, in sostanza, negato l'esistenza di un motivo di revoca (poiché l'UAl non

avrebbe dimostrato che l'assicurata era in grado di lavorare a tempo pieno in

un'attività, completamente adatta, come quella svolta per la __________) e

affermato che le richieste di restituzione sono premature (posto che

l'inchiesta penale non è ancora conclusa). Ora, chi scrive tiene a rilevare che

quanto censurato in sede ricorsuale corrisponde al contenuto delle osservazioni

al progetto del 5 febbraio 2021 (cfr. il doc. 225 incarto AI). Critiche oggetto

di presa di posizione da parte dell’UAl nelle motivazioni allegate alle

decisioni di restituzione. In detto annesso si legge infatti in modo esauriente

che: "Il 04 febbraio 2021 ci sono

giunte le sue osservazioni. Nelle stesse è stato censurato che lo scrivente

Ufficio Al non avrebbe potuto fondarsi sugli esiti del procedimento penale (in

quanto non concluso), che l’assicurata (coadiuvata dalla sorella) effettuava

concretamente delle ore di lavoro irregolari (pur rimanendo sempre a

disposizione) e che non sono stati cifrati con esattezza i redditi conseguiti

per I’Associazione __________. Ora, a mente di chi scrive, quanto suindicato

non è idoneo ad inficiare il tenore del progetto di decisione in quanto: -

l’Ufficio Al è tenuto, se l'inchiesta non è conclusa, a valutare

pregiudizialmente anche la fattispecie penale (cfr. il consid. 7.2 del DTF 143

V 393 del 26 ottobre 2017); - le valutazioni alla base del progetto di

decisione sono state emesse in conformità al principio di verosimiglianza

preponderante in auge nella presente procedura e nel rispetto del termine

assoluto quinquennale per domandare la restituzione (cfr. art. 25 cpv. 2 LPGA);

- nel caso in disamina è stato ritenuto che l’assicurata, nel periodo oggetto di restituzione, avrebbe potuto

conseguire un reddito statistico nel settore terziario impiegatizio. Scelta che

non presta il fianco [ndr.: a] critiche anche alla luce del fatto che la

stessa già in passato ha incamerato dei redditi escludenti il diritto a

prestazioni (cfr., ad esempio, i guadagni conseguiti per la __________ negli

anni 2012-2014); - il ruolo marginale della sorella dell’assicurata è già stato

preso in conto nell’inchiesta del 29 aprile 2020 del Servizio ispettorato

dell’Al. Servizio che aveva a disposizione anche i verbali di interrogatorio

degli autisti della __________ (cfr. gli atti istruttori 71.1- 71.28 e 74.1 -

74.5 del Ministero pubblico). Documenti che testimoniano, pressoché

all’unisono, l’ampio ruolo dell’assicurata (assunzioni, pagamenti, ecc.) in

seno alla suindicata società." (…)” (IV, pag. 3) – ha chiesto di respingere il ricorso

puntualizzando che “(…) nell'ipotesi in cui la mancata presa di posizione in

merito a quanto sopra sia derivata da una svista dell'amministrazione

(consistente nel non aver allegato alle decisioni le motivazioni), lo scrivente

Ufficio è cortesemente a chiedere a questo lodevole Tribunale - in virtù del

suo pieno potere cognitivo - di sanare la lesione del diritto di essere sentita

dell'assicurata. (…)” (IV, pag. 4).

1.9. Con scritto del 29 aprile

2021 l’avv. RA 1 ha rilevato che “(…) lo stesso Ufficio, come d'altronde

sembra riconoscere, non ha inviato né allo scrivente legale né alla sua

assistita copia della motivazione della decisione. Si è evidentemente trattato

di una "svista dell'amministrazione"

come riporta controparte, ma questa svista non può evidentemente essere sanata

ora allegando la motivazione non ricevuta a sua tempo. (…)” (VI).

Con lettera del 25 maggio

2021 il TCA ha assegnato all’avv. RA 1 “(…) un termine di 10 giorni

per presentare ev. osservazioni alla luce delle motivazioni prodotte con la

risposta di causa. (…)” (IX).

Con scritto del 17 giugno

2021 (XII trasmesso all’Ufficio AI per osservazioni scritte; XIII) –

dopo la chiesta proroga del termine (X e XI) – il legale dell’assicurata

ha ribadito come “(…) il fatto di non aver inviato, da parte dell'Ufficio

invalidità, copia della motivazione scritta costituisca una svista insanabile

da parte dell'Ufficio AI, motivo per cui si torna a chiedere che ci sia una

nuova intimazione della decisione e dei nuovi termini di ricorso. (…)”

(XII, pag. 1) e, richiamata la giurisprudenza federale in merito, ha addotto

che “(…) nel caso specifico appare impossibile arrivare, sulla base

dell'attuale documentazione penale, a stabilire quanto l'Ufficio invalidità

sostiene per motivare la sua decisione di revoca. Dedurre che la ricorrente

abbia lavorato a tempo pieno per l'Associazione __________ sulla base delle

prove citate dall'Ufficio è impossibile. Il ricorrente ha ben chiaro che in

materia di assicurazioni sociali si applica il principio della verosimiglianza

preponderante, ma questo principio è nel caso di specie disatteso perché la

situazione probatoria non permette assolutamente di stabilire quanto ritenuto

dall'Ufficio AI. Le prove agli atti non permettono minimamente di arrivare al "degré de la vraisenblance prépondérante"

richiesta. Tanto più che anche la sentenza citata dall'Ufficio AI (la DTF 143 V

393) parla di una situazione di fatto con un'inchiesta perlomeno conclusa. Nel

caso in questione siamo ancora molto lontani da questa fase. (…)” (XII,

pag. 2).

Con osservazioni del 25

giugno 2021, oltre a confermarsi nelle proprie allegazioni e a chiedere la

reiezione del ricorso, l’Ufficio AI ha rilevato che “(…) l'inchiesta penale

è quasi terminata (mancando il rapporto di polizia di giudiziaria e

l'interrogatorio finale dell'assicurata). Prova di quanto qui indicato è l’importante

mole di atti istruttori già svolti (cfr. l’elenco atti figuranti nella sezione

LFA del dossier prodotto a questo lodevole Tribunale). Nella denegata ipotesi

in cui questo lodevole Tribunale avesse invece la necessità di attendere la

conclusione dell'inchiesta penale per pronunciarsi sulla presente disputa, lo

scrivente Ufficio coglie l'occasione per comunicare di non avere obiezioni da

presentare all'eventualità di una sospensione della causa ex artt. 31 Lptca e

76 cpv. 1 LPAmm. Al riguardo, non va infatti trascurato che pendente causa il

credito vantato dall'Ufficio Al non può essere escusso (cfr. l'art. 49 cpv. 5

LPGA) e che il sostentamento dell'assicurata è garantito dalle prestazioni AVS.

(…)” (XIV, trasmesso alla ricorrente per conoscenza; XV).

1.10. Il Procuratore Pubblico, con

scritto del 25 agosto 2021 e così interpellato (XVI), ha risposto al TCA che “(…)

vi confermo, come già comunicato all’Ufficio dell’assicurazione invalidità con

scritto del 15 febbraio 2021, di non avere ancora ricevuto il rapporto di

Polizia. (…)” (XVII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se correttamente l’Ufficio AI – soppresso, con effetto

retroattivo dal gennaio 2016 in avanti, il diritto alla mezza rendita essendo

il grado d’invalidità nullo – ha chiesto all’assicurata la restituzione

delle prestazioni percepite indebitamente dal 1. gennaio 2016 al 30 aprile 2020

(cfr. consid. 1.6).

La ricorrente, come

accennato (cfr. consid. 1.9), sostiene anche che il fatto di non averle

trasmesso copia della motivazione scritta costituisce “(…) una svista

insanabile da parte dell'Ufficio AI (…)” e pretende, pertanto, che, “(…)

ci sia una nuova intimazione della decisione e dei nuovi termini di ricorso.

(…)” (XII, pag. 1).

Diritto di essere

sentito.

2.2. Per l'art. 29

cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale

diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima,

indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento

del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid.

5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di

essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato

comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una

decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,

segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli

ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti

rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi

esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla

decisione. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla

procedura comprende tutte le facoltà, che devono essere concesse a una parte,

in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua

tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di

essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla

procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è

possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende

questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11

consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3

pag. 282; 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

Il diritto di essere

sentito comprende l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni.

Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle

condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di

rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con

cognizione di causa, e dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di

esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che

l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le

argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per

il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007

con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

Va rammentato che una

violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato ha la

possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno

potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1; 124 V 180

consid. 4a). Ciò è il caso laddove l'assicurato ha potuto

comprendere la portata della decisione formale e impugnare la successiva

decisione su opposizione, confrontarsi con il suo contenuto e proporre le sue

censure, facendo valere le sue ragioni innanzi ad un'autorità

giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (DTF 133 I

201 consid. 2.2). Il TCA dispone in effetti di un pieno

potere di esame in tal senso (STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3)

e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che

ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

Come riproposto ancora

nella STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una

violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere

eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi

dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata

dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare

liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione

del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito

anche che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente

persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale

eventualità si realizza se la cassazione della decisione viziata comporterebbe

un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi

superflui, i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse

della parte onerata di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione

della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; 133 I 201 consid. 2.2;

STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque

ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA),

caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale

da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire

Fatti

i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid.

5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).

2.3. Nell’evenienza concreta dagli

atti risulta che l’Ufficio AI – dopo l’emanazione del “Progetto di

decisione” del 23 ottobre 2020 (doc. AI 208/588-597) e così richiesto (doc.

AI 212/601, 215/604, 216/605, 220/609, 222/611 e 224/614) – ha trasmesso

all’avv. RA 1 la documentazione completa dell’incarto (doc. 213/602, 214/603)

concedendogli due proroghe del termine, da ultimo fino al 5 febbraio 2021, per

presentare osservazioni (doc. AI 217/606, 219/608 e 223/612-613).

Questo Tribunale rileva

che la “Motivazione” allegata alle due decisioni impugnate del 18

febbraio 2021 e prodotte con la risposta di causa (IV/1 e IV/2 = doc. AI

227/619-628) – fatti salvi i punti

concernenti la “Domanda di condono”, le “Osservazioni al

progetto”, i “Mezzi di diritto” e le “Disposizioni

legali competenti” (cfr. doc. AI 227/625-628) – è identica a

quanto già riprodotto nel succitato “Progetto di decisione” del 23

ottobre 2020 (doc. C = doc. AI 208/588-597).

La ricorrente ha dunque

potuto comprendere i motivi alla base della domanda di restituzione per

complessivi fr. 56'660.-- (pari alle prestazioni indebitamente percepite

durante il periodo dal 1. gennaio 2016 al 30 aprile 2020), tant’è che l’ha

contestata tanto in sede amministrativa, con lo scritto del 5 febbraio 2021

(doc. AI 225/615-617), quanto in quella giudiziaria, con il presente ricorso e riproponendo

le medesime censure (DTF 133 I 201 consid. 2.2), davanti a

questo Tribunale che dispone di pieno potere cognitivo.

In ogni caso, quanto alla “Motivazione”

completa allegata alle succitate decisioni del 18 febbraio 2021 (prodotte con

la risposta di causa sub IV/1 e IV/2), questo Tribunale ha assegnato un termine

all’insorgente che, con scritto del 17 giugno 2021 tramite il suo legale, ha

presentato le proprie osservazioni al riguardo (cfr. IX, XII e consid. 1.9).

Pertanto, un'eventuale

violazione del diritto di essere sentiti è comunque stata sanata in questa sede

(STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008 consid. 2.1 non pubblicato nella DTF 134 V

405; DTF 133 I 201 consid. 2.2; 127 V 431).

Il TCA può

pertanto entrare senza indugio nel merito del ricorso.

2.4. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,

n. 46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di

cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,

non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28

cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI

prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16

LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito

del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e

dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli

può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità

lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali

del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi

(metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136

consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Secondo la giurisprudenza

per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al

momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido

e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul

diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.5. L’art. 17 cpv. 1 LPGA

stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce

una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).

La rendita

può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile

dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla

capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato,

abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275

consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice

valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STF

I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

Per

stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto

di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento

della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della

pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF

133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V

262, 105 V 30; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30/31, pagg. 430-433).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2

OAI).

Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF

8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STF 29 maggio 1991 nella causa St.;

RCC 1984 pag. 137).

Circa gli

effetti, l’art. 88bis cpv. 2 OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione

della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per

l’assistenza è messa in atto: il più presto, il primo giorno del secondo mese

che segue la notifica della decisione (lett. a); retroattivamente dalla data in

cui avvenne la modificazione determinante se il beneficiario ha ottenuto

indebitamente la prestazione o ha violato l’obbligo d’informare impostogli

ragionevolmente dall’articolo 77, indipendentemente dal fatto che la

prestazione abbia continuato a essere versata a causa dell’ottenimento indebito

della medesima o della violazione dell’obbligo di informare (lett. b).

L'art. 88bis OAI è

applicabile non solo in caso di revisione, ma anche in caso di modifica del

diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 30/31, pag. 452; Müller, Die

materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,

2003, pag. 95).

Condizione necessaria per

l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una

riconsiderazione concerna un argomento specifico dell'AI. La riduzione o

soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di

principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro,

eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato ha violato il suo obbligo di

informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis

cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95

segg.). Il TFA ha pure stabilito che l'inizio della soppressione con effetto ex

nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis

cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).

2.6. A proposito

della notevole modifica del grado d'invalidità quale condizione di revisione

prevista dall'art. 17 cpv. 1 LPGA, nella DTF 133 V 545 la nostra Massima

Istanza ha precisato che per le rendite dell'assicurazione invalidità, anche

una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante può dare luogo a

una revisione se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per

difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6).

La revisione

si occupa di modifiche nella situazione personale della persona assicurata

(stato di salute, fattore economico).

Modifiche di

poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una revisione di una

rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche il valore soglia

viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).

Nella STF 9C_158/2012 del

5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una riduzione o

soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura

valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono

modificate in maniera considerevole (DTF 130 V 343 cons. 3.5).

Secondo il principio

dell'onere probatorio materiale, la situazione giuridica precedente deve

permanere se una modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il

grado della verosimiglianza preponderante (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF

9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013,

consid. 2).

Inoltre, con STF

9C_745/2012 del 30 aprile 2013, l'Alta Corte ha ricordato che a differenza di

quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli,

l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla revisione di una rendita

d'invalidità una modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una modifica

notevole del grado d'invalidità. Questa modifica può risiedere sia in un

cambiamento dello stato di salute sia in una modifica della componente

lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012 consid. 3.1; DTF 133 V 545

consid. 6.1-6.3).

Nella DTF 141 V 9 (SVR

2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti

per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire

una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione,

il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti

accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni

dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18

aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF

9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova

valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla

spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una

rendita (cfr. consid. 5 e 6).

2.7. In concreto l'insorgente, nata

nel 1956, nell’ambito della nuova domanda di prestazioni dell’agosto 2000 è

stata posta al beneficio del diritto ad una mezza rendita dal 1. agosto 2000

(cfr. consid. 1.2). Il diritto alla mezza rendita è stato in seguito confermato

con “Comunicazioni” del 19 aprile 2007 (cfr. consid. 1.3) e del 16 marzo

2018 (cfr. consid. 1.5).

Nel mese di agosto 2019 –

dopo essere stato interpellato il 23 ottobre 2018 dal Procuratore pubblico in

merito al procedimento penale nei confronti di RI 1 di cui all’INC.__________

(doc. AI 233/686-687) – l’Ufficio AI ha intrapreso una nuova revisione

(cfr. consid. 1.6) nell’ambito della quale, con lettera del 2 gennaio 2020, il

Procuratore pubblico gli ha concesso il libero accesso agli atti penali (cfr.

doc. AI 237/707 e 239/710).

La funzionaria incaricata,

nel “Rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente” del

29 aprile 2020 (doc. AI 204/572-577), circa la “Valutazione dell’invalidità”

si è così espressa:

"

(…)

Andamento finanziario dell'Associazione:

Per quanto appaia chiaramente dai verbali una

contabilizzazione che l'assicurata ha volutamente reso opaca e lacunosa,

l'associazione ha chiuso con utili di fr. 1'106 nel 2016 e fr. 33'555.-. Per

come è stata gestita - e questo appare chiaramente dai verbali di interrogatorio

-I'Associazione non può che chiudere in positivo, dato che ai

"volontari" verrebbero rimborsati solo i costi del chilometraggio

mentre la fatturazione all'utente sarebbe di circa il doppio e comunque

nettamente superiore.

Se guardiamo poi ai costi, vediamo che anch'essi sono

contenuti visto che la sede è presso il domicilio dell'assicurata e che

quest'ultima addebita all'associazione le spese dell'affitto, del cellulare,

dei rifiuti, eccetera.

Attività dell'assicurata:

Nei verbali di interrogatorio l’assicurata ammette di

essere disponibile per tutto il tempo in cui sono attivi i

"volontari"; in considerazione dell'orario dichiarato da

quest'ultimi, su sei giorni alla settimana, possiamo senza dubbio ritenere

trattarsi di un tempo pieno.

L'attività di gestione è svolta dall'assicurata

unilateralmente; la sorella - co-firmataria ma attiva in altra attività al 75%

- ha certamente […] avuto un ruolo marginale, sia a livello lavorativo che

decisionale - come appare peraltro dai verbali di interrogatorio.

La signora RI 1 ha descritto, inoltre, mansioni di

carattere amministrativo, ovvero contatti telefonici e diretti con utenti e "volontari",

organizzazione del lavoro di questi ultimi, contabilizzazione e fatturazione,

attività che evidentemente richiedono ampia disponibilità di tempo sull'arco

della giornata.

La sede dell'associazione, infine, è presso il suo

domicilio; di qui la versatilità dell'attività stessa, che le consentiva di

ottimizzare il tempo ma anche di assumere le posture più confacenti in un ambiente

adatto. Possiamo certamente affermare che l'assicurata si sia

"adattata" nell'ambito della professione svolta in seno

all'Associazione, con orari e sede di lavoro che le hanno consentito di

lavorare in misura piena.

Se da un lato dunque, è evidente che ha lavorato a

tempo pieno, siamo nella difficoltà di stabilire, per il momento, il guadagno

reale conseguito.

Gli utili dell'associazione negli esercizi 2016 e 2017

possono essere certamente considerati il frutto del suo impegno diretto, ma

dovremmo altresì computare anche tutti i benefici in natura - nei verbali ne

sono emersi alcuni, come l'affitto, spese mediche, spese per il cellulare,

eccetera - nonché I’"indennizzo" (vedi R55 del verbale del

03.04.2018), che ha ritenuto le spettasse per il lavoro svolto. Ha dichiarato

infatti di aver prelevato una sorta di stipendio di fr. 1'000.- mensili, cifra

che però è stata valutata diversamente nel Rapporto di segnalazione della

Polizia cantonale del 29 marzo 2018, dove a pag. 2 il profitto viene stimato in

fr. 3'200.- mensili. In questo caso si tratterebbe di "incassi per

prestazioni non elargite."

Si tratta di stime, appunto: l'assicurata stessa ha

ammesso, sempre alla Risposta 55 del verbale sopra citato, che l'ammontare

dell'indennizzo "dipendeva dalla liquidità dell'associazione".

In presenza di fatti così gravi e senza disporre,

perlomeno al momento attuale, di una contabilità più puntuale, ritengo si debba

attribuire un reddito statistico all'attività svolta dall'assicurata dal 2016 in

poi.

Trattandosi di un'attività prettamente amministrativa,

ma non contabile, e guardando alla Struttura svizzera dei salari tabella TA1

skill-level, vediamo come la posizione 77-82 "Attività amministrative e

servizi di supporto", livello 2, rappresenti l'attività svolta

dall'assicurata in seno all'Associazione. Se consideriamo il reddito di fr.

4'889.- lordi, ivi esposto, e lo rapportiamo alle re [ndr. recte: ore] di

settore, otteniamo un reddito mensile di fr. 5'121.-, annuale di fr. 61'454.-.

Possiamo ritenere, parimenti, che tale sarebbe stato

il guadagno che avrebbe percepito un collaboratore attivo a tempo pieno

nell'attività di gestione e organizzazione dell'associazione, e in questo senso

si tratta di un guadagno altamente verosimigliante.

In virtù pertanto, dell'attività svolta a tempo pieno

e del "valore" salariale dato a questa attività dal 2016 in poi,

ritengo che non vi siano più le condizioni per giustificare la prestazione sin

qui riconosciuta. (…)” (doc. AI 147/506)

Dal canto suo il dr. __________

– dando seguito al “Mandato per SMR” del 4 agosto 2020 (doc. AI

206/585) –, nell’“Annotazione per/da SMR” del 23 settembre 2020

(doc. AI 207/586-587), si è così espresso:

"

Considerandi

(…)

Impiegata d'ufficio con attività quindi amministrativa

di tipo leggero.

R 50% dal 2000 con ultima revisione d'ufficio dal

11.2013

che convalidava quanto già noto senza ulteriori peggioramenti

valetudinari (vedi RAF 12.10.2017)

Attuale Revisione dal 9.2019

Documentazione da parte del MC dr. __________

internista oncologo che si limita a convalidare uno stato globalmente stabile

senza particolarmente esporsi su limitazioni maggiori.

Obbiettività di controllo MRI lombare del 11.2.2019

che riconvalida quanto già noto a livello degenerativo con spondilartrosi e

lievi discopatie senza nuove significative compressioni radicolari.

L'assenza di atteggiamenti sia conservativi mirati che

attitudini chirurgiche invasive lo conferma.

Agli atti della cassa malati degli ultimi 4 anni anche

obbiettività di assenza di trattamenti sia farmacologici maggiori che

infiltrativi antalgici o trattamenti conservativi rachidei maggiori.

Posso così quindi esprimermi alle domande poste:

il mansionario descritto dell'assicurata (vedi mandato

SMR del 4.8.2020) è senza dubbio compatibile con i danni alla salute in stato

valetudinario da anni stabilizzato dopo l'invasività chirurgica del 2000 che

aveva dato adito ad una R parziale. La paziente ha d'altronde dimostrato

essersi adattata senza più necessità di trattamenti o farmacoterapia mirata e potendo

anche a livello lavorativo reintegrarsi favorevolmente (come da inchiesta indipendenti

a dossier).

Alla luce di quanto sopra da inizio 2016 (vedi incarto

cassa malati) si giustifica una esigibilità massimale nell'attività

amministrativa svolta. (…)” (doc. AI 207/586)

Stanti le suesposte

risultanze – soppresso, con effetto retroattivo dal gennaio 2016 in

avanti, il diritto alla mezza rendita essendo il grado d’invalidità nullo –

l’Ufficio AI, con le decisioni del 18 febbraio 2021 qui impugnate, ha chiesto

la restituzione di complessivi fr. 56'660.-- per prestazioni ricevute

indebitamente nel periodo dal 1. gennaio 2016 al 30 aprile 2020 (cfr. consid.

1.6).

2.8

La ricorrente, come accennato

(cfr. consid. 1.7), contesta le conclusioni a cui è giunto l’Ufficio AI secondo

cui ella avrebbe sottaciuto il fatto di lavorare a tempo pieno gestendo

l’attività dell’Associazione __________ e conseguendo un importante reddito da

invalida.

2.8.1

Dagli atti risulta che, nell’ambito

della revisione intrapresa nel dicembre 2013 (cfr. consid. 1.5), con “Progetto

di decisione” del 1. settembre 2014 (doc. AI 164/434-437) –

considerata la violazione dell’obbligo d’informare e posto che dal confronto

del reddito da valido di fr. 53'805 (calcolato secondo i dati statistici) con

quello da invalido di fr. 56'693 (reddito conseguito per l’attività al 50%

svolta per l’Associazione __________; cfr. doc. AI 147/375-379) il grado d’invalidità

risultava essere nullo –, l’Ufficio AI ha preavvisato la soppressione

del diritto alla mezza rendita con effetto retroattivo dal 1. gennaio 2012.

In quell’ambito, la __________,

così richiesta (doc. AI 176/456) – oltre a comunicare che “(…) il

nostro assicurato non percepisce più alcuna indennità LADI dal 05.11.2015. (…)”

(doc. AI 180/460) –, ha trasmesso all’Ufficio AI l’incarto completo

dell’assicurata dal quale risulta che l’attività a tempo parziale (50%) svolta

presso l’Associazione __________ (di seguito __________) è stata interrotta il

31.

luglio 2015 (cfr. doc. 268/1539-1542, 269/1543-1544 e 270/1545).

Invitata espressamente,

con lettera del 13 giugno 2017 (doc. AI 178/458 con cui si comunica pure

l’annullamento del “Progetto di decisione” del 1. settembre 2014), a

comunicare tutte le attività lucrative svolte dal gennaio 2012, l’assicurata,

con scritto del 24 luglio 2017, ha trasmesso all’Ufficio AI i certificati di

salario della __________ dal 2012 al 2015 (doc. AI 182/470-478).

L’Ufficio AI, con “Comunicazione”

del 16 marzo 2018 (doc. AI 193/547-548), ha confermato il diritto alla mezza

rendita e, al riguardo, nella risposta di causa ha precisato che “(…) il

diritto a ½ rendita dell'assicurata è poi stato confermato mediante

comunicazione del 16 marzo 2018 (emessa nel contesto della revisione d'ufficio

avviata nel mese di dicembre del 2013; cfr. i doc. 144 e 194 incarto AI).

Tale conferma era scaturita principalmente dal fatto che l'assicurata risultava

senza più alcun impiego, posto che l'attività presso la __________ era cessata

al 31 luglio 2015 (cfr. i doc. 268 e 270 incarto Al/Sezione/disoccupazione).

(…)” (IV, pag. 2).

Nel mese di agosto 2019,

come accennato (cfr. consid. 1.6), l’Ufficio AI ha intrapreso una nuova

revisione e l’assicurata, nel “Questionario: Revisione della rendita d’invalidità/Assegno

per grandi invalidi” del 25 settembre 2019 (doc. AI 197/551-554), ha segnalato

l’esercizio di un’attività indipendente per l’ACR dal 2016 in avanti (vedi, in

particolare, i punti 2.1, 2.4 e 2.5 del suddetto questionario).

Stante quanto precede

questo Tribunale deve innanzitutto concludere che l’insorgente –

nonostante la chiara segnalazione dell’“Obbligo d’informare” con

l’indicazione delle conseguenze possibili nel caso di mancato adempimento,

contenuta nella succitata “Comunicazione” del 16 marzo 2018 con cui ha

confermato il diritto alla mezza rendita e a cui qui si rinvia (cfr. doc. AI

194/547-548) – non comunicando tempestivamente all’amministrazione

l’attività intrapresa nel 2016 per l’__________ ha leso il proprio obbligo di

informare.

In questo senso a ragione

l’Ufficio AI ha addotto che “(…) vi è dunque stata un'attività lucrativa che

- nonostante espressa richiesta da parte dell'amministrazione (cfr. lo scambio

di corrispondenza del 13 giugno 2017 - 24 luglio 2017) - non è stata (alla

prima ora) segnalata. Solo nel questionario di revisione del 25 settembre 2019

l'assicurata ha infatti segnalato l'esercizio di un'attività indipendente (cfr.

i pt. 2.1 e 2.4). (…)” (doc. AI 227/622) e non può invece essere seguita l’insorgente

laddove contesta di aver sottaciuto l’attività intrapresa per l’__________.

2.8.2

Quanto al tempo di lavoro

gestendo l’attività dell’Associazione __________ e al reddito conseguito questo

Tribunale rileva quanto segue.

L’insorgente stessa –

a prescindere dalle critiche formulate riguardo alla conclusione dell’Ufficio

AI secondo cui dagli atti penali risulterebbe l’esercizio a tempo pieno di

un’attività amministrativa/dirigenziale e dal fatto che l’amministrazione

ammette che per il momento non è in grado di stabilire il guadagno reale

conseguito (cfr. consid. 1.7) – sostiene che l’attività presso l’__________

era identica a quella svolta al 50% per la __________ per la quale percepiva un

salario di fr. 4'361.-- per tredici mensilità, ovvero un reddito annuo pari a

fr. 56'693.-- (cfr. doc. AI 147/375-379). La ricorrente, in particolare, sostiene

infatti che “(…) giova ricordare innanzitutto che come si evince anche dal

rapporto d'inchiesta per l'attività professionale indipendente dell'AI la signora

RI 1 percepiva dal suo precedente datore di lavoro (la __________ […]) un

salario mensile di CHF 4'361 franchi per un'attività al 50%. Attività

identica a quella che poi lei ha svolto per l'Associazione __________. […]

Nulla ci dice dunque che dobbiamo discostarci da quello che la ricorrente

dichiara, ovvero che ha semplicemente svolto per l'Associazione “la stessa

attività” che faceva da dipendente della __________. (…)” (I, punti 9 e

17, pagg. 3 e 5; le sottolineature sono del redattore).

Anche il suo fiduciario,

circa l’iscrizione a registro di commercio quale firmataria unica

dell’Associazione __________ (cfr. doc. AI 199/556-557), nella e-mail del 26

novembre 2019 ha, tra l’altro, indicato che “(…) la signora RI 1 svolgeva

unicamente organizzazione e coordinamento dei viaggi […] telefonicamente, per

circa mezza giornata al giorno (…)” (doc. AI 202/569).

Ritenuto uno stato di

salute e valetudinario (incontestatamente) da anni stabilizzato (cfr. consid.

2.7

e l’“Annotazione per/da SMR” 23 settembre 2020 del dr. __________ ivi

riprodotta), vista la difficoltà di stabilire il guadagno reale conseguito e considerata

la nuova attività (asseritamente) identica a quella svolta per la __________, vi

è da concludere che (indipendentemente dalle risultanze penali) con il nuovo

lavoro presso la __________ il reddito annuo da invalido dal 2016 in avanti può

essere cifrato in almeno fr. 56'693.-- (ovvero il salario annuo di detto

importo per gli anni 2012 e 2013 indicato dalla __________ sub doc. AI 147/377

al punto 2.12; vedi anche i certificati salariali degli anni 2014 e 2015 sub

doc. AI 182/471-472 e 182/473-474 dai quali risulta che il salario mensile di

fr. 4'361 è aumentato).

A questo proposito va

ricordato che conformemente al principio generale applicabile anche nel diritto

delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il

danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo,

l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per

ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità

lavorativa, se necessario, adattando la sua attività alle limitazioni derivanti

dal problema alla salute, ove necessario anche in una nuova professione (DTF

113.

V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pagg. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se

la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da

escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Del resto –

ricordato ancora che la __________ ha comunicato che “(…) il nostro

assicurato non percepisce più alcuna indennità LADI dal 05.11.2015. (…)”

(doc. AI 180/460) –, in applicazione del principio della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (STF 8C_651/2018

del 1, febbraio 2019; 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1; 8C_738/2016 del

28.

marzo 2017 consid. 2; 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3; DTF 138 V

218.

consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag.

360.

e 125 V 193 consid. 2 pag. 195), è del tutto verosimile che

l’attività lucrativa intrapresa per la __________ nel 2016 fosse paragonabile a

quella precedentemente svolta per la __________ anche avuto riguardo agli

aspetti salariali.

2.8.3

Per quel che concerne il

reddito da valido – premesso che “(…)

prima dell'inoltro della domanda di prestazioni del 30 gennaio 1997 la sua

assistita ha svolto l'attività di responsabile amministrativa (cfr. il decreto

d'accusa del 26 agosto 1999 del Ministero pubblico) per l'__________ (società

di famiglia, poi fallita). Al riguardo, giova rimarcare che - a parte delle

brevi parentesi in cui ha intrapreso l'attività di venditrice (presso la __________

come risulta dal dossier della __________ e in un negozio di abbigliamento come

risulta dalla perizia del __________ del 31 gennaio 2007) - la sua storia

lavorativa è sempre stata contraddistinta da occupazioni nel settore

impiegatizio (ambito in cui si è peraltro formata). A ciò si aggiunge il fatto

che anche successivamente l'insorgere dei danni alla salute ella è stata attiva

in tale campo. Dal mese di giugno del 2000 al mese di dicembre 2004 ha infatti

lavorato presso la __________, dal mese di gennaio del 2012 al mese di luglio

del 2015 presso la __________ e dal mese di gennaio 2016 sino al 30 aprile 2020

(mese precedente l'entrata in AVS) per l'Associazione __________ (il cui ramo

di attività e mansioni sono peraltro del tutto equiparabili al precedente

impiego per la __________). (…)” (doc. AI 227/623) – l’Ufficio AI ha concluso che senza il

danno alla salute “(…) la signora RI 1 avrebbe esercitato delle professioni

nel settore terziario impiegatizio rientranti nelle categorie 77-82 (denominate

appunto "attività amministrative e servizi di supporto"), livello 2,

della Tabella TA1 dell'lnchiesta svizzera sulla struttura dei salari (RSS,

edita dall'Ufficio federale di statistica). Di riflesso, il suo salario annuo

da sana secondo le TA1 2016 e 2018 delle RSS, adeguato al rincaro per gli anni

2017.

e 2019 e alle 41.9 ore medie di categoria (fattori di ponderazione già comprensivi

della quota parte relativa alla tredicesima mensilità; cfr: ad esempio, la

sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 5 ottobre 2017,

consid. 2.9.2, inc. nr. 32.2017.48) ammonta dunque a: CHF 61'454.75 nel 2016;

CHF 61'700.25 nel 2017; CHF 59'958.90 nel 2018; CHF 60'505.55 dal 2019 ad oggi.

(…)” (doc. AI 227/624).

Detti importi non sono

stati contestati dall’insorgente e non vi è alcun motivo per cui questo

Tribunale non possa farli propri.

2.8.4

Confrontando i suddetti (cfr.

consid. 2.8.3) redditi da valido – nel 2016 di fr. 61'454.75, nel 2017

di fr. 61'700.25, nel 2018 di fr. 59'958.90 e dal 2019 in avanti di fr.

60'505.55 – con quello da invalido di fr. 56'693.-- (cfr. consid. 2.8.2;

ovvero a suo favore visto che detto importo corrisponde al reddito annuo

segnalato dalla __________ per gli anni 2012 e 2013 non aggiornato nel tempo),

non si ottiene mai un grado d’invalidità pensionabile.

Meglio, nel 2016 e nel

2017.

il grado d’invalidità ammonta all’8% ([61'454.75 - 56'693] x 100 :

61'454.75 = 7.74% e [61'700.25 - 56'693] x 100 : 61'700.25 = 8.11% arrotondati

all’8% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121); nel 2018 è

del 5% ([59'958.90 - 56'693] x 100 : 59'958.90 = 5.44%) e dal

2019.

in avanti è del 6% ([60'505.55 - 56'693] x 100 : 60'505.55 = 6.30%).

Di conseguenza è da

ritenere accertato – con il grado della verosimiglianza

preponderante (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3

pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360 e 125 V 193 consid. 2 pag. 195), nonostante il danno alla salute rimasto invariato e in applicazione corretta

del metodo ordinario del confronto dei redditi – che con l’inizio dell’attività

lucrativa intrapresa nel 2016 per l’__________ il grado d’invalidità è sceso sotto

la soglia pensionabile (cfr. consid. 2.4), ciò che è un motivo di revisione

(cfr. consid. 2.5 e 2.6).

2.9

Va esaminato se l’Ufficio AI

può sopprimere le rendite indebitamente percepite con effetto retroattivo dal

1.

gennaio 2016 a motivo della violazione dell’obbligo di informare spettante

all’assicurata.

Per quanto concerne

l'effetto della soppressione della rendita, l'art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI

prevede che tale misura è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne

la modificazione determinante se il beneficiario ha ottenuto indebitamente la

prestazione o ha violato l'obbligo di informare impostogli ragionevolmente

dall'articolo 77 OAI.

L’art. 77 OAI prescrive

che l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è

versata la prestazione devono comunicare immediatamente all’ufficio AI ogni

cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità

al guadagno o al lavoro, dello stato di grande invalidità, del bisogno di

assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità, del luogo di residenza

determinante per stabilire l’importo dell’assegno per grandi invalidi e del

contributo per l’assistenza e delle condizioni personali ed eventualmente

economiche dell’assicurato.

La norma relativa

all’obbligo di informare di cui all’art. 77 OAI è stata sostanzialmente ripresa

dall’art. 31 LPGA che regola la “Notificazione nel caso di cambiamento delle

condizioni”, senza peraltro che la norma dell’ordinanza venisse abrogata

(STF I 622/05 del 14 agosto 2006, consid. 2).

Il marg. 5024 della

Circolare sull’invalidità e grande invalidità (CIGI; valida dal 1° gennaio

2015, stato 1° luglio 2020), prevede:

"

L’assicurato, il suo

rappresentante legale, le autorità oppure terzi, ai quali spetta la prestazione

(RCC 1987 pag. 519, 1986 pag. 664), devono segnalare immediatamente all’ufficio

AI o alla cassa di compensazione ogni modifica determinante per il diritto alle

prestazioni (p. es. dello stato di salute, della capacità lavorativa e della

capacità al guadagno, della capacità di svolgere le mansioni consuete, delle

condizioni personali o economiche; obbligo d’informare, art. 31 LPGA e art. 77

OAI; 9C_245/2012). (…)”

Inoltre va evidenziato che

“se l’assicurato non adempie l’obbligo d’informare, deve restituire le

prestazioni dell’AI indebitamente percepite (v. art. 7b cpv. 2 lett. b e c LAI

in combinato disposto con l’art. 25 cpv. 1 LPGA e art. 7b cpv. 3 LAI).

L’ufficio AI ordina la restituzione dell’importo indebitamente percepito (art.

3.

OPGA)” (cfr. marg. 5026 CIGI).

Nel caso concreto

giustamente l’Ufficio AI ha fondato la retroattività della soppressione del

diritto alla rendita facendo riferimento al fatto che l’interessata non ha

tempestivamente notificato all’amministrazione l’attività lucrativa intrapresa

nel 2016 per l’__________ (cfr. consid. 2.8.1), ma solo con il formulario di

revisione della rendita compilato il 25 settembre 2019 (doc. AI 197). Questo

nonostante che nella comunicazione di conferma della rendita datata 16 marzo

2018.

(doc. AI 194/547-548) vi è esplicitamente indicato l’obbligo di informare,

tra cui in caso di “(…) cambiamento delle entrate o delle condizioni

patrimoniali, p. es. inizio o cessazione di un’attività lucrativa (…)”

(doc. AI 194/547).

Da quanto

precede discende che l'assicurata era obbligata a notificare immediatamente

all'amministrazione l’attività lucrativa intrapresa nel 2016 per l’__________. Questo vale a maggiore ragione visto che precedentemente già

era stato emesso il “Progetto di decisione” del 1. settembre 2014 (a quel momento ancora valido) con cui l’Ufficio AI aveva

preavvisato la soppressione del diritto alla mezza rendita con effetto

retroattivo dal 1. gennaio 2012 (cfr. consid. 2.8.1). Spettava

poi all'Ufficio AI stabilire se questa modifica economica aveva influsso o no

sulla sua capacità di guadagno.

Ne consegue che, avendo

l’assicurata violato l’obbligo d’informare, rettamente l’Ufficio AI ha

soppresso con effetto retroattivo la rendita dal 1. gennaio 2016 al 30 aprile

2020.

(mese precedente l’entrata in AVS).

Restituzione.

2.10

L’art. 25 cpv. 1 LPGA

applicabile in forza del combinato disposto degli articoli 2 LPGA e 1 LAI –

stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche l’art. 4 OPGA che regola il

condono).

Per l’art. 25 cpv. 2 LPGA

nel tenore fino al 31 dicembre 2020 il diritto di esigere la restituzione si

estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto

d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo

il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per

il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo,

quest’ultimo è determinante.

Secondo l’art. 25 cpv. 2

LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 il diritto di esigere la restituzione si

estingue tre anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha avuto

conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della

prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto

penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è

determinante.

Come rammentato dal TF con

sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.1 (cfr. anche DTF 146 V

217; sentenza 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 e sentenza 9C_663/2014 del 23

aprile 2015) il termine annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere

nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa

ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto

rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 146 V 217; 119 V

431.

consid. 3a pag. 433 e 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione

dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza

risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata

persona (DTF 146 V 217 e 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Il termine annuo di

perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge

direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (STF 8C_405/2020

del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; 8C_799/2017 dell’11 marzo 2019, consid.

5.4; 9C_454/2012 del 18 marzo 2013, consid. 4 non pubblicato in DTF 139 V 106; 9C_1057/2008

del 4 maggio 2009, consid. 4.1.1 e K 70/06 del 30 luglio 2007, consid. 5.1 non

pubblicato in DTF 133 V 579 ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11).

Se per l'assegnazione (e

il pagamento: cfr. STF 9C_276/2012 del 14 dicembre 2012 consid. 5.1 = DTF 139 V

6) della prestazione o per l'esame del diritto alla restituzione è necessaria

la collaborazione tra più unità amministrative incaricate dell'attuazione

dell'assicurazione, la (sopra definita) conoscenza anche di una sola di esse è

sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 112

V 180 consid. 4c pag. 182 seg.; RCC 1989 pag. 558).

In caso di errore

dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non

decorre però dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui

l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione

di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti

atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto

dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (STF

8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 146 V 217; 124 V 380

consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid.

2.1). Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza del

fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso

illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di

prestazioni versate a torto per colpa propria (STF 8C_405/2020 del 3 febbraio

2021, consid. 3.2.2; DTF 124 V 380 consid. 1

in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]). Nel concretizzare questi

principi, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha tra l'altro stabilito

che se più unità amministrative sono coinvolte nella procedura di emanazione

della decisione originaria e che se una di esse commette uno sbaglio, quest'ultimo

va qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza suesposta. Il

secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di perenzione non

si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra una copia

della decisione originaria ma soltanto quando in un momento successivo subentra

un motivo per riesaminare il fascicolo (STF I 308/03 del 22 settembre 2003

consid. 3.2.2).

2.11

Nella fattispecie concreta, ottenuto

l’accesso agli atti penali nel gennaio 2020, l’amministrazione ha proceduto ad

un’inchiesta professionale il 29 aprile 2020, ha riassunto il dossier il 3

agosto 2020 ed operato una valutazione medica il 23 settembre 2020 (cfr.

consid. 2.7).

Questo Tribunale evidenzia

che dal momento in cui l’ufficio AI ha avuto accesso agli atti penali (gennaio

2020) sino a quando è stato notificato il “Progetto di decisione” del 23

ottobre 2020 – progetto con cui veniva preavvisata la soppressione della

rendita con effetto retroattivo e restituzione delle rendite d’invalidità

percepite indebitamente dal 1. gennaio 2016 al 30 aprile 2020 per un importo

complessivo di fr. 56'660 (doc. AI 208/588-597) – è trascorso meno di un

anno. Per cui la richiesta di restituzione è tempestiva (DTF 146 V 217, consid.

3.4; vedi anche STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.3 in fine: “[…]

Quanto al fatto che l'emissione del preavviso, ossia il progetto di decisione

di restituzione, sia sufficiente per la salvaguardia del termine annuo di

perenzione, si rinvia alla copiosa giurisprudenza in merito (DTF 119 V 432

consid. 3b pag. 435; cfr. ugualmente sentenza 9C_870/2013 del 29 aprile 2014;

cfr. consid. 5.3) […]”; cfr. Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a edizione, 2020, n. 95

ad art. 25, pag. 534; vedi inoltre STF 9C_148/2020 del 2 luglio 2020, consid.

4.6.2; 8C_594/2019 del 28 maggio 2020, consid. 4.3; 9C_241/2018 del 2 aprile

2019, consid. 2.1 e 9C_34/2018 del 4 dicembre 2018 consid. 1.1).

Non è dunque necessario esaminare

in concreto quale termine relativo (quello di un anno dell’art. 25 cpv. 2 prima

frase LPGA in vigore fino al 31 dicembre 2020 o quello di 3 anni dell’art. 25

cpv. 2 prima frase LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021), vada applicato.

Il “Progetto di

decisione” del 23 ottobre 2020 ossequia anche il termine assoluto

quinquennale per domandare la restituzione ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 LPGA.

2.12

Visto tutto quanto precede le

decisioni impugnate vanno dunque confermate e il ricorso respinto.

2.13

Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis

LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr.

anche la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli

art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese di fr. 500.- vanno poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500.-- sono

poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti