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Decisione

32.2021.42

Soppressione retroattiva della rendita di un socio gerente considerato come indipendente. Reddito da valido calcolato sulla base del salario e della partecipazione all'utile societario. Riconosciuto i

13 dicembre 2021Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i termini del rientro del debito, termini che non necessariamente devono essere

quelli indicati dal legale dell'assicurato: la società deve essere in grado,

infatti, di sostenere il versamento.

A parte il fatto che le dichiarazioni del legale

devono essere oggettivate da pezze giustificative e/o verbali e non lo sono,

non si deve confondere la situazione patrimoniale di una società (bilancio) con

la sua gestione corrente (conto economico); e questo vale

soprattutto quando si definiscono i redditi senza e

con invalidità.

In ultima istanza è il CdA che, ogni anno, decide come

andranno impiegati gli utili societari del precedente anno solare. Gli

azionisti potrebbero decidere di attribuirsi dei dividenti, ma ciò non

influirebbe sulla quota parte di utili dell'assicurato in base al capitale

investito. È

infatti importante separare la personalità

"giuridica" della società da quella "fisica” dell'assicurato, e aver chiaro che le forme di finanziamento di una

società si differenziano dal reddito dell'assicurato in un determinato anno

fiscale.” (sottolineatura del redattore; doc. VI/1 pag. 2)

In

risposta, l’assicurato ha prodotto lo scritto 14 luglio 2021 della __________:

" Quali

consulenti contabili della società __________ (di seguito: "__________")

e come da sua gentile richiesta nell'ambito della vertenza in corso del Sig. RI

1, __________, nei confronti dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità,

Bellinzona, la informiamo di quanto segue:

Il Codice delle Obbligazioni prevede che il gerente

della società, nel caso __________, ha la responsabilità del controllo

finanziario e di elaborare un piano finanziario per quanto necessario alla

gestione della società. L'attività di gerente deve venir svolta con diligenza,

buona fede e a salvaguardia degli interessi della società e dei creditori.

Ne deriva che la continuità aziendale deve essere

sempre garantita anche laddove i conti annuali permettono una distribuzione di

utili ai soci. In questo contesto, se è pur vero che __________ ha una buona

liquidità e utili riportati, l'attività della società si regge sulle

disponibilità bancarie attuali e passate. Il costo d'acquisto dei materiali e

delle attrezzature è alto. I fornitori pretendono il pagamento anticipato.

Senza contare la copertura dei costi aziendali fissi.

Una distribuzione di dividendi non sarebbe stata

opportuna e avrebbe potuto mettere in pericolo la continuità aziendale. Gli

utili accumulati non potranno quindi essere distribuiti fintanto che __________

non disporrà di liquidità in eccesso, aspetto che al momento non è il caso.

Quale rafforzativo si fa notare che il Sig. RI 1 in

passato ha dovuto finanziare __________ di tasca propria per un ammontare di

CHF 80’000. Importo che dovrebbe venir rimborsato ancor prima di una

distribuzione di dividendi e per il quale, anche in considerazione

di quanto indicato al paragrafo precedente, non vi è alcuna certezza che possa

venir reso da __________ al socio.

A nostro avviso né negli utili riportati di __________,

né il finanziamento fatto dal Sig. RI 1, dovrebbero venir considerati quali

redditi in quanto di fatto non realizzati. Gli utili riportati rappresentano l'autofinanziamento

di __________.” (doc. XVI/1)

In

merito a quanto sopra, in data 19 agosto 2021 l’amministrazione ha osservato

che “ai fini assicurativi l’utile va considerato a prescindere dalla

distribuzione o meno dei dividendi. Ai fini della determinazione del reddito

dell’assicurato infatti va tenuto conto, oltre al salario, dell’utile aziendale

contenuto nel conto economico. Essendo i dividendi parte dell’utile, non possono

essere mai presi in considerazione come reddito, nemmeno se vengono

effettivamente pagati”. Riguardo all’apporto di CHF 80'000.--, nelle

medesime osservazioni l’Ufficio AI ha spiegato che “trattasi di un

investimento, che non fa parte del conto economico ma viene contabilizzato a

bilancio; non può essere considerato nel calcolo dell’utile dell’anno solare

ritenuto. Questo tipo di investimenti costituiscono un rischio che si assume

l’imprenditore nei riguardi della società e pertanto non vengono detratti, dato

che sono volti a risolvere eventuali problemi di liquidità. Ciò vale anche in

ambito fiscale, dove è l’utile aziendale che viene imposto fiscalmente”

(XVIII).

Orbene,

viste le esaurienti spiegazioni dell’amministrazione, alle quali va data

adesione, secondo il TCA determinante è l’utile aziendale (netto) esposto dalla

__________ e confermato in sede fiscale.

Nel

2018 il reddito esposto corrisponde a fr. 83'244.-- e nel 2019 fr. 40'340.--

(nel 2019 tassato a fr. 40'300.--, doc. XXI/2).

Quindi,

Considerandi

correttamente nella decisione contestata l’Ufficio AI ha quantificato come

segue i redditi da invalido nel 2018 e 2019:

" Reddito

2018.

Il Signor RI 1 ha conseguito un salario, nel 2018 (primo anno

solare completo per la __________) di Fr. 21'000.-- lordi. La società espone

utili, in quell’anno, per Fr. 82’993.--, pertanto, se consideriamo che

l’assicurato detiene il 75% del capitale sociale, la quota parte a lui

spettante risulta essere di fr. 62'244.-- ; quota che sommata al salario porta

il reddito ottenuto nel 2018 a Fr. 83'244.-.

Reddito 2019:

Come nel 2018, l’assicurato si attribuisce un salario di Fr.

21'000.- lordi. A tale cifra vanno aggiunti gli utili aziendali, ovvero Fr.

30'255.- (75% di Fr. 40’340.-). Ne risulta un reddito complessivo di Fr.

51'255.- (…)” (doc. A pag. A2 pag. 3-4)

Va qui fatto presente che

il metodo di calcolo (salario + partecipazione agli utili societari) è

stato utilizzato dall’Ufficio AI e confermato da questo Tribunale in numerose

sentenze (cfr. fra le tante STCA 32.2019.119 del 27 aprile 2020; 32.2016.89 del

15.

maggio 2017; STCA 32.2012.95 del 4 febbraio 2013; cfr. anche STCA 32.2016.1

del 30 novembre 2016 e 32.2014.143 del 24 agosto 2015).

Dal raffronto dei redditi,

per il 2018 [(71'322,18 – 83'244) x 100 : 71'322,18 = 0%] e per il 2019 [(71'964,10 – 51'255)

x 100 : 71'964,10 = 28%] non risulta un grado d’invalidità pensionabile.

Vista la succitata

violazione dell’obbligo d’informazione, rettamente l’Ufficio AI ha soppresso

con effetto retroattivo al 1° gennaio 2018 la rendita intera. Rispetto alla

precedente comunicazione 18 giugno 2015 (doc. 74) di conferma della rendita

intera, ciò rappresenta un motivo di revisione.

2.7.2

Diversa

è invece la situazione per il 2020, anno in cui l’utile tassato è stato in

fr. 12'800.-- (doc. XXI/3).

Con osservazioni 15 ottobre 2021 l’Ufficio AI ritiene che tale reddito

non sia rappresentativo e non può essere preso in considerazione poiché

influenzato da fattori congiunturali (e non di natura medica), in particolare

dovuti alla pandemia Covid-19. Rileva inoltre che non è dato di sapere se la

società abbia ricevuto delle indennità per lavoro ridotto e/o altri aiuti da

parte dello Stato (XXIII).

A mente del TCA la flessione di reddito va tenuta in considerazione, anche

se dovuta a motivi economici legati alla pandemia in corso e non per motivi di

salute dell’assicurato. Difatti, come rilevato al consid. 2.4,

l’amministrazione ha ritenuto l’attività di indipendente quella in cui

l’assicurato mette a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa,

prendendo pertanto in considerazione, quali redditi da invalido (2018, 2019),

oltre al salario, la partecipazione agli utili aziendali di quegli anni. Non si

vede il motivo per cui non si possa fare riferimento agli utili aziendali del

2020, ancorché ridotti per motivi economico-sanitari, per determinare il

reddito da invalido del 2020.

Per quel che concerne l’eventuale indennità per lavoro ridotto – circostanza,

che contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nelle osservazioni 20

ottobre 2021, è determinante poiché comporterebbe un abbattimento delle spese del

personale con ripercussioni positive sull’utile –, dall’accertamento eseguito dal

TCA presso la Sezione del lavoro è risultato che nel 2020 la società ha

ricevuto dalla Cassa cantonale di disoccupazione complessivamente fr. 3'904,75

(doc. XVIII). Inoltre, con scritto 29 novembre 2021 il ricorrente ha allegato

la lettera dello stesso giorno della __________ che attesta come il succitato

importo “…risulta essere stato contabilizzato a conto economico in riduzione

dei costi del personale” (XXIX/1).

Ne consegue che nell’utile aziendale di fr. 12'800.-- sono state contemplate le indennità per lavoro ridotto.

Procedendo

alla determinazione del reddito da invalido, va in primo luogo preso in considerazione il 75% dell’utile 2020 ossia fr. 9'600.--. A tale importo vanno aggiunti fr. 21'000.-- di

salario percepiti nel 2020 (cfr. lettera 8 gennaio 2020 del ricorrente

all’Ufficio AI in doc. 121), salario rimasto invariato dal 2017.

Ne consegue che il reddito da invalido corrisponde a fr. 30'600.-.

Di conseguenza,

dal raffronto tra fr. 72'611,80 di reddito da valido e fr.

30'600.-- di reddito da invalido risulta un grado d’invalidità del 57% ([72'611,80 – 30’600) x 100 : 72'611,80 = 57,85%] che conferisce il diritto a mezza

rendita dal 1° gennaio 2020.

Va qui fatto presente che

con la decisione contestata del 18 febbraio 2021 l’Ufficio A, oltre alla

soppressione con effetto retroattivo al 2018 della rendita intera, ha

rinunciato alla restituzione delle rendite versate in eccesso (“riesaminato

il caso è riconosciuta la buona fede e pertanto le rendite già percepite non

dovranno essere restituite”), ossia sino alla rendita di febbraio 2021, condonando

di fatto quanto versato in più.

Ne consegue che il

versamento della mezza rendita parte dal 1° marzo 2021.

2.8

Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis

LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr.

anche la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli

art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V

402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese di fr. 500.- vanno poste a carico delle parti in ragione del

50% ciascuno.

2.9

Al ricorrente, parzialmente

vincente in causa e rappresentato da un legale, vanno riconosciute delle

ripetibili (art. 61 lett. g LPGA) da mettere a carico dell'Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La decisione impugnata è modificata

nel senso che, confermata la soppressione delle rendite per il 2018 e 2019, RI

1 ha diritto a una mezza rendita dal 1° gennaio 2020, con versamento dal 1°

marzo 2021.

2. Le spese di fr. 500.-- sono

poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno. L’Ufficio AI

rifonderà al ricorrente fr. 1'200.-- di ripetibili parziali (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti