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Decisione

32.2021.42

Soppressione retroattiva della rendita di un socio gerente considerato come indipendente. Reddito da valido calcolato sulla base del salario e della partecipazione all'utile societario. Riconosciuto il diritto alla rendita dal 2020 in avanti. Confermata la soppressione per gli anni 2018 e 2019

13 dicembre 2021Italiano39 min

"giuridica" della società da quella "fisica” dell'assicurato, e aver chiaro che le forme di finanziamento di una

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.42

BS/sc

Lugano

13 dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 marzo 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 18 febbraio 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1958, di

professione meccanico d’auto, dal 1° febbraio 1979 è beneficiario di una

rendita intera a causa di un infortunio (incidente stradale occorso nel 1978)

in cui è rimasto paraplegico. Le diverse revisioni succedutesi negli anni hanno

confermato il diritto ad una rendita intera, l’ultima con comunicazione del 18

giugno 2015 (doc. 74 inc. AI, se non indicato diversamente i documenti citati

si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).

L’assicurato ha

beneficiato di provvedimenti professionali integrativi presso l’allora datore

di lavoro in qualità di segretario d’officina. Da novembre 1995 sino al mese di

aprile 2008 egli ha lavorato a tempo parziale (30%) come consulente

collaboratore per il Ticino per conto del Centro __________ di __________. Dal

1° febbraio 2008 l’assicurato ha lavorato, sempre a tempo parziale, presso la

ditta __________ di __________ come consulente di __________ (cfr. rapporto 5

maggio 2008 del consulente in integrazione professionale in doc. 48). Egli ha

inoltre beneficiato di diversi mezzi ausiliari.

1.2. Nel novembre 2019 l’Ufficio

AI ha avviato d’ufficio una procedura di revisione. In tale ambito, con scritto

9 dicembre 2019 l’assicurato ha dichiarato di lavorare a tempo parziale presso

la __________ (doc. 92). Il 28 dicembre 2019 egli ha precisato all’amministrazione

di aver iniziato la nuova attività nel mese di ottobre 2017, avendo di

conseguenza terminato quella presso la __________ il 30 settembre 2017 (doc.

94).

Raccolta presso l’assicurato

la documentazione economica relativa alla __________, il 18 agosto 2020

l’ispettrice AI ha proceduto ad un’inchiesta per indipendenti (doc. 110). In

primo luogo essa ha rilevato come l’assicurato abbia dichiarato la nuova

attività, iniziata nel 2017, solo nell’ambito della presente revisione,

violando di conseguenza il suo obbligo d’informazione. Ritenuto poi come

l’assicurato metta a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa presso

la citata società, l’ispettrice ha determinato i redditi da valido (salario statistico

quale meccanico con diploma) e quelli da invalido (salario più utili della __________

al 75%, percentuale corrispondente alla quota di partecipazione del capitale

sociale) relativi al periodo 2017-2019. Dal raffronto di tali redditi è

risultato per gli anni 2018 e 2019 un grado d’invalidità non pensionabile.

Di conseguenza, con

progetto di decisione del 25 novembre 2020 l’Ufficio AI ha preavvisato la

soppressione della rendita dal 1° gennaio 2018 e la restituzione delle rendite

percepite a torto dal 1° dicembre 2019. Riguardo a quest’ultima,

l’amministrazione ha preannunciato che verrà emessa una decisione di

restituzione separata con il relativo ammontare da rimborsare. L’Ufficio AI ha

anche preavvisato di togliere l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso

(doc. 115).

Con osservazioni dell’8

gennaio 2021 l’assicurato ha contestato il suddetto progetto di decisione.

Evidenzia in particolare come nel 2020 l’utile della società si sia

ulteriormente ridotto e che nel corso di quell’anno, essendosi accentuati i

problemi di salute e vista la posa di sue ulteriori stent cardiaci avvenuti il

27 luglio 2020, egli ha dovuto assumere un dipendente. Postula che la rendita

intera sia ripristinata almeno da gennaio 2020 (doc. 121).

In risposta, con

annotazioni del 25 gennaio 2020 l’ispettrice rileva in particolare che

l’assunzione del dipendente è avvenuta già nel 2019 e che è da ricondurre

verosimilmente all’aumento della cifra di affari e non a seguito di un

peggioramento dello stato di salute. Ribadisce che negli anni 2018 e 2019 l’assicurato

ha dimostrato di conseguire un guadagno che non dà diritto ad una rendita. Riguardo

al 2020, pur non escludendo dei periodi d’inabilità lavorativa, sostiene che i

due precedenti anni hanno permesso di ritenere, con grande verosimiglianza, che

l’assicurato tuttora è in grado di ottimizzare la propria capacità di guadagno,

nonostante il danno alla salute (doc. 123).

Dal punto di vista medico,

con annotazioni 5 febbraio 2021 il dr. __________ del SMR, tenuto conto dei

referti medici prodotti, ha accertato un peggioramento di brevissima durata (2

giorni), seguito da un repentino miglioramento dello stato di salute con

prognosi favorevole, senza riscontrare alcun disturbo “oggettivo/strumentale

e soggettivo” (doc. 127).

Di conseguenza, con

decisione formale del 18 febbraio 2021 l’Ufficio AI ha soppresso la rendita

intera con effetto dal 1° gennaio 2018. Inoltre ha fatto presente che “riesaminato

il caso è riconosciuta la buona fede e pertanto le rendite già percepite non

dovranno essere restituite”. Contestualmente l’amministrazione ha poi tolto

l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.

1.3. Contro la predetta decisione

è tempestivamente insorto al TCA l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1,

chiedendone l’annullamento, con conseguente richiesta di ripristino della rendita

intera.

Sostenendo un

peggioramento delle condizioni di salute, l’insorgente contesta la

determinazione dei redditi da valido e da invalido fissati

dall’amministrazione. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto

necessario, nel prosieguo.

1.4. Con la risposta di causa

l’amministrazione ha postulato la reiezione del ricorso e la conferma della

decisione impugnata.

Sostiene la correttezza

della determinazione dei redditi da valido e da invalido, come pure la

soppressione delle prestazioni con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2018.

1.5. Con osservazioni 25 giugno

2021 l’assicurato, contestando quanto sostenuto nella risposta di causa, ha

confermato il proprio ricorso (XII).

1.6. Il 9 luglio 2021 l’Ufficio

AI, preso atto delle osservazioni di controparte, ha ribadito la richiesta di

reiezione del ricorso (XIV).

1.7. In data 20 luglio 2021 il

ricorrente, a conferma della sua richiesta ricorsuale, ha prodotto un parere

del consulente contabile della RMS (XVI).

Su richiesta del TCA, con

scritto 19 agosto 2021 l’amministrazione ha preso posizione in merito a tale

parere (XVIII).

1.8. Il 5 ottobre 2021 il

ricorrente ha prodotto, così come richiesto dallo scrivente Tribunale, il

bilancio ed il conto economico 2020 della SMS e le notifiche di tassazione 2019

e 2020 della società (XXI).

Il 15 ottobre 2021

l’Ufficio AI ha inoltrato le proprie osservazioni al riguardo (XXIV).

1.9. Infine, questo Tribunale ha

svolto un accertamento presso la Sezione del lavoro in merito alle indennità

per lavoro ridotto, ricevendo risposta il 15 novembre 2021 (XXVIII).

Il 29 novembre 2021 il

ricorrente ha preso posizione nel merito (XXIX).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se la decisione con cui l’Ufficio AI ha soppresso la rendita intera con

effetto dal 1° gennaio 2018 è conforme al diritto federale.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di

cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,

non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28

cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI

prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

p. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Se il grado

d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in

modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata

o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.

1 LPGA).

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita

può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile

dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla

capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito

una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;

cfr. anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice

valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto

di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento

della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della

pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF

133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V

262, 105 V 30).

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole

(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC

1984 pag. 137).

Circa gli

effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un

assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la

riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è

messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione.

L’art. 88bis

cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in

cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa

dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo

ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77

OAI.

L'art. 88bis OAI è

applicabile non solo in caso di revisione, ma anche in caso di modifica del

diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung

des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag.

395; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der

Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).

Condizione necessaria per

l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una riconsiderazione

concerna un argomento specifico dell'AI. La riduzione o soppressione della

rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta

l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta

per i casi in cui l'assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual

caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF

110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA ha pure

stabilito che l'inizio della soppressione con effetto ex nunc della

rendita va stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis cpv. 2 lett. a

OAI (DTF 111 V 197).

2.4. Nel caso in esame, in primo

luogo l’assicurato sostiene un peggioramento delle sue condizioni di salute. A

tal riguardo nelle osservazioni 8 gennaio 2021 al progetto di decisione

l’assicurato ha sostenuto un peggioramento dei disturbi a causa dei quali nel

corso del 2020 ha dovuto assumere un dipendente e nel luglio di quell’anno gli

sono stati posati due stents cardiaci (doc. 121).

Con

annotazioni del 5 febbraio 2021, esaminata la documentazione medica prodotta,

il dr. Abate del SMR ha rilevato:

" (…)

Dalla disamina dei nuovi atti medici pervenuti risulta

che l’assicurato in oggetto sia rimasto degente presso il CCT di Lugano dal

27.07.2020 al 28.07.2020 per una sindrome coronarica acuta e sia stato

trattato con PTCA/DES con ottimo risultato.

Riportiamo di seguito la valutazione del cardiologo

curante del 15.01.2021:

“dall’ultimo intervento coronarico del 27.07.2020 il

paziente è stato bene dal profilo cardiovascolare e non riferisce disturbi

soggettivi”. Inoltre “il tracciato (ECG) è nei limiti di norma”; “la

funzione sistolica risulta conservata con FE 60%”.

“In conclusione, la situazione clinica del paziente è

caratterizzata da un’evoluzione favorevole dal profilo cardiovascolare:

clinicamente, il paziente non accusa alcun disturbo.

Gli esami effettuati non hanno fornito indizi in

favore di recidiva ischemica”.

Si tratta dunque di un peggioramento clinico di

brevissima durata (2 giorni), seguito da un miglioramento repentino con

prognosi favorevole e nessun disturbo oggettivo/strumentale e soggettivo.”

(inc. AI pag. 288)

Pendente

causa il ricorrente ha prodotto il rapporto 23 marzo 2021 del dr. med.

Baumberger del Centro svizzero per paraplegici:

" (…)

Diagnosi:

.

Paraplegia post traumatica sub D4

(AIS A) in seguito ad un incidente della circolazione (1978)

.

Disfunzione vegetativa con

disturbi della funzione cardiaca, intestinale e vescicale

.

Siringomielia (nell’abito della diagnosi

di paraplegia)

.

Sindrome spastica sublesionale

(nell’ambito della diagnosi di paraplegia)

.

Dolori neuropatici (at level e sub

level) e muscolo scheletrici cronici (nell’ambito della diagnosi di paraplegia)

.

Stato di infarto miocardico

inferiore, dicembre 2005 (nell’ambito delle problematiche secondarie alla

diagnosi di paraplegia)

.

Stato da intervento di

rivascolarizzazione con osa di stent (2005, 2021, 2020)

.

Disturbi cronici svuotamento

intestinale con episodi di incontinenza (nell’ambito della diagnosi paraplegia)

.

Infezioni urinarie recidivanti

(nell’ambito della diagnosi di paraplegia),

Problematiche di invecchiamento precoce in seguito ad

una mielolesione

Una mielolesione, oltre alla perdita (completa od

incompleta) della funzione motoria e sensitiva, è associata anche ad una

disfunzione del sistema nervoso vegetativo. Questa peculiarità causa un

acceleramento dell’invecchiamento biologico di una persona cosa che, deve

essere considerata quale ulteriore fattore di rischio (anni dopo la mielolesione)

per la comparsa di patologie organiche, con conseguente impatto

sull’aspettativa e sulla qualità di vita. In particolare, si assiste alla

comparsa precoce di patologie cardiovascolari, endocrine,

ematologiche/immunologiche, respiratorie, cutanee, muscoloscheletriche,

urologiche, neurologiche e sindromi algiche nocicettive e neuropatiche.

(letteratura scientifica allegata)

Nell’ambito della valutazione della capacità

funzionale e della qualità di vita di una persona mielolesa è quindi di

primaria importanza considerare anche questi aspetti clinici.

Nel caso specifico del signor RI 1 posso purtroppo

confermare la presenza di svariate condizioni secondarie dovute alla sua

mielolesione.” (Doc. B)

A

tal riguardo, con osservazioni 9 luglio 2021 l’Ufficio AI ha osservato “come

la documentazione medica presentata di tutta evidenza non contenga elementi

oggettivi – segnatamente indicazioni di un peggioramento dello stato di salute

dal 2019 in avanti e/o circa la mutata capacità lavorativa dell’assicurato –

che possano modificare la valutazione medica operata dal SMR, pertanto si

rinuncia a sottoporla al vaglio dello stesso. D’altra parte, essa risulta

posteriore all’emanazione della decisione impugnata, che delimita temporalmente

il potere cognitivo del giudice” (XIV).

Ora,

da una parte il rapporto 23 marzo 2021 non menziona un’incapacità lavorativa,

dall’altra il SMR ha convincentemente fatto presente come la posa di stents

cardiaci nel 2020 non abbia influito in modo durevole sulla capacità

lavorativa.

In

merito al nuovo dipendente, rettamente il 29 gennaio 2021 l’ispettrice ha

sostenuto che tale assunzione è dovuta a ragioni economiche e non mediche,

poiché “guardando la NIL appare infatti che l’assunzione di un dipendente, __________,

è avvenuta già in corso del 2019, pertanto, qualora si tratti della stessa

persona, è verosimile ricondurla all’aumento della cifra di affari, che non a

un peggioramento dello stato di salute” (doc. 123).

Vero

che successivamente al succitato rapporto l’insorgente ha prodotto un contratto

di lavoro di una collaboratrice assunta a tempo parziale il 1° settembre 2020

(pagg. 292 e 293 inc. A), ma non vuol dire che tale assunzione sia avvenuta a

seguito dei problemi di salute dell’assicurato.

Va

comunque fatto presente che, come si vedrà, ai fini della determinazione del

reddito da invalido sono stati presi in considerazione i dati economici

fiscalmente tassati. Ciò significa che l’assicurato, nonostante il danno alla

salute, mette a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa presso la __________,

come del resto emerge nel citato rapporto 18 agosto 2020 della consulente (doc.

110).

2.5. Riguardo all’aspetto

economico, nella decisione impugnata l’Ufficio AI ha rilevato:

" (…)

Lei è beneficiario di rendita d’invalidità con grado AI del 70%.

Nel corso dell’attuale revisione avviata nel novembre 2019 siamo

venuti a conoscenza della ripresa dell’attività lavorativa indipendente con la

sua personale iscrizione a registro di commercio 31.07.2017 la quale non è mai

stati ufficialmente comunicata allo scrivente ufficio come è invece tenuto per

legge ad annunciare immediatamente all’avvenuto fatto.

Il dossier è stato sottoposto al servizio ispettorato AI e dal

quale rapporto d’inchiesta 19.08.2020 riportiamo sinteticamente:

Nel luglio 2017 egli costituisce la __________, di cui detiene 15

quote sociale (su un capitale di Fr. 20'000.-), mentre la socia __________ una

quota azionaria di Fr. 5'000.-.

Scopo sociale della società:

“ Tutte le attività inerenti l’import-export, la

commercializzazione, la fabbricazione, la vendita, la riparazione e le

modifiche di carrozzelle per disabili e di ogni mezzo ausiliario connesso alla

disabilità, come pure ogni e qualsiasi tipo di accessorio annesso, incluso la

domotica ed ogni ausilio elettronico, meccanico ed elettrico; la

commercializzazione, la vendita, la modifica, il montaggio e la riparazione di dispostivi

di guida per conducenti disabili su ogni tipo di veicolo, nonché di ogni e

qualsiasi accessorio annesso; l’esecuzione di modifiche ai veicoli o nei

veicoli per il trasporto dei disabili inclusa la relativa consulenza e la

progettazione. La società potrà procedere con l’assunzione di mandati di

agenzia ed intermediazione per le aziende e le società operanti nel settore

suindicato. Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari,

immobiliari e finanziarie ritenute necessarie, complementari ed utili per il

conseguimento dell’oggetto sociale.”

La società è tuttora iscritta a Registro di commercio, egli ne

risulta socio e gerente con firma individuale, mentre __________ socia e

presidente della gerenza con firma individuale.

Reddito senza invalidità

Data la formazione di meccanico di automobili con diploma e

considerando che a suo tempo, nel 2008, si era ricorsi ad un dato statistico

poiché non si disponeva del dato reale, anche in questa sede prenderemo a

riferimento la Struttura svizzera dei salari (RSS) 2016. Il riferimento andrà,

in modo particolare, alla tabella TA1 skill_level, posizioni 45-46, livello 2,

uomini, dove viene indicato un salario, tenuto conto delle ore di settore, di

Fr. 5'890.- mensili, Fr. 70'680.- annuali. Se attualizziamo il dato agli anni

successivi, avremo i seguenti importi:

Anno

Aumento %

Importo aggiornato

2017

0.3995%

70 962 37

2018

0.4824%

71 304 69

2019

0.9117%

71 954 77

Reddito con invalidità

Sulla base della documentazione economica che l’assicurato ha

fornito, vediamo come il reddito conseguito negli anni 2018 e 2019 sia il

seguente:

Reddito 2018

Il Signor RI 1 ha conseguito un salario, nel 2018 (primo anno

solare completo per la __________) di Fr. 21'000.-- lordi. La società espone

utili, in quell’anno, per Fr. 82’993.--, pertanto, se consideriamo che

l’assicurato detiene il 75% del capitale sociale, la quota parte a lui

spettante risulta essere di fr. 62'244.-- ; quota che sommata al salario porta

il reddito ottenuto nel 2018 a Fr. 83'244.-.

Reddito 2019:

Come nel 2018, l’assicurato si attribuisce un salario di Fr.

21'000.- lordi. A tale cifra vanno aggiunti gli utili aziendali, ovvero Fr.

30'255.- (75% di Fr. 40’340.-). Ne risulta un reddito complessivo di Fr.

51'255.- (…)” (doc. A pag. A2 pag. 3-4)

Dal raffronto dei redditi

non è risultato un grado d’invalidità pensionabile.

In risposta alle

osservazioni al progetto di decisione, sempre con la decisione contestata

l’amministrazione ha precisato quanto segue:

" (…)

Questione medica

Abbiamo aggiornato la documentazione medica dalla quale è

accertato un peggioramento clinico di brevissima durata (2 giorni nel luglio

2020), seguito da un miglioramento repentino con prognosi favorevole e nessun

disturbo oggettivo/strumentale”.

Questione economica

Lei ha dimostrato, nel corso del 2018 e 2019, di poter conseguire

un guadagno che non dà più diritto a prestazioni. È infatti questo elemento che

non ci consente di dar seguito, come chiede, al ripristino della rendita da

gennaio 2020.

Il fatto che nei due anni precedenti sia riuscito non solo a

costituire una società, ma ad ottenere benefici significativi ai fini della

prestazione riconosciuta – ricordiamo che la RMS è nata solo nel 2017 –, ci porta

a ritenere, con elevata verosimiglianza, che è stato ed è tuttora in grado di

ottimizzare la propria capacità di guadagno, con e nonostante il danno alla

salute.

Le assunzioni di personale, che sono avvenute parte nel 2019 e

parte nel 2020, non sono riconducibili a cambiamenti dello stato di salute.

Vista la documentazione economica inviata e preso atto che non vi

è un peggioramento duraturo dello stato di salute, si ribadisce quanto deciso

in sede d’inchiesta economica in cfr. 19.08.2020.

Buona fede

Riesaminato il caso è riconosciuta la buona fede e pertanto le

rendite già percepite non dovranno essere restituite.

Si riconferma pertanto la soppressione della rendita

d’invalidità con effetto 01.01.2018 ed è riconosciuta la buona fede. (…)” (doc.

A2)

2.6. Per quel che concerne il reddito

da valido, come ricordato nella STF 9C_151/2020 del 5 maggio

2020 al considerando 6.1, decisivo non è il guadagno realizzato nell'ultima

attività svolta, bensì il reddito che la persona assicurata conseguirebbe,

secondo il grado della verosimiglianza preponderante, se non fosse diventata

invalida. Tale reddito deve essere determinato il più concretamente possibile.

Di regola ci si fonda sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha

conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro

e all'evoluzione reale dei salari (DTF 144 I 103 consid. 5.3; DTF 134 V 322

consid. 4.1), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto

di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile.

Questo perché

normalmente, in base all'esperienza comune, la persona interessata avrebbe

continuato la precedente attività in assenza del danno alla salute (RAMI 2000

pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va

senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso

una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96

V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione

d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione

sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi,

ecc. (Pratique VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).

Nella citata STF

9C_151/2020 il Tribunale federale ha inoltre evidenziato che nel caso in cui

non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, in circostanze

particolari ci si può scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici

risultanti dalla Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) edita

dall'Ufficio federale di statistica. Questo sarà in particolare il caso qualora

dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale

dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde

manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni

verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato,

prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in

disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del

deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una

remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea

di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima

dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante

della valutazione dell'invalidità (STF 9C_329/2014 del 1° luglio 2014, consid.

5.2).

Nel caso in esame, in assenza

di dati salariali affidabili (al momento dell’incidente l’assicurato aveva da

poco finito la formazione di meccanico d’auto; cfr. rapporto finale 5 maggio

2008 in doc. 48), l’Ufficio AI ha preso in considerazione i dati statistici

relativi alla Struttura svizzera dei salari, tabella del 2016 [tabella TA1

skill _ level, posizioni 45-46 (commercio all’ingrosso, commercio e riparazioni

di autoveicoli), livello 2, uomini], tenendo conto delle ore del settore, per

giungere a fr. 5’890.-- mensili, pari a fr. 70'680 annui. Tale importo è stato

adeguato al 2018 e 2019 (fr. 71'304,69 rispettivamente fr. 71'954,77).

Siccome occorre prendere in

considerazione i dati più recenti, va tenuto conto della tabella RSS 2018

(tabella TA1 skill_level, posizioni 45-46, livello 2, uomini) che prevede un

salario statistico di fr. 5'674.-- mensili, pari a fr. 68'088.-- annui. Questo

dato si riferisce a un tempo lavorativo di 40 ore settimanali. Riportando

questa cifra su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende nel settore

delle riparazioni di autoveicoli di 41,9 ore computabili nel 2018, il salario statistico in quell’anno ammonta a fr. 71'322,18. Adeguato

al 2019 (aumento dello 0,9%) il salario statistico corrisponde a fr. 71'964,10,

aggiornato al 2020 (aumento dello 0,9%) è invece di fr. 72'611,80 (importo arrotondato)

(cfr. Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2020). Questi

importi rappresentano i redditi da valido da applicare nel caso di specie.

2.7. Per quel che concerne il reddito

da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione

globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle

varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STF I 222/04 del 5

settembre 2006).

Se una persona assicurata,

per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente

inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si

procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In

pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido

aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure

facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da

invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda

fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido

ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto

presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver

tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere

presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per

circostanze personali e professionali (cfr. DTF 134 V 322; STF 9C_1038/2008 del

15 gennaio 2010 consid. 5.5).

2.7.1 Nel caso in esame,

dall’inchiesta per indipendenti del 18 agosto 2020 si evince che nel luglio

2017 l’assicurato fonda la __________, di cui detiene 15 quote sociali su un

capitale di fr. 20'000, mentre l’altra socia ne ha 5 (cfr. pag. 242 inc. AI).

Di conseguenza, avendo l’insorgente una quota parte di fr. 15'000.-pari al 75%

sul capitale sociale egli assume de facto una posizione di totale

controllo della società, motivo per cui l'Ufficio AI l'ha rettamente

considerato quale indipendente (STCA 32.2019.58-59 del 27 aprile 2020, consid.

2.7; STCA 32.2019.36 dell'11 febbraio 2020, consid. 2.7; N. 3028.1 e N. 3028.2

CIGI).

A tal riguardo va ricordato che, secondo la giurisprudenza,

generalmente amministratori o direttori impiegati, che di fatto sono azionisti

unici o parziali di una società anonima e che hanno una determinante influenza

sulla gestione della società, sono formalmente considerati salariati. Tuttavia, in analogia al principio valido nell'AVS secondo cui per la

distinzione tra attività dipendente e indipendente sono determinanti le

condizioni economiche e non giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3a con

riferimenti), sono considerati indipendenti gli assicurati che dal punto di

vista economico e della politica aziendale hanno una rilevante posizione in

seno alla società; ciò è segnatamente il caso di ditte individuali che si

trasformano in società anonime di stampo familiare con partecipazione del

coniuge, del figlio o di parenti stretti (STFA I 185/02 del 29 gennaio 2003

consid. 3.1 confermata in STF 9C_453/2014 del 17 febbraio 2014 consid. 4.1 e

8C_928/2015 del 19 aprile 2016 consid. 2.3.4). Lo stesso discorso vale anche nel

caso in cui un socio gerente, formalmente salariato, detiene la maggior parte

del capitale societario, motivo per cui viene considerato quale indipendente

(STF 9C_472/2009 del 28 luglio 2010; cfr., tra le tante, STCA 32.2019.58-59 del

27 aprile 2020, consid. 2.7; STCA 32.2016.113 del 19 giugno 2017, consid. 2.5).

Per quel che concerne la

determinazione del reddito da invalido l’ispettore ha preso in considerazione il

salario percepito dall’assicurato nel 2018 e nel 2019 e poi addizionato il 75%

degli utili societari dei rispettivi anni. Dal raffronto dei redditi non è

risultato un grado d’invalidità pensionabile.

Da qui la soppressione

della rendita con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2018, non avendo

l’assicurato annunciato i redditi della nuova società e violando quindi

l’obbligo di informazione ex art. 77 OAI.

In merito agli utili aziendali

presi in considerazione dall’amministrazione, l’assicurato ha fatto presente

quanto segue:

"

(…) Inoltre parte dell'utile di ogni anno, almeno CHF 30'000.- per

gli anni 2018, 2019 e 2020 sono stati riutilizzati per garantire la

continuità dell'attività societaria per l'anno successivo (considerato che

t'azienda ha in media avuto almeno CHF 30'000.- mensili di spese per materiale

e per i fornitori); si consideri in particolare che la società importa

dall'ltalia materiale e mezzi ausiliari, nonché veicoli già modificati, che

deve pagare in anticipo (mediante acconti) e tenere in stock per poter

garantire alla clientela tempi di consegna adeguati. Detto altrimenti la

società deve costantemente disporre di sufficiente liquidità per garantire la

continuità della società. Inoltre CHF 15'000.- annui sono da considerarsi

quali riserve in caso di necessità, ritenuta la necessità di far fronte al

pagamento dei fornitori, dei salari e delle ulteriori spese e - non da ultimo -

per garantire un margine a fronte dell'emergenza COVID-19.

Si aggiunga inoltre come il signor RI 1 sia creditore

della società per CHF 80’000.-. Tale importo che deve essergli restituito va

ulteriormente ad erodere l'utile societario. In tal senso si deve considerate -

senza che possa essere imputato quale reddito, ne salario - che la società è

debitrice dj tale importo, avendo il signor Bergami un credito. Si deve

pertanto considerare che la società debba restituire CHF 15'000.- almeno

annui per oltre 5 anni. (…)” (doc. I pag. 6)

A tal riguardo

pertinentemente nelle citate osservazioni 19 maggio 2021 l’ispettrice ha

rilevato:

"

(…) All'interno del conto economico vi sono posizioni contabili che

riflettono le eventuali variazioni di stock, contabilizzate di anno in anno. In

considerazione del fatto che non si tratta di una ditta individuale ma di una

società - all'interno della quale risulta essere un dipendente - egli non è

chiamato a farsi carico direttamente di perdite o, come nel caso citato, di

variazioni di stock; lo sarebbe stato qualora avesse costituito una ditta

individuale.

Le riserve legali sono imposte dalla legge e

sottostanno a precise disposizioni del CO; vengono indicate a bilancio e non a

conto economico (vedi bilanci della società). Non si vede pertanto come

decisioni prese all'interno del CdA abbiano una corrispondenza diretta con il

reddito che rassicurato ha conseguito in un determinato anno fiscale. Si tratta

di contesti completamente diversi, trattandosi appunto di una società.

Infine:

È possibile che la società incontri problemi di

liquidità e in sede di CdA si decida di aprire un debito nei riguardi di un

terzo creditore. In siffatte circostanze, e sempre in sede di CdA, si decidono

Fatti

i termini del rientro del debito, termini che non necessariamente devono essere

quelli indicati dal legale dell'assicurato: la società deve essere in grado,

infatti, di sostenere il versamento.

A parte il fatto che le dichiarazioni del legale

devono essere oggettivate da pezze giustificative e/o verbali e non lo sono,

non si deve confondere la situazione patrimoniale di una società (bilancio) con

la sua gestione corrente (conto economico); e questo vale

soprattutto quando si definiscono i redditi senza e

con invalidità.

In ultima istanza è il CdA che, ogni anno, decide come

andranno impiegati gli utili societari del precedente anno solare. Gli

azionisti potrebbero decidere di attribuirsi dei dividenti, ma ciò non

influirebbe sulla quota parte di utili dell'assicurato in base al capitale

investito. È

infatti importante separare la personalità

"giuridica" della società da quella "fisica” dell'assicurato, e aver chiaro che le forme di finanziamento di una

società si differenziano dal reddito dell'assicurato in un determinato anno

fiscale.” (sottolineatura del redattore; doc. VI/1 pag. 2)

In

risposta, l’assicurato ha prodotto lo scritto 14 luglio 2021 della __________:

" Quali

consulenti contabili della società __________ (di seguito: "__________")

e come da sua gentile richiesta nell'ambito della vertenza in corso del Sig. RI

1, __________, nei confronti dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità,

Bellinzona, la informiamo di quanto segue:

Il Codice delle Obbligazioni prevede che il gerente

della società, nel caso __________, ha la responsabilità del controllo

finanziario e di elaborare un piano finanziario per quanto necessario alla

gestione della società. L'attività di gerente deve venir svolta con diligenza,

buona fede e a salvaguardia degli interessi della società e dei creditori.

Ne deriva che la continuità aziendale deve essere

sempre garantita anche laddove i conti annuali permettono una distribuzione di

utili ai soci. In questo contesto, se è pur vero che __________ ha una buona

liquidità e utili riportati, l'attività della società si regge sulle

disponibilità bancarie attuali e passate. Il costo d'acquisto dei materiali e

delle attrezzature è alto. I fornitori pretendono il pagamento anticipato.

Senza contare la copertura dei costi aziendali fissi.

Una distribuzione di dividendi non sarebbe stata

opportuna e avrebbe potuto mettere in pericolo la continuità aziendale. Gli

utili accumulati non potranno quindi essere distribuiti fintanto che __________

non disporrà di liquidità in eccesso, aspetto che al momento non è il caso.

Quale rafforzativo si fa notare che il Sig. RI 1 in

passato ha dovuto finanziare __________ di tasca propria per un ammontare di

CHF 80’000. Importo che dovrebbe venir rimborsato ancor prima di una

distribuzione di dividendi e per il quale, anche in considerazione

di quanto indicato al paragrafo precedente, non vi è alcuna certezza che possa

venir reso da __________ al socio.

A nostro avviso né negli utili riportati di __________,

né il finanziamento fatto dal Sig. RI 1, dovrebbero venir considerati quali

redditi in quanto di fatto non realizzati. Gli utili riportati rappresentano l'autofinanziamento

di __________.” (doc. XVI/1)

In

merito a quanto sopra, in data 19 agosto 2021 l’amministrazione ha osservato

che “ai fini assicurativi l’utile va considerato a prescindere dalla

distribuzione o meno dei dividendi. Ai fini della determinazione del reddito

dell’assicurato infatti va tenuto conto, oltre al salario, dell’utile aziendale

contenuto nel conto economico. Essendo i dividendi parte dell’utile, non possono

essere mai presi in considerazione come reddito, nemmeno se vengono

effettivamente pagati”. Riguardo all’apporto di CHF 80'000.--, nelle

medesime osservazioni l’Ufficio AI ha spiegato che “trattasi di un

investimento, che non fa parte del conto economico ma viene contabilizzato a

bilancio; non può essere considerato nel calcolo dell’utile dell’anno solare

ritenuto. Questo tipo di investimenti costituiscono un rischio che si assume

l’imprenditore nei riguardi della società e pertanto non vengono detratti, dato

che sono volti a risolvere eventuali problemi di liquidità. Ciò vale anche in

ambito fiscale, dove è l’utile aziendale che viene imposto fiscalmente”

(XVIII).

Orbene,

viste le esaurienti spiegazioni dell’amministrazione, alle quali va data

adesione, secondo il TCA determinante è l’utile aziendale (netto) esposto dalla

__________ e confermato in sede fiscale.

Nel

2018 il reddito esposto corrisponde a fr. 83'244.-- e nel 2019 fr. 40'340.--

(nel 2019 tassato a fr. 40'300.--, doc. XXI/2).

Quindi,

Considerandi

correttamente nella decisione contestata l’Ufficio AI ha quantificato come

segue i redditi da invalido nel 2018 e 2019:

" Reddito

2018.

Il Signor RI 1 ha conseguito un salario, nel 2018 (primo anno

solare completo per la __________) di Fr. 21'000.-- lordi. La società espone

utili, in quell’anno, per Fr. 82’993.--, pertanto, se consideriamo che

l’assicurato detiene il 75% del capitale sociale, la quota parte a lui

spettante risulta essere di fr. 62'244.-- ; quota che sommata al salario porta

il reddito ottenuto nel 2018 a Fr. 83'244.-.

Reddito 2019:

Come nel 2018, l’assicurato si attribuisce un salario di Fr.

21'000.- lordi. A tale cifra vanno aggiunti gli utili aziendali, ovvero Fr.

30'255.- (75% di Fr. 40’340.-). Ne risulta un reddito complessivo di Fr.

51'255.- (…)” (doc. A pag. A2 pag. 3-4)

Va qui fatto presente che

il metodo di calcolo (salario + partecipazione agli utili societari) è

stato utilizzato dall’Ufficio AI e confermato da questo Tribunale in numerose

sentenze (cfr. fra le tante STCA 32.2019.119 del 27 aprile 2020; 32.2016.89 del

15.

maggio 2017; STCA 32.2012.95 del 4 febbraio 2013; cfr. anche STCA 32.2016.1

del 30 novembre 2016 e 32.2014.143 del 24 agosto 2015).

Dal raffronto dei redditi,

per il 2018 [(71'322,18 – 83'244) x 100 : 71'322,18 = 0%] e per il 2019 [(71'964,10 – 51'255)

x 100 : 71'964,10 = 28%] non risulta un grado d’invalidità pensionabile.

Vista la succitata

violazione dell’obbligo d’informazione, rettamente l’Ufficio AI ha soppresso

con effetto retroattivo al 1° gennaio 2018 la rendita intera. Rispetto alla

precedente comunicazione 18 giugno 2015 (doc. 74) di conferma della rendita

intera, ciò rappresenta un motivo di revisione.

2.7.2

Diversa

è invece la situazione per il 2020, anno in cui l’utile tassato è stato in

fr. 12'800.-- (doc. XXI/3).

Con osservazioni 15 ottobre 2021 l’Ufficio AI ritiene che tale reddito

non sia rappresentativo e non può essere preso in considerazione poiché

influenzato da fattori congiunturali (e non di natura medica), in particolare

dovuti alla pandemia Covid-19. Rileva inoltre che non è dato di sapere se la

società abbia ricevuto delle indennità per lavoro ridotto e/o altri aiuti da

parte dello Stato (XXIII).

A mente del TCA la flessione di reddito va tenuta in considerazione, anche

se dovuta a motivi economici legati alla pandemia in corso e non per motivi di

salute dell’assicurato. Difatti, come rilevato al consid. 2.4,

l’amministrazione ha ritenuto l’attività di indipendente quella in cui

l’assicurato mette a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa,

prendendo pertanto in considerazione, quali redditi da invalido (2018, 2019),

oltre al salario, la partecipazione agli utili aziendali di quegli anni. Non si

vede il motivo per cui non si possa fare riferimento agli utili aziendali del

2020, ancorché ridotti per motivi economico-sanitari, per determinare il

reddito da invalido del 2020.

Per quel che concerne l’eventuale indennità per lavoro ridotto – circostanza,

che contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nelle osservazioni 20

ottobre 2021, è determinante poiché comporterebbe un abbattimento delle spese del

personale con ripercussioni positive sull’utile –, dall’accertamento eseguito dal

TCA presso la Sezione del lavoro è risultato che nel 2020 la società ha

ricevuto dalla Cassa cantonale di disoccupazione complessivamente fr. 3'904,75

(doc. XVIII). Inoltre, con scritto 29 novembre 2021 il ricorrente ha allegato

la lettera dello stesso giorno della __________ che attesta come il succitato

importo “…risulta essere stato contabilizzato a conto economico in riduzione

dei costi del personale” (XXIX/1).

Ne consegue che nell’utile aziendale di fr. 12'800.-- sono state contemplate le indennità per lavoro ridotto.

Procedendo

alla determinazione del reddito da invalido, va in primo luogo preso in considerazione il 75% dell’utile 2020 ossia fr. 9'600.--. A tale importo vanno aggiunti fr. 21'000.-- di

salario percepiti nel 2020 (cfr. lettera 8 gennaio 2020 del ricorrente

all’Ufficio AI in doc. 121), salario rimasto invariato dal 2017.

Ne consegue che il reddito da invalido corrisponde a fr. 30'600.-.

Di conseguenza,

dal raffronto tra fr. 72'611,80 di reddito da valido e fr.

30'600.-- di reddito da invalido risulta un grado d’invalidità del 57% ([72'611,80 – 30’600) x 100 : 72'611,80 = 57,85%] che conferisce il diritto a mezza

rendita dal 1° gennaio 2020.

Va qui fatto presente che

con la decisione contestata del 18 febbraio 2021 l’Ufficio A, oltre alla

soppressione con effetto retroattivo al 2018 della rendita intera, ha

rinunciato alla restituzione delle rendite versate in eccesso (“riesaminato

il caso è riconosciuta la buona fede e pertanto le rendite già percepite non

dovranno essere restituite”), ossia sino alla rendita di febbraio 2021, condonando

di fatto quanto versato in più.

Ne consegue che il

versamento della mezza rendita parte dal 1° marzo 2021.

2.8

Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis

LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr.

anche la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli

art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V

402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese di fr. 500.- vanno poste a carico delle parti in ragione del

50% ciascuno.

2.9

Al ricorrente, parzialmente

vincente in causa e rappresentato da un legale, vanno riconosciute delle

ripetibili (art. 61 lett. g LPGA) da mettere a carico dell'Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La decisione impugnata è modificata

nel senso che, confermata la soppressione delle rendite per il 2018 e 2019, RI

1 ha diritto a una mezza rendita dal 1° gennaio 2020, con versamento dal 1°

marzo 2021.

2. Le spese di fr. 500.-- sono

poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno. L’Ufficio AI

rifonderà al ricorrente fr. 1'200.-- di ripetibili parziali (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti