32.2021.42
Soppressione retroattiva della rendita di un socio gerente considerato come indipendente. Reddito da valido calcolato sulla base del salario e della partecipazione all'utile societario. Riconosciuto il diritto alla rendita dal 2020 in avanti. Confermata la soppressione per gli anni 2018 e 2019
13 dicembre 2021Italiano39 min
"giuridica" della società da quella "fisica” dell'assicurato, e aver chiaro che le forme di finanziamento di una
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.42
BS/sc
Lugano
13 dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 marzo 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 febbraio 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1958, di
professione meccanico d’auto, dal 1° febbraio 1979 è beneficiario di una
rendita intera a causa di un infortunio (incidente stradale occorso nel 1978)
in cui è rimasto paraplegico. Le diverse revisioni succedutesi negli anni hanno
confermato il diritto ad una rendita intera, l’ultima con comunicazione del 18
giugno 2015 (doc. 74 inc. AI, se non indicato diversamente i documenti citati
si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).
L’assicurato ha
beneficiato di provvedimenti professionali integrativi presso l’allora datore
di lavoro in qualità di segretario d’officina. Da novembre 1995 sino al mese di
aprile 2008 egli ha lavorato a tempo parziale (30%) come consulente
collaboratore per il Ticino per conto del Centro __________ di __________. Dal
1° febbraio 2008 l’assicurato ha lavorato, sempre a tempo parziale, presso la
ditta __________ di __________ come consulente di __________ (cfr. rapporto 5
maggio 2008 del consulente in integrazione professionale in doc. 48). Egli ha
inoltre beneficiato di diversi mezzi ausiliari.
1.2. Nel novembre 2019 l’Ufficio
AI ha avviato d’ufficio una procedura di revisione. In tale ambito, con scritto
9 dicembre 2019 l’assicurato ha dichiarato di lavorare a tempo parziale presso
la __________ (doc. 92). Il 28 dicembre 2019 egli ha precisato all’amministrazione
di aver iniziato la nuova attività nel mese di ottobre 2017, avendo di
conseguenza terminato quella presso la __________ il 30 settembre 2017 (doc.
94).
Raccolta presso l’assicurato
la documentazione economica relativa alla __________, il 18 agosto 2020
l’ispettrice AI ha proceduto ad un’inchiesta per indipendenti (doc. 110). In
primo luogo essa ha rilevato come l’assicurato abbia dichiarato la nuova
attività, iniziata nel 2017, solo nell’ambito della presente revisione,
violando di conseguenza il suo obbligo d’informazione. Ritenuto poi come
l’assicurato metta a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa presso
la citata società, l’ispettrice ha determinato i redditi da valido (salario statistico
quale meccanico con diploma) e quelli da invalido (salario più utili della __________
al 75%, percentuale corrispondente alla quota di partecipazione del capitale
sociale) relativi al periodo 2017-2019. Dal raffronto di tali redditi è
risultato per gli anni 2018 e 2019 un grado d’invalidità non pensionabile.
Di conseguenza, con
progetto di decisione del 25 novembre 2020 l’Ufficio AI ha preavvisato la
soppressione della rendita dal 1° gennaio 2018 e la restituzione delle rendite
percepite a torto dal 1° dicembre 2019. Riguardo a quest’ultima,
l’amministrazione ha preannunciato che verrà emessa una decisione di
restituzione separata con il relativo ammontare da rimborsare. L’Ufficio AI ha
anche preavvisato di togliere l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso
(doc. 115).
Con osservazioni dell’8
gennaio 2021 l’assicurato ha contestato il suddetto progetto di decisione.
Evidenzia in particolare come nel 2020 l’utile della società si sia
ulteriormente ridotto e che nel corso di quell’anno, essendosi accentuati i
problemi di salute e vista la posa di sue ulteriori stent cardiaci avvenuti il
27 luglio 2020, egli ha dovuto assumere un dipendente. Postula che la rendita
intera sia ripristinata almeno da gennaio 2020 (doc. 121).
In risposta, con
annotazioni del 25 gennaio 2020 l’ispettrice rileva in particolare che
l’assunzione del dipendente è avvenuta già nel 2019 e che è da ricondurre
verosimilmente all’aumento della cifra di affari e non a seguito di un
peggioramento dello stato di salute. Ribadisce che negli anni 2018 e 2019 l’assicurato
ha dimostrato di conseguire un guadagno che non dà diritto ad una rendita. Riguardo
al 2020, pur non escludendo dei periodi d’inabilità lavorativa, sostiene che i
due precedenti anni hanno permesso di ritenere, con grande verosimiglianza, che
l’assicurato tuttora è in grado di ottimizzare la propria capacità di guadagno,
nonostante il danno alla salute (doc. 123).
Dal punto di vista medico,
con annotazioni 5 febbraio 2021 il dr. __________ del SMR, tenuto conto dei
referti medici prodotti, ha accertato un peggioramento di brevissima durata (2
giorni), seguito da un repentino miglioramento dello stato di salute con
prognosi favorevole, senza riscontrare alcun disturbo “oggettivo/strumentale
e soggettivo” (doc. 127).
Di conseguenza, con
decisione formale del 18 febbraio 2021 l’Ufficio AI ha soppresso la rendita
intera con effetto dal 1° gennaio 2018. Inoltre ha fatto presente che “riesaminato
il caso è riconosciuta la buona fede e pertanto le rendite già percepite non
dovranno essere restituite”. Contestualmente l’amministrazione ha poi tolto
l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.3. Contro la predetta decisione
è tempestivamente insorto al TCA l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1,
chiedendone l’annullamento, con conseguente richiesta di ripristino della rendita
intera.
Sostenendo un
peggioramento delle condizioni di salute, l’insorgente contesta la
determinazione dei redditi da valido e da invalido fissati
dall’amministrazione. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto
necessario, nel prosieguo.
1.4. Con la risposta di causa
l’amministrazione ha postulato la reiezione del ricorso e la conferma della
decisione impugnata.
Sostiene la correttezza
della determinazione dei redditi da valido e da invalido, come pure la
soppressione delle prestazioni con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2018.
1.5. Con osservazioni 25 giugno
2021 l’assicurato, contestando quanto sostenuto nella risposta di causa, ha
confermato il proprio ricorso (XII).
1.6. Il 9 luglio 2021 l’Ufficio
AI, preso atto delle osservazioni di controparte, ha ribadito la richiesta di
reiezione del ricorso (XIV).
1.7. In data 20 luglio 2021 il
ricorrente, a conferma della sua richiesta ricorsuale, ha prodotto un parere
del consulente contabile della RMS (XVI).
Su richiesta del TCA, con
scritto 19 agosto 2021 l’amministrazione ha preso posizione in merito a tale
parere (XVIII).
1.8. Il 5 ottobre 2021 il
ricorrente ha prodotto, così come richiesto dallo scrivente Tribunale, il
bilancio ed il conto economico 2020 della SMS e le notifiche di tassazione 2019
e 2020 della società (XXI).
Il 15 ottobre 2021
l’Ufficio AI ha inoltrato le proprie osservazioni al riguardo (XXIV).
1.9. Infine, questo Tribunale ha
svolto un accertamento presso la Sezione del lavoro in merito alle indennità
per lavoro ridotto, ricevendo risposta il 15 novembre 2021 (XXVIII).
Il 29 novembre 2021 il
ricorrente ha preso posizione nel merito (XXIX).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se la decisione con cui l’Ufficio AI ha soppresso la rendita intera con
effetto dal 1° gennaio 2018 è conforme al diritto federale.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di
cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,
non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28
cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI
prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
p. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita
può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile
dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla
capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito
una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;
cfr. anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice
valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF
133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V
262, 105 V 30).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 pag. 137).
Circa gli
effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un
assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la
riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è
messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione.
L’art. 88bis
cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in
cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa
dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo
ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77
OAI.
L'art. 88bis OAI è
applicabile non solo in caso di revisione, ma anche in caso di modifica del
diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung
des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag.
395; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der
Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).
Condizione necessaria per
l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una riconsiderazione
concerna un argomento specifico dell'AI. La riduzione o soppressione della
rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta
l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta
per i casi in cui l'assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual
caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF
110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA ha pure
stabilito che l'inizio della soppressione con effetto ex nunc della
rendita va stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis cpv. 2 lett. a
OAI (DTF 111 V 197).
2.4. Nel caso in esame, in primo
luogo l’assicurato sostiene un peggioramento delle sue condizioni di salute. A
tal riguardo nelle osservazioni 8 gennaio 2021 al progetto di decisione
l’assicurato ha sostenuto un peggioramento dei disturbi a causa dei quali nel
corso del 2020 ha dovuto assumere un dipendente e nel luglio di quell’anno gli
sono stati posati due stents cardiaci (doc. 121).
Con
annotazioni del 5 febbraio 2021, esaminata la documentazione medica prodotta,
il dr. Abate del SMR ha rilevato:
" (…)
Dalla disamina dei nuovi atti medici pervenuti risulta
che l’assicurato in oggetto sia rimasto degente presso il CCT di Lugano dal
27.07.2020 al 28.07.2020 per una sindrome coronarica acuta e sia stato
trattato con PTCA/DES con ottimo risultato.
Riportiamo di seguito la valutazione del cardiologo
curante del 15.01.2021:
“dall’ultimo intervento coronarico del 27.07.2020 il
paziente è stato bene dal profilo cardiovascolare e non riferisce disturbi
soggettivi”. Inoltre “il tracciato (ECG) è nei limiti di norma”; “la
funzione sistolica risulta conservata con FE 60%”.
“In conclusione, la situazione clinica del paziente è
caratterizzata da un’evoluzione favorevole dal profilo cardiovascolare:
clinicamente, il paziente non accusa alcun disturbo.
Gli esami effettuati non hanno fornito indizi in
favore di recidiva ischemica”.
Si tratta dunque di un peggioramento clinico di
brevissima durata (2 giorni), seguito da un miglioramento repentino con
prognosi favorevole e nessun disturbo oggettivo/strumentale e soggettivo.”
(inc. AI pag. 288)
Pendente
causa il ricorrente ha prodotto il rapporto 23 marzo 2021 del dr. med.
Baumberger del Centro svizzero per paraplegici:
" (…)
Diagnosi:
.
Paraplegia post traumatica sub D4
(AIS A) in seguito ad un incidente della circolazione (1978)
.
Disfunzione vegetativa con
disturbi della funzione cardiaca, intestinale e vescicale
.
Siringomielia (nell’abito della diagnosi
di paraplegia)
.
Sindrome spastica sublesionale
(nell’ambito della diagnosi di paraplegia)
.
Dolori neuropatici (at level e sub
level) e muscolo scheletrici cronici (nell’ambito della diagnosi di paraplegia)
.
Stato di infarto miocardico
inferiore, dicembre 2005 (nell’ambito delle problematiche secondarie alla
diagnosi di paraplegia)
.
Stato da intervento di
rivascolarizzazione con osa di stent (2005, 2021, 2020)
.
Disturbi cronici svuotamento
intestinale con episodi di incontinenza (nell’ambito della diagnosi paraplegia)
.
Infezioni urinarie recidivanti
(nell’ambito della diagnosi di paraplegia),
Problematiche di invecchiamento precoce in seguito ad
una mielolesione
Una mielolesione, oltre alla perdita (completa od
incompleta) della funzione motoria e sensitiva, è associata anche ad una
disfunzione del sistema nervoso vegetativo. Questa peculiarità causa un
acceleramento dell’invecchiamento biologico di una persona cosa che, deve
essere considerata quale ulteriore fattore di rischio (anni dopo la mielolesione)
per la comparsa di patologie organiche, con conseguente impatto
sull’aspettativa e sulla qualità di vita. In particolare, si assiste alla
comparsa precoce di patologie cardiovascolari, endocrine,
ematologiche/immunologiche, respiratorie, cutanee, muscoloscheletriche,
urologiche, neurologiche e sindromi algiche nocicettive e neuropatiche.
(letteratura scientifica allegata)
Nell’ambito della valutazione della capacità
funzionale e della qualità di vita di una persona mielolesa è quindi di
primaria importanza considerare anche questi aspetti clinici.
Nel caso specifico del signor RI 1 posso purtroppo
confermare la presenza di svariate condizioni secondarie dovute alla sua
mielolesione.” (Doc. B)
A
tal riguardo, con osservazioni 9 luglio 2021 l’Ufficio AI ha osservato “come
la documentazione medica presentata di tutta evidenza non contenga elementi
oggettivi – segnatamente indicazioni di un peggioramento dello stato di salute
dal 2019 in avanti e/o circa la mutata capacità lavorativa dell’assicurato –
che possano modificare la valutazione medica operata dal SMR, pertanto si
rinuncia a sottoporla al vaglio dello stesso. D’altra parte, essa risulta
posteriore all’emanazione della decisione impugnata, che delimita temporalmente
il potere cognitivo del giudice” (XIV).
Ora,
da una parte il rapporto 23 marzo 2021 non menziona un’incapacità lavorativa,
dall’altra il SMR ha convincentemente fatto presente come la posa di stents
cardiaci nel 2020 non abbia influito in modo durevole sulla capacità
lavorativa.
In
merito al nuovo dipendente, rettamente il 29 gennaio 2021 l’ispettrice ha
sostenuto che tale assunzione è dovuta a ragioni economiche e non mediche,
poiché “guardando la NIL appare infatti che l’assunzione di un dipendente, __________,
è avvenuta già in corso del 2019, pertanto, qualora si tratti della stessa
persona, è verosimile ricondurla all’aumento della cifra di affari, che non a
un peggioramento dello stato di salute” (doc. 123).
Vero
che successivamente al succitato rapporto l’insorgente ha prodotto un contratto
di lavoro di una collaboratrice assunta a tempo parziale il 1° settembre 2020
(pagg. 292 e 293 inc. A), ma non vuol dire che tale assunzione sia avvenuta a
seguito dei problemi di salute dell’assicurato.
Va
comunque fatto presente che, come si vedrà, ai fini della determinazione del
reddito da invalido sono stati presi in considerazione i dati economici
fiscalmente tassati. Ciò significa che l’assicurato, nonostante il danno alla
salute, mette a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa presso la __________,
come del resto emerge nel citato rapporto 18 agosto 2020 della consulente (doc.
110).
2.5. Riguardo all’aspetto
economico, nella decisione impugnata l’Ufficio AI ha rilevato:
" (…)
Lei è beneficiario di rendita d’invalidità con grado AI del 70%.
Nel corso dell’attuale revisione avviata nel novembre 2019 siamo
venuti a conoscenza della ripresa dell’attività lavorativa indipendente con la
sua personale iscrizione a registro di commercio 31.07.2017 la quale non è mai
stati ufficialmente comunicata allo scrivente ufficio come è invece tenuto per
legge ad annunciare immediatamente all’avvenuto fatto.
Il dossier è stato sottoposto al servizio ispettorato AI e dal
quale rapporto d’inchiesta 19.08.2020 riportiamo sinteticamente:
Nel luglio 2017 egli costituisce la __________, di cui detiene 15
quote sociale (su un capitale di Fr. 20'000.-), mentre la socia __________ una
quota azionaria di Fr. 5'000.-.
Scopo sociale della società:
“ Tutte le attività inerenti l’import-export, la
commercializzazione, la fabbricazione, la vendita, la riparazione e le
modifiche di carrozzelle per disabili e di ogni mezzo ausiliario connesso alla
disabilità, come pure ogni e qualsiasi tipo di accessorio annesso, incluso la
domotica ed ogni ausilio elettronico, meccanico ed elettrico; la
commercializzazione, la vendita, la modifica, il montaggio e la riparazione di dispostivi
di guida per conducenti disabili su ogni tipo di veicolo, nonché di ogni e
qualsiasi accessorio annesso; l’esecuzione di modifiche ai veicoli o nei
veicoli per il trasporto dei disabili inclusa la relativa consulenza e la
progettazione. La società potrà procedere con l’assunzione di mandati di
agenzia ed intermediazione per le aziende e le società operanti nel settore
suindicato. Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari,
immobiliari e finanziarie ritenute necessarie, complementari ed utili per il
conseguimento dell’oggetto sociale.”
La società è tuttora iscritta a Registro di commercio, egli ne
risulta socio e gerente con firma individuale, mentre __________ socia e
presidente della gerenza con firma individuale.
Reddito senza invalidità
Data la formazione di meccanico di automobili con diploma e
considerando che a suo tempo, nel 2008, si era ricorsi ad un dato statistico
poiché non si disponeva del dato reale, anche in questa sede prenderemo a
riferimento la Struttura svizzera dei salari (RSS) 2016. Il riferimento andrà,
in modo particolare, alla tabella TA1 skill_level, posizioni 45-46, livello 2,
uomini, dove viene indicato un salario, tenuto conto delle ore di settore, di
Fr. 5'890.- mensili, Fr. 70'680.- annuali. Se attualizziamo il dato agli anni
successivi, avremo i seguenti importi:
Anno
Aumento %
Importo aggiornato
2017
0.3995%
70 962 37
2018
0.4824%
71 304 69
2019
0.9117%
71 954 77
Reddito con invalidità
Sulla base della documentazione economica che l’assicurato ha
fornito, vediamo come il reddito conseguito negli anni 2018 e 2019 sia il
seguente:
Reddito 2018
Il Signor RI 1 ha conseguito un salario, nel 2018 (primo anno
solare completo per la __________) di Fr. 21'000.-- lordi. La società espone
utili, in quell’anno, per Fr. 82’993.--, pertanto, se consideriamo che
l’assicurato detiene il 75% del capitale sociale, la quota parte a lui
spettante risulta essere di fr. 62'244.-- ; quota che sommata al salario porta
il reddito ottenuto nel 2018 a Fr. 83'244.-.
Reddito 2019:
Come nel 2018, l’assicurato si attribuisce un salario di Fr.
21'000.- lordi. A tale cifra vanno aggiunti gli utili aziendali, ovvero Fr.
30'255.- (75% di Fr. 40’340.-). Ne risulta un reddito complessivo di Fr.
51'255.- (…)” (doc. A pag. A2 pag. 3-4)
Dal raffronto dei redditi
non è risultato un grado d’invalidità pensionabile.
In risposta alle
osservazioni al progetto di decisione, sempre con la decisione contestata
l’amministrazione ha precisato quanto segue:
" (…)
Questione medica
Abbiamo aggiornato la documentazione medica dalla quale è
accertato un peggioramento clinico di brevissima durata (2 giorni nel luglio
2020), seguito da un miglioramento repentino con prognosi favorevole e nessun
disturbo oggettivo/strumentale”.
Questione economica
Lei ha dimostrato, nel corso del 2018 e 2019, di poter conseguire
un guadagno che non dà più diritto a prestazioni. È infatti questo elemento che
non ci consente di dar seguito, come chiede, al ripristino della rendita da
gennaio 2020.
Il fatto che nei due anni precedenti sia riuscito non solo a
costituire una società, ma ad ottenere benefici significativi ai fini della
prestazione riconosciuta – ricordiamo che la RMS è nata solo nel 2017 –, ci porta
a ritenere, con elevata verosimiglianza, che è stato ed è tuttora in grado di
ottimizzare la propria capacità di guadagno, con e nonostante il danno alla
salute.
Le assunzioni di personale, che sono avvenute parte nel 2019 e
parte nel 2020, non sono riconducibili a cambiamenti dello stato di salute.
Vista la documentazione economica inviata e preso atto che non vi
è un peggioramento duraturo dello stato di salute, si ribadisce quanto deciso
in sede d’inchiesta economica in cfr. 19.08.2020.
Buona fede
Riesaminato il caso è riconosciuta la buona fede e pertanto le
rendite già percepite non dovranno essere restituite.
Si riconferma pertanto la soppressione della rendita
d’invalidità con effetto 01.01.2018 ed è riconosciuta la buona fede. (…)” (doc.
A2)
2.6. Per quel che concerne il reddito
da valido, come ricordato nella STF 9C_151/2020 del 5 maggio
2020 al considerando 6.1, decisivo non è il guadagno realizzato nell'ultima
attività svolta, bensì il reddito che la persona assicurata conseguirebbe,
secondo il grado della verosimiglianza preponderante, se non fosse diventata
invalida. Tale reddito deve essere determinato il più concretamente possibile.
Di regola ci si fonda sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha
conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro
e all'evoluzione reale dei salari (DTF 144 I 103 consid. 5.3; DTF 134 V 322
consid. 4.1), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto
di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile.
Questo perché
normalmente, in base all'esperienza comune, la persona interessata avrebbe
continuato la precedente attività in assenza del danno alla salute (RAMI 2000
pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va
senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso
una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96
V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione
d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione
sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi,
ecc. (Pratique VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).
Nella citata STF
9C_151/2020 il Tribunale federale ha inoltre evidenziato che nel caso in cui
non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, in circostanze
particolari ci si può scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici
risultanti dalla Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) edita
dall'Ufficio federale di statistica. Questo sarà in particolare il caso qualora
dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale
dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde
manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni
verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato,
prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in
disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del
deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una
remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea
di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima
dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante
della valutazione dell'invalidità (STF 9C_329/2014 del 1° luglio 2014, consid.
5.2).
Nel caso in esame, in assenza
di dati salariali affidabili (al momento dell’incidente l’assicurato aveva da
poco finito la formazione di meccanico d’auto; cfr. rapporto finale 5 maggio
2008 in doc. 48), l’Ufficio AI ha preso in considerazione i dati statistici
relativi alla Struttura svizzera dei salari, tabella del 2016 [tabella TA1
skill _ level, posizioni 45-46 (commercio all’ingrosso, commercio e riparazioni
di autoveicoli), livello 2, uomini], tenendo conto delle ore del settore, per
giungere a fr. 5’890.-- mensili, pari a fr. 70'680 annui. Tale importo è stato
adeguato al 2018 e 2019 (fr. 71'304,69 rispettivamente fr. 71'954,77).
Siccome occorre prendere in
considerazione i dati più recenti, va tenuto conto della tabella RSS 2018
(tabella TA1 skill_level, posizioni 45-46, livello 2, uomini) che prevede un
salario statistico di fr. 5'674.-- mensili, pari a fr. 68'088.-- annui. Questo
dato si riferisce a un tempo lavorativo di 40 ore settimanali. Riportando
questa cifra su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende nel settore
delle riparazioni di autoveicoli di 41,9 ore computabili nel 2018, il salario statistico in quell’anno ammonta a fr. 71'322,18. Adeguato
al 2019 (aumento dello 0,9%) il salario statistico corrisponde a fr. 71'964,10,
aggiornato al 2020 (aumento dello 0,9%) è invece di fr. 72'611,80 (importo arrotondato)
(cfr. Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2020). Questi
importi rappresentano i redditi da valido da applicare nel caso di specie.
2.7. Per quel che concerne il reddito
da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare
perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,
il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione
globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle
varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza
valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STF I 222/04 del 5
settembre 2006).
Se una persona assicurata,
per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente
inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si
procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In
pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido
aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure
facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da
invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda
fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido
ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto
presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver
tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere
presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per
circostanze personali e professionali (cfr. DTF 134 V 322; STF 9C_1038/2008 del
15 gennaio 2010 consid. 5.5).
2.7.1 Nel caso in esame,
dall’inchiesta per indipendenti del 18 agosto 2020 si evince che nel luglio
2017 l’assicurato fonda la __________, di cui detiene 15 quote sociali su un
capitale di fr. 20'000, mentre l’altra socia ne ha 5 (cfr. pag. 242 inc. AI).
Di conseguenza, avendo l’insorgente una quota parte di fr. 15'000.-pari al 75%
sul capitale sociale egli assume de facto una posizione di totale
controllo della società, motivo per cui l'Ufficio AI l'ha rettamente
considerato quale indipendente (STCA 32.2019.58-59 del 27 aprile 2020, consid.
2.7; STCA 32.2019.36 dell'11 febbraio 2020, consid. 2.7; N. 3028.1 e N. 3028.2
CIGI).
A tal riguardo va ricordato che, secondo la giurisprudenza,
generalmente amministratori o direttori impiegati, che di fatto sono azionisti
unici o parziali di una società anonima e che hanno una determinante influenza
sulla gestione della società, sono formalmente considerati salariati. Tuttavia, in analogia al principio valido nell'AVS secondo cui per la
distinzione tra attività dipendente e indipendente sono determinanti le
condizioni economiche e non giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3a con
riferimenti), sono considerati indipendenti gli assicurati che dal punto di
vista economico e della politica aziendale hanno una rilevante posizione in
seno alla società; ciò è segnatamente il caso di ditte individuali che si
trasformano in società anonime di stampo familiare con partecipazione del
coniuge, del figlio o di parenti stretti (STFA I 185/02 del 29 gennaio 2003
consid. 3.1 confermata in STF 9C_453/2014 del 17 febbraio 2014 consid. 4.1 e
8C_928/2015 del 19 aprile 2016 consid. 2.3.4). Lo stesso discorso vale anche nel
caso in cui un socio gerente, formalmente salariato, detiene la maggior parte
del capitale societario, motivo per cui viene considerato quale indipendente
(STF 9C_472/2009 del 28 luglio 2010; cfr., tra le tante, STCA 32.2019.58-59 del
27 aprile 2020, consid. 2.7; STCA 32.2016.113 del 19 giugno 2017, consid. 2.5).
Per quel che concerne la
determinazione del reddito da invalido l’ispettore ha preso in considerazione il
salario percepito dall’assicurato nel 2018 e nel 2019 e poi addizionato il 75%
degli utili societari dei rispettivi anni. Dal raffronto dei redditi non è
risultato un grado d’invalidità pensionabile.
Da qui la soppressione
della rendita con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2018, non avendo
l’assicurato annunciato i redditi della nuova società e violando quindi
l’obbligo di informazione ex art. 77 OAI.
In merito agli utili aziendali
presi in considerazione dall’amministrazione, l’assicurato ha fatto presente
quanto segue:
"
(…) Inoltre parte dell'utile di ogni anno, almeno CHF 30'000.- per
gli anni 2018, 2019 e 2020 sono stati riutilizzati per garantire la
continuità dell'attività societaria per l'anno successivo (considerato che
t'azienda ha in media avuto almeno CHF 30'000.- mensili di spese per materiale
e per i fornitori); si consideri in particolare che la società importa
dall'ltalia materiale e mezzi ausiliari, nonché veicoli già modificati, che
deve pagare in anticipo (mediante acconti) e tenere in stock per poter
garantire alla clientela tempi di consegna adeguati. Detto altrimenti la
società deve costantemente disporre di sufficiente liquidità per garantire la
continuità della società. Inoltre CHF 15'000.- annui sono da considerarsi
quali riserve in caso di necessità, ritenuta la necessità di far fronte al
pagamento dei fornitori, dei salari e delle ulteriori spese e - non da ultimo -
per garantire un margine a fronte dell'emergenza COVID-19.
Si aggiunga inoltre come il signor RI 1 sia creditore
della società per CHF 80’000.-. Tale importo che deve essergli restituito va
ulteriormente ad erodere l'utile societario. In tal senso si deve considerate -
senza che possa essere imputato quale reddito, ne salario - che la società è
debitrice dj tale importo, avendo il signor Bergami un credito. Si deve
pertanto considerare che la società debba restituire CHF 15'000.- almeno
annui per oltre 5 anni. (…)” (doc. I pag. 6)
A tal riguardo
pertinentemente nelle citate osservazioni 19 maggio 2021 l’ispettrice ha
rilevato:
"
(…) All'interno del conto economico vi sono posizioni contabili che
riflettono le eventuali variazioni di stock, contabilizzate di anno in anno. In
considerazione del fatto che non si tratta di una ditta individuale ma di una
società - all'interno della quale risulta essere un dipendente - egli non è
chiamato a farsi carico direttamente di perdite o, come nel caso citato, di
variazioni di stock; lo sarebbe stato qualora avesse costituito una ditta
individuale.
Le riserve legali sono imposte dalla legge e
sottostanno a precise disposizioni del CO; vengono indicate a bilancio e non a
conto economico (vedi bilanci della società). Non si vede pertanto come
decisioni prese all'interno del CdA abbiano una corrispondenza diretta con il
reddito che rassicurato ha conseguito in un determinato anno fiscale. Si tratta
di contesti completamente diversi, trattandosi appunto di una società.
Infine:
È possibile che la società incontri problemi di
liquidità e in sede di CdA si decida di aprire un debito nei riguardi di un
terzo creditore. In siffatte circostanze, e sempre in sede di CdA, si decidono
Fatti
i termini del rientro del debito, termini che non necessariamente devono essere
quelli indicati dal legale dell'assicurato: la società deve essere in grado,
infatti, di sostenere il versamento.
A parte il fatto che le dichiarazioni del legale
devono essere oggettivate da pezze giustificative e/o verbali e non lo sono,
non si deve confondere la situazione patrimoniale di una società (bilancio) con
la sua gestione corrente (conto economico); e questo vale
soprattutto quando si definiscono i redditi senza e
con invalidità.
In ultima istanza è il CdA che, ogni anno, decide come
andranno impiegati gli utili societari del precedente anno solare. Gli
azionisti potrebbero decidere di attribuirsi dei dividenti, ma ciò non
influirebbe sulla quota parte di utili dell'assicurato in base al capitale
investito. È
infatti importante separare la personalità
"giuridica" della società da quella "fisica” dell'assicurato, e aver chiaro che le forme di finanziamento di una
società si differenziano dal reddito dell'assicurato in un determinato anno
fiscale.” (sottolineatura del redattore; doc. VI/1 pag. 2)
In
risposta, l’assicurato ha prodotto lo scritto 14 luglio 2021 della __________:
" Quali
consulenti contabili della società __________ (di seguito: "__________")
e come da sua gentile richiesta nell'ambito della vertenza in corso del Sig. RI
1, __________, nei confronti dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità,
Bellinzona, la informiamo di quanto segue:
Il Codice delle Obbligazioni prevede che il gerente
della società, nel caso __________, ha la responsabilità del controllo
finanziario e di elaborare un piano finanziario per quanto necessario alla
gestione della società. L'attività di gerente deve venir svolta con diligenza,
buona fede e a salvaguardia degli interessi della società e dei creditori.
Ne deriva che la continuità aziendale deve essere
sempre garantita anche laddove i conti annuali permettono una distribuzione di
utili ai soci. In questo contesto, se è pur vero che __________ ha una buona
liquidità e utili riportati, l'attività della società si regge sulle
disponibilità bancarie attuali e passate. Il costo d'acquisto dei materiali e
delle attrezzature è alto. I fornitori pretendono il pagamento anticipato.
Senza contare la copertura dei costi aziendali fissi.
Una distribuzione di dividendi non sarebbe stata
opportuna e avrebbe potuto mettere in pericolo la continuità aziendale. Gli
utili accumulati non potranno quindi essere distribuiti fintanto che __________
non disporrà di liquidità in eccesso, aspetto che al momento non è il caso.
Quale rafforzativo si fa notare che il Sig. RI 1 in
passato ha dovuto finanziare __________ di tasca propria per un ammontare di
CHF 80’000. Importo che dovrebbe venir rimborsato ancor prima di una
distribuzione di dividendi e per il quale, anche in considerazione
di quanto indicato al paragrafo precedente, non vi è alcuna certezza che possa
venir reso da __________ al socio.
A nostro avviso né negli utili riportati di __________,
né il finanziamento fatto dal Sig. RI 1, dovrebbero venir considerati quali
redditi in quanto di fatto non realizzati. Gli utili riportati rappresentano l'autofinanziamento
di __________.” (doc. XVI/1)
In
merito a quanto sopra, in data 19 agosto 2021 l’amministrazione ha osservato
che “ai fini assicurativi l’utile va considerato a prescindere dalla
distribuzione o meno dei dividendi. Ai fini della determinazione del reddito
dell’assicurato infatti va tenuto conto, oltre al salario, dell’utile aziendale
contenuto nel conto economico. Essendo i dividendi parte dell’utile, non possono
essere mai presi in considerazione come reddito, nemmeno se vengono
effettivamente pagati”. Riguardo all’apporto di CHF 80'000.--, nelle
medesime osservazioni l’Ufficio AI ha spiegato che “trattasi di un
investimento, che non fa parte del conto economico ma viene contabilizzato a
bilancio; non può essere considerato nel calcolo dell’utile dell’anno solare
ritenuto. Questo tipo di investimenti costituiscono un rischio che si assume
l’imprenditore nei riguardi della società e pertanto non vengono detratti, dato
che sono volti a risolvere eventuali problemi di liquidità. Ciò vale anche in
ambito fiscale, dove è l’utile aziendale che viene imposto fiscalmente”
(XVIII).
Orbene,
viste le esaurienti spiegazioni dell’amministrazione, alle quali va data
adesione, secondo il TCA determinante è l’utile aziendale (netto) esposto dalla
__________ e confermato in sede fiscale.
Nel
2018 il reddito esposto corrisponde a fr. 83'244.-- e nel 2019 fr. 40'340.--
(nel 2019 tassato a fr. 40'300.--, doc. XXI/2).
Quindi,
Considerandi
correttamente nella decisione contestata l’Ufficio AI ha quantificato come
segue i redditi da invalido nel 2018 e 2019:
" Reddito
2018.
Il Signor RI 1 ha conseguito un salario, nel 2018 (primo anno
solare completo per la __________) di Fr. 21'000.-- lordi. La società espone
utili, in quell’anno, per Fr. 82’993.--, pertanto, se consideriamo che
l’assicurato detiene il 75% del capitale sociale, la quota parte a lui
spettante risulta essere di fr. 62'244.-- ; quota che sommata al salario porta
il reddito ottenuto nel 2018 a Fr. 83'244.-.
Reddito 2019:
Come nel 2018, l’assicurato si attribuisce un salario di Fr.
21'000.- lordi. A tale cifra vanno aggiunti gli utili aziendali, ovvero Fr.
30'255.- (75% di Fr. 40’340.-). Ne risulta un reddito complessivo di Fr.
51'255.- (…)” (doc. A pag. A2 pag. 3-4)
Va qui fatto presente che
il metodo di calcolo (salario + partecipazione agli utili societari) è
stato utilizzato dall’Ufficio AI e confermato da questo Tribunale in numerose
sentenze (cfr. fra le tante STCA 32.2019.119 del 27 aprile 2020; 32.2016.89 del
15.
maggio 2017; STCA 32.2012.95 del 4 febbraio 2013; cfr. anche STCA 32.2016.1
del 30 novembre 2016 e 32.2014.143 del 24 agosto 2015).
Dal raffronto dei redditi,
per il 2018 [(71'322,18 – 83'244) x 100 : 71'322,18 = 0%] e per il 2019 [(71'964,10 – 51'255)
x 100 : 71'964,10 = 28%] non risulta un grado d’invalidità pensionabile.
Vista la succitata
violazione dell’obbligo d’informazione, rettamente l’Ufficio AI ha soppresso
con effetto retroattivo al 1° gennaio 2018 la rendita intera. Rispetto alla
precedente comunicazione 18 giugno 2015 (doc. 74) di conferma della rendita
intera, ciò rappresenta un motivo di revisione.
2.7.2
Diversa
è invece la situazione per il 2020, anno in cui l’utile tassato è stato in
fr. 12'800.-- (doc. XXI/3).
Con osservazioni 15 ottobre 2021 l’Ufficio AI ritiene che tale reddito
non sia rappresentativo e non può essere preso in considerazione poiché
influenzato da fattori congiunturali (e non di natura medica), in particolare
dovuti alla pandemia Covid-19. Rileva inoltre che non è dato di sapere se la
società abbia ricevuto delle indennità per lavoro ridotto e/o altri aiuti da
parte dello Stato (XXIII).
A mente del TCA la flessione di reddito va tenuta in considerazione, anche
se dovuta a motivi economici legati alla pandemia in corso e non per motivi di
salute dell’assicurato. Difatti, come rilevato al consid. 2.4,
l’amministrazione ha ritenuto l’attività di indipendente quella in cui
l’assicurato mette a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa,
prendendo pertanto in considerazione, quali redditi da invalido (2018, 2019),
oltre al salario, la partecipazione agli utili aziendali di quegli anni. Non si
vede il motivo per cui non si possa fare riferimento agli utili aziendali del
2020, ancorché ridotti per motivi economico-sanitari, per determinare il
reddito da invalido del 2020.
Per quel che concerne l’eventuale indennità per lavoro ridotto – circostanza,
che contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nelle osservazioni 20
ottobre 2021, è determinante poiché comporterebbe un abbattimento delle spese del
personale con ripercussioni positive sull’utile –, dall’accertamento eseguito dal
TCA presso la Sezione del lavoro è risultato che nel 2020 la società ha
ricevuto dalla Cassa cantonale di disoccupazione complessivamente fr. 3'904,75
(doc. XVIII). Inoltre, con scritto 29 novembre 2021 il ricorrente ha allegato
la lettera dello stesso giorno della __________ che attesta come il succitato
importo “…risulta essere stato contabilizzato a conto economico in riduzione
dei costi del personale” (XXIX/1).
Ne consegue che nell’utile aziendale di fr. 12'800.-- sono state contemplate le indennità per lavoro ridotto.
Procedendo
alla determinazione del reddito da invalido, va in primo luogo preso in considerazione il 75% dell’utile 2020 ossia fr. 9'600.--. A tale importo vanno aggiunti fr. 21'000.-- di
salario percepiti nel 2020 (cfr. lettera 8 gennaio 2020 del ricorrente
all’Ufficio AI in doc. 121), salario rimasto invariato dal 2017.
Ne consegue che il reddito da invalido corrisponde a fr. 30'600.-.
Di conseguenza,
dal raffronto tra fr. 72'611,80 di reddito da valido e fr.
30'600.-- di reddito da invalido risulta un grado d’invalidità del 57% ([72'611,80 – 30’600) x 100 : 72'611,80 = 57,85%] che conferisce il diritto a mezza
rendita dal 1° gennaio 2020.
Va qui fatto presente che
con la decisione contestata del 18 febbraio 2021 l’Ufficio A, oltre alla
soppressione con effetto retroattivo al 2018 della rendita intera, ha
rinunciato alla restituzione delle rendite versate in eccesso (“riesaminato
il caso è riconosciuta la buona fede e pertanto le rendite già percepite non
dovranno essere restituite”), ossia sino alla rendita di febbraio 2021, condonando
di fatto quanto versato in più.
Ne consegue che il
versamento della mezza rendita parte dal 1° marzo 2021.
2.8
Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis
LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr.
anche la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli
art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio
2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V
402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza, le spese di fr. 500.- vanno poste a carico delle parti in ragione del
50% ciascuno.
2.9
Al ricorrente, parzialmente
vincente in causa e rappresentato da un legale, vanno riconosciute delle
ripetibili (art. 61 lett. g LPGA) da mettere a carico dell'Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La decisione impugnata è modificata
nel senso che, confermata la soppressione delle rendite per il 2018 e 2019, RI
1 ha diritto a una mezza rendita dal 1° gennaio 2020, con versamento dal 1°
marzo 2021.
2. Le spese di fr. 500.-- sono
poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno. L’Ufficio AI
rifonderà al ricorrente fr. 1'200.-- di ripetibili parziali (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti