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Decisione

32.2021.44

Richiesta di una rendita AI respinta perché il grado d'invalidità è del 16%. Conferma della perizia amministrativa allestita dall'UAI e del calcolo del grado d'invalidità

18 maggio 2021Italiano30 min

conclusioni sono del resto state confermate anche dal medico SMR, dr. med. __________,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.44

cs

Lugano

18 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 marzo 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 9 febbraio 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. Il 23 novembre 2017, RI 1,

nata nel 1966, ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI (pag. 27 incarto

AI).

1.2. Dopo aver acquisito gli atti

ritenuti necessari, tra cui una perizia pluridisciplinare del __________ del 25

novembre 2020 (pag. 194 e seguenti incarto AI), l’UAI, con decisione del 9

febbraio 2021 (pag. 313 e seguenti incarto AI), preavvisata dal progetto del 21

dicembre 2020 (pag. 308 e seguenti incarto AI), ha respinto la richiesta,

poiché il grado d’invalidità è del 16%.

1.3. Contro la predetta decisione RI

1, al beneficio dell’assistenza (cfr. doc. II/2), rappresentata dal RA 1, ha

inoltrato un ricorso all’UAI (doc. I) che lo ha trasmesso al TCA per competenza

(doc. II).

L’insorgente contesta la

valutazione medica in ambito oncologico. Ella rileva di aver subito una biopsia

e un intervento di esportazione di un nodulo maligno che l’hanno resa incapace

al lavoro fino a quando è stata effettuata l’operazione. L’interessata si

dichiara a disposizione per ulteriori visite mediche al fine di accertare il

suo grado d’invalidità.

1.4. Con risposta del 14 aprile

2021 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove

necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).

in diritto

2.1. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la

giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V

30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la giurisprudenza

per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al

momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido

e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul

diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.2. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una

modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,

per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o

su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento

importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA.

La rendita può essere oggetto

di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di

salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una

modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr.

anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una

situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).

Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre

mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF

29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli effetti della

modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per

grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o

la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in

atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b

OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per

grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la

modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento

indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato

l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

2.3. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi

scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629,

in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 ss), in

ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.4. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale

federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità

tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua

capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,

607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta

Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie

nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e

Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16

dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Nel 2015 il Tribunale

federale ha quindi modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a

una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche

oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141

V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi

casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una

procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo

potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando

da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un

altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione

complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra

l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, lo sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Inoltre, in due sentenze

del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V

409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza

sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità

lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla

luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria

per la concessione di una rendita AI non vale più in

maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14

dicembre 2017).

In tali due sentenze il TF

è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame

di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi

psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino

a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in

linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se

una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Con

sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha

ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio

2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è

stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in

DTF 144 V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e

3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del

2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

Infine, in DTF 145 V 215

il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le

malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una

procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.5. Questo Tribunale, chiamato a

verificare se, nel preciso caso di specie, lo stato di salute della ricorrente

è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della

decisione impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti,

non ha alcun motivo per scostarsi dalla perizia pluridisciplinare del __________

(internistica: dr.ssa med. __________; oncologica: dr. med. __________;

reumatologica: dr. med. __________; neurologica: dr. med. __________; psichiatrica:

dr. med. __________) del __________ del 25 novembre 2020 (doc. 49, pag. 194 e

seguenti incarto AI) che conclude per una capacità lavorativa del 50% in

attività fisicamente pesanti e dell’80% quale venditrice ed in qualsiasi

attività adeguata, dal gennaio 2020.

Fatti

I periti, nel referto

datato 25 novembre 2020, dopo aver riassunto gli atti, l’anamnesi famigliare,

personale – sociale, professionale e patologica, i disturbi soggettivi e le

affezioni attuali, l’anamnesi sistemica e le constatazioni obiettive, hanno

posto le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome del

dolore cronico (DD: sindrome fibromialgica primaria, sindrome somatoforme) e

sindrome lombovertebrale cronica su discrete turbe statiche, avanzate

alterazioni degenerative soprattutto a livello L2-L3, DD: nell’ambito della

diagnosi 1, oltre a numerose diagnosi senza ripercussioni sulla capacità

lavorativa (pag. 226-227 incarto AI).

Gli specialisti hanno

affermato che l’insorgente “presenta delle incapacità lavorative solo in

ambito reumatologico, quantificabili nella misura del 20% (riduzione per

rendimento), sia in attività da ultimo svolta di venditrice, che in attività

adeguata. In attività pesanti, invece, come quello di donna delle pulizie vi è

un’incapacità lavorativa, sempre solo per patologia reumatologica, pari al 50%”

(pag. 229 incarto AI). Al punto I.1 e I.2 hanno poi descritto l’evoluzione

della capacità lavorativa nel corso del tempo nell’attività svolta ed in

attività adatta.

Il referto è da

considerare dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali ricordati ai considerandi precedenti. Gli specialisti si sono

espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurata, hanno esaminato

accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno

valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni

risultanti dalle visite effettuate presso di loro.

I

medici hanno esaminato approfonditamente l’evolversi dello stato di salute

della ricorrente prendendo in considerazione tutta la documentazione medica

prodotta dall’assicurata ed acquisita nel corso della procedura amministrativa.

Al

referto va attribuita piena forza probante.

Le

conclusioni sono del resto state confermate anche dal medico SMR, dr. med. __________,

nel rapporto finale del 2 dicembre 2020 (pag. 295 e seguenti incarto AI).

2.6. La

ricorrente contesta le conclusioni peritali per quanto concerne la patologia

oncologica, avendo già dovuto sopportare un intervento di biopsia e di asportazione

di un nodulo maligno. Ella non avrebbe potuto svolgere un’attività lavorativa

reperibile sul libero mercato del lavoro fino al momento dell’operazione.

A

sostegno della sua tesi ha prodotto numerosi referti medici relativi al periodo

dal 2012 al 2019 (doc. A3-A16).

Le

censure dell’insorgente vanno respinte.

La

documentazione medica prodotta non è atta a sovvertire le approfondite e

motivate valutazioni del consulente, dr. med. __________, specialista FMH

medicina interna, oncologia-ematologia (cfr. pag. 236-238 incarto AI).

I

referti, i certificati medici e le note d’onorario relative agli anni dal 2012

al 2016 (doc. da A3 ad A12), sono in gran parte già stati presi in

considerazione dai periti del __________, rispettivamente non apportano

elementi di novità.

Il

doc. A3 si esaurisce in un elenco delle prestazioni effettuate il 24 ottobre

2012 dal dr. med. __________ per complessivi fr. 529.75, mentre il doc. A4

concerne l’attestazione di una completa inabilità lavorativa dal 2 dicembre

2012 al 19 gennaio 2013, ossia un periodo durante il quale l’UAI l’aveva già

considerata incapace al lavoro (cfr. pag. 298 incarto AI: incapace al lavoro

dal 1° dicembre 2012 al 1° maggio 2013). Il doc. A5 si esaurisce in una

attestazione del 2 aprile 2013 della dr.ssa med. __________ e della dr.ssa med.

__________ che confermano come la ricorrente sia stata da loro trattata durante

il periodo dal 31 gennaio 2013 al 18 marzo 2013, mentre nel doc. A6 il dr. med.

med. __________, FMH ginecologia e ostetrica, il 18 aprile 2012 si limita a

porre la diagnosi di ipermenorrea idiopatica e ad attestare di aver inserito

Mirena ad uso terapeutico.

I

doc. da A9 ad A11 descrivono la mammografia, diagnostica ed ecografia mammaria

bilaterale, la biopsia eco-guidata della mammella destra del 24 ottobre 2012,

nonché l’intervento 3 dicembre 2012 di ricerca di due linfonodi sentinella

ascella destra, esame estemporaneo, quadrantectomia seno destro, in seguito al

quale anche l’UAI ha confermato la completa incapacità lavorativa della

ricorrente. Tali interventi, sono stati adeguatamente presi in considerazione

dal consulente, dr. med. __________, nella sua valutazione (pag. 241 incarto

AI), tant’è che ha inserito tra le diagnosi anche la quadrantectomia del seno

destro con escissione di due linfonodi sentinella ascellari del 3 dicembre 2012

(pag. 245 incarto AI).

Il

doc. A7 ed il doc. A8 sono due attestazioni di decorso del 17 novembre 2015,

rispettivamente del 23 maggio 2016, dove la dr.ssa med. __________ e la dr.ssa

med. __________ affermano nel primo referto che oggettivamente a livello

mammario non si apprezza alcun sospetto di una recidiva, non linfoadenopatia

palpabili, sovra- e sotto-claveari, e nel secondo che palpatoriamente a livello

dei seni bilateralmente non si apprezza alcun sospetto di una recidiva locale,

non linfoadenopatie palpabili ascellari, sopra e sottoclaveari bilateralmente.

Il

doc. A12 è invece un certificato di decorso del 23 gennaio 2014 della dr.ssa

med. __________ e della dr.ssa med. __________, le quali hanno affermato che

nel dicembre 2013 l’interessata aveva eseguito una mammografia, risultata nella

norma e che all’esame obiettivo generale non vi erano segni sospetti per una

ripresa della malattia neoplastica.

Neppure

la documentazione successiva alla richiesta di prestazioni dell’AI del 23

novembre 2017 è d’aiuto alla ricorrente.

Infatti,

nel referto del 26 luglio 2018 (doc. A13), la dr.ssa med. __________ e la

dr.ssa med. __________ rilevano che all’esame del 25 luglio 2018 a livello

mammario, a parte gli esiti dell’intervento chirurgico, non vi sono

particolarità. Assenza di linfonodi superficiali palpabili. Addome adiposo,

trattabile, non dolente e senza organomegalie o masse palpabili. Situazione

cardiopolmonare stabile e compensata. Dolori a livello dell’anca destra,

provocabili con flessione ed estensione dell’anca. La mammografia e l’ecografia

mammaria ed ascellare bilaterale non mostrano segni di recidiva loco-regionale

della malattia neoplastica.

Nel

referto del 9 maggio 2019 (doc. A14) del dr. med. __________ si attesta

l’avvenuta degenza presso l’Ospedale __________ di __________, sede di __________,

dall’8 maggio 2019 e un intervento di PTA per via mininvasiva anteriore in data

02.05.19 (dr. med. __________, presso la Clinica __________), con terapia

antibiotica dal 2 al 7 maggio 2019, cui è stata allegata la terapia

all’ammissione e alla di dimissione (doc. A15) e uno schema terapeutico

prescritto il 9 maggio 2019 (doc. A 16).

Va

qui evidenziato che il consulente del __________, dr. med. __________,

specialista FMH medicina interna, oncologia-ematologia, ha tenuto conto di

questo aspetto. Egli infatti ha rilevato come dal 1.5.2019 all’8.5.2019 la

Considerandi

ricorrente veniva ricoverata presso la Clinica __________ di __________ ed in

data 2.5.2019 veniva sottoposta ad intervento di posizionamento protesi totale

anca destra per via mininvasiva anteriore (dr. __________). In data 8.5.2019

veniva trasferita presso l’Ospedale __________ __________, sede __________, per

un trattamento riabilitativo. L’assicurata però si autodimetteva il giorno

successivo. Il 3 settembre 2019 il Dr. med. __________, specialista in

ortopedia e traumatologia, rivedeva l’assicurata per un controllo. L’esame

obiettivo risultava senza particolarità ed anche la radiografia del bacino e

dell’anca destra documentava normoesiti di protesi totale dell’anca. La

radiografia del ginocchio destro invece mostrava segni di artrosi di II° grado,

in presenza di osteofiti sia nel compartimento mediale che in quello

patellofemorale. Lo specialista concludeva con la diagnosi di: esiti di protesi

totale anca destra per coxartrosi IV°, con probabile necrosi della testa

femorale. Gonartorsi grado II a destra, predominante nel compartimento mediale.

Sindrome del tratto ileo-tibiale con probabile borsite trocanterica (pag. 243

incarto AI).

Il

dr. med. __________, descritti gli atti ritenuti rilevanti, nonché l’anamnesi,

i disturbi soggettivi e le affezioni attuali e le constatazioni obiettive, ha

posto la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di stato dopo

carcinoma al seno destro ed ha indicato che dal punto di vista oncologico non

vi è alcuna incapacità lavorativa.

Le valutazioni del dr. med. __________, fatte proprie dai periti

del __________, motivate, approfondite, convincenti e che prendono in

considerazione l’evoluzione dello stato di salute della ricorrente nel corso

del tempo, devono pertanto essere confermate, ritenuto come i certificati

prodotti nelle more processuali non apportano elementi medici oggettivi che

possano inficiarne la forza probatoria.

In

queste condizioni, alla luce delle motivate, approfondite e convincenti

valutazioni peritali, questo Tribunale deve confermare anche la valutazione

oncologica contestata dall’insorgente.

2.7

Ne

segue, come rileva correttamente il medico SMR, dr. med. __________ nel

rapporto finale del 2 dicembre 2020 (pag. 295 e seguenti), che non vi è alcun

motivo per scostarsi dalla valutazione della perizia pluridisciplinare del __________

e di conseguenza anche i relativi periodi di incapacità lavorativa vanno

confermati.

In

attività adatte la ricorrente è stata incapace al lavoro al 100% dal 1°

dicembre 2012 al 1° maggio 2013, al 50% dal 17 marzo 2014 al 2 aprile 2014, al

100% dal 10 ottobre 2015 all’11 ottobre 2015 e dal 1° gennaio 2019 al 31

dicembre 2019 ed al 20% (riduzione del rendimento) dal 1° gennaio 2020.

A

proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto

come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di

fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto

alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56.

pag. 174, con riferimenti).

2.8

L’insorgente

non contesta il calcolo del grado d’invalidità effettuato dall’UAI. Esso del

resto è corretto nel risultato.

L’amministrazione

ha preso in considerazione, quale reddito da valida, i dati salariali risultanti

dall'inchiesta svizzera sulla

struttura dei salari 2018, edita dall'Ufficio federale di

statistica, più precisamente dalla

tabella TA1 2018_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08; denominata

Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello

di competenze e il sesso – Settore privato; DTF 142 V 178), settore 81,

che comprende anche le donne delle pulizie, poiché l’interessata nel passato ha

lavorato saltuariamente (negli ultimi 19 anni per totali 4 anni).

Tale

reddito ammontava nel 2018 a fr. 49’513 (3’911 X 12 mesi : 40 ore X 42.2 ore di

durata media lavorativa settimanale), nel 2019 a fr. 49'709 (49’513: 100.9 X

101.3

: 42.2 x 42.1) e nel 2020 a fr. 50'249 (49'709 : 101.3 X 102.4).

Per

quanto concerne il reddito da invalida dall'inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari 2018 (cfr., a proposito del 2012, la sentenza

9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in particolare

consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2018 tirage_skill_level

(salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello

di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza 9C_632/2015 del

4.

aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne

per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia

il livello 1 di competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016

pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 52’452.- (Fr. 4’371.-

x 12 mesi).

Questi

dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende

di 41,7 ore computabili nel 2018 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21

luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la

tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division

économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per una

donna ammonta a fr. 54'681.21 (fr. 52’452.-: 40 x 41,7), ritenuto che la

quota di tredicesima è già compresa (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid.

3a).

Nel

2019.

esso ammontava a fr. 55'219 (54'681.21 : 101.7 X 102.7, con orario

costante) e nel 2020 a fr. 55'703 (55'219 : 102.7 X 103.6).

Secondo la giurisprudenza federale, per

gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto

la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono

di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro.

Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza

valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In

concreto l’UAI ha applicato una riduzione, non contestata, del 5% (cfr.

decisione impugnata, pag. 2) per svantaggi salariali derivanti da contingenze

particolari.

Raffrontando

il reddito da valida di fr. 50'249 con quello da invalida di 55'703, ridotto

del 5% (riduzione sociale) a fr. 52'918 e del 20% (incapacità lavorativa) a fr.

42’334 si ottiene un grado d’invalidità del 16% che non dà diritto ad alcuna

rendita.

Ne

segue che il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita

conferma.

2.9

Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis

LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr.

anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli

art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V

402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti