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Decisione

32.2021.46

Istanza di ricusa del perito incaricato di eseguire una perizia di decorso risulta infondata

15 ottobre 2021Italiano18 min

che l’interessata non ha minimamente sostenuto che la prospettata valutazione specialistica

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.46

cr

Lugano

15 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini,

vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 marzo 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione (incidentale) del 2 marzo 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI

1, nata nel 1966, attiva quale impiegata all’__________ dal 1990, con progetto

di decisione del 30 dicembre 2019, poi confermato con decisione del 24 febbraio

2020, è stata posta al beneficio di una mezza rendita di invalidità,

limitatamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019,

poi soppressa alla luce di un grado d’invalidità complessivo è del 3% (doc. B).

1.2. Con sentenza 32.2020.53 del 29

ottobre 2020, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha accolto il ricorso

dell’assicurata nel senso che, annullata la decisione impugnata, l’incarto è

stato rinviato all’amministrazione per ulteriori accertamenti, tra i quali

l’esecuzione di una perizia neurologica di decorso.

1.3. Preso atto della necessità di procedere

ad un complemento peritale, così come stabilito dal TCA, con scritto del 2

febbraio 2021 l’Ufficio AI ha informato RI 1 circa l’intenzione di sottoporla ad

un esame medico neurologico presso il dr. med. __________, FMH neurologia, __________,

allegando alla comunicazione le domande peritali (doc. 82).

All’interessata è stato assegnato

un termine di 10 giorni per inoltrare “obiezioni fondate” (doc. 82).

1.4. In data 8 febbraio 2021 RI 1, rappresentata

dall’avv. RA 1, ha inoltrato all’Ufficio AI un’istanza di ricusa nei confronti del

dr. __________, in quanto “vi è un concreto rischio di prevenzione”. A

motivazione di tale richiesta, il legale ha addotto la circostanza che il

perito prescelto “conosce personalmente l’assicurata, avendo eseguito la prima

perizia, sulla quale si fonda la vostra decisione del 24 febbraio 2020, che è

stata annullata dal TCA. Si rammenta infatti che gli atti vi sono stati

rinviati, proprio perché la perizia del dr. med. __________ è stata giudicata

lacunosa dal tribunale. Vi sono pertanto circostanze oggettive idonee a

suscitare un forte rischio di prevenzione” (doc. 84).

1.5. Con scritto del 15 febbraio 2021

l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurata la conferma del nome del perito

incaricato, “in assenza di un valido motivo di ricusa”. L’amministrazione ha,

infatti, precisato che “con sentenza 29 ottobre 2020 (cresciuta incontestata in

giudicato), il Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) ha rinviato gli

atti all’Ufficio AI ribadendo la necessità di una perizia neurologica di decorso

che essendo tale è, dovutamente e conseguentemente, da commissionare al

medesimo perito” (doc. 85).

1.6. A fronte dell’ulteriore dissenso

manifestato il 26 febbraio 2021 dal legale dell’assicurata, con il quale ha chiesto

l’emanazione di una decisione incidentale in merito alla nomina del perito

neurologo (doc. 87), in data 2 marzo 2021 l’Ufficio AI ha confermato la sede

dell’accertamento peritale presso il dr. __________ (doc. 88).

1.7. RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA

1, è insorta al TCA contro la predetta decisione incidentale, chiedendo di

annullare la decisione impugnata e di far ordine all’Ufficio AI d’incaricare un

nuovo consulente esperto in neurologia (doc. I).

L’insorgente sostiene

sostanzialmente che la nomina del dr. __________ quale perito “crea un rischio

di parzialità”, visto che lo stesso sarebbe chiamato a pronunciarsi nuovamente

su quanto da egli già valutato in occasione del precedente apprezzamento

peritale. Ora, visto che “nella prima perizia sono state riscontrate delle

discrepanze con le constatazioni mediche effettuate dal __________”, a suo modo

di vedere, “è verosimile ritenere che l’oggettività del perito possa essere

messa in dubbio. L’obiettività a lui richiesta è verosimilmente a rischio dal

momento in cui si tratta proprio di rielaborare, di approfondire e, molto

probabilmente, di contravvenire alla sua opinione iniziale. È alquanto

improbabile che un professionista del settore possa tornare sui propri passi e

giudicare diversamente rispetto a quanto fatto in precedenza. Al contrario, è

lecito credere in un’assenza di spirito critico verso sé stessi rispetto all’analisi

della prima valutazione peritale, in particolar modo quando non vi sono nuovi

elementi per poter cambiare opinione”.

Per tali ragioni - tenuto conto, da

un lato, del fatto che l’esperto designato dall’amministrazione già conosce

l’assicurata essendo già stato implicato nella procedura e, dall’altro, che lo

stesso dovrebbe esprimersi sugli stessi fatti dopo che il TCA ha valutato la

sua valutazione peritale lacunosa – l’insorgente reputa che vi sia un rischio

di prevenzione del perito dr. __________, ciò che rende imprescindibile

l’intervento di un nuovo perito (doc. I).

1.8. Con risposta del 27 aprile 2021 l’Ufficio

AI ha proposto la reiezione dell’impugnativa con argomentazioni che, laddove

necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in

particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF

9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a pronunciarsi sul

provvedimento con cui l’Ufficio AI ha designato il perito neurologo incaricato di

eseguire una perizia neurologica di decorso, conformemente a quanto stabilito

dal TCA nella sentenza di rinvio 32.2020.53 del 29 ottobre 2020, cresciuta

incontestata in giudicato.

2.3. Giusta l'art. 43 cpv. 1 LPGA,

l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari

accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni

date oralmente devono essere messe per scritto.

Per l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono

necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la

valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi.

Se l'assicurato o altre persone che

pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo

ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare,

l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze

giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere

in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia

(art. 43 cpv. 3 LPGA).

2.4. Modificando la precedente

giurisprudenza di cui alla DTF 132 V 93, l’Alta Corte ha stabilito che in caso

di disaccordo gli Uffici AI dispongono l’allestimento di una perizia nella

forma di una decisione incidentale impugnabile al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale amministrativo federale (DTF 138 V 321 consid. 6.1

con riferimento a 137 V 256 consid. 3.4.2.6; modifica della giurisprudenza in

DTF 132 V 93). Tale principio vale pure in ambito LAINF (DTF 138 V 323 consid.

6.1.4)

Le decisioni incidentali inerenti,

fra l’altro, misure in ambito di accertamento non sono soggette a opposizione e

sono direttamente impugnabili davanti al TCA (Kieser, ATSG – Kommentar, 2009,

ad art. 49 n. 24 pag. 615-616, ad art. 52 n. 29-30 pag. 660 e ad art. 60 n. 4

pag. 749; entrambi con riferimenti giurisprudenziali e

dottrinali).

Nella sentenza pubblicata in DTF

137 V 257 consid. 3.4.2.7 l’Alta Corte ha inoltre stabilito che i giudizi

cantonali e quelli del Tribunale federale amministrativo su ricorsi contro

decisioni incidentali degli Uffici AI concernenti l’allestimento di perizie mediche

non sono deferibili al Tribunale federale a meno che non siano in discussione

motivi formali di ricusa (DTF 138 V 280 consid. 4; in ambito LAINF vale lo

stesso principio; cfr. DTF 138 V 318).

2.5. Presupposto per un ricorso contro una

decisione incidentale, in particolare in relazione all’allestimento di una

perizia, è l’esistenza di un danno irreparabile ai sensi dell’art. 46 cpv. 1

lett. a LPA (DTF 138 V 275 consid. 1.2.1).

Un

pregiudizio irreparabile è un danno di natura giuridica che non può essere

riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra decisione favorevole

al ricorrente (DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 141, 288 consid. 3.1 pag. 291).

Per contro, un danno meramente fattuale, come può essere il prolungamento della

procedura o un aumento delle sue spese, non può essere considerato irreparabile

(DTF 133 V 57 consid. 1 pag. 59 e le sentenze ivi citate).

La giurisprudenza ha anche

precisato che un danno irreparabile è dato quando gli accertamenti medici

comportano un aggravio che incide in maniera rilevante sull’integrità fisica e

psichica della persona da peritare (DTF 138 V 276 consid. 1.2.2. in fine con

riferimento a DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7.).

2.6. Allorquando va designato un centro

peritale, la persona assicurata può far valere, oltre alla ricusa dei periti,

obiezioni materiali contro l’allestimento della perizia in quanto tale, nel

senso che si tratterebbe di un’inutile seconda opinione, oppure contro la

natura e la portata della perizia (ad esempio riguardo alla scelta delle

discipline mediche) o contro determinati periti designati (per esempio per

quanto attiene la loro competenza specialistica) (DTF 138 V 275 consid. 1.1 con

riferimenti).

2.7. Nella fattispecie in esame, la

ricorrente ha chiesto la ricusa del perito neurologo dr. __________. A

fondamento di tale richiesta ella ha sostenuto il “rischio di parzialità” del

perito, visto che lo stesso è già stato implicato nella precedente procedura

oggetto della sentenza di rinvio del TCA, motivata proprio dalla necessità di

svolgere ulteriori approfondimenti peritali. A mente dell’insorgente, il fatto

che lo stesso esperto sia chiamato ora a “rielaborare, approfondire e, molto

probabilmente, contravvenire alla sua opinione iniziale” rende del tutto

improbabile che egli possa giudicare diversamente quanto fatto in precedenza.

Da qui, dunque, il concreto rischio di prevenzione del perito dr. __________,

ciò che, secondo l’assicurata, rende imprescindibile il conferimento del mandato

peritale ad un altro esperto.

2.8. Conformemente alla giurisprudenza

(ripresa in STF I 429/04 del 13 aprile 2006, consid. 2.4), per i periti valgono

di principio gli stessi motivi di astensione e di ricusazione previsti per i

giudici (DTF 120 V 364 consid. 3a). Di conseguenza, un perito dev'essere

considerato parziale in presenza di circostanze atte a fare diffidare della sua

imparzialità. La parzialità è uno stato interiore difficilmente dimostrabile.

Per ricusare un perito non è pertanto necessario provare che egli sia

effettivamente parziale. È sufficiente l'esistenza di elementi che permettano

di motivare l'apparente parzialità e il rischio di prevenzione. Nel valutare

l'apparenza di parzialità e l'importanza di tali circostanze non ci si può

tuttavia basare sulle sensazioni di una parte. La sfiducia nel perito deve

piuttosto apparire fondata da un profilo oggettivo (DTF 125 V 353 seg. consid.

3b/ee, 123 V 176 consid. 3d; VSI 2001 p. 109 seg. consid. 3b/ee; RAMI 1999 no.

U 332 pag. 193 consid. 2a/bb con riferimenti). Poco importa dunque che certi

atteggiamenti di un magistrato o di un perito possano essere avvertiti dal

ricusante come espressioni di parzialità. Decisivo è chiarire se tali

impressioni soggettive appaiano anche oggettivamente fondate (DTF 116 Ia 137

consid. 2a e 2b). Considerata la rilevanza che rivestono i rapporti medici nel

diritto delle assicurazioni sociali, l'imparzialità del perito deve essere

valutata con rigore (DTF 123 V 176 consid. 3d, 120 V 364 consid. 3).

Sempre conformemente

alla giurisprudenza (esposta nella citata STF I 429/04, consid. 2.5), semplici dissapori tra il giudice, rispettivamente il perito, e una

parte non giustificano una ricusa del magistrato, rispettivamente del perito, a

meno che denotino una riconoscibile prevenzione (RDAT 1976 pag. 62). Per

legittimare una ricusa non basta nemmeno un'antipatia, ancorché dichiarata, ma

occorre un'avversione marcata, grave e profonda (Poudret, Commentaire de la loi

fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, n. 4.2 all'art. 23 OG).

L'avversione non può inoltre risalire troppo in là nel tempo (Alfred Bühler,

Erwartungen des Richters an den Sachverständigen, in: PJA 1999 pag. 570).

2.9. Chiamato a pronunciarsi, questo

Tribunale non condivide la pretesa presunta parzialità ed assenza di indipendenza

del dr. __________, addotta dall’insorgente per il fatto che lo stesso esperto

in neurologia si sia già chinato sulle patologie dell’interessata nel

precedente referto peritale del 21 febbraio 2019.

Come

opportunamente rilevato dall’amministrazione nella risposta di causa, questo

Tribunale, nella sentenza 32.2020.53 del 29 ottobre 2020, ha considerato necessario

rinviare gli atti all’amministrazione al fine di ordinare una perizia di

decorso, atta a stabilire se, come rilevato dagli specialisti del __________, fosse

intervenuto, oppure no, successivamente alla visita peritale del 12 febbraio

2019, un peggioramento dello stato di salute.

Leggendo

attentamente le motivazioni della sentenza in questione, emerge chiaramente

come il TCA abbia considerato indispensabile richiedere allo stesso dr. __________

di eseguire il complemento peritale al fine di verificare se, come sostenuto

dagli specialisti del __________, vi fosse stato o meno un peggioramento delle

condizioni di salute successivamente al momento della visita peritale, tale da

incidere sulla valutazione della capacità lavorativa residua.

Nella

sentenza di rinvio, difatti, il TCA ha rimproverato all’amministrazione di

avere sottoposto i referti del PD dr. __________ prodotti dall’insorgente a

dimostrazione delle proprie pretese unicamente al vaglio del medico del SMR - e

non invece, come sarebbe stato corretto, al dr. __________ - per verificare se

gli stessi fossero o meno atti a rimettere in discussione le conclusioni

peritali.

A

tale riguardo, questa Corte ha in particolare evidenziato come l’Ufficio AI

“avrebbe dovuto richiedere una presa di posizione direttamente al dr. __________,

così da accertare l’eventuale presenza di condizioni tali da indurlo a

modificare il proprio apprezzamento”, aggiungendo che “tale soluzione appare

tanto più giustificata, se si pone mente al fatto che lo stesso perito ha

considerato che “tutto sommato ritengo che l’attuale situazione permetta

all’assicurata di lavorare senza limitazioni maggiori al più tardi a partire da

inizio febbraio 2019 e cioè dal momento in cui è stata descritta ed anche

confermato ad un esame clinico da parte dei colleghi del __________, un

miglioramento anche dei sintomi soggettivi al braccio destro” (cfr. doc. 75 -

il corsivo è della redattrice).

In

maniera ancora più esplicita, inoltre, il TCA ha concluso che “visto il chiaro

riferimento da parte del dr. __________, al momento di formulare le proprie

conclusioni, a quanto apprezzato anche dagli specialisti del __________, il TCA

ritiene che a fronte di una successiva diversa quantificazione della

percentuale di capacità lavorativa esigibile dall’assicurata da parte del PD

dr. __________, in contrasto con quella del perito, spettasse unicamente al

dr. __________ esprimersi, attraverso una valutazione peritale di decorso,

non potendo essere considerata sufficiente l’indicazione con la quale il medico

SMR ha liquidato la questione considerandola una diversa valutazione di una

identica fattispecie” (cfr. doc. 75, consid. 2.9. - il corsivo è della

redattrice).

Alla

luce di quanto appena illustrato, la scelta dell’amministrazione di affidare la

perizia neurologica di decorso al dr. _________ appare ineccepibile.

Che il medesimo specialista si sia

già espresso in una perizia precedente relativa alla ricorrente, non basta per

mettere in dubbio la parzialità del perito e/o concludere che ciò non gli permetta

di prestare l’opera secondo scienza e coscienza e con perfetta imparzialità

attenendosi al compito che gli è stato affidato (cfr. circa la ricusa,

respinta, di un perito designato per una perizia in ambito AI e che aveva già

eseguito una perizia in ambito LAINF, la sentenza 32.2012.59 del 5 giugno 2012;

vedi anche STCA 32.2013.179 dell’8 aprile 2014 consid. 2.10.). Infatti

un

intero tribunale (e di conseguenza anche i periti e i consulenti del SAM [cfr.

DTF 120 V 364 consid. 3]), non può essere ricusato per il semplice motivo che, in

un procedimento anteriore, ha deciso a sfavore dell'attuale ricorrente (cfr.

DTF 114 Ia 278 consid. 1).

Giova

qui ricordare che il Tribunale federale, nella sentenza 9C_ 1032/2010 del 1°

settembre 2011 consid. 4.1, ha precisato che risulta giustificato e che può

anzi accrescere il valore risolutivo di una perizia di decorso, il fatto che

l'evoluzione dello stato di salute intervenuta nel frattempo venga accertata e

valutata dagli stessi periti medici che si erano già in precedenza confrontati

con la fattispecie. La giurisprudenza di cui alla STF 9C 1032/2010 del 1°

settembre 2011 è stata confermata dal TF anche nelle STF 9C_434/2016 del 14

ottobre 2016 al consid. 5.2, 8C_665/2015 del 21 gennaio 2016 al consid. 4.2 e

9C_441/2014 del 18 giugno 2014 al consid. 2.2.2 (cfr. STCA 32.2017.135 del 23

maggio 2018, consid. 2.8.2.3; STCA 32.2019.219 del 15 luglio 2020, consid. 2.7).

Contrariamente

a quanto sostenuto dalla ricorrente, inoltre, il TCA non reputa che vi siano

motivi oggettivi che possano portare a ritenere, a priori, che il dr.

Bernasconi potrebbe essere prevenuto, e che quindi l’apprezzamento di decorso

che egli sarebbe chiamato a rendere mancherebbe di imparzialità, visto che

egli, secondo l’assicurata, ben difficilmente potrebbe ritornare sulla sua

precedente valutazione.

A

tale proposito, il TCA ricorda che il fatto che il dr. __________, nello

svolgimento della valutazione peritale di decorso, sia tenuto, come

espressamente stabilito nella sentenza di rinvio, a confrontarsi in maniera

puntuale e giustificata con la (mutata) opinione espressa dagli specialisti del

__________ (i quali hanno a più riprese manifestato, dopo la perizia del dr. __________,

la necessità di mantenere un’inabilità lavorativa del 50%, cfr. doc. 75 consid.

2.7.), appare, anzi, garanzia di una particolare attenzione e di un obbligo

accresciuto di motivazione che incombe al perito nell’apprezzamento di decorso.

Va

a tale riguardo ricordato che nel referto peritale del 21 febbraio 2019 il dr. __________

aveva corroborato la propria valutazione evidenziando l’esistenza di un’evoluzione

complessivamente favorevole dello stato di salute, pure condivisa dagli

specialisti del __________, indicando di avere discusso telefonicamente il caso

“anche con il PD dr. __________, coprimario del __________ a __________. Mi

conferma che anche da parte loro è stata constatata un’evoluzione molto

favorevole e che non si giustifica un’ulteriore incapacità lavorativa vista

l’attuale situazione con un reperto clinico ormai quasi normale. Si dichiara in

linea di principio d’accordo con il fatto che la paziente possa di nuovo

lavorare senza limitazioni” (cfr. doc. 27 pag. 8), concludendo che

“l’evoluzione è stata complessivamente favorevole, come viene d’altronde

confermato sia dal medico curante dr. __________, che dai neurologi del __________

che hanno seguito la paziente e dunque a questo punto non si giustifica più un

prolungamento dell’incapacità lavorativa” (cfr. doc. 27 pag. 11).

L’insorgente potrà semmai

contestare il contenuto della perizia di decorso impugnando la decisione

formale che l’Ufficio AI emanerà al termine della procedura istruttoria.

È quindi dato concludere, in sintonia con la giurisprudenza in materia secondo la quale, fino a

prova (anche se attenuata) del contrario, l'imparzialità del perito deve essere

presunta (STF I 14/04 del 14 marzo 2006, consid. 3.2.2;

Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II: Les droits

fondamentaux, Berna 2000, pag. 579 cifra marg. 1205), che

quanto affermato genericamente dall’assicurata non consente di ritenere

prevenuto il dr. __________ o che egli non sia in grado di prestare la propria

opera in perfetta imparzialità.

Fatti

I motivi addotti non

sono pertanto atti a fondare la ricusa del citato specialista.

L’istanza di ricusa

va dunque respinta in quanto infondata.

Va infine rilevato

che l’interessata non ha minimamente sostenuto che la prospettata valutazione specialistica

ad opera del medesimo esperto costituisca per lei un notevole intervento nella

sua integrità fisica e psichica, rispettivamente non risulta dato che

l’esecuzione della prospettata perizia da parte dello stesso neurologo abbia

Considerandi

come conseguenza un danno irreparabile.

2.10

Giusta

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in

combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale

delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 138

V 122; 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24

settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le

spese di fr. 500 sono poste a carico dell'assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti