32.2021.46
Istanza di ricusa del perito incaricato di eseguire una perizia di decorso risulta infondata
15 ottobre 2021Italiano18 min
che l’interessata non ha minimamente sostenuto che la prospettata valutazione specialistica
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.46
cr
Lugano
15 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 marzo 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione (incidentale) del 2 marzo 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI
1, nata nel 1966, attiva quale impiegata all’__________ dal 1990, con progetto
di decisione del 30 dicembre 2019, poi confermato con decisione del 24 febbraio
2020, è stata posta al beneficio di una mezza rendita di invalidità,
limitatamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019,
poi soppressa alla luce di un grado d’invalidità complessivo è del 3% (doc. B).
1.2. Con sentenza 32.2020.53 del 29
ottobre 2020, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha accolto il ricorso
dell’assicurata nel senso che, annullata la decisione impugnata, l’incarto è
stato rinviato all’amministrazione per ulteriori accertamenti, tra i quali
l’esecuzione di una perizia neurologica di decorso.
1.3. Preso atto della necessità di procedere
ad un complemento peritale, così come stabilito dal TCA, con scritto del 2
febbraio 2021 l’Ufficio AI ha informato RI 1 circa l’intenzione di sottoporla ad
un esame medico neurologico presso il dr. med. __________, FMH neurologia, __________,
allegando alla comunicazione le domande peritali (doc. 82).
All’interessata è stato assegnato
un termine di 10 giorni per inoltrare “obiezioni fondate” (doc. 82).
1.4. In data 8 febbraio 2021 RI 1, rappresentata
dall’avv. RA 1, ha inoltrato all’Ufficio AI un’istanza di ricusa nei confronti del
dr. __________, in quanto “vi è un concreto rischio di prevenzione”. A
motivazione di tale richiesta, il legale ha addotto la circostanza che il
perito prescelto “conosce personalmente l’assicurata, avendo eseguito la prima
perizia, sulla quale si fonda la vostra decisione del 24 febbraio 2020, che è
stata annullata dal TCA. Si rammenta infatti che gli atti vi sono stati
rinviati, proprio perché la perizia del dr. med. __________ è stata giudicata
lacunosa dal tribunale. Vi sono pertanto circostanze oggettive idonee a
suscitare un forte rischio di prevenzione” (doc. 84).
1.5. Con scritto del 15 febbraio 2021
l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurata la conferma del nome del perito
incaricato, “in assenza di un valido motivo di ricusa”. L’amministrazione ha,
infatti, precisato che “con sentenza 29 ottobre 2020 (cresciuta incontestata in
giudicato), il Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) ha rinviato gli
atti all’Ufficio AI ribadendo la necessità di una perizia neurologica di decorso
che essendo tale è, dovutamente e conseguentemente, da commissionare al
medesimo perito” (doc. 85).
1.6. A fronte dell’ulteriore dissenso
manifestato il 26 febbraio 2021 dal legale dell’assicurata, con il quale ha chiesto
l’emanazione di una decisione incidentale in merito alla nomina del perito
neurologo (doc. 87), in data 2 marzo 2021 l’Ufficio AI ha confermato la sede
dell’accertamento peritale presso il dr. __________ (doc. 88).
1.7. RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA
1, è insorta al TCA contro la predetta decisione incidentale, chiedendo di
annullare la decisione impugnata e di far ordine all’Ufficio AI d’incaricare un
nuovo consulente esperto in neurologia (doc. I).
L’insorgente sostiene
sostanzialmente che la nomina del dr. __________ quale perito “crea un rischio
di parzialità”, visto che lo stesso sarebbe chiamato a pronunciarsi nuovamente
su quanto da egli già valutato in occasione del precedente apprezzamento
peritale. Ora, visto che “nella prima perizia sono state riscontrate delle
discrepanze con le constatazioni mediche effettuate dal __________”, a suo modo
di vedere, “è verosimile ritenere che l’oggettività del perito possa essere
messa in dubbio. L’obiettività a lui richiesta è verosimilmente a rischio dal
momento in cui si tratta proprio di rielaborare, di approfondire e, molto
probabilmente, di contravvenire alla sua opinione iniziale. È alquanto
improbabile che un professionista del settore possa tornare sui propri passi e
giudicare diversamente rispetto a quanto fatto in precedenza. Al contrario, è
lecito credere in un’assenza di spirito critico verso sé stessi rispetto all’analisi
della prima valutazione peritale, in particolar modo quando non vi sono nuovi
elementi per poter cambiare opinione”.
Per tali ragioni - tenuto conto, da
un lato, del fatto che l’esperto designato dall’amministrazione già conosce
l’assicurata essendo già stato implicato nella procedura e, dall’altro, che lo
stesso dovrebbe esprimersi sugli stessi fatti dopo che il TCA ha valutato la
sua valutazione peritale lacunosa – l’insorgente reputa che vi sia un rischio
di prevenzione del perito dr. __________, ciò che rende imprescindibile
l’intervento di un nuovo perito (doc. I).
1.8. Con risposta del 27 aprile 2021 l’Ufficio
AI ha proposto la reiezione dell’impugnativa con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in
particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a pronunciarsi sul
provvedimento con cui l’Ufficio AI ha designato il perito neurologo incaricato di
eseguire una perizia neurologica di decorso, conformemente a quanto stabilito
dal TCA nella sentenza di rinvio 32.2020.53 del 29 ottobre 2020, cresciuta
incontestata in giudicato.
2.3. Giusta l'art. 43 cpv. 1 LPGA,
l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari
accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni
date oralmente devono essere messe per scritto.
Per l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono
necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la
valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi.
Se l'assicurato o altre persone che
pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo
ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare,
l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze
giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere
in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia
(art. 43 cpv. 3 LPGA).
2.4. Modificando la precedente
giurisprudenza di cui alla DTF 132 V 93, l’Alta Corte ha stabilito che in caso
di disaccordo gli Uffici AI dispongono l’allestimento di una perizia nella
forma di una decisione incidentale impugnabile al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale amministrativo federale (DTF 138 V 321 consid. 6.1
con riferimento a 137 V 256 consid. 3.4.2.6; modifica della giurisprudenza in
DTF 132 V 93). Tale principio vale pure in ambito LAINF (DTF 138 V 323 consid.
6.1.4)
Le decisioni incidentali inerenti,
fra l’altro, misure in ambito di accertamento non sono soggette a opposizione e
sono direttamente impugnabili davanti al TCA (Kieser, ATSG – Kommentar, 2009,
ad art. 49 n. 24 pag. 615-616, ad art. 52 n. 29-30 pag. 660 e ad art. 60 n. 4
pag. 749; entrambi con riferimenti giurisprudenziali e
dottrinali).
Nella sentenza pubblicata in DTF
137 V 257 consid. 3.4.2.7 l’Alta Corte ha inoltre stabilito che i giudizi
cantonali e quelli del Tribunale federale amministrativo su ricorsi contro
decisioni incidentali degli Uffici AI concernenti l’allestimento di perizie mediche
non sono deferibili al Tribunale federale a meno che non siano in discussione
motivi formali di ricusa (DTF 138 V 280 consid. 4; in ambito LAINF vale lo
stesso principio; cfr. DTF 138 V 318).
2.5. Presupposto per un ricorso contro una
decisione incidentale, in particolare in relazione all’allestimento di una
perizia, è l’esistenza di un danno irreparabile ai sensi dell’art. 46 cpv. 1
lett. a LPA (DTF 138 V 275 consid. 1.2.1).
Un
pregiudizio irreparabile è un danno di natura giuridica che non può essere
riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra decisione favorevole
al ricorrente (DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 141, 288 consid. 3.1 pag. 291).
Per contro, un danno meramente fattuale, come può essere il prolungamento della
procedura o un aumento delle sue spese, non può essere considerato irreparabile
(DTF 133 V 57 consid. 1 pag. 59 e le sentenze ivi citate).
La giurisprudenza ha anche
precisato che un danno irreparabile è dato quando gli accertamenti medici
comportano un aggravio che incide in maniera rilevante sull’integrità fisica e
psichica della persona da peritare (DTF 138 V 276 consid. 1.2.2. in fine con
riferimento a DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7.).
2.6. Allorquando va designato un centro
peritale, la persona assicurata può far valere, oltre alla ricusa dei periti,
obiezioni materiali contro l’allestimento della perizia in quanto tale, nel
senso che si tratterebbe di un’inutile seconda opinione, oppure contro la
natura e la portata della perizia (ad esempio riguardo alla scelta delle
discipline mediche) o contro determinati periti designati (per esempio per
quanto attiene la loro competenza specialistica) (DTF 138 V 275 consid. 1.1 con
riferimenti).
2.7. Nella fattispecie in esame, la
ricorrente ha chiesto la ricusa del perito neurologo dr. __________. A
fondamento di tale richiesta ella ha sostenuto il “rischio di parzialità” del
perito, visto che lo stesso è già stato implicato nella precedente procedura
oggetto della sentenza di rinvio del TCA, motivata proprio dalla necessità di
svolgere ulteriori approfondimenti peritali. A mente dell’insorgente, il fatto
che lo stesso esperto sia chiamato ora a “rielaborare, approfondire e, molto
probabilmente, contravvenire alla sua opinione iniziale” rende del tutto
improbabile che egli possa giudicare diversamente quanto fatto in precedenza.
Da qui, dunque, il concreto rischio di prevenzione del perito dr. __________,
ciò che, secondo l’assicurata, rende imprescindibile il conferimento del mandato
peritale ad un altro esperto.
2.8. Conformemente alla giurisprudenza
(ripresa in STF I 429/04 del 13 aprile 2006, consid. 2.4), per i periti valgono
di principio gli stessi motivi di astensione e di ricusazione previsti per i
giudici (DTF 120 V 364 consid. 3a). Di conseguenza, un perito dev'essere
considerato parziale in presenza di circostanze atte a fare diffidare della sua
imparzialità. La parzialità è uno stato interiore difficilmente dimostrabile.
Per ricusare un perito non è pertanto necessario provare che egli sia
effettivamente parziale. È sufficiente l'esistenza di elementi che permettano
di motivare l'apparente parzialità e il rischio di prevenzione. Nel valutare
l'apparenza di parzialità e l'importanza di tali circostanze non ci si può
tuttavia basare sulle sensazioni di una parte. La sfiducia nel perito deve
piuttosto apparire fondata da un profilo oggettivo (DTF 125 V 353 seg. consid.
3b/ee, 123 V 176 consid. 3d; VSI 2001 p. 109 seg. consid. 3b/ee; RAMI 1999 no.
U 332 pag. 193 consid. 2a/bb con riferimenti). Poco importa dunque che certi
atteggiamenti di un magistrato o di un perito possano essere avvertiti dal
ricusante come espressioni di parzialità. Decisivo è chiarire se tali
impressioni soggettive appaiano anche oggettivamente fondate (DTF 116 Ia 137
consid. 2a e 2b). Considerata la rilevanza che rivestono i rapporti medici nel
diritto delle assicurazioni sociali, l'imparzialità del perito deve essere
valutata con rigore (DTF 123 V 176 consid. 3d, 120 V 364 consid. 3).
Sempre conformemente
alla giurisprudenza (esposta nella citata STF I 429/04, consid. 2.5), semplici dissapori tra il giudice, rispettivamente il perito, e una
parte non giustificano una ricusa del magistrato, rispettivamente del perito, a
meno che denotino una riconoscibile prevenzione (RDAT 1976 pag. 62). Per
legittimare una ricusa non basta nemmeno un'antipatia, ancorché dichiarata, ma
occorre un'avversione marcata, grave e profonda (Poudret, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, n. 4.2 all'art. 23 OG).
L'avversione non può inoltre risalire troppo in là nel tempo (Alfred Bühler,
Erwartungen des Richters an den Sachverständigen, in: PJA 1999 pag. 570).
2.9. Chiamato a pronunciarsi, questo
Tribunale non condivide la pretesa presunta parzialità ed assenza di indipendenza
del dr. __________, addotta dall’insorgente per il fatto che lo stesso esperto
in neurologia si sia già chinato sulle patologie dell’interessata nel
precedente referto peritale del 21 febbraio 2019.
Come
opportunamente rilevato dall’amministrazione nella risposta di causa, questo
Tribunale, nella sentenza 32.2020.53 del 29 ottobre 2020, ha considerato necessario
rinviare gli atti all’amministrazione al fine di ordinare una perizia di
decorso, atta a stabilire se, come rilevato dagli specialisti del __________, fosse
intervenuto, oppure no, successivamente alla visita peritale del 12 febbraio
2019, un peggioramento dello stato di salute.
Leggendo
attentamente le motivazioni della sentenza in questione, emerge chiaramente
come il TCA abbia considerato indispensabile richiedere allo stesso dr. __________
di eseguire il complemento peritale al fine di verificare se, come sostenuto
dagli specialisti del __________, vi fosse stato o meno un peggioramento delle
condizioni di salute successivamente al momento della visita peritale, tale da
incidere sulla valutazione della capacità lavorativa residua.
Nella
sentenza di rinvio, difatti, il TCA ha rimproverato all’amministrazione di
avere sottoposto i referti del PD dr. __________ prodotti dall’insorgente a
dimostrazione delle proprie pretese unicamente al vaglio del medico del SMR - e
non invece, come sarebbe stato corretto, al dr. __________ - per verificare se
gli stessi fossero o meno atti a rimettere in discussione le conclusioni
peritali.
A
tale riguardo, questa Corte ha in particolare evidenziato come l’Ufficio AI
“avrebbe dovuto richiedere una presa di posizione direttamente al dr. __________,
così da accertare l’eventuale presenza di condizioni tali da indurlo a
modificare il proprio apprezzamento”, aggiungendo che “tale soluzione appare
tanto più giustificata, se si pone mente al fatto che lo stesso perito ha
considerato che “tutto sommato ritengo che l’attuale situazione permetta
all’assicurata di lavorare senza limitazioni maggiori al più tardi a partire da
inizio febbraio 2019 e cioè dal momento in cui è stata descritta ed anche
confermato ad un esame clinico da parte dei colleghi del __________, un
miglioramento anche dei sintomi soggettivi al braccio destro” (cfr. doc. 75 -
il corsivo è della redattrice).
In
maniera ancora più esplicita, inoltre, il TCA ha concluso che “visto il chiaro
riferimento da parte del dr. __________, al momento di formulare le proprie
conclusioni, a quanto apprezzato anche dagli specialisti del __________, il TCA
ritiene che a fronte di una successiva diversa quantificazione della
percentuale di capacità lavorativa esigibile dall’assicurata da parte del PD
dr. __________, in contrasto con quella del perito, spettasse unicamente al
dr. __________ esprimersi, attraverso una valutazione peritale di decorso,
non potendo essere considerata sufficiente l’indicazione con la quale il medico
SMR ha liquidato la questione considerandola una diversa valutazione di una
identica fattispecie” (cfr. doc. 75, consid. 2.9. - il corsivo è della
redattrice).
Alla
luce di quanto appena illustrato, la scelta dell’amministrazione di affidare la
perizia neurologica di decorso al dr. _________ appare ineccepibile.
Che il medesimo specialista si sia
già espresso in una perizia precedente relativa alla ricorrente, non basta per
mettere in dubbio la parzialità del perito e/o concludere che ciò non gli permetta
di prestare l’opera secondo scienza e coscienza e con perfetta imparzialità
attenendosi al compito che gli è stato affidato (cfr. circa la ricusa,
respinta, di un perito designato per una perizia in ambito AI e che aveva già
eseguito una perizia in ambito LAINF, la sentenza 32.2012.59 del 5 giugno 2012;
vedi anche STCA 32.2013.179 dell’8 aprile 2014 consid. 2.10.). Infatti
un
intero tribunale (e di conseguenza anche i periti e i consulenti del SAM [cfr.
DTF 120 V 364 consid. 3]), non può essere ricusato per il semplice motivo che, in
un procedimento anteriore, ha deciso a sfavore dell'attuale ricorrente (cfr.
DTF 114 Ia 278 consid. 1).
Giova
qui ricordare che il Tribunale federale, nella sentenza 9C_ 1032/2010 del 1°
settembre 2011 consid. 4.1, ha precisato che risulta giustificato e che può
anzi accrescere il valore risolutivo di una perizia di decorso, il fatto che
l'evoluzione dello stato di salute intervenuta nel frattempo venga accertata e
valutata dagli stessi periti medici che si erano già in precedenza confrontati
con la fattispecie. La giurisprudenza di cui alla STF 9C 1032/2010 del 1°
settembre 2011 è stata confermata dal TF anche nelle STF 9C_434/2016 del 14
ottobre 2016 al consid. 5.2, 8C_665/2015 del 21 gennaio 2016 al consid. 4.2 e
9C_441/2014 del 18 giugno 2014 al consid. 2.2.2 (cfr. STCA 32.2017.135 del 23
maggio 2018, consid. 2.8.2.3; STCA 32.2019.219 del 15 luglio 2020, consid. 2.7).
Contrariamente
a quanto sostenuto dalla ricorrente, inoltre, il TCA non reputa che vi siano
motivi oggettivi che possano portare a ritenere, a priori, che il dr.
Bernasconi potrebbe essere prevenuto, e che quindi l’apprezzamento di decorso
che egli sarebbe chiamato a rendere mancherebbe di imparzialità, visto che
egli, secondo l’assicurata, ben difficilmente potrebbe ritornare sulla sua
precedente valutazione.
A
tale proposito, il TCA ricorda che il fatto che il dr. __________, nello
svolgimento della valutazione peritale di decorso, sia tenuto, come
espressamente stabilito nella sentenza di rinvio, a confrontarsi in maniera
puntuale e giustificata con la (mutata) opinione espressa dagli specialisti del
__________ (i quali hanno a più riprese manifestato, dopo la perizia del dr. __________,
la necessità di mantenere un’inabilità lavorativa del 50%, cfr. doc. 75 consid.
2.7.), appare, anzi, garanzia di una particolare attenzione e di un obbligo
accresciuto di motivazione che incombe al perito nell’apprezzamento di decorso.
Va
a tale riguardo ricordato che nel referto peritale del 21 febbraio 2019 il dr. __________
aveva corroborato la propria valutazione evidenziando l’esistenza di un’evoluzione
complessivamente favorevole dello stato di salute, pure condivisa dagli
specialisti del __________, indicando di avere discusso telefonicamente il caso
“anche con il PD dr. __________, coprimario del __________ a __________. Mi
conferma che anche da parte loro è stata constatata un’evoluzione molto
favorevole e che non si giustifica un’ulteriore incapacità lavorativa vista
l’attuale situazione con un reperto clinico ormai quasi normale. Si dichiara in
linea di principio d’accordo con il fatto che la paziente possa di nuovo
lavorare senza limitazioni” (cfr. doc. 27 pag. 8), concludendo che
“l’evoluzione è stata complessivamente favorevole, come viene d’altronde
confermato sia dal medico curante dr. __________, che dai neurologi del __________
che hanno seguito la paziente e dunque a questo punto non si giustifica più un
prolungamento dell’incapacità lavorativa” (cfr. doc. 27 pag. 11).
L’insorgente potrà semmai
contestare il contenuto della perizia di decorso impugnando la decisione
formale che l’Ufficio AI emanerà al termine della procedura istruttoria.
È quindi dato concludere, in sintonia con la giurisprudenza in materia secondo la quale, fino a
prova (anche se attenuata) del contrario, l'imparzialità del perito deve essere
presunta (STF I 14/04 del 14 marzo 2006, consid. 3.2.2;
Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II: Les droits
fondamentaux, Berna 2000, pag. 579 cifra marg. 1205), che
quanto affermato genericamente dall’assicurata non consente di ritenere
prevenuto il dr. __________ o che egli non sia in grado di prestare la propria
opera in perfetta imparzialità.
Fatti
I motivi addotti non
sono pertanto atti a fondare la ricusa del citato specialista.
L’istanza di ricusa
va dunque respinta in quanto infondata.
Va infine rilevato
che l’interessata non ha minimamente sostenuto che la prospettata valutazione specialistica
ad opera del medesimo esperto costituisca per lei un notevole intervento nella
sua integrità fisica e psichica, rispettivamente non risulta dato che
l’esecuzione della prospettata perizia da parte dello stesso neurologo abbia
Considerandi
come conseguenza un danno irreparabile.
2.10
Giusta
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in
combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale
delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 138
V 122; 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24
settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le
spese di fr. 500 sono poste a carico dell'assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti