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Decisione

32.2021.47

Revisione della rendita. Conferma della soppressione della rendita. Confermata la perizia psichiatrica. L'assicurato può svolgere qualsiasi attività lucrativa e quindi non ha alcun grado d'invalidità

26 maggio 2021Italiano43 min

avviato d’ufficio una revisione della rendita (doc. 134 inc. AI). Dopo aver proceduto

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.47

BS/sc

Lugano

26 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 marzo 2021 di

RI 1

contro

la decisione del 1° marzo 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1966, di formazione

orafo e precedentemente attivo quale venditore presso una catena di negozi di

abbigliamento, è stato posto al beneficio di una rendita intera dal 1° febbraio

2006 a seguito di patologie di natura cardiaca, reumatologica e psichiatrica

(cfr. decisione 14 dicembre 2006 in doc. AI 18, per le motivazioni cfr. doc. 17

inc. AI; se non diversamente indicato, i documenti citati si riferiscono agli

atti prodotti dall’Ufficio AI con la risposta di causa).

1.2. Nell’agosto 2007 l’Ufficio AI ha

avviato d’ufficio una procedura di revisione (doc. 20).

Esperiti gli accertamenti medici

ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare a cura del __________

dal cui rapporto 31 luglio 2008 è risultato un miglioramento della situazione

valetudinaria nel senso di un’inabilità lavorativa del 20% nella propria ed in

altre attività (doc. 32), con progetto di decisione 17 luglio 2009

l’amministrazione ha soppresso la rendita non presentando l’assicurato un grado

d’invalidità pensionabile (doc. 40).

A seguito di un peggioramento

delle condizioni di salute segnalato dallo psichiatra curante (cfr. scritto 29

luglio 2009 in doc. 41; rapporto 26 gennaio 2010 doc. 48), l’amministrazione ha

proceduto ad una nuova valutazione reumatologica, cardiologica e psichiatrica

operata del proprio servizio medico (SMR). Con rapporto 9 giugno 2010 il SMR ha

concluso che dal punto di vista internistico, cardiologico e reumatologico

l’assicurato presenta un’incapacità lavorativa del 20% (doc. AI 58).

Di conseguenza, con decisione 16

febbraio 2011, in sostituzione della precedente pronunzia del 7 febbraio 2011,

l’Ufficio AI ha confermato la soppressione della rendita, togliendo l’effetto

sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 64).

Con sentenza 4 novembre 2011 il

TCA ha confermato la decisione amministrativa (inc. 32.2011.102).

1.3. Nell’ottobre 2012 l’assicurato ha

inoltrato una nuova domanda di rendita facendo presente un peggioramento di

natura psichiatrica, allegando il referto 18 ottobre 2012 dello psichiatra

curante, dr. med. Critelli (doc. 10 medici del suo psichiatra e dei cardiologi

curanti (doc. 95). Dopo aver raccolto la necessaria documentazione, con

rapporto 13 agosto 2013 il dr. med. __________, attivo presso il SMR, ha

attestato una totale inabilità lavorativa in qualsiasi attività dall’11 maggio

2012, ritenendo esigibile una terapia psichiatrica (doc. 117).

Di conseguenza, con decisione 31

ottobre 2013 l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita

intera dal 1° maggio 2012 (doc. 132 inc. AI; per le motivazioni cfr. doc. 129).

1.4. Nel febbraio 2014 l’Ufficio AI ha

avviato d’ufficio una revisione della rendita (doc. 134). Dopo aver proceduto

all’aggiornamento della documentazione medica, preso atto delle annotazioni 7

ottobre e 9 ottobre 2014 del SMR (doc. 147 e 150), con comunicazione 9 ottobre

2014 l’Ufficio AI ha confermato la rendita intera (doc. 149 inc. AI).

1.5. Nell’ambito della nuova revisione

avviata d’ufficio a fine dicembre 2018, l’amministrazione ha incaricato il dr.

med. __________ di eseguire una perizia psichiatrica. Con rapporto 10 agosto

2020 il perito ha concluso per l’assenza di una patologia psichiatrica,

valutando di conseguenza una piena abilità lavorativa in qualsiasi attività

(doc. 191).

Preso atto della perizia psichiatrica e del referto 24 dicembre 2018 del

cardiologo curante, dr. med. __________, con rapporto 28 settembre 2020 il dr.

med. __________, attivo presso il SMR, ha fatto risalire la piena abilità

lavorativa a partire dal 20 dicembre 2018, giorno della visita presso il

succitato cardiologo (doc. 192 AI).

Con progetto di decisione 9

novembre 2020 l’Ufficio AI ha preavvisato la soppressione della rendita (doc.

194).

Con osservazioni 11 febbraio 2021

l’allora legale dell’assicurato, contestato il progetto di decisione, ha

prodotto diversi atti medici (doc. 212). Sottoposta tale documentazione al

vaglio del dr. med. __________, con rapporto del 19 febbraio 2012 lo psichiatra

ha confermato la perizia (doc. 215). Con rapporto 1° marzo 2021 il dr. med. __________

del SMR ha valutato il certificato 25 gennaio 2021 del cardiologo curante,

confermando la piena abilità lavorativa in attività leggere (doc. 218).

Di conseguenza, ritenuto che “l’assicurato

presenta una capacità lavorativa del 100% dal 20.12.2018, riscontrata in ogni

ambito lavorativo, quindi sia nell’attività (leggera) precedentemente svolta di

orafo, sia in attività adeguate allo stato di salute”, con decisione 1°

marzo 2021 l’Ufficio AI ha confermato la soppressione della rendita con effetto

dalla fine del mese che segue l’intimazione del provvedimento e tolto l’effetto

sospensivo ad un eventuale ricorso.

1.6. Con il presente ricorso

l’assicurato insorge contro la decisione 1° marzo 2021, postulandone

l'annullamento ed il rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori

accertamenti medici ed economici.

Contesta la perizia psichiatrica,

ritenendo che il dr. med. __________ abbia espresso una sua personale

valutazione che diverge completamente da quella data in precedenza dai suoi

medici curanti e dai medici dell’amministrazione. Rileva come il perito non

abbia dato alcuna spiegazione in merito ad un miglioramento giustificante la

soppressione della rendita, limitandosi ad esprimere una nuova valutazione sul

suo stato di salute. Evidenziando che la soppressione avviene dopo 16 anni di

rendita, l’insorgente rileva come l’Ufficio AI non abbia svolto alcuna

valutazione d’ordine integrativo professionale, rimanendo a disposizione dell’amministrazione

“per eseguire delle prove di lavoro, così come pure per accettare delle

proposte di lavoro concreto”.

1.7. Con la risposta di causa l’Ufficio

AI ha proposto la reiezione del ricorso, confermando sia la perizia

psichiatrica che la valutazione del SMR. Dal punto di vista economico ribadisce

come l’assicurato non presenti alcuna invalidità, potendo egli esercitare a

tempo pieno sia la sua abituale attività sia in altre attività, motivo per cui

l’intervento del Servizio d’integrazione professionale (SIP) è da ritenere

superfluo. Ricorda che già in occasione della prima soppressione della rendita

all’assicurato non era stato riconosciuto alcun provvedimento professionale. Da

ultimo, l’Ufficio AI rileva che l’assicurato non ha diritto ad un aiuto al

collocamento ex art. 18 LAI essendo pienamente abile sia nella sua abituale professione

che in attività adeguate.

1.8. Con scritto 20 aprile 2021

l’assicurato ha in sostanza ribadito le tesi ricorsuali, allegando due (nuovi)

certificati del dr. med. __________ e del dr. med. __________, rispettivamente

del 13 e 15 aprile 2012, in cui è attestata un’inabilità lavorativa del 100% per

un periodo successivo alla decisione contestata (V).

1.9. Con osservazioni 30 aprile 2021

l’Ufficio AI, ritenendo la documentazione prodotta ininfluente, ha chiesto la

conferma della decisione impugnata (VI).

1.10. In data 6 maggio 2021 il ricorrente

ha trasmesso altri due certificati, entrambi datati 4 maggio 2021, del dr. med.

__________ e del dr. med. __________ ed attestanti un’inabilità lavorativa del

100% (V).

considerato in

diritto

2.1. Oggetto

del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha soppresso la rendita intera.

2.2. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, pag. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita

se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno

al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto

guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p.

1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la giurisprudenza per

il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da

invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul

diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una

modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,

per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o

su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento importante

delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi,

sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di

revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di

salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una

modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi

pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa

delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non

giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione

concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in

particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale

iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova

decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo

punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione

di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento

costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è

durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà

a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento

dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante

il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza

interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non

soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con

effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli effetti della modificazione

di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi

invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la

soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto

il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della

decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI

prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per

grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la

modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento

indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato

l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

2.4. Nel caso concreto, dopo la decisione

di soppressione della rendita del 16 febbraio 2011 (confermata con la STCA

32.2011.102 del 4 novembre 2011), nell’ottobre 2012 l’assicurato aveva

inoltrato una nuova domanda di rendita facendo presente un peggioramento della

sfera psichiatrica ed allegato il referto 18 ottobre 2012 dello psichiatra

curante, dr. med. __________ (doc. 95). Dopo aver raccolto la necessaria

documentazione, con rapporto 13 agosto 2012 il dr. med. __________ del SMR aveva

posto le seguenti diagnosi invalidanti: “episodio depressivo grave (ICD-10

F33.2) senza sintomi psicotici e grave disturbo della personalità con

importanti tratti passivo-aggressivi (ICD-10 F60.8), grave conflittualità

familiare (ICD-10 Z63), grave e progredente coronaropatia ischemica conosciuta

dal 2005 dopo a diverse riprese di Stents, attuale angor instabile con 2xAC

by-pass il 26 giugno 2013”, valutando una totale inabilità lavorativa in

qualsiasi attività dall’11 maggio 2012 e ritenendo esigibile una terapia

psichiatrica (doc. 117).

Di conseguenza con decisione 31

ottobre 2013 l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita

intera dal 1° maggio 2012 (doc. 132 inc. AI; per le motivazioni cfr. doc. 129

inc. AI).

Va qui evidenziato che il

peggioramento della situazione valetudinaria era principalmente dovuto alla

patologia extra somatica. Il medico SMR si era fondato sul rapporto 18 ottobre

2012 dello psichiatra curante, dr. med. __________, il quale aveva ritenuto “come

Fatti

i sintomi depressivi e i disturbi comportamentali abbiano ridotto in maniera

rilevante la capacità adattiva e la tolleranza agli stressor” e che il suo

paziente “è spesso deconcentrato, disattento, molto autocentrato”,

valutando un’inabilità lavorativa del 100% (doc. 95 inc. AI).

Nel febbraio 2014 l’Ufficio AI ha

avviato d’ufficio una revisione della rendita (doc. 134 inc. AI). Dopo aver proceduto

all’aggiornamento della documentazione medica, con annotazioni 7 ottobre 2014

il dr. med. __________, psichiatra presso SMR, ha valutato che “dal lato

psichiatrico il caso è stazionario e verosimilmente tendente alla

cronicizzazione” (doc. 148). Non avendo riscontrato altre patologie

somatiche invalidanti, con annotazioni 9 ottobre 2014 il dr. med. __________

del SMR ha confermato “quanto già noto ovvero una totale limitazione

lavorativa in ambito libero del lavoro prevalentemente per la patologia

psichiatrica nonostante il trattamento psichiatrico regolare“ (doc. AI 150

inc. AI). Da qui, la conferma della rendita intera con comunicazione 9 ottobre

2014 (doc. 149).

2.5. Nell’ambito dell’ultima revisione

l’Ufficio AI ha ordinato una perizia psichiatrica a cura del dr. med. __________.

Dal suo rapporto 10 agosto 2020 (doc. 191 inc. AI) risulta

che lo specialista in psichiatria e psicoterapia ha proceduto al consueto

riassunto degli atti di pertinenza psichiatrica, all’anamnesi, all’esame

clinico, ad approfondimenti testali, per poi proseguire alla discussione ed

alla valutazione dei reperti. Egli ha concluso per l’assenza di “limiti

psichiatrici reali”, precisando che la conflittualità con i famigliari non

rappresenta una malattia invalidante e che “la depressione lamentata

dall’assicurato è inconsistente all’analisi. Vi è una simulazione di malattia

mentale. L’assicurato, dal punto di vista strettamente psichiatrico, può essere

quindi considerato abile al lavoro in misura piena”.

Rispondendo

alle domande peritali, ritiene che l’assicurato può lavorare per 8 ore al

giorno, con una piena abilità sia nella sua precedente attività che in attività

adeguate.

In

merito all’evoluzione della capacità lavorativa, il dr. med. ___________ ha concluso

che: “Dal momento dell’attuale perizia l’assicurato è sicuramente

abile al 100%. Siccome la terapia antidepressiva è invariata sin dal 2012 e

poiché l’assicurato dichiara che stava malissimo già nel 2012 ed oggi a suo

dire sarebbe ulteriormente peggiorato, mi domando se la decisione AI del 2013

sia stata presa su basi complete, posto che essa di basa sui certificati dei

curanti” (pag. 17 della perizia).

Il perito ha poi rilevato che “se

si volesse lasciare il beneficio del dubbio per gli anni precedenti, la

completa capacità di lavoro sarebbe comunque presente, a tutti gli effetti,

dalla data della mia prima osservazione” (pag. 18 della perizia).

Con rapporto 28 settembre 2020 lo

psichiatra del SMR confermata la perizia psichiatrica, rileva che “in ambito

somatico, non risulta alcuna presa a carico dopo il 24.12.2018, in base al

certificato del Dr. __________ (cardiologo curante; ndr) non emergono

limitazioni in ambito internistico-cardiovascolare”. Conclude quindi per

una piena abilità lavorativa del 100% dal 20 dicembre 2018, corrispondente al

giorno della visita medica dell’assicurato presso il cardiologo (pag. 625 inc.

AI).

Successivamente al progetto di

decisione di soppressione della rendita, l’assicurato ha prodotto diversa

documentazione, anche medica.

Per quel che concerne quella

medica, sono stati prodotti:

·

il rapporto 28 dicembre 2020 del dr. med. __________, medico

curante, il quale ritiene inimmaginabile che l’assicurato possa riprendere a

lavorare al 100% all’età di 55 anni dopo 15 anni di inabilità lavorativa

completa. Condivide l’opinione del cardiologo curante, dr. med. __________, nel

valutare come l’assicurato non possa venire sottoposto ad un lavoro pesante, ma

ad un lavoro leggero. In aggiunta allo stato depressivo cronico, il dr. med. __________

ritiene data una capacità lavorativa al massimo del 20/30% (doc. 198);

·

rapporto 8 febbraio 2021 dello psichiatra curante, dr. med. __________.

Dopo aver esposto un breve riassunto anamnestico, egli conclude che, seppur

stabile dal profilo psicologico, il suo paziente resta con importanti

limitazioni sul piano del funzionamento psicologico e che pertanto, vista la

lunga inattività, l’età e la patologia somatica, una ripresa lavorativa appare

difficile. Egli ha poi fatto riferimento al suo rapporto del 19 febbraio 2019

inviato all’Ufficio AI in cui aveva confermato l’inabilità lavorativa dall’11

maggio 2012 (pagg. 672/3);

·

rapporto 25 gennaio 2021 del cardiologo curante, dr. med. __________,

il quale rileva che il paziente presenta un quadro clinico complesso “nel

quale il problema principale sembra al momento consistere nella problematica

psichica con uno stato ansioso-depressivo noto dal 2005 a tutt’oggi irrisolto”.

Per quel che concerne la situazione cardiologica egli reputa che “… dal lato

cardiaco la situazione al momento sembra essere calma e abbastanza favorevole.

In questo contesto, dal lato puramente cardiologico, l’incapacità lavorativa è

da ritenersi completa per attività pesanti e al 50% per attività moderate,

mentre per attività leggere la capacità lavorativa sarebbe pressoché completa

“ (pag. 681).

Con complemento peritale 19

febbraio 2021 il dr. med. __________ ha valutato i succitati rapporti. In

merito a quanto sostenuto dal dr. med. __________, il perito, precisando di non

avere le competenze per valutare la problematica somatica, ha tuttavia ribadito

che sulle basi delle risultanze peritali può “escludere categoricamente ogni

disturbo depressivo”. Riguardo ai restanti referti, il perito ha osservato:

" (…) Le

considerazioni del Dr. __________ che metterebbero in dubbio la fondatezza

della perizia sono costituite da poche righe, datate 08.02.2021, delle quali la

maggior parte sono semplicemente un riassunto anamnestico.

Nelle conclusioni del Dr. __________ si legge infine: “Nel

frattempo, seppur stabile dal profilo psicologico, egli resta comunque un

paziente con importanti limitazioni sul piano del funzionamento psicologico e

pertanto, tenuto conto della lunga inattività, dell’età e della patologia somatica,

una ripresa lavorativa appare difficile”.

Tale brevissima presa di posizione, oltre a essere apparentemente

contraddittoria e a basarsi sia su fattori esterni alla psichiatria (patologia

somatica) che su fattori prettamente sociali (lunga inattività e età), non

apporta alcun tipo di elemento clinico obiettivo che possa mettere in

discussione le conclusioni peritali.

Lo psichiatra curante rimanda infine al suo rapporto medico per

l’AI del 19.02.2019 (quindi un documento che risale esattamente a due anni fa),

che era già noto al perito al momento della sua valutazione e che non

condivisibile, sulla base di tutte le ragioni ampiamente esposte in perizia.

Se da un lato troviamo scarne, contraddittorie e anche remote le

prese di posizione dello psichiatra curante, del tutto priva di fondamento è la

supposta diagnosi di sindrome ansioso-depressiva irrisolta sin dal 2005, che è

contenuta nei rapporti medici del 26.05.2020 e del 25.01.2021, redatti dal

cardiologo Dr. __________.

Il collega, oltre a debordare dalle competenze della sua

specialità, non argomenta in nessun modo il motivo della sua conclusione

diagnostica; non porta dei dati oggettivi, non discute approfonditamente le

ipotesi diagnostiche differenziali, non analizza la consistenza dei sintomi, si

esprime sulla psicopatologia in maniera acritica.

Infine, faccio presente che non è compito del perito psichiatra

prendere posizione sulla reintegrabilità nel mercato del lavoro di un soggetto

cardiopatico il quale, da molti anni, non sta svolgendo un’attività lucrativa (…)”

(pag. 690-691 inc. AI)

Egli ha pertanto concluso che la

nuova documentazione “non contiene alcun elemento psichiatrico oggettivo che

possa mettere in discussione le conclusioni della mia perizia, le quali vengono

interamente confermate” (pag. 691 inc. AI).

La documentazione cardiologica è

stata valutata dal dr. med. __________, il quale con annotazioni 1° marzo 2021 ha

confermato una piena abilità dell’assicurato in attività leggere ed adeguate

(doc. 218 inc. AI).

Di conseguenza, ritenuto che “l’assicurato

presenta una capacità lavorativa del 100% dal 20.12.2018, riscontrata in ogni

ambito lavorativo, quindi sia nell’attività (leggera) precedentemente svolta di

orafo, sia in attività adeguate allo stato di salute”, con la decisione contestata

l’Ufficio AI ha soppresso la rendita.

Con il presente ricorso

l’assicurato contesta la perizia psichiatrica, ritenendo che il dr. med. __________

abbia espresso una sua valutazione personale completamente divergente da quelle

date in precedenza dai suoi medici curanti e dai medici dell’Ufficio AI. Sostiene

come il perito non abbia dato alcuna spiegazione in merito ad un miglioramento

giustificante la soppressione della rendita, limitandosi ad esprimere una nuova

valutazione sul suo stato di salute.

2.6. Per costante giurisprudenza (cfr.

STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di

documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di

un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160

consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Per costante

giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è

parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella

fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di

attuare il diritto oggettivo (RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;

STF U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).

Nella DTF 125 V

351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che

essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique

VSI 2001 pag. 108 segg.).

Nella

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici interni che si

trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione che non sussista

un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle conclusioni

contenute in tali rapporti (fra le ultime, STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021,

consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni

(DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Per quel che riguarda le perizie

allestite da

specialisti esterni all'amministrazione

o da servizi specializzati indipendenti in sede di istruttoria

amministrativa, il TF ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 125 V 353,

consid. 3b/bb; DTF 123 V 176; DTF 122 V

Considerandi

161, DTF 104 V 212; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STF I 462/05 del

25.

aprile 2007; STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg.

329.

e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

Ancora recentemente (STF

8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1), l'Alta Corte ha ribadito che

diversamente dai (semplici) rapporti medici interni all'assicuratore, ove è

sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi

perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno, alle perizie

esperite nell'ambito della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o

giudiziaria da medici specialisti esterni deve essere riconosciuta piena

forza probante nell'ambito dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non

si presentano indizi concreti sull'affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V

465.

consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351 consid. 3b/bb pag. 353). Tali perizie non

possono essere messe in dubbio soltanto perché esse dovessero giungere a

conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si

dovesse imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o

direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere

aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A

tal riguardo occorre ricordare la natura differente del mandato di cura e di

perito (fra tante sentenze 8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e

8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TF

ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove

definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e

perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la

giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi

dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a

disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un

punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non

fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni

contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti

validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti

citati; STF I 462/05 del 25 aprile 2007; STF U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Occorre ancora evidenziare che il

TF, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle

opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la

generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/ 2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, a suo favore (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre, il solo

fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4).

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

2.7

Per quanto riguarda in particolare

l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale

ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996.

pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte

ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Nella STF I 770/03 del 16

dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati,

ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non

sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni

nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o

simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha

modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in

presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori

somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato

stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione

sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria

strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di

rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i

fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i

fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva

commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro

l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

In due sentenze del 30 novembre

2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la

giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la

reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche.

Ciò significa, in particolare per

depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza

alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita

AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 14 dicembre 2017).

Nelle succitate due sentenze in

parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere

applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza

di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di

depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere

individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con

criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo

la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Nella DTF 145 V 215 il TF ha

infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le

malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una

procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha

confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle

STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del

2.

agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al

consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12

del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.8

Per stabilire in una situazione concreta

se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare

paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli

esistenti nell'istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid.

3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che

si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V

369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, 2010, p. 379).

Nel caso di specie

va pertanto paragonato lo stato di salute del ricorrente risalente alla

decisione del 31 ottobre 2013 con cui è stata valutata un’incapacità lavorativa

del 100% dal maggio 2012, con quello esistente al momento della decisione qui impugnata.

La comunicazione del 9 ottobre 2014, che ha confermato la decisione del 2013,

non è invece rilevante.

2.9

Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato

dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo

attento esame della documentazione medica agli atti deve confermare l’operato dell’Ufficio

AI e non vede ragioni per scostarsi dalla perizia psichiatrica del dr. med. __________

e dalle valutazioni del SMR.

Per quel che concerna l’aspetto

psichiatrico, la perizia 10 agosto 2020 del dr. med. __________ risulta

dettagliata, completa e convincente. Convincente nel concludere che la conflittualità con i famigliari non rappresenta una

malattia invalidante e che “la depressione lamentata dall’assicurato è

inconsistente all’analisi. Vi è una simulazione di malattia mentale.

L’assicurato, dal punto di vista strettamente psichiatrico, può essere quindi

considerato abile al lavoro in misura piena” (perizia pag.16).

Nella

perizia il dr. med. __________ ha ben spiegato i motivi per cui ritiene assente

un danno alla salute extra-somatico, prendendo anche posizione in merito alla

divergente valutazione dello psichiatra curante. Al riguardo il perito ha

rilevato:

" (…) A

livello macroscopico si osserva una mancanza di collaborazione grossolana, con

il perito che deve continuamente richiamare l’assicurato circa il suo dovere di

collaborare con l'accertamento ed egli che si mostra infastidito. Questo

comportamento non è praticamente mai presente negli individui autenticamente

depressi, i quali normalmente si mostrano trasparenti, schietti e collaboranti.

È vero che lo psichiatra curante ha formulato anche una diagnosi

di disturbo della personalità, cosa che il perito non è in grado di accertare,

a causa della scarsa collaborazione del soggetto. Si rimarca tuttavia che,

anche se questo fosse vero, pur portando tale disturbo della personalità l’assicurato

ha lavorato per molti anni nel passato, dimostrando una buona capacità di

integrazione sociale. Tale disturbo non potrebbe quindi in nessun caso giustificare

una siffatta oppositività.

Si sottolinea poi la dichiarazione di completo isolamento sociale

dell'assicurato, che si scontra con il fatto aggettivo che al primo appuntamento

egli ha ammesso di essere stato accompagnato da un suo amico. Altrettanto

inconsistenti sono i presunti deficit cognitivi e lo stato di confusione

mentale dichiarata, che non trova alcun riscontro clinico aggettivo.

Inoltre, se il padre fosse così inaffidabile e compromesso come

vuole fare credere, non si comprende perché il figlio, che sarebbe peraltro in

aperta ostilità con il genitore, si fidi a lasciarlo come firmatario unico, in

grado di disporre delle scelte economicamente rilevanti per la sua società.

Vi sono infine incoerenze notevoli rispetto alla cura. La depressione

si vorrebbe grave, ma dal 2012 è stata trattata solo e stabilmente con 20 mg di

Fluoxetina al giorno. L'assicurato afferma di annullare gli appuntamenti con lo

psichiatra perché "ha da fare", mentre con il perito dichiara severa inattività.

L'assicurato si dice coinvolto nella psicoterapia, dalla quale troverebbe

benefìcio, ma poi afferma di dimenticarsi spesso gli appuntamenti con il Dr. __________.

La frequenza delle sedute è decisamente bassa, laddove l’assicurato dichiara di

vedere lo specialista 3-4 volte all'anno.

Dalle fatture di cassa malati risultano però soltanto le seguenti

consultazioni: 2016 ottobre e novembre, 2017 febbraio marzo e giugno, 2018

nulla, 2019 un consulto in occasione dell'apertura della revisione di rendita.

Nel 2020 egli non ricorda neppure quando si sarebbe recato dallo psichiatra.

Vi sono infine tutti gli indici di esagerazione positivi, rilevati

dal test SIMS effettuato dal perito. (…)” (pag. 607-608 inc. AI)

Come

detto (cfr. consid. 2.5), il perito ha pertanto concluso per una piena abilità

lavorativa nell’abituale attività ed in un’attività adeguata. Rispetto al maggio

2012, momento in cui è stata valutata una piena inabilità lavorativa, vi è

quindi un cambiamento/miglioramento della situazione valetudinaria. Certo, il

perito ha sollevato dubbi sulla validità della precedente decisione, ritenendo inoltre

“altamente probabile che il quadro generale fosse identico ad oggi

già al momento della decisione AI del 2013” (perizia pag. 18), domandandosi addirittura “se la decisione AI del 2013 sia

stata presa su basi complete, posto che essa si basa sui certificati dei

curanti” (sottolineatura del redattore;

pag. 17 della perizia).

A

tal proposito ci si può chiedere perfino se vi sia un motivo di

riconsiderazione della decisione 31 ottobre 2013 ai sensi dell’art. 53 cpv. 2

LPGA. Tale norma dispone che l'assicuratore

può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente

passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro

rettifica ha una notevole importanza. Riconsiderazione che, se vi dovessero

essere effettivamente gli estremi, spetterebbe comunque all’amministrazione

mettere in atto. Difatti, la giurisprudenza ha precisato che l'amministrazione

non può essere obbligata a procedere

a una riconsiderazione in questo senso né dall'amministrato né dal giudice (DTF

133.

V 50 consid. 4.1 pag. 52 e i riferimenti ivi citati).

Tuttavia, il perito ha precisato

che “(…) la completa capacità di lavoro sarebbe comunque presente, a tutti

gli effetti, dalla data della mia prima osservazione” (pag. 18 della

perizia), quindi successiva alla decisione del 2013 e rilevante ai fini della

revisione ex art. 17 LPGA.

Infine, con complemento peritale 19

febbraio 2021 il dr. med. __________ ha preso convincentemente posizione in

merito alla documentazione prodotta con le osservazioni al progetto di

decisione, al cui tenore va fatto riferimento (cfr. consid. 2.5).

Né del resto i curanti, in

particolare lo psichiatra dr. med. Critelli, hanno indicato i motivi per i

quali ritengono la perizia psichiatrica inaffidabile.

Visto quanto sopra, alla perizia

del dr. med. __________ va conferito valore probatorio pieno.

In merito alla patologia

cardiaca, analizzati gli atti, con annotazioni 28 settembre 2020 il SMR ha

valutato una piena abilità lavorativa in attività leggere dal 20 dicembre 2018

(doc. 192). La piena abilità lavorativa in attività leggere è stata del resto

confermata dal 25 gennaio 2021 del cardiologo curante, dr. med. __________.

Egli ha infatti concluso che “nel complesso dunque dal lato cardiaco la

situazione al momento sembra essere calma e abbastanza favorevole. In questo

contesto, dal lato puramente cardiologico, l’incapacità lavorativa è da

ritenersi completa per attività pesanti e al 50% per attività moderate, mentre

per attività leggere la capacità lavorativa sarebbe pressoché completa “(pag.

681). Tale valutazione è stata ripresa

dal dr. med. __________ del SMR,

il quale nelle annotazioni 1° marzo 2021 ha confermato una piena abilità

dell’assicurato in attività leggere ed adeguate “in quadro cardiologico

stabile e compensato agli esami sotto sforzo e coronografia del 18.12.2020 ”(doc.

218.

inc. AI).

Dispositivo

Per questi motivi, rettamente l’Ufficio

AI ha concluso che “l’assicurato presenta una capacità lavorativa del 100%

dal 20.12.2018, riscontrata in ogni ambito lavorativo, quindi sia nell’attività

(leggera) precedentemente svolta di orafo, sia in attività adeguate allo stato

di salute”.

Va qui fatto presente nell’ambito

della prima decisione di rendita, l’abituale attività dell’assicurato corrispondeva

a quella di venditore presso una catena di negozi di abbigliamento (cfr.

consid. 1.1). Durante la presente procedura di revisione, sentito in data 10

dicembre 2019 il ricorrente, l’amministrazione ha concluso che egli svolgesse

l’attività di orafo, avendo, insieme al figlio, diritto di firma della ditta

individuale della “__________”, conclusione, questa, che è stata contestata

dall’assicurato stesso (cfr. il relativo verbale in doc. 180 pag. 570 del

dossier AI). Per questi motivi l’Ufficio AI ha considerato l’attività di orafo

quale abituale attività. Che questo corrisponda a realtà o meno è irrilevante. Secondo

il TCA, sia che si tratti di orafo oppure di venditore, entrambe sono attività

leggere ritenute, come visto, pienamente esigibili.

Infine, va detto che i

certificati prodotti dal ricorrente il 30 aprile 2021 e 6 maggio 2021 (cfr.

consid. 1.8 e 1.10), attestanti un’incapacità lavorativa del 100% successiva

alla decisione contestata, non apportano nuovi elementi di giudizio,

trattandosi di scarne certificazioni, del tutto generiche e non circostanziate.

In conclusione, questo Tribunale

ritiene che la documentazione medica agli atti contiene elementi chiari e

sufficienti per valutare l'incapacità al lavoro dell'assicurata sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10

pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Visto quanto sopra, in base al grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (fra le tante: DTF 139 V 218 consid. 5.3), rettamente

l’Ufficio AI, sulla scorta della perizia psichiatrica e delle citate

annotazioni SMR, alle quali va conferito valore probatorio pieno, ha concluso

per una piena abilità lavorativa in ogni ambito lavorativo, sia nell’attività

(leggera) precedentemente svolta, sia in attività adeguate.

2.10. Per quel che concerne l’aspetto

economico, nella decisione contestata l’amministrazione, con riferimento alle

osservazioni 11 febbraio 2021 al progetto di decisione (doc. 212 inc. AI) ha

precisato quanto segue:

" (…) In

primo luogo si segnala e si ricorda che la proposta di soppressione della

prestazione si fonda su una capacità lavorativa del 100%, dal 20.12.2018,

riscontrata in ogni ambito lucrativo, quindi sia nell’attività (leggera)

precedentemente svolta di orafo, sia in attività adeguate allo stato di salute.

L’assenza di calcolo del grado d’invalidità si fonda, come sopra

esposto, sul fatto che il signor RI 1 è ritenuto abile al lavoro in misura

completa. Il grado d’invalidità è quindi nullo. Con tale presupposto è quindi

superfluo l’intervento del Servizio Integrazione Professionale (SIP), per

quanto attiene ad una mirata analisi del potenziale reintegrativo considerando

che, a distanza di due anni dalla capacità al lavoro citata, il Signor RI 1 non

ha dimostrato di aver intrapreso l’iscrizione presso un Ufficio Regionale di

Collocamento (URC) per un sostegno al rientro nel mondo del lavoro.

Considerando l’abilità al lavoro sopra esposta, l’assenza di necessità nel

dover eseguire un calcolo della Capacità di Guadagno Residua (CGR), le

rimostranze inerenti l’utilizzo di riduzioni sul Reddito da invalido (Ri) sono

irricevibili.

La contraddizione inerente la non reintegrabilità del Signor RI 1,

esposta in sede di contestazione e la necessità di accertamenti dal profilo

professionale, qualora la decisione di soppressione prendesse forma è anch’essa

considerata irricevibile. (…)” (pag. 694 inc. AI)

Quindi, visto che l’assicurato

può svolgere a pieno titolo la sua abituale attività (nonché in attività

adeguate), non sussiste alcun discapito economico, motivo per cui la soppressione

della rendita è giustificata.

Con il ricorso l’assicurato evidenzia

di aver percepito per 16 anni una rendita e che, una volta soppressa, l’Ufficio

AI non ha svolto alcuna valutazione d’ordine integrativo professionale, dichiarando

di rimanere a disposizione dell’amministrazione “per eseguire delle prove di

lavoro, così come pure per accettare delle proposte di lavoro concreto”.

Contrariamente a quanto asserito

dall’insorgente, l’amministrazione non gli ha ininterrottamente erogato una

rendita dal 1° febbraio 2006. Infatti, come visto, la stessa è stata soppressa

con decisione dell’11 febbraio 2011, confermata con la STCA del 4 novembre

2011, non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile. Va qui

rilevato che già in quell’occasione, con rapporto finale del 1° dicembre 2008

l’allora consulente in integrazione professionale non aveva ritenuto necessario

mettere in atto provvedimenti di ordine professionale, potendo l’assicurato, considerato

inabile al 20% sia nell’abituale attività che in altre attività, tenuto conto

dell’iter scolastico-socio-professionale, svolgere – senza intraprendere una

qualifica professionale specifica – le “precedenti attività nella stessa

misura rispetto ad altre attività” (doc. 36).

Certo, si tratta di una

valutazione risalente ad oltre dieci anni fa. Potendo comunque svolgere, come

visto, pienamente l’abituale attività (leggera), misure integrative non

risultano parimenti necessarie.

Da

ultimo, nella risposta di causa l’amministrazione ha rilevato che l’assicurato

non può neppure usufruire di un aiuto al collocamento ex art. 18 LAI risultando

egli pienamente abile al lavoro sia nella abituale attività che in altre

attività (cfr. al riguardo Pratique VSI 2003 pag. 270).

In conclusione, visto quanto

sopra, la soppressione della rendita con effetto dal secondo giorno seguente la

decisione impugnata (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAVS), va confermata.

La decisione contestata merita pertanto

conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.11. Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis

LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr.

anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli

art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V

402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le

spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di procedura di fr.

500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti