32.2021.47
Revisione della rendita. Conferma della soppressione della rendita. Confermata la perizia psichiatrica. L'assicurato può svolgere qualsiasi attività lucrativa e quindi non ha alcun grado d'invalidità
26 maggio 2021Italiano43 min
avviato d’ufficio una revisione della rendita (doc. 134 inc. AI). Dopo aver proceduto
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.47
BS/sc
Lugano
26 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 marzo 2021 di
RI 1
contro
la decisione del 1° marzo 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1966, di formazione
orafo e precedentemente attivo quale venditore presso una catena di negozi di
abbigliamento, è stato posto al beneficio di una rendita intera dal 1° febbraio
2006 a seguito di patologie di natura cardiaca, reumatologica e psichiatrica
(cfr. decisione 14 dicembre 2006 in doc. AI 18, per le motivazioni cfr. doc. 17
inc. AI; se non diversamente indicato, i documenti citati si riferiscono agli
atti prodotti dall’Ufficio AI con la risposta di causa).
1.2. Nell’agosto 2007 l’Ufficio AI ha
avviato d’ufficio una procedura di revisione (doc. 20).
Esperiti gli accertamenti medici
ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare a cura del __________
dal cui rapporto 31 luglio 2008 è risultato un miglioramento della situazione
valetudinaria nel senso di un’inabilità lavorativa del 20% nella propria ed in
altre attività (doc. 32), con progetto di decisione 17 luglio 2009
l’amministrazione ha soppresso la rendita non presentando l’assicurato un grado
d’invalidità pensionabile (doc. 40).
A seguito di un peggioramento
delle condizioni di salute segnalato dallo psichiatra curante (cfr. scritto 29
luglio 2009 in doc. 41; rapporto 26 gennaio 2010 doc. 48), l’amministrazione ha
proceduto ad una nuova valutazione reumatologica, cardiologica e psichiatrica
operata del proprio servizio medico (SMR). Con rapporto 9 giugno 2010 il SMR ha
concluso che dal punto di vista internistico, cardiologico e reumatologico
l’assicurato presenta un’incapacità lavorativa del 20% (doc. AI 58).
Di conseguenza, con decisione 16
febbraio 2011, in sostituzione della precedente pronunzia del 7 febbraio 2011,
l’Ufficio AI ha confermato la soppressione della rendita, togliendo l’effetto
sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 64).
Con sentenza 4 novembre 2011 il
TCA ha confermato la decisione amministrativa (inc. 32.2011.102).
1.3. Nell’ottobre 2012 l’assicurato ha
inoltrato una nuova domanda di rendita facendo presente un peggioramento di
natura psichiatrica, allegando il referto 18 ottobre 2012 dello psichiatra
curante, dr. med. Critelli (doc. 10 medici del suo psichiatra e dei cardiologi
curanti (doc. 95). Dopo aver raccolto la necessaria documentazione, con
rapporto 13 agosto 2013 il dr. med. __________, attivo presso il SMR, ha
attestato una totale inabilità lavorativa in qualsiasi attività dall’11 maggio
2012, ritenendo esigibile una terapia psichiatrica (doc. 117).
Di conseguenza, con decisione 31
ottobre 2013 l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita
intera dal 1° maggio 2012 (doc. 132 inc. AI; per le motivazioni cfr. doc. 129).
1.4. Nel febbraio 2014 l’Ufficio AI ha
avviato d’ufficio una revisione della rendita (doc. 134). Dopo aver proceduto
all’aggiornamento della documentazione medica, preso atto delle annotazioni 7
ottobre e 9 ottobre 2014 del SMR (doc. 147 e 150), con comunicazione 9 ottobre
2014 l’Ufficio AI ha confermato la rendita intera (doc. 149 inc. AI).
1.5. Nell’ambito della nuova revisione
avviata d’ufficio a fine dicembre 2018, l’amministrazione ha incaricato il dr.
med. __________ di eseguire una perizia psichiatrica. Con rapporto 10 agosto
2020 il perito ha concluso per l’assenza di una patologia psichiatrica,
valutando di conseguenza una piena abilità lavorativa in qualsiasi attività
(doc. 191).
Preso atto della perizia psichiatrica e del referto 24 dicembre 2018 del
cardiologo curante, dr. med. __________, con rapporto 28 settembre 2020 il dr.
med. __________, attivo presso il SMR, ha fatto risalire la piena abilità
lavorativa a partire dal 20 dicembre 2018, giorno della visita presso il
succitato cardiologo (doc. 192 AI).
Con progetto di decisione 9
novembre 2020 l’Ufficio AI ha preavvisato la soppressione della rendita (doc.
194).
Con osservazioni 11 febbraio 2021
l’allora legale dell’assicurato, contestato il progetto di decisione, ha
prodotto diversi atti medici (doc. 212). Sottoposta tale documentazione al
vaglio del dr. med. __________, con rapporto del 19 febbraio 2012 lo psichiatra
ha confermato la perizia (doc. 215). Con rapporto 1° marzo 2021 il dr. med. __________
del SMR ha valutato il certificato 25 gennaio 2021 del cardiologo curante,
confermando la piena abilità lavorativa in attività leggere (doc. 218).
Di conseguenza, ritenuto che “l’assicurato
presenta una capacità lavorativa del 100% dal 20.12.2018, riscontrata in ogni
ambito lavorativo, quindi sia nell’attività (leggera) precedentemente svolta di
orafo, sia in attività adeguate allo stato di salute”, con decisione 1°
marzo 2021 l’Ufficio AI ha confermato la soppressione della rendita con effetto
dalla fine del mese che segue l’intimazione del provvedimento e tolto l’effetto
sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.6. Con il presente ricorso
l’assicurato insorge contro la decisione 1° marzo 2021, postulandone
l'annullamento ed il rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori
accertamenti medici ed economici.
Contesta la perizia psichiatrica,
ritenendo che il dr. med. __________ abbia espresso una sua personale
valutazione che diverge completamente da quella data in precedenza dai suoi
medici curanti e dai medici dell’amministrazione. Rileva come il perito non
abbia dato alcuna spiegazione in merito ad un miglioramento giustificante la
soppressione della rendita, limitandosi ad esprimere una nuova valutazione sul
suo stato di salute. Evidenziando che la soppressione avviene dopo 16 anni di
rendita, l’insorgente rileva come l’Ufficio AI non abbia svolto alcuna
valutazione d’ordine integrativo professionale, rimanendo a disposizione dell’amministrazione
“per eseguire delle prove di lavoro, così come pure per accettare delle
proposte di lavoro concreto”.
1.7. Con la risposta di causa l’Ufficio
AI ha proposto la reiezione del ricorso, confermando sia la perizia
psichiatrica che la valutazione del SMR. Dal punto di vista economico ribadisce
come l’assicurato non presenti alcuna invalidità, potendo egli esercitare a
tempo pieno sia la sua abituale attività sia in altre attività, motivo per cui
l’intervento del Servizio d’integrazione professionale (SIP) è da ritenere
superfluo. Ricorda che già in occasione della prima soppressione della rendita
all’assicurato non era stato riconosciuto alcun provvedimento professionale. Da
ultimo, l’Ufficio AI rileva che l’assicurato non ha diritto ad un aiuto al
collocamento ex art. 18 LAI essendo pienamente abile sia nella sua abituale professione
che in attività adeguate.
1.8. Con scritto 20 aprile 2021
l’assicurato ha in sostanza ribadito le tesi ricorsuali, allegando due (nuovi)
certificati del dr. med. __________ e del dr. med. __________, rispettivamente
del 13 e 15 aprile 2012, in cui è attestata un’inabilità lavorativa del 100% per
un periodo successivo alla decisione contestata (V).
1.9. Con osservazioni 30 aprile 2021
l’Ufficio AI, ritenendo la documentazione prodotta ininfluente, ha chiesto la
conferma della decisione impugnata (VI).
1.10. In data 6 maggio 2021 il ricorrente
ha trasmesso altri due certificati, entrambi datati 4 maggio 2021, del dr. med.
__________ e del dr. med. __________ ed attestanti un’inabilità lavorativa del
100% (V).
considerato in
diritto
2.1. Oggetto
del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha soppresso la rendita intera.
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, pag. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto
guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p.
1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la giurisprudenza per
il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul
diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una
modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,
per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o
su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante
delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi,
sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di
revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di
salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa
delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non
giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione
concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in
particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale
iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova
decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo
punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione
di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento
costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è
durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà
a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento
dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante
il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza
interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non
soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con
effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991
nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della modificazione
di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi
invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la
soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto
il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI
prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per
grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la
modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento
indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato
l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.4. Nel caso concreto, dopo la decisione
di soppressione della rendita del 16 febbraio 2011 (confermata con la STCA
32.2011.102 del 4 novembre 2011), nell’ottobre 2012 l’assicurato aveva
inoltrato una nuova domanda di rendita facendo presente un peggioramento della
sfera psichiatrica ed allegato il referto 18 ottobre 2012 dello psichiatra
curante, dr. med. __________ (doc. 95). Dopo aver raccolto la necessaria
documentazione, con rapporto 13 agosto 2012 il dr. med. __________ del SMR aveva
posto le seguenti diagnosi invalidanti: “episodio depressivo grave (ICD-10
F33.2) senza sintomi psicotici e grave disturbo della personalità con
importanti tratti passivo-aggressivi (ICD-10 F60.8), grave conflittualità
familiare (ICD-10 Z63), grave e progredente coronaropatia ischemica conosciuta
dal 2005 dopo a diverse riprese di Stents, attuale angor instabile con 2xAC
by-pass il 26 giugno 2013”, valutando una totale inabilità lavorativa in
qualsiasi attività dall’11 maggio 2012 e ritenendo esigibile una terapia
psichiatrica (doc. 117).
Di conseguenza con decisione 31
ottobre 2013 l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita
intera dal 1° maggio 2012 (doc. 132 inc. AI; per le motivazioni cfr. doc. 129
inc. AI).
Va qui evidenziato che il
peggioramento della situazione valetudinaria era principalmente dovuto alla
patologia extra somatica. Il medico SMR si era fondato sul rapporto 18 ottobre
2012 dello psichiatra curante, dr. med. __________, il quale aveva ritenuto “come
Fatti
i sintomi depressivi e i disturbi comportamentali abbiano ridotto in maniera
rilevante la capacità adattiva e la tolleranza agli stressor” e che il suo
paziente “è spesso deconcentrato, disattento, molto autocentrato”,
valutando un’inabilità lavorativa del 100% (doc. 95 inc. AI).
Nel febbraio 2014 l’Ufficio AI ha
avviato d’ufficio una revisione della rendita (doc. 134 inc. AI). Dopo aver proceduto
all’aggiornamento della documentazione medica, con annotazioni 7 ottobre 2014
il dr. med. __________, psichiatra presso SMR, ha valutato che “dal lato
psichiatrico il caso è stazionario e verosimilmente tendente alla
cronicizzazione” (doc. 148). Non avendo riscontrato altre patologie
somatiche invalidanti, con annotazioni 9 ottobre 2014 il dr. med. __________
del SMR ha confermato “quanto già noto ovvero una totale limitazione
lavorativa in ambito libero del lavoro prevalentemente per la patologia
psichiatrica nonostante il trattamento psichiatrico regolare“ (doc. AI 150
inc. AI). Da qui, la conferma della rendita intera con comunicazione 9 ottobre
2014 (doc. 149).
2.5. Nell’ambito dell’ultima revisione
l’Ufficio AI ha ordinato una perizia psichiatrica a cura del dr. med. __________.
Dal suo rapporto 10 agosto 2020 (doc. 191 inc. AI) risulta
che lo specialista in psichiatria e psicoterapia ha proceduto al consueto
riassunto degli atti di pertinenza psichiatrica, all’anamnesi, all’esame
clinico, ad approfondimenti testali, per poi proseguire alla discussione ed
alla valutazione dei reperti. Egli ha concluso per l’assenza di “limiti
psichiatrici reali”, precisando che la conflittualità con i famigliari non
rappresenta una malattia invalidante e che “la depressione lamentata
dall’assicurato è inconsistente all’analisi. Vi è una simulazione di malattia
mentale. L’assicurato, dal punto di vista strettamente psichiatrico, può essere
quindi considerato abile al lavoro in misura piena”.
Rispondendo
alle domande peritali, ritiene che l’assicurato può lavorare per 8 ore al
giorno, con una piena abilità sia nella sua precedente attività che in attività
adeguate.
In
merito all’evoluzione della capacità lavorativa, il dr. med. ___________ ha concluso
che: “Dal momento dell’attuale perizia l’assicurato è sicuramente
abile al 100%. Siccome la terapia antidepressiva è invariata sin dal 2012 e
poiché l’assicurato dichiara che stava malissimo già nel 2012 ed oggi a suo
dire sarebbe ulteriormente peggiorato, mi domando se la decisione AI del 2013
sia stata presa su basi complete, posto che essa di basa sui certificati dei
curanti” (pag. 17 della perizia).
Il perito ha poi rilevato che “se
si volesse lasciare il beneficio del dubbio per gli anni precedenti, la
completa capacità di lavoro sarebbe comunque presente, a tutti gli effetti,
dalla data della mia prima osservazione” (pag. 18 della perizia).
Con rapporto 28 settembre 2020 lo
psichiatra del SMR confermata la perizia psichiatrica, rileva che “in ambito
somatico, non risulta alcuna presa a carico dopo il 24.12.2018, in base al
certificato del Dr. __________ (cardiologo curante; ndr) non emergono
limitazioni in ambito internistico-cardiovascolare”. Conclude quindi per
una piena abilità lavorativa del 100% dal 20 dicembre 2018, corrispondente al
giorno della visita medica dell’assicurato presso il cardiologo (pag. 625 inc.
AI).
Successivamente al progetto di
decisione di soppressione della rendita, l’assicurato ha prodotto diversa
documentazione, anche medica.
Per quel che concerne quella
medica, sono stati prodotti:
·
il rapporto 28 dicembre 2020 del dr. med. __________, medico
curante, il quale ritiene inimmaginabile che l’assicurato possa riprendere a
lavorare al 100% all’età di 55 anni dopo 15 anni di inabilità lavorativa
completa. Condivide l’opinione del cardiologo curante, dr. med. __________, nel
valutare come l’assicurato non possa venire sottoposto ad un lavoro pesante, ma
ad un lavoro leggero. In aggiunta allo stato depressivo cronico, il dr. med. __________
ritiene data una capacità lavorativa al massimo del 20/30% (doc. 198);
·
rapporto 8 febbraio 2021 dello psichiatra curante, dr. med. __________.
Dopo aver esposto un breve riassunto anamnestico, egli conclude che, seppur
stabile dal profilo psicologico, il suo paziente resta con importanti
limitazioni sul piano del funzionamento psicologico e che pertanto, vista la
lunga inattività, l’età e la patologia somatica, una ripresa lavorativa appare
difficile. Egli ha poi fatto riferimento al suo rapporto del 19 febbraio 2019
inviato all’Ufficio AI in cui aveva confermato l’inabilità lavorativa dall’11
maggio 2012 (pagg. 672/3);
·
rapporto 25 gennaio 2021 del cardiologo curante, dr. med. __________,
il quale rileva che il paziente presenta un quadro clinico complesso “nel
quale il problema principale sembra al momento consistere nella problematica
psichica con uno stato ansioso-depressivo noto dal 2005 a tutt’oggi irrisolto”.
Per quel che concerne la situazione cardiologica egli reputa che “… dal lato
cardiaco la situazione al momento sembra essere calma e abbastanza favorevole.
In questo contesto, dal lato puramente cardiologico, l’incapacità lavorativa è
da ritenersi completa per attività pesanti e al 50% per attività moderate,
mentre per attività leggere la capacità lavorativa sarebbe pressoché completa
“ (pag. 681).
Con complemento peritale 19
febbraio 2021 il dr. med. __________ ha valutato i succitati rapporti. In
merito a quanto sostenuto dal dr. med. __________, il perito, precisando di non
avere le competenze per valutare la problematica somatica, ha tuttavia ribadito
che sulle basi delle risultanze peritali può “escludere categoricamente ogni
disturbo depressivo”. Riguardo ai restanti referti, il perito ha osservato:
" (…) Le
considerazioni del Dr. __________ che metterebbero in dubbio la fondatezza
della perizia sono costituite da poche righe, datate 08.02.2021, delle quali la
maggior parte sono semplicemente un riassunto anamnestico.
Nelle conclusioni del Dr. __________ si legge infine: “Nel
frattempo, seppur stabile dal profilo psicologico, egli resta comunque un
paziente con importanti limitazioni sul piano del funzionamento psicologico e
pertanto, tenuto conto della lunga inattività, dell’età e della patologia somatica,
una ripresa lavorativa appare difficile”.
Tale brevissima presa di posizione, oltre a essere apparentemente
contraddittoria e a basarsi sia su fattori esterni alla psichiatria (patologia
somatica) che su fattori prettamente sociali (lunga inattività e età), non
apporta alcun tipo di elemento clinico obiettivo che possa mettere in
discussione le conclusioni peritali.
Lo psichiatra curante rimanda infine al suo rapporto medico per
l’AI del 19.02.2019 (quindi un documento che risale esattamente a due anni fa),
che era già noto al perito al momento della sua valutazione e che non
condivisibile, sulla base di tutte le ragioni ampiamente esposte in perizia.
Se da un lato troviamo scarne, contraddittorie e anche remote le
prese di posizione dello psichiatra curante, del tutto priva di fondamento è la
supposta diagnosi di sindrome ansioso-depressiva irrisolta sin dal 2005, che è
contenuta nei rapporti medici del 26.05.2020 e del 25.01.2021, redatti dal
cardiologo Dr. __________.
Il collega, oltre a debordare dalle competenze della sua
specialità, non argomenta in nessun modo il motivo della sua conclusione
diagnostica; non porta dei dati oggettivi, non discute approfonditamente le
ipotesi diagnostiche differenziali, non analizza la consistenza dei sintomi, si
esprime sulla psicopatologia in maniera acritica.
Infine, faccio presente che non è compito del perito psichiatra
prendere posizione sulla reintegrabilità nel mercato del lavoro di un soggetto
cardiopatico il quale, da molti anni, non sta svolgendo un’attività lucrativa (…)”
(pag. 690-691 inc. AI)
Egli ha pertanto concluso che la
nuova documentazione “non contiene alcun elemento psichiatrico oggettivo che
possa mettere in discussione le conclusioni della mia perizia, le quali vengono
interamente confermate” (pag. 691 inc. AI).
La documentazione cardiologica è
stata valutata dal dr. med. __________, il quale con annotazioni 1° marzo 2021 ha
confermato una piena abilità dell’assicurato in attività leggere ed adeguate
(doc. 218 inc. AI).
Di conseguenza, ritenuto che “l’assicurato
presenta una capacità lavorativa del 100% dal 20.12.2018, riscontrata in ogni
ambito lavorativo, quindi sia nell’attività (leggera) precedentemente svolta di
orafo, sia in attività adeguate allo stato di salute”, con la decisione contestata
l’Ufficio AI ha soppresso la rendita.
Con il presente ricorso
l’assicurato contesta la perizia psichiatrica, ritenendo che il dr. med. __________
abbia espresso una sua valutazione personale completamente divergente da quelle
date in precedenza dai suoi medici curanti e dai medici dell’Ufficio AI. Sostiene
come il perito non abbia dato alcuna spiegazione in merito ad un miglioramento
giustificante la soppressione della rendita, limitandosi ad esprimere una nuova
valutazione sul suo stato di salute.
2.6. Per costante giurisprudenza (cfr.
STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di
documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo
stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di
un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del
contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160
consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Per costante
giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è
parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella
fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di
attuare il diritto oggettivo (RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;
STF U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).
Nella DTF 125 V
351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che
essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri
di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique
VSI 2001 pag. 108 segg.).
Nella
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici interni che si
trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione che non sussista
un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle conclusioni
contenute in tali rapporti (fra le ultime, STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021,
consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni
(DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Per quel che riguarda le perizie
allestite da
specialisti esterni all'amministrazione
o da servizi specializzati indipendenti in sede di istruttoria
amministrativa, il TF ha
stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 125 V 353,
consid. 3b/bb; DTF 123 V 176; DTF 122 V
Considerandi
161, DTF 104 V 212; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STF I 462/05 del
25.
aprile 2007; STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg.
329.
e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).
Ancora recentemente (STF
8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1), l'Alta Corte ha ribadito che
diversamente dai (semplici) rapporti medici interni all'assicuratore, ove è
sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi
perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno, alle perizie
esperite nell'ambito della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o
giudiziaria da medici specialisti esterni deve essere riconosciuta piena
forza probante nell'ambito dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non
si presentano indizi concreti sull'affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V
465.
consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351 consid. 3b/bb pag. 353). Tali perizie non
possono essere messe in dubbio soltanto perché esse dovessero giungere a
conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si
dovesse imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o
direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere
aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A
tal riguardo occorre ricordare la natura differente del mandato di cura e di
perito (fra tante sentenze 8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e
8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TF
ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove
definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e
perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la
giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi
dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un
punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non
fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni
contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti
validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti
citati; STF I 462/05 del 25 aprile 2007; STF U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Occorre ancora evidenziare che il
TF, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle
opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,
sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR
non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la
generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/ 2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, a suo favore (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre, il solo
fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4).
Se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
2.7
Per quanto riguarda in particolare
l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale
ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996.
pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte
ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.
254-257).
Nella STF I 770/03 del 16
dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato
che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme
richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati,
ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non
sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni
nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o
simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha
modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in
presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori
somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato
stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione
sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria
strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di
rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i
fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i
fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva
commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro
l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una
terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il
reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura
della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza
delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.
comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
In due sentenze del 30 novembre
2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la
giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la
reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da
accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le
malattie psichiche.
Ciò significa, in particolare per
depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza
alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita
AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale
federale del 14 dicembre 2017).
Nelle succitate due sentenze in
parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere
applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza
di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di
depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere
individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con
criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo
la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle
ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze
di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Nella DTF 145 V 215 il TF ha
infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le
malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una
procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha
confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle
STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del
2.
agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al
consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12
del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
2.8
Per stabilire in una situazione concreta
se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare
paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli
esistenti nell'istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid.
3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che
si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V
369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, 2010, p. 379).
Nel caso di specie
va pertanto paragonato lo stato di salute del ricorrente risalente alla
decisione del 31 ottobre 2013 con cui è stata valutata un’incapacità lavorativa
del 100% dal maggio 2012, con quello esistente al momento della decisione qui impugnata.
La comunicazione del 9 ottobre 2014, che ha confermato la decisione del 2013,
non è invece rilevante.
2.9
Questo Tribunale, chiamato a
verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato
dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo
attento esame della documentazione medica agli atti deve confermare l’operato dell’Ufficio
AI e non vede ragioni per scostarsi dalla perizia psichiatrica del dr. med. __________
e dalle valutazioni del SMR.
Per quel che concerna l’aspetto
psichiatrico, la perizia 10 agosto 2020 del dr. med. __________ risulta
dettagliata, completa e convincente. Convincente nel concludere che la conflittualità con i famigliari non rappresenta una
malattia invalidante e che “la depressione lamentata dall’assicurato è
inconsistente all’analisi. Vi è una simulazione di malattia mentale.
L’assicurato, dal punto di vista strettamente psichiatrico, può essere quindi
considerato abile al lavoro in misura piena” (perizia pag.16).
Nella
perizia il dr. med. __________ ha ben spiegato i motivi per cui ritiene assente
un danno alla salute extra-somatico, prendendo anche posizione in merito alla
divergente valutazione dello psichiatra curante. Al riguardo il perito ha
rilevato:
" (…) A
livello macroscopico si osserva una mancanza di collaborazione grossolana, con
il perito che deve continuamente richiamare l’assicurato circa il suo dovere di
collaborare con l'accertamento ed egli che si mostra infastidito. Questo
comportamento non è praticamente mai presente negli individui autenticamente
depressi, i quali normalmente si mostrano trasparenti, schietti e collaboranti.
È vero che lo psichiatra curante ha formulato anche una diagnosi
di disturbo della personalità, cosa che il perito non è in grado di accertare,
a causa della scarsa collaborazione del soggetto. Si rimarca tuttavia che,
anche se questo fosse vero, pur portando tale disturbo della personalità l’assicurato
ha lavorato per molti anni nel passato, dimostrando una buona capacità di
integrazione sociale. Tale disturbo non potrebbe quindi in nessun caso giustificare
una siffatta oppositività.
Si sottolinea poi la dichiarazione di completo isolamento sociale
dell'assicurato, che si scontra con il fatto aggettivo che al primo appuntamento
egli ha ammesso di essere stato accompagnato da un suo amico. Altrettanto
inconsistenti sono i presunti deficit cognitivi e lo stato di confusione
mentale dichiarata, che non trova alcun riscontro clinico aggettivo.
Inoltre, se il padre fosse così inaffidabile e compromesso come
vuole fare credere, non si comprende perché il figlio, che sarebbe peraltro in
aperta ostilità con il genitore, si fidi a lasciarlo come firmatario unico, in
grado di disporre delle scelte economicamente rilevanti per la sua società.
Vi sono infine incoerenze notevoli rispetto alla cura. La depressione
si vorrebbe grave, ma dal 2012 è stata trattata solo e stabilmente con 20 mg di
Fluoxetina al giorno. L'assicurato afferma di annullare gli appuntamenti con lo
psichiatra perché "ha da fare", mentre con il perito dichiara severa inattività.
L'assicurato si dice coinvolto nella psicoterapia, dalla quale troverebbe
benefìcio, ma poi afferma di dimenticarsi spesso gli appuntamenti con il Dr. __________.
La frequenza delle sedute è decisamente bassa, laddove l’assicurato dichiara di
vedere lo specialista 3-4 volte all'anno.
Dalle fatture di cassa malati risultano però soltanto le seguenti
consultazioni: 2016 ottobre e novembre, 2017 febbraio marzo e giugno, 2018
nulla, 2019 un consulto in occasione dell'apertura della revisione di rendita.
Nel 2020 egli non ricorda neppure quando si sarebbe recato dallo psichiatra.
Vi sono infine tutti gli indici di esagerazione positivi, rilevati
dal test SIMS effettuato dal perito. (…)” (pag. 607-608 inc. AI)
Come
detto (cfr. consid. 2.5), il perito ha pertanto concluso per una piena abilità
lavorativa nell’abituale attività ed in un’attività adeguata. Rispetto al maggio
2012, momento in cui è stata valutata una piena inabilità lavorativa, vi è
quindi un cambiamento/miglioramento della situazione valetudinaria. Certo, il
perito ha sollevato dubbi sulla validità della precedente decisione, ritenendo inoltre
“altamente probabile che il quadro generale fosse identico ad oggi
già al momento della decisione AI del 2013” (perizia pag. 18), domandandosi addirittura “se la decisione AI del 2013 sia
stata presa su basi complete, posto che essa si basa sui certificati dei
curanti” (sottolineatura del redattore;
pag. 17 della perizia).
A
tal proposito ci si può chiedere perfino se vi sia un motivo di
riconsiderazione della decisione 31 ottobre 2013 ai sensi dell’art. 53 cpv. 2
LPGA. Tale norma dispone che l'assicuratore
può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro
rettifica ha una notevole importanza. Riconsiderazione che, se vi dovessero
essere effettivamente gli estremi, spetterebbe comunque all’amministrazione
mettere in atto. Difatti, la giurisprudenza ha precisato che l'amministrazione
non può essere obbligata a procedere
a una riconsiderazione in questo senso né dall'amministrato né dal giudice (DTF
133.
V 50 consid. 4.1 pag. 52 e i riferimenti ivi citati).
Tuttavia, il perito ha precisato
che “(…) la completa capacità di lavoro sarebbe comunque presente, a tutti
gli effetti, dalla data della mia prima osservazione” (pag. 18 della
perizia), quindi successiva alla decisione del 2013 e rilevante ai fini della
revisione ex art. 17 LPGA.
Infine, con complemento peritale 19
febbraio 2021 il dr. med. __________ ha preso convincentemente posizione in
merito alla documentazione prodotta con le osservazioni al progetto di
decisione, al cui tenore va fatto riferimento (cfr. consid. 2.5).
Né del resto i curanti, in
particolare lo psichiatra dr. med. Critelli, hanno indicato i motivi per i
quali ritengono la perizia psichiatrica inaffidabile.
Visto quanto sopra, alla perizia
del dr. med. __________ va conferito valore probatorio pieno.
In merito alla patologia
cardiaca, analizzati gli atti, con annotazioni 28 settembre 2020 il SMR ha
valutato una piena abilità lavorativa in attività leggere dal 20 dicembre 2018
(doc. 192). La piena abilità lavorativa in attività leggere è stata del resto
confermata dal 25 gennaio 2021 del cardiologo curante, dr. med. __________.
Egli ha infatti concluso che “nel complesso dunque dal lato cardiaco la
situazione al momento sembra essere calma e abbastanza favorevole. In questo
contesto, dal lato puramente cardiologico, l’incapacità lavorativa è da
ritenersi completa per attività pesanti e al 50% per attività moderate, mentre
per attività leggere la capacità lavorativa sarebbe pressoché completa “(pag.
681). Tale valutazione è stata ripresa
dal dr. med. __________ del SMR,
il quale nelle annotazioni 1° marzo 2021 ha confermato una piena abilità
dell’assicurato in attività leggere ed adeguate “in quadro cardiologico
stabile e compensato agli esami sotto sforzo e coronografia del 18.12.2020 ”(doc.
218.
inc. AI).
Dispositivo
Per questi motivi, rettamente l’Ufficio
AI ha concluso che “l’assicurato presenta una capacità lavorativa del 100%
dal 20.12.2018, riscontrata in ogni ambito lavorativo, quindi sia nell’attività
(leggera) precedentemente svolta di orafo, sia in attività adeguate allo stato
di salute”.
Va qui fatto presente nell’ambito
della prima decisione di rendita, l’abituale attività dell’assicurato corrispondeva
a quella di venditore presso una catena di negozi di abbigliamento (cfr.
consid. 1.1). Durante la presente procedura di revisione, sentito in data 10
dicembre 2019 il ricorrente, l’amministrazione ha concluso che egli svolgesse
l’attività di orafo, avendo, insieme al figlio, diritto di firma della ditta
individuale della “__________”, conclusione, questa, che è stata contestata
dall’assicurato stesso (cfr. il relativo verbale in doc. 180 pag. 570 del
dossier AI). Per questi motivi l’Ufficio AI ha considerato l’attività di orafo
quale abituale attività. Che questo corrisponda a realtà o meno è irrilevante. Secondo
il TCA, sia che si tratti di orafo oppure di venditore, entrambe sono attività
leggere ritenute, come visto, pienamente esigibili.
Infine, va detto che i
certificati prodotti dal ricorrente il 30 aprile 2021 e 6 maggio 2021 (cfr.
consid. 1.8 e 1.10), attestanti un’incapacità lavorativa del 100% successiva
alla decisione contestata, non apportano nuovi elementi di giudizio,
trattandosi di scarne certificazioni, del tutto generiche e non circostanziate.
In conclusione, questo Tribunale
ritiene che la documentazione medica agli atti contiene elementi chiari e
sufficienti per valutare l'incapacità al lavoro dell'assicurata sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi
necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10
pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Visto quanto sopra, in base al grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito
delle assicurazioni sociali (fra le tante: DTF 139 V 218 consid. 5.3), rettamente
l’Ufficio AI, sulla scorta della perizia psichiatrica e delle citate
annotazioni SMR, alle quali va conferito valore probatorio pieno, ha concluso
per una piena abilità lavorativa in ogni ambito lavorativo, sia nell’attività
(leggera) precedentemente svolta, sia in attività adeguate.
2.10. Per quel che concerne l’aspetto
economico, nella decisione contestata l’amministrazione, con riferimento alle
osservazioni 11 febbraio 2021 al progetto di decisione (doc. 212 inc. AI) ha
precisato quanto segue:
" (…) In
primo luogo si segnala e si ricorda che la proposta di soppressione della
prestazione si fonda su una capacità lavorativa del 100%, dal 20.12.2018,
riscontrata in ogni ambito lucrativo, quindi sia nell’attività (leggera)
precedentemente svolta di orafo, sia in attività adeguate allo stato di salute.
L’assenza di calcolo del grado d’invalidità si fonda, come sopra
esposto, sul fatto che il signor RI 1 è ritenuto abile al lavoro in misura
completa. Il grado d’invalidità è quindi nullo. Con tale presupposto è quindi
superfluo l’intervento del Servizio Integrazione Professionale (SIP), per
quanto attiene ad una mirata analisi del potenziale reintegrativo considerando
che, a distanza di due anni dalla capacità al lavoro citata, il Signor RI 1 non
ha dimostrato di aver intrapreso l’iscrizione presso un Ufficio Regionale di
Collocamento (URC) per un sostegno al rientro nel mondo del lavoro.
Considerando l’abilità al lavoro sopra esposta, l’assenza di necessità nel
dover eseguire un calcolo della Capacità di Guadagno Residua (CGR), le
rimostranze inerenti l’utilizzo di riduzioni sul Reddito da invalido (Ri) sono
irricevibili.
La contraddizione inerente la non reintegrabilità del Signor RI 1,
esposta in sede di contestazione e la necessità di accertamenti dal profilo
professionale, qualora la decisione di soppressione prendesse forma è anch’essa
considerata irricevibile. (…)” (pag. 694 inc. AI)
Quindi, visto che l’assicurato
può svolgere a pieno titolo la sua abituale attività (nonché in attività
adeguate), non sussiste alcun discapito economico, motivo per cui la soppressione
della rendita è giustificata.
Con il ricorso l’assicurato evidenzia
di aver percepito per 16 anni una rendita e che, una volta soppressa, l’Ufficio
AI non ha svolto alcuna valutazione d’ordine integrativo professionale, dichiarando
di rimanere a disposizione dell’amministrazione “per eseguire delle prove di
lavoro, così come pure per accettare delle proposte di lavoro concreto”.
Contrariamente a quanto asserito
dall’insorgente, l’amministrazione non gli ha ininterrottamente erogato una
rendita dal 1° febbraio 2006. Infatti, come visto, la stessa è stata soppressa
con decisione dell’11 febbraio 2011, confermata con la STCA del 4 novembre
2011, non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile. Va qui
rilevato che già in quell’occasione, con rapporto finale del 1° dicembre 2008
l’allora consulente in integrazione professionale non aveva ritenuto necessario
mettere in atto provvedimenti di ordine professionale, potendo l’assicurato, considerato
inabile al 20% sia nell’abituale attività che in altre attività, tenuto conto
dell’iter scolastico-socio-professionale, svolgere – senza intraprendere una
qualifica professionale specifica – le “precedenti attività nella stessa
misura rispetto ad altre attività” (doc. 36).
Certo, si tratta di una
valutazione risalente ad oltre dieci anni fa. Potendo comunque svolgere, come
visto, pienamente l’abituale attività (leggera), misure integrative non
risultano parimenti necessarie.
Da
ultimo, nella risposta di causa l’amministrazione ha rilevato che l’assicurato
non può neppure usufruire di un aiuto al collocamento ex art. 18 LAI risultando
egli pienamente abile al lavoro sia nella abituale attività che in altre
attività (cfr. al riguardo Pratique VSI 2003 pag. 270).
In conclusione, visto quanto
sopra, la soppressione della rendita con effetto dal secondo giorno seguente la
decisione impugnata (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAVS), va confermata.
La decisione contestata merita pertanto
conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.11. Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis
LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr.
anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli
art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio
2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V
402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le
spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura di fr.
500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti