32.2021.48
Assicurato ipovedente ha AGI esiguo,ma necessita di aiuto per svolgere gli atti ordinari della vita.Anche le persone gravemente ipovedenti o cieche hanno diritto a AGI medio o elevato se date le condizioni.Rinvio atti per valutare con inchiesta domiciliare,come altri assicurati,gli effettivi bisogni
11 ottobre 2021Italiano31 min
concesso soltanto in presenza di altre problematiche alla salute (Valterio: "(…)
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.48
TB
Lugano
11 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° aprile 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 febbraio 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Nel luglio 2013 (doc. 7) RI 1
ha chiesto un assegno per grandi invalidi dell'AI per la grave miopatia
bilaterale su maculopatia e glaucoma bilaterale che l'ha reso ipovedente.
Interpellato il Servizio Medico Regionale (docc. 33 e 78) e
richiamato il N. 8065 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità
(CIGI), con decisione del 17 ottobre 2017 (docc. 134 e 136) l'Ufficio
assicurazione invalidità gli ha concesso un AGI di grado esiguo
retroattivamente dal 1° aprile 2014.
1.2. La domanda di revisione del 4
giugno 2019 (doc. 147) inoltrata dall'assicurato a causa di un importante peggioramento
insorto ad aprile 2017 dopo un intervento chirurgico è sfociata nella decisione
del 18 ottobre 2019 (doc. 161), con cui l'Ufficio AI non ha accordato un
aumento dell'assegno per grandi invalidi, giacché l'impedimento esistente era
tutelato unicamente dal N. 8065 CIGI e non risultavano altri danni agli organi
sensoriali.
1.3. Il 22 dicembre 2020 (doc. A3)
l'assicurato ha presentato una nuova domanda di revisione, segnalando un
ulteriore peggioramento della sua vista che lo impediva nello svolgere
autonomamente quattro atti ordinari della vita, oltre a necessitare della
sorveglianza personale (doc. 170).
Sentito il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale (doc.
171), con progetto di decisione del 4 gennaio 2021 (docc. 172 e 176) l'Ufficio
AI ha respinto la richiesta di aumento, affermando che il peggioramento non era
tale da influire sull'attuale diritto già valutato in base al N. 8065 CIGI.
1.4. Le osservazioni del 15 (doc.
A4) e del 20 gennaio 2021 (doc. 175), accompagnate da un referto medico di pari
data (doc. A6) sul quale il 19 febbraio 2021 (doc. 178) si è pronunciato il dr.
med. __________, e le considerazioni del 12 febbraio 2021 (doc. A4), con cui l'assicurato
ha chiesto di effettuare un'inchiesta a domicilio come qualsiasi altro caso di
impedimento laddove l'aiuto di terzi è necessario per più atti ordinari della
vita, sono state respinte dalla decisione del 22 febbraio 2021 (doc. A2).
L'amministrazione ha evidenziato che il certificato del 20 gennaio
2021 attestante la patologia oculare poteva non essere preso in considerazione,
poiché la malattia agli occhi era già alla base del riconoscimento dell'AGI di
grado esiguo sulla base del N. 8065 CIGI e, come ha potuto accertare l'SMR, non
risultavano presenti altri danni agli organi sensoriali, come per esempio all'udito.
Non essendovi ulteriori patologie invalidanti, l'inchiesta domiciliare
richiesta non aveva ragione d'essere effettuata e l'Ufficio AI ha quindi
confermato che l'assicurato manteneva il diritto a un assegno per grande
invalido di grado lieve.
1.5. Con ricorso del 1° aprile
2021 (doc. I) RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto l'annullamento della
decisione impugnata e, in via principale, di rinviare gli atti all'amministrazione
affinché, dopo avere effettuato un'inchiesta domiciliare, si pronunci
nuovamente sul diritto all'AGI o, in via subordinata, che gli si accordi un AGI
di grado medio.
Il ricorrente ha rilevato che i recenti certificati del dr. med. __________
(docc. A5, A6 e A7) attestano un peggioramento dell'acuità visiva, che
influisce notevolmente sui suoi bisogni quotidiani. Di conseguenza, è
necessario che la nuova situazione che si è venuta a creare sia indagata da un'assistente
sociale e che solo al termine di questa indagine sarà possibile determinarsi
sulla richiesta di assegno per grande invalido. Occorre dunque valutare il
diritto all'AGI come per ogni altro assicurato, visto che egli abbisogna di
aiuto regolare e notevole per spostarsi dentro e fuori casa, per l'igiene
personale, per vestirsi e per mangiare, oltre che di una sorveglianza personale
e l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana. L'amministrazione
ha invece ritenuto che una persona ipovedente, al limite della cecità, in
assenza di altre patologie necessiti esclusivamente di un aiuto per mantenere i
contatti sociali e spostarsi fuori casa, limitando perciò il suo diritto a un
AGI di grado lieve secondo l'art. 37 cpv. 3 lett. d OAI. Così facendo, però, si
esclude che una persona ipovedente possa avere diritto anche a un assegno per
grande invalido di grado medio o elevato, circostanza che va verificata con un'inchiesta
a domicilio.
Secondo l'assicurato, necessitando egli di un aiuto regolare e
notevole per almeno quattro atti ordinari della vita, si giustifica un AGI di
grado medio a norma dell'art. 37 cpv. 2 lett. a OAI, come giudicato da due
Tribunali cantonali nel 2011 (ATAS/194/2011) e nel 2019 (CDP.2019.64),
altrimenti si creerebbe una disparità di trattamento tra gli assicurati ciechi
o gravemente ipovedenti e gli altri. Occorre perciò riconoscere un assegno per
grande invalido di grado medio o grave anche agli assicurati ciechi o
ipovedenti se, dopo avere esperito un'inchiesta a domicilio che chiarisce la
situazione, si ammette che hanno bisogno di assistenza regolare e importante
nello svolgimento degli atti ordinari della vita, oltre che per il mantenimento
dei contatti sociali e gli spostamenti.
In concreto, i certificati medici prodotti sollevano dubbi sulla
sua effettiva autonomia nello svolgimento di una buona parte degli atti
ordinari della vita, circostanza che l'Ufficio AI non ha indagato mediante un'inchiesta
domiciliare. Pertanto, stante un lacunoso accertamento dei fatti, per l'insorgente
si giustifica il rinvio degli atti all'amministrazione, affinché effettui un'inchiesta
domiciliare e si determini poi nuovamente sul suo diritto all'AGI, fermo
restando la continuazione del diritto ad un AGI di grado lieve.
Fatti
1.6. Nella risposta del 5 maggio
2021 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha proposto al TCA di
respingere il ricorso, non essendovi altri danni agli organi sensoriali oltre
alla problematica oftalmologica, già riconosciuta dall'art. 37 cpv. 3 lett. d
OAI.
L'amministrazione, in assenza di altre problematiche alla salute
determinanti una limitazione maggiore per l'assicurato nell'adempimento degli
atti ordinari della vita tale da necessitare l'aiuto regolare e notevole di
terzi in maniera diretta o indiretta, ha confermato la decisione di assegno
grande invalido di grado lieve immutato, concesso quale caso speciale di grande
invalidità riconosciuto dall'art. 37 cpv. 3 lett. d OAI. Questo AGI è chiaro e
confermato, mentre il peggioramento oftalmologico dovuto alla malattia
degenerativa con diritto all'AGI lieve già riconosciuto per importanti limiti
visivi giusta l'art. 37 cpv. 3 lett. d OAI non comporta una diversa definizione
del caso. L'Ufficio AI ha citato la DTF 107 V 29 e ne ha riportato un ampio
estratto, che ha evidenziato la modifica legislativa (art. 36 cpv. 3 lett. d
vOAI, attuale art. 37 cpv. 3 lett. d OAI) che ha portato a riconoscere il
diritto all'AGI di grado esiguo agli assicurati la cui vista è limitata a tal
punto da dovere ricorrere all'aiuto di terzi in modo regolare e notevole per
mantenere i contatti sociali.
L'Ufficio AI ha altresì fatto riferimento alla dottrina per
giustificare che un assegno per grande invalido di grado maggiore può essere
concesso soltanto in presenza di altre problematiche alla salute (Valterio: "(…)
en
raison d'un handicap supplémentaire"; Meyer/Reichmuth: "(…)
wegen zusätzlicher Behinderungen").
In conclusione, ha confermato il diritto all'AGI lieve continuo.
1.7. Chiesta (doc. VI) e ottenuta
una proroga (doc. VII), il 25 maggio 2021 (doc. VIII) l'insorgente ha
contestato integralmente la risposta dell'Ufficio AI e si è confermato nelle
proprie allegazioni.
1.8. L'amministrazione non si è
espressa ulteriormente (doc. IX).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se è a giusta ragione che l'Ufficio assicurazione invalidità, in virtù
dell'art. 37 cpv. 3 lett. d OAI e del N. 8065 CIGI, non emergendo altre
patologie invalidanti oltre a quella oftalmologica già nota, ha confermato il
diritto dell'assicurato a un assegno per grandi invalidi di grado esiguo
riconosciutogli dal 2014.
Il ricorrente sostiene che, come per qualsiasi altro assicurato,
si debba accertare con un'inchiesta domiciliare se il peggioramento della
problematica oftalmologica si ripercuota sullo svolgimento degli atti ordinari
della vita e dia diritto a un AGI di grado maggiore.
2.2. Secondo l'art. 9 LPGA - che
ha ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) - è
considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha
bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale
per compiere gli atti ordinari della vita.
La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato
può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato
durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio
quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe
incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato
psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF
8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli atti ordinari della vita riguardano sei ambiti e sono i
seguenti (DTF 133 V 450 consid. 7.2; DTF 127 V 97 consid. 3c; DTF 125 V 303
consid. 4a; DTF 117 V 146 consid. 2; N. 8010 della Circolare sull'invalidità e
la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), valida dal 1°
luglio 2015, stato al 1° luglio 2020):
– vestirsi, svestirsi (anche mettersi e togliersi un
eventuale mezzo
ausiliario,
se questo non ha scopi di cura o terapia);
– alzarsi, sedersi, sdraiarsi
(anche andare a letto e alzarsi dal letto);
– mangiare (portare il pasto a
letto, sminuzzarlo, portarlo alla bocca,
ridurlo in purè, alimentazione
tramite sonda);
– pulizia personale (lavarsi,
pettinarsi, radersi, fare il bagno o la
doccia);
– espletare i bisogni corporali
(risistemare i vestiti, pulirsi/verifica della
pulizia, espletare i bisogni
corporali in modo inusuale);
– spostarsi (nell'abitazione, all'aperto,
intrattenere rapporti sociali).
Va segnalato che il Tribunale federale ha avuto modo di ribadire
al considerando 3.4 della STF 9C_633/2012 dell'8 gennaio 2013, che il
compimento difficoltoso o rallentato a causa del danno alla salute degli atti
ordinari della vita non giustifica per principio la grande invalidità (N. 8013
CIGI).
Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente
la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale
all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF
117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).
2.3. L'art.
42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con
domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno
per grandi invalidi.
La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art.
42 cpv. 2 LAI).
Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche
chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente
di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre
unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di
rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente
nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di
grado lieve.
L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è
reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido.
Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per
compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre
cure permanenti o una sorveglianza personale.
Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito
di mezzi ausiliari, necessita:
a. di
aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti
ordinari della vita,
b. di
aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della
vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c. di
aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della
vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione
della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.
Infine, l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la
grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi
ausiliari:
a. è
costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per
compiere almeno due atti ordinari della vita;
b. necessita di una sorveglianza personale
permanente;
c. necessita,
in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua
infermità;
d. a
causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,
può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di
terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure
e. è
costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della
realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.
A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di
accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art.
42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a
causa di un danno alla salute:
a. non può vivere
autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;
b. non può compiere
le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento
di una terza persona; oppure
c. rischia
seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.
Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato unicamente l'accompagnamento
nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in
relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1.
Fra queste non rientrano in particolare le attività di
rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli
adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile.
Secondo l'art. 42 cpv. 4 LAI, l'assegno per grandi
invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine
del mese in cui l'assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato
della rendita secondo l'art. 40 cpv. 1 LAVS o in cui raggiunge l'età di
pensionamento. L'inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo
anno di età, dall'art. 29 cpv. 1.
Va qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il
Tribunale federale ha precisato che, contrariamente al rinvio
dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi
invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere
applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto
alla rendita.
Giusta l'art. 42ter cpv. 1 LAI il
grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo
dell'assegno per grandi invalidi: l'assegno mensile in caso di grande
invalidità di grado elevato ammonta all'80%, in caso di grande
invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado
lieve al 20% dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo
34 capoversi 3 e 5 LAVS.
2.4. Secondo il N. 8064 CIGI
(Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità,
edita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, valida dal 1° gennaio
2015, stato al 1° luglio 2020) le condizioni di cui all'art. 37 cpv. 3 lett. d
OAI sono adempiute:
- per ciechi e
ipovedenti gravi (N. 8065);
- per bambini
gravemente audiolesi che per stabilire il contatto con il mondo circostante
hanno bisogno dell'aiuto notevole di terzi (N. 8067);
- nel caso degli
invalidi fisici che per la gravità dell'infermità corporale non sono in
grado di spostarsi a una certa distanza dall'abitazione, pur utilizzando la
carrozzella, senza l'aiuto di terzi.
Il N. 8065 CIGI stabilisce che:
" Per ciechi
e ipovedenti gravi (RCC 1982 pag. 254): si può ammettere l'esistenza di una
grave ipovisione se l'acuità visiva da lontano dopo correzione è inferiore su
ambo i lati a 0,2 o se esiste una limitazione del campo visivo a 10 gradi dal
centro su ambo i lati (20 gradi di diametro orizzontale; misurazione del campo
visivo: Goldmann-Permiter mira III/4). Se sono contemporaneamente presenti una
diminuzione dell'acuità visiva e una limitazione del campo visivo senza che
vengano raggiunti i valori limite, si può ammettere l'esistenza di una grave
ipovisione se queste affezioni hanno gli stessi effetti di una diminuzione dell'acuità
visiva o di una limitazione del campo visivo che raggiungono i valori citati
(RCC 1982 pag. 254). Ciò vale anche per altre affezioni che colpiscono il campo
visivo (p. es. deficienze settoriali o falciformi, emianopsie, scotoma
centrale.".
2.5. Va ricordato che, al pari di
ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive dell'UFAS (incluse le
Circolari), pur non avendo ovviamente valore
vincolante di legge, si prefiggono comunque di esplicitare l'interpretazione
attribuita da un'autorità amministrativa a determinate disposizioni legali al
fine di favorire un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità
di trattamento (DTF 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL Nr. 1). Esse costituiscono delle istruzioni dell'autorità
di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo
di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme
delle prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni non
hanno valore di legge e, di conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i
Tribunali, ma esplicano effetto solo nei confronti dell'amministrazione; esse
non costituiscono delle norme di diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a
LTF e non devono quindi essere seguite dal giudice. Servono più che altro a
creare una prassi amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa
utilità; non possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore
che sono tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le
direttive non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla
giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; DTF 133 V 346 consid.
5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il
punto di vista dell'amministrazione sull'applicazione di una norma di diritto e
non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla
liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella
misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni
legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257
consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3,
130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid.
3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).
2.6. Se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante
Considerandi
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente
o soppressa, d'ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Per l'art. 17 cpv. 2 LPGA ogni altra prestazione durevole
accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio
o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno
giustificata hanno subito una notevole modificazione.
2.7
Nella fattispecie, nella nuova
domanda di prestazioni del 22 dicembre 2020 (doc. A3) l'assicurato ha indicato che
il danno alla salute consisteva in un' "ipovedenza
con visus ben inferiore al 10%, in fase di peggioramento nell'anno 2020
rasentante la cecità" e che da circa un anno lo svolgimento
degli atti ordinari della vita era in peggioramento, con conseguente necessità
dell'aiuto dei familiari per vestirsi/svestirsi, per mangiare, per la cura del
corpo e per spostarsi/mantenimento dei contatti sociali.
Sentito il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, che
il 28 dicembre 2020 (doc. 171) ha ritenuto l' "assicurato ipovedente, criteri per AGI ipovedente sempre dati"
e che "dall'attuale documentazione
risulta dipendenza da terzi unicamente a causa dei problemi di vista",
con progetto di decisione del 4 gennaio 2021 l'Ufficio AI ha negato un aumento
del grado di impedimento e ha riconosciuto che il diritto ad un AGI di grado
esiguo perdurava.
Il 19 febbraio 2021 (doc. 178) il dr. __________ ha valutato il
referto del 20 gennaio 2021 del dr. med. __________, affermando che risultava quale
unica patologia l'ipovisus severo e che quindi non v'erano ulteriori patologie
invalidanti al di fuori della patologia oculare.
L'Ufficio AI non ha pertanto modificato la propria posizione e con
decisione formale del 22 febbraio 2021 ha confermato il diritto per l'assicurato
di beneficiare di un AGI di grado lieve - e non di grado superiore - in
considerazione del fatto che non presentava altre patologie oltre a quella
oftalmologica, che gli ha già dato diritto dal 2014 ad un assegno per grande
invalido di grado lieve in virtù dell'art. 37 cpv. 3 lett. d OAI e del N. 8065
CIGI.
Si tratta pertanto di verificare se, rispetto alla (ultima)
decisione del 18 ottobre 2019 (doc. 161), cresciuta in giudicato, con la quale
l'Ufficio AI ha confermato il diritto dell'assicurato a un assegno per grande
invalido di grado lieve in applicazione dell'art. 37 cpv. 3 lett. d OAI
ritenendo che le condizioni di salute dell'interessato sono rimaste immutate
non essendo emersi altri danni agli organi sensoriali, vi sia stato un
peggioramento tale da portare il ricorrente ad avere diritto a un AGI di grado
superiore.
2.8
Nel rapporto del 15 settembre
2020.
(doc. A5) trasmesso all'amministrazione quale richiesta di revisione del
diritto all'assegno per grande invalido, posta l'anamnesi di ipovisione severa
su plurimi interventi per miopia patologica e glaucoma terminale, nell'esame
dello status oftalmologico il dr. med. __________, specialista in oftalmologia
e oftalmochirurgia, ha riscontrato per l'occhio destro "conta dita a 2 metri cc" e per l'occhio
sinistro "moto mano-conta dita a 50 cm
cc". Si era dunque evidenziato un calo del visus bilateralmente
rispetto ai precedenti controlli.
Nel referto del 20 gennaio 2021 (doc. A6), trasmesso all'Ufficio
AI con le osservazioni al progetto di decisione, il dr. __________ ha rilevato
che l'ipovisione era diventata grave e che dall'esame degli occhi è risultato
che il visus era "OD: conta dita a 1
metro cc" e "OS: moto
mano-conta dita a 50 cm cc". Pertanto, dopo soli quattro mesi v'è
stato un (ulteriore) calo del visus bilateralmente e lo stesso specialista ha
così concluso il suo scritto:
" Data la
importante situazione di ipovisione bilaterale sia per quanto riguarda il campo
visivo centrale che per quello periferico, il paziente necessita di un costante
aiuto per le attività di base della vita quotidiana (igiene personale,
alimentazione, mobilità nello spazio).".
Nel suo ultimo certificato del 23 marzo 2021 (doc. A7), prodotto
con il ricorso, l'oftalmologo ha confermato che l'ipovisione era grave e ha
rilevato che il visus sia all'occhio destro sia a quello sinistro era "moto mano". Egli ha perciò
ripresentato le sue considerazioni sulla necessità, per l'assicurato, di un
aiuto costante per le attività di base della vita quotidiana.
Inoltre, la necessità di far capo in maniera regolare e notevole
all'aiuto di terzi per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita è stata
indicata dall'assicurato nella richiesta di un assegno per grande invalido
presentata il 22 dicembre 2020, precisando per quali atti e in che modo gli viene
prestato aiuto dai familiari:
- per scegliere i
vestiti non visualizzando i colori;
- per avere delle
spiegazioni sul cibo e sulla selezione degli alimenti, che devono essere
tagliati e ridotti nelle porzioni adatte (come la pizza) e le bevande devono
essergli versate,
- per pettinarsi,
per fare la doccia gli vengono preparati i diversi tipi di sapone, mentre per
fare la barba viene accompagnato dal barbiere;
- per spostarsi
fuori casa, altrimenti da solo non esce più, mentre in casa i contatti sociali
sono quasi esclusivamente di carattere familiare. Egli riesce a rimanere in
casa da solo, ma per poco tempo e in quel frangente rimane fermo;
- per la
preparazione dei medicamenti e per la somministrazione delle gocce;
- per l'accompagnamento
nell'organizzazione della realtà quotidiana.
L'interessato necessita inoltre di cure infermieristiche da quando
il suo status visivo è peggiorato, specificando nel formulario che da circa un
anno era ingravescente e che sono i familiari, in primo luogo la moglie, a
prestargli questo aiuto.
A causa delle limitazioni imposte dal danno alla salute, egli ha
bisogno di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana, come
pure di accompagnamento per i contatti e il disbrigo di attività al di fuori
dell'abitazione facendo capo, da quando è peggiorata la sua malattia, alla sua
famiglia in primis e all'__________ poi.
Infine, per evitare l'isolamento l'assicurato ha bisogno della
presenza di un terzo, sostegno che in primo luogo è prestato dalla famiglia.
A giustificazione di tale accresciuto bisogno di aiuto negli atti
della vita, nello scritto accompagnatorio alla domanda di revisione del 22
dicembre 2020 (doc. 170) il precedente rappresentante legale ha rilevato che l'importante
diminuzione della capacità visiva ha compromesso completamente quel minimo di
autonomia di cui l'assicurato godeva. Infatti, per uscire di casa ora necessita
sempre dell'accompagnamento e anche all'interno della propria economia
domestica ha bisogno di aiuto costante e regolare di terze persone.
Nelle osservazioni al progetto di decisione, il medesimo
rappresentante ha evidenziato che se nel 2017 l'assicurato riusciva ad uscire
di casa da solo, oggi, essendo quasi cieco, non esce più dall'abitazione se non
accompagnato da una terza persona. Lo stesso avviene all'interno dell'economia
domestica. L'interessato può rimanere in casa da solo per qualche ora, ma poi ha
bisogno di un aiuto parziale per i bisogni quotidiani e puntuali, come ad
esempio il parziale aiuto per lavarsi, per l'assunzione del cibo, per la scelta
dei vestiti, ecc. Inoltre, l'assicurato necessita di sorveglianza personale; ad
esempio, per assumere la farmacoterapia deve fare capo a un familiare.
Si tratta dunque di una situazione che si è senza dubbio
modificata rispetto a quella esistente nel 2017.
A ulteriore dimostrazione di tale accresciuto bisogno di aiuto nell'eseguire
gli atti ordinari della vita rispetto alla situazione precedente il
peggioramento della vista, nel suo memoriale di ricorso l'assicurato ha
rilevato che "non è cieco dalla nascita,
ma ha progressivamente perso anche
gli
ultimi resti di vista che gli permettevano ancora di orientarsi e gestirsi in
modo più o meno autonomo, molto velocemente. Ciò non gli ha permesso di adattarsi alla nuova situazione e di
eventualmente sviluppare strategie per svolgere in modo autonomo tutti gli atti
ordinari della vita" (doc. I punto 18).
In sostanza, dunque, con la sua terza richiesta di prestazioni l'assicurato
si è lamentato che il peggioramento delle proprie condizioni di salute,
diversamente che al momento della presentazione della domanda di AGI nel 2013 e
della relativa decisione del 2017, ha reso necessario un aiuto da parte di
terzi più esteso rispetto a quello già riconosciutogli con l'attribuzione di un
assegno per grande invalido di grado lieve.
A suo dire, anche una persona gravemente ipovedente o cieca può
necessitare di aiuto regolare e notevole di terzi per lo svolgimento degli atti
ordinari della vita, oltre che per il mantenimento dei contatti sociali e gli
spostamenti. L'amministrazione avrebbe perciò dovuto trattare il suo caso come
la richiesta di AGI di un qualsiasi altro assicurato e quindi valutare con un'inchiesta
domiciliare se gli ulteriori impedimenti a svolgere gli atti ordinari della
vita gli danno diritto a un assegno per grandi invalidi di grado maggiore, scostandosi
dunque dall'applicazione dell'art. 37 cpv. 3 lett. d OAI che gli riconosce, in
quanto persona gravemente ipovedente, il diritto (unicamente) a un assegno per
grande invalido di grado esiguo per potere (soltanto) mantenere i contatti
sociali.
2.9
Alla luce di tutti gli elementi
appena evidenziati, il TCA non concorda con l'agire dell'amministrazione di
escludere d'ufficio, senza approfondire la questione, se l'assicurato abbia
necessità dell'aiuto di terzi anche per il compimento degli altri atti ordinari
della vita, oltre a quello dello spostarsi fuori casa già riconosciuto nel 2017
sulla scorta dell'art. 37 cpv. 3 lett. d OAI.
In effetti, l'Ufficio AI ha giustificato il suo provvedimento
affermando che l'assicurato non ha manifestato un danno ad altri organi
sensori, come per esempio all'udito, e che quindi non v'erano ulteriori
patologie invalidanti, oltre alla patologia oculare, che potevano portare a un
maggiore grado per l'AGI.
L'amministrazione ha così implicitamente fatto riferimento al caso
speciale di grande invalidità di grado elevato citato al N. 8056 CIGI, secondo
cui i sordo-ciechi e i sordi con una grave debolezza della vista (N. 8065 e
8065.1) sono considerati grandi invalidi di grado elevato. Non sono quindi
necessari accertamenti per stabilire il grado di grande invalidità.
Inoltre, come stabilito nella STF 8C 863/2011 del 20 dicembre 2012,
l'ipoacusia al limite della sordità accompagnata da cecità o da una grave
debolezza della vista apre il diritto a un AGI di grado medio (N. 8056.1 CIGI).
Per la scrivente Corte, il modo di procedere dell'amministrazione non
va però tutelato, poiché essa ha semplicemente riconosciuto che una persona
affetta da grave ipovisione, come l'interessato, in assenza di altre patologie agli
organi sensori, necessita dell'aiuto di terzi esclusivamente per mantenere i
contatti sociali e spostarsi fuori casa conformemente allo scopo dell'art. 37
cpv. 3 lett. d OAI, con conseguente diritto, ed esso soltanto, a un assegno per
grande invalido di grado lieve.
Tuttavia, questo automatismo applicato dall'Ufficio assicurazione
invalidità non può avere valore assoluto. Occorre evidenziare che anche le
persone cieche o gravemente ipovedenti, così pure le persone che sono colpite
da un grave danno agli organi sensori o da una grave infermità fisica (art. 37
cpv. 3 lett. d OAI), possono avere indubbiamente diritto, se ne ricorrono le
condizioni - circostanza che deve essere di volta in volta adeguatamente
verificata - a un assegno per grandi invalidi di grado medio o elevato, come per
un qualsiasi altro assicurato che non ricade nel caso speciale del mantenimento
dei contatti sociali contemplato dall'art. 37 cpv. 3 lett. d OAI.
In caso contrario, si condannerebbero infatti tutti gli assicurati
che manifestano dei danni a un solo organo sensore a potere beneficiare vita
natural durante unicamente di un AGI di grado esiguo, categorizzandoli per
sempre come casi speciali previsti alla lettera d dell'art. 37 cpv. 3 OAI. E ciò,
indipendentemente dal fatto che, in realtà, la patologia li colpisce non solo
nella difficoltà di mantenere i contatti sociali e quindi di uscire di casa da
soli come disposto dalla citata norma ma, anche, e soprattutto, nel loro vivere
quotidiano, impedendo loro di esercitare i normali atti della vita.
Di conseguenza, laddove esistano degli indizi atti a sollevare per
lo meno lievi dubbi riguardo all'effettiva autonomia di un assicurato nello
svolgimento degli atti ordinari della vita, occorre che tale circostanza sia
approfondita per il tramite dell'apposito strumento predisposto a tale scopo,
ovvero l'inchiesta a domicilio, valido per tutti gli assicurati. Altrimenti, si
verrebbe a creare una disparità di trattamento fra gli assicurati, costringendo
coloro che presentano dei danni agli organi sensori a rimanere per sempre con
un solo atto ordinario riconosciuto, quello del mantenimento dei contatti
sociali, che tuttavia dà diritto soltanto a un assegno per grande invalido di
grado esiguo. E, così facendo, non si prenderebbero però in considerazione gli
ulteriori impedimenti che gli altri assicurati, non rientranti in questa
categoria, possono invece manifestare.
Soltanto attraverso tale accertamento, svolto da un assistente
sociale, persona qualificata per potere dettagliatamente valutare l'espletamento
di ogni singolo atto ordinario della vita, sarà possibile chiarire quali siano
le reali necessità di aiuto, diretto o indiretto, di un assicurato negli atti
ordinari della vita diversi dallo spostarsi fuori casa per mantenere i contatti
sociali, atto già considerato al momento dell'attribuzione del diritto all'AGI
esiguo in virtù dell'art. 37 cpv. 3 lett. d OAI (STCA 32.2019.139 del 25 maggio
2020, sfociata nella STF 9C_417/2020 del 20 luglio 2020 con cui l'Alta Corte ha
dichiarato inammissibile il ricorso dell'Ufficio AI, non essendo adempiute le
condizioni dell'art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF per impugnare una decisione
incidentale, quale la sentenza di questo TCA che ha appunto rinviato gli atti
all'amministrazione per predisporre un'inchiesta domiciliare).
Al riguardo, va infatti evidenziato che secondo l'art. 69 cpv. 2
OAI l'Ufficio AI esamina le condizioni assicurative, fra l'altro, mediante l'esecuzione
di sopralluoghi.
Secondo la giurisprudenza, ribadita ancora nella STF 9C_98/ 2020
dell'8 aprile 2020 al considerando 2.3, un rapporto d'inchiesta circa la grande
invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità di cure deve adempiere i seguenti
criteri. L'estensore dell'inchiesta deve essere una persona qualificata, che
conosca il contesto in cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le
affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche e le necessità di cura. In caso di
elementi poco chiari riguardo ai disturbi fisici o psichici e/o sui loro
effetti sulla vita quotidiana, l'estensore dell'inchiesta non ha solo la
possibilità, ma l'obbligo di interpellare gli specialisti medici. Nel rapporto
devono essere contenute le indicazioni ricevute dall'assicurato e, se è il
caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte nell'inchiesta. Il testo del
relativo rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in
merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in
considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco.
Se ciò è il caso, allora il rapporto d'inchiesta acquisisce valore probatorio
pieno (DTF 130 V 61 consid. 6.1 e 6.2; DTF 140 V 543 consid. 3.2.1. con
riferimenti).
2.10
Di norma, l'incarto
può essere rinviato all'Ufficio AI (DTF 137 V 210) o
perché vi sono accertamenti peritali svolti dall'amministrazione che necessitano
di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”;
cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi
sono carenze negli accertamenti peritali svolti dall'amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem
Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn
lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA
32.2017.129
del 3 aprile 2018; STCA 32.2014.134 del 21 luglio 2015; STCA
32.2011.115
del 27 ottobre 2011).
Nel caso concreto, l'Ufficio AI non si è preoccupato di esaminare
se il solo peggioramento della patologia agli occhi poteva comportare all'assicurato
maggiori impedimenti anche nello svolgere gli altri atti quotidiani e dunque se
egli debba fare capo in maniera regolare e notevole all'aiuto di terze persone
per la loro esecuzione.
Sulla scorta delle considerazioni esposte, in presenza di un accertamento dei fatti incompleto, si giustifica l'annullamento della decisione impugnata e il
rinvio degli atti all'Ufficio AI.
L'amministrazione dovrà perciò approfondire
gli impedimenti lamentati dal ricorrente mediante un'inchiesta
domiciliare, che accerterà quali siano gli effettivi bisogni di aiuto dell'assicurato
nel compimento degli altri atti ordinari della vita, che esulano dal già
riconosciuto mantenimento dei contatti sociali.
L'Ufficio assicurazione invalidità si pronuncerà poi nuovamente
sul diritto all'AGI dell'assicurato, senza che ciò precluda la continuazione
del suo vigente diritto ad almeno un assegno per grande invalido di grado
lieve, non contestato.
2.11
Il 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a
LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida, di
regola pubblica, ma non più anche gratuita per le parti.
Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis
LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura
è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Per l'art. 69 cpv. 1bis LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio
2021, la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta
a spese. L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'amministrazione.
Al ricorrente, vincente in causa - il rinvio con esito aperto
equivale a piena vittoria (fra le ultime, STF 9C_754/2020 del 22 luglio 2021, consid.
7.2; DTF 141 V 281 consid. 11.1; DTF 137 V 210 consid. 7.1) - e rappresentato da
un legale, vanno riconosciute delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA) da
mettere a carico dell'Ufficio AI (STFA H 19/06 del 14 febbraio 2007; DTF 126 V
12.
consid. 2; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è
annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio assicurazione invalidità per il completamento istruttorio indicato ai considerandi e per l'emanazione di una nuova decisione in cui si pronunci
nuovamente sul diritto all'AGI dell'assicurato, fermo restando il suo diritto
di continuare a beneficiare per lo meno di un AGI di grado lieve, non
contestato.
2. Le
spese di Fr. 500.- sono poste a carico dell'Ufficio AI, che verserà al
ricorrente l'importo di Fr. 2'800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa, se
dovuta).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti