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Decisione

32.2021.48

Assicurato ipovedente ha AGI esiguo,ma necessita di aiuto per svolgere gli atti ordinari della vita.Anche le persone gravemente ipovedenti o cieche hanno diritto a AGI medio o elevato se date le condizioni.Rinvio atti per valutare con inchiesta domiciliare,come altri assicurati,gli effettivi bisogni

11 ottobre 2021Italiano31 min

concesso soltanto in presenza di altre problematiche alla salute (Valterio: "(…)

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.48

TB

Lugano

11 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° aprile 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 22 febbraio 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Nel luglio 2013 (doc. 7) RI 1

ha chiesto un assegno per grandi invalidi dell'AI per la grave miopatia

bilaterale su maculopatia e glaucoma bilaterale che l'ha reso ipovedente.

Interpellato il Servizio Medico Regionale (docc. 33 e 78) e

richiamato il N. 8065 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità

(CIGI), con decisione del 17 ottobre 2017 (docc. 134 e 136) l'Ufficio

assicurazione invalidità gli ha concesso un AGI di grado esiguo

retroattivamente dal 1° aprile 2014.

1.2. La domanda di revisione del 4

giugno 2019 (doc. 147) inoltrata dall'assicurato a causa di un importante peggioramento

insorto ad aprile 2017 dopo un intervento chirurgico è sfociata nella decisione

del 18 ottobre 2019 (doc. 161), con cui l'Ufficio AI non ha accordato un

aumento dell'assegno per grandi invalidi, giacché l'impedimento esistente era

tutelato unicamente dal N. 8065 CIGI e non risultavano altri danni agli organi

sensoriali.

1.3. Il 22 dicembre 2020 (doc. A3)

l'assicurato ha presentato una nuova domanda di revisione, segnalando un

ulteriore peggioramento della sua vista che lo impediva nello svolgere

autonomamente quattro atti ordinari della vita, oltre a necessitare della

sorveglianza personale (doc. 170).

Sentito il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale (doc.

171), con progetto di decisione del 4 gennaio 2021 (docc. 172 e 176) l'Ufficio

AI ha respinto la richiesta di aumento, affermando che il peggioramento non era

tale da influire sull'attuale diritto già valutato in base al N. 8065 CIGI.

1.4. Le osservazioni del 15 (doc.

A4) e del 20 gennaio 2021 (doc. 175), accompagnate da un referto medico di pari

data (doc. A6) sul quale il 19 febbraio 2021 (doc. 178) si è pronunciato il dr.

med. __________, e le considerazioni del 12 febbraio 2021 (doc. A4), con cui l'assicurato

ha chiesto di effettuare un'inchiesta a domicilio come qualsiasi altro caso di

impedimento laddove l'aiuto di terzi è necessario per più atti ordinari della

vita, sono state respinte dalla decisione del 22 febbraio 2021 (doc. A2).

L'amministrazione ha evidenziato che il certificato del 20 gennaio

2021 attestante la patologia oculare poteva non essere preso in considerazione,

poiché la malattia agli occhi era già alla base del riconoscimento dell'AGI di

grado esiguo sulla base del N. 8065 CIGI e, come ha potuto accertare l'SMR, non

risultavano presenti altri danni agli organi sensoriali, come per esempio all'udito.

Non essendovi ulteriori patologie invalidanti, l'inchiesta domiciliare

richiesta non aveva ragione d'essere effettuata e l'Ufficio AI ha quindi

confermato che l'assicurato manteneva il diritto a un assegno per grande

invalido di grado lieve.

1.5. Con ricorso del 1° aprile

2021 (doc. I) RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto l'annullamento della

decisione impugnata e, in via principale, di rinviare gli atti all'amministrazione

affinché, dopo avere effettuato un'inchiesta domiciliare, si pronunci

nuovamente sul diritto all'AGI o, in via subordinata, che gli si accordi un AGI

di grado medio.

Il ricorrente ha rilevato che i recenti certificati del dr. med. __________

(docc. A5, A6 e A7) attestano un peggioramento dell'acuità visiva, che

influisce notevolmente sui suoi bisogni quotidiani. Di conseguenza, è

necessario che la nuova situazione che si è venuta a creare sia indagata da un'assistente

sociale e che solo al termine di questa indagine sarà possibile determinarsi

sulla richiesta di assegno per grande invalido. Occorre dunque valutare il

diritto all'AGI come per ogni altro assicurato, visto che egli abbisogna di

aiuto regolare e notevole per spostarsi dentro e fuori casa, per l'igiene

personale, per vestirsi e per mangiare, oltre che di una sorveglianza personale

e l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana. L'amministrazione

ha invece ritenuto che una persona ipovedente, al limite della cecità, in

assenza di altre patologie necessiti esclusivamente di un aiuto per mantenere i

contatti sociali e spostarsi fuori casa, limitando perciò il suo diritto a un

AGI di grado lieve secondo l'art. 37 cpv. 3 lett. d OAI. Così facendo, però, si

esclude che una persona ipovedente possa avere diritto anche a un assegno per

grande invalido di grado medio o elevato, circostanza che va verificata con un'inchiesta

a domicilio.

Secondo l'assicurato, necessitando egli di un aiuto regolare e

notevole per almeno quattro atti ordinari della vita, si giustifica un AGI di

grado medio a norma dell'art. 37 cpv. 2 lett. a OAI, come giudicato da due

Tribunali cantonali nel 2011 (ATAS/194/2011) e nel 2019 (CDP.2019.64),

altrimenti si creerebbe una disparità di trattamento tra gli assicurati ciechi

o gravemente ipovedenti e gli altri. Occorre perciò riconoscere un assegno per

grande invalido di grado medio o grave anche agli assicurati ciechi o

ipovedenti se, dopo avere esperito un'inchiesta a domicilio che chiarisce la

situazione, si ammette che hanno bisogno di assistenza regolare e importante

nello svolgimento degli atti ordinari della vita, oltre che per il mantenimento

dei contatti sociali e gli spostamenti.

In concreto, i certificati medici prodotti sollevano dubbi sulla

sua effettiva autonomia nello svolgimento di una buona parte degli atti

ordinari della vita, circostanza che l'Ufficio AI non ha indagato mediante un'inchiesta

domiciliare. Pertanto, stante un lacunoso accertamento dei fatti, per l'insorgente

si giustifica il rinvio degli atti all'amministrazione, affinché effettui un'inchiesta

domiciliare e si determini poi nuovamente sul suo diritto all'AGI, fermo

restando la continuazione del diritto ad un AGI di grado lieve.

Fatti

1.6. Nella risposta del 5 maggio

2021 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha proposto al TCA di

respingere il ricorso, non essendovi altri danni agli organi sensoriali oltre

alla problematica oftalmologica, già riconosciuta dall'art. 37 cpv. 3 lett. d

OAI.

L'amministrazione, in assenza di altre problematiche alla salute

determinanti una limitazione maggiore per l'assicurato nell'adempimento degli

atti ordinari della vita tale da necessitare l'aiuto regolare e notevole di

terzi in maniera diretta o indiretta, ha confermato la decisione di assegno

grande invalido di grado lieve immutato, concesso quale caso speciale di grande

invalidità riconosciuto dall'art. 37 cpv. 3 lett. d OAI. Questo AGI è chiaro e

confermato, mentre il peggioramento oftalmologico dovuto alla malattia

degenerativa con diritto all'AGI lieve già riconosciuto per importanti limiti

visivi giusta l'art. 37 cpv. 3 lett. d OAI non comporta una diversa definizione

del caso. L'Ufficio AI ha citato la DTF 107 V 29 e ne ha riportato un ampio

estratto, che ha evidenziato la modifica legislativa (art. 36 cpv. 3 lett. d

vOAI, attuale art. 37 cpv. 3 lett. d OAI) che ha portato a riconoscere il

diritto all'AGI di grado esiguo agli assicurati la cui vista è limitata a tal

punto da dovere ricorrere all'aiuto di terzi in modo regolare e notevole per

mantenere i contatti sociali.

L'Ufficio AI ha altresì fatto riferimento alla dottrina per

giustificare che un assegno per grande invalido di grado maggiore può essere

concesso soltanto in presenza di altre problematiche alla salute (Valterio: "(…)

en

raison d'un handicap supplémentaire"; Meyer/Reichmuth: "(…)

wegen zusätzlicher Behinderungen").

In conclusione, ha confermato il diritto all'AGI lieve continuo.

1.7. Chiesta (doc. VI) e ottenuta

una proroga (doc. VII), il 25 maggio 2021 (doc. VIII) l'insorgente ha

contestato integralmente la risposta dell'Ufficio AI e si è confermato nelle

proprie allegazioni.

1.8. L'amministrazione non si è

espressa ulteriormente (doc. IX).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se è a giusta ragione che l'Ufficio assicurazione invalidità, in virtù

dell'art. 37 cpv. 3 lett. d OAI e del N. 8065 CIGI, non emergendo altre

patologie invalidanti oltre a quella oftalmologica già nota, ha confermato il

diritto dell'assicurato a un assegno per grandi invalidi di grado esiguo

riconosciutogli dal 2014.

Il ricorrente sostiene che, come per qualsiasi altro assicurato,

si debba accertare con un'inchiesta domiciliare se il peggioramento della

problematica oftalmologica si ripercuota sullo svolgimento degli atti ordinari

della vita e dia diritto a un AGI di grado maggiore.

2.2. Secondo l'art. 9 LPGA - che

ha ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) - è

considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha

bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale

per compiere gli atti ordinari della vita.

La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato

può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato

durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio

quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe

incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato

psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF

8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari della vita riguardano sei ambiti e sono i

seguenti (DTF 133 V 450 consid. 7.2; DTF 127 V 97 consid. 3c; DTF 125 V 303

consid. 4a; DTF 117 V 146 consid. 2; N. 8010 della Circolare sull'invalidità e

la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), valida dal 1°

luglio 2015, stato al 1° luglio 2020):

– vestirsi, svestirsi (anche mettersi e togliersi un

eventuale mezzo

ausiliario,

se questo non ha scopi di cura o terapia);

– alzarsi, sedersi, sdraiarsi

(anche andare a letto e alzarsi dal letto);

– mangiare (portare il pasto a

letto, sminuzzarlo, portarlo alla bocca,

ridurlo in purè, alimentazione

tramite sonda);

– pulizia personale (lavarsi,

pettinarsi, radersi, fare il bagno o la

doccia);

– espletare i bisogni corporali

(risistemare i vestiti, pulirsi/verifica della

pulizia, espletare i bisogni

corporali in modo inusuale);

– spostarsi (nell'abitazione, all'aperto,

intrattenere rapporti sociali).

Va segnalato che il Tribunale federale ha avuto modo di ribadire

al considerando 3.4 della STF 9C_633/2012 dell'8 gennaio 2013, che il

compimento difficoltoso o rallentato a causa del danno alla salute degli atti

ordinari della vita non giustifica per principio la grande invalidità (N. 8013

CIGI).

Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente

la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale

all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF

117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

2.3. L'art.

42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con

domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno

per grandi invalidi.

La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art.

42 cpv. 2 LAI).

Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche

chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente

di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre

unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di

rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente

nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di

grado lieve.

L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è

reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido.

Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per

compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre

cure permanenti o una sorveglianza personale.

Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito

di mezzi ausiliari, necessita:

a. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti

ordinari della vita,

b. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della

vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della

vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione

della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

Infine, l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la

grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi

ausiliari:

a. è

costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per

compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita di una sorveglianza personale

permanente;

c. necessita,

in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua

infermità;

d. a

causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,

può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di

terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e. è

costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della

realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di

accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art.

42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a

causa di un danno alla salute:

a. non può vivere

autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b. non può compiere

le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento

di una terza persona; oppure

c. rischia

seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato unicamente l'accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in

relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1.

Fra queste non rientrano in particolare le attività di

rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli

adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile.

Secondo l'art. 42 cpv. 4 LAI, l'assegno per grandi

invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine

del mese in cui l'assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato

della rendita secondo l'art. 40 cpv. 1 LAVS o in cui raggiunge l'età di

pensionamento. L'inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo

anno di età, dall'art. 29 cpv. 1.

Va qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il

Tribunale federale ha precisato che, contrariamente al rinvio

dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi

invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere

applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto

alla rendita.

Giusta l'art. 42ter cpv. 1 LAI il

grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo

dell'assegno per grandi invalidi: l'assegno mensile in caso di grande

invalidità di grado elevato ammonta all'80%, in caso di grande

invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado

lieve al 20% dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo

34 capoversi 3 e 5 LAVS.

2.4. Secondo il N. 8064 CIGI

(Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità,

edita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, valida dal 1° gennaio

2015, stato al 1° luglio 2020) le condizioni di cui all'art. 37 cpv. 3 lett. d

OAI sono adempiute:

- per ciechi e

ipovedenti gravi (N. 8065);

- per bambini

gravemente audiolesi che per stabilire il contatto con il mondo circostante

hanno bisogno dell'aiuto notevole di terzi (N. 8067);

- nel caso degli

invalidi fisici che per la gravità dell'infermità corporale non sono in

grado di spostarsi a una certa distanza dall'abitazione, pur utilizzando la

carrozzella, senza l'aiuto di terzi.

Il N. 8065 CIGI stabilisce che:

" Per ciechi

e ipovedenti gravi (RCC 1982 pag. 254): si può ammettere l'esistenza di una

grave ipovisione se l'acuità visiva da lontano dopo correzione è inferiore su

ambo i lati a 0,2 o se esiste una limitazione del campo visivo a 10 gradi dal

centro su ambo i lati (20 gradi di diametro orizzontale; misurazione del campo

visivo: Goldmann-Permiter mira III/4). Se sono contemporaneamente presenti una

diminuzione dell'acuità visiva e una limitazione del campo visivo senza che

vengano raggiunti i valori limite, si può ammettere l'esistenza di una grave

ipovisione se queste affezioni hanno gli stessi effetti di una diminuzione dell'acuità

visiva o di una limitazione del campo visivo che raggiungono i valori citati

(RCC 1982 pag. 254). Ciò vale anche per altre affezioni che colpiscono il campo

visivo (p. es. deficienze settoriali o falciformi, emianopsie, scotoma

centrale.".

2.5. Va ricordato che, al pari di

ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive dell'UFAS (incluse le

Circolari), pur non avendo ovviamente valore

vincolante di legge, si prefiggono comunque di esplicitare l'interpretazione

attribuita da un'autorità amministrativa a determinate disposizioni legali al

fine di favorire un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità

di trattamento (DTF 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL Nr. 1). Esse costituiscono delle istruzioni dell'autorità

di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo

di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme

delle prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni non

hanno valore di legge e, di conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i

Tribunali, ma esplicano effetto solo nei confronti dell'amministrazione; esse

non costituiscono delle norme di diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a

LTF e non devono quindi essere seguite dal giudice. Servono più che altro a

creare una prassi amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa

utilità; non possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore

che sono tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le

direttive non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla

giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; DTF 133 V 346 consid.

5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il

punto di vista dell'amministrazione sull'applicazione di una norma di diritto e

non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla

liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella

misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni

legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257

consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3,

130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid.

3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).

2.6. Se il grado d'invalidità del

beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante

Considerandi

sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente

o soppressa, d'ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Per l'art. 17 cpv. 2 LPGA ogni altra prestazione durevole

accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio

o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno

giustificata hanno subito una notevole modificazione.

2.7

Nella fattispecie, nella nuova

domanda di prestazioni del 22 dicembre 2020 (doc. A3) l'assicurato ha indicato che

il danno alla salute consisteva in un' "ipovedenza

con visus ben inferiore al 10%, in fase di peggioramento nell'anno 2020

rasentante la cecità" e che da circa un anno lo svolgimento

degli atti ordinari della vita era in peggioramento, con conseguente necessità

dell'aiuto dei familiari per vestirsi/svestirsi, per mangiare, per la cura del

corpo e per spostarsi/mantenimento dei contatti sociali.

Sentito il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, che

il 28 dicembre 2020 (doc. 171) ha ritenuto l' "assicurato ipovedente, criteri per AGI ipovedente sempre dati"

e che "dall'attuale documentazione

risulta dipendenza da terzi unicamente a causa dei problemi di vista",

con progetto di decisione del 4 gennaio 2021 l'Ufficio AI ha negato un aumento

del grado di impedimento e ha riconosciuto che il diritto ad un AGI di grado

esiguo perdurava.

Il 19 febbraio 2021 (doc. 178) il dr. __________ ha valutato il

referto del 20 gennaio 2021 del dr. med. __________, affermando che risultava quale

unica patologia l'ipovisus severo e che quindi non v'erano ulteriori patologie

invalidanti al di fuori della patologia oculare.

L'Ufficio AI non ha pertanto modificato la propria posizione e con

decisione formale del 22 febbraio 2021 ha confermato il diritto per l'assicurato

di beneficiare di un AGI di grado lieve - e non di grado superiore - in

considerazione del fatto che non presentava altre patologie oltre a quella

oftalmologica, che gli ha già dato diritto dal 2014 ad un assegno per grande

invalido di grado lieve in virtù dell'art. 37 cpv. 3 lett. d OAI e del N. 8065

CIGI.

Si tratta pertanto di verificare se, rispetto alla (ultima)

decisione del 18 ottobre 2019 (doc. 161), cresciuta in giudicato, con la quale

l'Ufficio AI ha confermato il diritto dell'assicurato a un assegno per grande

invalido di grado lieve in applicazione dell'art. 37 cpv. 3 lett. d OAI

ritenendo che le condizioni di salute dell'interessato sono rimaste immutate

non essendo emersi altri danni agli organi sensoriali, vi sia stato un

peggioramento tale da portare il ricorrente ad avere diritto a un AGI di grado

superiore.

2.8

Nel rapporto del 15 settembre

2020.

(doc. A5) trasmesso all'amministrazione quale richiesta di revisione del

diritto all'assegno per grande invalido, posta l'anamnesi di ipovisione severa

su plurimi interventi per miopia patologica e glaucoma terminale, nell'esame

dello status oftalmologico il dr. med. __________, specialista in oftalmologia

e oftalmochirurgia, ha riscontrato per l'occhio destro "conta dita a 2 metri cc" e per l'occhio

sinistro "moto mano-conta dita a 50 cm

cc". Si era dunque evidenziato un calo del visus bilateralmente

rispetto ai precedenti controlli.

Nel referto del 20 gennaio 2021 (doc. A6), trasmesso all'Ufficio

AI con le osservazioni al progetto di decisione, il dr. __________ ha rilevato

che l'ipovisione era diventata grave e che dall'esame degli occhi è risultato

che il visus era "OD: conta dita a 1

metro cc" e "OS: moto

mano-conta dita a 50 cm cc". Pertanto, dopo soli quattro mesi v'è

stato un (ulteriore) calo del visus bilateralmente e lo stesso specialista ha

così concluso il suo scritto:

" Data la

importante situazione di ipovisione bilaterale sia per quanto riguarda il campo

visivo centrale che per quello periferico, il paziente necessita di un costante

aiuto per le attività di base della vita quotidiana (igiene personale,

alimentazione, mobilità nello spazio).".

Nel suo ultimo certificato del 23 marzo 2021 (doc. A7), prodotto

con il ricorso, l'oftalmologo ha confermato che l'ipovisione era grave e ha

rilevato che il visus sia all'occhio destro sia a quello sinistro era "moto mano". Egli ha perciò

ripresentato le sue considerazioni sulla necessità, per l'assicurato, di un

aiuto costante per le attività di base della vita quotidiana.

Inoltre, la necessità di far capo in maniera regolare e notevole

all'aiuto di terzi per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita è stata

indicata dall'assicurato nella richiesta di un assegno per grande invalido

presentata il 22 dicembre 2020, precisando per quali atti e in che modo gli viene

prestato aiuto dai familiari:

- per scegliere i

vestiti non visualizzando i colori;

- per avere delle

spiegazioni sul cibo e sulla selezione degli alimenti, che devono essere

tagliati e ridotti nelle porzioni adatte (come la pizza) e le bevande devono

essergli versate,

- per pettinarsi,

per fare la doccia gli vengono preparati i diversi tipi di sapone, mentre per

fare la barba viene accompagnato dal barbiere;

- per spostarsi

fuori casa, altrimenti da solo non esce più, mentre in casa i contatti sociali

sono quasi esclusivamente di carattere familiare. Egli riesce a rimanere in

casa da solo, ma per poco tempo e in quel frangente rimane fermo;

- per la

preparazione dei medicamenti e per la somministrazione delle gocce;

- per l'accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana.

L'interessato necessita inoltre di cure infermieristiche da quando

il suo status visivo è peggiorato, specificando nel formulario che da circa un

anno era ingravescente e che sono i familiari, in primo luogo la moglie, a

prestargli questo aiuto.

A causa delle limitazioni imposte dal danno alla salute, egli ha

bisogno di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana, come

pure di accompagnamento per i contatti e il disbrigo di attività al di fuori

dell'abitazione facendo capo, da quando è peggiorata la sua malattia, alla sua

famiglia in primis e all'__________ poi.

Infine, per evitare l'isolamento l'assicurato ha bisogno della

presenza di un terzo, sostegno che in primo luogo è prestato dalla famiglia.

A giustificazione di tale accresciuto bisogno di aiuto negli atti

della vita, nello scritto accompagnatorio alla domanda di revisione del 22

dicembre 2020 (doc. 170) il precedente rappresentante legale ha rilevato che l'importante

diminuzione della capacità visiva ha compromesso completamente quel minimo di

autonomia di cui l'assicurato godeva. Infatti, per uscire di casa ora necessita

sempre dell'accompagnamento e anche all'interno della propria economia

domestica ha bisogno di aiuto costante e regolare di terze persone.

Nelle osservazioni al progetto di decisione, il medesimo

rappresentante ha evidenziato che se nel 2017 l'assicurato riusciva ad uscire

di casa da solo, oggi, essendo quasi cieco, non esce più dall'abitazione se non

accompagnato da una terza persona. Lo stesso avviene all'interno dell'economia

domestica. L'interessato può rimanere in casa da solo per qualche ora, ma poi ha

bisogno di un aiuto parziale per i bisogni quotidiani e puntuali, come ad

esempio il parziale aiuto per lavarsi, per l'assunzione del cibo, per la scelta

dei vestiti, ecc. Inoltre, l'assicurato necessita di sorveglianza personale; ad

esempio, per assumere la farmacoterapia deve fare capo a un familiare.

Si tratta dunque di una situazione che si è senza dubbio

modificata rispetto a quella esistente nel 2017.

A ulteriore dimostrazione di tale accresciuto bisogno di aiuto nell'eseguire

gli atti ordinari della vita rispetto alla situazione precedente il

peggioramento della vista, nel suo memoriale di ricorso l'assicurato ha

rilevato che "non è cieco dalla nascita,

ma ha progressivamente perso anche

gli

ultimi resti di vista che gli permettevano ancora di orientarsi e gestirsi in

modo più o meno autonomo, molto velocemente. Ciò non gli ha permesso di adattarsi alla nuova situazione e di

eventualmente sviluppare strategie per svolgere in modo autonomo tutti gli atti

ordinari della vita" (doc. I punto 18).

In sostanza, dunque, con la sua terza richiesta di prestazioni l'assicurato

si è lamentato che il peggioramento delle proprie condizioni di salute,

diversamente che al momento della presentazione della domanda di AGI nel 2013 e

della relativa decisione del 2017, ha reso necessario un aiuto da parte di

terzi più esteso rispetto a quello già riconosciutogli con l'attribuzione di un

assegno per grande invalido di grado lieve.

A suo dire, anche una persona gravemente ipovedente o cieca può

necessitare di aiuto regolare e notevole di terzi per lo svolgimento degli atti

ordinari della vita, oltre che per il mantenimento dei contatti sociali e gli

spostamenti. L'amministrazione avrebbe perciò dovuto trattare il suo caso come

la richiesta di AGI di un qualsiasi altro assicurato e quindi valutare con un'inchiesta

domiciliare se gli ulteriori impedimenti a svolgere gli atti ordinari della

vita gli danno diritto a un assegno per grandi invalidi di grado maggiore, scostandosi

dunque dall'applicazione dell'art. 37 cpv. 3 lett. d OAI che gli riconosce, in

quanto persona gravemente ipovedente, il diritto (unicamente) a un assegno per

grande invalido di grado esiguo per potere (soltanto) mantenere i contatti

sociali.

2.9

Alla luce di tutti gli elementi

appena evidenziati, il TCA non concorda con l'agire dell'amministrazione di

escludere d'ufficio, senza approfondire la questione, se l'assicurato abbia

necessità dell'aiuto di terzi anche per il compimento degli altri atti ordinari

della vita, oltre a quello dello spostarsi fuori casa già riconosciuto nel 2017

sulla scorta dell'art. 37 cpv. 3 lett. d OAI.

In effetti, l'Ufficio AI ha giustificato il suo provvedimento

affermando che l'assicurato non ha manifestato un danno ad altri organi

sensori, come per esempio all'udito, e che quindi non v'erano ulteriori

patologie invalidanti, oltre alla patologia oculare, che potevano portare a un

maggiore grado per l'AGI.

L'amministrazione ha così implicitamente fatto riferimento al caso

speciale di grande invalidità di grado elevato citato al N. 8056 CIGI, secondo

cui i sordo-ciechi e i sordi con una grave debolezza della vista (N. 8065 e

8065.1) sono considerati grandi invalidi di grado elevato. Non sono quindi

necessari accertamenti per stabilire il grado di grande invalidità.

Inoltre, come stabilito nella STF 8C 863/2011 del 20 dicembre 2012,

l'ipoacusia al limite della sordità accompagnata da cecità o da una grave

debolezza della vista apre il diritto a un AGI di grado medio (N. 8056.1 CIGI).

Per la scrivente Corte, il modo di procedere dell'amministrazione non

va però tutelato, poiché essa ha semplicemente riconosciuto che una persona

affetta da grave ipovisione, come l'interessato, in assenza di altre patologie agli

organi sensori, necessita dell'aiuto di terzi esclusivamente per mantenere i

contatti sociali e spostarsi fuori casa conformemente allo scopo dell'art. 37

cpv. 3 lett. d OAI, con conseguente diritto, ed esso soltanto, a un assegno per

grande invalido di grado lieve.

Tuttavia, questo automatismo applicato dall'Ufficio assicurazione

invalidità non può avere valore assoluto. Occorre evidenziare che anche le

persone cieche o gravemente ipovedenti, così pure le persone che sono colpite

da un grave danno agli organi sensori o da una grave infermità fisica (art. 37

cpv. 3 lett. d OAI), possono avere indubbiamente diritto, se ne ricorrono le

condizioni - circostanza che deve essere di volta in volta adeguatamente

verificata - a un assegno per grandi invalidi di grado medio o elevato, come per

un qualsiasi altro assicurato che non ricade nel caso speciale del mantenimento

dei contatti sociali contemplato dall'art. 37 cpv. 3 lett. d OAI.

In caso contrario, si condannerebbero infatti tutti gli assicurati

che manifestano dei danni a un solo organo sensore a potere beneficiare vita

natural durante unicamente di un AGI di grado esiguo, categorizzandoli per

sempre come casi speciali previsti alla lettera d dell'art. 37 cpv. 3 OAI. E ciò,

indipendentemente dal fatto che, in realtà, la patologia li colpisce non solo

nella difficoltà di mantenere i contatti sociali e quindi di uscire di casa da

soli come disposto dalla citata norma ma, anche, e soprattutto, nel loro vivere

quotidiano, impedendo loro di esercitare i normali atti della vita.

Di conseguenza, laddove esistano degli indizi atti a sollevare per

lo meno lievi dubbi riguardo all'effettiva autonomia di un assicurato nello

svolgimento degli atti ordinari della vita, occorre che tale circostanza sia

approfondita per il tramite dell'apposito strumento predisposto a tale scopo,

ovvero l'inchiesta a domicilio, valido per tutti gli assicurati. Altrimenti, si

verrebbe a creare una disparità di trattamento fra gli assicurati, costringendo

coloro che presentano dei danni agli organi sensori a rimanere per sempre con

un solo atto ordinario riconosciuto, quello del mantenimento dei contatti

sociali, che tuttavia dà diritto soltanto a un assegno per grande invalido di

grado esiguo. E, così facendo, non si prenderebbero però in considerazione gli

ulteriori impedimenti che gli altri assicurati, non rientranti in questa

categoria, possono invece manifestare.

Soltanto attraverso tale accertamento, svolto da un assistente

sociale, persona qualificata per potere dettagliatamente valutare l'espletamento

di ogni singolo atto ordinario della vita, sarà possibile chiarire quali siano

le reali necessità di aiuto, diretto o indiretto, di un assicurato negli atti

ordinari della vita diversi dallo spostarsi fuori casa per mantenere i contatti

sociali, atto già considerato al momento dell'attribuzione del diritto all'AGI

esiguo in virtù dell'art. 37 cpv. 3 lett. d OAI (STCA 32.2019.139 del 25 maggio

2020, sfociata nella STF 9C_417/2020 del 20 luglio 2020 con cui l'Alta Corte ha

dichiarato inammissibile il ricorso dell'Ufficio AI, non essendo adempiute le

condizioni dell'art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF per impugnare una decisione

incidentale, quale la sentenza di questo TCA che ha appunto rinviato gli atti

all'amministrazione per predisporre un'inchiesta domiciliare).

Al riguardo, va infatti evidenziato che secondo l'art. 69 cpv. 2

OAI l'Ufficio AI esamina le condizioni assicurative, fra l'altro, mediante l'esecuzione

di sopralluoghi.

Secondo la giurisprudenza, ribadita ancora nella STF 9C_98/ 2020

dell'8 aprile 2020 al considerando 2.3, un rapporto d'inchiesta circa la grande

invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità di cure deve adempiere i seguenti

criteri. L'estensore dell'inchiesta deve essere una persona qualificata, che

conosca il contesto in cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le

affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche e le necessità di cura. In caso di

elementi poco chiari riguardo ai disturbi fisici o psichici e/o sui loro

effetti sulla vita quotidiana, l'estensore dell'inchiesta non ha solo la

possibilità, ma l'obbligo di interpellare gli specialisti medici. Nel rapporto

devono essere contenute le indicazioni ricevute dall'assicurato e, se è il

caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte nell'inchiesta. Il testo del

relativo rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in

merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in

considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco.

Se ciò è il caso, allora il rapporto d'inchiesta acquisisce valore probatorio

pieno (DTF 130 V 61 consid. 6.1 e 6.2; DTF 140 V 543 consid. 3.2.1. con

riferimenti).

2.10

Di norma, l'incarto

può essere rinviato all'Ufficio AI (DTF 137 V 210) o

perché vi sono accertamenti peritali svolti dall'amministrazione che necessitano

di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”;

cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi

sono carenze negli accertamenti peritali svolti dall'amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem

Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn

lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA

32.2017.129

del 3 aprile 2018; STCA 32.2014.134 del 21 luglio 2015; STCA

32.2011.115

del 27 ottobre 2011).

Nel caso concreto, l'Ufficio AI non si è preoccupato di esaminare

se il solo peggioramento della patologia agli occhi poteva comportare all'assicurato

maggiori impedimenti anche nello svolgere gli altri atti quotidiani e dunque se

egli debba fare capo in maniera regolare e notevole all'aiuto di terze persone

per la loro esecuzione.

Sulla scorta delle considerazioni esposte, in presenza di un accertamento dei fatti incompleto, si giustifica l'annullamento della decisione impugnata e il

rinvio degli atti all'Ufficio AI.

L'amministrazione dovrà perciò approfondire

gli impedimenti lamentati dal ricorrente mediante un'inchiesta

domiciliare, che accerterà quali siano gli effettivi bisogni di aiuto dell'assicurato

nel compimento degli altri atti ordinari della vita, che esulano dal già

riconosciuto mantenimento dei contatti sociali.

L'Ufficio assicurazione invalidità si pronuncerà poi nuovamente

sul diritto all'AGI dell'assicurato, senza che ciò precluda la continuazione

del suo vigente diritto ad almeno un assegno per grande invalido di grado

lieve, non contestato.

2.11

Il 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a

LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica, ma non più anche gratuita per le parti.

Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis

LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura

è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Per l'art. 69 cpv. 1bis LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2021, la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta

a spese. L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'amministrazione.

Al ricorrente, vincente in causa - il rinvio con esito aperto

equivale a piena vittoria (fra le ultime, STF 9C_754/2020 del 22 luglio 2021, consid.

7.2; DTF 141 V 281 consid. 11.1; DTF 137 V 210 consid. 7.1) - e rappresentato da

un legale, vanno riconosciute delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA) da

mettere a carico dell'Ufficio AI (STFA H 19/06 del 14 febbraio 2007; DTF 126 V

12.

consid. 2; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio assicurazione invalidità per il completamento istruttorio indicato ai considerandi e per l'emanazione di una nuova decisione in cui si pronunci

nuovamente sul diritto all'AGI dell'assicurato, fermo restando il suo diritto

di continuare a beneficiare per lo meno di un AGI di grado lieve, non

contestato.

2. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico dell'Ufficio AI, che verserà al

ricorrente l'importo di Fr. 2'800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa, se

dovuta).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti