32.2021.49
Decisione incidentale, con la quale l'Ufficio AI ha negato - per motivi medici - all'assicurata di poter accedere ai propri atti medici, confermata dal TCA. L'assicurata non ha designato un medico di fiducia al quale inviare gli atti medici e non ha dimostrato un danno irreparabile
14 ottobre 2021Italiano12 min
prodotti con la risposta di causa; per le motivazioni cfr. inc. AI pagg. 559 ss.).
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
32.2021.49
BS/RG
Lugano
14 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 aprile 2021 di
RI 1
contro
la decisione (incidentale) dell’11 marzo 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione 20 febbraio 2018, debitamente preavvisata, l'Ufficio AI ha
riconosciuto a RI 1, classe 1969, il diritto ad una mezza rendita (grado
d’invalidità 50%) dal 1. dicembre 2014 (inc. AI pagg. 588 ss., se non indicato
diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI
prodotti con la risposta di causa; per le motivazioni cfr. inc. AI pagg. 559 ss.).
Il
ricorso inoltrato dall’assicurata contro la succitata decisione è stato
respinto dal TCA, nella misura in cui era ricevibile, con sentenza 32.2018.138
del 21 dicembre 2018. In quell’occasione il vicepresidente del TCA aveva
accertato la tardività del ricorso e pertanto dichiarato irricevibile,
respingendolo nel merito in caso di ipotetica tempestività dello stesso. Questa
Corte aveva infatti confermato la validità della valutazione medico-teorica del
medico SMR del 24 febbraio 2017, posta a fondamento della decisione contestata.
Il
TF, con sentenza 9C_86/2019 del 25 marzo 2019, ha dichiarato inammissibile il
ricorso contro la sentenza cantonale.
1.2. Avviata
d’ufficio una procedura di revisione della rendita, inizialmente il SMR aveva
ritenuto di sottoporre l’assicurata ad una perizia pluridisciplinare (cfr.
scritti 5 novembre 2019 e 6 dicembre 2019 in docc. 208, 212). Ritenuto come il
mandato peritale non fosse realizzabile per l’opposizione dell’assicurata (cfr.
doc. 217), il SMR aveva poi proceduto ad una valutazione della documentazione
medica sin lì raccolta. Con rapporto 30 gennaio 2020 il dr. __________,
psichiatra presso il SMR, aveva ritenuto l’assicurata inabile al 100% in
qualsiasi attività dal marzo 2018 (doc. 215).
Di
conseguenza, con decisione del 6 aprile 2020, preavvisata il 3 febbraio 2020
(doc. 219), l’Ufficio AI aveva aumentato la corrente mezza rendita a rendita
intera dal 1° ottobre 2018, ossia “dall’inizio del mese in cui era prevista
la revisione al momento dell’allestimento della decisione formale del
20.02.2018 (art. 88bis cpv. 1 OAI)” (doc. 231).
Avverso
la succitata decisione, con ricorso del 18 maggio 2020 l’assicurata, dopo avere
sollevato diverse questioni formali, aveva postulato:
·
“il pagamento immediato della
rendita di maggio 2020;
·
il riconoscimento della mia totale
invalidità e quindi la rendita al 100% dal 1.12.2013/14 ed il pagamento
immediato delle rendite;
·
l’invio immediato del mio dossier
completo;
·
la replica alle mie accuse di aver
falsificato i documenti”.
Con
sentenza 32.2020.59 dell’11 novembre 2020 questo TCA aveva accolto il ricorso e
rinviato gli atti all’Ufficio AI affinché, conformemente all’art. 47 cpv. 2
LPGA, esigesse dall’assicurata di comunicare il nominativo di un medico
incaricato per trasmettere la perizia psichiatrica 30 gennaio 2020 del dr. ____________,
il quale per ragioni mediche aveva sconsigliato d’inviarla all’assicurata.
In
particolare, questo Tribunale aveva rilevato:
"
L’art. 47 cpv. 1 LPGA sulla
consultazione degli atti prevede che purché siano tutelati interessi privati
preponderanti, hanno diritto di consultare gli atti: a. l'assicurato per i dati che lo riguardano; b. le parti per i dati di cui necessitano per tutelare
un diritto o adempiere un obbligo conformemente a una legge d'assicurazione
sociale oppure per far valere un rimedio giuridico contro una decisione emanata
in base alla stessa legge; c. le autorità competenti per i ricorsi contro
decisioni emanate in base a una legge d'assicurazione sociale, per i dati
necessari per adempiere tale compito; d. la persona responsabile e il suo
assicuratore per i dati di cui necessitano per valutare un regresso
dell'assicurazione sociale (sottolineatura del redattore).
Nel caso di dati riguardanti la salute, la cui
comunicazione potrebbe ripercuotersi sfavorevolmente sulla salute della persona
autorizzata a consultare gli atti, si può esigere che essa designi un medico,
incaricato di comunicarle questi dati (cpv. 2).
In concreto va rilevato che nonostante l’espressa
richiesta dell’assicurata formulata in sede di osservazioni 28 febbraio 2020 al
progetto di decisione 3 febbraio 2020 d’invio del suo dossier, l’Ufficio AI non
ha dato alcun riscontro senza fornire una spiegazione. Infatti, nella sezione
“osservazioni al progetto” della decisione qui impugnata non vi è alcun
riferimento al riguardo.
Va ricordato che il diritto di consultazione è di
natura formale, motivo per cui in caso di una violazione di tale diritto la decisione
dev’essere annullata, indipendentemente dalle prospettive di successo del
ricorso (Kieser, op. cit., art. 47 n. 8 pag. 863). Trattandosi di una
violazione grave del diritto di essere sentito durante la procedura
amministrativa, la stessa non è sanabile [“Jedenfalls ist eine Heilung
ausgeschlossen, wenn im Verwaltungsverfahren die Gehörsgewährung überhaupt
unterblieben ist und mithin di entsprechenden Vorschriften zu blossen
Ordungsvorschriften degradiert wurden (vg. SVR 2000 AHV Nr.)]”; Kieser, op.
cit., 42 n. 15 pag. 742).
Nella fattispecie in esame, solo con la risposta di
causa l’amministrazione ha motivato il mancato invio del dossier facendo
riferimento al rapporto del 30.01.2020 dello psichiatra SMR in cui ha crociato
la casella con la seguente dicitura: “Per ragioni mediche, si sconsiglia di
inviare il dossier direttamente all’assicurata” (pag. 1102 inc. AI). Come
stabilito dall’art. 47 cpv. 2 LPGA, l’amministrazione avrebbe dovuto esigere dall’assicurata la designazione di un medico
incaricato per comunicargli i dati medici sensibili, procedura che l’Ufficio AI
Considerandi
ha seguito in una fattispecie giudicata da questa Corte (cfr. STCA 32.2020.54
del 22 ottobre 2020 consid. 1.16) ma non nella presente evenienza. Tale
necessità risultava accresciuta, ritenuto che la ricorrente non aveva designato
alcun rappresentante e tantomeno l’ARP non aveva ritenuto d’intervenire.
Vero che nel questionario relativo alla revisione della
rendita, firmato il 4 ottobre 2019, l’assicurata non aveva indicato il
nominativo del medico curante (pag. 1004 inc. AI). Tuttavia dagli atti non
risulta che l’Ufficio AI l’abbia sollecitata, non avendo del resto il medico
del SMR ritenuto necessario contattare il medico curante essendo la
documentazione agli atti esaustiva (cfr. il citato rapporto 30 gennaio 2020,
pag. 1041 inc. AI).
Visto quanto sopra, annullata la decisione contestata,
gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente all’art.
47.
cpv. 2 LPGA nel senso sopra indicato.
Non spetta ora al TCA chinarsi sulle diverse censure
sollevate dall’assicurata. “
1.3
Ritornati
gli atti e conformemente a quanto stabilito nella STCA di rinvio, con scritto 8
febbraio 2021 l’Ufficio AI ha chiesto all’assicurata d’indicare il nominativo
del curante a cui inviare la documentazione medica (doc. 253).
In
risposta, con e-mail del 16 email 2021 l’avv. __________ ha richiesto per conto
dell’assicurata la documentazione medica (doc. 253).
Con
e-mail del 9 marzo 2021 l’amministrazione, rilevata l’assenza di una procura
conferita dall’assicurata, ha invitato il legale a rileggere la STCA 11.11.2020
“nella quale il lodevole Tribunale ha chiaramente indicato quale dovesse
essere il procedere dello scrivente Ufficio AI” (doc. 254).
1.4
Con
decisione incidentale dell’11 marzo 2021 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta
di consultazione diretta dell’incarto all’assicurata osservando che “la qui
confermata condizione della mediazione di un medico per la comunicazione dei
dati della presente procedura è stata decisa per tutelarla e non le arreca
danno”. In aggiunta, l’amministrazione ha rilevato che “al fine di una
più rapida conclusione della procedura la invitiamo dunque a sottoscrivere la
procura inviatele e nuovamente allegata alla presente decisione, per poi
permettere l’invio dell’incarto al medico che sceglierà”.
1.5
Contro
la succitata decisione l’assicurata è nuovamente insorta al TCA, chiedendone
l’annullamento. Ha postulato l’accoglimento del ricorso con la richiesta di
ordinare all’Ufficio AI di trasmettere il suo incarto all’avv. __________. Essa
contesta la valutazione dello psichiatra del SMR di ritenere non indicato d’inviarle
direttamente il suo dossier, come pure di comunicare il nominativo del suo
medico che dovrebbe riceverlo. Sostiene inoltre che le sue difficoltà
economiche le stanno precludendo le cure mediche, avendone il Cantone bloccato
l’accesso sino a quando essa non avrà pagato gli arretrati fiscali.
1.6
Con
la risposta di causa, l’Ufficio AI ha chiesto che “in assenza di indicazioni
circa il danno non altrimenti riparabile subito dall’assicurata a seguito
dell’emanazione della decisione incidentale, si chiede che codesto lodevole
Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente,
respingere il ricorso laddove ritenuto ricevibile”.
considerato in
diritto
2.1
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto
2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
2.2
Oggetto
del contendere è sapere se correttamente o meno con la decisione incidentale
impugnata l’Ufficio AI ha respinto la richiesta dell’assicurata di inviarle
direttamente gli atti medici relativi alla revisione della rendita sfociata con
decisione del 6 aprile 2020, annullata con la STCA 11 novembre 2020 (inc.
32.2020.59).
Va
ricordato che ai sensi dell’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e
quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante
ricorso. Il ricorso è da inoltrare al competente tribunale delle assicurazioni
(artt. 57 e 58 LPGA) dall’assicurato, legittimato a ricorrere (art. 59 LPGA),
entro 30 giorni dalla notifica della decisione su opposizione o della decisione
che non può essere impugnata mediante opposizione (art. 60 cpv. 1 LPGA).
La decisione con la quale
viene rifiutata la visione degli atti va emessa sottoforma di decisione
incidentale non soggetta a opposizione e direttamente impugnabile davanti al
TCA (SVR 1996 IV Nr. 68 p. 199; cfr. anche Müller, Das Verwaltungsverfahren in
der Invalidenversicherung, 2010, § 24 n. 1464 e Kieser, ATSG – Kommentar, 2020,
art. 49 n. 40 pag. 890, art. 52 n. 56 - 59 pag. 947 e art. 60 n. 5 pag.1074;
entrambi con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).
Presupposto
per un ricorso contro una decisione incidentale, in particolare in relazione
all’allestimento di una perizia, è l’esistenza di un danno irreparabile ai
sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LPA (DTF 138 V 275 consid. 1.2.1).
Un
pregiudizio irreparabile è un danno di natura giuridica che non può essere
riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra decisione favorevole
al ricorrente (DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 141, 288 consid. 3.1 pag. 291). Per
contro, un danno meramente fattuale, come può essere il prolungamento della
procedura o un aumento delle sue spese, non può essere considerato irreparabile.
Spetta alla parte ricorrente allegare e dimostrare la
possibilità che una decisione incidentale le causi un danno irreparabile (DTF 134 III
426.
consid.
1.2
e riferimenti ivi menzionati), a meno che la presenza di quest’ultimo
appaia a priori data (STF 8C_871/2013 del 20 dicembre 2013 consid. 1.2;
8C_780/2011 del 4 dicembre 2012 consid. 1.2.1), ritenuto che trattandosi di
decisione incidentale in assenza di un danno irreparabile il ricorso contro la
stessa va dichiarato irricevibile (STF 9C_ 9C_805/2007; STCA 38.2019.54 del 6
novembre 2019; art. 93 cpv. 1 lett. a LTF).
2.3
Nel
caso in esame, l’assicurata contesta di dover designare un medico al quale
l’amministrazione possa trasmettere gli atti che la concernono, rilevando che
per motivi economici le è precluso l’accesso alle cure mediche.
Va
innanzitutto evidenziato che l’assicurata non ha reso verosimile l’esistenza di
un danno irreparabile, né tantomeno dagli atti esso risulta a priori dato. Di conseguenza
il ricorso non è ricevibile.
Ma
anche ammettendo, per ipotesi di lavoro, l’esistenza di un danno irreparabile,
il ricorso va respinto nel merito per i seguenti motivi.
La
ricorrente contesta il rifiuto d’inviarle direttamente la documentazione medica
che la concerne. Ora, la necessità espressa dal dr. __________, specialista in
psichiatrica, nella sua valutazione del 30 gennaio 2020 di sconsigliare “per
ragioni mediche (…) d’inviare il dossier direttamente all’assicurata” (doc.
215), è stata fatta propria dal TCA nella sentenza 11 novembre 2020, cresciuta
in giudicato. Quanto alle difficoltà economiche, la ricorrente non ha né
dimostrato né reso verosimile che a seguito degli arretrati fiscali il Cantone
le blocchi l’accesso alle cure mediche.
Ne
consegue che il diniego di accesso agli atti medici risulta corretto quando si
consideri che già nella STCA 32.2020.59 il Tribunale aveva fatto presente l’esistenza
di documentazione che con ogni verosimiglianza avrebbe potuto ripercuotersi
sfavorevolmente sullo stato di salute dell’assicurata, avallando pertanto la
necessità espressa dal dr. __________ di non inviare direttamente gli atti
all’assicurata, ma di trasmetterli al suo medico. Non va al proposito dimenticato
che scopo dell’art. 47 cpv. 2 LPGA è quello di proteggere la persona assicurata
(cfr. sul punto Kieser, op. cit., art. 47 n. 42, pag. 870).
Visto
quanto sopra, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va respinto.
2.4
Secondo
l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed
applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a
LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore
in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito
della vertenza, le spese di fr. 500 vanno poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso, per quanto ricevibile, è respinto.
2. Le
spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti