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Decisione

32.2021.49

Decisione incidentale, con la quale l'Ufficio AI ha negato - per motivi medici - all'assicurata di poter accedere ai propri atti medici, confermata dal TCA. L'assicurata non ha designato un medico di fiducia al quale inviare gli atti medici e non ha dimostrato un danno irreparabile

14 ottobre 2021Italiano12 min

prodotti con la risposta di causa; per le motivazioni cfr. inc. AI pagg. 559 ss.).

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Incarto

n.

Fatti

32.2021.49

BS/RG

Lugano

14 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 aprile 2021 di

RI 1

contro

la decisione (incidentale) dell’11 marzo 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. Con

decisione 20 febbraio 2018, debitamente preavvisata, l'Ufficio AI ha

riconosciuto a RI 1, classe 1969, il diritto ad una mezza rendita (grado

d’invalidità 50%) dal 1. dicembre 2014 (inc. AI pagg. 588 ss., se non indicato

diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI

prodotti con la risposta di causa; per le motivazioni cfr. inc. AI pagg. 559 ss.).

Il

ricorso inoltrato dall’assicurata contro la succitata decisione è stato

respinto dal TCA, nella misura in cui era ricevibile, con sentenza 32.2018.138

del 21 dicembre 2018. In quell’occasione il vicepresidente del TCA aveva

accertato la tardività del ricorso e pertanto dichiarato irricevibile,

respingendolo nel merito in caso di ipotetica tempestività dello stesso. Questa

Corte aveva infatti confermato la validità della valutazione medico-teorica del

medico SMR del 24 febbraio 2017, posta a fondamento della decisione contestata.

Il

TF, con sentenza 9C_86/2019 del 25 marzo 2019, ha dichiarato inammissibile il

ricorso contro la sentenza cantonale.

1.2. Avviata

d’ufficio una procedura di revisione della rendita, inizialmente il SMR aveva

ritenuto di sottoporre l’assicurata ad una perizia pluridisciplinare (cfr.

scritti 5 novembre 2019 e 6 dicembre 2019 in docc. 208, 212). Ritenuto come il

mandato peritale non fosse realizzabile per l’opposizione dell’assicurata (cfr.

doc. 217), il SMR aveva poi proceduto ad una valutazione della documentazione

medica sin lì raccolta. Con rapporto 30 gennaio 2020 il dr. __________,

psichiatra presso il SMR, aveva ritenuto l’assicurata inabile al 100% in

qualsiasi attività dal marzo 2018 (doc. 215).

Di

conseguenza, con decisione del 6 aprile 2020, preavvisata il 3 febbraio 2020

(doc. 219), l’Ufficio AI aveva aumentato la corrente mezza rendita a rendita

intera dal 1° ottobre 2018, ossia “dall’inizio del mese in cui era prevista

la revisione al momento dell’allestimento della decisione formale del

20.02.2018 (art. 88bis cpv. 1 OAI)” (doc. 231).

Avverso

la succitata decisione, con ricorso del 18 maggio 2020 l’assicurata, dopo avere

sollevato diverse questioni formali, aveva postulato:

·

“il pagamento immediato della

rendita di maggio 2020;

·

il riconoscimento della mia totale

invalidità e quindi la rendita al 100% dal 1.12.2013/14 ed il pagamento

immediato delle rendite;

·

l’invio immediato del mio dossier

completo;

·

la replica alle mie accuse di aver

falsificato i documenti”.

Con

sentenza 32.2020.59 dell’11 novembre 2020 questo TCA aveva accolto il ricorso e

rinviato gli atti all’Ufficio AI affinché, conformemente all’art. 47 cpv. 2

LPGA, esigesse dall’assicurata di comunicare il nominativo di un medico

incaricato per trasmettere la perizia psichiatrica 30 gennaio 2020 del dr. ____________,

il quale per ragioni mediche aveva sconsigliato d’inviarla all’assicurata.

In

particolare, questo Tribunale aveva rilevato:

"

L’art. 47 cpv. 1 LPGA sulla

consultazione degli atti prevede che purché siano tutelati interessi privati

preponderanti, hanno diritto di consultare gli atti: a. l'assicurato per i dati che lo riguardano; b. le parti per i dati di cui necessitano per tutelare

un diritto o adempiere un obbligo conformemente a una legge d'assicurazione

sociale oppure per far valere un rimedio giuridico contro una decisione emanata

in base alla stessa legge; c. le autorità competenti per i ricorsi contro

decisioni emanate in base a una legge d'assicurazione sociale, per i dati

necessari per adempiere tale compito; d. la persona responsabile e il suo

assicuratore per i dati di cui necessitano per valutare un regresso

dell'assicurazione sociale (sottolineatura del redattore).

Nel caso di dati riguardanti la salute, la cui

comunicazione potrebbe ripercuotersi sfavorevolmente sulla salute della persona

autorizzata a consultare gli atti, si può esigere che essa designi un medico,

incaricato di comunicarle questi dati (cpv. 2).

In concreto va rilevato che nonostante l’espressa

richiesta dell’assicurata formulata in sede di osservazioni 28 febbraio 2020 al

progetto di decisione 3 febbraio 2020 d’invio del suo dossier, l’Ufficio AI non

ha dato alcun riscontro senza fornire una spiegazione. Infatti, nella sezione

“osservazioni al progetto” della decisione qui impugnata non vi è alcun

riferimento al riguardo.

Va ricordato che il diritto di consultazione è di

natura formale, motivo per cui in caso di una violazione di tale diritto la decisione

dev’essere annullata, indipendentemente dalle prospettive di successo del

ricorso (Kieser, op. cit., art. 47 n. 8 pag. 863). Trattandosi di una

violazione grave del diritto di essere sentito durante la procedura

amministrativa, la stessa non è sanabile [“Jedenfalls ist eine Heilung

ausgeschlossen, wenn im Verwaltungsverfahren die Gehörsgewährung überhaupt

unterblieben ist und mithin di entsprechenden Vorschriften zu blossen

Ordungsvorschriften degradiert wurden (vg. SVR 2000 AHV Nr.)]”; Kieser, op.

cit., 42 n. 15 pag. 742).

Nella fattispecie in esame, solo con la risposta di

causa l’amministrazione ha motivato il mancato invio del dossier facendo

riferimento al rapporto del 30.01.2020 dello psichiatra SMR in cui ha crociato

la casella con la seguente dicitura: “Per ragioni mediche, si sconsiglia di

inviare il dossier direttamente all’assicurata” (pag. 1102 inc. AI). Come

stabilito dall’art. 47 cpv. 2 LPGA, l’amministrazione avrebbe dovuto esigere dall’assicurata la designazione di un medico

incaricato per comunicargli i dati medici sensibili, procedura che l’Ufficio AI

Considerandi

ha seguito in una fattispecie giudicata da questa Corte (cfr. STCA 32.2020.54

del 22 ottobre 2020 consid. 1.16) ma non nella presente evenienza. Tale

necessità risultava accresciuta, ritenuto che la ricorrente non aveva designato

alcun rappresentante e tantomeno l’ARP non aveva ritenuto d’intervenire.

Vero che nel questionario relativo alla revisione della

rendita, firmato il 4 ottobre 2019, l’assicurata non aveva indicato il

nominativo del medico curante (pag. 1004 inc. AI). Tuttavia dagli atti non

risulta che l’Ufficio AI l’abbia sollecitata, non avendo del resto il medico

del SMR ritenuto necessario contattare il medico curante essendo la

documentazione agli atti esaustiva (cfr. il citato rapporto 30 gennaio 2020,

pag. 1041 inc. AI).

Visto quanto sopra, annullata la decisione contestata,

gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente all’art.

47.

cpv. 2 LPGA nel senso sopra indicato.

Non spetta ora al TCA chinarsi sulle diverse censure

sollevate dall’assicurata. “

1.3

Ritornati

gli atti e conformemente a quanto stabilito nella STCA di rinvio, con scritto 8

febbraio 2021 l’Ufficio AI ha chiesto all’assicurata d’indicare il nominativo

del curante a cui inviare la documentazione medica (doc. 253).

In

risposta, con e-mail del 16 email 2021 l’avv. __________ ha richiesto per conto

dell’assicurata la documentazione medica (doc. 253).

Con

e-mail del 9 marzo 2021 l’amministrazione, rilevata l’assenza di una procura

conferita dall’assicurata, ha invitato il legale a rileggere la STCA 11.11.2020

“nella quale il lodevole Tribunale ha chiaramente indicato quale dovesse

essere il procedere dello scrivente Ufficio AI” (doc. 254).

1.4

Con

decisione incidentale dell’11 marzo 2021 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta

di consultazione diretta dell’incarto all’assicurata osservando che “la qui

confermata condizione della mediazione di un medico per la comunicazione dei

dati della presente procedura è stata decisa per tutelarla e non le arreca

danno”. In aggiunta, l’amministrazione ha rilevato che “al fine di una

più rapida conclusione della procedura la invitiamo dunque a sottoscrivere la

procura inviatele e nuovamente allegata alla presente decisione, per poi

permettere l’invio dell’incarto al medico che sceglierà”.

1.5

Contro

la succitata decisione l’assicurata è nuovamente insorta al TCA, chiedendone

l’annullamento. Ha postulato l’accoglimento del ricorso con la richiesta di

ordinare all’Ufficio AI di trasmettere il suo incarto all’avv. __________. Essa

contesta la valutazione dello psichiatra del SMR di ritenere non indicato d’inviarle

direttamente il suo dossier, come pure di comunicare il nominativo del suo

medico che dovrebbe riceverlo. Sostiene inoltre che le sue difficoltà

economiche le stanno precludendo le cure mediche, avendone il Cantone bloccato

l’accesso sino a quando essa non avrà pagato gli arretrati fiscali.

1.6

Con

la risposta di causa, l’Ufficio AI ha chiesto che “in assenza di indicazioni

circa il danno non altrimenti riparabile subito dall’assicurata a seguito

dell’emanazione della decisione incidentale, si chiede che codesto lodevole

Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente,

respingere il ricorso laddove ritenuto ricevibile”.

considerato in

diritto

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto

2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

2.2

Oggetto

del contendere è sapere se correttamente o meno con la decisione incidentale

impugnata l’Ufficio AI ha respinto la richiesta dell’assicurata di inviarle

direttamente gli atti medici relativi alla revisione della rendita sfociata con

decisione del 6 aprile 2020, annullata con la STCA 11 novembre 2020 (inc.

32.2020.59).

Va

ricordato che ai sensi dell’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e

quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante

ricorso. Il ricorso è da inoltrare al competente tribunale delle assicurazioni

(artt. 57 e 58 LPGA) dall’assicurato, legittimato a ricorrere (art. 59 LPGA),

entro 30 giorni dalla notifica della decisione su opposizione o della decisione

che non può essere impugnata mediante opposizione (art. 60 cpv. 1 LPGA).

La decisione con la quale

viene rifiutata la visione degli atti va emessa sottoforma di decisione

incidentale non soggetta a opposizione e direttamente impugnabile davanti al

TCA (SVR 1996 IV Nr. 68 p. 199; cfr. anche Müller, Das Verwaltungsverfahren in

der Invalidenversicherung, 2010, § 24 n. 1464 e Kieser, ATSG – Kommentar, 2020,

art. 49 n. 40 pag. 890, art. 52 n. 56 - 59 pag. 947 e art. 60 n. 5 pag.1074;

entrambi con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).

Presupposto

per un ricorso contro una decisione incidentale, in particolare in relazione

all’allestimento di una perizia, è l’esistenza di un danno irreparabile ai

sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LPA (DTF 138 V 275 consid. 1.2.1).

Un

pregiudizio irreparabile è un danno di natura giuridica che non può essere

riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra decisione favorevole

al ricorrente (DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 141, 288 consid. 3.1 pag. 291). Per

contro, un danno meramente fattuale, come può essere il prolungamento della

procedura o un aumento delle sue spese, non può essere considerato irreparabile.

Spetta alla parte ricorrente allegare e dimostrare la

possibilità che una decisione incidentale le causi un danno irreparabile (DTF 134 III

426.

consid.

1.2

e riferimenti ivi menzionati), a meno che la presenza di quest’ultimo

appaia a priori data (STF 8C_871/2013 del 20 dicembre 2013 consid. 1.2;

8C_780/2011 del 4 dicembre 2012 consid. 1.2.1), ritenuto che trattandosi di

decisione incidentale in assenza di un danno irreparabile il ricorso contro la

stessa va dichiarato irricevibile (STF 9C_ 9C_805/2007; STCA 38.2019.54 del 6

novembre 2019; art. 93 cpv. 1 lett. a LTF).

2.3

Nel

caso in esame, l’assicurata contesta di dover designare un medico al quale

l’amministrazione possa trasmettere gli atti che la concernono, rilevando che

per motivi economici le è precluso l’accesso alle cure mediche.

Va

innanzitutto evidenziato che l’assicurata non ha reso verosimile l’esistenza di

un danno irreparabile, né tantomeno dagli atti esso risulta a priori dato. Di conseguenza

il ricorso non è ricevibile.

Ma

anche ammettendo, per ipotesi di lavoro, l’esistenza di un danno irreparabile,

il ricorso va respinto nel merito per i seguenti motivi.

La

ricorrente contesta il rifiuto d’inviarle direttamente la documentazione medica

che la concerne. Ora, la necessità espressa dal dr. __________, specialista in

psichiatrica, nella sua valutazione del 30 gennaio 2020 di sconsigliare “per

ragioni mediche (…) d’inviare il dossier direttamente all’assicurata” (doc.

215), è stata fatta propria dal TCA nella sentenza 11 novembre 2020, cresciuta

in giudicato. Quanto alle difficoltà economiche, la ricorrente non ha né

dimostrato né reso verosimile che a seguito degli arretrati fiscali il Cantone

le blocchi l’accesso alle cure mediche.

Ne

consegue che il diniego di accesso agli atti medici risulta corretto quando si

consideri che già nella STCA 32.2020.59 il Tribunale aveva fatto presente l’esistenza

di documentazione che con ogni verosimiglianza avrebbe potuto ripercuotersi

sfavorevolmente sullo stato di salute dell’assicurata, avallando pertanto la

necessità espressa dal dr. __________ di non inviare direttamente gli atti

all’assicurata, ma di trasmetterli al suo medico. Non va al proposito dimenticato

che scopo dell’art. 47 cpv. 2 LPGA è quello di proteggere la persona assicurata

(cfr. sul punto Kieser, op. cit., art. 47 n. 42, pag. 870).

Visto

quanto sopra, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va respinto.

2.4

Secondo

l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed

applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a

LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore

in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito

della vertenza, le spese di fr. 500 vanno poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, per quanto ricevibile, è respinto.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti