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Decisione

32.2021.5

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 marzo 2021Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I sussidi di ammortamento

annui sono versati dietro presentazione della fattura da parte dell’assicurato.

Il primo versamento è effettuato all’acquisto del veicolo (documento

giustificativo); l’importo è calcolato pro rata temporis fino alla fine

dell’anno. In seguito i sussidi sono versati in una rata annuale il 1° gennaio

di ogni anno. A ogni fatturazione l’assicurato deve provare di esercitare

un’attività lucrativa sufficiente al suo sostentamento o indicare l’attività

svolta autonomamente nell’ambito delle mansioni consuete (ad es. accudire i

figli). Se le condizioni di diritto per il versamento dei sussidi

d’ammortamento non sono più adempiute, non va chiesta la restituzione

dell’importo già versato per l’anno in corso (cfr. cifra 2091* CMAI). Si

presume che l’attività lucrativa sia probabilmente duratura e sufficiente al

sostentamento dell’assicurato anche se il limite di reddito determinante non è

raggiunto temporaneamente per motivi imputabili all’invalidità, ma si può

prevedere che sarà di nuovo raggiunto entro un periodo di tempo relativamente

breve. In caso di disoccupazione temporanea le prestazioni continuano a essere

versate per almeno un anno (cfr. cifra 2090* CMAI 2015).

Le cifre 2087* e 2088* CMAI dispongono

che “il veicolo a motore è reso necessario dall’invalidità se, a causa di

quest’ultima, l’assicurato non può raggiungere il posto di lavoro né a piedi,

né in bicicletta, né con un mezzo pubblico o ciò non è ragionevolmente

esigibile” e che “l’AI non può riconoscere la necessità dovuta

all’invalidità, se un assicurato non invalido che si trova nella stessa

situazione (ad es. abita in un luogo isolato o lavora come collaboratore di un

servizio esterno) avrebbe comunque bisogno di un veicolo a motore”.

2.6. Nel caso in

esame, esaminati gli atti, il diritto al contributo d’ammortamento autoveicoli

ai sensi della cifra 10.04* OMAI non può che essere riconosciuto.

Pacifico è che

l’assicurato adempie alle prime due condizioni per poter beneficiare del

diritto al contributo d’ammortamento. Egli svolge infatti un’attività

lavorativa presumibilmente lunga, sufficiente per il suo sostentamento, essendo

docente a tempo pieno con contratto di durata indeterminata presso il __________

di __________ (cfr. consid. 1.1).

Per quanto

riguarda la terza condizione, ossia la necessità dell’autoveicolo per recarsi

al lavoro, va rilevato quanto segue.

Anzitutto si

ricorda che dall’agosto 2003 l’assicurato beneficiava di tale contributo (cfr.

consid. 1.2). Non risulta che nel frattempo il suo stato di salute sia

migliorato – in particolare dalla seconda richiesta del 2013 (cfr. in tal senso

i certificati 13 settembre 2016 e del 14 settembre 2020 in doc. 145 e 170) – in

modo tale da poter ritenere esigibile il suo spostamento con i mezzi pubblici

per raggiungere la sede d’insegnamento.

D’altronde,

nella terza domanda l’assicurato ha spiegato i motivi per cui necessita di un

mezzo privato per spostarsi dal suo domicilio (__________) alla sede principale

della scuola (__________), con qualche ora d’insegnamento alla __________ di __________

(doc. 167), motivi che sostanzialmente sono gli stessi fatti valere nella prima

richiesta del 23 luglio 2005 (doc. 55).

Infine, nel

rapporto 13 gennaio 2021 il dr. med. __________, specialista in neurologia, ha

attestato che dal 2002 “la situazione non è migliorata. Anzi il

paziente da 6 anni circa nota una tendenza ad incrociare la gamba destra con la

sinistra in alcune situazioni, come ad esempio scendendo dalle scale. 6 anni or

sono a __________ scendendo da un bus è caduto proprio per a causa di questa

problematica. Tuttora ha difficoltà a salire e scendere le scale, al

lavoro utilizza regolarmente il montacarichi per salire ai piani superiori

dell’istituto scolastico dove insegna. Ha difficoltà ad utilizzare i mezzi

pubblici poiché recandosi al lavoro deve portare solitamente anche una

borsa e di conseguenza spostarsi alla stazione ferroviaria è un problema (…).”

Il neurologo conclude che si “tratta di un paziente che cadendo con il

deltaplano nel maggio 2002 si è procurato una lesione midollare grave a livello

C3/4, con conseguente tetraparesi spastica più pronunciata a destra. In seguito

a ciò vi è un grave deficit motorio al braccio destro, la mano destra è

praticamente inutilizzabile, moderato deficit anche alla mano sinistra. La

marcia è possibile ma con difficoltà e rischio cadute.

Tutto ciò

causa importanti difficoltà ad utilizzare mezzi pubblici. Vi è sicuramente

un elevato rischio cadute. Ritengo perciò indicato che il paziente possa

usufruire di un’auto modificata, come d’altronde è stato il caso dal 2002 ad

oggi, per potersi spostare autonomamente. Ciò è particolarmente importante

tenendo presente che il paziente lavora praticamente al 100% e, proprio per

recarsi al posto di lavoro a __________, l’utilizzo di un’auto è

indispensabile in questa situazione” (sottolineature del redattore; doc. D).

Esaminato

quanto sopra, con annotazioni 26 gennaio 2021 il dr. med. __________ del SMR ha

confermato “la presenza di una situazione invariata da anni, quindi le

condizioni per beneficiare del diritto ad un ammortamento sono rimaste

invariate” (IV/1).

Pertanto,

potendo raggiungere l’assicurato il suo posto di lavoro solo con il proprio

autoveicolo ed essendo dati gli altri due menzionati presupposti, egli ha

diritto al contributo d’ammortamento ai sensi della cifra 10.04* OMAI, ritenuto

che l’ammontare ed il periodo di erogazione, come anticipato con la risposta di

causa, verranno definiti dall’Ufficio AI tramite comunicazione ai sensi dell’74quater

OAI.

Ne consegue

che, annullata la decisione impugnata, il ricorso va accolto.

2.7. Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Vista la soccombenza dell’Ufficio

AI, le spese di fr. 500 sono poste a suo carico.

Il ricorrente, rappresentato da un'assicurazione di

protezione giuridica, ha diritto a fr. 1'800 a titolo di ripetibili (STF H

19/06 del 14 febbraio 2007; DTF 126 V 12 consid. 2; DTF 122 V 278; DTF 118 V

139).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione 16 dicembre 2020 è annullata.

§§ RI 1 ha diritto al contributo d’ammortamento per autoveicolo ai

sensi della cifra 10.04* OMAI.

§§§ L’incarto è trasmesso all’Ufficio AI affinché determini

l’ammontare del contributo ed il periodo di erogazione.

Considerandi

2.

Le spese di fr.

500.

sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1'800

per ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

di Camera

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti