32.2021.5
Contributo per l'ammortamento ex art. 10.04* OMAI. Accertata la necessità dell'utilizzo del mezzo pubblico per recarsi al posto di lavoro. Ritenuto che le altre condizioni sono date, l'assicurato ha diritto a tale ammortamento. Annullamento della decisione che lo respingeva
22 marzo 2021Italiano14 min
docente a tempo pieno con contratto di durata indeterminata presso il __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.5
BS
Lugano
22 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 dicembre 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1964, fisioterapista
indipendente, nel mese di maggio 2002 è stato vittima di un incidente in
deltaplano che gli ha causato una tetraplegia sensomotoria incompleta sub C4
(cfr. rapporto 2 giugno 2003 del Centro __________ di __________, sub doc. 26; se
non diversamente specificato, la documentazione indicata si riferisce al
dossier dell’Ufficio AI prodotto con la risposta di causa).
Terminata con successo nel
2006 una riformazione professionale quale “insegnante di una professione
sanitaria” (cfr. il relativo attestato in doc. 66), l’assicurato lavora tuttora
come docente a tempo pieno presso il Cen__________ di __________ (cfr. rapporto
13 settembre 2006 della Consulente in integrazione professionale in doc. 71).
Nel luglio 2005 l’assicurato
ha inoltrato una prima richiesta volta all’ottenimento di un contributo per l’ammortamento
autoveicolo ai sensi della cifra 10.04* OMAI (doc. 55). Con decisione 3 agosto
2005, cresciuta in giudicato, l’Ufficio AI gli ha riconosciuto un contributo d’ammortamento
annuo di fr. 3'750 per il suo autoveicolo utilizzato per recarsi sul posto di
lavoro, valido dal 9 agosto 2003 al 31 agosto 2011 (doc. 58).
Nel gennaio 2013
l’assicurato ha rinnovato la richiesta del contributo per l’ammortamento (doc.
104). Con decisione 11 febbraio 2013 l’amministrazione gli ha riconosciuto un
contributo d’ammortamento annuo di fr. 3'000 per il periodo 1° gennaio 2012 –
31 dicembre 2018 (doc. 107). Anche questa decisione è cresciuta in giudicato.
1.2. Nel gennaio 2020 l’assicurato
ha inoltrato una terza richiesta di contributo per l’ammortamento del suo
veicolo a motore (doc. 161).
Con decisione 16 febbraio 2020,
debitamente preavvisata, sulla base delle annotazioni 21 settembre 2020 del SMR
(doc. 437) l’Ufficio AI ha respinto la richiesta con la seguente motivazione: “…
Tenendo però anche conto del suo danno alla salute, abbiamo valutato se a causa
dello stesso non è ragionevolmente esigibile che possa spostarsi con i mezzi
pubblici. Dalla documentazione medica giunta ai nostri atti e, secondo conferma
del nostro Servizio Medico Regionale, attualmente lo stato di salute non
impedisce l’utilizzo dei mezzi pubblici. Pertanto, per quanto sopra esposto, confermiamo
che secondo le attuali e vigenti leggi le condizioni di diritto per l’ammortamento
veicolo (10.04* OMAI) non sono assolte”.
1.3 Con il presente ricorso
l’assicurato, rappresentato da RA 1, postula l’annullamento della decisione
contestata ed il conseguente riconoscimento del diritto ad un contributo d’ammortamento
per il proprio autoveicolo.
Evidenzia come il suo stato
di salute sia rimasto invariato, se non peggiorato, rilevando che continua a
non essere in grado di utilizzare senza pericolo i mezzi pubblici. Ricorda inoltre
che con decisioni 3 agosto 2005 e 11 febbraio 2013 l’Ufficio AI gli aveva
riconosciuto l’ammortamento dell’autoveicolo. A sostegno della richiesta
ricorsuale l’assicurato ha prodotto il rapporto 13 gennaio 2021 del neurologo
curante, dr. med. __________.
1.4. Dopo aver fatto esaminare dal
SMR il succitato rapporto 13 gennaio 2021, accertato che l’assicurato presenta
importanti difficoltà ad utilizzare i mezzi pubblici, con la risposta di causa l’Ufficio
AI ha proposto l’accoglimento del ricorso nel senso di riconoscere il diritto
all’ammortamento per autoveicolo ai sensi della cifra 10.04* OMAI. L’amministrazione
ha inoltre informato che l’importo del contributo come pure il relativo periodo
di validità verranno stabiliti in seguito mediante comunicazione separata.
1.5. Chiamato a prendere posizione
sulla risposta di causa, con scritto 17 febbraio 2021 il rappresentante dell’assicurato
ha chiesto che il TCA annulli la decisione contestata e che gli conferisca il
diritto al contributo d’ammortamento per la propria auto, con protesta di tasse
e spese.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere
se l’assicurato ha diritto al contributo d’ammortamento per il suo autoveicolo
ai sensi della cifra 10.04* OMAI.
2.3. L'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che
gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto
ai provvedimenti d'integrazione in quanto necessari e idonei per ripristinare,
conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di
svolgere le mansioni consuete e se le condizioni per il diritto ai diversi
provvedimenti siano adempiute.
Conformemente alla
giurisprudenza (STF 9C_439/2012 del 1. ottobre 2012 consid. 2 e riferimenti;
DTF 119 V 421) di regola l'assicurato ha diritto solo ai provvedimenti idonei a
raggiungere il fine di integrazione prefisso e non ai migliori provvedimenti
possibili nel caso di specie (DTF 110 V 102). La legge infatti riconosce la
reintegrazione solo nella misura in cui essa sia necessaria e sufficiente (DTF
115 V 198 consid. 4.e)cc) e 205-206 consid. 4.e)cc), nonché sentenze ivi
citate). Inoltre, deve esistere una proporzione ragionevole tra il successo
prevedibile del provvedimento e il costo dello stesso (DTF 110 V 102 consid. 2;
107 V 88 consid. 2 e 103 V 16 consid. 1b e riferimenti).
Fra i provvedimenti di
integrazione concessi in virtù della LAI è, in particolare, previsa la consegna
di mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI).
Per la nozione e una
casistica in merito ai mezzi ausiliari vedi Erwin Murer, Stämpflis
Handkommentar Ivalidenversicherungs-gesetz (Art. 1-27bis IVG), Berna 2014, ad
Art. 21-21quater, pagg. 850-852.
2.4. Secondo l'art. 21 cpv. 1 LAI
l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal
Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività lucrativa o
adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità
al guadagno, per studiare, per imparare una professione o perfezionarsi oppure
a scopo di assuefazione funzionale. L'assicurazione sopperisce alle spese per
protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un
complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d'integrazione. Il cpv. 2
della medesima disposizione precisa che l'assicurato, il quale a causa della
sua invalidità ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire
contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto,
indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari
compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale.
In virtù di tale delega il
Consiglio federale ha emanato l'art. 14 OAI secondo cui l'elenco dei mezzi
ausiliari da consegnare nei limiti dell'art. 21 LAI è oggetto di un'ordinanza
del Dipartimento federale dell'Interno (Ordinanza sulla consegna di mezzi
ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità, OMAI, RS 831.232.51)
che, tra l'altro, regolamenta Ia consegna o il rimborso dei mezzi ausiliari (lett.
a).
Giusta l'art. 2 cpv. 1 OMAI
il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato, nei limiti tracciati
dall'elenco allegato all'ordinanza, alla necessità per l'assicurato di farne
uso per spostarsi, stabilire contatti o ampliare la propria autonomia.
L'assicurato ha invece diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco
da un asterisco (*) solo se gli sono indispensabili per esercitare un'attività
lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una
professione, a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l'attività
esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2
OMAI; RCC 1992 p. 224 consid. 1a, 1990 p. 211 consid. 2a, 1989 p. 44 consid.
2a, 1985 p. 171 consid. 2a; STCA 6 novembre 1992 in re I.DI S., STFA 26 luglio
1993 in re M.V.).
La lista contenuta
nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera le categorie dei
mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve esaminare per ogni
categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è esaustiva o
semplicemente indicativa (DTF 121 V 260 consid. 2b, 117 V 181 consid. 3b con
riferimenti, 115 V 193 consid. 2b; STFA 26 luglio 1993 in re M.V.). Se il mezzo
richiesto non adempie ai requisiti dell'art. 21 LAI, occorre esaminare se esso
deve essere assunto dall'AI nell'ambito di provvedimenti sanitari ex art. 12 o
13 LAI (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundegerichts zum IVG, Zurigo 1997, p.
158).
2.5. Ai sensi della cifra 10
dell'allegato OMAI i veicoli a motore ed i veicoli per invalidi sono forniti ad
assicurati esercitanti, per una durata presumibilmente lunga, un'attività
lucrativa per il loro sostentamento a condizione che ne necessitino per recarsi
al lavoro (cfr. Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung (IVG), 2014 ad art. 21-21quater, n.
81, pag. 254). Nell'allegato OMAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio
2004, quali mezzi ausiliari della succitata categoria sono indicati:
" 10.01* Ciclomotori a due, tre o quattro ruote
10.02* Motocicli leggeri e motocicli
10.03* ...
10.04* Automobili.
Il sussidio di ammortamento ammonta a fr. 3'000. Il sussidio per una porta di
garage automatica è di fr. 1'500.
10.05 Modifiche di veicoli a motore rese
necessarie dall'invalidità."
L’indennizzo previsto dalla
cifra 10.04* dell'allegato OMAI viene erogato sotto forma di sussidi di
ammortamento [(cfr. cifra 2091* della Circolare sulla consegna di mezzi
ausiliari nell’assicurazione invalidità (CMAI)].
Per ottenere per la prima
volta i sussidi di ammortamento, l’assicurato deve presentare all’UAI una
perizia del servizio cantonale della circolazione che indica se l’assicurato
sia idoneo a guidare un veicolo a motore e se siano eventualmente necessarie
attrezzature speciali da applicare al veicolo (cfr. cifra 2089* CMAI).
Fatti
I sussidi di ammortamento
annui sono versati dietro presentazione della fattura da parte dell’assicurato.
Il primo versamento è effettuato all’acquisto del veicolo (documento
giustificativo); l’importo è calcolato pro rata temporis fino alla fine
dell’anno. In seguito i sussidi sono versati in una rata annuale il 1° gennaio
di ogni anno. A ogni fatturazione l’assicurato deve provare di esercitare
un’attività lucrativa sufficiente al suo sostentamento o indicare l’attività
svolta autonomamente nell’ambito delle mansioni consuete (ad es. accudire i
figli). Se le condizioni di diritto per il versamento dei sussidi
d’ammortamento non sono più adempiute, non va chiesta la restituzione
dell’importo già versato per l’anno in corso (cfr. cifra 2091* CMAI). Si
presume che l’attività lucrativa sia probabilmente duratura e sufficiente al
sostentamento dell’assicurato anche se il limite di reddito determinante non è
raggiunto temporaneamente per motivi imputabili all’invalidità, ma si può
prevedere che sarà di nuovo raggiunto entro un periodo di tempo relativamente
breve. In caso di disoccupazione temporanea le prestazioni continuano a essere
versate per almeno un anno (cfr. cifra 2090* CMAI 2015).
Le cifre 2087* e 2088* CMAI dispongono
che “il veicolo a motore è reso necessario dall’invalidità se, a causa di
quest’ultima, l’assicurato non può raggiungere il posto di lavoro né a piedi,
né in bicicletta, né con un mezzo pubblico o ciò non è ragionevolmente
esigibile” e che “l’AI non può riconoscere la necessità dovuta
all’invalidità, se un assicurato non invalido che si trova nella stessa
situazione (ad es. abita in un luogo isolato o lavora come collaboratore di un
servizio esterno) avrebbe comunque bisogno di un veicolo a motore”.
2.6. Nel caso in
esame, esaminati gli atti, il diritto al contributo d’ammortamento autoveicoli
ai sensi della cifra 10.04* OMAI non può che essere riconosciuto.
Pacifico è che
l’assicurato adempie alle prime due condizioni per poter beneficiare del
diritto al contributo d’ammortamento. Egli svolge infatti un’attività
lavorativa presumibilmente lunga, sufficiente per il suo sostentamento, essendo
docente a tempo pieno con contratto di durata indeterminata presso il __________
di __________ (cfr. consid. 1.1).
Per quanto
riguarda la terza condizione, ossia la necessità dell’autoveicolo per recarsi
al lavoro, va rilevato quanto segue.
Anzitutto si
ricorda che dall’agosto 2003 l’assicurato beneficiava di tale contributo (cfr.
consid. 1.2). Non risulta che nel frattempo il suo stato di salute sia
migliorato – in particolare dalla seconda richiesta del 2013 (cfr. in tal senso
i certificati 13 settembre 2016 e del 14 settembre 2020 in doc. 145 e 170) – in
modo tale da poter ritenere esigibile il suo spostamento con i mezzi pubblici
per raggiungere la sede d’insegnamento.
D’altronde,
nella terza domanda l’assicurato ha spiegato i motivi per cui necessita di un
mezzo privato per spostarsi dal suo domicilio (__________) alla sede principale
della scuola (__________), con qualche ora d’insegnamento alla __________ di __________
(doc. 167), motivi che sostanzialmente sono gli stessi fatti valere nella prima
richiesta del 23 luglio 2005 (doc. 55).
Infine, nel
rapporto 13 gennaio 2021 il dr. med. __________, specialista in neurologia, ha
attestato che dal 2002 “la situazione non è migliorata. Anzi il
paziente da 6 anni circa nota una tendenza ad incrociare la gamba destra con la
sinistra in alcune situazioni, come ad esempio scendendo dalle scale. 6 anni or
sono a __________ scendendo da un bus è caduto proprio per a causa di questa
problematica. Tuttora ha difficoltà a salire e scendere le scale, al
lavoro utilizza regolarmente il montacarichi per salire ai piani superiori
dell’istituto scolastico dove insegna. Ha difficoltà ad utilizzare i mezzi
pubblici poiché recandosi al lavoro deve portare solitamente anche una
borsa e di conseguenza spostarsi alla stazione ferroviaria è un problema (…).”
Il neurologo conclude che si “tratta di un paziente che cadendo con il
deltaplano nel maggio 2002 si è procurato una lesione midollare grave a livello
C3/4, con conseguente tetraparesi spastica più pronunciata a destra. In seguito
a ciò vi è un grave deficit motorio al braccio destro, la mano destra è
praticamente inutilizzabile, moderato deficit anche alla mano sinistra. La
marcia è possibile ma con difficoltà e rischio cadute.
Tutto ciò
causa importanti difficoltà ad utilizzare mezzi pubblici. Vi è sicuramente
un elevato rischio cadute. Ritengo perciò indicato che il paziente possa
usufruire di un’auto modificata, come d’altronde è stato il caso dal 2002 ad
oggi, per potersi spostare autonomamente. Ciò è particolarmente importante
tenendo presente che il paziente lavora praticamente al 100% e, proprio per
recarsi al posto di lavoro a __________, l’utilizzo di un’auto è
indispensabile in questa situazione” (sottolineature del redattore; doc. D).
Esaminato
quanto sopra, con annotazioni 26 gennaio 2021 il dr. med. __________ del SMR ha
confermato “la presenza di una situazione invariata da anni, quindi le
condizioni per beneficiare del diritto ad un ammortamento sono rimaste
invariate” (IV/1).
Pertanto,
potendo raggiungere l’assicurato il suo posto di lavoro solo con il proprio
autoveicolo ed essendo dati gli altri due menzionati presupposti, egli ha
diritto al contributo d’ammortamento ai sensi della cifra 10.04* OMAI, ritenuto
che l’ammontare ed il periodo di erogazione, come anticipato con la risposta di
causa, verranno definiti dall’Ufficio AI tramite comunicazione ai sensi dell’74quater
OAI.
Ne consegue
che, annullata la decisione impugnata, il ricorso va accolto.
2.7. Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Vista la soccombenza dell’Ufficio
AI, le spese di fr. 500 sono poste a suo carico.
Il ricorrente, rappresentato da un'assicurazione di
protezione giuridica, ha diritto a fr. 1'800 a titolo di ripetibili (STF H 19/06 del 14 febbraio 2007; DTF 126 V 12 consid. 2; DTF 122 V 278; DTF 118 V
139).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La
decisione 16 dicembre 2020 è annullata.
§§ RI 1 ha diritto al contributo d’ammortamento per autoveicolo ai
sensi della cifra 10.04* OMAI.
§§§ L’incarto è trasmesso all’Ufficio AI affinché determini
l’ammontare del contributo ed il periodo di erogazione.
Considerandi
2.
Le spese di fr.
500.
sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1'800
per ripetibili (IVA inclusa).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
di Camera
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti