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Decisione

32.2021.5

Contributo per l'ammortamento ex art. 10.04* OMAI. Accertata la necessità dell'utilizzo del mezzo pubblico per recarsi al posto di lavoro. Ritenuto che le altre condizioni sono date, l'assicurato ha diritto a tale ammortamento. Annullamento della decisione che lo respingeva

22 marzo 2021Italiano14 min

docente a tempo pieno con contratto di durata indeterminata presso il __________

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.5

BS

Lugano

22 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 16 dicembre 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1964, fisioterapista

indipendente, nel mese di maggio 2002 è stato vittima di un incidente in

deltaplano che gli ha causato una tetraplegia sensomotoria incompleta sub C4

(cfr. rapporto 2 giugno 2003 del Centro __________ di __________, sub doc. 26; se

non diversamente specificato, la documentazione indicata si riferisce al

dossier dell’Ufficio AI prodotto con la risposta di causa).

Terminata con successo nel

2006 una riformazione professionale quale “insegnante di una professione

sanitaria” (cfr. il relativo attestato in doc. 66), l’assicurato lavora tuttora

come docente a tempo pieno presso il Cen__________ di __________ (cfr. rapporto

13 settembre 2006 della Consulente in integrazione professionale in doc. 71).

Nel luglio 2005 l’assicurato

ha inoltrato una prima richiesta volta all’ottenimento di un contributo per l’ammortamento

autoveicolo ai sensi della cifra 10.04* OMAI (doc. 55). Con decisione 3 agosto

2005, cresciuta in giudicato, l’Ufficio AI gli ha riconosciuto un contributo d’ammortamento

annuo di fr. 3'750 per il suo autoveicolo utilizzato per recarsi sul posto di

lavoro, valido dal 9 agosto 2003 al 31 agosto 2011 (doc. 58).

Nel gennaio 2013

l’assicurato ha rinnovato la richiesta del contributo per l’ammortamento (doc.

104). Con decisione 11 febbraio 2013 l’amministrazione gli ha riconosciuto un

contributo d’ammortamento annuo di fr. 3'000 per il periodo 1° gennaio 2012 –

31 dicembre 2018 (doc. 107). Anche questa decisione è cresciuta in giudicato.

1.2. Nel gennaio 2020 l’assicurato

ha inoltrato una terza richiesta di contributo per l’ammortamento del suo

veicolo a motore (doc. 161).

Con decisione 16 febbraio 2020,

debitamente preavvisata, sulla base delle annotazioni 21 settembre 2020 del SMR

(doc. 437) l’Ufficio AI ha respinto la richiesta con la seguente motivazione: “…

Tenendo però anche conto del suo danno alla salute, abbiamo valutato se a causa

dello stesso non è ragionevolmente esigibile che possa spostarsi con i mezzi

pubblici. Dalla documentazione medica giunta ai nostri atti e, secondo conferma

del nostro Servizio Medico Regionale, attualmente lo stato di salute non

impedisce l’utilizzo dei mezzi pubblici. Pertanto, per quanto sopra esposto, confermiamo

che secondo le attuali e vigenti leggi le condizioni di diritto per l’ammortamento

veicolo (10.04* OMAI) non sono assolte”.

1.3 Con il presente ricorso

l’assicurato, rappresentato da RA 1, postula l’annullamento della decisione

contestata ed il conseguente riconoscimento del diritto ad un contributo d’ammortamento

per il proprio autoveicolo.

Evidenzia come il suo stato

di salute sia rimasto invariato, se non peggiorato, rilevando che continua a

non essere in grado di utilizzare senza pericolo i mezzi pubblici. Ricorda inoltre

che con decisioni 3 agosto 2005 e 11 febbraio 2013 l’Ufficio AI gli aveva

riconosciuto l’ammortamento dell’autoveicolo. A sostegno della richiesta

ricorsuale l’assicurato ha prodotto il rapporto 13 gennaio 2021 del neurologo

curante, dr. med. __________.

1.4. Dopo aver fatto esaminare dal

SMR il succitato rapporto 13 gennaio 2021, accertato che l’assicurato presenta

importanti difficoltà ad utilizzare i mezzi pubblici, con la risposta di causa l’Ufficio

AI ha proposto l’accoglimento del ricorso nel senso di riconoscere il diritto

all’ammortamento per autoveicolo ai sensi della cifra 10.04* OMAI. L’amministrazione

ha inoltre informato che l’importo del contributo come pure il relativo periodo

di validità verranno stabiliti in seguito mediante comunicazione separata.

1.5. Chiamato a prendere posizione

sulla risposta di causa, con scritto 17 febbraio 2021 il rappresentante dell’assicurato

ha chiesto che il TCA annulli la decisione contestata e che gli conferisca il

diritto al contributo d’ammortamento per la propria auto, con protesta di tasse

e spese.

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere

se l’assicurato ha diritto al contributo d’ammortamento per il suo autoveicolo

ai sensi della cifra 10.04* OMAI.

2.3. L'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che

gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto

ai provvedimenti d'integrazione in quanto necessari e idonei per ripristinare,

conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di

svolgere le mansioni consuete e se le condizioni per il diritto ai diversi

provvedimenti siano adempiute.

Conformemente alla

giurisprudenza (STF 9C_439/2012 del 1. ottobre 2012 consid. 2 e riferimenti;

DTF 119 V 421) di regola l'assicurato ha diritto solo ai provvedimenti idonei a

raggiungere il fine di integrazione prefisso e non ai migliori provvedimenti

possibili nel caso di specie (DTF 110 V 102). La legge infatti riconosce la

reintegrazione solo nella misura in cui essa sia necessaria e sufficiente (DTF

115 V 198 consid. 4.e)cc) e 205-206 consid. 4.e)cc), nonché sentenze ivi

citate). Inoltre, deve esistere una proporzione ragionevole tra il successo

prevedibile del provvedimento e il costo dello stesso (DTF 110 V 102 consid. 2;

107 V 88 consid. 2 e 103 V 16 consid. 1b e riferimenti).

Fra i provvedimenti di

integrazione concessi in virtù della LAI è, in particolare, previsa la consegna

di mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI).

Per la nozione e una

casistica in merito ai mezzi ausiliari vedi Erwin Murer, Stämpflis

Handkommentar Ivalidenversicherungs-gesetz (Art. 1-27bis IVG), Berna 2014, ad

Art. 21-21quater, pagg. 850-852.

2.4. Secondo l'art. 21 cpv. 1 LAI

l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal

Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività lucrativa o

adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità

al guadagno, per studiare, per imparare una professione o perfezionarsi oppure

a scopo di assuefazione funzionale. L'assicurazione sopperisce alle spese per

protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un

complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d'integrazione. Il cpv. 2

della medesima disposizione precisa che l'assicurato, il quale a causa della

sua invalidità ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire

contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto,

indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari

compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale.

In virtù di tale delega il

Consiglio federale ha emanato l'art. 14 OAI secondo cui l'elenco dei mezzi

ausiliari da consegnare nei limiti dell'art. 21 LAI è oggetto di un'ordinanza

del Dipartimento federale dell'Interno (Ordinanza sulla consegna di mezzi

ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità, OMAI, RS 831.232.51)

che, tra l'altro, regolamenta Ia consegna o il rimborso dei mezzi ausiliari (lett.

a).

Giusta l'art. 2 cpv. 1 OMAI

il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato, nei limiti tracciati

dall'elenco allegato all'ordinanza, alla necessità per l'assicurato di farne

uso per spostarsi, stabilire contatti o ampliare la propria autonomia.

L'assicurato ha invece diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco

da un asterisco (*) solo se gli sono indispensabili per esercitare un'attività

lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una

professione, a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l'attività

esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2

OMAI; RCC 1992 p. 224 consid. 1a, 1990 p. 211 consid. 2a, 1989 p. 44 consid.

2a, 1985 p. 171 consid. 2a; STCA 6 novembre 1992 in re I.DI S., STFA 26 luglio

1993 in re M.V.).

La lista contenuta

nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera le categorie dei

mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve esaminare per ogni

categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è esaustiva o

semplicemente indicativa (DTF 121 V 260 consid. 2b, 117 V 181 consid. 3b con

riferimenti, 115 V 193 consid. 2b; STFA 26 luglio 1993 in re M.V.). Se il mezzo

richiesto non adempie ai requisiti dell'art. 21 LAI, occorre esaminare se esso

deve essere assunto dall'AI nell'ambito di provvedimenti sanitari ex art. 12 o

13 LAI (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundegerichts zum IVG, Zurigo 1997, p.

158).

2.5. Ai sensi della cifra 10

dell'allegato OMAI i veicoli a motore ed i veicoli per invalidi sono forniti ad

assicurati esercitanti, per una durata presumibilmente lunga, un'attività

lucrativa per il loro sostentamento a condizione che ne necessitino per recarsi

al lavoro (cfr. Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz

über die Invalidenversicherung (IVG), 2014 ad art. 21-21quater, n.

81, pag. 254). Nell'allegato OMAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2004, quali mezzi ausiliari della succitata categoria sono indicati:

" 10.01* Ciclomotori a due, tre o quattro ruote

10.02* Motocicli leggeri e motocicli

10.03* ...

10.04* Automobili.

Il sussidio di ammortamento ammonta a fr. 3'000. Il sussidio per una porta di

garage automatica è di fr. 1'500.

10.05 Modifiche di veicoli a motore rese

necessarie dall'invalidità."

L’indennizzo previsto dalla

cifra 10.04* dell'allegato OMAI viene erogato sotto forma di sussidi di

ammortamento [(cfr. cifra 2091* della Circolare sulla consegna di mezzi

ausiliari nell’assicurazione invalidità (CMAI)].

Per ottenere per la prima

volta i sussidi di ammortamento, l’assicurato deve presentare all’UAI una

perizia del servizio cantonale della circolazione che indica se l’assicurato

sia idoneo a guidare un veicolo a motore e se siano eventualmente necessarie

attrezzature speciali da applicare al veicolo (cfr. cifra 2089* CMAI).

Fatti

I sussidi di ammortamento

annui sono versati dietro presentazione della fattura da parte dell’assicurato.

Il primo versamento è effettuato all’acquisto del veicolo (documento

giustificativo); l’importo è calcolato pro rata temporis fino alla fine

dell’anno. In seguito i sussidi sono versati in una rata annuale il 1° gennaio

di ogni anno. A ogni fatturazione l’assicurato deve provare di esercitare

un’attività lucrativa sufficiente al suo sostentamento o indicare l’attività

svolta autonomamente nell’ambito delle mansioni consuete (ad es. accudire i

figli). Se le condizioni di diritto per il versamento dei sussidi

d’ammortamento non sono più adempiute, non va chiesta la restituzione

dell’importo già versato per l’anno in corso (cfr. cifra 2091* CMAI). Si

presume che l’attività lucrativa sia probabilmente duratura e sufficiente al

sostentamento dell’assicurato anche se il limite di reddito determinante non è

raggiunto temporaneamente per motivi imputabili all’invalidità, ma si può

prevedere che sarà di nuovo raggiunto entro un periodo di tempo relativamente

breve. In caso di disoccupazione temporanea le prestazioni continuano a essere

versate per almeno un anno (cfr. cifra 2090* CMAI 2015).

Le cifre 2087* e 2088* CMAI dispongono

che “il veicolo a motore è reso necessario dall’invalidità se, a causa di

quest’ultima, l’assicurato non può raggiungere il posto di lavoro né a piedi,

né in bicicletta, né con un mezzo pubblico o ciò non è ragionevolmente

esigibile” e che “l’AI non può riconoscere la necessità dovuta

all’invalidità, se un assicurato non invalido che si trova nella stessa

situazione (ad es. abita in un luogo isolato o lavora come collaboratore di un

servizio esterno) avrebbe comunque bisogno di un veicolo a motore”.

2.6. Nel caso in

esame, esaminati gli atti, il diritto al contributo d’ammortamento autoveicoli

ai sensi della cifra 10.04* OMAI non può che essere riconosciuto.

Pacifico è che

l’assicurato adempie alle prime due condizioni per poter beneficiare del

diritto al contributo d’ammortamento. Egli svolge infatti un’attività

lavorativa presumibilmente lunga, sufficiente per il suo sostentamento, essendo

docente a tempo pieno con contratto di durata indeterminata presso il __________

di __________ (cfr. consid. 1.1).

Per quanto

riguarda la terza condizione, ossia la necessità dell’autoveicolo per recarsi

al lavoro, va rilevato quanto segue.

Anzitutto si

ricorda che dall’agosto 2003 l’assicurato beneficiava di tale contributo (cfr.

consid. 1.2). Non risulta che nel frattempo il suo stato di salute sia

migliorato – in particolare dalla seconda richiesta del 2013 (cfr. in tal senso

i certificati 13 settembre 2016 e del 14 settembre 2020 in doc. 145 e 170) – in

modo tale da poter ritenere esigibile il suo spostamento con i mezzi pubblici

per raggiungere la sede d’insegnamento.

D’altronde,

nella terza domanda l’assicurato ha spiegato i motivi per cui necessita di un

mezzo privato per spostarsi dal suo domicilio (__________) alla sede principale

della scuola (__________), con qualche ora d’insegnamento alla __________ di __________

(doc. 167), motivi che sostanzialmente sono gli stessi fatti valere nella prima

richiesta del 23 luglio 2005 (doc. 55).

Infine, nel

rapporto 13 gennaio 2021 il dr. med. __________, specialista in neurologia, ha

attestato che dal 2002 “la situazione non è migliorata. Anzi il

paziente da 6 anni circa nota una tendenza ad incrociare la gamba destra con la

sinistra in alcune situazioni, come ad esempio scendendo dalle scale. 6 anni or

sono a __________ scendendo da un bus è caduto proprio per a causa di questa

problematica. Tuttora ha difficoltà a salire e scendere le scale, al

lavoro utilizza regolarmente il montacarichi per salire ai piani superiori

dell’istituto scolastico dove insegna. Ha difficoltà ad utilizzare i mezzi

pubblici poiché recandosi al lavoro deve portare solitamente anche una

borsa e di conseguenza spostarsi alla stazione ferroviaria è un problema (…).”

Il neurologo conclude che si “tratta di un paziente che cadendo con il

deltaplano nel maggio 2002 si è procurato una lesione midollare grave a livello

C3/4, con conseguente tetraparesi spastica più pronunciata a destra. In seguito

a ciò vi è un grave deficit motorio al braccio destro, la mano destra è

praticamente inutilizzabile, moderato deficit anche alla mano sinistra. La

marcia è possibile ma con difficoltà e rischio cadute.

Tutto ciò

causa importanti difficoltà ad utilizzare mezzi pubblici. Vi è sicuramente

un elevato rischio cadute. Ritengo perciò indicato che il paziente possa

usufruire di un’auto modificata, come d’altronde è stato il caso dal 2002 ad

oggi, per potersi spostare autonomamente. Ciò è particolarmente importante

tenendo presente che il paziente lavora praticamente al 100% e, proprio per

recarsi al posto di lavoro a __________, l’utilizzo di un’auto è

indispensabile in questa situazione” (sottolineature del redattore; doc. D).

Esaminato

quanto sopra, con annotazioni 26 gennaio 2021 il dr. med. __________ del SMR ha

confermato “la presenza di una situazione invariata da anni, quindi le

condizioni per beneficiare del diritto ad un ammortamento sono rimaste

invariate” (IV/1).

Pertanto,

potendo raggiungere l’assicurato il suo posto di lavoro solo con il proprio

autoveicolo ed essendo dati gli altri due menzionati presupposti, egli ha

diritto al contributo d’ammortamento ai sensi della cifra 10.04* OMAI, ritenuto

che l’ammontare ed il periodo di erogazione, come anticipato con la risposta di

causa, verranno definiti dall’Ufficio AI tramite comunicazione ai sensi dell’74quater

OAI.

Ne consegue

che, annullata la decisione impugnata, il ricorso va accolto.

2.7. Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Vista la soccombenza dell’Ufficio

AI, le spese di fr. 500 sono poste a suo carico.

Il ricorrente, rappresentato da un'assicurazione di

protezione giuridica, ha diritto a fr. 1'800 a titolo di ripetibili (STF H 19/06 del 14 febbraio 2007; DTF 126 V 12 consid. 2; DTF 122 V 278; DTF 118 V

139).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione 16 dicembre 2020 è annullata.

§§ RI 1 ha diritto al contributo d’ammortamento per autoveicolo ai

sensi della cifra 10.04* OMAI.

§§§ L’incarto è trasmesso all’Ufficio AI affinché determini

l’ammontare del contributo ed il periodo di erogazione.

Considerandi

2.

Le spese di fr.

500.

sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1'800

per ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

di Camera

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti