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Decisione

32.2021.52

Rendita negata poichè secondo l'amministrazione l'assicurato non aveva lavorato per sua scelta. TCA, su proposta anche dell'Ufficio AI, accoglie ricorso e riconosce rendita intera

16 dicembre 2021Italiano22 min

dell’assicurato – il quale, dopo le scuole in Ticino, studi universitari a __________, e piccoli lavori saltuari, dal 2006 al 2017 ha vissuto in __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.52

FC

Lugano

16 dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 aprile 2021 di

RI 1

contro

la decisione del 3 marzo 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

che - con decisione del 3 marzo 2021 l’Ufficio

AI ha respinto la domanda di prestazioni presentata il 30 novembre 2017 da RI 1,

nato nel 1975. Osservato come l’assicurato non esercitasse alcuna attività

lavorativa salariata dal 1999, avendo dichiarato di sostentarsi da anni con il

provento dal proprio patrimonio e come egli non avesse avuto un guadagno annuo

proveniente da un'attività lucrativa regolare, sia di carattere dipendente che indipendente,

prima dell'insorgenza del danno alla salute (22 agosto 2017), al fine di

determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, l’amministrazione

ha considerato l’assicurato quale persona senza attività lucrativa. Ha quindi

concluso che “essendo i suoi guadagni nulli al momento dell'insorgere del

danno alla salute, non risulta essere presente il nesso causale tra il danno

alla salute e l'incapacità al guadagno. Non trovandoci dunque in presenza di

un'incapacità al guadagno causata dal danno alla salute, il diritto a

prestazioni dell'AI, conformemente all'art. 8 LPGA, non esiste” (doc. A);

- contro suddetta decisione l’assicurato

si è aggravato al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e

chiedendo che gli venga attribuito “un riconoscimento, anche modesto, per

compensare i disagi della mia malattia”, e sottolineando in sostanza le sue

precarie condizioni di salute e il fatto che egli sarebbe affetto da problemi psichici

da tanti anni e in ogni caso da ben prima del suo rientro in Svizzera nel 2017;

- con la risposta di causa del

22 aprile 2021 – premesso come dal

rapporto finale 23 settembre 2020 del dr. __________ del SMR era emerso che l’assicurato

era inabile al lavoro nella misura del 100% dal 22 agosto 2017, e osservato

come “prima dell'insorgenza del danno alla salute (22.08.2017) con

ripercussione sulla propria capacità lavorativa, il signor RI 1 non ha mai

esercitato alcuna attività lucrativa”, e che “di conseguenza, senza

l'insorgenza del danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato a non

lavorare mantenendo il proprio statuto di persona senza attività lucrativa”,

circostanza questa del resto ammessa anche dal ricorrente, il quale “(…) anche

all'interno dello scritto sub. doc. 50 incarto Al, l’assicurato ha ribadito di non

aver esercitato alcuna attività lucrativa durante il soggiorno in __________

(quindi dal 2006 al 2017)”

– l’amministrazione

ha confermato che avendo l’assicurato anche per il periodo antecedente al 2006 “deliberatamente

scelto di non svolgere alcun tipo di attività lucrativa”, egli non subiva alcuna

perdita di guadagno imputabile a un danno al suo stato di salute. Egli non poteva

quindi pretendere di essere messo al beneficio di una rendita d'invalidità

(doc. IV);

- con scritti 3 e 28 maggio

2021 il ricorrente ha preannunciato l’invio della documentazione medica (doc.

VI e VIII) che ha quindi fatto pervenite al Tribunale il 17 giugno e 15

settembre 2021 (certificazioni del 15 giugno 2021 della dr.ssa __________ del

Servizio __________ di __________ e del 7 settembre 2021 del dr. __________,

psichiatra); tali certificazioni sono state sottoposte allo psichiatra del SMR,

il quale si è pronunciato in merito con annotazione del 21 settembre 2021 (doc.

XVI);

- con osservazioni del 30

settembre 2021 l’Ufficio AI, rinviando alle allegate annotazioni dello

psichiatra del SMR, ha concluso che “(…) alla luce di quanto precede, l’assicurato

(da considerare quale salariato a tempo pieno) ha perciò diritto ad una rendita

intera d'invalidità (grado Al pari al 100%) a partire dal 1.05.2018

(conformemente a quanto disposto dall'art. 29 cpv. 1 LAI). Sotto questo profilo

il ricorso merita pertanto di essere accolto” (doc. XVI);

- la presente vertenza non

pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il

TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi

dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015, 8C_855/2010

dell’11 luglio 2011 e 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

- oggetto

del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a

prestazioni a RI 1;

- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

- secondo l’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al

lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art.

8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,

a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al

40%. In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un

assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il

Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la

valutazione dell'invalidità. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié

pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del

lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI

2000 pag. 84). Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222);

- se,

però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di

essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità

di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non

può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se

non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa. Per questo

motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo

specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC

1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso, l'art. 28a cpv. 2

LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività

lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente

esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga

all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni

consuete. L’art. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2017, precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona

senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in

particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le

attività artistiche e di pubblica utilità;

- al

fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità,

si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa

immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito

verificare,

fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente,

in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato

un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno

un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se

l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una

in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve

essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del

danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non

hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da

considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le

condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione

professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di

questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio

nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato

esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di

una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V

195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e

la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La

procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190). Questa

valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica

dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale

dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA

Fatti

I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.);

- deve

ancora essere precisato che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6

mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni

conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese

seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI);

-

nel caso concreto, nell’ambito dell’evasione della domanda di prestazioni

dell’assicurato – il quale, dopo le scuole in Ticino, studi universitari a __________, e piccoli lavori saltuari, dal 2006 al 2017 ha vissuto in __________

e dal mese di agosto 2017 è stato rimpatriato venendo quindi ricoverato presso

la Clinica di __________ per un nuovo scompenso pischiatrico sino al 27

novembre 2017; doc. AI pag. 22) – l’Ufficio AI ha interpellato il dr. __________,

psichiatra, per il quale per le diagnosi di “Sindrome schizoaffettiva, tipo

depressivo ICD 10: F25.1, divorzio Z63.5, decesso della madre durante

l’infanzia in contesto di esperienza traumatica Z61.8”, l’assicurato era inabile

in misura completa. Lo specialista ha fatto riferimento al “grave

sconvolgimento dello sviluppo psichico a causa di grave incidente in cui il

paziente è stato coinvolto all'età di 13 anni, durante il quale il padre è

rimasto gravemente ferito e la madre ha perso la vita”. Il disagio psichico

aveva quindi reso difficile la prosecuzione dell'iter formativo, durante l'adolescenza

l’assicurato essendo stato anche dipendente da alcol e droghe. Durante il

periodo in cui aveva vissuto in __________ si erano verificati almeno due

episodi di scompenso psicotico, con ulteriore aggravamento nel 2017 con la

grave crisi che l’aveva costretto al ritorno in Svizzera e all’immediato ricovero

presso la Clinica __________ (doc. AI pag. 19, 21). La dr.ssa __________,

psichiatra presso il __________ e curante dell’assicurato dal 30 novembre 2017,

nel rapporto del 2 maggio 2018 ha posto la diagnosi di “sindrome

schizoaffettiva di tipo depressivo ICD 10 F25.1”, auspicando per

l’assicurato, inattivo professionalmente da tanto

tempo, una riqualifica professionale, non potendosi esprimere sulla percentuale

lavorativa vista l’inabilità per lungo tempo, menzionando quali limiti “scarsa

concentrazione, rallentamento psicomotorio, disorganizzazione” (doc. AI

pag. 43). Il richiedente è quindi stato sottoposto a valutazione da parte del

dr. __________, psichiatra del SMR, il quale, nel rapporto del 25 marzo 2019, effettuato

anche un colloquio psichiatrico presso il SMR, posta la diagnosi di “Sindrome

schizoaffettiva”, ha concluso per un’inabilità lavorativa completa dal 22

agosto 2017 con la possibilità di riprendere un’abilità del 50% “nei

prossimi sei mesi”, osservando che “in seguito al rientro in Svizzera, a

una presa a carico adeguata, a continua astinenza da alcol ed altre sostanze,

con relativa presa dei medicamenti, l’assicurato è adesso in grado di

riprendere, con adeguato accompagnamento e rassicurazione iniziale, un'attività

lavorativa. Poiché l’assicurato non svolge da molti anni alcuna attività

lucrativa, è necessario mettere in atto provvedimenti professionali con lo

scopo di raggiungere una capacità lavorativa 50% nei prossimi 6 mesi” (doc.

AI pag. 57);

- l’amministrazione

ha quindi predisposto l’esecuzione di un corso presso il Centro di formazione __________,

dal 15 ottobre 2019, e un periodo di potenziamento della resistenza dal 17

febbraio 2020 (doc. AI pag. 71 e 83). La misura professionale ha dovuto

tuttavia venir interrotta a far tempo dal 26 giugno 2020 visto il peggioramento

delle condizioni psichiche dell’assicurato (doc. AI pag. 101);

- con

rapporto dell’11 agosto 2020 la dr.ssa __________, posta la diagnosi di “disturbo schizoaffettivo di tipo misto ICD 10 F25.2”, ha concluso per un’inabilità lavorativa completa, escludendo la

possibilità di un reinserimento lavorativo (doc. AI pag. 113);

- dopo

aver interpellato l’assicurato in merito all’attività lavorativa svolta negli

ultimi anni, mediante progetto di decisione del 10 dicembre 2020 dapprima e

decisione del 3 marzo 2021 poi, l’amministrazione ha respinto la domanda di

prestazioni, motivando:

“Esito

degli accertamenti:

Al

fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità,

si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa

immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare,

fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza

del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività

lavorativa. Ad esempio se rassicurato esercitava o meno un'attività lucrativa

immediatamente prima dell’insorgere dell'invalidità e se rassicurato che non

esercita un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse

subentrato il danno alla salute. Grande importanza va attribuita all'attività

svolta al momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel

caso in cui le altre circostanze non hanno subito modifiche rilevanti sino alla

nascita del diritto alla rendita. Vanno considerate tutte le circostanze del

caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, famigliari), l'età

dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità

dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita

un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del

minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente

alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3, SVR

1996 Al Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del

30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata). Questa valutazione

deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica

dell'assicurato, che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale

dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA

l 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4,1.). Con scritto del 20.10.2020

pervenuto in data 04.12.2020, ha dichiarato che da anni al proprio sostentamento

provvede grazie all'aiuto economico dal patrimonio che ha ereditato e che mensilmente

le genera un'entrata di circa CHF 4'000.

L'estratto

dei conti individuali conferma che dal 1999 lei non svolge alcuna attività

salariata. L'esame della documentazione economica-lavorativa oggettiva pertanto

che lei non aveva un guadagno annuo proveniente da un'attività lucrativa

regolare, sia di carattere dipendente o indipendente prima dell'insorgenza del

danno alla salute (22.08.2017). Motivo per cui viene considerato quale persona

senza attività lucrativa. Essendo i suoi guadagni nulli al momento

dell'insorgere del danno alla salute, non risulta essere presente il nesso

causale tra il danno alla salute e l'incapacità al guadagno. Non trovandoci

dunque in presenza di un'incapacità al guadagno causata dal danno alla salute,

il diritto a prestazioni dell’AI, conformemente all'art. 8 LPGA, non esiste.”

Considerandi

(doc. AI pag. 146);

- con il suo ricorso

l’assicurato contesta queste conclusioni, facendo valere di essere ammalato sin

dall’adolescenza, e non solo dal mese di agosto 2017, e che in sostanza il

mancato svolgimento di un’attività lavorativa dal 1999 sarebbe da

attribuire alle sue condizioni di salute; ha fatto pervenire una certificazione

del 15 giugno 2021 della dr.ssa __________, la quale, ricordate le diagnosi di

“Sindrome Schizoaffettiva (ICD-10: F25.1) e disagio psichico nel contesto di

esperienza catastrofica (Z61.8)”, poste dopo il primo ricovero del 2017, ha

ricordato come nuovamente nel 2019 si era verificato “un ulteriore scompenso

psicotico acuto caratterizzato da un delirio di veneficio con aspetti persecutori

marcati in assenza di consumo dì sostanze psicoattive, che porta ad una nuova

ospedalizzazione”. Ha quindi concluso affermando che “dall'osservazione clinica

in ambito stazionario e ambulatoriale, dagli elementi emersi durante la presa a

carico psicoterapica e da una raccolta anamnestica accurata, a nostro avviso è

doveroso valutare a 360 gradi la storia clinica del paziente, soprattutto dal

momento dell'incidente e non solo a partire dal 2017; tale evento è stato catalizzatore

dello sviluppo di una struttura psicotica della personalità con povertà di risorse

e stile evitante nel contatto con la realtà. Si constatano tuttora gravi

difficoltà a mettere in atto comportamenti adattivi ed efficaci, non solo in

ambienti complessi ma anche in quelli semplici e si prospetta da allora una

maggiore attenuazione della sintomatologia psicotica unicamente in contesti

altamente strutturati e protetti in cui gli stimoli sono ridotti e privi di

ambiguità. Le allucinazioni uditive sono tuttora presenti, infatti il paziente

le riferisce costantemente ancora molto disturbanti nonostante le diverse

modifiche della farmacoterapia. Il signor RI 1 presenta una scarsa autonomia e

la critica di malattia risulta talvolta oscillante. Le valutazioni cliniche

effettuate negli anni, dall'adolescenza fino ad oggi, non possono che

confermare gli aspetti post-traumatici, non solo con una modificazione dei

tratti della propria personalità ma anche con la strutturazione della diagnosi

attuale. Da allora emerge l'intorpidimento dello stato di coscienza, la

presenza di vissuti intrusivi dell'evento che si ripropone ripetendo il ricordo

tramite voci che lo rendono "attento" con chiari riferimenti

all'incidente; insonnia, irritabilità, ansia e tensione generalizzate, stati

dissociativi con perdita dell'esame di realtà che potrebbero mettere a rischio l'incolumità

della persona stessa. Come ci insegna la clinica, tali disturbi psichiatrici possono

assumere un carattere cronico ed irreversibile che già possiamo confermare nel

caso del signor RI 1” (doc. X). Il ricorrente ha inoltre fatto pervenire una

certificazione del 7 settembre 2021 del dr. __________, psichiatra, il quale ha

aderito integralmente a quanto scritto dalla dr.ssa __________ e precisato di

aver avuto in cura l’assicurato “oltre venti anni fa” (doc. XVI);

- in questa sede l’assicurato ha prodotto innanzitutto il rapporto

medico del 15 giugno 2021, nel quale la dr.ssa __________, dopo aver

ricordato i trascorsi dell’assicurato, ha sottolineato che al termine del primo

ricovero del 2017 “a causa di uno scompenso psicotico acuto con marcata

componente anticonservativa”, erano state poste le diagnosi quali “Sindrome

Schizoaffettiva (ICD-10: F25.1) e disagio psichico nel contesto di esperienza

catastrofica (Z61.8)”, sottolineando come tale costatazione fosse

importante poiché “rappresenta l'origine del malessere psichico del

paziente, elemento che va ritenuto assolutamente in considerazione per la

comprensione e corretta valutazione del decorso clinico. L'incidente in barca

avvenuto quando il paziente aveva tredici anni con la violenta morte della

madre, ha inciso gravemente sul suo sviluppo; di fatto dopo l'incidente incominciò

un declino psichico (…)”, ciò che aveva portato a numerosi scompensi

psicotici, e a motivo di queste problematiche, originate dal trauma subito a

tredici anni, l’assicurato non era mai riuscito “a intraprendere alcuna

attività lavorativa o mantenere un lavoro strutturato in senso lato”. Ha

quindi concluso affermando che “dall'osservazione clinica in ambito

stazionario e ambulatoriale, dagli elementi emersi durante la presa a carico

psicoterapica e da una raccolta anamnestica accurata, a nostro avviso è

doveroso valutare a 360 gradi la storia clinica del paziente, soprattutto dal

momento dell'incidente e non solo a partire dal 2017; tale evento è stato

catalizzatore dello sviluppo di una struttura psicotica della personalità con

povertà di risorse e stile evitante nel contatto con la realtà. Si constatano

tuttora gravi difficoltà a mettere in atto comportamenti adattivi ed efficaci,

non solo in ambienti complessi ma anche in quelli semplici e si prospetta da

allora una maggiore attenuazione della sintomatologia psicotica unicamente in

contesti altamente strutturati e protetti in cui gli stimoli sono ridotti e

privi di ambiguità. Le allucinazioni uditive sono tuttora presenti, infatti il

paziente le riferisce costantemente ancora molto disturbanti nonostante le

diverse modifiche della farmacoterapia. Il signor RI 1 presenta una scarsa

autonomia e la critica di malattia risulta talvolta oscillante. Le valutazioni

cliniche effettuate negli anni, dall'adolescenza fino ad oggi, non possono che

confermare gli aspetti post-traumatici, non solo con una modificazione dei

tratti della propria personalità ma anche con la strutturazione della diagnosi

attuale. Da allora emerge l'intorpidimento dello stato di coscienza, la

presenza di vissuti intrusivi dell'evento che si ripropone ripetendo il ricordo

tramite voci che lo rendono "attento" con chiari riferimenti

all'incidente; insonnia, irritabilità, ansia e tensione generalizzate, stati

dissociativi con perdita dell'esame di realtà che potrebbero mettere a rischio

l'incolumità della persona stessa. Come ci insegna la clinica, tali disturbi

psichiatrici possono assumere un carattere cronico ed irreversibile che già

possiamo confermare nel caso del signor RI 1” (doc. X). Ha pure prodotto la certificazione del 7 settembre 2021 del dr. __________,

psichiatra, il quale ha aderito a quanto scritto dalla dr.ssa __________ e

confermato “di aver seguito in un percorso di cura psichiatrico-

psicoterapeutico oltre venti anni fa il Sig. RI 1, __________1975, per una

sintomatologia schizoaffettiva grave, che gli impediva di svolgere una nomale

attività lavorativa” (doc. XVI);

- ora, alla luce di un’attenta valutazione degli atti medici all’inserto

e delle citate certificazioni prodotte in questa sede, questo giudice

concorda con l’Ufficio AI e il SMR (il quale, nell’annotazione del 21

settembre 2021, presa visione della documentazione prodotta, ha affermato che “Soprattutto

quest'ultimo (ndr: il dr. __________) riporta fatti in precedenza non noti e

riferisce di una presa a carico specialistica avvenuta oltre 20 anni or sono,

il che rende verosimile un disagio psichico grave con inabilità lavorativa

completa in ogni attività lucrativa dall'età di 13 anni, in seguito al noto

incidente”; doc. XVI/1)

sul fatto che l’assicurato sia da

considerare inabile al lavoro in misura completa dall’età di tredici anni per i

postumi psichiatrici dell’incidente subito a quell’età e che, quindi, egli sia

stato da sempre impedito nello svolgimento di un’attività lavorativa a causa

del danno psichiatrico di cui è portatore. Essendo quindi stato impedito

nell’esercizio di un’attività lavorativa dal danno alla salute, egli deve esser

considerato salariato a tempo pieno. Stante un’inabilità lavorativa completa

sin dal suo arrivo in Svizzera nell’agosto 2017, la proposta dell’Ufficio AI (formulata

nella sua presa di posizione del 30 settembre 2021) di attribuire una rendita

intera d’invalidità (grado AI del 100%) a far tempo dal 1. maggio 2018 in

applicazione dell’art. 29 cpv. 1 LAI (l’assicurato ha presentato la sua domanda

di prestazioni il 30 novembre 2017, doc. AI pag. 11) non può che essere

condivisa;

- di

conseguenza il ricorso va accolto e l’assicurato messo al beneficio di una

rendita intera d’invalidità dal 1. maggio 2018;

- secondo l'art. 69 cpv.

1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto

(cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli

art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto

l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione del 3 marzo 2021 è annullata e riformata nel senso che RI 1 ha

diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1. maggio 2018.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti