32.2021.52
Rendita negata poichè secondo l'amministrazione l'assicurato non aveva lavorato per sua scelta. TCA, su proposta anche dell'Ufficio AI, accoglie ricorso e riconosce rendita intera
16 dicembre 2021Italiano22 min
dell’assicurato – il quale, dopo le scuole in Ticino, studi universitari a __________, e piccoli lavori saltuari, dal 2006 al 2017 ha vissuto in __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.52
FC
Lugano
16 dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 aprile 2021 di
RI 1
contro
la decisione del 3 marzo 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
che - con decisione del 3 marzo 2021 l’Ufficio
AI ha respinto la domanda di prestazioni presentata il 30 novembre 2017 da RI 1,
nato nel 1975. Osservato come l’assicurato non esercitasse alcuna attività
lavorativa salariata dal 1999, avendo dichiarato di sostentarsi da anni con il
provento dal proprio patrimonio e come egli non avesse avuto un guadagno annuo
proveniente da un'attività lucrativa regolare, sia di carattere dipendente che indipendente,
prima dell'insorgenza del danno alla salute (22 agosto 2017), al fine di
determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, l’amministrazione
ha considerato l’assicurato quale persona senza attività lucrativa. Ha quindi
concluso che “essendo i suoi guadagni nulli al momento dell'insorgere del
danno alla salute, non risulta essere presente il nesso causale tra il danno
alla salute e l'incapacità al guadagno. Non trovandoci dunque in presenza di
un'incapacità al guadagno causata dal danno alla salute, il diritto a
prestazioni dell'AI, conformemente all'art. 8 LPGA, non esiste” (doc. A);
- contro suddetta decisione l’assicurato
si è aggravato al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e
chiedendo che gli venga attribuito “un riconoscimento, anche modesto, per
compensare i disagi della mia malattia”, e sottolineando in sostanza le sue
precarie condizioni di salute e il fatto che egli sarebbe affetto da problemi psichici
da tanti anni e in ogni caso da ben prima del suo rientro in Svizzera nel 2017;
- con la risposta di causa del
22 aprile 2021 – premesso come dal
rapporto finale 23 settembre 2020 del dr. __________ del SMR era emerso che l’assicurato
era inabile al lavoro nella misura del 100% dal 22 agosto 2017, e osservato
come “prima dell'insorgenza del danno alla salute (22.08.2017) con
ripercussione sulla propria capacità lavorativa, il signor RI 1 non ha mai
esercitato alcuna attività lucrativa”, e che “di conseguenza, senza
l'insorgenza del danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato a non
lavorare mantenendo il proprio statuto di persona senza attività lucrativa”,
circostanza questa del resto ammessa anche dal ricorrente, il quale “(…) anche
all'interno dello scritto sub. doc. 50 incarto Al, l’assicurato ha ribadito di non
aver esercitato alcuna attività lucrativa durante il soggiorno in __________
(quindi dal 2006 al 2017)”
– l’amministrazione
ha confermato che avendo l’assicurato anche per il periodo antecedente al 2006 “deliberatamente
scelto di non svolgere alcun tipo di attività lucrativa”, egli non subiva alcuna
perdita di guadagno imputabile a un danno al suo stato di salute. Egli non poteva
quindi pretendere di essere messo al beneficio di una rendita d'invalidità
(doc. IV);
- con scritti 3 e 28 maggio
2021 il ricorrente ha preannunciato l’invio della documentazione medica (doc.
VI e VIII) che ha quindi fatto pervenite al Tribunale il 17 giugno e 15
settembre 2021 (certificazioni del 15 giugno 2021 della dr.ssa __________ del
Servizio __________ di __________ e del 7 settembre 2021 del dr. __________,
psichiatra); tali certificazioni sono state sottoposte allo psichiatra del SMR,
il quale si è pronunciato in merito con annotazione del 21 settembre 2021 (doc.
XVI);
- con osservazioni del 30
settembre 2021 l’Ufficio AI, rinviando alle allegate annotazioni dello
psichiatra del SMR, ha concluso che “(…) alla luce di quanto precede, l’assicurato
(da considerare quale salariato a tempo pieno) ha perciò diritto ad una rendita
intera d'invalidità (grado Al pari al 100%) a partire dal 1.05.2018
(conformemente a quanto disposto dall'art. 29 cpv. 1 LAI). Sotto questo profilo
il ricorso merita pertanto di essere accolto” (doc. XVI);
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015, 8C_855/2010
dell’11 luglio 2011 e 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a
prestazioni a RI 1;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
- secondo l’art. 28 cpv. 1
lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art.
8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%. In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un
assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il
Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la
valutazione dell'invalidità. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié
pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI
2000 pag. 84). Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222);
- se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità
di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non
può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa. Per questo
motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC
1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso, l'art. 28a cpv. 2
LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività
lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente
esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga
all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni
consuete. L’art. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2017, precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona
senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in
particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità;
- al
fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità,
si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito
verificare,
fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente,
in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato
un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno
un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se
l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una
in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve
essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del
danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non
hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da
considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le
condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione
professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di
questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio
nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato
esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di
una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V
195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e
la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des
Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La
procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190). Questa
valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica
dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale
dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA
Fatti
I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.);
- deve
ancora essere precisato che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6
mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese
seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI);
-
nel caso concreto, nell’ambito dell’evasione della domanda di prestazioni
dell’assicurato – il quale, dopo le scuole in Ticino, studi universitari a __________, e piccoli lavori saltuari, dal 2006 al 2017 ha vissuto in __________
e dal mese di agosto 2017 è stato rimpatriato venendo quindi ricoverato presso
la Clinica di __________ per un nuovo scompenso pischiatrico sino al 27
novembre 2017; doc. AI pag. 22) – l’Ufficio AI ha interpellato il dr. __________,
psichiatra, per il quale per le diagnosi di “Sindrome schizoaffettiva, tipo
depressivo ICD 10: F25.1, divorzio Z63.5, decesso della madre durante
l’infanzia in contesto di esperienza traumatica Z61.8”, l’assicurato era inabile
in misura completa. Lo specialista ha fatto riferimento al “grave
sconvolgimento dello sviluppo psichico a causa di grave incidente in cui il
paziente è stato coinvolto all'età di 13 anni, durante il quale il padre è
rimasto gravemente ferito e la madre ha perso la vita”. Il disagio psichico
aveva quindi reso difficile la prosecuzione dell'iter formativo, durante l'adolescenza
l’assicurato essendo stato anche dipendente da alcol e droghe. Durante il
periodo in cui aveva vissuto in __________ si erano verificati almeno due
episodi di scompenso psicotico, con ulteriore aggravamento nel 2017 con la
grave crisi che l’aveva costretto al ritorno in Svizzera e all’immediato ricovero
presso la Clinica __________ (doc. AI pag. 19, 21). La dr.ssa __________,
psichiatra presso il __________ e curante dell’assicurato dal 30 novembre 2017,
nel rapporto del 2 maggio 2018 ha posto la diagnosi di “sindrome
schizoaffettiva di tipo depressivo ICD 10 F25.1”, auspicando per
l’assicurato, inattivo professionalmente da tanto
tempo, una riqualifica professionale, non potendosi esprimere sulla percentuale
lavorativa vista l’inabilità per lungo tempo, menzionando quali limiti “scarsa
concentrazione, rallentamento psicomotorio, disorganizzazione” (doc. AI
pag. 43). Il richiedente è quindi stato sottoposto a valutazione da parte del
dr. __________, psichiatra del SMR, il quale, nel rapporto del 25 marzo 2019, effettuato
anche un colloquio psichiatrico presso il SMR, posta la diagnosi di “Sindrome
schizoaffettiva”, ha concluso per un’inabilità lavorativa completa dal 22
agosto 2017 con la possibilità di riprendere un’abilità del 50% “nei
prossimi sei mesi”, osservando che “in seguito al rientro in Svizzera, a
una presa a carico adeguata, a continua astinenza da alcol ed altre sostanze,
con relativa presa dei medicamenti, l’assicurato è adesso in grado di
riprendere, con adeguato accompagnamento e rassicurazione iniziale, un'attività
lavorativa. Poiché l’assicurato non svolge da molti anni alcuna attività
lucrativa, è necessario mettere in atto provvedimenti professionali con lo
scopo di raggiungere una capacità lavorativa 50% nei prossimi 6 mesi” (doc.
AI pag. 57);
- l’amministrazione
ha quindi predisposto l’esecuzione di un corso presso il Centro di formazione __________,
dal 15 ottobre 2019, e un periodo di potenziamento della resistenza dal 17
febbraio 2020 (doc. AI pag. 71 e 83). La misura professionale ha dovuto
tuttavia venir interrotta a far tempo dal 26 giugno 2020 visto il peggioramento
delle condizioni psichiche dell’assicurato (doc. AI pag. 101);
- con
rapporto dell’11 agosto 2020 la dr.ssa __________, posta la diagnosi di “disturbo schizoaffettivo di tipo misto ICD 10 F25.2”, ha concluso per un’inabilità lavorativa completa, escludendo la
possibilità di un reinserimento lavorativo (doc. AI pag. 113);
- dopo
aver interpellato l’assicurato in merito all’attività lavorativa svolta negli
ultimi anni, mediante progetto di decisione del 10 dicembre 2020 dapprima e
decisione del 3 marzo 2021 poi, l’amministrazione ha respinto la domanda di
prestazioni, motivando:
“Esito
degli accertamenti:
Al
fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità,
si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare,
fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza
del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività
lavorativa. Ad esempio se rassicurato esercitava o meno un'attività lucrativa
immediatamente prima dell’insorgere dell'invalidità e se rassicurato che non
esercita un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse
subentrato il danno alla salute. Grande importanza va attribuita all'attività
svolta al momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel
caso in cui le altre circostanze non hanno subito modifiche rilevanti sino alla
nascita del diritto alla rendita. Vanno considerate tutte le circostanze del
caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, famigliari), l'età
dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità
dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita
un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del
minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente
alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3, SVR
1996 Al Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del
30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata). Questa valutazione
deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica
dell'assicurato, che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale
dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA
l 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4,1.). Con scritto del 20.10.2020
pervenuto in data 04.12.2020, ha dichiarato che da anni al proprio sostentamento
provvede grazie all'aiuto economico dal patrimonio che ha ereditato e che mensilmente
le genera un'entrata di circa CHF 4'000.
L'estratto
dei conti individuali conferma che dal 1999 lei non svolge alcuna attività
salariata. L'esame della documentazione economica-lavorativa oggettiva pertanto
che lei non aveva un guadagno annuo proveniente da un'attività lucrativa
regolare, sia di carattere dipendente o indipendente prima dell'insorgenza del
danno alla salute (22.08.2017). Motivo per cui viene considerato quale persona
senza attività lucrativa. Essendo i suoi guadagni nulli al momento
dell'insorgere del danno alla salute, non risulta essere presente il nesso
causale tra il danno alla salute e l'incapacità al guadagno. Non trovandoci
dunque in presenza di un'incapacità al guadagno causata dal danno alla salute,
il diritto a prestazioni dell’AI, conformemente all'art. 8 LPGA, non esiste.”
Considerandi
(doc. AI pag. 146);
- con il suo ricorso
l’assicurato contesta queste conclusioni, facendo valere di essere ammalato sin
dall’adolescenza, e non solo dal mese di agosto 2017, e che in sostanza il
mancato svolgimento di un’attività lavorativa dal 1999 sarebbe da
attribuire alle sue condizioni di salute; ha fatto pervenire una certificazione
del 15 giugno 2021 della dr.ssa __________, la quale, ricordate le diagnosi di
“Sindrome Schizoaffettiva (ICD-10: F25.1) e disagio psichico nel contesto di
esperienza catastrofica (Z61.8)”, poste dopo il primo ricovero del 2017, ha
ricordato come nuovamente nel 2019 si era verificato “un ulteriore scompenso
psicotico acuto caratterizzato da un delirio di veneficio con aspetti persecutori
marcati in assenza di consumo dì sostanze psicoattive, che porta ad una nuova
ospedalizzazione”. Ha quindi concluso affermando che “dall'osservazione clinica
in ambito stazionario e ambulatoriale, dagli elementi emersi durante la presa a
carico psicoterapica e da una raccolta anamnestica accurata, a nostro avviso è
doveroso valutare a 360 gradi la storia clinica del paziente, soprattutto dal
momento dell'incidente e non solo a partire dal 2017; tale evento è stato catalizzatore
dello sviluppo di una struttura psicotica della personalità con povertà di risorse
e stile evitante nel contatto con la realtà. Si constatano tuttora gravi
difficoltà a mettere in atto comportamenti adattivi ed efficaci, non solo in
ambienti complessi ma anche in quelli semplici e si prospetta da allora una
maggiore attenuazione della sintomatologia psicotica unicamente in contesti
altamente strutturati e protetti in cui gli stimoli sono ridotti e privi di
ambiguità. Le allucinazioni uditive sono tuttora presenti, infatti il paziente
le riferisce costantemente ancora molto disturbanti nonostante le diverse
modifiche della farmacoterapia. Il signor RI 1 presenta una scarsa autonomia e
la critica di malattia risulta talvolta oscillante. Le valutazioni cliniche
effettuate negli anni, dall'adolescenza fino ad oggi, non possono che
confermare gli aspetti post-traumatici, non solo con una modificazione dei
tratti della propria personalità ma anche con la strutturazione della diagnosi
attuale. Da allora emerge l'intorpidimento dello stato di coscienza, la
presenza di vissuti intrusivi dell'evento che si ripropone ripetendo il ricordo
tramite voci che lo rendono "attento" con chiari riferimenti
all'incidente; insonnia, irritabilità, ansia e tensione generalizzate, stati
dissociativi con perdita dell'esame di realtà che potrebbero mettere a rischio l'incolumità
della persona stessa. Come ci insegna la clinica, tali disturbi psichiatrici possono
assumere un carattere cronico ed irreversibile che già possiamo confermare nel
caso del signor RI 1” (doc. X). Il ricorrente ha inoltre fatto pervenire una
certificazione del 7 settembre 2021 del dr. __________, psichiatra, il quale ha
aderito integralmente a quanto scritto dalla dr.ssa __________ e precisato di
aver avuto in cura l’assicurato “oltre venti anni fa” (doc. XVI);
- in questa sede l’assicurato ha prodotto innanzitutto il rapporto
medico del 15 giugno 2021, nel quale la dr.ssa __________, dopo aver
ricordato i trascorsi dell’assicurato, ha sottolineato che al termine del primo
ricovero del 2017 “a causa di uno scompenso psicotico acuto con marcata
componente anticonservativa”, erano state poste le diagnosi quali “Sindrome
Schizoaffettiva (ICD-10: F25.1) e disagio psichico nel contesto di esperienza
catastrofica (Z61.8)”, sottolineando come tale costatazione fosse
importante poiché “rappresenta l'origine del malessere psichico del
paziente, elemento che va ritenuto assolutamente in considerazione per la
comprensione e corretta valutazione del decorso clinico. L'incidente in barca
avvenuto quando il paziente aveva tredici anni con la violenta morte della
madre, ha inciso gravemente sul suo sviluppo; di fatto dopo l'incidente incominciò
un declino psichico (…)”, ciò che aveva portato a numerosi scompensi
psicotici, e a motivo di queste problematiche, originate dal trauma subito a
tredici anni, l’assicurato non era mai riuscito “a intraprendere alcuna
attività lavorativa o mantenere un lavoro strutturato in senso lato”. Ha
quindi concluso affermando che “dall'osservazione clinica in ambito
stazionario e ambulatoriale, dagli elementi emersi durante la presa a carico
psicoterapica e da una raccolta anamnestica accurata, a nostro avviso è
doveroso valutare a 360 gradi la storia clinica del paziente, soprattutto dal
momento dell'incidente e non solo a partire dal 2017; tale evento è stato
catalizzatore dello sviluppo di una struttura psicotica della personalità con
povertà di risorse e stile evitante nel contatto con la realtà. Si constatano
tuttora gravi difficoltà a mettere in atto comportamenti adattivi ed efficaci,
non solo in ambienti complessi ma anche in quelli semplici e si prospetta da
allora una maggiore attenuazione della sintomatologia psicotica unicamente in
contesti altamente strutturati e protetti in cui gli stimoli sono ridotti e
privi di ambiguità. Le allucinazioni uditive sono tuttora presenti, infatti il
paziente le riferisce costantemente ancora molto disturbanti nonostante le
diverse modifiche della farmacoterapia. Il signor RI 1 presenta una scarsa
autonomia e la critica di malattia risulta talvolta oscillante. Le valutazioni
cliniche effettuate negli anni, dall'adolescenza fino ad oggi, non possono che
confermare gli aspetti post-traumatici, non solo con una modificazione dei
tratti della propria personalità ma anche con la strutturazione della diagnosi
attuale. Da allora emerge l'intorpidimento dello stato di coscienza, la
presenza di vissuti intrusivi dell'evento che si ripropone ripetendo il ricordo
tramite voci che lo rendono "attento" con chiari riferimenti
all'incidente; insonnia, irritabilità, ansia e tensione generalizzate, stati
dissociativi con perdita dell'esame di realtà che potrebbero mettere a rischio
l'incolumità della persona stessa. Come ci insegna la clinica, tali disturbi
psichiatrici possono assumere un carattere cronico ed irreversibile che già
possiamo confermare nel caso del signor RI 1” (doc. X). Ha pure prodotto la certificazione del 7 settembre 2021 del dr. __________,
psichiatra, il quale ha aderito a quanto scritto dalla dr.ssa __________ e
confermato “di aver seguito in un percorso di cura psichiatrico-
psicoterapeutico oltre venti anni fa il Sig. RI 1, __________1975, per una
sintomatologia schizoaffettiva grave, che gli impediva di svolgere una nomale
attività lavorativa” (doc. XVI);
- ora, alla luce di un’attenta valutazione degli atti medici all’inserto
e delle citate certificazioni prodotte in questa sede, questo giudice
concorda con l’Ufficio AI e il SMR (il quale, nell’annotazione del 21
settembre 2021, presa visione della documentazione prodotta, ha affermato che “Soprattutto
quest'ultimo (ndr: il dr. __________) riporta fatti in precedenza non noti e
riferisce di una presa a carico specialistica avvenuta oltre 20 anni or sono,
il che rende verosimile un disagio psichico grave con inabilità lavorativa
completa in ogni attività lucrativa dall'età di 13 anni, in seguito al noto
incidente”; doc. XVI/1)
sul fatto che l’assicurato sia da
considerare inabile al lavoro in misura completa dall’età di tredici anni per i
postumi psichiatrici dell’incidente subito a quell’età e che, quindi, egli sia
stato da sempre impedito nello svolgimento di un’attività lavorativa a causa
del danno psichiatrico di cui è portatore. Essendo quindi stato impedito
nell’esercizio di un’attività lavorativa dal danno alla salute, egli deve esser
considerato salariato a tempo pieno. Stante un’inabilità lavorativa completa
sin dal suo arrivo in Svizzera nell’agosto 2017, la proposta dell’Ufficio AI (formulata
nella sua presa di posizione del 30 settembre 2021) di attribuire una rendita
intera d’invalidità (grado AI del 100%) a far tempo dal 1. maggio 2018 in
applicazione dell’art. 29 cpv. 1 LAI (l’assicurato ha presentato la sua domanda
di prestazioni il 30 novembre 2017, doc. AI pag. 11) non può che essere
condivisa;
- di
conseguenza il ricorso va accolto e l’assicurato messo al beneficio di una
rendita intera d’invalidità dal 1. maggio 2018;
- secondo l'art. 69 cpv.
1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto
(cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli
art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio
2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto
l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico
dell'Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione del 3 marzo 2021 è annullata e riformata nel senso che RI 1 ha
diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1. maggio 2018.
2. Le
spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti