32.2021.53
Metodo di raffronto percentuale dei redditi non applicabile perché salario da valido e invalido possono essere stabiliti sulla base di dati statistici. Fallimento datore di lavoro. Ass. è rimasto senza lavoro x motivi estranei all'invalidità.Basarsi su redditi statistici x determinare reddito valido
18 ottobre 2021Italiano65 min
ricorrente, le esposte conclusioni dei periti (doc. F), riprese dal dr. med. __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.53
TB
Lugano
18 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 aprile 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 marzo 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Nel gennaio 2019 (doc. 4) RI
1, 1960, attivo fino a dicembre 2018 (doc. 6) presso il servizio accoglienza
del __________ di __________, ha presentato una domanda di prestazioni dall'assicurazione
invalidità, segnalando di essere inabile al lavoro al 100% dal marzo 2017 a
causa di disturbi al cuore.
Raccolti i certificati medici presso i curanti e sentito il
Servizio Medico Regionale (doc. C), risultando l'assicurato abile al 100% l'Ufficio
assicurazione invalidità, con progetto di decisione del 24 aprile 2019 (doc. D),
gli ha negato il diritto alla rendita.
1.2. La perizia pluridisciplinare affidata
al Servizio Accertamento Medico ha concluso il 2 dicembre 2020 (doc. 39) per
una capacità lavorativa del 90% dal 1° maggio al 30 novembre 2018 e del 70% dal
mese di dicembre 2018, intesa come riduzione del rendimento, nell'attività precedentemente
svolta e in attività adatta rispettosa dei limiti funzionali posti dal perito
reumatologo.
Visti il rapporto finale del 9 dicembre 2020 (doc. G) del Servizio
Medico Regionale e le considerazioni della consulente in integrazione
professionale (docc. H e 41), con decisione del 15 marzo 2021 (doc. B), emessa
dopo le osservazioni dell'assicurato (doc. 51), l'Ufficio assicurazione
invalidità ha confermato il progetto di decisione del 23 dicembre 2020 (doc.
47), che annullava e sostituiva il precedente, e ha ribadito il rifiuto a una
rendita di invalidità.
L'amministrazione ha considerato che poiché dal maggio 2018 l'assicurato
non avrebbe potuto sfruttare maggiormente la sua capacità residua di guadagno
in attività alternative, ha ritenuto che all'inabilità presentata nell'abituale
attività corrispondeva anche una pari incapacità di guadagno (10% dal 1° maggio
2018 e 30% dal 1° dicembre 2018).
Alla scadenza dell'anno di attesa, a marzo 2018, l'incapacità
lavorativa era del 100% in qualsiasi attività e l'interessato avrebbe perciò
avuto diritto a una rendita intera; tuttavia, il diritto al versamento
decorreva da luglio 2019 (art. 29 LAI).
A quel momento, però, non sussisteva un diritto alla rendita, presentando
egli un grado di invalidità inferiore al 40%. Essendo abile al 70% in qualsiasi
attività, anche basandosi su un salario statistico si giungerebbe comunque a un
grado AI del 30%.
1.3. Il 21 aprile 2021 (doc. I) RI
1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto al Tribunale, in via principale, di
riconoscergli il diritto a una rendita di invalidità e, in via subordinata, di
rinviare gli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti di carattere
economico.
Il ricorrente non ha contestato il reddito da valido di Fr. 67'938,72
stabilito dall'Ufficio AI per l'anno 2019 (doc. H), ma ha rimproverato all'amministrazione
di essersi basata, per il reddito da invalido, su una semplice annotazione della
consulente in integrazione professionale, che però non ha indicato lo stipendio
che potrebbe conseguire lavorando in un'altra struttura né ha fornito il
dettaglio della sua verifica; non ha quindi accertato esattamente l'attività
che egli ha svolto per poi poterla raffrontare con quella di assistente di
sala. Essa ha perciò dato per scontato che oggi, nonostante l'età e i suoi limiti
funzionali, l'assicurato potrebbe percepire ancora lo stesso stipendio di
prima.
L'accertamento effettuato dall'Ufficio AI è, a dire dell'insorgente,
troppo superficiale e, pertanto, la decisione andrebbe contestata e gli atti
rinviati per un'istruttoria. Prescindendo però da ciò per evitare un inutile
rinvio, il ricorrente ha concluso che nelle sue condizioni non sarebbe comunque
più in grado di svolgere un'attività presso un __________. Inoltre, visti il
suo stato di salute, i limiti funzionali e l'età, nessun __________ gli darebbe
un lavoro come assistente di sala, perciò non può essere considerato
collocabile non solo nell'ambito dei __________, ma anche in un'altra attività
lavorativa, anche leggera.
In una simile attività, egli raggiungerebbe un grado di invalidità
del 44%, così come calcolato dall'Ufficio AI, perciò appare lecito chiedere il
riconoscimento di un quarto di rendita di invalidità.
1.4. Nella risposta del 17 maggio
2021 (doc. IV) l'Ufficio AI ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso.
L'amministrazione ha rilevato che dal lato medico i periti hanno
attentamente valutato lo stato di salute del ricorrente e che le loro
conclusioni non sono state contestate.
Sull'esigibilità lavorativa, la consulente in integrazione
professionale ha ritenuto che l'attività svolta prima del danno alla salute era
ancora esigibile, così come anche le attività adeguate.
In merito alla questione economica, l'amministrazione ha rilevato
di avere proceduto al raffronto dei redditi considerando quale reddito senza
invalidità quello statistico visto che l'assicurato era stato licenziato e non
aveva perso il lavoro per motivi legati al danno alla salute. Ritenuto il
reddito con invalidità e stanti le riduzioni attuate, l'Ufficio AI ha
confermato integralmente il calcolo del grado di invalidità effettuato.
1.5. Il 25 maggio 2021 (doc. VI)
il ricorrente ha osservato che la questione economica va accertata per il
tramite di professionisti con puntuali approfondimenti, non essendo ancora dato
di sapere quali specifiche attività l'assicurato svolgeva al __________. Senza
queste precisazioni, le valutazioni e le limitazioni esposte dai medici
risultano a maggior ragione teoriche e dunque sono inapplicabili dal profilo
dell'esame economico. Pertanto, le valutazioni mediche sono da ritenere
criticate.
Inoltre, senza conoscere nel dettaglio l'attività che l'assicurato
svolgeva, dal profilo economico è pure impossibile stabilire quale reddito
potrebbe ancora percepire nonostante tutti i suoi limiti e l'età. Se i medici
ritengono ancora esigibile l'ultima attività svolta presso il __________ di __________,
allora questa affermazione non può essere seguita se non è dato di sapere quale
attività egli esercitava effettivamente.
Nemmeno la consulente poteva perciò valutare il reddito che egli
potrebbe ancora conseguire in una simile attività.
Secondo il ricorrente, se l'Ufficio AI pretende confrontare il
reddito che l'assicurato percepiva prima del danno alla salute presso il __________
di __________ con quello che egli potrebbe oggi ancora percepire presso un
altro __________ parificato, l'amministrazione deve però prima capire in cosa
consisteva la sua attività, sottoporre il tutto ai medici per valutare se le
limitazioni indicate sono confermate e infine giudicare se anche in un mercato
del lavoro equilibrato egli troverebbe ancora un posto quale impiegato in un __________;
se sì, con quale stipendio e in seguito potrà calcolare il reale grado di
invalidità.
Se, come sembra invece proporre nella sua risposta, l'amministrazione
vuole procedere facendo capo ai dati statistici, seppure nella decisione
impugnata ciò non sembri però essere il caso, proprio perché il suo posto di
lavoro oggi non esiste più a causa del fallimento della società, anche per il
reddito da valido occorre fare capo alle medesime basi statistiche. Al reddito
da invalido vanno poi applicate tutte le riduzioni del caso, ciò che porta a un
grado di invalidità superiore al 40%.
1.6. L'Ufficio assicurazione
invalidità ha rilevato che dagli atti risulta che l'ultima attività svolta dall'assicurato
presso il __________ di __________ era di addetto all'accoglienza e tale
attività è stata considerata dai periti nella loro valutazione. Questo aspetto
è stato approfondito dal Servizio integrazione professionale, così come risulta
nel complemento dell'8 marzo 2021 (doc. I). L'attività abituale è perciò
esigibile e il ricorso va quindi respinto.
1.7. Il ricorrente non ha
formulato ulteriori osservazioni (doc. IX).
considerato in diritto
2.1. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno
1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività
lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il
reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo la giurisprudenza, per il raffronto
dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V
222).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata con
STFA U 156/05 del 14 luglio 2006,
consid. 5).
2.2. A seguito della domanda di
prestazioni del 2019 dell'assicurato, l'Ufficio AI ha richiamato gli atti
medici determinanti e l'ha sottoposto a una perizia pluridisciplinare, i cui
risultati sono stati fatti propri dal dr. __________ del Servizio Medico
Regionale nel suo rapporto finale del 9 dicembre 2020 (doc. G), rilevando che
da marzo 2017 era inabile al 100%, da maggio 2018 al 10% e da dicembre 2018 al
30%, sia nell'attività abituale di impiegato al __________ sia in altre
attività adeguate al suo stato di salute, fisicamente leggere e fermo restando delle
limitazioni funzionali.
Considerato che l'assicurato non poteva sfruttare maggiormente la
sua residua capacità di guadagno in attività alternative, l'amministrazione ha
proceduto al calcolo del grado di invalidità utilizzando il metodo di raffronto
percentuale dei redditi, perciò ha ritenuto che all'inabilità lavorativa presentata
dall'assicurato nell'abituale attività corrispondeva una incapacità di guadagno
di pari entità, determinando un grado AI del 100% da marzo 2018, del 10% da
maggio 2018 e del 30% da dicembre 2018.
Visto però che il diritto al versamento alla rendita decorre al
più presto sei mesi dopo l'inoltro della domanda di prestazioni, il diritto a
una rendita intera sorto a marzo 2018 non poteva essere riconosciuto e a luglio
2019, essendo a quel momento il grado AI del 30%, l'assicurato non aveva
diritto a una rendita di invalidità.
L'interessato ha messo in discussione il reddito da invalido,
ossia che sia ancora in grado di svolgere un'attività presso un __________
considerate le sue condizioni fisiche, i suoi limiti funzionali e la sua età.
Se anche riuscisse a trovare un'occupazione simile, al massimo potrebbe
percepire un reddito di Fr. 38'282,38 come già inizialmente calcolato dall'Ufficio
AI e quindi, paragonato al reddito da valido di Fr. 67'938,72 (doc. H), si
giungerebbe a un grado AI del 44%. Implicitamente, dunque, il ricorrente ha contestato
il metodo di calcolo adottato dall'Ufficio assicurazione invalidità,
pretendendo che si applichi il metodo ordinario di confronto dei redditi
anziché il metodo di raffronto percentuale dei redditi.
2.3. Per quanto
concerne l'aspetto medico, l'SMR ha ritenuto necessario fare esperire una
perizia pluridisciplinare in ambito neurologico, reumatologico, cardiologico e
psichiatrico.
Nel rapporto del 2 dicembre 2020 (docc. 39 e F) che
ne è scaturito, il Servizio Accertamento Medico ha posto le diagnosi rilevanti
con ripercussioni sulla capacità lavorativa di: stato dopo grave trauma di
elettrocuzione nel 1984 con: ipoestesia netta dell'arto superiore sinistro con
in genere limitato deficit funzionale dell'arto; intermittenti episodi di
marcata spasticità dell'arto superiore sinistro con connesso deficit funzionale
quasi totale della durata da ore fino a un'intera giornata; lieve paresi arto
inferiore destro; ipoestesia arto inferiore destro in sede distale della coscia
laterale, ipoestesia analoga di minore importanza all'arto inferiore sinistro;
stato dopo impianto di un neurostimolatore retro-orbitale destro nel 1989 e
rimozione nel 1994; stato dopo impianto neurostimolatore cerebrale nel 1994,
tutt'ora in situ. Sindrome da disadattamento reazione mista ansiosa depressiva
(ICD-10: F43.2). Cardiopatia dilatativa con dilatazione e disfunzione
ventricolare sinistra da moderata a severa, asintomatico nella vita quotidiana.
Stato dopo impianto di defibrillatore profilattico nell'aprile 2018.
Quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità
lavorativa gli specialisti hanno posto una sindrome cervicovertebrale
parzialmente cervicospondilogena cronica a sinistra. Dolori coxogeni a destra.
Dislipidemia. Sovrappeso (BMI 25,41 kg/mq). Tabagismo.
Dal punto di vista reumatologico, l'esperto ha
descritto dei limiti funzionali e di carico che sono stati ripresi, come le
diagnosi, dal dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale nel suo
rapporto finale del 9 dicembre 2020 (doc. G). Anche dal lato cardiaco v'erano
delle limitazioni, essedo possibili attività con impegno fisico leggero o medio
al 100%, mentre erano escluse le attività prevalentemente pesanti, la guida
professionale o altre attività implicanti una stretta vicinanza con forti campi
elettromagnetici.
Sulla scorta delle diagnosi e delle limitazioni
individuate, gli specialisti del SAM hanno concluso (doc. F) che l'assicurato
presentava una capacità lavorativa del 70% nell'attività svolta di impiegato al
__________, intesa come riduzione del rendimento, mentre era inabile al 100% in
attività pesanti.
In un'attività adatta, rispettosa dei limiti
funzionali, la capacità lavorativa era del 70%.
Fatti
I periti hanno precisato che l'assicurato ha
presentato un'inabilità lavorativa totale da marzo 2017 ad aprile 2018 dovuta
alle problematiche cardiologiche, poi da maggio a novembre 2018 la capacità
lavorativa era del 90%, intesa come riduzione del rendimento dovuta solo alla
diagnosi psichiatrica e dal mese di dicembre 2018 la capacità lavorativa era
del 70%, dovuta alla somma tra incapacità lavorativa in ambito psichiatrico e
quella in ambito neurologico. L'evoluzione nel tempo dell'incapacità lavorativa
era la stessa sia nell'attività svolta sia in attività adatta.
Convincenti e non contestate come tali dal
ricorrente, le esposte conclusioni dei periti (doc. F), riprese dal dr. med. __________
dell'SMR (doc. G), vanno fatte proprie dal Tribunale.
Il TCA conferma dunque una comprovata inabilità lavorativa
da marzo 2017 in qualsiasi attività secondo i citati gradi.
2.4. Il
ricorrente ha implicitamente contestato che si applichi il metodo di raffronto
percentuale dei redditi in luogo del metodo ordinario di confronto dei redditi.
Infatti, egli ha affermato che per potere ammettere che possa
ancora svolgere la medesima attività di prima dell'insorgenza del danno alla
salute, occorre però prima sapere quali specifiche attività svolgeva presso il __________.
Inoltre, senza conoscere esattamente queste componenti della sua precedente
attività, è pure impossibile stabilire quale reddito potrebbe ancora percepire,
per di più nonostante tutti i suoi limiti funzionali e l'età. Pertanto, l'insorgente
non si è detto d'accordo che possa riprendere la sua attività
lavorativa in un __________ simile alla struttura in cui è stato attivo per
decenni e conseguire un salario paragonabile a prima.
A suo dire, l'accertamento compiuto dalla consulente in
integrazione professionale presso una struttura simile non sarebbe stato sufficiente,
ma parziale, mancando il salario conseguibile e il dettaglio delle attività che
potrebbe svolgere.
2.5. In merito al metodo
applicabile al calcolo del grado d'invalidità, e meglio alla cosiddetta “Prozentvergleich”,
il Tribunale federale si è così espresso nella sentenza 9C_225/2016 del 14
luglio 2016:
" 6.2.1. L'UAIE propone di dedurre il tasso di
incapacità al guadagno direttamente dal grado di inabilità lavorativa del 50%
nella precedente (e in ogni altra professione) e di rinunciare ad effettuare un
raffronto dei redditi di riferimento.
6.2.2. Ora, se la persona interessata non
sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa
residua, il reddito da invalido va di principio determinato alla luce dei dati
forniti dalle statistiche salariali come risultano segnatamente dall'inchiesta
svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica
(ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti). Tuttavia, è possibile derogare a
questo principio e fissare la perdita di guadagno direttamente in base all'incapacità
di lavoro operando un confronto percentuale (“Prozentvegleich”). Questo
metodo costituisce una variante ammissibile del raffronto dei redditi basato su
dati statistici: il reddito da valido è preso in considerazione nella misura
del 100%, mentre il reddito da invalido è preso in considerazione tenendo conto
dell'incapacità lavorativa, la differenza percentuale corrisponde in tal modo
al grado d'invalidità (sentenze 8C_628/2015 del 6 aprile 2016 consid. 5.3.5 e
8C_211/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 4.1 con i riferimenti pubblicata in SVR
2014 UV n. 1 pag. 1; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung
[IVG], 3 aed. 2014, n. 35 e seg. ad art. 28 a LAI). L'applicazione
di questo metodo si giustifica quando il salario da valido e quello da invalido
sono fissati in base agli stessi dati statistici, oppure quando il lavoro
precedentemente svolto è ancora possibile (perché il contratto di lavoro per
esempio non è stato sciolto), oppure quando questo lavoro offre le migliori
possibilità di reintegrazione professionale (perché per esempio il salario
prima dell'invalidità è superiore a quello da invalido) (sentenze
9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 3.2 e 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008
consid. 6.4.1).” (la sottolineatura è della redattrice).
Nella citata sentenza 9C_225/2016 del 14 luglio 2016, l'Alta Corte
ha negato la possibilità di applicare, nel caso giudicato, il confronto
percentuale, affermando al consid. 6.2.3 che:
"
(…) Contrariamente a quanto asserito dall'UAIE, le
condizioni per eccezionalmente fare capo al confronto percentuale
("Prozentvergleich") non sono date nella fattispecie. Infatti,
l'assicurato non ha più lavorato dal 2007 e il contratto presso il suo
ex-datore di lavoro è stato disdetto in quell'anno. Non gli sarebbe quindi
possibile riprendere la stessa attività. Non è inoltre dimostrato che il
lavoro di muratore gli possa offrire, alla luce delle patologie di cui è
affetto, le migliori possibilità di reintegrazione. La tesi dell'UAIE fa
inoltre astrazione del fatto che non vi è alcun automatismo nell'applicazione
di questo metodo, nel senso che il grado d'incapacità di guadagno non
corrisponde necessariamente a quello di lavoro: l'applicazione di questo metodo
non esime l'autorità dal verificare se la capacità di lavoro medicalmente
attestata non debba essere ulteriormente ridotta per tenere conto di altri
fattori, come la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato
(sentenza 8C_530/2015 del 6 gennaio 2016 consid. 6.2; Meyer/Reichmuth, op.
cit., n. 37 ad art. 28 a LAI). Ora, l'UAIE non ha operato alcun
accertamento in proposito e un'ulteriore riduzione non può essere esclusa a
priori, ciò che porterebbe al riconoscimento di un grado d'invalidità superiore
al 50%. È quindi a ragione che il Tribunale amministrativo federale ha operato
un raffronto dei redditi sulla base di un reddito da invalido calcolato su dati
statistici.” (sottolineature della redattrice)
Nella STF 9C_627/2017 dell'11 dicembre 2017 l'assicurata, operata
per un tumore maligno, ha interrotto l'attività lavorativa al 100% dal 12 marzo
del 2012, con tentativi di ripresa al 50% da fine aprile 2012. Da marzo 2012 v'era
una residua capacità lavorativa del 50% sia nell'attività abituale che in
sostitutive adeguate, ossia compatibili con le numerose limitazioni funzionali
ritenute.
Nel 2014 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero le
ha riconosciuto il diritto a un quarto di rendita ordinaria, mentre nel 2017 il
Tribunale amministrativo federale, considerate le circostanze specifiche, ha
ritenuto che si poteva ricorrere eccezionalmente al metodo del
"Prozentvergleich" e le ha attribuito una mezza rendita di invalidità.
Il Tribunale federale ha spiegato i due metodi di calcolo:
" 4.2. Nel
caso di assicurati esercitanti un'attività lucrativa, il grado d'invalidità
dev'essere determinato sulla base di un raffronto dei redditi (art. 16 LPGA, art.
28a cpv. 1 LAI; cfr. DTF 137 V 334 consid. 3.1.1 pag. 337). Di regola questo
metodo di calcolo si effettua nel caso in cui i due redditi ipotetici possono
essere determinati numericamente in modo preciso. Il grado d'invalidità può
essere eccezionalmente determinato con confronto percentuale ("Prozentvergleich";
sul tema cfr. DTF 114 V 310 consid. 3 c pag. 314 seg. e in particolare 104 V
135 consid. 2b pag. 137). Questo metodo costituisce una variante ammissibile
del raffronto dei redditi basato su dati statistici: il reddito da valido è
preso in considerazione nella misura del 100%, mentre il reddito da invalido è
valutato tenendo conto dell'incapacità lavorativa e la differenza percentuale
corrisponde al grado d'invalidità (cfr. sentenza 9C_526/2017 del 14 novembre
2017 consid. 5.3). Il grado d'invalidità è da determinare per mezzo di un
confronto percentuale, quando i redditi senza e con impedimento (reddito da
valido e da invalido) non si lasciano determinare in modo sufficientemente
preciso o solo con un onere eccessivamente sproporzionato e inoltre, in
quest'ultimo caso, si può ritenere che il raffronto del reddito ipotetico
valutato in termini percentuali in considerazione delle circostanze note
valutate nel caso di specie, dia un risultato sufficientemente affidabile (cfr.
sentenze 9C_804/2016 del 10 aprile 2017 consid. 2.2 e 9C_882/2010 del 25
gennaio 2011 consid. 7.1).".
L'Ufficio AI ricorrente ha censurato che il TAF non ha verificato
le condizioni per l'attuazione del "Prozentvergleich", a suo dire
esso si sarebbe basato su supposizioni non motivate, soprattutto in assenza di
un'attività stabile presso il precedente datore di lavoro, l'assicurata aveva
appena iniziato l'attività poco prima del danno alla salute e il contratto di
lavoro era stato disdetto.
La disdetta del rapporto di lavoro è datata 24 settembre 2014.
Su questa questione l'Alta Corte si è pronunciata come segue:
" 4.4. Il
ricorrente merita di essere seguito laddove censura l'applicazione del
confronto percentuale operato dal Tribunale amministrativo federale. Al momento
dell'insorgere della malattia e delle sue ripercussioni sull'attività
lavorativa, A. era attiva quale operaia del controllo di qualità nell'ambito
della produzione di ormoni alla B. SA. Tale attività era svolta dapprima dal 31
marzo 2010 tramite la E. SA, agenzia di collocamento e, in seguito, con
contratto fisso dal 1° aprile 2011. Conformemente alla giurisprudenza
menzionata (cfr. consid. 4.2) tale reddito è dunque determinabile in modo
sufficientemente preciso e senza alcun onere eccessivamente sproporzionato, di
modo che non vi è spazio per l'applicazione eccezionale del metodo del
confronto percentuale ma è dato il metodo ordinario del raffronto dei redditi
(art. 16 LPGA e 28a cpv. 1 LAI; cfr. consid. 4.2, come pure sentenza
9C_641/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 4.4.4).".
Va ancora rammentato che con sentenza 9C_310/2009 del 14 aprile
2010 il Tribunale federale ha mostrato le sue perplessità circa l'applicazione,
nel caso di specie, del confronto percentuale da parte del TAF, affermando:
" 3.1 Unico oggetto del contendere è il calcolo dell'invalidità operato
dal Tribunale amministrativo federale. Controverso è in particolare il fatto
che i primi giudici, inferendo il tasso di incapacità al guadagno direttamente
dal grado - incontestato e risultante dagli atti - di inabilità lavorativa (50
%) attestato nella precedente (e in ogni altra) professione, abbiano rinunciato
ad effettuare un raffronto dei redditi di riferimento.
3.2 Come fa notare l'Ufficio ricorrente, l'operato
dei primi giudici può dare adito a qualche giustificata perplessità. Avendo
infatti rinunciato ad effettuare il raffronto dei redditi e omesso così di
tenere debitamente conto dell'elemento economico della nozione di invalidità,
ci si può effettivamente domandare se essi non siano così incorsi in una
violazione del diritto federale. Contrariamente a quanto evocato dalla
pronuncia impugnata, le condizioni per eccezionalmente fare capo al
confronto percentuale ("Prozentvergleich") non sembrano date
(sul tema cfr. DTF 114 V 310 consid. 3c pag. 314 seg.; sentenze
8C_294/2008 del 2 dicembre 2008 consid. 6.4.1, I 1/03 del 15 aprile 2003
consid. 5.2 e I 35/01 del 30 maggio 2001 consid. 3a). Dalla sentenza
8C_692/2007 del 4 luglio 2008 - invocata dai primi giudici a sostegno della
loro tesi - non può in particolare dedursi nulla che faccia concludere nel
senso indicato dal Tribunale amministrativo federale.
Quest'ultimo ha accertato in maniera vincolante
che il precedente rapporto di lavoro è stato sciolto e che da allora l'opponente
non ha più ripreso una nuova attività lucrativa che le permette di sfruttare in
maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua.
In tali condizioni, tenuto anche conto dell'obbligo di ridurre il danno,
secondo cui l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente
esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate;
Hardy Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
1995, pag. 296 segg.), il reddito da invalida poteva essere determinato
sulla base dei dati statistici salariali ISS e avrebbe consentito di calcolare
senza difficoltà il grado d'invalidità sulla scorta di un raffronto dei redditi
(DTF 129 V 472 consid. 4.2.1 pag. 475; 126 V 75 consid. 3b/bb pag. 76 con riferimenti;
sentenza citata 8C_294/2008, consid. 6.4.1 in fine). Tanto più che la
consulente in integrazione professionale, che era la persona più indicata per
verificare quali attività fossero possibili alla luce degli accertamenti medici
(DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158; cfr. anche sentenza 9C_635/2007 del 21
agosto 2008 consid. 3.3; Ulrich Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
IVG, pag. 228 seg.), nel suo rapporto finale del 20 ottobre 2006 aveva
espressamente rilevato che, considerato anche il suo profilo
socio-professionale, l'assicurata poteva essere inserita in attività non
qualificate quali ad esempio quella di operaia in genere o di addetta al
confezionamento, al montaggio e/o imballaggio.” (le evidenziature sono della
redattrice)
Il medesimo concetto è stato espresso nella sentenza 9C_237/2016
del 24 agosto 2016, dove il Tribunale federale ha tuttavia confermato il confronto
percentuale, affermando:
" 3.2. Comme l'ont retenu les premiers juges,
les conditions étaient réunies pour procéder à une comparaison en pour-cent. En
effet, l'intimée était en mesure de reprendre l'activité qui était la sienne
avant la survenance de l'atteinte à la santé - l'office AI ayant retenu une
capacité de travail de 60 % dès le 2 juin 2007 dans l'activité habituelle, puis
de 100 % dès le 11 mars 2009. L'assurée a par ailleurs effectivement repris
cette activité après l'accident survenu le 25 mars 2007 à 60 % dès le 1er juin
2007 (rapport d'expertise du CEMed du 25 janvier 2008 et questionnaire pour l'employeur
du 23 avril 2008). Le fait que son employeur l'a ultérieurement licenciée (avec
effet au 31 mai 2008) n'a pas d'incidence sur le choix de la méthode à
appliquer pour calculer le taux d'invalidité puisque l'intimée avait déjà
repris son ancienne activité en 2007. Elle a en outre conservé un éventail
relativement large de possibilités de réintégration sur un marché du travail
similaire à celui dans lequel se trouvait son activité de représentante et dont
les revenus concernés auraient ainsi été fondés sur les mêmes données
statistiques. En tout état de cause, il serait difficile de chiffrer les
revenus de l'assurée avec et sans invalidité, le salaire de cette dernière se
composant à raison de 50 % d'une part fixe et de 50 % d'une part variable en fonction
des commissions perçues.
Par conséquent, dans la mesure où l'intimée
était incapable de poursuivre son activité habituelle à raison de 40 % mais a
continué son activité à un taux de travail réduit, la perte de gain ne pouvait
que correspondre à la diminution de rendement. L'incapacité de travail se
confondait ainsi avec l'incapacité de gain. C'est dès lors à bon droit que
la juridiction cantonale a fixé le taux d'invalidité à 40 % sans analyse des
revenus mais en procédant à la comparaison en pour-cent.”.
Nel caso ticinese trattato nella STF 9C_452/2017 del 6 febbraio
2018, la nostra Massima Istanza ha confermato l’utilizzo del metodo di confronto
percentuale dei redditi, precisando tuttavia che con il metodo ordinario di
confronto dei redditi il risultato sarebbe stato lo stesso in termini di
diritto alla rendita.
In quella fattispecie nel 2006 l'Ufficio AI, preso atto che
l'abituale professione da un punto di vista medico era la più idonea e poteva
essere svolta nella misura del 50%, ha riconosciuto all'assicurato una mezza
rendita d'invalidità con effetto dal 1° maggio 2005, in applicazione del metodo
di confronto percentuale ("Prozentvergleich").
Nell'ambito di una nuova revisione d'ufficio nel 2010, l'amministrazione,
in via di riconsiderazione, ha soppresso la rendita d'invalidità in assenza di
un grado d'invalidità pensionabile, calcolato in applicazione del metodo ordinario
di confronto dei redditi.
Su rinvio del TCA, esperita una perizia pluridisciplinare, nel
2016 l'Ufficio AI ha riconosciuto che al momento dell'assegnazione della mezza
rendita d'invalidità era incorso in un errore manifesto avendo applicato il
"Prozentvergleich" invece del metodo ordinario di confronto dei
redditi, da cui risultava un grado d'invalidità del 26%. Nel 2017 il TCA ha
respinto il ricorso dell'assicurato, il quale si è rivolto al Tribunale federale
chiedendo di confermare il diritto ad almeno una mezza rendita d'invalidità.
Nella prima decisione i periti nominati dall'Ufficio AI avevano
stabilito un'incapacità lavorativa del 50% nella abituale professione di
tecnico edile del ricorrente, che era anche stata ritenuta la più idonea dal
punto di vista medico.
L'amministrazione aveva perciò deciso di determinare il grado
d'invalidità con il metodo del confronto percentuale ("Prozentvergleich")
invece di quello ordinario di raffronto dei redditi (art. 16 LPGA)
Al considerando 5.1 il Tribunale federale ha spiegato che:
" L'UAI
aveva optato espressamente per tale metodo, ritenendo il risultato
sufficientemente affidabile. Prova della correttezza della scelta ritenuta
dall'UAI è che nell'incarto AI figura pure un calcolo, effettuato il 16 ottobre
2006, del grado d'invalidità mediante metodo di raffronto dei redditi da cui
risulta una capacità di guadagno residua del 44.31 %, che aprirebbe comunque il
diritto a una mezza rendita d'invalidità. L'UAI nella decisione di attribuzione
della mezza rendita d'invalidità, considerato soprattutto che l'abituale attività
professionale era stata ritenuta la più idonea da un punto di vista medico e
che l'attuale capacità di guadagno residua non era comunque incrementabile in
un'altra attività lavorativa svolta in misura del 50 % aveva però optato per il
metodo del confronto percentuale. Conformemente alla giurisprudenza menzionata
al consid. 4, non si è dunque in presenza di un errore manifesto della
decisione di concessione della mezza rendita d'invalidità. Il Tribunale
cantonale, accertando la presenza di un errore manifesto, ha dunque violato il
diritto federale constatando come le condizioni della riconsiderazione fossero
date.".
In una recente STF 9C_18/2021 del 21 settembre 2021, la perizia
del SAM del 9 ottobre 2017 ha concluso per una capacità lavorativa completa dell'assicurato
per l'aspetto psichiatrico sia per la componente neurologica. Soltanto dal
profilo reumatologico è stata accertata un'incapacità lavorativa dal 22
febbraio 2016 anche in un lavoro adatto, dopo essere stato messo a beneficio
degli interventi ergonomici sul posto di lavoro, ma solo al massimo del 25% a
causa della necessità di maggiori pause e di alternare le posizioni corporee
(cfr. consid. 3.4). Pertanto, al considerando 3.5 l'Alta Corte ha concluso che "Di fronte a una capacità lavorativa residua del
75%-100% nella propria occupazione in una società fiduciaria-immobiliare, la
perdita di guadagno può essere stabilita applicando il metodo di confronto
percentuale ("Prozentvergleich"; cfr. DTF 114 V 310 consid. 3a)".
Con sentenza 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008 la nostra Massima
Istanza aveva invece stabilito l'inapplicabilità del confronto percentuale (“Prozentvergleich”),
poiché il rapporto di lavoro era stato sciolto e la persona assicurata non
aveva ripreso alcuna attività esigibile:
" 6.4.1 Bei der Festsetzung des Invalideneinkommens ist zunächst
umstritten - und als Rechtsfrage frei überprüfbar (vgl. BGE 132 V 393 E. 3.3 S. 399 mit Hinweisen) -, ob die Vorinstanz Tabellenlöhne
hätte verwenden müssen.
Das kantonale Gericht hat dies verneint.
Das von ihm gewählte Vorgehen besteht zusammengefasst darin, vom Grad der
Arbeitsunfähigkeit auf den Grad der Erwerbsunfähigkeit zu schliessen. Das ist
indessen grundsätzlich nicht gestattet, da dabei das wirtschaftliche Element
des Invaliditätsbegriffs ausser Acht gelassen wird. Für eine ausnahmsweise
Anwendung dieser Methode besteht kein Anlass (zum Ganzen: BGE 114 V 310 E. 3c S. 314 f.; Urteile 9C_575/2007 vom
18. Oktober 2007 E. 3.3, I 168/06 vom 31. Juli 2007 E. 6.1 mit Hinweisen, I 1/03 vom 15. April 2003 E. 5.2 und I 35/01 vom 30. Mai 2001 E. 3a). Das im
angefochtenen Entscheid erwähnte Urteil RKUV 2006 Nr. U 568 S. 65 (U 87/05)
vermag die vorinstanzliche Betrachtungsweise nicht zu stützen. Der dort
beurteilte Sachverhalt unterscheidet sich insofern und entscheidend von dem
hier gegebenen, dass die versicherte Person in der angestammten Beschäftigung
bestmöglich eingegliedert war (E. 2.2 des besagten Urteils). Im
vorliegenden Fall trifft dies nicht zu. Das frühere Arbeitsverhältnis wurde,
wie das kantonale Gericht festgestellt hat, aufgelöst.
Da das frühere Arbeitsverhältnis nicht mehr
besteht und keine neu aufgenommene, die Restarbeitsfähigkeit voll ausschöpfende
Erwerbstätigkeit zur Diskussion steht, bietet sich für die Bestimmung der
Invalideneinkommens die Verwendung von Tabellenlöhnen an (BGE 129 V 472 E. 4.2.1 S. 475; 126 V 75 E. 3b/bb S. 76 f. mit Hinweisen).” (sottolineature della redattrice)
Va infine rilevato che l'applicazione del confronto percentuale (“Prozentvergleich”)
non esclude di per sé la riduzione sociale del 25%. Con sentenza 8C_530/2015
del 6 gennaio 2016 in ambito di assicurazione contro gli infortuni il TF ha
ribadito che:
" 6.2. Die Unfallversicherung beruft sich auf
ein Urteil des Bundesgerichts vom 7. August 2008 (9C_129/2008). In dessen
Erwägung 3.3.1 wird mit Blick auf BGE 126 V 75 E. 75 E. 5b S. 79
ausgeführt, ein sogenannter leidensbedingter Abzug von gesamthaft höchstens 25
% sei nur vorzunehmen, wenn das Invalideneinkommen anhand von Tabellenlöhnen
festgelegt werde. Eine solch strikte Aussage lässt sich jedoch dem zitierten
Leitentscheid nicht entnehmen. Vielmehr muss auch bei der Anwendung des
Prozentvergleiches immer geprüft werden, ob weitere Faktoren, soweit sie
anerkannt sind (BGE 126 V 75), dem Rentenansprecher die Verwertung der
Restarbeitsfähigkeit zusätzlich erschweren (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, 3. Aufl. 2014, N. 37 zu Art. 28a). Nicht gekürzt werden
können nur Löhne, welche effektiv im Rahmen einer teilweisen Erwerbsfähigkeit
erzielt werden oder auch sogenannte DAP-Löhne (Dokumentation der SUVA zu
ausgewählten Arbeitsplätzen mit Angaben zu den ausbildungsmässigen und
körperlichen Anforderungen sowie dem dabei erzielten Verdienst)
(MEYER/REICHMUTH, a.a.O. N. 101 zu Art. 28a). Entgegen dem Vorbringen der
Unfallversicherung schliesst die von der Vorinstanz vorgenommene Variante des
Einkommensvergleichs die Berücksichtigung eines Abzuges vom Tabellenlohn nicht
aus, geht sie doch weder von einem konkret erzielten Lohn noch von einem
DAP-Lohn aus. Vielmehr macht sie einen "bezifferten
Schätzungsvergleich", ohne die beiden Vergleichseinkommen ziffernmässig
genau zu ermitteln. Dabei kann ein Abzug berücksichtigt werden (MEYER/REICHMUTH,
a.a.O. N. 35 zu Art. 28a mit Hinweis auf Urteil I 1/03 vom 15. April 2003 E.
5.2;). Das kantonale Gericht hat den von ihm vorgenommen Abzug von 5 % mit den
schlechteren Verdienstmöglichkeiten im Teilzeiterwerb begründet. Daran ist
nichts auszusetzen. Es bleibt bei dem von der Vorinstanz auf 24 % festgelegten
Invaliditätsgrad. Die Beschwerden sind abzuweisen.”.
In una sentenza 9C_492/2018 del 24 gennaio 2019, il ricorrente
aveva sostenuto che il grado di invalidità era stato erroneamente determinato nella
decisione impugnata mediante un confronto percentuale.
Dopo avere spiegato i principi alla base dell'applicazione del
metodo ordinario di confronto dei redditi e del metodo di raffronto percentuale
per determinare il grado di invalidità (cfr. consid. 4.3.2), il Tribunale
federale ha affermato che anche se si effettua il calcolo del grado di
invalidità comparando numericamente i due redditi con il metodo ordinario di
confronto, non si ottiene comunque il diritto a una rendita di invalidità:
" 4.3.3. Selbst wenn der Invaliditätsgrad der Versicherten -
entsprechend dem in der Beschwerde vertretenen Standpunkt und der Verfügung der
IV-Stelle vom 11. Januar 2017 - anhand der Gegenüberstellung zweier
ziffernmässig möglichst genau ermittelter Vergleichseinkommen festgesetzt wird,
erreicht er die anspruchserhebliche Schwelle von 40 % (Art. 28 Abs. 2 IVG)
nicht.".
Determinati il reddito da valido (cfr. consid. 4.3.3.1) e il
reddito da invalido (cfr. consid. 4.3.3.2), il Tribunale federale ha tratto le
seguenti conclusioni:
" 4.3.3.3. Die Gegenüberstellung der beiden auf demselben Tabellenwert
beruhenden Einkommen (Fr. 87'905.- und Fr. 61'534.-), wie sie auch die
IV-Stelle vorgenommen hat, unterscheidet sich im Ergebnis - es resultiert ein
rentenausschliessender Invaliditätsgrad von (gerundet) 30 % - nicht vom
Prozentvergleich, der dem angefochtenen Entscheid zugrunde liegt. Selbst wenn
das Invalideneinkommen (aufgrund eines Abzuges vom Tabellenlohn) mit Fr.
55'381.- ermittelt würde, wäre ein Rentenanspruch zu verneinen
(Invaliditätsgrad von rund 37 %).".
2.6. In
concreto, alla luce della giurisprudenza federale appena riprodotta, questo
Tribunale ritiene che le condizioni per
eccezionalmente fare capo al confronto percentuale
("Prozentvergleich") non sono date.
L'assicurato è stato alle dipendenze del __________ dal 1988 al
2018 come addetto al servizio accoglienza e sicurezza. Il danno alla salute si
è manifestato nel marzo 2017 e da allora l'interessato è stato ritenuto
dapprima inabile al 100%, poi al 90% e da dicembre 2018 al 70% e per fine anno
2018 è stato licenziato (STF 9C_225/2016 del 14 luglio 2016; STF 8C_294/2008
del 2 dicembre 2008).
Infatti, il precedente rapporto di lavoro è stato sciolto e da
allora l'assicurato non ha più ripreso una nuova attività lucrativa che gli
permettesse di sfruttare in maniera completa e ragionevolmente esigibile la
capacità lavorativa residua (STF 9C_310/2009 del 14 aprile 2010; STF
8C_294/2008 del 2 dicembre 2008).
Inoltre, tenuto conto dell'obbligo di ridurre il danno, non vi
sono difficoltà nel calcolare il grado d'invalidità sulla scorta del raffronto
dei redditi, poiché il salario che l'interessato avrebbe potuto conseguire
senza il danno alla salute e il salario da invalido possono essere determinati,
come si vedrà in seguito, sulla base dei dati statistici salariali ISS (STF
9C_225/2016 del 14 luglio 2016; STF 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 e STF
8C_294/2008 del 2 dicembre 2008). Tanto più che la consulente in integrazione
professionale, ossia la persona più indicata per verificare quali attività
siano possibili alla luce degli accertamenti medici, nel rapporto finale del 21
dicembre 2020 (doc. 41) ha indicato quali attività esigibili adeguate, oltre a
quella svolta in precedenza quale addetto all'accoglienza essendo abile al 70%,
anche tutte quelle attività semplici e ripetitive che rispettano le limitazioni
espresse in sede medica.
Il caso di specie si differenzia inoltre da quello giudicato dal
Considerandi
TF con la sentenza 9C_237/2016 del 24 agosto 2016. Infatti, l'Alta
Corte, pur affermando che “Le
fait que son employeur l'a ultérieurement licenciée (avec effet au 31 mai 2008)
n'a pas d'incidence sur le choix de la méthode à appliquer pour calculer le
taux d'invalidité puisque l'intimée avait déjà repris son ancienne activité en
2007”, ha aggiunto che in quel caso era inoltre difficile stabilire i
redditi dell'assicurata con e senza invalidità, poiché il salario si componeva
per il 50% di una parte fissa e per il 50% di una parte variabile in funzione
delle commissioni percepite (“En
tout état de cause, il serait difficile de chiffrer les revenus de l'assurée
avec et sans invalidité, le salaire de cette dernière se composant à raison de
50.
% d'une part fixe et de 50 % d'une part variable en fonction des commissions
perçues”). In concreto,
invece, sia il salario da valido che quello da invalido sono agevolmente
determinabili.
Nulla muta la circostanza che l'Ufficio assicurazione invalidità
ha accertato che presso un altro __________ i compiti che è chiamata a svolgere
la figura dell'assistente di sala sono attività leggere per le quali v'è la
possibilità di cambiare attività all'interno di un turno (doc. I), giacché a
tutti gli effetti il rapporto di lavoro del ricorrente è stato sciolto e,
stante il fallimento del suo ex datore di lavoro, nemmeno gli sarebbe possibile
riprendere la sua attività.
L'insorgente non è stato peraltro giudicato abile al lavoro al 70%
solo nell'attività di addetto all'accoglienza, ma anche in qualsiasi attività
leggera (STF 9C_310/2009 del 14 aprile 2010). Egli può quindi mettere a frutto
la sua capacità lavorativa residua in altri ambiti lavorativi.
Secondo questo Tribunale, quale salario statistico da invalido
occorre pertanto prendere in considerazione quello relativo alle attività
semplici e ripetitive (cfr. consid. 2.7.).
2.7
L'obbligo
dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri
ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze
economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato
è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno
alla salute.
In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua
residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V
22.
consid. 4a pag. 28; Landolt,
Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi
Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una
rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da
escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere
pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze
oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa
residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale,
i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la
presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28;
cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità
è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica
ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda
di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire
una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di
caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue
capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a
rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere
negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma
talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o
siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità
occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF
8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009
consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e
1989.
pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).
Al riguardo, come è stato ricordato nella STF
8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già
ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di
attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi
(cfr. Tabella TA1 edita dall'Ufficio federale di statistica, livello di
esigenze 4 [denominato ora livello di competenze 1]) – un numero significativo
di queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la
posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in
posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui
realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del
mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC
1989.
pag. 331 consid. 4a), in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il
cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato
costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere
soltanto l'esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua
formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed
intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin,
Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag.
205.
segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel
muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten
angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den
Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d'invalidité dans l'assurance-accidents
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in: SZS 1990, pag.
255.
segg.).
In questo ordine d'idee, il Tribunale federale ha stabilito che -
trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire
invalidi, un'attività manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto
dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p.
331.
consid. 4a).
L'Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro
accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti
vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano
le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC
1991, p. 332 consid. 3b, STFA U 871/02 del 20 aprile 2004, consid. 3; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.5).
Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro
per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni
di servizio.
Va infine rilevato che, per giurisprudenza, se è vero che vanno
indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al
giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli
accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di
invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha già ritenuto corretto il
rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/ 2007 del
23.
aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STF U 329/01
del 25 febbraio 2003, consid 4.7).
Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il
risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione
professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta
infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta
quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare
un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli
elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4;
RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
2.8
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), come
ricordato nella STF 9C_151/2020 del 5 maggio 2020 al considerando 6.1, decisivo
non è il guadagno realizzato nell'ultima attività svolta, bensì il reddito che
la persona assicurata conseguirebbe, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante, se non fosse diventata invalida. Tale reddito deve essere
determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonda sull'ultimo
reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla
salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF
144.
I 103 consid. 5.3; DTF 134 V 322 consid. 4.1), o comunque sul salario che
potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda
o in un'azienda simile.
Questo perché normalmente, in base all'esperienza
comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in
assenza del danno alla salute (RAMI 2000 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto
la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli
indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario
più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168
pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto
sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi
concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (Pratique VSI 2002
pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).
Nella citata STF 9C_151/2020 il Tribunale federale
ha inoltre evidenziato che nel caso in cui non fosse possibile quantificare in
maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire senza l'invalidità, in circostanze particolari ci si può scostare da
questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dalla Rilevazione
svizzera della struttura dei salari (RSS) edita dall'Ufficio federale di
statistica. Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare
indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo
salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli
sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di
persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto
definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già
delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo
stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali
norme salariali.
Entra ugualmente in linea di conto la situazione in
cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno
alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità
(STF 9C_329/2014 del 1° luglio 2014 consid. 5.2).
2.9
Dagli atti risulta che dal 1988
il ricorrente era alle dipendenze del __________ inizialmente come portiere
interno, poi al servizio accoglienza e sicurezza (doc. 9), ma che, a causa del
fallimento della struttura, a metà dicembre 2018 è stato licenziato con effetto
al 31 dicembre 2018 (doc. 6).
Ciò significa che quando nel marzo 2017 è insorto il danno alla
salute riconosciuto dai periti, l'assicurato stava lavorando. Più tardi, con il
licenziamento, l'insorgente si è quindi trovato nella medesima situazione di un
assicurato che ha perso il posto di lavoro non per motivi dovuti alla sua
invalidità, ma per questioni economiche indipendenti dalla sua persona.
A tale proposito, il TCA segnala che anche in un caso ticinese in
ambito di indennità giornaliera in caso di malattia, l'Alta Corte ha stabilito
il 4 luglio 2017 (STF 9C_81/2017 e 9C_92/2017) il principio che, essendo
rimasto senza lavoro per motivi estranei alle sue condizioni di salute, per
determinare il reddito da valido ci si deve basare sui dati statistici del
settore e non sull'ultimo salario percepito dall'assicurato:
" 7.3. B. non può
pretendere il reddito da valido (su tale nozione cfr. DTF 129 V 222 consid.
4.3.1
pag. 224 con riferimenti) che percepiva dalla ditta C., considerato che
dagli accertamenti del Tribunale cantonale è emerso che egli era stato
licenziato il 30 novembre 2012 con effetto al 31 dicembre 2012. Questo
significa che indipendente dal danno alla salute B. non avrebbe più percepito
un reddito dalla ditta C. Vista la sua lunga esperienza quale gessatore la
Corte cantonale, come del resto la A. SA, potevano ragionevolmente presumere
che egli avrebbe continuato l'attività di gessatore. Per questo motivo l'importo
di fr. 68'281.22 ritenuto dal Tribunale cantonale in applicazione dei dati
statistici relativi al ramo costruzione, peraltro non contestato dalla A. SA,
merita conferma.".
Nel caso concreto essendo il datore di lavoro fallito, per certo
il posto di lavoro dell'assicurato non esisteva più al momento
determinante della valutazione dell'invalidità. L'assicurato ha quindi perso
il suo impiego presso l'ex datore di lavoro per motivi estranei all'invalidità
e non l'avrebbe di conseguenza conservato neppure senza il danno alla salute. Anche se fosse stato sano, il ricorrente non avrebbe quindi più
potuto essere attivo in quel posto di lavoro, perciò
l'accertamento del reddito senza invalidità non può effettuarsi sulla base del
salario; l'assicurato non avrebbe più potuto percepire lo stipendio versatogli
dal datore di lavoro e ciò indipendentemente dal danno alla salute.
Ci si deve pertanto basare sui dati statistici salariali in quel
settore (STF 8C_934/2015 del 9 maggio 2016 consid. 2.2 e 4.2; STF 9C_501/2013
del 28 novembre 2013 consid. 4.3.2; STFA I 792/05 del 15 marzo 2016 consid.
3.3; STCA 36.2016.106 del 21 dicembre 2016 confermata dalla STF 9C_81/2017 e
9C_92/2017 del 4 luglio 2017; STCA 32.2019.118 del 27 aprile 2020).
L'amministrazione ha correttamente adottato questa soluzione e il
ricorrente non l'ha contestata benché, per errore, abbia ritenuto che l'importo
di Fr. 67'938,72 corrispondesse al salario che egli ha realmente conseguito
presso il __________ (doc. I punto 4 pag. 5), mentre si tratta del reddito
statistico che l'Ufficio AI ha stabilito per il 2019 basandosi sulla Tabella TA1_tirage_skill_
level 2018 - Rami economici (NOGA08), uomini, categoria 90-93 Attività
artistiche, intrattenimento e divertimento, livello 2 di competenze (attività
pratiche come la vendita, la cura delle persone, l'elaborazione di dati e
l'amministrazione, l'utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche,
i servizi di sicurezza, i trasporti) visti i numerosi anni di esperienza nel
settore (doc. 42).
La scrivente Corte, fondandosi anch'essa sulla stessa Tabella e
sulla medesima categoria, stabilisce l'importo di Fr. 67'324,92
(Fr. 5'356 x 12 : 40 x 41,9) a valere quale reddito da valido per il 2018 e per
il 2019, visto che la Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali,
Uomini, 2011-2020, non prevede alcun aumento per quell'anno (+ 0%).
2.10
Per quanto concerne il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn").
Qualora difettino indicazioni economiche effettive,
possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
dalle statistiche salariali ufficiali,
edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi
medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.
3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Per il 2019, anno di eventuale diritto alla rendita (DTF
128.
V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), in assenza di dati salariali
concreti occorre basarsi sui dati statistici nazionali e dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2018,
edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2018_tirage_skill_level - Rami
economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo
il ramo economico, il livello di competenze e il sesso – Settore privato; DTF
142.
V 178), si osserva che il
salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; STF 9C_632/2015)
per 40 ore settimanali corrisponde a un importo di Fr. 65'004.- (Fr. 5'417 x 12 mesi).
Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino a porsi al momento in cui l'assicurato dovrebbe
(continuare a) ricevere la rendita (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07
del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148 del 12 dicembre 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), per
l'indicizzazione dei salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico
da invalido si ha per gli uomini che partendo dal dato del 2018 il salario lordo
statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2019 a Fr. 65'560,65
(Fr. 65'004 : 105,1 x 106) (cfr.
Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2020, pubblicata dall'Ufficio
federale di statistica in: https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/ lavoro-reddito/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/evoluzione-salari.assetdetail.
255182.html; STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid.
4.2).
Questo dato si riferisce, però,
a un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando ora questa cifra su
un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel
2019.
(cfr. per questo
aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche
sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e
la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione
economica, in ore per settimana (T 03.02.03.01.04.01), pubblicata dall'Ufficio
federale di statistica, aggiornata al 2020: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/tedmps-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail.2967269.html), il salario lordo medio ipotetico nazionale da
invalido per un uomo è di Fr. 68'346,97 (Fr. 65'560,65 : 40 x
41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
In tale contesto va pure ricordato (per una maggiore
esposizione di sentenze sul tema, cfr. STCA 32.2020.33 del 7 ottobre 2020), che
l'età avanzata viene presa in considerazione quando si tratta di sapere
se la capacità lavorativa residua può essere realisticamente sfruttata sul
mercato equilibrato del lavoro (SVR 2016 IV Nr. 58 consid. 4.2.2). Il Tribunale
federale ha tuttavia posto delle esigenze relativamente alte per ammettere la
non sfruttabilità della capacità di lavoro residua di persone di età avanzata (SVR
2016.
IV Nr. 58 consid. 4.3.4) vista la possibilità di svolgere lavori non
qualificati indipendentemente dall'età (DTF 146 V 16).
Ora, nel caso concreto l’assicurato era ancora collocabile sul
mercato del lavoro in quanto al momento determinante, ossia
quando la sua capacità lavorativa residua è stata valutata medicalmente (DTF
138.
V 457 consid. 3.3), nei mesi di maggio e luglio 2020 - mentre il rapporto
peritale è stato redatto alcuni mesi dopo, nel dicembre 2020 - l'assicurato
aveva da poco compiuto 60 anni.
2.11
Secondo la giurisprudenza federale, per gli
assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale
(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L'Alta Corte ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tenere conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della
riduzione del salario statistico tramite l'utilizzo di multipli di 5, il Tribunale
federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a
titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L'applicazione di tassi
più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni
sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente
verificabili in sede giudiziaria.
L'Alta Corte, con sentenza
8C_80/2013 del 17 gennaio 2014, ha rammentato che non è necessario procedere
con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le
limitazioni legate all'età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria
del permesso di soggiorno o il tasso d'occupazione.
Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell'insieme delle circostanze concrete. Non è dunque
possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli
fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto
di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF
9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).
Nelle recenti STF 8C_730/2019, 8C_765/2019 e
8C_9/2020, tutte del 10 giugno 2020 e concernenti casi ticinesi, il Tribunale
federale ha innanzitutto ribadito al considerando 4.4.1 che se un
reddito da invalido è stabilito in base ai dati statistici, bisogna ancora
esaminare se tale ammontare deve essere ridotto oppure no.
L'influsso di tutti i fattori sul reddito (limitazioni relative al
danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità/tipo di permesso di
residenza e grado di occupazione) deve essere valutato nel suo insieme
considerando tutte le circostanze del caso concreto, facendo corretto uso del
proprio potere di apprezzamento, senza che occorra procedere a una
quantificazione separata di ogni fattore di riduzione. In ogni caso, la riduzione
non deve superare il 25% (DTF 135 V 297 consid.
5.2
pag. 301; 134 V 322 consid. 5.2
pag. 327 seg.; 126 V 75 consid. 5b/bb
pag. 80).
Inoltre il TF (cfr. consid. 4.4.3), riferendosi all'art. 57 LPGA,
ha ricordato che il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza motivi
pertinenti, sostituire semplicemente il suo apprezzamento a quello dell'autorità
amministrativa; egli deve appoggiarsi sulle circostanze che sono di natura a
dimostrare il proprio apprezzamento come il più appropriato (DTF 137 V 71 consid.
5.2
pag. 73 con riferimento).
In quelle sentenze, l'Alta Corte ha soprattutto osservato quanto
segue:
" 4.4.4. Una
riduzione del reddito da invalido può essere applicata soltanto se nel caso
concreto sussistono elementi a sostegno della circostanza che la persona
assicurata a causa dell'uno o dell'altro criterio (o di più criteri) non può
sfruttare professionalmente in un mercato equilibrato del lavoro se non in
maniera inferiore alla media la sua restante e limitata capacità lavorativa (DTF
135.
V 297 consid. 5.2 pag. 301; sentenza 8C_82/2019 del 19 settembre 2019
consid. 6.2.2 con riferimento). Occorre ricordare che le limitazioni mediche
già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua non devono influire
ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da invalido e a un
conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato
siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse non giustifica
anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva
dovuta alle limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo 2017
consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con
riferimenti). Il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie
di attività leggere, che tengono conto di molte limitazioni. In altre parole,
possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni funzionali solo
circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate
come eccezionali (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con
riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2)."
(cfr. A. Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d'invalide
selon l'ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 pag. 49 seg.).
2.12
Nell'evenienza
concreta, il ricorrente non comprova né pretende in alcun modo che vi siano
circostanze eccezionali in un mercato equilibrato del lavoro che nella
fattispecie permetterebbero di affermare che subisca uno svantaggio tale da
trovarsi in una situazione inferiore alla media. Pertanto, l'aumento della
deduzione dal reddito da invalido, basato esclusivamente sulle limitazioni
derivanti dal danno alla salute, non può essere in concreto concessa (cfr.
citate STF 8C_730/2019, 8C_765/2019 e 8C_9/2000, consid. 4).
Il ricorrente è infatti in grado comunque di svolgere delle
attività semplici contemplate dai settori della produzione e dei servizi
previste nella Tabella TA1 edita dall'Ufficio federale di statistica, livello
di competenze 1, visto che un numero significativo di queste attività sono di
natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto adatte al
danno alla salute che impone di lavorare in posizione alternata. Le limitazioni
funzionali permettono di eseguire mansioni non qualificate, semplici e
ripetitive, quali quelle individuate dalla consulente in integrazione
professionale di operaio generico in attività di controllo, imballaggio,
etichettatura, quale aiuto amministrativo, call center, vendita di prodotti
online, che non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento
frequente di posizione.
Inoltre, considerato che la capacità lavorativa del 70% tiene già
conto della limitazione, per il ricorrente, di potere sollevare pesi soltanto
fino a 5 kg, non è dunque possibile accordare una ulteriore deduzione per
attività leggere come effettuato dall'amministrazione (doc. 43).
Per quanto concerne la lamentela legata all'età, occorre rilevare
che la giurisprudenza ha ammesso in maniera restrittiva come l'età, benché sia
un elemento estraneo all'invalidità, possa condurre – cumulata a circostanze
personali e professionali – a rendere inesigibile, ricordato che il concetto di
mercato equilibrato del lavoro è teorico e astratto (DTF 134 V 64 consid.
4.2.1), la ricerca di un nuovo impiego (STF 9C_318/2014 del 10 settembre 2014
consid 5.2; STF 9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.2).
In un caso ticinese il Tribunale federale ha confermato la conclusione
dei giudici cantonali secondo cui la realizzazione della capacità lavorativa
residua sul mercato del lavoro equilibrato è stata considerata, inoltre,
ammissibile, malgrado l'assicurato avesse compiuto sessant'anni (STF
9C_916/2009 del 30 agosto 2010 consid. 7.1; STF 9C_918/2008 del 28 maggio 2009
consid. 4.2.1 e 4.2.2).
Al riguardo va rilevato che sebbene l'età avanzata
venga considerata un fattore estraneo all'invalidità, la giurisprudenza
riconosce che essa, insieme ad altri fattori di carattere personale o
professionale, può ostare alla realizzazione della capacità lavorativa residua
sul mercato del lavoro equilibrato per mancanza di richiesta di tale forza
lavoro (sentenza citata 9C_918/2008 consid. 4.2.2, anche DTF 132 V 393 consid. 3.2). In che misura l'età influisca sulla possibilità di
realizzare la capacità lavorativa residua non si valuta alla luce di un
principio generale, bensì tenuto conto delle esigenze delle attività di
riferimento (sentenza citata 9C_918/2008 consid. 4.2.2).
La nostra Massima Istanza ha infatti stabilito, nella DTF 138 V
457, che la capacità lavorativa residua dipende dalle condizioni
del singolo caso. Determinanti possono essere la natura e lo stato dei danni
della salute e le sue conseguenze, il prevedibile dispendio per l'adattamento e
l'introduzione e in questo contesto anche la personalità, i talenti esistenti e
le abilità, la formazione, la carriera professionale o l'applicabilità dell'esperienza
professionale dal tradizionale campo lavorativo (cfr. consid. 3.1). Di
conseguenza, la reintegrabilità dipende non da ultimo dal periodo durante il
quale l'assicurato è ancora disponibile per
un'attività lavorativa e soprattutto anche per un eventuale cambiamento di
attività (cfr. consid. 3.2).
Inoltre, l'Alta Corte ha precisato che la questione della messa in
atto della capacità di lavoro rispettivamente della capacità residua di lavoro,
in caso di età avanzata, si esamina al momento in cui l'esigibilità medica di
una capacità di lavoro totale o parziale è constatata (cfr. consid. 3.3). In
altre parole, occorre basarsi sull'età dell'assicurato al momento in cui viene
valutata, dal profilo medico, la sua capacità lavorativa (STF 9C_88/2013 del 4
settembre 2013 consid. 4.3).
Nella DTF 146 V 16 (= SVR 2020 IV Nr. 34) il Tribunale federale ha
precisato che il fattore età deve parimenti essere valutato prendendo in
considerazione tutte le circostanze concrete. Ciò vale in particolare nell'ambito
dei lavori ausiliari sull'ipotetico mercato equilibrato del lavoro, dove un'età
avanzata non deve forzatamente agire quale fattore di riduzione del salario
(cfr. consid. 7.2.1).
Nessuna deduzione deve essere applicata per
le limitazioni funzionali, visto che la limitazione del rendimento determinato
in sede medica le tiene già in considerazione, poiché nel caso di specie la
capacità lavorativa del 70% è da intendere quale riduzione del rendimento del
30% nell'ambito di una presenza durante tutto il giorno (cfr. perizie neurologica
e psichiatrica).
Alla luce di quanto sottolineato dall'Alta Corte nella STF 9C_359/
2014.
del 5 settembre 2014, la riduzione del rendimento non dà infatti luogo
ad un'ulteriore riduzione per motivi personali:
" 5.4. En ce qui concerne le taux d'abattement
sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est
capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement,
celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail
et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts
9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013
consid. 5.4 et les références).".
Anche nella STF 8C_163/2015 del 16 giugno 2015 il Tribunale
federale ha ricordato che non è possibile, nel momento in cui si valuta l'entità
della riduzione percentuale da applicare al reddito da invalido, tenere conto
nuovamente della riduzione di rendimento già constatata a livello medico e
inclusa nella valutazione della capacità lavorativa residua, onde evitare di
prendere in considerazione due volte lo stesso punto di vista (STCA 32.2019.118
del 27 aprile 2020; STCA 32.2018.65 del 13 marzo 2019; STCA 32.2018.51 dell'11
febbraio 2019; STCA 32.2018.31 del 4 febbraio 2019; STCA 32.2017.124 del 22
febbraio 2017; STCA 32.2017.42 del 5 ottobre 2017).
La nostra Massima Istanza ha espressamente indicato che:
" 3.2.2. Bestehen über das ärztlich beschriebe Beschäftigungspensum
hinaus zusätzliche Einschränkungen, wie beispielsweise ein vermindertes
Rendement pro Zeiteinheit wegen verlangsamter Arbeitsweise oder ein Bedarf nach
ausserordentlichen Pausen oder ist die funktionelle Einschränkung ihrer
besonderen Natur nach nicht ohne weiteres mit den Anforderungen vereinbar, wie
sie sich aus den gewöhnlichen betrieblichen Abläufen ergeben, kann dies bei der
Bemessung des leidensbedingten Abzugs vom statistischen Tabellenlohn
berücksichtigt werden (Urteil 8C_260/2011 vom 25. Juli 2011 E. 5.5 mit
Hinweisen). Allerdings ist zu beachten, dass allfällige bereits in der
Beurteilung der medizinischen Arbeitsfähigkeit enthaltene gesundheitliche
Einschränkungen nicht zusätzlich in die Bemessung des leidensbedingten Abzuges
einfliessen können, weil damit ein- und derselbe Gesichtspunkt bei der
Bestimmung des Invalideneinkommens doppelt angerechnet würde. Die Vorinstanz
Dispositivo
hat zutreffend erkannt, dass Dr. med. B. die Arbeitsfähigkeit in der
angestammten oder einer anderen adaptierten Erwerbstätigkeit in der Bandbreite
von 50 % - 70 % angab, wobei aus der (mehrfachen) Unterstreichung des höheren
Niveaus (70 %) zu schliessen war, dass die Versicherte eher in diesem Umfang
ohne Leistungseinschränkung arbeiten könnte. Unter diesen Umständen hat das
kantonale Gericht zu Recht erkannt, dass kein triftiger Grund bestand, in das
Ermessen der Verwaltung einzugreifen, zumal auch sonst kein abzugsbegründendes
Merkmal gemäss BGE 126 V 75 vorlag, welches die Vorinstanz, auf deren Entscheid
im Übrigen verwiesen wird, nicht berücksichtigt hätte.".
Infine, lo svolgimento dell'attività di addetto all'accoglienza e
alla sicurezza per decenni non è di pregiudizio al ricorrente. Si può ritenere,
secondo il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni
sociali (DTF 129 V 56 consid. 2.4; DTF 138 V 218 consid. 6), che l'assicurato
sia in grado di svolgere almeno delle attività leggere, semplici e non
specializzate come indicato dalla consulente in integrazione professionale. Infatti,
questi lavori non contrastano né con le sue condizioni di salute né tanto meno
con la sua età (STCA 32.2021.32 del 13 settembre 2021; STCA 32.2020.33 del 7
ottobre 2020; STCA 32.2019.194 del 3 agosto 2020; STCA 32.2017.222 del 26
novembre 2018; STCA 32.2017.63 del 6 novembre 2017; STCA 32.2017.18 del 27
luglio 2017).
Attività di questo tipo non richiedono peraltro particolari
conoscenze professionali, potendo perciò l'assicurato essere subito attivo dopo
una breve introduzione teorica e concreta direttamente sul posto, e ciò anche
se simili attività lucrative esulano dal suo consueto ambito lavorativo.
Nella recente STF 8C_109/2021 del 6 settembre 2021, il TF ha ribadito
questi concetti giudicando sulla richiesta del 2015 di aumento, per
peggioramento, del diritto alla mezza rendita di invalidità attribuita nel 2001
a un assicurato, nato nel 1959.
L'Alta Corte si è al riguardo così espressa:
" 5.3.2. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers stellt sein Alter
(unabhängig davon, ob mit der IV-Stelle von einem 57-Jährigen oder mit dem
Versicherten von einem 59½-Jährigen ausgegangen wird; vgl. zur weiterhin
offenen Frage nach dem massgeblichen Zeitpunkt für die Prüfung des
altersbedingten Anspruchs auf einen Abzug vom Tabellenlohn: BGE 146 V 16 E. 7.1) keinen Grund dar, der einen
leidensbedingten Abzug zu rechtfertigen vermöchte. Denn insbesondere im Bereich
der Hilfsarbeiten muss sich ein fortgeschrittenes Alter auf dem hypothetischen
ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) praxisgemäss nicht zwingend
lohnsenkend auswirken. Gerade Hilfsarbeiten werden auf dem massgebenden
ausgeglichenen Stellenmarkt altersunabhängig nachgefragt (BGE 146 V 16 E. 7.2.1 mit Hinweisen). Auch der
Einwand, praxisgemäss rechtfertige schon die Tatsache, dass der
Beschwerdeführer auf eine wechselbelastende Tätigkeit angewiesen sei, einen
10%igen Leidensabzug, trifft nicht zu. Vielmehr ist stets eine gesamthafte
Schätzung gefordert (E. 5.3.1 hiervor). Hier fällt ins Gewicht, dass ein
Vollzeitpensum zumutbar ist. Dabei wird gutachtlich eine 30%ige Einschränkung
der Leistungsfähigkeit, bedingt durch einen vermehrten Pausenbedarf und/oder
ein verlangsamtes Arbeitstempo, berücksichtigt. Bereits in der Beurteilung der
medizinischen Arbeitsfähigkeit enthaltene gesundheitliche Einschränkungen
dürfen nun aber nicht zusätzlich in die Bemessung des leidensbedingten Abzugs
einfliessen und so zu einer doppelten Anrechnung desselben Gesichtspunkts
führen (BGE 146 V 16 E. 4.1 mit Hinweis). Wenn
die Vorinstanz deshalb mit Blick auf die Vorgabe einer wechselbelastenden
Arbeit und die zusätzlichen Anforderungen an eine angepasste Tätigkeit einen
Leidensabzug vom Invalideneinkommen in der Höhe von insgesamt 10 % bestätigt
hat, so lässt sich dies nicht als rechtsfehlerhafte Ermessensausübung
qualifizieren.".
2.13. Alla luce di
quanto qui sopra esposto (in particolare delle sentenze federali del 10 giugno
2020, cfr. consid. 2.11), ricordato che siamo in presenza di un assicurato
60enne, con una capacità lavorativa del 70% che poteva essere integrato nel
mondo del lavoro e svolgere attività semplici e ripetitive, questo Tribunale
non può fare propria la riduzione complessiva del 20% del reddito da invalido
operata dall’amministrazione (10% per attività leggere e 10% per altri
fattori di riduzione; doc. 42).
Va invece unicamente
concessa una riduzione del 10% per altri fattori di riduzione, considerata la
necessità di alternare la postura, non inclusa nella valutazione medica.
2.14. Da quanto
precede discende che il reddito statistico ipotetico da invalido
rivalutato ammontante nel 2019 a Fr. 68'346,97 va ritenuto nella misura del 70% stante
la ridotta capacità lavorativa
esigibile dell'assicurato (Fr. 68'346,97 x 70 : 100
= Fr. 47'842,88) e in seguito questo nuovo reddito va diminuito del 10% per tenere conto delle circostanze
personali, ottenendo così l'importo
di Fr. 43'058,59 (Fr.
47'842,88 - [Fr. 47'842,88 x 10 : 100]).
Confrontando questo
dato con l'ammontare di Fr.
67'324,92 corrispondente al
reddito (ipotetico) da valido che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
nell'anno 2019 come addetto all'accoglienza al 100% senza il danno alla
salute, risulta dunque una perdita di
guadagno del 36,04
% ([Fr. 67'324,92 - Fr. 43'058,59] : Fr. 67'324,92 x
100), che va arrotondata al 36% (DTF 130 V 121).
Questo grado di invalidità non dà diritto all'assicurato a una
rendita di invalidità dal 1° luglio 2019, essendo inferiore al grado
pensionabile del 40% (art. 28 cpv. 2 LAI).
Pertanto, anche facendo capo al metodo ordinario di confronto dei
redditi, il risultato non differisce da quello ottenuto con il confronto
percentuale dei redditi adottato dall'amministrazione e su cui si basa la
decisione impugnata.
Il ricorso è di conseguenza respinto e si prescinde dal dare
seguito alla richiesta ricorsuale di audizione (doc. VI).
2.15. Il 1°
gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la
procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica, ma non più anche gratuita
per le parti.
Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis
LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura
è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Per l'art. 69 cpv. 1bis LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio
2021, la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta
a spese. L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico dell'insorgente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti