32.2021.55
Rinvio degli atti per ulteriori accertamenti in merito alle attività adeguate
15 ottobre 2021Italiano15 min
in doc. 9; se non differentemente indicato, la documentazione citata fa riferimento
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
32.2021.55
BS/sc
Lugano
15 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 aprile 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 marzo 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1961, è stato responsabile manutentore (cfr. richiesta di prestazioni
in doc. 9; se non differentemente indicato, la documentazione citata fa riferimento
all’incarto AI prodotto con la risposta di causa) e responsabile dell’ufficio
tecnico (cfr. questionario datore di lavoro in doc. 12) della __________. Nel
maggio 2020 ha inoltrato una domanda di prestazioni a seguito di una problematica
cardiaca (doc. 9).
Dal
1° settembre 2020 lavora al 50% in qualità di vetraio presso la __________
(cfr. contratto di lavoro in doc. 22) ed è iscritto a RC quale direttore della
succitata società, con diritto di firma individuale (doc. 25).
1.2. Dopo
aver richiamato gli atti dall’assicuratore perdita di guadagno per malattia
(cassa malati __________), accertata un’inabilità del 100% dal 26 novembre
2019, del 50% dal 1° agosto 2020 e dello 0% dal 1° settembre 2020, con progetto
di decisione del 29 ottobre 2020 l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una
rendita non essendo trascorso l’anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI ed
il diritto a provvedimenti professionali reintegrativi (doc. 24).
A
seguito della documentazione medica prodotta dall’assicurato il 28 ottobre 2020
(doc. 27), con rapporto 25 febbraio 2021 il dr. __________ del Servizio medico
dell’AI (SMR) ha confermato le succitate abilità lavorative (doc. 35).
Di
conseguenza, con decisione datata 22 marzo 2021 l’Ufficio AI ha confermato il
diniego del diritto ad una rendita nonché a provvedimenti d’ordine
professionale (doc. 37).
1.3. Contro
la suddetta decisione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato il
presente ricorso postulando il riconoscimento di una mezza rendita, preceduto dall’esecuzione
di una perizia giudiziaria o dal rinvio degli atti all’Ufficio AI per i
necessari accertamenti medici.
Egli
contesta la valutazione medica operata dall’amministrazione, ritenendo di
essere inabile almeno al 50% dalla ripresa lavorativa avvenuta nel settembre
2020.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso,
confermando la decisione contestata. Sostiene la validità della valutazione
medica SMR, rilevando come il ricorrente abbia manifestato un dissenso
puramente soggettivo senza produrre nuova documentazione a sostegno delle
proprie tesi ricorsuali. L’amministrazione evidenzia inoltre che con decisione
23 giugno 2020, senza opposizione, la __________ ha interrotto con effetto al
31 agosto 2020 il versamento delle indennità giornaliere per malattia e fa riferimento
allo scritto 2 settembre 2020 della stessa cassa malati (doc. 52).
1.5. Con
“osservazioni spontanee” del 18 maggio 2021 il ricorrente, confermate le tesi
ricorsuali, ha rilevato di aver inoltrato una richiesta di revisione contro la
decisione dell’assicuratore malattia (VI).
Il
26 maggio 2021 l’amministrazione ha fatto presente di non avere osservazioni al
riguardo (VIII).
1.6. Con
scritto 4 giugno 2021 il legale dell’assicurato ha prodotto nuova
documentazione medica (X).
1.7. Con
scritto 16 giugno 2021 l’Ufficio AI ha osservato:
"
… la documentazione medica prodotta
dal ricorrente è stata sottoposta al vaglio del Servizio medico regionale
dell’AI (SMR) ed il Dr. __________ ha redatto un nuovo rapporto finale, nel
quale ha riportato un’incapacità lavorativa nell’attività svolta all’insorgere
del danno alla salute (manutentore/responsabile ufficio tecnico presso la __________)
del 100% dal 26.112019 e del 50% dal 01.08.2020 continua.
Di conseguenza, l’anno di attesa in incapacità
lavorativa almeno del 40% ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI risulta trascorso.
Resta da determinare la perdita di guadagno subita dall’assicurato alla
scadenza dell’anno di attesa, ossia dal novembre 2020 in avanti.”
Per
questi motivi, l’amministrazione ha chiesto al TCA “il rinvio degli atti
onde procedere alla valutazione economica del grado d’invalidità” (XIV).
1.8. Il
30 giugno 2021 il rappresentante dell’assicurato ha fatto presente “di
aderire alla proposta dell’Ufficio AI”, costatando tuttavia “una incongruenza
tra quanto scritto dall’UAI a pag. 2 – “… del 50% dal 01.08.2020 e continua
– rispetto a quanto riporta la tabella riassuntiva (doc. XII, p.3) laddove
viene indicato che in “attività adeguate” o in “attività abituale 2” (quale
vetraio, n.d.r.) il ricorrente viene considerato abile al 100%. Il ricorrente
contesta una simile valutazione, in quanto il costante affaticamento non si
verifica unicamente in caso di lavori di fabbrica o di posa, ma anche nello
svolgimento di lavori d’ufficio. D’altro canto, come evidenziato nei precedenti
allegati, una riqualifica in altre mansioni appare, considerati età e mercato
del lavoro, improbabile” (XIV).
1.9. Su
richiesta del TCA, in data 19 agosto 2021 l’Ufficio AI ha invece sostenuto che
non vi è alcuna incongruenza, poiché:
“nel
suo rapporto finale del 09.06.2012 il medico del SMR ha indicato una capacità
lavorativa del 100% in attività adeguate (e nell’attività di direttore di ___________)
dal 01.09.2020, la quale, se del caso, potrà essere rivalutata nel corso
dell’istruttoria che l’UAI eseguirà al fine di giungere ad un grado AI ed
emanare, dopo che la pratica sarà stata esaminata anche da parte del Servizio
integrazione professionale, una nuova decisione impugnabile davanti a codesto
lodevole Tribunale” (XVI).
1.10.
Il 4 settembre 2021 l’insorgente ribadisce la contestazione circa la
valutazione della capacità lavorativa del 100% in attività adeguate eseguita
dall’amministrazione (XVIII).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015 e 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se correttamente o meno l’Ufficio AI ha respinto il
diritto ad una prestazione AI.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
Considerandi
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28.
cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art.
28.
cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3
Nel
caso in esame, pacifico è che nell’abituale attività di
manutentore/responsabile ufficio tecnico l’assicurato è da ritenere inabile al
100% dal 26 novembre 2019 e al 50% dal 1° settembre 2020 in poi. Rispetto al
rapporto 25 febbraio 2021 (doc. 35), in quello nuovo del 9 giugno 2021 (doc.
XII/1) il medico SMR ha ritenuto che nell’abituale attività di
manutentore/responsabile dell’ufficio tecnico dal 1° settembre 2020
l’incapacità lavorativa risulta essere del 50%. In tal modo, diversamente da
quanto stabilito con la decisione contestata, alla scadenza dell’anno di attesa
– iniziato il 26 novembre 2019 (operazione d’urgenza per dissezione aortica) e
terminato nel novembre 2020 – l’assicurato presenta un’inabilità lavorativa
nell’abituale attività del 50%, motivo per cui l’anno ininterrotto d’incapacità
lavorativa in media di almeno del 40% ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI è adempiuto.
Rimane
da accertare la residua capacità lavorativa in attività adeguate dal 1°
settembre 2020.
Nell’ultimo
rapporto (9 giugno 2021) il SMR ha ripreso le conclusioni del rapporto 9 giugno
2020.
del dr. med. __________, Capo Servizio di Cardiologia Riabilitativa (pagg.
126.
e 127) e lo ha raffrontato con la visita di controllo del 26 marzo 2021 eseguita
con un’Angio-Tac dell’aorta completa presso l’Ospedale __________ di __________
(riassunta nel rapporto 26 maggio 2021 del Servizio di Cardiologia del __________;
doc. X/3). Il dr. __________ del SMR ha poi tratto le proprie conclusioni. Più
in dettaglio egli ha rilevato:
"
(…)
(09.06.2020) “Visita di fine cardioriabilitazione
con pz asintomatico dal lato cardiopolmonare.
Riferisce dolore nel sito di punzione della succlavia
dx e lieve rigonfiamento xifoide su probabile piccola ernia. Status con PA
mmHg. Ausc. Cardiaca con toni validi, ritmici, pause libere, Ausc. Polmonare
con MVU. SP02 100% in aria ambiente.
La prova da sforzo spiroergometrica risulta
submassimale per frequenza cardiaca, massimale per pressione arteriosa (PA),
doppio prodotto e criteri metabolici raggiunti in assenza di sintomi soggettivi
ed alterazioni elettrocardiografiche suggestive di ischemia od aritmia
inducibile.
Vi era ancora una buona riserva respiratoria all’apice
dello sforzo. Buona efficienza ventilatoria (VE/VC02 slope) e circolatoria (02
polso). Capacità funzionale lievemente aumentata con V02 max a 23,1
ml/02/Kg/min.”
Controllo endovascolare del 27.03.2021:
Al confronto con precedente infila di dissezione
parenchimale permane esteso unicamente al tratto iniziale della succlavia
sinistra, invariata la tumefazione a carico dell’arteria iliaca comune, esterna
ed ipogastrica a destra; incrementata in dimensioni l’aorta toracica discendente
con comparsa di componente trombotica del falso lume, per un diametro
complessivo attualmente di 48 x 40 mm versus 41 x 40 mm. In esiti di infarto
renale al polo superiore III° medio a destra. Invariato il resto.
Al controllo angiologico del 27.03.2020 sono presenti
esiti vascolari ormai consolidati e pertanto si ritiene che la CL in attività
abituale di manutentore, con il rispetto dei limiti descritti, si mantenga al
50% dalla data del 01.08.2020. Nella funzione di direttore di ___________ così
come in attività adeguata con il rispetto dei limiti descritti, la Capacità
Lavorativa sia completa dal 01.09.2020 (tre mesi post riabilitazione).” (doc.
II/1)
Quali
limiti funzionali, il medico SMR ha valutato: “carico massimo mobilizzante
fino a 5 kg, pause supplementari aggiuntive, non attività a turni svolta di
notte, no attività svolte con attrezzi pesanti, vibranti o scuotenti, non
attività su terreni scoscesi o accidentati, no attività su scale a pioli o
ponteggi” (doc. XX/I).
Nel
certificato 18 novembre 2020 il medico curante, ammettendo una guarigione, ha
ritenuto date le seguenti limitazioni: “l’affaticamento anche a piccoli
sforzi è frequente, la caricabilità è fortemente compromessa come peraltro
l’attenzione in attività lavorativa”. Di conseguenza, nell’attuale professione
di vetraio, definita “attività che peraltro richiede sforzi fisici,
attenzione e precisione”, diversamente dal SMR, il curante ha valutato un’abilità
del 50% (pag. 114).
Orbene,
ritenuto come la presa di posizione del SMR sia esaustiva e concludente, nonché
più recente di quella del medico curante, questo TCA non può che concludere per
una piena abilità lavorativa in attività adeguate rispettose delle
succitate limitazioni.
Vero,
si tratta di una valutazione medica eseguita senza una previa visita. Va qui tuttavia
ricordato che il TF ha stabilito che, se ad una perizia allestita
esclusivamente sulla base degli atti dell'incarto può essere riconosciuto
valore probante nella misura in cui quest'ultimo contenga sufficienti
apprezzamenti medici che, a loro volta, si fondano su un esame personale
dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s. consid. 5b ed il riferimento; “Aktegutachten”),
tale giurisprudenza va però relativizzata quando si tratta di valutare delle
questioni che necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una
perizia in questo settore della medicina, di principio, deve essere allestita
sulla base di un consulto personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e
riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345 s; fra le tante STCA 35.2018.11
del 9 maggio 2018, consid. 2.8; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid.
2.5
e la STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.5). In casu, visto che
non si tratta di una problematica psichiatrica, il medico SMR poteva eseguire
una valutazione sulla base degli atti presenti nell’inserto.
Per
quanto riguarda l’ultima attività svolta di vetraio, invece, la
fattispecie necessita di accertamenti.
Da
una parte l’amministrazione parte dal presupposto che l’assicurato sia direttore
della ____________ (carica iscritta a RC), quindi un’attività leggera rispettosa
dei limiti funzionali evocati, dall’altra l’assicurato sostiene che si tratta
di un’attività con “sforzi fisici, attenzione e precisione”.
Per
questi motivi gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI affinché in primo luogo
definisca le mansioni svolte dall’assicurato nella società suddetta, sottoponendo
poi le risultanze al medico SMR per una valutazione della residua capacità
lavorativa.
Dopo
di che, gli atti passeranno al Servizio integrazione professionale per definire
gli aspetti riguardanti l’eventuale perdita di guadagno.
Alla
fine, l’Ufficio AI si pronuncerà sull’eventuale diritto alle prestazioni
mediante una decisione impugnabile, debitamente preavvisata.
2.4
Visto
quanto sopra, annullata la decisione contestata, gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI conformemente al consid. 2.3.
2.5
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
2.6
Nel
caso di specie, inoltre, visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con
esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26
novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.
7.1
pag. 271 con riferimento) il ricorrente, rappresentato in causa da un
legale, ha diritto a titolo di
ripetibili da mettere a carico dell’Ufficio AI (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22
Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto .
§ La
decisione 22 marzo 2021 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché
proceda conformemente al consid. 2.3.
2. Le
spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al
ricorrente fr. 1'800.-- a titoli di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti