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Decisione

32.2021.55

Rinvio degli atti per ulteriori accertamenti in merito alle attività adeguate

15 ottobre 2021Italiano15 min

in doc. 9; se non differentemente indicato, la documentazione citata fa riferimento

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Raccomandata

Incarto

n.

Fatti

32.2021.55

BS/sc

Lugano

15 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 aprile 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 22 marzo 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI

1, classe 1961, è stato responsabile manutentore (cfr. richiesta di prestazioni

in doc. 9; se non differentemente indicato, la documentazione citata fa riferimento

all’incarto AI prodotto con la risposta di causa) e responsabile dell’ufficio

tecnico (cfr. questionario datore di lavoro in doc. 12) della __________. Nel

maggio 2020 ha inoltrato una domanda di prestazioni a seguito di una problematica

cardiaca (doc. 9).

Dal

1° settembre 2020 lavora al 50% in qualità di vetraio presso la __________

(cfr. contratto di lavoro in doc. 22) ed è iscritto a RC quale direttore della

succitata società, con diritto di firma individuale (doc. 25).

1.2. Dopo

aver richiamato gli atti dall’assicuratore perdita di guadagno per malattia

(cassa malati __________), accertata un’inabilità del 100% dal 26 novembre

2019, del 50% dal 1° agosto 2020 e dello 0% dal 1° settembre 2020, con progetto

di decisione del 29 ottobre 2020 l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una

rendita non essendo trascorso l’anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI ed

il diritto a provvedimenti professionali reintegrativi (doc. 24).

A

seguito della documentazione medica prodotta dall’assicurato il 28 ottobre 2020

(doc. 27), con rapporto 25 febbraio 2021 il dr. __________ del Servizio medico

dell’AI (SMR) ha confermato le succitate abilità lavorative (doc. 35).

Di

conseguenza, con decisione datata 22 marzo 2021 l’Ufficio AI ha confermato il

diniego del diritto ad una rendita nonché a provvedimenti d’ordine

professionale (doc. 37).

1.3. Contro

la suddetta decisione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato il

presente ricorso postulando il riconoscimento di una mezza rendita, preceduto dall’esecuzione

di una perizia giudiziaria o dal rinvio degli atti all’Ufficio AI per i

necessari accertamenti medici.

Egli

contesta la valutazione medica operata dall’amministrazione, ritenendo di

essere inabile almeno al 50% dalla ripresa lavorativa avvenuta nel settembre

2020.

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso,

confermando la decisione contestata. Sostiene la validità della valutazione

medica SMR, rilevando come il ricorrente abbia manifestato un dissenso

puramente soggettivo senza produrre nuova documentazione a sostegno delle

proprie tesi ricorsuali. L’amministrazione evidenzia inoltre che con decisione

23 giugno 2020, senza opposizione, la __________ ha interrotto con effetto al

31 agosto 2020 il versamento delle indennità giornaliere per malattia e fa riferimento

allo scritto 2 settembre 2020 della stessa cassa malati (doc. 52).

1.5. Con

“osservazioni spontanee” del 18 maggio 2021 il ricorrente, confermate le tesi

ricorsuali, ha rilevato di aver inoltrato una richiesta di revisione contro la

decisione dell’assicuratore malattia (VI).

Il

26 maggio 2021 l’amministrazione ha fatto presente di non avere osservazioni al

riguardo (VIII).

1.6. Con

scritto 4 giugno 2021 il legale dell’assicurato ha prodotto nuova

documentazione medica (X).

1.7. Con

scritto 16 giugno 2021 l’Ufficio AI ha osservato:

"

… la documentazione medica prodotta

dal ricorrente è stata sottoposta al vaglio del Servizio medico regionale

dell’AI (SMR) ed il Dr. __________ ha redatto un nuovo rapporto finale, nel

quale ha riportato un’incapacità lavorativa nell’attività svolta all’insorgere

del danno alla salute (manutentore/responsabile ufficio tecnico presso la __________)

del 100% dal 26.112019 e del 50% dal 01.08.2020 continua.

Di conseguenza, l’anno di attesa in incapacità

lavorativa almeno del 40% ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI risulta trascorso.

Resta da determinare la perdita di guadagno subita dall’assicurato alla

scadenza dell’anno di attesa, ossia dal novembre 2020 in avanti.”

Per

questi motivi, l’amministrazione ha chiesto al TCA “il rinvio degli atti

onde procedere alla valutazione economica del grado d’invalidità” (XIV).

1.8. Il

30 giugno 2021 il rappresentante dell’assicurato ha fatto presente “di

aderire alla proposta dell’Ufficio AI”, costatando tuttavia “una incongruenza

tra quanto scritto dall’UAI a pag. 2 – “… del 50% dal 01.08.2020 e continua

– rispetto a quanto riporta la tabella riassuntiva (doc. XII, p.3) laddove

viene indicato che in “attività adeguate” o in “attività abituale 2” (quale

vetraio, n.d.r.) il ricorrente viene considerato abile al 100%. Il ricorrente

contesta una simile valutazione, in quanto il costante affaticamento non si

verifica unicamente in caso di lavori di fabbrica o di posa, ma anche nello

svolgimento di lavori d’ufficio. D’altro canto, come evidenziato nei precedenti

allegati, una riqualifica in altre mansioni appare, considerati età e mercato

del lavoro, improbabile” (XIV).

1.9. Su

richiesta del TCA, in data 19 agosto 2021 l’Ufficio AI ha invece sostenuto che

non vi è alcuna incongruenza, poiché:

“nel

suo rapporto finale del 09.06.2012 il medico del SMR ha indicato una capacità

lavorativa del 100% in attività adeguate (e nell’attività di direttore di ___________)

dal 01.09.2020, la quale, se del caso, potrà essere rivalutata nel corso

dell’istruttoria che l’UAI eseguirà al fine di giungere ad un grado AI ed

emanare, dopo che la pratica sarà stata esaminata anche da parte del Servizio

integrazione professionale, una nuova decisione impugnabile davanti a codesto

lodevole Tribunale” (XVI).

1.10.

Il 4 settembre 2021 l’insorgente ribadisce la contestazione circa la

valutazione della capacità lavorativa del 100% in attività adeguate eseguita

dall’amministrazione (XVIII).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015 e 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011).

nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se correttamente o meno l’Ufficio AI ha respinto il

diritto ad una prestazione AI.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

Considerandi

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28.

cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art.

28.

cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3

Nel

caso in esame, pacifico è che nell’abituale attività di

manutentore/responsabile ufficio tecnico l’assicurato è da ritenere inabile al

100% dal 26 novembre 2019 e al 50% dal 1° settembre 2020 in poi. Rispetto al

rapporto 25 febbraio 2021 (doc. 35), in quello nuovo del 9 giugno 2021 (doc.

XII/1) il medico SMR ha ritenuto che nell’abituale attività di

manutentore/responsabile dell’ufficio tecnico dal 1° settembre 2020

l’incapacità lavorativa risulta essere del 50%. In tal modo, diversamente da

quanto stabilito con la decisione contestata, alla scadenza dell’anno di attesa

– iniziato il 26 novembre 2019 (operazione d’urgenza per dissezione aortica) e

terminato nel novembre 2020 – l’assicurato presenta un’inabilità lavorativa

nell’abituale attività del 50%, motivo per cui l’anno ininterrotto d’incapacità

lavorativa in media di almeno del 40% ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI è adempiuto.

Rimane

da accertare la residua capacità lavorativa in attività adeguate dal 1°

settembre 2020.

Nell’ultimo

rapporto (9 giugno 2021) il SMR ha ripreso le conclusioni del rapporto 9 giugno

2020.

del dr. med. __________, Capo Servizio di Cardiologia Riabilitativa (pagg.

126.

e 127) e lo ha raffrontato con la visita di controllo del 26 marzo 2021 eseguita

con un’Angio-Tac dell’aorta completa presso l’Ospedale __________ di __________

(riassunta nel rapporto 26 maggio 2021 del Servizio di Cardiologia del __________;

doc. X/3). Il dr. __________ del SMR ha poi tratto le proprie conclusioni. Più

in dettaglio egli ha rilevato:

"

(…)

(09.06.2020) “Visita di fine cardioriabilitazione

con pz asintomatico dal lato cardiopolmonare.

Riferisce dolore nel sito di punzione della succlavia

dx e lieve rigonfiamento xifoide su probabile piccola ernia. Status con PA

mmHg. Ausc. Cardiaca con toni validi, ritmici, pause libere, Ausc. Polmonare

con MVU. SP02 100% in aria ambiente.

La prova da sforzo spiroergometrica risulta

submassimale per frequenza cardiaca, massimale per pressione arteriosa (PA),

doppio prodotto e criteri metabolici raggiunti in assenza di sintomi soggettivi

ed alterazioni elettrocardiografiche suggestive di ischemia od aritmia

inducibile.

Vi era ancora una buona riserva respiratoria all’apice

dello sforzo. Buona efficienza ventilatoria (VE/VC02 slope) e circolatoria (02

polso). Capacità funzionale lievemente aumentata con V02 max a 23,1

ml/02/Kg/min.”

Controllo endovascolare del 27.03.2021:

Al confronto con precedente infila di dissezione

parenchimale permane esteso unicamente al tratto iniziale della succlavia

sinistra, invariata la tumefazione a carico dell’arteria iliaca comune, esterna

ed ipogastrica a destra; incrementata in dimensioni l’aorta toracica discendente

con comparsa di componente trombotica del falso lume, per un diametro

complessivo attualmente di 48 x 40 mm versus 41 x 40 mm. In esiti di infarto

renale al polo superiore III° medio a destra. Invariato il resto.

Al controllo angiologico del 27.03.2020 sono presenti

esiti vascolari ormai consolidati e pertanto si ritiene che la CL in attività

abituale di manutentore, con il rispetto dei limiti descritti, si mantenga al

50% dalla data del 01.08.2020. Nella funzione di direttore di ___________ così

come in attività adeguata con il rispetto dei limiti descritti, la Capacità

Lavorativa sia completa dal 01.09.2020 (tre mesi post riabilitazione).” (doc.

II/1)

Quali

limiti funzionali, il medico SMR ha valutato: “carico massimo mobilizzante

fino a 5 kg, pause supplementari aggiuntive, non attività a turni svolta di

notte, no attività svolte con attrezzi pesanti, vibranti o scuotenti, non

attività su terreni scoscesi o accidentati, no attività su scale a pioli o

ponteggi” (doc. XX/I).

Nel

certificato 18 novembre 2020 il medico curante, ammettendo una guarigione, ha

ritenuto date le seguenti limitazioni: “l’affaticamento anche a piccoli

sforzi è frequente, la caricabilità è fortemente compromessa come peraltro

l’attenzione in attività lavorativa”. Di conseguenza, nell’attuale professione

di vetraio, definita “attività che peraltro richiede sforzi fisici,

attenzione e precisione”, diversamente dal SMR, il curante ha valutato un’abilità

del 50% (pag. 114).

Orbene,

ritenuto come la presa di posizione del SMR sia esaustiva e concludente, nonché

più recente di quella del medico curante, questo TCA non può che concludere per

una piena abilità lavorativa in attività adeguate rispettose delle

succitate limitazioni.

Vero,

si tratta di una valutazione medica eseguita senza una previa visita. Va qui tuttavia

ricordato che il TF ha stabilito che, se ad una perizia allestita

esclusivamente sulla base degli atti dell'incarto può essere riconosciuto

valore probante nella misura in cui quest'ultimo contenga sufficienti

apprezzamenti medici che, a loro volta, si fondano su un esame personale

dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s. consid. 5b ed il riferimento; “Aktegutachten”),

tale giurisprudenza va però relativizzata quando si tratta di valutare delle

questioni che necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una

perizia in questo settore della medicina, di principio, deve essere allestita

sulla base di un consulto personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e

riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345 s; fra le tante STCA 35.2018.11

del 9 maggio 2018, consid. 2.8; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid.

2.5

e la STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.5). In casu, visto che

non si tratta di una problematica psichiatrica, il medico SMR poteva eseguire

una valutazione sulla base degli atti presenti nell’inserto.

Per

quanto riguarda l’ultima attività svolta di vetraio, invece, la

fattispecie necessita di accertamenti.

Da

una parte l’amministrazione parte dal presupposto che l’assicurato sia direttore

della ____________ (carica iscritta a RC), quindi un’attività leggera rispettosa

dei limiti funzionali evocati, dall’altra l’assicurato sostiene che si tratta

di un’attività con “sforzi fisici, attenzione e precisione”.

Per

questi motivi gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI affinché in primo luogo

definisca le mansioni svolte dall’assicurato nella società suddetta, sottoponendo

poi le risultanze al medico SMR per una valutazione della residua capacità

lavorativa.

Dopo

di che, gli atti passeranno al Servizio integrazione professionale per definire

gli aspetti riguardanti l’eventuale perdita di guadagno.

Alla

fine, l’Ufficio AI si pronuncerà sull’eventuale diritto alle prestazioni

mediante una decisione impugnabile, debitamente preavvisata.

2.4

Visto

quanto sopra, annullata la decisione contestata, gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI conformemente al consid. 2.3.

2.5

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

2.6

Nel

caso di specie, inoltre, visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con

esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26

novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.

7.1

pag. 271 con riferimento) il ricorrente, rappresentato in causa da un

legale, ha diritto a titolo di

ripetibili da mettere a carico dell’Ufficio AI (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22

Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto .

§ La

decisione 22 marzo 2021 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché

proceda conformemente al consid. 2.3.

2. Le

spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al

ricorrente fr. 1'800.-- a titoli di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti