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Decisione

32.2021.56

Soppressione della rendita in via di revisione dopo una decisione con la quale, vista la situazione medica non stabile, l'amministrazione si era riservata espressamente la possibilità di procedere ad una revisione. Reintegrabilità e valutazione economica

17 agosto 2021Italiano64 min

indebitamente la prestazione o ha violato l’obbligo d’informare impostogli ragionevolmente

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.56

FS

Lugano

17 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 aprile 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 1° aprile 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1961, di

formazione montatore elettricista, nel dicembre 1990 ha presentato una prima

richiesta di prestazioni AI, per le conseguenze di un incidente della

circolazione avvenuto nel dicembre 1989 (doc. AI 8/16-21), sfociata nella

decisione 26 maggio 1994 con cui l’Ufficio AI gli ha riconosciuto il diritto ad

una rendita intera dal 1. dicembre 1990 (grado d’invalidità 75%) e ad una mezza

rendita dal 1. novembre 1991 al 30 aprile 1994 (grado d’invalidità del 50%) (doc.

AI 49/91-93; vedi anche la “storia per l’incarto AI” sub doc. AI

47/88-89 da cui emerge che “(…) preso atto della dichiarazione

dell’assicurato dalla quale risulta che egli rinuncia alla rendita futura

avendo intenzione di riprendere attività completa, si sopprime il pagamento con

il 30.04.1994. (…)” (doc. AI 47/89)).

1.2. Nel maggio 2017 l’assicurato,

a causa di malattia e allora attivo quale elettricista manutentore presso il __________

(doc. AI 66/154-161), ha presentato una seconda domanda volta all’ottenimento

di prestazioni AI per adulti (doc. AI 52/98-105).

Esperiti gli accertamenti

medici ed economici, l’Ufficio AI, con decisione dell’8 marzo 2019 cresciuta

incontestata in giudicato (doc. AI 105/257-258), ha riconosciuto, dal 1.

gennaio 2018 (dopo l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), il diritto

ad una rendita intera. Nelle motivazioni (doc. AI 99/248-251) – premesso che, in base agli atti

acquisiti, dal profilo medico teorico va riconosciuta un’inabilità lavorativa

in qualsiasi attività del 100% dal 17 gennaio 2017, del 50% dal 1. febbraio

2018 e poi ancora del 100% dal 17 aprile 2018 in avanti –, tra l’altro, l’amministrazione ha

rilevato che “(…) al momento però, l’assicurato, risulta ancora in cura e

gli atti sui quali lo scrivente Ufficio ha basato il proprio giudizio non

permettono perciò a quest’ultimo di esprimersi in modo definitivo in merito

alla residua capacità di guadagno. È pertanto reso attento in merito al fatto

che rimane impregiudicata la possibilità di procedere ad una revisione (art. 17

LPGA), che potrà essere predisposta quando l’Ufficio AI disporrà della documentazione

atta a permettere una valutazione approfondita e conclusiva della fattispecie

(cfr. STF del 20.11.2008 in J., 9C_342/2008). (…)” (doc. AI 90/248).

1.3. Nell’aprile 2019 (vedi il “Giornale

delle revisioni” sub doc. AI 107/261) è stata avviata d’ufficio una

procedura di revisione del diritto alla rendita. Effettuati gli accertamenti

medici ed economici del caso, inclusa una perizia pluridisciplinare a cura del __________

(doc. AI 142/369-496) e un “Accertamento professionale, orientamento (art.

15 LAI)”

(doc. AI 145/502-503 con la “Garanzia per l’accertamento

della scelta professionale” (doc. AI 146/504-505), il rapporto intermedio

del 14 gennaio 2021 del consulente AI (doc. AI 147/506-507) e quello del datore

di lavoro sottoscritto dall’assicurato (doc. AI 143/508-509)), con decisione

del 1. aprile 2021, preavvisata il 1. febbraio 2021 (doc. AI 151/516-520),

l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita, non raggiungendo il grado

d’invalidità il minimo pensionabile del 40%, con effetto dal primo giorno del

secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. b

OAI) (doc. AI 166/555-560). Contestualmente l’amministrazione ha negato

l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso interposto contro la decisione

(art. 49 cpv. 5 e 52 cpv. 4 LPGA).

1.4. L’assicurato, rappresentato

da RA 1, ha presentato ricorso al TCA. Contestati la valutazione medica e

quella economica, tramite l’avv. __________, ha formulato il seguente petito: “(…)

1. Alla presente opposizione [ndr. recte: ricorso] è concesso l'effetto

sospensivo. § Di conseguenza pendente la procedura il signor RI 1 continua a

ricevere la rendita intera d'invalidità (grado Al del 100%). 2. In via

preliminare ed eventuale: se necessario, si chiede una perizia

pluridisciplinare (in particolare ortopedica), atta ad accertare il reddito da

valido, da invalido, la percentuale di capacità lavorativa ed il grado

d’invalidità. Si chiede che gli atti siano rinviati all’Ufficio Al affinché

proceda con una perizia indipendente ai sensi degli art. 44/45 LPGA. 3. Nel

merito: il ricorso è accolto. § Di conseguenza la decisione Al 1.4.2021

impugnata è annullata. §§ Gli atti sono ritornati all’Ufficio Al per nuova

decisione rispettivamente questo Tribunale stabilisce che il signor RI 1

continua ad avere diritto ad una rendita intera d'invalidità (grado Al del

100%). 4. Protestate tasse, spese e ripetibili. (…)” (I, punto II).

1.5. Con la risposta di causa del 19

maggio 2021 (IV), l’Ufficio AI, rinviando anche al rapporto complementare del 3

maggio 2021 del consulente AI (IV/1), ha chiesto di respingere il ricorso e la

domanda di ripristino dell’effetto sospensivo, confermando la correttezza della

decisione impugnata.

1.6. Con replica del 31 maggio

2021 (VI) l’insorgente, tramite il suo legale, ha ulteriormente confermato le

sue posizioni allegando le schede “Custode (APF)” (doc. D) e “Impiegato

in logistica (AFC)” (doc. E). Su tutto ciò si è espresso l’Ufficio AI nelle

osservazioni del 16 giugno 2021 (VIII) con allegato il rapporto 8 giugno 2021

del consulente AI (VIII/1), trasmessi al ricorrente per conoscenza (IX). Delle

rispettive argomentazioni si dirà, ove necessario, in corso di motivazione.

1.7. Con decreto 1. luglio 2021 il

vicepresidente del TCA ha respinto la domanda di ripristino dell’effetto

sospensivo (X).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se correttamente l’Ufficio AI ha soppresso la rendita intera in via di

revisione.

2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,

n. 46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di

cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,

non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28

cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI

prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16

LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito

del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e

dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli

può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità

lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali

del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi

(metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136

consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Secondo la giurisprudenza

per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al

momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido

e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul

diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.3. L’art. 17 cpv. 1 LPGA

stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce

una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

Fatti

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).

La rendita

può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile

dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla

capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato,

abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275

consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice

valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STF

I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

Per

stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto

di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento

della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della

pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF

133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V

262, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF

8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STF 29 maggio 1991 nella causa St.;

RCC 1984 pag. 137).

Circa gli

effetti, l’art. 88bis cpv. 2 OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione

della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per

l’assistenza è messa in atto: il più presto, il primo giorno del secondo mese

che segue la notifica della decisione (lett. a); retroattivamente dalla data in

cui avvenne la modificazione determinante se il beneficiario ha ottenuto

indebitamente la prestazione o ha violato l’obbligo d’informare impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77, indipendentemente dal fatto che la prestazione abbia continuato

a essere versata a causa dell’ottenimento indebito della medesima o della

violazione dell’obbligo di informare.

2.4. Nell’ambito dell’evasione

della domanda di prestazioni del maggio 2017 l’Ufficio AI, come accennato (cfr.

consid. 1.2), con decisione dell’8 marzo 2019 ha riconosciuto il diritto ad una

rendita intera dal 1. gennaio 2018 (doc. AI 105/257-258).

Nelle motivazioni (doc. AI

99/248-251) l’amministrazione ha, tra l’altro, rilevato che “(…) al momento

però, l’assicurato, risulta ancora in cura e gli atti sui quali lo scrivente

Ufficio ha basato il proprio giudizio non permettono perciò a quest’ultimo di

esprimersi in modo definitivo in merito alla residua capacità di guadagno. È

pertanto reso attento in merito al fatto che rimane impregiudicata la

possibilità di procedere ad una revisione (art. 17 LPGA), che potrà essere

predisposta quando l’Ufficio AI disporrà della documentazione atta a permettere

una valutazione approfondita e conclusiva della fattispecie (cfr. STF del

20.11.2008 in J., 9C_342/2008). (…)” (doc. AI 90/248).

In effetti – visto lo scritto 26 settembre 2018 con

cui l’allora patrocinatore avv. __________ comunicava all’Ufficio AI che “(…)

alla luce del fatto che il 06.01.2019 scadrà il diritto alle indennità di

perdita di guadagno per malattia ed avendo il datore di lavoro del signor RI 1

già prospettato la cessazione del rapporto di lavoro per quella data, la

decisione circa la messa a beneficio di una rendita di invalidità diviene non

solo fondamentale ma soprattutto urgentissima. Tenuto conto del fatto che la

domanda è ormai pendente da un anno e mezzo con la presente sono a sollecitarvi

una decisione in tempi brevissimi evitandomi così di dover ricorrere

all’istituto della denegata/ritardata giustizia. (…)” (doc. AI 90/231) –, con lettera del 28 settembre 2018,

l’amministrazione rispondeva al legale che “(…) nel caso specifico, il

nostro Servizio Medico Regionale (SMR), ritiene che, a far capo dal gennaio

2019, si potrà verificare la possibilità di effettuare provvedimenti di ordine

professionale, misure che risultano essere indispensabili da valutare, prima di

poter definire l’esito della pratica. Nel corso del mese di dicembre 2018, ci

sarà dunque un aggiornamento completo degli atti medici, i quali verranno

successivamente sottoposti al nostro SMR al fine di poter attribuire, in un

secondo momento, la pratica al nostro Servizio Integrazione Professionale

(SIP), che provvederà a convocare l’assicurato per valutare la possibilità di

attuare eventuali provvedimenti di ordine professionale. Alla luce di quanto

sopra esposto, non è possibile, nell’immediato, definire il caso

dell’assicurato, la invitiamo a voler ulteriormente pazientare. (…)” (doc.

AI 92/233).

La succitata decisione

dell’8 marzo 2019 (doc. AI 105/257-258) – preceduta dagli ulteriori

solleciti del 2 ottobre e dell’8 novembre 2018 dell’avv. __________ (doc. AI

93/ 235 e 94/236-238), preavvisata il 12 novembre 2018 (doc. AI 95/239-243) e visto

anche lo scritto del 28 novembre 2018 con cui l’allora datore di lavoro

confermava che “(…) lo scioglimento del rapporto di pubblico impiego avverrà

il 13 febbraio 2019, data che corrisponde alla scadenza del diritto

all’indennità giornaliera di perdita di guadagno malattia, per decorrenza del

periodo contrattuale di copertura di 720 giorni (…).” (doc. AI 98/247) –

è dunque stata emessa in un momento in cui l’Ufficio AI non disponeva ancora di

sufficienti atti per esprimersi in modo definitivo ed è pertanto a buon diritto

che l’amministrazione si è riservata la possibilità di predisporre una

revisione non appena l’ulteriore documentazione da acquisire avesse permesso

una valutazione approfondita e conclusiva della fattispecie (in argomento vedi

anche il consid. 2.5 della STCA 32.2018.81 del 4 ottobre 2018).

In questo senso, al

considerando 3.2 (non pubblicato in DTF 135 I 1) della STF 9C_342/2008 del 20

novembre 2008 resa nella composizione di 5 giudici, l’Alta Corte ha sviluppato

la seguente considerazione: “(…) Nicht offensichtlich unrichtig - und daher

für das Bundesgericht bindend (Art. 105 Abs. 1 BGG) - ist die Feststellung der

Vorinstanz, die erstmalige Rentenfestsetzung beruhe bloss auf einer vorläufigen

Grundlage. Insbesondere führt der angefochtene Entscheid in tatsächlicher

Hinsicht korrekt an, dass der Heilungsverlauf und die Arbeitsfähigkeit im

Zeitpunkt der erstmaligen Rentenfestsetzung nicht abschliessend eingeschätzt

werden konnten, weshalb in der Verfügung vom 5. Mai 2004 eine spätere Prüfung

der Eingliederungsfrage vorbehalten worden sei. Zwar genügt für eine

revisionsweise Herabsetzung der Invalidenrente eine blosse Neubeurteilung der

invaliditätsmässigen Voraussetzungen nach ständiger Rechtsprechung nicht (statt

vieler Urteil 9C_114/2008 vom 30. April 2008 E. 2.1). Hingegen liegt dieser

Konzeption die Voraussetzung zugrunde, dass die erstmalige Rentenfestsetzung

auf der Basis einer umfassenden tatsächlichen Entscheidungsgrundlage ergangen

ist. Hat die Verwaltung hingegen, z.B. mit Blick auf eine noch laufende

medizinische Behandlung, eine nicht abschliessende Aktenlage für die

Rentenzusprechung genügen lassen (vgl. E. 5.3 hernach), so schliesst Art. 17

ATSG nicht aus, zu einem späteren Zeitpunkt eine eingehendere Abklärung der

Sache vorzunehmen und gestützt auf deren Ergebnisse tatsächlicher Natur über

den laufenden Leistungsanspruch neu zu befinden. (…)” (STF 9C_342/2008 del

20 novembre 2008, consid. 3.2).

2.5. Nella fattispecie in esame,

nell’ambito della revisione intrapresa d’ufficio nell’aprile 2019, l’Ufficio AI

ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del __________ (cfr. consid.

1.3).

Dalla perizia

pluridisciplinare del __________ del 26 agosto 2020 (doc. AI 142/360-496),

risulta che i periti hanno fatto capo a cinque consultazioni specialistiche

esterne, di natura reumatologica (dr. __________), psichiatrica (dr. __________),

cardiologica (dr. __________), ORL (dr. __________) e neurologica (dr. __________).

Posta la “Situazione

iniziale e aspetti formali” (doc. AI 142/369-371), elencati gli atti (doc.

AI 142/372-376), descritti l’anamnesi (famigliare, personale - sociale,

professionale, patologica e sistemica; i disturbi soggettivi con le affezioni

attuali e la descrizione della giornata) (doc. AI 142/376-385) e le

constatazioni obiettive (doc. AI 142/385-387), il dr. __________ non ha

ritenuto alcuna diagnosi internistica con influenza sulla capacità lavorativa e

ha esposto la “Valutazione medica e medico-assicurativa”, l’“Elenco

dei quesiti peritali e relative risposte” e gli “Allegati” (doc. AI

142/388-395).

Nella “Struttura della

valutazione consensuale per perizie pluridisciplinari” (doc. AI 142/396-405)

– premesso che “(…) le conclusioni peritali si fondano su

un’esauriente discussione tra i medici periti del __________ e tra il Dr. med. __________

e il Dr. med. __________ in data 20.08.2020 alle ore 15:30 tramite

teleconferenza (…)” (doc. AI 142/396) –, i periti del __________

hanno esposto l’iter che ha portato l’amministrazione a ordinare la presente

perizia pluridisciplinare, hanno confermato le valutazioni specialistiche di

natura reumatologica, psichiatrica, cardiologica, ORL, neurologica e

internistica (cfr. doc. AI 142/396-399) e posto le seguenti diagnosi:

"

(…)

B Diagnosi rilevanti con e senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa

B.1 Diagnosi rilevanti con

ripercussioni sulla capacità lavorativa.

Diagnosi reumatologiche

Sindrome lombovertebrale con possibile componente

spondilogena alla gamba sin. su alterazioni degenerative significative alla

colonna lombare in particolar modo L1-L2 con osteocondrosi e spondilosi a

tendenza iperostotica nonché presenza di una anterolistesi di grado l di L5 su

S1 su spondilolisi bilaterale di L5 con osteocondrosi a questo segmento.

Stato dopo protesi totale dell'anca sin. per

coxartrosi e osteonecrosi nel 2018.

Diagnosi cardiologiche

Flutter atriale tipico comune con:

- attuale ritmo di flutter atriale

con conduzione normofrequente a 70/min.

Pregressa fibrillazione atriale parossistica verosimilmente

perioperatoria con:

- CHA2DS2-VASc score di 0.

B.2 Diagnosi rilevanti senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa

Diagnosi reumatologiche

Sindrome cervicocefale su alterazioni condrosiche a

livello C5-C6.

Leggero disturbo all'avambraccio sin. in stato dopo

asportazione di lembo cutaneo per impianto in sede del pavimento della bocca

nel 2017.

Diagnosi neurologiche

Sindrome lombovertebrale cronica senza deficit

neurologici associati.

Sindrome cervicale cronica.

Cefalee verosimilmente cervicogene (DD tensive).

Diagnosi ORL

Stato dopo trattamento chirurgico per carcinoma

epiteliale del pavimento della cavità orale, stadio clinico pT1, pN1

(24.1.2017).

Altre diagnosi internistiche

Obesità con BMI 38 kg/m2.

Stato dopo colecistectomia laparoscopica e ERCP per

colecistite acuta con coledocolitiasi e dilatazione delle vie biliari intra- ed

extraepatiche in aprile 2020. (…)" (doc. AI 142/399-400).

Ai punti da C a M i periti

hanno formulato le seguenti conclusioni:

"

(…)

C Ripercussioni funzionali dei

reperti / delle diagnosi

Per quanto riguarda le patologie in ambito reumatologico,

come descritto dal nostro consulente, l'A. è da ritenere limitato in attività

lavorative particolarmente pesanti in cui debba eseguire movimenti ripetitivi

di flessione e rotazione del tronco, mantenere posizioni non ergonomiche, in

cui deve alzare dei pesi superiori ai 10-15 kg ripetutamente (pesi inferiori ai

7,5 kg possono essere alzati ripetutamente), è limitato nel mantenere posizioni

statiche in piedi per circa 30 min. (cambiando appoggio invece può stare in

piedi anche per diverse ore), la posizione seduta può essere mantenuta a lungo se

la sedia ha caratteristiche ergonomiche, non vi sono limitazioni per i disturbi

al ginocchio ed a livello della mano sin. e del braccio sin. In un'attività

adeguata che rispetti le limitazioni descritte vi è una capacità lavorativa

piena.

Dal punto di vista cardiologico il nostro consulente

ritiene che I'A. con l'attuale aritmia possa avere una minima componente di dispnea

causata dalla stessa e pertanto in linea generale, al momento attuale,

andrebbero evitati degli sforzi con impegno fisico pesante: in considerazione

pertanto della sua ultima attività e dopo aver verificato il mansionario il

nostro consulente valuta che nell'attività da ultimo svolta vi è una riduzione

della capacità lavorativa nella misura del 10%, intesa come riduzione del

rendimento, mentre vi è una capacità lavorativa piena in un'attività lavorativa

che comporta un'attività fisica che va da lieve a moderata.

Dal punto di vista neurologico, ORL e psichiatrico vi

è una capacità lavorativa piena sia nell’attività da ultimo svolta che in altre

attività.

A prescindere dalle valutazioni allegate in ambito

reumatologico, neurologico, cardiologico, ORL e psichiatrico, le altre diagnosi

internistiche non comportano una limitazione della capacità lavorativa.

D Discussioni di aspetti della

personalità eventualmente rilevanti

Considerandi

II nostro consulente in psichiatria non ha evidenziato

disturbi psicopatologici né aspetti di personalità particolarmente rilevanti,

l'A. è una persona metodica ed autocontrollata che disdegna il cambiamento qualora

esso non gli dia prova di essere diretto ad un effettivo miglioramento della

propria situazione.

E Discussione di fattori di

stress e risorse

Secondo il nostro consulente in psichiatria l'A.

possiede delle buone risorse dal lato strettamente psichiatrico.

ll consulente in cardiologia descrive che la

componente di stress ha un influsso negativo sui fattori di rischio

cardiovascolare.

F Verifica della coerenza

Da parte dei consulenti non vengono descritte

incoerenze.

G Capacità lavorativa

nell'attività svolta finora

60% inteso con riduzione del rendimento sull'arco di

un'intera giornata lavorativa.

H Capacità lavorativa in un'attività

adeguata

100%.

I Motivazione della capacità e

dell'incapacità lavorative complessive (le incapacità lavorative parziali sono

interamente o parzialmente addizionabili o non lo sono affatto)

Si ritiene che le incapacità lavorative descritte dai

consulenti vanno integrate in quanto le patologie che causano una diminuzione

della capacità lavorativa comportano delle limitazioni funzionali, di

rendimento e di carico che in parte si sovrappongono.

I.1 Descrivere l'evoluzione della

capacità lavorativa nel tempo nell'attività svolta

Si ricorda che nel gennaio 2017 l'A. era stato

sottoposto ad un intervento di resezioni di un carcinoma epiteliale della parte

anteriore del pavimento della bocca, linfadenectomia ed impianto di lembo di

cute radiale. Dopo valutazione del Servizio Medico Regionale, con decisione

dell'Ufficio Al del Canton Ticino dell'8.3.2019 a decorrere dall’1.1.2018

all'A. era stata attribuita una rendita intera Al grado 100%. In ottobre 2018

I'A. era stato sottoposto ad un intervento di protesi totale dell'anca sin. per

coxartrosi ed osteonecrosi: secondo il consulente in reumatologia a 6 mesi da

questo intervento all'anca sin. l'A. può essere considerato abile al lavoro

nella misura del 70% nell'attività da ultimo esercitata e nella misura del 100%

in un'attività adeguata. Dal punto di vista ORL, come descritto anche dal nostro

consulente, l'A. era stato ritenuto abile al lavoro nella misura del 100% nel

rapporto del reparto di chirurgia maxillofacciale dell'Ospedale __________ di __________

del 6.8.2019. Si ritiene pertanto che la capacità lavorativa globale nella misura

del 60% nell'attività da ultimo esercitata di elettricista e nella misura del

100% in un'attività adeguata vale a decorrere dall'agosto 2019 sino ad oggi e

continua.

I.2 Descrivere l'evoluzione della

capacità lavorativa nel tempo in un'attività adeguata

Si ricorda che nel gennaio 2017 I'A. era stato

sottoposto ad un intervento di resezioni di un carcinoma epiteliale della parte

anteriore del pavimento della bocca, linfadenectomia ed impianto di lembo di cute

radiale. Dopo valutazione del Servizio Medico Regionale, con decisione dell'Ufficio

AÌ del Canton Ticino dell'8.3.2019 a decorrere dall'1.1.2018 all'A. era stata

attribuita una rendita intera Al grado 100%. In ottobre 2018 l'A. era stato

sottoposto ad un intervento di protesi totale dell'anca sin. per coxartrosi ed

osteonecrosi: secondo il consulente in reumatologia a 6 mesi da questo

intervento all'anca sin. l'A. può essere considerato abile al lavoro nella

misura del 70% nell'attività da ultimo esercitata e nella misura del 100% in

un'attività. adeguata. Dal punto di vista ORL, come descritto anche dal nostro

consulente, l'A. era stato ritenuto abile al lavoro nella misura del 100% nel

rapporto del reparto di chirurgia maxillofacciale dell'Ospedale __________ di __________

del 6.8.2019. Si ritiene pertanto che la capacità lavorativa globale nella

misura del 60% nell'attività da ultimo esercitata di elettricista e nella

misura del 100% in un'attività adeguata vale a decorrere dall'agosto 2019 sino

ad oggi e continua.

L Provvedimenti sanitari e

terapie con ripercussioni sulla capacità lavorativa

II consulente in reumatologia descrive che I'A.

riprenderà le fisioterapie ambulatoriali per la colonna vertebrale che

sicuramente potranno aiutare a mantenere i disturbi sotto controllo.

Dal lato cardiologico la capacità lavorativa,

nell'attività abituale, potrebbe essere suscettibile di un miglioramento

qualora si dovesse assistere ad un ripristino del ritmo sinusale in maniera

persistente e dopo aver verificato l'effettiva capacità sotto sforzo.

Per gli altri consulenti non è possibile migliorare

ancora in misura rilevante la capacità lavorativa mediante l'attuazione di

provvedimenti sanitari.

M Risposte a domande particolari

Revisione (solo per i casi sottoposti a revisione)

- Rispetto alla situazione documentata

negli atti alla base della summenzionata decisione determinante, si è

verificato un cambiamento dello stato di salute? Quali cambiamenti emergono dai

reperti e dalle diagnosi pertinenti?

Il consulente in reumatologia descrive che I'A. in

data 17.10.2018 era stato sottoposto ad un intervento di protesi totale dell'anca

sin. L'evoluzione, sia a detta dell'A. come pure dell'ortopedico che lo ha

operato, è stata favorevole, vi è stato un netto miglioramento dei dolori accusati

all'inguine e all'anca di sin. Clinicamente attualmente vi è una buona mobilità

dell'anca sin. con una leggera riduzione nella flessione con dei dolori nella

fase finale, la deambulazione è senza zoppia.

Dal punto di vista cardiologico il consulente descrive

che in novembre 2018 è subentrata un'aritmia sotto forma di fibrillazione

atriale ma soprattutto di flutter atriale.

II consulente ORL descrive che tenuto conto

dell'intervento chirurgico del gennaio 2017 e del successivo periodo di

riabilitazione, con esito favorevole, si può ritenere che già verso la fine del

2017.

l'A. aveva compiuto un ottimo periodo di convalescenza e riabilitativo

permettendogli di ritrovare un'alimentazione praticamente normale.

Dal lato strettamente psichiatrico, secondo il nostro

consulente, non è subentrato alcun cambiamento.

Quando è presumibilmente subentrato il

cambiamento?

Si ricorda che nel gennaio 2017 l'A. era stato

sottoposto ad un intervento di resezioni di un carcinoma epiteliale della parte

anteriore del pavimento della bocca, linfadenectomia ed impianto di lembo di

cute radiale. Dopo valutazione del Servizio Medico Regionale, con decisione

dell'Ufficio Al del Canton Ticino dell'8.3.2019 a decorrere dall'1.1.2018

all'A. era stata attribuita una rendita intera Al grado 100%. In ottobre 2018

l'A. era stato sottoposto ad un intervento di protesi totale dell'anca sin. per

coxartrosi ed osteonecrosi: secondo il consulente in reumatologia a 6 mesi da

questo intervento all'anca sin. I'A. può essere considerato abile al lavoro

nella misura del 70% nell'attività da ultimo esercitata e nella misura del 100%

in un'attività adeguata. Dal punto di vista ORL, come descritto anche dal

nostro consulente, I'A. era stato ritenuto abile al lavoro nella misura del

100% nel rapporto del reparto di chirurgia maxillofacciale dell'Ospedale __________

di __________ del 6.8.2019. Si ritiene pertanto che la capacità lavorativa

globale nella misura del 60% nell'attività da ultimo esercitata di elettricista

e nella misura del 100% in un'attività adeguata vale a decorrere dall'agosto

2019.

sino ad oggi e continua.

- Il cambiamento dello stato di

salute ha prodotto un cambiamento dell’incapacità al lavoro nel quadro

dell'attività svolta e nella capacità lavorativa in un'attività adeguata? In

caso affermativo, da quando e in che misura?

Sì, come descritto sopra, la capacità lavorativa

globale nella misura del 60% nell'attività da ultimo svolta di elettricista e

nella misura del 100% in un'attività adeguata vale da agosto 2019 sino ad oggi

e continua.

Informazioni sull'elaborazione della valutazione

consensuale con firma

Come sopra riportato, la valutazione consensuale è

avvenuta mediante teleconferenza. (…)" (doc. AI 142/400-404)

Il

medico SMR dr. __________, nel rapporto finale 27 agosto 2020 (doc. AI

141/364-368), si è allineato alle conclusioni a cui sono giunti i periti del __________

e ha confermato la seguente incapacità lavorativa con prognosi stazionaria:

"

(…)

ATTIVITÀ ABITUALE (riferita come attività al 100%)

40% dal 8.2019 dopo intervento anca e

dopo controllo ORL 6.8.2019

ATTIVITÀ ADEGUATA (riferita come attività al 100%)

0% dal 8.2019 continua

(…)" (doc. AI 141/365-366).

L’ulteriore documentazione

medica – meglio: il certificato

medico dell’1. marzo 2021 del dr. __________ (doc. AI 157/536), il rapporto 2

marzo 2021 del dr. __________ (doc. AI 157/540) e il certificato medico dell’8

marzo 2021 del dr. __________ (doc. AI 157/541) –

prodotta (nell’ambito dell’opposizione del 25 febbraio 2021 al progetto di

decisione del 1. febbraio 2021 sub doc. AI 156/527-533) con gli scritti del 4 e

11.

marzo 2021 dall’avv. __________ è stata sottoposta al medico SMR dr. __________

che, nelle “Annotazioni per/da SMR” del 15 e del 22 marzo 2021, ha

osservato: “(…) rapporto dr. __________ del 1.3.2021: ritiene non possibile

una ripresa lavorativa superiore al 50%. Valutazione: dall’attuale scritto del

dr. __________ non risulta una situazione differente a quella presente in

occasione della valutazione peritale. Non è condivisibile dal punto di vista

medico che un'attività lavorativa adatta sottoponga l'assicurato a rischi

maggiori di quelli incontrati nella vita quotidiana. (…)” (doc. AI 160/544)

rispettivamente “(…) Rapporto dr. __________ del 2.3.2021: - fornisce

riassunto clinico - assenza di nuovi elementi rispetto alla valutazione __________.

Certificato dr. __________ del 8.3.2021: - riassunto delle diagnosi - valuta un

attuale CL del 40-50% - dal certificato non risultano nuovi elementi rispetto

alla valutazione SA. (…)” (doc. AI 165/553).

2.6

Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG,

2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STF I 462/05 del 25 aprile 2007; STF U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM)

dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che

se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono

essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il

profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi

vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_55/2018 del 30 maggio

2018.

consid. 6.2; 8C_820/2016

del 27 settembre 2017 consid. 5.3; 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid.

4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010

del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid.

3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit.,

ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto che uno o più medici curanti

esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010

del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Va poi rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pagg.

628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima

sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare,

secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]

Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 segg), in ambito psichiatrico l’esperto

deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche

valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il

carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita

27.

settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.7

Nel 2015 il Tribunale

federale (TF) ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una

rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche

oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141

V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi

casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una

procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo

potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando

da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un

altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione

complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra

l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della

personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle

limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero).

Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

In due sentenze del 30

novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che

la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui

la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche.

Ciò significa, in

particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente

criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per

la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle succitate due

sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura

deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI

in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità

di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate

e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri

oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la

scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Nella DTF 145 V 215 il TF

ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le

malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una

procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.8

Nel caso concreto, questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente

vagliato, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.6 e 2.7),

non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni formulate dai periti del __________

fondate sulla perizia 26 agosto 2020 e confermate dal medico SMR dr. __________

(cfr. consid. 2.5). Perizia, quella del __________, che va considerata

dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

ricordati ai considerandi precedenti.

Non vi sono in effetti

ragioni per scostarsi dalle convincenti e approfondite considerazioni espresse

dai periti i quali hanno anche considerato tutta la documentazione medica

(specialistica e non) agli atti e l’insorgente non ha prodotto alcuna valida

documentazione specialistica atta a mettere in dubbio le conclusioni a cui è

giunto il __________.

Con la replica l’insorgente

ha addotto che “(…) la perizia __________ 26.8.2020 non è indipendente ed è

incompleta. Il __________ opera regolarmente su mandato dell’Ufficio Al e non è

indipendente. Ciò è un fatto. Il ricorrente è stato oggetto di una perizia

internistica da parte del Dr. med. __________. In tale contesto è stato chiesto

un consulto veloce (di ca. 1 ora) a 5 medici: reumatologo, psichiatrico,

cardiologo, ORL e neurologico. Si veda la perizia __________, pag. 28. Del

tutto inspiegabilmente la perizia __________ non comprende né un consulto né

una vera e propria perizia da parte di uno specialista in ortopedia, che è

rilevante e decisivo in concreto. […] Nella perizia __________ si è proceduto

ad un colloquio di 1 ora da parte dello specialista in reumatologia. L’aspetto

ortopedico avrebbe dovuto essere valutato, come detto, dallo specialista in

questione, vale a dire dallo specialista in ortopedia. In merito

all’aspetto ortopedico il ricorrente ha prodotto due certificati (doc. A e B)

di due specialisti del ramo, in ortopedia e un certificato del proprio medico

curante (doc. C). I tre medici predetti, che seguono e dunque conoscono il caso

dell’assicurato, diversamente dallo specialista in reumatologia (che ha

effettuato un colloquio di 1 ora con l'assicurato), attestano chiaramente

che una ripresa lavorativa al 100%, anche in attività adeguate, non è più

possibile. Questi 3 pareri sono prevalenti, emergendo da specisti del ramo

(ortopedia) e da medici che conoscono il caso (e non solo in ragione di un

colloquio di 1 ora). Sulla base di questi pareri risulta giustificato annullare

la decisione impugnata, in quanto una ripresa lavorativa al 100% non è più

possibile, con richiesta di allestimento dì una perizia indipendente (art.

44/45 LPGA) anche ortopedica. (…)” (VI, punti 5.1 e 5.2).

Questo Tribunale rileva

che il 6 settembre 2019 l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurato che, per

chiarire il suo diritto alle prestazioni, riteneva necessario sottoporlo ad una

perizia medica pluridisciplinare (in ambito internistico, reumatologico,

cardiologico, psichiatrico e ORL), trasmettendogli pure la lista di domande che

sarebbero state sottoposte al centro peritale incaricato su base aleatoria ed

invitandolo, se desiderava aggiungere altre domande, a trasmetterle entro il 18

settembre 2019 (doc. AI 115/302-309). Entro questo termine, con scritto del 17

settembre 2019 (doc. AI 117/311), l’assicurato ha chiesto di essere valutato

anche da un ortopedico indicando il nome degli specialisti che lo hanno da

ultimo seguito. L’Ufficio AI, con lettera 19 settembre 2019 – vista l’“Annotazione per/da SMR”

nella quale il dr. __________ ha osservato che “(…) la perizia

pluridisciplinare viene chiesta per avere un quadro funzionale ed una

valutazione della capacità lavorativa residua. Una valutazione reumatologica è

idonea a stabilire i limiti funzionali derivanti da patologie dell’apparato

osteoarticolare, nel caso specifico una problematica dell’anca e del rachide

dorsale. Non vi è quindi nessuna necessità per includere una valutazione

ortopedica e/o chirurgica. (…)” (doc. AI 119/315) –, ha risposto all’assicurato che “(…)

sarà eventualmente prerogativa del Centro Peritale designato, di aggiungere eventuali

accertamenti, qualora ritenuti indispensabili ai fini peritali. (…)” (doc.

AI 118/314).

Da quanto suesposto questo

Tribunale deve dunque concludere che l’amministrazione, nell’ambito

dell’attribuzione del mandato ad un Centro d’accertamento medico, ha rispettato

i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA. Per quel che riguarda

il valore probatorio delle perizie __________, sotto il profilo

dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, va qui

invece rinviato alla succitata DTF 136 V 376 (cfr. consid. 2.6).

Il TCA ricorda inoltre che

in merito all’allestimento di una perizia ortopedica piuttosto che

reumatologica, va rilevato che anche se non ha una specializzazione in

ortopedia, il reumatologo per formazione ed esperienza lavorativa dispone dei

mezzi per valutare in modo adeguato e completo affezioni all’apparato

muscolo-scheletrico. In questo senso, nella STF 9C_547/2010 del 26 gennaio

2011, il TF ha, tra l’altro, osservato che “(…) Gegenstand

der Rheumatologie - als Teildisziplin der Inneren Medizin - sind (chronische)

Schmerzen des Bewegungsapparates; dies trifft u.a. auch auf die Orthopädie zu

(Urteil 9C_203/2010 vom 21. September 2010 E. 4.1). Weshalb insbesondere der

Rheumatologe nicht in der Lage gewesen sein soll, die Rückenbeschwerden des

Versicherten kompetent zu beurteilen, ist nicht ersichtlich (…)” (STF 9C_547/2010

del 26 gennaio 2011 consid. 4.1). In effetti, i

confini dell’area di competenza dell’ortopedico e del reumatologo non sono

sempre assolutamente netti, ma possono anche sovrapporsi a seconda delle

circostanze (STF 9C_856/2010 del 27 giugno 2011 consid. 5.2). Anche nella STF

8C_835/2014 del 16 gennaio 2015, richiamata la succitata STF 9C_547/2010 del 26

gennaio 2011, il TF ha rilevato come “(…) weshalb insbesondere die

Rheumatologie nicht in der Lage gewesen sein soll, die Beschwerden am linken

Fuss der Versicherten kompetent zu beurteilen, ist nicht ersichtlich (…)”

(STF 8C_835/2014 del 16 gennaio 2015, consid. 3.3).

In concreto, questo

Tribunale non vede alcuna ragione per scostarsi dalla conclusione a cui è

giunto l’Ufficio AI secondo cui – come dalla succitata “Annotazione

per/da SMR” del dr. __________ – non risultava necessaria

l’estensione ad un esame specialistico ortopedico.

Va qui ancora segnalato

che, trattandosi della scelta dei metodi di accertamento, i periti godono di un

ampio margine d’apprezzamento. Ciò vale anche per la scelta delle discipline

interessate. Di conseguenza rientra nel potere discrezionale del perito coinvolgere

ulteriori specialisti oppure rinunciarvi (STF 9C_753/2015 del 20 aprile 2016

consid. 3.3 e riferimenti ivi menzionati). In concreto, con scritto del 12

giugno 2020, il __________ ha comunicato all’assicurato che il dr. __________ “(…)

ritiene utile un consulto neurologico aggiuntivo (…)” (doc. AI 130/362).

Dagli atti nulla emerge, per contro, in merito alla necessità di una

valutazione ortopedica.

Quanto alla censura in

merito alla durata dei consulti presso il __________ va rilevato che il valore probatorio di un rapporto medico non dipende, di massima,

dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e concludenza

(STF 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in SZS/RSAS

2008.

pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti; cfr. anche STCA 32.2018.11 del 14

giugno 2018). La critica del ricorrente relativa alla durata dei singoli

consulti, non modifica quindi la valutazione specialistica.

Avuto riguardo

all’ulteriore documentazione medica –

meglio i doc. A, B e C prodotti nell’ambito dell’opposizione del 25 febbraio

2021.

al progetto di decisione del 1. febbraio 2021, ovvero: il certificato

medico dell’1. marzo 2021 del dr. __________ (doc. AI 157/536 = doc. A), il

rapporto 2 marzo 2021 del dr. __________ (doc. AI 157/540 = doc. B) e il

certificato medico dell’8 marzo 2021 del dr. __________ (doc. AI 157/541 = doc.

C) –, rilevato che detti

specialisti non si sono confrontati con le conclusioni a cui è giunto il __________

e che il dr. __________ nemmeno si è espresso chiaramente sulla capacità

lavorativa, questo Tribunale non ha alcuna ragione per scostarsi dalle

conclusioni a cui è giunto il medico SMR dr. __________ nelle “Annotazioni

per/da SMR” del 15 e del 22 marzo 2021 (cfr. doc. AI 160/544 e 165/553)

riprodotte in esteso al consid. 2.5.

Questo Tribunale, osservato

come l’insorgente ha manifestato un dissenso puramente soggettivo, rileva che

il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle

assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo

delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera

contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli

elementi oggettivi – segnatamente di natura medica – a sostegno delle proprie

argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria

rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di

salute dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente

richiamando dei referti medici – magari addirittura in possesso

dell’interessato medesimo –, quando alla base della lamentela del ricorrente vi

sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto

peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime, STCA 32.2018.151 del 3

luglio 2019, consid. 2.5 con ulteriori rinvii).

Visto tutto quanto sopra

esposto e conformemente alla giurisprudenza in materia di valore probatorio di

rapporti medici (cfr. consid. 2.6; va qui inoltre evidenziato che il TF,

nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto

che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla

giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario

(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la

prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria

prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi

hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui,

secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di

dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto

di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10

febbraio 2017, consid. 4.2)), questo Tribunale ritiene che la suesposta

(cfr. consid. 2.5) valutazione della capacità lavorativa nel tempo

(nell’attività abituale e in un’attività adeguata), formulata dal medico SMR

dr. __________ nel rapporto finale del 27 agosto 2020 (doc. AI 141/364-368)

sulla base della perizia pluridisciplinare 26 agosto 2020 del __________, va

confermata.

Alla luce delle risultanze

di cui sopra, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti

contiene quindi elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al

guadagno dell'assicurato sino all'emanazione della decisione contestata, senza

che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Considerato

come il ricorrente non abbia apportato indizi concreti atti a minare

l’affidabilità della perizia del __________ fatta eseguire

dall’amministrazione, la richiesta di procedere ad una perizia

pluridisciplinare indipendente comprensiva di una valutazione specialistica ortopedica

va disattesa.

Al riguardo,

va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV Nr. 10 pag.

28.

consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.9

Come accennato (cfr. consid.

2.6) spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque

altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività

economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età

(STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo

2012.

consid. 5; 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid.

4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010

dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).

Al riguardo va pure

rilevato che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro

equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte,

un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un

mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire

se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e

conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In

particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora

le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta

da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo

in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin

dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC

1991.

pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a).

Nella fattispecie

concreta, nel “Rapporto intermedio” del 14 gennaio 2021 (doc. AI 147/506-507),

il consulente AI si è così espresso:

"

(…)

Introduzione

Revisione d'ufficio, con miglioramento dello stato di

salute. Perizia del 27.08.2020 indica una IL 0% in attività adeguata. Visto

l'età dell'assicurato è stato necessario svolgere un accertamento professionale

della durata di 3 mesi presso la __________ a __________, come

custode/manutentore d'immobile.

Verbale del colloquio

Durante questi tre mesi di accertamento l'assicurato

ha sempre lavorato al 100%, dalle 8.00 alle 17.00 (42 ore settimanali). Non ha

fatto nessuna assenza per malattia ma solo dei giorni di vacanza. Ha lavorato

con continuità e in modo regolare. È riuscito a reggere bene il ritmo della

giornata lavorativa senza nessuna fatica particolare e/o stanchezza. Non ha

riscontrato nessun limite ed è riuscito a svolgere tutte le mansioni assegnate senza

difficoltà.

L'esperienza è stata positiva ed utile per apprendere

il lavoro specifico del custode d'immobile.

L'assicurato accetta la soppressione della rendita ed

eventualmente chiederà l'aiuto al collocamento, in caso di assunzione da parte

di un datore di lavoro.

Conclusione e procedere

Visto il buon esito dell'accertamento si conferma che

l'assicurato è abile al 100% con rendimento pieno come custode d'immobile,

attività confacente e rispettosa dei limiti funzionali. Una volta ricevuto il

rapporto da parte del DL, controfirmato dall'assicurato, sarà possibile

procedere con l'elaborazione dell'incarto. (…)” (doc. AI 147/506)

Dal rapporto del datore di

lavoro (doc. AI 148/508-509), sottoscritto dal responsabile della __________ e

dal ricorrente, oltre alla valutazione nei diversi ambiti, dalle osservazioni

risulta che “(…) nell'ambito del periodo di pratica, il signor RI 1 ha

dimostrato molto interesse per tutte le attività assegnate. La capacità

lavorativa giornaliera (8 ore) del signor RI 1 si è sempre attestata al 100%.

(…)” (doc. AI 148/509).

Il consulente AI, invitato

a prendere posizione in merito alle obiezioni sollevate ai punti 1.2 e 2.5 del

ricorso (doc. AI 167/561), nel complemento del 3 maggio 2021 ha rilevato:

"

(…)

Risposta al punto 2.1

"La fattispecie concerne il destino economico di

una persona che ha lavorato una vita quale Elettricista, colpito da molteplici

malattie serie invalidanti con ripercussioni sulla capacità lavorativa e che a

maggio di quest'anno compie 60 anni.

Si chiede cortesemente che il reddito da invalido sia

valutato secondo i criteri applicabili agli assicurati prossimi al

pensionamento. ..."

In risposta a questo punto si sottolinea che, non

esiste un reddito da invalido per età vicino al pensionamento. Da precisare che

l'età pensionabile è ancora a 65 anni, per tanto all'assicurato restano ancora

ben 5 anni di attività.

La decisione del 1º aprile 2021 è presa in merito alla

valutazione dell'accertamento professionale che ha avuto come scopo quello di

determinare, a livello pratico, una capacità lavorativa in un'attività

adeguata.

Nonostante l'età dell'assicurato, ritengo che

l'assicurato, durante il provvedimento, ha dimostrato di possedere diverse

risorse ancora impiegabili in una nuova professione. Le valutazioni di un

consulente d'integrazione professionale, non devono prendere in considerazione

solo l'età, ma anche le attitudini, competenze e conoscenze professionali del

passato, che possono essere riutilizzate in una nuova attività lavorativa.

Durante l'accertamento professionale e quanto

riportato in un rapporto del datore di lavoro (controfirmato anche

dall'assicurato) conferma che il sig. RI 1 è idoneo e capace di lavorare al 100%

come custode d'immobile, senza limitazioni legate all'età e/o invalidità.

Tenendo conto della configurazione della realtà

economica del Cantone Ticino, si può ritenere che (pur tenendo conto delle

componenti riduttive), in situazione di equilibrio, il mercato del lavoro sia

ancora apprezzabilmente esteso ed accessibile al sig. RI 1.

Risposta al punto 2.5

"Seconde l’Ufficio Al, un'attività al 100%,

calcolata su basi teorico-statistiche, è possibile. L'Ufficio Al ricorda che il

ricorrente avrebbe svolto un accertamento professionale di 3 mesi, secondo il

quale risulterebbe che il ricorrente è reintegrabile nel mondo del lavoro al 100%.

Entrano in linea di conte, al 100%, le professioni di "custode di

immobili" e un'attività lavorativa adeguata alle sue limitazioni

funzionali.

Questo modo di vedere è recisamente contestato.

..."

In merito a questo punto si può tranquillamente

elencare altre attività adeguate e confacenti che sicuramente l'assicurato è in

grado di svolgere, visto anche il buon esito dell'accertamento professionale

presso la __________, in quanto richiedono lo stesso livello di

conoscenze/competenze professionali e di impegno rispetto a quella di custode

d'immobile, nonostante siano settori diversi.

- Addetta all'assemblaggio di pezzi elettronici ed

ingranaggi

Il mansionario, comprende un'attività di assemblaggio pezzi,

lavori di precisione, pesi non superiore ai 2 kg. La postazione permette

l'alternare la postura al bisogno ed eventualmente con un piano di lavoro

regolabile si potrebbe ulteriormente agevolare l'adeguatezza di tale

professione.

- Portiere d'albergo

Il mansionario, comprende il controllo e il servizio

(gestione chiavi delle camere) all'entrata, degli ospiti dell'albergo. A tali

compiti, si possono aggiungere eventualmente piccoli lavori di manutenzione,

quali cambio lampadine, riordino della hall e responsabile nel valutare

eventuali lavori da affidare a ditte esterne.

- Impiegato in logistica

Il mercato del lavoro è caratterizzato da molte aziende,

in cui le attività in magazzino, sono esclusivamente svolte con muletti,

carrelli sollevatori, carrello telescopico. Il mansionario prevede la patente

dei carrelli, attività prevalentemente svolta da seduto, con possibilità di alternare

la postura. Mentre nel settore sanitario/ospedaliero (bisturi, lame, fobici,

garze ecc..) e dell'industria elettronica (componenti in plastica e di rame), i

pesi da maneggiare possono essere di piccola taglia, che non superano i 2 kg. (…)”

(IV/1)

Con la replica

l’insorgente ha contestato il complemento 3 maggio 2021 del consulente AI e,

allegate le schede “Custode (APF)” (doc. D) e “Impiegato in logistica

(AFC)” (doc. E), escluso la possibilità di svolgere a tempo pieno le

attività indicate.

Al riguardo, nella

valutazione dell’8 giugno 2021 (VIII/1), il consulente AI si è così espresso:

"

(…)

Risposta al punto 5.4

La presa di posizione, di ritenere l'assicurato abile

al 100% in un'attività adeguata, è data da un fatto oggettivo. Nonostante il danno

alla salute e i limiti funzionali, l'assicurato ha dimostrato in modo pratico e

concreto di avere le capacità e le risorse per svolgere un'attività adeguata.

L'accertamento professionale è servito per avere prova delle risorse del sig. RI

1, in un nuovo contesto lavorativo. L'esito di questa prova è stato positivo,

dimostrando che i limiti funzionali possono coesistere con un'attività

professionale. Di fatti, l'assicurato non ha fatto un giorno di assenza per

malattia e/o assenze per dolori vari, causata dall'attività esercitata. Da

sottolineare che l'accertamento è durato 3 mesi, un lasso di tempo sufficiente

per verificare la tenuta fisica del sig. RI 1. In caso di peggioramento e/o

problemi di salute, il provvedimento professionale poteva essere interrotto immediatamente,

cosa che non è avvenuta, in quanto l'attività professionale, nonostante l'età,

i molteplici danni alla salute rilevanti e i molteplici limiti funzionali

dell'assicurato, è totalmente idonea.

Risposta al punto 6, 6.1

Inizio rispondendo che, il compito del consulente Al è

quello di elencare le attività confacenti dal lato medico. Partendo da questa

base si procede con degli accertamenti professionali per verificare se anche

dal lato pratico, un'eventuale attività è esigibile.

Analizzando il caso, la procedura è stata eseguita

correttamente, con esito positivo sulle possibilità di svolgere un'attività

professionale da parte del sig. RI 1.

Durante l'accertamento durato 3 mesi, l'assicurato ha

dimostrato di avere capacità, competenze e risorse validissime da poter impiegare

in una nuova professione. È stato in grado di adattarsi ad un nuovo contesto

lavorativo ed assolvere in modo ottimale le mansioni richieste (vedi rapporto

valutazione del datore di lavoro del 19.01.2021). Ha dimostrato capacità di

ragionamento e di comprendere quanto gli è stato assegnato. Durante tutto

questo periodo non c'è stato un problema che possa far emergere il ragionevole

dubbio che l'assicurato avesse delle lacune nell'assolvere una nuova professione.

Questo periodo di osservazione è stato utile e sufficientemente lungo per capire

se l'assicurato è reintegrabile. L'esito è stato positivo.

[…]

Ciò a dimostrazione che è stata fatta un'analisi

globale completa, non solo a livello teorico ma anche a livello pratico.

Tutte le attività elencate richiedono la capacità del

saper fare, cosa che grazie all'iter professionale del sig. RI 1, è in grado di

assolvere. La maggior parte dei custodi ed impiegati in logistica non hanno un

attestato specifico nel settore ma è sufficiente possedere un AFC che sia affine

alla professione. Grazie all'attestato come elettricista, il sig. RI 1 sarebbe

una persona qualificata per essere assunto in queste professioni.

Quanto riportato dall'avv. nel sotto paragrafo di ogni

attività (custode di immobili, addetto all'assemblaggio, portiere d'albergo,

impiegato in logistica), viene descritta una serie di mansioni che non possono

essere contestualizzate per tutti i datori di lavoro, in quanto esistono

molteplici contesti lavorativi nei singoli settori professionali. Ritengo che

ogni attività lavorativa elencata è compatibile con le caratteristiche

personali e professionali del sig. RI 1. Prendendo ad esempio la scheda del

custode in allegato D, inoltrata dall'avv., evidenzia in modo ottimale come le

principali attività, quali organizzare, pianificare, controllare ed eseguire i

lavori, sono compatibili con quanto fatto durante l'accertamento di tre mesi e

durante l'esperienza lavorativa avuta in passato per 15 anni, presso il

Consorzio di depurazione acque. (…)” (VIII/1)

Quanto alle censure circa

le attività indicate dal consulente AI e alla sua reintegrabilità nel mondo del

lavoro avuto riguardo all’età – premesso che le stesse non possono in

ogni caso essere seguite laddove partono da una diversa valutazione della

capacità lavorativa rispetto a quella qui confermata al consid. 2.8 – va

rilevato quanto segue.

La giurisprudenza federale

ha, in maniera costante, già stabilito che nel mercato

occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una

sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui

possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano

aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto

2012.

consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18

giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e

9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo la giurisprudenza

federale, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va

rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad

attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di

montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi

fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di

confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del

23.

agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).

Si può,

quindi, senz'altro ipotizzare – senza far riferimento alla difficoltà

concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,

difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e

non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991

pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) – che il ricorrente sia in

grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa del 100% in

attività adeguate.

Quanto alla

reintegrabilità nel mondo del lavoro avuto riguardo all’età – a

prescindere dal fatto che la STCA 32.2006.24 del 9 gennaio 2007, di cui

l’insorgente pretende l’applicabilità (I, punto 2.1 e VI, punto 6.1), è stata

impugnata davanti al TF che, con sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008, l’ha

annullata confermando la decisione resa dall’amministrazione – va qui

innanzitutto rilevato che la questione è già stata oggetto di ampia disanima da

parte di questo Tribunale nella STCA 32.2015.114 del 27 giugno 2016 confermata

nella STCA 32.2018.213 del 28 settembre 2019 a cui qui si rimanda.

Giova qui

inoltre ricordare che, al consid. 4.1.2 della STF 9C_847/2015 del 30 dicembre

2015, il TF ha riassunto la sua giurisprudenza, rilevando ad esempio che aveva

ritenuto esigibile il cambiamento di attività per un assicurato di 62 anni e ¾

che poteva svolgere solo attività sedute o con frequenti cambiamenti di

posizione ma che non aveva patologie alle estremità superiori, e che dunque

poteva esercitare attività di sorveglianza. Anche per un 61enne che poteva

esercitare solo attività leggere da seduto e che non era toccato nella

motricità fine è stato esatto un cambiamento di professione. È invece stata

negata la possibilità di cambiare attività ad un assicurato di 64 anni e 6 mesi

che aveva difficoltà nella motricità fine, così come ad un assicurato 64enne

che poteva esercitare un’attività leggera solo nella misura del 50% e ad un

altro assicurato che si trovava a circa 10 mesi dal pensionamento e poteva

esercitare solo al 50% un’attività leggera. Nel caso giudicato dal TF, l’Alta Corte ha confermato l’esigibilità

lavorativa del ricorrente che al momento determinante aveva 63 anni e 6 mesi,

era abile al 100% in attività leggera, doveva evitare di sollevare pesi sopra i

10.

kg ed esercitare piuttosto attività dove potesse rimanere seduto, che

parlava tedesco ed italiano e che aveva appreso a destreggiarsi anche con

clienti esterni.

Il TF, nella STF

9C_536/2015 del 21 marzo 2016, rilevato che al momento determinante

l’assicurato poteva lavorare, prima del pensionamento, ancora 1 anno e 8 mesi,

ha ritenuto esigibile, per l’insorgente, mettere a frutto la sua residua

capacità lavorativa ritenuto che dal punto di vista medico avrebbe potuto

esercitare numerose attività leggere, ossia tutti i lavori per i quali non

doveva sollevare pesi superiori ai 15 kg, con cambio frequente di posizione e

tutte le attività dove non vi è necessità di usare la forza al di sopra delle

spalle.

Sempre il TF,

nella STF 8C_117/2018 del 31 agosto 2018, ha ritenuto esigibile mettere a

frutto la capacità lavorativa residua per un’assicurata, 62enne al momento

determinante, completamente inabile nella sua precedente attività (attiva quale

donna delle pulizie in hotel, cliniche e nella ristorazione), senza alcuna

formazione professionale, e capace all’80% in attività confacenti al suo stato

di salute. L’Alta Corte in quell’occasione non ha ritenuto determinante

la circostanza che l’interessata aveva una capacità di concentrazione limitata

e necessitava di numerose pause, così come che vi era una limitazione

soggettiva delle prestazioni che in sostanza non permettevano una

reintegrazione professionale (cfr. consid. 3.3.2). Il TF

ha inoltre rammentato che gli ostacoli concernenti

l’inesigibilità della capacità lavorativa residua delle persone prossime al

pensionamento sono elevati (cfr. consid. 3.3.4).

Nel caso di specie il

momento determinante ai sensi della DTF 138 V 457 – in detta pronuncia

l’Alta Corte ha stabilito che il momento in cui la questione della messa a

profitto della capacità lavorativa (residua) di un assicurato in età avanzata

viene esaminata corrisponde a quello in cui è stato accertato che l’esercizio

di un’attività lucrativa (parziale) è ragionevolmente esigibile dal punto di

vista medico – è il 27 agosto 2020, quando il medico SMR ha allestito il

rapporto finale (doc. AI 141/364-368) e, sulla base della perizia

pluridisciplinare del __________ del 26 agosto 2020 (doc. AI 142/369-496), ha formulato

la propria valutazione (confermata da questo Tribunale, cfr. consid. 2.8) circa

l’evoluzione dell’incapacità lavorativa in un’attività adeguata.

In quel momento

l’insorgente aveva 59 anni e quasi 4 mesi ed è stato considerato

capace al lavoro in un’attività adeguata nella misura del 100% dal mese di

agosto 2019 in avanti. Quanto alle limitazioni è stato ritenuto un limite di

carico di 7.5 kg, sono inoltre state poste (già incluse nella valutazione)

l’alternanza della postura al bisogno, mentre non vi era nessuna difficoltà

nello svolgere lavori di precisione e nemmeno vi era la necessità di pause

supplementari (cfr. il rapporto finale SMR del 27 agosto 2020 sub doc. AI

141/367).

Dalla valutazione del

consulente AI del 22 settembre 2020 (doc. AI 144/498-501), quanto alla

formazione scolastica e alle esperienze professionali, risulta: “(…) Iter

scolastico Apprendistato come elettricista con diploma AFC nel 1980 Iter

professionale 1977-1998 apprendista/operaio elettricista presso ditta __________

1998-2000 indipendente elettricista a __________. Nel 2001-2001 elettricista-montatore

presso ditta __________ di __________ 2002-2018 elettricista-manutentore presso

__________. Luogo di lavoro presso il depuratore a __________ ed eventualmente

a __________ e __________. Si occupava di manutenzione meccanica, elettrica,

pulizia dell'impianto, manutenzione stabili, raramente ufficio.

Montaggio/smontaggio motori e parti meccaniche, manutenzione macchinari pesanti,

interventi notturni durante il picchetto. (…)” (doc. AI 144/498).

Nel “Curriculum vitae”

del 28 agosto 2017 (doc. AI 63/128-133) l’insorgente, oltre alle precedenti

diverse esperienze lavorative avute dal 1976 al tuttora (cfr. doc. AI 63/131),

ha segnalato di disporre di un veicolo proprio di cui può disporne (cfr. doc.

AI 63/128, punto 2.2), che l’italiano è la sua lingua madre e che dispone di conoscenze

base di francese (cfr. doc. AI 63/129, punto 3.1.1).

Alla luce

della situazione concreta dell’assicurato, della giurisprudenza sopra esposta e

degli ostacoli relativamente elevati concernenti l’inesigibilità della capacità

lavorativa residua delle persone prossime al pensionamento (vedi la succitata

STF 9C_847/2015 del 30 dicembre 2015), è dunque a giusta ragione che

l’amministrazione – viste anche le argomentazioni sviluppate dal

consulente AI nelle succitate prese di posizione del 3 maggio e dell’8 giugno

2021.

(IV/1 e VIII/1), che vanno qui confermate, tenuto conto anche del

riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel

sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (DTF 137 V

71, 132 V 393 consid. 3.3) – ha considerato il ricorrente

integrabile nel mondo del lavoro in attività confacenti al suo stato di salute.

In

particolare, avuto riguardo agli apprezzamenti soggettivi, privi tuttavia di

alcuna prova e formulati circa lo stage di tre mesi presso la __________ di __________

(vedi il punto 2.5 del ricorso), questo Tribunale, ribadito il riserbo

di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione, deve confermare quanto addotto

dal consulente AI che, come già sopra riportato – premesso che

l’accertamento professionale in parola ha avuto lo scopo di determinare, a

livello pratico, la capacità lavorativa in un’attività adeguata –, ha

concluso che “(…) ritengo che l'assicurato, durante il provvedimento, ha

dimostrato di possedere diverse risorse ancora impiegabili in una nuova

professione. Le valutazioni di un consulente d'integrazione professionale, non

devono prendere in considerazione solo l'età, ma anche le attitudini,

competenze e conoscenze professionali del passato, che possono essere

riutilizzate in una nuova attività lavorativa. Durante l'accertamento professionale

e quanto riportato in un rapporto del datore di lavoro (controfirmato anche

dall'assicurato) conferma che il sig. RI 1 è idoneo e capace di lavorare al

100% come custode d'immobile, senza limitazioni legate all'età e/o invalidità.

Tenendo conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino,

si può ritenere che (pur tenendo conto delle componenti riduttive), in

situazione di equilibrio, il mercato del lavoro sia ancora apprezzabilmente

esteso ed accessibile al sig. RI 1. (…)” (IV/1, pag. 2).

2.10

Quanto

alla valutazione economica determinante è l’anno 2021.

Infatti, oggetto del

contendere è la decisione del 1. aprile 2021 con la quale, con effetto dal

primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione, l’Ufficio

AI ha soppresso il diritto alla rendita (cfr. consid. 1.3.).

2.10.1

Per quel

che concerne il reddito da valido l’Ufficio AI – vista la tabella

allestita il 18 marzo 2021 nella quale figura la seguente osservazione: “(…)

Rh 2019: Siccome l’A.to ha percepito dei salari annui sempre diversi,

effettuiamo la media dal 2011 al 2016 (78'415, 80'017, 80'680, 79'940, 80'007,

76'972) ed otteniamo un salario annuo pari a Fr. 79'338.50. (…)”

– ha

ritenuto la somma di fr. 79'338.50.

Detto importo, riferito all’anno

2019, non è stato contestato dall’insorgente – il ricorrente lo ha

infatti ritenuto nei suoi calcoli (I, punto 3) – e può essere fatto

proprio dal TCA.

Aggiornato al 2021 il

reddito da valido si attesta a fr. 80'373.07 (79'338.50 aumentati dello 0.8% per

il 2020 e dello 0.5 per il 2021 pari alla stima trimestrale dell’evoluzione dei

salari nominali per il 2021 primo trimestre ultimo dato disponibile).

2.10.2

Per quel che concerne il

reddito da invalido – ricordato che per l’applicazione dei dati

statistici l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(SVR 2007 UV nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006) – vale quanto

segue.

Dalle motivazioni della

decisione impugnata risulta che “(…) utilizzando i dati forniti dalla citata

tabella elaborata dall'Ufficio federale di Statistica [ndr.: si riferisce

alla tabella TA1] l'assicurato nel 2019 avrebbe potuto realizzare un salario

mensile di Fr. 5'466.40 (attività semplici e ripetitive, valore mediano).

Riportando questo dato su 41.69 ore esso ammonta a Fr. 68'361.40 per l'intero

anno. Considerando un'attività al 100% ed effettuando una riduzione totale del

20% per attività leggere e per altri fattori di riduzione, ne deriva un reddito

da invalido di Fr. 54'689.10. (…)” (doc. AI 166/557).

L’importo di fr. 68'361.40

(riferito all’anno 2019 e ottenuto prima dell’applicazione della riduzione del

20%) non è stato contestato dall’insorgente – che lo ha utilizzato nei

suoi calcoli (I, punto 3) – e può essere fatto proprio dal TCA.

Aggiornato al 2021 il

reddito da invalido si attesta a fr. 69'252.83 (68'361.40 aumentati dello 0.8%

per il 2020 e dello 0.5 per il 2021 pari alla stima trimestrale dell’evoluzione

dei salari nominali per il 2021 primo trimestre ultimo dato disponibile).

Ritenuta una capacità

lavorativa totale in un’attività adeguata (cfr. consid. 2.8) e applicando la riduzione

del 20% riconosciuta dall’amministrazione nella decisione impugnata, il reddito

da invalido si attesta a fr. 55'402.26 (69'252.83 ridotti del 20%).

2.10.3

Confrontando il reddito da

valido di fr. 80'373.07 (cfr. consid. 2.10.1) con quello da invalido di fr.

55'402.26 (cfr. consid. 2.10.2), si ottiene un grado d’invalidità del 31% ([80'373.07

-55'402.26] x 100 : 80'373.07 = 31.06% arrotondato al 31% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121) ciò che giustifica la

soppressione della rendita non raggiungendo il grado d’invalidità la soglia

pensionabile del 40% (art. 28 cpv. 2 LAI).

Anche volendo applicare la

riduzione del 25% pretesa dall’insorgente (I, punto 3), il risultato non

cambierebbe. Infatti, in questo caso, il reddito da invalido ammonterebbe a fr.

51'939.62 (69'252.83 ridotti del 25%) e il grado d’invalidità si attesterebbe

al 35% ([80'373.07 - 51'939.62] x 100 : 80'373.07 = 35.37% arrotondato

al 35%) ciò che esclude il diritto ad una rendita d’invalidità ai sensi

dell’art. 28 cpv. 2 LAI.

2.11

Stante tutto quanto precede la

decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

2.12

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione

transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis

LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 138 V 122; 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500.-- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti