32.2021.56
Soppressione della rendita in via di revisione dopo una decisione con la quale, vista la situazione medica non stabile, l'amministrazione si era riservata espressamente la possibilità di procedere ad una revisione. Reintegrabilità e valutazione economica
17 agosto 2021Italiano64 min
indebitamente la prestazione o ha violato l’obbligo d’informare impostogli ragionevolmente
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.56
FS
Lugano
17 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 aprile 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 1° aprile 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1961, di
formazione montatore elettricista, nel dicembre 1990 ha presentato una prima
richiesta di prestazioni AI, per le conseguenze di un incidente della
circolazione avvenuto nel dicembre 1989 (doc. AI 8/16-21), sfociata nella
decisione 26 maggio 1994 con cui l’Ufficio AI gli ha riconosciuto il diritto ad
una rendita intera dal 1. dicembre 1990 (grado d’invalidità 75%) e ad una mezza
rendita dal 1. novembre 1991 al 30 aprile 1994 (grado d’invalidità del 50%) (doc.
AI 49/91-93; vedi anche la “storia per l’incarto AI” sub doc. AI
47/88-89 da cui emerge che “(…) preso atto della dichiarazione
dell’assicurato dalla quale risulta che egli rinuncia alla rendita futura
avendo intenzione di riprendere attività completa, si sopprime il pagamento con
il 30.04.1994. (…)” (doc. AI 47/89)).
1.2. Nel maggio 2017 l’assicurato,
a causa di malattia e allora attivo quale elettricista manutentore presso il __________
(doc. AI 66/154-161), ha presentato una seconda domanda volta all’ottenimento
di prestazioni AI per adulti (doc. AI 52/98-105).
Esperiti gli accertamenti
medici ed economici, l’Ufficio AI, con decisione dell’8 marzo 2019 cresciuta
incontestata in giudicato (doc. AI 105/257-258), ha riconosciuto, dal 1.
gennaio 2018 (dopo l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), il diritto
ad una rendita intera. Nelle motivazioni (doc. AI 99/248-251) – premesso che, in base agli atti
acquisiti, dal profilo medico teorico va riconosciuta un’inabilità lavorativa
in qualsiasi attività del 100% dal 17 gennaio 2017, del 50% dal 1. febbraio
2018 e poi ancora del 100% dal 17 aprile 2018 in avanti –, tra l’altro, l’amministrazione ha
rilevato che “(…) al momento però, l’assicurato, risulta ancora in cura e
gli atti sui quali lo scrivente Ufficio ha basato il proprio giudizio non
permettono perciò a quest’ultimo di esprimersi in modo definitivo in merito
alla residua capacità di guadagno. È pertanto reso attento in merito al fatto
che rimane impregiudicata la possibilità di procedere ad una revisione (art. 17
LPGA), che potrà essere predisposta quando l’Ufficio AI disporrà della documentazione
atta a permettere una valutazione approfondita e conclusiva della fattispecie
(cfr. STF del 20.11.2008 in J., 9C_342/2008). (…)” (doc. AI 90/248).
1.3. Nell’aprile 2019 (vedi il “Giornale
delle revisioni” sub doc. AI 107/261) è stata avviata d’ufficio una
procedura di revisione del diritto alla rendita. Effettuati gli accertamenti
medici ed economici del caso, inclusa una perizia pluridisciplinare a cura del __________
(doc. AI 142/369-496) e un “Accertamento professionale, orientamento (art.
15 LAI)”
(doc. AI 145/502-503 con la “Garanzia per l’accertamento
della scelta professionale” (doc. AI 146/504-505), il rapporto intermedio
del 14 gennaio 2021 del consulente AI (doc. AI 147/506-507) e quello del datore
di lavoro sottoscritto dall’assicurato (doc. AI 143/508-509)), con decisione
del 1. aprile 2021, preavvisata il 1. febbraio 2021 (doc. AI 151/516-520),
l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita, non raggiungendo il grado
d’invalidità il minimo pensionabile del 40%, con effetto dal primo giorno del
secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. b
OAI) (doc. AI 166/555-560). Contestualmente l’amministrazione ha negato
l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso interposto contro la decisione
(art. 49 cpv. 5 e 52 cpv. 4 LPGA).
1.4. L’assicurato, rappresentato
da RA 1, ha presentato ricorso al TCA. Contestati la valutazione medica e
quella economica, tramite l’avv. __________, ha formulato il seguente petito: “(…)
1. Alla presente opposizione [ndr. recte: ricorso] è concesso l'effetto
sospensivo. § Di conseguenza pendente la procedura il signor RI 1 continua a
ricevere la rendita intera d'invalidità (grado Al del 100%). 2. In via
preliminare ed eventuale: se necessario, si chiede una perizia
pluridisciplinare (in particolare ortopedica), atta ad accertare il reddito da
valido, da invalido, la percentuale di capacità lavorativa ed il grado
d’invalidità. Si chiede che gli atti siano rinviati all’Ufficio Al affinché
proceda con una perizia indipendente ai sensi degli art. 44/45 LPGA. 3. Nel
merito: il ricorso è accolto. § Di conseguenza la decisione Al 1.4.2021
impugnata è annullata. §§ Gli atti sono ritornati all’Ufficio Al per nuova
decisione rispettivamente questo Tribunale stabilisce che il signor RI 1
continua ad avere diritto ad una rendita intera d'invalidità (grado Al del
100%). 4. Protestate tasse, spese e ripetibili. (…)” (I, punto II).
1.5. Con la risposta di causa del 19
maggio 2021 (IV), l’Ufficio AI, rinviando anche al rapporto complementare del 3
maggio 2021 del consulente AI (IV/1), ha chiesto di respingere il ricorso e la
domanda di ripristino dell’effetto sospensivo, confermando la correttezza della
decisione impugnata.
1.6. Con replica del 31 maggio
2021 (VI) l’insorgente, tramite il suo legale, ha ulteriormente confermato le
sue posizioni allegando le schede “Custode (APF)” (doc. D) e “Impiegato
in logistica (AFC)” (doc. E). Su tutto ciò si è espresso l’Ufficio AI nelle
osservazioni del 16 giugno 2021 (VIII) con allegato il rapporto 8 giugno 2021
del consulente AI (VIII/1), trasmessi al ricorrente per conoscenza (IX). Delle
rispettive argomentazioni si dirà, ove necessario, in corso di motivazione.
1.7. Con decreto 1. luglio 2021 il
vicepresidente del TCA ha respinto la domanda di ripristino dell’effetto
sospensivo (X).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se correttamente l’Ufficio AI ha soppresso la rendita intera in via di
revisione.
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,
n. 46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di
cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,
non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28
cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI
prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli
può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità
lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali
del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi
(metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136
consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo la giurisprudenza
per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al
momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido
e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul
diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.3. L’art. 17 cpv. 1 LPGA
stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce
una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
Fatti
I principi
giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime
del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA
(DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).
La rendita
può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile
dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla
capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato,
abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275
consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice
valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STF
I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF
133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V
262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF
8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STF 29 maggio 1991 nella causa St.;
RCC 1984 pag. 137).
Circa gli
effetti, l’art. 88bis cpv. 2 OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione
della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per
l’assistenza è messa in atto: il più presto, il primo giorno del secondo mese
che segue la notifica della decisione (lett. a); retroattivamente dalla data in
cui avvenne la modificazione determinante se il beneficiario ha ottenuto
indebitamente la prestazione o ha violato l’obbligo d’informare impostogli ragionevolmente
dall’articolo 77, indipendentemente dal fatto che la prestazione abbia continuato
a essere versata a causa dell’ottenimento indebito della medesima o della
violazione dell’obbligo di informare.
2.4. Nell’ambito dell’evasione
della domanda di prestazioni del maggio 2017 l’Ufficio AI, come accennato (cfr.
consid. 1.2), con decisione dell’8 marzo 2019 ha riconosciuto il diritto ad una
rendita intera dal 1. gennaio 2018 (doc. AI 105/257-258).
Nelle motivazioni (doc. AI
99/248-251) l’amministrazione ha, tra l’altro, rilevato che “(…) al momento
però, l’assicurato, risulta ancora in cura e gli atti sui quali lo scrivente
Ufficio ha basato il proprio giudizio non permettono perciò a quest’ultimo di
esprimersi in modo definitivo in merito alla residua capacità di guadagno. È
pertanto reso attento in merito al fatto che rimane impregiudicata la
possibilità di procedere ad una revisione (art. 17 LPGA), che potrà essere
predisposta quando l’Ufficio AI disporrà della documentazione atta a permettere
una valutazione approfondita e conclusiva della fattispecie (cfr. STF del
20.11.2008 in J., 9C_342/2008). (…)” (doc. AI 90/248).
In effetti – visto lo scritto 26 settembre 2018 con
cui l’allora patrocinatore avv. __________ comunicava all’Ufficio AI che “(…)
alla luce del fatto che il 06.01.2019 scadrà il diritto alle indennità di
perdita di guadagno per malattia ed avendo il datore di lavoro del signor RI 1
già prospettato la cessazione del rapporto di lavoro per quella data, la
decisione circa la messa a beneficio di una rendita di invalidità diviene non
solo fondamentale ma soprattutto urgentissima. Tenuto conto del fatto che la
domanda è ormai pendente da un anno e mezzo con la presente sono a sollecitarvi
una decisione in tempi brevissimi evitandomi così di dover ricorrere
all’istituto della denegata/ritardata giustizia. (…)” (doc. AI 90/231) –, con lettera del 28 settembre 2018,
l’amministrazione rispondeva al legale che “(…) nel caso specifico, il
nostro Servizio Medico Regionale (SMR), ritiene che, a far capo dal gennaio
2019, si potrà verificare la possibilità di effettuare provvedimenti di ordine
professionale, misure che risultano essere indispensabili da valutare, prima di
poter definire l’esito della pratica. Nel corso del mese di dicembre 2018, ci
sarà dunque un aggiornamento completo degli atti medici, i quali verranno
successivamente sottoposti al nostro SMR al fine di poter attribuire, in un
secondo momento, la pratica al nostro Servizio Integrazione Professionale
(SIP), che provvederà a convocare l’assicurato per valutare la possibilità di
attuare eventuali provvedimenti di ordine professionale. Alla luce di quanto
sopra esposto, non è possibile, nell’immediato, definire il caso
dell’assicurato, la invitiamo a voler ulteriormente pazientare. (…)” (doc.
AI 92/233).
La succitata decisione
dell’8 marzo 2019 (doc. AI 105/257-258) – preceduta dagli ulteriori
solleciti del 2 ottobre e dell’8 novembre 2018 dell’avv. __________ (doc. AI
93/ 235 e 94/236-238), preavvisata il 12 novembre 2018 (doc. AI 95/239-243) e visto
anche lo scritto del 28 novembre 2018 con cui l’allora datore di lavoro
confermava che “(…) lo scioglimento del rapporto di pubblico impiego avverrà
il 13 febbraio 2019, data che corrisponde alla scadenza del diritto
all’indennità giornaliera di perdita di guadagno malattia, per decorrenza del
periodo contrattuale di copertura di 720 giorni (…).” (doc. AI 98/247) –
è dunque stata emessa in un momento in cui l’Ufficio AI non disponeva ancora di
sufficienti atti per esprimersi in modo definitivo ed è pertanto a buon diritto
che l’amministrazione si è riservata la possibilità di predisporre una
revisione non appena l’ulteriore documentazione da acquisire avesse permesso
una valutazione approfondita e conclusiva della fattispecie (in argomento vedi
anche il consid. 2.5 della STCA 32.2018.81 del 4 ottobre 2018).
In questo senso, al
considerando 3.2 (non pubblicato in DTF 135 I 1) della STF 9C_342/2008 del 20
novembre 2008 resa nella composizione di 5 giudici, l’Alta Corte ha sviluppato
la seguente considerazione: “(…) Nicht offensichtlich unrichtig - und daher
für das Bundesgericht bindend (Art. 105 Abs. 1 BGG) - ist die Feststellung der
Vorinstanz, die erstmalige Rentenfestsetzung beruhe bloss auf einer vorläufigen
Grundlage. Insbesondere führt der angefochtene Entscheid in tatsächlicher
Hinsicht korrekt an, dass der Heilungsverlauf und die Arbeitsfähigkeit im
Zeitpunkt der erstmaligen Rentenfestsetzung nicht abschliessend eingeschätzt
werden konnten, weshalb in der Verfügung vom 5. Mai 2004 eine spätere Prüfung
der Eingliederungsfrage vorbehalten worden sei. Zwar genügt für eine
revisionsweise Herabsetzung der Invalidenrente eine blosse Neubeurteilung der
invaliditätsmässigen Voraussetzungen nach ständiger Rechtsprechung nicht (statt
vieler Urteil 9C_114/2008 vom 30. April 2008 E. 2.1). Hingegen liegt dieser
Konzeption die Voraussetzung zugrunde, dass die erstmalige Rentenfestsetzung
auf der Basis einer umfassenden tatsächlichen Entscheidungsgrundlage ergangen
ist. Hat die Verwaltung hingegen, z.B. mit Blick auf eine noch laufende
medizinische Behandlung, eine nicht abschliessende Aktenlage für die
Rentenzusprechung genügen lassen (vgl. E. 5.3 hernach), so schliesst Art. 17
ATSG nicht aus, zu einem späteren Zeitpunkt eine eingehendere Abklärung der
Sache vorzunehmen und gestützt auf deren Ergebnisse tatsächlicher Natur über
den laufenden Leistungsanspruch neu zu befinden. (…)” (STF 9C_342/2008 del
20 novembre 2008, consid. 3.2).
2.5. Nella fattispecie in esame,
nell’ambito della revisione intrapresa d’ufficio nell’aprile 2019, l’Ufficio AI
ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del __________ (cfr. consid.
1.3).
Dalla perizia
pluridisciplinare del __________ del 26 agosto 2020 (doc. AI 142/360-496),
risulta che i periti hanno fatto capo a cinque consultazioni specialistiche
esterne, di natura reumatologica (dr. __________), psichiatrica (dr. __________),
cardiologica (dr. __________), ORL (dr. __________) e neurologica (dr. __________).
Posta la “Situazione
iniziale e aspetti formali” (doc. AI 142/369-371), elencati gli atti (doc.
AI 142/372-376), descritti l’anamnesi (famigliare, personale - sociale,
professionale, patologica e sistemica; i disturbi soggettivi con le affezioni
attuali e la descrizione della giornata) (doc. AI 142/376-385) e le
constatazioni obiettive (doc. AI 142/385-387), il dr. __________ non ha
ritenuto alcuna diagnosi internistica con influenza sulla capacità lavorativa e
ha esposto la “Valutazione medica e medico-assicurativa”, l’“Elenco
dei quesiti peritali e relative risposte” e gli “Allegati” (doc. AI
142/388-395).
Nella “Struttura della
valutazione consensuale per perizie pluridisciplinari” (doc. AI 142/396-405)
– premesso che “(…) le conclusioni peritali si fondano su
un’esauriente discussione tra i medici periti del __________ e tra il Dr. med. __________
e il Dr. med. __________ in data 20.08.2020 alle ore 15:30 tramite
teleconferenza (…)” (doc. AI 142/396) –, i periti del __________
hanno esposto l’iter che ha portato l’amministrazione a ordinare la presente
perizia pluridisciplinare, hanno confermato le valutazioni specialistiche di
natura reumatologica, psichiatrica, cardiologica, ORL, neurologica e
internistica (cfr. doc. AI 142/396-399) e posto le seguenti diagnosi:
"
(…)
B Diagnosi rilevanti con e senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa
B.1 Diagnosi rilevanti con
ripercussioni sulla capacità lavorativa.
Diagnosi reumatologiche
Sindrome lombovertebrale con possibile componente
spondilogena alla gamba sin. su alterazioni degenerative significative alla
colonna lombare in particolar modo L1-L2 con osteocondrosi e spondilosi a
tendenza iperostotica nonché presenza di una anterolistesi di grado l di L5 su
S1 su spondilolisi bilaterale di L5 con osteocondrosi a questo segmento.
Stato dopo protesi totale dell'anca sin. per
coxartrosi e osteonecrosi nel 2018.
Diagnosi cardiologiche
Flutter atriale tipico comune con:
- attuale ritmo di flutter atriale
con conduzione normofrequente a 70/min.
Pregressa fibrillazione atriale parossistica verosimilmente
perioperatoria con:
- CHA2DS2-VASc score di 0.
B.2 Diagnosi rilevanti senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa
Diagnosi reumatologiche
Sindrome cervicocefale su alterazioni condrosiche a
livello C5-C6.
Leggero disturbo all'avambraccio sin. in stato dopo
asportazione di lembo cutaneo per impianto in sede del pavimento della bocca
nel 2017.
Diagnosi neurologiche
Sindrome lombovertebrale cronica senza deficit
neurologici associati.
Sindrome cervicale cronica.
Cefalee verosimilmente cervicogene (DD tensive).
Diagnosi ORL
Stato dopo trattamento chirurgico per carcinoma
epiteliale del pavimento della cavità orale, stadio clinico pT1, pN1
(24.1.2017).
Altre diagnosi internistiche
Obesità con BMI 38 kg/m2.
Stato dopo colecistectomia laparoscopica e ERCP per
colecistite acuta con coledocolitiasi e dilatazione delle vie biliari intra- ed
extraepatiche in aprile 2020. (…)" (doc. AI 142/399-400).
Ai punti da C a M i periti
hanno formulato le seguenti conclusioni:
"
(…)
C Ripercussioni funzionali dei
reperti / delle diagnosi
Per quanto riguarda le patologie in ambito reumatologico,
come descritto dal nostro consulente, l'A. è da ritenere limitato in attività
lavorative particolarmente pesanti in cui debba eseguire movimenti ripetitivi
di flessione e rotazione del tronco, mantenere posizioni non ergonomiche, in
cui deve alzare dei pesi superiori ai 10-15 kg ripetutamente (pesi inferiori ai
7,5 kg possono essere alzati ripetutamente), è limitato nel mantenere posizioni
statiche in piedi per circa 30 min. (cambiando appoggio invece può stare in
piedi anche per diverse ore), la posizione seduta può essere mantenuta a lungo se
la sedia ha caratteristiche ergonomiche, non vi sono limitazioni per i disturbi
al ginocchio ed a livello della mano sin. e del braccio sin. In un'attività
adeguata che rispetti le limitazioni descritte vi è una capacità lavorativa
piena.
Dal punto di vista cardiologico il nostro consulente
ritiene che I'A. con l'attuale aritmia possa avere una minima componente di dispnea
causata dalla stessa e pertanto in linea generale, al momento attuale,
andrebbero evitati degli sforzi con impegno fisico pesante: in considerazione
pertanto della sua ultima attività e dopo aver verificato il mansionario il
nostro consulente valuta che nell'attività da ultimo svolta vi è una riduzione
della capacità lavorativa nella misura del 10%, intesa come riduzione del
rendimento, mentre vi è una capacità lavorativa piena in un'attività lavorativa
che comporta un'attività fisica che va da lieve a moderata.
Dal punto di vista neurologico, ORL e psichiatrico vi
è una capacità lavorativa piena sia nell’attività da ultimo svolta che in altre
attività.
A prescindere dalle valutazioni allegate in ambito
reumatologico, neurologico, cardiologico, ORL e psichiatrico, le altre diagnosi
internistiche non comportano una limitazione della capacità lavorativa.
D Discussioni di aspetti della
personalità eventualmente rilevanti
Considerandi
II nostro consulente in psichiatria non ha evidenziato
disturbi psicopatologici né aspetti di personalità particolarmente rilevanti,
l'A. è una persona metodica ed autocontrollata che disdegna il cambiamento qualora
esso non gli dia prova di essere diretto ad un effettivo miglioramento della
propria situazione.
E Discussione di fattori di
stress e risorse
Secondo il nostro consulente in psichiatria l'A.
possiede delle buone risorse dal lato strettamente psichiatrico.
ll consulente in cardiologia descrive che la
componente di stress ha un influsso negativo sui fattori di rischio
cardiovascolare.
F Verifica della coerenza
Da parte dei consulenti non vengono descritte
incoerenze.
G Capacità lavorativa
nell'attività svolta finora
60% inteso con riduzione del rendimento sull'arco di
un'intera giornata lavorativa.
H Capacità lavorativa in un'attività
adeguata
100%.
I Motivazione della capacità e
dell'incapacità lavorative complessive (le incapacità lavorative parziali sono
interamente o parzialmente addizionabili o non lo sono affatto)
Si ritiene che le incapacità lavorative descritte dai
consulenti vanno integrate in quanto le patologie che causano una diminuzione
della capacità lavorativa comportano delle limitazioni funzionali, di
rendimento e di carico che in parte si sovrappongono.
I.1 Descrivere l'evoluzione della
capacità lavorativa nel tempo nell'attività svolta
Si ricorda che nel gennaio 2017 l'A. era stato
sottoposto ad un intervento di resezioni di un carcinoma epiteliale della parte
anteriore del pavimento della bocca, linfadenectomia ed impianto di lembo di
cute radiale. Dopo valutazione del Servizio Medico Regionale, con decisione
dell'Ufficio Al del Canton Ticino dell'8.3.2019 a decorrere dall’1.1.2018
all'A. era stata attribuita una rendita intera Al grado 100%. In ottobre 2018
I'A. era stato sottoposto ad un intervento di protesi totale dell'anca sin. per
coxartrosi ed osteonecrosi: secondo il consulente in reumatologia a 6 mesi da
questo intervento all'anca sin. l'A. può essere considerato abile al lavoro
nella misura del 70% nell'attività da ultimo esercitata e nella misura del 100%
in un'attività adeguata. Dal punto di vista ORL, come descritto anche dal nostro
consulente, l'A. era stato ritenuto abile al lavoro nella misura del 100% nel
rapporto del reparto di chirurgia maxillofacciale dell'Ospedale __________ di __________
del 6.8.2019. Si ritiene pertanto che la capacità lavorativa globale nella misura
del 60% nell'attività da ultimo esercitata di elettricista e nella misura del
100% in un'attività adeguata vale a decorrere dall'agosto 2019 sino ad oggi e
continua.
I.2 Descrivere l'evoluzione della
capacità lavorativa nel tempo in un'attività adeguata
Si ricorda che nel gennaio 2017 I'A. era stato
sottoposto ad un intervento di resezioni di un carcinoma epiteliale della parte
anteriore del pavimento della bocca, linfadenectomia ed impianto di lembo di cute
radiale. Dopo valutazione del Servizio Medico Regionale, con decisione dell'Ufficio
AÌ del Canton Ticino dell'8.3.2019 a decorrere dall'1.1.2018 all'A. era stata
attribuita una rendita intera Al grado 100%. In ottobre 2018 l'A. era stato
sottoposto ad un intervento di protesi totale dell'anca sin. per coxartrosi ed
osteonecrosi: secondo il consulente in reumatologia a 6 mesi da questo
intervento all'anca sin. l'A. può essere considerato abile al lavoro nella
misura del 70% nell'attività da ultimo esercitata e nella misura del 100% in
un'attività. adeguata. Dal punto di vista ORL, come descritto anche dal nostro
consulente, l'A. era stato ritenuto abile al lavoro nella misura del 100% nel
rapporto del reparto di chirurgia maxillofacciale dell'Ospedale __________ di __________
del 6.8.2019. Si ritiene pertanto che la capacità lavorativa globale nella
misura del 60% nell'attività da ultimo esercitata di elettricista e nella
misura del 100% in un'attività adeguata vale a decorrere dall'agosto 2019 sino
ad oggi e continua.
L Provvedimenti sanitari e
terapie con ripercussioni sulla capacità lavorativa
II consulente in reumatologia descrive che I'A.
riprenderà le fisioterapie ambulatoriali per la colonna vertebrale che
sicuramente potranno aiutare a mantenere i disturbi sotto controllo.
Dal lato cardiologico la capacità lavorativa,
nell'attività abituale, potrebbe essere suscettibile di un miglioramento
qualora si dovesse assistere ad un ripristino del ritmo sinusale in maniera
persistente e dopo aver verificato l'effettiva capacità sotto sforzo.
Per gli altri consulenti non è possibile migliorare
ancora in misura rilevante la capacità lavorativa mediante l'attuazione di
provvedimenti sanitari.
M Risposte a domande particolari
Revisione (solo per i casi sottoposti a revisione)
- Rispetto alla situazione documentata
negli atti alla base della summenzionata decisione determinante, si è
verificato un cambiamento dello stato di salute? Quali cambiamenti emergono dai
reperti e dalle diagnosi pertinenti?
Il consulente in reumatologia descrive che I'A. in
data 17.10.2018 era stato sottoposto ad un intervento di protesi totale dell'anca
sin. L'evoluzione, sia a detta dell'A. come pure dell'ortopedico che lo ha
operato, è stata favorevole, vi è stato un netto miglioramento dei dolori accusati
all'inguine e all'anca di sin. Clinicamente attualmente vi è una buona mobilità
dell'anca sin. con una leggera riduzione nella flessione con dei dolori nella
fase finale, la deambulazione è senza zoppia.
Dal punto di vista cardiologico il consulente descrive
che in novembre 2018 è subentrata un'aritmia sotto forma di fibrillazione
atriale ma soprattutto di flutter atriale.
II consulente ORL descrive che tenuto conto
dell'intervento chirurgico del gennaio 2017 e del successivo periodo di
riabilitazione, con esito favorevole, si può ritenere che già verso la fine del
2017.
l'A. aveva compiuto un ottimo periodo di convalescenza e riabilitativo
permettendogli di ritrovare un'alimentazione praticamente normale.
Dal lato strettamente psichiatrico, secondo il nostro
consulente, non è subentrato alcun cambiamento.
Quando è presumibilmente subentrato il
cambiamento?
Si ricorda che nel gennaio 2017 l'A. era stato
sottoposto ad un intervento di resezioni di un carcinoma epiteliale della parte
anteriore del pavimento della bocca, linfadenectomia ed impianto di lembo di
cute radiale. Dopo valutazione del Servizio Medico Regionale, con decisione
dell'Ufficio Al del Canton Ticino dell'8.3.2019 a decorrere dall'1.1.2018
all'A. era stata attribuita una rendita intera Al grado 100%. In ottobre 2018
l'A. era stato sottoposto ad un intervento di protesi totale dell'anca sin. per
coxartrosi ed osteonecrosi: secondo il consulente in reumatologia a 6 mesi da
questo intervento all'anca sin. I'A. può essere considerato abile al lavoro
nella misura del 70% nell'attività da ultimo esercitata e nella misura del 100%
in un'attività adeguata. Dal punto di vista ORL, come descritto anche dal
nostro consulente, I'A. era stato ritenuto abile al lavoro nella misura del
100% nel rapporto del reparto di chirurgia maxillofacciale dell'Ospedale __________
di __________ del 6.8.2019. Si ritiene pertanto che la capacità lavorativa
globale nella misura del 60% nell'attività da ultimo esercitata di elettricista
e nella misura del 100% in un'attività adeguata vale a decorrere dall'agosto
2019.
sino ad oggi e continua.
- Il cambiamento dello stato di
salute ha prodotto un cambiamento dell’incapacità al lavoro nel quadro
dell'attività svolta e nella capacità lavorativa in un'attività adeguata? In
caso affermativo, da quando e in che misura?
Sì, come descritto sopra, la capacità lavorativa
globale nella misura del 60% nell'attività da ultimo svolta di elettricista e
nella misura del 100% in un'attività adeguata vale da agosto 2019 sino ad oggi
e continua.
Informazioni sull'elaborazione della valutazione
consensuale con firma
Come sopra riportato, la valutazione consensuale è
avvenuta mediante teleconferenza. (…)" (doc. AI 142/400-404)
Il
medico SMR dr. __________, nel rapporto finale 27 agosto 2020 (doc. AI
141/364-368), si è allineato alle conclusioni a cui sono giunti i periti del __________
e ha confermato la seguente incapacità lavorativa con prognosi stazionaria:
"
(…)
ATTIVITÀ ABITUALE (riferita come attività al 100%)
40% dal 8.2019 dopo intervento anca e
dopo controllo ORL 6.8.2019
ATTIVITÀ ADEGUATA (riferita come attività al 100%)
0% dal 8.2019 continua
(…)" (doc. AI 141/365-366).
L’ulteriore documentazione
medica – meglio: il certificato
medico dell’1. marzo 2021 del dr. __________ (doc. AI 157/536), il rapporto 2
marzo 2021 del dr. __________ (doc. AI 157/540) e il certificato medico dell’8
marzo 2021 del dr. __________ (doc. AI 157/541) –
prodotta (nell’ambito dell’opposizione del 25 febbraio 2021 al progetto di
decisione del 1. febbraio 2021 sub doc. AI 156/527-533) con gli scritti del 4 e
11.
marzo 2021 dall’avv. __________ è stata sottoposta al medico SMR dr. __________
che, nelle “Annotazioni per/da SMR” del 15 e del 22 marzo 2021, ha
osservato: “(…) rapporto dr. __________ del 1.3.2021: ritiene non possibile
una ripresa lavorativa superiore al 50%. Valutazione: dall’attuale scritto del
dr. __________ non risulta una situazione differente a quella presente in
occasione della valutazione peritale. Non è condivisibile dal punto di vista
medico che un'attività lavorativa adatta sottoponga l'assicurato a rischi
maggiori di quelli incontrati nella vita quotidiana. (…)” (doc. AI 160/544)
rispettivamente “(…) Rapporto dr. __________ del 2.3.2021: - fornisce
riassunto clinico - assenza di nuovi elementi rispetto alla valutazione __________.
Certificato dr. __________ del 8.3.2021: - riassunto delle diagnosi - valuta un
attuale CL del 40-50% - dal certificato non risultano nuovi elementi rispetto
alla valutazione SA. (…)” (doc. AI 165/553).
2.6
Per poter graduare
l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre
di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti.
Il compito del medico
consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale
misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel
fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo
2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2
pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG,
2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STF I 462/05 del 25 aprile 2007; STF U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM)
dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che
se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono
essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il
profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi
vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF
ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_55/2018 del 30 maggio
2018.
consid. 6.2; 8C_820/2016
del 27 settembre 2017 consid. 5.3; 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid.
4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010
del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid.
3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit.,
ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto che uno o più medici curanti
esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre
nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010
del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Va poi rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pagg.
628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze
federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima
sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare,
secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]
Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 segg), in ambito psichiatrico l’esperto
deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche
valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il
carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita
27.
settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.7
Nel 2015 il Tribunale
federale (TF) ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una
rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche
oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141
V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi
casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una
procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo
potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando
da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un
altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione
complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra
l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una
terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il
reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della
personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle
limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero).
Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.
comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
In due sentenze del 30
novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che
la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui
la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da
accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le
malattie psichiche.
Ciò significa, in
particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente
criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per
la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr.
comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle succitate due
sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura
deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI
in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità
di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate
e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri
oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la
scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle
ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze
di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Nella DTF 145 V 215 il TF
ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le
malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una
procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
2.8
Nel caso concreto, questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente
vagliato, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.6 e 2.7),
non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni formulate dai periti del __________
fondate sulla perizia 26 agosto 2020 e confermate dal medico SMR dr. __________
(cfr. consid. 2.5). Perizia, quella del __________, che va considerata
dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali
ricordati ai considerandi precedenti.
Non vi sono in effetti
ragioni per scostarsi dalle convincenti e approfondite considerazioni espresse
dai periti i quali hanno anche considerato tutta la documentazione medica
(specialistica e non) agli atti e l’insorgente non ha prodotto alcuna valida
documentazione specialistica atta a mettere in dubbio le conclusioni a cui è
giunto il __________.
Con la replica l’insorgente
ha addotto che “(…) la perizia __________ 26.8.2020 non è indipendente ed è
incompleta. Il __________ opera regolarmente su mandato dell’Ufficio Al e non è
indipendente. Ciò è un fatto. Il ricorrente è stato oggetto di una perizia
internistica da parte del Dr. med. __________. In tale contesto è stato chiesto
un consulto veloce (di ca. 1 ora) a 5 medici: reumatologo, psichiatrico,
cardiologo, ORL e neurologico. Si veda la perizia __________, pag. 28. Del
tutto inspiegabilmente la perizia __________ non comprende né un consulto né
una vera e propria perizia da parte di uno specialista in ortopedia, che è
rilevante e decisivo in concreto. […] Nella perizia __________ si è proceduto
ad un colloquio di 1 ora da parte dello specialista in reumatologia. L’aspetto
ortopedico avrebbe dovuto essere valutato, come detto, dallo specialista in
questione, vale a dire dallo specialista in ortopedia. In merito
all’aspetto ortopedico il ricorrente ha prodotto due certificati (doc. A e B)
di due specialisti del ramo, in ortopedia e un certificato del proprio medico
curante (doc. C). I tre medici predetti, che seguono e dunque conoscono il caso
dell’assicurato, diversamente dallo specialista in reumatologia (che ha
effettuato un colloquio di 1 ora con l'assicurato), attestano chiaramente
che una ripresa lavorativa al 100%, anche in attività adeguate, non è più
possibile. Questi 3 pareri sono prevalenti, emergendo da specisti del ramo
(ortopedia) e da medici che conoscono il caso (e non solo in ragione di un
colloquio di 1 ora). Sulla base di questi pareri risulta giustificato annullare
la decisione impugnata, in quanto una ripresa lavorativa al 100% non è più
possibile, con richiesta di allestimento dì una perizia indipendente (art.
44/45 LPGA) anche ortopedica. (…)” (VI, punti 5.1 e 5.2).
Questo Tribunale rileva
che il 6 settembre 2019 l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurato che, per
chiarire il suo diritto alle prestazioni, riteneva necessario sottoporlo ad una
perizia medica pluridisciplinare (in ambito internistico, reumatologico,
cardiologico, psichiatrico e ORL), trasmettendogli pure la lista di domande che
sarebbero state sottoposte al centro peritale incaricato su base aleatoria ed
invitandolo, se desiderava aggiungere altre domande, a trasmetterle entro il 18
settembre 2019 (doc. AI 115/302-309). Entro questo termine, con scritto del 17
settembre 2019 (doc. AI 117/311), l’assicurato ha chiesto di essere valutato
anche da un ortopedico indicando il nome degli specialisti che lo hanno da
ultimo seguito. L’Ufficio AI, con lettera 19 settembre 2019 – vista l’“Annotazione per/da SMR”
nella quale il dr. __________ ha osservato che “(…) la perizia
pluridisciplinare viene chiesta per avere un quadro funzionale ed una
valutazione della capacità lavorativa residua. Una valutazione reumatologica è
idonea a stabilire i limiti funzionali derivanti da patologie dell’apparato
osteoarticolare, nel caso specifico una problematica dell’anca e del rachide
dorsale. Non vi è quindi nessuna necessità per includere una valutazione
ortopedica e/o chirurgica. (…)” (doc. AI 119/315) –, ha risposto all’assicurato che “(…)
sarà eventualmente prerogativa del Centro Peritale designato, di aggiungere eventuali
accertamenti, qualora ritenuti indispensabili ai fini peritali. (…)” (doc.
AI 118/314).
Da quanto suesposto questo
Tribunale deve dunque concludere che l’amministrazione, nell’ambito
dell’attribuzione del mandato ad un Centro d’accertamento medico, ha rispettato
i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA. Per quel che riguarda
il valore probatorio delle perizie __________, sotto il profilo
dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, va qui
invece rinviato alla succitata DTF 136 V 376 (cfr. consid. 2.6).
Il TCA ricorda inoltre che
in merito all’allestimento di una perizia ortopedica piuttosto che
reumatologica, va rilevato che anche se non ha una specializzazione in
ortopedia, il reumatologo per formazione ed esperienza lavorativa dispone dei
mezzi per valutare in modo adeguato e completo affezioni all’apparato
muscolo-scheletrico. In questo senso, nella STF 9C_547/2010 del 26 gennaio
2011, il TF ha, tra l’altro, osservato che “(…) Gegenstand
der Rheumatologie - als Teildisziplin der Inneren Medizin - sind (chronische)
Schmerzen des Bewegungsapparates; dies trifft u.a. auch auf die Orthopädie zu
(Urteil 9C_203/2010 vom 21. September 2010 E. 4.1). Weshalb insbesondere der
Rheumatologe nicht in der Lage gewesen sein soll, die Rückenbeschwerden des
Versicherten kompetent zu beurteilen, ist nicht ersichtlich (…)” (STF 9C_547/2010
del 26 gennaio 2011 consid. 4.1). In effetti, i
confini dell’area di competenza dell’ortopedico e del reumatologo non sono
sempre assolutamente netti, ma possono anche sovrapporsi a seconda delle
circostanze (STF 9C_856/2010 del 27 giugno 2011 consid. 5.2). Anche nella STF
8C_835/2014 del 16 gennaio 2015, richiamata la succitata STF 9C_547/2010 del 26
gennaio 2011, il TF ha rilevato come “(…) weshalb insbesondere die
Rheumatologie nicht in der Lage gewesen sein soll, die Beschwerden am linken
Fuss der Versicherten kompetent zu beurteilen, ist nicht ersichtlich (…)”
(STF 8C_835/2014 del 16 gennaio 2015, consid. 3.3).
In concreto, questo
Tribunale non vede alcuna ragione per scostarsi dalla conclusione a cui è
giunto l’Ufficio AI secondo cui – come dalla succitata “Annotazione
per/da SMR” del dr. __________ – non risultava necessaria
l’estensione ad un esame specialistico ortopedico.
Va qui ancora segnalato
che, trattandosi della scelta dei metodi di accertamento, i periti godono di un
ampio margine d’apprezzamento. Ciò vale anche per la scelta delle discipline
interessate. Di conseguenza rientra nel potere discrezionale del perito coinvolgere
ulteriori specialisti oppure rinunciarvi (STF 9C_753/2015 del 20 aprile 2016
consid. 3.3 e riferimenti ivi menzionati). In concreto, con scritto del 12
giugno 2020, il __________ ha comunicato all’assicurato che il dr. __________ “(…)
ritiene utile un consulto neurologico aggiuntivo (…)” (doc. AI 130/362).
Dagli atti nulla emerge, per contro, in merito alla necessità di una
valutazione ortopedica.
Quanto alla censura in
merito alla durata dei consulti presso il __________ va rilevato che il valore probatorio di un rapporto medico non dipende, di massima,
dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e concludenza
(STF 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in SZS/RSAS
2008.
pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti; cfr. anche STCA 32.2018.11 del 14
giugno 2018). La critica del ricorrente relativa alla durata dei singoli
consulti, non modifica quindi la valutazione specialistica.
Avuto riguardo
all’ulteriore documentazione medica –
meglio i doc. A, B e C prodotti nell’ambito dell’opposizione del 25 febbraio
2021.
al progetto di decisione del 1. febbraio 2021, ovvero: il certificato
medico dell’1. marzo 2021 del dr. __________ (doc. AI 157/536 = doc. A), il
rapporto 2 marzo 2021 del dr. __________ (doc. AI 157/540 = doc. B) e il
certificato medico dell’8 marzo 2021 del dr. __________ (doc. AI 157/541 = doc.
C) –, rilevato che detti
specialisti non si sono confrontati con le conclusioni a cui è giunto il __________
e che il dr. __________ nemmeno si è espresso chiaramente sulla capacità
lavorativa, questo Tribunale non ha alcuna ragione per scostarsi dalle
conclusioni a cui è giunto il medico SMR dr. __________ nelle “Annotazioni
per/da SMR” del 15 e del 22 marzo 2021 (cfr. doc. AI 160/544 e 165/553)
riprodotte in esteso al consid. 2.5.
Questo Tribunale, osservato
come l’insorgente ha manifestato un dissenso puramente soggettivo, rileva che
il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle
assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo
delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera
contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli
elementi oggettivi – segnatamente di natura medica – a sostegno delle proprie
argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria
rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di
salute dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente
richiamando dei referti medici – magari addirittura in possesso
dell’interessato medesimo –, quando alla base della lamentela del ricorrente vi
sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto
peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime, STCA 32.2018.151 del 3
luglio 2019, consid. 2.5 con ulteriori rinvii).
Visto tutto quanto sopra
esposto e conformemente alla giurisprudenza in materia di valore probatorio di
rapporti medici (cfr. consid. 2.6; va qui inoltre evidenziato che il TF,
nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto
che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla
giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario
(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la
prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria
prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi
hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui,
secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di
dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto
di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10
febbraio 2017, consid. 4.2)), questo Tribunale ritiene che la suesposta
(cfr. consid. 2.5) valutazione della capacità lavorativa nel tempo
(nell’attività abituale e in un’attività adeguata), formulata dal medico SMR
dr. __________ nel rapporto finale del 27 agosto 2020 (doc. AI 141/364-368)
sulla base della perizia pluridisciplinare 26 agosto 2020 del __________, va
confermata.
Alla luce delle risultanze
di cui sopra, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti
contiene quindi elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al
guadagno dell'assicurato sino all'emanazione della decisione contestata, senza
che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Considerato
come il ricorrente non abbia apportato indizi concreti atti a minare
l’affidabilità della perizia del __________ fatta eseguire
dall’amministrazione, la richiesta di procedere ad una perizia
pluridisciplinare indipendente comprensiva di una valutazione specialistica ortopedica
va disattesa.
Al riguardo,
va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione
anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV Nr. 10 pag.
28.
consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.9
Come accennato (cfr. consid.
2.6) spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque
altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività
economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età
(STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo
2012.
consid. 5; 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid.
4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010
dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).
Al riguardo va pure
rilevato che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro
equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte,
un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un
mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire
se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e
conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In
particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora
le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta
da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo
in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin
dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC
1991.
pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a).
Nella fattispecie
concreta, nel “Rapporto intermedio” del 14 gennaio 2021 (doc. AI 147/506-507),
il consulente AI si è così espresso:
"
(…)
Introduzione
Revisione d'ufficio, con miglioramento dello stato di
salute. Perizia del 27.08.2020 indica una IL 0% in attività adeguata. Visto
l'età dell'assicurato è stato necessario svolgere un accertamento professionale
della durata di 3 mesi presso la __________ a __________, come
custode/manutentore d'immobile.
Verbale del colloquio
Durante questi tre mesi di accertamento l'assicurato
ha sempre lavorato al 100%, dalle 8.00 alle 17.00 (42 ore settimanali). Non ha
fatto nessuna assenza per malattia ma solo dei giorni di vacanza. Ha lavorato
con continuità e in modo regolare. È riuscito a reggere bene il ritmo della
giornata lavorativa senza nessuna fatica particolare e/o stanchezza. Non ha
riscontrato nessun limite ed è riuscito a svolgere tutte le mansioni assegnate senza
difficoltà.
L'esperienza è stata positiva ed utile per apprendere
il lavoro specifico del custode d'immobile.
L'assicurato accetta la soppressione della rendita ed
eventualmente chiederà l'aiuto al collocamento, in caso di assunzione da parte
di un datore di lavoro.
Conclusione e procedere
Visto il buon esito dell'accertamento si conferma che
l'assicurato è abile al 100% con rendimento pieno come custode d'immobile,
attività confacente e rispettosa dei limiti funzionali. Una volta ricevuto il
rapporto da parte del DL, controfirmato dall'assicurato, sarà possibile
procedere con l'elaborazione dell'incarto. (…)” (doc. AI 147/506)
Dal rapporto del datore di
lavoro (doc. AI 148/508-509), sottoscritto dal responsabile della __________ e
dal ricorrente, oltre alla valutazione nei diversi ambiti, dalle osservazioni
risulta che “(…) nell'ambito del periodo di pratica, il signor RI 1 ha
dimostrato molto interesse per tutte le attività assegnate. La capacità
lavorativa giornaliera (8 ore) del signor RI 1 si è sempre attestata al 100%.
(…)” (doc. AI 148/509).
Il consulente AI, invitato
a prendere posizione in merito alle obiezioni sollevate ai punti 1.2 e 2.5 del
ricorso (doc. AI 167/561), nel complemento del 3 maggio 2021 ha rilevato:
"
(…)
Risposta al punto 2.1
"La fattispecie concerne il destino economico di
una persona che ha lavorato una vita quale Elettricista, colpito da molteplici
malattie serie invalidanti con ripercussioni sulla capacità lavorativa e che a
maggio di quest'anno compie 60 anni.
Si chiede cortesemente che il reddito da invalido sia
valutato secondo i criteri applicabili agli assicurati prossimi al
pensionamento. ..."
In risposta a questo punto si sottolinea che, non
esiste un reddito da invalido per età vicino al pensionamento. Da precisare che
l'età pensionabile è ancora a 65 anni, per tanto all'assicurato restano ancora
ben 5 anni di attività.
La decisione del 1º aprile 2021 è presa in merito alla
valutazione dell'accertamento professionale che ha avuto come scopo quello di
determinare, a livello pratico, una capacità lavorativa in un'attività
adeguata.
Nonostante l'età dell'assicurato, ritengo che
l'assicurato, durante il provvedimento, ha dimostrato di possedere diverse
risorse ancora impiegabili in una nuova professione. Le valutazioni di un
consulente d'integrazione professionale, non devono prendere in considerazione
solo l'età, ma anche le attitudini, competenze e conoscenze professionali del
passato, che possono essere riutilizzate in una nuova attività lavorativa.
Durante l'accertamento professionale e quanto
riportato in un rapporto del datore di lavoro (controfirmato anche
dall'assicurato) conferma che il sig. RI 1 è idoneo e capace di lavorare al 100%
come custode d'immobile, senza limitazioni legate all'età e/o invalidità.
Tenendo conto della configurazione della realtà
economica del Cantone Ticino, si può ritenere che (pur tenendo conto delle
componenti riduttive), in situazione di equilibrio, il mercato del lavoro sia
ancora apprezzabilmente esteso ed accessibile al sig. RI 1.
Risposta al punto 2.5
"Seconde l’Ufficio Al, un'attività al 100%,
calcolata su basi teorico-statistiche, è possibile. L'Ufficio Al ricorda che il
ricorrente avrebbe svolto un accertamento professionale di 3 mesi, secondo il
quale risulterebbe che il ricorrente è reintegrabile nel mondo del lavoro al 100%.
Entrano in linea di conte, al 100%, le professioni di "custode di
immobili" e un'attività lavorativa adeguata alle sue limitazioni
funzionali.
Questo modo di vedere è recisamente contestato.
..."
In merito a questo punto si può tranquillamente
elencare altre attività adeguate e confacenti che sicuramente l'assicurato è in
grado di svolgere, visto anche il buon esito dell'accertamento professionale
presso la __________, in quanto richiedono lo stesso livello di
conoscenze/competenze professionali e di impegno rispetto a quella di custode
d'immobile, nonostante siano settori diversi.
- Addetta all'assemblaggio di pezzi elettronici ed
ingranaggi
Il mansionario, comprende un'attività di assemblaggio pezzi,
lavori di precisione, pesi non superiore ai 2 kg. La postazione permette
l'alternare la postura al bisogno ed eventualmente con un piano di lavoro
regolabile si potrebbe ulteriormente agevolare l'adeguatezza di tale
professione.
- Portiere d'albergo
Il mansionario, comprende il controllo e il servizio
(gestione chiavi delle camere) all'entrata, degli ospiti dell'albergo. A tali
compiti, si possono aggiungere eventualmente piccoli lavori di manutenzione,
quali cambio lampadine, riordino della hall e responsabile nel valutare
eventuali lavori da affidare a ditte esterne.
- Impiegato in logistica
Il mercato del lavoro è caratterizzato da molte aziende,
in cui le attività in magazzino, sono esclusivamente svolte con muletti,
carrelli sollevatori, carrello telescopico. Il mansionario prevede la patente
dei carrelli, attività prevalentemente svolta da seduto, con possibilità di alternare
la postura. Mentre nel settore sanitario/ospedaliero (bisturi, lame, fobici,
garze ecc..) e dell'industria elettronica (componenti in plastica e di rame), i
pesi da maneggiare possono essere di piccola taglia, che non superano i 2 kg. (…)”
(IV/1)
Con la replica
l’insorgente ha contestato il complemento 3 maggio 2021 del consulente AI e,
allegate le schede “Custode (APF)” (doc. D) e “Impiegato in logistica
(AFC)” (doc. E), escluso la possibilità di svolgere a tempo pieno le
attività indicate.
Al riguardo, nella
valutazione dell’8 giugno 2021 (VIII/1), il consulente AI si è così espresso:
"
(…)
Risposta al punto 5.4
La presa di posizione, di ritenere l'assicurato abile
al 100% in un'attività adeguata, è data da un fatto oggettivo. Nonostante il danno
alla salute e i limiti funzionali, l'assicurato ha dimostrato in modo pratico e
concreto di avere le capacità e le risorse per svolgere un'attività adeguata.
L'accertamento professionale è servito per avere prova delle risorse del sig. RI
1, in un nuovo contesto lavorativo. L'esito di questa prova è stato positivo,
dimostrando che i limiti funzionali possono coesistere con un'attività
professionale. Di fatti, l'assicurato non ha fatto un giorno di assenza per
malattia e/o assenze per dolori vari, causata dall'attività esercitata. Da
sottolineare che l'accertamento è durato 3 mesi, un lasso di tempo sufficiente
per verificare la tenuta fisica del sig. RI 1. In caso di peggioramento e/o
problemi di salute, il provvedimento professionale poteva essere interrotto immediatamente,
cosa che non è avvenuta, in quanto l'attività professionale, nonostante l'età,
i molteplici danni alla salute rilevanti e i molteplici limiti funzionali
dell'assicurato, è totalmente idonea.
Risposta al punto 6, 6.1
Inizio rispondendo che, il compito del consulente Al è
quello di elencare le attività confacenti dal lato medico. Partendo da questa
base si procede con degli accertamenti professionali per verificare se anche
dal lato pratico, un'eventuale attività è esigibile.
Analizzando il caso, la procedura è stata eseguita
correttamente, con esito positivo sulle possibilità di svolgere un'attività
professionale da parte del sig. RI 1.
Durante l'accertamento durato 3 mesi, l'assicurato ha
dimostrato di avere capacità, competenze e risorse validissime da poter impiegare
in una nuova professione. È stato in grado di adattarsi ad un nuovo contesto
lavorativo ed assolvere in modo ottimale le mansioni richieste (vedi rapporto
valutazione del datore di lavoro del 19.01.2021). Ha dimostrato capacità di
ragionamento e di comprendere quanto gli è stato assegnato. Durante tutto
questo periodo non c'è stato un problema che possa far emergere il ragionevole
dubbio che l'assicurato avesse delle lacune nell'assolvere una nuova professione.
Questo periodo di osservazione è stato utile e sufficientemente lungo per capire
se l'assicurato è reintegrabile. L'esito è stato positivo.
[…]
Ciò a dimostrazione che è stata fatta un'analisi
globale completa, non solo a livello teorico ma anche a livello pratico.
Tutte le attività elencate richiedono la capacità del
saper fare, cosa che grazie all'iter professionale del sig. RI 1, è in grado di
assolvere. La maggior parte dei custodi ed impiegati in logistica non hanno un
attestato specifico nel settore ma è sufficiente possedere un AFC che sia affine
alla professione. Grazie all'attestato come elettricista, il sig. RI 1 sarebbe
una persona qualificata per essere assunto in queste professioni.
Quanto riportato dall'avv. nel sotto paragrafo di ogni
attività (custode di immobili, addetto all'assemblaggio, portiere d'albergo,
impiegato in logistica), viene descritta una serie di mansioni che non possono
essere contestualizzate per tutti i datori di lavoro, in quanto esistono
molteplici contesti lavorativi nei singoli settori professionali. Ritengo che
ogni attività lavorativa elencata è compatibile con le caratteristiche
personali e professionali del sig. RI 1. Prendendo ad esempio la scheda del
custode in allegato D, inoltrata dall'avv., evidenzia in modo ottimale come le
principali attività, quali organizzare, pianificare, controllare ed eseguire i
lavori, sono compatibili con quanto fatto durante l'accertamento di tre mesi e
durante l'esperienza lavorativa avuta in passato per 15 anni, presso il
Consorzio di depurazione acque. (…)” (VIII/1)
Quanto alle censure circa
le attività indicate dal consulente AI e alla sua reintegrabilità nel mondo del
lavoro avuto riguardo all’età – premesso che le stesse non possono in
ogni caso essere seguite laddove partono da una diversa valutazione della
capacità lavorativa rispetto a quella qui confermata al consid. 2.8 – va
rilevato quanto segue.
La giurisprudenza federale
ha, in maniera costante, già stabilito che nel mercato
occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una
sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui
possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano
aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non
richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto
2012.
consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18
giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e
9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
Secondo la giurisprudenza
federale, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di
fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va
rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad
attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di
montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi
fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non
richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di
confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del
23.
agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).
Si può,
quindi, senz'altro ipotizzare – senza far riferimento alla difficoltà
concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,
difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e
non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991
pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) – che il ricorrente sia in
grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa del 100% in
attività adeguate.
Quanto alla
reintegrabilità nel mondo del lavoro avuto riguardo all’età – a
prescindere dal fatto che la STCA 32.2006.24 del 9 gennaio 2007, di cui
l’insorgente pretende l’applicabilità (I, punto 2.1 e VI, punto 6.1), è stata
impugnata davanti al TF che, con sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008, l’ha
annullata confermando la decisione resa dall’amministrazione – va qui
innanzitutto rilevato che la questione è già stata oggetto di ampia disanima da
parte di questo Tribunale nella STCA 32.2015.114 del 27 giugno 2016 confermata
nella STCA 32.2018.213 del 28 settembre 2019 a cui qui si rimanda.
Giova qui
inoltre ricordare che, al consid. 4.1.2 della STF 9C_847/2015 del 30 dicembre
2015, il TF ha riassunto la sua giurisprudenza, rilevando ad esempio che aveva
ritenuto esigibile il cambiamento di attività per un assicurato di 62 anni e ¾
che poteva svolgere solo attività sedute o con frequenti cambiamenti di
posizione ma che non aveva patologie alle estremità superiori, e che dunque
poteva esercitare attività di sorveglianza. Anche per un 61enne che poteva
esercitare solo attività leggere da seduto e che non era toccato nella
motricità fine è stato esatto un cambiamento di professione. È invece stata
negata la possibilità di cambiare attività ad un assicurato di 64 anni e 6 mesi
che aveva difficoltà nella motricità fine, così come ad un assicurato 64enne
che poteva esercitare un’attività leggera solo nella misura del 50% e ad un
altro assicurato che si trovava a circa 10 mesi dal pensionamento e poteva
esercitare solo al 50% un’attività leggera. Nel caso giudicato dal TF, l’Alta Corte ha confermato l’esigibilità
lavorativa del ricorrente che al momento determinante aveva 63 anni e 6 mesi,
era abile al 100% in attività leggera, doveva evitare di sollevare pesi sopra i
10.
kg ed esercitare piuttosto attività dove potesse rimanere seduto, che
parlava tedesco ed italiano e che aveva appreso a destreggiarsi anche con
clienti esterni.
Il TF, nella STF
9C_536/2015 del 21 marzo 2016, rilevato che al momento determinante
l’assicurato poteva lavorare, prima del pensionamento, ancora 1 anno e 8 mesi,
ha ritenuto esigibile, per l’insorgente, mettere a frutto la sua residua
capacità lavorativa ritenuto che dal punto di vista medico avrebbe potuto
esercitare numerose attività leggere, ossia tutti i lavori per i quali non
doveva sollevare pesi superiori ai 15 kg, con cambio frequente di posizione e
tutte le attività dove non vi è necessità di usare la forza al di sopra delle
spalle.
Sempre il TF,
nella STF 8C_117/2018 del 31 agosto 2018, ha ritenuto esigibile mettere a
frutto la capacità lavorativa residua per un’assicurata, 62enne al momento
determinante, completamente inabile nella sua precedente attività (attiva quale
donna delle pulizie in hotel, cliniche e nella ristorazione), senza alcuna
formazione professionale, e capace all’80% in attività confacenti al suo stato
di salute. L’Alta Corte in quell’occasione non ha ritenuto determinante
la circostanza che l’interessata aveva una capacità di concentrazione limitata
e necessitava di numerose pause, così come che vi era una limitazione
soggettiva delle prestazioni che in sostanza non permettevano una
reintegrazione professionale (cfr. consid. 3.3.2). Il TF
ha inoltre rammentato che gli ostacoli concernenti
l’inesigibilità della capacità lavorativa residua delle persone prossime al
pensionamento sono elevati (cfr. consid. 3.3.4).
Nel caso di specie il
momento determinante ai sensi della DTF 138 V 457 – in detta pronuncia
l’Alta Corte ha stabilito che il momento in cui la questione della messa a
profitto della capacità lavorativa (residua) di un assicurato in età avanzata
viene esaminata corrisponde a quello in cui è stato accertato che l’esercizio
di un’attività lucrativa (parziale) è ragionevolmente esigibile dal punto di
vista medico – è il 27 agosto 2020, quando il medico SMR ha allestito il
rapporto finale (doc. AI 141/364-368) e, sulla base della perizia
pluridisciplinare del __________ del 26 agosto 2020 (doc. AI 142/369-496), ha formulato
la propria valutazione (confermata da questo Tribunale, cfr. consid. 2.8) circa
l’evoluzione dell’incapacità lavorativa in un’attività adeguata.
In quel momento
l’insorgente aveva 59 anni e quasi 4 mesi ed è stato considerato
capace al lavoro in un’attività adeguata nella misura del 100% dal mese di
agosto 2019 in avanti. Quanto alle limitazioni è stato ritenuto un limite di
carico di 7.5 kg, sono inoltre state poste (già incluse nella valutazione)
l’alternanza della postura al bisogno, mentre non vi era nessuna difficoltà
nello svolgere lavori di precisione e nemmeno vi era la necessità di pause
supplementari (cfr. il rapporto finale SMR del 27 agosto 2020 sub doc. AI
141/367).
Dalla valutazione del
consulente AI del 22 settembre 2020 (doc. AI 144/498-501), quanto alla
formazione scolastica e alle esperienze professionali, risulta: “(…) Iter
scolastico Apprendistato come elettricista con diploma AFC nel 1980 Iter
professionale 1977-1998 apprendista/operaio elettricista presso ditta __________
1998-2000 indipendente elettricista a __________. Nel 2001-2001 elettricista-montatore
presso ditta __________ di __________ 2002-2018 elettricista-manutentore presso
__________. Luogo di lavoro presso il depuratore a __________ ed eventualmente
a __________ e __________. Si occupava di manutenzione meccanica, elettrica,
pulizia dell'impianto, manutenzione stabili, raramente ufficio.
Montaggio/smontaggio motori e parti meccaniche, manutenzione macchinari pesanti,
interventi notturni durante il picchetto. (…)” (doc. AI 144/498).
Nel “Curriculum vitae”
del 28 agosto 2017 (doc. AI 63/128-133) l’insorgente, oltre alle precedenti
diverse esperienze lavorative avute dal 1976 al tuttora (cfr. doc. AI 63/131),
ha segnalato di disporre di un veicolo proprio di cui può disporne (cfr. doc.
AI 63/128, punto 2.2), che l’italiano è la sua lingua madre e che dispone di conoscenze
base di francese (cfr. doc. AI 63/129, punto 3.1.1).
Alla luce
della situazione concreta dell’assicurato, della giurisprudenza sopra esposta e
degli ostacoli relativamente elevati concernenti l’inesigibilità della capacità
lavorativa residua delle persone prossime al pensionamento (vedi la succitata
STF 9C_847/2015 del 30 dicembre 2015), è dunque a giusta ragione che
l’amministrazione – viste anche le argomentazioni sviluppate dal
consulente AI nelle succitate prese di posizione del 3 maggio e dell’8 giugno
2021.
(IV/1 e VIII/1), che vanno qui confermate, tenuto conto anche del
riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel
sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (DTF 137 V
71, 132 V 393 consid. 3.3) – ha considerato il ricorrente
integrabile nel mondo del lavoro in attività confacenti al suo stato di salute.
In
particolare, avuto riguardo agli apprezzamenti soggettivi, privi tuttavia di
alcuna prova e formulati circa lo stage di tre mesi presso la __________ di __________
(vedi il punto 2.5 del ricorso), questo Tribunale, ribadito il riserbo
di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione, deve confermare quanto addotto
dal consulente AI che, come già sopra riportato – premesso che
l’accertamento professionale in parola ha avuto lo scopo di determinare, a
livello pratico, la capacità lavorativa in un’attività adeguata –, ha
concluso che “(…) ritengo che l'assicurato, durante il provvedimento, ha
dimostrato di possedere diverse risorse ancora impiegabili in una nuova
professione. Le valutazioni di un consulente d'integrazione professionale, non
devono prendere in considerazione solo l'età, ma anche le attitudini,
competenze e conoscenze professionali del passato, che possono essere
riutilizzate in una nuova attività lavorativa. Durante l'accertamento professionale
e quanto riportato in un rapporto del datore di lavoro (controfirmato anche
dall'assicurato) conferma che il sig. RI 1 è idoneo e capace di lavorare al
100% come custode d'immobile, senza limitazioni legate all'età e/o invalidità.
Tenendo conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino,
si può ritenere che (pur tenendo conto delle componenti riduttive), in
situazione di equilibrio, il mercato del lavoro sia ancora apprezzabilmente
esteso ed accessibile al sig. RI 1. (…)” (IV/1, pag. 2).
2.10
Quanto
alla valutazione economica determinante è l’anno 2021.
Infatti, oggetto del
contendere è la decisione del 1. aprile 2021 con la quale, con effetto dal
primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione, l’Ufficio
AI ha soppresso il diritto alla rendita (cfr. consid. 1.3.).
2.10.1
Per quel
che concerne il reddito da valido l’Ufficio AI – vista la tabella
allestita il 18 marzo 2021 nella quale figura la seguente osservazione: “(…)
Rh 2019: Siccome l’A.to ha percepito dei salari annui sempre diversi,
effettuiamo la media dal 2011 al 2016 (78'415, 80'017, 80'680, 79'940, 80'007,
76'972) ed otteniamo un salario annuo pari a Fr. 79'338.50. (…)”
– ha
ritenuto la somma di fr. 79'338.50.
Detto importo, riferito all’anno
2019, non è stato contestato dall’insorgente – il ricorrente lo ha
infatti ritenuto nei suoi calcoli (I, punto 3) – e può essere fatto
proprio dal TCA.
Aggiornato al 2021 il
reddito da valido si attesta a fr. 80'373.07 (79'338.50 aumentati dello 0.8% per
il 2020 e dello 0.5 per il 2021 pari alla stima trimestrale dell’evoluzione dei
salari nominali per il 2021 primo trimestre ultimo dato disponibile).
2.10.2
Per quel che concerne il
reddito da invalido – ricordato che per l’applicazione dei dati
statistici l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in
difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali
risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei
salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili
dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni
(SVR 2007 UV nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006) – vale quanto
segue.
Dalle motivazioni della
decisione impugnata risulta che “(…) utilizzando i dati forniti dalla citata
tabella elaborata dall'Ufficio federale di Statistica [ndr.: si riferisce
alla tabella TA1] l'assicurato nel 2019 avrebbe potuto realizzare un salario
mensile di Fr. 5'466.40 (attività semplici e ripetitive, valore mediano).
Riportando questo dato su 41.69 ore esso ammonta a Fr. 68'361.40 per l'intero
anno. Considerando un'attività al 100% ed effettuando una riduzione totale del
20% per attività leggere e per altri fattori di riduzione, ne deriva un reddito
da invalido di Fr. 54'689.10. (…)” (doc. AI 166/557).
L’importo di fr. 68'361.40
(riferito all’anno 2019 e ottenuto prima dell’applicazione della riduzione del
20%) non è stato contestato dall’insorgente – che lo ha utilizzato nei
suoi calcoli (I, punto 3) – e può essere fatto proprio dal TCA.
Aggiornato al 2021 il
reddito da invalido si attesta a fr. 69'252.83 (68'361.40 aumentati dello 0.8%
per il 2020 e dello 0.5 per il 2021 pari alla stima trimestrale dell’evoluzione
dei salari nominali per il 2021 primo trimestre ultimo dato disponibile).
Ritenuta una capacità
lavorativa totale in un’attività adeguata (cfr. consid. 2.8) e applicando la riduzione
del 20% riconosciuta dall’amministrazione nella decisione impugnata, il reddito
da invalido si attesta a fr. 55'402.26 (69'252.83 ridotti del 20%).
2.10.3
Confrontando il reddito da
valido di fr. 80'373.07 (cfr. consid. 2.10.1) con quello da invalido di fr.
55'402.26 (cfr. consid. 2.10.2), si ottiene un grado d’invalidità del 31% ([80'373.07
-55'402.26] x 100 : 80'373.07 = 31.06% arrotondato al 31% secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121) ciò che giustifica la
soppressione della rendita non raggiungendo il grado d’invalidità la soglia
pensionabile del 40% (art. 28 cpv. 2 LAI).
Anche volendo applicare la
riduzione del 25% pretesa dall’insorgente (I, punto 3), il risultato non
cambierebbe. Infatti, in questo caso, il reddito da invalido ammonterebbe a fr.
51'939.62 (69'252.83 ridotti del 25%) e il grado d’invalidità si attesterebbe
al 35% ([80'373.07 - 51'939.62] x 100 : 80'373.07 = 35.37% arrotondato
al 35%) ciò che esclude il diritto ad una rendita d’invalidità ai sensi
dell’art. 28 cpv. 2 LAI.
2.11
Stante tutto quanto precede la
decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.
2.12
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione
transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis
LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a
prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.
e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 138 V 122; 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500.-- sono
poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti