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Decisione

32.2021.57

Assicurata contesta l'attribuzione di 3/4 di rendita da aprile a novembre 2020. Ricorso accolto con attribuzione di 3/4 di rendita da aprile a novembre 2020 e 1/4 di rendita da dicembre 2020

15 luglio 2021Italiano7 min

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.57

rg/sc

Lugano

15 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 aprile 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 12 marzo 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

1.1 Per decisione 12 marzo 2021,

esperiti accertamenti medici ed economici, in applicazione del metodo misto

l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una mezza rendita da febbraio

2012 a febbraio 2015 e a tre quarti di rendita (grado d’invalidità 68%) da

aprile a novembre 2020 con versamento da aprile 2020 causa domanda tardiva.

1.2 Contro la decisione suddetta s’aggrava

al TCA l’assicurata rappresentata da RA 1. Censurando sia l’applicazione del

metodo di calcolo dell’invalidità sia la valutazione della capacità lavorativa

operata dall’amministrazione, postula il riconoscimento di una rendita intera

da aprile 2020 in avanti, in subordine di una rendita intera da aprile 2020

seguita da tre quarti, mezza o quarto di rendita da dicembre 2020,

rispettivamente, in via ulteriormente subordinata, il rinvio degli atti per

complemento istruttorio.

1.3 Con la risposta di causa

l’amministrazione propone, in parziale accoglimento del gravame, il

riconoscimento di tre quarti di rendita (68%) da aprile a novembre 2020 e di un

quarto di rendita (41%) da dicembre 2020, producendo al riguardo l’estratto

conto individuale AVS e una nuova tabella di calcolo del grado d’invalidità (cfr.

IV-1, IV-2).

Richiesta dal Tribunale a

prendere posizione sulla proposta suddetta, per mezzo della propria

patrocinatrice con scritto 10 giugno 2021 la ricorrente ha dichiarato di aderirvi

con protesta di ripetibili.

2.1 La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2 Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno pre-sunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un dan-no

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità con-genita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'in-validità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità con-genita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia ca-gionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,

in: Meyer (Hrsg.), Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale

Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al

lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art.

8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati

hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre

quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono

invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il

diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui

l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.

29 cpv. 1 LPGA.

2.3 Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis

è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili

non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con

effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

2.4 Nel caso in esame,

considerati gli atti medici ed economici all’inserto (segnatamente quelli

contenuti nell’incarto AI e quelli sopra menzionati prodotti con la risposta di

causa), vi è effettivamente da ritenere – stante la pertinenza delle

considerazioni espresse in risposta di causa (pagg. 3 e 4) quo alla

quantificazione dei redditi di riferimento ed in particolare sul raffronto dei

redditi in ambito lavorativo – che

all’assicurata, considerata la

tardività della sua domanda, spetta l’erogazione di

tre quarti di rendita (grado d’invalidità 68%) dal 1. aprile al 30 novembre

2020 e ad un quarto di rendita (grado d’invalidità del 41%) dal 1. dicembre

2020 in avanti.

Il ricorso merita pertanto

accoglimento e la decisione impugnata va riformata nel senso sopra indicato.

2.5 Giusta l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61

lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la

procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 138 V 122; 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI, che verserà

alla ricorrente fr. 1'800 per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La

decisione del 12 marzo 2021 è annullata.

§§

RI 1 ha diritto a tre quarti di rendita dal 1. aprile al 30 novembre 2020 e ad

un quarto di rendita dal 1. dicembre 2020.

2.- Le spese di procedura di fr.

500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, che rifonderà alla ricorrente fr.

1'800 per ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione agli interessati

Fatti

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

Considerandi

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti