32.2021.57
Assicurata contesta l'attribuzione di 3/4 di rendita da aprile a novembre 2020. Ricorso accolto con attribuzione di 3/4 di rendita da aprile a novembre 2020 e 1/4 di rendita da dicembre 2020
15 luglio 2021Italiano7 min
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.57
rg/sc
Lugano
15 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 aprile 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 marzo 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per decisione 12 marzo 2021,
esperiti accertamenti medici ed economici, in applicazione del metodo misto
l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una mezza rendita da febbraio
2012 a febbraio 2015 e a tre quarti di rendita (grado d’invalidità 68%) da
aprile a novembre 2020 con versamento da aprile 2020 causa domanda tardiva.
1.2 Contro la decisione suddetta s’aggrava
al TCA l’assicurata rappresentata da RA 1. Censurando sia l’applicazione del
metodo di calcolo dell’invalidità sia la valutazione della capacità lavorativa
operata dall’amministrazione, postula il riconoscimento di una rendita intera
da aprile 2020 in avanti, in subordine di una rendita intera da aprile 2020
seguita da tre quarti, mezza o quarto di rendita da dicembre 2020,
rispettivamente, in via ulteriormente subordinata, il rinvio degli atti per
complemento istruttorio.
1.3 Con la risposta di causa
l’amministrazione propone, in parziale accoglimento del gravame, il
riconoscimento di tre quarti di rendita (68%) da aprile a novembre 2020 e di un
quarto di rendita (41%) da dicembre 2020, producendo al riguardo l’estratto
conto individuale AVS e una nuova tabella di calcolo del grado d’invalidità (cfr.
IV-1, IV-2).
Richiesta dal Tribunale a
prendere posizione sulla proposta suddetta, per mezzo della propria
patrocinatrice con scritto 10 giugno 2021 la ricorrente ha dichiarato di aderirvi
con protesta di ripetibili.
2.1 La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2 Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno pre-sunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un dan-no
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità con-genita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'in-validità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità con-genita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia ca-gionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1
lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art.
8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il
diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.
29 cpv. 1 LPGA.
2.3 Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis
è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili
non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con
effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991
nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.4 Nel caso in esame,
considerati gli atti medici ed economici all’inserto (segnatamente quelli
contenuti nell’incarto AI e quelli sopra menzionati prodotti con la risposta di
causa), vi è effettivamente da ritenere – stante la pertinenza delle
considerazioni espresse in risposta di causa (pagg. 3 e 4) quo alla
quantificazione dei redditi di riferimento ed in particolare sul raffronto dei
redditi in ambito lavorativo – che
all’assicurata, considerata la
tardività della sua domanda, spetta l’erogazione di
tre quarti di rendita (grado d’invalidità 68%) dal 1. aprile al 30 novembre
2020 e ad un quarto di rendita (grado d’invalidità del 41%) dal 1. dicembre
2020 in avanti.
Il ricorso merita pertanto
accoglimento e la decisione impugnata va riformata nel senso sopra indicato.
2.5 Giusta l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la
disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61
lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la
procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso
di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 138 V 122; 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI, che verserà
alla ricorrente fr. 1'800 per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La
decisione del 12 marzo 2021 è annullata.
§§
RI 1 ha diritto a tre quarti di rendita dal 1. aprile al 30 novembre 2020 e ad
un quarto di rendita dal 1. dicembre 2020.
2.- Le spese di procedura di fr.
500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, che rifonderà alla ricorrente fr.
1'800 per ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
Considerandi
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti