32.2021.58
All'assicurata viene attribuita una rendita intera per un periodo limitato. Ricorrente contesta sulla base di nuovi atti medici. Decisione confermata ma rinvio atti all'ammnistrazione per nuovi accertamenti considerato i nuovi atti alla stregua di una nuova domanda di prestazioni. AG respinta
23 settembre 2021Italiano59 min
i necessari accertamenti medici ed economici, inclusa una perizia psichiatrica a
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.58
FC
Lugano
23 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 aprile 2021 di
RI 1
contro
la decisione del 26 marzo 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, nata nel 1972, di professione impiegata di commercio, nel marzo 2019,
adducendo problemi psichici, ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti.
Eseguiti
Fatti
i necessari accertamenti medici ed economici, inclusa una perizia psichiatrica a
cura del Centro __________, con decisione del 26 marzo 2021 - confermativa di
un progetto del 5 novembre 2020 -, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata il
diritto ad una rendita intera limitatamente al periodo dal 1. novembre 2019 al
31 marzo 2020, avendo stabilito dal novembre 2018 un’inabilità lavorativa
completa, con ripresa dal 1. agosto 2019 di un’abilità del 40% nella sua
precedente attività e del 90% in un’attività adatta e, dopo un periodo di nuova
inabilità completa dal 28 settembre al 6 dicembre 2019, nuovamente dal 7
dicembre 2019 (fatti salvi i periodi di inabilità lavorativa in ogni attività
nei periodi in cui era stata ricoverata alla clinica __________ ossia dal 22
marzo al 20 giugno 2020 e dal 14 agosto al 1. settembre 2020), con un
conseguente grado di invalidità del 16% per il periodo da dicembre 2019 (trascorso
l’anno di attesa).
1.2. Con
ricorso al TCA l'assicurata contesta le conclusioni mediche tratte
dall’amministrazione, sulla base di una certificazione della psichiatra curante
e della clinica __________, sottolineando le sue precarie condizioni di salute e
chiedendo in sostanza il riconoscimento di una rendita anche dopo il 31 marzo
2020. Postula inoltre l’attribuzione dell’assistenza giudiziaria viste le sue difficili
condizioni economiche.
1.3. Con risposta di causa del 9 giugno
2021 l’Ufficio AI, allegando pure una presa di posizione del medico SMR, chiede
la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata, ritenendo
corretta sia la valutazione medico-teorica che la definizione del grado
d’invalidità. Propone tuttavia il rinvio delle certificazioni prodotte col ricorso
che verranno considerate alla stregua di una nuova domanda di prestazioni (doc.
IV).
È ulteriormente stata
versata agli atti una nuova certificazione della dr.ssa __________ del 31
agosto 2021, sulla quale si è pronunciato il SMR il 13 settembre 2021 (doc. XV
e XVII/1).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel
merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere
se correttamente l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto ad una prestazione
d’invalidità oltre il mese di marzo 2020.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra
professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione
d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita
se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto
un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8
LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28
cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al
60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
p. 84).
Per la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.4. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può
essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile
dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla
capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito
una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;
vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire
in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità
al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 pag. 137).
Circa gli
effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un
assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la
riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è
messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione.
L’art. 88bis
cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in
cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa
dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo
ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77
OAI.
Va ancora rilevato che con
sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5
2015, IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se
i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto
da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da
giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito
nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza
rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag.
200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4
settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello
stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al
quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e
6).
In una sentenza 9C_158/2012
del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una riduzione o
soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura
valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono
modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349
con riferimenti). Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la
situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della
fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza preponderante (STF
9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag. 181, STF 9C_418/2010,
consid. 3.1; cfr. anche STF 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).
2.5. Per costante giurisprudenza
(cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008) al fine di poter graduare l'invalidità,
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di
documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo
stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; DTF 115 V 133 consid. 2 pag. 134; DTF 114 V 310 consid. 3c pag. 314; DTF 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e DTF 122 V 160 consid. 1c).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha
concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione
attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione
invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è
di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.
2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto
necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione
a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e
rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e
3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007
del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici
curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre
nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e STF 9C_9/2010
del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Infine, affinché un esame
medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse
condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti
dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629,
in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze
federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima
sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In
particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche
valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il
carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una
rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze
tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei
dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,
le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle
risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino
l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001; DTF
130 V 352).
2.6. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale
federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità
tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua
capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STF I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella
DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo,
“Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Nel
2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per
l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi
senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,
occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla
persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di
diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione
(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.
Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei
sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie
come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie
associate, lo sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale
della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei
diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona
assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14
dicembre 2017).
Inoltre,
in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017),
pubblicate in DTF 143 V 409 e 418, il Tribunale federale ha stabilito che la
giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la
reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da
accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le
malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a
medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie”
come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato
stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali sentenze il TF è
giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata
all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di
disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione
lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e
dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi.
Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è
presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi
solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni
funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione
psichica la diagnosi non è più centrale.
Con sentenza 9C_845/2016 del 27
dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e
8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie
raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro
valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del
singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche
sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di
prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al
diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e
32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa
giurisprudenza è stata confermata nella sentenza del TF 8C_409/2017 del 21
marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (cfr. anche STCA 32.2017.176 del 14
agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e
3.3.2), 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), 8C_309/2018 del 2 agosto
2018 (consid. 3.2) e 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
Infine,
in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria,
come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di
principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
2.7. Questo
Tribunale, chiamato a verificare se nel caso di specie lo stato di salute della
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attento esame della
documentazione medica agli atti, non ha alcun motivo per scostarsi dalla
perizia del __________ del 14 agosto 2020 (doc. AI pag. 183 e seguenti) che ha
concluso per una capacità lavorativa nel suo ultimo impiego di impiegata
d’ufficio del 40%, riservati i periodi di inabilità completa dal 1. novembre
2018 al 31 luglio 2019 e durante i successivi ricoveri in clinica per le
patologie psichiatriche. In un’attività adatta invece, vale a dire un’attività,
“anche di tipo impiegatizio ma con minori responsabilità, con maggiore
autonomia e in ambiente a bassa conflittualità e non particolarmente
richiedente”, l’assicurata era da considerare, sempre a partire dal mese di
agosto 2019, abile in misura del 90%, sempre riservati i medesimi periodi di
inabilità lavorativa.
Nel
dettagliato referto datato 14 agosto 2020 i periti, dopo aver riassunto gli
atti, l’anamnesi famigliare, personale – sociale, professionale e patologica, i
disturbi soggettivi e le affezioni attuali, l’anamnesi sistemica e le
constatazioni obiettive, dopo aver eseguito i necessari esami clinici e testali,
hanno posto quale diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa quella di “Disturbo
dell’adattamento reazione depressiva prolungata (F43.21)”, e hanno quindi riassunto
come segue l’esame clinico effettuato secondo AMDO-System:
" (…) Lucida ed
orientata temporospazialmente, nonostante rassicurata riferisca di non leggere
per problemi di attenzione e concentrazione, rimane comunque concentrata per
tutta la durata del colloquio, non sembra presentare segni di marcata
stanchezza al termine dello stesso. Buona la rievocazione mnesica, il cognitivo
appare sostanzialmente integro, si evidenzia un lieve rallentamento
psicomotorio, non vi sono elevate quote di ansia libera benché rassicurata
mostri talvolta le mani facendo vedere un lievissimo tremore che riferisce,
prima dell'ultimo ricovero al __________, era più intenso e sarebbe diminuito
con il ripristino e ii miglioramento del ritmo sonno-veglia e l'incremento
della dose di Quetiapina. Non emergono idee ipocondriache ne sintomi
ossessivo-compulsivi, non emergono disturbi della forma del pensiero.
L'assicurata riferisce talvolta crisi di pianto che non sembrano arrivare da rimuginii
particolari ne rimuginerebbe più sugli eventi ormai motto distanti nel tempo
accaduti sul lavoro e che avrebbero scatenato il suo malessere benché
('assicurata attualmente tenda, soprattutto dopo quello che le è stato detto
nell'ultimo ricovero al __________ di abbracciare più la tesi di una forma di
depressione cronica. Non emergono ideazioni deliranti. L'assicurata non è sospettosa
o diffidente nei confronti del perito. Commenta invece la perizia del Dr. __________
per la __________ in cui questi avrebbe sostanzialmente parlato soltanto dì sé
e dei suoi figli e le avrebbe chiesto ben poco per poi liquidarla dicendo che
era abile al lavoro e commenta anche negativamente la parte finale della
relazione terapeutica con la Dr.ssa __________ dove la collega l'avrebbe un po'
eccessivamente stimolata e rimproverata come se, il non stare meglio fosse colpa
sua, il che ('avrebbe portata poi a chiedere di essere presa in carico alla
Dr.ssa __________. Di fatto l'umore appare deflesso, viene riferita astenia, vi
è obiettivamente un lieve rallentamento psicomotorio. L'assicurata si definisce
anergica, tendenzialmente sonnolenta, lo è anche effettivamente durante la
prima mezz'ora del colloquio dove fa numerosi sbadigli che poi scompaiono; per
il secondo colloquio chiede di essere vista dopo le 11.00 perché solitamente
lei fino a quell'ora dorme. Non sono presenti ideazioni suicidali. L'assicurata,
pur non avendo ripreso di dipingere sui sassi, riferisce di provare piacere in
questo Documento vincolato al segreto professionale e riuscirebbe anche a
guardare qualche film in televisione ma in tutte le attività domestiche non sarebbe
stimolata a fare nulla. Non emergono tuttavia idee di inadeguatezza, ne
parrebbe che in famiglia vi siano delle tensioni a causa di questa sua
inefficienza, almeno da quanto lei dice, su esplicita domanda del perito.
Infatti non vi sarebbero screzi particolari se non quelli fisiologici che
avvengono in tutte le famiglie benché agli atti più volte, venissero riportate
problematiche che ella attribuisce essenzialmente a motivi economici. Non
emergono idee di rovina e l'assicurata mantiene comunque la speranza di poter
star meglio in un futuro. L'assicurata attribuisce alla terapia farmacologica
un lieve calo della libido, benché abbia rapporti con il marito; l'appetito
sarebbe scarso, l’assicurata sarebbe ancora in sovrappeso rispetto al suo peso
normale anche se avrebbe perso 7 kg durante l'ultimo ricovero ed avrebbe ancora
un certo craving per i carboidrati, cosa strana per lei che in passato non
l'aveva mai avuto.
Non
riferisce crisi di ansia panica, né comportamenti agorafobici; d'altra parte, a
causa del ritiro sociale, rassicurata non è interessata a parlare con altre
persone anche se talvolta, con il marito si recano in Italia da amici.
A parte
un lieve tremore fine alle mani l’assicurata non le contorce, non mostra segni
di stato eretistico anche se riferisce di aver avuto frequentemente reflusso
gastroesofageo e non si spiega come mai le abbiano sospeso il Pantoprazolo
nell'ultimo ricovero alla Clinica __________. Non è stata prescritta alcuna
terapia al bisogno per l'ansia, l’assicurata riferisce talvolta di soffrire di
crisi di cefalea.” (doc. AI pag. 198)
I
periti hanno quini effettuato un’accurata discussione diagnostica, illustrando
lo sviluppo delle sue problematiche psichiatriche, esordite dapprima nel 2010 e
quindi nel 2018 a seguito di problematiche lavorative:
" (…) Attualmente il
quadro è caratterizzato da deflessione timica e lieve rallentamento
psicomotorio, sono presenti anche segni non verbali di tipo depressivo, anche
se la quota ansiosa riferita come elevata non è evidente e riferisce energia e
astenia anche nelle attività domestiche. Non emergono tuttavia idee di colpa,
di rovina, di indegnità e inadeguatezza e ('assicurata appare poco angosciata
rispetto all'essere ben meno performante che in passato, come solitamente
accade invece ad un soggetto che presenta il primo vero episodio depressivo. A
tal proposito si sottolinea peraltro come giustamente i medici della clinica __________
a differenza della curante non parlino di sindrome depressiva ricorrente ma
soltanto di episodio depressivo di grado medio. Non sono inoltre presenti segni
di residualità depressiva come l'appiattimento ideo emotivo, il distacco dalla
realtà esterna e la perdita- di funzionamento a livello cognitivo che
potrebbero osservarsi a fronte di una cronicizzazione di un episodio depressivo
medio grave che in tal caso dovrebbero permanere in modo poco modificabile se
si trattasse di un quadro cronicizzato. L'assicurata stessa, anche se in
clinica le sarebbe stato detto che dovrà convivere con la depressione, ritiene
che potrebbe invece migliorare e non sembra senza speranza. Pertanto non sono
soddisfatti i sintomi per porre diagnosi aggettiva di alcun episodio depressivo
maggiore attuale ma siamo di fronte ad una posizione regressiva che perdura
dall'iniziale sindrome da disadattamento con reazione depressiva prolungata. Rispetto
alla presenza di aspetti paranoidi e interpretativi che emergevano all'MMPI-2
(pur da interpretare con cautela) e al test di Rorschach, si deve sottolineare
come tale interpretati vita non emerga nella relazione con il perito e sembri
presente soltanto relativamente a quanto accaduto sul lavoro, rispetto alla
perizia del Dr. __________ e nella parte finale della relazione terapeutica con
la Dr.ssa __________, mentre questi tratti, quando presenti, sono solitamente pervasivi
e, peraltro, poco compatibili con un ruolo di responsabile delle risorse umane soprattutto
se, come ella stessa afferma, svolto sempre senza alcun atteggiamento ostile e
da "tagliatore di teste" come talvolta può accadere. È possibile
tuttavia che tale atteggiamento emerga quando rassicurata non si senta non
tanto compresa, quanto soddisfatta nelle sue rivendicazioni ed aspettative per
cui, anche relativamente alle mie conclusioni, è probabile che esprima un netto
disaccordo.” (doc. AI pag. 200)
Hanno
quindi effettuato un’accurata valutazione di capacità, risorse e problemi
secondo lo schema Mini ICF – APP, con i seguenti esiti:
"
(…)
1. Rispetto
delle regole: grado di disabilita lieve: la tendenziale ipersonnia mattutina
e la necessità di pause mal si conciliano con il rispetto di puntualità ed
orari di lavoro, anche se questo aspetto è superabile con uno sforzo di volta
da parte dell'assicurata; a questo si aggiunga che potrebbero in parte
dipendere dal sovradosaggio di alcuni farmaci (trazodone in primis) verificati
con il prelievo ematico e che potrebbero essere migliorati con una riduzione
della farmacoterapia.
Considerandi
2.
Organizzazione
dei compiti: grado di disabilita moderato in attività abituale assente
in altra attività: se deve essere lei a gestire l'organizzazione anche per
altre persone
probabilmente
avrebbe delle difficoltà connesse allo scegliere le giuste priorità; invece,
laddove
avesse procedure standardizzate, non avrebbe problemi dovuti a psicopatologia ad
adeguarvisi.
3.
Flessibilità:
grado di disabilita moderato in attività abituale lieve in attività adeguata:
non tollererebbe picchi di lavoro e grandi responsabilità o prolungate
contrattazioni come richiede il ruolo di responsabile delle risorse umane mentre
in un’attività routinaria e in mansioni anche impiegatizie potrebbe svolgere le
sue mansioni.
4.
Competenze:
grado di disabilita lieve in attività abituale, assente in attività adeguata;
la flessibilità e la capacità di risolvere problemi sono centrali nell'attività
abituale, anche se non emergono deficit cognitivi o distacco dalla realtà
esterna che impediscano altri tipi di impieghi in cui le capacità metacognitive
siano meno fondamentali.
5.
Giudizio:
grado di disabilita assente: esame di realtà integro, anche se ha assunto
una posizione regressiva che la porta ad un maggior ritiro dalle relazioni
sociali, meno da quelle individuali (come il dipingere sassi).
6.
Persistenza:
grado di disabilita lieve-moderato in attività abituale lieve in attività
confacente; un'attività che richieda una costante concentrazione,
attenzione e-capacità multitasking, assorbirebbe maggiori energie rispetto a
compiti semplici e ripetitivi.
7.
Assertività:
grado di disabilita moderato in attività abituale, assente in attività
confacente: faticherebbe attualmente a reggere un costante confronto tra
dipendenti e vertici aziendali come richiesto dal ruolo ricoperto e a mediare
conflitti, mentre riuscirebbe comunque a portare avanti correttamente le
proprie idee in un ambiente non conflittuale.
8.
Contatto
con gli altri: grado di disabilita lieve-moderato in attività abituale,
assente in attività confacente: è una persona differenziata, colloquiabile
e disponibile, non emergono quote disforiche anche se la costante mediazione ed
esposizione al giudizio e potenziali critiche esterne risulta poco tollerabile
in questa fase.
9.
Integrazione
nel gruppo: grado di disabilita moderato in attività abituate lieve in
attività confacente: la ridotta integrazione in un gruppo per la
persistenza di una sindrome depressiva sarebbe meno tollerabile se dovesse
ricoprire un ruolo appartenente al management che in un ruolo impiegatizio in
un team di lavoro.
10.
Relazioni
intime: grado di disabilita non influente sulla CL.
11.
Attività
spontanee: grado di disabilita lieve: guarda la televisione, ha
dipinto sassi e nel periodo di malattia è andata a trovare la zia in __________.
12.
Cura
di sé: grado di disabilita assente: discretamente curata
nell'igiene, nella persona e nell'aspetto.
13.
Mobilità:
grado di disabilita assente: non guida volentieri l'auto, anche se sono
assenti evitamenti agorafobici che limitino sul piano medico teorico la sua
mobilità.” (doc. AI pag. 202)
Sulla
base di questa valutazione i periti hanno concluso che in un’attività
professionale come quella esercitata dal 2007 al 2018 (quale responsabile delle
risorse umane) l’assicurata presentava “una limitazione significativa benché
lungi dall'essere completa”, mentre che in un'altra attività “anche di tipo
impiegatizio, con minori responsabilità, con maggiore autonomia e in ambiente a
bassa conflittualità e non particolarmente richiedente”, le limitazioni
risultavano “minime, se non assenti” (doc. AI pag. 203).
Di
conseguenza, alla luce di questi riscontri clinici, i periti hanno concluso
come segue in merito alla capacità lavorativa:
" (…)
8.1
CL
nell'attività abituale
Nell'ultimo
ruolo ricoperto di responsabile del personale l’assicurata ha probabilmente
presentato
in una fase iniziale acuta una IL completa che è databile dal novembre 2018 al massimo
fino a quando stimato nella perizia fiduciaria del Dr. __________ e cioè al
31.07.2019
Dal 01.08 2019 l’assicurata ha presentato (al di fuori dei periodi
di ricovero ospedaliero dove si può riconoscere una IL completa) una CL del 40%
(riduzione del rendimento).
8.2
CL
in attività adeguata
In
un'altra attività anche di tipo impiegatizio, con minori responsabilità, con
maggiore autonomia e in ambiente a bassa conflittualità e non particolarmente
richiedente rassicurata a partire verosimilmente dal 01.08.2019 presenta una
minima limitazione della CL, che è pertanto da ritenersi del 90%.
8.3
CL
in attività assimilabile a quella di casalinga
L'assicurata
afferma di non riuscire a fare nulla a casa ma, a parte per il lieve
rallentamento che potrebbe dipendere anche dal sovradosaggio di alcuni farmaci,
non vi sono elementi psicopatologici che possano giustificare una riduzione del
funzionamento in qualità di casalinga.
8.4
Provvedimenti sanitari e terapie con ripercussione sulla CL
A mio avviso,
il trattamento deve andare verso una riduzione del dosaggio dei farmaci e verso
uno stimolo a riprendere l'attività
lavorativa.
Ritengo
indicato un aiuto al collocamento o un sostegno nel reintegro professionale
anche se ritengo che per la posizione assunta dall'assicurata difficilmente la
stessa risulterà collaborante.” (doc. AI pag. 204)
Tutto
ben considerato, il referto del __________, allestito peraltro dopo aver anche consultato
telefonicamente sia la dr.ssa __________ (curante dell’assicurata dall’agosto
2019.
al marzo 2020) e la dr.ssa __________ (sua psichiatra dal marzo 2020) e le
cui conclusioni sono state pienamente condivise senza riserve anche dal dr. __________
del SMR nel rapporto del 2 settembre 2020 (doc. AI pag. 179), è da considerare
dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali
ricordati ai considerandi 2.5 e 2.6. Gli specialisti si sono espressi sulle
affezioni psichiche lamentate dall’assicurata, hanno esaminato accuratamente
tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la sua
capacità lavorativa sulla base delle indicazioni risultanti dalle due visite
effettuate. I medici hanno inoltre esaminato approfonditamente l’evolversi
dello stato di salute della ricorrente, prendendo in considerazione tutta la
documentazione medica prodotta ed acquisita nel corso della procedura
amministrativa. La valutazione clinica effettuata è risultata approfondita e non
ha tralasciato alcun elemento di rilievo, avendo eseguito gli esami più
appropriati e studiato la documentazione agli atti, descritto nei particolari
l’anamnesi e l’esame psichico ed ha risposto alle questioni poste dall’AI, che
tengono conto degli indicatori standard posti dal Tribunale federale nella
sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281 (cfr. pag. 504-521
incarto AI) ed estesa con una sentenza del 30 novembre 2017 a tutte le malattie
psichiche (cfr. DTF 143 V 409 e le citazioni sopra al consid. 2.6).
Secondo questo Tribunale
alla perizia del __________ va quindi attribuita piena forza probante.
2.8
Alle
conclusioni tratte dall’amministrazione sulla base della citata perizia psichiatrica
si deve aderire, ritenuto che, come verrà illustrato nel prosieguo, le stesse non
sono state smentite da altra documentazione medico-specialistica attestante
nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora,
un peggioramento successivo alla perizia del __________ e entro la data della
decisione contestata, ritenuto che per la giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola
sui fatti che si sono realizzati fino alla resa del provvedimento contestato (cfr.
DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).
Dalle
ben motivate conclusioni della perizia __________ e del SMR non è in effetti possibile
scostarsi sulla base delle certificazioni prodotte dall’assicurata nel corso
della procedura amministrativa e contestualmente alle osservazioni al progetto
di decisione del 5 novembre 2020.
Innanzitutto, con un
certificato del 4 settembre 2020 la dr.ssa __________, specialista in
psichiatria, ha attestato un’inabilità lavorativa del 100%, facendo valere un
peggioramento delle condizioni dell’assicurata, con ricovero alla clinica __________,
dal 14 agosto al 1. settembre 2020. La curante, dopo aver rievocato i trascorsi
professionali e personali dell’assicurata, illustrato come alla dimissione
della clinica fossero quindi stati potenziati gli aiuti infermieristici e i
colloqui psichiatrici, ha concluso affermando di ipotizzare la diagnosi di “disturbo
di personalità dipendente” e, quindi un'incapacità lavorativa al 100%, “con
forse una parziale capacità di recupero solo dopo un'adeguata terapia e se
adeguatamente sostenuta” (doc. AI pag. 207).
Nel rapporto di dimissione
del 1. settembre 2020 i sanitari della clinica __________, poste le diagnosi di
“F33.2 Disturbo depressivo ricorrente, episodio grave senza sintomi
psicotici in atto; Z63 Altri problemi connessi alla cerchia relazionale
ristretta, compreso l'ambiente familiare”, dopo aver considerato che l'agito
che aveva portato al ricovero era da ricondurre ad una forma reattiva ed
impulsiva al momento puntuale vissuto al domicilio, hanno ritenuto che
l’assicurata presentasse “delle fragilità personologiche caratterizzate da difficoltà
nella modulazione delle emozioni, vissute in maniera intensa con sentimenti di
vuoto, scarsa tolleranza alla frustrazione ed una propensione all'impulsività”.
Alla dimissione, l’assicurata si presentava comunque migliorata, con “ripresa
del tono dell'umore e dello slancio vitale, una riduzione della tensione ed una
maggiore critica rispetto all'agito compiuto”, e, quindi, in una “condizione di
stabilità psico-fisica” (doc. AI pag. 226).
Su indicazione del SMR, entrambe
queste certificazioni sono state sottoposte al __________, il quale, con
complemento del 28 settembre 2020, ha affermato:
"
(…)
Egregio
Dr. __________,
Ho preso
visione della relazione del 04.09.2020 della Dr.ssa __________ e del rapporto
di dimissione dalla Clinica __________ dell'01.09.2020 ove l’assicurata è stata
degente dal 14.08.2020 al 01.09.2020. L'agito che ha condotto al ricovero
appare appellativo anche se va sottolineata la reazione esagerata ed impulsiva
dell'assicurata alla comunicazione avuta nel colloquio peritale del 12.08.2020
(che antecede di un giorno l'agito autolesivo) di possibilità di reintegrazione
professionale che ella non ritiene evidentemente di poter sostenere. Dal
rapporto di dimissione si evince che all'ingresso il quadro clinico non mostra
segni che inducano a sostenere una diagnosi di episodio depressivo grave in
atto e lo confermano il fatto che non si sia approntata alcuna modifica della
terapia farmacologica e l'HAMD, test di stato in cui il punteggio corrisponde
ad un livello di depressione all'ingresso al massimo lieve (13) ed all'uscita,
avvenuta dopo due settimane, assente (3). Peraltro il ricovero avviene due
giorni dopo la mia seconda valutazione in cui l’assicurata aveva già reagito negativamente
alle mie considerazioni ma non si apprezzava minimamente un quadro depressivo grave.
Nello
scritto della Dr.ssa __________ invece si evincono notizie anamnestiche in cui
avrebbe messo in atto altri agiti
impulsivi e in cui emergono già in passato relazioni lavorative "complesse
e difficoltose". Tale dato era stato tenuto in considerazione nella
valutazione peritale, visto che era stata confrontata con un'informazione presente agli atti che l’assicurata
aveva omesso di affrontate in cui già nel 2010 era stata fatta una richiesta di rilevamento tempestivo
dopo problemi con un collega sul lavoro. A mio avviso, il perdurare della
sindrome da disadattamento appare essere sostenuta oltre che da tratti di personalità
anche da problematiche famigliari (fattori non indennizzabili) che avevo già
sottolineato in perizia e verso i quali l’assicurata era stata reticente.
Peraltro la posizione assunta dall'assicurata, come espresso in perizia, è di
tipo regressivo e per questo avevo anche sottolineato come difficilmente avrebbe accettato le mie considerazione
che si fondano tuttavia anche sulla rilevazione di alcune incoerenze e dati di confronto anamnestico
(indicati ai punti 4.4 e 7.3 e sui quali non ritorno).
Ritengo
quindi che nello scritto della Dr.ssa __________ e nel rapporto di dimissione
dalla clinica __________ non vi siano elementi che mi inducano a modificare la
mia presa di posizione del 14.08.2020”. (doc. AI pag. 228)
Questo complemento peritale,
con i quale i periti psichiatri hanno concluso che la documentazione dei
curanti non apportava elementi idonei a modificare le conclusioni della perizia
del 14 agosto 2020, appare ben motivato e approfondito e va condiviso,
considerato anche come esso sia stato confermato anche dal dr. __________ del
SMR nel suo rapporto del 7 ottobre 2020, con il quale ha concluso per un’inabilità
completa in ogni attività dal 1. novembre 2018 al 31 luglio 2019 così come nei
periodi di ricovero presso la clinica __________ (dal 28 settembre al 6
dicembre 2019, dal 22 marzo al 20 giugno 2020, dal 14 agosto al 1 settembre
2020), ma dal 7 dicembre 2019 una ripresa dell’abilità del 40% nella
professione abituale e del 90% in un’attività adeguata (fatti salvi appunto i
citati periodi di inabilità lavorativa; doc. AI pag. 230).
Nemmeno la documentazione
prodotta in seguito dall’assicurata permette di dipartirsi da tali conclusioni.
In particolare nella
certificazione del 30 novembre 2020 la dott.ssa __________, confermate le
diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media
gravità (F33.1), disturbo di personalità dipendente, F60.7)”, ha insistito attestando
un’inabilità lavorativa completa. Dopo aver rievocato i trascorsi personali,
famigliari e professionali dell’assicurata, così come lo sviluppo negli anni
delle problematiche psichiche, fatta una descrizione dello stato attuale, ha
esposto come segue la sua conclusione:
" (…) Si tratta
evidentemente di un caso complesso, a partire dalla diagnosi, che fin
dall'inizio non è stata di semplice determinazione. Sono stati evidenti da
subito elementi depressivi" anche importanti, che sono stati inquadrati
dai diversi specialisti a seconda delle situazioni in Sindromi da
disadattamento o episodi depressivi. I due quadri clinici si distinguono in
particolare per l’entità dei sintomi e per la prognosi. Di fatto, la paziente
presenta ormai da anni un quadro grave, invalidante e che non si risolve,
andando incontro a brevi periodi di miglioramento soltanto durante i ricoveri e
poi progressivamente peggiorando nel tempo. Inoltre, le due condizioni cliniche
si distinguono per la relazione con un evento scatenante; nel caso della paziente,
l'esordio è evidentemente collegato alla problematica lavorativa ma conoscendo
meglio la sua storia si intravede un disagio con radia più profonde. Non da
ultimo, in questi anni la paziente ha ricevuto indubbiamente cure più che
adeguate a cui ha partecipato con motivazione e buona aderenza, tra cui tre ricoveri
in regime stazionario, cure con le quali una sindrome da disadattamento avrebbe
dovuto andare incontro a guarigione. Rispetto alla possibilità che questo non
sia avvenuto perché la paziente ha mantenuto una posizione troppo regressiva,
anche questo mi sembra poco probabile, visto che è stata fin da subito, sia dai
curanti che dall'istituzione, spinta e sostenuta nell'obiettivo di rimettersi
in gioco e lei stessa mostrava, come emerge dai diversi rapporti presenti negli
atti, una volontà in tal senso. Evidentemente se non è riuscita ed è anzi è
andata incontro ad un progressivo ed ulteriore peggioramento, dobbiamo pensare
che alla base d fosse una psicopatologia più grave ed in particolare una
sindrome depressiva che va ad instaurarsi su una fragilità ancora maggiore, derivante
da un disturbo di personalità, in particolare un disturbo di personalità
dipendente. Questo emerge da diversi aspetti, sia nella storia della paziente,
sia nella modalità relazionale, sia dalle informazioni ciniche, sia dalla testistica
effettuata nel 2019. Il decorso dei sintomi depressivi all'interno di' un
disturbo di personalità è sempre molto lungo e viene influenzato
inevitabilmente da diversi fattori. Il disturbo di personalità stesso, poi,
determina una fragilità che la paziente è evidentemente riuscita negli anni
almeno in parte a compensare con meccanismi che ad oggi non sono più attivabili
e che andranno ristabiliti con un'adeguata terapia (farmacologica e psicoterapeutica)
che dovrà essere verosimilmente protratta nel tempo.
Ritengo
che l'unione dei due disturbi determini un'incapacità lavorativa totale in
qualunque attività lavorativa a medio-Iungo termine. Non escudo che, dopo un
periodo congrua (anni) di terapia adeguata, la paziente, se adeguatamente
sostenuta, possa recuperare almeno in parte una certa capacità lavorativa.
Questo
avrebbe evidentemente anche una valenza terapeutica, ma va pensato e
programmato quando la paziente avrà raggiunto un migliore equilibrio clinico.
Attualmente invece non solo la paziente è incapace di lavorare e profondamente
sofferente, ma insistere ulteriormente in questo momento nello stimolarla in
tal senso può a mio avviso determinare un ulteriore danno alla salute e
pregiudicare in modo negativo la prognosi.” (doc. AI pag. 256)
Il
medico SMR dr. __________, esaminata questa certificazione, pur ritenendo che
la stessa “non sembra apportare nuove informazioni a quanto presentato in
sede di osservazioni al __________ (n.b: recte __________) (complemento
a perizia del 06.10.2020)”, ha nondimeno ritenuto necessario (“per una
più precisa valutazione o per indicazione ad ulteriore procedere”)
sottoporla al collega psichiatra del SMR dr. __________, il quale, dopo averla
trasmessa per valutazione al __________, ha confermato le conclusioni del
collega del SMR in data 8 gennaio 2021 (doc. AI pag. 263 e 266). Dal canto suo
il __________, e per esso lo psichiatra dr. __________, in un ulteriore
complemento del 17 dicembre 2020, ha affermato:
" (…) Ho preso
visione dell'articolata relazione della Dr.ssa __________ del 30.11.2020. Come avevo
già sottolineato nel mio precedente complemento del 28.09.2020 l'agito che ha
condotto al ricovero dell'assicurata era di tipo appellativo e non emergevano
nel rapporto di dimissione dalla clinica __________ segni deponenti per uno
stato depressivo. Per questo non riesco a Spiegarmi, se non con una regressione
anche consequenziale al mancato riconoscimento del malessere soggettivamente
percepito, un peggioramento successivo tale da rendere necessario un intervento
massiccio (infermiera e assistente sociale) in un'assicurata che non mostrava
alla valutazione deficit severi in termini di competenze e di organizzazione di
compiti. Il fatto che l'anamnesi sia lacunosa rispetto ad alcune informazioni
successivamente date dall'assicurata alla curante è possibile anche se le
stesse, essendo relative al passato non recente potrebbero giocare un ruolo nel
favorire il permanere di una sindrome da disadattamento anche se il loro
impatto sul funzionamento lavorativo presente non era stato evidentemente
presente ed anche se la carriera lavorativa è particolare, i risultati raggiunti
e con essi le posizioni consequenziali sono stati buoni. Inoltre il fatto che
vi siano state discontinuità non è di per sé indicativo di ricorrenze
depressive tanto più che rassicurata ha inizialmente omesso, ed affrontato solo
su sollecitazione del perito una precedente richiesta di intervento tempestivo
del 2010 in cui si era creata una situazione di disagio sul lavoro simile
all'ultima. Il fatto che nei ricoveri siano state poste differenti diagnosi tra
cui anche quella da me posta è stato già discusso in perizia e le motivazioni
che mi hanno condotto a concludere per un disturbo dell'adattamento sono state esposte
nella discussione. Nonostante il quadro clinico descritto dalla Dr.ssa __________,
che non fa riferimento a peggioramenti ma ad una valutazione sulla base di
elementi anamnestici e di obiettività che non data come posteriori alla
valutazione peritali, io non posso da parte mia che confermare quanto osservato
e descritto nella valutazione peritale. Non trovo quindi elementi che mi
facciano modificare non solo la diagnosi ma anche il livello di
disfunzionamento e la presenza di risorse residue che ho apprezzato in perizia
e sulle quali evidentemente la curante ha un differente giudizio.” (doc. AI
pag. 265)
A queste conclusioni, che
hanno quindi portato alla resa della decisione qui contestata, questo Tribunale
deve aderire senza riserve, dovendosi concludere che dalle certificazioni della
curante non emergeva alcun elemento nuovo o significativo che potesse in
qualche modo far sembrare incompleta o non corretta la perizia del __________
del 14 agosto 2020.
Le allegazioni del __________
nei due complementi del 28 settembre e 17 dicembre 2020, ben motivate ed
espresse dagli specialisti che avevano già accuratamente valutato l’assicurata
nell’ambito della perizia psichiatrica, che hanno preso attenta posizione sulle
affermazioni dei curanti, e sono state integralmente condivise anche dal SMR
(cfr. rapporti del SMR del 7 ottobre 2020, 17 dicembre 2020, 8 gennaio 2021,
doc. AI pag. 230, 265 e 266), appaiono convincenti e meritano di essere
confermate senza riserve. Dalle stesse non emergono in effetti diagnosi o
problematiche che non siano già state approfonditamente valutate dal __________,
e nemmeno elementi che permettano in qualche modo di far apparire le
conclusioni del __________ errate o necessitanti di ulteriore approfondimento.
Né
del resto la ricorrente produce in questa sede nuova documentazione che attesti
una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione in
ambito __________ e del SMR, intervenuta entro il momento decisivo della resa
della decisione contestata (DTF 132 V 220), né ha fornito elementi che
consentano in qualche modo di considerarne inattendibili le conclusioni.
In
questa sede ella ha in effetti prodotto innanzitutto una certificazione della
dr.ssa __________ del 21 aprile 2021 con la quale la psichiatra curante ha
ribadito che a suo avviso l’assicurata presentava una sintomatologia grave ed
invalidante, con inabilità lavorativa completa, riferendo di un nuovo ricovero
il 18 marzo 2021 “in seguito ad un grave agito autolesivo”. Ha quindi
precisato che “negli ultimi mesi lo stato di salute non è andato incontro a
nessun miglioramento, di conseguenza se la paziente è stata ritenuta come è
giusto inabile al 100% fino al settembre 2020, non è chiaro su che base possa
aver recuperato una capacità lavorativa del 90% non essendovi stato alcun
miglioramento evidente nello stato di salute, ma anzi un peggioramento, come
certificato dai miei rapporti e dal rapporto della clinica” (doc. A).
Ha
inoltre prodotto uno scritto 2 aprile 2021 della dr.ssa __________ della
Clinica __________, la quale ha attestato l’avvenuto ricovero della paziente
dal 18 marzo 2021 “a seguito di uno scompenso acuto della patologia di base.
Tento conto di quanto oggettivato, riteniamo che vi sia in atto un aggravamento
del quadro clinico, a nostro parere non compatibile con una ripresa della capacità
lavorativa” (doc. B).
Tali
certificazioni sono state nuovamente sottoposte per valutazione al dr. __________,
psichiatra del SMR, il quale, nella sua Annotazione del 26 maggio 2021, ha
riferito che “la psichiatra curante
presenta lo stesso apprezzamento già noto dai precedenti rapporti del
30.11.2020, visionato sia dal SMR sia dal perito Dr. __________ con relative
prese di posizione del 17.12.2020 e 08.01.2020; 04.09.2020, anch'esso
ampiamente analizzato; 28.07.2020 noto al momento della perizia del Dr. __________
restituita il 14.08.2020”, ragione
per cui quanto affermato dalla curante non permetteva di modificare le
conclusioni tratte prima della resa del provvedimento contestato (doc. XII/1).
Questa
conclusione, basata su un approfondito esame del caso e che tiene giustamente
conto del valore probante della perizia psichiatrica allestita dal __________, va
confermata.
Non
permette diversa conclusione nemmeno l’ulteriore certificato medico 31 agosto
2021, con il quale la psichiatra curante afferma:
" (…) mi permetto di
inviarvi le mie osservazioni in merito al caso della paziente in oggetto ed in
particolare rispetto atta presa di
posizione dell'Ufficio Al da voi comunicata all’assicurata. Nella sua annotazione, il Dott. med. __________ si
limita a dire che il mio certificato riporterebbe gli apprezzamenti già noti, ma non chiarisce su che base ritiene più giustificata
la posizione del collega Dott. __________ rispetto alla mia. lo e il collega
esprimiamo pareri diversi sia in termini diagnostici che in termini di capacità
lavorativa, su che base il collega Dott. med. __________ ritiene che la
posizione del Dott. med. __________ sia più corretta di quella da me proposta? Inoltre,
il collega scrive che l'agìto autolesivo di cui io parlo nell'ultimo rapporto
sarebbe a suo parere indicativo di un
peggioramento, ma faccio presente che un agito autolesivo è già avvenuto in
passato, ad agosto 2020, eppure in quel caso era stato considerato dal collega
come un gesto appellativo e con scarso significato clinico. Non è chiara quindi
a mio avviso la correlazione tra gravita del quadro clinico, agiti autolesivi e
incapacità lavorativa nell'interpretazione del collega. Dal mio punto di vista
gli agiti autolesivi sono parte di un quadro clinico complesso con
caratteristiche di cronicità che giustificano un'inabilità a lungo termine come già ampiamente descritto. (...)”
(doc. XV)
In
merito si espresso nuovamente il dr. __________ del SMR nell’Annotazione del 13
settembre 2021 come segue:
" (…) Ho preso
visione del certificato della Dr.ssa __________ del 31.08.2021.
La
collega sostiene che io abbia dato maggiore valore alla perizia del Dr. __________
rispetto alla sua presa di posizione. lo mi sono limitato a confermare il
valore probante della perizia psichiatrica allestita dal Dr. __________, in
assenza di fatti nuovi rispettivamente modificazioni significative di fatti
noti al momento della decisione
contestata, come nei fatti conferma la stessa Dr.ssa __________. In data 18.03.2021, l’assicurata è stata ricoverata in
Clinica __________ per uno scompenso acuto: si tratta senza dubbio di un fatto
nuovo significativo e grave che giustifica un peggioramento da quella data.
Facevo riferimento allo scritto della Dr.ssa __________ del 02.04.2021 mentre di transenna citavo il certificato
della Dr.ssa __________ con la nozione di agito
autolesivo. Ora, la Dr.ssa __________ scrive che gli agiti autolesivi sono
parte di un quadro clinico complesso con caratteristiche di cronicità che
giustificano un'inabilità a lungo termine, esprimendo un apprezzamento proprio
del curante diverso da quanto esposto dal perito Dr. __________, che, nella sua
posizione di perito neutrale, aveva diversamente valutato la situazione. In
conclusione, la Dr.ssa __________ non riporta fatti nuovi ne modificazioni significative
di fatti noti rispetto alla precedente presa di posizione SMR del 26.05.2021.”
(doc. XVII/1)
A
tali conclusioni, tratte dal medico SMR, specialista in psichiatria, che aveva
valutato anche le precedenti certificazioni e dopo attento esame degli atti, questo
Tribunale deve aderire. In effetti, la curante si
limita sostanzialmente a ribadire la contestazione della valutazione medica, esprimendo
tuttavia essenzialmente un dissenso puramente soggettivo, giacché non
suffragato da argomentazioni che possano in qualche modo permettere di
distanziarsi dalle conclusioni del __________ e del SMR.
In
sostanza, la ricorrente non ha quindi apportato alcun elemento atto a
quantomeno mettere in dubbio le conclusioni dell’Ufficio AI basate sulle
approfondite valutazioni e conclusioni espresse dal __________ nella perizia e
nei complementi peritali, e non ha addotto elementi nuovi che permettano di
considerare quantomeno ipotizzabile una modifica della situazione rispetto alla
valutazione del __________ e del SMR intervenuta entro la decisione contestata
del 26 marzo 2021 (la quale, come detto, delimita il potere
cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1; cfr. nondimeno
al consid. 2.11) o un diverso apprezzamento della capacità lavorativa.
Ribadite
altresì le considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità
delle certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr.
STF U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.6; sia pure evidenziato che il
TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il
fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto
dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto
valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al
contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la
necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami
che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per
cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso
di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del
rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del
10.
febbraio 2017, consid. 4.2)) le uniche certificazioni prodotte dalla
ricorrente, segnatamente quelle della dr.ssa __________ e della dr.ssa __________,
non consentono in alcun modo di dipartirsi dalle conclusioni del __________ e
del SMR che si sono espressi in modo coerente e privo di contraddizioni.
All’assicurata
va del resto ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con
riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione
comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse
ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura
della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover
sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con
riferimenti).
Così
stanti le cose, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti
contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno
dell'assicurata sino alla resa del querelato provvedimento, senza che si renda
necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove, fra le tante
cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti; anche DTF 135 V
465).
Pertanto,
visto quanto sopra, ritenuta la perizia psichiatrica del __________ del 14
agosto 2020 - la quale rispecchia tutti i criteri di affidabilità e completezza
richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5. e 2.6) e alla quale va quindi
attribuita piena forza probante -, e i complementi del 28 settembre 2020 e 17
dicembre 2020 e in particolare gli affidabili pareri del medico SMR (cfr. in
particolare i vari rapporti del 2 settembre, 7 ottobre, 15 dicembre 2020, 8 gennaio
2021.
e 13 settembre 2021; sul valore probatorio delle
opinioni espresse dai medici SMR cfr. STF I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr.
anche sopra al consid. 2.5) e non essendo provato un peggioramento duraturo e
incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto prima della decisione
contestata del 26 marzo 2021 (la quale delimita, come detto, il
potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1), il TCA ritiene dimostrato con il
grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti
ivi citati) che l’assicurata vada considerata inabile completamente in
ogni attività dal 1. novembre 2018 al 31 luglio 2019 così come nei periodi di
ricovero alla clinica __________ (dal 28 settembre al 6 dicembre 2019, dal 22
marzo al 20 giugno 2020, dal 14 agosto al 1. settembre 2020), ma dal 7 dicembre
2019.
abile nella misura del 40% nella sua professione abituale e del 90% in
un’attività adeguata (sempre fatti salvi appunto i citati periodi di inabilità
lavorativa; doc. AI pag. 230).
Le
conclusioni in merito alla capacità lavorativa della
decisione contestata vanno quindi confermate.
2.9
Per
quel che concerne l’aspetto economico, rimasto incontestato, per determinare il
grado di invalidità l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto dei redditi,
mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), procedendo al relativo calcolo
per quanto riguarda il periodo dal mese di dicembre 2019 (ossia alla scadenza
dell’anno di attesa), momento in cui l’assicurata risultava abile al lavoro
nella misura del 40% nella professione abituale e del 90% in attività
confacenti.
Il
calcolo è stato esposto nella decisione impugnata come segue:
" (…) Per valutare
il grado d'invalidità non bisogna attenersi unicamente all'incapacità di lavoro
medico-teorica. Determinante è piuttosto la ripercussione economica del danno
alla salute. Procediamo pertanto a calcolare la perdita di guadagno causata dal
danno alla salute. A partire dal
07.12.2019
e continua
Reddito
da valida
Per
stabilire il reddito che lei avrebbe potuto conseguire in assenza del danno
alla salute, ci riferiamo ai dati economici trasmessi dall'ex datore di lavoro
(__________).
Tale
salario annuo ammonterebbe a CHF 65'000.00 (per l’anno 2018).
Sulla
base della valutazione medica quantifichiamo il reddito da invalido esigibile,
basato sulle attività adeguate all'attuale stato di salute e calcolato secondo
i redditi espressi dall'ufficio federale
di statistica
Reddito
da invalida
In attività
abituale:
Considerata
una capacità lavorativa residua del 40% lei potrebbe conseguire un reddito pari
a CHF 26'000 in attività abituale (65’000/100 x 40=26'000.00)
Reddito
da invalida
In
attività adeguate:
La
giurisprudenza imposta dal Tribunale federale indica che sono esclusivamente
applicabili i dati salariali nazionali della tabella TA1 dell'inchiesta sulla
struttura dei salari elaborata dall'Ufficio federale di statistica (STFA 12
ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., l
222/04).
Inoltre
tali redditi possono subire una riduzione massima del 25%. Ciò al fine dì
considerare quei fattori suscettibili di influenzare il guadagno che
rassicurato potrebbe percepire. Ad esempio: le limitazioni addebitabili al
danno aita salute, l'età, la nazionalità, il grado di occupazione (cf. DTF 126
V 75).
Utilizzando
i dati della citata tabella, lei potrebbe conseguire uno stipendio annuo di CHF
67'148.20 (attività semplici e ripetitive, valore mediano).
Partendo
dal summenzionato reddito, diminuiamo del 10 % riguardo all'incapacità
lavorativa; risulta un reddito di CHF 54'884.00.
Per
calcolare il grado d'invalidità prendiamo a riferimento ii reddito da invalida
in cui lei può realizzare il minor discapito economico, nel caso concreto in
attività adeguate. Di seguito esponiamo il calcolo per determinare fa perdita
di guadagno:
Confronto
dei redditi:
Reddito
da valida CHF
65’000.00
Reddito
da invalida CHF
54'884.00
Perdita
di guadagno CHF
10'116.00
Grado
d'invalidità 16%
Essendo
il grado di invalidità inferiore al 40 %, il diritto a rendita cessa di
sussistere (art. 28 LAI).
l periodi
di completa incapacità lavorativa dal 22.03.2020 al 20.06.2020 e dal 14.08.2020
al 01.09.2020 non vengono presi in considerazione in quanto il cambiamento
dello stato di salute è perdurato meno di tre mesi completi (art. 88a OAI). (…)” (doc. C)
Tale
calcolo, che applica la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di
confronto dei redditi (cfr. la giurisprudenza, riassunta nella STF 9C_501/2013
del 28 novembre 2013), e per quanto riguarda i salari applicati ha fatto
correttamente capo ai dati salariali statistici ufficiali dichiarati
applicabili dal Tribunale federale (riguardo all’applicabilità dei dati
salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta
sulla struttura dei salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS
TA1-tirage skill level Svizzera, emanata dall'Ufficio federale di statistica di
Berna, cfr. DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174; a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.), così come il
conseguente grado di invalidità determinato dall’amministrazione nel 16%, vanno
pertanto confermati.
2.10
Considerati
quindi gli accertati gradi di inabilità lavorativa, nell’attività abituale
quale impiegata d’ufficio del 60% e in attività adeguate del 10%, nel periodo
dal mese di dicembre 2019 (alla scadenza dell’anno di attesa), e il conseguente
grado di invalidità del 16%, a ragione l’amministrazione le ha attribuito il
diritto alla rendita intera dal 1. novembre 2019, alla scadenza dell'anno
d'attesa (giusta l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), con grado Al del 94% (secondo
il calcolo della media retrospettiva), sino al 31 marzo 2020, ossia trascorsi 3
mesi dal miglioramento dello stato di salute situabile al dicembre 2019 con un
conseguente grado di invalidità insufficiente per il riconoscimento di
prestazioni (art. 88a cpv.1 OAI; cfr. al consid. 2.4).
Ricordato
come secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente
minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per
quanto essi siano necessari e idonei a ripristinare, conservare o migliorare la
loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere mansioni consuete
(lett. a) e le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano
adempiute (lett. b) e come la soglia minima di diminuzione della capacità di
guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è del
20% (DTF 130 V 489 consid. 4.2; 124 V 110 consid. 2b), in concreto, essendo il
grado di invalidità della ricorrente inferiore alla soglia del 20%, a ragione
con la decisione censurata l'Ufficio AI non le ha concesso provvedimenti di
integrazione professionale.
2.11
Dalla
documentazione prodotta con il ricorso si evince nondimeno che l’assicurata è stata nuovamente ricoverata in Clinica __________
dal 18 marzo al 6 aprile 2021, come descritto dalla dr.ssa __________ nella
certificazione del 2 aprile 2021, “a causa di uno scompenso acuto della
patologia di base” (doc. B). Anche la dr.ssa __________, nella
certificazione del 21 aprile 2021, riferisce di un peggioramento con il
ricovero “in seguito ad un grave agito autolesivo” (doc. A).
Come
indicato dall’Ufficio AI nella risposta di causa, sulla base dell’annotazione
del 26 maggio 2021 del dr. __________, psichiatra del SMR (doc. XII/1), dalle
nuove certificazioni, che appunto riferiscono del nuovo ricovero avvenuto alla
clinica __________, appare verosimile un peggioramento, possibilmente anche
grave, avvenuto in marzo 2021 (“la dr.ssa __________ riferisce di un agito
autolesivo”; doc. B; cfr. anche l’Annotazione del SMR del 13 settembre
2021, doc. XVII/1).
Ora,
come ricordato al consid. 2.4, per l’art. 88a cpv. 1 OAI, se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione
o della soppressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre
che il miglioramento constatato perduri; lo si deve in ogni caso tenere in considerazione
allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e presumibilmente continuerà
a durare (cfr. art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, il cambiamento va tenuto in considerazione non appena è durato tre
mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
Ora,
mentre che, come visto, per il periodo precedente la resa della decisione
contestata la valutazione medica dell’amministrazione è stata confermata dallo
psichiatra del SMR anche alla luce della nuova documentazione prodotta col
ricorso, appare verosimile un peggioramento intervenuto nel marzo 2021
(ricovero dal 18 marzo). Al momento dell'emanazione della decisione impugnata
del 26 marzo 2021 non erano quindi ancora trascorsi 3 mesi dal peggioramento.
Visto
anche quanto proposto dall’Ufficio AI nella risposta di causa, si rende quindi
necessario trasmettere le certificazioni prodotte con il gravame
all’amministrazione affinché le esamini alla stregua di una nuova domanda di
prestazioni e, dopo aver esperito i necessari accertamenti, renda quindi una
nuova decisione sul diritto alle prestazioni per il periodo successivo alla
data della decisione querelata.
2.12
Ne
consegue che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va
respinto.
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in
combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale
delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto
l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà
al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della
ricorrente.
2.13
L’assicurata
nel suo gravame ha formulato istanza d’assistenza giudiziaria.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. art. 61 lett. f LPGA, art. 28 cpv. 2 Lptca; DTF 125 V 202
consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13
pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,
aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20
settembre 2004).
Nella
presente fattispecie non è soddisfatto il requisito della probabilità di esito
favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa
sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole
riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).
Dopo
un esame forzatamente sommario, nel caso in esame, sulla base degli atti
all’inserto le prospettive di esito favorevole apparivano considerevolmente
minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, dal tenore della decisione
apparivano chiari i motivi per i quali l’amministrazione ha concesso la rendita
solo per un periodo limitato e nel suo ricorso l’assicurata non ha in sostanza
fatto altro che rimandare alla documentazione medica prodotta, la quale, come
esposto, non era manifestamente idonea, come dianzi esposto, a mettere in
dubbio la valutazione medica operata dal __________ e dal SMR e posta a fondamento
del provvedimento contestato.
In
simili condizioni, l'istanza tendente alla concessione dell’assistenza
giudiziaria va respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
§ Gli atti vanno
trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze
conformemente ai considerandi.
2. La domanda d’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese di procedura di fr.
500.- sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti