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Decisione

32.2021.58

All'assicurata viene attribuita una rendita intera per un periodo limitato. Ricorrente contesta sulla base di nuovi atti medici. Decisione confermata ma rinvio atti all'ammnistrazione per nuovi accertamenti considerato i nuovi atti alla stregua di una nuova domanda di prestazioni. AG respinta

23 settembre 2021Italiano59 min

i necessari accertamenti medici ed economici, inclusa una perizia psichiatrica a

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.58

FC

Lugano

23 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 aprile 2021 di

RI 1

contro

la decisione del 26 marzo 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI

1, nata nel 1972, di professione impiegata di commercio, nel marzo 2019,

adducendo problemi psichici, ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti.

Eseguiti

Fatti

i necessari accertamenti medici ed economici, inclusa una perizia psichiatrica a

cura del Centro __________, con decisione del 26 marzo 2021 - confermativa di

un progetto del 5 novembre 2020 -, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata il

diritto ad una rendita intera limitatamente al periodo dal 1. novembre 2019 al

31 marzo 2020, avendo stabilito dal novembre 2018 un’inabilità lavorativa

completa, con ripresa dal 1. agosto 2019 di un’abilità del 40% nella sua

precedente attività e del 90% in un’attività adatta e, dopo un periodo di nuova

inabilità completa dal 28 settembre al 6 dicembre 2019, nuovamente dal 7

dicembre 2019 (fatti salvi i periodi di inabilità lavorativa in ogni attività

nei periodi in cui era stata ricoverata alla clinica __________ ossia dal 22

marzo al 20 giugno 2020 e dal 14 agosto al 1. settembre 2020), con un

conseguente grado di invalidità del 16% per il periodo da dicembre 2019 (trascorso

l’anno di attesa).

1.2. Con

ricorso al TCA l'assicurata contesta le conclusioni mediche tratte

dall’amministrazione, sulla base di una certificazione della psichiatra curante

e della clinica __________, sottolineando le sue precarie condizioni di salute e

chiedendo in sostanza il riconoscimento di una rendita anche dopo il 31 marzo

2020. Postula inoltre l’attribuzione dell’assistenza giudiziaria viste le sue difficili

condizioni economiche.

1.3. Con risposta di causa del 9 giugno

2021 l’Ufficio AI, allegando pure una presa di posizione del medico SMR, chiede

la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata, ritenendo

corretta sia la valutazione medico-teorica che la definizione del grado

d’invalidità. Propone tuttavia il rinvio delle certificazioni prodotte col ricorso

che verranno considerate alla stregua di una nuova domanda di prestazioni (doc.

IV).

È ulteriormente stata

versata agli atti una nuova certificazione della dr.ssa __________ del 31

agosto 2021, sulla quale si è pronunciato il SMR il 13 settembre 2021 (doc. XV

e XVII/1).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel

merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere

se correttamente l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto ad una prestazione

d’invalidità oltre il mese di marzo 2020.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o

parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di

compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di

attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono

essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra

professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione

d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere

giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita

se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni

consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante

provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto

un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno

senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8

LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28

cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se

sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al

60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

p. 84).

Per la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.4. Se il grado

d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in

modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata

o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.

1 LPGA).

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può

essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile

dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla

capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito

una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;

vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire

in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).

Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

Se la capacità

al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole

(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC

1984 pag. 137).

Circa gli

effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un

assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la

riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è

messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione.

L’art. 88bis

cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in

cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa

dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo

ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77

OAI.

Va ancora rilevato che con

sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5

2015, IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se

i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto

da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da

giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito

nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza

rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag.

200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4

settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello

stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al

quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e

6).

In una sentenza 9C_158/2012

del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una riduzione o

soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura

valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono

modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349

con riferimenti). Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la

situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della

fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza preponderante (STF

9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag. 181, STF 9C_418/2010,

consid. 3.1; cfr. anche STF 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).

2.5. Per costante giurisprudenza

(cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008) al fine di poter graduare l'invalidità,

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di

documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; DTF 115 V 133 consid. 2 pag. 134; DTF 114 V 310 consid. 3c pag. 314; DTF 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e DTF 122 V 160 consid. 1c).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione

attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione

invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è

di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.

2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto

necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione

a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e

rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e

3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007

del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e STF 9C_9/2010

del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Infine, affinché un esame

medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse

condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti

dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629,

in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima

sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In

particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche

valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il

carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una

rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze

tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei

dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,

le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001; DTF

130 V 352).

2.6. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale

federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità

tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua

capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,

607; STF I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo,

“Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Nel

2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per

l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi

senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,

occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla

persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di

diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione

(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.

Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei

sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie

come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie

associate, lo sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale

della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei

diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona

assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14

dicembre 2017).

Inoltre,

in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017),

pubblicate in DTF 143 V 409 e 418, il Tribunale federale ha stabilito che la

giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la

reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a

medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie”

come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato

stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali sentenze il TF è

giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata

all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di

disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione

lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e

dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi.

Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è

presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi

solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni

funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione

psichica la diagnosi non è più centrale.

Con sentenza 9C_845/2016 del 27

dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e

8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie

raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro

valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del

singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche

sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di

prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al

diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e

32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa

giurisprudenza è stata confermata nella sentenza del TF 8C_409/2017 del 21

marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (cfr. anche STCA 32.2017.176 del 14

agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e

3.3.2), 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), 8C_309/2018 del 2 agosto

2018 (consid. 3.2) e 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

Infine,

in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria,

come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di

principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.7. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se nel caso di specie lo stato di salute della

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attento esame della

documentazione medica agli atti, non ha alcun motivo per scostarsi dalla

perizia del __________ del 14 agosto 2020 (doc. AI pag. 183 e seguenti) che ha

concluso per una capacità lavorativa nel suo ultimo impiego di impiegata

d’ufficio del 40%, riservati i periodi di inabilità completa dal 1. novembre

2018 al 31 luglio 2019 e durante i successivi ricoveri in clinica per le

patologie psichiatriche. In un’attività adatta invece, vale a dire un’attività,

“anche di tipo impiegatizio ma con minori responsabilità, con maggiore

autonomia e in ambiente a bassa conflittualità e non particolarmente

richiedente”, l’assicurata era da considerare, sempre a partire dal mese di

agosto 2019, abile in misura del 90%, sempre riservati i medesimi periodi di

inabilità lavorativa.

Nel

dettagliato referto datato 14 agosto 2020 i periti, dopo aver riassunto gli

atti, l’anamnesi famigliare, personale – sociale, professionale e patologica, i

disturbi soggettivi e le affezioni attuali, l’anamnesi sistemica e le

constatazioni obiettive, dopo aver eseguito i necessari esami clinici e testali,

hanno posto quale diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa quella di “Disturbo

dell’adattamento reazione depressiva prolungata (F43.21)”, e hanno quindi riassunto

come segue l’esame clinico effettuato secondo AMDO-System:

" (…) Lucida ed

orientata temporospazialmente, nonostante rassicurata riferisca di non leggere

per problemi di attenzione e concentrazione, rimane comunque concentrata per

tutta la durata del colloquio, non sembra presentare segni di marcata

stanchezza al termine dello stesso. Buona la rievocazione mnesica, il cognitivo

appare sostanzialmente integro, si evidenzia un lieve rallentamento

psicomotorio, non vi sono elevate quote di ansia libera benché rassicurata

mostri talvolta le mani facendo vedere un lievissimo tremore che riferisce,

prima dell'ultimo ricovero al __________, era più intenso e sarebbe diminuito

con il ripristino e ii miglioramento del ritmo sonno-veglia e l'incremento

della dose di Quetiapina. Non emergono idee ipocondriache ne sintomi

ossessivo-compulsivi, non emergono disturbi della forma del pensiero.

L'assicurata riferisce talvolta crisi di pianto che non sembrano arrivare da rimuginii

particolari ne rimuginerebbe più sugli eventi ormai motto distanti nel tempo

accaduti sul lavoro e che avrebbero scatenato il suo malessere benché

('assicurata attualmente tenda, soprattutto dopo quello che le è stato detto

nell'ultimo ricovero al __________ di abbracciare più la tesi di una forma di

depressione cronica. Non emergono ideazioni deliranti. L'assicurata non è sospettosa

o diffidente nei confronti del perito. Commenta invece la perizia del Dr. __________

per la __________ in cui questi avrebbe sostanzialmente parlato soltanto dì sé

e dei suoi figli e le avrebbe chiesto ben poco per poi liquidarla dicendo che

era abile al lavoro e commenta anche negativamente la parte finale della

relazione terapeutica con la Dr.ssa __________ dove la collega l'avrebbe un po'

eccessivamente stimolata e rimproverata come se, il non stare meglio fosse colpa

sua, il che ('avrebbe portata poi a chiedere di essere presa in carico alla

Dr.ssa __________. Di fatto l'umore appare deflesso, viene riferita astenia, vi

è obiettivamente un lieve rallentamento psicomotorio. L'assicurata si definisce

anergica, tendenzialmente sonnolenta, lo è anche effettivamente durante la

prima mezz'ora del colloquio dove fa numerosi sbadigli che poi scompaiono; per

il secondo colloquio chiede di essere vista dopo le 11.00 perché solitamente

lei fino a quell'ora dorme. Non sono presenti ideazioni suicidali. L'assicurata,

pur non avendo ripreso di dipingere sui sassi, riferisce di provare piacere in

questo Documento vincolato al segreto professionale e riuscirebbe anche a

guardare qualche film in televisione ma in tutte le attività domestiche non sarebbe

stimolata a fare nulla. Non emergono tuttavia idee di inadeguatezza, ne

parrebbe che in famiglia vi siano delle tensioni a causa di questa sua

inefficienza, almeno da quanto lei dice, su esplicita domanda del perito.

Infatti non vi sarebbero screzi particolari se non quelli fisiologici che

avvengono in tutte le famiglie benché agli atti più volte, venissero riportate

problematiche che ella attribuisce essenzialmente a motivi economici. Non

emergono idee di rovina e l'assicurata mantiene comunque la speranza di poter

star meglio in un futuro. L'assicurata attribuisce alla terapia farmacologica

un lieve calo della libido, benché abbia rapporti con il marito; l'appetito

sarebbe scarso, l’assicurata sarebbe ancora in sovrappeso rispetto al suo peso

normale anche se avrebbe perso 7 kg durante l'ultimo ricovero ed avrebbe ancora

un certo craving per i carboidrati, cosa strana per lei che in passato non

l'aveva mai avuto.

Non

riferisce crisi di ansia panica, né comportamenti agorafobici; d'altra parte, a

causa del ritiro sociale, rassicurata non è interessata a parlare con altre

persone anche se talvolta, con il marito si recano in Italia da amici.

A parte

un lieve tremore fine alle mani l’assicurata non le contorce, non mostra segni

di stato eretistico anche se riferisce di aver avuto frequentemente reflusso

gastroesofageo e non si spiega come mai le abbiano sospeso il Pantoprazolo

nell'ultimo ricovero alla Clinica __________. Non è stata prescritta alcuna

terapia al bisogno per l'ansia, l’assicurata riferisce talvolta di soffrire di

crisi di cefalea.” (doc. AI pag. 198)

I

periti hanno quini effettuato un’accurata discussione diagnostica, illustrando

lo sviluppo delle sue problematiche psichiatriche, esordite dapprima nel 2010 e

quindi nel 2018 a seguito di problematiche lavorative:

" (…) Attualmente il

quadro è caratterizzato da deflessione timica e lieve rallentamento

psicomotorio, sono presenti anche segni non verbali di tipo depressivo, anche

se la quota ansiosa riferita come elevata non è evidente e riferisce energia e

astenia anche nelle attività domestiche. Non emergono tuttavia idee di colpa,

di rovina, di indegnità e inadeguatezza e ('assicurata appare poco angosciata

rispetto all'essere ben meno performante che in passato, come solitamente

accade invece ad un soggetto che presenta il primo vero episodio depressivo. A

tal proposito si sottolinea peraltro come giustamente i medici della clinica __________

a differenza della curante non parlino di sindrome depressiva ricorrente ma

soltanto di episodio depressivo di grado medio. Non sono inoltre presenti segni

di residualità depressiva come l'appiattimento ideo emotivo, il distacco dalla

realtà esterna e la perdita- di funzionamento a livello cognitivo che

potrebbero osservarsi a fronte di una cronicizzazione di un episodio depressivo

medio grave che in tal caso dovrebbero permanere in modo poco modificabile se

si trattasse di un quadro cronicizzato. L'assicurata stessa, anche se in

clinica le sarebbe stato detto che dovrà convivere con la depressione, ritiene

che potrebbe invece migliorare e non sembra senza speranza. Pertanto non sono

soddisfatti i sintomi per porre diagnosi aggettiva di alcun episodio depressivo

maggiore attuale ma siamo di fronte ad una posizione regressiva che perdura

dall'iniziale sindrome da disadattamento con reazione depressiva prolungata. Rispetto

alla presenza di aspetti paranoidi e interpretativi che emergevano all'MMPI-2

(pur da interpretare con cautela) e al test di Rorschach, si deve sottolineare

come tale interpretati vita non emerga nella relazione con il perito e sembri

presente soltanto relativamente a quanto accaduto sul lavoro, rispetto alla

perizia del Dr. __________ e nella parte finale della relazione terapeutica con

la Dr.ssa __________, mentre questi tratti, quando presenti, sono solitamente pervasivi

e, peraltro, poco compatibili con un ruolo di responsabile delle risorse umane soprattutto

se, come ella stessa afferma, svolto sempre senza alcun atteggiamento ostile e

da "tagliatore di teste" come talvolta può accadere. È possibile

tuttavia che tale atteggiamento emerga quando rassicurata non si senta non

tanto compresa, quanto soddisfatta nelle sue rivendicazioni ed aspettative per

cui, anche relativamente alle mie conclusioni, è probabile che esprima un netto

disaccordo.” (doc. AI pag. 200)

Hanno

quindi effettuato un’accurata valutazione di capacità, risorse e problemi

secondo lo schema Mini ICF – APP, con i seguenti esiti:

"

(…)

1. Rispetto

delle regole: grado di disabilita lieve: la tendenziale ipersonnia mattutina

e la necessità di pause mal si conciliano con il rispetto di puntualità ed

orari di lavoro, anche se questo aspetto è superabile con uno sforzo di volta

da parte dell'assicurata; a questo si aggiunga che potrebbero in parte

dipendere dal sovradosaggio di alcuni farmaci (trazodone in primis) verificati

con il prelievo ematico e che potrebbero essere migliorati con una riduzione

della farmacoterapia.

Considerandi

2.

Organizzazione

dei compiti: grado di disabilita moderato in attività abituale assente

in altra attività: se deve essere lei a gestire l'organizzazione anche per

altre persone

probabilmente

avrebbe delle difficoltà connesse allo scegliere le giuste priorità; invece,

laddove

avesse procedure standardizzate, non avrebbe problemi dovuti a psicopatologia ad

adeguarvisi.

3.

Flessibilità:

grado di disabilita moderato in attività abituale lieve in attività adeguata:

non tollererebbe picchi di lavoro e grandi responsabilità o prolungate

contrattazioni come richiede il ruolo di responsabile delle risorse umane mentre

in un’attività routinaria e in mansioni anche impiegatizie potrebbe svolgere le

sue mansioni.

4.

Competenze:

grado di disabilita lieve in attività abituale, assente in attività adeguata;

la flessibilità e la capacità di risolvere problemi sono centrali nell'attività

abituale, anche se non emergono deficit cognitivi o distacco dalla realtà

esterna che impediscano altri tipi di impieghi in cui le capacità metacognitive

siano meno fondamentali.

5.

Giudizio:

grado di disabilita assente: esame di realtà integro, anche se ha assunto

una posizione regressiva che la porta ad un maggior ritiro dalle relazioni

sociali, meno da quelle individuali (come il dipingere sassi).

6.

Persistenza:

grado di disabilita lieve-moderato in attività abituale lieve in attività

confacente; un'attività che richieda una costante concentrazione,

attenzione e-capacità multitasking, assorbirebbe maggiori energie rispetto a

compiti semplici e ripetitivi.

7.

Assertività:

grado di disabilita moderato in attività abituale, assente in attività

confacente: faticherebbe attualmente a reggere un costante confronto tra

dipendenti e vertici aziendali come richiesto dal ruolo ricoperto e a mediare

conflitti, mentre riuscirebbe comunque a portare avanti correttamente le

proprie idee in un ambiente non conflittuale.

8.

Contatto

con gli altri: grado di disabilita lieve-moderato in attività abituale,

assente in attività confacente: è una persona differenziata, colloquiabile

e disponibile, non emergono quote disforiche anche se la costante mediazione ed

esposizione al giudizio e potenziali critiche esterne risulta poco tollerabile

in questa fase.

9.

Integrazione

nel gruppo: grado di disabilita moderato in attività abituate lieve in

attività confacente: la ridotta integrazione in un gruppo per la

persistenza di una sindrome depressiva sarebbe meno tollerabile se dovesse

ricoprire un ruolo appartenente al management che in un ruolo impiegatizio in

un team di lavoro.

10.

Relazioni

intime: grado di disabilita non influente sulla CL.

11.

Attività

spontanee: grado di disabilita lieve: guarda la televisione, ha

dipinto sassi e nel periodo di malattia è andata a trovare la zia in __________.

12.

Cura

di sé: grado di disabilita assente: discretamente curata

nell'igiene, nella persona e nell'aspetto.

13.

Mobilità:

grado di disabilita assente: non guida volentieri l'auto, anche se sono

assenti evitamenti agorafobici che limitino sul piano medico teorico la sua

mobilità.” (doc. AI pag. 202)

Sulla

base di questa valutazione i periti hanno concluso che in un’attività

professionale come quella esercitata dal 2007 al 2018 (quale responsabile delle

risorse umane) l’assicurata presentava “una limitazione significativa benché

lungi dall'essere completa”, mentre che in un'altra attività “anche di tipo

impiegatizio, con minori responsabilità, con maggiore autonomia e in ambiente a

bassa conflittualità e non particolarmente richiedente”, le limitazioni

risultavano “minime, se non assenti” (doc. AI pag. 203).

Di

conseguenza, alla luce di questi riscontri clinici, i periti hanno concluso

come segue in merito alla capacità lavorativa:

" (…)

8.1

CL

nell'attività abituale

Nell'ultimo

ruolo ricoperto di responsabile del personale l’assicurata ha probabilmente

presentato

in una fase iniziale acuta una IL completa che è databile dal novembre 2018 al massimo

fino a quando stimato nella perizia fiduciaria del Dr. __________ e cioè al

31.07.2019

Dal 01.08 2019 l’assicurata ha presentato (al di fuori dei periodi

di ricovero ospedaliero dove si può riconoscere una IL completa) una CL del 40%

(riduzione del rendimento).

8.2

CL

in attività adeguata

In

un'altra attività anche di tipo impiegatizio, con minori responsabilità, con

maggiore autonomia e in ambiente a bassa conflittualità e non particolarmente

richiedente rassicurata a partire verosimilmente dal 01.08.2019 presenta una

minima limitazione della CL, che è pertanto da ritenersi del 90%.

8.3

CL

in attività assimilabile a quella di casalinga

L'assicurata

afferma di non riuscire a fare nulla a casa ma, a parte per il lieve

rallentamento che potrebbe dipendere anche dal sovradosaggio di alcuni farmaci,

non vi sono elementi psicopatologici che possano giustificare una riduzione del

funzionamento in qualità di casalinga.

8.4

Provvedimenti sanitari e terapie con ripercussione sulla CL

A mio avviso,

il trattamento deve andare verso una riduzione del dosaggio dei farmaci e verso

uno stimolo a riprendere l'attività

lavorativa.

Ritengo

indicato un aiuto al collocamento o un sostegno nel reintegro professionale

anche se ritengo che per la posizione assunta dall'assicurata difficilmente la

stessa risulterà collaborante.” (doc. AI pag. 204)

Tutto

ben considerato, il referto del __________, allestito peraltro dopo aver anche consultato

telefonicamente sia la dr.ssa __________ (curante dell’assicurata dall’agosto

2019.

al marzo 2020) e la dr.ssa __________ (sua psichiatra dal marzo 2020) e le

cui conclusioni sono state pienamente condivise senza riserve anche dal dr. __________

del SMR nel rapporto del 2 settembre 2020 (doc. AI pag. 179), è da considerare

dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

ricordati ai considerandi 2.5 e 2.6. Gli specialisti si sono espressi sulle

affezioni psichiche lamentate dall’assicurata, hanno esaminato accuratamente

tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la sua

capacità lavorativa sulla base delle indicazioni risultanti dalle due visite

effettuate. I medici hanno inoltre esaminato approfonditamente l’evolversi

dello stato di salute della ricorrente, prendendo in considerazione tutta la

documentazione medica prodotta ed acquisita nel corso della procedura

amministrativa. La valutazione clinica effettuata è risultata approfondita e non

ha tralasciato alcun elemento di rilievo, avendo eseguito gli esami più

appropriati e studiato la documentazione agli atti, descritto nei particolari

l’anamnesi e l’esame psichico ed ha risposto alle questioni poste dall’AI, che

tengono conto degli indicatori standard posti dal Tribunale federale nella

sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281 (cfr. pag. 504-521

incarto AI) ed estesa con una sentenza del 30 novembre 2017 a tutte le malattie

psichiche (cfr. DTF 143 V 409 e le citazioni sopra al consid. 2.6).

Secondo questo Tribunale

alla perizia del __________ va quindi attribuita piena forza probante.

2.8

Alle

conclusioni tratte dall’amministrazione sulla base della citata perizia psichiatrica

si deve aderire, ritenuto che, come verrà illustrato nel prosieguo, le stesse non

sono state smentite da altra documentazione medico-specialistica attestante

nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora,

un peggioramento successivo alla perizia del __________ e entro la data della

decisione contestata, ritenuto che per la giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola

sui fatti che si sono realizzati fino alla resa del provvedimento contestato (cfr.

DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

Dalle

ben motivate conclusioni della perizia __________ e del SMR non è in effetti possibile

scostarsi sulla base delle certificazioni prodotte dall’assicurata nel corso

della procedura amministrativa e contestualmente alle osservazioni al progetto

di decisione del 5 novembre 2020.

Innanzitutto, con un

certificato del 4 settembre 2020 la dr.ssa __________, specialista in

psichiatria, ha attestato un’inabilità lavorativa del 100%, facendo valere un

peggioramento delle condizioni dell’assicurata, con ricovero alla clinica __________,

dal 14 agosto al 1. settembre 2020. La curante, dopo aver rievocato i trascorsi

professionali e personali dell’assicurata, illustrato come alla dimissione

della clinica fossero quindi stati potenziati gli aiuti infermieristici e i

colloqui psichiatrici, ha concluso affermando di ipotizzare la diagnosi di “disturbo

di personalità dipendente” e, quindi un'incapacità lavorativa al 100%, “con

forse una parziale capacità di recupero solo dopo un'adeguata terapia e se

adeguatamente sostenuta” (doc. AI pag. 207).

Nel rapporto di dimissione

del 1. settembre 2020 i sanitari della clinica __________, poste le diagnosi di

“F33.2 Disturbo depressivo ricorrente, episodio grave senza sintomi

psicotici in atto; Z63 Altri problemi connessi alla cerchia relazionale

ristretta, compreso l'ambiente familiare”, dopo aver considerato che l'agito

che aveva portato al ricovero era da ricondurre ad una forma reattiva ed

impulsiva al momento puntuale vissuto al domicilio, hanno ritenuto che

l’assicurata presentasse “delle fragilità personologiche caratterizzate da difficoltà

nella modulazione delle emozioni, vissute in maniera intensa con sentimenti di

vuoto, scarsa tolleranza alla frustrazione ed una propensione all'impulsività”.

Alla dimissione, l’assicurata si presentava comunque migliorata, con “ripresa

del tono dell'umore e dello slancio vitale, una riduzione della tensione ed una

maggiore critica rispetto all'agito compiuto”, e, quindi, in una “condizione di

stabilità psico-fisica” (doc. AI pag. 226).

Su indicazione del SMR, entrambe

queste certificazioni sono state sottoposte al __________, il quale, con

complemento del 28 settembre 2020, ha affermato:

"

(…)

Egregio

Dr. __________,

Ho preso

visione della relazione del 04.09.2020 della Dr.ssa __________ e del rapporto

di dimissione dalla Clinica __________ dell'01.09.2020 ove l’assicurata è stata

degente dal 14.08.2020 al 01.09.2020. L'agito che ha condotto al ricovero

appare appellativo anche se va sottolineata la reazione esagerata ed impulsiva

dell'assicurata alla comunicazione avuta nel colloquio peritale del 12.08.2020

(che antecede di un giorno l'agito autolesivo) di possibilità di reintegrazione

professionale che ella non ritiene evidentemente di poter sostenere. Dal

rapporto di dimissione si evince che all'ingresso il quadro clinico non mostra

segni che inducano a sostenere una diagnosi di episodio depressivo grave in

atto e lo confermano il fatto che non si sia approntata alcuna modifica della

terapia farmacologica e l'HAMD, test di stato in cui il punteggio corrisponde

ad un livello di depressione all'ingresso al massimo lieve (13) ed all'uscita,

avvenuta dopo due settimane, assente (3). Peraltro il ricovero avviene due

giorni dopo la mia seconda valutazione in cui l’assicurata aveva già reagito negativamente

alle mie considerazioni ma non si apprezzava minimamente un quadro depressivo grave.

Nello

scritto della Dr.ssa __________ invece si evincono notizie anamnestiche in cui

avrebbe messo in atto altri agiti

impulsivi e in cui emergono già in passato relazioni lavorative "complesse

e difficoltose". Tale dato era stato tenuto in considerazione nella

valutazione peritale, visto che era stata confrontata con un'informazione presente agli atti che l’assicurata

aveva omesso di affrontate in cui già nel 2010 era stata fatta una richiesta di rilevamento tempestivo

dopo problemi con un collega sul lavoro. A mio avviso, il perdurare della

sindrome da disadattamento appare essere sostenuta oltre che da tratti di personalità

anche da problematiche famigliari (fattori non indennizzabili) che avevo già

sottolineato in perizia e verso i quali l’assicurata era stata reticente.

Peraltro la posizione assunta dall'assicurata, come espresso in perizia, è di

tipo regressivo e per questo avevo anche sottolineato come difficilmente avrebbe accettato le mie considerazione

che si fondano tuttavia anche sulla rilevazione di alcune incoerenze e dati di confronto anamnestico

(indicati ai punti 4.4 e 7.3 e sui quali non ritorno).

Ritengo

quindi che nello scritto della Dr.ssa __________ e nel rapporto di dimissione

dalla clinica __________ non vi siano elementi che mi inducano a modificare la

mia presa di posizione del 14.08.2020”. (doc. AI pag. 228)

Questo complemento peritale,

con i quale i periti psichiatri hanno concluso che la documentazione dei

curanti non apportava elementi idonei a modificare le conclusioni della perizia

del 14 agosto 2020, appare ben motivato e approfondito e va condiviso,

considerato anche come esso sia stato confermato anche dal dr. __________ del

SMR nel suo rapporto del 7 ottobre 2020, con il quale ha concluso per un’inabilità

completa in ogni attività dal 1. novembre 2018 al 31 luglio 2019 così come nei

periodi di ricovero presso la clinica __________ (dal 28 settembre al 6

dicembre 2019, dal 22 marzo al 20 giugno 2020, dal 14 agosto al 1 settembre

2020), ma dal 7 dicembre 2019 una ripresa dell’abilità del 40% nella

professione abituale e del 90% in un’attività adeguata (fatti salvi appunto i

citati periodi di inabilità lavorativa; doc. AI pag. 230).

Nemmeno la documentazione

prodotta in seguito dall’assicurata permette di dipartirsi da tali conclusioni.

In particolare nella

certificazione del 30 novembre 2020 la dott.ssa __________, confermate le

diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media

gravità (F33.1), disturbo di personalità dipendente, F60.7)”, ha insistito attestando

un’inabilità lavorativa completa. Dopo aver rievocato i trascorsi personali,

famigliari e professionali dell’assicurata, così come lo sviluppo negli anni

delle problematiche psichiche, fatta una descrizione dello stato attuale, ha

esposto come segue la sua conclusione:

" (…) Si tratta

evidentemente di un caso complesso, a partire dalla diagnosi, che fin

dall'inizio non è stata di semplice determinazione. Sono stati evidenti da

subito elementi depressivi" anche importanti, che sono stati inquadrati

dai diversi specialisti a seconda delle situazioni in Sindromi da

disadattamento o episodi depressivi. I due quadri clinici si distinguono in

particolare per l’entità dei sintomi e per la prognosi. Di fatto, la paziente

presenta ormai da anni un quadro grave, invalidante e che non si risolve,

andando incontro a brevi periodi di miglioramento soltanto durante i ricoveri e

poi progressivamente peggiorando nel tempo. Inoltre, le due condizioni cliniche

si distinguono per la relazione con un evento scatenante; nel caso della paziente,

l'esordio è evidentemente collegato alla problematica lavorativa ma conoscendo

meglio la sua storia si intravede un disagio con radia più profonde. Non da

ultimo, in questi anni la paziente ha ricevuto indubbiamente cure più che

adeguate a cui ha partecipato con motivazione e buona aderenza, tra cui tre ricoveri

in regime stazionario, cure con le quali una sindrome da disadattamento avrebbe

dovuto andare incontro a guarigione. Rispetto alla possibilità che questo non

sia avvenuto perché la paziente ha mantenuto una posizione troppo regressiva,

anche questo mi sembra poco probabile, visto che è stata fin da subito, sia dai

curanti che dall'istituzione, spinta e sostenuta nell'obiettivo di rimettersi

in gioco e lei stessa mostrava, come emerge dai diversi rapporti presenti negli

atti, una volontà in tal senso. Evidentemente se non è riuscita ed è anzi è

andata incontro ad un progressivo ed ulteriore peggioramento, dobbiamo pensare

che alla base d fosse una psicopatologia più grave ed in particolare una

sindrome depressiva che va ad instaurarsi su una fragilità ancora maggiore, derivante

da un disturbo di personalità, in particolare un disturbo di personalità

dipendente. Questo emerge da diversi aspetti, sia nella storia della paziente,

sia nella modalità relazionale, sia dalle informazioni ciniche, sia dalla testistica

effettuata nel 2019. Il decorso dei sintomi depressivi all'interno di' un

disturbo di personalità è sempre molto lungo e viene influenzato

inevitabilmente da diversi fattori. Il disturbo di personalità stesso, poi,

determina una fragilità che la paziente è evidentemente riuscita negli anni

almeno in parte a compensare con meccanismi che ad oggi non sono più attivabili

e che andranno ristabiliti con un'adeguata terapia (farmacologica e psicoterapeutica)

che dovrà essere verosimilmente protratta nel tempo.

Ritengo

che l'unione dei due disturbi determini un'incapacità lavorativa totale in

qualunque attività lavorativa a medio-Iungo termine. Non escudo che, dopo un

periodo congrua (anni) di terapia adeguata, la paziente, se adeguatamente

sostenuta, possa recuperare almeno in parte una certa capacità lavorativa.

Questo

avrebbe evidentemente anche una valenza terapeutica, ma va pensato e

programmato quando la paziente avrà raggiunto un migliore equilibrio clinico.

Attualmente invece non solo la paziente è incapace di lavorare e profondamente

sofferente, ma insistere ulteriormente in questo momento nello stimolarla in

tal senso può a mio avviso determinare un ulteriore danno alla salute e

pregiudicare in modo negativo la prognosi.” (doc. AI pag. 256)

Il

medico SMR dr. __________, esaminata questa certificazione, pur ritenendo che

la stessa “non sembra apportare nuove informazioni a quanto presentato in

sede di osservazioni al __________ (n.b: recte __________) (complemento

a perizia del 06.10.2020)”, ha nondimeno ritenuto necessario (“per una

più precisa valutazione o per indicazione ad ulteriore procedere”)

sottoporla al collega psichiatra del SMR dr. __________, il quale, dopo averla

trasmessa per valutazione al __________, ha confermato le conclusioni del

collega del SMR in data 8 gennaio 2021 (doc. AI pag. 263 e 266). Dal canto suo

il __________, e per esso lo psichiatra dr. __________, in un ulteriore

complemento del 17 dicembre 2020, ha affermato:

" (…) Ho preso

visione dell'articolata relazione della Dr.ssa __________ del 30.11.2020. Come avevo

già sottolineato nel mio precedente complemento del 28.09.2020 l'agito che ha

condotto al ricovero dell'assicurata era di tipo appellativo e non emergevano

nel rapporto di dimissione dalla clinica __________ segni deponenti per uno

stato depressivo. Per questo non riesco a Spiegarmi, se non con una regressione

anche consequenziale al mancato riconoscimento del malessere soggettivamente

percepito, un peggioramento successivo tale da rendere necessario un intervento

massiccio (infermiera e assistente sociale) in un'assicurata che non mostrava

alla valutazione deficit severi in termini di competenze e di organizzazione di

compiti. Il fatto che l'anamnesi sia lacunosa rispetto ad alcune informazioni

successivamente date dall'assicurata alla curante è possibile anche se le

stesse, essendo relative al passato non recente potrebbero giocare un ruolo nel

favorire il permanere di una sindrome da disadattamento anche se il loro

impatto sul funzionamento lavorativo presente non era stato evidentemente

presente ed anche se la carriera lavorativa è particolare, i risultati raggiunti

e con essi le posizioni consequenziali sono stati buoni. Inoltre il fatto che

vi siano state discontinuità non è di per sé indicativo di ricorrenze

depressive tanto più che rassicurata ha inizialmente omesso, ed affrontato solo

su sollecitazione del perito una precedente richiesta di intervento tempestivo

del 2010 in cui si era creata una situazione di disagio sul lavoro simile

all'ultima. Il fatto che nei ricoveri siano state poste differenti diagnosi tra

cui anche quella da me posta è stato già discusso in perizia e le motivazioni

che mi hanno condotto a concludere per un disturbo dell'adattamento sono state esposte

nella discussione. Nonostante il quadro clinico descritto dalla Dr.ssa __________,

che non fa riferimento a peggioramenti ma ad una valutazione sulla base di

elementi anamnestici e di obiettività che non data come posteriori alla

valutazione peritali, io non posso da parte mia che confermare quanto osservato

e descritto nella valutazione peritale. Non trovo quindi elementi che mi

facciano modificare non solo la diagnosi ma anche il livello di

disfunzionamento e la presenza di risorse residue che ho apprezzato in perizia

e sulle quali evidentemente la curante ha un differente giudizio.” (doc. AI

pag. 265)

A queste conclusioni, che

hanno quindi portato alla resa della decisione qui contestata, questo Tribunale

deve aderire senza riserve, dovendosi concludere che dalle certificazioni della

curante non emergeva alcun elemento nuovo o significativo che potesse in

qualche modo far sembrare incompleta o non corretta la perizia del __________

del 14 agosto 2020.

Le allegazioni del __________

nei due complementi del 28 settembre e 17 dicembre 2020, ben motivate ed

espresse dagli specialisti che avevano già accuratamente valutato l’assicurata

nell’ambito della perizia psichiatrica, che hanno preso attenta posizione sulle

affermazioni dei curanti, e sono state integralmente condivise anche dal SMR

(cfr. rapporti del SMR del 7 ottobre 2020, 17 dicembre 2020, 8 gennaio 2021,

doc. AI pag. 230, 265 e 266), appaiono convincenti e meritano di essere

confermate senza riserve. Dalle stesse non emergono in effetti diagnosi o

problematiche che non siano già state approfonditamente valutate dal __________,

e nemmeno elementi che permettano in qualche modo di far apparire le

conclusioni del __________ errate o necessitanti di ulteriore approfondimento.

del resto la ricorrente produce in questa sede nuova documentazione che attesti

una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione in

ambito __________ e del SMR, intervenuta entro il momento decisivo della resa

della decisione contestata (DTF 132 V 220), né ha fornito elementi che

consentano in qualche modo di considerarne inattendibili le conclusioni.

In

questa sede ella ha in effetti prodotto innanzitutto una certificazione della

dr.ssa __________ del 21 aprile 2021 con la quale la psichiatra curante ha

ribadito che a suo avviso l’assicurata presentava una sintomatologia grave ed

invalidante, con inabilità lavorativa completa, riferendo di un nuovo ricovero

il 18 marzo 2021 “in seguito ad un grave agito autolesivo”. Ha quindi

precisato che “negli ultimi mesi lo stato di salute non è andato incontro a

nessun miglioramento, di conseguenza se la paziente è stata ritenuta come è

giusto inabile al 100% fino al settembre 2020, non è chiaro su che base possa

aver recuperato una capacità lavorativa del 90% non essendovi stato alcun

miglioramento evidente nello stato di salute, ma anzi un peggioramento, come

certificato dai miei rapporti e dal rapporto della clinica” (doc. A).

Ha

inoltre prodotto uno scritto 2 aprile 2021 della dr.ssa __________ della

Clinica __________, la quale ha attestato l’avvenuto ricovero della paziente

dal 18 marzo 2021 “a seguito di uno scompenso acuto della patologia di base.

Tento conto di quanto oggettivato, riteniamo che vi sia in atto un aggravamento

del quadro clinico, a nostro parere non compatibile con una ripresa della capacità

lavorativa” (doc. B).

Tali

certificazioni sono state nuovamente sottoposte per valutazione al dr. __________,

psichiatra del SMR, il quale, nella sua Annotazione del 26 maggio 2021, ha

riferito che “la psichiatra curante

presenta lo stesso apprezzamento già noto dai precedenti rapporti del

30.11.2020, visionato sia dal SMR sia dal perito Dr. __________ con relative

prese di posizione del 17.12.2020 e 08.01.2020; 04.09.2020, anch'esso

ampiamente analizzato; 28.07.2020 noto al momento della perizia del Dr. __________

restituita il 14.08.2020”, ragione

per cui quanto affermato dalla curante non permetteva di modificare le

conclusioni tratte prima della resa del provvedimento contestato (doc. XII/1).

Questa

conclusione, basata su un approfondito esame del caso e che tiene giustamente

conto del valore probante della perizia psichiatrica allestita dal __________, va

confermata.

Non

permette diversa conclusione nemmeno l’ulteriore certificato medico 31 agosto

2021, con il quale la psichiatra curante afferma:

" (…) mi permetto di

inviarvi le mie osservazioni in merito al caso della paziente in oggetto ed in

particolare rispetto atta presa di

posizione dell'Ufficio Al da voi comunicata all’assicurata. Nella sua annotazione, il Dott. med. __________ si

limita a dire che il mio certificato riporterebbe gli apprezzamenti già noti, ma non chiarisce su che base ritiene più giustificata

la posizione del collega Dott. __________ rispetto alla mia. lo e il collega

esprimiamo pareri diversi sia in termini diagnostici che in termini di capacità

lavorativa, su che base il collega Dott. med. __________ ritiene che la

posizione del Dott. med. __________ sia più corretta di quella da me proposta? Inoltre,

il collega scrive che l'agìto autolesivo di cui io parlo nell'ultimo rapporto

sarebbe a suo parere indicativo di un

peggioramento, ma faccio presente che un agito autolesivo è già avvenuto in

passato, ad agosto 2020, eppure in quel caso era stato considerato dal collega

come un gesto appellativo e con scarso significato clinico. Non è chiara quindi

a mio avviso la correlazione tra gravita del quadro clinico, agiti autolesivi e

incapacità lavorativa nell'interpretazione del collega. Dal mio punto di vista

gli agiti autolesivi sono parte di un quadro clinico complesso con

caratteristiche di cronicità che giustificano un'inabilità a lungo termine come già ampiamente descritto. (...)”

(doc. XV)

In

merito si espresso nuovamente il dr. __________ del SMR nell’Annotazione del 13

settembre 2021 come segue:

" (…) Ho preso

visione del certificato della Dr.ssa __________ del 31.08.2021.

La

collega sostiene che io abbia dato maggiore valore alla perizia del Dr. __________

rispetto alla sua presa di posizione. lo mi sono limitato a confermare il

valore probante della perizia psichiatrica allestita dal Dr. __________, in

assenza di fatti nuovi rispettivamente modificazioni significative di fatti

noti al momento della decisione

contestata, come nei fatti conferma la stessa Dr.ssa __________. In data 18.03.2021, l’assicurata è stata ricoverata in

Clinica __________ per uno scompenso acuto: si tratta senza dubbio di un fatto

nuovo significativo e grave che giustifica un peggioramento da quella data.

Facevo riferimento allo scritto della Dr.ssa __________ del 02.04.2021 mentre di transenna citavo il certificato

della Dr.ssa __________ con la nozione di agito

autolesivo. Ora, la Dr.ssa __________ scrive che gli agiti autolesivi sono

parte di un quadro clinico complesso con caratteristiche di cronicità che

giustificano un'inabilità a lungo termine, esprimendo un apprezzamento proprio

del curante diverso da quanto esposto dal perito Dr. __________, che, nella sua

posizione di perito neutrale, aveva diversamente valutato la situazione. In

conclusione, la Dr.ssa __________ non riporta fatti nuovi ne modificazioni significative

di fatti noti rispetto alla precedente presa di posizione SMR del 26.05.2021.”

(doc. XVII/1)

A

tali conclusioni, tratte dal medico SMR, specialista in psichiatria, che aveva

valutato anche le precedenti certificazioni e dopo attento esame degli atti, questo

Tribunale deve aderire. In effetti, la curante si

limita sostanzialmente a ribadire la contestazione della valutazione medica, esprimendo

tuttavia essenzialmente un dissenso puramente soggettivo, giacché non

suffragato da argomentazioni che possano in qualche modo permettere di

distanziarsi dalle conclusioni del __________ e del SMR.

In

sostanza, la ricorrente non ha quindi apportato alcun elemento atto a

quantomeno mettere in dubbio le conclusioni dell’Ufficio AI basate sulle

approfondite valutazioni e conclusioni espresse dal __________ nella perizia e

nei complementi peritali, e non ha addotto elementi nuovi che permettano di

considerare quantomeno ipotizzabile una modifica della situazione rispetto alla

valutazione del __________ e del SMR intervenuta entro la decisione contestata

del 26 marzo 2021 (la quale, come detto, delimita il potere

cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1; cfr. nondimeno

al consid. 2.11) o un diverso apprezzamento della capacità lavorativa.

Ribadite

altresì le considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità

delle certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr.

STF U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.6; sia pure evidenziato che il

TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il

fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto

dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto

valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al

contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la

necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami

che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per

cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso

di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del

rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del

10.

febbraio 2017, consid. 4.2)) le uniche certificazioni prodotte dalla

ricorrente, segnatamente quelle della dr.ssa __________ e della dr.ssa __________,

non consentono in alcun modo di dipartirsi dalle conclusioni del __________ e

del SMR che si sono espressi in modo coerente e privo di contraddizioni.

All’assicurata

va del resto ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione

comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura

della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover

sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con

riferimenti).

Così

stanti le cose, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti

contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno

dell'assicurata sino alla resa del querelato provvedimento, senza che si renda

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove, fra le tante

cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti; anche DTF 135 V

465).

Pertanto,

visto quanto sopra, ritenuta la perizia psichiatrica del __________ del 14

agosto 2020 - la quale rispecchia tutti i criteri di affidabilità e completezza

richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5. e 2.6) e alla quale va quindi

attribuita piena forza probante -, e i complementi del 28 settembre 2020 e 17

dicembre 2020 e in particolare gli affidabili pareri del medico SMR (cfr. in

particolare i vari rapporti del 2 settembre, 7 ottobre, 15 dicembre 2020, 8 gennaio

2021.

e 13 settembre 2021; sul valore probatorio delle

opinioni espresse dai medici SMR cfr. STF I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr.

anche sopra al consid. 2.5) e non essendo provato un peggioramento duraturo e

incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto prima della decisione

contestata del 26 marzo 2021 (la quale delimita, come detto, il

potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1), il TCA ritiene dimostrato con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati) che l’assicurata vada considerata inabile completamente in

ogni attività dal 1. novembre 2018 al 31 luglio 2019 così come nei periodi di

ricovero alla clinica __________ (dal 28 settembre al 6 dicembre 2019, dal 22

marzo al 20 giugno 2020, dal 14 agosto al 1. settembre 2020), ma dal 7 dicembre

2019.

abile nella misura del 40% nella sua professione abituale e del 90% in

un’attività adeguata (sempre fatti salvi appunto i citati periodi di inabilità

lavorativa; doc. AI pag. 230).

Le

conclusioni in merito alla capacità lavorativa della

decisione contestata vanno quindi confermate.

2.9

Per

quel che concerne l’aspetto economico, rimasto incontestato, per determinare il

grado di invalidità l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto dei redditi,

mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), procedendo al relativo calcolo

per quanto riguarda il periodo dal mese di dicembre 2019 (ossia alla scadenza

dell’anno di attesa), momento in cui l’assicurata risultava abile al lavoro

nella misura del 40% nella professione abituale e del 90% in attività

confacenti.

Il

calcolo è stato esposto nella decisione impugnata come segue:

" (…) Per valutare

il grado d'invalidità non bisogna attenersi unicamente all'incapacità di lavoro

medico-teorica. Determinante è piuttosto la ripercussione economica del danno

alla salute. Procediamo pertanto a calcolare la perdita di guadagno causata dal

danno alla salute. A partire dal

07.12.2019

e continua

Reddito

da valida

Per

stabilire il reddito che lei avrebbe potuto conseguire in assenza del danno

alla salute, ci riferiamo ai dati economici trasmessi dall'ex datore di lavoro

(__________).

Tale

salario annuo ammonterebbe a CHF 65'000.00 (per l’anno 2018).

Sulla

base della valutazione medica quantifichiamo il reddito da invalido esigibile,

basato sulle attività adeguate all'attuale stato di salute e calcolato secondo

i redditi espressi dall'ufficio federale

di statistica

Reddito

da invalida

In attività

abituale:

Considerata

una capacità lavorativa residua del 40% lei potrebbe conseguire un reddito pari

a CHF 26'000 in attività abituale (65’000/100 x 40=26'000.00)

Reddito

da invalida

In

attività adeguate:

La

giurisprudenza imposta dal Tribunale federale indica che sono esclusivamente

applicabili i dati salariali nazionali della tabella TA1 dell'inchiesta sulla

struttura dei salari elaborata dall'Ufficio federale di statistica (STFA 12

ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., l

222/04).

Inoltre

tali redditi possono subire una riduzione massima del 25%. Ciò al fine dì

considerare quei fattori suscettibili di influenzare il guadagno che

rassicurato potrebbe percepire. Ad esempio: le limitazioni addebitabili al

danno aita salute, l'età, la nazionalità, il grado di occupazione (cf. DTF 126

V 75).

Utilizzando

i dati della citata tabella, lei potrebbe conseguire uno stipendio annuo di CHF

67'148.20 (attività semplici e ripetitive, valore mediano).

Partendo

dal summenzionato reddito, diminuiamo del 10 % riguardo all'incapacità

lavorativa; risulta un reddito di CHF 54'884.00.

Per

calcolare il grado d'invalidità prendiamo a riferimento ii reddito da invalida

in cui lei può realizzare il minor discapito economico, nel caso concreto in

attività adeguate. Di seguito esponiamo il calcolo per determinare fa perdita

di guadagno:

Confronto

dei redditi:

Reddito

da valida CHF

65’000.00

Reddito

da invalida CHF

54'884.00

Perdita

di guadagno CHF

10'116.00

Grado

d'invalidità 16%

Essendo

il grado di invalidità inferiore al 40 %, il diritto a rendita cessa di

sussistere (art. 28 LAI).

l periodi

di completa incapacità lavorativa dal 22.03.2020 al 20.06.2020 e dal 14.08.2020

al 01.09.2020 non vengono presi in considerazione in quanto il cambiamento

dello stato di salute è perdurato meno di tre mesi completi (art. 88a OAI). (…)” (doc. C)

Tale

calcolo, che applica la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di

confronto dei redditi (cfr. la giurisprudenza, riassunta nella STF 9C_501/2013

del 28 novembre 2013), e per quanto riguarda i salari applicati ha fatto

correttamente capo ai dati salariali statistici ufficiali dichiarati

applicabili dal Tribunale federale (riguardo all’applicabilità dei dati

salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta

sulla struttura dei salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS

TA1-tirage skill level Svizzera, emanata dall'Ufficio federale di statistica di

Berna, cfr. DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174; a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.), così come il

conseguente grado di invalidità determinato dall’amministrazione nel 16%, vanno

pertanto confermati.

2.10

Considerati

quindi gli accertati gradi di inabilità lavorativa, nell’attività abituale

quale impiegata d’ufficio del 60% e in attività adeguate del 10%, nel periodo

dal mese di dicembre 2019 (alla scadenza dell’anno di attesa), e il conseguente

grado di invalidità del 16%, a ragione l’amministrazione le ha attribuito il

diritto alla rendita intera dal 1. novembre 2019, alla scadenza dell'anno

d'attesa (giusta l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), con grado Al del 94% (secondo

il calcolo della media retrospettiva), sino al 31 marzo 2020, ossia trascorsi 3

mesi dal miglioramento dello stato di salute situabile al dicembre 2019 con un

conseguente grado di invalidità insufficiente per il riconoscimento di

prestazioni (art. 88a cpv.1 OAI; cfr. al consid. 2.4).

Ricordato

come secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente

minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per

quanto essi siano necessari e idonei a ripristinare, conservare o migliorare la

loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere mansioni consuete

(lett. a) e le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano

adempiute (lett. b) e come la soglia minima di diminuzione della capacità di

guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è del

20% (DTF 130 V 489 consid. 4.2; 124 V 110 consid. 2b), in concreto, essendo il

grado di invalidità della ricorrente inferiore alla soglia del 20%, a ragione

con la decisione censurata l'Ufficio AI non le ha concesso provvedimenti di

integrazione professionale.

2.11

Dalla

documentazione prodotta con il ricorso si evince nondimeno che l’assicurata è stata nuovamente ricoverata in Clinica __________

dal 18 marzo al 6 aprile 2021, come descritto dalla dr.ssa __________ nella

certificazione del 2 aprile 2021, “a causa di uno scompenso acuto della

patologia di base” (doc. B). Anche la dr.ssa __________, nella

certificazione del 21 aprile 2021, riferisce di un peggioramento con il

ricovero “in seguito ad un grave agito autolesivo” (doc. A).

Come

indicato dall’Ufficio AI nella risposta di causa, sulla base dell’annotazione

del 26 maggio 2021 del dr. __________, psichiatra del SMR (doc. XII/1), dalle

nuove certificazioni, che appunto riferiscono del nuovo ricovero avvenuto alla

clinica __________, appare verosimile un peggioramento, possibilmente anche

grave, avvenuto in marzo 2021 (“la dr.ssa __________ riferisce di un agito

autolesivo”; doc. B; cfr. anche l’Annotazione del SMR del 13 settembre

2021, doc. XVII/1).

Ora,

come ricordato al consid. 2.4, per l’art. 88a cpv. 1 OAI, se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione

o della soppressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre

che il miglioramento constatato perduri; lo si deve in ogni caso tenere in considerazione

allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e presumibilmente continuerà

a durare (cfr. art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, il cambiamento va tenuto in considerazione non appena è durato tre

mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).

Ora,

mentre che, come visto, per il periodo precedente la resa della decisione

contestata la valutazione medica dell’amministrazione è stata confermata dallo

psichiatra del SMR anche alla luce della nuova documentazione prodotta col

ricorso, appare verosimile un peggioramento intervenuto nel marzo 2021

(ricovero dal 18 marzo). Al momento dell'emanazione della decisione impugnata

del 26 marzo 2021 non erano quindi ancora trascorsi 3 mesi dal peggioramento.

Visto

anche quanto proposto dall’Ufficio AI nella risposta di causa, si rende quindi

necessario trasmettere le certificazioni prodotte con il gravame

all’amministrazione affinché le esamini alla stregua di una nuova domanda di

prestazioni e, dopo aver esperito i necessari accertamenti, renda quindi una

nuova decisione sul diritto alle prestazioni per il periodo successivo alla

data della decisione querelata.

2.12

Ne

consegue che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto.

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in

combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale

delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della

ricorrente.

2.13

L’assicurata

nel suo gravame ha formulato istanza d’assistenza giudiziaria.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. art. 61 lett. f LPGA, art. 28 cpv. 2 Lptca; DTF 125 V 202

consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13

pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,

aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20

settembre 2004).

Nella

presente fattispecie non è soddisfatto il requisito della probabilità di esito

favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa

sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

Dopo

un esame forzatamente sommario, nel caso in esame, sulla base degli atti

all’inserto le prospettive di esito favorevole apparivano considerevolmente

minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, dal tenore della decisione

apparivano chiari i motivi per i quali l’amministrazione ha concesso la rendita

solo per un periodo limitato e nel suo ricorso l’assicurata non ha in sostanza

fatto altro che rimandare alla documentazione medica prodotta, la quale, come

esposto, non era manifestamente idonea, come dianzi esposto, a mettere in

dubbio la valutazione medica operata dal __________ e dal SMR e posta a fondamento

del provvedimento contestato.

In

simili condizioni, l'istanza tendente alla concessione dell’assistenza

giudiziaria va respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

§ Gli atti vanno

trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze

conformemente ai considerandi.

2. La domanda d’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese di procedura di fr.

500.- sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti