32.2021.59
Seconda richiesta di prestazioni accolta con concessione di una rendita intera, poi sostituita da un quarto di rendita. Ricorrente contesta la diminuzione, sulla base di nuovi certificati medici. Respinto ricorso ma rinvio atti per esame eventuali diritti dopo la data della decisione
20 settembre 2021Italiano43 min
prestazioni) - confermativa di un progetto del 10 dicembre precedente - l’Ufficio
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.59
FC
Lugano
20 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 aprile 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 19 marzo 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI
1, nato nel 1960, di professione gessatore, nel marzo 2017, adducendo problemi
psichici, ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti. Eseguiti i
necessari accertamenti medici, mediante decisione del 10 dicembre 2018
l’amministrazione, ammessa un’inabilità completa dal 21 aprile 2016, del 50%
dal 13 novembre 2017 (vista la ripresa parziale dell’attività lavorativa) e
dello 0% dal 30 gennaio 2018 (ripresa totale dell’attività lavorativa), gli ha
attribuito una rendita intera dal 1. aprile 2017 (versata dal 1. ottobre
successivo), e una mezza prestazione dal 1 dicembre 2017 sino al 31 gennaio
2018.
1.2. L’assicurato
ha presentato una nuova domanda di prestazioni il 14 maggio 2019, adducendo di
soffrire per gli esiti di un’operazione chirurgica subita il 29 marzo 2019 per
un’ernia discale.
Eseguiti
Fatti
i necessari accertamenti medici ed economici, inclusa una perizia reumatologica
a cura del dr. __________, specialista in reumatologia, con decisione del 19
marzo 2021 (confermata il 9 aprile 2021 per quanto riguarda l’ammontare delle
prestazioni) - confermativa di un progetto del 10 dicembre precedente - l’Ufficio
AI ha attribuito all’assicurato una rendita intera dal 1. settembre 2019
(versata tuttavia solo dal 1. novembre 2019 per tardività della domanda),
sostituita da un quarto di rendita dal 1. settembre 2020, avendo stabilito dal 28
settembre 2018 un’inabilità lavorativa completa, con ripresa dal 1. giugno 2020
di un’abilità del 70% in attività adeguate rispettose delle limitazioni
menzionate dal perito reumatologo, con un conseguente grado di invalidità del 41%
per il periodo da settembre 2020, ovvero dopo tre mesi dal miglioramento
situabile al giugno 2020. Successivamente alla resa della decisione
l’assicurato ha fatto pervenire nuove certificazioni mediche.
L’amministrazione, interpellato in merito il SMR e il perito, ha ritenuto che
la situazione sarà oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo nell’ambito
di una revisione.
1.3. Con
ricorso al TCA l'assicurato, rappresentato dall’RA 1, contesta le conclusioni
mediche tratte dall’amministrazione, sulla base di nuova documentazione medica,
sottolineando le sue precarie condizioni di salute e chiedendo in sostanza il
riconoscimento di una rendita intera anche dopo il 1. settembre 2020 (doc. I).
1.4. Con risposta di causa del 28 maggio
2021 l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso e la conferma della decisione
contestata, ritenendo corretta sia la valutazione medico-teorica che la
definizione del grado d’invalidità. Ribadisce nondimeno che la situazione
dell’assicurato sarà rivalutata in via di revisione per quanto riferito al
periodo successivo alla resa della decisione contestata (doc. IV).
Con osservazioni dell’11
giugno 2021 l’assicurato, tramite il suo patrocinatore, conferma le domande
ricorsuali, contestando che le sue condizioni siano migliorate nel giugno 2020
(doc. VI).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011).
nel
merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere
se correttamente l’Ufficio AI ha ammesso un miglioramento delle condizioni
dell’assicurato intervenuto nel giugno 2020 e, quindi, sostituito la rendita
intera (riconosciuta dal 1. settembre 2019) con un quarto di prestazione dal 1.
settembre 2020.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra
professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione
d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita
se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete
non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art. 28
cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al
60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Per la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.4. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può
essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile
dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla
capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito
una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;
vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire
in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità
al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 pag. 137).
Circa gli
effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un
assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la
riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è
messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione.
L’art. 88bis
cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in
cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa
dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo
ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77
OAI.
Va ancora rilevato che con
sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5
2015, IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se
i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto
da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da
giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente
sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a
precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200;
sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4
settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello
stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al
quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e
6).
In una sentenza 9C_158/2012
del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una riduzione o
soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura
valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono
modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349
con riferimenti). Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la
situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della
fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza preponderante
(sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag. 181,
9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013,
consid. 2).
2.5. Per costante giurisprudenza
(cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008) al fine di poter graduare l'invalidità,
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di
documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo
stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha
concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione
attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione
invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è
di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3).
Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario
adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei
mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei
diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a
livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori
chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo
devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono
posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e
4.4.2).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),
poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico
curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine, affinché un esame
medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse
condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti
dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629,
in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze
federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima
sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In
particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche
valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il
carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una
rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze
tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei
dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,
le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle
risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino
l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001; DTF
130 V 352).
2.6. Questo Tribunale, chiamato a
verificare se nel caso di specie lo stato di salute del ricorrente sia stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della
decisione impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti,
non ha alcun motivo per scostarsi dalla perizia del 16 novembre 2020 del dr. __________,
specialista in reumatologia (doc. AI pag. 282 e seguenti) che ha concluso per
un’incapacità completa nel suo ultimo impiego di gessatore e in ogni attività dal
28 settembre 2018, ma una ripresa della capacità del 70% dal 1. giugno 2020 in
attività adeguate, vale a dire rispettose di determinate limitazioni funzionali
descritte nella limitazione “nel piegarsi, fare movimenti di estensione o
flessione laterale della colonna vertebrate soprattutto se improvvisi e
repentini. Deve controllare con attenzione i movimenti. Non può alzare più di
5-7,5 kg saltuariamente. Può mantenere la posizione seduta anche per alcune
ore. Questo cambiando appoggio. La posizione in piedi può essere mantenuta per
30-45 min. muovendosi. La posizione ferma in piedi non può essere mantenuta. La
deambulazione è possibile per circa 30 min., non su terreni sconnessi”
(doc. AI pag. 293).
Nel dettagliato referto il
perito, dopo aver riassunto gli atti, l’anamnesi famigliare, personale –
sociale, professionale e patologica, i disturbi soggettivi e le affezioni
attuali, l’anamnesi sistemica e le constatazioni obiettive, dopo aver valutato
gli esami radiologici, ha posto quale diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa quella di “Sindrome lombo-vertebrale cronica in stato dopo tre
interventi chirurgici alla colonna lombare in particolar modo una
decompressione L5-S1 a sinistra con foraminotomia il 29.03.2019, una
redecompressione L5-S1 a sinistra con laminotomia, foraminotomia e
sequestrectomia il 23.05.2019, una spondilodesi TLIF L4-S1 il 26.11.2019”,
oltre a quelle senza influsso sulla capacità lavorativa di “Stato dopo due
interventi chirurgici alla spalla destra con artroscopia, decompressione
sottoacromiale e ricostruzione del tendine del sovraspinato in data 24.08.2016
e artroscopia della spalla destra e sutura della cuffia dei rotatori il
19.06.2017, Periartropatia omero-scapolare tendinopatica con leggera
sintomatologia d'impingement alla spalla sinistra”, e ha riassunto come
segue lo status reumatologico:
"
(…)
Assicurato
in buone condizioni generali, leggermente adiposo, 98 kg di peso, 176 cm
d'altezza,
PA 160/110 mmHg. L'assicurato deambula con
la parte superiore del corpo leggermente piegata in avanti. Vi è una leggera
scoliosi destro-convessa al passaggio toracale. Vi è un appiattimento della cifosi e della lardosi fisiologica.
La
mobilità della colonna cervicale è ridotta di 1/3 nella rotazione in massimale
flessione ed estensione senza particolari
dolori. La mobilità della colonna toracale è normale ma caratterizzata
dall'insorgenza di dolori a livello lombare ai movimenti toracali.
Per
quanto riguarda la colonna lombare vi è una limitazione della mobilità di 2/3
nella flessione e di 1/3 nella estensione
e nella flessione laterale. Ha dei dolori soprattutto alla flessione più che alla estensione e alla flessione
laterale risentiti prevalentemente sul lato sinistro.
Dolori alla mobilizzazione postero-anteriore degli ultimi segmenti lombari e
dolente la palpazione della muscolatura paravertebrale nella zona lombare. Mobilità della spalla destra nella norma.
Mobilità
della spalla sinistra ridotta di 1/3 nell’elevazione e nella rotazione interna.
Leggera difficoltà a sinistra nella presa
a nuca. La presa a grembiule è possibile. La distanza pollice-vertebra
prominente è di 30 cm a destra e di 39 cm a sinistra.
Vi sono
dei test di Jobe dell'infraspinato e subscapolare nonché d'impingement leggermente
positivi a sinistra. Dolori alla palpazione al tendine del bicipite sul lato
sinistro. Nulla a carico delle articolazioni dei gomiti, delle radiocarpiche
delle dita delle mani. Nulla a carico
delle articolazioni delle estremità inferiori.
Il
reperto neurologico attualmente è normale.”
Illustrate
le risultanze radiologiche, sulla base degli atti all’inserto e della visita
clinica, ha posto le seguenti considerazioni:
"
(…)
Si tratta
di un assicurato che ha svolto praticamente durante tutta la sua vita
l'attività di gessatore. Antecedentemente
è stato anche manovale. Ha svolto questa
attività in parte quale dipendente e in parte come indipendente. Ha interrotto
l'attività professionale una prima volta per una problematica alla spalla
destra beneficiando anche di prestazioni dell'Assicurazione Invalidità del
Canton Ticino con una rendita transitoria
con decisione del 1. febbraio 2018. È stato inabile allora dapprima nella forma del 100% a partire dal 21.04.2016, al 50% dal
13.11.2017 e ha ripreso l'attività nella forma
completa dal 30.01.2018. Non ha più avuto problemi per quanto riguarda la
spalla destra.
Ha
presentato nel giugno del 2020, dopo una caduta sul lato sinistro, dei disturbi
alla spalla sinistra che sono attualmente ancora in valutazione, accertamento e
terapia da parte del Dr. med. __________.
Di questo
infortunio non abbiamo documentazione nel dossier messo a disposizione.
Egli
segnala un progrediente miglioramento dei disturbi e anche della mobilità dopo
le fisioterapie che sta attualmente
seguendo. II Dr. med. __________ avrebbe escluso, per il momento, un intervento
chirurgico artroscopico alla spalla sinistra.
La
problematica principale e particolarmente invalidante per rassicurato è
localizzata alla colonna lombare. Egli è
inabile al lavoro nella forma del 100% a partire dal 28.09.2018. È stato sottoposto a tre interventi chirurgici da parte
del Dr. med. __________, specialista della
chirurgia della colonna vertebrale a seguito di una sindrome irritativa radicolare L5-S1 sinistra.
Il primo
intervento è avvenuto il 29.03.2019 con decompressione L5-S1 e foraminotomia. Vi
è stato un secondo intervento il 23.05.2019 con redecompressione L5-S1
sinistra, laminectomia, foraminotomia e sequestrectomia e un ultimo intervento
chirurgico in data 26.11.2019 con spondilodesi TLIF L4-S1.
Il
decorso postoperatorio dopo questo ultimo intervento è stato abbastanza
favorevole. Nei 6 mesi susseguenti vi è stato un progrediente miglioramento dei
disturbi. Ultimamente rassicurato segnala nuovamente un incremento della
sintomatologia piuttosto alla colonna lombare, senza irradiazione alle
estremità inferiori e senza deficit sensitivo
o motorici. Risente soprattutto di una certa
rigidità alla mobilità della colonna vertebrale e dei dolori ai movimenti. L'esame
clinico attuale mostra una sindrome lombo-vertebrale cronica con una scoliosi destro-convessa, un appiattimento della lardosi
fisiologica e delle limitazioni della mobilità soprattutto nella flessione con
dei dolori ai movimenti. L'esame
neurologico è risultato normale.
Le
indagini da ultimo eseguite con TAC della colonna lombare del 16.09.2020 non mostrano ernie discali, recidiva, canale spinale
stretto, eventuali spostamenti o instabilità dell'impianto di fissazione.”
Esprimendosi
quindi sul percorso precedente di terapie e riabilitazioni, il perito ha
osservato che l’assicurato avesse beneficiato di varie terapie di tipo
conservativo, medicamentoso, fisioterapico e a delle infiltrazioni senza
ottenere un grande successo. Era quindi stato sottoposto a tre interventi
chirurgici, l'ultimo il 26 novembre 2019 con spondilodesi TLIF L4-S1. Da questo
intervento chirurgico si era ripreso molto bene nei primi sei mesi, pur
seguendo ancora regolari sedute di fisioterapia e assumendo unicamente del
Ponstan.
Sulla base
di queste considerazioni il perito ha descritto le suindicate limitazioni
funzionali e ha concluso che nell’attività professionale di gessatore l’assicurato
era da considerare inabile completamente dal 28 settembre 2018. Dal 1. giugno
2020 occorreva tuttavia considerare una ripresa dell’abilità lavorativa del 70%
come casalingo (riduzione del rendimento del 30%) e in un'attività lavorativa
adeguata tenente in considerazione le limitazioni funzionali sopraelencate
(riduzione del rendimento del 30% per un'attività da svolgere sull'arco di
un'intera giornata; doc. AI pag. 293).
Tutto
ben considerato, il referto del dr. __________, le cui conclusioni sono state
pienamente condivise senza riserve anche dal dr. __________ del SMR nel
rapporto del 1. dicembre 2020 (doc. AI pag. 295), è da considerare dettagliato,
approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando
2.5. Lo specialista si è espresso sulle affezioni reumatologiche lamentate
dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua
disposizione (in particolare anche gli esami radiologici eseguiti nel settembre
2019 e 2020 presso la clinica __________) ed ha valutato la capacità lavorativa
anche sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita clinica effettuata.
Il medico ha inoltre esaminato approfonditamente l’evolversi dello stato di
salute del ricorrente, prendendo in considerazione tutta la documentazione
medica prodotta ed acquisita nel corso della procedura amministrativa. Individuata
la problematica principale e particolarmente invalidante per l’assicurato in quella
afferente la colonna lombare, per la quale egli era stata certificata
un’inabilità lavorativa completa dal 28 settembre 2018, ha ricordato come egli
fosse stato operato tre volte dal dr. __________, il 29 marzo 2019 (con
decompressione L5-S1 e foraminotomia), il 23 maggio 2019 (con redecompressione
L5-S1 sinistra, laminectomia, foraminotomia e sequestrectomia) e infine il 26
novembre 2019 (con spondilodesi TLIF L4-S1). Ha quindi osservato che il decorso
postoperatorio dopo questo ultimo intervento fosse stato favorevole con un
progrediente miglioramento dei disturbi nei sei mesi successivi. Questo
malgrado ultimamente l’assicurato segnalasse nuovamente un incremento della
sintomatologia piuttosto alla colonna lombare, con rigidità alla mobilità,
tuttavia senza irradiazione alle estremità inferiori e senza deficit sensitivi
o motorici. Rilevato altresì come le indagini da ultimo eseguite con TAC della
colonna lombare del 16 settembre 2020 non avessero mostrato ernie discali, né recidive
e neppure un canale spinale stretto o eventuali spostamenti o instabilità dell'impianto
di fissazione, rilevato quindi come egli si fosse ripreso “molto bene”
dall’ultimo intervento di spondilodesi, il perito, che ha proceduto ad
un’accurata visita clinica della durata di 1h e 5 min (e non 15 minuti come
affermato dall’assicurato; cfr. ricorso punto 4, doc. I) il giorno 22 ottobre
2020 (doc. AI pag. 282), ha concluso per un miglioramento situabile a sei mesi
dopo l’operazione di spondilodesi, con una ripresa dell’abilità lavorativa
parziale almeno in attività adeguate dal 1. giugno 2020.
Tale
valutazione, che non ha tralasciato alcun elemento di rilievo, avendo valutato gli
esami più appropriati e studiato in modo approfondito la documentazione agli
atti, descritto nei particolari l’anamnesi e l’esame clinico e che ha risposto
alle questioni poste dall’AI, risulta ineccepibile. Alla stessa va quindi attribuita
piena forza probante.
2.7. Alle
conclusioni tratte dall’amministrazione sulla base della citata perizia reumatologica
si deve aderire, ritenuto che, come verrà illustrato nel prosieguo, le stesse non
sono state smentite da altra documentazione medico-specialistica attestante
nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora,
un peggioramento successivo alla perizia e entro la data della decisione
contestata, ritenuto che per
la giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui
fatti che si sono realizzati fino alla resa del provvedimento contestato (cfr. DTF
132 V 220 consid. 3.1.1).
Dalle
ben motivate conclusioni della perizia reumatologica e del SMR non è in effetti
possibile scostarsi sulla base delle certificazioni prodotte dall’assicurato nel
corso della procedura amministrativa e contestualmente alle osservazioni al
progetto di decisione del 10 dicembre 2020.
Innanzitutto, con un
certificato del 12 gennaio 2021 il dr. __________ di __________, ha riferito di
una consultazione nel corso della quale il paziente aveva riferito “un
dolore lombare cronico in progressione dopo esercizio fisico, i sintomi sono
costanti e indipendenti dalla posizione” e con la quale aveva constatato “Bacino
simmetrico. Inclinazione sagittale con riduzione della lardosi fisiologica. Non
dolore alla palpazione art. iliosacrale, non dolore compressivo. Bending
laterale simmetrico, dolente in entrambe le direzioni.
Inclinazione/reclinazione con limitazioni. Non segno di Trendelenbourg. Forza
arti inf. M5. Lasègue negativo bilat. Lasègue inverso neg. Slump test negativo.
ROT simmetrici e normovivi.” Aveva quindi concluso attestando un’inabilità
dell’80% per il mese di febbraio 2021 (doc. AI pag. 328), riferendo di un
paziente con dolore persistente e in progressione dopo sforzo fisico, ritenuto
che “la spondilodesi divenuta necessaria per instabilità con compressione
foraminale ha ridotto la sua capacità di compensazione a livello lombosacrale.
Soprattutto il movimento di reclinazione del bacino, importante meccanismo di
adattamento in caso di ridotta lordasi lombare, non è più possibile. Questa
situazione lo limita sia per attività dinamiche che statiche. Dal punto di
vista medico anche una reintegrazione nell'ambito lavorativo appare
impensabile. Ho consigliato regolare esercizio di rinforzo anche in presenza di
dolore” (doc. AI pag. 336).
Sottopostagli tale certificazione,
il perito dr. __________, con complemento peritale del 25 febbraio 2021, ha
affermato:
"
(…)
ho preso
atto dell'ulteriore documentazione che mi avete messo a disposizione, in
particolar modo del referto medico dell'ortopedico e specialista della
chirurgia della colonna vertebrale Dr. med. __________ del 12.01.2021. Egli
ritorna sulle diagnosi note. In particolar modo sulla spondilodesi PLIFF da L4
a 81. Egli segnala come vi sia un dolore persistente e in progressione dopo
sforzo fisico. Sintomatologia che avevo già rilevato nella mia valutazione
peritale del 16.11.2020, dove a pagina 11, avevo evidenziato come ultimamente
l’assicurato segnala nuovamente un incremento della sintomatologia piuttosto
alla colonna lombare, senza irradiazioni alle estremità inferiori e senza
deficit sensitivo motorici. Sintomatologia della quale ho tenuto conto anche
nella mia valutazione peritale, soprattutto per quanto riguarda le limitazioni
funzionali e per quanto riguarda la capacità lavorativa. Le osservazioni
cliniche del Dr. med. __________, in merito ai movimenti di reclinazione del bacino,
vengono da me considerate in quelle che sono le limitazioni funzionali da me determinate.
Avevo segnalato che vi erano delle limitazioni in attività non ergonomiche per la
colonna vertebrale, nel piegarsi e nel fare dei movimenti di estensione o
flessione laterale. Tenendo in considerazione quindi questi aspetti, ritengo che
la nuova documentazione messa a disposizione, non evidenzi delle modifiche
direzionali per quanto riguarda le patologie dell’assicurato. Non vi sono
quindi modifiche per quanto riguarda le diagnosi poste e le limitazioni
funzionali, nonché le incapacità lavorative da me determinate nella mia valutazione
peritale del 16.11.2020 in vostro possesso.” (doc. AI pag. 346)
Con
rapporto del 5 marzo 2021 il dr. __________ del SMR ha quindi confermato la diagnosi
con ripercussione sulla capacità lavorativa di “Sindrome lombo-vertebrale
cronica in stato dopo tre interventi chirurgici alla colonna lombare in
particolar modo una decompressione L5-S1 a sinistra con foraminotomia il
29.03.2019, una redecompressione L5-S1 a sinistra con laminotomia,
foraminotomia e sequestrectomia il 23.05.2019, una spondilodesi TLIF L4-S1 il
26.11.2019”, oltre a quella, non invalidante, di “Stato dopo due
interventi chirurgici alla spalla destra con artroscopia, decompressione
sottoacromiale e ricostruzione del tendine del sovraspinato in data 24.08.2016
e artroscopia della spalla destra e sutura della cuffia dei rotatori il
19.06.2017, Periartropatia omero-scapolare tendinopatica con leggera
sintomatologia d'impingement alla spalla sinistra”, confermando le
conclusioni del perito sull’inabilità lavorativa completa come gessatore e, dal
1. giugno 2020, del 30% in un’attività rispettosa delle limitazioni elencate
dal perito, precisando cioè che “L'assicurato è limitato in attività
lavorative non ergonomiche per la colonna vertebrale. E limitato nel piegarsi,
fare movimenti di estensione o flessione laterale della colonna vertebrale, soprattutto
se improvvisi e repentini. Deve controllare con attenzione i movimenti. Non può
alzare più di 5-7,5 kg saltuariamente. Può mantenere la posizione seduta anche
per alcune ore. Questo cambiando appoggio. La posizione in piedi può essere
mantenuta per 30-45 minuti muovendosi. La posizione ferma in piedi non può
essere mantenuta. La deambulazione è possibile per circa 30 minuti, non su
terreni sconnessi” (doc. AI pag. 347).
Ora, il complemento
peritale, con il quale il perito reumatologo ha concluso che la documentazione
del curante non apportava elementi idonei a modificare le conclusioni della
perizia del 16 novembre 2020, appare ben motivato e approfondito e va
condiviso, considerato anche come esso sia stato confermato anche dal dr. __________
del SMR nel suo rapporto del 5 marzo 2021.
Nemmeno la documentazione
prodotta in seguito dall’assicurato permette di dipartirsi da tali conclusioni.
In particolare nella
certificazione del 6 aprile 2021 (quindi successiva alla resa del provvedimento
contestato) il dr. __________, internista, ha segnalato “un peggioramento a
livello lomboradicolare destro: da un paio di mesi il paziente lamenta un dolore
lombare irradiante alla gamba des, accertato con esecuzione di CT lombare in
data 29.03.21, con riscontro di ernia discale e possibile conflitto con la
radice di L5 des. Clinicamente assenza di deficit sensitivomotori, ad eccezione
di un deficit del riflesso tibiale posterior a sin, in quadro di sindrome
lomboradicolare irritativa L5 des.”, e ha concluso attestando un’inabilità
completa (doc. AI pag. 379).
Il
medico SMR dr. __________, esaminata questa certificazione, l’ha sottoposta a
dr. __________, il quale, nel nuovo complemento peritale del 28 aprile 2021, ha
affermato:
"
(...)
Per
quanto riguarda le diagnosi inerenti alla sua capacità lavorativa avevano
segnalato la presenza di una sindrome lombo-vertebrale cronica in stato dopo tre
interventi chirurgici alla colonna lombare in particolar modo una
decompressione L5-S1 a sinistra con foraminotomia il 29.03.2019, una
redecompressione L5-S1 a sinistra con laminotomia, foraminotomia e
sequestrectomia il 23.05.2019 nonché una spondilodesi TLIF L4-S1 il 26.11.2019.
In questo
ambito sono sorpreso che si sia manifestata attualmente un'ernia discale compressiva
irritativa radicolare a livello di L5 destra. La problematica è da prendere in
considerazione e da valutare in ambito neurologico/neurochirurgico. Per quanto
riguarda questa nuova patologia si dovrà osservarne il decorso e valutare se vi
sia un'evoluzione favorevole o meno. Questo dopo delle terapie adeguate. Per
quanto riguarda invece la valutazione peritale inerente al 22.10.2020 non vi
sono modifiche da apportare. In effetti si tratta di una nuova manifestazione
non presente allora e può essere riferita al più presto a partire
dall'esecuzione della TAC lombare del 20.03.2021.” (doc. AI pag. 383)
In
merito il dr. __________, nell’Annotazione del 3 maggio 2021, sottoscrivendo quanto
affermato dal dr. __________ nel suo complemento del 28 aprile 2021, ha quindi concluso:
"
(…)
Le
conclusioni peritali contenute nel Rapporto Finale SMR del 05.03.2021 sono
confermate fino dall'esecuzione della TAC lombare del 20.03.2021. Da allora si
giustifica un'IL completa che sarà valutata in ambito
neurologico/neurochirurgico. Per quanto riguarda questa nuova patologia si
dovrà osservarne il decorso e valutare se vi sia un'evoluzione favorevole o
meno. Si ritiene congrua riproporre il
dossier al SMR da agosto 2021.” (doc. AI pag. 389)
A
queste conclusioni questo Tribunale deve aderire senza riserve, dovendosi
concludere che dalle certificazioni dei curanti non è emerso alcun elemento
nuovo o significativo che potesse in qualche modo far sembrare incompleta o non
corretta la perizia del dr. __________ del 16 novembre 2020.
Le allegazioni del dr. __________
nei due complementi del 25 febbraio e 28 aprile 2021, ben motivate ed espresse
dal medesimo perito che aveva già accuratamente valutato l’assicurato
nell’ambito della perizia reumatologica, che ha preso attenta posizione sulle affermazioni
dei curanti, e sono state integralmente condivise anche dal SMR (cfr. rapporti
del SMR del 1 dicembre 2020, 5 marzo e 3 maggio 2021, doc. AI pag. 297, 347 e 389),
appaiono convincenti e meritano di essere confermate senza riserve. Dalle
stesse non emergono in effetti problematiche, intervenute entro il momento
decisivo della resa della decisione contestata (DTF 132 V 220), che non siano
già state approfonditamente valutate, e nemmeno elementi che permettano in
qualche modo di far apparire le conclusioni della perizia errate o necessitanti
di ulteriore approfondimento.
Né
del resto il ricorrente produce in questa sede nuova documentazione che attesti
una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale
reumatologica e del SMR, sempre intervenuta entro il momento decisivo della
resa della decisione contestata (DTF 132 V 220; per quanto riguarda il periodo
successivo cfr. di seguito al consid. 2.9), né ha fornito elementi che
consentano in qualche modo di considerarne inattendibili le conclusioni.
In
effetti, il perito e il medico SMR hanno, con motivazioni convincenti,
illustrato come l’assicurato avesse beneficiato di un miglioramento delle
condizioni relative alla sindrome lombo vertebrale a seguito degli interventi
subiti e in particolare di quello di spondilodesi TLIF L4-S1 del 29 novembre
2019, con un miglioramento delle condizioni e parziale recupero della capacità
lavorativa almeno in attività adeguate nei sei mesi successivi. Questa
conclusione andava confermata senza riserve, anche alla luce dell’ultima
certificazione del 12 gennaio 2021 del dr. Colombo.
Per
contro, la certificazione del dr. __________ del 6 aprile 2021, facente testo
della presenza, accertata con TAC lombare del 29 marzo 2021, di un'ernia
discale compressiva irritativa radicolare a livello di L5 destra, evidenzia una
problematica nuova, da valutare in ambito neurologico/neurochirurgico, alla
luce anche del decorso nei mesi successivi, con le terapie adeguate.
A
ragione l’amministrazione ha quindi ritenuto che tale problematica, in quanto
insorta successivamente ed accertata al più presto con la TAC del 29 marzo
2021, non modificava tuttavia la valutazione peritale del 16 novembre 2020,
posta alla base della decisione contestata.
In
questa sede il ricorrente ha prodotto atti medici già agli atti oltre ad un certificato
del dr. __________ del 14 aprile 2021 che ha riferito:
"
(…)
Rivedo il
paziente dopo esame TAC che presenta una possibile fusione L4-S1, ma con scollamento delta vite S1 sinistra. L'esame mette
anche in evidenza una frattura della
limitante superiore di L3 probabilmente dopo una caduta in gennaio. Lo stesso esame TAC eseguito in settembre 2020 non mostrava
l'affossamento della limitante superiore
di L3. l dolori vengono indicati sia lombari che irradianti nelle gambe in corrispondenza di L5 bilaterale, maggiore sinistra. A
destra si è potuto apprezzare un restringimento
foraminale di L5 per disco residuo.
Valutazione
e procedere
Ho
spiegato al paziente che si tratta di una situazione in cui non vi è stato un miglioramento dei dolori, che sono aumentati dopo la
caduta con riscontro alla recente TAC di una frattura stabile di L3. Anche la
fusione della spondilodesi non è garantita
e dovrebbe essere eseguito un accertamento con PET-TAC. Il grado massimo di lavoro indicato è del 20%.” (doc.
A4).
Ha
pure prodotto il referto della menzionata TAC eseguita il 29 marzo 2021 presso
la clinica __________ concludente per la presenza di “Spazio intersomatico
L5-S1: Con i limiti degli artefatti metallici sembra apprezzarsi un bulging
discale mediano paramediano destro che in associazione a processi degenerativi
artrosici riduce l'ampiezza del forame di coniugazione e determina verosimile
sofferenza della radice nervosa di L5.” (doc. A7).
A
ragione l’amministrazione, nella sua risposta ha in proposito osservato che tali
certificazioni dei curanti non permettevano di
modificare le conclusioni tratte prima della resa del provvedimento contestato
(doc. IV).
Questa
conclusione va confermata. In effetti, le certificazioni radiologiche prodotte
si riferiscono al verosimile intervento di un peggioramento accertato nel marzo
2021, mentre che non forniscono elementi in grado di ritenere non completo o
non corretto l’accertamento medico effettuato dall’amministrazione prima
della resa della decisione contestata e, quindi che permetta di
distanziarsi dalle conclusioni del perito reumatologo e del SMR. Sia peraltro
osservato che le indagini eseguite in precedenza, segnatamente con la TAC della
colonna lombare del 16 settembre 2020, avevano escluso la presenza di ernie
discali, recidive, la presenza di un canale stretto o eventuali spostamenti o
instabilità dell’impianto di fissazione (cfr. perizia 16 novembre 2020, pag.
11, doc. AI pag. 292).
In
sostanza, il ricorrente non ha quindi apportato alcun elemento atto a
quantomeno mettere in dubbio le conclusioni dell’Ufficio AI basate sulle
approfondite valutazioni e conclusioni espresse dalla perizia reumatologica e
nei complementi peritali, e non ha addotto elementi nuovi che permettano di
considerare quantomeno ipotizzabile una modifica duratura della situazione
rispetto alla valutazione peritale del 16 novembre 2020 e del SMR intervenuta
entro la decisione contestata del 19 marzo 2021 (la quale, come
detto, delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220
consid. 3.1.1; cfr. nondimeno al consid. 2.9) o un diverso apprezzamento della
capacità lavorativa.
Ribadite
altresì le considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità
delle certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr.
STF U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.5; sia pure evidenziato che il
TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il
fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto
dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto
valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al
contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la
necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami
che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per
cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso
di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del
rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del
10 febbraio 2017, consid. 4.2)) le certificazioni prodotte dal
ricorrente, segnatamente quelle dei dr. __________ e __________, non consentono
in alcun modo di dipartirsi dalle conclusioni del perito dr. __________ e del
SMR che si sono espressi in modo coerente e privo di contraddizioni.
All’assicurato
va del resto ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con
riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione
comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse
ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura
della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover
sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con
riferimenti).
Così
stanti le cose, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti
contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno
dell'assicurato sino alla resa del querelato provvedimento, senza che si renda
necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove, fra le tante
cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti; anche DTF 135 V
465).
Pertanto,
visto quanto sopra, ritenuta la perizia reumatologica del 16 novembre 2020 - la
quale rispecchia tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla
giurisprudenza (cfr. consid. 2.5) e alla quale va quindi attribuita piena forza
probante -, e i complementi del 25 febbraio e 28 aprile 2021 e in particolare
gli affidabili pareri del medico SMR (cfr. in particolare i vari rapporti del 1.
dicembre 2020, 5 marzo e 3 maggio 2021; sul valore
probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. STF I 938/05 del 24 agosto
2006; cfr. anche sopra al consid. 2.5) e non essendo provato un peggioramento
duraturo e incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto prima della
decisione contestata del 19 marzo 2021 (la quale delimita, come
detto, il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1), il TCA ritiene dimostrato con il
grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti
ivi citati) che l’assicurato vada considerato inabile completamente in
ogni attività dal 28 settembre 2019, ma dal 1. giugno 2020 nuovamente abile nella
misura del 70% in un’attività adeguata.
Le
conclusioni in merito alla capacità lavorativa della
decisione contestata vanno quindi confermate.
2.8. Per
quel che concerne l’aspetto economico, rimasto incontestato, per determinare il
grado di invalidità per il periodo dal giugno 2020 l’Ufficio AI ha proceduto al
raffronto dei redditi, mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3),
procedendo al relativo calcolo, momento in cui l’assicurato risultava abile al
lavoro nella misura del 70% in attività confacenti.
Il
calcolo è stato esposto nella decisione impugnata come segue:
"
(…)
Calcolo
della capacità di guadagno residua (CGR)
Reddito
da valido:
Senza il
danno alla salute rassicurato, in qualità di gessatore, è in grado di percepire
un salario annuo di Fr. 64728.- (fonte: Notifica di malattia ad __________ ed __________).
Reddito
da invalido:
In attività
adeguate e rispettose dei limiti funzionali:
In
conformità alla vigente giurisprudenza, in considerazione del fatto che la
gamma di attività esigibili è piuttosto vasta, al fine di determinare il
reddito da invalido di un assicurato è possibile far riferimento ai rilevamenti
statistici ufficiali (tabelle RSS), editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica.
Come da
giurisprudenza imposta dal Tribunale federale delle assicurazioni è stata
stabilita l'inapplicabilità dei valori
regionali (tabella TA13).
Il
reddito da invalido deve pertanto essere determinato in applicazione dei valori
nazionali (tabella TA1).
Considerando
Considerandi
una capacità di lavoro del 70%, praticando la riduzione del 20% (riduzione complessiva
dal reddito da invalido del 20% per attività leggera e altri fattori di
riduzione), sulla base delle statistiche teoriche RSS (attività semplici e
ripetitive, mediana; dati riferiti alla realtà economica nazionale, in base alla giurisprudenza) risulta un reddito
d'invalido di Fr. 38'282.-.
Nel caso
specifico, dal raffronto tra il reddito annuo nella professione svolta prima dell'insorgenza
del danno alla salute (Fr. 64’728.-) con quello ottenibile in un'attività
adeguata allo stato di salute (Fr. 38'282.-), ne consegue una perdita di
guadagno del 41% = grado AI.
Sono
assolte le condizioni per l'assegnazione di una rendita d'invalidità così come
sopra deciso.
Provvedimenti
d'integrazione:
Considerando
il percorso formativo e professionale dell'assicurato, e il fatto che dopo al
danno alla salute risulta abile al 70% in attività adeguata rispettosa dei
limiti funzionali, non s'intravvedono provvedimenti professionali che
migliorerebbero la sua capacità di guadagno residua.
Nel caso
specifico non appaiono limitazioni tali da render problematica la ricerca di un
posto di lavoro adeguato nel mercato primario tramite i classici canali di
collocamento. Non è quindi necessario
riconoscere l'aiuto al collocamento. (…)” (doc.
A/1)
Tale
calcolo, che applica la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di
confronto dei redditi (cfr. la giurisprudenza, riassunta nella STF 9C_501/2013
del 28 novembre 2013), e per quanto riguarda i salari applicati per determinare
il reddito da invalido ha fatto correttamente capo ai dati salariali statistici
ufficiali dichiarati applicabili dal Tribunale federale (riguardo
all’applicabilità dei dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di
riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari, e meglio i dati
salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera, emanata
dall'Ufficio federale di statistica di Berna, cfr. DTF 142 V 178, in
particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174; a proposito della rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e
SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.), procedendo pure correttamente all’applicazione di
una - generosa - riduzione sul salario da invalido del 20% per “attività
leggera e altri fattori di riduzione” (cfr. DTF 126 V 75), così come il grado
di invalidità che ne scaturisce (41%), vanno pertanto confermati.
2.9
Considerati
quindi gli accertati gradi di inabilità lavorativa completa nell’attività
abituale di gessatore e in ogni altra attività dal 28 settembre 2018, con
ripresa di un’abilità del 70% in attività leggere adeguate dal 1. giugno 2020
con un conseguente grado di invalidità del 41%, a ragione l’amministrazione gli
ha attribuito il diritto alla rendita intera dal 1. settembre 2019, alla
scadenza dell'anno d'attesa (giusta l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), con grado Al
del 100%, sostituendo quindi la prestazione a far tempo dal 1. settembre 2020, ossia
trascorsi 3 mesi dal miglioramento dello stato di salute situabile al giugno
2020.
con un conseguente grado di invalidità del 41%, con una rendita di un quarto
(art. 88a cpv.1 OAI; cfr. al consid. 2.4).
2.10
Dalla
documentazione prodotta successivamente alla resa della decisione contestata e con
il ricorso si evince nondimeno che l’assicurato ha subito un probabile peggioramento
delle sue condizioni, come evidenziato dal referto della TAC eseguita il 29
marzo 2021, ovvero dopo l'emanazione della decisione.
Come
ricordato al consid. 2.4, per l’art. 88a cpv. 1 OAI, se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione
o della soppressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre
che il miglioramento constatato perduri; lo si deve in ogni caso tenere in considerazione
allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e presumibilmente continuerà
a durare (cfr. art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, il cambiamento va tenuto in considerazione non appena è durato tre
mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
Ora,
mentre che, come visto, per il periodo precedente la resa della decisione
contestata la valutazione medica dell’amministrazione va confermata, anche alla
luce della nuova documentazione prodotta dopo la resa della decisione, appare verosimile
un peggioramento intervenuto nel marzo 2021 (cfr. referto della TAC lombare del
29.
marzo 2021, doc. A7). Al momento dell'emanazione della decisione impugnata
del 19 marzo 2021 non erano quindi ancora trascorsi i tre mesi di cui all'art.
88a cpv. 2 OAI dal peggioramento. La nuova situazione deve quindi essere
oggetto di un nuovo provvedimento.
Visto
anche quanto proposto dall’Ufficio AI nella risposta di causa, si rende quindi
necessario trasmettere le certificazioni prodotte con il gravame
all’amministrazione affinché le esamini nell’ambito di una revisione della
prestazione e, dopo aver esperito i necessari accertamenti, renda quindi una
nuova decisione sul diritto alle prestazioni per il periodo successivo alla
data della decisione querelata.
2.11
Ne
consegue che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va
respinto.
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in
combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso
(DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24
settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
§ Gli atti vanno
trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze
conformemente ai considerandi.
2. Le spese di procedura di fr.
500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti