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Decisione

32.2021.59

Seconda richiesta di prestazioni accolta con concessione di una rendita intera, poi sostituita da un quarto di rendita. Ricorrente contesta la diminuzione, sulla base di nuovi certificati medici. Respinto ricorso ma rinvio atti per esame eventuali diritti dopo la data della decisione

20 settembre 2021Italiano43 min

prestazioni) - confermativa di un progetto del 10 dicembre precedente - l’Ufficio

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.59

FC

Lugano

20 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 aprile 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 19 marzo 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI

1, nato nel 1960, di professione gessatore, nel marzo 2017, adducendo problemi

psichici, ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti. Eseguiti i

necessari accertamenti medici, mediante decisione del 10 dicembre 2018

l’amministrazione, ammessa un’inabilità completa dal 21 aprile 2016, del 50%

dal 13 novembre 2017 (vista la ripresa parziale dell’attività lavorativa) e

dello 0% dal 30 gennaio 2018 (ripresa totale dell’attività lavorativa), gli ha

attribuito una rendita intera dal 1. aprile 2017 (versata dal 1. ottobre

successivo), e una mezza prestazione dal 1 dicembre 2017 sino al 31 gennaio

2018.

1.2. L’assicurato

ha presentato una nuova domanda di prestazioni il 14 maggio 2019, adducendo di

soffrire per gli esiti di un’operazione chirurgica subita il 29 marzo 2019 per

un’ernia discale.

Eseguiti

Fatti

i necessari accertamenti medici ed economici, inclusa una perizia reumatologica

a cura del dr. __________, specialista in reumatologia, con decisione del 19

marzo 2021 (confermata il 9 aprile 2021 per quanto riguarda l’ammontare delle

prestazioni) - confermativa di un progetto del 10 dicembre precedente - l’Ufficio

AI ha attribuito all’assicurato una rendita intera dal 1. settembre 2019

(versata tuttavia solo dal 1. novembre 2019 per tardività della domanda),

sostituita da un quarto di rendita dal 1. settembre 2020, avendo stabilito dal 28

settembre 2018 un’inabilità lavorativa completa, con ripresa dal 1. giugno 2020

di un’abilità del 70% in attività adeguate rispettose delle limitazioni

menzionate dal perito reumatologo, con un conseguente grado di invalidità del 41%

per il periodo da settembre 2020, ovvero dopo tre mesi dal miglioramento

situabile al giugno 2020. Successivamente alla resa della decisione

l’assicurato ha fatto pervenire nuove certificazioni mediche.

L’amministrazione, interpellato in merito il SMR e il perito, ha ritenuto che

la situazione sarà oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo nell’ambito

di una revisione.

1.3. Con

ricorso al TCA l'assicurato, rappresentato dall’RA 1, contesta le conclusioni

mediche tratte dall’amministrazione, sulla base di nuova documentazione medica,

sottolineando le sue precarie condizioni di salute e chiedendo in sostanza il

riconoscimento di una rendita intera anche dopo il 1. settembre 2020 (doc. I).

1.4. Con risposta di causa del 28 maggio

2021 l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso e la conferma della decisione

contestata, ritenendo corretta sia la valutazione medico-teorica che la

definizione del grado d’invalidità. Ribadisce nondimeno che la situazione

dell’assicurato sarà rivalutata in via di revisione per quanto riferito al

periodo successivo alla resa della decisione contestata (doc. IV).

Con osservazioni dell’11

giugno 2021 l’assicurato, tramite il suo patrocinatore, conferma le domande

ricorsuali, contestando che le sue condizioni siano migliorate nel giugno 2020

(doc. VI).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;

8C_855/2010 dell’11 luglio 2011).

nel

merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere

se correttamente l’Ufficio AI ha ammesso un miglioramento delle condizioni

dell’assicurato intervenuto nel giugno 2020 e, quindi, sostituito la rendita

intera (riconosciuta dal 1. settembre 2019) con un quarto di prestazione dal 1.

settembre 2020.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o

parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di

compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di

attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono

essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra

professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione

d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere

giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita

se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete

non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art. 28

cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se

sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al

60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale

del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Per la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.4. Se il grado

d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in

modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata

o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.

1 LPGA).

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può

essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile

dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla

capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito

una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;

vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire

in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).

Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

Se la capacità

al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole

(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC

1984 pag. 137).

Circa gli

effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un

assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la

riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è

messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione.

L’art. 88bis

cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in

cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa

dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo

ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77

OAI.

Va ancora rilevato che con

sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5

2015, IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se

i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto

da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da

giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente

sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a

precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200;

sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4

settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello

stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al

quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e

6).

In una sentenza 9C_158/2012

del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una riduzione o

soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura

valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono

modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349

con riferimenti). Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la

situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della

fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza preponderante

(sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag. 181,

9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013,

consid. 2).

2.5. Per costante giurisprudenza

(cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008) al fine di poter graduare l'invalidità,

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di

documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione

attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione

invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è

di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3).

Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario

adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei

mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei

diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a

livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori

chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo

devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono

posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e

4.4.2).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),

poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico

curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine, affinché un esame

medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse

condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti

dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629,

in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima

sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In

particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche

valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il

carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una

rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze

tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei

dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,

le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001; DTF

130 V 352).

2.6. Questo Tribunale, chiamato a

verificare se nel caso di specie lo stato di salute del ricorrente sia stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della

decisione impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti,

non ha alcun motivo per scostarsi dalla perizia del 16 novembre 2020 del dr. __________,

specialista in reumatologia (doc. AI pag. 282 e seguenti) che ha concluso per

un’incapacità completa nel suo ultimo impiego di gessatore e in ogni attività dal

28 settembre 2018, ma una ripresa della capacità del 70% dal 1. giugno 2020 in

attività adeguate, vale a dire rispettose di determinate limitazioni funzionali

descritte nella limitazione “nel piegarsi, fare movimenti di estensione o

flessione laterale della colonna vertebrate soprattutto se improvvisi e

repentini. Deve controllare con attenzione i movimenti. Non può alzare più di

5-7,5 kg saltuariamente. Può mantenere la posizione seduta anche per alcune

ore. Questo cambiando appoggio. La posizione in piedi può essere mantenuta per

30-45 min. muovendosi. La posizione ferma in piedi non può essere mantenuta. La

deambulazione è possibile per circa 30 min., non su terreni sconnessi”

(doc. AI pag. 293).

Nel dettagliato referto il

perito, dopo aver riassunto gli atti, l’anamnesi famigliare, personale –

sociale, professionale e patologica, i disturbi soggettivi e le affezioni

attuali, l’anamnesi sistemica e le constatazioni obiettive, dopo aver valutato

gli esami radiologici, ha posto quale diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa quella di “Sindrome lombo-vertebrale cronica in stato dopo tre

interventi chirurgici alla colonna lombare in particolar modo una

decompressione L5-S1 a sinistra con foraminotomia il 29.03.2019, una

redecompressione L5-S1 a sinistra con laminotomia, foraminotomia e

sequestrectomia il 23.05.2019, una spondilodesi TLIF L4-S1 il 26.11.2019”,

oltre a quelle senza influsso sulla capacità lavorativa di “Stato dopo due

interventi chirurgici alla spalla destra con artroscopia, decompressione

sottoacromiale e ricostruzione del tendine del sovraspinato in data 24.08.2016

e artroscopia della spalla destra e sutura della cuffia dei rotatori il

19.06.2017, Periartropatia omero-scapolare tendinopatica con leggera

sintomatologia d'impingement alla spalla sinistra”, e ha riassunto come

segue lo status reumatologico:

"

(…)

Assicurato

in buone condizioni generali, leggermente adiposo, 98 kg di peso, 176 cm

d'altezza,

PA 160/110 mmHg. L'assicurato deambula con

la parte superiore del corpo leggermente piegata in avanti. Vi è una leggera

scoliosi destro-convessa al passaggio toracale. Vi è un appiattimento della cifosi e della lardosi fisiologica.

La

mobilità della colonna cervicale è ridotta di 1/3 nella rotazione in massimale

flessione ed estensione senza particolari

dolori. La mobilità della colonna toracale è normale ma caratterizzata

dall'insorgenza di dolori a livello lombare ai movimenti toracali.

Per

quanto riguarda la colonna lombare vi è una limitazione della mobilità di 2/3

nella flessione e di 1/3 nella estensione

e nella flessione laterale. Ha dei dolori soprattutto alla flessione più che alla estensione e alla flessione

laterale risentiti prevalentemente sul lato sinistro.

Dolori alla mobilizzazione postero-anteriore degli ultimi segmenti lombari e

dolente la palpazione della muscolatura paravertebrale nella zona lombare. Mobilità della spalla destra nella norma.

Mobilità

della spalla sinistra ridotta di 1/3 nell’elevazione e nella rotazione interna.

Leggera difficoltà a sinistra nella presa

a nuca. La presa a grembiule è possibile. La distanza pollice-vertebra

prominente è di 30 cm a destra e di 39 cm a sinistra.

Vi sono

dei test di Jobe dell'infraspinato e subscapolare nonché d'impingement leggermente

positivi a sinistra. Dolori alla palpazione al tendine del bicipite sul lato

sinistro. Nulla a carico delle articolazioni dei gomiti, delle radiocarpiche

delle dita delle mani. Nulla a carico

delle articolazioni delle estremità inferiori.

Il

reperto neurologico attualmente è normale.”

Illustrate

le risultanze radiologiche, sulla base degli atti all’inserto e della visita

clinica, ha posto le seguenti considerazioni:

"

(…)

Si tratta

di un assicurato che ha svolto praticamente durante tutta la sua vita

l'attività di gessatore. Antecedentemente

è stato anche manovale. Ha svolto questa

attività in parte quale dipendente e in parte come indipendente. Ha interrotto

l'attività professionale una prima volta per una problematica alla spalla

destra beneficiando anche di prestazioni dell'Assicurazione Invalidità del

Canton Ticino con una rendita transitoria

con decisione del 1. febbraio 2018. È stato inabile allora dapprima nella forma del 100% a partire dal 21.04.2016, al 50% dal

13.11.2017 e ha ripreso l'attività nella forma

completa dal 30.01.2018. Non ha più avuto problemi per quanto riguarda la

spalla destra.

Ha

presentato nel giugno del 2020, dopo una caduta sul lato sinistro, dei disturbi

alla spalla sinistra che sono attualmente ancora in valutazione, accertamento e

terapia da parte del Dr. med. __________.

Di questo

infortunio non abbiamo documentazione nel dossier messo a disposizione.

Egli

segnala un progrediente miglioramento dei disturbi e anche della mobilità dopo

le fisioterapie che sta attualmente

seguendo. II Dr. med. __________ avrebbe escluso, per il momento, un intervento

chirurgico artroscopico alla spalla sinistra.

La

problematica principale e particolarmente invalidante per rassicurato è

localizzata alla colonna lombare. Egli è

inabile al lavoro nella forma del 100% a partire dal 28.09.2018. È stato sottoposto a tre interventi chirurgici da parte

del Dr. med. __________, specialista della

chirurgia della colonna vertebrale a seguito di una sindrome irritativa radicolare L5-S1 sinistra.

Il primo

intervento è avvenuto il 29.03.2019 con decompressione L5-S1 e foraminotomia. Vi

è stato un secondo intervento il 23.05.2019 con redecompressione L5-S1

sinistra, laminectomia, foraminotomia e sequestrectomia e un ultimo intervento

chirurgico in data 26.11.2019 con spondilodesi TLIF L4-S1.

Il

decorso postoperatorio dopo questo ultimo intervento è stato abbastanza

favorevole. Nei 6 mesi susseguenti vi è stato un progrediente miglioramento dei

disturbi. Ultimamente rassicurato segnala nuovamente un incremento della

sintomatologia piuttosto alla colonna lombare, senza irradiazione alle

estremità inferiori e senza deficit sensitivo

o motorici. Risente soprattutto di una certa

rigidità alla mobilità della colonna vertebrale e dei dolori ai movimenti. L'esame

clinico attuale mostra una sindrome lombo-vertebrale cronica con una scoliosi destro-convessa, un appiattimento della lardosi

fisiologica e delle limitazioni della mobilità soprattutto nella flessione con

dei dolori ai movimenti. L'esame

neurologico è risultato normale.

Le

indagini da ultimo eseguite con TAC della colonna lombare del 16.09.2020 non mostrano ernie discali, recidiva, canale spinale

stretto, eventuali spostamenti o instabilità dell'impianto di fissazione.”

Esprimendosi

quindi sul percorso precedente di terapie e riabilitazioni, il perito ha

osservato che l’assicurato avesse beneficiato di varie terapie di tipo

conservativo, medicamentoso, fisioterapico e a delle infiltrazioni senza

ottenere un grande successo. Era quindi stato sottoposto a tre interventi

chirurgici, l'ultimo il 26 novembre 2019 con spondilodesi TLIF L4-S1. Da questo

intervento chirurgico si era ripreso molto bene nei primi sei mesi, pur

seguendo ancora regolari sedute di fisioterapia e assumendo unicamente del

Ponstan.

Sulla base

di queste considerazioni il perito ha descritto le suindicate limitazioni

funzionali e ha concluso che nell’attività professionale di gessatore l’assicurato

era da considerare inabile completamente dal 28 settembre 2018. Dal 1. giugno

2020 occorreva tuttavia considerare una ripresa dell’abilità lavorativa del 70%

come casalingo (riduzione del rendimento del 30%) e in un'attività lavorativa

adeguata tenente in considerazione le limitazioni funzionali sopraelencate

(riduzione del rendimento del 30% per un'attività da svolgere sull'arco di

un'intera giornata; doc. AI pag. 293).

Tutto

ben considerato, il referto del dr. __________, le cui conclusioni sono state

pienamente condivise senza riserve anche dal dr. __________ del SMR nel

rapporto del 1. dicembre 2020 (doc. AI pag. 295), è da considerare dettagliato,

approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando

2.5. Lo specialista si è espresso sulle affezioni reumatologiche lamentate

dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua

disposizione (in particolare anche gli esami radiologici eseguiti nel settembre

2019 e 2020 presso la clinica __________) ed ha valutato la capacità lavorativa

anche sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita clinica effettuata.

Il medico ha inoltre esaminato approfonditamente l’evolversi dello stato di

salute del ricorrente, prendendo in considerazione tutta la documentazione

medica prodotta ed acquisita nel corso della procedura amministrativa. Individuata

la problematica principale e particolarmente invalidante per l’assicurato in quella

afferente la colonna lombare, per la quale egli era stata certificata

un’inabilità lavorativa completa dal 28 settembre 2018, ha ricordato come egli

fosse stato operato tre volte dal dr. __________, il 29 marzo 2019 (con

decompressione L5-S1 e foraminotomia), il 23 maggio 2019 (con redecompressione

L5-S1 sinistra, laminectomia, foraminotomia e sequestrectomia) e infine il 26

novembre 2019 (con spondilodesi TLIF L4-S1). Ha quindi osservato che il decorso

postoperatorio dopo questo ultimo intervento fosse stato favorevole con un

progrediente miglioramento dei disturbi nei sei mesi successivi. Questo

malgrado ultimamente l’assicurato segnalasse nuovamente un incremento della

sintomatologia piuttosto alla colonna lombare, con rigidità alla mobilità,

tuttavia senza irradiazione alle estremità inferiori e senza deficit sensitivi

o motorici. Rilevato altresì come le indagini da ultimo eseguite con TAC della

colonna lombare del 16 settembre 2020 non avessero mostrato ernie discali, né recidive

e neppure un canale spinale stretto o eventuali spostamenti o instabilità dell'impianto

di fissazione, rilevato quindi come egli si fosse ripreso “molto bene”

dall’ultimo intervento di spondilodesi, il perito, che ha proceduto ad

un’accurata visita clinica della durata di 1h e 5 min (e non 15 minuti come

affermato dall’assicurato; cfr. ricorso punto 4, doc. I) il giorno 22 ottobre

2020 (doc. AI pag. 282), ha concluso per un miglioramento situabile a sei mesi

dopo l’operazione di spondilodesi, con una ripresa dell’abilità lavorativa

parziale almeno in attività adeguate dal 1. giugno 2020.

Tale

valutazione, che non ha tralasciato alcun elemento di rilievo, avendo valutato gli

esami più appropriati e studiato in modo approfondito la documentazione agli

atti, descritto nei particolari l’anamnesi e l’esame clinico e che ha risposto

alle questioni poste dall’AI, risulta ineccepibile. Alla stessa va quindi attribuita

piena forza probante.

2.7. Alle

conclusioni tratte dall’amministrazione sulla base della citata perizia reumatologica

si deve aderire, ritenuto che, come verrà illustrato nel prosieguo, le stesse non

sono state smentite da altra documentazione medico-specialistica attestante

nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora,

un peggioramento successivo alla perizia e entro la data della decisione

contestata, ritenuto che per

la giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui

fatti che si sono realizzati fino alla resa del provvedimento contestato (cfr. DTF

132 V 220 consid. 3.1.1).

Dalle

ben motivate conclusioni della perizia reumatologica e del SMR non è in effetti

possibile scostarsi sulla base delle certificazioni prodotte dall’assicurato nel

corso della procedura amministrativa e contestualmente alle osservazioni al

progetto di decisione del 10 dicembre 2020.

Innanzitutto, con un

certificato del 12 gennaio 2021 il dr. __________ di __________, ha riferito di

una consultazione nel corso della quale il paziente aveva riferito “un

dolore lombare cronico in progressione dopo esercizio fisico, i sintomi sono

costanti e indipendenti dalla posizione” e con la quale aveva constatato “Bacino

simmetrico. Inclinazione sagittale con riduzione della lardosi fisiologica. Non

dolore alla palpazione art. iliosacrale, non dolore compressivo. Bending

laterale simmetrico, dolente in entrambe le direzioni.

Inclinazione/reclinazione con limitazioni. Non segno di Trendelenbourg. Forza

arti inf. M5. Lasègue negativo bilat. Lasègue inverso neg. Slump test negativo.

ROT simmetrici e normovivi.” Aveva quindi concluso attestando un’inabilità

dell’80% per il mese di febbraio 2021 (doc. AI pag. 328), riferendo di un

paziente con dolore persistente e in progressione dopo sforzo fisico, ritenuto

che “la spondilodesi divenuta necessaria per instabilità con compressione

foraminale ha ridotto la sua capacità di compensazione a livello lombosacrale.

Soprattutto il movimento di reclinazione del bacino, importante meccanismo di

adattamento in caso di ridotta lordasi lombare, non è più possibile. Questa

situazione lo limita sia per attività dinamiche che statiche. Dal punto di

vista medico anche una reintegrazione nell'ambito lavorativo appare

impensabile. Ho consigliato regolare esercizio di rinforzo anche in presenza di

dolore” (doc. AI pag. 336).

Sottopostagli tale certificazione,

il perito dr. __________, con complemento peritale del 25 febbraio 2021, ha

affermato:

"

(…)

ho preso

atto dell'ulteriore documentazione che mi avete messo a disposizione, in

particolar modo del referto medico dell'ortopedico e specialista della

chirurgia della colonna vertebrale Dr. med. __________ del 12.01.2021. Egli

ritorna sulle diagnosi note. In particolar modo sulla spondilodesi PLIFF da L4

a 81. Egli segnala come vi sia un dolore persistente e in progressione dopo

sforzo fisico. Sintomatologia che avevo già rilevato nella mia valutazione

peritale del 16.11.2020, dove a pagina 11, avevo evidenziato come ultimamente

l’assicurato segnala nuovamente un incremento della sintomatologia piuttosto

alla colonna lombare, senza irradiazioni alle estremità inferiori e senza

deficit sensitivo motorici. Sintomatologia della quale ho tenuto conto anche

nella mia valutazione peritale, soprattutto per quanto riguarda le limitazioni

funzionali e per quanto riguarda la capacità lavorativa. Le osservazioni

cliniche del Dr. med. __________, in merito ai movimenti di reclinazione del bacino,

vengono da me considerate in quelle che sono le limitazioni funzionali da me determinate.

Avevo segnalato che vi erano delle limitazioni in attività non ergonomiche per la

colonna vertebrale, nel piegarsi e nel fare dei movimenti di estensione o

flessione laterale. Tenendo in considerazione quindi questi aspetti, ritengo che

la nuova documentazione messa a disposizione, non evidenzi delle modifiche

direzionali per quanto riguarda le patologie dell’assicurato. Non vi sono

quindi modifiche per quanto riguarda le diagnosi poste e le limitazioni

funzionali, nonché le incapacità lavorative da me determinate nella mia valutazione

peritale del 16.11.2020 in vostro possesso.” (doc. AI pag. 346)

Con

rapporto del 5 marzo 2021 il dr. __________ del SMR ha quindi confermato la diagnosi

con ripercussione sulla capacità lavorativa di “Sindrome lombo-vertebrale

cronica in stato dopo tre interventi chirurgici alla colonna lombare in

particolar modo una decompressione L5-S1 a sinistra con foraminotomia il

29.03.2019, una redecompressione L5-S1 a sinistra con laminotomia,

foraminotomia e sequestrectomia il 23.05.2019, una spondilodesi TLIF L4-S1 il

26.11.2019”, oltre a quella, non invalidante, di “Stato dopo due

interventi chirurgici alla spalla destra con artroscopia, decompressione

sottoacromiale e ricostruzione del tendine del sovraspinato in data 24.08.2016

e artroscopia della spalla destra e sutura della cuffia dei rotatori il

19.06.2017, Periartropatia omero-scapolare tendinopatica con leggera

sintomatologia d'impingement alla spalla sinistra”, confermando le

conclusioni del perito sull’inabilità lavorativa completa come gessatore e, dal

1. giugno 2020, del 30% in un’attività rispettosa delle limitazioni elencate

dal perito, precisando cioè che “L'assicurato è limitato in attività

lavorative non ergonomiche per la colonna vertebrale. E limitato nel piegarsi,

fare movimenti di estensione o flessione laterale della colonna vertebrale, soprattutto

se improvvisi e repentini. Deve controllare con attenzione i movimenti. Non può

alzare più di 5-7,5 kg saltuariamente. Può mantenere la posizione seduta anche

per alcune ore. Questo cambiando appoggio. La posizione in piedi può essere

mantenuta per 30-45 minuti muovendosi. La posizione ferma in piedi non può

essere mantenuta. La deambulazione è possibile per circa 30 minuti, non su

terreni sconnessi” (doc. AI pag. 347).

Ora, il complemento

peritale, con il quale il perito reumatologo ha concluso che la documentazione

del curante non apportava elementi idonei a modificare le conclusioni della

perizia del 16 novembre 2020, appare ben motivato e approfondito e va

condiviso, considerato anche come esso sia stato confermato anche dal dr. __________

del SMR nel suo rapporto del 5 marzo 2021.

Nemmeno la documentazione

prodotta in seguito dall’assicurato permette di dipartirsi da tali conclusioni.

In particolare nella

certificazione del 6 aprile 2021 (quindi successiva alla resa del provvedimento

contestato) il dr. __________, internista, ha segnalato “un peggioramento a

livello lomboradicolare destro: da un paio di mesi il paziente lamenta un dolore

lombare irradiante alla gamba des, accertato con esecuzione di CT lombare in

data 29.03.21, con riscontro di ernia discale e possibile conflitto con la

radice di L5 des. Clinicamente assenza di deficit sensitivomotori, ad eccezione

di un deficit del riflesso tibiale posterior a sin, in quadro di sindrome

lomboradicolare irritativa L5 des.”, e ha concluso attestando un’inabilità

completa (doc. AI pag. 379).

Il

medico SMR dr. __________, esaminata questa certificazione, l’ha sottoposta a

dr. __________, il quale, nel nuovo complemento peritale del 28 aprile 2021, ha

affermato:

"

(...)

Per

quanto riguarda le diagnosi inerenti alla sua capacità lavorativa avevano

segnalato la presenza di una sindrome lombo-vertebrale cronica in stato dopo tre

interventi chirurgici alla colonna lombare in particolar modo una

decompressione L5-S1 a sinistra con foraminotomia il 29.03.2019, una

redecompressione L5-S1 a sinistra con laminotomia, foraminotomia e

sequestrectomia il 23.05.2019 nonché una spondilodesi TLIF L4-S1 il 26.11.2019.

In questo

ambito sono sorpreso che si sia manifestata attualmente un'ernia discale compressiva

irritativa radicolare a livello di L5 destra. La problematica è da prendere in

considerazione e da valutare in ambito neurologico/neurochirurgico. Per quanto

riguarda questa nuova patologia si dovrà osservarne il decorso e valutare se vi

sia un'evoluzione favorevole o meno. Questo dopo delle terapie adeguate. Per

quanto riguarda invece la valutazione peritale inerente al 22.10.2020 non vi

sono modifiche da apportare. In effetti si tratta di una nuova manifestazione

non presente allora e può essere riferita al più presto a partire

dall'esecuzione della TAC lombare del 20.03.2021.” (doc. AI pag. 383)

In

merito il dr. __________, nell’Annotazione del 3 maggio 2021, sottoscrivendo quanto

affermato dal dr. __________ nel suo complemento del 28 aprile 2021, ha quindi concluso:

"

(…)

Le

conclusioni peritali contenute nel Rapporto Finale SMR del 05.03.2021 sono

confermate fino dall'esecuzione della TAC lombare del 20.03.2021. Da allora si

giustifica un'IL completa che sarà valutata in ambito

neurologico/neurochirurgico. Per quanto riguarda questa nuova patologia si

dovrà osservarne il decorso e valutare se vi sia un'evoluzione favorevole o

meno. Si ritiene congrua riproporre il

dossier al SMR da agosto 2021.” (doc. AI pag. 389)

A

queste conclusioni questo Tribunale deve aderire senza riserve, dovendosi

concludere che dalle certificazioni dei curanti non è emerso alcun elemento

nuovo o significativo che potesse in qualche modo far sembrare incompleta o non

corretta la perizia del dr. __________ del 16 novembre 2020.

Le allegazioni del dr. __________

nei due complementi del 25 febbraio e 28 aprile 2021, ben motivate ed espresse

dal medesimo perito che aveva già accuratamente valutato l’assicurato

nell’ambito della perizia reumatologica, che ha preso attenta posizione sulle affermazioni

dei curanti, e sono state integralmente condivise anche dal SMR (cfr. rapporti

del SMR del 1 dicembre 2020, 5 marzo e 3 maggio 2021, doc. AI pag. 297, 347 e 389),

appaiono convincenti e meritano di essere confermate senza riserve. Dalle

stesse non emergono in effetti problematiche, intervenute entro il momento

decisivo della resa della decisione contestata (DTF 132 V 220), che non siano

già state approfonditamente valutate, e nemmeno elementi che permettano in

qualche modo di far apparire le conclusioni della perizia errate o necessitanti

di ulteriore approfondimento.

del resto il ricorrente produce in questa sede nuova documentazione che attesti

una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale

reumatologica e del SMR, sempre intervenuta entro il momento decisivo della

resa della decisione contestata (DTF 132 V 220; per quanto riguarda il periodo

successivo cfr. di seguito al consid. 2.9), né ha fornito elementi che

consentano in qualche modo di considerarne inattendibili le conclusioni.

In

effetti, il perito e il medico SMR hanno, con motivazioni convincenti,

illustrato come l’assicurato avesse beneficiato di un miglioramento delle

condizioni relative alla sindrome lombo vertebrale a seguito degli interventi

subiti e in particolare di quello di spondilodesi TLIF L4-S1 del 29 novembre

2019, con un miglioramento delle condizioni e parziale recupero della capacità

lavorativa almeno in attività adeguate nei sei mesi successivi. Questa

conclusione andava confermata senza riserve, anche alla luce dell’ultima

certificazione del 12 gennaio 2021 del dr. Colombo.

Per

contro, la certificazione del dr. __________ del 6 aprile 2021, facente testo

della presenza, accertata con TAC lombare del 29 marzo 2021, di un'ernia

discale compressiva irritativa radicolare a livello di L5 destra, evidenzia una

problematica nuova, da valutare in ambito neurologico/neurochirurgico, alla

luce anche del decorso nei mesi successivi, con le terapie adeguate.

A

ragione l’amministrazione ha quindi ritenuto che tale problematica, in quanto

insorta successivamente ed accertata al più presto con la TAC del 29 marzo

2021, non modificava tuttavia la valutazione peritale del 16 novembre 2020,

posta alla base della decisione contestata.

In

questa sede il ricorrente ha prodotto atti medici già agli atti oltre ad un certificato

del dr. __________ del 14 aprile 2021 che ha riferito:

"

(…)

Rivedo il

paziente dopo esame TAC che presenta una possibile fusione L4-S1, ma con scollamento delta vite S1 sinistra. L'esame mette

anche in evidenza una frattura della

limitante superiore di L3 probabilmente dopo una caduta in gennaio. Lo stesso esame TAC eseguito in settembre 2020 non mostrava

l'affossamento della limitante superiore

di L3. l dolori vengono indicati sia lombari che irradianti nelle gambe in corrispondenza di L5 bilaterale, maggiore sinistra. A

destra si è potuto apprezzare un restringimento

foraminale di L5 per disco residuo.

Valutazione

e procedere

Ho

spiegato al paziente che si tratta di una situazione in cui non vi è stato un miglioramento dei dolori, che sono aumentati dopo la

caduta con riscontro alla recente TAC di una frattura stabile di L3. Anche la

fusione della spondilodesi non è garantita

e dovrebbe essere eseguito un accertamento con PET-TAC. Il grado massimo di lavoro indicato è del 20%.” (doc.

A4).

Ha

pure prodotto il referto della menzionata TAC eseguita il 29 marzo 2021 presso

la clinica __________ concludente per la presenza di “Spazio intersomatico

L5-S1: Con i limiti degli artefatti metallici sembra apprezzarsi un bulging

discale mediano paramediano destro che in associazione a processi degenerativi

artrosici riduce l'ampiezza del forame di coniugazione e determina verosimile

sofferenza della radice nervosa di L5.” (doc. A7).

A

ragione l’amministrazione, nella sua risposta ha in proposito osservato che tali

certificazioni dei curanti non permettevano di

modificare le conclusioni tratte prima della resa del provvedimento contestato

(doc. IV).

Questa

conclusione va confermata. In effetti, le certificazioni radiologiche prodotte

si riferiscono al verosimile intervento di un peggioramento accertato nel marzo

2021, mentre che non forniscono elementi in grado di ritenere non completo o

non corretto l’accertamento medico effettuato dall’amministrazione prima

della resa della decisione contestata e, quindi che permetta di

distanziarsi dalle conclusioni del perito reumatologo e del SMR. Sia peraltro

osservato che le indagini eseguite in precedenza, segnatamente con la TAC della

colonna lombare del 16 settembre 2020, avevano escluso la presenza di ernie

discali, recidive, la presenza di un canale stretto o eventuali spostamenti o

instabilità dell’impianto di fissazione (cfr. perizia 16 novembre 2020, pag.

11, doc. AI pag. 292).

In

sostanza, il ricorrente non ha quindi apportato alcun elemento atto a

quantomeno mettere in dubbio le conclusioni dell’Ufficio AI basate sulle

approfondite valutazioni e conclusioni espresse dalla perizia reumatologica e

nei complementi peritali, e non ha addotto elementi nuovi che permettano di

considerare quantomeno ipotizzabile una modifica duratura della situazione

rispetto alla valutazione peritale del 16 novembre 2020 e del SMR intervenuta

entro la decisione contestata del 19 marzo 2021 (la quale, come

detto, delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220

consid. 3.1.1; cfr. nondimeno al consid. 2.9) o un diverso apprezzamento della

capacità lavorativa.

Ribadite

altresì le considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità

delle certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr.

STF U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.5; sia pure evidenziato che il

TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il

fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto

dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto

valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al

contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la

necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami

che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per

cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso

di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del

rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del

10 febbraio 2017, consid. 4.2)) le certificazioni prodotte dal

ricorrente, segnatamente quelle dei dr. __________ e __________, non consentono

in alcun modo di dipartirsi dalle conclusioni del perito dr. __________ e del

SMR che si sono espressi in modo coerente e privo di contraddizioni.

All’assicurato

va del resto ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione

comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura

della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover

sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con

riferimenti).

Così

stanti le cose, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti

contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno

dell'assicurato sino alla resa del querelato provvedimento, senza che si renda

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove, fra le tante

cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti; anche DTF 135 V

465).

Pertanto,

visto quanto sopra, ritenuta la perizia reumatologica del 16 novembre 2020 - la

quale rispecchia tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla

giurisprudenza (cfr. consid. 2.5) e alla quale va quindi attribuita piena forza

probante -, e i complementi del 25 febbraio e 28 aprile 2021 e in particolare

gli affidabili pareri del medico SMR (cfr. in particolare i vari rapporti del 1.

dicembre 2020, 5 marzo e 3 maggio 2021; sul valore

probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. STF I 938/05 del 24 agosto

2006; cfr. anche sopra al consid. 2.5) e non essendo provato un peggioramento

duraturo e incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto prima della

decisione contestata del 19 marzo 2021 (la quale delimita, come

detto, il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1), il TCA ritiene dimostrato con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati) che l’assicurato vada considerato inabile completamente in

ogni attività dal 28 settembre 2019, ma dal 1. giugno 2020 nuovamente abile nella

misura del 70% in un’attività adeguata.

Le

conclusioni in merito alla capacità lavorativa della

decisione contestata vanno quindi confermate.

2.8. Per

quel che concerne l’aspetto economico, rimasto incontestato, per determinare il

grado di invalidità per il periodo dal giugno 2020 l’Ufficio AI ha proceduto al

raffronto dei redditi, mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3),

procedendo al relativo calcolo, momento in cui l’assicurato risultava abile al

lavoro nella misura del 70% in attività confacenti.

Il

calcolo è stato esposto nella decisione impugnata come segue:

"

(…)

Calcolo

della capacità di guadagno residua (CGR)

Reddito

da valido:

Senza il

danno alla salute rassicurato, in qualità di gessatore, è in grado di percepire

un salario annuo di Fr. 64728.- (fonte: Notifica di malattia ad __________ ed __________).

Reddito

da invalido:

In attività

adeguate e rispettose dei limiti funzionali:

In

conformità alla vigente giurisprudenza, in considerazione del fatto che la

gamma di attività esigibili è piuttosto vasta, al fine di determinare il

reddito da invalido di un assicurato è possibile far riferimento ai rilevamenti

statistici ufficiali (tabelle RSS), editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica.

Come da

giurisprudenza imposta dal Tribunale federale delle assicurazioni è stata

stabilita l'inapplicabilità dei valori

regionali (tabella TA13).

Il

reddito da invalido deve pertanto essere determinato in applicazione dei valori

nazionali (tabella TA1).

Considerando

Considerandi

una capacità di lavoro del 70%, praticando la riduzione del 20% (riduzione complessiva

dal reddito da invalido del 20% per attività leggera e altri fattori di

riduzione), sulla base delle statistiche teoriche RSS (attività semplici e

ripetitive, mediana; dati riferiti alla realtà economica nazionale, in base alla giurisprudenza) risulta un reddito

d'invalido di Fr. 38'282.-.

Nel caso

specifico, dal raffronto tra il reddito annuo nella professione svolta prima dell'insorgenza

del danno alla salute (Fr. 64’728.-) con quello ottenibile in un'attività

adeguata allo stato di salute (Fr. 38'282.-), ne consegue una perdita di

guadagno del 41% = grado AI.

Sono

assolte le condizioni per l'assegnazione di una rendita d'invalidità così come

sopra deciso.

Provvedimenti

d'integrazione:

Considerando

il percorso formativo e professionale dell'assicurato, e il fatto che dopo al

danno alla salute risulta abile al 70% in attività adeguata rispettosa dei

limiti funzionali, non s'intravvedono provvedimenti professionali che

migliorerebbero la sua capacità di guadagno residua.

Nel caso

specifico non appaiono limitazioni tali da render problematica la ricerca di un

posto di lavoro adeguato nel mercato primario tramite i classici canali di

collocamento. Non è quindi necessario

riconoscere l'aiuto al collocamento. (…)” (doc.

A/1)

Tale

calcolo, che applica la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di

confronto dei redditi (cfr. la giurisprudenza, riassunta nella STF 9C_501/2013

del 28 novembre 2013), e per quanto riguarda i salari applicati per determinare

il reddito da invalido ha fatto correttamente capo ai dati salariali statistici

ufficiali dichiarati applicabili dal Tribunale federale (riguardo

all’applicabilità dei dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari, e meglio i dati

salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera, emanata

dall'Ufficio federale di statistica di Berna, cfr. DTF 142 V 178, in

particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174; a proposito della rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e

SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.), procedendo pure correttamente all’applicazione di

una - generosa - riduzione sul salario da invalido del 20% per “attività

leggera e altri fattori di riduzione” (cfr. DTF 126 V 75), così come il grado

di invalidità che ne scaturisce (41%), vanno pertanto confermati.

2.9

Considerati

quindi gli accertati gradi di inabilità lavorativa completa nell’attività

abituale di gessatore e in ogni altra attività dal 28 settembre 2018, con

ripresa di un’abilità del 70% in attività leggere adeguate dal 1. giugno 2020

con un conseguente grado di invalidità del 41%, a ragione l’amministrazione gli

ha attribuito il diritto alla rendita intera dal 1. settembre 2019, alla

scadenza dell'anno d'attesa (giusta l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), con grado Al

del 100%, sostituendo quindi la prestazione a far tempo dal 1. settembre 2020, ossia

trascorsi 3 mesi dal miglioramento dello stato di salute situabile al giugno

2020.

con un conseguente grado di invalidità del 41%, con una rendita di un quarto

(art. 88a cpv.1 OAI; cfr. al consid. 2.4).

2.10

Dalla

documentazione prodotta successivamente alla resa della decisione contestata e con

il ricorso si evince nondimeno che l’assicurato ha subito un probabile peggioramento

delle sue condizioni, come evidenziato dal referto della TAC eseguita il 29

marzo 2021, ovvero dopo l'emanazione della decisione.

Come

ricordato al consid. 2.4, per l’art. 88a cpv. 1 OAI, se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione

o della soppressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre

che il miglioramento constatato perduri; lo si deve in ogni caso tenere in considerazione

allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e presumibilmente continuerà

a durare (cfr. art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, il cambiamento va tenuto in considerazione non appena è durato tre

mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).

Ora,

mentre che, come visto, per il periodo precedente la resa della decisione

contestata la valutazione medica dell’amministrazione va confermata, anche alla

luce della nuova documentazione prodotta dopo la resa della decisione, appare verosimile

un peggioramento intervenuto nel marzo 2021 (cfr. referto della TAC lombare del

29.

marzo 2021, doc. A7). Al momento dell'emanazione della decisione impugnata

del 19 marzo 2021 non erano quindi ancora trascorsi i tre mesi di cui all'art.

88a cpv. 2 OAI dal peggioramento. La nuova situazione deve quindi essere

oggetto di un nuovo provvedimento.

Visto

anche quanto proposto dall’Ufficio AI nella risposta di causa, si rende quindi

necessario trasmettere le certificazioni prodotte con il gravame

all’amministrazione affinché le esamini nell’ambito di una revisione della

prestazione e, dopo aver esperito i necessari accertamenti, renda quindi una

nuova decisione sul diritto alle prestazioni per il periodo successivo alla

data della decisione querelata.

2.11

Ne

consegue che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto.

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in

combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso

(DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24

settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

§ Gli atti vanno

trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze

conformemente ai considerandi.

2. Le spese di procedura di fr.

500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti