32.2021.6
Assegno per grandi invalidi per minorenni (bambino di età inferiore a un anno). Rinvio degli atti per ulteriori accertamenti all'UAI perché nel caso di specie non vanno applicate le età soglia dell'allegato III CIGI. Occorre inoltre valutare l'assunzione di nuovi atti medici
12 aprile 2021Italiano37 min
non basta per considerare il bisogno di aiuto in questo atto (sentenza 9C_360/2014).
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.6
cs
Lugano
12 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione del 7 dicembre 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato il __________
2019, per il tramite dei suoi genitori ha inoltrato, il 27 gennaio 2020, una
domanda tendente all’ottenimento di un assegno per grandi invalidi per
minorenni. Il bambino è affetto da esiti da esteso infarto ischemico acuto
(subacuto) nel territorio dell’arteria cerebrale media sinistra con /su crisi
epilettiche con pause respiratorie associate a desaturazioni necessitanti stimolazione,
movimenti delle labbra, mioclonie (contrazioni muscolari involontarie) degli
arti e movimenti oculari, sindrome di stress respiratorio neonatale, difficoltà
alimentari (sonda naso-gastrica dal 30.08.2019 al 09.09.2019) e apatia, da
anemia neonatale verosimilmente su sanguinamento intracerebrale, ipotensione
arteriosa, ipernatriemia (o ipersodiemia: elevata concentrazione di sodio nel
sangue). Inoltre, soffre di emiparesi destra con ritardo dello sviluppo motorio
e conseguente plagiocefalia (anormalità cranica caratterizzata da un
appiattimento unilaterale della regione occipito-parietale della volta cranica)
sinistra con scoliosi.
1.2. Acquisito il rapporto dell’SMR
del 3 marzo 2020 e l’inchiesta a domicilio redatta il 14 settembre 2020, con
decisione del 7 dicembre 2020, preavvisata dal progetto del 20 ottobre 2020,
l’UAI ha respinto la richiesta poiché l’assicurato non necessita di un maggior
bisogno di aiuto per compiere gli atti ordinari della vita rispetto a un
coetaneo non invalido e neppure di una sorveglianza speciale (doc. A2).
1.3. RI 1, rappresentato dal
padre, a sua volta rappresentato dalla RA 2, è insorto al TCA contro la
predetta decisione, chiedendone l’annullamento ed il rinvio degli atti all’UAI
per riesaminare le condizioni di diritto a un assegno per grandi invalidi e
stabilire l’eventuale grado della grande invalidità e l’inizio del diritto
(doc. I). L’insorgente rammenta che in data 6 novembre 2019 gli sono state
riconosciute le garanzie per provvedimenti sanitari a copertura delle infermità
congenite n. 387 (epilessia congenita), n. 395 (leggeri disturbi motori
cerebrali) e n. 497 (gravi turbe respiratorie d’adattamento), nonché una
garanzia per costi di fisioterapia ambulatoriale, l’assunzione dei costi per un
caschetto di correzione in relazione alla plagiocefalia e asimmetria al volto
in data 5 marzo 2020 e la garanzia per la copertura dei costi per una
fisioterapia a domicilio e ergoterapia ambulatoriale e al domicilio in
relazione all’infermità congenita n. 395 in data 12 maggio 2020, oltre
all’assunzione dei costi per la consegna in prestito di una statica che gli
permette il posizionamento prono-eretto.
Il ricorrente sostiene che
la decisione impugnata sia arbitraria poiché si fonda unicamente su un’inchiesta
a domicilio che ha accertato che il bambino non raggiunge le età soglia per
tenere in considerazione il maggior bisogno di aiuto sulla base delle Direttive
sul calcolo della grande invalidità determinante per i minorenni (Allegato III
della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità CIGI). L’allegato III
CIGI, secondo l’insorgente, non può però applicarsi nelle situazioni di bambini
in tenerissima età poiché le età di riferimento iniziano soltanto dai 15 mesi,
mentre l’interessato al momento dell’inchiesta aveva solo 12 mesi. Lo scopo dell’inchiesta
doveva essere di raccogliere il maggior numero di informazioni per rapporto
agli atti ordinari della vita, alla cura e alla sorveglianza, per verificare la
presenza o meno di una grande invalidità (maggior bisogno di aiuto, di cure e
di sorveglianza personale rispetto a un coetaneo non invalido) e per esaminare se
quest’ultima potesse perdurare per più di 12 mesi come previsto dall’art. 42bis
cpv. 3 LAI.
L’obiettivo non poteva
invece essere quello di paragonare il maggior bisogno rispetto a un coetaneo
non invalido con le direttive sul calcolo della grande invalidità determinante
per i minorenni. Altrimenti si sarebbe aggirato l’art. 42bis cpv. 3 LAI e
l’inchiesta a domicilio non sarebbe stata necessaria potendosi sin da subito
rifiutare l’AGI (cfr. sentenza 9C_428/2011 del 30 marzo 2012).
In altre parole, secondo
l’insorgente, occorre procedere con una valutazione che verifichi il maggior
bisogno di aiuto nel compimento degli atti ordinari, di sorveglianza personale
e di cure rispetto a un coetaneo non invalido e la data di inizio del maggior
bisogno (vale a dire in egual modo per un altro minorenne invalido) senza però
fondarsi sulle età medie di riferimento riportate nell’Allegato III della CIGI.
Questa procedura, per il ricorrente, non è stata adottata in concreto
dall’operatore sociale come dimostrano le osservazioni riportate nell’inchiesta
a domicilio del 14 settembre 2020. Da cui, a detta dell’assicurato,
l’arbitrarietà della decisione.
L’UAI, per l’insorgente, è
incappato in un errore di procedura amministrativa per quanto concerne la
valutazione delle condizioni di diritto a un assegno per grandi invalidi per
minorenni che non hanno ancora compiuto il primo anno di età. L’UAI avrebbe
perlomeno potuto sottoporre l’inchiesta al medico SMR, così da ovviare alla
svista procedurale e stabilire l’eventuale diritto all’AGI per minorenni
tenendo conto del tipo e dell’entità dell’aiuto supplementare erogato da terzi
all’assicurato per rapporto alla sua invalidità. Tanto più che dall’incarto
emerge, secondo l’insorgente, che necessita di un maggior bisogno di aiuto nel
compimento degli atti ordinari della vita rispetto a un coetaneo non invalido e
dunque la presenza di una grande invalidità che perdurerà oltre 12 mesi. A
questo proposito il ricorrente elenca una serie di documentazione medica a
sostegno della sua tesi. L’UAI doveva integrare nella valutazione delle
condizioni di diritto a un AGI anche gli altri documenti medici sottoponendo la
pratica all’SMR e non fermarsi solo all’inchiesta a domicilio.
L’interessato rileva
comunque che dai soli atti all’incarto non è chiara la data d’inizio del
maggior bisogno di aiuto, di cura e sorveglianza personale rispetto a un
coetaneo non invalido. Ne segue che l’UAI deve procedere ad una valutazione
medica effettuata dall’SMR e se del caso alla raccolta di ulteriore
documentazione e/o una nuova inchiesta a domicilio.
In conclusione, per il
ricorrente, è arbitrario rifiutare l’AGI solo perché non raggiunge le età
soglia indicate nell’allegato III CIGI nonostante rispetti le condizioni
dell’art. 37 cpv. 4 OAI.
1.4. Con risposta del 18 febbraio
2021 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
1.5. Con scritto 11 marzo 2021,
trasmesso all’UAI per conoscenza con facoltà di produrre eventuali osservazioni
entro il 22 marzo 2021 (doc. VII), il ricorrente ha ribadito la sua posizione
(doc. VI).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se l’assicurato ha diritto ad un assegno per grandi
invalidi per minorenni.
2.2. Secondo l'art. 9 LPGA - che
ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) -, è
considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha
bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale
per compiere gli atti ordinari della vita.
La giurisprudenza ha precisato
che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto
diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento
degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia
lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso
incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato
(cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008;
DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli atti ordinari della vita
sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2):
-
vestirsi/svestirsi
-
alzarsi/sedersi/coricarsi
-
mangiare
-
provvedere all'igiene personale (cura del corpo)
-
andare al gabinetto (fare i propri bisogni)
-
spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti sociali.
Per atti che permettono di
stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato
che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così
come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V
127).
2.3. L’art.
42 cpv. 1 LAI prevede che l’assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con
domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno
per grandi invalidi.
La grande invalidità può essere
di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).
Giusta l’art. 42 cpv. 3 LAI, è
considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a
casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione
della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica
ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere
accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è
considerato grande invalido di grado lieve.
L'art 37 cpv. 1 OAI stabilisce
che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è
totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare
e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo
stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.
Per il capoverso
2 dell’art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado
medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
a. di aiuto regolare e
notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,
b. di aiuto regolare e
notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna,
inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c. di aiuto regolare e
notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna,
inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà
quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.
Infine, l'art. 37
cpv. 3 LAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se
l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a. è
costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per
compiere almeno due atti ordinari della vita;
b. necessita di
una sorveglianza personale permanente;
c.
necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste
dalla sua infermità;
d.
a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,
può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di
terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure
e.
è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione
della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.
A norma dell'art. 38 cpv. 1
OAI, esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà
quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne
non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a. non può vivere
autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;
b. non può compiere
le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza
l'accompagnamento di una terza persona; oppure
c. rischia
seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.
Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, nel
testo in vigore dal 1° gennaio 2015, è considerato unicamente l'accompagnamento
nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in
relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1.
Fra queste non rientrano in
particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle
misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del
Codice civile.
Per quanto
concerne i minorenni, secondo l’art. 37 cpv. 4 OAI si considera
unicamente il maggior bisogno d’aiuto e di sorveglianza personale che il
minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa
età.
Per calcolare la grande
invalidità dei minorenni, si applicano le direttive dell’allegato III
concernenti il calcolo della grande invalidità determinante dei minorenni (N.
8086 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione
per l’invalidità [CIGI]: SVR 2009 IV Nr. 30 pag. 85 consid. 4.2.1
[9C_431/2008]; STF 9C_112/2017 del 14 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF
8C_158/2008 del 15 ottobre 2008 consid. 5.2.2).
L’art. 42bis LAI tratta
specificatamente dei minorenni.
Ai sensi del cpv. 1 i cittadini
svizzeri minorenni senza domicilio (art. 13 cpv. 1 LPGA) in Svizzera sono equiparati
agli assicurati riguardo all’assegno per grandi invalidi purché abbiano la loro
dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) in Svizzera.
Per l’art. 42bis cpv. 2 LAI gli
stranieri minorenni hanno parimenti diritto a un assegno per grandi invalidi
purché adempiano le condizioni di cui all’articolo 9 capoverso 3.
Secondo l’art. 42bis cpv. 3 LAI
per gli assicurati che non hanno ancora compiuto il primo anno di età, il
diritto nasce dal momento in cui si possa prevedere che vi sarà una grande
invalidità durante più di 12 mesi.
L’art. 42bis cpv. 4 LAI
prevede, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021, che i minorenni hanno
diritto a un assegno per grandi invalidi solo per i giorni in cui non
soggiornano in un istituto. In deroga all’articolo 67 capoverso 2 LPGA, i
minorenni che soggiornano in uno stabilimento ospedaliero a spese
dell’assicurazione sociale hanno diritto a un assegno per grandi invalidi per
ogni mese civile intero purché ogni 30 giorni lo stabilimento attesti che la
presenza regolare dei genitori o di un genitore nello stabilimento sia
necessaria ed effettiva (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012 al 31
dicembre 2020 questo cpv. prevedeva che i minorenni hanno diritto a un assegno
per grandi invalidi solo per i giorni in cui non soggiornano in un istituto o,
in deroga all’articolo 67 capoverso 2 LPGA, per i giorni in cui non soggiornano
in uno stabilimento ospedaliero a spese dell’assicurazione sociale).
Infine, per l’art. 42bis cpv. 5
LAI i minorenni non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi se
necessitano soltanto di essere accompagnati nell’organizzazione della realtà
quotidiana.
Secondo l’art. 42
cpv. 4 LAI, l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla
nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso
del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40
capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del
diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo
29 capoverso 1.
Va qui rilevato che nella
sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4
in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è
disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile,
per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.
Giusta l’art.
42ter cpv. 1 LAI il grado personale di grande invalidità è
determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi: l’assegno
mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all’80%,
in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande
invalidità di grado lieve al 20% dell’importo massimo della rendita di
vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. L'assegno
per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di importo
giornaliero.
Fatti
I minorenni grandi
invalidi che necessitano inoltre di un’assistenza intensiva hanno diritto,
secondo l’art. 42ter cpv. 3 LAI, ad un supplemento per cure intensive, non
accordato in caso di soggiorno in un istituto.
Nel tenore della norma in
vigore fino al 31 dicembre 2017, tale supplemento ammonta se il bisogno di
assistenza dovuto all’invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 60 per cento,
in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 40 per cento e, in caso di
un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 20 per cento dell’importo massimo
della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Dal 1°
gennaio 2018 il testo legale è il seguente: il supplemento ammonta, se il
bisogno di assistenza dovuto all'invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 100
per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 70 per cento e,
in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 40 per cento dell'importo
massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS.
Il supplemento è calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio
federale disciplina i dettagli.
2.4. Ai
sensi dell’art. 69 cpv. 2 OAI l’Ufficio AI esamina le condizioni
assicurative, fra l’altro, mediante l’esecuzione di sopralluoghi.
Secondo la
giurisprudenza, un rapporto d’inchiesta circa la grande invalidità (art.
9 LPGA) o la necessità di cure deve adempiere i seguenti criteri. L’estensore
dell’inchiesta deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in
cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e
limitazioni mediche e le necessità di cura. Nel rapporto devono essere
contenute le indicazioni ricevute dall’assicurato e, se è il caso, le opinioni
divergenti delle parti coinvolte nell’inchiesta. Il testo del relativo rapporto
deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli
provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre
deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora
il rapporto d’inchiesta acquisisce valore probatorio pieno. Il giudice delle
assicurazioni sociali interviene solo in presenza di valutazioni chiaramente
insostenibili, errate. Questo in considerazione del fatto che la persona
competente che ha eseguito l’inchiesta possiede una conoscenza maggiore della
fattispecie che il Tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso (DTF 140
V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti).
2.5. Va
ancora evidenziato che per il marginale 8086 della circolare sull’invalidità e
la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), per calcolare
la grande invalidità dei minorenni, si applicano le direttive dell’Allegato III
concernenti il calcolo della grande invalidità determinante dei minorenni.
Tuttavia un semplice ritardo nell’acquisizione di un atto ordinario della vita
non basta per considerare il bisogno di aiuto in questo atto (sentenza 9C_360/2014).
Secondo
i marginali 8087 e 8088 CIGI la valutazione della grande invalidità dei
minorenni si fonda sugli stessi principi adottati per gli adulti (N. 8083
segg.). Vanno inoltre osservati i seguenti aspetti: si deve tenere conto
soltanto del bisogno supplementare di prestazioni e sorveglianza personale
rispetto a un minorenne della stessa età (v. Allegati III e IV). Più un bambino
è giovane, tanto maggiori sono un certo bisogno di aiuto e la necessità di
sorveglianza anche in caso di buona salute (DTF 137 V 424). È il caso in
particolare dell’aiuto indiretto: tutti i bambini hanno bisogno di essere
richiamati e controllati per alzarsi, andare a letto, lavare le mani ecc. Un
bisogno di aiuto supplementare può essere riconosciuto solo se raggiunge una
determinata intensità e supera in modo evidente il livello normale.
Ai
sensi del marginale 8092 CIGI in linea di principio, il diritto all’AGI, in
applicazione analogica dell’articolo 28 capoverso 1 lettera b LAI, nasce dopo
la scadenza di un anno d’attesa. In questo caso, le regole concernenti la
nascita del diritto alla rendita di cui all’articolo 29 capoverso 1 LAI non
sono applicabili (BGE 137 V 351).
Il
marginale 8094 CIGI prevede che per i bambini d’età inferiore a un anno il
diritto nasce al momento in cui la grande invalidità ha raggiunto il grado
necessario; non vi è alcun periodo d’attesa. In quel momento, sulla base della
valutazione dell’ufficio AI, si deve poter ritenere ampiamente probabile che la
grande invalidità durerà verosimilmente più di 12 mesi. Il momento in cui è
inoltrata una domanda o a partire dal quale è richiesta una prestazione non è
determinante per stabilire il momento dell’insorgere dell’evento assicurato (v.
N. 1029). Le regole relative alla domanda tardiva (v. N. 2027 segg.) restano
applicabili per analogia. Esempio: Per un bambino nato il 3 dicembre 2018 viene
inoltrata una domanda di AGI nel mese di giugno 2020 (18 mesi). Dagli
accertamenti emerge che il diritto all’assegno sussiste dal febbraio del 2019
(2 mesi). Non vi è alcun periodo d’attesa, ma poiché la domanda è tardiva il
diritto all’AGI decorre solo dal giugno del 2019.
Secondo
il marginale 8129 CIGI se i rapporti e/o i dati medici sono insufficienti o
incompleti, si prende contatto con il medico curante. Quest’ultimo verifica se
i dati riportati sul modulo corrispondano al suo referto (modulo 5420). In base
a questi dati si può chiedere il parere del SMR. Quest’ultimo invia all’ufficio
AI un rapporto scritto con i risultati dell’esame medico e una raccomandazione
circa l’ulteriore trattamento della domanda di prestazioni dal punto di vista
medico. Sulla base di tali indicazioni, l’ufficio AI ordina eventuali
accertamenti medici supplementari (p.es. un rapporto medico complementare).
Ai
sensi del marginale 8130 CIGI il SMR può essere consultato nei casi seguenti:
– alla
prima domanda per l’ottenimento di un AGI e, per i minorenni, di un eventuale
SCI;
– in
caso di domande di aumento dell’AGI in seguito al peggioramento della grande
invalidità e in caso di domande di ulteriore concessione di un SCI o di aumento
di tale supplemento in seguito all’incremento dell’onere d’assistenza;
– in
caso di revisioni d’ufficio, se cambia il grado della grande invalidità o
l’entità dell’onere d’assistenza.
Il
marginale 8131 CIGI prevede che in linea di principio, l’ufficio AI procede
inoltre ad un accertamento sul posto. Vanno accertati la grande invalidità, un
eventuale onere d’assistenza supplementare (per i minorenni) e il luogo di
soggiorno (a domicilio o in un istituto, v. N. 8003 segg.). Le indicazioni
fornite dall’assicurato, dai genitori o dal rappresentante legale vanno
valutate criticamente. L’inizio della grande invalidità ed eventualmente
dell’onere d’assistenza supplementare deve essere stabilito con la massima
precisione possibile. Nei casi di cui al N. 8130 occorre sempre eseguire un
accertamento sul posto. Negli altri casi l’ufficio AI decide se si possa
rinunciare a un accertamento sul posto.
Per
il marginale 8132 CIGI se l’assicurato soggiorna in un istituto, la persona
incaricata dell’accertamento discute i risultati con il personale curante e/o
con la direzione dell’istituto. Essa valuta liberamente ma deve indicare nel
suo rapporto un’eventuale valutazione divergente della direzione dell’istituto.
Ai
sensi del marginale 8133 CIGI in caso di divergenze sostanziali tra il medico
curante e il rapporto d’accertamento, l’ufficio AI deve chiarire la situazione
svolgendo una verifica mediante domande mirate e coinvolgendo il SMR. Per il
resto si applica la CPAI.
2.6. Nel
caso di specie in seguito all’inoltro della richiesta di un assegno per grandi
invalidi per minorenni, il medico SMR, dr.ssa med. __________, ha esaminato gli
atti medici prodotti dall’insorgente ed ha affermato:
" (…)
Lattante di 6 mesi con esiti da esteso infarto ischemico acuto (subacuto) nel
territorio dell’arteria cerebri media sinistra (RM cerebrale 29.08.2019) con
coinvolgimento dei gangli basali e della capsula interna:
- crisi
epilettiche: trattamento anti-comiziale con Fenobarbital (28.08-31.08.2019) e
Levetiracetam dal 29.08.2019
- emiparesi
destra
- esiti
da anemia neonatale, verosimilmente su sanguinamento intracerebrale;
trattamento con Aktiferrin per os dal 06.09.2019
Trattamento:
farmacoterapia anti-epilettica (Trileptal = Levetiracetam, Diazepam i.r.)
In base al formulario
ufficiale redatto il 10.01.2020, ed al rapporto medico del 30.01.2020 della
Dr.ssa __________, pediatra, come ogni lattante di questa età RI 1 necessita di
aiuto per tutti gli atti ordinari della vita.
Considerata la grave
patologia di cui è affetto con crisi epilettiche recidivanti, è presumibile che
vi sarà una grande invalidità durante più di 12 mesi, e pertanto in forza
dell’art. 42bis (…) LAI dal punto di vista medico vi sono le condizioni per
entrare nel merito della richiesta di AGI minorenni, procedendo con
un’inchiesta a domicilio.” (pag. 71 incarto AI)
Il
14 settembre 2020 il funzionario dell’AI incaricato dell’accertamento ha
allestito l’inchiesta a domicilio (pag. 92 e seguenti incarto AI). Dalle
informazioni generali emerge che lo stato di salute del bambino è piuttosto
variabile. Ci sono dei giorni in cui sta bene, altri in cui piange parecchio.
La madre riferisce un ritardo evolutivo generale. A livello di crisi
epilettiche, rileva una situazione di stabilità. Da due mesi non ha crisi o
assenze grazie anche ad un’efficace terapia farmacologica. Le crisi sono maggiormente
presenti quando aumenta di peso e visto che sono circa due mesi che è stabile a
livello ponderale non ha più avuto crisi epilettiche. È presente un’emiplegia a
destra, unita a scoliosi alla schiena. Dalla nascita effettua sedute di ergoterapia
e fisioterapia oltre a puntuali esercizi a domicilio, attività atte a sostenere
lo sviluppo percettivo-motorio globale, cognitivo e delle abilità di
comunicazione. Vi è inoltre la presenza mensile di un’ora di un’infermiera
volontaria che accompagna e sostiene la madre nello sviluppo del bambino.
L’incaricato
dell’UAI ha poi esaminato gli atti ordinari della vita e, facendo riferimento
all’allegato III CIGI, ha rilevato che per vestirsi/svestirsi il bambino necessita
di aiuto come un coetaneo normodotato, così come per alzarsi/sedersi/sdraiarsi
poiché l’allegato III CIGI indica un aiuto normale fino a 15 mesi. L’atto del
mangiare, considerato che l’allegato III CIGI fa riferimento ad un aiuto
normale fino a 18 mesi, non va conteggiato. Per la pulizia personale, per espletare
i bisogni corporali e per lo spostamento, necessita del medesimo aiuto di un
bambino normodotato.
L’incaricato
dell’accertamento ha concluso, circa la sorveglianza personale, che il piccolo
ha da “poco compiuto un anno e necessita sicuramente di attenzioni e cure
costanti. Qualunque bambino della sua età necessita tuttavia di sorveglianza e
non può essere lasciato solo. Al momento non sussistono pertanto i presupposti
per riconoscere l’atto, così come inteso dalla legge (Allegato III CIGI: “Per i
bambini affetti da autismo infantile o colpiti da frequenti attacchi di
epilessia che nessuna medicazione riesce a tenere sotto controllo il bisogno di
sorveglianza può essere riconosciuto già a partire dai 4 anni, a seconda della situazione
e della gravità del disturbo”)”.
Il
funzionario ha poi affermato che l’assicurato non necessita attualmente di
maggiore aiuto rispetto ad un coetaneo per compiere gli atti ordinari della
vita. Non necessita di una sorveglianza personale permanente. Non necessita di
cure permanenti. Le condizioni per il versamento di un assegno per minorenni
grandi invalidi non sono assolte. Il calcolo del tempo supplementare non
raggiunge le quattro ore, necessarie per ottenere il diritto al supplemento per
cure intensive. Revisione proposta nel mese di novembre 2021, data alla quale
potrebbero verificarsi le condizioni di diritto per un assegno di grado lieve
(due atti) (pag. 97 incarto AI).
2.7. L’insorgente,
nel contestare le valutazioni dell’UAI, cita la sentenza 9C_428/2011 del 30
marzo 2012, sostenendo che i medesimi principi vanno applicati nel caso di
specie.
In
quell’occasione il Tribunale federale si è così espresso:
" (…)
3.1
Die Vorinstanz hat mit der IV-Stelle einen
Anspruch auf Hilflosenentschädigung verneint. Sie stellte fest, gemäss der am
15. Juli 2009 durchgeführten Abklärung beim Versicherten zuhause (Bericht vom
5. August 2009) sei er in Bezug auf sein Alter seit November 2008 in der
alltäglichen Lebensverrichtung Aufstehen/Absitzen/Abliegen und seit März 2009
zusätzlich in derjenigen der Fortbewegung auf regelmässige erhebliche Hilfe
angewiesen. Sie hat daraus geschlossen, der Versicherte sei im ersten
Lebensjahr nur in einer alltäglichen Lebensverrichtung im Sinne des Gesetzes
hilfsbedürftig gewesen; damit fehlten die Voraussetzungen dafür, dass der
Anspruch auf Hilflosenentschädigung schon im ersten Lebensjahr entstehen
konnte.
Der Beschwerdeführer wendet dagegen ein, mit den
Berichten des Kinderspitals X.________ vom 30. April 2009 und der Frau Dr. med.
S.________ vom 26. März und 17. Mai 2009 werde bestätigt, dass das
erforderliche Ausmass an Hilflosigkeit bereits im Januar 2009, mithin im ersten
Lebensjahr, erreicht worden sei. Zudem rügt er in rechtlicher Hinsicht, Rz. 8094
KSIH werde umgangen, weil die IV-Stelle mit Blick auf die ohnehin bestehende
Hilfsbedürftigkeit bei Kleinkindern generell nur eine der sechs alltäglichen
Lebensverrichtungen vor dem Erreichen des ersten Geburtstages anerkenne.
Considerandi
In Frage steht damit, ob beim Versicherten nicht
nur im Bereich Aufstehen/Absitzen/Abliegen, sondern auch noch in einer anderen
alltäglichen Lebensverrichtung bereits vor Vollendung des ersten Lebensjahres
eine Hilflosigkeit ausgewiesen ist.
3.2
Die Vorinstanz hat zur Beurteilung der
Hilflosigkeit allein auf den Abklärungsbericht vom 5. August 2009 abgestellt
und sich mit keinem Wort zu den Arztberichten des Kinderspitals X.________ und
der Frau Dr. med. S.________ geäussert, dies, obwohl bei Unklarheiten über die
Auswirkungen gesundheitlicher Störungen auf alltägliche Lebensverrichtungen
Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen rechtlich geboten sind (E. 2.1
hievor). Damit hat sie den Sachverhalt unvollständig festgestellt, weshalb das
Bundesgericht nicht gebunden ist (vgl. E. 1 hievor) und daher den Sachverhalt
von Amtes wegen festzustellen hat.
(…).
3.4
Sowohl aus den Berichten der Frau Dr. med.
S.________ vom 1. Januar und 11. Mai 2009 als auch aus dem Abklärungsbericht an
Ort und Stelle geht hervor, dass beim Versicherten im Bereich Essen eine
Retardierung besteht. Im Abklärungsbericht wird jedoch für die Frage des
entsprechenden Mehraufwandes auf das Alter von 20 Monaten abgestellt, dem
Zeitpunkt, in welchem das Kind üblicherweise den Umgang mit Besteck und Tasse beherrscht,
ohne weiter darauf einzugehen, ob angesichts der ebenfalls festgestellten
zusätzlichen Probleme (pürierte Kost, keine Kaubewegungen, schwieriges Eingeben
usw.) schon früher ein tatsächlicher Mehrbedarf bestand. Ein solches Vorgehen
ist entgegen der Auffassung von Vorinstanz und Verwaltung nicht statthaft.
Insoweit ist die Rüge des Beschwerdeführers, so werde Art. 42bis Abs. 3
IVG umgangen, weil die IV-Stelle mit Blick auf die ohnehin bestehende
Hilfsbedürftigkeit bei Kleinkindern generell nur eine der sechs alltäglichen
Lebensverrichtungen vor dem Erreichen des ersten Geburtstages anerkenne,
begründet. Denn massgebend ist allein, ob gegenüber gesunden Kindern gleichen
Alters tatsächlich ein Mehraufwand besteht. Dies geht auch aus Anhang III KSIH
hervor, da dort zwar jeweils ein durchschnittliches Alter für die
Berücksichtigung des invaliditätsbedingten Mehraufwandes angegeben wird,
gleichzeitig aber bei einzelnen zusätzlichen Bemerkungen klargestellt wird,
dass der Mehraufwand letztlich ab dem Zeitpunkt des ausserordentlichen
Ausmasses zu berücksichtigen ist (vgl. auch Rz. 8088 KSIH).
Ein solcher Mehraufwand ergibt sich hier aus den
Arztberichten der Frau Dr. med. S.________ ebenso wie aus dem
Abklärungsbericht: So wird in Letzterem festgehalten, der Versicherte mache
keine Kaubewegungen und die Nahrung müsse püriert werden, dies in einem Alter
(im Beurteilungszeitpunkt 19 Monate), da das Kind unbestrittenermassen auch
stückige Nahrung zu sich nehmen kann. Gemäss Anhang III KSIH Ziffer 3 ist ein
Mehraufwand bei pürierter Nahrung zu berücksichtigen, wenn er nicht
altersgemäss ist. Schon deshalb wäre der Mehraufwand bereits ab 19 Monaten zu
berücksichtigen gewesen. Zur Frage, ob ein Mehraufwand noch früher
berücksichtigt werden kann, äussert sich der Abklärungsbericht nicht. Dies
hängt davon ab, ab wann Breikost nicht mehr als altersgemäss gilt. Wann genau
dieser Zeitpunkt anzunehmen ist (ob im Zeitpunkt, da ein Kind mit stückiger
Kost beginnt, was individuell verschieden ist, aber in der Regel mit dem
Durchbrechen der ersten Zähne, mithin in der zweiten Hälfte des ersten
Lebensjahres oder später), kann hier letztlich offenbleiben. Denn ein
Mehraufwand besteht beim Versicherten im Bereich Essen und dort beim "die
Nahrung zum Mund führen" auch, weil ihm alles eingegeben werden muss, sich
das Eingeben als schwierig gestaltet und viel Zeit erfordert, was bei einem
gleichaltrigen, gesunden Kind nicht mehr im gleichen Ausmass der Fall ist, beim
Versicherten hingegen mit der seit November 2008 zunehmend aufgefallenen
Steifigkeit/Spastik (Bericht der Frau Dr. med. S.________ vom 16. Januar 2009)
und der dabei seit diesem Zeitpunkt klar mitbetroffenen Mundmotorik (gemäss
Bericht vom 16. Januar 2009 "verzögert und ebenfalls spastisch
verändert") zu erklären ist. Zudem kann der Versicherte auch die Flasche
nicht selbst halten. Damit kann auch ohne weitere Abklärungen (antizipierte
Beweiswürdigung, vgl. BGE 137 V 64 E. 5.2 S. 69; 136 I 229 E. 5.3 S. 236) mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ein
Mehraufwand bereits vor Vollendung des ersten Lebensjahres angenommen werden.
Daran ändert im Übrigen nichts, dass Frau Dr. med. S.________ im Bericht vom
16.
Januar 2009 einen Mehraufwand noch verneint hatte, war die entsprechende
Frage dort doch nur pauschal zu beantworten und hat die Ärztin später im
Bericht vom 11. Mai 2009 auf die ihr vorgelegten detaillierten Fragen
entsprechend Stellung genommen.
Zusammenfassend ist deshalb davon auszugehen,
dass beim Versicherten unter Berücksichtigung des von IV-Stelle und Vorinstanz
anerkannten Mehraufwandes im Bereich Aufstehen/Absitzen/Abliegen ab November
2008.
mindestens in zwei alltäglichen Lebensverrichtungen ein erheblicher
Mehraufwand besteht. Die weitere Voraussetzung gemäss Art. 42bis Abs. 3
IVG, dass voraussichtlich während mehr als 12 Monaten eine Hilflosigkeit
besteht, ist aufgrund der Akten ohne weiteres zu bejahen. Damit besteht an sich
bereits ab November 2008 Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung leichten
Grades, ohne Berücksichtigung einer Wartezeit, wobei das Bundesgericht an den
Beschwerdeantrag gebunden ist (Art. 107 Abs. 1 BGG). (…)”
2.8
In
concreto, come rileva correttamente l’insorgente, nell’inchiesta del 14
settembre 2020, l’incaricato dell’UAI, per rapporto agli atti ordinari della
vita, alla cura e alla sorveglianza, non ha esclusivamente esaminato se il
piccolo ricorrente necessita di un maggior bisogno di aiuto, di cure e di
sorveglianza personale rispetto ad un coetaneo non invalido, ma ha in sostanza
anche paragonato il maggior bisogno rispetto ad un coetaneo sano con quanto
figurante nell’allegato III CIGI, applicando, perlomeno in parte, anche le età
medie di cui a tale allegato (cfr. pag. 92: “[…] facendo riferimento a
quanto stabilito dall’allegato III CIGI, l’assicurato necessita attualmente di
aiuto come un coetaneo normodotato”; cfr. pag. 93: “[…] facendo
riferimento all’allegato III CIGI che indica un aiuto normale fino ai 15 mesi,
l’atto non può venire al momento conteggiato […]” e “[…] facendo riferimento
all’allegato III CIGI che indica un aiuto normale fino ai 18 mesi, l’atto non
può venire al momento conteggiato” […]” ; cfr. pag. 97: “[…] ha da
poco
compiuto un anno e necessita sicuramente di attenzioni e cure costanti.
Qualunque bambino della sua età necessita tuttavia di sorveglianza e non può
essere lasciato solo. Al momento non sussistono pertanto i presupposti per
riconoscere l’atto, così come inteso dalla legge (Allegato III CIGI: “Per i
bambini affetti da autismo infantile o colpiti da frequenti attacchi di
epilessia che nessuna medicazione riesce a tenere sotto controllo il bisogno di
sorveglianza può essere riconosciuto già a partire dai 4 anni, a seconda della
situazione e della gravità del disturbo”)”, che tuttavia non trovano
applicazione nell’esame del diritto ad un assegno per grandi invalidi per
minorenni ai bambini che non hanno ancora raggiunto l’anno di vita (sentenza
9C_428/2011 del 30 marzo 2012: “[…]
Denn
massgebend ist allein, ob gegenüber gesunden Kindern gleichen Alters
tatsächlich ein Mehraufwand besteht. Dies geht auch aus Anhang III KSIH hervor,
da dort zwar jeweils ein durchschnittliches Alter für die Berücksichtigung des
invaliditätsbedingten Mehraufwandes angegeben wird, gleichzeitig aber bei
einzelnen zusätzlichen Bemerkungen klargestellt wird, dass der Mehraufwand
letztlich ab dem Zeitpunkt des ausserordentlichen Ausmasses zu berücksichtigen
ist (vgl. auch Rz. 8088 KSIH).”),
altrimenti non permetterebbe di far nascere il diritto ad un assegno per grandi
invalidi nei primi 12 mesi di età e l’art. 42bis cpv. 3 LAI non avrebbe senso (sentenza
9C_428/2011 del 30 marzo 2012: “[…]
Insoweit
ist die Rüge des Beschwerdeführers, so werde Art. 42bis Abs. 3
IVG umgangen, weil die IV-Stelle mit Blick auf die ohnehin bestehende
Hilfsbedürftigkeit bei Kleinkindern generell nur eine der sechs alltäglichen
Lebensverrichtungen vor dem Erreichen des ersten Geburtstages anerkenne,
begründet […]”).
Scopo dell’inchiesta
doveva essere quello di stabilire se, prima del compimento del primo anno, per
il piccolo ricorrente, rispetto ai bambini sani della sua età, era presente la
necessità di un maggior aiuto per gli atti ordinari della vita e se si poteva
prevedere che vi sarebbe stata una grande invalidità per più di 12 mesi.
Applicando pure, in parte, le età soglia di riferimento e facendo
sistematicamente riferimento a quanto indicato nell’allegato III CIGI, il
funzionario dell’UAI non ha esaminato adeguatamente il diritto del bambino all’assegno
per grandi invalidi.
Va poi aggiunto
che dalla documentazione (segnatamente medica) agli atti, sembra emergere una
situazione diversa rispetto a quanto stabilito in occasione dell’inchiesta
domiciliare, ciò che avrebbe dovuto indurre l’amministrazione a procedere con
ulteriori accertamenti medici e poi sottoporli, per una valutazione, al medico
SMR, dr.ssa med. __________, la quale, del resto, il 3 marzo 2020, aveva già rilevato
come “considerata la grave patologia di cui è affetto con crisi epilettiche
recidivanti, è presumibile che vi sarà una grande invalidità durante più di 12
mesi” (cfr. sentenza 9C_428/2011 del 30 marzo 2012: “[…] Die Vorinstanz hat zur Beurteilung der
Hilflosigkeit allein auf den Abklärungsbericht vom 5. August 2009 abgestellt
und sich mit keinem Wort zu den Arztberichten des Kinderspitals X.________ und
der Frau Dr. med. S.________ geäussert, dies, obwohl bei Unklarheiten über die
Auswirkungen gesundheitlicher Störungen auf alltägliche Lebensverrichtungen
Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen rechtlich geboten sind (E. 2.1
hievor). Damit hat sie den Sachverhalt unvollständig festgestellt, weshalb das
Bundesgericht nicht gebunden ist (vgl. E. 1 hievor) und daher den Sachverhalt
von Amtes wegen festzustellen hat”).
Dalla
documentazione medica prodotta risulta infatti, come evidenziato in sede di
ricorso, che l’interessato sembra necessitare di un maggior bisogno di aiuto rispetto
a un coetaneo non invalido fin dalla sua tenera età, e questo anche sulla base
della documentazione medica già visionata dal medico SMR.
Il Prof. dr. med. __________,
FMH pediatria, __________, il 20 settembre 2019 alla questione di sapere se la
menomazione impone la necessità di una sorveglianza speciale o di un maggiore
aiuto rispetto ad un coetaneo sano, ha risposto affermativamente, indicando “dalla
nascita” (pag. 19 incarto AI). Da parte sua la dr.ssa med. __________,
specialista FMH pediatria, il 23 gennaio 2020 ha affermato che il piccolo “a
causa delle crisi epilettiche severe deve avere una sorveglianza 24 ore su 24”
(pag. 40 incarto AI), il 30 gennaio 2020 ha confermato il contenuto della
richiesta per l’assegno per grandi invalidi dove figura la necessità di aiuto
diretto o indiretto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari
della vita (pag. 45, 46 e 52 incarto AI) e nel mese di febbraio 2020 ha
ribadito che “il bambino necessita di costante sorveglianza a causa delle
importanti crisi epilettiche” (pag. 57 incarto AI).
Il 12 febbraio
2020.
la PD dr.ssa med. __________, __________, ha affermato che il ricorrente “fa
fatica a mangiare le pappe, continua l’allattamento 3 volte al giorno (…) non
si gira spontaneamente, fa fatica con la coordinazione su rotazione passiva,
non riesce a liberarsi il braccio destro in posizione sdraiato sulla pancia.
Riesce a sollevare la testa fino a 90° sulla posizione sdraiata sulla pancia ma
perde velocemente la forza e diventa irrequieto in questa posizione. Afferra
oggetti molto volentieri con la mano sinistra, la destra deve essere attivata
in modo passivo” (pag. 64 incarto AI).
Nel mese di marzo
2020, inoltre, l’ergoterapista SEPS __________, apparentemente, dopo la presa
di posizione del medico SMR (cfr. pag. 71 e 75 incarto AI [la data non è
indicata per esteso]), ha evidenziato come in relazione alla motricità, si
osserva “un’importante ipotonia assiale che influenza l’acquisizione
di
competenze motorie in termini posturali e dinamici.” Il bambino “non ha
ancora acquisito la capacità di rotolare da prono a supino, e viceversa. In
posizione prona talvolta porta l’arto superiore destro in linea mediana,
talvolta esso rimane steso al suolo. Il bambino si presenta piuttosto statico.
In posizione
seduta, l’importante ipotonia determina una postura cifotica, l’iperestensione
della nuca, e conseguentemente anche la difficoltà ad attivarsi motoriamente.
In generale si osserva un’asimmetria fra i due emicorpi con una difficoltà di
gestione del carico, in tutte le posizioni. L’emicorpo destro è soggetto ad
escursioni toniche fino all’ipertonia, che nell’arto superiore si presenta con
uno schema in triplice flessione. Ciò rende difficile l’integrazione dell’arto
superiore nell’esplorazione e nella manipolazione, e lo sviluppo di movimenti
controllati e coordinati dell’arto superiore e della mano. La mano destra è
prevalentemente chiusa a pugno, ma si apprezza una graduale apertura se
manipolato e accompagnato dalla terapista. (…) I pasti sono molto lunghi (la durata
è più di 45 minuti) a causa delle difficoltà sensoriali e funzionali del
distretto oro-facciale. Infatti” il
bambino “tende a rifiutare alcune consistenze (per esempio il passato non
omogeneo), e si osserva una marcata asimmetria fra le competenze motorie
dell’emilato sinistro della bocca rispetto a quello destro. Se stimolato sul
lato destro, si osserva la persistenza di riflessi che ostacolano lo sviluppo
di una motricità più controllata (es. volta il capo), e ha difficoltà ad utilizzare
pattern motori più maturi (es. utilizzo della mandibola su un piano orizzontale
con uno schema diverso dalla suzione)” (pag. 75 incarto AI).
La
dr.ssa med. __________ il 30 marzo 2020 ha evidenziato come il bambino a “livello
di motricità ha un’importante ipotonia assiale che rende difficoltosa
l’acquisizione di competenze motorie in termini posturali e dinamici, quando
sta seduto ha una postura cifotica e una ipertensione nella nuca. Presenta già
un’asimmetria fra i due emicorpi con difficoltà a gestire il carico.
L’alimentazione con latte al seno e due pasti al cucchiaino è rallentata (più
di 45 minuti) a causa delle difficoltà sensoriali e funzionali del distretto
oro-facciale e l’asimmetria motoria” (pag. 78 incarto AI).
Il
27.
ottobre 2020 il responsabile __________ ha rilevato come il piccolo “a
causa del suo problema, ha dei ritardi nello sviluppo che non gli permettono
ancora di rimanere eretto sulle gambe. Fortunatamente i margini di
miglioramento, da quello che abbiamo inteso, sono notevoli e pertanto è
importante cominciare a eseguire delle terapie mirate con gli ausili opportuni”
(pag. 103 incarto AI).
Lo
stesso assistente sociale nell’inchiesta del 14 settembre 2020 ha del resto evidenziato
che secondo la mamma il bambino “riesce unicamente a stare seduto, per terra
con l’ausilio del cuscino – banana o nel parchetto. Non ha imparato a girarsi,
non si alza, non si sposta. Ovunque la madre lo posizioni, lui rimane”, che
“la sera prima di andare a letto, il papà si occupa di alimentare” il
piccolo ”tramite un biberon, tenuto in mano dal papà in quanto” il
bambino “non è in grado di tenerlo da solo” (pag. 93 incarto AI) e che
il bambino “necessita sicuramente di attenzioni e cure costanti” (pag.
95.
incarto AI).
In
queste condizioni la decisione dell’UAI, che si è fondato sull’inchiesta a
domicilio del 14 settembre 2020, non può essere confermata.
Gli
atti devono di conseguenza essere ritornati all’amministrazione affinché
esamini nuovamente le condizioni per il diritto ad un assegno per grandi
invalidi per minorenni, tenendo conto della giurisprudenza federale (sentenza
9C_428/2011 del 30 marzo 2012), e meglio della circostanza che l’inchiesta a
domicilio deve valutare se il ricorrente, prima del compimento del primo
anno di età, necessitava di maggior aiuto nel compimento degli atti
ordinari della vita, nella cura e nella sorveglianza personale, rispetto ad un
coetaneo non invalido e se si può prevedere che l’eventuale
grande invalidità permane per più di 12 mesi, senza riferirsi alle età soglia
di riferimento e senza far sistematicamente riferimento a quanto indicato
nell’allegato III CIGI. La fattispecie andrà poi nuovamente sottoposta al
medico SMR, dr.ssa med. __________, FMH pediatria, che dovrà valutare la
necessità di acquisire eventuali ulteriori atti medici.
Infine,
l’amministrazione, se dati i presupposti, dovrà stabilire la data esatta dell’inizio
dell’eventuale diritto all’assegno per grandi invalidi per minorenni (cfr.
anche art. 42bis cpv. 3 LAI).
La
decisione impugnata deve di conseguenza essere annullata.
2.9
Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis
LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto
(cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con
gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio
2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V
402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell’UAI che verserà al
ricorrente, patrocinato, le ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è
annullata e l’incarto rinviato all’UAI affinché proceda come ai considerandi.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà fr. 2'500.-- (IVA
inclusa) al ricorrente a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti