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Decisione

32.2021.6

Assegno per grandi invalidi per minorenni (bambino di età inferiore a un anno). Rinvio degli atti per ulteriori accertamenti all'UAI perché nel caso di specie non vanno applicate le età soglia dell'allegato III CIGI. Occorre inoltre valutare l'assunzione di nuovi atti medici

12 aprile 2021Italiano37 min

non basta per considerare il bisogno di aiuto in questo atto (sentenza 9C_360/2014).

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.6

cs

Lugano

12 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

rappr. da: RA 2

contro

la decisione del 7 dicembre 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato il __________

2019, per il tramite dei suoi genitori ha inoltrato, il 27 gennaio 2020, una

domanda tendente all’ottenimento di un assegno per grandi invalidi per

minorenni. Il bambino è affetto da esiti da esteso infarto ischemico acuto

(subacuto) nel territorio dell’arteria cerebrale media sinistra con /su crisi

epilettiche con pause respiratorie associate a desaturazioni necessitanti stimolazione,

movimenti delle labbra, mioclonie (contrazioni muscolari involontarie) degli

arti e movimenti oculari, sindrome di stress respiratorio neonatale, difficoltà

alimentari (sonda naso-gastrica dal 30.08.2019 al 09.09.2019) e apatia, da

anemia neonatale verosimilmente su sanguinamento intracerebrale, ipotensione

arteriosa, ipernatriemia (o ipersodiemia: elevata concentrazione di sodio nel

sangue). Inoltre, soffre di emiparesi destra con ritardo dello sviluppo motorio

e conseguente plagiocefalia (anormalità cranica caratterizzata da un

appiattimento unilaterale della regione occipito-parietale della volta cranica)

sinistra con scoliosi.

1.2. Acquisito il rapporto dell’SMR

del 3 marzo 2020 e l’inchiesta a domicilio redatta il 14 settembre 2020, con

decisione del 7 dicembre 2020, preavvisata dal progetto del 20 ottobre 2020,

l’UAI ha respinto la richiesta poiché l’assicurato non necessita di un maggior

bisogno di aiuto per compiere gli atti ordinari della vita rispetto a un

coetaneo non invalido e neppure di una sorveglianza speciale (doc. A2).

1.3. RI 1, rappresentato dal

padre, a sua volta rappresentato dalla RA 2, è insorto al TCA contro la

predetta decisione, chiedendone l’annullamento ed il rinvio degli atti all’UAI

per riesaminare le condizioni di diritto a un assegno per grandi invalidi e

stabilire l’eventuale grado della grande invalidità e l’inizio del diritto

(doc. I). L’insorgente rammenta che in data 6 novembre 2019 gli sono state

riconosciute le garanzie per provvedimenti sanitari a copertura delle infermità

congenite n. 387 (epilessia congenita), n. 395 (leggeri disturbi motori

cerebrali) e n. 497 (gravi turbe respiratorie d’adattamento), nonché una

garanzia per costi di fisioterapia ambulatoriale, l’assunzione dei costi per un

caschetto di correzione in relazione alla plagiocefalia e asimmetria al volto

in data 5 marzo 2020 e la garanzia per la copertura dei costi per una

fisioterapia a domicilio e ergoterapia ambulatoriale e al domicilio in

relazione all’infermità congenita n. 395 in data 12 maggio 2020, oltre

all’assunzione dei costi per la consegna in prestito di una statica che gli

permette il posizionamento prono-eretto.

Il ricorrente sostiene che

la decisione impugnata sia arbitraria poiché si fonda unicamente su un’inchiesta

a domicilio che ha accertato che il bambino non raggiunge le età soglia per

tenere in considerazione il maggior bisogno di aiuto sulla base delle Direttive

sul calcolo della grande invalidità determinante per i minorenni (Allegato III

della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità CIGI). L’allegato III

CIGI, secondo l’insorgente, non può però applicarsi nelle situazioni di bambini

in tenerissima età poiché le età di riferimento iniziano soltanto dai 15 mesi,

mentre l’interessato al momento dell’inchiesta aveva solo 12 mesi. Lo scopo dell’inchiesta

doveva essere di raccogliere il maggior numero di informazioni per rapporto

agli atti ordinari della vita, alla cura e alla sorveglianza, per verificare la

presenza o meno di una grande invalidità (maggior bisogno di aiuto, di cure e

di sorveglianza personale rispetto a un coetaneo non invalido) e per esaminare se

quest’ultima potesse perdurare per più di 12 mesi come previsto dall’art. 42bis

cpv. 3 LAI.

L’obiettivo non poteva

invece essere quello di paragonare il maggior bisogno rispetto a un coetaneo

non invalido con le direttive sul calcolo della grande invalidità determinante

per i minorenni. Altrimenti si sarebbe aggirato l’art. 42bis cpv. 3 LAI e

l’inchiesta a domicilio non sarebbe stata necessaria potendosi sin da subito

rifiutare l’AGI (cfr. sentenza 9C_428/2011 del 30 marzo 2012).

In altre parole, secondo

l’insorgente, occorre procedere con una valutazione che verifichi il maggior

bisogno di aiuto nel compimento degli atti ordinari, di sorveglianza personale

e di cure rispetto a un coetaneo non invalido e la data di inizio del maggior

bisogno (vale a dire in egual modo per un altro minorenne invalido) senza però

fondarsi sulle età medie di riferimento riportate nell’Allegato III della CIGI.

Questa procedura, per il ricorrente, non è stata adottata in concreto

dall’operatore sociale come dimostrano le osservazioni riportate nell’inchiesta

a domicilio del 14 settembre 2020. Da cui, a detta dell’assicurato,

l’arbitrarietà della decisione.

L’UAI, per l’insorgente, è

incappato in un errore di procedura amministrativa per quanto concerne la

valutazione delle condizioni di diritto a un assegno per grandi invalidi per

minorenni che non hanno ancora compiuto il primo anno di età. L’UAI avrebbe

perlomeno potuto sottoporre l’inchiesta al medico SMR, così da ovviare alla

svista procedurale e stabilire l’eventuale diritto all’AGI per minorenni

tenendo conto del tipo e dell’entità dell’aiuto supplementare erogato da terzi

all’assicurato per rapporto alla sua invalidità. Tanto più che dall’incarto

emerge, secondo l’insorgente, che necessita di un maggior bisogno di aiuto nel

compimento degli atti ordinari della vita rispetto a un coetaneo non invalido e

dunque la presenza di una grande invalidità che perdurerà oltre 12 mesi. A

questo proposito il ricorrente elenca una serie di documentazione medica a

sostegno della sua tesi. L’UAI doveva integrare nella valutazione delle

condizioni di diritto a un AGI anche gli altri documenti medici sottoponendo la

pratica all’SMR e non fermarsi solo all’inchiesta a domicilio.

L’interessato rileva

comunque che dai soli atti all’incarto non è chiara la data d’inizio del

maggior bisogno di aiuto, di cura e sorveglianza personale rispetto a un

coetaneo non invalido. Ne segue che l’UAI deve procedere ad una valutazione

medica effettuata dall’SMR e se del caso alla raccolta di ulteriore

documentazione e/o una nuova inchiesta a domicilio.

In conclusione, per il

ricorrente, è arbitrario rifiutare l’AGI solo perché non raggiunge le età

soglia indicate nell’allegato III CIGI nonostante rispetti le condizioni

dell’art. 37 cpv. 4 OAI.

1.4. Con risposta del 18 febbraio

2021 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove

necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

1.5. Con scritto 11 marzo 2021,

trasmesso all’UAI per conoscenza con facoltà di produrre eventuali osservazioni

entro il 22 marzo 2021 (doc. VII), il ricorrente ha ribadito la sua posizione

(doc. VI).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se l’assicurato ha diritto ad un assegno per grandi

invalidi per minorenni.

2.2. Secondo l'art. 9 LPGA - che

ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) -, è

considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha

bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale

per compiere gli atti ordinari della vita.

La giurisprudenza ha precisato

che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto

diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento

degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia

lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso

incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato

(cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008;

DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari della vita

sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2):

-

vestirsi/svestirsi

-

alzarsi/sedersi/coricarsi

-

mangiare

-

provvedere all'igiene personale (cura del corpo)

-

andare al gabinetto (fare i propri bisogni)

-

spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti sociali.

Per atti che permettono di

stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato

che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così

come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V

127).

2.3. L’art.

42 cpv. 1 LAI prevede che l’assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con

domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno

per grandi invalidi.

La grande invalidità può essere

di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).

Giusta l’art. 42 cpv. 3 LAI, è

considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a

casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione

della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica

ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere

accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è

considerato grande invalido di grado lieve.

L'art 37 cpv. 1 OAI stabilisce

che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è

totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare

e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo

stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.

Per il capoverso

2 dell’art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado

medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

a. di aiuto regolare e

notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,

b. di aiuto regolare e

notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna,

inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c. di aiuto regolare e

notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna,

inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà

quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

Infine, l'art. 37

cpv. 3 LAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se

l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a. è

costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per

compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita di

una sorveglianza personale permanente;

c.

necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste

dalla sua infermità;

d.

a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,

può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di

terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e.

è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione

della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

A norma dell'art. 38 cpv. 1

OAI, esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà

quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne

non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a. non può vivere

autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b. non può compiere

le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza

l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c. rischia

seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, nel

testo in vigore dal 1° gennaio 2015, è considerato unicamente l'accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in

relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1.

Fra queste non rientrano in

particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle

misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del

Codice civile.

Per quanto

concerne i minorenni, secondo l’art. 37 cpv. 4 OAI si considera

unicamente il maggior bisogno d’aiuto e di sorveglianza personale che il

minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa

età.

Per calcolare la grande

invalidità dei minorenni, si applicano le direttive dell’allegato III

concernenti il calcolo della grande invalidità determinante dei minorenni (N.

8086 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione

per l’invalidità [CIGI]: SVR 2009 IV Nr. 30 pag. 85 consid. 4.2.1

[9C_431/2008]; STF 9C_112/2017 del 14 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF

8C_158/2008 del 15 ottobre 2008 consid. 5.2.2).

L’art. 42bis LAI tratta

specificatamente dei minorenni.

Ai sensi del cpv. 1 i cittadini

svizzeri minorenni senza domicilio (art. 13 cpv. 1 LPGA) in Svizzera sono equiparati

agli assicurati riguardo all’assegno per grandi invalidi purché abbiano la loro

dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) in Svizzera.

Per l’art. 42bis cpv. 2 LAI gli

stranieri minorenni hanno parimenti diritto a un assegno per grandi invalidi

purché adempiano le condizioni di cui all’articolo 9 capoverso 3.

Secondo l’art. 42bis cpv. 3 LAI

per gli assicurati che non hanno ancora compiuto il primo anno di età, il

diritto nasce dal momento in cui si possa prevedere che vi sarà una grande

invalidità durante più di 12 mesi.

L’art. 42bis cpv. 4 LAI

prevede, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021, che i minorenni hanno

diritto a un assegno per grandi invalidi solo per i giorni in cui non

soggiornano in un istituto. In deroga all’articolo 67 capoverso 2 LPGA, i

minorenni che soggiornano in uno stabilimento ospedaliero a spese

dell’assicurazione sociale hanno diritto a un assegno per grandi invalidi per

ogni mese civile intero purché ogni 30 giorni lo stabilimento attesti che la

presenza regolare dei genitori o di un genitore nello stabilimento sia

necessaria ed effettiva (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012 al 31

dicembre 2020 questo cpv. prevedeva che i minorenni hanno diritto a un assegno

per grandi invalidi solo per i giorni in cui non soggiornano in un istituto o,

in deroga all’articolo 67 capoverso 2 LPGA, per i giorni in cui non soggiornano

in uno stabilimento ospedaliero a spese dell’assicurazione sociale).

Infine, per l’art. 42bis cpv. 5

LAI i minorenni non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi se

necessitano soltanto di essere accompagnati nell’organizzazione della realtà

quotidiana.

Secondo l’art. 42

cpv. 4 LAI, l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla

nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso

del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40

capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del

diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo

29 capoverso 1.

Va qui rilevato che nella

sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4

in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è

disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile,

per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.

Giusta l’art.

42ter cpv. 1 LAI il grado personale di grande invalidità è

determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi: l’assegno

mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all’80%,

in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande

invalidità di grado lieve al 20% dell’importo massimo della rendita di

vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. L'assegno

per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di importo

giornaliero.

Fatti

I minorenni grandi

invalidi che necessitano inoltre di un’assistenza intensiva hanno diritto,

secondo l’art. 42ter cpv. 3 LAI, ad un supplemento per cure intensive, non

accordato in caso di soggiorno in un istituto.

Nel tenore della norma in

vigore fino al 31 dicembre 2017, tale supplemento ammonta se il bisogno di

assistenza dovuto all’invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 60 per cento,

in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 40 per cento e, in caso di

un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 20 per cento dell’importo massimo

della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Dal 1°

gennaio 2018 il testo legale è il seguente: il supplemento ammonta, se il

bisogno di assistenza dovuto all'invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 100

per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 70 per cento e,

in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 40 per cento dell'importo

massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS.

Il supplemento è calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio

federale disciplina i dettagli.

2.4. Ai

sensi dell’art. 69 cpv. 2 OAI l’Ufficio AI esamina le condizioni

assicurative, fra l’altro, mediante l’esecuzione di sopralluoghi.

Secondo la

giurisprudenza, un rapporto d’inchiesta circa la grande invalidità (art.

9 LPGA) o la necessità di cure deve adempiere i seguenti criteri. L’estensore

dell’inchiesta deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in

cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e

limitazioni mediche e le necessità di cura. Nel rapporto devono essere

contenute le indicazioni ricevute dall’assicurato e, se è il caso, le opinioni

divergenti delle parti coinvolte nell’inchiesta. Il testo del relativo rapporto

deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli

provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre

deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora

il rapporto d’inchiesta acquisisce valore probatorio pieno. Il giudice delle

assicurazioni sociali interviene solo in presenza di valutazioni chiaramente

insostenibili, errate. Questo in considerazione del fatto che la persona

competente che ha eseguito l’inchiesta possiede una conoscenza maggiore della

fattispecie che il Tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso (DTF 140

V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti).

2.5. Va

ancora evidenziato che per il marginale 8086 della circolare sull’invalidità e

la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), per calcolare

la grande invalidità dei minorenni, si applicano le direttive dell’Allegato III

concernenti il calcolo della grande invalidità determinante dei minorenni.

Tuttavia un semplice ritardo nell’acquisizione di un atto ordinario della vita

non basta per considerare il bisogno di aiuto in questo atto (sentenza 9C_360/2014).

Secondo

i marginali 8087 e 8088 CIGI la valutazione della grande invalidità dei

minorenni si fonda sugli stessi principi adottati per gli adulti (N. 8083

segg.). Vanno inoltre osservati i seguenti aspetti: si deve tenere conto

soltanto del bisogno supplementare di prestazioni e sorveglianza personale

rispetto a un minorenne della stessa età (v. Allegati III e IV). Più un bambino

è giovane, tanto maggiori sono un certo bisogno di aiuto e la necessità di

sorveglianza anche in caso di buona salute (DTF 137 V 424). È il caso in

particolare dell’aiuto indiretto: tutti i bambini hanno bisogno di essere

richiamati e controllati per alzarsi, andare a letto, lavare le mani ecc. Un

bisogno di aiuto supplementare può essere riconosciuto solo se raggiunge una

determinata intensità e supera in modo evidente il livello normale.

Ai

sensi del marginale 8092 CIGI in linea di principio, il diritto all’AGI, in

applicazione analogica dell’articolo 28 capoverso 1 lettera b LAI, nasce dopo

la scadenza di un anno d’attesa. In questo caso, le regole concernenti la

nascita del diritto alla rendita di cui all’articolo 29 capoverso 1 LAI non

sono applicabili (BGE 137 V 351).

Il

marginale 8094 CIGI prevede che per i bambini d’età inferiore a un anno il

diritto nasce al momento in cui la grande invalidità ha raggiunto il grado

necessario; non vi è alcun periodo d’attesa. In quel momento, sulla base della

valutazione dell’ufficio AI, si deve poter ritenere ampiamente probabile che la

grande invalidità durerà verosimilmente più di 12 mesi. Il momento in cui è

inoltrata una domanda o a partire dal quale è richiesta una prestazione non è

determinante per stabilire il momento dell’insorgere dell’evento assicurato (v.

N. 1029). Le regole relative alla domanda tardiva (v. N. 2027 segg.) restano

applicabili per analogia. Esempio: Per un bambino nato il 3 dicembre 2018 viene

inoltrata una domanda di AGI nel mese di giugno 2020 (18 mesi). Dagli

accertamenti emerge che il diritto all’assegno sussiste dal febbraio del 2019

(2 mesi). Non vi è alcun periodo d’attesa, ma poiché la domanda è tardiva il

diritto all’AGI decorre solo dal giugno del 2019.

Secondo

il marginale 8129 CIGI se i rapporti e/o i dati medici sono insufficienti o

incompleti, si prende contatto con il medico curante. Quest’ultimo verifica se

i dati riportati sul modulo corrispondano al suo referto (modulo 5420). In base

a questi dati si può chiedere il parere del SMR. Quest’ultimo invia all’ufficio

AI un rapporto scritto con i risultati dell’esame medico e una raccomandazione

circa l’ulteriore trattamento della domanda di prestazioni dal punto di vista

medico. Sulla base di tali indicazioni, l’ufficio AI ordina eventuali

accertamenti medici supplementari (p.es. un rapporto medico complementare).

Ai

sensi del marginale 8130 CIGI il SMR può essere consultato nei casi seguenti:

– alla

prima domanda per l’ottenimento di un AGI e, per i minorenni, di un eventuale

SCI;

– in

caso di domande di aumento dell’AGI in seguito al peggioramento della grande

invalidità e in caso di domande di ulteriore concessione di un SCI o di aumento

di tale supplemento in seguito all’incremento dell’onere d’assistenza;

– in

caso di revisioni d’ufficio, se cambia il grado della grande invalidità o

l’entità dell’onere d’assistenza.

Il

marginale 8131 CIGI prevede che in linea di principio, l’ufficio AI procede

inoltre ad un accertamento sul posto. Vanno accertati la grande invalidità, un

eventuale onere d’assistenza supplementare (per i minorenni) e il luogo di

soggiorno (a domicilio o in un istituto, v. N. 8003 segg.). Le indicazioni

fornite dall’assicurato, dai genitori o dal rappresentante legale vanno

valutate criticamente. L’inizio della grande invalidità ed eventualmente

dell’onere d’assistenza supplementare deve essere stabilito con la massima

precisione possibile. Nei casi di cui al N. 8130 occorre sempre eseguire un

accertamento sul posto. Negli altri casi l’ufficio AI decide se si possa

rinunciare a un accertamento sul posto.

Per

il marginale 8132 CIGI se l’assicurato soggiorna in un istituto, la persona

incaricata dell’accertamento discute i risultati con il personale curante e/o

con la direzione dell’istituto. Essa valuta liberamente ma deve indicare nel

suo rapporto un’eventuale valutazione divergente della direzione dell’istituto.

Ai

sensi del marginale 8133 CIGI in caso di divergenze sostanziali tra il medico

curante e il rapporto d’accertamento, l’ufficio AI deve chiarire la situazione

svolgendo una verifica mediante domande mirate e coinvolgendo il SMR. Per il

resto si applica la CPAI.

2.6. Nel

caso di specie in seguito all’inoltro della richiesta di un assegno per grandi

invalidi per minorenni, il medico SMR, dr.ssa med. __________, ha esaminato gli

atti medici prodotti dall’insorgente ed ha affermato:

" (…)

Lattante di 6 mesi con esiti da esteso infarto ischemico acuto (subacuto) nel

territorio dell’arteria cerebri media sinistra (RM cerebrale 29.08.2019) con

coinvolgimento dei gangli basali e della capsula interna:

- crisi

epilettiche: trattamento anti-comiziale con Fenobarbital (28.08-31.08.2019) e

Levetiracetam dal 29.08.2019

- emiparesi

destra

- esiti

da anemia neonatale, verosimilmente su sanguinamento intracerebrale;

trattamento con Aktiferrin per os dal 06.09.2019

Trattamento:

farmacoterapia anti-epilettica (Trileptal = Levetiracetam, Diazepam i.r.)

In base al formulario

ufficiale redatto il 10.01.2020, ed al rapporto medico del 30.01.2020 della

Dr.ssa __________, pediatra, come ogni lattante di questa età RI 1 necessita di

aiuto per tutti gli atti ordinari della vita.

Considerata la grave

patologia di cui è affetto con crisi epilettiche recidivanti, è presumibile che

vi sarà una grande invalidità durante più di 12 mesi, e pertanto in forza

dell’art. 42bis (…) LAI dal punto di vista medico vi sono le condizioni per

entrare nel merito della richiesta di AGI minorenni, procedendo con

un’inchiesta a domicilio.” (pag. 71 incarto AI)

Il

14 settembre 2020 il funzionario dell’AI incaricato dell’accertamento ha

allestito l’inchiesta a domicilio (pag. 92 e seguenti incarto AI). Dalle

informazioni generali emerge che lo stato di salute del bambino è piuttosto

variabile. Ci sono dei giorni in cui sta bene, altri in cui piange parecchio.

La madre riferisce un ritardo evolutivo generale. A livello di crisi

epilettiche, rileva una situazione di stabilità. Da due mesi non ha crisi o

assenze grazie anche ad un’efficace terapia farmacologica. Le crisi sono maggiormente

presenti quando aumenta di peso e visto che sono circa due mesi che è stabile a

livello ponderale non ha più avuto crisi epilettiche. È presente un’emiplegia a

destra, unita a scoliosi alla schiena. Dalla nascita effettua sedute di ergoterapia

e fisioterapia oltre a puntuali esercizi a domicilio, attività atte a sostenere

lo sviluppo percettivo-motorio globale, cognitivo e delle abilità di

comunicazione. Vi è inoltre la presenza mensile di un’ora di un’infermiera

volontaria che accompagna e sostiene la madre nello sviluppo del bambino.

L’incaricato

dell’UAI ha poi esaminato gli atti ordinari della vita e, facendo riferimento

all’allegato III CIGI, ha rilevato che per vestirsi/svestirsi il bambino necessita

di aiuto come un coetaneo normodotato, così come per alzarsi/sedersi/sdraiarsi

poiché l’allegato III CIGI indica un aiuto normale fino a 15 mesi. L’atto del

mangiare, considerato che l’allegato III CIGI fa riferimento ad un aiuto

normale fino a 18 mesi, non va conteggiato. Per la pulizia personale, per espletare

i bisogni corporali e per lo spostamento, necessita del medesimo aiuto di un

bambino normodotato.

L’incaricato

dell’accertamento ha concluso, circa la sorveglianza personale, che il piccolo

ha da “poco compiuto un anno e necessita sicuramente di attenzioni e cure

costanti. Qualunque bambino della sua età necessita tuttavia di sorveglianza e

non può essere lasciato solo. Al momento non sussistono pertanto i presupposti

per riconoscere l’atto, così come inteso dalla legge (Allegato III CIGI: “Per i

bambini affetti da autismo infantile o colpiti da frequenti attacchi di

epilessia che nessuna medicazione riesce a tenere sotto controllo il bisogno di

sorveglianza può essere riconosciuto già a partire dai 4 anni, a seconda della situazione

e della gravità del disturbo”)”.

Il

funzionario ha poi affermato che l’assicurato non necessita attualmente di

maggiore aiuto rispetto ad un coetaneo per compiere gli atti ordinari della

vita. Non necessita di una sorveglianza personale permanente. Non necessita di

cure permanenti. Le condizioni per il versamento di un assegno per minorenni

grandi invalidi non sono assolte. Il calcolo del tempo supplementare non

raggiunge le quattro ore, necessarie per ottenere il diritto al supplemento per

cure intensive. Revisione proposta nel mese di novembre 2021, data alla quale

potrebbero verificarsi le condizioni di diritto per un assegno di grado lieve

(due atti) (pag. 97 incarto AI).

2.7. L’insorgente,

nel contestare le valutazioni dell’UAI, cita la sentenza 9C_428/2011 del 30

marzo 2012, sostenendo che i medesimi principi vanno applicati nel caso di

specie.

In

quell’occasione il Tribunale federale si è così espresso:

" (…)

3.1

Die Vorinstanz hat mit der IV-Stelle einen

Anspruch auf Hilflosenentschädigung verneint. Sie stellte fest, gemäss der am

15. Juli 2009 durchgeführten Abklärung beim Versicherten zuhause (Bericht vom

5. August 2009) sei er in Bezug auf sein Alter seit November 2008 in der

alltäglichen Lebensverrichtung Aufstehen/Absitzen/Abliegen und seit März 2009

zusätzlich in derjenigen der Fortbewegung auf regelmässige erhebliche Hilfe

angewiesen. Sie hat daraus geschlossen, der Versicherte sei im ersten

Lebensjahr nur in einer alltäglichen Lebensverrichtung im Sinne des Gesetzes

hilfsbedürftig gewesen; damit fehlten die Voraussetzungen dafür, dass der

Anspruch auf Hilflosenentschädigung schon im ersten Lebensjahr entstehen

konnte.

Der Beschwerdeführer wendet dagegen ein, mit den

Berichten des Kinderspitals X.________ vom 30. April 2009 und der Frau Dr. med.

S.________ vom 26. März und 17. Mai 2009 werde bestätigt, dass das

erforderliche Ausmass an Hilflosigkeit bereits im Januar 2009, mithin im ersten

Lebensjahr, erreicht worden sei. Zudem rügt er in rechtlicher Hinsicht, Rz. 8094

KSIH werde umgangen, weil die IV-Stelle mit Blick auf die ohnehin bestehende

Hilfsbedürftigkeit bei Kleinkindern generell nur eine der sechs alltäglichen

Lebensverrichtungen vor dem Erreichen des ersten Geburtstages anerkenne.

Considerandi

In Frage steht damit, ob beim Versicherten nicht

nur im Bereich Aufstehen/Absitzen/Abliegen, sondern auch noch in einer anderen

alltäglichen Lebensverrichtung bereits vor Vollendung des ersten Lebensjahres

eine Hilflosigkeit ausgewiesen ist.

3.2

Die Vorinstanz hat zur Beurteilung der

Hilflosigkeit allein auf den Abklärungsbericht vom 5. August 2009 abgestellt

und sich mit keinem Wort zu den Arztberichten des Kinderspitals X.________ und

der Frau Dr. med. S.________ geäussert, dies, obwohl bei Unklarheiten über die

Auswirkungen gesundheitlicher Störungen auf alltägliche Lebensverrichtungen

Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen rechtlich geboten sind (E. 2.1

hievor). Damit hat sie den Sachverhalt unvollständig festgestellt, weshalb das

Bundesgericht nicht gebunden ist (vgl. E. 1 hievor) und daher den Sachverhalt

von Amtes wegen festzustellen hat.

(…).

3.4

Sowohl aus den Berichten der Frau Dr. med.

S.________ vom 1. Januar und 11. Mai 2009 als auch aus dem Abklärungsbericht an

Ort und Stelle geht hervor, dass beim Versicherten im Bereich Essen eine

Retardierung besteht. Im Abklärungsbericht wird jedoch für die Frage des

entsprechenden Mehraufwandes auf das Alter von 20 Monaten abgestellt, dem

Zeitpunkt, in welchem das Kind üblicherweise den Umgang mit Besteck und Tasse beherrscht,

ohne weiter darauf einzugehen, ob angesichts der ebenfalls festgestellten

zusätzlichen Probleme (pürierte Kost, keine Kaubewegungen, schwieriges Eingeben

usw.) schon früher ein tatsächlicher Mehrbedarf bestand. Ein solches Vorgehen

ist entgegen der Auffassung von Vorinstanz und Verwaltung nicht statthaft.

Insoweit ist die Rüge des Beschwerdeführers, so werde Art. 42bis Abs. 3

IVG umgangen, weil die IV-Stelle mit Blick auf die ohnehin bestehende

Hilfsbedürftigkeit bei Kleinkindern generell nur eine der sechs alltäglichen

Lebensverrichtungen vor dem Erreichen des ersten Geburtstages anerkenne,

begründet. Denn massgebend ist allein, ob gegenüber gesunden Kindern gleichen

Alters tatsächlich ein Mehraufwand besteht. Dies geht auch aus Anhang III KSIH

hervor, da dort zwar jeweils ein durchschnittliches Alter für die

Berücksichtigung des invaliditätsbedingten Mehraufwandes angegeben wird,

gleichzeitig aber bei einzelnen zusätzlichen Bemerkungen klargestellt wird,

dass der Mehraufwand letztlich ab dem Zeitpunkt des ausserordentlichen

Ausmasses zu berücksichtigen ist (vgl. auch Rz. 8088 KSIH).

Ein solcher Mehraufwand ergibt sich hier aus den

Arztberichten der Frau Dr. med. S.________ ebenso wie aus dem

Abklärungsbericht: So wird in Letzterem festgehalten, der Versicherte mache

keine Kaubewegungen und die Nahrung müsse püriert werden, dies in einem Alter

(im Beurteilungszeitpunkt 19 Monate), da das Kind unbestrittenermassen auch

stückige Nahrung zu sich nehmen kann. Gemäss Anhang III KSIH Ziffer 3 ist ein

Mehraufwand bei pürierter Nahrung zu berücksichtigen, wenn er nicht

altersgemäss ist. Schon deshalb wäre der Mehraufwand bereits ab 19 Monaten zu

berücksichtigen gewesen. Zur Frage, ob ein Mehraufwand noch früher

berücksichtigt werden kann, äussert sich der Abklärungsbericht nicht. Dies

hängt davon ab, ab wann Breikost nicht mehr als altersgemäss gilt. Wann genau

dieser Zeitpunkt anzunehmen ist (ob im Zeitpunkt, da ein Kind mit stückiger

Kost beginnt, was individuell verschieden ist, aber in der Regel mit dem

Durchbrechen der ersten Zähne, mithin in der zweiten Hälfte des ersten

Lebensjahres oder später), kann hier letztlich offenbleiben. Denn ein

Mehraufwand besteht beim Versicherten im Bereich Essen und dort beim "die

Nahrung zum Mund führen" auch, weil ihm alles eingegeben werden muss, sich

das Eingeben als schwierig gestaltet und viel Zeit erfordert, was bei einem

gleichaltrigen, gesunden Kind nicht mehr im gleichen Ausmass der Fall ist, beim

Versicherten hingegen mit der seit November 2008 zunehmend aufgefallenen

Steifigkeit/Spastik (Bericht der Frau Dr. med. S.________ vom 16. Januar 2009)

und der dabei seit diesem Zeitpunkt klar mitbetroffenen Mundmotorik (gemäss

Bericht vom 16. Januar 2009 "verzögert und ebenfalls spastisch

verändert") zu erklären ist. Zudem kann der Versicherte auch die Flasche

nicht selbst halten. Damit kann auch ohne weitere Abklärungen (antizipierte

Beweiswürdigung, vgl. BGE 137 V 64 E. 5.2 S. 69; 136 I 229 E. 5.3 S. 236) mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ein

Mehraufwand bereits vor Vollendung des ersten Lebensjahres angenommen werden.

Daran ändert im Übrigen nichts, dass Frau Dr. med. S.________ im Bericht vom

16.

Januar 2009 einen Mehraufwand noch verneint hatte, war die entsprechende

Frage dort doch nur pauschal zu beantworten und hat die Ärztin später im

Bericht vom 11. Mai 2009 auf die ihr vorgelegten detaillierten Fragen

entsprechend Stellung genommen.

Zusammenfassend ist deshalb davon auszugehen,

dass beim Versicherten unter Berücksichtigung des von IV-Stelle und Vorinstanz

anerkannten Mehraufwandes im Bereich Aufstehen/Absitzen/Abliegen ab November

2008.

mindestens in zwei alltäglichen Lebensverrichtungen ein erheblicher

Mehraufwand besteht. Die weitere Voraussetzung gemäss Art. 42bis Abs. 3

IVG, dass voraussichtlich während mehr als 12 Monaten eine Hilflosigkeit

besteht, ist aufgrund der Akten ohne weiteres zu bejahen. Damit besteht an sich

bereits ab November 2008 Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung leichten

Grades, ohne Berücksichtigung einer Wartezeit, wobei das Bundesgericht an den

Beschwerdeantrag gebunden ist (Art. 107 Abs. 1 BGG). (…)”

2.8

In

concreto, come rileva correttamente l’insorgente, nell’inchiesta del 14

settembre 2020, l’incaricato dell’UAI, per rapporto agli atti ordinari della

vita, alla cura e alla sorveglianza, non ha esclusivamente esaminato se il

piccolo ricorrente necessita di un maggior bisogno di aiuto, di cure e di

sorveglianza personale rispetto ad un coetaneo non invalido, ma ha in sostanza

anche paragonato il maggior bisogno rispetto ad un coetaneo sano con quanto

figurante nell’allegato III CIGI, applicando, perlomeno in parte, anche le età

medie di cui a tale allegato (cfr. pag. 92: “[…] facendo riferimento a

quanto stabilito dall’allegato III CIGI, l’assicurato necessita attualmente di

aiuto come un coetaneo normodotato”; cfr. pag. 93: “[…] facendo

riferimento all’allegato III CIGI che indica un aiuto normale fino ai 15 mesi,

l’atto non può venire al momento conteggiato […]” e “[…] facendo riferimento

all’allegato III CIGI che indica un aiuto normale fino ai 18 mesi, l’atto non

può venire al momento conteggiato” […]” ; cfr. pag. 97: “[…] ha da

poco

compiuto un anno e necessita sicuramente di attenzioni e cure costanti.

Qualunque bambino della sua età necessita tuttavia di sorveglianza e non può

essere lasciato solo. Al momento non sussistono pertanto i presupposti per

riconoscere l’atto, così come inteso dalla legge (Allegato III CIGI: “Per i

bambini affetti da autismo infantile o colpiti da frequenti attacchi di

epilessia che nessuna medicazione riesce a tenere sotto controllo il bisogno di

sorveglianza può essere riconosciuto già a partire dai 4 anni, a seconda della

situazione e della gravità del disturbo”)”, che tuttavia non trovano

applicazione nell’esame del diritto ad un assegno per grandi invalidi per

minorenni ai bambini che non hanno ancora raggiunto l’anno di vita (sentenza

9C_428/2011 del 30 marzo 2012: “[…]

Denn

massgebend ist allein, ob gegenüber gesunden Kindern gleichen Alters

tatsächlich ein Mehraufwand besteht. Dies geht auch aus Anhang III KSIH hervor,

da dort zwar jeweils ein durchschnittliches Alter für die Berücksichtigung des

invaliditätsbedingten Mehraufwandes angegeben wird, gleichzeitig aber bei

einzelnen zusätzlichen Bemerkungen klargestellt wird, dass der Mehraufwand

letztlich ab dem Zeitpunkt des ausserordentlichen Ausmasses zu berücksichtigen

ist (vgl. auch Rz. 8088 KSIH).”),

altrimenti non permetterebbe di far nascere il diritto ad un assegno per grandi

invalidi nei primi 12 mesi di età e l’art. 42bis cpv. 3 LAI non avrebbe senso (sentenza

9C_428/2011 del 30 marzo 2012: “[…]

Insoweit

ist die Rüge des Beschwerdeführers, so werde Art. 42bis Abs. 3

IVG umgangen, weil die IV-Stelle mit Blick auf die ohnehin bestehende

Hilfsbedürftigkeit bei Kleinkindern generell nur eine der sechs alltäglichen

Lebensverrichtungen vor dem Erreichen des ersten Geburtstages anerkenne,

begründet […]”).

Scopo dell’inchiesta

doveva essere quello di stabilire se, prima del compimento del primo anno, per

il piccolo ricorrente, rispetto ai bambini sani della sua età, era presente la

necessità di un maggior aiuto per gli atti ordinari della vita e se si poteva

prevedere che vi sarebbe stata una grande invalidità per più di 12 mesi.

Applicando pure, in parte, le età soglia di riferimento e facendo

sistematicamente riferimento a quanto indicato nell’allegato III CIGI, il

funzionario dell’UAI non ha esaminato adeguatamente il diritto del bambino all’assegno

per grandi invalidi.

Va poi aggiunto

che dalla documentazione (segnatamente medica) agli atti, sembra emergere una

situazione diversa rispetto a quanto stabilito in occasione dell’inchiesta

domiciliare, ciò che avrebbe dovuto indurre l’amministrazione a procedere con

ulteriori accertamenti medici e poi sottoporli, per una valutazione, al medico

SMR, dr.ssa med. __________, la quale, del resto, il 3 marzo 2020, aveva già rilevato

come “considerata la grave patologia di cui è affetto con crisi epilettiche

recidivanti, è presumibile che vi sarà una grande invalidità durante più di 12

mesi” (cfr. sentenza 9C_428/2011 del 30 marzo 2012: “[…] Die Vorinstanz hat zur Beurteilung der

Hilflosigkeit allein auf den Abklärungsbericht vom 5. August 2009 abgestellt

und sich mit keinem Wort zu den Arztberichten des Kinderspitals X.________ und

der Frau Dr. med. S.________ geäussert, dies, obwohl bei Unklarheiten über die

Auswirkungen gesundheitlicher Störungen auf alltägliche Lebensverrichtungen

Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen rechtlich geboten sind (E. 2.1

hievor). Damit hat sie den Sachverhalt unvollständig festgestellt, weshalb das

Bundesgericht nicht gebunden ist (vgl. E. 1 hievor) und daher den Sachverhalt

von Amtes wegen festzustellen hat”).

Dalla

documentazione medica prodotta risulta infatti, come evidenziato in sede di

ricorso, che l’interessato sembra necessitare di un maggior bisogno di aiuto rispetto

a un coetaneo non invalido fin dalla sua tenera età, e questo anche sulla base

della documentazione medica già visionata dal medico SMR.

Il Prof. dr. med. __________,

FMH pediatria, __________, il 20 settembre 2019 alla questione di sapere se la

menomazione impone la necessità di una sorveglianza speciale o di un maggiore

aiuto rispetto ad un coetaneo sano, ha risposto affermativamente, indicando “dalla

nascita” (pag. 19 incarto AI). Da parte sua la dr.ssa med. __________,

specialista FMH pediatria, il 23 gennaio 2020 ha affermato che il piccolo “a

causa delle crisi epilettiche severe deve avere una sorveglianza 24 ore su 24”

(pag. 40 incarto AI), il 30 gennaio 2020 ha confermato il contenuto della

richiesta per l’assegno per grandi invalidi dove figura la necessità di aiuto

diretto o indiretto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari

della vita (pag. 45, 46 e 52 incarto AI) e nel mese di febbraio 2020 ha

ribadito che “il bambino necessita di costante sorveglianza a causa delle

importanti crisi epilettiche” (pag. 57 incarto AI).

Il 12 febbraio

2020.

la PD dr.ssa med. __________, __________, ha affermato che il ricorrente “fa

fatica a mangiare le pappe, continua l’allattamento 3 volte al giorno (…) non

si gira spontaneamente, fa fatica con la coordinazione su rotazione passiva,

non riesce a liberarsi il braccio destro in posizione sdraiato sulla pancia.

Riesce a sollevare la testa fino a 90° sulla posizione sdraiata sulla pancia ma

perde velocemente la forza e diventa irrequieto in questa posizione. Afferra

oggetti molto volentieri con la mano sinistra, la destra deve essere attivata

in modo passivo” (pag. 64 incarto AI).

Nel mese di marzo

2020, inoltre, l’ergoterapista SEPS __________, apparentemente, dopo la presa

di posizione del medico SMR (cfr. pag. 71 e 75 incarto AI [la data non è

indicata per esteso]), ha evidenziato come in relazione alla motricità, si

osserva “un’importante ipotonia assiale che influenza l’acquisizione

di

competenze motorie in termini posturali e dinamici.” Il bambino “non ha

ancora acquisito la capacità di rotolare da prono a supino, e viceversa. In

posizione prona talvolta porta l’arto superiore destro in linea mediana,

talvolta esso rimane steso al suolo. Il bambino si presenta piuttosto statico.

In posizione

seduta, l’importante ipotonia determina una postura cifotica, l’iperestensione

della nuca, e conseguentemente anche la difficoltà ad attivarsi motoriamente.

In generale si osserva un’asimmetria fra i due emicorpi con una difficoltà di

gestione del carico, in tutte le posizioni. L’emicorpo destro è soggetto ad

escursioni toniche fino all’ipertonia, che nell’arto superiore si presenta con

uno schema in triplice flessione. Ciò rende difficile l’integrazione dell’arto

superiore nell’esplorazione e nella manipolazione, e lo sviluppo di movimenti

controllati e coordinati dell’arto superiore e della mano. La mano destra è

prevalentemente chiusa a pugno, ma si apprezza una graduale apertura se

manipolato e accompagnato dalla terapista. (…) I pasti sono molto lunghi (la durata

è più di 45 minuti) a causa delle difficoltà sensoriali e funzionali del

distretto oro-facciale. Infatti” il

bambino “tende a rifiutare alcune consistenze (per esempio il passato non

omogeneo), e si osserva una marcata asimmetria fra le competenze motorie

dell’emilato sinistro della bocca rispetto a quello destro. Se stimolato sul

lato destro, si osserva la persistenza di riflessi che ostacolano lo sviluppo

di una motricità più controllata (es. volta il capo), e ha difficoltà ad utilizzare

pattern motori più maturi (es. utilizzo della mandibola su un piano orizzontale

con uno schema diverso dalla suzione)” (pag. 75 incarto AI).

La

dr.ssa med. __________ il 30 marzo 2020 ha evidenziato come il bambino a “livello

di motricità ha un’importante ipotonia assiale che rende difficoltosa

l’acquisizione di competenze motorie in termini posturali e dinamici, quando

sta seduto ha una postura cifotica e una ipertensione nella nuca. Presenta già

un’asimmetria fra i due emicorpi con difficoltà a gestire il carico.

L’alimentazione con latte al seno e due pasti al cucchiaino è rallentata (più

di 45 minuti) a causa delle difficoltà sensoriali e funzionali del distretto

oro-facciale e l’asimmetria motoria” (pag. 78 incarto AI).

Il

27.

ottobre 2020 il responsabile __________ ha rilevato come il piccolo “a

causa del suo problema, ha dei ritardi nello sviluppo che non gli permettono

ancora di rimanere eretto sulle gambe. Fortunatamente i margini di

miglioramento, da quello che abbiamo inteso, sono notevoli e pertanto è

importante cominciare a eseguire delle terapie mirate con gli ausili opportuni”

(pag. 103 incarto AI).

Lo

stesso assistente sociale nell’inchiesta del 14 settembre 2020 ha del resto evidenziato

che secondo la mamma il bambino “riesce unicamente a stare seduto, per terra

con l’ausilio del cuscino – banana o nel parchetto. Non ha imparato a girarsi,

non si alza, non si sposta. Ovunque la madre lo posizioni, lui rimane”, che

“la sera prima di andare a letto, il papà si occupa di alimentare” il

piccolo ”tramite un biberon, tenuto in mano dal papà in quanto” il

bambino “non è in grado di tenerlo da solo” (pag. 93 incarto AI) e che

il bambino “necessita sicuramente di attenzioni e cure costanti” (pag.

95.

incarto AI).

In

queste condizioni la decisione dell’UAI, che si è fondato sull’inchiesta a

domicilio del 14 settembre 2020, non può essere confermata.

Gli

atti devono di conseguenza essere ritornati all’amministrazione affinché

esamini nuovamente le condizioni per il diritto ad un assegno per grandi

invalidi per minorenni, tenendo conto della giurisprudenza federale (sentenza

9C_428/2011 del 30 marzo 2012), e meglio della circostanza che l’inchiesta a

domicilio deve valutare se il ricorrente, prima del compimento del primo

anno di età, necessitava di maggior aiuto nel compimento degli atti

ordinari della vita, nella cura e nella sorveglianza personale, rispetto ad un

coetaneo non invalido e se si può prevedere che l’eventuale

grande invalidità permane per più di 12 mesi, senza riferirsi alle età soglia

di riferimento e senza far sistematicamente riferimento a quanto indicato

nell’allegato III CIGI. La fattispecie andrà poi nuovamente sottoposta al

medico SMR, dr.ssa med. __________, FMH pediatria, che dovrà valutare la

necessità di acquisire eventuali ulteriori atti medici.

Infine,

l’amministrazione, se dati i presupposti, dovrà stabilire la data esatta dell’inizio

dell’eventuale diritto all’assegno per grandi invalidi per minorenni (cfr.

anche art. 42bis cpv. 3 LAI).

La

decisione impugnata deve di conseguenza essere annullata.

2.9

Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis

LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto

(cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con

gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V

402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell’UAI che verserà al

ricorrente, patrocinato, le ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata e l’incarto rinviato all’UAI affinché proceda come ai considerandi.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà fr. 2'500.-- (IVA

inclusa) al ricorrente a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti