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Decisione

32.2021.60

Rendita limitata nel tempo. Rinvio per complemento valutazione medica e per valutazione eventuale diritto a provvedimenti professionali

21 febbraio 2022Italiano112 min

considerata nel suo complesso e non può essere ammessa secondo la Dr.ssa __________

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2021.60

PC/sc

Lugano

21 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici: Daniele

Cattaneo, presidente,

Raffaele

Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice: Paola

Carcano, vicecancelliera

segretario: Gianluca

Menghetti

statuendo sul

ricorso del 5 maggio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 16 marzo 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato il __________ 1961

- dipendente in qualità di panettiere al 100% a tempo indeterminato dal 5

luglio 1993 presso la __________ di __________, in malattia dal 20 giugno 2017

- in data 30 ottobre/6 novembre 2017 ha inoltrato una domanda volta

all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, in quanto affetto da ernia

ombelicale, diastasi muscoli retti, fistola anale (pag. 6-11, 27, 43-48, 81 e

147 incarto AI).

Il 19 aprile 2018 il datore di lavoro ha notificato a RI 1 “l’interruzione

del rapporto di lavoro” dal 31 luglio 2018, “considerata la sua

prolungata assenza e non avendo un impiego da garantire, scaduto il periodo di

protezione dal licenziamento” (pag. 101-102 incarto AI)

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio assicurazione

invalidità (di seguito: UAI) con decisione del 9 gennaio 2019 (preavvisata il 9

novembre 2018; pag. 253-157 incarto AI) ha rifiutato all'assicurato il diritto

a prestazioni AI,

stabilendo un grado di invalidità del 16% (pag. 168-172 incarto AI).

1.2. Con decreto 32.2019.38 del 20

marzo 2019 (pag. 208-211 incarto AI), il TCA ha stralciato la causa “dai

ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti e consistente

nell'annullamento della decisione impugnata del 9 gennaio 2019, nel rinvio

degli atti all'Ufficio assicurazione invalidità al fine di espletare i

necessari accertamenti, e all'emissione di una successiva nuova decisione, che

viene omologata” (pag. 210 incarto AI).

Questa decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.

1.3. RI 1 è a carico della pubblica

assistenza dal 1° agosto 2019 (doc. 260 incarto AI).

1.4. Ritornati gli atti, l’UAI ha

esperito gli accertamenti medici ed economici del caso e, in particolare, ha

acquisito agli atti la perizia pluridisciplinare (medicina interna, chirurgia, reuma-tologia,

neurologia, psichiatria e psicoterapia con test psicodiagnostici) del __________

(di seguito: __________) di __________ del 18 dicembre 2020 (pag. 286-452

incarto AI), il rapporto finale dell’11 gennaio 2021 della consulente in

integrazione professionale (di seguito: CIP; pag. 462-464 incarto AI), il

rapporto finale del 12 gennaio 2021 del medico SMR (dr. med. __________; pag. 465-469

incarto AI) e il calcolo economico (pag. 470-479 incarto AI).

1.5. L’amministrazione, con

progetto di decisione del 14 gennaio 2021 ha preavvisato all’assicurato il

riconoscimento di una rendita intera di invalidità (grado di invalidità del

100%) dal 1° luglio 2018 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI)

limitatamente al 31 gennaio 2019 (trascorsi 3 mesi dall'ogget-tivato

miglioramento dello stato di salute a partire dal 1° novembre 2013 ex art. 88a

cpv. 1 OAI), stabilendo, per il periodo successivo, un grado di invalidità del 24%

(pag. 483-487 incarto AI). Nella medesima occasione ha pure precisato quanto

segue: “(…) Misure d’ordine professionale non sono attuabili. Si resta a

disposizione, su specifica richiesta, per un aiuto al collocamento. (…)”

(pag. 485 incarto AI).

1.6. Dopo aver ricevuto le osservazioni

del 10 febbraio 2021 dell’as-sicurato, patrocinato dall’avv. RA 1 (pag. 495-496

incarto AI), l’UAI, con decisione del 16 marzo 2021, ha confer-mato

integralmente il progetto di decisione (pag. 507-509 e 500-504 incarto AI).

1.7. Contro la precitata decisione

l’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, ha inoltrato un tempestivo ricorso al

TCA postulandone l'annullamento e, in via principale, “il signor RI 1 è

posto a beneficio di rendita di invalidità, sub. Il ricorrente è posto a

beneficio dei necessari provvedimenti di integrazione (provvedimenti di

reinserimento e provvedimenti professionali)” rispettivamente, in via

subordinata, “gli atti sono ritornati all’UAI al quale è ordinato di

esperire nuovi accertamenti medici e di emanare di seguito un nuovo progetto di

decisione” (doc. I, pag. 10).

Sostanzialmente il rappresentante del ricorrente contesta la valutazione medica

(in particolare chirurgica e psichiatrica) operata dall’amministrazione,

ribadendo anche in questa sede che il suo assistito è inabile al 100% sia in

attività adeguate sia nell’attività abituale, a causa degli impedimenti

riconducibili alle patologie psichiatriche a cui si aggiungono le affezioni di

natura somatica (incontinenza fecale e importanti algie). In particolare rileva

quanto segue:

" (…)

L'asserita, non data capacità lavorativa al 90% sarebbe data esclusivamente in

attività manuale leggera semplice e ripetitiva in un ambiente supportivo e

tollerante, senza grandi richieste di performance e pianificazione.

Si tratta a ben vedere di un'attività che non esiste, né è

sufficientemente rappresentata nel mercato del lavoro svizzero, ancorché

equilibrato. L'attività si avvicina ed anzi a nostro modo di vedere sfocia in

un'attività protetta inesistente nel mercato equilibrato del lavoro e che non

può pertanto essere considerata.

Ne discende che non è possibile ammettere una quasi piena capacità

lavorativa in capo al signor RI 1, il quale presenta tutta una serie di

impedimenti di natura motoria e valetudinaria (limiti nello svolgere lavoro

manuali, leggeri, medio-pesanti e pesanti, con neces-sità di cambiare la

postura), soffre di crisi e scariche intestinali ricorrenti e d'incontinenza

(interruzioni del lavoro, impossibilità a pianificare il lavoro e il tempo,

riduzione della resa, pause, ecc.) e presenta una grave patologia psichiatrica

che ne limita ampiamente la resa, la capacità lavorativa e l'interazione con i

terzi (rischio di passare all'atto).

18.

Infine, anche il Dr. __________, con rapporto del 22 febbraio

2021, conferma l'avvenuto aggravamento della condizione psichica del suo

paziente, aggravamento portato in parte dalle condizioni economiche e legato

dai disagi legati all'incontinenza fecale e al successivo licenziamento.

Egli chiede una nuova valutazione delle condizioni psichiche (cfr. rapporto

medico).

Le conclusioni della perizia psichiatrica effettuata per ordine

dell'UAI, sono dunque ancora una volta recisamente contestate.

Si consideri poi, in aggiunta a tutto quanto precede, che il

ricorrente oltre alla patologia psichiatrica soffre d'incontinenza fecale,

dolori diffusi e gastrite. Queste circostanze benché rilevate in sede peritale

non sono state considerate influenti ai fini della valutazione della sua

residua capacità lavorativa.

Ad esempio non si considera, a torto, il fatto che il problema

dell'incontinenza fecale impone l'interruzione regolare dell'attività

lavorativa e la permanenza in bagno ripetuta (7-8 volte al giorno come da atti

medici). Già solo questi aspetti - sui quali il ricorrente non ha alcun margine

di manovra - riducono non solo il tempo di lavoro disponibile, ma pure la resa.

Fatti

I problemi d'incontinenza comportano limitazioni tali da ridurre la capacità

lavorativa del ricorrente da intendere quale durata del lavoro, dovendo egli

intercalare diverse pause per gestire i dolori e l'incontinenza.

Si rimanda in tal senso alle certificazioni agli atti dei medici che si sono

occupati e che si occupano tutt'ora del signor RI 1 e che accertano un'IL del

100%.

Difatti il SMR non considera quale impedimento la necessità di

fare delle pause. Evidentemente a torto.

A ciò si aggiunga il fatto che il ricorrente non può concentrarsi, né dedicarsi

ad attività intense o che impongano una certa durata costante. Egli deve

necessariamente trovarsi nelle vicinanze di un bagno. La paura dell'urgenza e

l'urgenza stessa ne limitano la capacità di concentrazione e la resa.

La capacità lavorativa dell'assicurato dev'essere dunque

considerata nel suo complesso e non può essere ammessa secondo la Dr.ssa __________

in nessuna misura (…).” (doc. I, pag. 7 e 8)

A suffragio delle proprie

argomentazioni ha prodotto il rapporto medico del 3 marzo 2021 della dr.ssa

med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. A4) e il

rapporto medico del 22 febbraio 2021 del dr. med. __________, specialista FMH

in medicina generale e medico di famiglia dell’assicurato (doc. A 5).

Il rappresentante del ricorrente contesta pure la valutazione economica operata

dall’amministrazione, in particolare il reddito da invalido, con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. I, pag. 8 e

9).

Concludendo, il

patrocinatore dell’insorgente osserva pure che:

" 21.

In ogni caso non è dato comprendere - e la

decisione in tal senso è pure contestata - per quali motivi non sia possibile

porre l'assicurato al beneficio dei necessari provvedimenti professionali e/o

di integrazione. Si rinnova dunque la richiesta di accordare provvedimenti

professionali al ricorrente viste le indubbie difficoltà di quest'ultimo a

reintegrare il mondo del lavoro.

22.

Di conseguenza, tenuto altresì conto di quanto discusso per gli

aspetti medici, la decisione dell'UAI dev'essere annullata e va riconosciuta al

ricorrente una rendita d'invalidità.

23.

Nella denegata ipotesi in cui cod. lod. Tribunale non intendesse

aderire a quanto precede, tenuto conto che di tutta evidenza le conclusioni

della perizia pluridisciplinare sono errate, l'assicurato presentando

impedimenti che non sono stati - a torto - considerati e, riconducibili alle

note ed oggettivate patologie psichiatriche e somatiche, chiediamo che la

decisione dell'UAI sia annullata e che sia ordinato all'UAI di far esperire una

nuova perizia in particolare in ambito psichiatrico. (…)”. (doc. I, pag. 9)

1.8. Nella risposta del 18 giugno

2021 l'UAI, ha postulato la reiezione del ricorso - sulla base del complemento

peritale del __________ del 27 maggio 2021 (doc. V-1) - con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).

1.9. Il 30 giugno 2021 l’avv. RA 1

ha comunicato al TCA quanto segue:

" (…) Il

signor RI 1 non può, che contestare la risposta dell'UAI, nonché il complemento

medico prodotto dall'amministrazione. Ciò vale sia per quanto attiene al

contenuto e alle conclusioni, sia poiché gli aspetti di natura medica avrebbero

dovuto essere istruiti ai sensi della LPGA e della LAI in sede di procedura

amministrativa e non nel contesto della procedura contenziosa giudiziaria

dinanzi a codesto lod. Tribunale.

Egli stigmatizza altresì il fatto di aver dovuto attivare una

procedura ricorsuale onerosa per veder l'amministrazione eseguire gli

accertamenti (lo si ribadisce, contestati) che avrebbe comunque dovuto fare in

fase pre-processuale. (…)” (doc. VIII)

1.10. Il 12 luglio 2014 (recte:

2021) l’avv. RA 1 si è riconfermato soffermandosi su alcuni punti (in particolare,

puntualizzando che le “conclusioni rese dai medici Al, peraltro - Io si

ribadisce - in ambito ricorsuale, ovvero contenzioso, circostanza che di per sé

priva le considerazioni della Dr.ssa __________ di qualsivoglia equidistanza e

valenza probante. Ciò vale a fortiori laddove l'UAl non ha nemmeno rispettato i

diritti di partecipazione che la legge riconosce all'assicurato, violando al

contempo il suo diritto di essere sentito nella sua declinazione della

partecipazione all'assunzione delle prove.”; doc. X, pag. 10), nelle

proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (doc. X). A suffragio delle proprie argomentazioni ha

prodotto il rapporto medico del 12 luglio 2021 della dr.ssa med. __________ (doc.

B).

1.11. Nelle osservazioni del 10

settembre 2021 l'UAI, ha postulato la reiezione del ricorso - sulla base del

complemento peritale del __________ del 23 agosto 2021 (doc. XIV-1) - con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.

XIV).

1.12. Il 29 settembre 2021 l’avv. RA

1 ha comunicato al TCA quanto segue:

" (…)

Premetto che l'UAI, nella misura in cui ha ritenuto necessario chiedere

nuovamente il parere di uno specialista, avrebbe dovuto interpellarne un

diverso, posto come d'ingresso era evidente che la Dr.ssa __________ avrebbe

riconfermato una posizione già ribadita a più riprese.

(…).

In particolare, si nota che si è ancora in presenza di una differente

valutazione del caso da parte delle due specialiste che indicano due diverse

diagnosi.

(…).

La posizione della Dr.ssa __________ era e resta dunque senz'altro atta a far

nascere più di un ragionevole dubbio in merito alle conclusioni della Dr.ssa __________.

(…).

Visto quanto precede, sono a confermare integralmente la richiesta di

accoglimento del ricorso di data 5.5.2021, con richiesta aggiuntiva a cod. Lod.

Tribunale di far esperire una perizia giudiziaria.” (doc. XVI)

A suffragio delle proprie

argomentazioni ha prodotto il rapporto medico del 25 settembre 2021 della

dr.ssa med. __________ (doc. C).

1.13. Nelle osservazioni del 12 novembre

2021 l'UAI, ha postulato la reiezione del ricorso - sulla base del complemento

peritale del __________ del 25 ottobre 2021 (doc. XX-1) e del complemento

peritale dell’8 ottobre 2021 della dr.ssa med. __________, specialista FMH in

psichiatria e psicoterapia (doc. XX-2) - con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XX).

1.14. Il 29 novembre 2021 l’avv. RA

1 ha comunicato al TCA quanto segue:

" (…) appare

d’acchito evidente che permane una netta discrepanza tra le valutazioni

esperite dalla Dr.ssa __________ e quelle della curante.

(…).

Visto quanto precede, sono a confermare integralmente la richiesta di accoglimento

del ricorso di data 5.5.2021, con richiesta aggiuntiva a cod. Lod. Tribunale di

far esperire una perizia giudiziaria, in effetti, si nota che permane una netta

discrepanza di posizione tra le due specialiste senz'altro atta a far nascere

più di un ragionevole dubbio in merito alle conclusioni del perito

assicurativo. (…)” (doc. XXII)

A suffragio delle

proprie argomentazioni ha prodotto il rapporto medico

del 26 novembre 2021 della dr.ssa med. __________ (doc. C).

1.15. Nelle osservazioni del 21 novembre

2021 l'UAI, ha postulato la reiezione del ricorso - sulla base del complemento

peritale del __________ del 15 dicembre 2021 (doc. XXVI-1) - con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XXVI).

1.16. Il 27 dicembre 2021 l’avv. RA

1 si è riconfermato nelle proprie tesi e domande (doc. XXVIII). Il doc. XXVIII

è stato trasmesso, per conoscenza, all’UAI (doc. XXIX).

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

Per quanto riguarda la

tempestività del ricorso, il legale dell’insorgente rileva di aver ricevuto la

decisione contestata, inviata per posta semplice, il 22 marzo 2021 (doc. I,

pag. 2).

Secondo la giurisprudenza,

l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione incombe

all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la

notifica o la relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa stato la

versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).

Nel caso concreto, nella

risposta di causa l’Ufficio AI ha fatto presente di non essere in grado di

accertare la data di ricezione della decisione contestata da parte

dell’assicurato, poiché non inviata per raccomandata ma per posta semplice

(doc. VI, pag. 2).

Siccome non vi sono motivi

per dubitare della versione del ricorrente, il presente ricorso è da ritenere

tempestivo, essendo stato inoltrato all’ufficio postale il 5 maggio 2021 (cfr.

traccia-mento invio raccomandata n. __________ in

ossia entro 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata (cfr. art. 60

cpv. 1 LPGA), tenuto conto della sospensione dei termini dal settimo giorno

precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso (cfr.

art. 11 lett. a Lptca).

Ne consegue che il ricorso

è tempestivo.

nel merito

2.2

Oggetto del contendere è

sapere se è l'assicurato ha diritto ad una rendita di invalidità intera anche

successivamente al 31 gennaio 2019 oppure se tale prestazione deve essere soppressa.

Il rappresentante dell’assicurato non contesta difatti la decisione

dell’UAI, nella misura in cui ha riconosciuto al suo cliente, una rendita

intera (grado di invalidità: 100%) di invalidità dal 1° luglio 2018 (alla

scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) fino al 31 gennaio 2019. Per

contro egli censura invece che essa sia stata limitata al 30 gennaio 2019,

visto che lo stato di salute del suo assistito non sarebbe migliorato a

decorrere dal 1° novembre 2018, contrariamente a quanto ritenuto

dall’amministrazione, in base a quanto indicato dai periti del __________ e dal

SMR.

2.3

Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi fondamentali

dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno

1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di

cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,

non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI

prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al

guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI

prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a

cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività

lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il

reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16

LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito

del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e

dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84

consid. 1b).

Nel confronto dei redditi

la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TF i due redditi,

dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno

stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati

sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid.

2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è

tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una

carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o

linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza

confermata dall'allora TF con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

2.4

Per costante giurisprudenza,

quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un

certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo

successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di

decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;

SVR 2006 IV Nr. 13; STF I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre

2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24

febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA

stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce

una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1.

OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF

8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STF 29 maggio 1991 nella causa St.;

RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al

momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già

un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012

del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI,

se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di

invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di

nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla

rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la

prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28

cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa

valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STF I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer

1/06, pag. 64-65).

(STCA 32.2019.137 del 25

maggio 2020, consid. 2.5, STCA 32.2019.168 del 9 giugno 2020, consid. 2.3, STCA

32.2020.63

del 23 novembre 2020, consid. 2.3 e STCA 32.2020.92 del 18 gennaio

2021, consid. 2.4).

2.5

Per quel che concerne

l’invalidità psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30

novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale

ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti

secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona

interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in futuro

applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per

depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato

il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr. comunicato stampa del

Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nel 2015 il Tribunale

federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una

rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche

oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141

V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi

casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una

procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo

potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando

da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un

altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione

complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra

l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova

(cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle due sentenze del 30

novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura

appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove

è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in

particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.

Le malattie psichiche

possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in

maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è

necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo

giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la

questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione

delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto da quell'elemento

non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona

toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve

essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in

presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi

probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un

esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità

lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa

comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una

limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza

precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio

gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo

se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il

cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale

più in maniera assoluta.

Ora invece, come nelle

altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata

riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di

un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,

in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad

ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle

prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Con sentenza 9C_845/2016

del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e

8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie

raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro

valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del

singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche

sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di

prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al

diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137

del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è

stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in

DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha

confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche in

seguito (cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid. 3.3.1 e 3.3.2;

8C_6/2018 del 2 agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3; 8C_309/2018 del 2 agosto

2018.

consid. 3.2; 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 2.2.).

Vedi pure STCA 32.2018.145

del 21 ottobre 2019, consid. 2.3, STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid.

2.3, STCA 32.2020.8 del 20 agosto 2020, consid. 2.4, STCA 32.2020.42 del 21

dicembre 2020, consid. 2.5, STCA 32.2020.92 del 18 gennaio 2021, consid. 2.5 e

STCA 32.2020.88 del 31 maggio 2021, consid. 2.4).

2.6

Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate.

Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento

Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha

rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una

perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti

dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie

SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della

parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va infine evidenziato che

in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento

anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla

posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15

gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che

uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va poi rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo,

“La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale

vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127

V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le

considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme

Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 p. 105

ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il perito deve anche

valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il

carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze

tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei

dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,

le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in

DTF 130 V 352; STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001; STCA 32.2019.174 del 13

luglio 2020, consid. 2.10).

Vedi pure STCA 32.2020.42

del 21 dicembre 2020, consid. 2.6, STCA 32.2020.92 del 18 gennaio 2021, consid.

2.6

e STCA 32.2020.88 del 31 maggio 2021, consid. 2.5.

2.7

Ad una perizia allestita

esclusivamente sulla base degli atti dell'incarto può essere riconosciuto

valore probante nella misura in cui quest'ultimo contenga sufficienti

apprezzamenti medici che, a loro volta, si fondano su un esame personale

dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s. consid. 5b ed il riferimento; “Aktegutachten”).

Tale giurisprudenza va

tuttavia relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che

necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo

settore della medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un

consulto personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in

RAMI 2001 U 438, p. 345 s.; STCA dell'8 agosto 2002 nella causa T., 35.2000.34;

STCA 35.2005.9 dell'8 novembre 2005, consid. 2.9; STCA 32.2005.134 dell'8

maggio 2006; STCA 32.2013.157 del 29 settembre 2014, consid. 2.9; STCA

35.2014.111

del 13 aprile 2015, consid. 2.10; STCA 35.2018.11 del 9 maggio

2018, consid. 2.8; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.5; STCA 32.2019.47

del 24 febbraio 2020, consid. 2.5; STCA 32.2019.145 del 9 giugno 2020, consid.

2.12).

Vedi pure STCA 32.2020.42

del 21 dicembre 2020, consid. 2.7, STCA 32.2020.92 del 18 gennaio 2021, consid.

2.7

e STCA 32.2020.88 del 31 maggio 2021, consid. 2.6.

2.8

2.8.1

Nella presente fattispecie con

la decisione avversata l’UAI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera

di invalidità (grado di invalidità del 100%) dal 1° luglio 2018 (alla scadenza

dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) limitatamente al 31 gennaio 2019 (trascorsi

3.

mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute a partire dal 1°

novembre 2018 ex art. 88a cpv. 1 OAI), ritenendolo inabile al lavoro,

nell’attività abituale di “panettiere”, in percentuali variabili tra il 100% e

il 50% dal 20 giugno 2017 al 31 dicembre 2019 e al 65% dal 1 gennaio 2019 e

continua rispettivamente, in attività adeguate, al 100% dal 20 giugno 2017

all’11 settembre 2017, 0% dal 12 settembre al 30 novembre 2017, 100% dal 1°

dicembre 2017 al 16 aprile 2018, 100% dal 1° luglio 2018 al 31 ottobre 2018,

10% dal 1° novembre 2018 al 30 ottobre 2019, 100% dal 31 ottobre 2019 al 18

novembre 2019 (“Periodo IL inferiore a 3 mesi (art. 88a OAI)”: pag. 500

incarto AI) e 10% (presenza a tempo pieno con riduzione del rendimento del 10%)

dal 19 novembre 2019 e continua.

2.8.2

L’UAI ha acquisito agli atti

l’incarto LAMal (pag. 543-608 incarto AI). Esso contiene la perizia del 26 settembre

2018.

(pag. 570-576 incarto AI) del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria

e psicoterapia, che - dopo avere riassunto la relazione medica del 17 settembre

2018.

della dr.ssa __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia

(giusta la quale l’assicurato era affetto da “sindrome da disadattamento con

rischio di evoluzione in depresione reattiva (F 32.1).”) - ha posto la

diagnosi di “Disturbo dell’adattamento con reazione ansiosa-depressiva

(F43.22)” e ha concluso quanto segue: “(…). Dal profilo

medico-psichiatrico, in base alle risultanze del mio esame clinico odierno,

posso confermare la presenza di uno stato ansioso-depressivo che non è tuttavia

di entità tale da giustificare un'inabilità lavorativa prolungata. In questo

senso, considerati anche i previsti nuovi accertamenti internistici (la cui

data non sembra essere stata ancora fissata) ritengo ragionevolmente

proponibile e esigibile la ripresa completa di un'attività lavorativa come

quella precedentemente svolta a partire dal 01.11.2018, salvo complicazioni.

La ripresa di un'attività lavorativa sarebbe indicata anche dal profilo

terapeutico e non costituirebbe un rischio aggiuntivo per le condizioni di

salute dell'interessato.

Saranno poi eventualmente i medici internisti a stabilire eventuali ulteriori

limitazioni della capacità lavorativa dal profilo somatico/gastroenterologico.

Non sono tuttavia escluse resistenze anche per ragioni psicosociali.” (pag.

575-576 incarto AI; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice).

2.8.3

L’UAI ha inoltre incaricato il

__________ (di seguito: __________) di eseguire un accertamento

pluridisciplinare (medicina interna, chirurgia, reumatologia, neurologia,

psichiatria e psicoterapia con test psicodiagnotici). La perizia del __________

è datata 18 dicembre 2020 (pag. 286-452 incarto AI).

In tale ambito i medici del __________, dopo aver elencato gli atti ed esposto

dettagliatamente l'anamnesi (famigliare, personale-sociale, professionale,

patologica e sistemica), le constatazioni soggettive ed obiettive, la

descrizione della giornata, la terapia, gli esami di laboratorio del 5 marzo

2020.

(ematologico, ematochimico, screening tiroideo, altri esami di

laboratorio, tasso psicofarmaci, tasso analgesici, esame delle urine) e gli

esami psicodiagnostici del 17 marzo 2020 (MMPI-2-RF e SIMS) dello psicologo __________,

hanno sottoposto l'assicurato ad un consulto internistico (dr.ssa med. __________),

ad un consulto chirurgico (dr. med. __________), ad un consulto neurologico

(dr. med. __________), ad un consulto reumatologico (dr. med. __________), ad

un consulto psichiatrico (dr.ssa med. __________).

2.8.4

Dal profilo internistico,

l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame nell’ambito della perizia __________,

grazie al consulto specialistico del 26 febbraio 2020 (dalle ore 13.36 alle ore

16.35, con 15 minuti di pausa) della dr.ssa med. __________, specialista FMH in

medicina interna generale, che - dopo avere posto la diagnosi senza influsso

sulla capacità lavorativa di “Ipovitaminosi D non sostituita. Iperglicemia

(a digiuno?) a 8,2 mmol/l (5.3.2020): Gastrite cronica con GERD. Stato dopo

eradicazione HP” - ha attestato, dal profilo internistico, una piena

capacità lavorativa dell’assicurato (pag. 320, 321 e 325 e 326 incarto AI),

riconoscendo le incapacità lavorative totali durante le ospedalizzazioni: dal 6

all’8 dicembre 2017 (primo intervento fistola anale), dal 16 al 18 marzo 2018

(secondo intervento fistola anale); dal 5 all’8 luglio 2019 (intervento neurochirurgico

al rachide lombare) e dal 31 ottobre al 18 novembre 2019 (ospedalizzazione

presso la Clinica __________; pag. 325 incarto AI).

2.8.5

Per quanto riguarda la patologia

reumatologica, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame

nell’ambito della perizia __________, grazie al consulto specialistico del 27

maggio 2020 del dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia, il quale,

nel referto del 28 maggio 2020 (pag. 345-357), dopo aver descritto l'anamnesi e

l’esame clinico, ha attestato la presenza con ripercussione sulla

capacità lavorativa di “Sindrome lombo-vertebrale con leggera componente

spondilogena a destra in stato dopo sindrome irritativa radicolare compressiva

deficitaria motorica e sensitiva L4 a destra per un'ernia discale L4-L5,

lussata caudalmente con compressione della radice di L4 e stato dopo intervento

chirurgico decompressivo con sequestrectomia L4-L5 a destra il 5.7.2019.

Iniziale rizartrosi a destra più che a sinistra e artrosi alle articolazioni

interfalangee prossimali del pollice destro più che a sinistra.” e la

presenza senza ripercus-sione sulla capacità lavorativa di “Tendenza

ad un iniziale sviluppo di reumatismo delle parti molli, prevalentemente sul

lato destro. Metatarsalgia a sinistra, su piede piano trasverso, alluce valgo e

tendenza a piede piatto.” (pag. 353 e 354 incarto AI).

Per quanto riguarda la capacità lavorativa dell’assicurato, il perito ha

ritenuto quanto segue:

" (…)

8.1

Capacità lavorativa nell'attività svolta finora

Ritengo che l'assicurato presenti una capacità lavorativa del 50%

nell'ultima attività professionale svolta e questo a partire dall'inizio di

gennaio del 2020.

Egli presenta per quest'attività professionale una riduzione del

rendimento del 50%. Si tratta di un'attività piuttosto stressante, durante la

quale l'assicurato deve entrare e uscire ripetutamente dai congelatori e

lavorare accanto a forni molto caldi. Deve trasportare dei vassoi che possono

raggiungere anche pesi superiori ai 10 kg. Deve alzare questi vassoi,

trasportarli. Deve eseguire movimenti di rotazione della colonna vertebrale e

deve anche tenere questi vassoi con le mani. Alle volte deve impastare e quasi

sempre deve informare e togliere questi vassoi dal forno. Da maggio 2019 fino a

gennaio 2020 abile allo 0%.

Per quanto riguarda l'attività di casalingo da sempre abile al lavoro

nella forma completa. Si tratta di un'economia domestica di una sola persona.

L'assicurato fa tutto da solo.

8.2

Capacità lavorativa in un'attività adeguata

Ritengo che per quanto riguarda un'attività lavorativa adeguata,

che tenga in considerazione le limitazioni funzionali da me sopra elencate,

l'assicurato presenti una capacità lavorativa nella forma completa, con un

rendimento al 100% sull'arco di un'intera giornata dall'inizio di gennaio 2020.

(…)” (pag. 356 incarto AI; n.d.r.: il grassetto e le sottolineature non sono

della redattrice)

2.8.6

Per quanto riguarda la patologia

chirurgica, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame

nell’ambito della perizia __________, grazie al consulto specialistico del 3

marzo e del 25 maggio 2020 del dr. med. __________, specialista FMH in

chirurgia e chirurgia viscerale, il quale, nel referto del 17 agosto 2020 (pag.

358-377), dopo aver descritto l'anamnesi e l’esame clinico, ha attestato la

presenza con ripercussione sulla capacità lavorativa di una “Ernia

ombelicale asintomatica con diastasi dei retti addominali al momento priva di

indicazioni chirurgiche.” (pag. 322 incarto AI) e la presenza senza ripercussione

sulla capacità lavorativa di:

" (…)

• Esiti di incisione di ascesso perianale con resezione di polipo

fibroepiteliale anteriore (marisca) nel Gennaio 2016 con:

• Diagnosi di fistola anale posteriore (ore 6 in SSL) mediante

endosonografia 19.12.2017 evento di fistulectomia posteriore con copertura

dell'ostio interno mediante lembo mucoso

• St. dopo fistulotomia perianale per fistola anale recidivante

16.03.2018

• Microincontinenza su "soiling" con sintomi perianali irritativi

• Obesità,

• Pregresso abuso nicotinico (ca. 27 pacck/years.

• St. dopo eradicazione per Gastrite H. pylori positive con:

o Test dell'ureasi risultato positivo per Helicobacter Pylori per il quale

riferisce di avere eseguito un trattamento antibiotico senza successivo

controllo dell'avvenuta eradicazione (7.2017).

o esami bioumorali 15.10.2018 con riscontro di anticorpi per celiachia

negativi; riferita intolleranza al lattosio negativa; pregressa infezione HBV

(vedi valori anticorpali); AST 20 U/I, ALT 42U/I, ALP 50 U/I, GGT 88U/I

15.10.2018)

• 05.07.2019 St. dopo sequestrectomia L4-L5 destra per ernia discale L4-L5

lussata cranialmente determinante radicolopatia L4destra.

▪ Sindrome ansioso-depressiva.” (pag. 272 e 373 incarto AI)

Per quanto riguarda la capacità lavorativa dell’assicurato, il perito ha

ritenuto quanto segue:

" 8.1

Capacità lavorativa nell'attività finora svolta

• Quante ore di presenza può garantire l'assicurato

nell'attività svolta in precedenza?

8-9 ore per le patologie inerenti la sfera chirurgico addominale.

• Durante questo periodo di presenza si manifesta anche una

limitazione della capacità di rendimento? In caso affermativo, in che misura e

perché?

Per gli aspetti di competenza strettamente chirurgico-addominali

vi è riduzione del rendimento del 50% che si giustifica per le limitazioni

dovute all'ernia della parete addominale (l'A dovrebbe essere dispensato a

sollevare pesi oltre 7-10 kg).

• Come valuta complessivamente la capacità lavorativa nell'attività svolta

finora, in rapporto a un grado d'occupazione del 100%?

Capacità lavorativa del 50% per la mia specialità.

Come si sviluppa nel tempo questa capacità lavorativa?

Per patologia di pertinenza chirurgico-addominale si giustifica

l'inabilità lavorativa completa dal 20.6.2017 (ernia ombelicale), abile al 50%

dal 12.9.2017 al 30.11.2017 per miglioramento, poi nuovamente inabile al 100%

(per fistola anale) dall'1.12.2017 fino al 16 aprile 2018 (a un mese

dall'ultimo intervento di recidiva per fistola anale). Quindi abile al 50% in

modo definitivo (limitazioni per ernia ombelicale).

8.2

Capacità lavorativa in un'attività adeguata

• Quali requisiti dovrebbe soddisfare un'attività adeguata in

modo ottimale alla disabilità?

Attività lavorativa con dispensazione da sollevamento pesi oltre

7-9 kg.

• Quante ore di presenza al giorno potrebbe garantire al massimo

l'assicurato in un'attività di questo tipo?

8-9 ore

• Durante questo periodo di presenza si assiste a una limitazione della capacità

di rendimento anche in un'attività adeguata? In caso affermativo, in che misura

e perché?

Da un punto di vista somatico e funzionale penso non vi siano

limitazioni importanti in una attività adeguata come descritto in precedenza.

• Come valuta complessivamente la capacità lavorativa in

un'attività adeguata nel libero mercato del lavoro, in rapporto a un grado

d'occupazione del 100%?

100.

% in attività adeguata.

• Come si sviluppa nel tempo questa capacità lavorativa?

Per patologia di pertinenza chirurgico-addominale in attività

adatta si giustifica l'inabilità lavorativa completa dal 20.6.2017 (ernia

ombelicale), abile al 100% dal 12.9.2017 al 30.11.2017 per miglioramento, poi

nuovamente inabile al 100% dal 1.12.2017 (per fistola anale) fino al 16 aprile

2018.

(a un mese dall'ultimo intervento di recidiva per fistola anale). Quindi

abile al 100%. (…)”

(pag. 374-376 incarto AI; n.d.r.: il grassetto non è

della redattrice)

2.8.7

Per quanto riguarda la patologia

neurologica, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame

nell’ambito della perizia __________, grazie al consulto specialistico del 17

marzo 2020 del dr. med. __________, il quale, nel referto del 18 marzo 2020

(pag. 378-384), dopo aver descritto l'anamnesi e l’esame clinico, ha attestato

la presenza con ripercussione sulla capacità lavorativa di uno “Stato

da intervento di discectomia L4/5 a destra (5.07.2019) con iniziale sindrome

radicolare deficitaria L4 a destra, attualmente solo con minimi residui

radicolari.” (pag. 382 incarto AI).

Per quanto riguarda la capacità lavorativa dell’assicurato, il perito ha

ritenuto quanto segue:

" (…)

8.1

Capacità lavorativa nell'attività finora svolta

• Quante ore di presenza può garantire l'assicurato

nell'attività svolta in precedenza?

Dal punto di vista neurologico l'A. potrebbe garantire un'attività

di 8 ore al giorno.

• Durante questo periodo di presenza si manifesta anche una limitazione

della capacità di rendimento? In caso affermativo, in che misura e perché?

Vi è una limitazione del rendimento valutabile attualmente al 10%

dal punto di vista neurologico. Questa è dettata dal fatto che il paziente

presenta comunque tuttora lievi deficit di tipo L4 alla gamba destra che

potrebbero accentuarsi in caso di un carico rilevante della colonna lombare.

• Come valuta complessivamente la capacità lavorativa

nell'attività svolta finora, in rapporto a un grado d'occupazione del 100%?

Dal punto di vista neurologico la capacità lavorativa

nell'attività svolta fino ad ora è del 90%

• Come si sviluppa nel tempo questa capacità lavorativa?

Il paziente ha avuto un periodo di incapacità lavorativa nella

fase perioperatoria in luglio 2019. La fase più acuta si era sviluppata in

giugno 2019 e possiamo ritenere che almeno fino al 30 settembre 2019 il

paziente era inabile al lavoro al 100%. A partire dal primo ottobre 2019 la

situazione neurologica era complessivamente stabilizzata e abbastanza

favorevole per cui l'indicazione di una incapacità lavorativa del 10% dal punto

di vista neurologico vale a partire dal 1° ottobre 2019.

8.2

Capacità lavorativa in un'attività adeguata

Quali requisiti dovrebbe soddisfare un'attività adeguata in

modo ottimale alla disabilità?

Dal punto di vista neurologico sarebbe favorevole che il paziente non debba

effettuare sforzi rilevanti con la colonna lombare, non debba sollevare pesi e

che abbia la possibilità di cambiare frequentemente posizione.

Quante ore di presenza al giorno potrebbe garantire al massimo l'assicurato

in un'attività di

questo tipo?

8.

ore al giorno.

Durante questo periodo di presenza si assiste a una limitazione

della capacità di rendimento anche in un'attività adeguata? In caso

affermativo, in che misura e perché?

Dal punto di vista neurologico non vi è limitazione della capacità

di rendimento anche in attività adeguata.

Come valuta complessivamente la capacità lavorativa in un'attività adeguata

nel libero mercato del lavoro, in rapporto a un grado d'occupazione del 100%?

100%.

Come si sviluppa nel tempo questa capacità lavorativa?

Il paziente ha avuto un periodo di incapacità lavorativa nella

fase perioperatoria in luglio 2019. La fase più acuta si era sviluppata in

giugno 2019 e possiamo ritenere che almeno fino al 30 settembre 2019 il

paziente era inabile al lavoro al 100% per qualunque attività. A partire dal

primo ottobre 2019 vale una capacità lavorativa del 100% anche in attività

adatta. (…)” (pag. 383-384 incarto AI; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice)

Nel complemento del 5

novembre 2020 il perito neurologo ha precisato che la leggera/moderata paresi

facciale periferica a sinistra idiopatica risultante dal rapporto del 28

febbraio 2020 dell’Ospedale __________ di __________ era praticamente risolta

al momento della sua valutazione del 17 marzo 2020 (pag. 385 incarto AI).

2.8.8

Dal profilo psichiatrico,

l’assicurato è stato sottoposto al consulto specialistico del 12 marzo 2020 (della

durata di 95 minuti) e del 27 aprile 2020 (della durata di 90 minuti) della dr.ssa

med. __________, la quale, nel rapporto dell’11 maggio 2020 (pag. 386-409) -

dopo elencato gli atti ed esposto dettaglia-tamente l'anamnesi, le

constatazioni soggettive, la descrizione della giornata, la terapia, i dosaggi

ematici dei farmaci, e gli esami psicodiagnostici del 17 marzo 2020 (MMPI-2-RF

e SIMS) dello psicologo __________, lo status psichico secondo i criteri

AMDP System e il colloquio telefonico del 4 maggio 2021 con la psichiatra

curante, dr.ssa med. __________ - ha posto la diagnosi con influenza

sulla capacità lavorativa di “Sindrome ansioso-depressiva con aspetti di

somatizzazione (ICD-10; F. 41.2), evoluzione da precedente sindrome da

disadattamento reazione mista ansioso depressiva in tratti narcisistici-impulsivi.”

(pag. 404 incarto AI; n.d.r.: la sottolineatura non è della redattrice).

Per quanto riguarda la capacità lavorativa dell’assicurato, la perita ha

ritenuto quanto segue:

" (…)

8.1

CL nell'attività abituale

Si stima che dal lato esclusivamente psichiatrico sussista

nell'attività abituale di panettiere-panificatore una CL dell'70% (riduzione

del rendimento) a decorrere dal 1.11.2018. La riduzione è dovuta alla

sintomatologia ansioso-depressiva con somatizzazioni che causa una riduzione

della flessibilità e persistenza in un'attività piuttosto gravosa sul piano

dell'impegno fisico e degli orari. Precedentemente si attestano i periodi di CL

certificata dalla curante dr. med. __________ e dal dr. med. __________. Durante

il periodo di ricovero stazionario presso la Clinica __________ la CL è da

considerarsi nulla.

8.2

CL nell'attività adeguata

In attività adatta, non particolarmente gravosa sul piano fisico, con orari

regolari, mansioni semplici e ripetitive, compatibili con l'iter formativo e le

inclinazioni personali, si stima una CL del 90% (riduzione del rendimento) a

decorrere dal 1.11.2018. Precedentemente si attesta la CL certificata dalla

curante dr. med. __________ dal dr. med. __________. Durante il periodo di

ricovero stazionario presso la Clinica __________ la CL è da considerarsi

nulla.” (pag. 407 e 408 incarto AI; n.d.r.: il grassetto non è della

redattrice).

Nel complemento del 9

novembre 2020 la perita psichiatra ha precisato che il rapporto di dimissioni

della Clinica __________ del 17 gennaio 2020 e gli appunti della figlia

dell’assicurato del 31 ottobre 2018 sono stati già esaminati e non apportano

modifiche rispetto alle conclusioni peritali formulate in data 11 maggio 2020,

rilevando che il

" (…) primo

documento era già stato preso in considerazione il rapporto breve di dimissioni

dalla clinica __________ del 17.01.2020, citato agli atti della perizia alla

pagina 8.

Le differenti conclusioni diagnostiche sono state argomentate al punto 6 della valutazione

peritale.

In merito al secondo documento, ovvero gli appunti della figlia del 31.10.2020,

pure esso era stato preso in considerazione, citato agli atti alla pagina 5

della perizia, in quanto era stato consegnato direttamente dall'assicurato al momento

della valutazione peritale” (pag. 410 incarto AI; n.d.r.: la sottolineatura non

è della redattrice)

2.8.9

Globalmente, quindi,

nel rapporto peritale del 18 dicembre 2020 i medici del __________, sulla base

delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della

ricorrente presso il citato centro d’accertamento come pure di una esauriente

discussione avvenuta tra di loro in data 17 dicembre 2020 tramite

teleconferenza (pag. 328), hanno posto le seguenti diagnosi (pag. 335):

" (…)

B. Diagnosi rilevanti con e senza ripercussioni sulla capacità

lavorativa

B.1 Diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla capacità

lavorativa

Ernia ombelicale asintomatica con diastasi dei retti addominali al

momento apparentemente priva di indicazioni chirurgiche.

Sindrome ansioso-depressiva con aspetti di somatizzazione (ICD-10

F41.2), evoluzione da precedente sindrome da disadattamento reazione mista

ansioso-depressiva in tratti narcisistico-impulsivi.

Sindrome lombovertebrale con leggera componente spondilogena a ds.

in stato dopo sindrome irritativa radicolare compressiva deficitaria motorica e

sensitiva L4 a ds. per un'ernia discale L4-L5, lussata caudalmente con

compressione della radice di L4 e stato dopo intervento chirurgico

decompressivo con sequestrectomia L4-L5 a ds. il 5.7.2019, con iniziale

sindrome radicolare deficitaria L4 a ds., attualmente con solo minimi residui

radicolari.

Iniziale rizartrosi a ds. più che a sin, e artrosi alle

articolazioni interfalangee prossimali del pollice ds. più che a sin.

B.2 Diagnosi rilevanti senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

Tendenza ad un iniziale sviluppo di reumatismo delle parti molli,

prevalentemente sul lato ds.

Metatarsalgia a sin, su piede piano trasverso, alluce valgo e

tendenza a piede piatto.

Obesità.

Pregresso abuso nicotinico (ca. 27 pack/years).

Stato dopo eradicazione per gastrite Helicobacer pylori positiva

con:

- test dell'ureasi risultato positivo per Helicobacter pylori per

il quale riferisce di avere eseguito un trattamento antibiotico senza

successivo controllo dell'avvenuta eradicazione (luglio 2017),

- esami bioumorali, 15.10.2018, con riscontro di anticorpi per

celiachia negativi; riferita intolleranza al lattosio negativa; pregressa

infezione HBV (vedi valori anticorpali); AST 20 U/I, ALT 42 U/I, ALP 50 U/I,

GGT 88 U/I 15.10.2018).

lpovitaminosi D non sostituita.

Iperglicemia (a digiuno?) a 8,2 mmo1/1 (5.3.2020).” (pag. 335

incarto AI; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice)

I periti hanno

puntualizzato (pag. 336-337) quanto segue:

" (…)

C Ripercussioni funzionali dei reperti / delle diagnosi

Per l'aspetto reumatologico, l'A. svolgeva un'attività lavorativa

piuttosto stressante, durante la quale deve entrare e uscire ripetutamente dal

congelatore e lavorare accanto a forni molto caldi. Deve trasportare dei

vassoi, che possono raggiungere anche pesi >10 kg. Deve alzare questi

vassoi, trasportarli. Deve eseguire movimenti di rotazione della colonna

vertebrale, deve anche tenere questi vassoi con le mani. Alle volte deve impastare

e quasi sempre deve infornare e togliere questi vassoi dal forno. L'A. è dunque

limitato in attività lavorative non ergonomiche per la colonna vertebrale,

particolarmente pesanti, in cui debba alzare ripetutamente pesi >8-10 kg,

limitato nel mantenere posizioni statiche prolungate. È limitato nei movimenti

ripetitivi di rotazione e torsione del tronco e limitato nel salire e scendere

ripetutamente le scale. Limitato in parte, seppur non in maniera eccessiva, dai

disturbi alle articolazioni delle dita delle mani in attività in cui debba

svolgere lavori manuali fini o debba con le mani fare forza, stringere oggetti

o tenere oggetti pesanti.

Per l'aspetto addominale, l'A. dovrebbe essere dispensato dal

sollevare pesi >7-10 kg per il problema dell'ernia ombelicale, che

attualmente non ha indicazione per essere operata.

Per l'aspetto neurologico, sarebbe favorevole, che il paziente non

dovesse effettuare sforzi rilevanti con la colonna lombare, non debba sollevare

pesi e che abbia la possibilità di cambiare frequentemente posizione.

Sul piano psichiatrico, in base al MINI ICF -APP- si sono

riscontrate limitazioni moderate a carico della flessibilità e persistenza in

attività abituale, lieve dell'assertività. Le stime derivano dalla sola

sintomatologia ansioso-depressiva oggettivata. In caso di adattamento

dell'attività lavorativa, prevedendo compiti meno gravosi sul piano fisico e

degli orari, le limitazioni a carico della flessibilità e persistenza sarebbero

lievi.

D Discussioni di aspetti della personalità eventualmente rilevanti

Pur non ravvisandosi a livello biografico elementi di criticità

nelle diverse aree di funzionamento, tali da configurare un franco disturbo

della personalità, come già osservato dalla Dr.ssa med. med. __________, sono

emerse caratteristiche sotto soglia di tipo narcisistico ed impulsivo con

ridotte abilità metacognitive, soprattutto in merito alla capacità di

decentramento e gestione dell'emotività. La vulnerabilità e reattività emotiva

alle disconferme elicita sentimenti di rabbia con tendenza a veicolare il

proprio malessere e i propri affetti negativi attraverso l'accentuazione dei

sintomi sia a livello psichico che somatico.

E Discussione di fattori di stress e risorse

Per l'aspetto psichiatrico si tratta di un A. che non presenta

sintomi depressivi o ansiosi pervasivi, il cognitivo è integro e così pure la

sua capacità di affrontare in autonomia gli impegni, in cui è motivato e la

routine quotidiana. Sussistono fattori stressanti d'ordine psico-sociale ed

economico e tratti personologici, che influiscono sull'espressività e

mantenimento della sintomatologia. Il sintomo debolezza-stanchezza limita la

flessibilità e la persistenza soprattutto in presenza di compiti gravosi. L'età

non più giovane ed i vissuti negativi rispetto all'ultima attività svolta sono

fattori sfavorevoli al reinserimento. Appare piuttosto incistato in una

posizione che esclude il reintegro, il che ostacola l'adozione di modalità di

coping alternative.

Per la Dr.ssa med. __________, al MINI ICF -APP- si sono riscontrate

limitazioni moderate a carico della flessibilità e persistenza in attività

abituale e lieve dell'assertività. Le stime derivano dalla sola sintomatologia

ansioso-depressiva oggettivata. In caso di adattamento delle attività

lavorative, prevedendo compiti meno gravosi sul piano fisico e degli orari, le

limitazioni a carico della flessibilità e persistenza sarebbero lievi.

L'ex-moglie a beneficio di una rendita Al e l'A. beneficia della

Pubblica Assistenza: fattori che limitano la mobilizzazione di eventuali

risorse.

F. Verifica della coerenza

Per la Dr.ssa med. __________, psichiatra consulente, la gravità

dei sintomi denunciata non è pienamente plausibile rispetto a quanto

obiettivato all'esame psichico e alla strutturazione della giornata descritta.

Integrando tali elementi con la valutazione testistica del Dott. __________ si

osserva quanto segue. ll punteggio totale del SIMS è ritenuto essere

l'indicatore maggiormente sensibile nell'identificazione di potenziali stili di

risposta tendenti all'aggravamento/simulazione, tuttavia il cut off

tradizionale >14 ha dimostrato un'elevata sensibilità (pochi falsi

negativi), ma una specificità insoddisfacente (elevato numero di falsi

positivi), per cui studi successivi indicano, che un cut-off> 24 sia vivamente

raccomandato qualora somministrato a persone con disturbi psichici. Anche

adottando l'interpretazione più prudenziale del punteggio SIMS si evidenzia,

comunque, un significativo superamento del cut off (punteggio di 47), che

insieme alla tendenza all'overreporting (MMPI-2-RF) e a quanto obiettivato

clinicamente porta a concludere per una comunicazione accentuata dello stato di

sofferenza depressiva e somatica. Ciò è verosimilmente imputabile in parte ad

aspetti personologici, in parte a fattori psico-sociali. (n.d.r.: il grassetto

non è della redattrice)

Quanto alla capacità lavorativa

medico - teorica globale, i medici del __________ hanno ritenuto (pag. 337-339)

quanto segue:

" G

Capacità lavorativa nell'attività svolta finora, in relazione ad un'attività

lavorativa svolta al 100%

L'A. può raggiungere complessivamente una capacità lavorativa

medico-teorica del 35% nell'ultimo impiego di panettiere.

H Capacità lavorativa in un'attività adeguata, in relazione ad un'attività

lavorativa svolta al 100%

In attività lavorativa adeguata, l'A. può raggiungere una capacità

lavorativa complessiva medico-teorica del 90%.

I Motivazione della capacità e dell'incapacità lavorative

complessive (le incapacità lavorative parziali sono interamente o parzialmente

addizionabili o non lo sono affatto)

Le incapacità lavorative dovute alla patologia somatiche (di pertinenza

chirurgico-addominale, neurologica e reumatologica) vanno parzialmente

addizionate a quella psichiatrica in quanto gli aspetti di somatizzazione sono

peggiorati dalle patologie somatiche.

I.1 Descrivere l'evoluzione della capacità lavorativa nel tempo

nell'attività svolta

Si giustificano i seguenti periodi di incapacità lavorativa:

incapacità lavorativa del 100% dal 20.6.2017 all'11.9.2017 per

patologia addominale (ernia addominale);

incapacità lavorativa del 50% dal 12.9.2017 al 30.11.2017 per

miglioramento della patologia addominale;

incapacità lavorativa del 100% dall’1.12.2017 al 16.4.2018 (per

problematica di fistole anali due volte operate);

incapacità lavorativa del 50% dal 17.4.2018 al 30.6.2018 (per

persistenza della patologia addominale -ernia addominale-);

incapacità lavorativa del 100% dall'1.7.2018 al 31.10.2018

(incapacità lavorativa totale per problemi psichiatrici, così come certificato

dalla psichiatra referente Dr.ssa med. __________ e successivamente dal perito

Dr. med. __________ per la __________);

incapacità lavorativa del 55% dall'1.11.2018 al 30.4.2019 (somma

parziale delle incapacità lavorative per motivi psichiatrici del 30% e per motivi

di chirurgia addominale del 50%);

incapacità lavorativa del 100% dall'1.5.2019 al 31.12.2019

(incapacità lavorativa totale dovuta a patologia reumatologica);

incapacità lavorativa del 65% dall'1.1.2020 a continua per somma

parziale delle incapacità lavorative per motivi di chirurgia addominale (del

50%), patologia psichiatrica (del 30%), patologia neurologica (del 10%) e

patologia reumatologica (del 50%).

Le incapacità totali durante le ospedalizzazioni sono incluse in

questa evoluzione della capacità lavorativa

I.2 Descrivere l'evoluzione della capacità lavorativa nel tempo in

un'attività adatta

In attività lavorative adatte si giustificano i seguenti periodi

di incapacità lavorativa:

- incapacità lavorativa del 100% dal 20.6.2017 all'11.9.2017 per problematica

di chirurgia addominale;

- incapacità lavorativa dello 0% dal 12.9.2017 al 30.11.2017 per

miglioramento della patologia chirurgico-addominale;

- incapacità lavorativa del 100% dall'1.12.2017 al 16.4.2018

(peggioramento di chirurgia addominale con presenza di fistola anale

recidivante operata due volte);

- incapacità lavorativa dello 0% dal 17.4.2018 al 30.6.2018;

- incapacità lavorativa del 100% dall'1.7.2018 al 31.10.2018 per

patologia psichiatrica, così come certificato dalla Dr.ssa med. __________,

referente psichiatria, e dal Dr. med. __________, perito psichiatra per __________);

- incapacità lavorativa del 10% dall'1.11.2018 e continua con

riduzione della capacità lavorativa del 10%, dovuta a patologia psichiatrica.

Va considerata una incapacità lavorativa totale dal 31.10.2019 al

18.11.2019

per ospedalizzazione psichiatrica alla Clinica __________.” (n.d.r.:

il grassetto non è della redattrice)

2.8.10

Nel rapporto finale del 12

gennaio 2021, il medico SMR, dr. med. __________, ha sostanzialmente ripreso le

diagnosi con e senza influenza sulla capacità lavorativa rispettivamente

le inabilità lavorative in attività abituale e adeguata e le limitazioni

funzionali stabilite dai periti del __________ (pag. 465-469 incarto AI).

2.8.11

Davanti al TCA, il

patrocinatore del ricorrente ha prodotto il rapporto medico del 3 marzo 2021

della dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia

(doc. A4), giusta il quale:

" (…)

Rapporto medico-psicologico e riflessioni sulla perizia psichiatrica della

dr.ssa __________.

Con il presente rapporto medico intendo riflettere sullo stato

attuale del paziente ed entrare nel merito della Perizia psichiatrica

sopracitata.

L'assicurato, a tuttora presenta una condizione di sofferenza

psicologica oltremodo grave e uno stato depressivo e ansioso persistente.

Seguo il paziente con regolarità e questo rapporto si basa sia

sulla lettura della Perizia della dr.ssa __________, sia su una rivalutazione

anamnestica accurata e sia su tre incontri con l'Assicurato avvenuti nel mese

di febbraio, per la durata oltre 200' (il 19/2/2021; il 24/2/2021 e il

26/2/2021).

Stato psichico attuale

(…).

Diagnosi psichiatrica

• Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di grado

medio-grave

• Sindrome ansiosa

• Sofferenza di personalità di tipo anancastico

Psicofarmacologica in corso

• Fluoxetina 20 mg 1-0-0-0

• Tranxilium 10 mg 1 cp die

Condizione soggettiva

(…).

A livello intestinale-anale ä sempre disturbato, con dolori e fastidi continui

e alterazioni costanti dell'alvo oltre a incontinenza fecale: tutto questo ha

un impatto altamente negativo sul suo stato psicologico. Soffre di costanti

"perdite di materiale fecale" di tipo liquido e questo lo fa sentire

estremamente depresso, con vissuti di umiliazione e vergogna.

Giornata: sta in casa, pressoché tutto il giorno, per stanchezza, rabbia

e tristezza. Cammina un po', avanti e indietro, per vissuto di grande

nervosismo, guarda un poco la T\/ ma non riesce granché a concentrarsi.

(…).

Osservazioni sulla perizia della dr.ssa __________

Dapprima mi riferisco alla Diagnosi Psichiatrica indicata sulla

lettera di dimissione della Clinica __________: i medici che hanno seguito con

cura il paziente per quasi 1 mese hanno posto la diagnosi di Sindrome

depressiva ricorrente (ovvero vi sarebbe nella storia clinica del paziente

un primo episodio depressivo e un secondo episodio depressivo, distanziati da

un periodo di stabilità psichica).

Io stessa confermo questa tesi diagnostica, che si basa su rilievi

anamnestici, anche confermati dalla lettera di dimissione di una autorevole

clinica presso cui il paziente ha ricevuto cure ed è stato a lungo osservato.

L' Assicurato infatti riferisce che nel 2015 ha presentato un

vissuto di Mobbing nella panetteria e ha presentato una problematica depressiva

reattiva con intenso nervosismo, vissuto di pressione, ansietà e sfinimento

generale.

Si era manifestato un vissuto di intenso malessere e quindi

configurabile come uno stato Depressivo di grado medio; ne aveva parlato anche

con il suo medico di famiglia.

Si sono poi svolti molti conflitti con il capo, minacce da parte

sua, vissuto di umiliazione, e tale situazione è perdurata per oltre 1 anno.

Nel giugno 2017 L'Assicurato è entrato in malattia per via delle

fistole anali e da allora sono ulteriormente peggiorate anche le condizioni

psicologiche. Da dopo gli interventi chirurgici, per la situazione addominale e

anale, anche lo stato psichico conseguentemente peggiorato ulteriormente.

Francamente mi stupisce che la Perita dott.ssa __________

"scarti" a priori la diagnosi dei Colleghi della __________.

Tra l'altro, nella lettera di dimissione della __________, è

chiaramente spiegato che l'onset psicopatologico dell'A. sarebbe avvenuto

alcuni anni prima del licenziamento, ovvero nel 2015, in seguito a intensi

vissuti di pressione lavorativa.

Per le ragioni sopraesposte anche io confermo la diagnosi di

Sindrome depressiva ricorrente.

MINI ICF APP

Mi riferisco alla valutazione MINI ICF e i risultati della Perita __________,

che appaiono in molti punti in netto contrasto alla effettiva situazione

dell'Assicurato in base alla mia osservazione clinica prolungata.

2.

Organizzazione dei compiti: disabilità grave! Per le modalità ritirate

di routine quotidiane e per la fatica a svolgere le normali attività della

quotidianità, a causa dello stato depressivo e somatico.

4.

Competenze: disabilità rilevante! Vi è infatti la condizione

depressiva e la modalità ideativa e rimuginativa e il vissuto di essere

"cambiato" anche in relazione ai problemi fisici e di incontinenza

fecale costanti che influenzano pesantemente lo stato psichico.

5.Giudizio: disabilità grave! Per il vissuto di rabbia,

disforia, isolamento e modalità proiettive, che creano un intenso e costante

malessere e ritiro relazionale.

6.

Persistenza: Disabilità è grave per i disturbi intestinali e le

intense algie croniche.

8.Contatto con gli altri: grave disabilità. È spesso

nervoso, molto irritabile, si isola perché non riesce stare con gli altri e

subito "si infiamma" (con amici e paesani), per un vissuto di rabbia,

di vergogna, per la propria condizione di salute. Non ha amici, da quando ha

smesso di lavorare ha un carattere che si è modificato, si arrabbia facilmente,

per vissuti depressivi e di vergogna. I problemi fecali-intestinali hanno

ulteriormente peggiorato la situazione psichica e relazionale.

10.Relazioni intime: grave disabilità, non ha più desideri

in questo senso, libido assente e ha un profondo vissuto di vergogna e

umiliazione, sia per le ragioni di disfunzione fecale, sia per motivi legati

allo stato Depressivo.

11.Attività spontanee: estrema difficoltà, dato che negli ultimi 4-5

anni si è completamente isolato dal mondo e dalle relazioni, per ragioni

correlate allo stato depressivo e al vissuto di rabbia.

Contestazioni sull'esecuzione del Test MMPI

Lo Psicologo che ha somministrato il test MMPI, quel giorno ha

effettuato l'incontro preliminare via skipe, già questo elemento è da

considerarsi complesso per il paziente, come da lui a me riferito, perché ha

molto complicato l'espletamento e la comprensione del test.

L' Assicurato non si è sentito supportato, né aiutato dallo Psicologo e non ha

ben compreso le istruzioni per affrontare il test.

L' Assicurato mi ha riferito che è stato molto difficile

effettuare il test, non comprendeva le domande nella loro struttura.

Non aveva portato con se gli occhiali, li aveva dimenticati a

casa; non era stato avvertito della necessità di portare con sé gli occhiali o

che ci fosse da leggere o da scrivere, né tantomeno che dovesse effettuare un

test scritto.

Solo negli ultimi minuti prima della fine dell'esecuzione del

test, l'Assicurato ha chiesto in prestito un paio di occhiali alla Segreteria.

E' stata tra l'altro la Segretaria stessa si è accorta che il paziente aveva

gli occhi molto arrossati e gli ha chiesto se avesse bisogno di qualcosa, per

esempio di occhiali (e solo a quel punto, verso la fine del test, glieli

avrebbe prestati).

Quel giorno del test l'Assicurato presentava dei disturbi

neurologici legati ad una condizione di paralisi di Bell di recente

insorgenza (che avrebbe dovuto invalidare il test stesso) e questo peggiorava

il suo stato psichico, la lettura e il suo stato mentale.

L' Assicurato ha impiegato più di due ore a svolgere il

test, perché non riusciva a capire il testo, non leggeva bene il testo sia per

motivi di comprensione del testo, sia perché non aveva portato con sé gli

occhiali, si sentiva nervoso, non si sentiva preparato a rispondere a quella

complessità; c'erano parole il cui significato era per lui assolutamente

incomprensibile e per lo più non riusciva a rispondere adeguatamente con VERO o

FALSO non riusciva a interpretare la domanda.

Tra l'altro lo stesso giorno del tests, alle h. 16.00 I'Assicurato

ha dovuto andare a __________ per una altra visita peritale presso il dr. __________

alle h. 16.00!!

Questo altro appuntamento ha creato molta allerta e angoscia al

paziente, che si è sentito in dovere di sbrigarsi a terminare i tests MMPI nel

tempo più rapido.

Ritengo che questa modalità di organizzare le visite peritali per

i peritandi sia molto poco etica e svilente e molto affaticante e a mio

giudizio invalida completamente il risultato del test.

Ricordo che il paziente ha frequentato la terza elementare in

terra portoghese (e non in Lingua italiana) e la terza classe peraltro NON l'ha

neppure terminata, e quindi non ha ottenuto il Diploma di Scuola Elementare!

Non ha terminato gli studi perché doveva lavorare nella azienda

agricola del padre e così era sempre affaticato e stanco a scuola a volte

dormiva in classe!

Ha svolto l'apprendistato di panettiere in __________, tutto a

livello solo pratico.

Ha a tuttora rilevanti difficoltà di lettura, in italiano, legge

lentamente e con estrema difficoltà comprende testi semplici scritti in

italiano.

Non vi sono, a mio avviso e secondo la mia osservazione clinica e

psicopatologica di questi mesi, temi narcisistici in senso patologico, né

tantomeno impulsivi, semmai possiamo parlare di una struttura anancastica, con

altissimo ideale del Se.

La complessa problematica somatica dei dolori articolari e delle

dis-funzioni dell'alvo appare completamente obliata dalla perita __________, o

quanto meno non emerge dalla sua perizia e questo appare per me

incomprensibile: la Perita __________ sembra aver accantonato gli influssi

psichici della difficoltà del paziente rispetto ai disturbi anali e fecali e il

loro impatto sulle relazioni intime, affettive e sociali e professionali.

Per le ragioni sopraesposte, ritengo che i risultati del MMPI sarebbero da

invalidare.

Per le considerazioni fin qui esposte, ritengo che l'Assicurato

presenti una seria condizione depressiva (Sindrome depressiva ricorrente,

attuale episodic di grado medio-grave), di ritiro sociale e grave isolamento

relazionale, correlato alla patologia anale post-operatoria, che vive come

invalidante e una vera e propria disabilità.

Per le ragioni sopraesposte confermo la inabilità lavorativa

attuale dell'Assicurato per la parte psichiatrica, in misura del 100%.” (doc.

A4, pag. 1-6; n.d.r.: il grassetto, il corsivo e le sottolineature non

sono della redattrice)

Davanti al TCA, il rappresentante

dell’insorgente ha prodotto anche il rapporto medico 22 febbraio 2021 del dr.

med. __________, specialista FMH in medicina generale e medico di famiglia

dell’assicurato (doc. A 5), giusta il quale:

" (…). Per

le patologie di fistole anali diagnosticati nel 2016, motivo per la quale il

paziente ha subito più interventi chirurgici dal Dr. __________ e Dr. __________,

credo che non possa influire più di tanto sull'attività lavorativa del Signor RI

1, anche se un'incontinenza fecale in un paziente che sta nel campo alimentare

"panettiere" credo che sia un fattore di disagio ed ostacolo al

lavoro per motivi di igiene.

Per la problematica riguardante la colonna lombare che è stata

diagnosticata un'ernia discale L5 lussata nel 2019, dove é stata eseguita una

sequestrectomia a livello di L4-L5 a 07/2019 e

dove alla visita di controllo segnalavano che la situazione era

nettamente migliorata con una deambulazione simmetrica senza deficit di forza

muscolare, sintomatologia migliorata, confermata anche alla visita con il

neurologo Dr. __________, sempre nel 2019. Credo che il problema neurologico

causato dall'ernia discale sia stato risolto con l'intervento.

Mi soffermerei piuttosto sulla questione psichica, che è stata

valutata per la prima volta dalla Dr.ssa __________ il 30.07.2018, dove veniva

posta diagnosi di una sindrome ansioso-depressiva endoreattiva a problemi di

natura socio-professionale, e sempre la Dr.ssa __________ il 17.09.2018

scriveva "qual ora dovesse perdere le IPG la situazione economica precaria

che si verrà a creare potrebbe destabilizzare ulteriormente il quadro

clinico". Quindi la Dr.ssa __________ non escludeva un peggioramento della

situazione.

Anche il Dr. __________ in data 26.09.2018 confermava la presenza

di uno stato ansioso-depressivo, dove scriveva "non sono tuttavia escluse

resistenze anche per ragioni psico-sociali".

Concetto confermato anche dall'attuale psichiatra Dr.ssa __________,

che in data 21.01.2021 mi scrive (vedi allegato); il paziente presenta una

rilevante condizione depressiva-ansiosa ed insonnia e lo stato attuale non

appare compatibile con una ripresa lavorativa.

Dal punto di vista mio, come medico di famiglia, posso confermare

un aggravamento della condizione psichica del paziente, aggravamento portato in

parte dalle condizioni economiche del paziente in questione che sembrerebbero

peggiorate, come aveva previsto la Dr.ssa __________ e il Dr. __________ negli

anni precedenti.

Sono convinto che l'incontinenza fecale in un paziente che lavora

nell'ambito alimentare possa aver portato grandi disagi e che, il successivo

licenziamento e le condizioni economiche che sono andate a peggiorare, abbiano

influito negativamente sulla patologia di depressione e ansia. Trovo quindi

indicata, sulle base dell'anamnesi sul rapporto inviatomi dalla sua attuale

psichiatra, una nuova rivalutazione da parte dell'Al in quanto le condizioni

psichiche sono peggiorate.” (doc. A5, pag. 1 e 2)

2.8.12

Con la risposta del 18 giugno

2021.

l'UAI ha prodotto il comple-mento peritale del __________ del 27 maggio

2021.

(doc. V-1), che include la presa di posizione del 13 maggio 2021 dello

psico-logo __________ e la presa di posizione del 21 maggio 2021 della perita

psichiatra.

Lo psicologo ha osservato segnatamente quanto segue:

" (…) ho

riesaminato i test relativi all'assicurato RI 1, nello specifico il test MMPI2

RF e il test SIMS. In ambedue i reattivi l'assicurato ha evidenziato una

tendenza ad esagerare la sintomatologia i. Il test SIMS inoltre è strutturato

per individuare i tentativi di simulazione e il punteggio finale è ben oltre il

punteggio limite di 14 collocandosi su un punteggio di 47.

Nel test MMPI2RF ben 5 scale su 5 indicanti l'esagerazione dei

sintomi sono risultate oltre la norma mentre le due scale che segnalano il

tentativo di presentarsi in modo migliorativo risultano ben sotto il limite.

Quindi la confusione sia per il MMPI che per II SIMS ha coinvolto solo le scale

che segnalano o enfatizzano la patologia. Le scale VRIN e TRIN che segnalano

eventuali incoerenze o difficoltà di comprensione sono nella norma'

L'annullamento del MMPI2RF richiesto dall'assicurato è stato in

parte soddisfatto poiché l'interpretazione di un test con numerose scale di

validità superiori alla norma non è possibile, come indicato a suo tempo.

Rimane solo la nota relativa all'esagerazione dei sintomi.

Considerando la particolarità del periodo e le necessarie modalità

di somministrazione, non posso escludere che il sig. RI 1 non abbia trovato il

modo di manifestare in modo adeguato il suo disagio legato alla lettura, anche

se nella lettera di convocazione è specificato di dotarsi di occhiali là dove

necessario.

Concludendo, i dati a mia disposizione non giustificano

l'annullamento del test tuttavia è indubbio che le modalità di somministrazione

abbiano risentito dell'eccezionalità del periodo.”

La perita psichiatra ha

osservato segnatamente quanto segue:

" (…)

2.

Rispondo con le seguenti osservazioni allo scritto della

dr.ssa med. __________, psichiatra

Il suo rapporto è riportato essere basato su tre elementi: una

rivalutazione dell'anamnesi, riflessioni relative alla mia perizia, tre

incontri con l'assicurato a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, in data

19.02, 24.02 e 26.02.2021 per un totale di 200 minuti. I primi due elementi, di

per sé, non aggiungono eventi clinici nuovi rispetto alla mia valutazione

peritale del 11.05.2020 ma verranno comunque presi in debita considerazione. Il

terzo elemento è costituito da incontri avvenuti in epoca posteriore alla mia

valutazione, quasi ad un anno di distanza.

• Mi soffermo dapprima su questo terzo elemento osservando come la

curante non riporti un peggioramento intercorso tra la mia valutazione peritale

del maggio 2020 e la sua ultime valutazione di febbraio 2021: "l'assicurato,

a tuttora presenta una condizione di sofferenza psicologica oltremodo grave ed

uno stato depressivo ansioso persistente".

(…).

Dunque oltre a non imputare il quadro osservato ad un peggioramento successivo

alla mia valutazione e a descrivere sintomi contraddittori, pare poco

spiegabile il fatto che, a fronte di una si grave sintomatologia, come quella

descritta, con marcati disturbi biologici tra cui del sonno, la terapia

ipnoinducente sia rimasta invariata, né implementata né rimaneggiata nella

molecola, mentre quella antidepressiva risulta addirittura diminuita rispetto a

quanto emergeva nella mia valutazione peritale del maggio 2020 con passaggio di

Fluoxetine da 40 a20 mg/die. Peraltro, oltre a diminuire le terapie, non sono

intercorse altre variazioni nel setting trattamentale (es. assenza di ricoveri

stazionari).

• La curante torna poi nello specifico a contestare la diagnosi

posta dalla scrivente di Sindrome ansioso-depressiva con aspetti di

somatizzazione (ICD 10 F41.2), evoluzione da precedente sindrome da

disadattamento reazione mista ansioso-depressiva in tratti

narcisistico-impulsivi. Ricordo, come già nel colloquio telefonico

intercorso in data 4.05.2020, riportato in perizia alla pagina

18.

(paragrafo informazioni da terzi), aveva manifestato il suo

disallineamento diagnostico rispetto al perito e l'accoglimento della diagnosi

posta nell'ambito del ricovero stazionario presso la Clinica __________, ovvero

di sindrome depressiva ricorrente. Preciso che tale diagnosi non è stata

affatto scartata "a priori': al contrario, come ogni altra diagnosi

risultante agli atti, è stata oggetto di attenta valutazione e vaglio,

attraverso un'analisi di decorso che ha tenuto conto tanto del riferito

anamnestico dell'assicurato quanto dell'interezza dei documenti presenti.

(...).

Si conferma, dunque, che problematiche lavorative con percezione di maggior

stress e scarso riconoscimento da parte del datore di lavoro erano state

segnalate in precedenza ma non erano tali da configurare uno scompenso

psichiatrico. Anche ammettendo una condizione di disagio emotivo reattivo a

problemi lavorativi e mobbing nel 2015, possibile alla luce del lavoro

stressante e delle caratteristiche personologiche emerse, non vi ä evidenza

alcun z di pressa in carico specialistica, trattamenti specifici o inabilità

Dispositivo

lavorativa psichiatrica. Per questi motivi si ritiene che questa nozione

ricostruita a posteriori, non condivisa in modo unanime agli atti, non

confermata in sede peritale dalla fonte diretta, non sia sufficiente è porre

diagnosi di episodio depressivo che è un disturbo piuttosto invalidante tra i

cui criteri vi è anche la riduzione del funzionamento generale.

Alla luce di ciò si conferma l'assenza di elementi anamnestici

sufficientemente probanti in favore di episodi depressivi occorsi nel periodo

antecedente il 2018. Dopo il 2018 si registra l'esordio di una sindrome da

disadattamento con sintomi ansioso depressivi, precipitata dal licenziamento,

che ha assunto poi un andamento persistente nel tempo, sostenuto sia da fattori

di tipo personologido preesistenti (narcisistico impulsivi)- ohé da fattori

estranei al campo della psicopatologia (precarietà delle condizioni economiche,

controversie assicurative).

• In merito alla differente valutazione del Mini ICF app la

dr.ssa __________ evoca quale causa delle disabilità una sintomatologia

depressiva di gravità differente, anche se non dichiaratamente imputabile ad

aggravamento, da quella valutata dalla scrivente nella perizia di maggio 2020.

Rispetto all'organizzazione dei compiti: si ribadisce che

la descritta giornata rivelava, pur all'interno di un comportamento di

risparmio compatibile con la posizione di malato, una sua strutturazione con

capacità di prevedere tempi e priorità per le diverse mansioni.

Rispetto alle competenze: non si riscontravano compromissioni cognitive

in grado di inficiare la fruizione di quelle già apprese (non ci si pronunciava

in merito ai problemi di incontinenza che ricadevano in altro ambito di

specialità e che al momento egli riferiva comunque in fase di miglioramento). Giudizio:

la collega cita uno stato di marcata reattività ("rabbia, disforia")

che contrasta con l'asserita assenza di mancanza di reattività emozionale e che

comunque non era tale da giustificare un'alterazione delle capacità di giudizio

e dell'esame di realtà. In merito alla persistenza è stata dalla

scrivente stimata una compromissione riferibile esclusivamente al campo di

pertinenza psichiatrico (dunque tenuto conto del riferito di stanchezza,

debolezza, somatizzazioni). Nel contatto con gli altri: la curante evoca

nuovamente la marcata irritabilità che si ribadisce pur presente non era

pervasiva e generalizzata ma limitata alle parti coinvolte nelle controversie

(medici vari ed assicurazioni). Nelle relazioni intime: l'assicurato

manteneva ottimi rapporti con la figlia e con almeno due conoscenti. Nelle attività

spontanee non si rilevavano modifiche rilevanti rispetto riferito

funzionamento precedente. Non emergevano hobby preesistenti o attività del

tempo libero precedentemente svolte e poi abbandonate.

• Rispetto alle contestazioni sulla testistica eseguita dallo psicologo sig.

__________ purtroppo non posso entrare nel merito della situazione in cui

questa si è svolta in quanto è stata da altri effettuata. Posso solo osservare

che, di regola, lo psicologo valuta attraverso un colloquio preliminare la

capacità degli assicurati di svolgere il test, tenendo conto anche di variabili

come la scolarità ed il livello di comprensione. Nello specifico non sono state

segnalate difficoltà di soda; leggo nel suo rapporto che: "l'assicurato

si è presentato allo studio puntuale e collaborante con esame cominciato alle

12 e terminato alle 14". Se quel giorno fossero poi presenti

condizioni mediche che ne inficiavano l'esecuzione non ci è noto, in quanto non

sono segnalate allora né è stata prodotta, in data posteriore, una

certificazione medica.

Riguardo i test contestati ricordo che il protocollo MMPI RF è

risultato completo e consistente (scale Vin-r e Trin-r) mentre rispetto

all'accuratezza 5 scale su 5 indicavano una tendenza ad esagerare i sintomi

tale da rendere, nel complesso le altre scale, non interpretabili. Analogamente

il SIMS ha rilevato un punteggio di 47 che è ben superiore non solo al cut off

tradizionale > 14 ma anche,

largamente, a quello più prudenziale> 24.

Preciso che la testistica psicologica non ha di per sé una valenza

assoluta ma costituisce semplicemente uno degli elementi che, insieme a tutti

gli altri, concorre alla valutazione finale. Nello specifico, quanto

oggettivato alla valutazione diretta, emerso dagli atti e dal riferito, da

ultimo dai risultati convergenti dei due test, sono elementi che, considerati

nel loro insieme, indicano la presenza di una tendenza all'accentuazione della

sofferenza le cui motivazioni sono da ricondursi tanto ad aspetti personologici

preesistenti quanto ai fattori psicosociali già citati.

• In merito ai tratti personologici sotto soglia si è già discusso sopra;

peraltro "l'altissimo ideale di sé" evocato dalla curante conferma la

vulnerabilità narcisistica chiaramente descritta dall'assicurato stesso, anche

in ambito lavorativo.

• Infine, non si ritiene di avere "completamente obliato la complessa

problematica somatica dei dolori articolari e delle disfunzioni

dell'alvo". Per quanto attiene gli effetti diretti delle problematiche

somatiche sulla CL, si rimanda alle valutazioni effettuate dagli altri

specialisti in ambito ____________.

In merito all'impatto di tali problematiche sull'assetto psichico

se ne è debitamente tenuto conto, come si può riscontare ai paragrafi 3.3 alla

pagina 15 (sintomi soggettivi) e 4 alla pagina 17 (referto psichico), nonché a

livello diagnostico, esprimendosi in favore di una sindrome ansioso depressiva

con aspetti di somatizzazione (questi già noti all'esordio, come riportato

dalla precedente curante psichiatra).

In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, confermo le conclusioni

della mia valutazione peritale.” (pag. 4-8 della presa di posizione del 21

maggio 2021 allegata al doc. VI-1; n.d.r.: il grassetto, il corsivo e le

sottolineature non sono della redattrice)

2.8.13. In seguito, sono stati versati

agli atti svariati rapporti medici della dr.ssa med. __________ (la quale ha

puntualizzato, tra l’altro, che 1) la terapia psico-farmacologica era stata

modificata nell’aprile 2020 a causa del “peggioramento dei sintomi algici

addominali, alterazioni di valori epatici e rilevanti disturbi all’alvo”:

cfr. rapporto medico del 12 luglio 2021 di cui al doc. B, pag. 9; n.d.r.: il

grassetto non è della redattrice; e che 2) “L'A. a tuttora è estremamente

condizionato nel corso della sua giornata dalle "perdite anali" e una

vera e propria incontinenza fecale e dolori anali: tutto ciò si può ben

immaginare quanto possa apparire fortemente disturbante e intralciante per l’A.:

produce infatti un impatto invalidante sia negli ambiti

relazionali-intimo-sessuali, sia nell'ipotesi di una attività lavorativa.

Pertanto, nel caso dell'A. non si tratta di "somatizzazioni" bensì di

conseguenze severe di interventi chirurgici reiterati, in un'area

ultrasensibile ed estremamente delicata, con sequele anali e di incontinenza

fecale e una persistente problematica di perdita liquidi maleodoranti (per cui l'A.

necessità addirittura di un pannolone!!) e tutto ciò è estremamente

impattante in senso negativo sulla qualità della Vita dell'A. Qui non stiamo

affatto parlando di "sintomi che non possono essere spiegati da una

patologia somatica sottostante", bensì di disturbi anali gravi, prodotti

da ripetuti interventi chirurgici che purtroppo non sono andati a buon fine (mi

riferisco agli scritti dei chirurghi che già si sono espressi in proposito)”:

cfr. rapporto medico del 25 settembre 2021 di cui al doc. C, pag. 7; n.d.r.: la

sottolineatura è della redattrice) e le rispettive prese di posizione della

perita psichiatra accluse ai complementi peritali del __________ citati nei

fatti (cfr. consid. 1.10-1.16), ove le specialiste in questione si sono

sostanzialmente riconfermate nelle proprie valutazioni psichiatriche.

2.9.

2.9.1. Chiamato ora a pronunciarsi il

TCA, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, rileva

innanzitutto di non avere motivo per mettere in dubbio le singole valutazioni

operate dai periti del __________ in ambito internistico, reumatologico,

chirurgico e neurologico. Tali rapporti sono dettagliati ed

approfonditi e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al

considerando 2.6. Il TCA constata, infatti, che i periti del __________ hanno

tenuto conto di tutte le problematiche lamentate dall'assicurato ponendo le

diagnosi concernenti l’insieme dei disturbi dell’interessato, valutando le sue

limitazioni funzionali e le relative ripercussioni sulla capacità lavorativa al

termine di un’analisi approfondita di tutti i referti medici dei curanti (anche

specialisti). Questo Tribunale ritiene tale modo di procedere corretto e non ha

motivo alcuno per rimettere in discussione l’operato di tali medici. In

conclusione, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni

espresse - dal profilo somatico - dai periti dell’amministrazione, che hanno

proceduto ad una visita personale accurata dell'assicurato, sono specialisti

delle materie che qui ci occupano e vantano pure un’ampia esperienza in materia

di medicina assicurativa. Occorre qui rilevare che il giudice si scosta dalle

risultanze peritali solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili

non presi in considerazione nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente

pertinenti per rimettere in causa le conclusioni dell’esperto (cfr. STF

8C_55/2019 del 22 maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di specie.

2.9.2. Dalle tavole processuali emerge

tuttavia che l’assicurato soffre pure da svariati anni ormai, segnatamente dal

2018, di una sintomatologia caratterizzata da episodi di diarrea, incontinenza

rettale e impellenza alla defecazione - che risulta pure dal referto peritale del

18 dicembre 2020 del __________ (“Per quanto riguardo l'anamnesi patologica,

rilevanti sono le patologie nella sfera psicologica, gastrointestinale e

muscoloschelettrica.

Per quanto riguarda l'aspetto gastroenterologico e proctologico in un primo

tempo l'incapacità lavorativa totale dell'A. è legata ad una problematica di

ernia ombelicale, con diastasi della muscolatura dell'addome, situazione

discussa con il chirurgo Dr. med. __________, il quale indica un'attitudine

conservativa. Successivamente dopo un periodo d'incapacità lavorativa al 50%

l'A. presenta una fistola anale, per la quale il Dr. med. __________ ha

proposto una sanazione chirurgica che è stata effettuata il 6.12.2017. Qualche

mese dopo l'intervento l'A. presenta una sintomatologia d'incontinenza fecale

per la quale è stato nuovamente inviato al Dr. med. __________ per valutazione.

Il 16.3.2018 l'A. è stato sottoposto ad ulteriore intervento chirurgico di

revisione della fistola anale.”; cfr. pag. 322 e 323 incarto AI) - ma che

non figura né tra le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa né

tra le diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa indicate dai

periti al punto B della perizia (pag. 335 incarto AI), già riportato

integralmente al consid. 2.8.9.

Gli atti devono quindi essere ritornati ai periti del __________ affinché –

previo aggiornamento degli atti medici - accertino in maniera completa ed

esaustiva anche questo aspetto somatico - che deve risultare dalla diagnosi

globale (con o senza influsso sulla capacità lavorativa) e

precisino pure le limitazioni e le conseguenze sulla capacità lavorativa

residua dell’assicurato (in particolare, in attività adeguate) ad esso

riconducibili (in particolare, a decorrere dal 1° novembre 2018).

A questo proposito giova qui ricordare la STCA 32.2016.35 del 13 febbraio 2017,

consid. 2.2 e la STCA 32.2014.108 del 15 giugno 2015, consid. 2.4.

Dalle tavole processuali emerge pure che l’assicurato ha subito un intervento

neurochirurgico alla colonna lombare il 5 luglio 2019, segnatamente una

sequestrectomia L4-L5 a destra a causa di una ernia discale L4-L5 lussata

cranialmente determinante radicolopatia L4 a destra, che risulta pure dal

referto peritale del 18 dicembre 2020 del __________ (cfr. pag. 323 incarto AI)

e che figura tra le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

indicate dai periti al punto B della perizia (pag. 335 incarto AI), già

riportato integralmente al consid. 2.8.9.

A questo proposito il TCA rileva che nel referto del 18 marzo 2020 (pag.

378-384), relativo al consulto specialistico del 17 marzo 2020, già riportato

integralmente al consid. 2.8.7 - e dal quale questa Corte non ha motivo di

scostarsi (cfr. consid. 2.9.1) - il dr. med. __________ ha valutato, dal

profilo neurologico, una capacità lavorativa dal 1° ottobre 2019 del 90%

(presenza a tempo pieno con riduzione del rendimento del 10%) nell’attività

abituale e del 100% in attività adeguate, precisando, per il periodo

precedente, quanto segue per l’attività abituale “Il paziente ha avuto un

periodo di incapacità lavorativa nella fase perioperatoria in luglio 2019. La

fase più acuta si era sviluppata in giugno 2019 e possiamo ritenere che almeno

fino al 30 settembre 2019 il paziente era inabile al lavoro al 100%. A partire

dal primo ottobre 2019 la situazione neurologica era complessivamente

stabilizzata e abbastanza favorevole per cui l'indicazione di una incapacità

lavorativa del 10% dal punto di vista neurologico vale a partire dal 1° ottobre

2019” (pag. 383 incarto AI) rispettivamente per le attività adeguate: “Il

paziente ha avuto un periodo di incapacità lavorativa nella fase perioperatoria

in luglio 2019. La fase più acuta si era sviluppata in giugno 2019 e possiamo

ritenere che almeno fino al 30 settembre 2019 il paziente era inabile al lavoro

al 100% per qualunque attività. A partire dal primo ottobre 2019 vale una

capacità lavorativa del 100% anche in attività adatta.” (pag. 384 incarto

AI).

Quanto alla capacità lavorativa

medico - teorica globale, i periti del __________ hanno ritenuto nell’attività

abituale un’“incapacità lavorativa del 100% dall'1.5.2019 al 31.12.2019

(incapacità lavorativa totale dovuta a patologia reumatologica)”

rispettivamente in attività adatte un’“incapacità lavorativa del 10%

dall'1.11.2018 e continua con riduzione della capacità lavorativa del 10%,

dovuta a patologia psichiatrica. Va considerata una incapacità lavorativa

totale dal 31.10.2019 al 18.11.2019 per ospedalizzazione psichiatrica alla

Clinica __________.” (pag. 337-339 incarto AI).

Gli atti devono, quindi, essere ritornati ai periti del __________ affinché accertino

in maniera completa ed esaustiva le limitazioni e le conseguenze sulla capacità

lavorativa dell’assicurato (in particolare, in attività adeguate) riconducibili

all’ernia discale L4-L5, lussata cranialmente determinante radicolopatia L4 a

destra nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 4 luglio 2019,

ritenuta una inabilità al lavoro al 100% per qualunque attività (abituale e

adatta) dal 5 luglio 2019 (intervento chirurgico di sequestrectomia L4-L5 a destra)

fino al 30 settembre 2019, come indicato dal perito neurologo nella propria

valutazione del 17 marzo 2020 (cfr. pag. 383 e 384 incarto AI).

2.9.3. In siffatte circostanze, tenuto

conto pure dei disturbi psichici di cui soffre l’assicurato, prima di emettere una

nuova decisione relativa al diritto alla rendita del ricorrente (che segnerà,

se del caso, il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali: DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4; cfr.

pure STF 9C_863/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo

2015 consid. 3.3; STCA 32.2018.169 del 20 agosto 2019, consid. 2.4), l’amministrazione

dovrà incaricare il __________ - previo aggiornamento degli atti medici dal

profilo psichiatrico - di eseguire una perizia psichiatrica di decorso,

al termine della quale la perita psichiatra - tenuto pure conto del complemento

peritale della valutazione dal punto di vista somatico che il __________ è

chiamato a eseguire in base al consid. 2.9.2 - valuterà pure se modificare o

meno la propria valutazione dell’11 maggio 2020, in particolare con espresso

riferimento alla capacità lavorativa residua (in particolare, in attività

adeguate) a far tempo dal 1° novembre 2018. In tale contesto, verranno pure

effettuati nuovamente gli esami psicodiagnostici (MMPI-2-RF e SIMS) dallo

psicologo __________ (in presenza e non via Skype).

Quanto alla censura del 29 settembre 2021 dell’avv. RA 1, giusta il quale “l’UAI,

nella misura in cui ha ritenuto necessario chiedere nuovamente il parere di uno

specialista, avrebbe dovuto interpellarne uno diverso, posto come d’ingresso

era evidente che al Dr.ssa __________ avrebbe riconfermato una posizione già

ribadita a più riprese” (doc. XVI, pag. 1), si rinvia alla STCA 32.2020.42

del 21 dicembre 2020 consid. 2.10, nota al patrocinatore del ricorrente.

Quanto alla richiesta di esperimento di una perizia giudiziaria, avanzata in

questa sede dal patrocinatore dell’assicurato il 29 settembre 2021 a causa

della “presenza di una differente valutazione del caso da parte delle due

specialiste che indicano due diverse diagnosi” (cfr. doc. XVI, pag. 1 e 2),

ribadita il 29 novembre 2021 permanendo “una netta discrepanza di posizione

tra le due specialiste senz’altro atta a far nascere più di in ragionevole

dubbio in merito alle conclusioni del perito assicurativo” (cfr. doc. XXII,

pag. 1 e 2), questo Tribunale rileva quanto segue.

Le perizie affidate dagli assicuratori sociali, come nel caso di specie -

secondo la procedura dell’art. 44 LPGA - a medici esterni all’amministrazione o

a servizi specializzati indipendenti, godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e

riferimenti ivi citati; STCA 35.2020.47 del 1° febbraio 2021, consid. 2.2.4;

STCA 35.2021.57 del 20 settembre 2021, consid. 2.8; STCA 35.2021.75 del 31 gennaio

20212 consid. 2.4.6).

Giova qui rilevare pure che, nella recente STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021,

al consid. 4.1, l’Alta Corte ha ribadito che:

" Di

principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria

prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per

cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in

caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc)”.

(cfr., pure, STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021, consid. 2.8; STCA 35.2021.66

del 17 gennaio 2022, consid. 2.10.1 e STCA 35.2021.81 del 7 febbraio 2022,

consid. 2.4.4)

Quanto al valore probatorio

delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi - oltre a rinviare alla DTF 136 V 376 citata al

consid. 2.4 - va qui osservato che l’assicurato (come visto, preventivamente

reso attento circa il nome dei periti e segnatamente la necessità di una

perizia pluridisciplinare con test psicodiagnostici eseguiti dallo psicologo __________)

non ha sollevato alcuna obiezione in merito nel termine assegnatogli, né ne ha

chiesto la ricusa, né ha domandato di essere esaminato da altri medici.

Giova qui ricordare che il

Tribunale federale, nella STF 8C_17/2018 del 15 febbraio 2018, in un caso

concernente l’assicurazione contro gli infortuni e confermando il giudizio di

questo Tribunale, ha, in particolare, rilevato che “(…) rettamente la Corte

cantonale ha ricordato che, sulla base del principio della buona fede, la parte

che ha conoscenza di un motivo di ricusazione deve invocarlo senza indugio e

non soltanto quando, come in concreto, l'esito della procedura le sia

sfavorevole, pena la decadenza del diritto di avvalersene (DTF 139 III 120

consid. 3.2.1 pag. 124; 138 I 1 consid. 2.2 in fine pag. 4, in modo particolare

in materia di assicurazioni sociali: DTF 132 V 93 consid. 7.4.2 pag. 112). (…)”

(STF 8C_17/2018 del 15 febbraio 2018, consid. 3.3).

Ritenuta la necessità di una perizia di decorso per gli aspetti di

natura psichiatrica, essa dovrà essere eseguita dalla perita psichiatra del __________

di __________ che ha effettuato la valutazione dell’11 maggio 2020.

A questo proposito, giova qui ricordare che il Tribunale federale, nella sentenza

9C_ 1032/2010 del 1° settembre 2011 consid. 4.1, ha precisato che risulta

giustificato e che può anzi accrescere il valore risolutivo di una perizia di

decorso, il fatto che l'evoluzione dello stato di salute intervenuta nel

frattempo venga accertata e valutata dagli stessi periti medici che si erano

già in precedenza confrontati con la fattispecie. La giurisprudenza di cui alla

STF 9C 1032/2010 del 1° settembre 2011 è stata confermata dal TF anche nelle

STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 al consid. 5.2, 8C_665/2015 del 21 gennaio

2016 al consid. 4.2 e 9C_441/2014 del 18 giugno 2014 al consid. 2.2.2 (cfr.

STCA 32.2017.135 del 23 maggio 2018, consid. 2.8.2.3; STCA 32.2019.219 del 17

luglio 2020, consid. 2.7 e riferimenti ivi citati).

Il TCA sottolinea che, nell’ambito della valutazione peritale psichiatrica di

decorso, la capacità lavorativa dell’assicurato dovrà essere valutata

nell’ambito di una procedura probatoria oggettiva fondata su indicatori e

illustrata nella DTF 141 V 281 (cfr., su questo tema, la STCA 32.2018.107 del 2

agosto 2019, al consid. 2.7.3). Per costante giurisprudenza, l’esame degli

indicatori deve infatti essere effettuato innanzitutto dal perito psichiatra

(cfr. STF 9C_401/2018 del 6 novembre 2018, pubblicata in SVR 4-5/2019 IV nr.

28; STCA 32.2018.107 del 2 agosto 2019, consid. 2.7.3; STCA 32.2018.216 del 25

ottobre 2019, consid. 2.6; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.11;

STCA 32.2019.219 del 15 luglio 2020, consid. 2.7 e riferimenti ivi citati).

È qui pure utile sottolineare

che, secondo la giurisprudenza federale in materia di assicurazioni sociali,

non è importante la diagnosi o l'insorgere dell'evento (malattia o infortunio;

cfr. DTF 142 III 671, consid. 3.7.3 e 3.8) ma le sue conseguenze sulla capacità

lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con

riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali

decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso

concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto

delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e

rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234; STCA 32.2017.24 del 28 agosto

2016, consid. 2.7.2; STCA 32.2018.123 del 6 giugno 2019, consid. 2.8; STCA

32.2019.24 del 28 gennaio 2020, consid. 2.4; STCA 32.2019.47 del 24 febbraio

2020, consid. 2.8; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.11; STCA

32.2019.219 del 15 luglio 2020, consid. 2.7 e riferimenti ivi citati).

In questo contesto è parimenti

utile segnalare che i problemi reattivi ad una decisione negativa dell’UAI non

rientrano nel novero delle affezioni alla salute psichica invalidanti (STF

9C_799/2012 del 16 maggio 2013 consid. 2.5 con riferimenti e STF 9C_640/2017

del 28 dicembre 2017 consid. 3.2; cfr. STCA 32.2018.137 del 20 agosto 2019,

consid. 1.8 e rinvii ivi citati). Anche i fattori psicosociali o socioculturali

non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare

un'incapacità di guadagno (STF 9C_990/2012 del 10 giugno 2013 consid. 1.2 con

riferimenti; cfr., pure, STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019, consid. 2.12 e

riferimenti ivi citati; STCA 32.2019.10 del 20 gennaio 2020, consid. 2.7 e

riferimenti ivi citati; STCA 32.2019.219 del 15 luglio 2020, consid. 2.7 e

riferimenti ivi citati).

2.9.4. Andrà poi effettuata una

discussione globale tra i periti del __________ in questione. A fronte di una

questione squisitamente medica, secondo la giurisprudenza federale, per

determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre (come

nel caso di specie) di diverse patologie non si devono difatti semplicemente

sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo al giudizio globale che

scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti

interessati e, pertanto, la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità

si possono sommare, e se del caso in quale misura, è una problematica

squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione

(cfr., sul tema, Cattaneo, “Le

perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano

e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 246 e ss.).

2.9.5. Stante quanto precede,

analogamente a quanto valutato dall’Alta Corte nella STF 8C_839/2016 del 12

aprile 2017, pubblicata in SVR 1/2018 IV nr. 4 - nella quale il TF ha reputato

che il rapporto del SMR non potesse essere considerato esaustivo, non essendosi

espresso su tutti gli aspetti rilevanti per la decisione - il TCA non può

quindi fondare il proprio giudizio sul rapporto finale del 12 gennaio 2021 del

medico SMR, dr. med. __________, che ha sostanzialmente ripreso le diagnosi con

e senza influenza sulla capacità lavorativa rispettivamente le inabilità

lavorative in attività abituale e adeguata e le limitazioni funzionali

stabilite dai periti del __________ (pag. 465-469 incarto AI).

2.10. Nella DTF 137 V 210 il TF ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze

ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che

vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di

un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA

32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA

32.2015.82 del 6 giugno 2016; STCA 32.2019.219 del 15 luglio 2020, consid.

2.8).

Rilevato come, per le

ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.9, ci troviamo di fronte ad

un accertamento peritale che necessita di un complemento, si giustifica

il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.9. Quindi in esito a tale complemento istruttorio,

l’amministrazione si pronuncerà nuovamente riguardo all’even-tuale diritto alla

rendita di invalidità dell’assicurato successiva-mente al 31 gennaio 2019.

Alla luce di quanto appena esposto la decisione impugnata va annullata, per

questo aspetto, e l’incarto rinviato all’UAI affinché proceda come indicato al

consid. 2.9.

2.11. Il TCA rileva che, dagli atti

emerge la necessità di rinviare gli atti all’amministrazione, anche per quanto

concerne l’accertamento di un eventuale diritto a provvedimenti professionali del

ricorrente per i motivi qui di seguito esposti.

2.11.1. Nel progetto di decisione del

14 gennaio 2021 l’UAI ha prean-nunciato il riconoscimento all’assicurato una

rendita intera di invalidità dal 1° luglio 2018, sopprimendola a decorrere dal

1° febbraio 2019 (cfr. consid. 1.5 e 2.2), puntualizzando pure che: “(…)

Misure d’ordine professionale non sono attuabili. Si resta a disposizione, su

specifica richiesta, per un aiuto al collocamento. (…).” (pag. 485 incarto

AI).

Nelle osservazioni del 10 febbraio 2021 l’avv. RA 1 ha osservato quanto segue: “(…).

In ogni caso non è dato comprendere - e la decisione in tal senso è pure contestata

– per quali motivi non sia possibile porre l’assicurato al beneficio dei

necessari provvedimenti professionali e/o di integrazione. (…).” (pag. 496

incarto AI).

Nella decisione impugnata l’UAI ha riconosciuto all’assicurato una rendita

intera di invalidità dal 1° luglio 2018, sopprimendola a decorrere dal 1°

febbraio 2019 (cfr. consid. 1.6 e 2.2), indicando pure che: “(…) Con il

rapporto finale dell’11.01.2021 del Servizio integrazione professionale, la

nostra consulente si è già espressa in merito all’attuazione di provvedimenti

professionali indicando che non si intravvedono provvedimenti professionali

atti a migliorare la capacità al guadagno dell’assicurato rimanendo però a

disposizione per un aiuto al collocamento, previa richiesta scritta. (…)”. (pag.

502 incarto AI).

Nel ricorso del 5 maggio 2021 l’avv.

RA 1 ha contesta l’operato dell’amministrazione sottolineando che il suo

cliente “60 anni il 20 giugno 2021, ha seguito tre anni di scuola elementare

in __________ e non ha più svolto altri studi in seguito. Dopo un apprendistato

empirico di panettiere-pasticcere in __________, giunge in Ticino nel gennaio

1989 e, dal luglio 1993, lavora in qualità di panettiere-pasticcere per __________.

(…). Licenziato per il 31 luglio 2018 e, ancora inabile al lavoro (…)”

(doc. I, pag. 2) e rilevando che: “(…) non è dato comprendere - e la

decisione in tal senso è pure contestata - per quali motivi non sia possibile

porre l'assicurato al beneficio dei necessari provvedimenti professionali e/o

di integrazione. Si rinnova dunque la richiesta di accordare provvedimenti

professionali al ricorrente viste le indubbie difficoltà di quest'ultimo a

reintegrare il mondo del lavoro.” (doc. I, pag. 9).

In sede di risposta, l’UAI ha puntualizzato quanto segue:

" (…) lo

scrivente Ufficio ritiene pertanto che - come rettamente indicato dalla

consulente in integrazione professionale __________ all'interno del suo

rapporto finale datato 11.01.2021 rispettivamente dall'amministrazione

all'interno della decisione impugnata - all'assicurato può essere

ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei

settori d'attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni

semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale

specifica ma possono essere esercitati dopo una semplice introduzione al posto

di lavoro ed un breve periodo di rodaggio.

Sul mercato generale del lavoro esistono infatti delle attività

che il ricorrente, malgrado il danno alla salute, è in grado di esercitare al

90%.”

(…).

In considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e

ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. ISS,

livello di esigenze 1), un numero significativo di queste attività sono di

natura leggera e sono pertanto adatte al danno alla salute presentato

dall'assicurato.

(…).

Del resto, la consulente in integrazione professionale __________ -

mediante il rapporto finale dell'11 gennaio 2021 agli atti - ha specificato

quanto segue:

"(...) A livello medico vi

è un'abilità del 90% in attività adeguate. A titolo di esempio si

riportano le seguenti attività non qualificate, semplici e ripetitive

che l'A. può svolgere:

- Operaio generico in attività

di imballaggio - etichettatura, controllo qualità,

- Piccoli lavori di trasporto

(es: prodotti farmaceutici etc),

- Aiuto amministrativo (attività

di back office: smistamento posta, telefono)

- Etc.

Trattasi di un uomo di 59 anni

che, a causa del danno alla salute, risulta abile al lavoro nella misura del

90% in attività adeguate.

Non si intravvedono

provvedimenti professionali atti a migliorare la sua capacità di guadagno.

Se I’A. lo desidera, previa

richiesta scritta, si rimane a disposizione per un aiuto al collocamento.".

In esito alle considerazioni che precedono, lo scrivente Ufficio

ritiene quindi che sul mercato generale del lavoro esistono delle occupazioni

(essenzialmente di controllo e di sorveglianza) che il ricorrente - nonostante

i disturbi che lo interessano - è ancora in grado di esercitare in misura pari

al 90% (cfr. STCA del 18.5.2015 incarto nr. 32.2014.83, consid. 2.6).

La valutazione eseguita dall'amministrazione si fonda pertanto

sulle convincenti conclusioni tratte dal rapporto di cui sopra stilato dalla

consulente in integrazione - meglio di chiunque altro in grado di emettere una

simile valutazione (cfr. sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011) - sulla scorta

degli accertamenti medici in atti.

Anche per questa ragione, le valutazioni della consulente in

integrazione risultano assolutamente corrette, ritenuto che le professioni

leggere e poco qualificate indicate dalla stessa sono esercitabili senza

necessariamente mettere in atto particolari misure di reintegrazione

professionale (cfr. sentenza 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012).” (cfr. doc. VI,

pag. 4 e 5; n.d.r.: il corsivo e le sottolineature non sono della redattrice)

2.11.2. Ora, conformemente alla

giurisprudenza, prima di procedere alla diminuzione o soppressione di una

rendita di invalidità a seguito di revisione occorre accertare se esiste un

bisogno di reintegrazione, valutando se l’assicurato sia concretamente in

misura di mettere a profitto la sua capacità di guadagno sul mercato del lavoro

equilibrato (cfr. gli art. 7 e 16 LPGA; cfr. STF 9C_163/2009 del 10 settembre

2010). Nel caso di una revisione (e in analogia di una riconsiderazione; cfr.

STF 9C_152/2013 del 3 settembre 2013 consid. 3.2.3) di una rendita di

invalidità versata da numerosi anni, il Tribunale federale ha sottolineato che

di regola la (completa o parziale) capacità lavorativa attestata a livello

medico – e che è alla base della riduzione del grado di invalidità e, quindi,

della riduzione o soppressione della rendita – può venir (nuovamente)

concretamente sfruttata dall’assicurato mediante un’adeguata autointegrazione

sul mercato del lavoro equilibrato traducendosi così in un grado di invalidità

inferiore (cfr. art. 7 cpv. 1 in relazione con l’art. 16 LPGA; STF 9C_412/2014

del 20 ottobre 2014, 8C_18/2013 del 23 aprile 2013 consid. 10). Questo è

segnatamente il caso laddove l’assicurato ha sempre conservato una parziale

capacità lavorativa residua cosicché l’aumento della capacità lavorativa non

necessita un accresciuto bisogno di integrazione, specie se la ritrovata

idoneità professionale può essere utilizzata in un’attività lavorativa già

svolta dall’assicurato o che può svolgere immediatamente.

In casi eccezionali invece

l’amministrazione in sede di revisione della rendita deve esaminare la

questione integrativa e, quindi, accertarsi se la ritrovata capacità lavorativa

attestata medicalmente si traduce effettivamente in un grado di invalidità

inferiore oppure se, eccezionalmente, occorra procedere ad un esame personale

dell’effettiva idoneità lavorativa (con riferimento all’idoneità, alla capacità

di carico, ecc.) e/o all’esecuzione di provvedimenti integrativi. In tali casi

la rendita di invalidità deve continuare ad essere versata fintanto che il

potenziale di capacità lavorativa riesce ad essere effettivamente realizzato

grazie all’introduzione di misure medico-riabilitative e/o provvedimenti di

integrazione professionale (STF 9C_412/2014 del 20 ottobre 2014, 8C_18/2013 del

23 aprile 2013 consid. 10, 9 C_848/2012 del 14 febbraio 2013, 9C_831/2010,

9C_768/2009 del 10 settembre 2010; SVR 2010 IV nr. 9 p. 27, 9C_141/2009; vedi

anche la STF 9C-998/2010 del 8 marzo 2011, 9C_163/2009 del 10 settembre 2010).

In una successiva sentenza la Corte Federale ha ulteriormente precisato la sua

giurisprudenza nel senso che un caso eccezionale in questo senso, necessitante

cioè del preventivo esame circa la necessità dell’introduzione di provvedimenti

integrativi malgrado la capacità lavorativa attestata medicalmente, va ammesso

quando la revisione concerne un assicurato maggiore di 55 anni o titolare di

una rendita di invalidità da oltre 15 anni (STF 9C_412/2014 del 20 ottobre

2014, 9C_128/2013 del 4 novembre 2013, 9C_152/2013 del 3 settembre 2013,

9C_11/2012 del 28 febbraio 2012 consid. 2.2.2; 9C_367/2011 del 10 agosto 2011;

9C_228/2010 del 26 aprile 2011, pubblicata in SVR 2011 IVG nr. 73, e

riferimenti). Nella STF 9C_412/2014 del 20 ottobre 2014 il TF ha confermato

questa giurisprudenza sottolineando che tali casi eccezionali possono essere

riconosciuti segnatamente laddove l’assicurato è stato lontano dal lavoro per

numerosi anni, dispone di un carente profilo conoscitivo e/o intellettuale o

difetta di esperienza professionale (cfr. anche STF 9C_152/2013 del 3 settembre

2013 e riferimenti).

In DTF 141 V 5 il

Tribunale federale ha affermato che per stabilire la soglia dell'integrazione

autonoma esigibile di una persona assicurata dopo aver raggiunto 15 anni di

erogazione della rendita o il 55° anno di età, è determinante il momento della

decisione di soppressione della rendita o quando diviene effettiva la revoca

della rendita (consid. 4).

In una recente sentenza

del 28 gennaio 2019 pubblicata in DTF 145 V 1, il Tribunale federale ha

stabilito, in relazione agli art. 7 cpv. 2 lett. e LAI e 8a cpv. 1 e 2 LAI, che

una persona beneficiaria di una rendita che dispone di possibilità di

reintegrazione, indipendentemente dall’esistenza di un motivo di revisione

secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, non solo ha il diritto, ma anche il dovere, di

partecipare a misure di reintegrazione esigibili per l’assicurato. La

possibilità soggettiva all’integrazione di una persona beneficiaria di una

rendita non costituisce un motivo per lo svolgimento di tali misure.

In DTF 145 V 209, il

Tribunale federale, circa l’esigibilità dell’integrazione autonoma in caso di

assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha stabilito che in

caso di riduzione o soppressione della rendita d’invalidità di un assicurato

con più di 55 anni occorre in linea di principio eseguire provvedimenti

d’integrazione, anche nel caso in cui si decida sulla limitazione e/o sulla

graduazione contemporaneamente alla concessione della rendita.

L’Alta Corte ha rammentato

i principi al consid. 5.1., laddove ha affermato che per le persone che

beneficiano della rendita da almeno 15 anni o che hanno già 55 anni e la cui

rendita viene ridotta o soppressa in via di revisione, la rendita di invalidità

deve continuare ad essere versata fintanto che il potenziale di capacità

lavorativa riesce ad essere effettivamente realizzato grazie all’introduzione

di misure medico-riabilitative e/o provvedimenti di integrazione professionale

(“Bei Personen, deren Rente revisionsweise herabgesetzt oder aufgehoben

werden soll, sind nach mindestens fünfzehn Jahren Bezugsdauer oder wenn sie das

55. Altersjahr zurückgelegt haben, praxisgemäss in der Regel vorgängig

Massnahmen zur Eingliederung durchzuführen, bis sie in der Lage sind, das

medizinisch-theoretisch (wieder) ausgewiesene Leistungspotenzial mittels

Eigenanstrengung auszuschöpfen und erwerblich zu verwerten (SVR 2015 IV Nr. 41

S. 139, 9C_183/2015 E. 5; SVR 2011 IV Nr. 73 S. 220, 9C_228/2010 E. 3; SVR 2011

IV Nr. 30 S. 86, 9C_163/2009 E. 4.2.2; Urteile 8C_582/2017 vom 22. März 2018 E. 6.3; 8C_394/2017 vom 8. August 2017 E. 4.2; 9C_412/2014

vom 20. Oktober 2014 E. 3.1; 8C_855/2013 vom 30. April 2014 E. 2.2;

9C_367/2011 vom 10. August 2011 E. 3.2; je mit Hinweisen)”).

Eccezioni alla presunzione

dell’incapacità dell’integrazione autonoma sono date laddove l’assenza

prolungata dal mercato del lavoro è dovuta a motivi estranei all’invalidità,

quando la persona assicurata è particolarmente capace, agile e integrata nella

vita sociale o quando dispone di esperienze lavorative o di un’ampia

formazione (“Ausnahmen von der diesfalls grundsätzlich

("vermutungsweise") anzunehmenden Unzumutbarkeit einer

Selbsteingliederung liegen namentlich dann vor, wenn die langjährige Absenz vom

Arbeitsmarkt auf invaliditätsfremde Gründe zurückzuführen ist (Urteil

9C_819/2014 vom 19. Juni 2015 E. 4 mit Hinweisen), wenn die versicherte Person

besonders agil, gewandt und im

gesellschaftlichen Leben integriert ist

(Urteil 9C_68/2011 vom 16. Mai 2011 E. 3.3) oder wenn sie über besonders breite

Ausbildungen und Berufserfahrungen verfügt (Urteil 8C_39/2012 vom 24. April

2012 E. 5.2).”).

Sono sempre richiesti

elementi concreti, che permettono di concludere che la persona assicurata

malgrado l’età avanzata e/o il lungo beneficio della rendita, può, senza alcun

aiuto, integrarsi nuovamente nel mondo del lavoro (“Verlangt sind immer

konkrete Anhaltspunkte, die den Schluss zulassen, die versicherte Person könne

sich trotz ihres fortgeschrittenen Alters und/oder der langen Rentenbezugsdauer

mit entsprechender Absenz vom Arbeitsmarkt ohne Hilfestellungen wieder in das

Erwerbsleben integrieren (SVR 2015 IV Nr. 41 S. 139, 9C_183/2015 E. 5).”).

Spetta all’Ufficio AI

comprovare che, contrariamente alla prassi, la persona assicurata è in grado di

sfruttare il potenziale medico-teorico tramite l’integrazione autonoma (“Die

IV-Stelle trägt die Beweislast dafür, dass entgegen der Regel die versicherte

Person in der Lage ist, das medizinisch-theoretisch (wieder) ausgewiesene

Leistungspotenzial auf dem Weg der Selbsteingliederung erwerblich zu verwerten

(Urteile 8C_394/2017 vom 8. August 2017 E. 4.2;

9C_87/2016 vom 23. November 2016 E. 5.2.1; vgl. zuletzt Urteil 9C_707/2018 vom

26. März 2019 E. 4.1 und 5.1).”).

L’Alta Corte, nella DTF

145 V 209, ha esteso tale giurisprudenza anche ai casi in cui la rendita AI con

un unico atto viene assegnata retroattivamente e poi soppressa o ridotta

(consid. 5.4). Il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se in tal caso

per stabilire la soglia dell'integrazione autonoma esigibile di una persona

assicurata dopo aver raggiunto 15 anni di erogazione della rendita o il 55°

anno di età, è determinante il momento della decisione di soppressione della

rendita o quando diviene effettiva la revoca della rendita (DTF 141 V 5) oppure

quella in cui è stato accertato che l’esercizio di un’attività lucrativa

(parziale) è ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico (DTF 138 V

457). Infatti in entrambe le costellazioni, nel caso giudicato dall’Alta Corte,

la persona assicurata aveva superato i 55 anni. Il TF ha pertanto rinviato gli

atti all’UAI per ulteriori accertamenti (“Die Schlussfolgerung einer

zumutbaren Selbsteingliederung rechtfertigte sich nur bei Vorliegen

hinreichender konkreter Anhaltspunkte dafür, dass sich der Beschwerdeführer

ohne Hilfestellungen wieder in das Erwerbsleben integrieren könne (vgl. oben E.

5.1). Gegen eine Unzumutbarkeit sprächen insbesondere eine Absenz vom

Arbeitsmarkt aus invaliditätsfremden Gründen, eine besondere Agilität, Gewandtheit

und Integration im gesellschaftlichen Leben sowie eine breite Ausbildung und

Berufserfahrung (oben E. 5.1). Wie es sich hier damit verhält, liess sich ohne

weitere Abklärungen durch die IV-Stelle nicht zuverlässig beurteilen. Die

strittige Rentenaufhebung ab 1. August 2015 hält aus diesem Grund vor

Bundesrecht nicht stand. Dafür ist die Sache an die Verwaltung zurückzuweisen.”).

(cfr. STCA 32.2021.2 del

15 marzo 2021, consid. 2.11)

2.11.3. In una recente sentenza

9C_211/2021 del 5 novembre 2021 il Tribunale federale ha annullato una

decisione del Tribunale cantonale del Canton Vaud e rinviato gli atti

all’amministrazione poiché ha ritenuto che le istanze precedenti non avevano

sufficientemente indagato concretamente i bisogni oggettivi dell’assicurato

circa la necessità di mettere in atto misure destinate ad aiutarlo ad inserirsi

nel mondo del lavoro.

Nel caso giudicato

dall’Alta Corte all’insorgente, nato nel 1959, il 24 agosto 2020 è stata

attribuita una rendita intera limitata nel tempo dal 1° maggio 2019 al 29

febbraio 2020 che è stata soppressa poiché il ricorrente è stato ritenuto in

grado di svolgere attività semplici e ripetitive senza la necessità di misure

di riadattamento. Per l’Alta Corte, che ha confermato l’applicabilità al caso

di specie della suesposta giurisprudenza, avendo l’insorgente oltre 55 anni, la

semplice elencazione di attività adatte allo stato di salute dell’assicurato

che non necessitano di una formazione particolare non è sufficiente a ritenere

la possibilità di un’autointegrazione. L’esame della necessità di misure di

ordine professionale deve in effetti essere effettuato malgrado l’esistenza di

una capacità di lavoro medico-teorica, in funzione delle circostanze

concrete. Inoltre per il Tribunale federale, la precedente istanza non ha

tenuto conto che l’esperienza professionale dell’interessato era limitata,

ritenuto che aveva sempre lavorato quale panettiere dall’ottenimento

dell’attestato federale di capacità nel 1978 ed ha stabilito che la durata

dell’assenza dal mercato del lavoro non è determinante nelle situazioni in cui

una rendita è assegnata retroattivamente per un periodo limitato.

Il Tribunale federale ha

affermato:

" 3.2. Il est constant que le recourant, qui a été mis au bénéfice

d'une rente entière d'invalidité du 1er mai 2019 au 29 février 2020 alors qu'il

était âgé de plus de 55 ans, appartient à la catégorie d'assurés dont il

convient de présumer qu'ils ne peuvent en principe pas entreprendre de leur

propre chef tout ce que l'on peut raisonnablement attendre d'eux pour tirer

profit de leur capacité résiduelle de travail.

Or en l'espèce, comme le fait valoir à juste

titre l'assuré, ni l'office intimé, ni, à sa suite, la juridiction cantonale, n'a

procédé à un examen convaincant de sa situation pour nier son droit à des

mesures de réadaptation préalablement à l'octroi d'une rente d'invalidité

limitée dans le temps. Il ne suffit pas, pour fonder une situation

exceptionnelle au sens de la jurisprudence, où l'assuré âgé de plus de 55 ans

est apte à se réadapter par soi-même (supra consid. 3.1), de mentionner les

exemples d'activités adaptées à l'état de santé de celui-ci donnés par l'office

intimé, qui ne nécessitent pas de formation particulière. L'examen de la

nécessité de mesures d'ordre professionnel doit en effet être effectué malgré

l'existence d'une capacité de travail médico-théorique, en fonction des

circonstances concrètes (voir aussi arrêt 9C_92/2016 du 29 juin 2016 consid. 5.1).

Par ailleurs, en se référant à la "longue

expérience professionnelle" du recourant, la juridiction cantonale ne fait

pas état de circonstances qui permettraient de renoncer à évaluer la nécessité

de mettre en place des mesures d'ordre professionnel. Elle n'a en effet pas

tenu compte que cette expérience professionnelle était en réalité limitée à un

secteur particulier, puisque l'assuré avait toujours travaillé en tant que

boulanger depuis l'obtention de son certificat fédéral de capacité (CFC) dans

ce domaine en 1978 (cf. rapport initial de réadaptation établi par l'office

intimé le 16 janvier 2019). De plus, la durée de l'éloignement du marché du

travail n'apparaît pas déterminante dans les situations où une rente est

octroyée rétroactivement pour une période limitée dans le temps (cf. arrêt

8C_80/2020 du 19 mai 2020 consid. 3.1).

3.3. En définitive, en considérant qu'il était

concevable que le recourant pût reprendre du jour au lendemain une activité

lucrative à 100 % sans qu'il fût nécessaire de mettre préalablement des mesures

destinées à l'aider à se réinsérer dans le monde du travail, la juridiction de

première instance a violé le droit en ne faisant pas une application correcte

de la jurisprudence fédérale (supra consid. 3.1). En conséquence, il convient

de renvoyer le dossier à l'office intimé afin qu'il examine concrètement les

besoins objectifs de l'assuré à ce propos. Ce n'est qu'à l'issue de cet examen

et de la mise en oeuvre d'éventuelles mesures de réintégration sur le marché du

travail que l'administration pourra définitivement statuer sur la suppression

de la rente entière d'invalidité. Le recours est bien fondé.”

Va qui pure citata la

sentenza 9C_663/2020 dell’11 agosto 2021 dove l’Alta Corte ha ritenuto non più

concretamente reintegrabile nel mondo del lavoro un’assicurata, nata nel 1956,

che era stata dichiarata completamente inabile al lavoro dall’11 gennaio 2017

al 25 settembre 2018 ed abile al 100% nella sua precedente attività dal 26

settembre 2018 con un aiuto al collocamento ed alla quale era stata

riconosciuta una rendita intera dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

Il Tribunale federale,

applicando la suesposta giurisprudenza e ritenuti i limiti funzionali

dell’interessata, titolare di un AFC quale impiegata di commercio dal 1975 e di

un certificato di gestione del personale dal 2010, ha ritenuto che l’insorgente

non poteva confrontarsi da sola con il mercato del lavoro, come del resto

stabilito nella perizia:

" 4.2 (…) Les experts du CEMed ont de plus retenu qu'elle présentait

notamment une agoraphobie avec trouble panique, des troubles mentaux et du

comportement liés à l'utilisation d'alcool (avec des signes d'imprégnation

éthylique chronique), un syndrome de dépendance, un état général médiocre, un

ballonnement abdominal avec réseau veineux suggérant une ascite et une

trophicité musculaire globalement médiocre, sans amyotrophie focalisée. Ils ont

conclu que si la recourante avait recouvert une pleine capacité de travail dans

son activité habituelle, elle ne pouvait en revanche pas se confronter seule au

marché de l'emploi.

Aussi, à l'inverse de ce que soutient la

juridiction cantonale, il n'est pas concevable que la recourante puisse, compte

tenu de sa fragilité psychique et de son âge, reprendre seule et du jour au

lendemain son activité habituelle auprès d'un autre employeur que celui pour

lequel elle a travaillé pendant plus de 30 ans. Dans sa prise de position du 15

mai 2019, le médecin du SMR a d'ailleurs suivi les conclusions des experts et

conseillé la mise en place d'une aide au placement (au sens de l'art. 8 al. 3

let. c LAI). On peut douter qu'une telle mesure soit suffisante. Quoi qu'il en

soit, il convient de constater que les organes de l'assurance-invalidité se

sont écartés des recommandations médicales et n'ont pas pris en considération

des mesures d'ordre professionnel, y compris une aide au placement. En relevant

que la recourante est titulaire d'un CFC d'employée de commerce (depuis 1975)

et d'un certificat d'assistante en gestion de personnel (depuis 2010), la juridiction

cantonale ne fait enfin pas état de circonstances qui permettraient de renoncer

à la mise en place de mesures d'ordre professionnel. Les ressources

professionnelles et la faculté d'adaptation à de nouvelles exigences mises en

avant par la juridiction cantonale reposent en effet sur des faits antérieurs à

la décompensation psychique de la recourante de 2016 et ne permettent pas de

remettre en cause les conclusions de l'expertise, soit que la recourante ne

pouvait pas se confronter seule au marché de l'emploi (expertise du CEMed, p. 7

ch. 4.1).

4.3. Ensuite des éléments qui précèdent, il

conviendrait en principe de renvoyer la cause à l'office AI pour qu'il examine

puis mette en oeuvre les mesures nécessaires de réintégration sur le marché du

travail. Ce ne serait là, toutefois, qu'une vaine formalité, qui retarderait la

liquidation de l'affaire, car la recourante peut prétendre aujourd'hui déjà une

rente de vieillesse de l'AVS. Il convient dès lors d'admettre que la recourante

n'était pas en mesure de mettre en valeur sa capacité de travail sur le marché

du travail, en dépit de l'amélioration de son état de santé attestée sur un

plan médico-théorique. Elle a dès lors droit au maintien de sa rente entière de

l'assurance-invalidité au-delà du 31 décembre 2018 jusqu'au 31 janvier 2020

(date à partir de laquelle elle a pu prétendre une rente de vieillesse de

l'AVS; art. 30 LAI en relation avec l'art. 21 al. 1 let. b et al. 2

LAVS).”

(cfr. STCA 32.2021.104 del 14 febbraio

2022, consid. 2.12).

2.11.4. In concreto, sia al momento

dell’emissione della decisione contestata (16 marzo 2021), sia al momento in

cui la soppressione è divenuta effettiva (31 gennaio 2019), sia quando l’amministrazione

ha ritenuto migliorato lo stato di salute (1° novembre 2018: cfr. rapporto SMR

del 12 gennaio 2021; pag. 465-469 incarto AI), l’assicurato aveva già compiuto

i 55 anni, essendo nato nel 1961 (cfr. DTF 145 V 209, consid. 5.4).

L’insorgente appartiene di

conseguenza alla categoria di persone per le quali occorre presumere che, a

causa della loro età, non possono di principio intraprendere di loro

iniziativa tutto quello che può ragionevolmente essere preteso da loro per

sfruttare la loro capacità lavorativa medico-teorica (cfr. da ultimo

9C_211/2021 del 5 novembre 2021, consid., 3.2; STF 9C_663/2020 dell’11 agosto

2021, consid. 4.2).

Conformemente alla

giurisprudenza federale l’amministrazione avrebbe pertanto dovuto svolgere un

esame approfondito circa la reale sfruttabilità della capacità lavorativa

residua dell’assicurato (cfr. anche sentenza 9C_211/2021 del 5 novembre 2021,

STCA 32.2021.2 del 15 marzo 2021, consid. 2.14 e STCA 32.2021.104 del 14

febbraio 2022, consid. 2.14, STCA 32.2022.1 del 14 febbraio 2022).

A maggior ragione ove si

considera che l’assicurato, nato nel 1961, come emerge anche dall’anamnesi

personale-sociale e professionale riportata nella perizia del 18 dicembre 2020

del __________ (pag. 302 e 303 incarto AI), dopo aver terminato la terza

elementare, ha svolto l’apprendistato empirico come panettiere e pasticcere in __________,

attività che ha poi svolto in Ticino a partire dal 1989 fino all’inizio del

periodo di malattia di lunga durata, il 20 giugno 2017.

Egli non sembra quindi disporre di un’esperienza professionale immediatamente

sfruttabile nel mondo del lavoro e in base alla quale si possa ritenere che

egli potrebbe immediatamente auto integrarsi da sé (STF 9C_211/2021 del 5

novembre 2021, consid. 3.2).

Senza un siffatto esame,

il TCA non avrebbe comunque potuto concludere, con la dovuta tranquillità e

conformemente alla citata giurisprudenza federale, per un’adeguata

sfruttabilità della capacità lavorativa residua.

In definitiva,

considerando esigibile per l’interessato la ripresa, da un giorno all’altro, di

un’attività lucrativa adeguata al 90% senza la necessità di mettere in atto

preventivamente delle misure destinare ad aiutarlo ad inserirsi nel mondo del

lavoro, limitandosi a rimanere a disposizione per un aiuto al collocamento,

l’amministrazione ha violato il diritto, non applicando correttamente la

giurisprudenza federale (STF 9C_211/2021 del 5 novembre 2021, consid. 3.3).

Ne consegue che la

decisione impugnata deve essere annullata anche per questo aspetto.

2.12. Da ultimo, il TCA osserva che

risulta prematuro esaminare in questa sede la fattispecie con riferimento alle

ulteriori censure ricorsuali sollevate dal patrocinatore in questa sede. Tali

questioni dovranno essere affrontate se e quando dovesse emergere che

l’esercizio di un’attività lucrativa (parziale) è esigibile dal punto di vista

medico (DTF 138 V 457; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.13 e STCA

32.2019.168 del 9 giugno 2020, consid. 2.9).

Per motivi di economia

processale va qui tuttavia ribadito che - qualora emergesse che l’esercizio di

un’attività lucrativa (parziale) è esigibile dal punto di vista medico a

decorrere dal 1° novembre 2018 - l’amministrazione dovrà procedere pure

all’esame dell’autointegrazione rispettivamente dell’effettiva idoneità

lavorativa e, quindi, dell’eventuale necessità di introdurre provvedimenti

integrativi, ai sensi della succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.11). Solo

al termine di questo esame e della messa in atto di eventuali misure di

reintegrazione nel mercato del lavoro l’amministrazione potrà definitivamente

decidere in merito alla soppressione della rendita intera d’invalidità (STF

9C_211/2021 del 5 novembre 2021, consid. 3.3; STF 9C_92/2016 del 29 giugno

2016, consid. 5.3; per casi simili cfr. STCA 32.2021.2 del 15 marzo 2021; STCA

32.2014.53 del 15 dicembre 2014; STCA 32.2012.142 del 14 dicembre 2012 e

32.2010. 222 del 12 ottobre 2010; STCA 32.2021.104 del 14 febbraio 2022,

consid. 2.14).

Va qui parimenti ricordato

che la più recente giurisprudenza federale ha stabilito che il livello di

qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie di attività leggere, che

tengono conto di molte limitazioni. In altre parole, possono essere considerate

sotto il cappello delle limitazioni funzionali solo circostanze che in un

mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate come eccezionali.

Negli altri casi non viene applicata nessuna deduzione a questo titolo neppure

se la capacità lavorativa è totale in attività adeguate e non si pone dunque il

problema di un’indebita doppia deduzione (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre

2019 consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid.

6.3.2; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno

2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo

senso, si veda pure Bernasconi,

8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49). Occorre inoltre ricordare che le

limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua

non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da

invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che

per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse

non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione

aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo

2017 consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con

riferimenti; STCA 32.2020.90 del 3 maggio 2021, consid. 2.10).

2.13. Va ancora rammentato che in

DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che

alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il

ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad

esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio

AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).

In concreto, con la

conferma (cfr. consid. 2.1) del diritto a una rendita intera di invalidità dal

1° luglio 2018 al 31 gennaio 2019, non vi è spazio per una reformatio in

peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid.

8.4, penultimo paragrafo; cfr. STCA 32.2017.20 dell'8 settembre 2017, consid.

2.13 e rinvii ivi citati; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.8 e

rinvii ivi citati e STCA 32.2018.168 del 14 agosto 2019, consid. 2.9 e rinvii

ivi citati; STCA 32.2019.168 del 9 giugno 2020, consid. 2.10 e rinvii ivi

citati).

2.14. Alla luce di quanto appena

esposto (cfr. consid. 2.9-2.12), il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori

prove (in particolare, all’esperimento di una perizia giudiziaria, come

richiesto dal patrocinatore dell’insorgente: cfr. doc. XVI, pag. 2 e cfr. doc.

XXII, pag. 2).

Va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2°

ed., pag. 274; vedi pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012

del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V

162 consid. 1d e sentenza ivi citata; STCA 32.2018.211 del 21 ottobre 2019,

consid. 2.6; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.14).

2.15. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

fr. 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito

del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo

STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210

consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr. 500 vanno messe a

carico dell’UAI, il quale verserà pure fr. 2'500 al ricorrente a titolo di

ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata e gli atti rinviati all’Ufficio assicurazione invalidità affinché

proceda conformemente ai considerandi, fermo restando il diritto a una rendita

intera dal 1° luglio 2018 al 31 gennaio 2019.

2. Le spese, per complessivi

fr. 500, sono a carico dell’Ufficio assicurazione invalidità, che verserà al

ricorrente fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti