32.2021.62
Prima domanda di prestazioni. Conferma della perizia pluridisciplinare. Conferma del raffronto dei redditi
8 novembre 2021Italiano36 min
da ciascuno (20% reumatologico, 30% psichiatrico in tutte le attività) non devono
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.62
BS/sc
Lugano
8 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 maggio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 aprile 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1, classe 1968, da ultimo attiva
quale ausiliaria di pulizie, nell’agosto 2012 ha inoltrato all’Ufficio AI una
richiesta di prestazioni AI a seguito di un infortunio al piede destro
occorsole il 16 maggio 2011. La richiesta è stata respinta con decisione del 12
marzo 2013, debitamente preavvisata (doc. 29 inc. AI, se non
indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio
AI prodotti con la risposta di causa).
1.2. Nell’aprile
2014 l’assicurata ha inoltrato una nuova richiesta di prestazioni (doc. 42).
Nell’ambito
dell’istruttoria, l’amministrazione ha ordinato una perizia pluridisciplinare. Con
rapporto 22 maggio 2018 il __________ ha valutato l’assicurata, dall’aprile 2015,
abile all’80% sia nell’abituale professione sia in attività adeguate, previa totale
inabilità in qualsiasi attività dal 16 maggio 2011 (data dell’infortunio),
ridotta al 50% dal 4 luglio 2011 ed allo 0% dal 17 ottobre 2011 (doc. 154).
Questa valutazione è stata fatta propria dal SMR con annotazioni 24 maggio 2018
(doc. 156).
L’Ufficio
AI ha poi disposto una valutazione economica a cura del proprio consulente in
integrazione professionale (consulente IP), il quale con rapporto 10 agosto
2018 ha ritenuto che l’assicurata può accedere ad un mercato sufficientemente
ampio di attività semplici e ripetitive, elencando a titolo di esempio alcune
di esse (doc. 160).
Con
decisione del 22 ottobre 2018, debitamente preavvisata, l’amministrazione ha
infine negato il diritto a provvedimenti professionali e ad una rendita
d’invalidità non presentando l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile
(doc. 165).
Il
ricorso contro la succitata decisione è stato respinto dal TCA con sentenza del
12 dicembre 2019. Nel giudizio questa Corte aveva fra l’altro rilevato un eventuale
peggioramento della sindrome radicolare L5 successivo alla decisione impugnata,
con intervento di decompressione bilaterale avvenuto il 26 giugno 2019, precisando
che tale circostanza poteva essere oggetto di una nuova domanda di prestazioni
(inc. 32.2018.203).
1.3. Nell’aprile
2020 l’assicurata ha di conseguenza inoltrato un’altra domanda di prestazioni
(doc. 203).
Vista
la necessità di un aggiornamento dei dati medici, l’Ufficio AI ha affidato al __________
l’esecuzione di una perizia di decorso (cfr. richiesta del SMR datata 29 aprile
2020 in doc. 217).
Con
rapporto 1° febbraio 2021 i periti del __________ hanno rilevato un’inabilità
lavorativa di 6 mesi (dal 26 giugno al 25 dicembre 2019) – dovuta ai postumi di
un intervento chirurgico alla colonna lombare –, con successiva abilità al 70%
sia nella propria che in altre attività (doc. 227). La perizia è stata
confermata dal SMR con rapporto finale del 3 febbraio 2021 (doc. 229).
Ribadita,
con rapporto 15 febbraio 2021 del Servizio integrazione professionale (SIP;
doc. 231), l’esigibilità lavorativa in qualsiasi attività, dopo aver proceduto
al consueto raffronto dei redditi con progetto di decisione del 16 febbraio
2021 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazione presentando
l’assicurata un grado d’invalidità del 29%.
A
seguito delle osservazioni del 18 marzo 2021 del legale dell’assicurata (doc.
236), con annotazioni del 1° aprile 2021 il SMR ha ritenuto non rilevante il
rapporto 1° marzo 2021 della psichiatra curante, dr.ssa __________, confermando
le conclusioni peritali (doc. 239).
Di
conseguenza, con decisione del 2 aprile 2021 l’Ufficio AI ha confermato il
diniego di prestazioni.
1.4. Per
il tramite dell’avv. RA 1 contro la suddetta decisione è tempestivamente
insorta l’assicurata, postulandone l’annullamento ed il rinvio degli atti
all’amministrazione per nuovi accertamenti d’ordine psichiatrico. Contestata è
la perizia del __________, in particolare la valutazione extra-somatica. Delle
motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto. La
ricorrente chiede inoltre di essere posta al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la
conferma della decisione contestata.
1.6. Il
24 luglio 2021 la ricorrente ha preso posizione sulla risposta di causa (X).
Su
richiesta del TCA, in data 23 luglio 2020 l’Ufficio AI ha inoltrato le proprie
osservazioni a quanto sostenuto dall’insorgente, ribadendo la richiesta di
reiezione del ricorso (XII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha rifiutato all’assicurata il diritto
a prestazioni.
2.2. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità
al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TF
con sentenza U 156/05 del 14 luglio
2006, consid. 5).
2.3. Nella
precedente procedura sfociata nella decisione 22 ottobre 2018, dal punto di
vista medico l’Ufficio AI si era fondato sulla perizia pluridisciplinare del __________.
Dal
rapporto datato 22 ottobre 2018 (doc. 154 inc. AI) risultava che i periti avevano
fatto capo a consultazioni specialistiche esterne di natura gastroenterologica
(dr. med. __________), neurologica (dr. med. __________), psichiatrica (dr.
med. __________) e reumatologica (dr. med. __________). I periti avevano accertato
che dal punto di vista gastroenterologico, neurologico e psichiatrico
l’assicurata non presentava alcuna inabilità lavorativa. Esisteva invece
un’incapacità lavorativa per motivi reumatologici. Gli esperti avevano concluso
per un’incapacità lavorativa del 20% in qualsiasi attività a partire
dall’aprile 2015.
A seguito dell’inoltro
della nuova domanda di prestazioni (cfr. consid. 1.3), l’Ufficio AI ha ordinato
al __________ una perizia di decorso (cfr. doc. 217). Dal rapporto 1° febbraio
2021 (doc. 227) si evince come l’assicurata sia stata visitata, oltre dal
perito __________ in medicina interna generale, anche dagli specialisti esterni
in reumatologia (dr. med. __________), neurologia (dr. med. __________) e psichiatria
(dr. med. __________). Esposti l'anamnesi (familiare, personale-sociale,
professionale, patologica e sistemica), i disturbi soggettivi e le affezioni
attuali, la descrizione della giornata e la constatazione obiettiva, il referto
riporta le conclusioni peritali che si fondano su un'esauriente discussione
avvenuta il 28 gennaio 2021 alle ore 11.35 in teleconferenza fra gli specialisti
in reumatologia, psichiatria-psicoterapia e neurologia.
Quale diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa sono
state poste quelle di natura reumatologica (sindrome di tipo primario con
soprattutto un’emisindrome dolorosa a destra) e psichiatrica (sindrome
depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD-10 F.331) e
sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F.45.4). Sono state inoltre
rilevate delle diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa dal profilo
reumatologico, neurologico e internistico.
Evidenziate le ripercussioni funzionali di queste diagnosi,
discussi gli aspetti della personalità e i fattori di stress e verificata la coerenza
delle sintomatologie, i periti hanno valutato un’inabilità del 30%
nell’abituale attività e in attività adeguate, intesa come riduzione del
rendimento sull'arco di una giornata lavorativa intera.
Fatti
I periti hanno poi ritenuto che le incapacità lavorative descritte
da ciascuno (20% reumatologico, 30% psichiatrico in tutte le attività) non devono
essere sommate, integrandosi vicendevolmente con compensazioni reciproche,
essendo tutte all'origine di riduzione del rendimento con rallentamento d'esecuzione
e diminuita caricabilità.
Nel descrivere l'evoluzione nel tempo della capacità lavorativa,
gli esperti hanno in particolare indicato che l’abilità del 70% in tutte le
attività è da intendere a partire dal 26 dicembre 2016, ovvero dall’inizio della
presa a carico della psichiatra curante, preceduta da una totale incapacità al
lavoro dall’intervento chirurgico alla colonna vertebrale del 28 giugno 2019
per 6 mesi, quindi sino al 26 dicembre 2019.
Con rapporto 3 febbraio 2021 il
dr. __________ del SMR ha confermato le conclusioni peritali (doc. 229).
Nell’ambito delle osservazioni
al progetto di decisione, l’assicurata ha prodotto il rapporto 1° marzo 2021
della psichiatra curante, la quale ritiene data una totale inabilità in
qualsiasi attività (sub doc. 236).
Il 1° aprile 2021 il medico SMR
dr. __________ sostiene che la documentazione prodotta non depone per una sostanziale
modifica dello stato di salute (doc. 238).
Di conseguenza, con la
decisione impugnata l’assicurata è stata ritenuta inabile al 100% dal 26 giugno
2019 al 26 dicembre 2019 in qualsiasi attività, con successivo ripristino
dell’abilità al 70%.
Quale nuovo documento medico, con
il ricorso al TCA l'assicurata ha prodotto uno scritto senza data a cura del
dr. __________.
Contestata è la perizia __________,
in particolare la valutazione psichiatrica.
2.4. Per costante giurisprudenza
(cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare
l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività
l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento
di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.
1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al
3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di
accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.5. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale
federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità
tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua
capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss
des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta
Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura.
Nella STF I 770/03 del 16
dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato
che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme
richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri
summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a
sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Nel 2015 il Tribunale
federale ha quindi modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a
una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche
oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141
V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi
casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una
procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo
potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando
da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un
altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione
complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra
l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una
terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il
reinserimento professionale, le patologie associate, lo sviluppo e la struttura
della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza
delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.
comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Inoltre, in due sentenze
del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V
409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza
sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità
lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla
luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione
necessaria per la concessione di una rendita AI non
vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale
federale del 14 dicembre 2017).
In tali due sentenze il TF
è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata
all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di
disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione
lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e
dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri
oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la
scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle
ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze
di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Con
sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie
8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha
ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non
perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel
contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche
caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi
esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione
impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio
2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è
stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in
DTF 144 V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e
3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del
2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
Infine, in DTF 145 V 215
il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le
malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una
procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
2.6. Nella
fattispecie in esame questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di
salute dell’assicurata è stato accuratamente vagliato, non ha motivo per
mettere in dubbio le valutazioni formulate nella perizia pluridisciplinare del 1°
febbraio 2021, poiché la stessa va considerata dettagliata, approfondita e
quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando
2.5.
In
effetti, i periti hanno considerato tutta la documentazione medica agli atti e
l’insorgente non ha prodotto documentazione specialistica atta a mettere in
dubbio le conclusioni a cui essi sono giunti.
2.6.1. Dal punto di vista reumatologico,
i periti del __________ si sono fondati sulla valutazione 23 settembre 2020 del
dr. med. __________ (cfr. il relativo rapporto allegato alla perizia),
riportando le conclusioni dello stesso:
" (…) In
quest'ambito l'A. è stata valutata dal nostro consulente Dr. med. __________
che, dopo aver descritto l'anamnesi, lo stato clinico e la documentazione radiografica,
descrive la presenza, con ripercussione sulla capacità lavorativa, di una
sindrome fìbromialgica di tipo primario con soprattutto un'emisindrome dolorosa
a ds. La sintomatologia dolora diffusa, con soprattutto un'emisindrome dolorosa
a ds., non ha mostrato alcuna risposta terapeutica significativa a nessuno
degli approcci terapeutici ai quali è stata sottoposta.
Anche l'intervento chirurgico di fissazione L5-S1, effettuato in
data 26.6.2019, non ha modificato l'evoluzione dei dolori. Le terapie medicamentose
attualmente in corso non portano a dei miglioramenti della sintomatologia. L'A.
non ha approfittato delle fisioterapie
ambulatoriali eseguite. Sulla base di queste constatazioni, il
nostro consulente valuta l'attuale grado di capacità lavorativa, dal punto di
vista reumatologico, nella misura dell'80%, sia nelle attività svolte, che in
un'attività adeguata. (…)” (inc. AI pag. 1011)
2.6.2. Neurologicamente non è
stata riscontrata dal dr. med. __________ alcuna inabilità lavorativa (cfr.
rapporto 19 agosto 2020 allegato alla perizia). Al riguardo i periti del __________
hanno rilevato:
" (…) In quest'ambito
l'A. è stata valutata dal nostro consulente Dr. med. __________ che, dopo aver
descritto l'anamnesi e lo stato clinico neurologico dettagliato, descrive che
ci si trova confrontati con un'A. che, ormai da una decina d'anni, soffre di
dolori all'emicorpo ds., peggiorati nel corso degli anni 2018 e 2019,
sospettando una componente radicolare L5 a ds. L'A. è stata pertanto sottoposta
ad un intervento di stabilizzazione e discectomia L5-S1, senza però che si sia
ottenuto un miglioramento significativo della situazione algica, che persiste
soggettivamente molto limitante e, anzi, in peggioramento generale.
Dal punto di vista aggettivo clinico invece, dal punto dì vista neurologico,
non si trovano deficit riferibili ad una lesione delle strutture nervose
centrali o periferiche. Sulla base di queste constatazioni, il nostro
consulente valuta fattuale grado di capacità lavorativa, dal punto di visita
neurologico, nella misura del 100%, sia nell'attività abituale che in altre attività.
(…)” (inc. AI pag. 1011-1012)
Sono state poi escluse
altre inabilità lavorativa dal punto di vista internistico (pag. 1012).
Il rapporto medico non
datato del dr__________ allegato al ricorso non apporta nuovi elementi, avendo
egli rilevato le problematiche alla colonna vertebrale già evidenziate nella
perizia SAM.
2.6.3. L’aspetto psichiatrico nella
perizia __________ è stato riassunto come segue:
" (…) ln
quest'ambito l'A. è stata valutata dal nostro consulente Dr. med. __________
Considerandi
che, dopo aver descritto l'anamnesi e le constatazioni obiettive sul piano
psicopatologico, descrive la presenza, con ripercussione sulla capacità
lavorativa, di una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media
gravita e di una sindrome somatoforme da dolore persistente. L'A. ricorda, dal
punto di vista psichiatrico, di essersi recata, nel 2012 e per un paio di
visite specialistiche, presso lo psichiatra Dr. med. __________. Ancora nel
2016, in concomitanza con la morte del fratello, si sarebbe recata ancora dal
Dr. med. __________, ma solo in un'unica occasione. Di fatto riferisce di non
sentirne il bisogno. L'A. ricorda di essere stata incompresa ed a tratti ha
percepito l'ostilità di chi non dava peso alle sue lamentele all'epoca
dell'infortunio: avrebbe sviluppato in quel periodo parecchia rabbia e timori
per il futuro. In seguito, grazie sia al riconoscimento della sua problematica,
come anche alla riapertura del caso, aveva ritrovato serenità, fiducia nelle
istituzioni, confidando che tutto si risolvesse al meglio. In seguito alla valutazione
peritale ed alla valutazione da parte dell'Assicurazione Invalidità, nel 2018,
dove non le veniva riconosciuta la rendita, l'A. ripiomba in uno stato d'ansia
e timori, sviluppando in seguito sentimenti depressivi, di ineluttabilità ed
inguaribilità. Viene richiesta la presa a carico specialistica da parte della Dr.ssa
med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, da febbraio 2019.
Le terapie si sono svolte in conformità al quadro clinico presentato ed hanno
sortito solo un contenimento degli aspetti più acuti: permane una
sintomatologia depressiva di fondo, con timori rispetto al futuro e
risentimenti verso le istituzioni. Anche sul piano somatico, riferisce un
peggioramento del dolore e delle limitazioni funzionali conseguenti.
Progressivamente ai sentimenti di delusione e frustrazione, è
subentrata una sintomatologia ansiosodepressiva che, nel frattempo, si è
consolidata in una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media
gravita. Le caratteristiche personologiche rendono difficoltosa l'elaborazione
della situazione che tende a cronicizzare. Sulla base di queste constatazioni,
il nostro consulente ritiene che, a partire dalla presa a carico di febbraio
2019, vi è attualmente, dal punto di vista psichiatrico, un'incapacità
lavorativa nella misura del 30%, sia nell'attività abituale, che in altre
attività. (…)” (inc. AI pag. 1012)
L’assicurata sostiene che
non vi è alcuna spiegazione riguardo alla percentuale di abilità lavorativa indicata
dai periti.
Al riguardo va in primo
luogo fatto presente che nel rapporto 13 ottobre 2020 (allegato alla perizia
del __________) il dr. med. __________, dopo aver riportato un elenco degli
atti, ha proceduto alla consueta anamnesi (disturbi soggettivi attuali riferiti
dall’assicurata, descrizione della giornata, terapia psichiatrica) e ha esposto
le constatazioni obiettive. Ha poi definito le diagnosi di sindrome depressiva
ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD-10 F.331) e di sindrome
somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F.45.4). Lo specialista ha eseguito
un’esaustiva valutazione medica e medico-assicurativa e risposto alle domande
peritali.
In merito alla riduzione
della capacità lavorativa del 30%, egli ha motivato come segue: “il corteo
sintomatologico interferisce in parte sulla performance lavorativa, sulla
capacità di sopportare lo stress e sui tempi di recupero, con riduzione della
capacità psichica e della resistenza, oltre che sulla motivazione, sulla
costanza degli obiettivi da perseguire e sulla capacità di tradurre in atto i
propri propositi. La percezione del proprio cambiamento funzionale, si ripercuote
negativamente sulle performance lavorative” (pag. 1074 inc. AI).
La ricorrente sostiene
inoltre che manca un esame approfondito dell’esigibilità della ripresa
lavorativa.
Al punto 8.3.
“Provvedimenti sanitari e terapia con ripercussioni sulla capacità lavorativa”
(pag. 1075 inc. AI), il dr. med. __________ ha risposto che ritiene importante “al
fine di aiutare l’A ad elaborare la complessa situazione, che possa continuare
il percorso psichiatrico integrato (farmacoterapia) per un tempo
sufficientemente prolungato di almeno due anni”. Egli ritiene che questo
percorso psichiatrico integrato migliori in misura rilevante la capacità
lavorativa dell’assicurata (cfr. pag. 1076 inc. AI). Questo con evidenti ripercussioni sull’esigibilità di una ripresa
lavorativa.
Non va poi dimenticato
che, come verrà detto nel prosieguo, con rapporto finale 15 febbraio 2021 il consulente
IP, tenuto conto della perizia __________, ha ritenuto esigibili diverse
attività lucrative.
Il
TCA rileva che, nell’ambito di una valutazione peritale psichiatrica di
decorso, la capacità lavorativa di una persona assicurata dovrà essere valutata
nell’ambito di una procedura probatoria oggettiva fondata su indicatori e
illustrata nella DTF 141 V 281 (cfr., su questo tema, la STCA 32.2018.107 del 2
agosto 2019, al consid. 2.7.3). Per costante giurisprudenza, l’esame degli indicatori
deve infatti essere effettuato innanzitutto dal perito psichiatra (cfr. STF
9C_401/2018 del 6 novembre 2018, pubblicata in SVR 4-5/2019 IV nr. 28; STCA
32.2018.107
del 2 agosto 2019, consid. 2.7.3; STCA 32.2018.216 del 25 ottobre
2019, consid. 2.6; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.11; STCA
32.2019.219
del 15 luglio 2020, consid. 2.7 e riferimenti ivi citati).
Nel caso concreto, il
perito ha tenuto conto degli indicatori, elencati nell’incarico peritale al __________
da parte dell’Ufficio AI (doc. 220).
Ne discende che la
valutazione psichiatrica del dr. med. __________ va ritenuta chiara, completa,
dettagliata e rispettosa dei più recenti dettami giurisprudenziali e perciò
come tale va considerato concludente ai fini del giudizio sulla capacità
lavorativa della ricorrente.
Nulla muta il rapporto 1°
marzo 2021 della psichiatra curante, dr.ssa __________, già valutato dal SMR il
1° aprile 2021 (doc. 238). Nel citato scritto la curante non riporta diagnosi
diverse da quelle poste dal perito, se ne distanzia solo nel ritenere la sua
paziente inabile al 100% senza tuttavia confrontarsi con la dettagliata
valutazione del perito psichiatra. Certo, preso atto della divergente
valutazione del dr. med. __________, la curante ha proposto un periodo di
osservazione presso il Centro __________ di __________. Va al riguardo
ricordato che spetta al consulente professionale, avuto riguardo alle
indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano
concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389). Nel concreto, con rapporto 15 febbraio 2021
il consulente IP, tenuto conto della perizia __________, ha fra l’altro
indicato le attività ritenute ancora esigibili, escludendo di fatto
un’osservazione professionale (doc. 231).
In queste circostanze,
vista l’affidabilità della valutazione del dr. med. __________, alla quale va
conferito valore probatorio pieno, non è necessario esperire un’ulteriore perizia
psichiatrica come da richiesta della ricorrente.
Al proposito va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10
pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.6.4
Dal
punto di vista globale, come visto, i periti hanno ritenuto che le
incapacità lavorative non devono essere sommate, integrandosi vicendevolmente
con compensazioni reciproche, essendo tutte all'origine di riduzione del
rendimento con rallentamento d'esecuzione e diminuita caricabilità.
Di
conseguenza, viste le affidabili e concludenti risultanze della perizia
pluridisciplinare del 1° febbraio 2021, confermata dal SMR (cfr. doc. 229) e alla
quale va conferito valore probatorio (cfr. consid. 2.5), richiamato inoltre
l'obbligo che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi
citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,
pag. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che
l’assicurata è inabile al 100% dal 26 giugno 2019 sino al 26 dicembre 2019 e
successivamente durevolmente abile al 70% in tutte le attività.
2.7
Occorre ora procedere alla
graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.2), il
cui calcolo – rimasto incontestato – è stato esposto nella decisione impugnata.
2.7.1
Secondo
giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da
valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante
(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe
secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto
conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale
reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si
fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del
danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto
in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e
ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid.
4.1
pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti).
Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni
riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo
salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli
sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di
persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto
definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già
delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo
stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali
norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il
posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute
non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF
134.
V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011
consid. 3.2).
Nel
caso concreto, come già nella precedente decisione confermata dallo scrivente Tribunale,
l’amministrazione ha correttamente e incontestatamente preso in considerazione i
dati salariati statistici. In particolare ha desunto il salario partendo dalla
tabella RSS TA1 Svizzera, stato 2018, categoria 96 (altre attività di servizi personali),
attività semplici e ripetitive, donne, per quantificarlo in complessivi fr. 49’251.--
(adeguato al 2019), così come risulta dal rapporto 15 febbraio 2021 del SIP (doc.
230).
2.7.2
Per
quel che concerne il reddito da invalido, esso è determinato sulla base della
situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126
V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno,
in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da
lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella
determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti
statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si
riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro
(DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485
consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TF ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).
Se
una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un
reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia
spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei
due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello
di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente
conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di
reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In
una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito
da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo,
va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già
aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono
essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione
per circostanze personali e professionali (cfr. DTF 134 V 322; STF 9C_1038/2008
del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Nel
caso concreto, conformemente alla citata giurisprudenza,
l’Ufficio AI ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1
(stato 2018) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una
professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore
privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel
settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg.
47ss.) per un salario mensile di fr. 4’202,84. Riportato tale dato su 41.7 ore
di durata media lavorativa, il dato statistico corrisponde a fr. 55'161,76 per
un impiego a tempo pieno.
Considerata
un’abilità del 70%, riconosciuta una riduzione del 10% per attività leggere
(come nella precedente decisione), l’amministrazione ha correttamente definito il
reddito da invalida in fr. 34'751,49 (cfr. rapporto 15 febbraio 2021 del consulente IP in doc. 230).
2.7.3
Dal
raffronto dei redditi si ottiene un grado d’invalidità del 29% che non
conferisce il diritto ad una rendita.
Di
conseguenza, rettamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni
dell’assicurata. Ne consegue che il ricorso dev’essere respinto.
2.8
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione
transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis
LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a
prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.
e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
2.9
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28
cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito
patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio
d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13
pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,
aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF U 102/04 del 20
settembre 2004).
Nella
presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole
riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un
esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente
vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le
prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di
perdere la causa. In effetti, dal tenore della decisione apparivano chiari i
motivi di un diniego di rendita. Rispetto alla STCA 32.2018.203 l’assicurata ha
prodotto solo lo scarno rapporto del dr. Silva non idoneo a mettere validamente
in discussione la valutazione medico-teorica posta a fondamento della pronunzia
contestata.
In
simili condizioni, l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. La
domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3.
Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti